Fondo per il sostegno del settore dell’autotrasporto, Contributo, sotto forma di credito d’imposta, per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari, Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, e Disposizioni agricole in materia di economia circolare. Sono queste alcune delle misure in ambito agricolo contenute del Dl Ucraina al vaglio del Consiglio dei ministri.
Ma – a fronte delle quotazioni Platts sul diesel e sulla benzina – i conti non tornano. E si continua a tagliare una minima parte degli aumenti che, dati alla mano, sembrano essere ingiustificati.
Secondo le quotazioni Platt del 17 marzo infatti, il prezzo del Diesel autotrazione era di 0,8386/litro che con le accise 0,6174 euro diventa 1,456 euro. Calcolando poi il premio Platts sul prodotto del fornitore (0,015 c.a.), il biodiesel valorizzato 0,055, i costi di stoccaggio e le scorte obbligatorie (0,012 c.a.), i costi relativi alla logistica primaria, vale a dire dal deposito e alle pompe (0,012 c.a.), ed infine il margine del fornitore che intorno ai 15 millesimi al litro (0.015), il subtotale che si ottiene è pari a 1,565 euro/litro. Che con il 22% di Iva (0,3443) si arriva a quota 1,90 euro al litro.
Ma il prezzo alla pompa oggi era di 2,21 euro al litro rilevando un margine di guadagno stratosferico e non giustificato di 0,30 euro al litro.
Stessa storia per la benzina.
Qui di seguito AGRICOLAE pubblica il decreto che ha avuto l’ok dal Consiglio dei ministri in PDF e in forma testuale:
DL UCRAINA APPROVATO
MISURE URGENTI PER CONTRASTARE GLI EFFETTI ECONOMICI E UMANITARI
DELLA CRISI UCRAINA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 3 e 4 del Trattato del Nord-Atlantico, ratificato con legge 1° agosto 1949, n. 465;
Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina”;
Visto il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in
Ucraina”;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi
dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle
politiche industriali”;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure urgenti per contrastare gli effetti
economici e umanitari della grave crisi internazionale in atto in Ucraina;
Considerata la necessità e l’urgenza di fronteggiare la situazione di eccezionale instabilità del
funzionamento del sistema nazionale di gas naturale derivante dal conflitto russo ucraino, avuto
riguardo altresì all’esigenza di garantire il soddisfacimento della domanda di gas naturale riferita
all’anno termico 2022-2023;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza, connessa alla grave crisi internazionale in atto in
Ucraina, di emanare disposizioni in materia di contenimento di prezzi dell’energia sul mercato
italiano;
Considerata la necessità e l’urgenza di introdurre specifiche disposizioni per fare fronte alle
eccezionali esigenze connesse a…….;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare …………..;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ……..;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, dell’interno, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico,
delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica, del lavoro e delle politiche
sociali e della salute;
EMANA
il seguente decreto-legge:
TITOLO I
Contenimento prezzi gasolio e benzina
ART. 1
(Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per
autotrazione)
1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei
prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per
autotrazione, di cui all’Allegato I al testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, relativamente al periodo di cui al comma 2, nelle seguenti
misure:
a) benzina: XXX euro per 1000 litri;
b) olio da gas o gasolio usato come carburante per autotrazione: XXX euro per 1000 litri.
2. La rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1 si applica il giorno di entrata in
vigore del presente decreto-legge e fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data.
3. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede …
2
4. Successivamente al periodo previsto dal comma 2 e fino al 31 dicembre 2022, ferme restando le
condizioni di cui all’articolo 1, comma 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le aliquote di accisa
applicate ai prodotti di cui al comma 1 possono essere rideterminate con il decreto emanato ai sensi
del comma 290 del medesimo articolo 1, adottato anche con cadenza diversa da quella ivi prevista.
ART. 2
(Bonus carburante ai dipendenti)
1. Per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da
aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per
lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 9,9 milioni di euro per l’anno 2022 si provvede
…………
TITOLO II
Misure in tema di prezzi dell’energia e del gas
ART. 3
(Contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia
elettrica)
1. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5
kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale
compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo
straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per
l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno
2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato
sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi,
abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo
medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all’articolo
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre
2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base
imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta è cumulabile con altre
agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto
anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta
regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è cedibile dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti,
compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione,
fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari
finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo
bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
3
all’articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
4. Agli oneri derivanti dall’utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in
XXX milioni di euro per l’anno 2022, si provvede …
5. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito
d’imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge
31 dicembre 2009, n. 196.
ART. 4
(Contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di gas
naturale)
1. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all’articolo 5 del decreto-
legge 1° marzo 2022 n. 17, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per
l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20
per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre
solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di
riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di
riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici
(GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito
al medesimo trimestre dell’anno 2019.
2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all’articolo
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre
2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base
imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta è cumulabile con altre
agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto
anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta
regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Agli oneri derivanti dall’utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in
237,89 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede …a cura di RGS
4. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito
d’imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge
31 dicembre 2009, n. 196.
ART. 5
(Incremento del credito d’imposta in favore delle imprese energivore e gasivore)
1. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato dall’articolo 4 del decreto-
legge 1° marzo 2022, n. 17, nella misura del 20 per cento è rideterminato nella misura del 25 per
cento.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a XXX per l’anno 2022, si provvede…
3. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato dall’articolo 5 del decreto-
legge 1° marzo 2022, n. 17, nella misura del 15 per cento è rideterminato nella misura del 20 per
cento.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 235,24 milioni di euro per l’anno 2022, si
provvede ai sensi ….
ART. 6
(Bonus sociale elettricità e gas)
4
1. Per il periodo 1 aprile – 31 dicembre 2022, il valore ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e
gas cui all’articolo 1, comma 3, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 29 dicembre
2016, come successivamente aggiornato dall’Autorità di regolazione per l’energia reti e ambiente in
attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 4, del medesimo decreto, è pari a 12.000 euro.
2. Alla copertura dei maggiori oneri conseguenti all’applicazione di quanto sopra si provvede con …..
ART. 7
(Trasparenza dei prezzi – Garante per la sorveglianza dei prezzi e Autorità di regolazione per
energia, reti e ambiente)
1. All’articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole “normale
andamento del mercato” sono aggiunte le seguenti: “, nonché richiedere alle imprese dati, notizie ed
elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo. Il mancato
riscontro, entro 10 giorni dalla richiesta comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 5.000. Per le sanzioni amministrative
pecuniarie si osservano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Per le attività istruttorie, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati, nonché di supporto al
Garante per la sorveglianza dei prezzi è istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico,
un’apposita Unità di missione cui è preposto un dirigente di livello generale, ed è assegnato un
dirigente di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale
del Ministero.
3. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a conferire gli incarichi dirigenziali di cui al
comma 1, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall’articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. All’Unità di missione di cui al comma 2 è assegnato un contingente di X unità di personale non
dirigenziale. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere il predetto personale
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in incremento delle vigenti facoltà
assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica da inquadrarsi nell’Area Terza, posizione
economica F3, del Comparto Funzioni Centrali, ovvero ad acquisire il predetto personale in posizione
di comando, previa intesa con le amministrazioni di appartenenza, da altre pubbliche amministrazioni,
società e organismi in house, con rimborso dei relativi oneri. Ai fini di cui al presente comma è
autorizzata la spesa di euro XXX annui a decorrere dall’anno 2022
5. Per finalità di monitoraggio, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, i titolari dei contratti di approvvigionamento di volumi di gas per il mercato
italiano sono tenuti a trasmettere, la prima volta entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente decreto, al Ministero della transizione ecologica e all’Autorità di regolazione per energia,
reti e ambiente (ARERA) i medesimi contratti ed i nuovi contratti che verranno sottoscritti, nonché
le modifiche degli stessi sempre entro il termine di 15 giorni. Le informazioni tramesse sono trattate
nel rispetto delle esigenze di riservatezza dei dati commercialmente sensibili.
6. La pianta organica del ruolo dell’ARERA, determinata in base all’articolo 1, comma 347, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di XXX unità al fine di ottemperare ai maggiori
compiti assegnati dalla legge, con particolare riferimento al monitoraggio e controllo dei mercati
energetici. Tale aumento di pianta organica è realizzato nell’ambito della propria autonomia
organizzativa, contabile e amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Stato.
7. Ai fini di cui ai commi 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di euro XXX annui a decorrere dall’anno
2022.
TITOLO III
5
Sostegno alle imprese
CAPO I
Misure per la liquidità delle imprese
ART. 8
(Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici)
1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall’aumento dei prezzi delle forniture
energetiche, le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono
richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi
energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non
superiore a ventiquattro.
2. Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi
dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia ai sensi del comma 1, SACE S.p.A.,
rilascia le proprie garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e
di altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, entro un limite massimo di impegni pari a
9.000 milioni di euro, alle condizioni e secondo le modalità di cui all’articolo 1 del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
3. Per le medesime finalità di contenimento e supporto SACE S.p.A. è autorizzata a concedere in
favore delle imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo credito una garanzia pari al
90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di
energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell’inadempimento da parte le imprese
con sede in Italia che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31
dicembre 2021, del debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2023 relative ai consumi
energetici effettuati fino al 31 dicembre 2022, entro il limite massimo di XXX milioni di euro,
conformemente alle modalità declinate dallo schema di garanzia di cui all’articolo 35 del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
4. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui ai commi 2 e 3 è accordata di
diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da
SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile
e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al
netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per conto del
Ministero dell’economia e delle finanze le attività relative all’escussione della garanzia e al recupero
dei crediti, che può altresì delegare a terzi e/o agli stessi garantiti. SACE S.p.A. opera con la dovuta
diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere
impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell’attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica,
al fine dell’escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e
condizioni previsti dal presente articolo.
5. Le garanzie di cui al presente articolo sono rilasciate da SACE S.p.A. a condizione che il costo
dell’operazione garantita sia inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dai soggetti eroganti o dalle
imprese di assicurazione per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.
6. Per le finalità di cui al presente articolo sono istituite nell’ambito del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 due sezioni speciali, con autonoma evidenza
contabile a copertura delle garanzie di cui ai commi 2 e 3, [con una dotazione iniziale pari a
rispettivamente di [XXX milioni di euro e XXX milioni di euro] alimentate, altresì, con le risorse
finanziarie versate a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da
SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE
S.p.A., salvo conguaglio all’esito dell’approvazione del bilancio e al netto delle commissioni
riconosciute alle compagnie assicurative.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante…..
6
ART. 9
(Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuto alle imprese energivore e alle imprese a forte
consumo di gas naturale)
1. Il credito d’imposta di cui all’articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e agli articoli 4
e 5 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, riconosciuto in favore delle imprese energivore e delle
imprese a forte consumo di gas naturale, è cedibile dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi
gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva
la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari
iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario
iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 122-bis,
comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77.
ART. 10
(Imprese energivore di interesse strategico)
1. Al fine di assicurare sostegno economico alle imprese ad alto consumo energetico e fino al 31
dicembre 2022, le garanzie emesse da SACE S.p.A., nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste
dall’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5
giugno 2020, n. 40 in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri
soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma ad
imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministero dello sviluppo
economico, la garanzia copre il 90 per cento dell’importo del finanziamento concesso ovvero la
diversa percentuale consentita dalla normativa europea in tema di aiuti di Stato, ivi compresi i Quadri
temporanei vigenti nelle situazioni di crisi ed emergenza. Analoga garanzia è concessa per il
finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati in territorio
nazionale per la produzione di ghisa destinata all’industria siderurgica.
2. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, il decimo periodo è sostituito dai seguenti “Le somme rivenienti
dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono versate in un patrimonio dell’emittente destinato
all’attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria
dell’impresa in amministrazione straordinaria, previa restituzione dei finanziamenti statali di cui
all’articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1o febbraio 2016, n. 13, per la parte eventualmente erogata, e, nei limiti delle disponibilità
residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, di ripristino e di bonifica ambientale
secondo le modalità previste dall’ordinamento vigente, nonché per un ammontare determinato, nel
limite massimo di 150 milioni di euro, con decreto del ministro dello sviluppo economico e del
ministro della transizione ecologica, da adottarsi di concerto con il ministro dell’economia e delle
finanze, sentito il Presidente della Regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo
produttivo dell’acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello
stabilimento stesso ed attuati dall’organo commissariale di ILVA S.p.A., che può avvalersi di
organismi in house dello Stato. Restano comunque impregiudicate le intese già sottoscritte fra il
gestore e l’organo commissariale di ILVA S.p.A alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento. Le modalità di valutazione, approvazione e attuazione dei progetti di
decarbonizzazione da parte dell’organo commissariale di ILVA S.p.A., sono individuate con il decreto
di cui al periodo precedente.
7
CAPO II
Misure per il lavoro
ART. 11
(Disposizioni in materia di integrazione salariale)
1. All’articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 11-quater è
inserito il seguente: «11-quinques. Per fronteggiare, nell’anno 2022, situazioni di particolare
difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all’articolo 10 e alle imprese del settore turistico che
non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale è riconosciuto, in deroga
agli articoli 4 e 12, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2022, un trattamento ordinario
di integrazione salariale per un massimo di XXX settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. L’INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal
monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l’INPS
non prende in considerazione ulteriori domande.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 150 milioni per l’anno 2022 si provvede a valere
sul fondo di cui all’articolo 1, comma 120 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
ART. 12
(Agevolazione contributiva per personale azienda in crisi)
1. All’articolo 1, comma 119, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole “di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296″ sono inserite le seguenti “, lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese
nei sei mesi precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da
parte delle imprese suddette”;
b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: “In caso di assunzione di lavoratori che godano della
Nuova Assicurazione Sociale per l’impiego è comunque escluso il cumulo del beneficio di cui alla
presente disposizione con quello previsto dall’articolo 2, comma 10-bis, della legge 28 giugno 2012,
n. 92.”.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2,1 milioni di euro per l’anno 2022, 5,5 milioni di euro per
l’anno 2023 e 4,2 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante….
CAPO III
Misure a sostegno di autotrasporto, agricoltura, pesca, turismo
ART. 13
(Ferrobonus e marebonus)
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 1, comma 110, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la
spesa di ulteriori 19,5 milioni di euro per l’anno 2022.
2. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la
spesa di ulteriori 19 milioni di euro per l’anno 2022.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a complessivi 38,5 milioni di euro per l’anno 2022, si
provvede____________________.
ART. 14
8
(Clausola di adeguamento corrispettivo)
1. All’articolo 6 del decreto legislativo del 21 novembre 2005 n. 286, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3, lettera d), dopo le parole “modalità di pagamento” sono inserite le seguenti: “, nonché
clausola di adeguamento di tale corrispettivo al costo del carburante, sulla base delle variazioni
intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero
della transizione ecologica, qualora dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a
riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell’ultimo adeguamento effettuato.”;
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6-bis. Al fine per mitigare gli effetti conseguenti
all’aumento dei costi del carburante per autotrazione incentivando, al contempo, il ricorso alla forma
scritta nella stipulazione in caso di contratti di trasporto di merci su strada, il corrispettivo nei
contratti di trasporto di merci su strada conclusi in forma non scritta, si determina in base ai valori
indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di trasporto merci per conto di terzi,
pubblicati e aggiornati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi
dell’articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”.
2. All’articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole “pubblica e
aggiorna” è inserita la seguente: “trimestralmente”.
ART. 15
(Revisione pedaggi)
1. Al fine di sostenere il settore dell’autotrasporto in considerazione degli effetti economici derivanti
dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, è ulteriormente incrementata di 15 milioni di euro per l’anno
2022.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma
150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ulteriormente incrementata di 5 milioni di euro per l’anno
2022. Tali risorse sono destinate ad aumentare la deduzione forfettaria, per il medesimo anno, di spese
non documentate di cui all’articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. Agli oneri derivanti dei commi 1 e 2 pari a 20 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede….
ART. 16
(Esonero versamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei
trasporti)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti
e dei prodotti energetici, per l’esercizio finanziario 2022, le imprese di autotrasporto merci per conto
di terzi, iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di
cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non si applica l’obbligo di contribuzione
nei confronti dell’Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all’articolo 37, comma 6, lettera b),
alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione quantificati, per l’anno 2022,
in euro 1,4 milioni si provvede ai sensi _______________________________.
ART. 17
(Fondo per il sostegno del settore dell’autotrasporto)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti,
è istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili, con una dotazione di XXX milioni di euro per l’anno 2022, da destinare al sostegno del
settore dell’autotrasporto.
2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della
9
presente legge, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di
erogazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a XXX milioni di euro per l’anno 2022, si
provvede…
ART. 18
(Contributo, sotto forma di credito d’imposta, per l’acquisto di carburanti per l’esercizio
dell’attività agricola e della pesca)
1. Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei
maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per
l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di
imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettivamente
utilizzato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture
d’acquisto, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all’articolo
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre
2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base
imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta è cumulabile con altre
agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto
anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta
regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è cedibile dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti,
compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione,
fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari
finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo
bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all’articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di
aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.
5. Agli oneri derivanti dall’utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in
140,1 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede …
6. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito
d’imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge
31 dicembre 2009, n. 196.
ART. 19
(Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari)
1. Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura,
in forma individuale o societaria, le esposizioni in essere alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, concesse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito e
destinate a finanziare le attività delle imprese medesime, possono essere rinegoziate e ristrutturate
per un periodo di rimborso fino a venticinque anni.
10
2. Nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione del
21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013 e dal Regolamento (UE) n.
717/2014, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
Europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo e della pesca, le operazioni di rinegoziazione e
ristrutturazione di cui al comma precedente possono essere assistite dalla garanzia gratuita fornita
dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA ai sensi dell’articolo 17, comma 2
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per la concessione delle predette garanzie è autorizzata,
in favore di ISMEA, la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2022.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede,
quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui
all’articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234; quanto a 10 milioni di euro, mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 522 della legge 30 dicembre 2021, n.
234.
ART. 20
(Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e
dell’acquacoltura)
1. Al fine di fronteggiare il peggioramento economico internazionale con innalzamento dei costi di
produzione dovuto alla crisi Ucraina, per l’anno 2022 la dotazione del “Fondo per lo sviluppo e il
sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura” di cui all’articolo 1, comma 128
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 35 milioni di euro.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 515 della legge 30
dicembre 2021, n. 234.
3. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 515:
1) dopo le parole “del Regolamento (UE)” sono aggiunte le seguenti: “n. 2115/2021 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021”
2) le parole “in fase di approvazione definitiva del Parlamento europeo” sono sostituite dalle seguenti:
“La dotazione finanziaria per l’anno 2022 è destinata alla copertura delle spese amministrative di
costituzione e gestione del Fondo e dei costi sostenuti per le attività di sperimentazione e avviamento,
ivi inclusi i costi per la realizzazione dei sistemi informatici e per l’implementazione delle procedure
finanziarie di cui al comma 517; a tal fine, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
trasferisce all’Istituto di cui al comma 516 la relativa dotazione finanziaria. L’Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura (AGEA) supporta le attività di sperimentazione per la definizione e
implementazione delle procedure di competenza”.
b) il comma 517 è sostituito dal seguente: “A decorrere dal 1° gennaio 2023, è autorizzata l’apertura
di un conto corrente di tesoreria centrale, intestato alla società di capitali dedicata di cui al comma
516, sul quale confluiscono le somme destinate al finanziamento del Fondo di cui al comma 515.
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) è individuata quale soggetto preposto al prelievo
delle quote di partecipazione degli agricoltori e alla erogazione delle compensazioni finanziarie in
favore degli Agricoltori partecipanti sulla base degli elenchi di liquidazione trasmessi dal Soggetto
Gestore del Fondo e di verifica delle eventuali sovra compensazioni per effetto di un cumulo degli
interventi del Fondo con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati. AGEA supporta le
attività di sperimentazione per la definizione e implementazione delle procedure di competenza.”.
c) il comma 518 è sostituito dal seguente: “Nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di
cui al comma 515 si applica il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5
maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2016.”.
ART. 21
(Disposizioni in materia di economia circolare in agricoltura)
11
1. Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas e
ridurre l’uso di fertilizzanti chimici, aumentare l’approvvigionamento di materia organica nei suoli e
limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica di cui all’articolo 5 del decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2016, prevedono la
sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di cui all’articolo 52, comma
2-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, come modificato dal comma 2 del presente articolo.
2. All’articolo 52, comma 2-bis, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 134 del 2012, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Il digestato di cui al presente
comma è considerato equiparato ai fertilizzanti di origine chimica quando è ottenuto dalla digestione
anaerobica di sostanze e materiali da soli o in miscela fra loro di cui all’articolo 22 del decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2016, in ingresso di
impianti di produzioni biogas prodotti da impianti aziendali e interaziendali, impiegato secondo
modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti e presenta i requisiti e le
caratteristiche stabiliti per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica. Con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite
le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato.”.
3. Il comma 527 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è abrogato.
ART. 22
(Credito d’imposta per IMU in comparto turismo)
1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19 e al
consistente incremento dei prezzi dei prodotti energetici e della conseguente situazione di tensione
finanziaria degli operatori economici del settore, con gravi ricadute occupazionali e sociali, per l’anno
2022, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per i soggetti e le fattispecie di
cui al comma 2.
