DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI  RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DI POLIZIA E ASSORBIMENTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO AI SENSI DELLĠARTICOLO 8, COMMA 1, LETTERA A),  DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

 

 

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 recante ÒDeleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubblicheÓ;

Vista la legge 1Ħ aprile 1981, n. 121;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34;

Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2003, n. 105;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Visto lĠarticolo 26 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2009;

Visto il Regolamento n. 885/2006/CE e il Regolamento n. 907/2014/UE;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

[Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;]

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del               ;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del    ;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del É..;

Acquisito il parere della Commissione  parlamentare  per  la  semplificazione  e   delle Commissioni parlamentari competenti  per  materia  e  per  i  profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del....;

Sulla proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dellĠeconomia e delle finanze e con il Ministro della difesa, il Ministro dellĠinterno, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

 

 

EMANA

il seguente decreto legislativo

 

 

Capo I

Ambito di applicazione

 

 

Art. 1

Ambito di applicazione

 

1. Il presente decreto disciplina, nellĠambito dellĠunitaria attuazione dei principi di delega sulla riorganizzazione delle forze di polizia di cui allĠarticolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, di seguito denominata ÒleggeÓ:

a)   la razionalizzazione e il potenziamento dellĠefficacia delle funzioni di polizia;

b)  assorbimento del Corpo forestale dello Stato, attribuzione delle relative funzioni, risorse strumentali e finanziarie, nonchŽ il conseguente transito del personale del medesimo Corpo.

 

 

Capo II

Razionalizzazione delle funzioni di polizia e dei servizi strumentali

 

Art. 2

Comparti di specialitˆ delle Forze di polizia

 

1. La Polizia di Stato, lĠArma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza esercitano, in via preminente o esclusiva, secondo le modalitˆ stabilite con decreto del Ministro dellĠinterno ai sensi dellĠarticolo 1 della legge 1Ħ aprile 1981, n. 121, compiti nei seguenti rispettivi comparti di specialitˆ, ferme restando le funzioni rispettivamente attribuite dalla normativa vigente a ciascuna Forza di polizia, nonchŽ le disposizioni di cui alla medesima legge:

a)   Polizia di Stato:

1)   sicurezza stradale;

2)   sicurezza ferroviaria;

3)   sicurezza delle frontiere;

4)   sicurezza postale e delle comunicazioni;

b)  Arma dei carabinieri:

1)   sicurezza in materia di sanitˆ, igiene e sofisticazioni alimentari;

2)   sicurezza in materia forestale, ambientale e agroalimentare;

3)   sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale;

4)   sicurezza del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale;

c)   Corpo della Guardia di finanza:

1)   sicurezza del mare;

2)   sicurezza in materia di circolazione dellĠeuro e degli altri mezzi di pagamento.

2.  Per i comparti di specialitˆ di cui al presente articolo, resta fermo quanto previsto dallĠarticolo 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78.

 

 

Art. 3

Razionalizzazione dei presidi di polizia

 

1. Ferma restando la coordinata presenza della Polizia di Stato e dellĠArma dei Carabinieri e la garanzia di adeguati livelli di sicurezza e di presidio del territorio, nonchŽ lĠarticolo 177 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con decreto del Ministro dellĠinterno ai sensi dellĠarticolo 1 della legge 1Ħ aprile 1981, n. 121, sono determinate misure volte a razionalizzare la dislocazione delle Forze di polizia sul territorio, privilegiando lĠimpiego della Polizia di Stato nei comuni capoluogo e dellĠArma dei carabinieri nel restante territorio, salvo specifiche deroghe per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, tenendo anche conto dei provvedimenti di riorganizzazione degli uffici delle Forze di polizia di livello provinciale in relazione a quanto previsto dallĠarticolo 7 del presente decreto, dellĠarticolo 1, comma 147, della legge 7 aprile 2014, n. 56, nonchŽ della revisione delle articolazioni periferiche dellĠAmministrazione della pubblica sicurezza, anche in attuazione dellĠarticolo 8, comma 1, lettera e), della legge.

2. Con proprie determinazioni, il Comandante generale della guardia di finanza ridefinisce la dislocazione territoriale dei comandi e reparti del Corpo della guardia di finanza ai sensi dellĠarticolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, tenendo conto delle esigenze connesse allĠesercizio delle relative finalitˆ istituzionali di polizia economico-finanziaria a competenza generale, nonchŽ, ai sensi del comma 1, in relazione al concorso al mantenimento dellĠordine e della sicurezza pubblica. Al fine di assicurare maggiore economicitˆ, speditezza e semplificazione dellĠazione amministrativa, la linea gerarchica territoriale, speciale e addestrativa del Corpo della guardia di finanza, nonchŽ le denominazioni dei comandi e reparti del medesimo Corpo, sono ridefinite, in deroga agli articoli 2, comma 3, 6 e 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 1999, con decreto del Ministro dellĠeconomia e delle finanze, adottato su proposta del Comandante generale della guardia di finanza.

 

 

Art. 4

Razionalizzazione dei servizi navali

 

1.   Ai fini dellĠesercizio da parte del Corpo della guardia di finanza delle funzioni in mare ai sensi dellĠarticolo 2, sono soppresse le squadre nautiche della Polizia di Stato e i siti navali dellĠArma dei carabinieri, fatto salvo il mantenimento delle moto dĠacqua per la vigilanza dei litorali e delle unitˆ navali impiegate nella laguna di Venezia, nelle acque interne e nelle isole minori ove per esigenze di ordine e sicurezza pubblica  giˆ dislocata una unitˆ navale, nonchŽ i siti navali del Corpo di polizia penitenziaria, ad eccezione di quelli dislocati a Venezia e Livorno.

2.   Sono trasferiti al Corpo della guardia di finanza i mezzi interessati dalle soppressioni di cui al comma 1, da individuare con decreto interdirettoriale dei Ministeri dellĠinterno, della difesa, dellĠeconomia e delle finanze e della giustizia.

3.   Ferme restando le funzioni e le responsabilitˆ di ciascuna Forza di polizia, il Corpo della guardia di finanza assicura con i propri mezzi navali il supporto alla Polizia di Stato, allĠArma dei carabinieri e al Corpo della polizia penitenziaria per le attivitˆ connesse con lĠassolvimento dei rispettivi compiti istituzionali, nonchŽ al Corpo della polizia penitenziaria con i propri mezzi aerei il supporto per il servizio delle traduzioni, secondo modalitˆ da stabilire con appositi protocolli dĠintesa, adottati previo assenso del Ministero dellĠeconomia e delle finanze.

4.   Il Corpo della guardia di finanza provvede allĠattuazione dei compiti di cui al comma 3 nellĠambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Art. 5

Gestione associata dei servizi strumentali delle Forze di polizia

 

1.   Al fine di favorire la gestione associata dei servizi strumentali e il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso la razionalizzazione delle spese per lĠacquisto di beni e servizi, sono introdotti, nellĠambito di quanto previsto dalla citata legge n. 121 del 1981, processi di centralizzazione degli acquisti riguardanti beni e servizi delle Forze di polizia.

2.   Le Forze di polizia, ferma restando la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi, in particolare tramite Consip S.p.A., adottano, nellĠambito dellĠufficio per il coordinamento e la pianificazione di cui allĠarticolo 5, comma 1, lettera a), della citata legge n. 121 del 1981, specifici protocolli nei seguenti settori tecnico-logistici:

a)   strutture per lĠaddestramento al tiro;

b)  mense di servizio;

c)   pulizie e manutenzione;

d)  procedure per lĠacquisizione e lĠaddestramento di animali per reparti ippomontati e cinofili e    acquisto dei relativi generi alimentari;

e)   approvvigionamento di materiali, servizi e dotazioni per uso aereo;

f)   programmi di formazione specialistica del personale;

g) adozione di programmi congiunti di razionalizzazione degli immobili, ai fini della riduzione dei fitti passivi sostenuti per la locazione di immobili privati da adibire a caserme;

h) approvvigionamento congiunto o condiviso dei servizi di erogazione di energia elettrica e di riscaldamento, con la prospettiva di unificazione dei programmi di risparmio energetico rispettivamente giˆ avviati;

i) approvvigionamento di equipaggiamenti speciali;

l) approvvigionamento di veicoli.

3. Con appositi protocolli dĠintesa tra i Ministeri interessati sono previsti programmi di centralizzazione di acquisti e gestione associata di beni e servizi tra le Forze di polizia e le Forze armate nei settori di cui al comma 2.

