LEGGE BILANCIO, ECCO IL TESTO INTEGRALE PCM. I PUNTI AGRICOLI

Promozione made in Italy, cimice asiatica, sugar tax, accise sul tabacco, agricoltura rosa, sostegno alla ricerca, investimenti per il Sud, comuni montani, pensioni per agricoltori.

Questi alcuni dei punti presenti nell’articolato della Legge di Bilancio entrata ieri in Cdm e ancora incompleta dato che si rimane in attesa della riunione di maggioranza. Riunione che darà presumibilmente vita ad alcune implementazioni o tagli.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica integralmente il testo in PDF e riporta alcuni dei punti:

ARTICOLATO LB2020 29.10.2019 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Art. 26
(Sostegno alla ricerca)

1. Per garantire la prosecuzione del finanziamento dei programmi spaziali nazionali, in cooperazione
internazionale e nell’ambito dell’Agenzia spaziale europea, assicurando al contempo il coordinamento delle
politiche di bilancio in materia, le somme assegnate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
giugno 2019, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
incrementate di 390 milioni di euro per l’anno 2020, 502 milioni di euro per l’anno 2021, 477 milioni di euro
per l’anno 2022, 382 milioni di euro per l’anno 2023, e 309 milioni di euro per l’anno 2024.
2.Le somme di cui al comma 1 sono assegnate con decreto del Presidente del Consiglio del Ministri, su proposta
dell’Autorità politica delegata al coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali ai sensi dell’articolo
21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sentito il Comitato interministeriale per le politiche
relative allo spazio e la ricerca aerospaziale .
3. Al fine di potenziare le attività di ricerca svolte da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati,
incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con le istituzioni e il sistema economico e produttivo,
in relazione agli indirizzi e agli obiettivi strategici nazionali della ricerca e dell’innovazione, è autorizzata la
spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2020, 200 milioni di euro per l’anno 2021 e 300 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2022, da iscrivere su un apposito Fondo dello stato di previsione del —————————
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Art. 29

(Piano straordinario di promozione del made in Italy)

Per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l’attrazione degli
investimenti in Italia, di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono stanziati, nello stato di previsione del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ulteriori 50 milioni di euro a decorrere dal 2020, da
destinare alle azioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), i) e l), del predetto articolo 30. All’attuazione
del Piano provvede l’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

Misure per il sud
Art. 30

Modifica dell’articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge

28 giugno 2019, n. 58

All’articolo 44 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione
28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole «d’intesa con» sono sostituite con la seguente: «sentite»; le parole «autorità delegata
per coesione», sono sostituite dalle seguenti: «e la coesione territoriale»;
b) il comma 7 è soppresso ed è sostituito dal seguente:
«7. In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere:
a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla
base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di
cui all’articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da
parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell’Agenzia per la coesione territoriale, sentite le
Amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza con le “ missioni” della
politica di coesione di cui alla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2019 e con gli
obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l’obbligo di generare
obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021»;
c) il comma 10 è sostituito dai seguenti commi:
«10. Le risorse di cui al comma 1, eventualmente non rientranti nel Piano sviluppo e coesione, sono
riprogrammate con delibera del CIPE su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, al fine di contribuire al finanziamento di un Piano sviluppo e coesione per ciascuna delle “missioni” di cui al comma 7,
lett. b);
d) 10-bis. le risorse di cui al comma 10 del presente articolo possono finanziare:
a) i Contratti istituzionali di sviluppo, di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
b) la progettazione degli investimenti infrastrutturali.
e) dopo il comma 11 è inserito il seguente
11-bis: Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo sviluppo e
coesione, anche sulla base di atti di indirizzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le
politiche di coesione, l’Agenzia per la coesione territoriale promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, azioni di accompagnamento alle Amministrazioni responsabili della spesa, attraverso appositi
accordi di cooperazione con le medesime Amministrazioni.
f) al comma 13, sostituire le parole «comma 10, lettera c)» con le seguenti «comma 10-bis, lettera b)»;
g) al comma 14, dopo le parole «Ministro per il SUD», sono inserite le seguenti: «e la coesione territoriale»;
h) al comma 15, dopo le parole «Ministro per il SUD», sono inserite le seguenti: «e la coesione territoriale».

Art. 31

Rafforzamento clausola investimenti 34% al Mezzogiorno

1. All’articolo 7-bis del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18, come modificato dall’articolo 1, commi 597 e 598, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
il comma 2 è soppresso e sostituito dal seguente:
2. Al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse per programmi di spesa in conto capitale
finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti, da assegnare sull’intero territorio nazionale che
non abbia già individuati criteri o indicatori di attribuzione, deve essere disposto, in conformità
all’obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata,
Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti in conto capitale
proporzionale alla popolazione di riferimento. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità con le quali verificare l’attuazione delle
disposizioni contenute nel presente comma, nonché l’andamento della spesa erogata.

