MANOVRA, ECCO GLI EMENDAMENTI ‘AGRICOLI’ DEL PD CAMERA: MONTAGNA, AREE RURALI, BIODIVERSITA E SPRECO ALIMENTARE

Fondo povertà alimentare, Piano di investimenti 4.0, Fondo per le zone agricole di montagna. Sono solo alcuni degli emendamenti ‘agricoli’ del Pd alla Camera alla Manovra di Bilancio.

Qui di seguito AGRICOLAE riporta gli emendamentiAC 1334

 

Dopo l’articolo 49 aggiungere il seguente :

 

Art 49.bis

Rifinanziamento Fondo aiuti alimentari

 

  1. Il fondo di cui all’articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è rifinanziato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.

 

Conseguentemente all’articolo 55, sostituire le parole “185 milioni di euro per l’anno 2019 e 430 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020”, con le seguenti: “180 milioni di euro per l’anno 2019, 425 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 e 430 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”.

 

GADDA, CENNI, BOSCHI, CARDINALE , CRITELLI , DAL MORO, D’ALESSANDRO, INCERTI ,PORTAS

 

 

 

AC 1334

 

Dopo l’articolo 49 aggiungere il seguente :

 

Art 49.bis

Rifinanziamento Progetti innovativi spreco alimentare

 

  1. Il fondo di cui all’art 11 della legge 19 agosto 2016, n. 166 è rifinanziato nella misura di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.

Conseguentemente all’articolo 55, sostituire le parole “185 milioni di euro per l’anno 2019 e 430 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020”, con le seguenti: “183 milioni di euro per l’anno 2019, 428 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 e 430 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”.

GADDA, CENNI, BOSCHI, CARDINALE , CRITELLI , DAL MORO, D’ALESSANDRO, INCERTI ,PORTAS

 

  1. Piano nazionale delle aree rurali interne

 

AC 1334

 

All’ Articolo 49 sostituire i commi 1 e 2 e 3 con i seguenti:

 

  1. Al fine di favorire la crescita sostenibile dell’attività agricola, lo sviluppo sociale ed economico, la crescita demografica e per combattere lo spopolamento nelle aree rurali, è istituito un Piano nazionale delle aree rurali interne. In coerenza con gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all’articolo 3 del Trattato sull’Unione europea e con gli obiettivi di pari opportunità per le zone con svantaggi strutturali e permanenti di cui all’articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Piano nazionale è finalizzato al finanziamento dei seguenti interventi, dando priorità ai giovani agricoltori ed alle imprese agricole a conduzione femminile:
  2. a) promuovere misure per tutelare la maternità delle lavoratrici, delle imprenditrici, e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso la creazione di servizi alle famiglie e di politiche di welfare, a partire dall’attivazione di agri asili ed agri nidi, di servizi di sostituzione, nel rispetto delle normative regionali vigenti, e la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati;
  3. b) l’attivazione ed il potenziamento del servizio di trasporto pubblico nei territori rurali e l’introduzione di incentivi per l’acquisto di abbonamenti di viaggio al fine di promuovere un reale ed effettivo diritto alla mobilità;
  4. c) promuovere interventi per l’installazione e l’utilizzo della banda larga e ultralarga nelle zone rurali, prevedendo agevolazioni fiscali per imprese agricole che utilizzano le infrastrutture digitali;
  5. d) favorire l’economia agricola circolare in un’ottica di sostenibilità integrale dell’attività economica, anche attraverso attività di formazione e informazione agli operatori e ai cittadini;
  6. e) incentivare l’aggregazione dell’offerta agricola e la progettazione territoriale anche attraverso il sostegno e la creazione di distretti del cibo.
  7. Il Piano di cui al comma 1 è adottato con Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per la famiglia e le disabilità e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità per la presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonché della selezione dei progetti medesimi.
  8. All’attuazione del Piano di cui al comma 2 provvede l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA ) nei limiti delle risorse di cui al comma 4.
  9. Per l’attuazione del Piano nazionale a sostegno sviluppo sociale ed economico delle aree rurali sono stanziati 20 milioni di euro per l’anno 2019, 40 milioni di euro per l’anno 2020 e 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Le risorse erogate per il finanziamento del Piano sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa europea, nazionale o regionale. Il Piano è aggiornato ogni tre anni sulla base delle risorse disponibili di cui al presente comma.