4. Ai fini dellĠattuazione del presente articolo le forze di polizia hanno facoltˆ di recedere dai contratti in corso relativi ai settori tecnico-logistici di cui al comma 2, anche in deroga alle eventuali clausole difformi previste contrattualmente.

 

 

Art. 6

Realizzazione sul territorio nazionale del servizio ÒNumero unico di emergenza europeo 112Ó

 

1. Ai fini della completa e uniforme realizzazione del numero unico di emergenza europeo 112 su tutto il territorio nazionale, attuata attraverso le modalitˆ determinate dalla Commissione consultiva di cui allĠarticolo 75-bis, comma 2, del decreto legislativo 1Ħ agosto 2003, n. 259, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dellĠinterno provvede a sottoscrivere con tutte le regioni interessate i protocolli dĠintesa di cui al comma 3 del medesimo articolo 75-bis.

 

 

Capo III

Assorbimento del Corpo forestale dello Stato

 

 

Art. 7

Assorbimento del Corpo forestale dello Stato nellĠArma dei carabinieri e attribuzione delle funzioni

 

1.   Il Corpo forestale dello Stato  assorbito nellĠArma dei carabinieri, la quale esercita le funzioni giˆ svolte dal citato Corpo previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto dallĠarticolo 2, comma 1, e ad eccezione delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dellĠarticolo 9, nonchŽ delle funzioni attribuite alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza ai sensi dellĠarticolo 10 e delle attivitˆ cui provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dellĠarticolo 11.

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, lĠArma dei carabinieri esercita le seguenti funzioni:

a) prevenzione e repressione delle frodi in danno della qualitˆ delle produzioni agroalimentari;

b) controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e ambientale e concorso nelle attivitˆ volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere;

c) vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e naturalistico nazionale e alla valutazione del danno ambientale, nonchŽ collaborazione nell'esercizio delle funzioni di cui allĠarticolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

d) sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale;

e) repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;

f) concorso nella prevenzione e nella repressione delle violazioni compiute in danno degli animali;

g) prevenzione e repressione delle violazioni compiute in materia di incendi boschivi;

h) vigilanza e controllo dellĠattuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversitˆ vegetale e animale;

i) sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilevanza nazionale e internazionale, nonchŽ delle altre aree protette secondo le modalitˆ previste dalla legislazione vigente, ad eccezione delle acque marine confinanti con le predette aree;

l) tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale e internazionale, nonchŽ degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversitˆ animale e vegetale;

m) contrasto al commercio illegale nonchŽ controllo del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e della relativa normativa nazionale, comunitaria e internazionale ad eccezione di quanto previsto agli articoli 10, comma 1, lettera b) e 11;

n) concorso nel monitoraggio e nel controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, e collaborazione nello svolgimento dell'attivitˆ straordinaria di polizia idraulica;

o) controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe, nonchŽ attivitˆ consultive e statistiche ad essi relative;

p) attivitˆ di studio connesse alle competenze trasferite con particolare riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali, anche al fine della costituzione dell'inventario forestale nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati;

q) adempimenti connessi alla gestione e allo sviluppo dei collegamenti di cui all'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

r) attivitˆ di supporto al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella rappresentanza e nella tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali;

s) educazione ambientale;

t) concorso al pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale, ad eccezione del soccorso in montagna;

u) tutela del paesaggio e dellĠecosistema;

v) concorso nel controllo dellĠosservanza delle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 363.

 

 

Art. 8

Riorganizzazione dellĠArma dei carabinieri in conseguenza dellĠassorbimento del Corpo forestale dello Stato

 

1. Ferme restando le disposizioni di cui allĠarticolo 18, comma 6, al fine di salvaguardare le professionalitˆ esistenti, le specialitˆ e lĠunitarietˆ delle funzioni del Corpo forestale dello Stato, assorbito nellĠArma dei carabinieri, ai sensi dellĠarticolo 7:

a)   le funzioni di direzione, di coordinamento, di controllo e di supporto generale svolte dallĠIspettorato generale del Corpo forestale dello Stato sono assolte dal Comando generale dellĠArma dei carabinieri, che si avvale della struttura organizzativa di cui al comma 2, dedicata allĠespletamento delle funzioni di cui allĠarticolo 7;

b)  organizzazione addestrativa e formativa del Corpo forestale dello Stato confluisce nellĠorganizzazione addestrativa dellĠArma dei carabinieri e assicura la formazione specialistica del personale dedicato allĠassolvimento delle specifiche funzioni di cui allĠarticolo 7;

c)   organizzazione aerea del Corpo forestale dello Stato confluisce nel servizio aereo dellĠArma dei carabinieri, ad eccezione delle componenti trasferite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi del successivo articolo 9;

d)  il gruppo sportivo del Corpo forestale dello Stato confluisce in quello dellĠArma dei carabinieri;

e)   organizzazione territoriale del Corpo forestale dello Stato, nonchŽ le restanti componenti centrali e periferiche del medesimo Corpo confluiscono nelle strutture organizzative dellĠArma dei carabinieri per lo svolgimento delle attivitˆ dirette alla tutela dellĠambiente, del territorio e delle acque, alla sicurezza e ai controlli nel settore agroalimentare, ad eccezione di quelle trasferite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi del successivo articolo 9.

2. Al citato decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)   allĠarticolo 169, comma 1, dopo la lettera c),  inserita la seguente: Çc-bis) organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare;È;

b)  allĠarticolo 174, comma 2, lettera b), le parole ÇComandi di divisione, retti da generale di divisione,È sono sostituite dalle seguenti: ÇComandi, retti da generale di divisione o di brigata,È;

c)   dopo lĠarticolo 174,  inserito il seguente:

ÇArt. 174-bis. Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare. 1. LĠorganizzazione forestale, ambientale e agroalimentare comprende reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, allĠespletamento, nellĠambito delle competenze attribuite allĠArma dei carabinieri, di compiti particolari o che svolgono attivitˆ di elevata specializzazione in materia di tutela dellĠambiente, del territorio e delle acque, nonchŽ nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto dellĠorganizzazione territoriale.

2. LĠorganizzazione di cui al comma 1, si articola in:

a)          Comando unitˆ per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, che, ferme restando la dipendenza dellĠArma dei Carabinieri dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, tramite il Comandante generale, per i compiti militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i compiti di tutela dellĠordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 162, comma 1, dipende funzionalmente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Del Comando si avvale il Ministro dellĠambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente allo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero. Il Comando  retto da generale di corpo dĠarmata che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti. LĠincarico di Vice comandante del Comando unitˆ per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare  attribuito al Generale di divisione in servizio permanente effettivo del ruolo forestale;

b)         Comandi, retti da generale di divisione o di brigata, che esercitano funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti.È.

3. In relazione alle funzioni specialistiche svolte, nellĠorganizzazione di cui allĠarticolo 174-bis del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, sono inquadrati i Reparti istituiti con decreto del Ministro dellĠambiente dellĠ11 novembre 1986, registrato alla Corte dei Conti in data 24 novembre 1986, registro n. 1, foglio n. 1, e con decreto del Ministro della difesa dellĠ 8 giugno 2001, registrato alla Corte dei Conti in data 3 agosto 2001, registro n. 11, foglio n. 190.

 

 

Art. 9

Attribuzione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di specifiche competenze del Corpo forestale dello Stato

 

1.   In relazione a quanto previsto allĠarticolo 7, comma 1, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono attribuite le seguenti competenze del Corpo forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi:

a)   concorso con le Regioni nel contrasto degli incendi boschivi con lĠausilio di mezzi da terra e aerei;

b)  coordinamento delle operazioni di spegnimento, dĠintesa con le Regioni;

c)   partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali.

2.  Per lĠespletamento delle competenze di cui al comma 1 ed in relazione al trasferimento delle risorse di cui al successivo articolo 13, con decreto del Ministro dellĠinterno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed il Ministro dellĠeconomia e finanze, sono disciplinate:

a)   individuazione, nellĠambito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del servizio antincendio boschivo e la sua articolazione in strutture centrali e territoriali;

b)  attivitˆ di coordinamento dei Nuclei operativi speciali e dei Centri operativi antincendio boschivo del Corpo forestale dello Stato, trasferita al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tramite le Direzione Regionali.

3. Per le esigenze addestrative del personale impegnato nella lotta attiva contro gli incendi boschivi anche con mezzi aerei, con specifici protocolli dĠintesa adottati tra lĠArma dei carabinieri e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono individuate modalitˆ di utilizzo congiunto dei relativi centri di formazione confluiti nellĠArma dei carabinieri.

