Semi, produttori che acquistano da grandi ditte sementiere non più costretti a vendere ai distributori scelti dai breeder. LA SENTENZA

I produttori di varietà ortofrutticole acquistate dalle grandi ditte sementiere non possono essere costretti a vendere ai distributori scelti dai breeder. Lo ha sancito una sentenza epocale della Corte di Cassazione, la numero 9429 dello scorso 9 aprile 2024.

La decisione, che chiude una questione giudiziaria annosa tra lazienda agricola Miglionico Angela di Altamura , in provincia di Bari, e il colosso californiano Sunworld, leader mondiale nel settore delle sementi, pone una pietra miliare nel rapporto tra i grandi breeder e gli agricoltori.

Dopo tre gradi di giudizio e lomologa vicenda processuale tra Eurosemillas e Nadorcott per i diritti sulla varietà di clementina Tango, i produttori di uva da tavola pugliese tirano il fiato.

Bisogna tenere a mente, però, che questa sentenza si muove sul filo del rasoio di equilibri di mercato delicati dal momento che, da un lato, la presenza in Italia dei breeder internazionali è importante per il settore produttivo perché assicurano la realizzazione di volumi che le varietà i produttori di varietà italiane (nel settore delluva, ad esempio, le realtà pugliesi Grape&Grape, Nuvaut e Italian Variety Club) ancora non possono garantire.

Allo stesso tempo, allindomani della sentenza, si inizia a riflettere anche sulla necessità di salvaguardare i club di prodotto, una forma di aggregazione tra imprese finalizzata alla creazione di un prodotto specifico destinato ad un mercato specifico che sono uno dei pochi strumenti sul piatto in grado di garantire un equa remunerazione agli agricoltori.

Il processo – La vicenda giudiziaria tra la Sunworld e lazienda agricola Miglionico nasce nel 2016. Il produttore, che aveva la licenza di produrre luva Sugar 19 Sunworld, si ritrova un raccolto danneggiato a causa di unannata climatica sfavorevole. Il distributore autorizzato dalla major californiana, gruppo Di Donna Trade Srl, non accetta lintera partita di uva danneggiata e lagricoltore, per non rimanere a secco, lo vende ad un altro distributore, non autorizzato dalla sementiera: Gianni Stea Import Export Srl, peraltro marito della signora Angela Miglionico nonché assessore allambiente della Regione Puglia.

Poiché non si rivolge ad un distributore autorizzato, Sunworld avvia un procedimento arbitrale contro lazienda agricola per inadempimento contrattiuale. Il lodo finale gli dà ragione e la Miglionico è costretta ad espiantare i vitigni Sunworld dai suoi campi.

Il lodo viene impugnato dallazienda agricola, prima in corte dAppello di Milano, che sostanzialmente conferma la decisione della commissione arbitrale, e poi dinnanzi alla Cassazione che, invece, due giorni fa, ha ribaltato la situazione.

Il giudice supremo – spiega ad AGRICOLAE Francesco Costantino, avvocato cassazionista che ha assistito lazienda agricola Miglionico ha sancito il principio che il diritto di privativa sul materiale vegetale in capo alla Sunworld riguarda solo il materiale vegetale da impiantare ed il produttore è tenuto a rispettare il contenuto contrattuale sulle modalità di produzione. Nessun vincolo può, invece essere imposto allagricoltore sulla scelta dei canali distributivi. Questo significa che quando il prodotto viene a esistenza, il diritto di privativa non c’è più e non si può parlare di affitto di frutto, come previsto nel contratto oggetto del contendere. Il prodotto venuto ad esistenza segue una vita propria.

La Cassazione, inoltre, dopo avere accolto la richiesta della signora Miglionico, ha rinviato la causa al riesame da parte della Corte di Appello di Milano che dovrà rivedere nel merito la propria decisione sulla base del principio sancito dalla Suprema Corte.

Una sentenza storica – Il nuovo processo dovrà essere riaperto entro tre mesi e ci vorranno tra i due e i tre anni perché possa arrivare a conclusione e dare alla Miglionico la possibilità di richiedere eventualmente i danni derivati dallespianto di un intero campo di circa due ettari.

Si tratta di una svolta considerata epocale nei rapporti tra breeder e agricoltori che avrà ricadute immediate, peraltro, su tante cause analoghe ancora pendenti e quindi su tutto il settore ortofrutticolo.

È una sentenza storica – afferma ad AGRICOLAE Donato Fanelli, presidente della Commissione Uva da Tavola (CUT) istituita nel quadro dellorganizzazione interprofessionale -, ma va valutata con attenzione perché non deve portare ad interrompere il dialogo tra breeder e produttori che non ha senso che vadano in conflitto perché sono dalla stessa parte quando lobiettivo è quello di creare valore sul territorio. In questo senso, la Commissione Uva da Tavola ben può rappresentare il tavolo attorno al quale questo dialogo si possa svolgere.

La questione delle varietà club – La sentenza potrebbe porre dei dubbi in relazione ai club di prodotto, una forma di aggregazione tra imprese finalizzata alla creazione di un prodotto specifico destinato ad un mercato specifico.Attualmente sono uno dei pochi strumenti a disposizione dei produttori in grado di garantire loro unequa remunerazione. Nei club di prodotto, le varietà acquistate vengono tutelate da un brand commerciale che funge da marchio ombrelloe che serve a distinguere quel dato prodotto da altri simili. Si pensi al caso di successo della mela Pink Lady.

I club di prodotto non vengono messi in discussione e possono continuare la loro attività legittimamente – afferma Gualtiero Roveda, consulente legale di Fruit Imprese, associazione indipendente nazionale di imprese ortofrutticole – dal momento che si basano su altri tipi di contratto, altri accordi tra privati, che non vengono toccati dal disposto di questa sentenza.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica la sentenza:

SENTENZA CORTE CASSAZIONE (005)

Mariangela Latella

Era già stato scritto:

Governo si avvale della Golden Power: ecco decreto firmato da Draghi e Patuanelli. Stop ad acquisizione Syngenta cinese di Verisem

Mentre Ue discute di latte di piselli, burger vegetali, Farm to Fork e taglia la Pac, la Cina, dopo la terra e la chimica, vuole i semi. Focus Africa




Vino, studio Inrae: 90% Spagna, Italia, Francia non più in grado di produrre buon vino a causa cambiamenti climatici. LA MAPPA

I cambiamenti climatici stanno modificando la geografia globale delle produzioni vinicole, in quanto esercitano un impatto diretto sui raccolti, sulla loro composizione e di conseguenza sulla qualità del vino. È quanto emerge da uno studio di alcuni autorevoli enti di ricerca francesi – Inrae, Bordeaux Sciences Agro, Cnrs, Université de Bordeaux e Université de Bourgogne – pubblicato a fine marzo su “Nature Reviews Earth and Environment”.

In base alla ricerca, circa il 90% delle regioni costiere e pianeggianti di Spagna, Italia, Grecia, del Sud della Francia e della California meridionale potrebbero non essere più in grado di produrre buon vino a condizioni economicamente sostenibili entro la fine del secolo, se il riscaldamento globale supererà i +2 gradi, a causa della siccità e della maggiore frequenza delle ondate di calore.

Allo stesso tempo, le temperature più calde potrebbero costituire un vantaggio per altre regioni. Il potenziale di crescita potrebbe aumentare in aree come la Francia settentrionale, la Columbia Britannica (Canada), lo Stato di Washington, l’Oregon e la Tasmania. Inoltre, l’aumento della temperatura potrebbe portare allo sviluppo di nuove regioni vitivinicole in aree precedentemente non vocate a questo, dal sud del Regno Unito fino ai paesi del Benelux, quelli scandinavi e baltici, Polonia e Bielorussia, e ancora l’Ovest dell’Asia asiatico e parti della cordigliera delle Ande.

Nell’immagine a lato, tratta dallo studio, sono illustrate le diverse aree geografiche in base al rischio di incapacità di produrre vino con un aumento delle temperature di oltre due gradi.

 

 

Nello studio si evidenzia inoltre come, nel contesto di cambiamenti climatici, sia di vitale importanza, per i produttori attuali, mettere in campo delle strategie di adattamento. Innanzitutto, scegliendo diverse varietà di vitigni e portinnesti, più resistenti alle ondate di calore e alla siccità, e optando per sistemi di coltura che consentano di regolare lo sviluppo fenologico.

Tra le misure adattive, si legge nella ricerca, c’è sicuramente quella di “ritardare il periodo di maturazione verso la fine della stagione, quando le temperature sono più fresche”, anche a questo scopo cambiando il materiale vegetale e le modalità di gestione dei vigneti. I viticoltori, dunque, “dovrebbero evitare il più possibile l’anticipo del periodo di maturazione”.

L’immagine che segue mostra come dovrebbe modificarsi la fenologia per rispondere ai cambiamenti climatici.

 

 




Agea, sindacati Sin chiedono incontro urgente Masaf su dimissioni Rocchi e futuro società. LA LETTERA

Le rappresentanze sindacali di SIN hanno chiesto un incontro urgente ai vertici MASAF e AGEA, per discutere sul futuro della società.

Con una nota fanno sapere che “dopo la trasformazione di SIN in società in house e il via libera ad un doppio potenziamento dell’organico (con l’assunzione di 12 nuove risorse già da quasi un anno inserite in organico e con l’avvio nel periodo natalizio delle selezioni per il reclutamento di altre 39 figure professionali), si starebbe procedendo alla soppressione di SIN come società e al conseguente trasferimento del personale negli organici di AGEA”.

Tra i punti in questione, per cui è stato chiesto l’incontro:

– dimissioni dell’AU SIN Alessio Rocchi e assemblea dei Soci del 26 marzo 2024;
– bando di potenziamento organico SIN;
– schema di decreto con ipotesi riguardanti SIN;
-entità del disavanzo AGEA e patrimonio di SIN.

Qui di seguito AGRICOLAE riporta la lettera:

LETTERA MINISTRO LOLLOBRIGIDA RICHIESTA INCONTRO URGENTE SU SIN SPA

 




Food, multinazionali alla conquista dell’energia che muove l’uomo: le Kcal. Prima Ogm, poi semi e cibo sintetico. Ora puntano alle Tea: pronti 180 brevetti

Un grammo di petrolio ha un potere calorifico di 10 kcal, l’unità di misura per calcolare l’energia che consente all’uomo di muoversi, produrre, lavorare e vivere. Un grammo di pane ha 2,7 kcal mentre un grammo di carne rossa ne ha 1,36. Se il mercato dell’Energia che muove le macchine e le industrie è oggetto di potenti lobby da quando è stato inventato il motore a scoppio, l’energia che muove l’essere umano non è da meno. Dalle chilocalorie dipende la stabilità economica e sociale dei Paesi. E le dinamiche geopolitiche del Pianeta.

Prima ci hanno provato con gli Ogm, ora con la carne sintetica. Passando per i semi. In poche parole: chi detiene il potere di gestire le chilocalorie – l’energia che muove l’uomo – possiede il mondo. Tutto il resto inteso come qualità, benessere alimentare e piacere, è un lusso. Sempre di più destinato a pochi.

Dietro la sfida di fornire alimentazione ad una popolazione mondiale in costante crescita si nasconde il pericolo di rendere appannaggio delle grandi multinazionali l’approvvigionamento di cibo, sottraendo di fatto la sovranità alimentare alle nazioni e demandando ai big dell’industria agroalimentare il compito di produrre cibo. Il tutto a danno degli agricoltori e specialmente delle piccole e medio imprese agricole che costituiscono il reticolo, non solo italiano ma mondiale, della filiera agroalimentare e garanti della sostenibilità economica e sociale dei territori.

L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura stima che il 75% della diversità delle colture sia scomparso tra il 1900 e il 2000 (FAO, Commission on genetic resources for food and agriculture assessment, The state of the world’s biodiversity for food and Agriculture, Rome 2019).

Ma il tentativo delle multinazionali di controllare la filiera agroalimentare non è recente. A partire dagli anni’90 si è assistito alla privatizzazione del mercato dei semi mediante brevetti che sempre più ha stretto il cappio attorno il collo degli agricoltori, costringendo in tal modo le imprese a dover passare attraverso i big dell’industria per poter coltivare. Così assisitiamo oggi ad un reale oligopolio da parte di poche multinazionali che tramite brevetti controllano il seme da coltivare, oltre a produrre i fertilizzanti necessari alla loro crescita. Il tutto a danno non solo delle pmi agricole, specie del sud del mondo, ma anche della biodiversità, andando in tal modo a perdere varietà. Sullo sfondo la libertà d’impresa e la perdita di sovranità alimentare. Sono in tal modo poche aziende a controllare il mercato sementiero mondiale e a decidere cosa coltivare. 

Ma quali sono queste aziende che controllano circa il 60% del mercato globale sementiero? la tedesca Bayer (che ha inglobato Monsanto), la statunitense Monsanto Agriscience, la cinese Syngenta group, le tedesche Basf e Kws, e la francese Limagrain. Le stesse che controllano circa il 70% del mercato di pesticidi e fitofarmaci.

Scriveva così Oxfam in un suo report:

“Con l’approvazione delle mega fusioni tra Dow e DuPont Pioneer, ChemChina e Syngenta, e Bayer e Monsanto , solo tre multinazionali controllano il 60% del mercato globale delle sementi e il 71% del mercato agrochimico.Ciò lascia il mondo con solo poche aziende sementiere e agrochimiche a decidere quali colture saranno allevate e coltivate per quali ambienti e sistemi agricoli. Oxfam teme che il numero crescente e la portata dei brevetti su piante, parti di piante e sequenze di DNA possano minacciare la sicurezza alimentare e nutrizionale bloccando la libera disponibilità di questi materiali per ulteriori colture e reimpianti.”

Qui il report Oxfam tradotto in italiano: 

Report Oxfam

Degli stessi pericoli avvertivano anni addietro anche le Nazioni Unite in un rapporto su diritto al cibo e semi, mettendo in guardia sui rischi derivanti dai brevetti sul sistema delle sementi e dal monopolio delle industrie. Rischi che, denunciano le Nazioni Unite, vanno dalla perdita di agrobiodiversità all’indebitamento e perdita di reddito degli agricoltori, oltre all’obbligo da parte degli Stati di garantire l’accesso al cibo e assicurare lo sviluppo di sementi non commerciali.

Qui il report delle Nazioni Unite tradotto in italiano: 

Nazioni Unite, diritto al cibo

 

Semi e Ogm, il tentativo delle multinazionali

 

Altrettanto importante è notare come queste stesse aziende mettano in commercio fertilizzanti e pesticidi necessari per garantire la resa dei semi che producono, vincolando in tal modo gli agricoltori così da renderli dipendenti ai prodotti delle multinazionali, col rischio in caso contrario di perdere il raccolto o addirittura con l’impossibilità di coltivare. 

