OCM VINO, ECCO LA BOZZA DI DECRETO PER LA PROSSIMA CONFERENZA STATO REGIONI. TUTTI I PUNTI PER RIMETTERE IN PISTA NEL MONDO GLI OPERATORI DEL VINO TRICOLORE

Nonostante la corsa contro il tempo il Mipaaf non ha fatto in tempo a far inserire il decreto relativo all’Ocm vino in Conferenza Stato Regioni di oggi 21 maggio. Ma ha messo a punto il decreto di deroga che recepisce le richieste della filiera – inviate a più riprese – per consentire agli operatori di spendere le risorse loro assegnate per portare il vino made in Italy in giro per il mondo.

Presumibilmente il decreto – di cui AGRICOLAE anticipa di seguito la bozza in PDF e in formato testuale – andrà al vaglio della Conferenza Stato Regioni nel corso della prossima seduta.

Spetterà dunque alle regioni dare il via libera.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica il decreto. A seguire il testo:

D.M.2020 DEROGA D.M. 3893

Modifiche al Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, recante «OCM Vino – Modalità attuative della misura “Promozione” di cui all’art. 45 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013».

 

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante “Organizzazione comune dei mercati agricoli” che ha abrogato e sostituito il Regolamento (CE) 1234/07 del 22 ottobre 2007;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 della Commissione del 14 febbraio 2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2020/132 della Commissione del 30 gennaio 2020, “che stabilisce una misura di emergenza sotto forma di deroga all’articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contributo dell’Unione alla misura di promozione nel settore vitivinicolo”;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2020/419 della Commissione del 30 gennaio 2020 recante “deroga al regolamento delegato (UE) 2016/1149 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1990 – che all’articolo 4, comma 3, così come modificato dall’articolo 2, comma 1 della Legge 3 agosto 2004 n. 204, dispone che il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali adotta, nell’ambito della sua competenza, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni comunitarie, al fine di assicurarne l’applicazione nel territorio nazionale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’articolo 4 riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”;

VISTO il programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2019/2023, inviato alla Commissione UE il 1° marzo 2019;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, recante «OCM Vino – Modalità attuative della misura “Promozione” di cui all’art. 45 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013»;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 7 agosto 2019 n. 8677, registrato alla Corte dei conti in data 10 settembre 2019 al n. 1-902, recante “Modifiche al Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019”, con cui è stata disposta, esclusivamente per l’annualità 2019/2020, la proroga del termine, previsto all’articolo 6 del citato decreto del Ministro, di stipula dei contratti tra AGEA e i soggetti beneficiari individuati dalle Autorità competenti al 31 dicembre 2019;

VISTO il decreto legge n. 104 del 21 settembre 2019, convertito con Legge 18 novembre 2019, n. 132, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ( …)”, con cui al Ministero per i beni e le attività culturali sono state trasferite le funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo;

CONSIDERATO che la Direzione Generale Agricoltura e sviluppo rurale della Commissione europea con nota del 12 novembre 2019 ha invitato l’Italia a modificare la previsione di cui al comma 1, lett. a) dell’art. 16 del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, introducendo l’obbligo, per il beneficiario del contributo, di comunicazione preventiva alle autorità competenti delle modifiche minori, di cui al par. 2 dell’art. 53 del regolamento delegato (UE) 2016/1149

TENUTO CONTO che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale e sovranazionale;

RAVVISATA la necessità di tutelare la capacità di utilizzo dei contributi ammessi al sostegno per la misura promozione dell’OCM Vino per l’annualità 2019/2020, a fronte della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e di fornire indicazioni circa l’annualità 2020/2021;

VISTA la determinazione dirigenziale n. G03759 del 3 aprile 2020, con cui la Regione Lazio, in ottemperanza all’Ordinanza del TAR del 4 marzo 2020 (RG n. 1018/2020), ha riammesso con riserva tra i progetti ammissibili per l’annualità 2019/2020 della misura promozione dell’OCM Vino, del progetto presentato dal soggetto proponente Confagri Wine Promotion, precedentemente escluso con determinazione n. G 18329 del 23 dicembre 2019;