 

 

Art. 10

Attribuzione alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza

di specifiche funzioni del Corpo forestale dello Stato

 

1. In relazione a quanto previsto allĠarticolo 7, comma 1, le seguenti funzioni svolte dal Corpo forestale dello Stato sono attribuite:

a)   alla Polizia di Stato, in materia di ordine e sicurezza pubblica e di prevenzione e contrasto della criminalitˆ organizzata in ambito interforze;

b)  al Corpo della Guardia di finanza, in materia di soccorso in montagna, sorveglianza delle acque marine confinanti con le aree naturali protette e contrasto, nellĠambito degli spazi doganali, alle violazioni in materia di commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione, ai sensi delle convenzioni internazionali vigenti e della relativa normativa nazionale e comunitaria.

 

 

Art. 11

Disposizioni concernenti altre attivitˆ del Corpo forestale dello Stato

 

1. In relazione al riordino delle funzioni di polizia di tutela dellĠambiente, del territorio e del mare, nonchŽ nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare e allĠattribuzione delle funzioni di cui agli articoli 7, 9 e 10, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede alle seguenti attivitˆ:

a)   rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali;

b)  certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui allĠarticolo 8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge 7 febbraio 1992, n. 150;

c)   tenuta dellĠelenco degli alberi monumentali e rilascio del parere di cui allĠarticolo 7, commi 2 e 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10.

2. AllĠesercizio delle attivitˆ di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con il personale trasferito ai sensi dellĠarticolo 12, comma 1, ultimo periodo. A tal fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dellĠarticolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  adeguata la struttura organizzativa del predetto Ministero.

 

 

Art. 12

Contingenti del personale del Corpo forestale dello Stato

 

1.   In conseguenza delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10, le dotazioni organiche dellĠArma dei carabinieri, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza, rideterminate ai sensi dellĠarticolo 8, comma 1, lettera a), della legge, sono incrementate delle unitˆ corrispondenti al numero complessivo, nelle qualifiche e nei gradi, di cui alla tabella A allegata al presente decreto. Un contingente, indicato nella stessa tabella,  assegnato, con corrispondente incremento della dotazione organica, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le esigenze connesse allo svolgimento delle attivitˆ di cui allĠarticolo 11.

2.   Il Capo del Corpo forestale dello Stato, con proprio provvedimento adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicato sul Bollettino ufficiale del medesimo Corpo, individua, sulla base dello stato matricolare, lĠAmministrazione, tra quelle indicate al comma 1, presso la quale ciascuna unitˆ di personale  destinata a transitare, tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di prioritˆ:

a)   servizio svolto nelle unitˆ dedicate allĠassolvimento delle funzioni trasferite;

b)  attivitˆ svolte in via prevalente negli ultimi cinque anni;

c)   specializzazioni possedute.

3.   Nello stesso termine di cui al comma 2, ai fini della determinazione del contingente limitato di cui allĠarticolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), della legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dellĠeconomia e delle finanze, previa ricognizione dei posti disponibili e tenuto conto del rispettivo fabbisogno, sono individuate, preferibilmente tra quelle che svolgono funzioni attinenti alle professionalitˆ del personale da ricollocare, le Amministrazioni statali verso le quali  consentito il transito di cui al comma 4, lettera b), con conseguente attribuzione al personale interessato dellĠassegno ad personam di cui allo stesso articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo della legge. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri da applicare alle procedure di mobilitˆ e le tabelle di equiparazione. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato con le medesime modalitˆ di cui al primo periodo, sono individuate le risorse finanziarie da trasferire alle amministrazioni destinatarie.

4.   Il personale del Corpo forestale dello Stato, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 3, primo periodo, pu˜:

a)  presentare domanda per il transito in altra amministrazione di cui al comma 1, specificamente indicandola in relazione ai criteri di cui al comma 2. Il transito  consentito nel rispetto dei contingenti indicati nella tabella A, di cui al comma 1, compatibilmente con le esigenze di funzionalitˆ;

b) optare, anche in via subordinata alla domanda di cui alla lettera a), per la privatizzazione del rapporto di lavoro e il transito in altra amministrazione statale tra quelle individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, primo periodo,  e con le modalitˆ ivi indicate.

5.   Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, il Capo del Corpo forestale dello Stato adotta i provvedimenti definitivi di assegnazione alle amministrazioni di cui al comma 1, dandone pubblicitˆ con le stesse modalitˆ di cui al comma 2 e comunicandolo alle amministrazioni interessate e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica. Al personale assegnato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali compete, a decorrere dallĠeffettivo transito, lĠassegno ad personam di cui allĠarticolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo, della legge.

6.   Nel caso in cui, alla data del 30 settembre 2016, il personale che ha optato per la mobilitˆ di cui al comma 4, lettera b), non sia stato ricollocato, si procede, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, a definire altre forme di ricollocazione. In caso di mancato ulteriore assorbimento entro il 31 dicembre 2016, il predetto personale cessa di appartenere al comparto sicurezza e difesa e nei suoi confronti si applicano le disposizioni dellĠarticolo 33, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale ricollocato ai sensi del presente comma  attribuito il trattamento economico previsto dallĠarticolo 30, comma 2-quinquies, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

7.   Qualora, successivamente ai provvedimenti definitivi di assegnazione di cui al comma 5, il numero delle unitˆ di personale trasferito risulti inferiore alle dotazioni organiche determinate ai sensi del comma 1, si pu˜ ricorrere esclusivamente:

a)  alle risorse finanziarie corrispondenti alle facoltˆ assunzionali del Corpo forestale dello Stato previste a legislazione vigente non esercitate, al netto di quelle indicate in nota alla tabella A di cui al comma 1. La ripartizione di tali facoltˆ assunzionali  effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri interessati;

b) ai risparmi di spesa corrispondenti al minor trattamento economico spettante al personale transitato ai sensi del comma 4, lettera b);

8.   Le residue quote delle dotazioni organiche indicate nella tabella A di cui al comma 1, eventualmente non interessate dallĠapplicazione del comma 7, sono rese indisponibili sino al verificarsi della cessazione dal servizio del personale trasferito ai sensi del comma 4, lettera b).

9.   Con decreto annuale del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dellĠeconomia e delle finanze, sentiti i ministri interessati, sono accertate e assegnate alle amministrazioni di cui al comma 1, ai fini delle assunzioni previste a legislazione vigente, le risorse finanziarie che si rendono disponibili allĠatto delle cessazioni dal servizio previste al comma 8, nonchŽ definite le modalitˆ di attuazione del medesimo comma per lĠindividuazione delle dotazioni organiche da rendere indisponibili.

10.          Fermo restando quanto previsto dallĠarticolo 8, comma 1, lettera a), numero 3), della legge, le risorse finanziarie, corrispondenti alle facoltˆ assunzionali del Corpo forestale dello Stato non impiegate per le finalitˆ di cui al comma 7, lettera a), nonchŽ i risparmi di spesa non utilizzati ai sensi del medesimo comma 7, lettera b), sono destinati, nella misura del 50 per cento, allĠattuazione della revisione dei ruoli delle forze di polizia di cui allĠarticolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge.

11.          In relazione alle eventuali modifiche che possono intervenire fino alla data del 1Ħ gennaio 2017, la tabella A di cui al comma 1  aggiornata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

 

Art. 13

Trasferimento di risorse logistiche, strumentali e finanziarie del Corpo forestale dello Stato

 

 

1. Con uno o pi decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dellĠeconomia e finanze e degli altri Ministri interessati, da adottarsi entro sessanta giorni dallĠentrata in vigore del presente decreto, sono individuati le risorse finanziarie, i beni immobili in uso ascritti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato, gli strumenti, i mezzi, gli animali, gli apparati, le infrastrutture e ogni altra pertinenza del Corpo forestale dello Stato che sono trasferiti allĠArma dei carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza, e sono stabilite le relative modalitˆ di trasferimento.

2. AllĠesito delle procedure di trasferimento del personale del Corpo forestale dello Stato, le pertinenti risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali destinate al trattamento economico del personale interessato sono trasferite ai relativi capitoli di bilancio delle amministrazioni statali competenti.

