Frodi Ue, Italia nel mirino. Ue contesta 2mln ad Agea su Promozione vino paesi terzi e vengono inasprite misure, ma solo per gli italiani

Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano avrebbe effettuato un sequestro per oltre 2 milioni di euro per una presunta frode ai danni dell’Unione Europea nell’ambito di un’inchiesta, coordinata dalla Procura Europea. La presunta truffa riguarderebbe “la partecipazione ad un bando europeo” per la “promozione di prodotti agricoli, nel mercato interno e nei Paesi terzi”. Si tratta del Regolamento 1144 del 2016 relativo alla Promozione orizzontale Ue che finanzia le campagne di informazione e promozione dei prodotti agricoli sui mercati europei e internazionali. Il provvedimento di sequestro preventivo è stato firmato dal gip di Verona.

In realtà, da quanto apprende AGRICOLAE, l’Italia sarebbe finita nel mirino di Bruxelles anche per quanto riguarda la misura agevolativa  per la Promozione vino Paesi terzi prevista nell’ambito dell’Organizzazione comune di mercato Ocm vino.

La Procura europea (Eppo) avrebbe avviato infatti un indagine in merito ad alcuni operatori per quanto riguarda i programmi di promozione svolti nelle annualità 2016-2017 2017-2018 2018-2019 nel corso delle quali i progetti realizzati sarebbero stati supportati da documentazione non sufficiente a dimostrare la realizzazione delle attività svolte o in alcuni casi con report di attività dimostratisi falsi. Per un totale di oltre due milioni di euro.

Dalla denuncia formulata avanzata dall’Eppo sarebbe discesa la richiesta di restituzione – lo scorso fine giugno – delle somme considerate illegittimamente erogate da Agea che a sua volta è stata costretta ad attivare forme di recupero delle stesse anche nel paradosso di soggetti giuridici non più esistenti, come le ATI. 

Posta l’impossibilità di Agea di operare un recupero attraverso l’esclusione delle garanzie fideiussorie che da prassi gli operatori sono obbligati a rilasciare presso la stessa Agea a fronte dell’erogazione dell’anticipo del contributo comunitario ammesso che nei casi di specie era stata oggetto di svincolo da parte della Agea all’esito regolare delle verifiche svolte da Agecontrol.

Una situazione che di fatto rischia di attivare una procedura di danno erariale addebitabile nei confronti dei funzionari coinvolti laddove falliscano i tentativi di recupero nei confronti dei soggetti interessati.

Da qui l’inasprimento delle procedure di controllo e verifica da parte degli organi Ue nei confronti degli operatori italiani. Al punto da chiedere, al fine di dimostrare che l’attività si sia svolta in maniera corretta, anche le fatture di terzo livello, ovvero le fatture del fornitore di cui si avvale il soggetto beneficiario. Come previsto alla riga 302 dell’Allegato M al decreto direttoriale Mipaaf.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica l’allegato M al decreto direttoriale 229300 del 20 maggio 2022:

All_M_Azioni_ammissibili_e_costi_di_riferimento (5)

Nel manuale rendicontazione Agecontrol, a pagina 10, si legge infatti che “i fornitori dei servizi individuati dal soggetto incaricato per la realizzazione delle attività devono essere terzi rispetto al beneficiario e, nel caso di soggetti beneficiari collettivi (ATI, ATS, Consorzi,
Associazioni ecc), rispetto a ciascun soggetto partecipante.
Le fatture a corpo emesse da fornitori di servizio nazionali o esteri che contengano importi per più voci di costo distinte per subazioni o azioni, devono presentare ulteriore documentazione specifica, comprovante l’effettiva esecuzione del servizio reso (come ad esempio le fatture di eventuali sub- fornitori, evidenza di pagamento, contratti sottostanti e altro report che indichi il tipo di servizio reso e l’evento cui tale servizio fa riferimento).
L’organo di controllo può richiedere, con comunicazione effettuata tramite posta elettronica certificata, chiarimenti sulla documentazione presentata o ulteriore documentazione che ritenga necessaria e probante per l’accertamento delle effettive attività realizzate. La richiesta di integrazione viene inviata al beneficiario e al referente incaricato per la gestione del progetto sul portale SIAN. I documenti integrativi devono essere inseriti nella sezione integrazione dello stesso portale.
Per i controlli amministrativi la presentazione di tali documenti deve avvenire entro i termini e nelle modalità indicate nella richiesta (di norma 10-15 giorni). Trascorso il termine indicato senza alcuna risposta, il funzionario incaricato della verifica riporta nell’atto di verifica tale circostanza e procede alla chiusura del controllo sulla base della documentazione disponibile.
Nel caso di controlli amministrativi in loco la documentazione richiesta deve essere consegnata nel corso del controllo.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica il manuale Agecontrol:

MANUALE RENDICONTAZIONE AGECONTROL 21 22

Per saperne di più il commento della Uiv e di Veronafiere:

Unione italiana vini: piena fiducia in magistratura e management coinvolto

Veronafiere: nessun indagato e nessun sequestro a carico della societa’




UGL Agroalimentare diffida Agecontrol spa. Mattei: Lavoratori umiliati a pochi mesi da una fusione aziendale, non lo permetteremo

 

“Dopo 15 anni di immobilismo organizzativo e in assenza di un manuale di organizzazione,  a pochi mesi dalla fusione di Agecontrol in SIN spa, il 15 gennaio, a soli due giorni dall’avvenuta assegnazione del 2° lotto, che di fatto conclude l’iter previsto dalla  legge ai fini della liquidazione del socio privato di SIN con il passaggio delle quote al Ministero, l’Agecontrol si cimenta in una inutile ristrutturazione che produrrà come unico effetto decine di contenziosi di lavoro” – Questo è quello che prevede l’Ugl Agroalimentare, che  ha formalmente diffidato l’azienda all’immediato ritiro dell’Ordine di servizio che prevede una nuova descrizione delle competenze, dei livelli di autonomia, dei profili professionali dei lavoratori sulla base di un manuale di organizzazione inesistente.

