IL PRIMO VERO SCONTRO DEL GOVERNO DELLA GREEN ECONOMY E’ SUL CLIMA. E IL PD IN DIFFICOLTA CON I CONTI PER FUORIUSCITA DI RENZI. CHE DICEVA: NON SE NE PUO PIU DI QUELLI CHE SI FANNO IL PROPRIO PARTITO. VIDEO

 

I ‘gretini’ nelle piazze del mondo ma l’Italia andrà lunedì all’Onu senza il Dl Clima. Il governo, che avrebbe dovuto approvare il decreto nel Cdm di ieri, non ha trovato la quadra su alcuni punti fondamentali. Una corda che si è tirata da tre lati: Pd, M5S e la nuova creatura di Renzi.

Molti i motivi: Il ministro dell’Economia non era d’accordo nel presentare un decreto a ridosso della Finanziaria; le coperture mancano; più di un componente del governo Conte ha portato altre proposte di decreto legge (quindi o passano tutte o non passa nessuna); le commissioni sono in mano alla Lega; il problema delle end of wast, praticamente l’economia circolare.

Il primo vero provvedimento portato dal governo non è passato.

L’Italia Viva di Renzi ha scompigliato le carte già male assortite – secondo molti – sul tavolo di governo. Tanto che c’è già chi parla di “rimpastino” a marzo o aprile.

Il Partito Democratico è in impasse per la fuoriuscita di Renzi e dei suoi che nei fatti si traduce in meno risorse per il Gruppo. Soprattutto considerando che anche il numero dei funzionari di varia natura interni al partito sono proporzionati ai deputati e senatori e dunque alle risorse che entrano. La preoccupazione dei vertici dem è dovuta al fatto che i parlamentari vanno via ma i funzionari restano in house a pesare sulle casse del Nazareno sempre più vuote.

Quindi Italia Viva di Renzi non solo mette in difficoltà il partito di Zingaretti dal punto di vista politico e di equilibri, ma ne mina anche la solidità economica.

Inoltre il partito era già pieno di fratture dovute al malcontento di coloro che non sono entrati nella squadra di governo, alle promesse mancate e a uno sbilanciamento Nord e Sud che ha fatto storcere il naso ai deputati e senatori (nonché agli ex ancora iscritti a vario titolo) del Nord. Per quanto riguarda l’agricoltura in primis.

Anche l’aria che si respira all’interno del Movimento Cinque Stelle non è delle migliori. Al Senato (da cui si poteva pescare poco per via del rischio voti) in molti sono rimasti a bocca asciutta tra coloro che ambivano ad entrare nelle stanze dei bottoni. E se prima c’era diffidenza nei confronti dei neo nemici/amici dem, ora c’è preoccupazione per la volata di Renzi. Che con una prossima legge elettorale proporzionale potrebbe cercare di fare l’ago della bilancia fino all’elezione del presidente della Repubblica.

Dal canto loro Fratelli D’Italia e Lega aspettano alla finestra mentre Berlusconi affila le armi e cerca di arginare chi dei suoi vede in Renzi il nuovo delfino centrista e abbandona la nave azzurra.

Lo stesso Renzi che, a Otto e Mezzo di qualche anno fa, diceva di essere quanto mai più lontano da un partito di Centro e dal fare un partito ad personam.

“Gli italiani hanno diritto a non essere bombardati una volta al mese da un nuovo partito che nasce. Sinceramente mi verrebbe da dire, da cittadino normale, dateci un po di tregua. Non è possibile che ogni volta che c’è un problema, anziché risolvere il problema si fonda un partito nuovo. Immaginando che il partito nuovo sia quello che, adacadabra, sia capace di risolvere i problemi”. Lo diceva Matteo Renzi a Otto e Mezzo commentando l’iniziativa centrista di Mario Monti nel 2012.

