Agricoltura08/03/2023 12:19

Giovani, Carloni: presentata proposta di legge per favorire e sostenere il ricambio generazionale in agricoltura. Ecco il testo

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"Fare l’agricoltore è una cosa bella. E può essere davvero il futuro di quei tanti giovani che hanno scelto di investire in questo settore. Si è registrato, infatti, un boom di domande per accedere ai fondi messi a disposizione delle nuove generazioni per acquistare i terreni agricoli.

È necessario, quindi, favorire e sostenere il ricambio generazionale. Perché i giovani stanno scegliendo di fare gli agricoltori, di fare impresa con moderne tecnologie e nuove specializzazioni. Ed è per questo che abbiamo presentato una proposta di legge per la promozione dell’imprenditoria giovanile nel settore. L’obiettivo è introdurre un sistema organico di norme interne che – a integrazione delle norme europee – dimostrino l’interesse dello Stato a favore dei giovani agricoltori."

Così il presidente della Comagri Camera, Mirco Carloni, in merito alla proposta di legge inerente al ricambio generazionale, che rappresenta oggi una delle maggiori sfide per l’agricoltura italiana.

"Fare l'agricoltore non è solo un mestiere bello ed a contatto con la natura, ma deve anche essere remunerativo. Quindi se vogliamo che i giovani continuino l'attività dei padri e proseguano a produrre quei prodotti di eccellenza che sono un nostro vanto, dobbiamo assolutamente fare in modo che questo sia anche un mestiere socialmente considerato" sottolinea ad AGRICOLAE.

"Le nuove generazioni sono spesso costrette ad affrontare numerosi ostacoli burocratici, oltre che vincoli e difficoltà, per accedere alla terra. Il tessuto imprenditoriale di questi giovani – fino a 40 anni di età – rimane però dinamico, appassionato e aperto all’innovazione.

Occorrono misure concrete per permettere ai ragazzi non solo l’insediamento ma anche la permanenza – in modo sostenibile -nel settore agricolo. Con questa proposta di legge si vuole disporre l’istituzione di un fondo destinato al cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore dell’agricoltura. Sono previsti, inoltre, un regime fiscale agevolato per i soggetti che intraprendono un’attività d’impresa agricola, lo sgravio dagli oneri contributivi per un massimo di cinque anni e diverse misure per favorire la permanenza dei giovani nel settore agricolo."

Di seguito AGRICOLAE pubblica in pdf la proposta di legge sulle disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo: 

leg.19.pdl.camera.752.19PDL0018690

 

La presente proposta di legge si compone di diciotto articoli, divisi in sei capi.

Il capo I reca le finalità e le definizioni della legge.

L’articolo 1 definisce le finalità, consistenti nella promozione e nello sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo.
L’articolo 2 reca le definizioni di « impresa giovanile agricola » e di « giovane imprenditore agricolo », specificando i requisiti soggettivi e oggettivi, tra cui il limite massimo di età di quaranta anni.

Il capo II reca le misure per il sostegno dell’insediamento dei giovani nell’agricoltura.

L’articolo 3 dispone l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di un fondo destinato al cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore dell’agricoltura, volti in particolare ad agevolare l’acquisto di terreni e di beni strumentali per l’avvio dell’attività imprenditoriale agricola, l’ampliamento di un’unità minima produttiva definita in base alla localizzazione, all’indirizzo colturale e all’impiego di mano d’opera al fine di garantire l’efficienza aziendale, e l’acquisto di complessi aziendali già operativi.

L’articolo 4 introduce un regime fiscale agevolato per i soggetti che intraprendono un’attività d’impresa agricola. Tale regime si applica al reddito dell’impresa nel caso di soggetti costituiti in forma diversa dal- l’impresa individuale e dalla società semplice; nel caso degli imprenditori individuali e dei soci di società semplici, si ap- plica ai redditi derivanti dalle attività non soggette alla disciplina del reddito agrario.

L’articolo 5 prevede agevolazioni in materia di contratti di compravendita di fondi rustici, al fine di evitare l’abbandono delle attività agricole.

L’articolo 6 dispone lo sgravio dagli oneri contributivi per un periodo massimo di cinque anni al fine di incentivare l’ingresso nell’agricoltura di giovani fino a quarant’anni di età.

Il capo III reca misure per favorire la permanenza dei giovani nel settore agricolo e il ricambio generazionale.

L’articolo 7 introduce un credito d’imposta, da utilizzare in compensazione, nella misura del 25 per cento delle spese sostenute e documentate per investimenti in beni strumentali materiali o immateriali che migliorino il rendimento dell’azienda agricola e siano conformi alle norme del- l’Unione europea.