 

“Un’imposizione unilaterale, un guazzabuglio di fronte alla quale non si può rimanere in silenzio” – è insorto Paolo Mattei, Segretario di Ugl Agroalimentare – “A ciò si aggiunga la violazione dell’art. 2103 del Codice Civile, da momento che i vasti demansionamenti previsti dalla disposizione organizzativa e la mortificazione delle competenze non sono state comunicate nelle forme dovute ai dipendenti: sono infatti numerose le posizioni in questione, per le quali l’UGL Agroalimentare si riserva di agire immediatamente con separate azioni per il risarcimento del danno professionale subito”.

 

“A pochi mesi da un’importante fusione aziendale – afferma il Segretario Ugl Agroalimentare – non si comprende il bisogno di destabilizzare una comunità di lavoratori, che come riconosciuto anche dal Ministero nell’ultimo incontro, sono stati particolarmente preziosi e produttivi al fine di evitare correzioni finanziarie da parte della Comunità Europea grazie alla loro elevata professionalità, soprattutto quando negli anni precedenti non si è mai fatto nulla per riorganizzare l’azienda in modo più armonico ed in linea con le nuove competenze, malgrado le sollecitazioni delle OOSS. Sfugge completamente la ratio di questa disposizione organizzativa, avvenuta nell’ambito del processo che porterà prima dell’estate alla fusione tra le società SIN spa ed Agecontrol spa, finalizzata alla creazione di un’unica grande e moderna struttura in house al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali”.

 

“L’Ugl Agroalimentare chiede formalmente l’immediato ritiro dell’Ordine di Servizio n.1/2022 del 15 gennaio 2022 a firma del dott. Fabio Fuselli, Amministratore Unico di Agecontrol SpA” – ha annunciato Mattei – “al fine di riportare serenità tra i 240 dipendenti della società: gli stessi che si sentono traditi da questo provvedimento proprio nell’imminenza della nascita di una grande, moderna ed efficiente Agenzia di servizi all’agricoltura in house al MiPAAF e che proprio in vista di tale evento continuano a lavorare con la consueta professionalità, e augurano di poter continuare la loro funzione con rinnovata passione, orgoglio e senso del dovere”.




Ocm vino, AGRICOLAE: lieti di dare notizia quando procedure saranno rese pubbliche e consultabili. Paradossale che verbali siano stati rettificati dopo inchiesta

L’intento dell’articolo di AGRICOLAE Su Ocm Vino e i controlli Agecontrol è unicamente quello di riportare gli eventi. Se gli eventi sono afferibili a problematiche, questo vuol dire riportare anche le problematiche.

Non si tratta dunque di ledere la professionalità o l’immagine di Agecontrol ma semplicemente di riportare quanto accade.

Risulta dunque innegabile la presenza di criticità come paradossalmente confermato dalla RSU Agecontrol stessa che rimanda le responsabilità ad Agea.

A questa agenzia non interessa prendere posizioni di parte in un ‘marasma’ come da voi stesso definito da cui evidentemente viene generata una diatriba interna.

A valutare saranno gli operatori attualmente vittime delle tensioni interne che si stanno consumando a suon di lettere inviate a questa redazione.

Resta senza risposta la dimostrazione di mancata trasparenza lamentata dagli operatori a differenza di quanto avviene in tutti gli altri paesi dell’Unione europea.

Saremo lieti di dare notizia quando saranno pubblicate sul sito di Agea e Agecontrol – e dunque consultabili – le procedure di indirizzo delle attività di controllo dell’agenzia che metteranno l’Italia sullo stesso piano degli altri paesi competitor.

Per quanto riguarda lo smart working è innegabile che sia un diritto del dipendente ancor più se sancito dall’Unione europea, ma resta tuttavia un dato di fatto che questa modalità operativa ha generato una distanza tra l’amministrazione pubblica e gli operatori con l’effetto di alimentare il ‘marasma’ che viene lamentato dagli operatori proprio per il 2020. Come nelle vostre missive confermato: “Vale la pena ricordare che su delega di Agea gli ispettori di Agecontrol operano in tale ambito di controllo da un decennio senza che mai siano state evidenziate problematicità specifiche da parte degli operatori di settore o dagli organismi di Audit”.

Così questa redazione in risposta alla serie di lettere inviate da Agecontrol in merito all’inchiesta Ocm Vino relativa a ‘verbali pazzi’ da parte di Agecontrol.

Risulta comunque curioso – se non paradossale – che molti dei cosidetti ‘verbali pazzi’ siano stati rettificati poche ore dopo la pubblicazione dell’inchiesta. Riconoscendo ai soggetti interessati i fondi precedentemente contestati.

