OCM VINO, BRACCIO DI FERRO TRA ITALIA/FRANCIA E LA DG AGRI UE. FILIERA SCRIVE COMPATTA, TRANNE COLDIRETTI. ECCO I NODI E LE POSSIBILI SOLUZIONI

Finalmente la filiera vino dopo oltre 45 giorni di confronti dalla pubblicazione del parere della DG AGRI si è decisa a prendere posizione sulla pericolosissima interpretazione fornita dalla DG AGRI al Ministero spagnolo relativa ai paesi dove poter fare la promozione del vino europeo nella prossima fase di programmazione 2019-2023. Parere che com’è ormai noto ed a meno di una diversa interpretazione, renderebbe impossibile ai produttori europei di poter promuovere i propri vini in tutti i paesi dove si sono svolte attività promozionali negli ultimi 5 anni (ovvero nella programmazione 2014-2018 che comprende le annualità dalla 2013/14 alla 2017/18).

Sulla grave situazione la filiera del vino italiana pressoché compatta (CONFAGRICOLTURA, CIA, ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE, UNIONE ITALIANA VINI, FEDERVINI, FEDERDOC E ASSOENOLOGI) con l’eccezione della COLDIRETTI ha scritto lo scorso 7 maggio una missiva diretta a Giuseppe Blasi (Capo dipartimento per il coordinamento delle politiche europee e internazionali) e a Felice Assenza (Direttore generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea) con la quale in via preliminare  viene richiamata “attenzione sulla misura promozione nei mercati dei Paesi terzi inserita nell’OCM vino per evidenziare le preoccupazioni che emergono a seguito di un parere della Commissione UE”  in relazione al quale viene evidenziato che  “la Commissione ha esplicitato in una lettera di risposta alla Spagna un’interpretazione restrittiva del quadro normativo di riferimento, che non condividiamo né nel merito giuridico, né nei modi con cui questo diverso orientamento è stato reso noto…”    concludendo con la richiesta di “un autorevole intervento nei confronti dei servizi della Commissione Europea e di mettere in atto ogni possibile iniziativa al fine di avviare un ulteriore approfondimento, anche in cooperazione con gli altri Stati membri che sappiamo aver sostenuto l’intervento dell’Italia nel corso dell’ultima riunione GREX, allo scopo di rivedere l’interpretazione fornita tenendo conto delle esigenze di maggiore elasticità avanzate dalla filiera” ribadendo che “la revisione consentirebbe alle aziende vitivinicole di poter disporre di un quadro normativo ed applicativo chiaro e flessibile e di poter continuare ad effettuare importanti investimenti legati a questa misura tanto apprezzata, quanto utile, per il vino europeo e per le rilevanti ricadute sull’economia nazionale ed europea.

Una presa di posizione che seppur tardiva è sicuramente importante ed attesa per consentire al Ministero italiano di avviare insieme alla Francia (e agli altri stati Membri dell’UE, produttori, come il Portogallo, la Grecia, Germania e l’Austria che probabilmente li affiancheranno) un negoziato che sicuramente non appare facile (visto che la vicenda impatterà sul negoziato che riguarda il nuovo bilancio dell’U.E. post BREXIT con riflessi, finanziari, anche sulla nuova OCM vino) ma che sicuramente ha il fondamento giuridico, peraltro richiamato nella stessa nota della filiera, per supportare una richiesta di disapplicazione del parere.