2. L’incentivo di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese turistico-recettive, ivi comprese le
imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle
pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, nonché le
imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi
acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata
dell’anno 2021 dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali
è gestita la relativa attività recettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle
attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei
corrispettivi nel periodo indicato di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell’anno
2019.
3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 può essere fatto valere esclusivamente in compensazione
ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a decorrere dal periodo di imposta
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non concorre alla formazione del reddito
ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle
attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15,6 milioni di euro per l’anno 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di
cui all’articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
12
CAPO IV
Contratti pubblici
ART. 23
(Revisione prezzi)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni
materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, il Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili, in relazione alle domande di accesso al Fondo per
l’adeguamento dei prezzi di cui all’articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, può riconoscere, nel limite
complessivo del 50 per cento delle risorse del medesimo Fondo, un’anticipazione pari al 50%
dell’importo richiesto in favore delle stazioni appaltanti di cui al comma 7 del medesimo articolo 1-
septies e all’articolo 25, comma 8 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nelle more dello
svolgimento dell’attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione di cui al medesimo comma
8.
2. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, le variazioni in aumento dei
prezzi di alcuni materiali da costruzione, come rilevate dai decreti del Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili previsti dall’articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, dall’articolo 29, comma 2, del decreto-
legge 27 gennaio 2022, n. 4, e dall’articolo 25, comma 2, del decreto – legge 1° marzo 2022, n. 17,
ovvero gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, in misura non
inferiore a…rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal
responsabile unico del procedimento nell’appalto in contraddittorio con l’appaltatore, qualora
impediscano, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare
esecuzione dei servizi o delle forniture possono essere valutati come causa di forza maggiore, ai sensi
dell’articolo 107, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, qualora impediscano di
ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa
non imputabile all’esecutore ai sensi dell’articolo 107, comma 5, del citato decreto legislativo n. 50
del 2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta. Nei casi di cui al primo periodo non si
applicano gli obblighi di comunicazione all’Autorità nazionale anticorruzione previsti dall’articolo
107, comma 4, terzo periodo, del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016.
TITOLO IV
Rafforzamento dei presidi per la sicurezza, la difesa nazionale e per le reti di comunicazione
elettronica
CAPO I
Golden power
ART. 24
(Ridefinizione dei poteri speciali in materia di difesa e sicurezza nazionale – Golden power)
1. All’articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole “un’impresa di cui alla lettera a),” sono inserite le seguenti;
“che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi
medesimi, compresi quelli” e dopo le parole: “relative a beni materiali o immateriali” sono inserite le
seguenti: “, l’assegnazione degli stessi a titolo di garanzia”;
13
b) al comma 4, dopo le parole: “Ai fini dell’esercizio del potere di veto di cui al comma 1, lettera b),”
sono inserite le seguenti: “salvo che l’operazione non sia in corso di valutazione o sia già stata valutata
ai sensi del comma 5,”;
c) al comma 5:
1) al primo periodo le parole “notifica l’acquisizione” sono sostituite dalle seguenti: “, ove possibile
congiuntamente alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell’acquisto, notifica la stessa
acquisizione”;
2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Nei casi in cui la notifica non sia effettuata
congiuntamente da tutte le parti del procedimento indicate al primo periodo, la società notificante
trasmette, contestualmente alla notifica, una informativa, contenente gli elementi essenziali
dell’operazione e della stessa notifica, alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell’acquisto, al
fine di consentirne la partecipazione al procedimento, fornendo prova della relativa ricezione.”;
3) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: “Entro quindici giorni dalla notifica, la società
acquisita può presentare memorie e documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.”;
4) al quinto periodo le parole “all’acquirente” sono sostituite dalle seguenti: “alle parti del
procedimento”;
5) al dodicesimo periodo le parole “L’acquirente che non osservi le condizioni imposte è altresì
soggetto” sono sostituite dalle seguenti: “La società acquirente e la società le cui partecipazioni sono
oggetto dell’acquisto che non osservino le condizioni imposte sono altresì soggette”;
ART. 25
(Ridefinizione dei poteri speciali nei settori di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 21 del
2012)
1. All’articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: “a titolo di garanzia, è notificato, “sono inserite le seguenti: “salvo che
l’operazione sia già stata in corso di valutazione ai sensi del comma 5,”;
b) al comma 2-bis, dopo le parole: “soggetto esterno all’Unione europea, di cui al comma 5-bis,” sono
inserite le seguenti: “ovvero, nei settori individuati nel secondo periodo del comma 5, anche a favore
di un soggetto appartenente all’Unione europea, ivi compresi quelli stabiliti o residenti in Italia,” e
dopo le parole: “il trasferimento della sede sociale in un Paese non appartenente all’Unione europea,
è notificato,” sono inserite le seguenti: “ salvo che l’operazione sia già stata in corso di valutazione
ai sensi del comma 5,”;
c) al comma 5:
1) al primo periodo dopo le parole “è notificato” sono inserite le seguenti: “ove possibile
congiuntamente alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell’acquisto”;
2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Nei settori delle comunicazioni, dell’energia, dei
trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo, sono
soggetti all’obbligo di notifica di cui al primo periodo anche gli acquisti, a qualsiasi titolo, di
partecipazioni da parte di soggetti appartenenti all’Unione europea ivi compresi quelli residenti in
Italia, di rilevanza tale da determinare l’insediamento stabile dell’acquirente in ragione dell’assunzione
del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell’acquisto, ai sensi dell’articolo 2359 del
codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”;
3) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: “Nei casi in cui la notifica non sia effettuata
congiuntamente da tutte le parti dell’operazione indicate al primo e al secondo periodo, la società
notificante trasmette, contestualmente alla notifica una informativa, contenente gli elementi essenziali
dell’operazione e della stessa notifica, alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell’acquisto, al
fine di consentirne la partecipazione al procedimento, fornendo prova della relativa ricezione. Sono
soggetti all’obbligo di notifica di cui al presente articolo anche gli acquisti di partecipazioni, da parte
di soggetti esteri non appartenenti all’Unione europea, in società che detengono gli attivi individuati
come strategici ai sensi dei commi 1 e 1-ter, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del
14
capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o
indirettamente possedute, quando il valore complessivo dell’investimento sia pari o superiore a un
milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie
del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del capitale.”;
d) al comma 6, le parole: “l’efficacia dell’acquisto può essere condizionata all’assunzione da parte
dell’acquirente di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi.” sono sostituite dalle
seguenti: “l’efficacia dell’acquisto può essere condizionata all’assunzione, da parte dell’acquirente e
della società le cui partecipazioni sono oggetto dell’acquisto, di impegni diretti a garantire la tutela
dei predetti interessi. Entro quindici giorni dalla notifica, la società acquisita può presentare memorie
e documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.”, dopo le parole: “ Qualora si renda necessario
richiedere informazioni all’acquirente” sono inserite le seguenti: “e alla società le cui partecipazioni
sono oggetto dell’acquisto”, dopo le parole: “Qualora il potere sia esercitato nella forma
dell’imposizione di impegni” sono soppresse le parole: “all’acquirente”, le parole: “di quest’ultimo”
sono sostituite dalle seguenti: “dell’acquirente” e le parole: “L’acquirente che non adempia agli
impegni imposti è altresì soggetto, salvo che il fatto costituisca reato,” sono sostituite dalle seguenti:
“La società acquirente e la società le cui partecipazioni sono oggetto dell’acquisto, che non
adempiano agli impegni imposti sono altresì soggette, salvo che il fatto costituisca reato,”;
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numero 2, sono efficaci a decorrere dal 1° gennaio
2023.
