INTERROGAZIONE, CENNI PD CAMERA, SU COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI AGROALIMENTARI DERIVANTI DA CANAPA

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02482

presentato da

CENNI Susanna

testo di

Venerdì 12 luglio 2019, seduta n. 207

CENNI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, al Ministro della salute, al Ministro per la famiglia e le disabilità. — Per sapere – premesso che:

la canapa è una coltura tradizionale tipica del nostro Paese: fino alla metà del secolo l’Italia era infatti il secondo produttore mondiale dopo la Russia con 100 mila ettari seminati e un milione di quintali prodotti;

la legge 12 febbraio 2016, n. 242, recante «Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa», ha previsto tra le proprie finalità «il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa, quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione»;

tale legge sostiene e promuove la coltivazione, la trasformazione e lo sviluppo delle filiere finalizzate alla produzione di prodotti tessili, di semilavorati da impiegare nella bioedilizia, nella componentistica, di prodotti alimentari (principalmente semi, oli e farina);

tale coltivazione ha quindi innumerevoli applicazioni con i suoi derivati soprattutto in ambito alimentare e del filone del benessere: per fare alcuni esempi, l’olio di canapa è un utile strumento di contrasto al colesterolo, le tisane di infiorescenza sono ideali per avere effetti anti stress, la farina di canapa è utilissima nel supporto di proteine e priva di glutine tanto da essere un super food perfetto per chi soffre di celiachia;

a seguito della nuova normativa, la coltivazione di canapa, dopo decenni di abbandono, ha registrato una crescita esponenziale nel nostro Paese: negli ultimi tre anni la superficie coltivata è passata da 950 a 3 mila ettari coinvolgendo centinaia di aziende-agricole;

è quindi palese come questa coltura rappresenti una risorsa e una opportunità per l’agricoltura italiana e come sia estremamente riduttivo e fuorviante ridurre la questione della canapa alla sola Cannabis light, anche in seguito alla recente sentenza della Corte di Cassazione che ha sancito la non commerciabilità di alcuni prodotti derivati dalla Cannabis (come l’olio, le foglie, le infiorescenze e la resina che contengono il principio attivo Thc – tetraidrocannabinolo);

la Corte di Cassazione ha rilevato quindi alcune carenze presenti nella normativa vigente: la legge n. 242 del 2016, promuovendo indiscutibilmente lo sviluppo della filiera della canapa sativa, non ha però definito nel dettaglio il suo utilizzo in ambito agro-alimentare;

l’articolo 5 della legge n. 242 del 2016 «Limiti di THC negli alimenti», tuttavia, stabilisce che «Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti». Ad oggi tale decreto non è stato ancora adottato;

la Cassazione ha inoltre indicato un contrasto interpretativo sulla liceità della commercializzazione della vendita al dettaglio della cannabis light proveniente dalle coltivazioni di canapa previste dalla legge n. 242 del 2016: in definitiva, la norma dovrebbe perfezionarsi distinguendo le due tipologie di piante che hanno valori tecnici completamente differenti, pur essendo della stessa famiglia, e che si differenziano comunque sulla potenzialità di «efficacia drogante»;

anche se infatti tutte le attività agricole e le attività di vendita da aziende agricole ad altre imprese di prodotti derivati da canapa industriale (come cosmetici, alimentari, manifatturieri, biomassa, colture per florovivaismo) non sarebbero oggetto della citata sentenza della Corte di cassazione, purché conformi alle rispettive normative di settore, è evidente che il dibattito legato alla liberalizzazione della cannabis abbia alimentato una confusione mediatica sulla piena commercializzazione del prodotto, penalizzando fortemente soprattutto la sua applicazione alimentare –:

se ritenga necessario assumere iniziative urgenti al fine di colmare il vuoto normativo presente nella legge 12 febbraio 2016, n. 242, relativo alla commercializzazione dei prodotti agroalimentari derivanti dalla coltivazione e dalla trasformazione della canapa, al fine di sostenere le numerose imprese della filiera che in questi hanno programmato investimenti e generato posti di lavoro e al fine di contrastare pratiche speculative commerciali che hanno danneggiato numerose aziende agricole italiane.

(5-02482)