Cio nonostante, ancora oggi, molti operatori lamentano il fatto di aver dovuto prorogare le fideiussioni che Agea aveva in mano dal 2016 sostenendo costi aggiuntivi e ingiustificati per giustificare i ritardi dell’amministrazione pubblica.

 




Ocm vino, Fuselli, Ad Agecontrol: ci discostiamo da dichiarazione Rsu non autorizzata

In merito alla vicenda Ocm Vino,

Riceviamo e pubblichiamo:

“in riferimento all’articolo dal titolo “Ocm vino, Rsu Agecontrol:…” apparso su sito web di codesta rivista on line il 17 12 2020 alle ore 17.42 ed attribuito a Giovanni Pompei, ispettore di questa Agecontrol SPA, mi corre l’obbligo di rappresentare, al di là della valutazione interna di possibili altre responsabilità, che Agecontrol Spa prende le distanze da quanto ivi dichiarato, essendo il contenuto dell’articolo frutto esclusivo dell’opinione personale del dipedente, in nessun modo concordato dall’autore con questa agenzia, nè tantomeno autorizzato da quest’ultima.

Tanto si doveva per il ruolo istituzionale ricoperto da Agecontrol Spa”.

 

L’amministrarore Unico

Fabio Fuselli

Era stato scritto:

Ocm vino, Rsu Agecontrol: se Agea si fosse mossa a tempo debito non si sarebbe verificato marasma

Ocm vino, ‘verbali pazzi’ Agecontrol. Pronte contestazioni e Agea chiede proroga fideiussioni per verifiche ulteriori




Ocm vino, Rsu Agecontrol: se Agea si fosse mossa a tempo debito non si sarebbe verificato marasma

In merito all’inchiesta pubblicata da AGRICOLAE su Ocm Vino riceviamo e pubblichiamo da Giovanni Pompei dell’RSU di Agecontrol quanto segue:

“Pur trovando interessante il vostro articolo circa l’inchiesta “OCM Vino” del 16 dicembre 2020, ho il dovere di fare chiarezza in quanto Ispettore Agecontrol, ma anche e soprattutto in veste di rappresentante sindacale USB della stessa. Vorrei fare alcune precisazioni spezzando una lancia in favore della Agenzia Agecontrol ed una conseguente ai suoi Ispettori.

Campagna 17/18 e 18/19: Agecontrol e’ stata chiamata a verificare le circa 250 pratiche per annualita’ in un arco di tempo di circa cinque mesi negli anni 2019 e 2020 (da aprile fino al 15 ottobre). Questo perche’ secondo il MIPAAF il saldo dell’aiuto UE doveva essere liquidato entro il 15 ottobre. In linea di massima per queste due annualita’ non si sono verificati ritardi, come invece viene sostenuto nell’articolo. Giova ricordare che per quelle campagne, la normativa UE ha introdotto una differente modalita’ di corresponsione dell’anticipo dell’aiuto (qualora richiesto): subito l’80%, con il restante 20% da saldare ..”entro 12 mesi a decorrere dalla data di presentazione di una domanda di pagamento intermedio o finale valida e completa” (cfr. art. 25 Reg. UE 1150/2016). Domanda finale che in Italia veniva presentata per quelle annate entro il 28 di febbraio (2019 e 2020). In pratica, se il MIPAAF non si fosse arroccato su una sua personalissima interpretazione, si sarebbero potuti sfruttare altri quattro mesi per operare l’azione di controllo. Che non e’ cosa di poco conto. Anche perche’ in Italia, contrariamente agli altri Paesi dell’Unione, non vengono applicate le previsioni dell’art. 41 che semplificherebbero e sveltirebbero non poco le procedure di controllo (in pratica gli ispettori sono chiamati a verificare valanghe di documenti spesso piu’ formali che sostanziali). Altro discorso riguarda poi il fatto che gli ispettori di Agecontrol operino in “smart working”. Il taglio dell’articolo vorrebbe far credere che le eventuali criticita’ riferite ai controlli 2016/17 ed in parte 2018/19 nascano da questa modalita’ lavorativa. A tal proposito si segnala che gli ispettori di Agecontrol operano da remoto da alcuni anni, questo perche’ con l’introduzione del succitato Reg. UE, la dirigenza di concerto con AGEA ed il MIPAAF, ha preso alla lettera le disposizioni relative ai controlli, per cui solo il 5% viene espletato il Loco e la restante parte viene svolto come controllo documentale in Ufficio. Per cui l’unica variazione, che di certo non ha influito sulla tempistica e neanche sulla qualita’ del controllo e’ il luogo di esecuzione dello stesso: a casa dell’Ispettore anziche’ presso l’Ufficio di appartenenza.

Per la campagna 2016/17 l’unica anomalia procedurale rispetto alle altre due campagne e’ stata quella di non concedere ai beneficiari la possibilita’ di inviare ulteriore documentazione probatoria nel corso del controllo. Ma questo e’ stato fatto su esplicita richiesta di AGEA, proprio in virtu’ della necessita’ di rapportare i controlli entro la data dell’11 dicembre 2020, causa la scadenza delle fidejussioni accese dai beneficiari (31 dicembre 2020). In sostanza se AGEA si fosse mossa a tempo debito, predisponendo la richiesta di proroga delle garanzie per tutte le pratiche da evadere, tutto questo marasma non si sarebbe verificato”.