“C’è una differenza profonda tra pensare di immaginare il futuro con gli schemi del passato e pensare di costuire un paese che abbia una civiltà delle relazioni poltiche per cui o stai di qua o stai di la”, prosegue Renzi. E a chi dice: ma se tu vai da solo… “non se ne può più di quelli che si fanno i propri partiti. Si sta dentro un grande schieramento e chi vince le primarie si candida a premier, chi le perde resta dentro”.

IL VIDEO:

https://www.la7.it/otto-e-mezzo/rivedila7/la-volata-di-renzi-19-11-2012-117699

Per saperne di più:

Luigi Marattin, di Italia Viva, spiega a Tagada: vi do una notizia, non c’è nessun decreto ambiente e nessuno scontro.

IL VIDEO:

https://www.la7.it/tagada/video/marattin-non-ce-nessun-decreto-ambiente-e-nessuno-scontro-nel-governo-19-09-2019-282870

Era stato scritto:

GREEN ECONOMY, TUTTE LE MISURE URGENTI. ECCO IL DL AMBIENTE ‘QUASI’ PRONTO PER CDM

AGRICOLAE pubblica di seguito, integralmente, il Dl Ambiente recante misure urgenti per contrastare i cambiamenti climatici e la promozione dell’Economia verde pronto per il Cdm.

CAPO I

Misure urgenti per il miglioramento della qualità dell’aria

Art. 1

(Misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane)

Art. 2

(Disposizioni per la promozione del trasporto scolastico sostenibile)

Art. 3

(Disposizioni per l’incentivazione del trasporto a domicilio di prodotti)

Art. 4

(Azioni per il rimboschimento)

Art. 5

(Città verde d’Italia)

Art. 6

(Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi)

Art. 7

(Potenziamento della VIA e introduzione dell’impatto ambientale della regolamentazione)

Art. 8

(Piattaforma per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell’aria)

CAPO II

Misure urgenti per lo sviluppo dei parchi nazionali e la tutela degli ecosistemi

Art. 9

(Istituzione nei parchi nazionali di zone economiche ambientali a regime economico speciale) Art. 10

(Disposizioni volte a velocizzare la pianificazione di emergenza per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti)

CAPO III

Disposizioni urgenti in materia di economia circolare Art. 11

(Agevolazioni fiscali sui prodotti sfusi e alla spina)

Art. 12

(Cessazione qualifica di rifiuto)

Art. 13

(Procedura di infrazione europea n. 2003/2077 – commissario unico discariche abusive)

Capo IV – Disposizioni finali

Art. 14

(Entrata in vigore)

CAPO I

Misure urgenti per il miglioramento della qualità dell’aria

Art. 1

(Misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane)

1. È istituto il programma sperimentale di incentivazione del trasporto sostenibile per la promozione dei servizi di trasporto pubblico locale e di altri servizi ad essi integrativi da finanziare con le risorse riassegnate nel 2020 al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nel limite massimo di 200 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

2. Ai cittadini che risiedono nelle città metropolitane nelle zone interessate dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria che rottamano autovetture omologate fino alla classe Euro 4 è attribuito un credito fiscale corrisposto mediante un titolo di spesa pari ad euro 2.000, che l’interessato può utilizzare entro i successivi cinque anni ai fini dell’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale e di altri servizi ad esso integrativi, inclusi i servizi di sharing mobility con veicoli elettrici o a zero emissioni, anche in favore dei familiari conviventi. Il beneficio è revocato ove il medesimo soggetto, ovvero un familiare convivente, provveda all’acquisto, al leasing o al noleggio a lungo termine di un’autovettura non a basse emissioni entro i due anni successivi.

3. Ai titolari di licenza di trasporto pubblico di piazza e agli autotrasportatori operanti nelle città metropolitane che rottamano veicoli Euro 4 o inferiori è riconosciuto per ciascun veicolo il credito di cui al comma 2, utilizzabile per la sostituzione del veicolo rottamato con veicoli ibridi o elettrici o ad emissioni ridotte.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell’economia e delle finanze e la Conferenza Unificata, sono definite le condizioni e le modalità per l’ottenimento del beneficio di cui al comma 2, per la diffusione di sistemi di trasporto innovativi a zero emissioni nonché ogni altra disposizione per l’attuazione delle misure di cui al presente articolo.