CONSIDERATO che, in particolare, l’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 7 agosto 2019 n. 8677 prevede che “Esclusivamente per l’annualità 2019/2020, Agea stipula i contratti con i soggetti beneficiari individuati dalle Autorità competenti entro il 31 dicembre 2019. Le attività sono effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2020”;

TENUTO CONTO che il termine previsto per la stipula dei contratti tra Agea e i soggetti beneficiari ha carattere ordinatorio ed è finalizzato esclusivamente alla gestione efficace delle risorse assegnate alla misura promozione dell’OCM Vino;

RITENUTO necessario ottemperare a quanto predisposto dall’Ordinanza del TAR del 4 marzo 2020 (RG n. 1018/2020) e, in generale, garantire il massimo accesso possibile alla misura di sostegno alla promozione del vino verso i Paesi terzi ai soggetti correttamente individuati dalle Amministrazioni competenti;

ACQUISITA l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del … 2020;

 

DECRETA

Art. 1

  1. Si dispone che, in relazione ai progetti approvati nell’annualità 2019/2020, l’epidemia COVID-19 è da considerare causa di forza maggiore per la quale si applica quanto previsto al comma 2 dell’articolo 17 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019 n. 3893 e che, pertanto, i soggetti che incorrano nelle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del medesimo articolo 17, possono presentare progetti di promozione nei successivi esercizi finanziari comunitari.

Art. 2

  1. In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/132, per la durata in vigore di detto regolamento europeo, in deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, l’importo del contributo a valere sui fondi europei per l’annualità 2019/2020, viene innalzato, in fase di rendicontazione, alla percentuale massima del 60% delle spese sostenute per realizzare il progetto, fino all’occorrenza del contributo massimo ritenuto ammissibile dalle autorità competenti.
  2. In deroga a quanto disposto all’articolo 13, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, nel caso in cui il soggetto beneficiario usufruisca di ulteriore aiuto con fondi non comunitari, fino ad un massimo del 30% delle spese sostenute, l’ammontare complessivo del contributo erogato con fondi europei e con l’integrazione nazionale o regionale non supera il 90% delle spese sostenute per realizzare il progetto.