 

Conseguentemente, all’articolo 90, sostituire il comma 2 con il seguente:

 

  1. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 235 milioni di euro per l’anno 2019, di 375 milioni di euro per l’anno 2020, di 320 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.

CENNI, GADDA, BOSCHI, CARDINALE , CRITELLI , DAL MORO, D’ALESSANDRO, INCERTI ,PORTAS

 

  1. Industria 4.0 Investimenti in agricoltura

 

AC 1334

Art. 10

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

 

«6-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell’articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2019 ovvero entro il 31 dicembre 2020, è attribuito un credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell’ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al Decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell’elenco di cui all’Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. L’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare oneri superiori a 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021.».

 

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell’economia e delle finanze:

 

 

2019                – 10.000.000

2020                – 10.000.000

2021                – 10.000.000

DEL RIO, GADDA, MARATTIN, CENNI, CARDINALE , CRITELLI , DAL MORO, D’ALESSANDRO, INCERTI ,PORTAS

Motivazioni

 

La maggioranza delle imprese agricole soggette a tassazione in base alle regole catastali non hanno avuto accesso alle nuove disposizioni sul super ed iper ammortamento per l’acquisto dei beni strumentali nuovi in quanto il sistema di determinazione del reddito non prevede la rilevanza dei costi e dei ricavi effettivi. Si ritiene che anche il settore agricolo debba essere destinatario degli incentivi per gli investimenti innovativi previsti dal Piano nazionale industria 4.0 presentato dal Governo, in modo particolare per quanto riguarda il settore Agrifood. Si ricorda, in proposito, che durante la discussione in Senato del disegno di legge n. 2853 (D-L n. 50 del 2017 – Disposizioni urgenti in materia finanziaria – L. n. 96 del 2017), il Governo ha accolto l’ordine del giorno 54/5   con cui si impegna ad attribuire il credito d’imposta alle imprese agricole che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, da utilizzare esclusivamente in compensazione

(allegato 1). Si ipotizza, pertanto, con la norma proposta, di tradurre il vantaggio dell’iper (250%) e del super ammortamento (140%) dell’investimento in un equivalente credito d’imposta per le aziende agricole. La misura del credito d’imposta è determinata specularmente al vantaggio fiscale che deriva dal maggior ammortamento per i soggetti titolari di reddito d’impresa, in considerazione della minore imposta IRES pari al 24% (nuova misura dell’aliquota IRES a partire dal 2017) derivante dell’incremento della quota deducibile dell’ammortamento. La stessa aliquota del 24% per la misura del credito d’imposta si ritiene possa ritenersi congrua come aliquota media IRPEF a carico delle persone fisiche e delle società di persone. Considerati gli investimenti nel settore agricolo, si stima che la copertura finanziaria necessaria sia pari a 10 milioni di euro per il 2019, 10 milioni di euro per il 2020 e 10 milioni di euro per il 2021.

 

 

 

 

5.Fondo nazionale per le zone agricole e montane colpite dagli eventi calamitosi del mese di ottobre e novembre 2018

 

AC 1334

Dopo l’articolo 49 aggiungere il seguente:

Articolo 49.bis

Istituzione del Fondo nazionale per le zone agricole e montane colpite dagli eventi calamitosi del mese di ottobre e novembre 2018