AGRICOLAE, supportata dagli esperti giuridici interpellati, ha potuto infatti appurare quanto segue:

1.L’attuale quadro normativo comunitario di riferimento (Reg. UE 1149/2016) non supporta esplicitamente il parere rilasciato;

2. Le precedenti fasi di programmazione dell’OCM Vino (2009-2013; 2014-2018) disciplinate dai Regolamenti 479/2008 e 555/2008 prevedevano anch’esse detto vincolo la cui applicazione era riferita a ciascuna fase di programmazione dell’OCM vino (da qui la disattenzione nella quale sono probabilmente incorsi tutti gli stati membri all’atto dell’approvazione dei nuovi regolamenti);

3. L’art. 10 del Regolamento delegato 1149/2016 che stabilisce i “Criteri di ammissibilità” a finanziamento recita testualmente che “Gli Stati membri esaminano le domande in base ai seguenti criteri:

a) le operazioni e le relative azioni sono chiaramente definite e descrivono le attività di promozione, ivi compreso il costo previsto;

b) la garanzia che i costi proposti dell’operazione non superino i normali tassi di mercato;

c) la garanzia che i beneficiari abbiano accesso a sufficienti capacità tecniche per far fronte alle specifiche esigenze degli scambi con i paesi terzi e possiedano sufficienti risorse per garantire la realizzazione quanto più efficace possibile dell’operazione;

d) i beneficiari dimostrino che la disponibilità di prodotti, in termini di qualità e di quantità, è sufficiente per rispondere alla domanda del mercato a lungo termine dopo l’operazione di promozione;

e) la coerenza tra le strategie proposte e gli obiettivi fissati e la prevedibile incidenza e riuscita in termini di aumento della domanda dei prodotti interessati.

 

Non contemplando, quindi, l’ipotesi sulla quale la DG AGRI ha rilasciato il parere al Ministero spagnolo. Laddove la scelta dei Paesi oggetto di attività promozionale, per quanto concerne lo Stato Italiano, è stata individuata dall’Articolo 11 del già richiamato Reg. UE 1149/2016 che sui “Criteri di priorità” stabilisce :

 

Par. 1. Dopo aver esaminato le domande, gli Stati membri privilegiano:

  1. a) i nuovi beneficiari che non hanno ricevuto in passato il sostegno di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013;
  2. b) i beneficiari che si orientano verso un nuovo paese terzo o un nuovo mercato di un paese terzo per il quale non hanno ricevuto in passato il sostegno di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Par. 2. Gli Stati membri possono stabilire altri criteri di priorità indicandoli nel programma di sostegno. Questi altri criteri di priorità si fondano sulla strategia e sugli obiettivi specifici fissati nel programma di sostegno e sono oggettivi e non discriminatori.

In buona sostanza, le argomentazione per contrastare il parere emesso dalla DG AGRI sul piano giuridico non mancano visto che lo stesso, alla luce di quanto esposto, appare infondato in diritto (perlomeno con quello vigente) viziato da un abuso in base al quale si vorrebbe elevare a criterio di ammissibilità ciò che il legislatore comunitario non prevede.

Peraltro, l’interpretazione sembrerebbe contrastare palesemente con gli stessi interessi della Commissione Europea che all’art. 45, paragrafo 1, lettera b) del Reg. UE 1308/2013 (Regolamento che disciplina tutte le OCM dei diversi settori) il quale recita che “Il sostegno ai sensi del presente articolo riguarda le misure di informazione e promozione dei vini dell’Unione nei paesi terzi, al fine di migliorarne la competitività”. Una vera e propria contraddizione nei termini …

Ma in tutta questa vicenda ed in attesa che la situazione si chiarisca, le notizie che filtrano da Via XX Settembre sono nuovamente allarmanti sul versante della promozione 2018/2019 visto che nonostante oggi pomeriggio la Conferenza Stato Regioni esaminerà (e sicuramente approverà) lo “schema di decreto direttoriale recante proposta di riparto dei fondi resi disponibili a seguito della rimodulazione del Piano nazionale OCM vino relativo alla campagna 2018/2019” , quale atto preliminare all’emanazione degli avvisi e bandi  che stabiliranno i termini e le modalità di assegnazione dei finanziamenti comunitari destinati al settore vino (tra i quali, ovviamente, la “promozione vino sui Paesi terzi”) sembra ormai deciso che il nuovo avviso nazionale, contrariamente a quelli che erano gli orientamenti fino alla scorsa settimana, verrà emanato solo dopo che la vicenda del parere della DG AGRI verrà chiarita, stante il rischio di impugnative da parte di terzi ai quali sarebbe stato esposto e soprattutto in considerazione dell’impatto devastante che lo stesso, ove confermato, avrebbe su tutte le filiere vitivinicole europee.