Art. 32

Rifinanziamento strategia nazionale aree interne (200 milioni per il quadriennio 2020-2023)
1. Al fine di rafforzare ed ampliare la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese,
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata
dall’articolo 1, commi 895 ed 896, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 60 per l’anno 2021
e per 70 milioni per ciascuno degli anni, 2022 e 2023, a carico delle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla
legge 16 aprile 1987, n. 183.

Art. 56

(Sostegno alle imprese colpite da cimice asiatica)

1. Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni dagli attacchi della cimice asiatica
(Halyomorpha Halys) e ad essa correlati e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura
dei rischi, in deroga all’ articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono
accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’ articolo 5
del decreto legislativo n. 102 del 2004. Le Regioni sul cui territorio si è verificato l’attacco da parte della cimice
asiatica possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al
comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dagli attacchi della cimice asiatica
(Halyomorpha Halys), la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori di cui all’articolo
15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 40 milioni di euro per l’anno 2020 e di 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Art. 57

(Interventi a favore dell’agricoltura)

1. Al fine di promuovere l’imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli
professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant’anni,
con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre
2020, è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo
massimo di ventiquattro mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dell’accredito contributivo presso
l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L’esonero di cui al primo
periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa
vigente. L’INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al
monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori
entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia
e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n.
1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.
2. Al fine di favorire lo sviluppo dell’imprenditoria femminile in agricoltura, con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro 60 giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione di mutui a tasso
zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da
imprenditrici attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione
di prodotti agricoli.
3. I mutui di cui al comma 2 sono concessi nel limite di 300.000 euro, della durata massima di quindici anni
comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il
settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
4. Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria
iniziale pari a 15 milioni di euro per l’anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l’apertura di
un’apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato intestata al Ministero delle politiche agricole e
forestali.
5. Al fine di favorire la competitività del settore agricolo e agroalimentare è istituito nello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per lo sviluppo del Made in Italy con una
dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro per il 2020 e 14,5 milioni di euro per il 2021, finalizzato a
sostenere lo sviluppo e gli investimenti delle filiere. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo.

Art. 60
(Comuni montani)

1. All’articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: “e 5 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2014” sono sostituite dalle seguenti “, a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014
al 2019 ed a 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020”

Art. 71

(Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale)

1. All’articolo 24-ter, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, nell’alinea, le parole: ”di categoria euro 2 o inferiore”, sono
sostituite dalle seguenti: “di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione dei
veicoli di categoria euro 4 o inferiore”.

Art. 72

(Accisa sui prodotti energetici impiegati per produrre energia elettrica)

1. Al fine di applicare ai prodotti energetici, impiegati nella produzione di energia elettrica, aliquote di accisa
specifiche finalizzate a proteggere l’ambiente dall’emissione di gas responsabili dell’effetto serra e di polveri
sottili, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 21, il comma 9 è sostituito dai seguenti:
“9. I prodotti energetici di cui al comma 1, qualora utilizzati per la produzione, diretta o indiretta, di
energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l’accisa
sull’energia elettrica, sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con l’applicazione delle
aliquote stabilite per tale impiego nell’Allegato I; le stesse aliquote sono applicate:
a) ai prodotti energetici limitatamente ai quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica;
b) ai prodotti energetici impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per
l’autoproduzione di energia elettrica e vapore;
c) ai prodotti energetici impiegati in impianti petrolchimici per l’alimentazione di centrali combinate
termoelettriche per l’autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni.”;
9-bis. n caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote di cui al comma 9 sono applicate, in
relazione al combustibile impiegato, nella misura del 30 per cento.
9-ter. In caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, i quantitativi di combustibili
impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando i seguenti consumi specifici
convenzionali:
a) oli vegetali non modificati chimicamente 0,194 kg per kWh
b) gas naturale 0,220 mc per kWh
c) gas di petrolio liquefatti 0,173 kg per kWh
d) gasolio 0,186 kg per kWh
e) olio combustibile e oli minerali greggi, naturali 0,194 kg per kWh
f) carbone, lignite e coke 0,312 kg per kWh”;