5. Le città metropolitane di cui al comma 2, entro il 31 dicembre di ogni anno, comunicano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il grado di impiego delle risorse trasferite.

Art. 2

(Disposizioni per la promozione del trasporto scolastico sostenibile)

1. Al fine di promuovere il trasporto scolastico per gli studenti della scuola dell’obbligo e limitare le emissioni inquinanti in atmosfera, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo in favore del servizio di scuola bus a ridotte emissioni per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, comunali e statali ricadenti nell’ambito delle città metropolitane di cui all’articolo 1, comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, sono stabilite le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1.

3. Gli oneri di cui al comma 1 sono finanziati nell’ambito dei progetti finanziati ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, a valere sulla quota di risorse di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel limite di 10 milioni di euro annui.

4. All’articolo 15, comma 1, lettera 1-decies, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente: “i-undecies le spese sostenute per il servizio di scuolabus a ridotte emissioni per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di primo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, per un importo non superiore a 250 euro”.

Art. 3

(Disposizioni per l’incentivazione del trasporto a domicilio di prodotti)

1. Agli esercenti attività imprenditoriale che svolgono direttamente o per tramite di soggetti terzi il servizio di trasporto a domicilio per la vendita di prodotti non destinati all’esercizio dell’attività economica o professionale, secondo modalità sostenibili definite dal decreto di cui al comma 3, è riconosciuto un credito di imposta pari allo sconto praticato al consumatore, fino al 20 per cento del costo del servizio, fino a un importo massimo di 5.000 euro ad esercente, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il costo del servizio di cui al comma 1 è fiscalmente detraibile dal consumatore in misura pari al 100%.

2. Il credito d’imposta di cui al comma 1:

a) è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è riconosciuto; b) non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello di riconoscimento del credito, senza l’applicazione del limite di cui al comma 53 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ai fini della fruizione dei crediti d’imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

3. Con decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, sono fissati i requisiti e le modalità per la corresponsione dei benefici fiscali di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, primo periodo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 4

(Azioni per il rimboschimento)

1. Nell’ambito delle attività finanziate ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al fine di adottare misure urgenti per l’adattamento climatico nelle città metropolitane e migliorare la qualità dell’aria, nel limite complessivo di 15 milioni di euro delle relative risorse riassegnate nel 2020 al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura, anche nel quadro di attività di educazione e ricerca ambientale.

2. Al fine di procedere a un rapido avvio del programma sperimentale di cui al presente articolo, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell’istruttoria del Comitato per lo sviluppo del verde

pubblico di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono definiti i criteri, le modalità e le finalità per la progettazione degli interventi e il riparto dei fondi di cui al comma 1 tra le diverse Città metropolitane, tenendo conto in particolare dei diversi livelli di qualità dell’aria.

3. Entro i novanta giorni successivi al decreto di cui al comma precedente, ciascuna Città metropolitana presenta al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare le progettazioni, corredate dai programmi operativi di dettaglio con i relativi costi in base alle previsioni del decreto di cui al comma 4. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all’approvazione di almeno un progetto per ciascuna Città metropolitana, con i relativi programmi operativi di dettaglio, e di ogni eventuale successiva variazione, sulla base di apposite istruttorie effettuate dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico nei modi previsti dal comma 4 del presente articolo.

4. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico può avvalersi di esperti dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. 5. L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale vigila sulla piena e corretta attuazione del presente articolo e sulla corretta attuazione degli interventi realizzati sulla base degli indirizzi e con il coordinamento del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico assumendone, qualora necessario, le valutazioni tecniche di competenza.

6. I soggetti concessionari o affidatari di lavori pubblici, i gestori di infrastrutture extraurbane procedono alla forestazione delle aree marginali alla viabilità e alle altre infrastrutture, fatto salvo il rispetto degli obblighi di sicurezza.

