DECRETO
LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI
DI POLIZIA E ASSORBIMENTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO AI SENSI
DELLĠARTICOLO 8, COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, IN
MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 8, comma 1,
lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 recante ÒDeleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubblicheÓ;
Vista la legge 1Ħ aprile 1981, n. 121;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 29
gennaio 1999, n. 34;
Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 27 febbraio 2003, n. 105;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
Visto lĠarticolo 26 della
direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2009;
Visto il Regolamento n. 885/2006/CE e il Regolamento
n. 907/2014/UE;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
[Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;]
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
;
Acquisito il parere della
Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del ;
Udito il parere del
Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del É..;
Acquisito il parere della
Commissione parlamentare per la
semplificazione e delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e
per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del....;
Sulla proposta del Ministro delegato per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dellĠeconomia e delle finanze e con il
Ministro della difesa, il Ministro dellĠinterno, il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali;
EMANA
il seguente decreto legislativo
Capo I
Ambito di applicazione
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto
disciplina, nellĠambito dellĠunitaria attuazione dei principi di delega sulla
riorganizzazione delle forze di polizia di cui allĠarticolo 8,
comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, di seguito denominata
ÒleggeÓ:
a)
la
razionalizzazione e il potenziamento dellĠefficacia delle funzioni di polizia;
b)
lĠassorbimento
del Corpo forestale dello Stato, lĠattribuzione
delle relative funzioni, risorse strumentali e finanziarie, nonch il conseguente
transito del personale del medesimo Corpo.
Capo II
Razionalizzazione
delle funzioni di polizia e dei servizi strumentali
Art.
2
Comparti di specialit
delle Forze di polizia
1. La Polizia di Stato, lĠArma dei carabinieri
e il Corpo della guardia di finanza esercitano, in via
preminente o esclusiva, secondo le modalit stabilite con decreto del Ministro
dellĠinterno ai sensi dellĠarticolo 1 della legge 1Ħ aprile 1981, n. 121,
compiti nei seguenti rispettivi comparti di specialit, ferme restando le
funzioni rispettivamente attribuite dalla normativa vigente a ciascuna Forza di
polizia, nonch le disposizioni di cui alla medesima legge:
a)
Polizia di Stato:
1) sicurezza stradale;
2) sicurezza ferroviaria;
3) sicurezza delle frontiere;
4) sicurezza postale e delle
comunicazioni;
b)
Arma dei carabinieri:
1) sicurezza in materia di sanit,
igiene e sofisticazioni alimentari;
2) sicurezza in materia forestale,
ambientale e agroalimentare;
3) sicurezza in materia di lavoro e
legislazione sociale;
4) sicurezza del patrimonio
archeologico, storico, artistico e culturale nazionale;
c)
Corpo della Guardia di finanza:
1) sicurezza del mare;
2) sicurezza in materia di
circolazione dellĠeuro e degli altri mezzi di pagamento.
2. Per i comparti di specialit di cui al presente articolo, resta
fermo quanto previsto dallĠarticolo 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78.
Art. 3
Razionalizzazione dei
presidi di polizia
1. Ferma restando la
coordinata presenza della Polizia di Stato e dellĠArma dei Carabinieri e la
garanzia di adeguati livelli di sicurezza e di presidio del territorio, nonch lĠarticolo 177 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, con decreto del Ministro dellĠinterno ai sensi dellĠarticolo 1 della
legge 1Ħ aprile 1981, n. 121, sono determinate misure volte a razionalizzare la
dislocazione delle Forze di polizia sul territorio, privilegiando lĠimpiego
della Polizia di Stato nei comuni capoluogo e dellĠArma dei carabinieri nel
restante territorio, salvo specifiche deroghe per particolari esigenze di
ordine e sicurezza pubblica, tenendo anche conto dei provvedimenti di
riorganizzazione degli uffici delle Forze di polizia di livello provinciale in
relazione a quanto previsto dallĠarticolo 7 del presente decreto, dellĠarticolo 1, comma 147, della legge 7 aprile
2014, n. 56, nonch della revisione delle articolazioni periferiche
dellĠAmministrazione della pubblica sicurezza, anche in attuazione
dellĠarticolo 8, comma 1, lettera e), della legge.
2. Con proprie
determinazioni, il Comandante generale della guardia di finanza ridefinisce la
dislocazione territoriale dei comandi e reparti del Corpo della guardia di
finanza ai sensi dellĠarticolo 2, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, tenendo conto delle esigenze connesse allĠesercizio delle
relative finalit istituzionali di polizia economico-finanziaria a competenza
generale, nonch, ai sensi del comma 1, in relazione al concorso al
mantenimento dellĠordine e della sicurezza pubblica. Al fine di assicurare
maggiore economicit, speditezza e semplificazione dellĠazione amministrativa,
la linea gerarchica territoriale, speciale e addestrativa del Corpo della guardia di finanza, nonch
le denominazioni dei comandi e reparti del medesimo Corpo, sono ridefinite, in
deroga agli articoli 2, comma 3, 6 e 7 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 34 del 1999, con decreto del Ministro dellĠeconomia e delle
finanze, adottato su proposta del Comandante generale della guardia di finanza.
Art. 4
Razionalizzazione dei
servizi navali
1. Ai fini dellĠesercizio
da parte del Corpo della guardia di finanza delle funzioni in mare ai sensi
dellĠarticolo 2, sono soppresse le squadre nautiche
della Polizia di Stato e i siti navali dellĠArma dei carabinieri, fatto salvo
il mantenimento delle moto dĠacqua per la vigilanza dei litorali e delle unit
navali impiegate nella laguna di Venezia, nelle acque interne e nelle isole
minori ove per esigenze di ordine e sicurezza pubblica gi dislocata una
unit navale, nonch i siti navali del Corpo di polizia penitenziaria, ad
eccezione di quelli dislocati a Venezia e Livorno.
2. Sono trasferiti al Corpo
della guardia di finanza i mezzi interessati dalle soppressioni di cui al comma
1, da individuare con decreto interdirettoriale dei
Ministeri dellĠinterno, della difesa, dellĠeconomia e delle finanze e della
giustizia.
3. Ferme restando le
funzioni e le responsabilit di ciascuna Forza di polizia, il Corpo della
guardia di finanza assicura con i propri mezzi navali il supporto alla Polizia
di Stato, allĠArma dei carabinieri e al Corpo della polizia penitenziaria per
le attivit connesse con lĠassolvimento dei rispettivi compiti istituzionali, nonch al Corpo della polizia penitenziaria con i propri
mezzi aerei il supporto per il servizio delle traduzioni, secondo modalit da
stabilire con appositi protocolli dĠintesa, adottati previo assenso del
Ministero dellĠeconomia e delle finanze.
4. Il Corpo della guardia
di finanza provvede allĠattuazione dei compiti di cui al comma 3 nellĠambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Art. 5
Gestione
associata dei servizi strumentali delle Forze di polizia
1. Al fine di favorire la
gestione associata dei servizi strumentali e il perseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica anche attraverso la razionalizzazione delle spese per
lĠacquisto di beni e servizi, sono introdotti, nellĠambito di quanto previsto
dalla citata legge n. 121 del 1981, processi
di centralizzazione degli acquisti riguardanti beni e servizi delle Forze di
polizia.
2. Le Forze di polizia,
ferma restando la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e
servizi, in particolare tramite Consip S.p.A., adottano,
nellĠambito dellĠufficio per il coordinamento e la pianificazione di cui
allĠarticolo 5, comma 1, lettera a), della citata legge n. 121 del 1981,
specifici protocolli nei seguenti settori tecnico-logistici:
a) strutture per lĠaddestramento al
tiro;
b) mense di servizio;
c) pulizie e manutenzione;
d) procedure per lĠacquisizione e
lĠaddestramento di animali per reparti ippomontati e cinofili e acquisto dei relativi generi
alimentari;
e) approvvigionamento di materiali, servizi e
dotazioni per uso aereo;
f) programmi di formazione
specialistica del personale;
g)
adozione di programmi congiunti di razionalizzazione degli immobili, ai fini
della riduzione dei fitti passivi sostenuti per la locazione di
immobili privati da adibire a caserme;
h)
approvvigionamento congiunto o condiviso dei servizi di erogazione di energia elettrica e di riscaldamento, con la prospettiva
di unificazione dei programmi di risparmio energetico rispettivamente gi
avviati;
i)
approvvigionamento di equipaggiamenti speciali;
l)
approvvigionamento di veicoli.
3. Con appositi protocolli dĠintesa tra i Ministeri interessati
sono previsti programmi di centralizzazione di acquisti e gestione associata di
beni e servizi tra le Forze di polizia e le Forze armate nei settori di cui al
comma 2.
4. Ai fini
dellĠattuazione del presente articolo le
forze di polizia hanno facolt di recedere dai contratti in corso relativi ai settori tecnico-logistici di cui al comma 2,
anche in deroga alle eventuali clausole difformi previste contrattualmente.