L’articolo 8, volto ad agevolare l’amplia- mento delle superfici coltivate, sostituisce la disciplina prevista dal comma 5 dell’articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante norme per la diffusione e la valorizzazione dell’imprenditoria giovanile in agricoltura, disponendo una riduzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in favore dei giovani agricoltori che acquistino o permutino terreni.

L’articolo 9 prevede agevolazioni fiscali per i redditi derivanti da agricoltura multifunzionale, stabilendo che il reddito imponibile dei giovani agricoltori per le attività di fornitura di beni e servizi relativi alle attività connesse a quella agricola non- ché alla fornitura di beni e servizi quali, a titolo esemplificativo, l’agricoltura sociale, l’enoturismo, l’oleoturismo e le fattorie didattiche sia determinato applicando il coefficiente di redditività del 15 per cento sui corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto.

L’articolo 10 disciplina il diritto di prelazione tra più soggetti confinanti, prevedendo un favor nei riguardi del coltivatore diretto o dell’imprenditore agricolo professionale di età compresa tra diciotto e quaranta anni.

L’articolo 11 introduce un credito d’imposta per interventi di riqualificazione di fabbricati rurali, pari al 25 per cento delle spese sostenute e documentate, utilizzabile esclusivamente in compensazione.

L’articolo 12 reca misure per il finanziamento dei programmi regionali concernenti la gestione dei servizi di sostituzione nelle aziende associate costituite da giovani agricoltori, prevedendo in particolare, tra i casi di sostituzione, la sostituzione dell’imprenditore, del coniuge o di un coadiuvante, la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento professionale e l’assistenza a minori di età inferiore a otto anni. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito dei programmi per favorire il ricambio generazionale delle imprese, possono prevedere ulteriori misure e incentivi mediante lo strumento del patto di famiglia.

Il capo IV reca disposizioni per l’accesso al credito.

L’articolo 13 stabilisce che il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e l’Associazione bancaria italiana, di concerto con il Ministero del- l’economia e delle finanze, previa intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono, con apposita convenzione, le modalità e i criteri di accesso dei giovani imprenditori agricoli ai finanziamenti e alle altre forme di prestito bancario agevolato nonché alla dilazione del debito. Le agevolazioni si applicano a tutti i tipi di contratto bancario e consistono nella riduzione del costo del servizio non inferiore a due terzi del tasso EURIBOR da applicare nei periodi di validità del certificato. Per finanziare tali agevolazioni, a decorrere dall’anno 2023 è istituito un fondo di garanzia nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

L’articolo 14 prevede misure per favorire l’accesso al microcredito. In particolare, si modifica l’articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel senso di ampliare, possibilità di accesso al microcredito in favore dei soggetti che possiedono la qualifica di giovane imprenditore agricolo, anche se costituiti in forma societaria, in quest’ultimo caso a condizione che la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuta da persone fisiche di età inferiore a quaranta anni aventi la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agri- colo professionale.

Il capo V

L’articolo 15 istituisce l’Osservatorio nazionale per l’imprenditoria e il lavoro giovanile in agricoltura presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al fine di favorire sinergie amministrative nel campo dell’imprenditoria giovanile, anche attraverso il raccordo tra iniziative ministeriali e regionali.

Infine, il capo VI reca ulteriori misure a favore dell’imprenditoria giovanile nell’agricoltura.

L’articolo 16, in materia di successioni e donazioni, prevede che i trasferimenti per causa di morte o per donazione di beni costituenti l’azienda, compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e gli altri beni strumentali all’attività aziendale, a favore di discendenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, aventi età compresa tra diciotto e quaranta anni, sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni, dalle imposte catastali e di bollo e sono soggetti alla sola imposta ipotecaria in misura fissa. Inoltre, gli onorari notarili per la stipulazione degli atti di cui al medesimo articolo sono ridotti di un sesto.

L’articolo 17, in materia di adempimenti contabili, consente ai giovani agricoltori di optare per la redazione del bilancio in forma abbreviata anche in deroga alle con- dizioni di cui all’articolo 2435-bis del co- dice civile.

Infine, l’articolo 18, in materia di vendita diretta di prodotti agricoli, prevede che nei mercati per la vendita diretta di pro- dotti agricoli ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, esercitata su aree pubbliche mediante l’utilizzo di posteggi, i comuni possono riservare ai giovani agricoltori una quota di posteggi fino al 50 per cento del loro numero complessivo.

Per saperne di più: 

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