4. Al fine di garantire la continuitˆ nel perseguimento dei compiti giˆ svolti dal Corpo forestale dello Stato, il Ministro dellĠeconomia e delle finanze  autorizzato, con propri decreti:

a) ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per trasferire le risorse finanziarie destinate allĠamministrazione e alle attivitˆ logistiche del medesimo Corpo e iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai relativi capitoli di bilancio delle Amministrazioni statali competenti;

b) a provvedere alla riassegnazione ai pertinenti programmi degli stati di previsione delle Amministrazioni di cui agli articoli 7, 9, 10 e 11 in relazione alle funzioni, ai compiti e alle attivitˆ alle stesse trasferiti, delle somme versate allĠentrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virt di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalitˆ comuni in materia di lotta contro gli incendi boschivi, sicurezza pubblica, monitoraggio e protezione dellĠambiente, divulgazione ed educazione ambientale e tutela delle riserve naturali statali giˆ affidate al Corpo medesimo, ivi compresa la salvaguardia della biodiversitˆ anche attraverso la vivaistica sperimentale per la conservazione delle risorse genetiche forestali nazionali.

5. Il Ministro dellĠeconomia e delle finanze  altres“ autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa delle somme versate allĠentrata del bilancio dello Stato:

a)   dallĠAgenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nonchŽ dai corrispondenti organismi pagatori regionali a titolo di rimborso allĠArma dei carabinieri per i controlli effettuati ai sensi del Regolamento n. 885/2006/CE e del Regolamento n. 907/2014/UE;

b)  dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. a valere sulle somme giˆ di pertinenza del Corpo forestale dello Stato e detenute dalla Cassa medesima, individuate dĠintesa con il Ministero dellĠeconomia e delle finanze.

6. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, ha facoltˆ di stipulare, nelle materie oggetto delle funzioni giˆ svolte dal Corpo forestale dello Stato e trasferite allĠArma dei carabinieri, specifiche convenzioni con le regioni per lĠaffidamento di compiti propri delle regioni stesse sulla base di un accordo quadro approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dellĠarticolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

7. Il Ministro dellĠeconomia e delle finanze  autorizzato con proprio decreto ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Capo IV

Inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato

 

Art. 14

Arma dei carabinieri

 

1.   Al citato decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)   dopo lĠarticolo 664,  inserito il seguente: ÇArt. 664-bis. Alimentazione del ruolo forestale. 1. Il reclutamento degli ufficiali del ruolo forestale dellĠArma dei carabinieri avviene mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare:

a)   i cittadini italiani che non hanno superato il trentaduesimo anno di etˆ e che sono in possesso dei requisiti generali previsti per gli ufficiali in servizio permanente dellĠArma dei carabinieri, nonchŽ del diploma di laurea magistrale o specialistica richiesto dal bando di concorso pertinente alla specifica professionalitˆ del ruolo;

b)  con riserva non superiore al venti per cento dei posti disponibili, i militari dellĠArma dei carabinieri appartenenti ai ruoli non direttivi e non dirigenti che non hanno superato il quarantesimo anno di etˆ, che hanno riportato nellĠultimo biennio la qualifica finale non inferiore a Çsuperiore alla mediaÈ e sono in possesso del diploma di laurea magistrale o specialistica richiesto dal bando di concorso.

2.   I vincitori del concorso sono:

a)   nominati tenenti con anzianitˆ relativa stabilita in base allĠordine della graduatoria di merito;

b)  ammessi a frequentare un corso di formazione.È;

b)  allĠarticolo 666, dopo il comma 3,  inserito il seguente: Ç3-bis. Il numero di posti da mettere annualmente a concorso per lĠimmissione nel ruolo forestale non pu˜ in ogni caso superare un ottavo della consistenza organica degli ufficiali inferiori di detto ruolo.È;

c)   allĠarticolo 683, dopo il comma 4,  inserito il seguente: Ç4-bis. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare,  stabilito nei relativi bandi di concorso, emanati con decreto ministeriale, il numero di posti degli ispettori da formare nelle relative specializzazioni in misura, comunque, non inferiore al 4 per cento dei posti da mettere a concorso. A detto personale si applicano le disposizioni di cui allĠarticolo 973, comma 2-bis.È;

d)  allĠarticolo 692, dopo il comma 4,  inserito il seguente: Ç4-bis. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare,  stabilito nei relativi bandi di concorso, emanati con decreto ministeriale, il numero di posti dei sovrintendenti da formare nelle relative specializzazioni in misura, comunque, non inferiore al 4 per cento dei posti da mettere a concorso. A detto personale si applicano le disposizioni di cui allĠarticolo 973, comma 2-bis.È;

e)   allĠarticolo 708, dopo il comma 1,  inserito il seguente: Ç1-bis. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare,  stabilito nei relativi bandi di concorso, emanati con determinazione del Comandante generale dellĠArma dei carabinieri, il numero di posti dei carabinieri da formare nelle relative specializzazioni in misura, comunque, non inferiore al 4 per cento dei posti da mettere a concorso. A detto personale si applicano le disposizioni di cui allĠarticolo 973, comma 2-bis.È;

f)   dopo lĠarticolo 737,  inserito il seguente: ÇArt. 737-bis. Corso di formazione per ufficiali del ruolo forestale. 1. I tenenti del ruolo forestale sono ammessi a frequentare un corso di formazione, di durata non inferiore a due anni, al termine del quale  determinata una nuova anzianitˆ relativa in base allĠordine della graduatoria finale del corso.È;

g)   allĠarticolo 738, comma 3, dopo le parole Çtecnico-logisticoÈ sono inserite le seguenti: Çe del ruolo forestale,È;

h)  dopo lĠarticolo 765,  inserito il seguente: ÇArt. 765-bis. Corso di specializzazione per ispettori dellĠorganizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare. 1. Gli ispettori arruolati nella riserva prevista allĠarticolo 683, comma 4-bis, al termine dei corsi di formazione di base di cui agli articoli 767 e 771, comma 3-bis, sono ammessi a frequentare un corso di specializzazione della durata non inferiore a sei mesi.È;

i)    dopo lĠarticolo 776,  inserito il seguente: ÇArt. 776-bis. Corso di specializzazione per sovrintendenti dellĠorganizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare. 1. I sovrintendenti arruolati nella riserva prevista allĠarticolo 692, comma 4-bis, al termine dei corsi di cui agli articoli 775 e 776, sono ammessi a frequentare un corso di specializzazione della durata non inferiore a tre mesi.È;

l)    dopo lĠarticolo 783,  inserito il seguente: ÇArt. 783-bis. Corso di specializzazione per carabinieri  dellĠorganizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare. 1. I carabinieri arruolati nella riserva prevista allĠarticolo 708, comma 1-bis, al termine dei corsi di formazione di cui allĠarticolo 783, sono ammessi a frequentare un corso di specializzazione, della durata non inferiore a tre mesi.È;

m) allĠarticolo 800, comma 1, le parole Çe tecnico-logisticoÈ sono sostituite dalle seguenti Ç, tecnico-logistico e forestaleÈ e la parola Ç3.797È  sostituita dalla seguente: Ç4.188È;

n)  allĠarticolo 800, comma 2:

1)   dopo la parola ÇispettoriÈ sono inserite le seguenti: Çe dei peritiÈ;

2)   la parola Ç29.531È  sostituita dalla seguente: Ç30.979È;

3)   la parola Ç13.500È  sostituita dalla seguente: Ç13.920È;

4)   dopo le parole Çpubblica sicurezzaÈ sono inserite le seguenti: Çe periti superioriÈ;

o)  allĠarticolo 800, comma 3:

1)   dopo la parola ÇsovrintendentiÈ sono inserite le seguenti: Çe dei revisoriÈ;

2)   la parola Ç20.000È  sostituita dalla seguente: Ç21.182È;

p)  allĠarticolo 800, comma 4:

1)   dopo la parola ÇcarabinieriÈ sono inserite le seguenti: Çe degli operatori e collaboratoriÈ;

2)   la parola Ç61.450È  sostituita dalla seguente: Ç65.464È;

q)  allĠarticolo 821, comma 1, dopo la lettera c),  aggiunta la seguente: Çc-bis) ruolo forestale.È;

r)   allĠarticolo 823, comma 1:

1)   lettera b), la parola Ç21È  sostituita con Ç22È;

2)   lettera c), la parola Ç64È  sostituita con Ç80È;