7. Le regioni nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto introducono, tra i criteri per l’affidamento della realizzazione delle opere, il rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali.

8. All’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole “Per l’anno 2019” sono sostituite dalle seguenti “Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021”.

9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019- 2021, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 5

(Città verde d’Italia)

1. Al fine di favorire progetti, iniziative e attività di gestione sostenibile delle città italiane, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali, promuovendo la crescita verde e i relativi investimenti, lo Stato, le Regioni e i Comuni interessati definiscono, attraverso gli accordi di cui all’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, ed anche sotto forma di investimento territoriale integrato ai sensi dell’articolo 36 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, il “Programma Italia Verde 2023”, volto a valorizzare il patrimonio progettuale degli eventuali dossier di candidatura delle città italiane a “Capitale europea verde 2023” e “Foglia verde 2024”. Il “Programma Italia Verde 2023” individua, secondo principi di trasparenza e pubblicità, anche tramite portale web, per ciascuna delle azioni proposte, l’adeguata copertura finanziaria, anche attraverso il ricorso alle risorse previste dai programmi dell’Unione europea per il periodo 2021-2027 ed è approvato con il decreto ministeriale di cui al quarto comma del presente articolo.

2. I programmi di ciascuna città, sulla base dei progetti inseriti nei dossier di candidatura, sono definiti tramite apposito accordo, stipulato tra il Comune interessato, la Regione di appartenenza e il Ministero dell’ambiente e della tutela dell’ambiente e del mare, con il quale sono individuate altresì le risorse necessarie per la sua realizzazione. Con successivo decreto del Ministro dell’ambiente, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata, è redatto l’elenco ricognitivo degli accordi sottoscritti ai sensi del periodo precedente.

3. Per le medesime finalità di cui al primo comma, il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di “Città verde d’Italia” ad una città italiana, sulla base di un’apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dell’ambiente, previa intesa in sede di Conferenza unificata, anche tenuto conto del percorso di individuazione della città italiana “Capitale europea verde 2023”. I progetti presentati dalla città designata “Città verde d’Italia” al fine di incrementare la sostenibilità delle attività urbane hanno natura strategica di rilievo nazionale ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e sono finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020 e 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel limite di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2027. A tal fine il Ministro dell’ambiente propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica i programmi da finanziare con le risorse del medesimo Fondo, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso, gli investimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati dalla città designata “Città verde d’Italia”, finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020 e 2021- 2027, di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali. Il titolo di “Città verde d’Italia” è conferito, con le medesime modalità di cui al presente comma dall’anno 2020 e per i successivi.

4. Il titolo di “Città verde d’Italia” nell’anno del conferimento rappresenta requisito premiale in tutti gli avvisi e bandi per il finanziamento di misure di sostenibilità ambientale avviati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 6

(Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi)

1. A partire dall’anno 2020, le spese fiscali dannose per l’ambiente indicate nel Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono ridotte nella misura almeno pari al 10 per cento annuo a partire dal 2020 sino al loro progressivo annullamento entro il 2040.

2. All’individuazione dei sussidi ai sensi del comma 1 si provvede in sede di legge di bilancio annuale e i relativi importi sono destinati, nella misura del 50 per cento, a uno specifico fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze per il finanziamento di interventi in materia ambientale, con priorità alla revisione dei sussidi ambientalmente favorevoli, alla diffusione e innovazione delle tecnologie e dei prodotti a basso contenuto di carbonio e al finanziamento di modelli di produzione e consumo sostenibili.

3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede annualmente al riparto del fondo di cui al comma 2 secondo le finalità ivi indicate.