  1. Per l’anno 2019, è istituito il Fondo nazionale per le zone agricole e montane colpite dagli eventi calamitosi del mese di ottobre e novembre 2018, con una dotazione pari a 800 milioni di euro per l’anno 2019 da destinare al finanziamento dei seguenti progetti:
  2. a) interventi a sostegno delle aziende agricole, zootecniche e forestali danneggiate tra i quali: rimozione dei danni da tempesta; recupero dei depositi di mezzi agricoli, delle serre e dei capannoni di stoccaggio; interventi di messa in sicurezza dei territori interessati; messa in sicurezza delle aree a valle; ripristino della viabilità agro-forestale; impiego di prodotti fitosanitari; salvaguardia dei prati destinati a pascolo e recupero dei terrazzamenti; ripristino degli agriturismi danneggiati ; manutenzione di vie di comunicazione pubbliche sollecitate dal trasporto di legname.
  3. b) misure finanziarie a favore dei proprietari di aree boschive quali: sostegno allo smercio dei grossi quantitativi di legname; realizzazione di vie d’esbosco principali; realizzazione di piazzali di deposito del legname; recupero delle strutture turistiche montane; prestazioni straordinarie per ripristinare la normale agibilità degli spazi forestali; crediti d’investimento per l’acquisizione di macchinari e veicoli per fronteggiare l’emergenza
  4. All’individuazione dei progetti di cui al comma 1, si provvede, entro il 31 gennaio 2019 con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l’acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato.

Conseguentemente all’art. 21, c. 2 , sostituire le parole “ 6, 7 milioni di euro “ con le seguenti “ 5,9 milioni di euro”

 

DE MENECH, GADDA, CENNI, BOSCHI, CARDINALE , CRITELLI , DAL MORO, D’ALESSANDRO, ROTTA, INCERTI ,PORTAS

  1. Credito d’imposta per la tracciabilità del Made in Italy agroalimentare

 

AC 1334

Dopo l’ art. 49 aggiungere il seguente :

Art. 49.bis

Credito d’imposta per la tracciabilità del Made in Italy agroalimentare

  1. Al fine di garantire massima trasparenza delle informazioni ai consumatori sulla tracciabilità degli alimenti, alle imprese che producono prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 3, un credito d’imposta nella misura del 40 per cento delle spese per nuovi investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000 euro, nel periodo d’imposta 2019 e nei due successivi, per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche e tecnologiche, anche blockchain, finalizzate al potenziamento della tracciabilità del Made in Italy agroalimentare.
  2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del comma 1 e del presente comma anche con riguardo alla fruizione del credito d’imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio.
  3. Per le finalità di cui al comma 1 sono stanziati 5 milioni di euro per l’anno 2019, 10 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.
  4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per l’anno 2019 e 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 90, comma 2, della presente legge.

D’ALESSANDRO, GADDA, CENNI, BOSCHI, CARDINALE , CRITELLI , DAL MORO, INCERTI ,PORTAS

 

 

 

  1. Rifinanziamento legge biodiversità

 

AC 1334

 

Dopo l’articolo 49 aggiungere il seguente .

 

Art. 49 bis

Rifinanziamento legge biodiversità

 

  1. Il Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all’articolo 10 della legge 01/12/2015, n. 194 è incrementato di 2 milioni di euro per l’anno 2019 e di 2 milioni di euro per l’anno 2020

 

Conseguentemente all’articolo 55, sostituire le parole “185 milioni di euro per l’anno 2019 e 430 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020”, con le seguenti: “183 milioni di euro per l’anno 2019, 428 milioni di euro per gli anni 2020.

 

CENNI, GADDA, CARDINALE , CRITELLI , DAL MORO, D’ALESSANDRO, INCERTI ,PORTAS

 

  1. Fondo progetti pilota agricoltura sociale

 

 

AC 1334

 

Dopo l’art. 49 aggiungere il seguente

 

Art . 49.bis

Fondo progetti pilota agricoltura sociale

 

  1. Al fine di favorire lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo è istituito un Fondo, con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, per il finanziamento di progetti pilota volti allo sviluppo delle aree rurali interne, tramite l’assegnazione di terreni demaniali.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono determinati i criteri di riparto delle risorse del predetto Fondo tra le Regioni e le Province autonome, i soggetti ammessi a richiedere i finanziamenti nonché i criteri e le modalità per l’accesso agli stessi.
  3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 2 milioni di euro per l’anno 2019 e 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 90, comma 2, della presente legge.