Art. 3

  1. Esclusivamente per l’annualità 2019/2020, in deroga a quanto previsto dall’art. 15 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019 n. 3893, si dispone che i soggetti beneficiari possono richiedere una variazione straordinaria che preveda la modifica di uno o più Paesi target, consistente nello spostamento, parziale o totale, delle risorse ad esso o ad essi destinate verso gli altri Paesi target ai quali il progetto di promozione approvato è destinato.
  2. Nel caso di soggetto beneficiario di cui alle lett. a), b), c), d), e), ed f) dell’art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019 n. 3893, nell’ambito delle variazioni straordinarie di cui al comma 3, è possibile richiedere lo spostamento di risorse esclusivamente verso eventuali altri Paesi target in cui, secondo il progetto di promozione approvato, erano già programmate iniziative. Qualora il progetto approvato preveda lo svolgimento di attività unicamente nei Paesi terzi elencati nel comma 1, non è consentito alcuno spostamento di risorse verso altri Paesi terzi non indicati nella domanda di contributo.
  3. Nel caso di soggetto beneficiario di cui alle lett. h) i) e j) dell’art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019 n. 3893, i soggetti partecipanti, nell’ambito delle variazioni straordinarie di cui al comma 1, possono richiedere lo spostamento di risorse esclusivamente verso eventuali altri Paesi target in cui, secondo il progetto di promozione approvato, ciascuno di essi aveva già programmato lo svolgimento di iniziative. Qualora il progetto approvato preveda lo svolgimento di attività unicamente nei Paesi terzi elencati nel comma 1, non è consentito alcuno spostamento di risorse verso altri Paesi terzi non indicati nella domanda di contributo.
  4. Qualora lo spostamento di risorse del progetto da uno dei Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi riportati al comma 1 sia parziale, esclusivamente per l’annualità 2019/2020, non si applica quanto previsto al comma 7 dell’art. 13 del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893 in materia di contributo minimo ammissibile in relazione a tali Paesi terzi.
  5. In deroga a quanto previsto dall’art. 5 comma 6 del decreto direttoriale del 30 maggio 2019 n. 38781, così come successivamente rettificato dall’art. 2 del direttoriale del 10 giugno 2019 n. 41666, in relazione ai Paesi terzi di cui al comma 1, esclusivamente per l’annualità 2019/2020, qualora il soggetto partecipante rendiconti, per un Paese terzo o un mercato del Paese terzo, un importo di contributo ammesso inferiore a euro 10.000,00, le spese sostenute da tale soggetto partecipante nello specifico Paese terzo o mercato del Paese terzo vengono interamente riconosciute.
  6. Le variazioni straordinarie di cui al comma 1 non possono modificare l’importo complessivo del contributo ammesso e la percentuale di contribuzione richiesta con la domanda di sostegno.
  7. Le variazioni straordinarie di cui al comma 1 non modificano l’importo di contributo complessivo richiesto da ciascun soggetto beneficiario e da ciascun soggetto partecipante.
  8. Le variazioni straordinarie di cui al comma 1 non possono modificare le condizioni di ammissibilità dei progetti di promozione di cui agli artt. 7, 8 e 9. Tali variazioni possono, tuttavia, modificare le condizioni che abbiano determinato il punteggio di priorità di cui all’art. 11 del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893 senza incidere sulle graduatorie approvate dalle Autorità competenti.
  9. Le variazioni straordinarie di cui al comma 1 possono essere richieste dai soggetti beneficiari a ciascuna Autorità competente entro il 31 dicembre 2020, tramite le modalità definite con decreto del direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica. Le istanze inviate dopo tale termine sono rigettate d’ufficio. Le Autorità competenti, valutata l’ammissibilità in base a quanto previsto agli artt. 7, 8 e 9 del DM 3893/2019, autorizzano le modifiche entro 30 giorni dalla ricezione. In caso di mancato riscontro entro i termini sopra indicati, l’istanza è respinta. Le spese sono ammesse a fare data dalla presentazione della domanda di variazione straordinaria e saranno riconosciute solo in caso di approvazione della stessa da parte di ciascuna autorità competente
  10. Le variazioni straordinarie di cui al comma 1 non rilevano ai fini della determinazione del numero massimo di variazioni ai progetti superiori al 20% degli importi delle singole azioni previste dal progetto in ciascun Paese terzo destinatario, di cui all’art. 15, comma 1, lett. b), che un soggetto beneficiario può presentare nel corso dell’annualità 2019/2020, così come emendate nei seguenti commi 11 e 12.
  11. Al fine di garantire maggiore capacità di adattamento dei programmi di promozione al contesto, limitatamente all’annualità 2019/2020, in deroga a quanto previsto dall’articolo 15, comma 1, lett. b) del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, le varianti che prevedono una modifica degli importi delle singole azioni del progetto in ciascun Paese testo destinatario superiore al 20% sono presentate, opportunamente motivate, a ciascuna autorità competente almeno 15 giorni prima della loro realizzazione. Ciascuna autorità competente, se del caso, le autorizza entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza comunicandolo al beneficiario e ad AGEA. Le spese sono ammesse a fare data dalla presentazione della domanda di variante e saranno riconosciute solo in caso di approvazione della stessa da parte di ciascuna autorità competente. Le variazioni sono presentate entro 30 giorni dal termine delle attività previste dal progetto approvato. Le istanze di variante trasmesse dopo tale termine sono rigettate d’ufficio.
  12. Con decreto del direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica si individua il numero massimo di istanze di variante che un soggetto beneficiario può presentare, ai sensi di quanto disposto dal precedente comma, durante l’esecuzione dei progetti per l’annualità 2019/2020. Tale provvedimento fornirà, inoltre, indicazioni sulle procedure per la proposizione di voci di costo non contenute nell’allegato M del decreto direttoriale del 30 maggio 2019, n. 38781, e la rivisitazione di massimali di spesa per alcune delle voci di costo ivi riportate.