Art. 6
Realizzazione sul territorio nazionale del servizio ÒNumero unico
di emergenza europeo 112Ó
1. Ai fini della completa e uniforme realizzazione del numero unico di
emergenza europeo 112 su tutto il territorio
nazionale, attuata attraverso le modalit determinate dalla Commissione
consultiva di cui allĠarticolo 75-bis,
comma 2, del decreto legislativo 1Ħ agosto 2003, n. 259, entro due anni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dellĠinterno
provvede a sottoscrivere con tutte le regioni interessate i protocolli dĠintesa
di cui al comma 3 del medesimo articolo 75-bis.
Capo III
Assorbimento
del Corpo forestale dello Stato
Art. 7
Assorbimento
del Corpo forestale dello Stato nellĠArma dei carabinieri e attribuzione delle
funzioni
1. Il
Corpo forestale dello Stato assorbito nellĠArma dei carabinieri, la quale esercita
le funzioni gi svolte dal citato Corpo previste dalla legislazione vigente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto
previsto dallĠarticolo 2, comma 1, e ad eccezione
delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e
spegnimento con mezzi aerei degli stessi, attribuite al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco ai sensi dellĠarticolo 9, nonch delle funzioni attribuite alla
Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza ai sensi dellĠarticolo 10
e delle attivit cui provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, ai sensi dellĠarticolo 11.
2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, lĠArma
dei carabinieri esercita le seguenti funzioni:
a) prevenzione e repressione delle frodi in danno della
qualit delle produzioni agroalimentari;
b) controlli derivanti
dalla normativa comunitaria agroforestale e ambientale e concorso nelle
attivit volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere;
c) vigilanza,
prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, con
specifico riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e naturalistico
nazionale e alla valutazione del
danno ambientale, nonch collaborazione nell'esercizio
delle funzioni di cui allĠarticolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
d)
sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme
in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e
del relativo danno ambientale;
e) repressione
dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;
f) concorso nella
prevenzione e nella repressione delle violazioni compiute in danno degli
animali;
g) prevenzione e
repressione delle violazioni compiute in materia di incendi
boschivi;
h) vigilanza e controllo dellĠattuazione delle convenzioni
internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle foreste e
della biodiversit vegetale e animale;
i) sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di
rilevanza nazionale e internazionale, nonch delle
altre aree protette secondo le modalit previste dalla legislazione vigente, ad
eccezione delle acque marine confinanti con le predette aree;
l) tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di
importanza nazionale e internazionale, nonch degli altri beni destinati alla
conservazione della biodiversit animale e vegetale;
m) contrasto al
commercio illegale nonch controllo del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di
fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione
CITES, resa esecutiva con legge 19 dicembre
1975, n. 874, e
della relativa normativa nazionale, comunitaria e internazionale ad eccezione
di quanto previsto agli articoli 10, comma 1, lettera b) e 11;
n) concorso nel
monitoraggio e nel controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, e collaborazione nello
svolgimento dell'attivit straordinaria di polizia idraulica;
o) controllo del manto
nevoso e previsione del rischio valanghe, nonch
attivit consultive e statistiche ad essi relative;
p) attivit
di studio connesse alle competenze trasferite con particolare riferimento alla
rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali, anche al fine
della costituzione dell'inventario forestale nazionale, al monitoraggio sullo
stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di
inquinamento degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio
in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati;
q) adempimenti connessi
alla gestione e allo sviluppo dei collegamenti di cui all'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;
r) attivit di supporto
al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella
rappresentanza e nella tutela degli interessi forestali nazionali in sede
comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali;
s) educazione
ambientale;
t)
concorso al pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione
civile su tutto il territorio nazionale, ad eccezione del soccorso in montagna;
u) tutela del paesaggio
e dellĠecosistema;
v) concorso nel
controllo dellĠosservanza delle disposizioni di cui
alla legge 24 dicembre 2003, n. 363.
Art. 8
Riorganizzazione dellĠArma dei carabinieri in
conseguenza dellĠassorbimento del Corpo forestale dello Stato
1. Ferme restando le disposizioni di cui allĠarticolo 18, comma 6,
al fine di salvaguardare le professionalit esistenti, le specialit e
lĠunitariet delle funzioni del Corpo forestale dello Stato, assorbito nellĠArma
dei carabinieri, ai sensi dellĠarticolo 7:
a) le funzioni di direzione,
di coordinamento, di controllo e di supporto generale svolte dallĠIspettorato
generale del Corpo forestale dello Stato sono assolte dal Comando generale
dellĠArma dei carabinieri, che si avvale della struttura organizzativa di cui
al comma 2, dedicata allĠespletamento delle funzioni di cui allĠarticolo 7;
b) lĠorganizzazione
addestrativa e formativa del Corpo forestale dello Stato confluisce
nellĠorganizzazione addestrativa dellĠArma dei carabinieri e assicura la
formazione specialistica del personale dedicato allĠassolvimento delle
specifiche funzioni di cui allĠarticolo
7;
c) lĠorganizzazione aerea del
Corpo forestale dello Stato confluisce nel servizio aereo dellĠArma dei
carabinieri, ad eccezione delle componenti trasferite al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco ai sensi del successivo articolo 9;
d) il gruppo sportivo del
Corpo forestale dello Stato confluisce in quello dellĠArma dei carabinieri;
e) lĠorganizzazione
territoriale del Corpo forestale dello Stato, nonch le restanti componenti
centrali e periferiche del medesimo Corpo confluiscono nelle strutture
organizzative dellĠArma dei carabinieri per lo svolgimento delle attivit
dirette alla tutela dellĠambiente, del territorio e delle acque, alla sicurezza
e ai controlli nel settore agroalimentare, ad eccezione di quelle trasferite al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi del successivo articolo 9.
2. Al citato decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allĠarticolo 169, comma 1,
dopo la lettera c), inserita la seguente: Çc-bis) organizzazione per la tutela forestale, ambientale e
agroalimentare;È;
b) allĠarticolo 174, comma
2, lettera b), le parole ÇComandi
di divisione, retti da generale di divisione,È sono sostituite dalle seguenti:
ÇComandi, retti da generale di divisione o di brigata,È;
c) dopo lĠarticolo 174,
inserito il seguente:
ÇArt. 174-bis. Organizzazione per la tutela forestale,
ambientale e agroalimentare. 1. LĠorganizzazione forestale, ambientale e agroalimentare
comprende reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, allĠespletamento,
nellĠambito delle competenze attribuite allĠArma dei carabinieri, di compiti
particolari o che svolgono attivit di elevata specializzazione in materia di
tutela dellĠambiente, del territorio e delle acque, nonch
nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, a
sostegno o con il supporto dellĠorganizzazione territoriale.
2. LĠorganizzazione di
cui al comma 1, si articola in:
a)
Comando
unit per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, che, ferme restando la dipendenza dellĠArma dei
Carabinieri dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, tramite il Comandante generale,
per i compiti militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno,
per i compiti di tutela dellĠordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo
162, comma 1, dipende funzionalmente dal
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per le materie
afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Del Comando si avvale il Ministro dellĠambiente e della tutela del
territorio e del mare, limitatamente allo svolgimento delle specifiche funzioni
espressamente riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero. Il
Comando retto da generale di corpo dĠarmata che esercita funzioni di alta
direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi
dipendenti. LĠincarico di Vice comandante del Comando unit per la tutela
forestale, ambientale e agroalimentare attribuito al Generale di divisione in
servizio permanente effettivo del ruolo forestale;
b)
Comandi,
retti da generale di divisione o di brigata, che esercitano funzioni di direzione,
di coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti.È.
3. In
relazione alle funzioni specialistiche svolte, nellĠorganizzazione di
cui allĠarticolo 174-bis del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, sono inquadrati i Reparti istituiti con decreto del
Ministro dellĠambiente dellĠ11 novembre 1986, registrato alla Corte dei Conti
in data 24 novembre 1986, registro n. 1, foglio n. 1, e con decreto del
Ministro della difesa dellĠ 8 giugno 2001, registrato alla Corte dei Conti in
data 3 agosto 2001, registro n. 11, foglio n. 190.
Art. 9
Attribuzione al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco di specifiche competenze del Corpo forestale dello Stato
1. In
relazione a quanto
previsto allĠarticolo 7, comma 1, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono attribuite
le seguenti competenze del Corpo forestale dello Stato in materia di lotta
attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi:
a) concorso con le Regioni nel contrasto
degli incendi boschivi con lĠausilio di mezzi da terra e aerei;
b) coordinamento delle operazioni di spegnimento,
dĠintesa con le Regioni;
c) partecipazione alla struttura di coordinamento
nazionale e a quelle regionali.
2. Per lĠespletamento delle competenze di cui al comma 1 ed in relazione al trasferimento delle risorse di cui al
successivo articolo 13, con decreto del Ministro dellĠinterno, di concerto con
il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed il Ministro
dellĠeconomia e finanze, sono disciplinate:
a)
lĠindividuazione, nellĠambito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del
servizio antincendio boschivo e la sua articolazione in strutture centrali e
territoriali;
b) lĠattivit di coordinamento dei
Nuclei operativi speciali e dei Centri operativi antincendio boschivo del Corpo
forestale dello Stato, trasferita al Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
tramite le Direzione Regionali.
3.
Per le esigenze addestrative del personale impegnato nella lotta attiva contro
gli incendi boschivi anche con mezzi aerei, con
specifici protocolli dĠintesa adottati tra lĠArma dei carabinieri e il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco sono individuate modalit di utilizzo congiunto
dei relativi centri di formazione confluiti nellĠArma dei carabinieri.