b) nell’Allegato I:
1) nella voce “Oli da gas o gasolio”, è aggiunta, in fine, la seguente sottovoce:
“usato per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 12,8 per mille litri”;
2) dopo la voce “Oli da gas o gasolio”, è inserita la seguente voce:
“Oli vegetali non modificati chimicamente usati per la produzione diretta o indiretta di energia
elettrica: esenzione”;
3) le parole “Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg.; Oli combustibili a basso tenore di zolfo: lire
45.000 per mille kg.“ sono sostituite dalle seguenti:
“Oli combustibili:
usati per riscaldamento:
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 128,26775 per mille chilogrammi;
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 64,2421 per mille chilogrammi;
per uso industriale:
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 63,75351 per mille chilogrammi;
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 31,38870 per mille chilogrammi;
usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 15,4 per mille chilogrammi;
Oli minerali greggi, naturali usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 15,4
per mille chilogrammi;”;
4) nella voce “Gas di petrolio liquefatti”, è aggiunta, in fine, la seguente sottovoce:
“usato per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 0,70 per mille chilogrammi;”;
5) nella voce “Gas naturale”, è aggiunta, in fine, la seguente sottovoce:
“per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 0,45 per mille metri cubi;”;
6) le parole da “ Carbone, lignite e coke” a “9,20 euro per mille chilogrammi” sono sostituite dalle
seguenti:
“Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) impiegati:
per uso riscaldamento da soggetti diversi dalle imprese: 15,00 euro per mille chilogrammi;
per uso riscaldamento da imprese: 12,00 euro per mille chilogrammi;
per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: 11,8 euro per mille chilogrammi.”;
c) nella Tabella A, il punto 11 è abrogato.

Art. 75
(Accise tabacchi)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell’articolo 39-octies:
1) nel comma 5, nella lettera a), le parole “euro 30”, sono sostituite dalle seguenti: “euro 35”, nella lettera
b) le parole “euro 32” sono sostituite dalle seguenti: ”euro 37”, e nella lettera c) le parole “euro 125”
sono sostituite dalle seguenti: “euro 130”;
2) nel comma 6, secondo periodo, le parole “95,22 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “96,22 per
cento”;
b) nell’allegato 1, la voce “tabacchi lavorati” è sostituita dalla seguente: “Tabacchi lavorati: a) sigari 23,5
per cento; b) sigaretti 24 per cento; c) sigarette 59,8 per cento; d) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per
arrotolare le sigarette 59 per cento; e) altri tabacchi da fumo 56,5 per cento; f) tabacchi da fiuto e da mastico
25,28 per cento.”

Art. 77

(Imposta sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti)