Obiettivo delle multinazionali è sempre di più quello di “impossessarsi” dei beni primari che alimentano i popoli. Prima con gli Ogm ora con il cibo artificiale prodotto dai privati.

Il vero rischio degli organismi geneticamente modificati era infatti – al di la della sicurezza sulla salute umana per la quale è stato applicato il cosiddetto principio di precauzione senza avere di fatto alcun dato certo – era quello di mettere nelle mani di pochi il potere di produrre cibo per tanti.

Le politiche intraprese all’epoca dei Big del settore erano tese infatti a vincolare senza soluzione di continuità, l’agricoltore che coltivava – almeno una volta – il seme Ogm.

Con una serie di contratti progettati per far si che l’agricoltore diventasse dipendente a tutti gli effetti da chi produceva il seme Ogm e i fertilizzanti e i fitosanitari necessari per farli crescere. Tanto da mettere a punto contratti ad hoc sfalsati di alcuni mesi. Così che – anche nel caso in cui l’agricoltore avesse voluto interrompere la coltivazione Ogm o anche solo passare a un altro operatore del segmento, avrebbe perso una stagione di colture.

 

Dunque un mercato globale in mano a poche grandi aziende del settore agrochimico e agroindustriale che -operando spesso tramite fusioni e detenendo i brevetti- realizzano un effettivo oligopolio, il quale mette a rischio la stessa sovranità alimentare delle nazioni. Un mercato a cui guardano con interesse anche i big dell’High Tech, che sempre più sono legati al settore agroalimentare come dimostrano gli investimenti su agricoltura, zootecnia, cibo sintetico.

“Le più grandi aziende agrochimiche e sementiere del mondo hanno rafforzato il loro controllo sul mercato attraverso consolidamenti e mega fusioni. Ora stanno investendo febbrilmente in tecnologie high-tech e digitali per espandere ulteriormente il loro già solido oligopolio. Ecco perché le più grandi società di dati del mondo – Apple, Alibaba, Amazon, IBM, Google, Baidu e Microsoft, tra le altre – sono ora strettamente legate alla produzione alimentare industriale.

Così avverte il report “Foodbarons 2022” pubblicato da Etc Group, un collettivo internazionale di ricerca impegnato nella difesa dei sistemi agroalimentari.

food_barons-summary-web ita

 

Cibo sintetico e multinazionali

In tale ottica si legge l’obiettivo delle grandi corporation dell’High Tech e dell’agroindustria di allungare la mano sul mercato del cibo sintetico che garantirebbe di assestare un colpo forse fatale al settore della zootecnia e dell’agricoltura tradizionale, concentrando nelle mani di pochi la produzione di cibo. Previsioni che già oggi sono realtà con le grandi aziende zootecniche e i big label dell’industria alimentare che controllano anche il mercato delle alternative della carne, dal sintetico alle varianti vegetali. 

Società come Cargill e JBS, la più grande azienda di lavorazione della carne al mondo, non solo hanno investito in tali mercati, ma hanno rilevato società più piccole, in quello che va dunque definendosi come un monopolio sul fronte zootecnico e non solo. Queste stesse aziende, inoltre, sono le stesse che si stanno unendo ad altri giganti alimentari che già controllano circa l’80% del mercato alternativo alla carne, tra cui Kellogg’s, che possiede il marchio MorningStar Farms, e Conagra, che possiede Gardein.

Secondo un rapporto di IPES-Food (gruppo internazionale di esperti e scienziati sui sistemi alimentari sostenibili, tra cui un vincitore del World Food Prize e copresieduto da Olivier De Schutter, attuale Relatore speciale delle Nazioni Unite su povertà estrema e diritti umani) il settore zootecnico rappresenta oggi il 40-50% del PIL agricolo mondiale ed è sempre più caratterizzato da vaste aziende multinazionali con un’enorme quota di mercato e potere politico. Nel 2014, le prime 10 aziende di lavorazione della carne del mondo controllavano il 75% della macellazione della carne bovina, il 70% della macellazione della carne di maiale e il 53% della macellazione del pollo. 

Fake meat, 80% controllata da multinazionali e big della carne. Prezzo modifica scelte consumatori e in Paesi Bassi quella ‘finta’ costa meno. Chi decide e’ in piattaforma di affari Wbcsd

Il caso Tea e multinazionali

Emergerebbe inoltre – secondo un report del Centro Internazionale Crocevia – che Bayer-Monsanto, Corteva, BASF e Syngenta avrebbero già richiesto e depositato  139 brevetti su applicazioni delle nuove biotecnologie per l’editing genomico sulle piante, per acquisire la proprietà esclusiva di varietà vegetali geneticamente modificate per vent’anni e rivenderle agli agricoltori.

Le stesse multinazionali avrebbero creato nel marzo 2023-scrive nel suo report il Centro Internazionale Crocevia-  l’Agricultural Crop Licensing Platform (ACLP), una piattaforma di licenza che permetterà di gestire l’offerta di processi e prodotti NGT in regime di oligopolio. Tra i membri fondatori della piattaforma, anche Limagrain, KWS, BNA, HZPC ed Elsoms Ackermann Barley. Insieme, queste imprese contano un totale 180 brevetti depositati sulle NGT.




Grano, Turchia diventa secondo esportatore mondiale dopo la Russia. E il 40% lo importa l’Italia. Al via l’Open Stocking

Nel 2023, la Turchia è diventata il secondo esportatore mondiale di grano duro, recuperando ben quattordici posizioni, rispetto al 2013, nel ranking mondiale degli esportatori e passando da Paese importatore netto di questo cerale, a Paese leader su scala globale.

La competizione agguerrita che ha esercitato quest’anno con volumi un tempo impensabili per questo Paese, da sempre importatore netto, ha portato il Canada (colosso produttore di grano duro) a slittare, a fine campagna, dal primo al quarto posto degli esportatori globali. A febbraio il ranking mondiale era completamente ribaltato: Russia, al primo posto, seguita da Turchia, Kazakhstan e, poi, Canada.

Le conseguenze di questo nuovo scenario competitivo sono che, innanzitutto, Ottawa sta aumentando gli areali destinati alla semina di grano per compensare le perdite di resa. Si assiste, inoltre, ad una pericolosa corsa al ribasso dei prezzi che i player nordamericani stanno contrastando puntando sulle aggregazioni produttive e su grani di qualità, come il Khorasan venduto a marchio Kamut.

La multinazionale nordamericana ha già annunciato di volere espandere le superfici di produzione anche fino al raddoppio degli attuali 28mila ettari.
La variabile ‘Turchia’ – Per consolidare questo nuovo primato di mercato, Ankara sta aumentando pesantemente gli stock anche acquistando grano duro world wide.

Quello che i commentatori hanno definito ‘l’effetto Turchia’, è indubbiamente la breaking news della campagna cerealicola 2023/2024.
Basti guadare i dati.

Negli ultimi dieci anni, Ankara (che è sempre stata un importatore netto di grano duro) è passata dall’esportazione di 42 tonnellate (registrata nel 2013 a fronte di un import di oltre 580mila tonnellate), all’export di 1,3 milioni di tonnellate di quest’anno (il 40% delle quali vendute in Italia che è il principale produttore di pasta al mondo).

L’import, per contro, 2023 è stato di 285 mila tonnellate, in riduzione rispetto alla media degli ultimi anni.
Dalla differenza dei prezzi euro/chilo all’importazione e all’esportazione, la Turchia ha generato, inoltre, una plusvalenza di almeno 1,3 miliardi di lire turche (circa 40 milioni di euro) rivendendo a circa 400 euro a tonnellata prodotto acquistato dall’estero a 370 e dagli operatori nazionali a 250 euro.

I principali importatori turchi di grano duro nel 2023 sono stati Russia e, ancor prima Kazakhstan, da cui ha acquistato, nel 2023, circa 104mila tonnellate, nonostante la Repubblica del Centr’Asia registri quest’anno perdite di produzione del 37% a causa di condizioni climatiche avverse, secondo quanto riferito da fonti accreditate.

In questo, sono talmente forti i sospetti di triangolazioni che la Commissione europea ha avviato un’indagine per capire l’orikgine del grano duro che arriva in UE, soprattutto in Italia, primo trasformatore mondiale di pasta che deve assolutamente mantenere il ritmo di produzione anche per recuperare la perdita di fatturato degli anni precedenti. In sintesi, i molini devono avere grano di buona qualità da macinare e a buon prezzo, senza se e senza ma e quello turco rappresenterebbe una risposta quantitativamente e qualitativamente adeguata per sostenere la crescita di prezzo della pasta che si registra sui mercati mondiali (+12% in Europa, +8% in Usa).

Sicché, il balzo in avanti della Turchia nell’export di frumento duro, ancora tutto da capire, ha impattato pesantemente sul commercio cerealicolo globale generando un crollo dei prezzi del tutto inaspettato, tanto più se si considera che i principali Paesi produttori del mercato hanno tutti avuto perdite di raccolto a causa delle condizioni meteorologiche avverse che sono state il minimo comun denominatore di questa campagna.

Secondo il report informativo per la Commissione sperimentale nazionale del grano duro del ministero italiano dell’Agricoltura, realizzato da una collaborazione tra Ismea, Istituto nazionale di servizi per il mercato agroalimentare, e le borse merci telematiche delle principali piazze italiane (Bologna, Foggia, Milano e Roma), i cali di rese, oltre a quelli riferiti dal Kazakhstan, sono stati del 30% in Canada, dell’11% in Algeria, del 7,3 negli USA; del 5,5% in Europa e del 4,1% in Messico.

Inoltre, il Consiglio internazionale dei cereali stima che la produzione mondiale di frumento nel 2023/24 sarà al suo livello più basso degli ultimi 22 anni, con le scorte mondiali destinate a scendere al loro livello più basso degli ultimi 30 anni.
In questo scenario, la Turchia, per contro, ha visto un’incremento dei volumi prodotti di circa il 15%, dovuto, secondo quanto annunciato dal governo turco, ad un andamento meteorologico particolarmente favorevole.

La politica cerealicola turca – Fonti ufficiali di Ankara rivelano che la produzione nazionale di grano duro nel 2023 ha raggiunto il livello più alto in 18 anni. Se nel 2021, è stata di 3,15 milioni di tonnellate, nel 2022 di 3,75 milioni di tonnellate, nel 2023 è arrivata a 4,3 milioni di tonnellate con un incremento del 15% anno su anno.

La particolarità di questa campagna, oltre alla conquista del ruolo di esportatore leader, va inquadrata anche nelle dinamiche interne del settore.
Quest’anno, le operazioni di trading di Ankara, sono state svolte direttamente dallo Stato che ha acquistato dagli agricoltori tramite l’Ufficio nazionale delle colture del suolo (TMO), bypassando completamente l’industria di trasformazione che è rimasta fuori dai giochi anche a causa di problemi finanziari a causa della difficoltà di accesso al credito per l’impennata dei tassi di interesse registrata da giugno con la nomina alla presidenza della banca centrale della Repubblica turca della prima governatrice donna, Hafize Gaye Erkan.

Erkan, con un curriculum in ruoli apicali presso, fra gli altri, Goldman Sachs e la statunitense First Republic Bank, ha invertito la rotta della politica economica di Erdogan, denominata ‘Erdoganomics’ perché si è discostata molto delle linee guida della macroeconomia ortodossa.
Il presidente turco, fino a giugno scorso, aveva condotto il Paese verso un’inflazione che ha raggiunto picchi dell’85% con una perdita del valore della lira turca che, nel solo 2023, è stata del 30% rispetto al dollaro Usa, e del 78% se si prendono in considerazione gli ultimi cinque anni.

Per raggiungere questi ‘risultati’ ha speso la maggior parte delle riserve estere per sostenere la lira turca. Alla base di questa politica economica suicida finalizzata alla contrastare il grave impoverimento delle popolazione (sia pure in maniera effimera), c’era il suo obiettivo di venire rieletto alla presidenza, al voto di maggio. Cosa che poi avvenuta a seguito di un ballottaggio piuttosto serrato.

Secondo quanto riferito da Ahmet Guldal, direttore generale dell’Ufficio turco delle colture del suolo, la quantità di cereali prelevati dai produttori nella stagione 2023-2024 supera i 12 milioni di tonnellate che sono state conferite pagando ai produttori il prezzo ‘incredibile’ di 100 miliardi di lire turche (circa 800 lire turche a tonnellata, meno di 250 euro, a cui il governo ha aggiunto anche un bonus ulteriore di mille lire turche a tonnellata, altre 31 euro), il 25% in più rispetto alle quotazioni normalmente riconosciute dall’industria di trasformazione.

“Alla luce dei dati recenti – ha dichiaro Guldal alla rivista ekonomim.com – la produzione mondiale di frumento si riduce del 2,6% arrivando a 783 milioni di tonnellate. Nonostante una certa riduzione, le scorte di apertura della campagna turca erano a livelli record. Inoltre, anche la produzione del principale esportatore mondiale di grano, la Russia, ha registrato un altro livello record. Nelle operazioni di raccolta, sono stati coinvolti 2.500 addetti, 614 punti d’acquisto in tutto il Paese per arrivare a gestire un raccolto record di di oltre 12 milioni di tonnellate”.

“Con tali volumi – precisa Guldal – occorre anche un coordinamento dettagliato dello stoccaggio. L’Ufficio nazionale delle colture del suolo ha una propria capacità di stoccaggio di 4 milioni di tonnellate. Quest’anno, l’ha aumentata a 9,7 milioni di tonnellate, concedendo, per la prima volta, autorizzazioni a magazzini esterni tramite licenza. Una volta superata la quota di stoccaggio, abbiamo anche reso disponibili dei magazzini in affitto per arrivare ad avere un’ulteriore quota di prodotto accantonato di 2,5 milioni di tonnellate”.

Questa politica, chiamata di ‘open stocking’, è stata coordinata interamente dall’Ufficio nazionale delle colture del suolo e ha incrementato la capacità di stoccaggio fino ad arrivare a quota potenziale di 22 milioni di tonnellate di cui 6,5 milioni da magazzini autorizzati e in affitto.
Il mercato italiano del grano duro – ‘L’anomalia turca’ del 2023 ha mandato in sofferenza gli agricoltori italiani e tutti i player del mondo occidentale, primo fra tutti i Canada.
Quest’ultimo che sperava di rifarsi nella seconda parte della stagione cerealicola, adesso si ritrova parecchio prodotto che non riesce a vendere a causa della saturazione del mercato con la conseguenza che le quotazioni sono scese a 260 euro a tonnellata a febbraio e che i suoi stock stanno salendo alle stelle anche per via del grano di riporto, ossia spedito e restituito al mittente.

