INTERROGAZIONE, FARAONE PD SENATO, SU ESENZIONE IMU COMUNI CAMPOFELICE DI FITALIA E ALIA

Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-00776

presentata da

DAVIDE FARAONE

lunedì 5 novembre 2018, seduta n.053

FARAONE – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo – Premesso che:

la normativa vigente ha introdotto delle misure di favore per i terreni agricoli, ripristinando i criteri contenuti nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;

in particolare, l’articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), ha previsto l’applicazione dell’esenzione dall’IMU, a decorrere dall’anno 2016, a favore dei terreni agricoli ubicati nei comuni ricompresi nella medesima circolare, nel cui novero non rientrano, per quanto riguarda la provincia di Palermo, il Comune di Campofelice di Fitalia ed il Comune di Alia;

dalla lettura della medesima circolare, inoltre, si rileva che l’individuazione dei Comuni esclusi dal pagamento dell’IMU agricola è avvenuta sulla base dei dati forniti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, nonché in applicazione di quanto disposto dall’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, secondo cui “Gli indirizzi di cui al precedente articolo 3 relativamente ai terreni di collina e di montagna avranno riguardo alle esigenze di utilizzare e di valorizzare i terreni medesimi mediante interventi volti a realizzare il riordino agrario e fondiario in funzione di nuovi assetti produttivi, con particolare riguardo a quelli che presentano una naturale capacità di assicurare elevate produzioni unitarie e di foraggi e cereali per uso zootecnico”;

i Comuni di Campofelice di Fitalia e di Alia hanno le caratteristiche ed i requisiti per rientrare a pieno titolo tra quelli individuati ai sensi dell’art. 15, per cui dovrebbero essere coerentemente inseriti nell’elenco allegato alla circolare ricognitiva del Ministero delle finanze del 14 giugno 1993, n. 9;

da una prima analisi, la mancata inclusione tra i Comuni attualmente presenti nell’elenco ministeriale contrasta, in maniera evidente, con il canone di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione, assurto nella giurisprudenza costituzionale a clausola generale dell’ordinamento, in quanto tutti i territori limitrofi a Campofelice di Fitalia e Alia, aventi le medesime condizioni geomorfologiche, di altitudine, agricole e produttive, sono stati inclusi nell’elenco;

il riferimento, in particolare, è ai Comuni viciniori di Cefalà Diana (570 metri sul livello del mare), Ciminna (478), Mezzojuso (570 ), Vicari (640) e Villalfrati (495 metri sul livello del mare), appartenenti tutti alla provincia di Palermo, con la precisazione che, ferma restando l’omogeneità di caratteristiche di tipo economico e agrario tra tutti i territori, la quota altimetrica dei comuni di Campofelice di Fitalia e di Alia risulta superiore rispetto a quella degli altri territori ora menzionati, essendo ubicati, rispettivamente, ad un’altezza di 734 e 726 metri sul livello del mare;

i Comuni di Campofelice di Fitalia e Alia sembrerebbero avere i requisiti necessari per ottenere l’inclusione nell’elenco, in applicazione degli indirizzi e dei criteri previsti dalla legislazione vigente (art. 15 della legge n. 984 del 1977),

si chiede di sapere dai Ministri in indirizzo quali siano i motivi del mancato aggiornamento dell’elenco e quali iniziative di propria competenza intendano adottare per favorire in tempi rapidi l’aggiornamento dell’elenco allegato alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, includendo anche il Comune di Campofelice di Fitalia ed il Comune di Alia, avendo essi caratteristiche e requisiti del tutto assimilabili a quelli dei Comuni attualmente riportati nel medesimo elenco ministeriale.

(4-00776)