 

 

GADDA, CENNI, BOSCHI, CARDINALE , CRITELLI , DAL MORO, D’ALESSANDRO, INCERTI ,PORTAS

 

 


 

10 Credito d’imposta agricoltura sociale

 

 

AC 1334

 

Dopo l’art. 49 aggiungere il seguente

Art . 49.bis

Credito d’imposta agricoltura sociale

 

  1. E’ istituito un credito d’imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento se effettuate da enti o società in favore degli enti di cui all’articolo 2, comma 5 della legge 18 agosto 2015, n. 141, che hanno presentato al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, in associazione con i soggetti di cui al comma all’articolo 2, comma 1 della legge 18 agosto 2015, n. 141, un progetto per sostenere il recupero, la riqualificazione e la messa a norma di fabbricati agricoli e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) c) e d) della legge 18 agosto 2015, n. 141. Per le suddette erogazioni non si applicano le disposizioni previste a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.
  2. Il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
  3. Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d’imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive. Al credito d’imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  4. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 del presente articolo effettuate per la realizzazione di interventi di recupero, riqualificazione e messa a norma dei fabbricati agricoli, comunicano trimestralmente al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché’ della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell’ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del fabbricato, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l’anno in corso, l’ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione per l’esercizio delle attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) c) e d) della legge 18 agosto 2015, n. 141.
  5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo, comprese le procedure per l’approvazione dei progetti di recupero finanziabili.

 

  1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per l’anno 2019 e 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 90, comma 2, della presente legge.

GADDA, CENNI, BOSCHI, CARDINALE , CRITELLI , DAL MORO, D’ALESSANDRO, INCERTI ,PORTAS

11 Fondo per l’innovazione nell’agricoltura sociale

 

 

AC 1334

 

Dopo l’art. 49 aggiungere il seguente

Art . 49.bis

Fondo per l’innovazione nell’agricoltura sociale

 

  1. Al fine di favorire e potenziare l’innovazione nell’ambito dell’agricoltura sociale secondo gli standard europei, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per l’innovazione nell’agricoltura sociale con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato all’effettuazione di studi di fattibilità e allo sviluppo di capacità delle pubbliche amministrazioni sulla base dei risultati conseguibili. Gli interventi di cui al primo periodo hanno la durata massima di un anno.
  3. Le modalità di funzionamento e di accesso al Fondo di cui al comma 1, nonché’ le relative aree di intervento sono stabilite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 marzo 2019.
  4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in un milione di euro per l’anno 2019 e un milione di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 90, comma 2, della presente legge.

GADDA, CENNI, BOSCHI, CARDINALE , CRITELLI , DAL MORO, D’ALESSANDRO, INCERTI ,PORTAS

 

 

  1. Bonus verde aree urbane

 

AC 1334

 

All’articolo 12, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3.bis. All’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la lettera b) aggiungere la seguente :

  1. c) la potatura, l’abbattimento e gli interventi di cura degli alberi effettuati in caso di interventi per la pubblica e privata incolumità

 

GADDA, CENNI, CARDINALE , CRITELLI , DAL MORO, D’ALESSANDRO, INCERTI ,PORTAS

 

13 Figura arboricoltore

 

AC 1334

 

All’articolo 12, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

 

3.bis. All’articolo 12, comma 1, della legge 26 luglio 2016, n. 154, dopo la lettera b) aggiungere la seguente : c) da arboricoltori ornamentali certificati

 

GADDA, CENNI, CARDINALE , CRITELLI , DAL MORO, D’ALESSANDRO, INCERTI ,PORTAS

 

 

14.Fondo garanzia Ismea

 

AC 1334

Dopo l’articolo 49 aggiungere il seguente :

 

Art. 49.bis

Rifinanziamento Fondo garanzia Ismea

  1. Il Fondo di credito, istituito con decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, finalizzato a potenziare l’offerta di credito a vantaggio delle aziende agricole allo scopo di favorirne la crescita e l’ammodernamento, è incrementato di 2 milioni di euro per l’anno 2019 e di 2 milioni di euro per l’anno 2020

Conseguentemente all’articolo 55, sostituire le parole “185 milioni di euro per l’anno 2019 e 430 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020”, con le seguenti: “183 milioni di euro per l’anno 2019, 428 milioni di euro per gli anni 2020.