“Se anche la Turchia abbia raddoppiato la produzione media nel corso del 2023 – precisa Carlo Maresca, presidente della Federazione nazionale cereali alimentari di Confagricoltura, Confederazione Generale dellaAgricoltura Italiana, uno dei principali sindacati dei produttori del Paese -, il che di per sé è già un dato sorprendente; significherebbe che in alcune zone produttive del Paese, le rese siano state addirittura triple e questo è impossibile. Da qui si può dedurre che le operazioni di trading internazionale di frumento duro operate dalla Turchia nel 2023, soprattutto nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, non possono essere giustificate solo da un aumento della produzione interna”.
Il sospetto degli operatori è che, dietro questo exploit, si possano celare operazioni di dumping finanziario in violazione degli accordi doganali tra Unione e Turchia. Sono molti i dubbi e interrogativi da parte dei player su questa manovra, che ha consentito al settore molitorio e pastaio italiano di disporre di materia prima estera in anticipo sui normali tempi di consegna da Usa e Canada e ad un prezzo stracciato rispetto alle quotazioni nazionali ed ai prezzi di riferimento internazionali.

Per questo motivo in passato sono state presentate alcune interrogazioni parlamentari in Parlamento Ue, in Senato e alla Camera il cui obiettivo era cercare di capire se la Turchia (o anche la Russia aggirando l’embargo), abbiano effettivamente commesso un’attività di dumping e, se così fosse, perché non siano state fermate. In seconda battuta, verificare se siano stati effettuati adeguati controlli sanitari alla frontiera ai sensi del Regolamento Ue 1158/2020, atteso che le derrate provenienti da Turchia e Russia sono a rischio di contaminazione nucleare, precisamente da Cesio 137, un radionuclide risultato dell’esplosione della centrale nucleare di Cernobyl, avvenuta nell’aprile 1986.

Anche la Commissione Europea è stata chiamata in causa per accertare se dietro il crollo dei prezzi in Italia c’è un caso di dumping in violazione degli accordi doganali tra Unione e Turchia.
Cosimo Montanaro, responsabile dell’Area Mercati, Analisi e informazioni del mercato agricolo e agroalimentare di Ismea segnala, però, che: “Il frumento turco non può influenzare il mercato nel mondo perché non ha un ruolo importante nell’export mondiale. Si tratta di cifre irrisorie rispetto al valore del mercato mondiale nel suo complesso che, tra import ed export, si riferisce a circa 40 milioni di tonnellate di prodotto. Il fenomeno di boom di esportazioni turche, circoscritto ai mesi estivi, andrebbe letto, con ogni probabilità, in un’ottica meramente congiunturale”.
Si dubita che il cosiddetto ‘effetto Turchia’ possa essere un fenomeno di una sola stagione. Secondo la Fao, quello destinato al mercato europeo ha registrato un costante incremento nell’ultimo quinquennio. Si è passati dalle 30mila tonnellate del 2019, alle 46mila del 2022 a circa 1 milione nel 2023 a conferma di una politica espansionistica in atto in questo settore da parte di Ankara.

“La mancanza di trasparenza su queste operazioni – precisa Valerio Filetti, presidente dell’associazione granaria di Bologna – richiederebbe analisi approfondite tanto più che stiamo parlando di un boom di export da un Paese che è da sempre stato importatore netto di grano duro per via di una produzione gravemente deficitaria rispetto al fabbisogno nazionale. Le dinamiche della guerra in Ucraina hanno variato canali di sbocco naturali e non essendoci più la disponibilità di alcuni porti nel flusso regolare delle merci da questi paesi, il trasporto si è spostato su altri mezzi come quelli su strada e su ferrovia”.
Il mercato italiano della pasta – L’Italia esporta ogni anno 3,6 milioni di tonnellate di pasta che generano un giro d’affari di 7 miliardi di euro. Una cifra che è in ascesa anche a causa della spinta inflattiva generalizzata.

“Non esistono ancora dati definitivi relativamente alle importazioni di grano duro turco in Italia nel primo semestre (luglio-dicembre 2023) dell’attuale campagna di commercializzazione – afferma Piero Luigi Piano, direttore di Italmopa, l’associazione dell’industria molitoria italiana -, ma stimiamo che il volume totale possa risultare di 450mila tonnellate circa, su un totale di circa 1,1 milioni tonnellate di frumento duro importate da paesi terzi. L’Italia è strutturalmente deficitaria in frumento duro e le importazioni coprono mediamente il 35 percento del fabbisogno dell’Industria della trasformazione. E’ importante precisare che tali importazioni sono complementari e non alternative alla produzione nazionale e pertanto il loro volume fluttua annualmente in funzione dell’esito quantitativo e qualitativo del nostro raccolto. Certamente i risultati non sempre soddisfacenti registrati negli ultimi anni, soprattutto per via di condizioni climatiche sfavorevoli, hanno necessitato un maggior ricorso alle importazioni che quest’anno potrebbero globalmente raggiungere o anche superare 2 milioni di tonnellate. Il volume di frumento duro trasformato in semola si attesta mediamente, e annualmente, intorno a 6 milioni di tonnellate. Si tratta di un quantitativo che fa registrare dei piccoli incrementi riconducibili in primis all’andamento positivo delle nostre esportazioni di pasta che rappresentano ormai il 60 percento della produzione nazionale”.

Il mercato canadese – Dal rapporto del 16 ottobre 2023 della Commissione per lo Sviluppo del Grano in Saskatchewan si apprende che, guardando al perimetro delle esportazioni di Ankara: “La Tunisia, in una sola asta, ha acquistato 100mila tonnellate di grano duro a 415-419 dollari Usa alla tonnellata, prezzo Cif (costo di assicurazione e nolo) di origine turca. L’ingresso della Turchia sul mercato mondiale del grano duro – si afferma nel rapporto – è forte di una produzione 2023/2024 stimata in 4 milioni di tonnellate di cui una buona parte già spedita principalmente in Italia e Canada”.

Un passaggio non da poco che riduce anche la forbice della bilancia commerciale non solo tra Turchia e Italia ma anche tra Turchia e il colosso cerealicolo Canada che, da sempre, è nel ranking dei principali esportatori verso Ankara e che quest’anno ha visto erodersi la quota di mercato in Europa, del 72%.
Da Saskatchewan fanno sapere che: “I valori del grano duro canadese continueranno a soffrire fino al ritorno della domanda in Canada nella seconda metà dell’anno di commercializzazione”, ossia non prima di gennaio-febbraio 2024”.
L’export di Ankara Oltreoceano, è considerato una vera e propria offensiva commerciale anche perché comporta che i prezzi Fob (Franco a Bordo) e all’ingrosso per l’esportazione in progressiva riduzione, accompagnati dalla riduzione dei prezzi delle offerte degli agricoltori canadesi sia spot che a consegna differita.Un effetto che si ripercuote su scala globale.

Per controllare la volatilità dei prezzi di mercato e l’andamento delle rese legate all’incertezza dell’andamento climatico, il governo di Ottawa ha realizzato nell’ultimo biennio due grandi accorpamenti tra big player del mercato. Da un lato, la fusione della della Saskatchewan Wheat Development Commission con la Saskatchewan Winter Cereals Development Commission, entrata in vigore dallo scorso primo agosto scorso.
D’altro canto la fusione tra la Bunge Ltd, colosso statunitense dell’agroalimentare, e Viterra, principale trader di grano canadese controllato dal gruppo svizzero Glencore che a sua volta vede tra i principali azionisti, due grandi fondi pensionistici nordamericani: il Canada Pension Plan Investment Board e British Columbia Investment Management Corporation- Quest’ultima operazione si concluderà a metà del 2024.

Secondo i termini dell’accordo, Glencore riceverà circa 3,1 miliardi di dollari in azioni Bunge e 1 miliardo di dollari in contanti, oltre alla partecipazione del 50% in Viterra, con il risultato che Glencore deterrà quindi circa il 15% delle partecipazioni nel gruppo aggregato. Glencore ha accettato di non vendere alcuna azione di Bunge per un periodo di 12 mesi dopo il completamento della fusione e, successivamente, di vendere solo azioni di Bunge nell’ambito di vendite ordinate. Glencore rivedrà periodicamente la propria strategia rispetto alla partecipazione e l’operazione di fusione.
Il blocco commerciale che si viene così a creare anche in risposta alla gestione degli stock di grano, strumento principale per l’andamento dei prezzi di mercato, per la maggior parte in mano all’asse asiatico (Cina e Russia) e che riguarda ben più della metà delle scorte globali, preoccupa non poco gli agricoltori perché l’obiettivo (per il momento) comune a tutte le potenze coinvolte, è quello di tenere il prezzo del grano basso. Certamente per contrastare la spinta inflattiva. Ma l’effetto secondario di queste tattiche è l’innegabile che porti ad un indebolimento del tessuto produttivo e della sovranità alimentare.

Una preoccupazione che ha portato i gruppi agricoli canadesi a chiedere sin da subito un maggiore controllo dell’operazione di accorpamento che determina un maggiore controllo del mercato.
La logistica – Uno dei fattori che incide sulla competitività dei player mondiali del grano duro è dato dal costo dei noli che sono impennati a seguito della guerra tra Israele e Gaza e il blocco del canale di Suez, o meglio del Corno d’Africa controllato dagli Huthi yemeniti filo-Hamas che lavorano per bloccare il passaggio delle navi destinate a transitare da Suez.
In questo modo, il grano in partenza dai porti nordamericani e in arrivo in Nord Africa ed Europa, dovrà viaggiare più del previsto per arrivare a destinazione, vuoi per la siccità in centro America che ha ridotto in maniera sensibile la portata del canale di Panama, e vuoi per il perdurare e l’ampliarsi del conflitto in Medio Oriente.

I riflessi sui prezzi di questo fenomeno sono ancora poco avvertiti, anche se in Italia i recenti rincari di Foggia e Napoli hanno già fatto segnare un primo punto a favore dei grani duri nazionali. Tuttavia i prezzi Fob per il Canadian Wheat Amber Durum saranno determinati presto, secondo gli esperti, solo dalle quotazioni di Vancouver, porto principale di partenza del grano duro canadese.
L’ostruzione dei porti canadesi della regione dei grandi laghi a causa del ghiaccio – attiva già dai primi mesi dell’anno – è stata seguita il 5 gennaio scorso dalla chiusura programmata della St. Lawrence Seaway, che ha isolato definitivamente fino a primavera tutti i porti cerealicoli nordamericani della regione dei grandi laghi della costa dell’Atlantico.
Si registrano, inoltre, importanti difficoltà a far viaggiare le navi attraverso il Canale di Panama, afflitto da una perdurante siccità che ne limita la capacità, riducendo il tonnellaggio delle navi in grado di attraversarlo e rallentando il traffico.
Questo significa che le navi in partenza dal porto di Vancouver in Canada, sulla costa del Pacifico, hanno solo tre strade per raggiungere l’Europa: percorrere l’Oceano Pacifico fino a guadagnare il Mar Rosso e da lì il Canale di Suez, oppure sulla stessa strada doppiare il burrascoso Capo di Buona Speranza davanti alle coste del Sud Africa, o ancora, terza ipotesi, guadagnare l’Atlantico dallo Stretto di Magellano in Cile.

Ma i recenti atti di guerra e pirateria contro i cargo mercantili, verificatisi nel Mar Rosso, stanno di fatto riducendo a sole due le vie del mare percorribili, che sono le più lunghe ed onerose: il Capo di Buona Speranza e lo Stretto di Magellano. A questi, ovviamente, si aggiunge quella, oggi più strategica che mani, del cosiddetto Corridoio di Mezzo, la via Transcaspica che, ridicendo le distanze di 2mila chilometri, privilegia le spedizioni tra Oriente e Occidente.

Mariangela Latella

 

Era stato scritto:

Agricoltura. Ue impedisce di coltivare mentre Cina, Russia, India e Arabia puntano ad autosufficienza e stoccaggio. Niente guerre senza cibo

Proteste agricoltori, Pac impedisce di produrre in Ue e Arabia Saudita crea il New Dawn: garantire autosufficienza alimentare

 




Ocm vino, Masaf apre al dialogo e brucia i tempi: il bando entro Vinitaly. Nicolazzi il DG che se ne occuperà. Filiera lavora a proposte

Si è svolto oggi pomeriggio al Masaf il tavolo richiesto dalla filiera per parlare del nuovo bando Ocm vino Promozione Paesi Terzi, il cui iter sta per essere avviato.

Da quanto apprende AGRICOLAE da fonti Masaf, è intenzione del dicastero quest’anno “bruciare i tempi al fine di semplificare il lavoro degli operatori pubblicando il nuovo bando entro il Vinitaly”.

Sempre da fonti Masaf si apprende che “come previsto dal nuovo decreto Masaf di riorganizzazione, si occuperà del bando Ocm vino Teresa Nicolazzi. Direttore generale della direzione Bilancio e Affari generali con delega alla Promozione la cui nomina è già registrata alla Corte dei Conti”.

Si apre “una gestione aperta al dialogo”.

Da quanto si apprende dagli operatori presenti, la filiera si è impegnata “a presentare a stretto giro alcune proposte mirate a semplificare l’iter”.

Riorganizzazione Masaf, avviata procedura nomine. Ecco come cambia e chi va dove

Per saperne di più:

Ocm vino, accolti dal TAR i primi ricorsi. ECCO LE ORDINANZE. Filiera chiede incontro su nuovo bando. LA LETTERA

 




Ocm vino, accolti dal TAR i primi ricorsi. ECCO LE ORDINANZE. Filiera chiede incontro su nuovo bando. LA LETTERA

Il Tar del Lazio si pronuncia sui primi ricorsi relativi all’Ocm Vino proposti da diverse organizzazioni proponenti i programmi a valere sull’avviso di competenza degli uffici ministeriali diretti da Oreste Gerini (all’epoca Direttore Generale della PQAI) e dal dirigente Isabella Verardi (dell’ufficio PQAI 5). Dirigenti che, entrambi, sembrano destinati a ricoprire nuovi ruoli.

Da quanto si legge dalle ordinanze del Tribunale amministrativo regionale dello scorso 23 febbraio di accoglimento, nella fase cautelare, dei ricorsi proposti da Univini – Viticultori Italiani e dall’Associazione Amaranth emerge come gli stessi siano stati accolti in quanto “le censure esposte nel ricorso necessitano dell’approfondimento proprio della fase di merito, per cui l’istanza cautelare può essere accolta ai soli fini della sollecita fissazione della relativa udienza ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. Amm.”.