Art. 4

  1. Esclusivamente per l’annualità 2019/2020, Agea, al fine di consentire alle autorità competenti di ottemperare a ordinanze giudiziarie o alla modifica in autotutela di atti emanati, stipula i contratti con i soggetti beneficiari individuati dalle Autorità competenti entro il 30 luglio 2020. Le attività sono effettuate a decorrere dal giorno successivo alla stipula.

Art. 5

  1. Per garantire un efficiente utilizzo delle risorse attribuite ai soggetti beneficiari del contributo della misura Promozione dell’OCM Vino per l’annualità 2019/2020, in deroga a quanto previsto dall’art. 6, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019 n. 3893 ed esclusivamente per l’annualità 2019/2020, si dispone che le attività di promozione, per i soggetti beneficiari che abbaino richiesto il pagamento anticipato del contributo, possono essere realizzate entro il 31 marzo 2021.
  2. Le domanda finali di pagamento dei saldi dei progetti dell’annualità 2019/2020 sono presentate ad Agea entro il 31 maggio 2021.

Art. 6

  1. Esclusivamente per l’annualità 2020/2021, in deroga a quanto previsto all’art. 6, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, il Ministero emana il proprio avviso entro il 30 settembre 2020. Agea stipula i contratti con i soggetti beneficiari individuati dalle Autorità competenti entro il 31 marzo 2021 e le attività sono effettuate a decorrere dal 1° aprile 2021. Qualora i beneficiari del contributo non chiedano il pagamento anticipato, le attività sono effettuate entro il 30 agosto 2021. Qualora i beneficiari chiedano il pagamento anticipato, le attività sono effettuate entro il 31 dicembre 2021.

Art. 7

  1. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 15, comma 4, del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893 e in applicazione di quanto previsto dall’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/419, a partire dall’annualità 2020/2021 e per la durata in vigore del citato regolamento delegato (UE) 2020/419, sono consentite varianti che prevedono la modifica dei Paesi target selezionati da un progetto di promozione. Tali varianti sono notificate all’autorità competente, con modalità definite nell’avviso emanato dal Ministero per l’annualità, 30 giorni prima della loro esecuzione e non oltre 90 giorni dal termine delle attività del progetto. Le varianti che prevedono la modifica del Paese target notificate oltre tale termine non sono ammissibili e le relative spese non vengono riconosciute.
  2. Non sono ammissibili le varianti di cui al precedente comma 1 nel caso in cui, nell’ambito di uno stesso esercizio finanziario comunitario, il soggetto beneficiario, o anche uno dei soggetti partecipanti, abbiano in corso un altro progetto destinato al medesimo Paese o mercato del Paese terzo. La verifica del rispetto di tale requisito viene effettuata al momento della notifica dell’istanza, per mezzo di un’applicazione informatica che sarà disponibile a partire dall’annualità 2020/2021.

Art. 8

  1. L’articolo 15, comma 7, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, è modificato come segue:

Qualora uno o più imprese si ritirano, in corso d’opera, dai soggetti proponenti di cui agli all’art. 3, comma 1, lett. h), i) e j) e tali defezioni non inficiano il punteggio ottenuto in sede di valutazione, il beneficiario prosegue nell’esecuzione del contratto purché le imprese rimanenti soddisfino da sole i requisiti richiesti dal presente decreto e dall’avviso. Nel caso in cui tali requisiti non vengono più soddisfatti o le defezioni inficiano il punteggio ottenuto in sede di valutazione il contratto si risolve di diritto. In tale caso, AGEA procede al ritiro dell’eventuale anticipo concesso e all’escussione dell’eventuale garanzia prestata”.

  1. L’articolo 15, comma 1, lett. a) del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, è modificato come segue:

pari o inferiori al 20% degli importi delle singole azioni previste dal progetto in ciascun Paese terzo destinatario. Tali variazioni sono comunicate a ciascuna autorità competente e ad AGEA prima della loro realizzazione. Sono ammesse le variazioni tra le sub-azioni previste dal progetto”.

Art. 9

  1. Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato sul sito internet del Ministero e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

 

Teresa Bellanova

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del DL.gs n.82/2005