3. Sono abrogate le seguenti parole dell’articolo 4-bis, comma 3-bis, lettera b), del decreto-legge 21
settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133: “nonché
gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all’Unione europea,
che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto
delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo
dell’investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni
che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per
cento del capitale.”.
ART. 26
(Misure di semplificazione dei procedimenti in materia di poteri speciali e prenotifica)
1. Dopo l’articolo 2-ter del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 maggio 2012, n. 56, è inserito il seguente:
“Art. 2-quater
(Misure di semplificazione dei procedimenti e prenotifica)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Gruppo di coordinamento costituito
ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2014, anche
in deroga all’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere individuate misure di
semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all’istruttoria ai fini
dell’eventuale esercizio dei poteri di cui agli articoli 1, 1-bis e 2, senza che sia necessaria la delibera
del Consiglio dei Ministri, per la definizione dei procedimenti in caso di mancato esercizio dei poteri
speciali decisa all’unanimità dai componenti del gruppo di coordinamento, fatta salva in ogni caso la
possibilità per ogni amministrazione e per le parti di chiedere di sottoporre l’esame della notifica al
Consiglio dei Ministri.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono individuate le modalità di presentazione di una
prenotifica che consenta l’esame da parte del Gruppo di coordinamento, o nelle ipotesi di cui al
comma 1 del Consiglio dei ministri, delle operazioni, anteriormente alla formale notifica di cui agli
articoli 1 e 2 del presente decreto, al fine di ricevere una valutazione preliminare sulla applicabilità
dei citati articoli e sulla autorizzabilità dell’operazione.
ART. 27
15
(Potenziamento della capacità amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri in
materia di esercizio dei poteri speciali)
1. Al fine di potenziare l’attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri per lo
svolgimento delle attività propedeutiche all’esercizio dei poteri speciali, è istituito presso il
Dipartimento per il coordinamento amministrativo un nucleo di valutazione e analisi strategica in
materia di esercizio dei poteri speciali, costituito da dieci componenti in possesso di specifica ed
elevata competenza in materia giuridica, economica e nelle relazioni internazionali. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei
ministri, sono definiti i criteri per l’individuazione e la nomina dei componenti del Nucleo, la durata
degli incarichi, i compensi spettanti e le ulteriori disposizioni concernenti l’organizzazione ed il
funzionamento dell’organismo.
2. All’articolo 2-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le partole: “articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6
agosto 2014” sono inserite le seguenti: “ e di cui all’articolo 1-bis,”
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente. “2-bis. Nell’esercizio delle funzioni di cui al presente
decreto legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, secondo modalità da definirsi
mediante apposito protocollo d’intesa, della collaborazione della Guardia di finanza.
Nell’espletamento delle attività di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall’articolo
2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, i militari della Guardia di finanza si avvalgono anche
dei poteri e delle facoltà previsti dall’articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.”
c) al comma 3 dopo le parole “enti di ricerca” sono aggiunte le seguenti parole “, nonché con altre
amministrazioni”;
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le misure di potenziamento del
Dipartimento per il coordinamento amministrativo, finalizzate all’esercizio delle competenze relative
all’applicazione dei poteri speciali, nei limiti delle risorse disponibili nell’ambito della Presidenza del
Consiglio.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, quantificati in 570.000 euro per il 2022 e
in euro 760.000 a decorrere dal 2023, si provvede […]
ART. 28
(Ridefinizione dei poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga basati
sulla tecnologia 5G e cloud)
1. L’articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 maggio 2012, n. 56, è sostituito dal seguente:
“Art. 1-bis (Poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con
tecnologia 5G, basati sulla tecnologia cloud e altri attivi) 1. Ai fini dell’esercizio dei poteri speciali
di cui al presente articolo, costituiscono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e
sicurezza nazionale i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G.
Ulteriori beni, rapporti, attività e tecnologie rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica, ivi inclusi
quelli relativi alla tecnologia cloud, possono essere individuati con uno o più decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, il Ministro
dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro per gli affari esteri e la cooperazione internazionale,
il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominato, e con gli altri Ministri
competenti per settore, e sentita l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche in deroga all’articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che
è reso entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti sono adottati anche in mancanza di parere.
2. Fermi gli obblighi previsti ai sensi del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, le imprese che, anche attraverso contratti o
accordi, intendano acquisire, a qualsiasi titolo, beni o servizi relativi alla progettazione, alla
realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1, ovvero componenti
16
ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione, notificano, prima di
procedere alla predetta acquisizione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri un piano annuale nel
quale sono contenuti: il settore interessato dalla notifica; dettagliati dati identificativi del soggetto
notificante; il programma di acquisti; dettagliati dati identificativi dei relativi, anche potenziali,
fornitori; dettagliata descrizione, comprensiva delle specifiche tecniche, dei beni, dei servizi e delle
componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla
manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1; un’informativa completa sui contratti
in corso e sulle prospettive di sviluppo della rete 5G, ovvero degli ulteriori sistemi e attivi di cui al
comma 1; ogni ulteriore informazione funzionale a fornire un dettagliato quadro delle modalità di
sviluppo dei sistemi di digitalizzazione del notificante, nonché dell’esatto adempimento alle
condizioni e alle prescrizioni imposte a seguito di precedenti notifiche; un’informativa completa
relativa alle eventuali comunicazioni effettuate ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a), del
decreto-legge n. 105 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2019, ai fini dello
svolgimento delle verifiche di sicurezza da parte del Centro di valutazione e certificazione nazionale
(CVCN), inclusiva dell’esito della valutazione, ove disponibile, e delle relative prescrizioni, qualora
imposte. Con uno dei decreti di cui al comma 1, ovvero con diverso decreto adottato con il medesimo
procedimento, possono altresì essere individuati ulteriori contenuti del piano annuale, eventuali
ulteriori criteri e modalità con cui procedere alla notifica del medesimo piano, oltre ad eventuali
tipologie di attività escluse dall’obbligo di notifica, anche in considerazione delle ridotte dimensioni
dell’operazione.
3. La notifica di cui di cui al comma 2 è trasmessa annualmente, prima di procedere all’attuazione
del piano, salva la possibilità di aggiornarlo in corso di anno, con cadenza quadrimestrale. Entro trenta
giorni dalla notifica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su conforme
delibera del Consiglio dei ministri, è approvato il piano annuale di cui al comma 2, previa eventuale
imposizione di prescrizioni o condizioni, ovvero ne è negata l’approvazione con l’esercizio del potere
di veto. Salvo diversa previsione nel decreto di approvazione del piano, rimane ferma l’efficacia dei
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri già adottati alla data di entrata in vigore del presente
articolo. Se è necessario svolgere approfondimenti riguardanti aspetti tecnici anche relativi alla
valutazione di possibili fattori di vulnerabilità, che potrebbero compromettere l’integrità e la sicurezza
delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi, il termine di trenta giorni previsto dal presente
comma può essere prorogato fino a venti giorni, prorogabili ulteriormente di venti giorni, per una sola
volta, in casi di particolare complessità. Se nel corso dell’istruttoria si rende necessario richiedere
informazioni al notificante, tale termine è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle
informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Se si rende necessario formulare
richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di trenta giorni è sospeso, per una sola volta,
fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni. Le
richieste di informazioni e le richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non sospendono
i termini. In caso di incompletezza della notifica, il termine di trenta giorni previsto dal presente
comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano. Decorsi i
predetti termini, il piano si intende approvato.