3)   lettera d), la parola Ç386È  sostituita con Ç465È;

s)   articolo 907  abrogato;

t)   allĠarticolo 973, dopo il comma 2,  inserito il seguente: Ç2-bis. Il personale arruolato ai sensi degli articoli 683, comma 4-bis, 692, comma 4- bis, e 708, comma 1-bis,  impiegato nella relativa specializzazione, salvo che non richieda di essere trasferito ad altra organizzazione dellĠArma dei carabinieri, non prima di dieci anni di servizio prestato nella specialitˆ, ovvero dĠautoritˆ per inidoneitˆ funzionale o per esonero dalla specializzazione.È;

u)  allĠarticolo 1040, comma 1, dopo la lettera c),  aggiunta la seguente: Çc-bis). dallĠufficiale generale pi elevato in grado o pi anziano del ruolo forestale dellĠArma dei carabinieri se la valutazione riguarda gli ufficiali di detto ruolo.È;

v)  allĠarticolo 1045, comma 1, dopo la lettera e),  aggiunta la seguente: Çe-bis). da un colonnello del ruolo forestale dellĠArma dei carabinieri, se la valutazione riguarda ufficiali di detto ruolo.È;

z)  allĠarticolo 1226-bis, le parole Çe tecnico-logisticoÈ sono sostituite dalle seguenti: Ç, tecnico-logistico e forestaleÈ;

aa)dopo lĠarticolo 2203,  inserito il seguente: ÇArt. 2203-bis. Disposizioni transitorie in materia di reclutamento del ruolo forestale dellĠArma dei Carabinieri. 1. In relazione alla costituzione iniziale del ruolo forestale dellĠArma dei carabinieri, fermo restando le consistenze organiche di cui allĠarticolo 800, al fine della progressiva armonizzazione e fino al completo avvicendamento del personale del ruolo forestale iniziale degli ufficiali, le immissioni degli ufficiali nel ruolo forestale sono annualmente determinate, in ragione dellĠandamento delle consistenze del personale in servizio degli ufficiali del ruolo forestale iniziale, con decreto del Ministro della difesa.È;

bb)   dopo lĠarticolo 2203-bis,  inserito il seguente: ÇArt. 2203-ter. Disposizioni transitorie in materia di reclutamento del personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti dellĠArma dei carabinieri per le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare. 1. In relazione alla costituzione iniziale dei ruoli forestali dellĠArma dei carabinieri ed alla progressiva specializzazione di personale reclutato nella stessa Arma al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, il numero dei posti riservati al personale da formare nelle relative specializzazioni di cui agli articoli 683, comma 4-bis, 692, comma 4-bis, e 708, comma 1-bis,  determinato annualmente dal Comandante generale dellĠArma dei carabinieri in corrispondenza delle vacanze organiche verificatesi nei corrispondenti ruoli forestali dellĠArma dei carabinieri, ferme restando le disposizioni di cui allĠarticolo 2214-bis, commi da 15 a 19.È;

cc)dopo lĠarticolo 2212,  inserito il seguente: ÇArt. 2212-bis. Ruoli forestali dellĠArma dei carabinieri. 1. Per gli ufficiali dellĠArma dei Carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato  istituito il ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente.

2.   Per gli ispettori dellĠArma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato  istituito il ruolo forestale degli ispettori in servizio permanente.

3.   Per i sovrintendenti dellĠArma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato  istituito il ruolo forestale dei sovrintendenti in servizio permanente.

4.   Per gli appuntati e carabinieri dellĠArma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato  istituito il ruolo forestale degli appuntati e carabinieri in servizio permanente.

5.   Per i periti dellĠArma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato  istituito il ruolo forestale dei periti in servizio permanente.

6.   Per i revisori dellĠArma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato  istituito il ruolo forestale dei revisori in servizio permanente.

7.   Per gli operatori e collaboratori dellĠArma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato  istituito il ruolo forestale degli operatori e collaboratori in servizio permanente.È;

dd)   dopo lĠarticolo 2212-bis,  inserito il seguente: ÇArt. 2212-ter. Consistenze organiche dei ruoli forestale e forestale iniziale degli ufficiali dellĠArma dei carabinieri. 1. Al fine di garantire lĠespletamento delle funzioni in materia di tutela dellĠambiente, del territorio e delle acque, nonchŽ nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, ferme restando le consistenze organiche complessive di cui allĠarticolo 800 e fino alla completa armonizzazione dei ruoli forestali degli ufficiali dellĠArma dei carabinieri, le dotazioni organiche del ruolo forestale iniziale degli ufficiali sono progressivamente devolute nella consistenza del ruolo forestale dellĠArma dei carabinieri di cui allĠart. 821, comma 1, lett. c-bis).

2. LĠentitˆ del graduale trasferimento delle dotazioni organiche di cui al comma 1  annualmente determinata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dellĠeconomia e delle finanze.È;

ee)dopo lĠarticolo 2212-ter,  inserito il seguente:

ÇArt. 2212-quater. Personale dei ruoli forestali dellĠArma dei carabinieri. 1. In relazione alla costituzione iniziale dei ruoli forestali dellĠArma dei carabinieri, ferme restando le consistenze organiche complessive di cui allĠarticolo 800, al fine del progressivo riassorbimento e fino al completo avvicendamento del personale dei ruoli forestali degli ispettori, dei periti, dei sovrintendenti, dei revisori, degli appuntati e carabinieri, degli operatori e collaboratori dellĠArma dei carabinieri, ferme restando le disposizioni di cui allĠarticolo 2214-bis, commi da 15 a 19, le vacanze organiche verificatesi nei predetti ruoli sono progressivamente devolute in aumento alla consistenza dei corrispondenti ed equiparati ruoli dellĠArma dei carabinieri.È

ff) dopo lĠarticolo 2212-quater,  inserito il seguente: ÇArt. 2212- quinquies. Funzioni del personale appartenente al ruolo forestale dei periti dellĠArma dei carabinieri. 1. Il personale del ruolo forestale dei periti svolge funzioni che richiedono preparazione specialistica e conoscenza di procedure tecnico-scientifiche e amministrativo-contabili, anche complesse e collabora all'attivitˆ istruttoria e di studio. Svolge altres“ funzioni di ispettore fitosanitario ai sensi dellĠarticolo 34 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. Ha conoscenza del funzionamento e dell'uso di apparecchiature e di procedure, anche complesse, per l'elaborazione automatica dei dati e il trattamento dei testi.

2. Nell'ambito di direttive di massima ha autonomia operativa e responsabilitˆ diretta connesse sia con la predisposizione e attuazione delle attivitˆ che con lĠelaborazione degli atti relativi ai compiti affidatigli.

3. Pu˜ essere preposto ad unitˆ operative coordinando l'attivitˆ di pi persone con piena responsabilitˆ per l'attivitˆ svolta e per i risultati conseguiti. Pu˜ inoltre svolgere, in relazione alla professionalitˆ posseduta, compiti di formazione e istruzione del personale.

4. Ai periti superiori, oltre ai compiti sopra specificati, sono attribuite funzioni richiedenti una qualificata preparazione professionale nel settore al quale sono adibiti, con conoscenze di elevato contenuto specialistico. Collaborano con i superiori gerarchici in studi, esperimenti e altre attivitˆ richiedenti qualificata preparazione professionale.

5. Nell'ambito del ruolo forestale dei periti, il personale appartenente ai gradi di vice perito, perito e perito capo in caso di impedimento o di assenza pu˜ sostituire il superiore gerarchicoÈ;

gg)dopo lĠarticolo 2212-quinquies,  inserito il seguente: ÇArt. 2212- sexies. Mansioni del personale appartenente al ruolo forestale dei revisori dellĠArma dei carabinieri. 1. Il personale appartenente al ruolo forestale dei revisori svolge mansioni richiedenti conoscenza specialistica e particolare perizia nel settore al quale  adibito, con capacitˆ di utilizzazione di mezzi e strumenti complessi e di interpretazione di disegni, grafici e dati nell'ambito delle direttive di massima ricevute. Svolge altres“ funzioni di agente fitosanitario ai sensi dellĠarticolo 34-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

2. Lo stesso personale esercita, inoltre, nel settore di impiego, attivitˆ di guida e controllo di unitˆ operative sottordinate, con responsabilitˆ per il risultato conseguito. Collabora con i propri superiori gerarchici e pu˜ sostituirli in caso di temporaneo impedimento o assenza.

3. Al personale del grado di revisore capo, oltre a quanto giˆ specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze ed attitudini ed essere attribuiti compiti di addestramento del personale sottordinato.È;

hh)   dopo lĠarticolo 2212-sexies,  inserito il seguente: ÇArt. 2212- septies. Mansioni del personale appartenente al ruolo forestale degli operatori e collaboratori. 1. Il personale appartenente al ruolo forestale degli operatori e dei collaboratori svolge mansioni esecutive anche di natura tecnico-strumentale con capacitˆ di utilizzazione di mezzi e strumenti e di dati nell'ambito di procedure predeterminate. Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione, anche con eventuale esposizione a rischi specifici.