INCERTI, GADDA, CENNI, CARDINALE , CRITELLI , DAL MORO, D’ALESSANDRO, PORTAS

 

 

 

15.Caporalato Risorse per Tavolo

 

AC 1334

 

All’Articolo 90, apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 240 milioni di euro per l’anno 2019 e di 390 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020.
  3. b) Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di favorire il raggiungimento degli obietti vi e di rafforzare le finalità di cui alla Legge 29 ottobre 2016, n. 199, “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo” è istituto un apposito fondo presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019. La ripartizione dello stanziamento del Fondo di cui al comma 2-bis, è demandato ad apposito decreto del Ministero del Lavoro da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è destinato prioritariamente alle seguenti finalità:

  1. a) promuovere una maggiore capillarità dei controlli nei territori e nelle aziende anche attraverso una efficace collaborazione ed interazione tra gli organismi competenti e le Forze dell’Ordine coinvolte;
  2. b) realizzare una apposita banca dati nella quale sono raccolte tutte le risultanze relative alle indagini e ai sequestri effettuati, rispetto alla gestione delle informazioni investigative relative ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo;
  3. c) potenziare l’operatività della Rete del lavoro agricolo di qualità, quale strumento fondamentale di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura, attraverso l’istituzione ed il finanziamento di apposite sezioni territoriali;
  4. d) rafforzare il Piano di interventi per l’accoglienza dei lavoratori agricoli stagionali prevedendo in particolare convenzioni per l’introduzione del servizio di trasporto gratuito, l’attivazione di presidi medico-sanitari mobili, la disponibilità di immobili demaniali o confiscati alla mafia quale presidi in caso di necessità di gestione delle esigenze e delle emergenze connesse all’accoglienza, il potenziamento delle attività di tutela ed informazione ai lavoratori; l’istituzione di corsi di lingua italiana per i lavoratori stranieri;
  5. e) istituire e garantire la piena ed efficace operatività, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del “Tavolo del Caporalato” allo scopo di promuovere la programmazione di una proficua strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato e del connesso sfruttamento lavorativo in agricoltura.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 dell’articolo 90 con il seguente:

  1. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 240 milioni di euro per l’anno 2019 e di 390 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020.

CENNI, GADDA,   CARDINALE , CRITELLI , DAL MORO, D’ALESSANDRO, INCERTI, PORTAS

 

  • Risorse per Xylella

 

AC1334

 

Dopo l’articolo 49 aggiungere il seguente:

Art. 49.bis

Emergenza Xylella

 

  1. Al fine di contrastare l’emergenza legata alla diffusione della Xylella fastidiosa nella Regione Puglia, l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1. Comma 128, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è ulteriormente incrementata di 3 milioni di euro per l’anno 2019 e di 3 milioni di euro per l’anno 2020.

Conseguentemente all’articolo 55, sostituire le parole “185 milioni di euro per l’anno 2019 e 430 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020”, con le seguenti: “182 milioni di euro per l’anno 2019, 427 milioni di euro per gli anni 2020.

 

PORTAS, GADDA, CENNI,   CARDINALE , CRITELLI , DAL MORO, D’ALESSANDRO, INCERTI,

 

 

 

17.Fondo produzione bieticolo-saccarifera

 

AC1334

 

Dopo l’articolo 49 aggiungere il seguente:

Art. 49.bis

Rifinanziamento Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera

  1. Il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera di cui all’articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, rifinanziato dall’articolo 56-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è incrementato di 5 milioni di euro per l’anno 2019, di 5 milioni di euro per l’anno 2020.

Conseguentemente all’articolo 55, sostituire le parole “185 milioni di euro per l’anno 2019 e 430 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020”, con le seguenti: “180 milioni di euro per l’anno 2019, 425 milioni di euro per gli anni 2020.