4. I poteri speciali sono esercitati nella forma dell’imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni
ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della
sicurezza nazionale. A tal fine, sono oggetto di valutazione anche gli elementi indicanti la presenza
di fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l’integrità e la sicurezza delle reti e dei dati
che vi transitano, compresi quelli individuati sulla base dei principi e delle linee guida elaborati a
livello internazionale e dall’Unione europea. Se le prescrizioni o condizioni non risultano sufficienti
ad assicurare la tutela dei citati interessi, il Governo, tenendo conto dei contenuti del piano notificato,
dell’obsolescenza, del costo e dei tempi di sostituzione degli apparati e dell’esigenza di non rallentare
lo sviluppo della tecnologia 5G o di altre tecnologie nel Paese, nel rispetto dei principi di
proporzionalità e adeguatezza, approva, in tutto o in parte, il piano per un periodo temporale, anche
17
limitato, indicando un termine per l’eventuale sostituzione di determinati beni o servizi ovvero non
approva il piano esercitando il potere di veto.
5. Salvo quanto previsto dal presente comma, se il soggetto notificante inizia l’esecuzione di contratti
o accordi, successivi all’entrata in vigore del presente articolo, compresi nella notifica prima che sia
decorso il termine per l’approvazione del piano, il Governo può ingiungere all’impresa, stabilendo il
relativo termine, di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore all’esecuzione del predetto
contratto o accordo. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva gli obblighi di notifica
di cui al presente articolo ovvero le disposizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri
speciali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al tre per cento del fatturato del
soggetto tenuto alla notifica. I contratti eventualmente stipulati in violazione delle prescrizioni o delle
condizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali sono nulli. Il Governo può
altresì ingiungere all’impresa, stabilendo il relativo termine, di ripristinare a proprie spese la
situazione anteriore alla violazione, applicando una sanzione amministrativa pecuniaria sino a un
dodicesimo di quella prevista al periodo precedente per ogni mese di ritardo nell’adempimento,
commisurata al ritardo. Analoga sanzione può essere applicata per il ritardo nell’adempimento
dell’ingiunzione di cui al primo periodo. Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al
presente articolo, anche in assenza della notifica, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avviare
d’ufficio il procedimento ai fini dell’eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano
applicazione i termini e le norme procedurali previsti dal presente articolo. Il termine di trenta giorni
di cui al comma 3 decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione
dell’obbligo di notifica.
6. Per l’esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo il gruppo di coordinamento per
l’esercizio dei poteri speciali è composto dai rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell’economia e delle finanze, del
Ministero dell’interno, del Ministero della difesa, del Ministero per gli affari esteri e la cooperazione
internazionale, dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove previsto,
nonché dai rappresentanti dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Il gruppo di coordinamento
si avvale anche del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) e delle articolazioni
tecniche dei Ministeri dell’interno e della difesa, per le valutazioni tecniche della documentazione
relativa al piano annuale di cui al comma 2, e ai suoi eventuali aggiornamenti, propedeutiche
all’esercizio dei poteri speciali e relative ai beni e alle componenti ad alta intensità tecnologica
funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui
al comma 1 nonché ad altri possibili fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l’integrità
e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi.
7. Le attività di monitoraggio, tese alla verifica dell’osservanza delle prescrizioni e delle condizioni
impartite con il provvedimento di esercizio dei poteri speciali, alla analisi della relativa adeguatezza
e alla verifica dell’adozione di adeguate misure, anche tecnologiche, attuative delle medesime
prescrizioni o condizioni sono svolte da un comitato composto da uno o più rappresentanti della
Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della
difesa, del Ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, o, se non nominato, della
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la
digitalizzazione, dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Per le attività di monitoraggio, il
comitato si avvale anche del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), e delle
articolazioni tecniche dei Ministeri dell’interno e della difesa. Ai lavori del comitato di monitoraggio
possono essere chiamati a partecipare altri rappresentanti dei Ministeri di cui al comma 6. Al fine del
concreto esercizio delle attività di monitoraggio il soggetto interessato comunica con la periodicità
indicata con il provvedimento di esercizio dei poteri speciali, ogni attività esecutiva posta in essere,
ivi inclusa la stipulazione dei contratti ad essa riferiti, fornendo ogni opportuno dettaglio tecnico ed
evidenziando le ragioni idonee ad assicurare la conformità della medesima al piano approvato ai sensi
del comma 3. Il soggetto interessato trasmette altresì, una relazione periodica semestrale sulle attività
in corso. È fatta salva la possibilità per il comitato di monitoraggio di disporre ispezioni e verifiche
18
tecniche, anche con le modalità di cui all’articolo 2-bis, relativamente ai beni e alle componenti ad
alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla
gestione delle attività di cui al comma 1 nonché ad altri possibili fattori di vulnerabilità che potrebbero
compromettere l’integrità e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi, oggetto del
provvedimento di esercizio dei poteri speciali. L’inosservanza delle prescrizioni o delle condizioni
contenute nel provvedimento di approvazione ovvero qualsiasi altra circostanza idonea a incidere sul
provvedimento approvativo è segnalata al gruppo di coordinamento dell’esercizio dei poteri speciali
di cui al comma 6, il quale può proporre al Consiglio dei ministri l’applicazione delle sanzioni previste
dal comma 7, la revoca o la modifica del provvedimento autorizzativo e il divieto di esercizio delle
attività funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle
attività di cui al comma 1.
8.Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Gruppo di coordinamento costituito
ai sensi del comma 6 del presente articolo, anche in deroga all’articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e
delle procedure relativi all’istruttoria ai fini dell’eventuale esercizio dei poteri di cui al presente
articolo.”.
2. In sede di prima applicazione, il piano di cui al comma 2 dell’articolo 1-bis, del citato decreto-
legge n. 21 del 2012, come modificato dal presente articolo, include altresì l’informativa completa
sui contratti o sugli accordi relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla
tecnologia 5G già autorizzati. Ferma l’efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
già adottati ai sensi dell’articolo 1-bis del decreto legge n. 21 del 2012, i procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto sono dichiarati estinti dal predetto gruppo di
coordinamento e il relativo esame è effettuato in sede di valutazione del piano annuale, fermo restando
quanto previsto dai commi 3 e 5 dell’art. 1-bis del decreto legge n. 21 del 2012.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo è abrogato l’articolo 16, comma 10, del decreto-
legge 14 giugno 2021 n. 82, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2021 n. 109.
CAPO II
Cybersicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici
ART. 29
(Rafforzamento della disciplina cyber)
1. Al fine di prevenire pregiudizi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi
informatici delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, derivanti dal rischio che le aziende produttrici di prodotti e servizi tecnologici di
sicurezza informatica legate alla Federazione Russa non siano in grado di fornire servizi e
aggiornamenti ai propri prodotti appartenenti alle categorie individuate al comma 3, in conseguenza
della crisi in Ucraina, le medesime amministrazioni procedono tempestivamente alla diversificazione
dei prodotti in uso.