2. I collaboratori e i collaboratori capo possono, in relazione alla professionalitˆ posseduta, svolgere compiti di addestramento del personale sottordinato e avere responsabilitˆ di guida e di controllo di altre persone.È;

ii)  dopo lĠarticolo 2214,  inserito il seguente:

ÇArt. 2214-bis. Transito del personale appartenente al Corpo forestale dello Stato nellĠArma dei carabinieri. 1. Il transito del personale del Corpo forestale dello Stato nellĠArma dei carabinieri avviene secondo la corrispondenza con i gradi militari ai sensi dellĠarticolo 632, con lĠanzianitˆ nella qualifica posseduta e mantenendo lĠordine di ruolo acquisito nel ruolo di provenienza.

2.   Il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nellĠArma dei carabinieri assume lo stato giuridico di militare.

3.   Al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nellĠArma dei carabinieri si applicano i limiti dĠetˆ per la cessazione dal servizio previsti, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per i corrispondenti ruoli e qualifiche del Corpo forestale dello Stato dagli articoli 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165.

4.   Al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nellĠArma dei carabinieri non si applicano le disposizioni in materia di ausiliaria di cui allĠarticolo 886 e al Titolo V, Capo VII, Sezione III.

5.   Il personale appartenente al ruolo direttivo dei funzionari e al ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale iniziale degli ufficiali dellĠArma dei carabinieri di cui allĠarticolo 2212-bis, comma 1. Per il transito dalla qualifica di vice questore aggiunto forestale al grado di tenente colonnello  necessario aver maturato un periodo di permanenza nella qualifica di almeno due anni.

6.   Il personale appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello stato transita nel ruolo forestale degli ispettori dellĠArma dei carabinieri, di cui allĠarticolo 2212-bis, comma 2.

7.   Il personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello stato transita nel ruolo forestale dei sovrintendenti dellĠArma dei carabinieri, di cui allĠarticolo 2212-bis, comma 3.

8.   Il personale appartenente ai ruoli degli agenti e assistenti del Corpo forestale dello stato transita nel ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dellĠArma dei carabinieri, di cui allĠarticolo 2212-bis, comma 4.

9.   Il personale appartenente al ruolo dei periti del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale dei periti dellĠArma dei carabinieri, di cui allĠarticolo 2212-bis, comma 5.

10.Il personale appartenente al ruolo dei revisori del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale dei revisori dellĠArma dei carabinieri, di cui allĠarticolo 2212-bis, comma 6.

11.Il personale appartenente ai ruoli degli operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale degli operatori e collaboratori dellĠArma dei carabinieri, di cui allĠarticolo 2212-bis, comma 7.

12.Al personale dei ruoli forestali iniziale degli ufficiali, degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri dellĠArma dei carabinieri sono attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza previste per i corrispondenti ruoli e gradi dagli articoli 178 e 179.

13.Al personale dei ruoli forestali dei periti e dei revisori dellĠArma dei carabinieri sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza, limitatamente allĠesercizio delle funzioni attribuite.

14.Al personale dei ruoli forestali degli operatori e collaboratori dellĠArma dei carabinieri sono attribuite le qualifiche di agente di polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza, limitatamente allĠesercizio delle funzioni attribuite.

15.Il personale dei ruoli forestali dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri in possesso di unĠanzianitˆ di servizio non inferiore a sette anni pu˜ accedere al ruolo forestale degli ispettori, in misura non inferiore al sessanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, secondo modalitˆ stabilite annualmente con decreto del Ministro della difesa, e previo superamento di un corso di formazione specialistica di durata non inferiore a sei mesi.

16.Il personale del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri con almeno quattro anni di servizio effettivo pu˜ accedere al ruolo forestale dei sovrintendenti, nel limite del quaranta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, secondo modalitˆ stabilite annualmente con decreto del Ministro della difesa, e previo superamento di un corso di formazione specialistica di durata non inferiore a tre mesi.

17.Gli appuntati scelti del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri possono accedere al ruolo forestale dei sovrintendenti, nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli, secondo modalitˆ stabilite annualmente con decreto del Ministro della difesa, e previo superamento di un corso di formazione specialistica di durata non inferiore a tre mesi.

18.Il personale dei ruoli forestali dei revisori e degli operatori e collaboratori in possesso di unĠanzianitˆ di servizio non inferiore a sette anni pu˜ accedere al ruolo forestale dei periti, in misura non inferiore al sessanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso per titoli ed esami, secondo modalitˆ stabilite annualmente con decreto del Ministro della difesa e previo superamento di un corso tecnico-professionale di durata non inferiore a sei mesi. Un terzo dei posti  riservato al personale del ruolo forestale dei revisori, anche se privo del titolo di studio previsto.

19.Il personale del ruolo forestale degli operatori e collaboratori dei carabinieri con almeno quattro anni di effettivo servizio pu˜ accedere al ruolo forestale dei revisori, in misura non inferiore al settantacinque per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, secondo modalitˆ stabilite annualmente con decreto del Ministro della difesa, e previo superamento di un corso tecnico-professionale di durata non inferiore a tre mesi. Il trenta per cento dei posti  riservato ai collaboratori capo.

20.Il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nellĠArma dei carabinieri:

a)   frequenta uno specifico corso di formazione militare, definito con determinazione del Comandante generale dellĠArma dei carabinieri;

b)  allĠatto del transito, compatibilmente con il nuovo assetto organizzativo, viene confermato nella stessa sede di servizio, in relazione alle esigenze di mantenimento della specialitˆ e dell'unitarietˆ delle funzioni di presidio dell'ambiente, del territorio e delle acque e della sicurezza agroalimentare.

21.Il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nellĠArma dei carabinieri  chiamato a eleggere, con procedura straordinaria e nel rispetto dei criteri di cui allĠarticolo 935 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n. 90, delegati per la composizione dei consigli di base di rappresentanza di cui allĠarticolo 875 del medesimo decreto, istituiti presso il Comando di cui allĠarticolo 174-bis, comma 2, lettera a), nonchŽ presso il Servizio Centrale della Scuola del Corpo forestale e presso i Comandi Regionali confluiti nellĠArma dei carabinieri, questi ultimi accorpati, ai soli fini elettorali, in tre Unitˆ di Base per aree geografiche.

22.I delegati dei consigli di base eletti secondo la procedura di cui al comma 21, eleggono otto rappresentanti, due per ciascuna delle categorie di cui allĠarticolo 872 del Testo Unico, che costituiscono il comitato intermedio di rappresentanza istituito presso il Comando di cui allĠarticolo 174- bis, comma 2, lettera a).

23.Il presidente del comitato intermedio di rappresentanza di cui al comma 22, o altro delegato designato,  rappresentante permanente, senza diritto di voto, presso la sezione carabinieri del comitato centrale di rappresentanza e partecipa alle commissioni interforze di tutte le categorie.

24.Al personale dei ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri  consentito il transito nei corrispondenti ruoli forestali dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori dellĠArma dei carabinieri per anzianitˆ, in misura non superiore al dieci per cento delle consistenze organiche del ruolo di destinazione, secondo modalitˆ stabilite con decreto del Ministro della difesa.È;

ll)  dopo lĠarticolo 2223,  inserito il seguente: ÇArt. 2223-bis. Regime transitorio per gli ufficiali del ruolo forestale iniziale dellĠArma dei carabinieri. 1. Fino allĠanno 2037 compreso, in relazione alla progressiva devoluzione delle dotazioni organiche del ruolo forestale iniziale degli ufficiali dellĠArma dei carabinieri e al fine del progressivo assestamento del ruolo forestale, le disposizioni di cui agli articoli 900 e 1099 non si applicano ai tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del ruolo forestale iniziale dellĠArma dei carabinieri.È;

mm)    dopo lĠarticolo 2247,  inserito il seguente: ÇArt. 2247-bis. Avanzamento del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli forestali dellĠArma dei carabinieri. 1. Le dotazioni organiche iniziali e le progressioni di carriera del personale transitato nel ruolo forestale iniziale degli ufficiali dellĠArma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro V, allegata al presente codice.