1. E’ istituita una imposta sul consumo delle bevande analcoliche, come definite al comma 2, d’ora in avanti
indicate come “bevande edulcorate”.
2. Ai fini del presente articolo, per bevande edulcorate si intendono i prodotti finiti e i prodotti predisposti per
essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata
dell’Unione europea, condizionati per la vendita, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l’aggiunta
di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume. Ai fini del presente
articolo, per edulcorante si intende qualsiasi sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore
dolce alle bevande.
3. L’obbligazione tributaria sorge e diviene esigibile:
a) all’atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate, da parte del fabbricante nazionale o,
se diverso da quest’ultimo, del soggetto nazionale che provvede al condizionamento, a consumatori nel
territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
b) all’atto del ricevimento di bevande edulcorate da parte del soggetto acquirente, per i prodotti provenienti
da Paesi appartenenti all’Unione europea;
c) all’atto dell’importazione definitiva nel territorio dello Stato per le bevande edulcorate importate da Paesi
non appartenenti all’Unione europea.
4. Obbligato al pagamento dell’imposta di cui al comma 1 è:
a) il fabbricante nazionale ovvero il soggetto nazionale che provvede al condizionamento, per la fattispecie
di cui al comma 3, lettera a);
b) l’acquirente, per la fattispecie di cui al comma 3, lettera b);
c) l’importatore, per la fattispecie di cui al comma 3, lettera c).
5. L’imposta di cui al comma 1 è fissata nelle misure di:
a) euro 10,00 per ettolitro, per i prodotti finiti;
b) euro 0,25 per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.
6. L’imposta di cui al comma 1 non si applica alle bevande edulcorate cedute direttamente dal fabbricante
nazionale per il consumo in altri Paesi dell’Unione europea ovvero destinate, dallo stesso soggetto, ad essere
esportate. Sono esenti dall’imposta di cui al comma 1, le bevande edulcorate il cui contenuto complessivo di
edulcoranti, come determinato ai sensi del comma 7, sia inferiore o uguale, rispettivamente, a 25 grammi per
litro, per i prodotti di cui al comma 5, lettera a), e a 125 grammi per chilogrammo, per i prodotti di cui al comma
5, lettera b).
7. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, il contenuto complessivo di edulcoranti contenuti nelle bevande
è determinato con riferimento al potere edulcorante di ciascuna sostanza. Tale potere è stabilito
convenzionalmente, per ciascun edulcorante, in relazione al rapporto tra la concentrazione di una soluzione di
saccarosio e quella della soluzione dell’edulcorante, aventi la stessa intensità di sapore, con decreto interdirettoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze e del Ministero della salute, da emanare entro 30
giorni dalla pubblicazione della presente legge.
8. I soggetti obbligati di cui al comma 4, lettere a) e b), sono registrati presso l’Agenzia delle dogane e dei
monopoli. Ai medesimi soggetti è attribuito un codice identificativo.
9. Per i soggetti obbligati di cui al comma 4, lettere a) e b), l’imposta dovuta è determinata sulla base degli
elementi indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto obbligato deve presentare, ai fini dell’accertamento,
entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine è effettuato il
versamento dell’imposta dovuta.
10. Per le bevande edulcorate provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea, l’imposta è accertata e
riscossa dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.
11. Le attività di accertamento, di verifica e di controllo dell’imposta di cui al comma 1 sono demandate
all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. I funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e gli
appartenenti alla Guardia di finanza hanno facoltà di accedere presso gli impianti di produzione, di
condizionamento o di deposito di bevande edulcorate al fine dell’acquisizione degli elementi utili ad accertare
la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo; gli stessi possono prelevare campioni anche
ai fini della determinazione del contenuto complessivo di edulcoranti presenti nelle predette bevande.
12. Le somme dovute per l’imposta di cui al comma 1 si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista
dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Prima di avviare tale procedura, l’Agenzia delle dogane e dei
monopoli notifica un avviso di pagamento fissando per l’adempimento un termine di trenta giorni, decorrente
dalla data di perfezionamento della notificazione. L’avviso di pagamento è notificato dall’Agenzia delle dogane
e dei monopoli nel termine di cinque anni, decorrente dalla data dell’omesso versamento delle somme dovute a
titolo di imposta.
13. L’imposta di cui al comma 1 è rimborsata quando risulta indebitamente pagata; il rimborso è richiesto, a
pena di decadenza, nel termine di due anni dalla data del pagamento. Il termine di prescrizione per il recupero
del credito da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è di cinque anni; la prescrizione è interrotta quando
viene esercitata l’azione penale e in tal caso decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il
giudizio penale. Non si provvede alla riscossione di somme inferiori o pari ad euro 30,00.
14. Il mancato pagamento dell’imposta di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa dal doppio al
decuplo dell’imposta evasa non inferiore comunque a euro 500,00. In caso di ritardato pagamento dell’imposta
si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell’imposta dovuta, non inferiore comunque a euro
250,00. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 9 e per ogni altra violazione delle
disposizioni del presente articolo e delle relative modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa
da euro 500,00 ad euro 5.000,00. Per l’irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all’imposta di
cui al presente articolo, trova applicazione quanto previsto dall’articolo 17, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472.
15. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da emanare entro il
mese di febbraio dell’anno 2020, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo con particolare
riguardo al contenuto della dichiarazione di cui al comma 9, alle modalità per il versamento dell’imposta, agli
adempimenti contabili a carico dei soggetti obbligati, alle modalità per la trasmissione, anche per via telematica,
dei dati di contabilità, alle modalità per la notifica degli avvisi di pagamento di cui al comma 12, allo svolgimento
delle attività di cui al comma 11. Con il medesimo decreto possono essere stabilite disposizioni specifiche in
materia di documentazione di accompagnamento dei prodotti sottoposti all’imposta di cui al comma 1 ed in
materia di installazione di strumenti di misura dei quantitativi di bevande edulcorate prodotti o condizionati.
16. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo
alla pubblicazione del decreto di cui al comma 15.

Art.

(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, per l’anno finanziario 2020, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
2. Per l’attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n.
100, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell’ambito della
parte corrente e nell’ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, per l’anno finanziario 2020, le variazioni compensative di bilancio, in termini di
competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d’intervento del
Programma nazionale della pesca e dell’acquacoltura.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato, per l’anno finanziario 2020 a provvedere, con propri
decreti, al riparto del fondo per il funzionamento del comitato tecnico faunistico – venatorio nazionale, per la
partecipazione italiana al consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la
dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, di cui all’articolo 24, comma 1 , della legge 11
febbraio 1992, n. 157, dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tra i
competenti capitoli del medesimo stato di previsione, secondo le percentuali indicate all’articolo 24, comma 2,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
4. Per l’anno finanziario 2020 il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni
compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l’attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l’anno finanziario
2020, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 “Somme da ripartire
per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale” istituito nel programma
«Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell’ippica e mezzi tecnici di produzione»,
nell’ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del medesimo stato di previsione,
destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel
settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
6. Il Ragioniere Generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, ai
pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per
l’anno finanziario 2020, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti
pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in
materia di telelavoro e altre forme di lavoro a distanza, ai sensi dell’articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n.
191, dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e
dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.