Per saperne di più:

Ocm vino, ‘verbali pazzi’ Agecontrol. Pronte contestazioni e Agea chiede proroga fideiussioni per verifiche ulteriori




Ocm vino, ‘verbali pazzi’ Agecontrol. Pronte contestazioni e Agea chiede proroga fideiussioni per verifiche ulteriori

“Verbali pazzi” da parte di Agecontrol nei confronti delle aziende vitivinicole in attesa dei fondi Ocm vino promozione. E ora Agea – a fronte delle contestazioni da parte dei legali delle imprese – ammette eventuali errori e chiede però di prorogare le fideiussioni per consentire di fare ulteriori verifiche.

A quanto apprende AGRICOLAE si sta diffondendo un grande malumore presso gli operatori italiani del settore vitivinicolo, riguardo le risultanze delle attività di verifica delle spese progettuali condotte dall’Agecontrol S.p.A. sui programmi promozionali vino paesi terzi 2016/2017 e seguenti realizzati dagli operatori italiani del settore.

Il malumore discende dalla raffica di notifiche di processi verbali ricevuti nelle ultime settimane da oltre 70 organizzazioni di operatori  del settore coinvolti nei programmi afferenti all’Ocm vino 2016-2017.

Emergono infatti alcune anomalie procedurali dalle quali discendono vere e proprie “macro contestazioni” formulate dagli ispettori verbalizzanti dell’Agecontrol S.p.A. (braccio operativo dell’AGEA).

A quanto ha potuto appurare AGRICOLAE sembra  che tutto nasca da una errata programmazione di attività di controllo disposta da AGEA che avrebbe portato a svolgere attività ispettiva di controllo su programmi rendicontati alla data del 28 febbraio 2018 solo all’approssimarsi della scadenza delle garanzie a suo tempo prestate dagli operatori per ottenere l’anticipo dei contributi ammessi (garanzie rilasciate nell’anno 2016 con scadenza 31 dicembre 2020).

Attività di controllo,  collegata agli oltre 250 dossier riferibili all’annualità 2016/2017, avviata quindi con ritardo da parte di AGEA solo a partire dallo scorso 1° settembre, dopo aver completato, sempre con ritardo, l’attività di controllo sulle spese rendicontate dagli operatori afferenti i programmi 2017/18 e 2018/19.

Anche queste attività con numerose situazioni di contenzioso attivate dagli operatori che a distanza di anni rischiano di tramutarsi in un danno per le casse erariali dello Stato italiano poste le rigide tempistiche di riconciliazione dei finanziamenti comunitari con l’Unione europea.

Attività che ha manifestato una condotta sull’operato dell’Agecontrol S.p.A. (il cui personale opera al pari di quello dell’AGEA dallo scorso mese di marzo nella modalità “smart working”) con attività di verifiche condotte nella modalità desk senza un fattivo contraddittorio con le organizzazioni di operatori interessate da dette attività di verifica.

Agenzia che per ovviare ai ritardi accumulati nelle proprie attività, a detta degli operatori, si sarebbe avvalsa, in molte situazioni, di ispettori, investiti della qualifica di pubblici ufficiali mandati allo sbaraglio dal cui operato sono emersi mancati riconoscimenti della spesa rendicontata nella sua complessità contestati a primari operatori del settore senza il minimo riscontro sulla copiosa documentazione allegata alle rendicontazioni presentate ed anche in presenza di ulteriore documentazione integrativa richiesta in corso di verifica “desk” e rilasciata dagli operatori.

Il tutto sta producendo lettere di contestazioni inviate agli operatori con ingenti richieste di restituzione del contributo contestato su presupposti messi in dubbio dagli operatori. Con una contestuale chiamata di responsabilità in solido formulata alle compagnie fidejubenti.

Un meccanismo che sta alimentando raffiche di contenziosi a fronte dei quali l’AGEA scrive agli operatori che contestano detto operato una lettera con la quale da una parte AGEA si mostra disponibile a venire incontro alle esigenze degli operatori ma dall’altra attiva vincoli onerosi a danno di operatori chiamati a prorogare – per i ritardi della stessa AGEA, le fideiussioni rilasciate 4 anni fa.

Una situazione che è la conseguenza di anni di operato dell’Agecontrol S.p.A.  chiamato ad operare sulla base di procedure mai rese pubbliche dall’AGEA (e dalla stessa Agecontrol S.p.A.) senza che fosse conosciuto un nome di un R.U.P. che pure la legge sulla trasparenza prevede e quindi la firma di un responsabile che possa assumersi la paternità di procedure applicate con interpretazioni delle norme che a detta degli operatori non sono né chiare e tantomeno trasparenti.

Sempre a quanto apprende AGRICOLAE – secondo gli operatori – gran parte delle “macro contestazioni” degli ultimi tre anni di attività promozionale realizzata dalle imprese discende dall’assenza di documentazione che non era prevista dalle norme vigenti all’epoca ed in particolare di quanto previsto, nel caso dei programmi 2016/2017, dall’apposito allegato O al decreto direttoriale n. 43478 del 25/05/2016 che costituisce l’unico documento che detta sommarie linee guida in materia.

Oppure con la pretesa di produrre, a distanza di oltre 2 anni dal termine di rendicontazione, documentazione probatoria quali fatture di secondo o terzo livello di spesa che non è facoltà degli operatori richiedere e tantomeno dei fornitori di attività (peraltro esteri) rilasciare. Documentazione che solo un pubblico ufficiale può chiedere e forse ottenere.