2. Le stazioni appaltanti, che procedono ai sensi del comma 1, provvedono all’acquisto di un ulteriore
prodotto o servizio tecnologico di sicurezza informatica di cui al comma 3 e connessi servizi di
supporto mediante gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza,
ovvero, laddove non sussistano o non siano comunque disponibili nell’ambito di tali strumenti, ai
sensi dell’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50. Si applicano le
disposizioni di cui al comma 5, secondo, terzo e quarto periodo del medesimo articolo 63.
3. Le categorie di prodotti e servizi di cui al comma 1 sono indicate con circolare dell’Agenzia per la
cybersicurezza nazionale, tra quelle volte ad assicurare le seguenti funzioni di sicurezza:
a) sicurezza dei dispositivi (endpoint security), ivi compresi applicativi antivirus, antimalware
ed “endpoint detection and response” (EDR);
b) “web application firewall” (WAF);
19
4. Dall’attuazione dei commi 1 e 2 non derivano effetti che possano costituire presupposto per
l’azione di responsabilità di cui all’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari ad euro _________, si provvede
mediante corrispondente riduzione …….
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
7. All’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, dopo le parole “fattore di rischio o alla sua
mitigazione,” sono inserite le seguenti: “in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei
principi generali dell’ordinamento giuridico e” e, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: “Laddove
nei provvedimenti di cui al presente comma sia recata deroga alle leggi vigenti anche ai fini delle
ulteriori necessarie misure correlate alla disattivazione o all’interruzione, gli stessi provvedimenti
devono contenere l’indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e tali deroghe devono
essere specificamente motivate. I provvedimenti di cui al presente comma non sono soggetti al
controllo preventivo di legittimità di cui all’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.”.
8. Al fine di consentire il più rapido avvio delle attività strumentali alla tutela della sicurezza
nazionale nello spazio cibernetico, all’articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, è aggiunto, in fine, il seguente comma: “8-bis.
In relazione alle assunzioni a tempo determinato di cui al comma 2, lettera b), i relativi contratti per
lo svolgimento delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico
attribuite all’Agenzia stessa, possono prevedere una durata massima di 4 anni, rinnovabile per periodi
non superiori ad ulteriori complessivi quattro anni. Delle assunzioni e dei rinnovi disposti ai sensi del
presente comma è data comunicazione al COPASIR nell’ambito della relazione di cui all’articolo 14,
comma 2.”.
ART. 30
(Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche)
1. Con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello sviluppo
economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base della
rilevanza per l’interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall’operazione, anche in
relazione alla necessità di approvvigionamento di filiere produttive strategiche, possono essere
individuate, previa attivazione, ove ne ricorrano i presupposti, della procedura di cui all’articolo 2 del
regolamento (UE) 2015/479 dell’11 marzo 2015, le materie prime critiche, per le quali le operazioni
di esportazione al di fuori dell’unione europea sono soggette alla procedura di notifica di cui ai
commi seguenti. Fermo il rispetto della normativa europea, costituiscono in ogni caso materie prime
critiche e sono soggette alla disciplina di cui al presente articolo i rottami ferrosi, anche non originari
dell’Italia.
2. Le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare fuori dell’unione europea,
direttamente o indirettamente, le materie prime individuate dal decreto di cui al comma 1 sono tenute
ad effettuare almeno 10 giorni precedenti l’avvio dell’operazione, una preventiva notifica al Ministero
dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
contenente una informativa completa sull’operazione.
3. Le operazioni o gli atti poste in essere in assenza di notifica o in contrasto con le
determinazioni adottate ai sensi del comma 4 sono nulli.
4. Entro 10 giorni dalla notifica, con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, sulla base
dell’istruttoria compiuta dai ministeri di cui al comma 1, valutata la rilevanza strategica per l’interesse
nazionale e il pregiudizio che deriverebbe dall’operazione, anche in relazione all’approvvigionamento
di beni essenziali nelle singole filiere produttive, può essere adottato l’eventuale veto all’operazione
ovvero possono essere determinate le condizioni alle quali è sottoposta, nel rispetto del diritto
dell’Unione europea. Decorso detto termine l’operazione può essere comunque effettuata.
20
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi gli obblighi di cui al presente articolo
è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% del valore dell’operazione e
comunque non inferiore a euro 100.000 per ogni singola operazione.
6. Le misure di cui al presente articolo si applicano fino al 31 luglio 2022.
TITOLO V
Accoglienza e potenziamento capacità amministrativa
ART. 31
(Coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina)
1. Nell’ambito delle misure assistenziali previste dall’articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 7 aprile 2003, n. 85, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei ministri è autorizzato:
a) a definire ulteriori forme di accoglienza diffusa, diverse da quelle previste nell’ambito delle
strutture di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, da
attuare mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, gli enti e
le associazioni iscritte al Registro di cui all’ articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286
e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, prevedendo sostanziale omogeneità di servizi e costi con
le citate strutture di accoglienza, fino al 31 ottobre 2022, per un massimo di 15.000 unità;
b) a definire ulteriori forme di sostentamento per l’assistenza delle persone titolari della protezione
temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione, per la durata massima di 90 giorni
dall’ingresso nel territorio nazionale per un massimo di 60.000 unità;
c) a riconoscere alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al numero delle
persone accolte sul territorio di ciascuna regione e provincia autonoma, un contributo forfetario per
l’accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, in misura da definirsi d’intesa con il
Ministro della salute e con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di
Bolzano, per i richiedenti e titolari della protezione temporanea per un massimo di 100.000 unità.
2. Con le ordinanze di protezione civile adottate in attuazione della deliberazione del Consiglio dei
ministri del 28 febbraio 2022 si provvede alla disciplina delle diverse forme di supporto
all’accoglienza di cui al comma 1, la lettera a) e di sostentamento di cui alla lettera b) del medesimo
comma 1, tenendo conto dell’eventuale e progressiva autonomia delle persone assistite che
svolgeranno attività lavorative in attuazione di quanto previsto dall’articolo 7 dell’Ordinanza del
Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione delle misure di cui al comma 1 quantificati in complessivi
XXX milioni di euro si provvede, per l’anno 2022, a valere su ____________. Le risorse di cui al
presente comma sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per
essere riassegnate al Fondo per le emergenze nazionali (FEN) di cui all’articolo 44 del decreto
legislativo n. 1 del 2018.
4. Nei limiti temporali definiti dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022,
anche al fine di incrementare le capacità delle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo
18 agosto 2015, n. 142, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno, relative
all’attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di accoglienza, sono incrementate di 7.533.750
euro per l’anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a
valere…………………………………………
5. ………..
ART. 32
(Misure urgenti per implementare l’efficienza dei dispositivi del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco)
21
1. Al fine di assicurare la pronta operatività, la funzionalità e l’efficienza del dispositivo di soccorso
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione della procedura
concorsuale per l’accesso al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto con decorrenza 1° gennaio 2021,
per un numero di posti corrispondenti a quelli vacanti al 31 dicembre 2020, è ridotta, in via
eccezionale, a cinque settimane.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 289.101, si provvede a valere sulle disponibilità degli
stanziamenti di bilancio del Ministero dell’interno a legislazione vigente.
