RISOLUZIONE, CARETTA FDI CAMERA, SU REVOCA REGIME EBA PER RISO CAMBOGIA E TUTELA FILIERA UE

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00417

presentato da

CARETTA Maria Cristina

testo di

Giovedì 20 febbraio 2020, seduta n. 308

La XIII Commissione,

premesso che:

il 12 novembre la direzione generale del commercio della Commissione europea (Dg Trade) ha pubblicato sul proprio sito la notizia nella quale specifica di aver inviato alle autorità cambogiane una relazione preliminare che illustra i risultati dell’inchiesta avviata nel febbraio 2019 nell’ambito della procedura di revoca temporanea delle preferenze commerciali «EBA» (Everything But Arms, tutto tranne le armi);

con regolamento delegato C(2020) 673, adottato collegialmente il 12 febbraio 2020, la Commissione europea ha ufficializzato la propria decisione di revocare le concessioni Eba, riapplicando la clausola della nazione più favorita (Cnpf) al traffico commerciale con la Cambogia, aggredendo, come riferito in una nota stampa della Dg Trade, una gamma di prodotti tra cui abiti, zucchero, scarpe e prodotti da viaggio per un totale di 1 miliardo di euro di esportazioni cambogiane in Unione europea;

salvo obiezioni da parte del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea, tali misure avranno effetto a partire dal 12 agosto 2020;

tra i prodotti sottoposti a revoca di regime Eba, così come da regolamento (UE) n. 978/2012 novellato dal sopracitato regolamento delegato C(2020) 673, non figura il riso, decisione motivata dalle autorità della Commissione, poiché sullo stesso sarebbe già applicata la cosiddetta clausola di salvaguardia;

predetta clausola di salvaguardia è tuttavia temporanea, con scadenza datata al 18 gennaio 2022, parziale, in quanto si applica unicamente al riso lavorato di tipo Indica, escludendo tutte le altre tipologie di risi come il riso semigreggio o il riso Japonica e prevede, al momento, un dazio di euro 150,00 a tonnellata, valore inferiore al dazio convenzionale, che ammonta a euro 175,00 per tonnellata;

il regolamento europeo istituente la clausola di salvaguardia è stato impugnato dalle autorità cambogiane dinnanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea;

l’assemblea generale delle Nazioni Unite ha condannato, con recente risoluzione Unga 74/399 del 29 dicembre 2019, il Myanmar per violazione dei diritti umani, provvedimento a cui non è ancora seguita una risposta europea;

il regime sanzionatorio predisposto dalle autorità europee nei confronti della Cambogia non è, al momento, applicato nei confronti del Myanmar, che eppure si trova in una condizione di sostanziale violazione dei diritti umani, e da cui l’Unione europea importa enormi quantità di riso ogni anno,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative per includere il riso nell’elenco dei prodotti in relazione ai quali la Commissione europea ha deciso di revocare il regime Eba nei confronti della Cambogia, tutelando l’intera filiera produttiva italiana ed europea;

in subordine, ad adottare iniziative per includere il riso nell’elenco dei prodotti sui quali la Commissione europea ha deciso di revocare il regime Eba nei confronti della Cambogia allo scadere degli effetti della clausola di salvaguardia, qualora questa infici l’inserimento del riso medesimo nell’elenco sopra menzionato;

a promuovere un’azione unitaria da parte dell’Unione europea a tutela della filiera produttiva del riso dei Paesi dell’Unione, andando ad estendere alle importazioni provenienti dal Myanmar lo stesso regime sanzionatorio proposto nei confronti della Cambogia;

ad intraprendere tutte le iniziative necessarie per predisporre un sistema di etichettatura d’origine alimentare obbligatoria europea per Paese e per garantire la reciprocità tra Paesi europei nella regolamentazione degli agrofarmaci;

a discutere, nelle sedi europee di competenza, l’opportunità di predisporre l’applicazione diretta delle misure di salvaguardia previste dal regolamento (UE) 978/2012 anche ai prodotti agricoli, permettendone l’entrata in vigore automatica in presenza di sostanziali ed inconsueti aumenti delle importazioni.

(7-00417) «Caretta, Ciaburro».