Art. 7

(Potenziamento della VIA e introduzione dell’impatto ambientale della regolamentazione)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dell’articolo 22 è aggiunta infine la seguente lettera: f-bis) un’analisi della coerenza dell’opera ai fini dei cambiamenti climatici nell’intero ciclo di vita, al fine di valutarne la neutralità climatica anche mediante interventi di compensazione ove necessario;

b) dopo l’articolo 27-bis è aggiunto il seguente:

“Art. 27-ter (Valutazione di Impatto Sanitario nei Siti di bonifica di Interesse Nazionale)

1. Le installazioni e gli impianti ricompresi nei Siti di Interesse Nazionale, sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale nazionale o regionale, ai sensi della Parte II e relativi allegati del presente Decreto, sono soggetti alla contestuale Valutazione di Impatto Sanitario secondo le procedure di cui al decreto del Ministro della Salute del 27 marzo 2019 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 126 del 31/05/2019) recante “Linee guida per la Valutazione di Impatto Sanitario (VIS)”.”

2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definiti i contenuti e le modalità dell’analisi di cui al comma 3, lettera f-bis) dell’articolo 22 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Al fine di garantire la compatibilità degli interventi normativi e regolamentari con le finalità di tutela dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, all’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente: “5-quater. La relazione AIR si cui al comma 5, lettera a), dà altresì conto, in apposita sezione, della compatibilità della regolamentazione con le misure di protezione dell’ambiente, il progressivo ricorso alle fonti rinnovabili, la protezione della biodiversità e dei mari, il contrasto ai cambiamenti climatici e l’indirizzo verso un’economia circolare, nonché il contributo al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile individuati dalle Nazioni Unite.”;

b) al comma 7 sono infine aggiunte le seguenti parole “e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per quanto concerne gli aspetti ambientali e dello sviluppo sostenibile.”. 4. Per le medesime finalità di cui al comma 3, con riferimento ai progetti di investimento della pubblica Amministrazione i Nuclei di Valutazione delle politiche pubbliche, di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, valutano la compatibilità di tali progetti con la tutela dell’ambiente e il contributo dell’intervento con il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile individuati dalle Nazioni Unite. Parimenti, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, di cui all’art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, promuove l’armonizzazione della programmazione economica nazionale con le misure di protezione dell’ambiente, il progressivo ricorso alle fonti rinnovabili, la protezione della biodiversità e dei mari, il contrasto ai cambiamenti climatici e l’indirizzo verso un’economia circolare, nonché gli obiettivi di sviluppo sostenibile individuati dalle Nazioni Unite.

5. Le Amministrazioni centrali e territoriali, entro il 28 febbraio di ciascun anno, pubblicano sul proprio sito istituzionale il proprio bilancio ambientale, al fine di valutare gli impatti ambientali delle politiche settoriali, sociali e di sviluppo dell’ente, attuate o da attuare.

Art. 8

(Piattaforma per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell’aria)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una Piattaforma per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell’aria, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, composto dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dal Ministro per il Sud e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e integrato dai Ministri interessati alle materie trattate nonché dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal Presidente dell’Unione delle province d’Italia e dal Presidente dell’Associazione nazionale dei comuni italiani, con i seguenti compiti:

a) studiare le attuali emissioni in atmosfera a livello nazionale, individuando le aree più impattate e le eventuali cause, nonché monitorare la qualità dell’aria, promuovendo la costituzione di una rete nazionale di monitoraggio e di pubblicazione dei dati;

b) redigere un Programma nazionale per il monitoraggio e la riduzione dell’inquinamento atmosferico, promuovendo accordi di programma tra Amministrazioni centrali e territoriali;

c) monitorare gli investimenti inerenti la mobilità sostenibile e lo stato di attuazione dell’abbandono delle fonti fossili di produzione di energia, in coerenza con quanto indicato dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima;

d) proporre misure per la riduzione delle emissioni in atmosfera nei settori delle infrastrutture e trasporti, del riscaldamento e raffrescamento civile, nella gestione dei rifiuti, nelle attività produttive con analisi di livello valutazione ambientale strategica nazionale, anche in ottica di programmazione a breve e lungo termine;