ART. 33
(Misure per far fronte alle maggiori esigenze in materia di immigrazione)
1. In considerazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del
28 febbraio 2022 in relazione alla crisi internazionale connessa al conflitto in atto in Ucraina ed attesa
la necessità di far fronte alle eccezionali esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati nel
territorio nazionale, al fine di assicurare, fino al 31 dicembre 2022, la funzionalità della Commissione
nazionale per il diritto di asilo e delle commissioni e sezioni territoriali per il riconoscimento della
protezione internazionale, i contratti di prestazione di lavoro a termine, stipulati tramite agenzie di
somministrazione lavoro, nell’ambito del progetto finanziato con i fondi destinati dalla Commissione
Europea all’Italia per fronteggiare situazioni emergenziali in materia di asilo, con la Misura
EmAs.Comm – Empowerment Asylum Commission, Sub action 2, possono essere modificati anche
in deroga, ove necessario, all’articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, al fine di consentire una più rapida trattazione delle
istanze avanzate, a vario titolo, da cittadini stranieri interessati dalla crisi internazionale in atto, il
Ministero dell’interno è autorizzato ad utilizzare fino al 31 dicembre 2022 le prestazioni di lavoro con
contratto a termine di cui all’articolo 103, comma 23, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. I relativi i contratti, già stipulati con
le agenzie di somministrazione lavoro, possono essere modificati anche in deroga, ove necessario,
all’articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente a euro 24.729.092 per l’anno
2022, si provvede ……..
ART. 34
(Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici
ucraini)
1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto e sino al 4 marzo 2023, in deroga
agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l’esercizio
temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai
professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono
esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una
professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale
conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione europea. Le strutture sanitarie
interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti del Passaporto
europeo delle qualifiche per i rifugiati, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero
professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all’articolo 7 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le
predette strutture sanitarie forniscono alle regioni e alle province autonome sul cui territorio insistono,
nonché ai relativi Ordini professionali, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi del
presente comma.
22
ART. 35
(Disposizioni urgenti in materia di procedimenti autorizzativi per prodotti a duplice uso e prodotti
listati per effetto di misure restrittive unionali)
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Per le attività previste dal presente
decreto, l’Autorità competente può avvalersi, anche in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente,
di esperti anche estranei alla pubblica amministrazione. Per l’attuazione del presente comma è
autorizzata la spesa di euro 500.000 annui a decorrere dall’anno 2022.”;
b) all’articolo 8, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: “7-bis. I procedimenti autorizzativi di cui
al presente decreto, si svolgono esclusivamente tramite un sistema telematico basato su una
piattaforma digitale integrata, nel rispetto delle pertinenti disposizioni europee e del Codice
dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La piattaforma
garantisce la protezione, la disponibilità, l’accessibilità, l’integrità e la riservatezza dei dati, nonché
la continuità operativa del sistema, cui si accede esclusivamente su base personale, mediante idonei
meccanismi di autenticazione.
7-ter. Con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana l’Autorità competente
comunica la data a partire di avvio dell’operatività della piattaforma di cui al comma 7-bis ed
eventuali sospensioni, anche parziali, del suo funzionamento.”;
c) all’articolo 17, il comma 4, è sostituito dal seguente: “4. L’Autorità competente effettua visite
ispettive presso le imprese mediante invio di ispettori che possono accedere ai locali pertinenti,
nonché esaminare e acquisire copie di registri, dati, regolamenti interni e altri materiali relativi ai
prodotti esportati, trasferiti o ricevuti in base al presente decreto.”.
TITOLO VI
ART. 36
(Disposizioni finanziarie)
ART. 37
(Contributo straordinario contro il caro bollette)
1. In dipendenza dell’andamento dell’economia e dell’impatto sociale dell’aumento dei prezzi e delle
tariffe del settore energetico, è istituito, per l’anno 2022, un contributo a titolo di prelievo
straordinario, determinato ai sensi del presente articolo, a carico dei soggetti che esercitano nel
territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica,
dei soggetti che esercitano l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei
soggetti rivenditori di energia elettrica di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano
l’attività produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì,
dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas
naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni
provenienti da altri Stati dell’Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono
l’attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei
certificati ambientali e dei carburanti.
2. La base imponibile del contributo straordinario è costituita dall’incremento del saldo tra le
operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022,
rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021. Il contributo si applica nella misura
del 10% nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a 5.000.000. Il contributo non è dovuto
se l’incremento è inferiore al 10 per cento.
3. Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume il totale delle operazioni attive, al netto
dell’IVA, e il totale delle operazioni passive, al netto dell’IVA, indicato nelle Comunicazioni dei dati
23
delle liquidazioni periodiche IVA, presentate, ai sensi dell’art. 21-bis del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per i periodi indicati al
comma 2.
4. I soggetti tenuti al pagamento del contributo ai sensi del comma 1, che partecipano a un gruppo
IVA costituito ai sensi dell’articolo 70-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, per determinare i saldi di cui al comma 2, assumono i dati delle fatture emesse e ricevute
dal Gruppo IVA che riportano il codice fiscale dei suddetti soggetti, secondo quanto previsto
dall’articolo 3 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 6 aprile 2018, e, per le
operazioni effettuate tra i soggetti partecipanti al Gruppo IVA, i dati risultanti dalle scritture contabili
tenute ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Il contributo è liquidato e versato entro il 30 giugno 2022, con le modalità di cui all’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate,
sentita l’Autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente, sono definiti gli adempimenti, anche
dichiarativi, e le modalità di versamento del contributo.
6. Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo, nonché per il relativo
contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto in quanto
compatibili.
7. Il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività
produttive.
8. Al fine di evitare, a tutela del consumatore, indebite ripercussioni sui prezzi al consumo dei prodotti
energetici e dell’energia elettrica, per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2022, i soggetti tenuti al
pagamento del contributo di cui al comma 1 comunicano entro la fine di ciascun mese solare
all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il prezzo medio di acquisto e di vendita
dell’energia elettrica, del gas naturale e del gas metano nonché dei prodotti petroliferi, relativi al mese
precedente. L’Autorità, anche avvalendosi dell’ausilio della Guardia di finanza, riscontra sulla base
dei dati ricevuti e di eventuali verifiche a campione la sussistenza dei presupposti per l’adozione dei
provvedimenti di sua competenza. Le modalità per la trasmissione dei dati di cui al presente comma
sono stabilite dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
ART. 38
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a,
Per saperne di più:
MiPAAF: Nel Consiglio dei Ministri via libera alla rinegoziazione dei debiti delle aziende agroalimentari e al credito d’imposta cedibile per il caro carburanti
Draghi: Fondi per autotrasporto, pesca ed agricoltura. I provvedimenti presi in Cdm sul caroenergia
Taglio al costo dei carburanti. De Carlo : Riduzione ridicola, solo propaganda e non vero aiuto a famiglie e imprese
Dl Ucraina, ecco il testo in Cdm: autotrasporto, agevolazioni per agricoltura, ristrutturazione mutui agrari e economia circolare. Draghi: In Cdm unanime sostegno
Carocarburanti, ecco il testo bollinato e relazione illustrativa che abbassa le accise e taglia iva per 308 mln per 30 giorni
Gas, Cingolani: Si pensa a sistema Ue per prezzi gas ma deve essere equo. Va fatta revisione energy mix