Art. 10
Attribuzione alla Polizia di Stato e al Corpo
della guardia di finanza
di
specifiche funzioni del Corpo forestale dello Stato
1. In relazione a
quanto previsto allĠarticolo 7, comma 1,
le seguenti
funzioni svolte dal Corpo forestale dello Stato sono attribuite:
a) alla Polizia di Stato, in
materia di ordine e sicurezza pubblica e
di prevenzione e contrasto della criminalit organizzata in ambito interforze;
b) al Corpo della Guardia di
finanza, in materia di soccorso in montagna, sorveglianza delle acque marine
confinanti con le aree naturali protette e contrasto, nellĠambito degli spazi
doganali, alle violazioni in materia di commercio illegale della flora e della
fauna in via di estinzione, ai sensi delle convenzioni internazionali vigenti e
della relativa normativa nazionale e comunitaria.
Art. 11
Disposizioni
concernenti altre attivit del Corpo forestale dello Stato
1. In relazione al riordino delle funzioni di polizia di tutela
dellĠambiente, del territorio e del mare, nonch nel campo della sicurezza e
dei controlli nel settore agroalimentare e allĠattribuzione delle funzioni di
cui agli articoli 7, 9 e 10, il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali provvede alle seguenti attivit:
a) rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in
sede europea e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali;
b) certificazione in materia di commercio
internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di
estinzione, di cui allĠarticolo 8-quinquies, comma 3-quinquies,
della legge 7 febbraio 1992, n. 150;
c) tenuta
dellĠelenco degli alberi monumentali e rilascio del parere di cui allĠarticolo 7, commi 2 e 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10.
2. AllĠesercizio delle attivit di cui al comma 1,
il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali provvede con il
personale trasferito ai sensi dellĠarticolo 12, comma 1, ultimo periodo. A tal
fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare ai
sensi dellĠarticolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, adeguata la struttura
organizzativa del predetto Ministero.
Art. 12
Contingenti
del personale del Corpo forestale dello Stato
1. In conseguenza delle
disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10, le
dotazioni organiche dellĠArma dei carabinieri, del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza,
rideterminate ai sensi dellĠarticolo 8, comma 1, lettera a), della legge, sono incrementate delle unit corrispondenti al
numero complessivo, nelle qualifiche e nei gradi, di cui alla tabella A
allegata al presente decreto. Un contingente, indicato nella stessa tabella,
assegnato, con corrispondente incremento della dotazione organica, al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali per le esigenze connesse allo
svolgimento delle attivit di cui allĠarticolo 11.
2. Il Capo del Corpo
forestale dello Stato, con proprio provvedimento adottato entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicato sul
Bollettino ufficiale del medesimo Corpo, individua, sulla base dello stato
matricolare, lĠAmministrazione, tra quelle indicate al comma 1,
presso la quale ciascuna unit di personale destinata a transitare, tenendo
conto dei seguenti criteri, in ordine di priorit:
a)
servizio svolto nelle unit dedicate
allĠassolvimento delle funzioni trasferite;
b) attivit svolte in via
prevalente negli ultimi cinque anni;
c)
specializzazioni possedute.
3. Nello stesso termine di
cui al comma 2, ai fini della determinazione del
contingente limitato di cui allĠarticolo 8, comma 1, lettera a), numero 2),
della legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su
proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dellĠeconomia e delle finanze, previa ricognizione dei
posti disponibili e tenuto conto del rispettivo fabbisogno, sono individuate,
preferibilmente tra quelle che svolgono funzioni attinenti alle professionalit
del personale da ricollocare, le Amministrazioni statali verso le quali
consentito il transito di cui al comma 4, lettera b), con conseguente
attribuzione al personale interessato dellĠassegno ad personam di cui allo stesso articolo 8, comma 1, lettera a),
numero 2), ultimo periodo della legge. Con il medesimo decreto sono definiti i
criteri da applicare alle procedure di mobilit e le tabelle di equiparazione.
Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato con
le medesime modalit di cui al primo periodo, sono
individuate le risorse finanziarie da trasferire alle amministrazioni
destinatarie.
4. Il personale del Corpo
forestale dello Stato, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 3,
primo periodo, pu:
a) presentare
domanda per il transito in altra amministrazione di cui al comma 1,
specificamente indicandola in relazione ai criteri di cui al comma 2. Il
transito consentito nel rispetto dei contingenti indicati nella tabella A, di
cui al comma 1, compatibilmente con le esigenze di
funzionalit;
b) optare, anche in via
subordinata alla domanda di cui alla lettera a), per la privatizzazione del
rapporto di lavoro e il transito in
altra amministrazione statale tra quelle individuate dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, primo periodo, e con le modalit ivi indicate.
5. Nei trenta giorni
successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4,
il Capo del Corpo forestale dello Stato adotta i provvedimenti definitivi di
assegnazione alle amministrazioni di cui al comma 1, dandone pubblicit con le
stesse modalit di cui al comma 2 e comunicandolo alle amministrazioni
interessate e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della
funzione pubblica. Al personale assegnato al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
compete, a decorrere dallĠeffettivo transito, lĠassegno ad personam di cui allĠarticolo 8, comma 1, lettera a), numero 2),
ultimo periodo, della legge.
6.
Nel caso in cui,
alla data del 30 1Ħ settembre 2016, il
personale che ha optato per la mobilit di cui al comma 4, lettera b), non sia
stato ricollocato, si procede, previo esame congiunto con le organizzazioni
sindacali, a definire altre forme di ricollocazione. In caso di mancato ulteriore assorbimento entro il 31 dicembre
2016, il predetto personale cessa di appartenere al comparto sicurezza e difesa
e nei suoi confronti si applicano le disposizioni dellĠarticolo 33, comma 8,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale ricollocato ai
sensi del presente comma attribuito il trattamento
economico previsto dallĠarticolo 30, comma 2-quinquies, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
7.
Qualora, successivamente ai
provvedimenti definitivi di assegnazione di cui al comma 5, il numero delle
unit di personale trasferito risulti inferiore alle dotazioni organiche determinate
ai sensi del comma 1, si pu ricorrere esclusivamente:
a) alle
risorse finanziarie corrispondenti alle facolt assunzionali del Corpo
forestale dello Stato previste a legislazione vigente non esercitate, al netto
di quelle indicate in nota alla tabella A di cui al comma 1. La ripartizione di
tali facolt assunzionali effettuata con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentiti i ministri interessati;
b) ai
risparmi di spesa corrispondenti al minor trattamento economico spettante al
personale transitato ai sensi del comma 4, lettera b);
8.
Le residue quote delle dotazioni organiche indicate
nella tabella A di cui al comma 1, eventualmente non interessate
dallĠapplicazione del comma 7, sono rese indisponibili sino al verificarsi della
cessazione dal servizio del personale trasferito ai sensi del comma 4, lettera
b).
9.
Con decreto annuale del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dellĠeconomia e delle finanze, sentiti i
ministri interessati, sono accertate e assegnate alle amministrazioni di cui al
comma 1, ai fini delle assunzioni previste a
legislazione vigente, le risorse finanziarie che si rendono disponibili
allĠatto delle cessazioni dal servizio previste al comma 8, nonch definite le
modalit di attuazione del medesimo comma per lĠindividuazione delle dotazioni
organiche da rendere indisponibili.
10.
Fermo restando quanto previsto dallĠarticolo 8, comma 1, lettera a), numero 3), della legge, le risorse
finanziarie, corrispondenti alle facolt assunzionali del Corpo forestale dello
Stato non impiegate per le finalit di cui al comma 7, lettera a), nonch i
risparmi di spesa non utilizzati ai sensi del medesimo comma 7, lettera b), sono
destinati, nella misura del 50 per cento, allĠattuazione della revisione dei
ruoli delle forze di polizia di cui allĠarticolo 8, comma 1, lettera a), numero
1), della legge.
11.
In relazione alle eventuali modifiche che possono intervenire fino alla data del 1Ħ
gennaio 2017, la tabella A di cui al comma 1 aggiornata con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 13
Trasferimento di risorse logistiche, strumentali
e finanziarie del Corpo forestale dello Stato
1. Con uno o pi decreti del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dellĠeconomia e finanze e degli altri Ministri interessati, da adottarsi entro sessanta
giorni dallĠentrata in vigore del presente decreto, sono
individuati le risorse finanziarie, i beni immobili in uso ascritti al
demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato, gli strumenti, i mezzi, gli
animali, gli apparati, le infrastrutture e ogni altra pertinenza del Corpo
forestale dello Stato che sono trasferiti allĠArma dei carabinieri, al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia
di finanza, e sono stabilite le relative
modalit di trasferimento.
2. AllĠesito delle procedure di trasferimento del personale del Corpo forestale dello Stato, le pertinenti
risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali destinate al trattamento economico
del personale interessato sono trasferite ai relativi capitoli di bilancio
delle amministrazioni statali competenti.