Art. 55, comma 10 del codice procedura amministrativa che recita testualmente: “Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito.”

Pertanto, con le richiamate ordinanze da una parte sembra appalesare la fondatezza delle motivazioni addotte dai ricorrenti e dall’altra si ritiene di tutelare adeguatamente gli interessi  degli stessi velocizzando la fase di trattazione nel merito dei ricorsi che è stata disposta dal collegio del TAR per il giorno 8 maggio 2024.

Nelle memorie difensive avverso i ricorsi proposti, l’Avvocatura generale dello Stato sostiene che “…In ogni caso va rimarcato che: i) l’eventuale accoglimento del ricorso, stante la riconosciuta fondatezza di uno (o più d’uno) dei motivi, avrebbe quale conseguenza il travolgimento di tutti (o almeno di parte) degli atti della procedura che andrebbe in tutto (o in parte) rinnovata”.

Il Tar del Lazio ha accolto inoltre il ricorso presentato da Santa Margherita e Kettmeir e Cantine Torresella S.p.A., Nosio S.p.A., Gruppo Italiano Vini S.p.A., Casa Vinicola Zonin S.p.A., aziende che hanno i propri progetti tra quelli approvati dagli Uffici del Ministero ed inseriti nella graduatoria di assegnazione delle risorse. Dall’ordinanza emanata dal Tar del Lazio lo scorso 6 marzo si legge in merito alla “genericità della clausola finale prevista dall’ultimo comma dell’articolo 9 del manuale dei controlli impugnato in omessa chiara indicazione dei criteri in base ai quali sarà alternativamente valutata, ai fini dell’ammissibilità delle spese, la documentazione in relazione alla quale l’interessata non sia in grado, per ragioni alla stessa non imputabili, di rispettare le prescrizioni previste dai precedenti commi del citato articolo 9…

Ordinanza con la quale il collegio del TAR, stante “il requisito del periculum in mora stante l’attualità degli eventi e delle attività promozionali interessate …” ha ritenuto di “dover accogliere l’istanza cautelare presentata dalle ricorrenti ai fini di un attento riesame da parte di A.G.E.A. dei profili critici sollevati con specifico riferimento ai rapporti di 2° livello e a quelli successivi…”.

Con l’accoglimento, il collegio del TAR “sospende l’efficacia degli atti impugnati, con obbligo di A.G.E.A. di procedere al riesame dei profili evidenziati in parte motiva….” fissando per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 22 maggio 2024.

In questo caso la controversia riguarda i contenuti del “Manuale di rendicontazione e controlli 2023-2024” emanato da AGEA e in particolare di quanto previsto dall’ultimo capoverso del punto 9 del manuale che prevede quanto segue: “Resta inteso che nel caso in cui non venga prodotto alcun documento relativo alle spese afferenti ai rapporti di 2° livello o di eventuali livelli successivi, oppure qualora venga prodotta documentazione lacunosa e/o incompleta, anche a seguito delle richieste di cui al successivo art. 12, l’ammissibilità delle spese medesime sarà valutata sulla base della documentazione nella disponibilità di Agea e dell’ Organismo di controllo incaricato”.

Una modalità che secondo i giudici amministrativi sembra omettere di fare quella chiarezza che da sempre viene auspicata dagli operatori.

Sono nel frattempo iniziati – da parte dei nuovi vertici dirigenziali del ministero – i primi confronti con le Regioni e le organizzazioni professionali del settore sulle nuove regole che andranno a disciplinare le modalità di accesso alla misura agevolativa per l’anno 2025.

A riguardo, le organizzazioni professionali della filiera vitivinicola, come da lettera formalizzata lo scorso 04 marzo (che AGRICOLAE è in grado di pubblicare) auspicano “un confronto con l’Amministrazione, al fine di poter rappresentare talune riflessioni per superare, già a partire dalla prossima annualità, quelle complessità che hanno caratterizzato il bando 2023/2024”.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica le ordinanze del TAR e la lettera degli operatori:

AGEA Manuale rendicontazione e controlli 23.24

Lettera OOPP filiera vino su promozione paesi terzi

N. 00542_2024 REG.RIC_Sospensione Manuale Agecontrol

N. 01010_2024 REG.RIC_Promozione vino sui paesi terzi_UIV

N. 01012_2024 REG.RIC_Promozione vino sui paesi terzi_Associazione Amaranth

 




Lactalis, Lollobrigida: non neghiamo incontro, aperti a tutti se c’è volontà di miglioramento. VIDEOINTERVISTA

“Non entriamo nelle vicende che nascono da indagini, per altro su sollecitazione di una associazione agricola, la Coldiretti, che aveva denunciato questo fenomeno poi riscontrato dall’ispettorato. Per quanto ci riguarda non neghiamo incontri per parlare della condizione, come ci è stato richiesto Lactalis, come del resto, nella lettera che ci hanno inviato non è la prima volta che ci incontriamo con la filiera del latte. Quello che ci interessa non è condannare o assolvere le imprese, ma valorizzare la filiera, l’equilibro e il rispetto delle regole, quando c’è la volontà al miglioramento siamo aperti e disponibili con tutti”.

Così ad AGRICOLAE Francesco Lollobrigida, Ministro Masaf, parlando della vicenda Lactalis a margine dell’incontro organizzato al Masaf.

Lactalis, scatta la prima sanzione a Italatte per Pratiche sleali. Eccola. Ora in gioco risarcimento a imprese. La multinazionale: abbiamo avviato ricorso e chiesto incontro a Lollobrigida




Peste suina, E.Romagna scrive a governo ed è botta e risposta tra Foti, Vaccari, Cerreto e Caretta: no scaricabarile

Gli assessori alla Salute e all’Agricoltura della Regione Emilia Romagna Raffaele Donini e Alessio Mammi scrivono ai rispettivi ministri Orazio Schillaci e Francesco Lollobrigida e dicono: sulla Psa il governo “non deve restare a guardare”. Ed è botta e risposta.

La peste suina africana, malattia virale infettiva che colpisce suini domestici e selvatici, corre veloce e lo scenario desta preoccupazione. Se ne discute oggi a Piacenza, in un incontro organizzato il 15 febbraio dall’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi, insieme a rappresentanti di enti locali, associazioni agricole, industriali e atc. Per la settimana prossima è già previsto un altro incontro, a Parma.

“In questa situazione, è assolutamente fondamentale un coinvolgimento forte del territorio – ha commentato Mammi- . Noi continuiamo a fare squadra, come sempre abbiamo facciamo in questa regione di fronte alla difficoltà. Ma il Governo, che abbiamo già sollecitato, non deve restare a guardare”.

L’incontro segue l’invio di una lettera ai ministri Orazio Schillaci (Salute) e Francesco Lollobrigida (Agricoltura e Sovranità alimentare) da parte di Mammi insieme al collega Raffaele Donini (Politiche per la Salute): i due assessori hanno espresso preoccupazione per il diffondersi del virus della Psa sul territorio nazionale e in particolare da alcuni mesi in Emilia-Romagna, con inevitabile ripercussione in termini economici per le aziende del settore.

Nella lettera si chiede al Governo una dichiarazione di stato di calamità naturale, “per consentire alle produzioni che rientrano nelle zone di restrizione – allevamenti e aziende della trasformazione che subiscono i primi effetti della diffusione del virus – di accedere a benefici fiscali previsti dalla legge in casi di calamità, quali agevolazioni e sospensioni dei mutui o misure rivolte ai lavoratori”.

Emilia-Romagna, Peste suina africana. incontro a Piacenza dell’assessore Mammi con rappresentanti di enti locali, associazioni agricole e industriali

A rispondere rimandando la palla al mittente è il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Tommaso Foti: la regione si assuma le proprie responsabilità.

“Sulla PSA è ora che anche la Regione Emilia-Romagna si assuma le proprie responsabilità, poiché oltre ad esternare le giuste preoccupazioni occorre anche attuare azioni concrete per prevenire il diffondersi della stessa. L’azione del commissario straordinario nazionale Vincenzo Caputo è stata da subito indirizzata a favorire una maggiore quantità di prelievo dei cinghiali così da eliminare il diffondersi della malattia e i risultati sono estremamente positivi in Piemonte e Lombardia, Regioni che hanno seguito le linee dettate dai decreti commissariali”, dichiara Foti.

“Tali Regioni hanno aumentato infatti, in maniera evidente, il prelievo rispetto alla media rilevata nel periodo 2019/2021: il Piemonte passa da 28.000 capi a 34.000 e Lombardia da 13.000 a 15.500, e ciò nonostante la presenza di zone rosse, cioè di zone precluse all’attività venatoria. Per contro, i dati riferiti all’Emilia Romagna, regione in cui nulla è ancora stato fatto in attuazione delle linee commissariali, il prelievo nel 2023 è drasticamente diminuito, addirittura di due terzi rispetto alla media degli anni 2019/2021, passando da una media di abbattimento di 31.000 capi a quella di meno di 13.500 capi. Un dato, quello sopra citato, esemplificativo della inefficacia delle azioni – o delle non azioni – messe in campo dalla regione Emilia Romagna. Non solo, ma la proclamazione dello Stato di Emergenza Nazionale non aiuterebbe la regolare funzionalità dei distretti suinicoli, mentre lo stato di emergenza a livello locale può supportare con maggiore energia le attività amministrative regionali e locali. Inoltre, come sperimentato nella regione Piemonte, la nomina di un Commissario Regionale quale soggetto attuatore ha dato buoni risultati per l’attuazione delle strategie nazionali indicate dal Commissario Straordinario nazionale alla PSA. Ad evitare inutili polemiche, giova qui ricordare che la nomina di un commissario regionale è di competenza della Regione avendo la stessa in capo la delega sanitaria e, pertanto, è consentita alla stessa la nomina di un commissario che si coordinerà poi con quello nazionale. Per di più, il cosiddetto “modello Sardegna” è già recepito nelle ordinanze del Commissario Straordinario Nazionale, in particolare per quanto riguarda la creazione dei Gruppi Operativi Territoriali (GOT) e la formazione di Bioregolatori. Quanto alla questione venatoria è già prevista nel “Piano per l’elaborazione dei piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste Suina Africana” l’implementazione dell’attività venatoria mediante la stipula di Convenzioni con gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e con l’attività dei Bioregolatori che prevedono un’apertura tutto l’anno. Ne segue che di azioni di cui sopra sono già previste per le Regioni e possono essere attuate da subito. Quanto alle recinzioni, alla insoddisfacente strategia intrapresa dalla precedente struttura commissariale, fa da contraltare oggi l’aumento di 200 gabbie (che si sommano alle già 55 consegnate alle Regioni) denominate “PIG Brig” a protezione dei distretti suinicoli, che il summenzionato “Piano” delega alle Regioni di individuare. Queste le azioni che le Regioni – Emilia Romagna in testa – possono e devono intraprendere. Poi possiamo anche preoccuparci di polemizzare”.

Psa, Foti (Fdi): regione Emilia Romagna si assuma responsabilita’

A replicare è il capogruppo Pd in Commissione Agricoltura alla Camera Stefano Vaccari, che dice: bene ha fatto Alessio Mammi:

“Tommaso Foti, capogruppo di Fdi, con informazioni imprecise, cerca di scaricare sulla Regione Emilia-Romagna la responsabilità di un mancato contenimento dei cinghiali e di conseguenza del virus della Psa. Sceglie una modalità da respingere categoricamente perché utilizza pretestuosamente dati non aggiornati per fare un confronto fra Regioni e trarne conclusioni affrettate, e perché cerca di distrarre dal vero tema. La Regione Emilia Romagna sta giustamente ponendo dai primi mesi in cui la Pesta Suina Africana è stata individuata, più di due anni fa, la questione della mancata individuazione di una strategia nazionale efficace di contenimento del virus”, dichiara Vaccari.

“Decidere infatti che ogni singola Regione possa affrontare un problema di tale portata senza nemmeno un riconoscimento di potere speciali, posto che lo stesso virus circola non considerando i confini territoriali, è una semplificazione eccessiva della materia, che non considera adeguatamente il ruolo che ha il settore zootecnico dell’Emilia-Romagna, in particolare nelle produzioni di eccellenza che rappresentano il vero cuore del made in Italy del Paese”.

“Ben ha fatto l’assessore Regionale all’agricoltura, Alessio Mammi – aggiunge – a chiedere al Governo un cambio di passo e che si valuti lo stato di calamità del settore perché potrebbe rendere disponibili quei poteri straordinari, anche in capo alle Regioni attraverso la nomina di subcommisari regionali, che possano consentire procedure rapide sia per quanto riguarda la riduzione della specie cinghiale, sia nel mettere in sicurezza le aziende e garantire i ristori a quelle che già oggi attraversano una fase critica per le restrizioni imposte dal commercio dei prodotti della salumeria. Peraltro Foti dovrebbe informarsi meglio dai suoi deputati in Commissione Agricoltura sul fatto che più volte come gruppo Pd abbiamo sollecitato il commissario a fare presto coinvolgendo le regioni anche con poteri speciali e che i danni della psa al settore se non preveniti e contenuti sarebbero stati drammatici per le imprese e l’occupazione.

Di fronte a queste richieste – conclude – la destra e il governo hanno preferito impegnarsi su norme di nessun rilievo per l’agricoltura solo per poter comunicare di aver impegnato il tempo a disposizione”.

Peste suina: Vaccari (Pd), da Foti scaricabarile su Regioni. Il Governo dia poteri speciali d’intervento

A rispondere a Vaccari è Marco Cerreto di Fratelli d’Italia: Ha ragione Foti.

“Ha ragione il presidente Foti quando dichiara che la Regione Emilia Romagna deve seguire l’esempio delle politiche messe in campo dalle Regione Piemonte e Lombardia contro la peste suina. L’azione commissariale è risultata vincente favorendo una maggiore quantità di prelievo dei cinghiali per evitare la diffusione della malattia. Basta leggere i dati per capire l’efficacia. Poco si comprendono le dichiarazioni di Vaccari al quale sfugge che la Regione Emilia Romagna è sempre favorevole ai commissari e non si capisce perchè non l’ha fatto da tempo e perché si continua ad accusare il governo che ad oggi ha stanziato oltre 25 milioni per il ristoro degli allevatori. Unico governo che sta dimostrando con i fatti di ascoltare e tutelare le esigenze degli operatori del settore. Se si lavorasse in squadra ci sarebbero risultati migliori e ne trarrebbe beneficio la nostra Nazione che per anni è stata vittima della miopia politica del centro sinistra. Lo ha dichiarato l’on. Marco Cerreto, capogruppo in Commissione Agricoltura.