e) approfondire lo studio degli impatti positivi occupazionali, sanitari ed economici dei modelli a emissioni ridotte e tendenti a zero;

f) verificare lo stato di attuazione delle misure previste dal Piano triennale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell’aria, adottando ogni iniziativa idonea a superare eventuali ostacoli e ritardi;

g) monitorare l’impatto delle misure di cui al presente capo ai fini dell’articolo 13 del presente decreto;

h) audire le associazioni di protezione ambientale di cui all’art. 13 legge 8 luglio 1986, n. 349, e le associazioni di cittadini, che possono formulare proposte condivise attraverso riunioni cui partecipano proporzionalmente secondo il numero dei loro iscritti;

i) valutare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli effetti prodotti dalle misure di cui al presente Capo e presentare ulteriori proposte di intervento normativo finalizzato a disporre divieti, obblighi e prescrizioni al fine del raggiungimento degli obiettivi di lungo periodo di abbattimento delle emissioni climalteranti, nel caso in cui non sia rilevato un impatto sufficiente sulla salubrità dell’ambiente.

2. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura l’attività di supporto tecnico, istruttorio e organizzativo alla Piattaforma di cui al comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

CAPO II

Misure urgenti per lo sviluppo dei parchi nazionali e la tutela degli ecosistemi

Art. 9

(Istituzione nei parchi nazionali di zone economiche ambientali a regime economico speciale)

1. Il territorio di ciascuno dei parchi nazionali costituisce una “Zona economica ambientale” dotata di un regime economico speciale.

2. In ogni Zona economica ambientale, presso un Comune individuato dalla Comunità del Parco d’intesa con l’Ente Parco è istituito uno Sportello unico per i cittadini e le imprese del parco, gestito in forma associata dai Comuni il cui territorio ricade almeno in parte nell’area del Parco.

3. Le richieste, relative alle attività edilizie e alle iniziative economiche e produttive presentate da cittadini ed imprese del Parco e che interessano l’area del Parco in conformità alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono esaminate da una conferenza di servizi convocata dallo Sportello unico di cui all’articolo 14, comma 2, secondo la disciplina ed i termini di cui alla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

4. La Conferenza di servizi applica le prescrizioni e i limiti previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale e le previsioni di cui della legge 6 dicembre 1991, n. 394, concorda con il soggetto proponente ulteriori misure volontarie di tutela e valorizzazione dell’area protetta, e approva, su motivata proposta dell’Ente Parco che vi partecipa, la stima economica del maggior costo da sostenersi.

5. Gli enti locali ed i soggetti economici pubblici e privati operanti nella Zona economica ambientale possono proporre interventi di miglioramento ambientale in relazione alle peculiarità dell’area protetta allo Sportello unico, che procede secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 ai fini del

riconoscimento del costo ritenuto congruo. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è disciplinata la detrazione fiscale del maggior costo sostenute dai privati e del concorso alle spese pubbliche sostenute dai cittadini e dalle imprese per la realizzazione di interventi e le misure di cui al comma 4 e al presente comma.

6. Per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’intervento del fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro in favore delle micro, piccole e medie imprese che operano nel settore del trattamento dei rifiuti, delle energie rinnovabili, delle attività culturali legate alla tutela ambientale e alla valorizzazione dell’area protetta, dell’agriturismo, ovvero che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale, con sede o unità locali ubicate nei territori delle aree protette nazionali, nel rispetto delle previsioni e dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco.

7. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all’80 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell’importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

8. Per sostenere l’attività produttiva eco sostenibile presso i parchi nazionali, sono concessi alle micro piccole e medie imprese di cui al comma 6 finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 30.000 euro effettuati all’interno del territorio del parco nazionale. I finanziamenti agevolati sono rimborsati in 10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento e sono concessi, per gli anni 2020, 2021 e 2022 nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro. 9. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 8 si provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

10. Agli oneri di cui al comma 8, pari a 10.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

11. All’articolo 16 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. I beni demaniali presenti nel territorio del parco nazionale che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non siano stati già affidati in concessione a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, possono essere dati in concessione gratuita all’ente gestore dell’area protetta ai fini della tutela dell’ambiente e della conservazione dell’area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni. La concessione è rinnovata automaticamente allo scadere, salvo motivato diniego del soggetto concedente. La concessione gratuita di beni demaniali all’ente gestore del parco nazionale non modifica la titolarità di tali beni, che rimangono in capo al soggetto concedente.”.