 

CRITELLI, GADDA, CENNI,   CARDINALE , DAL MORO, D’ALESSANDRO, INCERTI, PORTAS,

 

 

  1. Fondo Cerialicolo

 

AC1334

 

Dopo l’articolo 49 aggiungere il seguente:

Art. 49.bis

Rifinanziamento Fondo per la qualità e la competitività del comparto cerealicolo

  1. Il Fondo per la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell’intero comparto cerealicolo di cui all’art 23 bis, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2016 , n.113 è incrementato di 5 milioni di euro per l’anno 2019, di 5 milioni di euro per l’anno 2020.

Conseguentemente all’articolo 55, sostituire le parole “185 milioni di euro per l’anno 2019 e 430 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020”, con le seguenti: “180 milioni di euro per l’anno 2019, 425 milioni di euro per gli anni 2020

 

CRITELLI, GADDA, CENNI,   CARDINALE , DAL MORO, D’ALESSANDRO, INCERTI, PORTAS,

 

 

 

  1. Accise Birrifici

 

 

AC 1334

 

Dopo l’articolo 3 inserire il seguente: ”

Art 3-bis.

Riduzione accise sulla birra

 

  1. All’articolo 1, comma 514, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sostituire le parole “ euro 3,00 “ con le seguenti “ euro 2, 98 ”

Conseguentemente, all’articolo 55, comma 1, sostituire le parole “185 milioni di euro per l’anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020” con le seguenti “di 180 milioni di euro per l’anno 2019, 425 milioni di euro annui a decorrere dal 2022”.

 

D’ALESSANDRO, CRITELLI, GADDA, CENNI,   CARDINALE , DAL MORO, INCERTI, PORTAS,

 

 

 

  1. Bonifica amianto fabbricati rurali

 

AC 1334

Dopo l’articolo 49 aggiungere il seguente .

Art. 49 bis

Interventi di bonifica dall’amianto nei fabbricati rurali

  1. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 per interventi di bonifica dall’amianto nei fabbricati rurali non ad uso abitativo e nei manufatti contenenti amianto strumentali all’attività agricola, ivi compresi i rimessaggi ed i ricoveri connessi all’attività agricola, spetta una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 20.000 euro per fondo rustico per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
  2. Le detrazioni di cui all’art 16, comma 1-sexies.2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal comma 3 del presente articolo sono fruibili nel limite massimo di 5 milioni di euro per l’anno 2018, 10 milioni di euro per l’anno 2019 e 15 milioni di euro per l’anno 2020.

 

Conseguentemente alla Tabella A ivi richiamata apportare le seguenti modifiche

 

Ministero dell’economia e delle finanze

2019: – 5.000.000

2020: – 10.000.000

2021: – 15.000.000

 

PORTAS, GADDA, CRITELLI, CENNI, CARDINALE , D’ALESSANDRO, DAL MORO, INCERTI,

 

 

21.Pensioni in agricoltura

AC 1334

 

 

 

Dopo l’articolo 21, inserire il seguente:

“Art. 21-bis.

(Proroga di disposizioni in materia di anticipo pensionistico).

  1. All’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: <<fino al 31 dicembre 2018>> sono sostituite dalle seguenti: <<fino al 31 dicembre 2019>>.
  2. Il beneficio dell’indennità prorogata ai sensi del comma 1 è riconosciuto a domanda nel limite di 300 milioni di euro per l’anno 2019, di 630 milioni di euro per l’anno 2020, di 666,5 milioni di euro per l’anno 2021, di 530,7 milioni di euro per l’anno 2022, di 323,4 milioni di euro per l’anno 2023, di 101,2 milioni di euro per l’anno 2024 e di 6,5 milioni di euro per l’anno 2025. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dell’indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 180, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 185 della medesima legge, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all’indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.
  3. All’onere derivante dalle disposizioni del presente articolo si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l’introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani di cui all’articolo 21.
  4. Nel limite di spesa di cui al comma 2, i rapporti di lavoro di tipo stagionale o a tempo determinato, riguardanti i lavoratori di cui alla lettera N., allegato C, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono equiparati ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai fini della determinazione dei requisiti di accesso al beneficio di cui all’articolo1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.”.

