INTERROGAZIONE, GEMMATO FDI CAMERA, SU ADEGUAMENTO MASSIMALI POLIZZA ASSICURATIVA PER ESERCIZIO ATTIVITÀ VENATORIA

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04010

presentato da

GEMMATO Marcello

testo di

Mercoledì 20 maggio 2020, seduta n. 343

GEMMATO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

l’attività venatoria è disciplinata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157;

il comma 8 dell’articolo 12 stabilisce i requisiti per l’esercizio dell’attività e, tra l’altro, detta l’obbligo per il cacciatore di sottoscrivere una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi;

la norma prevede che «L’attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall’uso delle armi o degli arnesi utili all’attività venatoria, con massimale di lire un miliardo (euro 516.456,90) per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni (euro 387.342,67) per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni (euro 129.114,22) per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all’esercizio dell’attività venatoria, con massimale di lire 100 milioni (euro 51.645,69) per morte o invalidità permanente»;

secondo quanto si evince da organi di stampa, i massimali previsti dalla norma citata apparirebbero non adeguati, in quanto non aggiornati rispetto ai valori di liquidazione dei danni alla persona corrisposti oggi (tra cui bisogna considerare i danni da perdita del rapporto parentale spettante ai più stretti congiunti della vittima), sia in caso di morte, sia in caso di invalidità permanente;

nel 1992 il legislatore aveva comunque previsto la necessità di aggiornamento dei massimali e, infatti, il comma 9 del citato articolo 12 dispone che: «Il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, provvede ogni quattro anni, con proprio decreto, ad aggiornare i massimali suddetti»;

sembrerebbe che, ad oggi, i predetti massimali non siano mai stati oggetto del prescritto adeguamento;

il mancato aggiornamento dei predetti massimali, sembrerebbe causare danni evidenti nel momento in cui limita i risarcimenti in favore delle vittime della caccia a quote troppo basse rispetto alla entità del danno causato. Inoltre, pare che i cacciatori ritenuti responsabili, risultino in alcuni casi fortemente penalizzati in quanto costretti a corrispondere, con il proprio patrimonio, la quota di risarcimento dovuta alle vittime della caccia che eccede i limiti assicurati;

al riguardo, si osserva che gli attuali massimali previsti dalla normativa vigente in materia apparirebbero inadeguati se si tengono in considerazione i relativi ed esigui risarcimenti ai parenti delle vittime per casi di morte ed invalidità. Infatti, in caso di morte l’indennizzo liquidato secondo le tabelle adottate nei tribunali varia, per il danno da perdita parentale, da un minimo di 165.960 a un massimo di 331.920 per ogni parente (genitore, figlio o coniuge), mentre un danno biologico del 100 per cento può comportare un risarcimento tabellare fino a 1.200.000. Il dato appare rilevante se si pensa che nella scorsa stagione venatoria (2019/20) hanno perso la vita 27 persone e 67 sono rimaste ferite –:

se i fatti esposti in premessa corrispondano al vero e, in caso affermativo, se intenda adottare le iniziative di competenza volte all’adeguamento dei massimali per l’esercizio dell’attività venatoria così come previsto dall’articolo 12, comma 9, della legge n. 157 del 1992.

(5-04010)