12. All’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, è aggiunto infine il seguente comma: “comma 3-quinques. Le detrazioni di cui al presente articolo sono incrementate di quindici punti percentuali, fino ad un massimo del 100%, per interventi realizzati su edifici localizzati in Comuni aventi almeno il 45% della propria superficie compreso all’interno di un Parco Nazionale. Con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla ricognizione dei Comuni di cui al presente comma.”.

13. Agli oneri di cui al comma 12, si provvede nei limiti di 1 milione di euro annui, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 10

(Disposizioni volte a velocizzare la pianificazione di emergenza per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti)

1. All’art. 26-bis del decreto-legge 8 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge

1° dicembre 2018, n. 132, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è così riformulata: “pianificazione di emergenza per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti”;

b) al comma 1, la parola “lavorazione” e sostituita dalla seguente: “trattamento” e, dopo le parole “o di nuova costruzione,” sono inserite le seguenti: “individuati sulla base dei requisiti di rilevanza indicati nel decreto di cui al comma 9,”;

c) al comma 1, lettera a), dopo la parola “incidenti” sono inserite le seguenti: “che possano arrecare alterazioni nelle matrici ambientali”;

d) al comma 1, lettere b) e d), la parola “rilevanti” al termine delle lettere è soppressa;

e) al comma 2, la parola “rilevanti” è soppressa

f) al comma 3, le parole “della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto di cui al comma 9”;

g) al comma 4, le parole “Il gestore trasmette” sono sostituite dalle seguenti: “I gestori degli impianti individuati sulla base di ulteriori requisiti di rilevanza, indicati anch’essi nel decreto di cui al comma 9, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, trasmettono”;

h) al comma 5, la parola “rilevanti” è soppressa, le parole “d’intesa” sono sostituite dalle seguenti: “in raccordo” e dopo le parole “piano di emergenza esterna all’impianto”, sono inserite le seguenti: “anche con l’apporto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132,”;

i) al comma 6, lettere b) e d), la parola “rilevanti” è soppressa;

l) al comma 9, le parole “d’intesa” sono sostituite dalle seguenti: “di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e”, dopo le parole “le linee guida per” sono inserite le seguenti: “l’individuazione, in base a requisiti di rilevanza fissati dal medesimo decreto, degli impianti di cui al presente articolo,” e, infine, è aggiunto il seguente periodo: “, nonché le modalità per assicurare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio e la periodica verifica dello stato di attuazione delle relative attività.”.

2. Il decreto di cui al comma 9 dell’art. 26-bis del decreto-legge 8 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO III

Disposizioni urgenti in materia di economia circolare

Art. 11

(Agevolazioni fiscali sui prodotti sfusi e alla spina)

1. Al fine di ridurre la produzione di imballaggi per i beni alimentari e prodotti detergenti, per gli anni 2020, 2021 e 2022 è riconosciuto un contributo pari al 20 per cento del costo di acquisto di prodotti sfusi e alla spina, privi di imballaggi primari o secondari.