Gli operatori italiani sembrano quindi essere vessati rispetto agli operatori europei degli altri Paesi che beneficiano del medesimo finanziamento dell’U.E. e che operano con regole chiare e più trasparenti (a riguardo AGRICOLAE è in grado di allegare le modalità operative vigenti in Francia).

DECRETO FRANCESE OCM VINO INTV-POP-2020-41

Questi “verbali pazzi” rischiano di alimentare una marea di contenziosi che nel tempo potranno tradursi in un grave danno, anche di tipo erariale, a danno dei funzionari della stessa AGEA e dell’agenzia di controllo che potrebbero essere chiamati a risponderne in tutte le sedi dove potrebbero essere trascinati dagli operatori esasperati da queste situazioni.

Qui di seguito AGRICOLAE allega la documentazione relativa:

ALLEGATO_O_Elenco_azioni_ammissibili_e_spese_eleggibili

Invitopromozione OCMVino2016_17




VINO, PARTITI SOLLECITI AD AGEA PER PAGAMENTO SALDI OCM. DISTILLAZIONE LASCIA OPERATORI SENZA LIQUIDITA. MIPAAF: NESSUN RISCHIO, TUTTI SARANNO PAGATI IN TEMPI RAPIDI

Da quanto apprende AGRICOLAE Agea non avrebbe al momento una disponibilità di cassa per saldare i progetti 2018-2019 relativi alla promozione del vino all’estero, misura Ocm Vino promozione già realizzati, rendicontati dalle aziende beneficiarie (lo scorso 28 febbraio) e oggetto di collaudo da parte della stessa Agea per il tramite dell’Agecontrol S.p.A.. Ma il Mipaaf spiega che è tutto a posto e che i pagamenti verranno effettuati in tempi rapidi senza alcun rischio precisando che “Agea non si è mai trovata nelle condizioni di non disporre delle risorse necessarie per onorare gli impegni assunti”.

Il tempo massimo per i pagamenti scade il 15 ottobre (chiusura esercizio finanziario della U.E.) ma le aziende che dato il momento emergenziale e le spese alle quali andranno a brevissimo incontro per fare fronte alle imminenti operazioni vendemmiali (pagamento della manodopera impiegata) hanno bisogno di liquidità e per ora non riescono ad accedere ai fondi Ue di loro legittima spettanza, in virtù di un contratto sottoscritto con Agea, a causa di mancanza di cassa.

E i solleciti da parte delle aziende sono già partiti.

Da quanto apprende AGRICOLAE infatti, lo storno dei fondi della promozione a favore della distillazione avrebbe messo nei guai l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura che ora si trova a non poter disporre delle risorse necessarie per fare fronte ai pagamenti dei saldi da effettuare entro il 15 ottobre (20 per cento dei contributi ammessi) a favore dei beneficiari legittimi destinatari dellle risorse integrative.

Vale a dire entro il termine dell’esercizio finanziario comunitario successivo a quello di sottoscrizione del contratto.

Tutto questo rischia di esporre l’Agea ad azioni di rivalsa attivabili dai legittimi beneficiari che come detto hanno sottoscritto un apposito contratto con l’agenzia stessa nel quale sono chiaramente disciplinate all’articolo 5 le modalità e i termini di pagamento del contributo ammesso. Un’obbligazione contrattuale che in caso di inadempienza rischia di esporre Agea a oltre 200 decreti ingiuntivi che gli operatori del made in Italy potranno attivare per milioni di euro (circa 16 mln di euro).

Alla data di oggi – da quanto si apprende ancora – Agea si troverebbe a dover gestire oltre cento posizioni conseguenti all’esito dei collaudi svolti da Agecontrol, alle quali attualmente non può fare fronte. Nonostante le richieste di sollecito formulate dagli operatori.

Tutto nasce dalla pubblicazione del DM n. 6705 del 23/06/2020 relativo alle “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) n. 592 del 30 aprile 2020 della Commissione per quanto riguarda la misura della distillazione di crisi per la Campagna 2019 /2020 e rimodulazione del PNS relativa all’annualità 2020”.

Il decreto prevede infatti il finanziamento della Distillazione attraverso la modifica del piano di riparto del Piano Nazionale di sostegno vino disponendo lo storno di 9.297.874,24 euro originariamente disposti per finanziare il pagamento dei saldi dei contributi 2018/2019 agli operatori legittimi assegnatari delle risorse (pari al 20% e subordinato all’esito delle prescritte verifiche sulle spese rendicontate).

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica il decreto e a seguire l’allegata tabella di ripartizione fondi:

DECRETO DISTILLAZIONE

TABELLA DM DISTILLAZIONE

Soluzione a cui sembra stia pensando il Mipaaf è quella di riassegnare le risorse non spese per la distillazione alla promozione.

Altra soluzione – che sembrerebbe sempre al vaglio di via Venti Settembre – quella di sanare la situazione attraverso un anticipo della prossima rendicontazione, che si tradurrebbe però in una riduzione del plafond 2021.

Anche vero che le fiere internazionali – a causa del Covid – sono diminuite in attesa di tempi migliori.