4. Al fine di
garantire la continuit nel perseguimento dei compiti gi svolti dal Corpo
forestale dello Stato, il Ministro dellĠeconomia e delle finanze autorizzato,
con propri decreti:
a) ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio per trasferire le risorse finanziarie destinate allĠamministrazione e
alle attivit logistiche del medesimo Corpo e iscritte nello stato di previsione
del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai relativi
capitoli di bilancio delle Amministrazioni statali competenti;
b) a provvedere alla riassegnazione ai
pertinenti programmi degli stati di previsione delle Amministrazioni di cui
agli articoli 7, 9, 10 e 11 in relazione alle funzioni,
ai compiti e alle attivit alle stesse trasferiti, delle somme versate allĠentrata del bilancio
dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virt di accordi di
programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalit comuni in
materia di lotta contro gli incendi boschivi, sicurezza pubblica, monitoraggio
e protezione dellĠambiente, divulgazione ed educazione ambientale e tutela
delle riserve naturali statali gi affidate al Corpo medesimo, ivi compresa la
salvaguardia della biodiversit anche attraverso la vivaistica sperimentale per
la conservazione delle risorse genetiche forestali nazionali.
5. Il Ministro dellĠeconomia e
delle finanze altres autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa delle
somme versate allĠentrata del bilancio dello Stato:
a) dallĠAgenzia
per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nonch dai corrispondenti organismi pagatori
regionali a titolo di rimborso allĠArma dei carabinieri per i controlli
effettuati ai sensi del Regolamento n.
885/2006/CE e del Regolamento n. 907/2014/UE;
b) dalla Cassa
depositi e prestiti s.p.a. a valere sulle somme gi di pertinenza del Corpo
forestale dello Stato e detenute dalla Cassa medesima, individuate dĠintesa con
il Ministero dellĠeconomia e delle finanze.
6. Il
Ministro delle politiche agricole e forestali, ha facolt di stipulare, nelle materie oggetto delle
funzioni gi svolte dal Corpo forestale dello Stato e trasferite allĠArma dei carabinieri, specifiche convenzioni
con le regioni per lĠaffidamento di compiti propri delle regioni stesse sulla base di un accordo quadro approvato dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, ai sensi dellĠarticolo 2, comma 1, lettera l), del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7. Il Ministro dellĠeconomia e delle finanze
autorizzato con proprio decreto ad apportare le
occorrenti variazioni di bilancio.
Capo IV
Inquadramento del
personale del Corpo forestale dello Stato
Art. 14
Arma dei carabinieri
1. Al citato decreto
legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo lĠarticolo 664,
inserito il seguente: ÇArt. 664-bis. Alimentazione del ruolo forestale. 1. Il reclutamento degli ufficiali del ruolo
forestale dellĠArma dei carabinieri avviene mediante pubblico concorso, per
titoli ed esami, al quale possono partecipare:
a) i cittadini italiani che
non hanno superato il trentaduesimo anno di et e che sono in possesso dei
requisiti generali previsti per gli ufficiali in servizio permanente dellĠArma
dei carabinieri, nonch del diploma di laurea magistrale o specialistica
richiesto dal bando di concorso pertinente alla specifica professionalit del
ruolo;
b) con riserva non
superiore al venti per cento dei posti disponibili, i militari dellĠArma dei
carabinieri appartenenti ai ruoli non direttivi e non dirigenti che non hanno
superato il quarantesimo anno di et, che hanno
riportato nellĠultimo biennio la qualifica finale non inferiore a Çsuperiore
alla mediaÈ e sono in possesso del diploma di laurea magistrale o specialistica
richiesto dal bando di concorso.
2. I vincitori del concorso
sono:
a) nominati tenenti con anzianit
relativa stabilita in base allĠordine della graduatoria di merito;
b) ammessi a frequentare un corso
di formazione.È;
b) allĠarticolo 666, dopo il
comma 3, inserito il seguente: Ç3-bis.
Il numero di posti da mettere annualmente a concorso per lĠimmissione nel ruolo
forestale non pu in ogni caso superare un ottavo della consistenza organica
degli ufficiali inferiori di detto ruolo.È;
c) allĠarticolo 683, dopo il
comma 4, inserito il seguente: Ç4-bis.
Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale,
forestale e agroalimentare, stabilito nei relativi bandi di concorso, emanati
con decreto ministeriale, il numero di posti degli ispettori da formare nelle
relative specializzazioni in misura, comunque, non inferiore al 4 per cento dei posti da
mettere a concorso. A detto personale si applicano le
disposizioni di cui allĠarticolo 973, comma 2-bis.È;
d) allĠarticolo 692, dopo il
comma 4, inserito il seguente: Ç4-bis.
Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale,
forestale e agroalimentare, stabilito nei relativi bandi di concorso, emanati
con decreto ministeriale, il numero di posti dei sovrintendenti da formare
nelle relative specializzazioni in misura, comunque, non inferiore al 4 per cento dei posti da
mettere a concorso. A detto personale si applicano le
disposizioni di cui allĠarticolo 973, comma 2-bis.È;
e) allĠarticolo 708, dopo il
comma 1, inserito il seguente: Ç1-bis.
Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale,
forestale e agroalimentare, stabilito nei relativi bandi di concorso, emanati
con determinazione del Comandante generale dellĠArma dei
carabinieri, il numero di posti dei carabinieri da formare nelle relative
specializzazioni in misura, comunque, non inferiore al 4 per cento dei posti da mettere a concorso. A detto personale si applicano le disposizioni di cui
allĠarticolo 973, comma 2-bis.È;
f) dopo lĠarticolo 737,
inserito il seguente: ÇArt. 737-bis. Corso di formazione per ufficiali
del ruolo forestale. 1. I tenenti del ruolo forestale sono ammessi a
frequentare un corso di formazione, di
durata non inferiore a due anni, al termine del quale determinata una
nuova anzianit relativa in base allĠordine della graduatoria finale del corso.È;
g) allĠarticolo 738, comma 3,
dopo le parole Çtecnico-logisticoÈ sono inserite le seguenti: Çe del ruolo forestale,È;
h) dopo lĠarticolo 765,
inserito il seguente: ÇArt. 765-bis. Corso di specializzazione per
ispettori dellĠorganizzazione per la tutela forestale, ambientale e
agroalimentare. 1. Gli
ispettori arruolati nella riserva prevista allĠarticolo 683, comma 4-bis, al termine dei corsi di formazione di base di cui agli articoli 767 e 771, comma 3-bis, sono ammessi a frequentare un corso
di specializzazione della durata non inferiore a sei mesi.È;
i) dopo lĠarticolo 776,
inserito il seguente: ÇArt. 776-bis. Corso di specializzazione per
sovrintendenti dellĠorganizzazione per la tutela forestale, ambientale e
agroalimentare. 1. I
sovrintendenti arruolati nella riserva prevista allĠarticolo 692, comma 4-bis, al termine dei corsi di cui agli
articoli 775 e 776, sono ammessi a frequentare un corso di specializzazione
della durata non inferiore a tre mesi.È;
l) dopo lĠarticolo 783,
inserito il seguente: ÇArt. 783-bis. Corso di specializzazione per carabinieri dellĠorganizzazione
per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare. 1. I carabinieri
arruolati nella riserva prevista allĠarticolo 708, comma 1-bis, al termine dei corsi di formazione di cui allĠarticolo 783,
sono ammessi a frequentare un corso di specializzazione,
della durata non inferiore a tre mesi.È;
m) allĠarticolo 800, comma 1,
le parole Çe tecnico-logisticoÈ sono sostituite dalle seguenti Ç,
tecnico-logistico e forestaleÈ e la parola Ç3.797È sostituita dalla seguente:
Ç4.188È;
n) allĠarticolo 800, comma 2:
1) dopo la parola ÇispettoriÈ sono inserite le seguenti: Çe dei peritiÈ;
2) la parola Ç29.531È sostituita dalla seguente: Ç30.979È;
3) la parola Ç13.500È sostituita dalla seguente: Ç13.920È;
4) dopo le parole Çpubblica sicurezzaÈ sono inserite le seguenti: Çe periti
superioriÈ;
o) allĠarticolo 800, comma 3:
1) dopo la parola ÇsovrintendentiÈ sono inserite le seguenti: Çe dei
revisoriÈ;
2) la parola Ç20.000È sostituita dalla seguente: Ç21.182È;
p) allĠarticolo 800, comma 4:
1) dopo la parola ÇcarabinieriÈ sono inserite le seguenti: Çe degli operatori e
collaboratoriÈ;
2) la parola Ç61.450È sostituita dalla seguente: Ç65.464È;
q) allĠarticolo 821, comma 1,
dopo la lettera c), aggiunta la seguente: Çc-bis) ruolo forestale.È;
r) allĠarticolo 823, comma 1:
1) lettera b), la parola Ç21È
sostituita con Ç22È;
2) lettera c), la parola Ç64È
sostituita con Ç80È;
3) lettera d), la parola Ç386È
sostituita con Ç465È;
s) lĠarticolo 907 abrogato;
t) allĠarticolo 973, dopo il
comma 2, inserito il seguente: Ç2-bis.