2. Agli esercenti di attività commerciali che acquistano i beni di cui al comma 1, il contributo di cui al medesimo comma è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2020, 2021 e 2022. Il credito d’imposta spetta a condizione che i prodotti siano stati effettivamente venduti nell’esercizio dell’attività economica o professionale e non è cumulabile con il credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Ai soggetti acquirenti dei beni di cui al comma 1 non destinati all’esercizio dell’attività economica o professionale, è corrisposto il contributo di cui al medesimo comma 1. Il contributo è anticipato dal venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d’imposta di pari importo, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2020, 2021 e 2022. 4. Al fine di promuovere la diffusione di attività commerciali di vendita dei prodotti di cui al comma 1, agli esercenti di attività commerciali che realizzano punti vendita di prodotti sfusi e alla spina, per gli anni 2020, 2021 e 2022 è riconosciuto un contributo pari al 20 per cento del costo di acquisto delle attrezzature per l’erogazione di prodotti sfusi e alla spina nell’ambito della propria attività, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2020, 2021 e 2022.

5. I crediti d’imposta di cui ai commi 2, 3 e 4:

a) sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono

riconosciuti;

b) non concorrono alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello di riconoscimento del credito, senza l’applicazione del limite di cui al comma 53 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ai fini della fruizione dei crediti d’imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

6. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura e le tipologie di oggetto di agevolazione nonché i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 2, 3 e 4.

7. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 12

(Cessazione qualifica di rifiuto)

Art. 13

1. Il Commissario unico nominato ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell’Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione europea n. 2003/2077, si avvale, sulla base di apposite convenzioni, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli Enti pubblici che operano nell’ambito delle aree di intervento utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al personale di cui il Commissario si avvale, eccetto i membri della Struttura di supporto di cui al comma 3, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte, fatto salvo il limite massimo previsto dall’ordinamento di appartenenza qualora superiore e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

2. Il personale appartenente alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui si avvale il Commissario ai sensi del comma 1 viene posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, con trattamento economico fondamentale a carico dell’Amministrazione di appartenenza. Decorso il termine di cui all’art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, senza che l’Amministrazione di appartenenza abbia adottato il provvedimento di comando, distacco o fuori ruolo, lo stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la manifestazione di disponibilità da parte degli interessati che prendono servizio alla data indicata nella richiesta.

3. Il Commissario unico si avvale altresì di una struttura di supporto composta da non più di 12 membri, nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, scelti tra soggetti dotati di comprovata esperienza nel settore delle bonifiche e in materia di affidamento dei contratti pubblici nonché tra gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri in ragione dei compiti di tutela ambientale attribuiti dall’ordinamento. Con il medesimo decreto è determinata l’indennità spettante a ciascun componente della Struttura di supporto, in aggiunta al trattamento economico fondamentale che rimane a carico dell’Amministrazione di appartenenza, nei limiti di una spesa complessiva annuale per il complesso dei membri della struttura di supporto non superiore a 170.000,00 euro.

4. Il Commissario straordinario resta in carica per un triennio e, nel caso in cui si tratti di dipendente pubblico, è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo l’ordinamento applicabile. Al predetto Commissario è corrisposto, in ogni caso, in aggiunta al trattamento economico fondamentale che rimane a carico dell’Amministrazione di appartenenza, un compenso accessorio in ragione dei risultati conseguiti, determinato nella misura e con le modalità di cui al comma 3 dell’articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.

5. Sulla base di una specifica convenzione, il Commissario unico opera presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con sede presso il medesimo Ministero.

(Procedura di infrazione europea n. 2003/2077 – commissario unico discariche abusive)

6. Le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura sono poste a valere su una quota, non superiore allo 0,5% annuo, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.

Capo IV – Disposizioni finali

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

NIENTE DL CLIMA IN CDM. SI LITIGA E COSTA VA ALL’ONU A MANI VUOTE. MA TURISMO TORNA AL MIBAC

Niente decreto Clima nel Cdm. Da quanto apprende AGRICOLAE il Movimento Cinque Stelle avrebbe storto il naso per alcuni provvedimenti inseriti in corner dal ministro Costa. E Renzi si sarebbe infilato perché critico su alcune norme che potrebbero mettere a rischio l’industria automobilistica. Costa va così a New York a mani vuote.

Nel cdm però è previsto il ritorno del Turismo al Mibac sotto l’ala di Franceschini.