A rassicurare è il ministero delle Politiche agricole che fa sapere ad AGRICOLAE che è tutto a posto e che i pagamenti saranno onorati senza alcun rischio: “Non vi è alcun rischio che gli impegni assunti sulla misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi, come sulle altre misure del PNS non vengano onorati in tempi rapidi”. “In ogni caso Agea non si è mai trovata nelle condizioni di non disporre delle risorse necessarie per onorare gli impegni assunti”.
Chiarisce ancora il Ministero delle Politiche Agricole ribadendo che “i pagamenti per i saldi OCM saranno rispettati nel corrente esercizio finanziario”.




OPERAZIONE NEBRODI, RAZZANTE, AGECONTROL: VERIFICARE CHI ERA DEPUTATO A FARE I CONTROLLI PER EVITARE CHE SI RIPETA IN FUTURO. CHIEDERO INCONTRO AD AGEA E A MIPAAF

In un momento in cui l’operazione Nebrodi sta mostrando tutti i punti deboli di un sistema deputato a tutelare chi fa agricoltura con la Commissione Europea che chiede all’Italia una maggiore attenzione, il presidente dell’organismo di vigilanza di Agecontrol Ranieri Razzante pone l’accento su una questione alla base di quanto accaduto: “a fronte di quanto emerso è necessario capire chi era deputato – tra le società facenti parte di Sin e ad Agea – a fare i controlli nel messinese”, spiega ad AGRICOLAE. “Solo così, facendo un ulteriore passo in avanti nelle indagini, cosa che presumibilmente accadrà, si potrà utilizzare l’esito di questa vicenda per rafforzare i presidi di prevenzione a tutela dei veri agricoltori e di tutto il comparto agricolo e quindi agroalimentare italiano”.

“Occorre trovare le cause prima degli effetti – prosegue – così che cose del genere non si possano ripetere a danno dell’economia nazionale e dell’immagine che il Paese restituisce all’estero. Mi attiverò nei prossimi giorni, anche in qualità di organismo interno di valutazione ai fini dell’anticorruzione – conclude – affinché sia escluso ogni possibile futuro coinvolgimento della rete ispettiva deputata a monitorare il sistema dell’erogazione dei fondi Ue. Anche con il mio omologo organismo Agea e lo stesso ministero delle Politiche agricole”.

L’operazione Nebrodi ha coinvolto circa 194 persone, ha portato a 94 arresti – di cui 48 persone in carcere e 46 agli arresti domiciliari – , 151 aziende sequestrate per una truffa da un giro di affari di oltre 10 milioni di euro sui fondi comunitari agricoli.

 




AGEA, CDM APPROVA RIFORMA. SIN E AGECONTROL IN HOUSE AL MIPAAF

“In questo modo rafforziamo l’efficacia e l’operatività di AGEA, razionalizzandola, perché possa rispondere più coerentemente alle esigenze del mondo agricolo e delle imprese”.
Così la Ministra Teresa Bellanova commenta il via libera pochi minuti fa nel Consiglio dei Ministri alla Riforma dell’Agea.
Un provvedimento che ridisegna il riparto di competenze tra Ministero e Agenzia, anche su controlli, gestione e sviluppo del Sistema Informativo Agricolo Nazionale, e individua ruolo e funzioni della SIN Spa, da adesso integrata con Agecontrol in una società in house controllata da Ministero e AGEA.
Rimodulato nell’iter grazie ai significativi apporti della Conferenza Stato-Regioni e delle Commissioni Agricoltura di Camera e Senato, il testo approvato chiarisce, tra l’altro, che tutti i dati raccolti per la gestione e lo sviluppo del SIAN sono di titolarità esclusiva del Ministero e anche di AGEA, regioni, province autonome di Trento e Bolzano, Organismi Pagatori. Inoltre indica l’opportunità di prevedere l’integrale conservazione dei rapporti giuridici ed economici del personale dipendente di Agecontrol che confluirà nel SIN.

Per saperne di più:

AGEA, DECRETO RIORGANIZZAZIONE IN CDM DOMANI ALLE 16.30

Da quanto apprende AGRICOLAE il decreto per la riorganizzazione di Agea che prevede l’entrata in house al Mipaaf dei dipendenti Sin e Agecontrol è previsto nel Consiglio dei ministri di domani alle opre 16.30.

Il riordino, avviato dal precedente governo, ha già avuto il placet delle regioni in Conferenza Stato-Regioni e delle commissioni compententi.

Tutto è nato dopo l’assegnazione dei bandi Consip che hanno rivoluzionato lo stato delle cose che era in essere da anni riducendo di quasi la metà i costi.

 




AGEA, DECRETO RIORGANIZZAZIONE IN CDM DOMANI ALLE 16.30

Da quanto apprende AGRICOLAE il decreto per la riorganizzazione di Agea che prevede l’entrata in house al Mipaaf dei dipendenti Sin e Agecontrol è previsto nel Consiglio dei ministri di domani alle opre 16.30.

Il riordino, avviato dal precedente governo, ha già avuto il placet delle regioni in Conferenza Stato-Regioni e delle commissioni compententi.

Tutto è nato dopo l’assegnazione dei bandi Consip che hanno rivoluzionato lo stato delle cose che era in essere da anni riducendo di quasi la metà i costi.




AGEA, SINDACATI AGECONTROL CHIEDONO INCONTRO URGENTE A BELLANOVA SU DECRETO RIORDINO AGENZIA

I sindacati dei dirigenti Ageacontrol oo.ss, Ceuq e Usb scrivono al neo ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova per chiedere un incontro urgente  relativo al decreto di riordino di Agea. In vista, scrivono, della prossima scadenza dell’iter parlamentare.