Il personale arruolato ai sensi degli articoli 683, comma 4-bis, 692, comma 4- bis, e 708, comma 1-bis,
impiegato nella relativa specializzazione, salvo che non richieda di essere
trasferito ad altra organizzazione dellĠArma dei carabinieri, non prima di
dieci anni di servizio prestato nella specialit, ovvero
dĠautorit per inidoneit funzionale o per esonero dalla specializzazione.È;
u) allĠarticolo 1040, comma 1,
dopo la lettera c), aggiunta la seguente: Çc-bis). dallĠufficiale generale pi elevato
in grado o pi anziano del ruolo forestale dellĠArma dei carabinieri se la
valutazione riguarda gli ufficiali di detto ruolo.È;
v) allĠarticolo 1045, comma 1,
dopo la lettera e), aggiunta la seguente: Çe-bis). da un colonnello del ruolo forestale
dellĠArma dei carabinieri, se la valutazione riguarda ufficiali di detto
ruolo.È;
z) allĠarticolo 1226-bis, le parole Çe tecnico-logisticoÈ
sono sostituite dalle seguenti: Ç, tecnico-logistico e forestaleÈ;
aa)dopo lĠarticolo 2203, inserito
il seguente: ÇArt. 2203-bis. Disposizioni transitorie in materia di reclutamento del ruolo
forestale dellĠArma dei Carabinieri. 1. In
relazione alla costituzione iniziale del ruolo forestale dellĠArma dei
carabinieri, fermo restando le consistenze organiche di cui allĠarticolo 800,
al fine della progressiva armonizzazione e
fino al completo avvicendamento del personale del ruolo forestale iniziale
degli ufficiali, le immissioni degli ufficiali nel ruolo forestale sono
annualmente determinate, in ragione dellĠandamento delle consistenze del
personale in servizio degli ufficiali del ruolo forestale iniziale, con decreto
del Ministro della difesa.È;
bb) dopo lĠarticolo 2203-bis,
inserito il seguente: ÇArt. 2203-ter.
Disposizioni
transitorie in materia di reclutamento del personale dei ruoli non direttivi e
non dirigenti dellĠArma dei carabinieri per le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e
agroalimentare. 1. In
relazione alla
costituzione iniziale dei ruoli forestali dellĠArma dei carabinieri ed alla
progressiva specializzazione di personale reclutato nella stessa Arma al fine
di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale,
forestale e agroalimentare, il numero dei posti riservati al personale da
formare nelle relative specializzazioni di cui agli articoli 683, comma 4-bis,
692, comma 4-bis, e 708, comma 1-bis, determinato annualmente
dal Comandante generale dellĠArma dei carabinieri in corrispondenza delle
vacanze organiche verificatesi nei corrispondenti ruoli forestali dellĠArma dei
carabinieri, ferme restando le disposizioni di cui allĠarticolo 2214-bis, commi
da 15 a 19.È;
cc)dopo lĠarticolo 2212, inserito il seguente: ÇArt. 2212-bis. Ruoli forestali dellĠArma dei carabinieri. 1. Per gli ufficiali dellĠArma dei Carabinieri provenienti dal Corpo
forestale dello Stato istituito il ruolo forestale iniziale degli ufficiali
in servizio permanente.
2. Per gli ispettori
dellĠArma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato
istituito il ruolo forestale degli ispettori in servizio permanente.
3. Per i sovrintendenti
dellĠArma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato
istituito il ruolo forestale dei sovrintendenti in servizio permanente.
4. Per gli appuntati e
carabinieri dellĠArma dei carabinieri provenienti dal
Corpo forestale dello Stato istituito il ruolo forestale degli appuntati e
carabinieri in servizio permanente.
5. Per i periti dellĠArma
dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato istituito il
ruolo forestale dei periti in servizio permanente.
6. Per i revisori dellĠArma
dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato istituito il
ruolo forestale dei revisori in servizio permanente.
7. Per gli operatori e
collaboratori dellĠArma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello
Stato istituito il ruolo forestale degli operatori e collaboratori in
servizio permanente.È;
dd)
dopo lĠarticolo 2212-bis, inserito il seguente: ÇArt. 2212-ter. Consistenze organiche dei ruoli forestale e forestale iniziale
degli ufficiali dellĠArma dei carabinieri. 1. Al fine di
garantire lĠespletamento delle funzioni in materia di tutela dellĠambiente, del
territorio e delle acque, nonch nel campo della
sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, ferme restando le
consistenze organiche complessive di cui allĠarticolo 800 e fino alla completa
armonizzazione dei ruoli forestali degli ufficiali dellĠArma dei carabinieri,
le dotazioni organiche del ruolo forestale iniziale degli ufficiali sono
progressivamente devolute nella consistenza del ruolo forestale dellĠArma dei
carabinieri di cui allĠart. 821, comma 1, lett. c-bis).
2. LĠentit del graduale trasferimento delle dotazioni organiche di cui
al comma 1 annualmente determinata con decreto del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dellĠeconomia e delle
finanze.È;
ee)dopo lĠarticolo 2212-ter, inserito il seguente:
ÇArt. 2212-quater. Personale
dei ruoli forestali dellĠArma dei carabinieri. 1. In
relazione alla costituzione iniziale dei ruoli forestali dellĠArma dei
carabinieri, ferme restando le consistenze organiche complessive di cui
allĠarticolo 800, al fine del progressivo riassorbimento e fino al completo
avvicendamento del personale dei ruoli forestali degli ispettori, dei periti,
dei sovrintendenti, dei revisori, degli appuntati e carabinieri, degli
operatori e collaboratori dellĠArma dei carabinieri, ferme restando le disposizioni di cui allĠarticolo 2214-bis, commi da 15 a 19, le vacanze
organiche verificatesi nei predetti ruoli sono progressivamente devolute in
aumento alla consistenza dei corrispondenti ed equiparati ruoli dellĠArma dei
carabinieri.È
ff) dopo lĠarticolo 2212-quater, inserito il seguente: ÇArt.
2212- quinquies. Funzioni del personale appartenente al ruolo
forestale dei periti dellĠArma dei carabinieri. 1. Il personale del ruolo forestale dei periti svolge funzioni
che richiedono preparazione specialistica e conoscenza di procedure
tecnico-scientifiche e amministrativo-contabili, anche complesse e collabora
all'attivit istruttoria e di studio. Svolge altres funzioni di ispettore fitosanitario ai sensi dellĠarticolo 34 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.
Ha conoscenza del funzionamento e dell'uso di apparecchiature e di
procedure, anche complesse, per l'elaborazione automatica dei dati e il
trattamento dei testi.
2.
Nell'ambito di direttive di massima ha autonomia operativa e responsabilit
diretta connesse sia con la predisposizione e attuazione delle attivit che con
lĠelaborazione degli atti relativi ai compiti
affidatigli.
3. Pu
essere preposto ad unit operative coordinando
l'attivit di pi persone con piena responsabilit per l'attivit svolta e per
i risultati conseguiti. Pu inoltre svolgere, in relazione
alla professionalit posseduta, compiti di formazione e istruzione del
personale.
4. Ai
periti superiori, oltre ai compiti sopra specificati, sono attribuite funzioni
richiedenti una qualificata preparazione professionale nel settore al quale
sono adibiti, con conoscenze di elevato contenuto specialistico. Collaborano
con i superiori gerarchici in studi, esperimenti e altre attivit richiedenti
qualificata preparazione professionale.
5.
Nell'ambito del ruolo forestale dei periti, il personale appartenente ai gradi
di vice perito, perito e perito capo in caso di
impedimento o di assenza pu sostituire il superiore gerarchicoÈ;
gg)dopo lĠarticolo 2212-quinquies, inserito il seguente: ÇArt.
2212- sexies. Mansioni del personale appartenente al ruolo
forestale dei revisori dellĠArma dei carabinieri. 1. Il personale
appartenente al ruolo forestale dei revisori svolge mansioni richiedenti
conoscenza specialistica e particolare perizia nel settore al quale adibito,
con capacit di utilizzazione di mezzi e strumenti complessi e di interpretazione di disegni, grafici e dati nell'ambito
delle direttive di massima ricevute. Svolge altres funzioni di agente
fitosanitario ai sensi dellĠarticolo 34-bis
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.
2. Lo
stesso personale esercita, inoltre, nel settore di impiego,
attivit di guida e controllo di unit operative sottordinate, con
responsabilit per il risultato conseguito. Collabora con i propri superiori
gerarchici e pu sostituirli in caso di temporaneo impedimento o assenza.
3. Al
personale del grado di revisore capo, oltre a quanto gi specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici
richiedenti particolari conoscenze ed attitudini ed essere attribuiti compiti
di addestramento del personale sottordinato.È;
hh) dopo lĠarticolo 2212-sexies, inserito il seguente: ÇArt.
2212- septies. Mansioni del personale appartenente al ruolo forestale degli operatori
e collaboratori. 1. Il personale appartenente al ruolo forestale degli
operatori e dei collaboratori svolge mansioni esecutive anche di natura
tecnico-strumentale con capacit di utilizzazione di
mezzi e strumenti e di dati nell'ambito di procedure predeterminate. Le
prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione, anche con eventuale esposizione a rischi
specifici.