Ma tutto questo vuol dire “allungare i termini” di una procedura che già ora mette a rischio l’avvio dei programmi di promozione italiani nel termine auspicato del 16 ottobre 2018, ovvero il termine di avvio dell’esercizio finanziario comunitario che è sempre coinciso con l’avvio dei programmi italiani dal 2009 al 2016 e che purtroppo, per i soli operatori italiani, è stato disatteso con l’avvento del decreto Martina sul quale ci auguriamo che il nuovo ministro (chiunque esso sia) potrà rapidamente mettere mano con l’adozione di norme più trasparenti, semplici e soprattutto varate nell’interesse di un settore che rappresenta il vero e proprio traino dell’export agroalimentare italiano.

Per saperne di più:

VINO, A RISCHIO PER I PROSSIMI 5 ANNI LA PROMOZIONE UE NEGLI USA. LA SPAGNA FA SALTARE IL BANCO IN GIOCO ANCHE IL PROSSIMO DECRETO OCM IN VISTA DI PRESENTAZIONE AL VINITALY

Per i prossimi cinque anni il mondo del vino italiano rischia di scordarsi la promozione negli Stati Uniti. Proprio il Paese su cui il governo Renzi ha puntato tutta la posta, con il Piano straordinario del Made in Italy e il maggior mercato di sbocco per il vino europeo. Ma non vale solo per i produttori italiani, ma per tutti quei produttori europei che negli ultimi cinque anni hanno esportato negli Usa attraverso il sostegno dei programmi di promozione.

Tutto nasce dalla Spagna, che con una domanda, ha gettato un tale sasso nello stagno da generare un vero e proprio tsunami. Proprio la Spagna che da tempo ‘soffre’ la concorrenza degli altri produttori europei. L’idea è quella che è meglio azzerare tutti che arrivare ultimi. D’altra parte la politica spagnola, nell’agroalimentare, è sempre stata aggressiva: dall’olio d’oliva al tonno rosso, con i fratelli Fuentes che vendono al Giappone.

Come s non bastassero i trascorsi problemi della programmazione 2014-2018 che per quanto riguarda l’Italia, negli ultimi due anni, si sono chiusi o meglio si stanno chiudendo con discussi decreti ministeriali. Decreti la cui applicazione ha prodotto graduatorie impugnate a livello amministrativo, sentenze dei giudici amministrativi del TAR del Lazio a loro volta oggetto di controricorsi al Consiglio di Stato, ritardi incredibili che hanno penalizzato l’avvio dei programmi italiani di attività promozionale sui Paesi terzi (proprio oggi scade il temine per AGEA per la definizione dei contratti di assegnazione delle risorse con i diversi beneficiari) derivanti da un’inerzia delle amministrazioni coinvolte (nazionali e regionali) nell’applicazione delle complicatissime procedure di verifica dei requisiti di finanziabilità dei programmi (in un quadro unico in Europa). Ora da Bruxelles giungono segnali di quello che potrebbe rappresentare un vero e proprio “tsunami” per le aspettative dei produttori vinicoli europei (tutti nessuno escluso) nella gestione degli ingenti finanziamenti comunitari destinati a sostenere la prossima promozione dei prodotti vinicoli sui Paesi terzi relativamente alla gestione finanziaria del PNS Vino 2018-2023.