2.   Fino allĠanno 2037 compreso, per esprimere i giudizi sullĠavanzamento degli ufficiali del ruolo forestale iniziale e del ruolo forestale dellĠArma dei carabinieri:

a)   la Commissione superiore dĠavanzamento dellĠArma dei carabinieri di cui allĠarticolo 1040,  integrata dal generale di divisione del ruolo forestale iniziale dellĠArma dei carabinieri e, con funzioni di segretario senza diritto di voto, dal generale di brigata pi anziano del medesimo ruolo;

b)  la Commissione ordinaria dĠavanzamento dellĠArma dei carabinieri di cui allĠarticolo 1045,  integrata da:

1)  un generale di brigata del ruolo forestale iniziale dellĠArma dei carabinieri;

2)  un colonnello del ruolo forestale iniziale dellĠArma dei carabinieri.

3.   Per i gradi degli ufficiali del ruolo forestale iniziale nei quali le promozioni a scelta si effettuano a vacanza, il Ministro della difesa, per gli anni in cui non sono previste promozioni, approva egualmente la graduatoria, ma il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare forma il quadro di avanzamento solo se nel corso dellĠanno si verificano una o pi vacanze nei gradi rispettivamente superiori.

4.   Per lĠavanzamento degli ufficiali del ruolo forestale iniziale dellĠArma dei Carabinieri non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2242 e 2250.

5.   Le progressioni di carriera degli ispettori transitati nel ruolo forestale degli ispettori dellĠArma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro VI, allegata al presente codice.

6.   Le progressioni di carriera dei sovrintendenti transitati nel ruolo forestale dei sovrintendenti dellĠArma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro VII, allegata al presente codice.

7.   Le progressioni di carriera degli appuntati e carabinieri transitati nel ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dellĠArma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro VIII, allegata al presente codice.

8.   Le progressioni di carriera dei periti transitati nel ruolo forestale dei periti dellĠArma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro IX, allegata al presente codice.

9.   Le progressioni di carriera dei revisori transitati nel ruolo forestale dei revisori dellĠArma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro X, allegata al presente codice.

10.Le progressioni di carriera degli operatori e collaboratori transitati nel ruolo forestale degli operatori e collaboratori dellĠArma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro XI, allegata al presente codice.

11.Per esprimere i giudizi sullĠavanzamento del personale dei ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri, dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori dellĠArma dei carabinieri, i membri della commissione di avanzamento dellĠArma dei carabinieri di cui al comma 4, lettera b), dellĠarticolo 1047, sono:

a)   un generale di brigata del ruolo forestale iniziale dellĠArma dei carabinieri, che assume il ruolo di vice presidente;

b)  quattro colonnelli del ruolo normale dellĠArma dei carabinieri;

c)   tre colonnelli del ruolo forestale iniziale dellĠArma dei carabinieri, di cui il meno anziano assume il ruolo di segretario;

d)  due marescialli aiutanti del ruolo ispettori dellĠArma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale degli ispettori dellĠArma dei carabinieri;

e)   due marescialli aiutanti del ruolo forestale degli ispettori dellĠArma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale degli ispettori dellĠArma dei carabinieri;

f)   un brigadiere capo del ruolo dei sovrintendenti dellĠArma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale dei sovrintendenti dellĠArma dei carabinieri;

g)   un brigadiere capo del ruolo forestale dei sovrintendenti dellĠArma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale dei sovrintendenti dellĠArma dei carabinieri;

h)  un appuntato scelto del ruolo degli appuntati e carabinieri dellĠArma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dellĠArma dei carabinieri;

i)    un appuntato scelto del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dellĠArma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dellĠArma dei carabinieri;

l)    un perito superiore o un revisore capo o un collaboratore capo dei ruoli forestali dellĠArma dei carabinieri se si tratta di valutazione di personale, rispettivamente, dei ruoli forestali dei periti, dei revisori o degli operatori e collaboratori dellĠArma dei carabinieri.

12.Per lĠavanzamento del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli forestali dellĠArma dei carabinieri si applicano, se non diversamente stabilito, le disposizioni di cui al libro quarto, titolo VII, riferite a corrispondenti ruoli e categorie.È;

nn)       dopo lĠarticolo 2247-bis,  inserito il seguente: ÇArt. 2247-ter. Elementi di giudizio per lĠavanzamento del personale dei ruoli forestali dellĠArma dei carabinieri. 1. Nelle valutazioni del personale dei ruoli forestali dellĠArma dei carabinieri le autoritˆ competenti esprimono i giudizi sullĠavanzamento sulla base degli elementi di cui allĠarticolo 1032, e fondandosi sulle risultanze emerse dai fascicoli personali e dalle note informative, dai rapporti informativi e dalle schede di valutazione dellĠattivitˆ svolta per i dirigenti riferiti al servizio antecedente al transito, prestato nel Corpo forestale dello Stato.È;

oo)   dopo lĠarticolo 2247-ter,  inserito il seguente: ÇArt. 2247-quater. Nomina del Vice Comandante del Comando unitˆ per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dellĠArma dei carabinieri. 1. AllĠatto del transito del personale del Corpo forestale dello Stato nellĠArma dei carabinieri, per la costituzione iniziale del ruolo forestale dellĠArma dei carabinieri e per lĠistituzione del Comando unitˆ per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare di cui allĠarticolo 174-bis, con decreto interministeriale dei Ministri della difesa e delle politiche agricole e forestali, adottato su proposta del Comandante generale dellĠArma dei carabinieri e trasmesso per il tramite del Capo di stato maggiore della difesa, si procede alla nomina del Vice comandante del predetto Comando, scelto tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo con grado di generale di brigata del ruolo forestale iniziale dellĠArma dei carabinieri, a cui  conferito il grado di generale di divisione del medesimo ruolo.È;

pp) dopo lĠarticolo 2248,  inserito il seguente: ÇArt. 2248-bis. Regime transitorio per gli ufficiali dei ruoli forestali dellĠArma dei carabinieri. 1. Sino allĠanno 2027 compreso, in relazione alle esigenze connesse con lĠassorbimento del Corpo forestale dello Stato e la costituzione del ruolo forestale iniziale degli ufficiali dellĠArma dei carabinieri nonchŽ alle necessarie variazioni nella consistenza organica del predetto ruolo e alla contestuale determinazione delle consistenze organiche dei gradi del ruolo forestale degli ufficiali dellĠArma dei carabinieri, il Ministro della difesa  autorizzato annualmente a modificare, con apposito decreto di concerto con il Ministro dellĠeconomia e delle finanze, per ogni grado dei predetti ruoli forestali, il numero di promozioni a scelta al grado superiore, la determinazione delle relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui lĠavanzamento avviene ad anzianitˆ, fermi restando i volumi organici complessivi.È.

 

 

Art. 15

Personale che transita nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco

 

1. In relazione al transito di cui allĠarticolo 12 e per assolvere alle specifiche competenze di cui allĠarticolo 9, sono istituiti i ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come da tabella B allegata al presente decreto, nei quali  inquadrato, secondo le corrispondenze indicate nella predetta tabella, mantenendo la stessa anzianitˆ di servizio e lo stesso ordine di ruolo, il personale che transita dal Corpo forestale dello Stato. Conseguentemente, i ruoli ordinari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminati come da tabella C allegata al presente decreto.

2. Al personale appartenente ai ruoli a esaurimento di cui al comma 1 si applicano, nellĠambito dei posti di cui alla tabella A, dellĠarticolo 12, comma 1, le disposizioni vigenti per il corrispondente personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in materia di stato giuridico, progressione in carriera e trattamento economico.

3. Le cessazioni progressivamente determinatesi nei ruoli a esaurimento di cui al comma 1, alimentano le facoltˆ assunzionali dei ruoli ordinari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4. Il personale del Corpo forestale dello Stato che transita nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, compatibilmente con il nuovo assetto organizzativo,  confermato in una sede di servizio collocata nello stesso ambito territoriale provinciale.

5. Per assicurare i livelli di funzionalitˆ della lotta attiva contro gli incendi boschivi e dello spegnimento con mezzi aerei degli stessi, limitatamente al solo personale aeronavigante, le risorse finanziarie trasferite con riferimento alla spesa di personale ai sensi dellĠarticolo 8, comma 1, lettera a) della legge, non utilizzate ai fini del trattamento economico complessivo previsto dalla medesima, confluiscono nei fondi incentivanti del comparto di negoziazione ÒVigili del fuoco e soccorso pubblicoÓ.