2. I collaboratori e i collaboratori capo possono, in relazione
alla professionalit posseduta, svolgere compiti di addestramento del personale
sottordinato e avere responsabilit di guida e di controllo di altre persone.È;
ii) dopo lĠarticolo 2214,
inserito il seguente:
ÇArt. 2214-bis. Transito del
personale appartenente al Corpo forestale dello Stato nellĠArma dei carabinieri.
1. Il transito del personale del Corpo forestale dello
Stato nellĠArma dei carabinieri avviene secondo la corrispondenza con i gradi
militari ai sensi dellĠarticolo 632, con lĠanzianit nella qualifica posseduta
e mantenendo lĠordine di ruolo acquisito nel ruolo di provenienza.
2. Il personale del Corpo
forestale dello Stato transitato nellĠArma dei carabinieri assume lo stato
giuridico di militare.
3. Al personale del Corpo
forestale dello Stato transitato nellĠArma dei carabinieri
si applicano i limiti dĠet per la cessazione dal servizio previsti, alla data
di entrata in vigore del presente provvedimento, per i corrispondenti ruoli e
qualifiche del Corpo forestale dello Stato dagli articoli 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e 2 del decreto legislativo
30 aprile 1997, n.165.
4. Al personale del Corpo
forestale dello Stato transitato nellĠArma dei carabinieri
non si applicano le disposizioni in materia di ausiliaria di cui allĠarticolo
886 e al Titolo V, Capo VII, Sezione III.
5. Il personale
appartenente al ruolo direttivo dei funzionari e al ruolo dei dirigenti del
Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale iniziale degli
ufficiali dellĠArma dei
carabinieri di cui allĠarticolo 2212-bis,
comma 1. Per il transito dalla qualifica di
vice questore aggiunto forestale al grado di tenente colonnello necessario aver
maturato un periodo di permanenza nella qualifica di almeno due anni.
6. Il personale
appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello stato transita
nel ruolo forestale degli ispettori
dellĠArma dei carabinieri, di
cui allĠarticolo 2212-bis, comma 2.
7. Il personale
appartenente al ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello stato transita
nel ruolo forestale dei sovrintendenti
dellĠArma dei carabinieri, di
cui allĠarticolo 2212-bis, comma 3.
8. Il personale
appartenente ai ruoli degli agenti e assistenti del Corpo forestale dello stato
transita nel ruolo forestale degli
appuntati e carabinieri dellĠArma dei carabinieri, di cui allĠarticolo 2212-bis, comma 4.
9. Il personale
appartenente al ruolo dei periti del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale dei periti dellĠArma dei
carabinieri, di cui allĠarticolo
2212-bis, comma 5.
10.Il personale
appartenente al ruolo dei revisori del Corpo forestale dello Stato transita nel
ruolo forestale dei revisori dellĠArma
dei carabinieri, di cui
allĠarticolo 2212-bis, comma 6.
11.Il personale
appartenente ai ruoli degli operatori e collaboratori del Corpo forestale dello
Stato transita nel ruolo forestale
degli operatori e collaboratori dellĠArma dei carabinieri, di cui allĠarticolo
2212-bis, comma 7.
12.Al personale dei ruoli
forestali iniziale degli ufficiali, degli ispettori, dei sovrintendenti e degli
appuntati e carabinieri dellĠArma dei carabinieri sono
attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza previste
per i corrispondenti ruoli e gradi dagli articoli 178 e 179.
13.Al personale dei ruoli
forestali dei periti e dei revisori dellĠArma dei
carabinieri sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e
agente di pubblica sicurezza, limitatamente allĠesercizio delle funzioni
attribuite.
14.Al personale dei ruoli
forestali degli operatori e collaboratori dellĠArma dei carabinieri sono
attribuite le qualifiche di agente di polizia giudiziaria e agente di pubblica
sicurezza, limitatamente allĠesercizio delle funzioni attribuite.
15.Il personale dei ruoli
forestali dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri in possesso di
unĠanzianit di servizio non inferiore a sette anni pu accedere al ruolo
forestale degli ispettori, in misura non inferiore al sessanta per cento dei
posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, secondo modalit stabilite annualmente con decreto del Ministro
della difesa, e previo superamento di un corso di formazione specialistica di
durata non inferiore a sei mesi.
16.Il personale del ruolo
forestale degli appuntati e carabinieri con almeno quattro anni di servizio
effettivo pu accedere al ruolo forestale dei sovrintendenti, nel limite del
quaranta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli
ed esami, secondo modalit stabilite annualmente con
decreto del Ministro della difesa, e previo superamento di un corso di
formazione specialistica di durata non inferiore a tre mesi.
17.Gli appuntati scelti del
ruolo forestale degli appuntati e carabinieri possono accedere al ruolo
forestale dei sovrintendenti, nel limite del sessanta per cento dei posti
disponibili, mediante concorso interno per titoli, secondo modalit
stabilite annualmente con decreto del Ministro della difesa, e previo
superamento di un corso di formazione specialistica di durata non inferiore a
tre mesi.
18.Il personale dei ruoli
forestali dei revisori e degli operatori e collaboratori in possesso di
unĠanzianit di servizio non inferiore a sette anni pu accedere al ruolo
forestale dei periti, in misura non inferiore al sessanta per cento dei posti
disponibili, mediante concorso per titoli ed esami, secondo modalit
stabilite annualmente con decreto del Ministro della difesa e previo
superamento di un corso tecnico-professionale di durata non inferiore a sei
mesi. Un terzo dei posti riservato al personale del ruolo forestale dei
revisori, anche se privo del titolo di studio previsto.
19.Il personale del ruolo
forestale degli operatori e collaboratori dei carabinieri con almeno quattro
anni di effettivo servizio pu accedere al ruolo forestale dei revisori, in
misura non inferiore al settantacinque per cento dei posti disponibili,
mediante concorso interno per titoli ed esami, secondo modalit
stabilite annualmente con decreto del Ministro della difesa, e previo
superamento di un corso tecnico-professionale di durata non inferiore a tre
mesi. Il trenta per cento dei posti riservato ai
collaboratori capo.
20.Il personale del Corpo
forestale dello Stato transitato nellĠArma dei carabinieri:
a) frequenta uno specifico corso di
formazione militare, definito con determinazione del Comandante generale
dellĠArma dei carabinieri;
b) allĠatto del transito,
compatibilmente con il nuovo assetto organizzativo, viene confermato nella
stessa sede di servizio, in relazione alle esigenze di mantenimento della
specialit e dell'unitariet delle funzioni di presidio dell'ambiente, del
territorio e delle acque e della sicurezza agroalimentare.
21.Il personale del Corpo
forestale dello Stato transitato nellĠArma dei carabinieri chiamato a
eleggere, con procedura straordinaria e nel rispetto dei criteri di cui
allĠarticolo 935 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, delegati
per la composizione dei consigli di base di rappresentanza di cui allĠarticolo
875 del medesimo decreto, istituiti presso il Comando di cui allĠarticolo 174-bis, comma 2, lettera a), nonch presso
il Servizio Centrale della Scuola del Corpo forestale e presso i Comandi
Regionali confluiti nellĠArma dei carabinieri, questi ultimi accorpati, ai soli
fini elettorali, in tre Unit di Base per aree geografiche.
22.I delegati dei consigli
di base eletti secondo la procedura di cui al comma 21,
eleggono otto rappresentanti, due per ciascuna delle categorie di cui
allĠarticolo 872 del Testo Unico, che costituiscono il comitato intermedio di
rappresentanza istituito presso il Comando di cui allĠarticolo 174- bis, comma 2, lettera a).
23.Il presidente del
comitato intermedio di rappresentanza di cui al comma 22,
o altro delegato designato, rappresentante permanente, senza diritto di voto,
presso la sezione carabinieri del comitato centrale di rappresentanza e
partecipa alle commissioni interforze di tutte le categorie.
24.Al personale dei ruoli
forestali degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri
consentito il transito nei corrispondenti ruoli forestali dei periti, dei
revisori e degli operatori e collaboratori dellĠArma dei carabinieri per
anzianit, in misura non superiore al dieci per cento delle consistenze
organiche del ruolo di destinazione, secondo modalit
stabilite con decreto del Ministro della difesa.È;
ll) dopo
lĠarticolo 2223, inserito il seguente: ÇArt. 2223-bis.
Regime transitorio per gli ufficiali del ruolo forestale
iniziale dellĠArma dei carabinieri. 1. Fino allĠanno 2037 compreso, in
relazione alla progressiva devoluzione delle dotazioni organiche del
ruolo forestale iniziale degli ufficiali dellĠArma dei carabinieri e al fine
del progressivo assestamento del ruolo forestale, le disposizioni di cui agli
articoli 900 e 1099 non si applicano ai tenenti colonnelli in servizio
permanente effettivo del ruolo forestale iniziale dellĠArma dei carabinieri.È;
mm) dopo lĠarticolo 2247, inserito il seguente: ÇArt. 2247-bis.
Avanzamento del personale del Corpo forestale dello Stato
transitato nei ruoli forestali dellĠArma dei carabinieri. 1.
Le dotazioni organiche iniziali e le progressioni di carriera del
personale transitato nel ruolo forestale iniziale degli ufficiali dellĠArma dei
carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro V,
allegata al presente codice.