 

INCERTI, GADDA, CRITELLI, CENNI, CARDINALE, D’ALESSANDRO, DAL MORO, PORTAS,

 

  1. Fondo competitività imprese bieticolo saccarifere

 

 

AC 1334

Dopo l’articolo 49 aggiungere il seguente:

 

Art 49 bis

Fondo per la competitività delle produzioni delle imprese bieticolo – saccarifere

 

  1. E’ istituito nello stato di previsione del Ministero   delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo un Fondo volto a favorire la competitività delle produzioni delle imprese bieticolo – saccarifere nonché l’aggregazione e l’organizzazione del comparto medesimo , con una dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2019 e di 4 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge , con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze , adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato , le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono f definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo .
  2. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (Ue) n. 1408/2013 della Commissione , del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “ de minimis” nel settore agricolo.

 

Conseguentemente all’articolo 55, sostituire le parole “185 milioni di euro per l’anno 2019 e 430 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020”, con le seguenti: “183 milioni di euro per l’anno 2019, 426 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 e 426 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022

 

INCERTI


 

  1. Fondo competitività imprese bieticolo saccarifere

 

 

AC 1334

Dopo l’articolo 49 aggiungere il seguente:

 

Art 49 bis

Fondo per la competitività delle produzioni delle imprese bieticolo – saccarifere

 

  1. E’ istituito nello stato di previsione del Ministero   delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo un Fondo volto a favorire la competitività delle produzioni delle imprese bieticolo – saccarifere nonché l’aggregazione e l’organizzazione del comparto medesimo , con una dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2019 e di 4 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge , con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze , adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato , le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono f definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo .
  2. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (Ue) n. 1408/2013 della Commissione , del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “ de minimis” nel settore agricolo.

 

Conseguentemente all’articolo 55, sostituire le parole “185 milioni di euro per l’anno 2019 e 430 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020”, con le seguenti: “183 milioni di euro per l’anno 2019, 426 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 e 426 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022

CRITELLI

 

23.Fondo imprenditoria femminile

 

Art 49

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti.

4.bis Al fine di sostenere le imprese agricole condotte da donne e favorirne l’accesso al credito , è istituito , nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo , il Fondo per l’Imprenditoria agricola femminile con una dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2019, 2 milioni di euro per l’anno 2020 e 2 milioni per l’anno 2021 .

4.ter Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato , le regioni e le province autonome dio trentio e Bolzano , entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge , sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo”

 

Conseguentemente alla tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell’Economia e delle finanze:

 

2019       -2.000.000

2020       -2.000.000

20121     -2.000.000

 

 

BOSCHI, GADDA, CENNI, CARDINALE , CRITELLI , DAL MORO, D’ALESSANDRO, INCERTI, PORTAS

 

 

  1. Fondi Incendio Monte Serra

AC 1334

 

Articolo 79,

dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-bis. Al fine di attuare, nelle more della dichiarazione dello stato di emergenza, i primi interventi urgenti in relazione agli incendi verificatisi nei comuni della Provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti, nel mese di settembre 2018 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2019.

8-ter. Agli oneri derivanti dall’autorizzazione di spesa di cui al comma 8-bis, pari a 15 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all’articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Cenni, Ciampi, Ceccanti, Gadda


 

  1. Soppressione commi 1,2 e 3 articolo 49 “terreni a famiglie con terzo figlio”

 

AC 1334

 

Sopprimere i commi 1,2,3 dell’articolo 49.

 

 

CENNI, GADDA, BOSCHI,   CARDINALE , CRITELLI , DAL MORO, D’ALESSANDRO, INCERTI, PORTAS


 

  1. Soppressione commi 1,2 e 3 articolo 49 “terreni a famiglie con terzo figlio” e risorse a Legge Biodiversità

 

AC 1334

Sopprimere i commi 1, 2, 3 dell’articolo 49.