 

 

 

Art. 16

Personale che transita nel Corpo della guardia di finanza

 

1. Il personale che transita nel Corpo della guardia di finanza ai sensi dellĠarticolo 12,  inquadrato, a tutti gli effetti, a eccezione del regime dellĠausiliaria, nei corrispondenti ruoli e gradi del personale del medesimo Corpo, secondo le corrispondenze di cui alla tabella A richiamata allĠarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, conservando lĠanzianitˆ giˆ maturata nel Corpo forestale dello Stato e il relativo ordine di iscrizione in ruolo, nonchŽ prendendo posto dopo lĠultimo dei parigrado iscritto in ruolo avente la medesima decorrenza di anzianitˆ di grado o di qualifica.

2. Il personale di cui al comma 1 frequenta uno specifico corso di formazione militare e professionale, secondo le disposizioni emanate dal Comandante Generale della Guardia di finanza.

 

 

Art. 17

Personale che transita nella Polizia di Stato

 

1. Il personale che transita nella Polizia di Stato ai sensi dellĠarticolo 12,  inquadrato nei corrispondenti ruoli e qualifiche del personale della medesima Forza di polizia, conservando lĠanzianitˆ giˆ maturata nel Corpo forestale dello Stato e il relativo ordine di iscrizione in ruolo, nonchŽ prendendo posto dopo lĠultimo dei pari qualifica iscritto in ruolo avente la medesima decorrenza di anzianitˆ di qualifica e denominazione.

2. Il personale di cui al comma 1 frequenta uno specifico corso di aggiornamento professionale, secondo le disposizioni emanate dal Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza.

 

 

Capo V

Disposizioni transitorie e finali

 

Art. 18

Disposizioni transitorie e finali

 

1. LĠArma dei carabinieri succede nei rapporti giuridici attivi e passivi del Corpo forestale dello Stato, ivi compresi quelli derivanti dalla sottoscrizione delle convenzioni relative alla sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale e dei contratti individuali di lavoro stipulati con il personale assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, fatte salve le convenzioni di collaborazione con amministrazioni ed enti pubblici rientranti negli ambiti funzionali di cui agli articoli 9, 10 e 11 per le quali subentrano le amministrazioni ivi indicate.

2. In deroga allĠarticolo 13-bis della legge 23 agosto 1988 n. 400, le disposizioni di legge, di regolamento e di decreto di natura non regolamentare vigenti che fanno riferimento a funzioni, compiti e attivitˆ del Corpo forestale dello Stato e attribuiti  ai sensi del presente decreto, devono intendersi riferite allĠArma dei carabinieri, se non rientranti tra quelle devolute al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato, al Corpo della guardia di finanza e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi degli articoli 9, 10 e 11.

3. Con i decreti adottati ai sensi dellĠarticolo 13, comma 1,  individuata anche lĠAmministrazione statale che subentra nei contratti di locazione, comodato o cessione a qualsiasi titolo di immobili sedi del personale trasferito allĠArma dei carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato, al Corpo della guardia di finanza e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi degli articoli 7, 9, 10 e 11. Entro due anni dallĠentrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni destinatarie dei beni recedono dai contratti relativi agli immobili che non risultano necessari allĠespletamento dei compiti istituzionali, anche in deroga alle eventuali clausole difformi previste contrattualmente.

4. LĠArma dei carabinieri e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono autorizzati ad adottare i provvedimenti occorrenti per il mantenimento dellĠaeronavigabilitˆ continua degli aeromobili trasferiti ai sensi dellĠarticolo 13, comma 1.

5. In prima applicazione, i provvedimenti e i protocolli di cui agli articoli 2, comma 1, 3, commi 1 e 2, 4, commi 2 e 3, e 5, commi 2 e 3, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e trovano applicazione dal 1Ħ gennaio 2017.

6. Al fine di eliminare progressivamente duplicazioni o sovrapposizioni di strutture operative, logistiche ed amministrative assicurando il mantenimento di adeguati livelli di presidio dellĠambiente, del territorio, delle acque e della sicurezza agroalimentare, fino al 31 dicembre 2024 i provvedimenti di istituzione e di soppressione di comandi, enti e altre strutture ordinative dellĠArma dei carabinieri, di qualunque livello ed organizzazione, connessi con il procedimento di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, sono adottati con determinazione del Comandante generale dellĠArma dei carabinieri, previo assenso del Ministro della difesa, che si pronuncia di concerto con i Ministri dellĠinterno, delle politiche agricole alimentari e forestali nonchŽ dellĠambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. In relazione al riassetto dei comparti di specialitˆ e alla razionalizzazione dei presidi di polizia di cui agli articoli 2 e 3, al fine di realizzare una omogenea e funzionale copertura sul territorio nazionale delle articolazioni periferiche dellĠamministrazione della pubblica sicurezza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le necessarie modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208.

8. Nelle more dellĠattribuzione delle funzioni del Corpo forestale dello Stato allĠArma dei carabinieri, le funzioni di ispettore e di agente fitosanitario, di cui agli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono esercitate, rispettivamente, dal personale dei ruoli dei periti e dei revisori del Corpo forestale dello Stato dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette funzioni sono svolte sotto il coordinamento funzionale del Servizio fitosanitario nazionale.

9. Il personale appartenente ai ruoli dei periti, revisori e operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato giudicato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, permanentemente non idoneo in forma assoluta allĠassolvimento dei compiti dĠistituto ai sensi delle disposizioni adottate in attuazione dellĠarticolo 23-bis, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, ovvero assunto ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con la sola esclusione di quello di cui allĠarticolo 18 della medesima legge, ovvero che si trovi nella condizione di cui allĠarticolo 636 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 e che non abbia esercitato la facoltˆ di cui al comma 3 del medesimo articolo,  inserito dĠufficio nel contingente collocabile presso le amministrazioni statali individuate ai sensi dellĠarticolo 12, comma 3, per lĠassegnazione preferibilmente nei ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. LĠincremento della dotazione organica trasferita allĠArma dei carabinieri ai sensi dellĠarticolo 12, comma 1,  corrispondentemente ridotto.

10. Il personale appartenente ai ruoli dei periti, revisori e operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli forestali dellĠArma dei carabinieri di cui allĠarticolo 2212-bis, commi 5, 6 e 7, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, che, durante la frequenza o al termine del corso di formazione militare di cui allĠarticolo 2214-bis, comma 21, lettera a), del medesimo decreto legislativo, risulta non idoneo a prestare servizio nellĠArma dei carabinieri, transita nei ruoli civili del Ministero della difesa con conseguente temporaneo trasferimento delle relative risorse finanziarie. La corrispondente dotazione organica  resa temporaneamente indisponibile sino alla cessazione dal servizio dello stesso personale.

11. Il personale del Corpo forestale dello Stato transitato ai sensi del presente decreto conserva il regime di quiescenza dellĠordinamento di provenienza.

12. Per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nelle Forze di polizia, i procedimenti disciplinari pendenti al momento del transito si estinguono, ad eccezione di quelli da cui possa derivare una sanzione disciplinare di stato.

13. Al personale del Corpo forestale dello Stato al momento del transito disposto ai sensi del presente decreto si applicano le disposizioni previste dallĠarticolo 1, comma 1-bis, della legge 29 marzo 2001, n. 86 e le altre indennitˆ previste per i trasferimenti dĠautoritˆ.

14. Al fine della progressiva armonizzazione degli istituti previsti in via transitoria per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nellĠArma dei carabinieri con quelli degli altri ruoli del personale della medesima Arma, da attuare entro il 31 dicembre 2027, si provvede attraverso le disposizioni in materia di revisione dei ruoli di cui allĠarticolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge.

15. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della difesa, sono stabilite le procedure per il ritiro e le modalitˆ di custodia della bandiera e delle altre memorie e cimeli del Corpo forestale dello Stato.

16. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono emanate le disposizioni in merito allĠinquadramento, a decorrere dal 1Ħ gennaio 2017, del Capo del Corpo forestale dello Stato il quale continua ad esercitare le proprie funzioni per lĠamministrazione del Corpo fino al completamento delle procedure di assorbimento del Corpo medesimo.

 

 

Art. 19

Disposizioni finanziarie

 

In attesa della norma da parte del MEF

 

                                                                            Art. 20

                                                                    Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, fermo restando che i provvedimenti concernenti lĠattribuzione delle funzioni, il trasferimento delle risorse strumentali e finanziarie e il transito del personale del Corpo forestale dello Stato nelle amministrazioni di cui allĠarticolo 12, comma 1, hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1Ħ gennaio 2017.