2. Fino allĠanno 2037
compreso, per esprimere i
giudizi sullĠavanzamento degli ufficiali del ruolo forestale iniziale e del ruolo forestale dellĠArma dei carabinieri:
a)
la Commissione superiore dĠavanzamento dellĠArma
dei carabinieri di cui allĠarticolo 1040, integrata dal generale di divisione
del ruolo forestale iniziale dellĠArma dei carabinieri e, con funzioni di
segretario senza diritto di voto, dal generale di brigata pi anziano del
medesimo ruolo;
b)
la Commissione ordinaria dĠavanzamento dellĠArma
dei carabinieri di cui allĠarticolo 1045, integrata da:
1) un generale di brigata del
ruolo forestale iniziale dellĠArma dei carabinieri;
2) un colonnello del ruolo
forestale iniziale dellĠArma dei carabinieri.
3.
Per i gradi degli ufficiali del ruolo forestale
iniziale nei quali le promozioni a scelta si effettuano
a vacanza, il Ministro della difesa, per gli anni in cui non sono previste
promozioni, approva egualmente la graduatoria, ma il Direttore generale della
Direzione generale per il personale militare forma il quadro di avanzamento
solo se nel corso dellĠanno si verificano una o pi vacanze nei gradi
rispettivamente superiori.
4.
Per lĠavanzamento degli
ufficiali del ruolo forestale iniziale dellĠArma dei
Carabinieri non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2242 e 2250.
5. Le progressioni di
carriera degli ispettori transitati nel ruolo forestale degli ispettori
dellĠArma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4,
quadro VI, allegata al presente codice.
6. Le progressioni di
carriera dei sovrintendenti transitati nel ruolo forestale dei sovrintendenti
dellĠArma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4,
quadro VII, allegata al presente codice.
7. Le progressioni di
carriera degli appuntati e carabinieri transitati nel ruolo forestale degli
appuntati e carabinieri dellĠArma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro VIII, allegata al presente codice.
8. Le progressioni di
carriera dei periti transitati nel ruolo forestale dei periti dellĠArma dei
carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro IX,
allegata al presente codice.
9. Le progressioni di
carriera dei revisori transitati nel ruolo forestale dei revisori dellĠArma dei
carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro X,
allegata al presente codice.
10.Le progressioni di carriera degli operatori e collaboratori
transitati nel ruolo forestale degli operatori e collaboratori dellĠArma dei
carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro XI,
allegata al presente codice.
11.Per esprimere i giudizi sullĠavanzamento del personale dei
ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e
carabinieri, dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori
dellĠArma dei carabinieri, i membri della commissione di avanzamento dellĠArma
dei carabinieri di cui al comma 4, lettera b),
dellĠarticolo 1047, sono:
a) un generale di brigata del
ruolo forestale iniziale dellĠArma dei carabinieri, che assume il ruolo di vice
presidente;
b) quattro colonnelli del ruolo
normale dellĠArma dei carabinieri;
c) tre colonnelli del ruolo
forestale iniziale dellĠArma dei carabinieri, di cui il meno anziano assume il
ruolo di segretario;
d) due marescialli aiutanti
del ruolo ispettori dellĠArma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di
personale del ruolo forestale degli ispettori dellĠArma dei carabinieri;
e) due marescialli aiutanti
del ruolo forestale degli ispettori dellĠArma dei carabinieri, se si tratta di
valutazione di personale del ruolo forestale degli ispettori dellĠArma dei
carabinieri;
f) un brigadiere capo del
ruolo dei sovrintendenti dellĠArma dei carabinieri, se si tratta di valutazione
di personale del ruolo forestale dei sovrintendenti dellĠArma dei carabinieri;
g) un brigadiere capo del
ruolo forestale dei sovrintendenti dellĠArma dei carabinieri, se si tratta di
valutazione di personale del ruolo forestale dei sovrintendenti dellĠArma dei
carabinieri;
h) un appuntato scelto del
ruolo degli appuntati e carabinieri dellĠArma dei carabinieri, se si tratta di
valutazione di personale del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri
dellĠArma dei carabinieri;
i) un appuntato scelto del
ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dellĠArma dei carabinieri, se si
tratta di valutazione di personale del ruolo forestale degli appuntati e
carabinieri dellĠArma dei carabinieri;
l) un perito superiore o un
revisore capo o un collaboratore capo dei ruoli forestali dellĠArma dei
carabinieri se si tratta di valutazione di personale, rispettivamente, dei
ruoli forestali dei periti, dei revisori o degli operatori e collaboratori
dellĠArma dei carabinieri.
12.Per lĠavanzamento del personale del Corpo forestale dello
Stato transitato nei ruoli forestali dellĠArma dei carabinieri
si applicano, se non diversamente stabilito, le disposizioni di cui al libro
quarto, titolo VII, riferite a corrispondenti ruoli e categorie.È;
nn) dopo lĠarticolo 2247-bis,
inserito il seguente: ÇArt. 2247-ter. Elementi di giudizio
per lĠavanzamento del personale dei
ruoli forestali dellĠArma dei
carabinieri. 1. Nelle
valutazioni del personale dei ruoli forestali dellĠArma dei carabinieri le
autorit competenti esprimono i giudizi sullĠavanzamento sulla base degli
elementi di cui allĠarticolo 1032, e fondandosi sulle risultanze
emerse dai fascicoli personali e dalle note informative, dai rapporti
informativi e dalle schede di valutazione dellĠattivit svolta per i dirigenti
riferiti al servizio antecedente al transito, prestato nel Corpo forestale
dello Stato.È;
oo) dopo lĠarticolo 2247-ter,
inserito il seguente: ÇArt. 2247-quater.
Nomina del Vice
Comandante del Comando unit per la tutela forestale, ambientale e
agroalimentare dellĠArma dei carabinieri. 1. AllĠatto del transito del personale
del Corpo forestale dello Stato nellĠArma dei carabinieri, per la costituzione
iniziale del ruolo forestale dellĠArma dei carabinieri e per lĠistituzione del
Comando unit per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare di cui
allĠarticolo 174-bis, con decreto
interministeriale dei Ministri della difesa e delle politiche agricole e
forestali, adottato su proposta del Comandante generale dellĠArma dei
carabinieri e trasmesso per il tramite del Capo di stato maggiore della difesa,
si procede alla nomina del Vice comandante del predetto Comando, scelto tra gli
ufficiali in servizio permanente effettivo con grado di generale di brigata del
ruolo forestale iniziale dellĠArma dei carabinieri, a cui
conferito il grado di generale di divisione del medesimo ruolo.È;
pp) dopo lĠarticolo 2248,
inserito il seguente: ÇArt. 2248-bis.
Regime transitorio per
gli ufficiali dei ruoli forestali dellĠArma dei carabinieri. 1. Sino
allĠanno 2027 compreso, in relazione alle esigenze
connesse con lĠassorbimento del Corpo forestale dello Stato e la costituzione
del ruolo forestale iniziale degli ufficiali dellĠArma dei carabinieri nonch
alle necessarie variazioni nella consistenza organica del predetto ruolo e alla
contestuale determinazione delle consistenze organiche dei gradi del ruolo
forestale degli ufficiali dellĠArma dei carabinieri, il Ministro della difesa
autorizzato annualmente a modificare, con apposito decreto di concerto con il
Ministro dellĠeconomia e delle finanze, per ogni grado dei predetti ruoli forestali,
il numero di promozioni a scelta al grado superiore, la determinazione delle
relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui lĠavanzamento
avviene ad anzianit, fermi restando i volumi organici complessivi.È.
Art. 15
Personale che transita nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. In relazione al
transito di cui allĠarticolo 12 e per assolvere alle specifiche
competenze di cui allĠarticolo 9, sono istituiti i ruoli speciali antincendio
boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come da
tabella B allegata al presente decreto, nei quali inquadrato, secondo le
corrispondenze indicate nella predetta tabella, mantenendo la stessa anzianit
di servizio e lo stesso ordine di ruolo, il personale che transita dal Corpo
forestale dello Stato. Conseguentemente, i ruoli ordinari del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco sono rideterminati come da
tabella C allegata al presente decreto.
2. Al personale appartenente ai ruoli a
esaurimento di cui al comma 1 si applicano,
nellĠambito dei posti di cui alla tabella A, dellĠarticolo 12, comma 1, le
disposizioni vigenti per il corrispondente personale del Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco in materia di stato giuridico, progressione in carriera e
trattamento economico.
3. Le cessazioni progressivamente determinatesi
nei ruoli a esaurimento di cui al comma 1, alimentano
le facolt assunzionali dei ruoli ordinari del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
4. Il personale del Corpo
forestale dello Stato che transita nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
compatibilmente con il nuovo assetto organizzativo, confermato in una sede di
servizio collocata nello stesso ambito territoriale provinciale.
5. Per assicurare i livelli di funzionalit
della lotta attiva contro gli incendi boschivi e dello
spegnimento con mezzi aerei degli stessi, limitatamente al solo personale
aeronavigante, le risorse finanziarie trasferite con riferimento alla spesa di
personale ai sensi dellĠarticolo 8, comma 1, lettera a) della legge, non
utilizzate ai fini del trattamento economico complessivo previsto dalla
medesima, confluiscono nei fondi incentivanti del comparto di negoziazione
ÒVigili del fuoco e soccorso pubblicoÓ.