Conseguentemente all’Articolo 90, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis) Il fondo di cui all’articolo 10 della Legge 194 del 1 dicembre 2015 è incrementato di 5 milioni di euro per l’anno 2019 e 15 milioni di euro per l’anno 2020.

CENNI, GADDA, CARDINALE , CRITELLI , DAL MORO, D’ALESSANDRO, INCERTI, PORTAS


 

  1. Soppressione commi 1,2 e 3 articolo 49 e Fondo voucher babysitter per madri settore agricolo

 

AC 1334

 

Dopo l’articolo 21, inserire il seguente:

Art. 21-bis

(Disposizioni in materia di voucher baby sitting per le madri lavoratrici del settore agricolo)

1.Nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2019 e di 15 milioni di euro per l’anno 2020, con esclusivo riferimento alle madri lavoratrici dipendenti e autonome del settore agricolo, le disposizioni in materia di genitorialità, relative alla corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, di cui agli articoli 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 e 1, commi 356 e 357, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono prorogate per gli anni 2019 e 2020.

Conseguentemente, alla rubrica del Titolo III Capo I aggiungere, infine, le seguenti parole “ la conciliazione e condivisione ”.

Conseguentemente

Sopprimere i commi 1,2,3 dell’articolo 49.

CENNI, GADDA, CARDINALE , CRITELLI , DAL MORO, D’ALESSANDRO, INCERTI, PORTAS

  1. Incentivi terreni agricoli affittati a giovani agricoltori e imprese a conduzione femminile

 

AC 1334

All’Articolo 49, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All’articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori ed alle imprese agricole a conduzione femminile il moltiplicatore è pari a 75.”.

Conseguentemente sostituire il comma 2 dell’articolo 90 con il seguente:

  1. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 220 milioni di euro per l’anno 2019, di 370 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020.

CENNI, GADDA, BOSCHI, CARDINALE , CRITELLI , DAL MORO, D’ALESSANDRO, INCERTI ,PORTAS

 

 

  1. Aste a doppio ribasso

 

AC 1334

All’articolo 49, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. La lett. a), comma 1, art. 2, del D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218 è abrogata.

4-ter. All’art. 2598 c.c. è aggiunto il seguente comma:

“4. allestisce un’asta elettronica per l’acquisto di prodotti della filiera agroalimentare attraverso la presentazione da parte degli offerenti di prezzi modificati al ribasso con un divario di costi non giustificato dagli obiettivi della produzione e fuorviando la scelta del consumatore.”

4-quater. All’art. 56 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Gli appalti diretti all’acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari non sono oggetto di aste elettroniche.”

CENNI, GADDA, CARDINALE , CRITELLI , DAL MORO, D’ALESSANDRO, INCERTI ,PORTAS

 

 

  1. Rifinanziamento Fondo solidarietà nazionale

 

 

AC 1334

All’ articolo 79, dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-bis. Al fine di favorire la ripresa economica delle imprese agricole dei luoghi colpiti da avversità atmosferiche eccezionali e di calamità naturali che si manifestano nel territorio nazionale con maggiore frequenza ed intensità, il Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è rifinanziato, a decorrere dall’anno 2019, di 50 milioni di euro annui.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 dell’articolo 90 con il seguente:

  1. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 200 milioni di euro per l’anno 2019 e di 350 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020.

CENNI, GADDA, CARDINALE , CRITELLI , DAL MORO, D’ALESSANDRO, INCERTI ,PORTAS

 

 

 

  1. Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare tra i Distretti del Cibo

 

AC 1334

All’Articolo 49, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo la lettera h aggiungere la seguente:

  1. i) le “Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare” di cui all’articolo 13 della Legge 1 dicembre 2015, n. 194.

 

 

CENNI, GADDA, CARDINALE , CRITELLI , DAL MORO, D’ALESSANDRO, INCERTI ,PORTAS