Peste suina, Cerreto (FDI): ha ragione Foti, l’Emilia Romagna segua l’esempio di altre regioni

E a rincarare la dose è la capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Agricoltura alla Camera Maria Cristina Caretta

“In un clima di collaborazione volta alla risoluzione del problema PSA sarebbe lecito aspettarsi dal collega Vaccari la conoscenza, anche minima delle norme e non solo la difesa d’ufficio di partito verso le “non azioni” di contenimento della PSA in Emilia Romagna. Questo governo a fine febbraio del 2023 ha nominato un nuovo commissario che ha cambiato radicalmente la precedente strategia di contenimento, che prevedeva sostanzialmente la recinzione di vaste zone dell’Appennino.

Psa. Caretta (FdI), la sinistra invece di collaborare preferisce polemizzare

 




Lactalis, scatta la prima sanzione a Italatte per Pratiche sleali. Eccola. Ora in gioco risarcimento a imprese. La multinazionale: abbiamo avviato ricorso e chiesto incontro a Lollobrigida

Arriva la prima sanzione per la Lactalis. Da quanto si evince da sito Masaf sotto la sezione dedicata alle Pratiche sleali, Italatte è stata condannata, con Ordinanza n. 86/2024 22 febbraio 2024, ad una sanzione di € 74.144,89 secondo quanto previsto dall’Art. 4, comma 1, lett. d) del d. lgs. n. 198/2021, a seguito della denuncia segnalata dalla Coldiretti. Da quanto si apprende sarebbero in corso ulteriori verifiche.

A quanto si apprende si tratterebbe della prima istanza, ora ulteriori verifiche, in gioco un ulteriore risarcimento da riconoscere alle imprese agricole.

Di seguito il pdf: 

Tabella_PCS_sanzioni_irrogate

 

LE REAZIONI:

Lactalis: avviato ricorso su sanzione Icqrf. Richiesto incontro con ministro Lollobrigida e tavolo di confronto

I COMMENTI:

Lactalis, Lollobrigida: si è approfittata in Italia della sua posizione dominante. Segnale per farle rispettare quanto legge prevede

Lactalis, Prandini: “Sì alla sanzione. Serve riconoscere subito la differenza di prezzo a vantaggio dei nostri produttori”

Lactalis, mentre in Italia veniva sanzionata in Francia agricoltori occupavano la sede: Pagateci di più

Lactalis, Pallottini: vicinanza istituzioni rafforza impegno Centrale del Latte nel rilanciare realta importante del settore

Lactalis. Malan (FdI): sanzioni confermano attenzione governo e ministero per mondo agricolo

Lactalis, Foti (FdI): attenzione al comparto dimostrata con i fatti

Lactalis. De Carlo (FdI): da Masaf azione dovuta. Priorità è sostegno a categorie in difficoltà

Lactalis, Scordamaglia, Filiera Italia: rispetto regole fondamentale per tutti. Competitività si basa su valorizzazione prodotto senza giochi al ribasso

Era stato scritto: 

Reddito agricolo, Prandini: Coldiretti unica a denunciare multinazionale casearia che, credo, sarà presto condannata. VIDEOINTERVISTA

Pratiche sleali, Lactalis: chiesta audizione da tempo a Icqrf. Procedura di verifica non ancora completata

Latte, modifiche unilaterali contratti. Ecco le pratiche sleali accertate da Icqrf dopo denuncia Coldiretti. Convocata in audizione Italatte l’8 febbraio. Nuova denuncia pervenuta nel 2024

Prezzi, Coldiretti denuncia Lactalis/Parmalat per pratiche sleali

Pratiche sleali, Pallottini (Centrale latte Roma): Bene riflettori accesi. Noi vicini a produttori e consumatori, puntiamo su qualità

Da ICQRF 1/3 dei controlli nazionali a tutela consumatori e produttori: Made in Italy agroalimentare sinonimo di sicurezza e qualità. I DATI

 

 

 




Lollobrigida, Commissione Ue promuove Agea, agricoltori italiani meritano certezze

“Grazie al lavoro di squadra portato avanti in questi mesi dagli uffici del Masaf e di Agea, l’Italia, a differenza di altre nazioni, non ha chiesto proroghe ai pagamenti nel quadro della prima annualità del ciclo di programmazione della Pac 2023 – 2027 e ha consegnato alla Commissione Ue, in anticipo rispetto ai tempi previsti, il primo Annual Performance Report, che è risultato pienamente soddisfacente. Un risultato importante, che dimostra l’attenzione del Governo verso il mondo agricolo, che ha bisogno di reddito sicuro e certezze sulle date di incasso di quello a cui ha diritto. Fin dal mio insediamento ho chiesto all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura di accelerare su efficientamento e coordinamento e oggi vediamo i primi risultati.  Ringrazio il direttore di Agea, Fabio Vitale, per l’impegno profuso. Non si possono mettere a rischio le risorse degli agricoltori che hanno invece bisogno di programmare il proprio lavoro, da qui ai prossimi 5 anni”. Così il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, commenta la consegna a Bruxelles del primo report annuale di Agea, che rispecchia e rendiconta l’attività svolta dall’Agenzia nel quadro della prima annualità del ciclo di programmazione PAC 2023- 2027.

Agricoltura, Vaccari (Pd): giallo fondi Pac, sparito elenco beneficiari

Agea: nessun ritardo nei pagamenti Pac. Agea smentisce con i dati l’allarme lanciato dai deputati PD Vaccari e Simiani

 

 

 

 




Trattori, Sergio Marini ex Coldiretti ed ex Copagri vs sindacati agricoli. Nominato da Cuffaro Commissario Dc Lazio. Ora Europee

A cavalcare la mobilitazione dei Trattori anche Sergio Marini, ex numero uno della Coldiretti ed ex presidente – in seguito – della Copagri Umbria. Da Coldiretti usci nel 2013 dichiarando l’intenzione di buttarsi in politica; dalla Copagri è andato via diversi mesi fa sei “a causa di divergenze di vedute”. Marini, dai suoi profili social, difende le mobilitazioni dei trattori e attacca proprio la Coldiretti attraverso diversi post contro i sindacati agricoli considerati “la causa dei loro problemi”. “Non si fidano più nè della politica nè soprattutto dei sindacati agricoli”, scrive.

Marini, nominato da Totò Cuffaro nuovo commissario regionale del Lazio della Dc e vicesegretario nazionale della Dc, “il partito della terra” sembra stia guardando alle prossime europee. Cuffaro – al quale sembrerebbe che il ministro degli Esteri Antonio Tajani e Caterina Chinnici abbiano chiuso la porta in faccia alla convention di Forza Italia – guarda Europee contro un pezzo del Centrodestra.

“Stiamo lavorando con umiltà e con determinazione per far sì che la Dc sia ‘il partito della gioia’, volendo con questo dire che lo vogliamo semplice, libero, aperto, democratico, dove i legami che lo tengano unito e lo facciano crescere diverso” […] l’amicizia e la lealtà, la voglia di non lasciare indietro nessuno e di tendere loro la mano e tutti insieme lavorare per riorganizzare la speranza”. Sono le parole di Totò Cuffaro, segretario nazionale della Democrazia cristiana, contenute in una lunga nota diffusa l’11 febbraio scorso nel ribadire che “questa terra ha bisogno prima di ogni altra cosa di ritrovare la speranza perché è essa che può darci quello che serve innanzitutto: il desiderio del ‘mare infinito e il cielo azzurro'”.

Salvatore Cuffaro è stato condannato a sette anni di reclusione dopo che la Corte di Cassazione ha confermato la condanna per mafia. A seguito della condanna, ha perso il seggio al Senato ed è anche interdetto in perpetuo dalle cariche pubbliche. Ha scontato la pena ed è stato rilasciato il 13 dicembre 2015.

Trattori, mobilitazione “inquinata”, accertamenti presenze mafiose in presidi agricoltori. Gen. Errigo: non troveranno terreno fertile




Trattori, mobilitazione “inquinata”, accertamenti presenze mafiose in presidi agricoltori. Gen. Errigo: non troveranno terreno fertile

La mobilitazione degli agricoltori prosegue nonostante da Bruxelles abbiano fatto marcia indietro sui fitosanitari e in Italia sia stata reintrodotta l’Irpef agricola.

Ma – dietro ad alcune mobilitazioni che partono dalla Calabria – sembra esserci la mano della criminalità organizzata.Secondo quanto hanno riportato i giorni scorsi da alcuni quotidiani del sud – come Calabria e Il Quotidiano del Sud – sarebbero “in corso verifiche su presenze mafiose ai presidi”  con “accertamenti sulle manifestazioni in particolare di Steccato di Cutro, Botricello e Cropani”. Ai presidi sulla Statale 106 infatti sono state segnalate le presenze dei figli di capi bastone della ‘ndrangheta del Crotonese e della Presila catanzarese che sembrerebbe – scrive Antonio Anastasi – possano cavalcare la rabbia dei manifestanti dei trattori.

Sempre secondo quanto riporta il quotidiano, la protesta ha assunto toni più duri e i presidi si sono irrigiditi quando sono arrivati gli emissari dei clan.
Non è la prima volta che le organizzazioni criminali di Sicilia e Calabria sfruttano – fino a governare – le proteste di agricoltori e camionisti. Anche a fronte di quanto accertato da diverse inchieste della Dda di Catanzaro circa gli interessi della ‘ndrangheta nel settore Primario. Inquinando la protesta degli agricoltori e dando alla stessa un significato da toni politici e anti-governativi.

Quando c’era il procuratore Gratteri aveva sotto controllo tutto e le forze di polizia erano all’unisono”, spiega ad AGRICOLAE il generale della Guardia di Finanza Emilio Errigo che oggi svolge il ruolo di nuovo commissario straordinario della Bonifica del Sin di Crotone. “Non ho motivo di pensare che anche le attuali Procure della Repubblica non siano attente alle infiltrazioni della criminalità organizzata, che non troverà terreno fertile”. Le forze di polizia sono organizzate per contrastare ogni eventuale infiltrazione. I comandi generali della Gdf, dei Carabinieri e del ministro degli Interni hanno posizionato in Calabria – conclude – le forze migliori”.

Tra i protestanti a Roma anche “Ancora Italia” con figure che arrivano proprio dall’ultradestra, antieuropeista, antiamericana, contraria a qualsiasi forma di vaccinazione obbligatoria e dichiaratamente pro Russia nel conflitto attuale, come si legge nel programma ufficiale: “Quanto alla Russia, la sue origini, storia e cultura europee ed il suo posizionamento anti-imperialista attuale, non possono che porla in una posizione favorevole ai nostri interessi nazionali ed al sogno di indipendenza e riscatto italiano ed europeo“.




Irpef, ecco come cambia. Utile ma non determinante, Aziende entro 80 ettari risparmiano 10mila euro in un anno

Con il testo ufficiale della disposizione che introduce di nuovo l’esonero IRPEF a favore degli agricoltori per il biennio 2024 e 2025 è possibile eseguire qualche valutazione dell’impatto della misura. Prima però è utile riassumere il contenuto dell’intervento che è così articolato:

  • i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, organizzati come società semplici sono esonerati dal versamento dell’Irpef fino ad un importo di 10.000 euro che in pratica costituisce una franchigia di esenzione al 100%;
  • qualora l’Irpef da versare all’erario sia compresa tra 10.000 e 15.000 euro, l’esenzione scende al 50%, sulla parte eccedente la franchigia;
  • per importi superiori a 15.000 euro non c’è alcuna agevolazione.

Pertanto, un agricoltore che, nel 2024, sarebbe tenuto a pagare l’Irpef per 20.000 euro, in effetti ne verserà soltanto 7.500 euro, perché beneficia dell’esenzione fino a 10.000, dello sconto tra 10.000 e 15.000 ed oltre tale importo è tenuto a pagare per intero l’imposta.

L’esenzione non si applica alle società agricole di persone, a responsabilità limitata e cooperative che si considerano IAP ed hanno esercitato l’opzione della tassazione dei redditi su base catastale, le quali sono una piccola minoranza dell’universo delle imprese agricole attive in Italia.

L’effetto finanziario a carico del bilancio dello Stato, sotto forma di minori entrate Irpef, di competenza annuale è stato stimato in circa 118,4 milioni di euro, cui occorre aggiungere le addizionali regionali e comunali per altri 11,9 milioni di euro. In totale fanno 130,3 milioni di euro, secondo quanto riportato nella relazione tecnica dell’emendamento al decreto Milleproroghe.

In sostanza l’esenzione Irpef, nel complesso, riveste un ruolo minore, ma non del tutto marginale, nel panorama degli interventi di sostegno pubblico a favore del settore agricolo. A titolo di esempio, l’agevolazione fiscale sui carburanti vale mediamente 900 milioni di euro per anno. Ci sono comparti produttivi e aree geografiche per le quali l’esenzione Irpef gioca un certo ruolo, nel determinare le condizioni di redditività e liquidità dell’impresa agricola.

Per valutare l’impatto effettivo dell’esenzione Irpef, è necessario considerare un numero assai elevato di variabili, di natura oggettiva e soggettiva, come i differenti valori di reddito agrario e dominicale, in funzione delle caratteristiche dei terreni, la dimensione delle aziende agricole, l’incidenza dell’affitto rispetto al totale dei terreni in conduzione, le condizioni specifiche che riguardano il singolo contribuente che potrebbe usufruire di crediti di imposta in sospeso, oppure di deduzioni più o meno elevate per i contributi Inps.

Detto ciò e con le cautele del caso è possibile sicuramente eseguire alcuni esercizi di simulazione che consentono di giungere a delle conclusioni che potrebbero avere una validità generale. Eccole:

  • in primo luogo si stima che almeno il 90% delle imprese agricole italiane possano beneficiare dell’esenzione totale o parziale del versamento dell’Irpef;
  • un’azienda agricola con terreni di proprietà, classificati come seminativo irriguo, in una zona fertile di pianura, beneficia dell’esenzione totale qualora la superficie risulti inferiore a 80 ettari, conseguendo così un minore esborso per 10.000 euro. Tale importo non è sicuramente trascurabile nel contesto complessivo del bilancio di un’azienda specializzata nel produrre seminativi. In caso di estensioni aziendali maggiori, l’agricoltore è tenuto a pagare l’Irpef e le relative addizionali regionali e comunali per la quota di terreno eccedente;
  • un’azienda agricola con un impianto arboreo produttivo, in una zona soggetta a irrigazione, beneficia dell’esenzione totale qualora la dimensione aziendale risulti inferiore a 30 ettari. Anche in questo caso, è stata considerata l’esistenza di sole superfici agricole in proprietà;
  • per terreni meno produttivi e fertili come possono essere ad esempio i seminativi in aree aride, l’esenzione totale vale fino ad estensioni ben superiori ai 100 ettari e il risparmio in termini di minori tasse ha un’incidenza non secondaria sul bilancio economico aziendale.