Art.
16
Personale che transita
nel Corpo della guardia di finanza
1. Il personale che transita nel Corpo della
guardia di finanza ai sensi dellĠarticolo 12,
inquadrato, a tutti gli effetti, a eccezione del regime dellĠausiliaria, nei
corrispondenti ruoli e gradi del personale del medesimo Corpo, secondo le
corrispondenze di cui alla tabella A richiamata allĠarticolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, conservando lĠanzianit gi maturata nel
Corpo forestale dello Stato e il relativo ordine di iscrizione in ruolo, nonch
prendendo posto dopo lĠultimo dei parigrado iscritto in ruolo avente la
medesima decorrenza di anzianit di grado o di qualifica.
2. Il personale di cui al comma 1 frequenta uno specifico corso di formazione militare e
professionale, secondo le disposizioni emanate dal Comandante Generale della
Guardia di finanza.
Art. 17
Personale che transita nella Polizia di Stato
1. Il personale che transita nella Polizia di
Stato ai sensi dellĠarticolo 12, inquadrato nei
corrispondenti ruoli e qualifiche del personale della medesima Forza di
polizia, conservando lĠanzianit gi maturata nel Corpo forestale dello Stato e
il relativo ordine di iscrizione in ruolo, nonch prendendo posto dopo lĠultimo
dei pari qualifica iscritto in ruolo avente la medesima decorrenza di anzianit
di qualifica e denominazione.
2. Il personale di cui al
comma 1 frequenta uno specifico corso di aggiornamento
professionale, secondo le disposizioni emanate dal Capo della Polizia –
Direttore generale della pubblica sicurezza.
Capo
V
Disposizioni
transitorie e finali
Art. 18
Disposizioni transitorie e finali
1. LĠArma dei carabinieri
succede nei rapporti giuridici attivi e passivi del Corpo forestale dello
Stato, ivi compresi quelli derivanti dalla sottoscrizione delle convenzioni relative alla sorveglianza sui territori delle aree naturali
protette di rilievo internazionale e nazionale e dei contratti individuali di
lavoro stipulati con il personale assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985,
n. 124, fatte salve le convenzioni di collaborazione con amministrazioni ed
enti pubblici rientranti negli ambiti funzionali di cui agli articoli 9, 10 e
11 per le quali subentrano le amministrazioni ivi indicate.
2. In deroga
allĠarticolo 13-bis della legge 23
agosto 1988 n. 400, le disposizioni
di legge, di regolamento e di decreto di natura non regolamentare
vigenti che fanno riferimento a funzioni, compiti e attivit del Corpo
forestale dello Stato e attribuiti ai sensi del presente decreto, devono intendersi riferite allĠArma
dei carabinieri, se non rientranti tra quelle devolute al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, alla Polizia di Stato, al Corpo della guardia di finanza e al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi degli
articoli 9, 10 e 11.
3. Con i
decreti adottati ai sensi dellĠarticolo 13, comma 1,
individuata anche lĠAmministrazione statale che subentra nei contratti di
locazione, comodato o cessione a qualsiasi titolo di immobili sedi del
personale trasferito allĠArma dei carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, alla Polizia di Stato, al Corpo della guardia di finanza e al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi degli articoli 7, 9,
10 e 11. Entro due anni dallĠentrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni
destinatarie dei beni recedono dai contratti relativi agli
immobili che non risultano necessari allĠespletamento dei compiti istituzionali,
anche in deroga alle eventuali clausole difformi previste contrattualmente.
4. LĠArma
dei carabinieri e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono autorizzati ad
adottare i provvedimenti occorrenti per il mantenimento dellĠaeronavigabilit
continua degli aeromobili trasferiti ai sensi dellĠarticolo 13,
comma 1.
5. In prima applicazione, i provvedimenti e i
protocolli di cui agli articoli 2, comma 1, 3, commi 1
e 2, 4, commi 2 e 3, e 5, commi 2 e 3, sono adottati entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e trovano applicazione dal 1Ħ gennaio
2017.
6. Al fine di eliminare progressivamente
duplicazioni o sovrapposizioni di strutture operative, logistiche ed amministrative assicurando il mantenimento di adeguati
livelli di presidio dellĠambiente, del territorio, delle acque e della
sicurezza agroalimentare, fino al 31 dicembre 2024 i provvedimenti di
istituzione e di soppressione di comandi, enti e altre strutture ordinative
dellĠArma dei carabinieri, di qualunque livello ed organizzazione, connessi con
il procedimento di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, sono adottati
con determinazione del Comandante generale dellĠArma dei carabinieri, previo
assenso del Ministro della difesa, che si pronuncia di concerto con i Ministri
dellĠinterno, delle politiche agricole alimentari e forestali nonch
dellĠambiente e della tutela del territorio e del mare.
7. In relazione al
riassetto dei comparti di specialit e alla razionalizzazione dei presidi di
polizia di cui agli articoli 2 e 3, al fine di realizzare una omogenea e
funzionale copertura sul territorio nazionale delle articolazioni periferiche
dellĠamministrazione della pubblica sicurezza, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sono apportate le necessarie
modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208.
8. Nelle more dellĠattribuzione delle funzioni
del Corpo forestale dello Stato allĠArma dei carabinieri, le funzioni di ispettore e di agente fitosanitario, di cui agli articoli
34 e 34-bis del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 214, sono esercitate, rispettivamente, dal personale dei
ruoli dei periti e dei revisori del Corpo forestale dello Stato dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Le predette funzioni sono svolte sotto
il coordinamento funzionale del Servizio fitosanitario nazionale.
9. Il personale appartenente ai ruoli dei
periti, revisori e operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato
giudicato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, permanentemente
non idoneo in forma assoluta allĠassolvimento dei compiti dĠistituto ai sensi
delle disposizioni adottate in attuazione dellĠarticolo 23-bis, comma 3, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 201, ovvero assunto ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con la sola esclusione
di quello di cui allĠarticolo 18 della medesima legge, ovvero che si trovi
nella condizione di cui allĠarticolo 636 del citato decreto legislativo n. 66
del 2010 e che non abbia esercitato la facolt di cui al comma 3 del medesimo
articolo, inserito dĠufficio nel contingente collocabile presso le
amministrazioni statali individuate ai sensi dellĠarticolo 12, comma 3, per
lĠassegnazione preferibilmente nei ruoli del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali. LĠincremento della dotazione organica
trasferita allĠArma dei carabinieri ai sensi dellĠarticolo 12,
comma 1, corrispondentemente ridotto.
10. Il personale appartenente ai ruoli dei
periti, revisori e operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato
transitato nei ruoli forestali dellĠArma dei carabinieri di cui allĠarticolo
2212-bis, commi 5,
6 e 7, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, che, durante la frequenza
o al termine del corso di formazione militare di cui allĠarticolo 2214-bis, comma 21, lettera a), del medesimo
decreto legislativo, risulta non idoneo a prestare servizio nellĠArma dei
carabinieri, transita nei ruoli civili del Ministero della difesa con
conseguente temporaneo trasferimento delle relative risorse finanziarie. La
corrispondente dotazione organica resa temporaneamente indisponibile sino
alla cessazione dal servizio dello stesso personale.
11. Il personale del Corpo forestale dello Stato
transitato ai sensi del presente decreto conserva il regime di quiescenza
dellĠordinamento di provenienza.
12. Per il personale del Corpo forestale dello
Stato transitato nelle Forze di polizia, i procedimenti disciplinari pendenti
al momento del transito si estinguono, ad eccezione di quelli da cui possa derivare una sanzione disciplinare di
stato.
13. Al personale del Corpo forestale dello Stato
al momento del transito disposto ai sensi del presente decreto si applicano le
disposizioni previste dallĠarticolo 1, comma 1-bis, della legge 29 marzo 2001, n. 86 e
le altre indennit previste per i trasferimenti dĠautorit.
14. Al fine della progressiva armonizzazione
degli istituti previsti in via transitoria per il personale del Corpo forestale
dello Stato transitato nellĠArma dei carabinieri con quelli degli altri ruoli
del personale della medesima Arma, da attuare entro il 31 dicembre 2027, si
provvede attraverso le disposizioni in materia di revisione
dei ruoli di cui allĠarticolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge.
15. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro della difesa, sono
stabilite le procedure per il ritiro e le modalit di custodia della
bandiera e delle altre memorie e cimeli del Corpo forestale dello Stato.
16. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono emanate le disposizioni in merito allĠinquadramento, a
decorrere dal 1Ħ gennaio 2017, del Capo del Corpo forestale dello Stato il
quale continua ad esercitare le proprie funzioni per lĠamministrazione del
Corpo fino al completamento delle procedure di assorbimento del Corpo medesimo.
Art. 19
Disposizioni finanziarie
In attesa della norma
da parte del MEF
Art. 20
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra
in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, fermo restando che i provvedimenti concernenti lĠattribuzione delle funzioni, il trasferimento
delle risorse strumentali e finanziarie e il transito del personale del Corpo
forestale dello Stato nelle amministrazioni di cui allĠarticolo 12, comma 1, hanno
effetto contestualmente a decorrere dal 1Ħ gennaio 2017.