AGRICOLAE pubblica la lettera




CONSIP-SIAN, AGEA NON RISPETTA RACCOMANDAZIONI UE. CONTROLLI IN MANO A PRIVATI IN MANIERA ESCLUSIVA. ECCO COME E PERCHE E LE RELAZIONI IN PDF

Agea non rispetta le raccomandazioni europee e con il lotto numero 4 del bando Consip aggiudicato ad Ernst & Young (60 MLN di euro) – che già ha un contratto milionario sulla pesca al Mipaaft dall’epoca Martina – delega i controlli sull’erogazione dei fondi comunitari (oltre 7 mld di euro) a un soggetto privato. In maniera esclusiva.

Escludendo Sin (al 51% in capo all’organismo pagatore e al 49% in capo al privato) da ogni operazione di controllo nell’interesse pubblico.

Sin che tornerà ad essere 100% pubblica al momento stesso della completa aggiudicazione anche del lotto 2 sul quale si è registrato un ritardo dovuto alle inchieste della magistratura.

A rischio la terzietà richiesta da Bruxelles a meno che la stessa Sin non venga traslata definitivamente ad AGEA o al ministero delle Politiche agricole e del Turismo (ministero vigilante per definizione) con tutte le azioni relative allo stesso Sistema informativo nazionale e ad Agecontrol.

Un conto alla rovescia che dovrebbe chiudersi entro Pasqua quando l’aggiudicazione sara completata. Mandando in default la stessa Sin con i suoi 70 dipendenti. Futuro incerto anche per i 270 dipendenti che fanno capo ad Agecontrol che restano vincolati al decreto di riforma Martina mai attuato – nonostante il bando Consip – e rimasto lettera morta. Lasciando per strada i dipendenti che troverebbero naturale collocazione alla repressione frodi. Che inoltre – da quanto apprende AGRICOLAE – ne avrebbe bisogno.

E creando così un “gap” occupazionale che tra i due organi partecipati Agea raggiungerebbe quota 340 posti di lavoro.

Dalla relazione  redatta dalle audizioni della commissione bicamerale di inchiesta sulla digitalizzazione della PA – che qui alleghiamo – voluta da Paolo Coppola emerge che “lo sbilanciamento di competenze tecniche a favore di SIN, e in particolar modo a favore dei soci privati, porta ad un depauperamento della funzione pubblica di governo e controllo dei servizi informatici, come anche emerso dalle audizioni prima di Sofia e poi del direttore progetti per la PA di Consip, Renato Di Donna.

A conclusioni simili è giunta la DG AGRI della Commissione europea nella comunicazione CEB/2015/097/ITLFLT del 16 marzo 2016 che la Commissione ha avuto modo di acquisire. Agea dunque non sembra possedere le capacità di coordinamento e di governo dal punto di vista di gestione del SIAN, ma, come affermato da Di Donna, con il nuovo bando di gara questa situazione di sbilanciamento dovrebbe essere riequilibrata, in particolare in riferimento al quarto lotto, quello relativo al monitoring, che viene incontro alle esigenze di Agea”.

Ma se il cda di Sin era costituito da due pubblici e un privato, ora la società deputata al monitoraggio è interamente privata (altra storia è poi come sono state gestite le cose, tra i Caa, emerge dalla relazione in allegato – ad eccezione di Coldiretti, tutti gli altri CAA lamentano problemi d’interazione con AGEA).

Questo comporta l’obbligo da parte di Agea di costituire al suo interno un forte ufficio di coordinamento e controllo per le attività dei privati. Problema che potrebbe essere risolto recuperando i dipendenti di Sin.

A questa conclusione arriva anche Francesco Sofia (dirigente dell’ufficio Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) e dei Sistemi Informativi e Tecnologici (SIT) di AGEA). Come riporta la relazione AGEA redatta dal Comitato costituito ad hoc per mettere al corrente la nuova governance del ministro Centinaio in seguito a una serie di audizioni – che qui di seguito AGRICOLAE riporta integralmente – “con il nuovo bando, ci saranno quattro fornitori che dovranno essere gestiti direttamente da AGEA. In particolare dovranno essere gestiti i fornitori del Lotto 2 (relativo agli aspetti dei controlli) e del Lotto 3 (relativo al software), con un possibile supporto da parte di consulenti esperti forniti dal Lotto 4. In questo scenario, i fornitori avranno come obiettivo primario quello di fatturare e non di fare l’interesse della PA: la cura dell’interesse pubblico sarà dunque totalmente a carico di AGEA”. Ed in particolare dell’ufficio di Sofia.

Sempre dalla relazione Mipaaft emerge che “nel prossimo futuro, invece, AGEA avrà un ruolo centrale di indirizzo e controllo e ci saranno molte cose da fare (lo sviluppo software va reimpostato in base ai nuovi approcci; la parte infrastrutturale è obsoleta e va rinnovata; bisogna lavorare sulla sincronizzazione delle basi di dati), ma allo stato attuale non esistono le risorse con cui operare. Ad AGEA servirebbe una struttura di livello adeguato che gestisca e governi il SIAN. Attualmente, AGEA non conosce il SIAN perché non lo gestisce; lo conosce molto il fornitore attuale e in parte SIN. Sarebbe utile, se AGEA potesse acquisire (almeno in parte) il personale di SIN che conosce il sistema”.