In conclusione, l’esenzione Irpef non è determinante per le sorti dell’agricoltura italiana, ma risulta senz’altro utile, in un momento storico caratterizzato da difficoltà produttive e di mercato, dall’esigenza di affrontare costi di conformità alle normative ambientali e di contributi della PAC che risultano tendenzialmente in calo per la maggior parte delle imprese.

 

Ermanno Comegna

 

Irpef, arriva ok da Governo. Ecco il TESTO BOLLINATO. Meloni: provvedimento proposto su mio preciso indirizzo. LE REAZIONI




Milleproroghe, ecco tutti gli emendamenti finora approvati

Quindi di seguito AGRICOLAE pubblica tutti gli emendamenti approvati nel Milleproroghe:

 

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

  1. 1633 Governo.

 

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

 

ART. 1

 

 

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:

«3-ter.1. Gli enti locali ubicati sul territorio della regione Calabria sono altresì autorizzati, a valere sulle risorse di cui al comma 3-quinquies, in deroga all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all’articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a bandire procedure selettive per l’accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell’accordo quadro sui criteri per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, nonché i soggetti beneficiari delle risorse degli Accordi di programma di cui alle deliberazioni della giunta della regione Calabria n. 258 del 12 luglio 2016 e n. 404 del 30 agosto 2017, già utilizzati dalle predette amministrazioni e in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego.»;

b) al comma 3-quater, le parole: «commi 3-bis e 3-ter» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis, 3-ter e 3-ter.1»;

c) al comma 3-quinquies:

1) le parole: «commi 3-bis e 3-ter», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis, 3-ter e 3-ter.1».

2) le parole: «31 agosto 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2024»;

1.13. (nuova formulazione) Cannizzaro, Arruzzolo.

 

Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: 30 giugno 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2024, e aggiungere, in fine, il seguente periodo: I lavoratori inseriti nell’elenco regionale di cui all’articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, possono essere assunti dagli enti locali della Regione siciliana utilizzatori, a tempo determinato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 31 dicembre 2024, in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa nei limiti delle risorse disponibili, a valere su quelle stanziate dall’articolo 26, comma 8, della legge della Regione siciliana 8 maggio 2018, n. 8.

 

*1.27 (nuova formulazione) Barbagallo, Iacono, Marino, Provenzano, Porta, Casu.
*1.28 (nuova formulazione) Pisano, Romano.
*1.29 (nuova formulazione) Calderone, Gallo.
*1.63 (nuova formulazione)  Messina, Cannata, Lucaselli, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.

 

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

22-bis. Al comma 27-bis dell’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in materia di procedure selettive per l’assunzione di personale non dirigenziale presso la regione Calabria, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022, 2023 e 2024»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al presente comma, le risorse di cui al quarto periodo non ancora utilizzate nel quadro dell’applicazione della medesima disposizione, possono essere assegnate all’Azienda Calabria Lavoro ovvero all’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro – ARPAL Calabria per l’attivazione di procedure di stabilizzazione volte a ridurre il precariato, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente».

1.105. Cannizzaro, Arruzzolo.

 

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

22-bis. Al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale e di attuare le finalità di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale il termine per l’assunzione, di cui all’alinea del comma 1 dell’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e il termine per la maturazione dei requisiti di servizio, di cui alla lettera c) del medesimo comma, sono prorogati al 31 dicembre 2024.
*1.118. Pella.
*1.119. Zaratti, Zanella, Mari, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti.
*1.120. Sottanelli, Carfagna, Bonetti.
*1.121. Ubaldo Pagano, Roggiani.
*1.122. Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.
*1.123. Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell’Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.
*1.124. Steger, Manes.

 

 

Dopo l’articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Differimento del termine di applicazione del regime di deroga in materia di inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello locale)

1. All’articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, in materia di deroga all’inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello locale, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024».
**1.09. Pella.
**1.011. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.
**1.012. Roggiani.
**1.013. Steger, Manes.
**1.014. Faraone.
**1.015. Cattaneo, Mulè, Pella.

 

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione)

 

1.“All’articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 giugno 2024».”.

*1.025 (nuova formulazione) Roggiani.
*1.026. (nuova formulazione) Furgiuele, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

 

 

Dopo l’articolo 1 aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.

(Differimento di termine in materia di sicurezza dei minori in ambito digitale)

  1. All’articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, concernente gli obblighi informativi dei produttori di dispositivi di comunicazione elettronica in materia di controllo parentale, le parole: «3 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi».

1.039 I Relatori.

ART. 2

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2024 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, in materia di requisiti per la sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle polizie locali.

2.16. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

 

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

 

6-bis. Per le regioni a statuto ordinario che presentano un disavanzo di amministrazione pro capite al 31 dicembre 2022, al netto del debito autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500, negli anni 2023 e 2024 l’entità dell’accantonamento di cui al terzo periodo del comma 3 dell’articolo 60 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, può essere inferiore al 70 per cento dell’ammontare dei residui perenti. Il valore dell’accantonamento di cui al primo periodo deve comunque garantire la copertura delle richieste di reiscrizione dei residui perenti nell’esercizio e deve in ogni caso essere superiore del 20 per cento rispetto al valore medio dell’ammontare delle richieste di reiscrizione dei residui perenti calcolato rispetto agli ultimi tre esercizi.

6-ter. Le risorse rese disponibili dall’applicazione del comma 6-bis sono destinate al Fondo perdite potenziali, in aggiunta alla quota ordinaria di tale accantonamento.

2.20 (nuova formulazione) Trancassini, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Tremaglia.

 

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Le disposizioni di cui al comma 899 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione da parte delle regioni a statuto ordinario, si applicano anche per l’anno 2023 e, limitatamente al medesimo anno, anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

2.36 (nuova formulazione) Trancassini, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Tremaglia.

ART. 3

 

 

Sostituire il comma 2 con il seguente:

  1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 927, le parole: «settantadue mesi» sono sostituite dalle seguenti: «settanta mesi»;
  3. b) dopo il comma 927 è inserito il seguente: «927-bis. Per le finalità di cui al comma 927 e per portare a conclusione la gestione straordinaria del debito pregresso di Roma Capitale, entro il 31 marzo 2024 il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro dà avviso, tramite affissione all’albo pretorio on line di Roma Capitale e con ogni forma idonea di pubblicità, della rilevazione definitiva della massa passiva del piano di rientro di cui al comma precedente, assegnando un termine perentorio, a pena di decadenza, non inferiore a centottanta giorni per la presentazione delle richieste di ammissione da parte dei titolari di crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili ancora in essere al 31 dicembre 2023 anche se non ancora iscritti, afferenti ad obbligazioni contrattuali, extracontrattuali ed indennitarie assunte dal Comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008. I responsabili dei servizi competenti per materia di Roma Capitale procedono con la verifica delle domande presentate e provvedono a inviare alla Gestione Commissariale specifiche istanze di liquidazione relativamente alle domande positivamente riscontrate, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda e secondo le modalità di cui al comma 928, dandone debita comunicazione alla parte interessata. In caso di esito negativo della verifica procedono a comunicare alla parte interessata il mancato accoglimento. La mancata presentazione della domanda da parte dei creditori nel termine di cui al primo periodo determina l’automatica cancellazione del credito vantato. La proposta di definitiva rilevazione della massa passiva da parte del Commissario straordinario del Governo di cui al successivo comma 930 è presentata entro e non oltre tre mesi dopo la scadenza del termine di cui al comma 927».

 

3.13 (nuova formulazione) Mancini, Morassut, Bonafe’, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, De Corato, Gardini, Kelany, Michelotti, Montaruli, Mura, Sbardella, Urzi’, Barelli, Emilio Paolo Russo, Alessandro Colucci, Zaratti, Guerra, Lai, Ubaldo Pagano, Roggiani, Cannata, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Rampelli, Rossi, Trancassini, Tremaglia, Cannizzaro, D’Attis, Pella, Grimaldi, Francesco Saverio Romano.

 

 

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, in materia di credito d’imposta per la quotazione di piccole e medie imprese in mercati regolamentati, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;

b) al comma 90, primo periodo, in materia di limiti di utilizzo del medesimo credito d’imposta, le parole: «e di 10 milioni di euro per l’anno 2023 e 10 milioni di euro per l’anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 6 milioni di euro per l’anno 2025».

Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 6 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.22. (nuova formulazione) Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

 

Al comma 9, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Per la regione Molise, il termine di cui al comma 135 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l’assegnazione dei contributi di cui al comma 134 del medesimo articolo 1 relativi all’annualità 2024 è differito al 28 febbraio 2024 e i termini di cui all’articolo 1, commi 2 e 4, dell’accordo tra il Ministero dell’economia e delle finanze e le regioni a statuto ordinario 9 settembre 2021 (repertorio atti n. 171/CSR del 9 settembre 2021), sono differiti al 15 marzo 2024. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, il contributo è revocato.

3.209. (nuova formulazione) I Relatori.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall’incremento degli oneri relativi a energia elettrica, gas e carburanti, all’articolo 3-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito da parte degli enti locali, le parole: «nell’anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2023 e 2024».
*3.146. Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell’Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.
*3.147. Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.
*3.148. Ubaldo Pagano, Roggiani, Stefanazzi.
*3.149. Pella.
*3.164. Ottaviani, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. All’articolo 7, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, relativo alla determinazione dell’ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico, le parole: «e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2024, 2025 e 2026».

3.150. Ottaviani, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

 

Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

12-bis. All’articolo 1, comma 822, alinea, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione delle regioni e degli enti locali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «del rendiconto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «del rendiconto per gli esercizi 2022 e 2023»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «Le risorse svincolate» sono aggiunte le seguenti: «in sede di approvazione del rendiconto 2022»;

12-ter. All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 822è inserito il seguente:

«822bis. In sede di approvazione del rendiconto 2023 lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione di cui al comma 822 è autorizzato limitatamente alle risorse di parte corrente per la copertura del disavanzo della gestione 2023 delle aziende del servizio sanitario regionale».

* 3.156.  (nuova formulazione) Comaroli, Benvenuto, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Cecchetti, Zoffili.

*4.43. (nuova formulazione) Bonafè, Ubaldo Pagano.

 

Dopo il comma 12 aggiungere, il seguente:

12-bis. Al comma 683 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «1° luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025».
*3.177. Bordonali, Comaroli, Carloni, Davide Bergamini, Cavandoli, Bruzzone, Pierro, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone.
*3.178. Richetti, Bonetti, Sottanelli, Carfagna.
*3.179. Romano.
*3.180. Urzì, Lucaselli, Cerreto.
*3.181. Steger, Manes.
*3.182. Pella, Tassinari, Nevi, D’Attis, Cannizzaro.
*3.183. Zanella, Bonelli, Grimaldi, Zaratti, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.
*3.184. Gadda, Boschi.
*3.185. Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell’Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.
*3.186. Braga, Bonafè, Furfaro, Malavasi, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Vaccari, Simiani, Roggiani

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. La disposizione di cui comma 3, terzo periodo, dell’articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia per la prima casa, si applica fino al 31 dicembre 2024.

3.204 Il Governo

 

All’emendamento 3.205 del Governo, dopo il comma 12-ter aggiungere il seguente:

12-quater. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1.     a) al comma 533, primo periodo, riguardante il contributo degli enti locali alla finanza pubblica per gli anni dal 2024 al 2028:

1) dopo le parole: «del PNRR» sono inserite le seguenti: «, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell’Unione europea del 13 luglio 2021, come modificato ai sensi della decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell’Unione europea dell’8 dicembre 2023,»;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle risorse assegnate ai sensi dell’articolo 1, commi 29 e 29-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160»;

  1.     b) al comma 534, primo periodo, riguardante la determinazione del medesimo contributo, le parole: «31 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».

0.3.205.2. Ottaviani.

 

Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

12-bis. Al comma 527 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di contributo delle regioni a statuto ordinario alla finanza pubblica, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al primo periodo, le parole: «, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «assicurano, per l’anno 2024, un contributo alla finanza pubblica pari a 305 milioni di euro e, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro.»
  2. b) al secondo periodo, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio»;
  3. c) al terzo periodo, le parole: «31 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno»;
  4. d) al quarto periodo, le parole: «entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2024 al 2028» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2024 per l’anno 2024 ed entro il 30 giugno di ciascun anno per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028».

12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 45 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

3.205 Il Governo.

 

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. Le disposizioni dell’articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di regolarizzazione di dichiarazioni fiscali, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 21, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applicano, per quanto non diversamente previsto dal presente comma, anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. A tale fine, il versamento delle somme dovute può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2024 ovvero in quattro rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2024, entro il 30 giugno 2024, entro il 30 settembre 2024 ed entro il 20 dicembre 2024. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione di cui al presente comma si perfeziona con il versamento di quanto dovuto in un’unica soluzione ovvero con il versamento della prima rata entro il 31 marzo 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell’articolo 1, comma 175, della legge n. 197 del 2022, fermo restando quanto ivi previsto, gli interessi di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano con decorrenza dal 1° aprile 2024. Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non si dà luogo a rimborso.

3.206 I Relatori.

 

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. Il termine di cui all’articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, è differito al 30 aprile 2024.

3.207 I Relatori.

 

Dopo l’articolo 3 aggiungere il seguente:

 

Articolo 3-bis.

(Differimento dei termini di pagamento della prima e della seconda rata della Rottamazione-quater al 15 marzo 2024)

 

  1. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate di cui all’articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da corrispondere nell’anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024, non determina l’inefficacia della definizione prevista dal comma 231 dello stesso articolo 1 della legge n. 197 del 2022 se il debitore effettua l’integrale pagamento di tali rate entro il 15 marzo 2024. Si applicano le disposizioni del comma 244 del predetto articolo 1 della legge n. 197 del 2022.
  2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche ai soggetti indicati dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, relativamente alle rate di cui all’articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da corrispondere entro il 31 gennaio 2024 ed entro il 28 febbraio 2024.
  3. 036 I Relatori.

 

 

 

 

ART. 4

 

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, concernente la sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni in materia di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2, le parole: «fino al 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».
4.2. Bagnai.