Difatti, con una nota dello scorso 31 gennaio della D.G. AGRI, a firma del funzionario Jens Shaps, inviata al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio ambiente spagnolo (della quale AGRICOLAE è in grado di pubblicare il testo) rilasciata in risposta ad una richiesta di parere formulata dalla stessa amministrazione spagnola è stata fornita, dagli uffici comunitari, una diversa interpretazione, rispetto alle precedenti programmazioni, delle norme comunitarie che sovrintendono la misura comunitaria (Reg. UE n. 1308/2013 e Reg. di esecuzione n. 1149/2016) in base alla quale, in buona sostanza ed ove non venga tempestivamente ed efficacemente contrastata politicamente dalle diverse amministrazioni europee, nel prossimo quinquennio di programmazione sarà impossibile per gli operatori comunitari promuovere le proprie produzioni vinicole in Paesi terzi dove già sono state svolte attività per un quinquennio.

Come detto un vero e proprio “Tsunami” per gli operatori europei se si considera che ove confermata l’interpretazione comunitaria rischia di scomparire, per i prossimi 5 anni, la promozione dei vini europei sui mercati nord americani (USA e Canada) che rappresentano il primo mercato di consumo al mondo ed in quanto tali oggetto di ingenti investimenti promozionali da parte degli operatori europei che attraverso le ingenti campagne hanno potuto conquistare importanti quote di mercato e contrastare la concorrenza delle produzioni vinicole del resto del mondo.

Peraltro, a detta degli operatori raggiunti da AGRICOLAE, non convince la motivazione portata a sostegno dell’interpretazione che non solo parrebbe in contrasto con le stesse norme comunitarie che già individuano dei criteri di priorità volti a favorire i programmi rivolti a nuovi paesi o Paesi emergenti ma che ove confermata introdurrebbe un requisito di ammissibilità dei programmi 8legato al rispetto della durata di precedenti attività promozionali) non previsto dalle attuali norme comunitarie.

Peraltro questa interpretazione sembrerebbe apparire illogica anche negli interessi della stessa Commissione Europea che attraverso i predetti Regolamenti art. 45, paragrafo 1, lettera b) del Reg. UE 1308/2013 dichiara che “Il sostegno ai sensi del presente articolo riguarda le misure di informazione e promozione dei vini dell’Unionenei paesi terzi, al fine di migliorarne la competitività” in una situazione paradossale, impedendo di sostenere la competitività proprio nei mercati dove è maggiore questa competitività.

La stessa lettera, lascia una possibile apertura derivante dalle richiamate linee guida comunitarie applicative della misura, laddove le stesse (punto 3.1.2) prevedono la possibilità, decorso il termine massimo di durata di un programma, di presentarne uno nuovo purché rivolto ad  “un altro paese terzo o in un mercato diverso nello stesso paese terzo in cui ha ricevuto precedentemente un finanziamento comunitario…”   (ovvero se nei precedenti 5 anni sono andato a fare promozione in Florida, Texas e Alabama ora potrei proporre un programma rivolto alla California ed al Missouri… oppure se sono andato negli USA per fare promozione nei punti vendita ora potrei andarci per partecipare a manifestazioni fieristiche…).

Una soluzione pazzesca che nessuna amministrazione europea è in grado di verificare ex ante e quindi assolutamente inapplicabile. Per fare un esempio che rende facilmente l’idea se un operatore ha acquistato una pagina su una rivista di settore con diffusione non solo USA ma addirittura internazionale come potrà dimostrare di non avere svolto attività in un determinato stato federale degli USA rispetto ad un altro?

Insomma un gravissimo problema politico che potrebbe chiamare nei prossimi giorni ad un immediato e duro lavoro di confronto delle amministrazioni degli Stati membri (crediamo in primis la nostra amministrazione e quella francese) con l’ufficio della DG AGRI dell’Unione Europea che ha emanato il parere in questione e che dovranno adoperarsi per tutelare gli importantissimi interessi in ballo per l’economia europea di settore.

Il tutto a poche settimane dall’emanazione del nuovo decreto ministeriale che dovrebbe fissare i termini delle procedure relative alla presentazione dei programmi promozionali per l’annualità 2018/2019 che nelle intenzioni degli uffici ministeriali potrebbe essere oggetto di presentazione al prossimo Vinitaly 2018