 

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

5-bis. Al fine di armonizzare la disciplina vigente con le disposizioni di cui al comma 5-ter del presente articolo, l’efficacia delle disposizioni previste dal regolamento recante la disciplina per l’attività di raccolta sangue e emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, di cui al decreto del Ministro della salute 30 agosto 2023, n. 156, è sospesa dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2024.
5-ter. All’articolo 19, comma 11, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «collaborazione volontaria a titolo gratuito ed occasionale» sono sostituite dalle seguenti: «collaborazione volontaria e occasionale, a titolo gratuito o con contratto libero-professionale,».
*4.15. Cattoi, Barabotti, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.
*4.16. Ciocchetti, Vietri, Ciancitto, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.
*4.17. Marianna Ricciardi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell’Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Quartini, Riccardo Ricciardi, Sportiello, Torto.
*4.18. Nevi.
*4.19. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023 n. 213 dopo il comma 164 è aggiunto il seguente:

 

«164-bis. Anche al fine di far fronte alle esigenze di formazione e tutoraggio del personale assunto ai sensi dell’articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni e integrazioni, e dei medici con contratto di formazione specialistica, nonché di fronteggiare la grave carenza di personale le aziende del Servizio sanitario nazionale, fino al 31 dicembre 2025, possono trattenere in servizio, su istanza degli interessati, i dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale, in deroga ai limiti previsti dall’articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque entro la predetta data. Il Ministero della salute e le Università possono applicare le disposizioni di cui al primo periodo rispettivamente, ai dirigenti medici e sanitari di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, ed ai docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia.  Le amministrazioni di cui al primo e secondo periodo possono riammettere in servizio, a domanda, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, il personale di cui al presente comma collocato in quiescenza a decorrere dal 1° settembre 2023 avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti e previa opzione da parte del medesimo personale per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l’erogazione della retribuzione connessa all’incarico da conferire.  I dirigenti medici e sanitari, i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia, di cui al presente comma, non possono mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale. »

4.22 (nuova formulazione) Ciocchetti, Ciancitto, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.

 

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All’articolo 34, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo alla deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori sociosanitari ucraini, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».

* 4.31. Cattoi, Panizzut, Barabotti, Comaroli, Ottaviani.

* 4.32. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.
* 4.30. (nuova formulazione) Urzì, Tremaglia, Maccari

 

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Il termine per l’adeguamento dell’ordinamento delle regioni e delle province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è prorogato al 31 dicembre 2024..

*4.42. (nuova formulazione) Loizzo, Panizzut, Lazzarini, Matone, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

* 4.107 (nuova formulazione) Faraone

 

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-bis. Al fine di assicurare l’assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui al comma 338 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 400.000 euro per l’anno 2024. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 400.000 euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

8-ter. All’articolo 1, comma 338, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di accesso al fondo per l’assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, le parole: «le associazioni» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore di cui all’articolo 4 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, costituiti in forma di associazione o fondazione».

4.65 (nuova formulazione) Bordonali, Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

 

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

 

8-bis. Il limite massimo di spesa di cui all’articolo 1-quater, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è incrementato di 2 milioni di euro per l’anno 2024. Le risorse di cui al primo periodo che incrementano il livello di finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base delle quote di accesso al finanziamento sanitario indistinto e sono trasferite a tutte le regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente. All’onere di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.”

4.66 (nuova formulazione) Madia, Boschi, Richetti, Di Lauro, Quartapelle Procopio, Gribaudo.

 

Dopo il comma 8 inserire i seguenti:

8-bis. Al comma 688 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo all’istituzione e al finanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, le parole: «e di 10 milioni di euro per l’anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, di 10 milioni di euro per l’anno 2023 e di 10 milioni di euro per l’anno 2024».

8-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 8-bis, pari a euro 10 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

*4.50 (nuova formulazione) Roscani, La Porta, Vietri, Semenzato, Ciancitto, Ciocchetti, Colosimo, Lancellotta, Maccari, Morgante, Rosso, Schifone, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.

*4.51 (nuova formulazione) Semenzato, Lupi, Romano, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Pisano, Tirelli.

 

*4.44 ( nuova formulazione) Ruffino, Bonetti, Sottanelli, Carfagna.

*4.46 (nuova formulazione) Quartini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell’Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Sportiello, Torto.

*4.47 (nuova formulazione) Boschi, Gadda, Marattin.

*4.48 (nuova formulazione) Zanella, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti.

*4.49 (nuova formulazione) Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo, Scarpa, Di Biase, Roggiani, Berruto, Casu, Ghio, Lai.

*4.52 (nuova formulazione) Patriarca, Barelli, Pella, Cannizzaro, D’Attis, Tenerini.

*4.54 (nuova formulazione) Lazzarini, Marchetti, Cavandoli, Panizzut, Loizzo, Matone, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

 

 

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

 

8-bis. La limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave prevista, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dall’articolo 3-bis del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, si applica altresì ai fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi fino al 31 dicembre 2024 nell’esercizio di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale sanitario.

8-ter. Ai fini di cui al comma 8-bis, si tiene conto delle condizioni di lavoro dell’esercente la professione sanitaria, dell’entità delle risorse umane, materiali e finanziarie concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, del contesto organizzativo in cui i fatti sono commessi nonché del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato.

*4.73 (nuova formulazione) Patriarca, Benigni, Cappellacci, Tenerini, Pittalis, Pella.

*4.75 (nuova formulazione) Malavasi.

*4.77 (nuova formulazione) Faraone.

*4.80 (nuova formulazione) Girelli.

*4.81 (nuova formulazione) Ciancitto, Ciocchetti, Vietri, Rosso, Colosimo, Lancellotta, Maccari, Morgante, Schifone, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. All’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, relativo al periodo di operatività del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana, dopo le parole: «per un periodo di dodici mesi, prorogabile» sono inserite le seguenti: «o rinnovabile» e le parole: «per un ulteriore periodo di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per un ulteriore periodo fino a trentasei mesi».
4.100. (nuova formulazione) Rosso, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.

 

 

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Il termine per il completamento degli adempimenti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2023, in materia di gestione e funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R) è differito al 31 dicembre 2024.
*4.102. (nuova formulazione) Nevi, Gatta.
*4.104. (nuova formulazione) Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.
*4.105. (nuova formulazione) Vaccari, Lai, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
*4.106. (nuova formulazione) Mattia, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. All’articolo 27, comma 5-ter, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, relativo alle regioni di riferimento per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali, le parole: «e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024».

4.112. Comaroli, Benvenuto, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Cecchetti, Zoffili.

 

ART. 5

 

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. All’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, al primo periodo, le parole: «2011/2012» sono sostituite dalle seguenti: «2024/2025» e le parole: «cadenza triennale» sono sostituite dalle seguenti: «cadenza biennale»; al secondo periodo, le parole: «cadenza triennale» sono sostituite dalle seguenti: «cadenza biennale».

3-ter. Ai fini del primo aggiornamento delle graduatorie triennali di circolo e di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di un anno previsto dall’articolo 59, comma 10, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca per il periodo 2019-2021 ai fini dell’acquisizione della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica, si applica anche ai casi di primo inserimento nelle graduatorie medesime.

  • quater. All’articolo 5, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «all’anno scolastico 2022/2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024».

 

*5.37 (nuova formulazione) Cannata, Lucaselli, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.

*5.38 (nuova formulazione) Sasso, Latini.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All’articolo 3 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:

«3quater. Le facoltà assunzionali già autorizzate in favore del Ministero dell’istruzione e del merito di cui al comma 3-ter, non utilizzate alla data del 31 dicembre 2023 a seguito dello scorrimento delle graduatorie nazionali per l’assunzione di quattordici unità di personale dell’Area funzionale III, posizione economica F1, di cui al concorso per personale non dirigenziale bandito con decreto del Ministero dell’istruzione n. 61 del 22 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale n. 59 del 27 luglio 2021, destinate all’ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 per le assunzioni in ruolo presso il medesimo ufficio scolastico regionale, mediante lo scorrimento di graduatorie concorsuali per personale di qualifica equivalente, messe a disposizione dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia o da altri enti locali della medesima regione, sulla base dei criteri di inquadramento e della corrispondenza tra i livelli economici regolati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2024, previo decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministro dell’economia e delle finanze e d’intesa con la regione autonoma Friuli Venezia Giulia».

5.45. (nuova formulazione) Panizzut, Pizzimenti, Comaroli, Cattoi, Pretto, Ottaviani, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

 

 

ART. 6

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-bis. All’articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, concernente lo stanziamento destinato ai collegi di merito accreditati, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per l’anno 2024, di 1 milione di euro».

8-ter. Possono accedere ai contributi finanziati con le risorse di cui al comma 8-bis solo gli enti che erogano un numero di borse di studio o di agevolazioni in favore degli studenti del collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l’anno accademico di riferimento. In sede di accertamento dei requisiti di accreditamento di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 673 dell’8 settembre 2016, il Ministero dell’università e della ricerca verifica il rispetto dei requisiti di cui al primo periodo per l’accesso al contributo.

8-quater. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 1 milione di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*6.37. (nuova formulazione) Giorgianni.
*6.38. (nuova formulazione) Cattoi, Barabotti, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.
*6.39. (nuova formulazione) Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
*6.40. (nuova formulazione) Cattaneo.

*6.36 (nuova formulazione) Boschi

 

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca di nuove strategie terapeutiche per malattie neurodegenerative, del neurosviluppo e per altri gravi disturbi del sistema nervoso, l’autorizzazione di spesa, in favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute), di cui all’articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è prorogata per l’importo di 1 milione di euro per l’anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’università e della ricerca.

*6.49. Barelli, Dalla Chiesa, Pella, Cannizzaro, D’Attis.

*6.47. (nuova formulazione) Milani, Rampelli, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Trancassini, Tremaglia.

*6.48. (nuova formulazione) Lupi, Romano.

 

ART. 7

 

 

All’articolo 7, comma 6, aggiungere il seguente comma:

 

6-bis. Gli incarichi di collaborazione di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere conferiti, previa selezione comparativa dei candidati e per la durata massima di sei mesi, a decorrere dalla data del 1° aprile 2024, entro il limite di spesa di euro 6.961.000 per l’anno 2024. La durata dei predetti incarichi non può superare il termine del 31 dicembre 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 6.961.000 per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della cultura.

*7.4 (nuova formulazione) Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

*7.6 (nuova formulazione) Piccolotti, Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari.

*7.08 (nuova formulazione) Mollicone, Amorese, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.

 

Aggiungere in fine il seguente comma:

 

“6-bis. All’articolo 24, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a)         al primo periodo, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
  2. b)        dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «In deroga a quanto previsto al quarto periodo, i contratti relativi a detti incarichi, limitatamente alle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio nel numero massimo di 7, già conferiti e in essere al 31 dicembre 2023, cessano di avere efficacia decorsi tre anni dal conferimento o, in ogni caso, il 31 dicembre 2024.

*7.22 (nuova formulazione) Michelotti, Zucconi, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.

*7.5 (nuova formulazione) Rampelli, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Trancassini, Tremaglia.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All’articolo 22, comma 2-octies, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, relativo alle assunzioni di personale artistico e tecnico delle fondazioni lirico-sinfoniche, le parole: «31 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
**7.17. Varchi, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.
**7.18. Lai, Roggiani, Mauri, Grimaldi
**7.24. Caramanna, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Le contabilità ordinarie intestate alle Direzioni regionali Musei accorpate ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera f), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri17 ottobre 2023, n. 167, continuano ad operare fino al 31 dicembre 2024 per consentire agli istituti accorpanti di esaurire le disponibilità residue accertate alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 167 del 2023.

7.26 Il Governo.

 

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All’articolo 183, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente la ripartizione della quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al primo periodo, le parole: «Fondo unico per lo spettacolo» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo» e le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023 e 2024»;
  2. al secondo periodo, le parole: «entro il 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2024» e le parole: «l’attività svolta nel 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «l’attività svolta nel 2023».

7.27 Il Governo.

 

Dopo l’articolo 7 aggiungere il seguente:

  1. 7- bis (Misure per l’innovazione digitale dell’editoria) – Il contributo per favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali delle imprese, di cui all’articolo 30-quater, comma 2, del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è concesso alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2024.
  2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria, di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, 198, nell’ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri , di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della medesima legge n. 198 del 2016, e all’articolo 1, comma 616, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

 

7.014 Urzì, Bonafè, Iezzi, Paolo Emilio Russo, Alessandro Colucci, Boschi, Carfagna, Magi, Zaratti, Lucaselli, Ubaldo Pagano, Comaroli, Pella, Francesco Saverio Romano, Marattin, Sottanelli, Steger, Grimaldi.

 

 

 

ART. 8

 

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All’articolo 199, comma 1, lettera b), quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo all’erogazione di contributi in favore del soggetto fornitore di lavoro portuale e delle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali, titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo, da parte delle Autorità di sistema portuale, dopo la parola: «Ucraina» sono inserite le seguenti: «e della recente crisi nel Medio Oriente e nel Mar Rosso» e dopo le parole: «per l’anno 2023» sono inserite le seguenti: «e di 2 milioni di euro per l’anno 2024». Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
8.15. Maccanti, Iezzi, Bordonali, Stefani, Ravetto, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

8.13 (nuova formulazione)  Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut, Ubaldo Pagano, Simiani, Lai

8.16 (nuova formulazione)  Pastorino

 

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All’articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di responsabilità erariale, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
*8.39. (nuova formulazione) Cannata.
*8.40. (nuova formulazione) Lucaselli.
*8.41. (nuova formulazione) Romano.
*8.42. (nuova formulazione) Mazzetti, D’Attis, Pella.

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-bis. All’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo alla revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
6-ter. All’articolo 13, comma 6-bis, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo allo svolgimento delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni alla guida di veicoli a motore, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
*8.44. Gaetana Russo, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.

*8.59. (nuova formulazione) Urzì, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.
*8.60. (nuova formulazione) Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.
*8.61. (nuova formulazione) Andrea Rossi.
*8.58. (nuova formulazione) Patriarca.
*8.80. (nuova formulazione) Cangiano, Gaetana Russo, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.
*8.115. (nuova formulazione) Maccanti, Pretto, Dara, Marchetti, Furgiuele, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.
*8.116. (nuova formulazione) Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

 

 

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-bis. All’articolo 1, comma 15, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in materia di approvazione di varianti ai progetti di infrastrutture strategiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) le parole: «dal 2019 al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2024»;
  2. b) dopo le parole: «Comitato interministeriale per la programmazione economica» sono aggiunte le seguenti: «e lo sviluppo sostenibile» e la parola: «CIPE», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «CIPESS».

8.124 Il Governo.

 

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. All’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in materia di attività di salvamento acquatico, le parole: «31 marzo 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

8.125 I Relatori.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis Sino al 30 giugno 2024, in deroga all’articolo 122 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le macchine agricole di cui all’articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono soggette all’obbligo assicurativo solo se poste in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.

8.126. (nuova formulazione) I Relatori.

ART. 10

 

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al fine di garantire la continuità dei contratti di apprendistato e di formazione e lavoro, i contratti stipulati ai sensi dell’articolo 1, comma 696, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono prorogati per un ulteriore anno, ferma restando la durata massima di due anni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.280.000 euro per l’anno 2024 e a 256.000 euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al  Ministero della difesa. ».

10.5 (nuova formulazione) I Relatori.

 

Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:

 

Articolo 10-bis

 (Disposizioni concernenti la corresponsione dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare per l’anno 2024)

 

  1. All’articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: «per gli anni 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2024» e le parole: «nel 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2024».
  2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a euro 185.328 per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della difesa».

 

10.05 Urzì, Bonafè, Iezzi, Paolo Emilio Russo, Alessandro Colucci, Boschi, Alfonso Colucci, Carfagna, Magi, Lucaselli, Ubaldo Pagano, Comaroli, Pella, Francesco Saverio Romano, Marattin, Torto, Sottanelli, Steger.

 

 

ART. 11

 

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) dopo il comma 4 inserire i seguenti:

4-bis. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 381, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti il tirocinio dei magistrati ordinari, si applicano anche per il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all’esito dei concorsi banditi fino all’anno 2023.

4-ter. Per l’attuazione delle disposizioni del comma 4-bis è autorizzata la spesa di 3.392.802 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 668.616 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, cui si provvede mediante riduzione, nella misura di 3.392.802 euro annui a decorrere dall’anno 2026, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

  1. b) dopo il comma 5 inserire i seguenti:

5-bis. All’articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, concernente la sospensione dell’efficacia di norme in materia di notificazioni eseguite dagli avvocati, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».

5-ter. All’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in materia di dichiarazioni sostitutive degli imprenditori ai fini dell’accesso alla composizione negoziata della crisi, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;

  1. c) dopo il comma 6 inserire i seguenti:

6-bis. All’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, in materia di divieto di assegnazione del personale dell’amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

6-ter. All’articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di personale del Ministero della giustizia, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

  1. d) sostituire il comma 7 con il seguente:
  2. All’articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di giudizi di impugnazione, le parole: «sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 87,» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 30 giugno 2024».

11.34 Il Governo

 

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-bis. All’articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, relativo alla disciplina transitoria dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, le parole: «undici anni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici anni».

6-ter. All’articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, relativo alla proroga della disciplina speciale dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, le parole: «alla sessione da indire per l’anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alle sessioni da indire per gli anni 2023 e 2024».

*11.7. Maschio, Varchi, Giorgianni, Michelotti.

*11.8. Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Zan, Di Biase.

*11.9. Morrone, Bisa, Cavandoli.

*11.10. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell’Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*11.17. (nuova formulazione) Dori, Zaratti, Grimaldi

 

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All’articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, relativo all’iscrizione nell’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, le parole: «undici anni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici anni».
**11.11. Dori, Zaratti, Grimaldi.
**11.12. Schullian, Gebhard, Steger, Manes.
**11.13. Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Zan, Di Biase.
**11.14. Morrone, Bisa, Cavandoli.
**11.15. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell’Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.
**11.16. Michelotti, Varchi, Maschio, Zucconi.

 

 

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

 

11-bis. Al fine di garantire l’aggiornamento delle procedure elettorali per l’elezione degli organi di cui agli articoli 3 e 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, lo svolgimento delle prime elezioni dei suddetti organi successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è rinviato per un periodo non superiore a sei mesi.

11-ter. Nelle more di una riforma complessiva dell’Ordine dei giornalisti, nelle prime elezioni del Consiglio dell’Ordine dei giornalisti successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il voto si esprime da remoto con modalità telematiche o in presenza per mezzo di schede.

 

11.36 I Relatori.

 

 

ART. 12

 

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 2-septies dell’articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in materia di semplificazione delle procedure relative a progetti per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici, le parole: «per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».
*12.3. (nuova formulazione) Steger, Manes.
*12.4. (nuova formulazione) Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.
*12.6. (nuova formulazione) Giorgianni, Lucaselli, Michelotti, Zucconi, Cannata, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.
*12.7. (nuova formulazione) Boschi, Marattin.
*12.8. (nuova formulazione) Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.
*12.9. (nuova formulazione) Romano.
*12.10. (nuova formulazione) Dell’Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.
*12.17. (nuova formulazione) Barelli, Mazzetti, Tenerini, Pella.

*12.52. (nuova formulazione) Simiani.

 

Dopo l’articolo 12 aggiungere il seguente:

Al comma 5, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: al 31 dicembre e le parole: 30 giugno 2024 con le seguenti: alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione del regolamento (UE) 2020/741  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024e aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «del regolamento (UE) 2020/741  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo regolamento (UE) 2020/741»

*12.27. (nuova formulazione) Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Simiani.
*12.28. (nuova formulazione) Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.
*12.29. (nuova formulazione) Nevi, Gatta, Pella.
*12.30. (nuova formulazione) Cerreto, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.
*12.31. (nuova formulazione) Trancassini, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Tremaglia.
*12.32. (nuova formulazione) Gadda, Marattin, Boschi.
*12.33. (nuova formulazione) Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Comaroli, Cattoi, Ottaviani.
*12.34. (nuova formulazione) Caramiello, L’Abbate, Sergio Costa, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell’Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto

 

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. All’articolo 18, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n.14, le parole: “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”.

6-ter. All’articolo 11-ter, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, le parole: “sino al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “sino al 31 dicembre 2025.

6-quater Agli oneri derivanti dai commi 6-bis e 6-ter, pari a euro 347.000 per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

12.90 (nuova formulazione) Cannizzaro, Barelli, Paolo Emilio Russo, D’Attis, Pella.

 

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 835, primo periodo, concernente il termine di operatività del Nucleo di valutazione sulle condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche non autoctone, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2024»;

b) al comma 837-bis, concernente l’applicazione di disposizioni in materia di immissione di specie ittiche non autoctone, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2025».

*12.56. Mazzetti.
*12.59. Bruzzone, Formentini, Bordonali, Cattoi, Comaroli, Stefani, Pretto, Ravetto, Ottaviani, Iezzi, Ziello.
*12.92. (ex 13.61) Cerreto, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.

*12.82. (nuova formulazione) Ciaburro, Caretta, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.

.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 115 dell’articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, in materia di impianti di distribuzione dei carburanti, le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024».

*12.63. (nuova formulazione) Steger, Manes.

*12.64. (nuova formulazione) D’Attis, Squeri.

*12.65. (nuova formulazione) Cannata.

*12.66. (nuova formulazione) Marattin.

*12.67. (nuova formulazione) Toccalini, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

*12.68. (nuova formulazione) Ubaldo Pagano.

 

 

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All’articolo 265, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente il regime transitorio in materia di rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico, le parole: «termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
**12.72. Pella.
**12.73. Lucaselli.
**12.74. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

 

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All’allegato 1, punto 2, primo periodo, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, in materia di aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica, le parole: «5 anni» sono sostituite dalle seguenti: «8 anni».

12.83. (nuova formulazione) Miele, Pizzimenti, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

 

Dopo l’articolo 12 aggiungere il seguente:

Articolo 12-bis

(Modifica all’articolo 40-ter del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, in materia di semplificazione degli adempimenti relativi ai recipienti a pressione)

  1. All’articolo 40-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, dopo le parole: «con capacità complessiva superiore a 13 metri cubi» sono inserite le seguenti: «si applica fino al 31 dicembre 2024 e».

12.06. I Relatori.

 

 

ART. 13

Al comma 1, capoverso 1-quater, primo periodo, sostituire le parole: aziende agricole con le seguenti: imprese agricole, nonché a quelle della pesca e dell’acquacoltura.

*13.5. Gatta.

*13.7. Castiglione, Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

*13.10. Pierro, Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

*13.11. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Simiani.

*13.12. Zucconi.

*13.1. Cerreto, Mattia, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi.

 

Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) alla lettera a), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
*13.30. Nevi, Gatta, Mazzetti.
*13.31. Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.
*13.32. La Salandra, Caretta, Ciaburro, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.
*13.33. Schullian, Gebhard, Steger, Manes.
*13.34. Gaetana Russo, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.

*13.35. (nuova formulazione) Pastorino.
*13.36. (nuova formulazione) Mazzetti, Nevi, D’Attis, Pella, Gatta.
*13.37. (nuova formulazione) Simiani.
*13.38. (nuova formulazione) Steger, Manes.

 

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

 

3-bis. All’articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari, posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle società che hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

  1. fino a 10.000 euro, zero per cento;
  2. oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento;
  3. c) oltre 15.000 euro, 100 per cento.».

3-ter. Il Fondo di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è incrementato di 89,8 milioni di euro per l’anno 2027.

3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 220,1 milioni di euro per l’anno 2025 e in 130,3 milioni di euro per l’anno 2026, nonché dal comma 3-ter pari a 89,8 milioni di euro per l’anno 2027 si provvede:

  1. a) quanto a 220,1 milioni di euro per l’anno 2025 e a 130,3 milioni di euro per l’anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209;
  2. b) quanto a 89,8 milioni di euro per l’anno 2027 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3 bis.

13.123. Il Governo.

 

 

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Programma Nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2022-2024, adottato con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 24 dicembre 2021, n. 677287, unico strumento programmatico nazionale del settore delle produzioni acquatiche nell’ambito della politica agroalimentare italiana, necessario al raggiungimento di quanto previsto dalla Politica Comune della Pesca in materia di conservazione della biodiversità, sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle attività produttive, il termine fissato per l’attuazione delle azioni previste dai Programmi dell’anno 2023 è prorogato al 31 dicembre 2024. Le risorse sono incrementate di euro 4 milioni per l’anno 2024.

3-ter. Con uno o più provvedimenti direttoriali del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi entro il 31 marzo 2024, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione di quanto previsto al comma 3-bis.

3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a euro 4 milioni, per l’anno 2024, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024/2026, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

 

13.122 (nuova formulazione) I Relatori

 

 

ART. 14

 

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

 

2-bis. All’articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, il comma 6-quater è sostituito con il seguente:

«6-quater. In sede di prima applicazione, relativamente ai soggetti di cui al comma 6-bis, le comunicazioni di cui al comma 6-ter, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 31 marzo 2024».

 

2-ter. All’articolo 35, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le parole: «entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2024».

 

2-quater. Sulle somme di cui all’articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 26 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall’articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l’ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo al medesimo soggetto non supera l’importo di 300 euro; se detto ammontare è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta.

 

2-quinquies. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 2-quater, all’atto del pagamento l’atleta rilascia al sostituto d’imposta autocertificazione attestante che, con il pagamento del premio conseguito, non supera il limite di 300 euro di somme percepite senza l’applicazione delle ritenute alla fonte.

 

2-sexies. Il sostituto d’imposta, entro il secondo mese successivo all’erogazione dei premi per i quali non è stata applicata la ritenuta alla fonte, provvede a comunicare all’interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, i dati dei soggetti beneficiari e del relativo premio percepito senza applicazione della ritenuta alla fonte e la medesima comunicazione è resa disponibile al Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia delle entrate.

 

2-septies. Agli oneri derivanti dal comma 2-quater pari a 1,15 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul proprio bilancio autonomo per effetto dell’articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1,15 milioni di euro per l’anno 2024, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.”.

 

14.1 (nuova formulazione) Palombi, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.

 

ART. 16

 

 

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All’articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente il differimento dei termini per la riduzione e l’abolizione dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, le parole: «settantadue mesi» sono sostituite dalle seguenti: «novantasei mesi».
*16.1. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Piccolotti, Fratoianni.
*16.2. Patriarca, Pella, Barelli, Cannizzaro
*16.3. Cannata, Lucaselli, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.
*16.4. Maccanti, Benvenuto, Zinzi, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.
*16.5. Mancini, Bonafe’, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Guerra, Lai, Ubaldo Pagano, Roggiani.

ART. 17

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo e per garantire la più ampia partecipazione dei settori imprenditoriali delle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, in considerazione della complessità territoriale risultante dall’accorpamento di cinque circoscrizioni territoriali preesistenti, la disposizione transitoria di cui all’articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, in materia di determinazione del numero dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituite a seguito di accorpamento ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si applica agli organi della Camera di commercio delle Marche per due mandati successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; per la stessa durata la giunta della medesima Camera di commercio è composta dal presidente e da un numero di membri pari a nove. Resta fermo il limite complessivo di spesa di cui all’articolo 1, comma 25-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. Nella procedura in corso per il rinnovo degli organi della Camera di commercio delle Marche, il termine di cui all’articolo 38, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, è prorogato di ulteriori novanta giorni. L’articolo 12 della citata legge n. 580 del 1993 si interpreta nel senso che la designazione dei componenti dei consigli delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura è effettuata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori costituite a livello provinciale o pluriprovinciale ovvero, in mancanza, da quelle costituite a livello regionale, ove presenti, o a livello nazionale, con riferimento esclusivo, in ogni caso, alla rappresentatività delle medesime organizzazioni nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza della camera di commercio interessata.

*17.3. (nuova formulazione) Pella, Carloni, Marchetti, Latini, Battistoni.
*17.4. nuova formulazione) Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.
*17.5. (nuova formulazione) Pella, Rubano.
*17.6. (nuova formulazione) Baldelli, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.
*17.7. (nuova formulazione) Curti, Manzi, Roggiani.
*17.8. (nuova formulazione) L’Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell’Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

 

Dopo l’articolo 17 aggiungere il seguente:

 

Articolo 17-bis.

(Disposizioni relative agli eventi sismici dell’area etnea)

  1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all’evento sismico del 26 dicembre 2018, di cui all’articolo 57, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è ulteriormente prorogato, senza soluzione di continuità, al 31 dicembre 2024. Alle conseguenti attività si fa fronte a valere sulle risorse già stanziate per l’emergenza, che sono integrate nel limite di ulteriori 1,7 milioni di euro per l’anno 2024, da assegnare con deliberazione del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del medesimo codice.

17.017. Il Governo.

 

ART. 18

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All’articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: «30 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
*18.69. Caramanna, Rotelli, Colombo.
*18.70. Nisini, Caparvi, Giaccone, Giagoni, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.