“Invece di incorporare AGECONTROL, come previsto dalla riforma AGEA, – si legge – sarebbe stato meglio incorporare SIN. AGECONTROL, considerate anche le sue dimensioni, creerà problemi ad AGEA senza fornire alcun supporto alla gestione del SIAN. Eventualmente, AGECONTROL potrà dare un contributo a rafforzare la struttura amministrativa di AGEA. Viceversa, se AGEA incorporasse SIN si avrebbe un’iniezione di personale con competenze utili per proseguire la gestione del SIAN, senza rischiare pesanti discontinuità nel servizio dei pagamenti degli aiuti al mondo agricolo”.

“Il dott. Sofia ritiene fondamentale che, almeno per il prossimo futuro, AGEA possa continuare a servirsi di SIN, anche se sotto una veste diversa; ad esempio le persone di SIN potrebbero essere assunte da AGEA, oppure dal fornitore del Lotto 4. A suo avviso, questo è importante, soprattutto perché nei pochi mesi che mancano alla partenza della nuova fornitura, AGEA non è in grado di reperire le risorse e le competenze necessarie per governare il SIAN”.

“La norma relativa al futuro di SIN non ne specifica in realtà la sorte; questo aspetto dovrebbe essere chiarito”, prosegue ancora la relazione. “Se alla partenza della nuova fornitura venisse a mancare il supporto di SIN, il dott. Sofia prevede grossissime difficoltà per AGEA. Per affrontare la transizione al nuovo modello di gestione del SIAN, riducendo i rischi, sarebbe necessario prevedere, almeno un periodo transitorio, in cui ci si possa ancora avvalere (in qualche forma) di SIN. È indispensabile intervenire urgentemente con un piano di salvaguardia per il breve termine e poi definire una strategia di medio-lungo termine”.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica integralmente la relazione della commissione Bicamerale di Inchiesta sulla digitalizzazione della Pa della scorsa legislatura:

RELAZIONE COMMISSIONE BICAMERALE-docs

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica integralmente in PDF la relazione del Comitato Agea redatta per il ministro Centinaio:

RELAZIONE AL MINISTRO

Per saperne di più era stato scritto:

UE ‘NON CONCILIA’ CON ITALIA E TAGLIA 350 MLN DI EURO AD AGRICOLTURA MADE IN ITALY PER ERRORI AGEA-MIPAAFT SOTTO GESTIONE MARTINA. ECCO LA LETTERA CENTINAIO: AL LAVORO PER PROVARE A RISOLVERE I GUAI PROVOCATI DA CHI PRIMA DI NOI. MARTINA: CONTESTARE CORREZIONE FIGLIA DI BUROCRAZIA PATOLOGICA DI BRUXELLES. IL MINISTRO: BASITO




AGEA, ECCO LO SCHEMA DI DECRETO DEFINITIVO SU RIORGANIZZAZIONE CON LE CORREZIONI DEL CDM. AGECONTROL SOPPRESSA

Ventidue articoli per riorganizzare l’Agea, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Ventidue articoli redatti in corner dal governo per sciogliere almeno in parte i nodi che preoccupano da anni imprese e agricoltori che restano vittime di ritardi sui pagamenti che spesso mettono a repentagilo la sopravvivenza stessa delle aziende. Ventidue articoli per dire ‘bsta’ a una situazione che persevera da anni. Ma anche ventidue punti che hanno fatto arrabbiare molto chi siederà in Consiglio dei ministri: Lega e Movimento Cinque Stelle. Che – nonostante ci sia un anno di tempo per modificare il tutto – stigmatizzano la fuga in avanti da un governo, per dirla con le parole del governatore della regione Veneto nonché già ministro dell’Agricoltura, “è al capolinea”.

Si parla di tutto nel decreto approvato ieri dal Cdm: Funzioni dell’Agenzia, ruolo dei Caa, organi pagatori. Fino alla soppressione di Ageacontrol.

Qui di seguito Agricolae pubblica il decreto corretto e in versione definitiva integrale:

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l’articolo 14;

VISTO il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell’AIMA ed istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l’articolo 12;

VISTA l’articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale, e, in particolare, il l’articolo 15, comma 2;

VISTO il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, n. 1306/2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1º dicembre 2017;

VISTA Acquisita l’intesa la mancata intesa resa della dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta dell’11 gennaio 2018;

ACQUISITI i pareri della 9ª Commissione agricoltura del Senato e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari;

CONSIDERATO che le altre Commissioni parlamentari competenti per materia e la Commissione parlamentare per la semplificazione non hanno espresso il parere nel termine prescritto;

VISTA la delibera motivata del Consiglio dei ministri con la quale, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 16 maggio 2018, è stata superata la mancata intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2018;

SULLA PROPOSTA del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

 

Emana

il seguente decreto legislativo:

 

TITOLO I

RIORDINO DELL’AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

 

ART. 1

(Riordino dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura)

 

  1. L’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di seguito denominata Agenzia, è ente di diritto pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato Ministero.
  2. L’Agenzia è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile e opera sulla base di principi di trasparenza, economicità ed efficienza nell’erogazione dei servizi e nel sistema dei pagamenti.
  3. L’Agenzia assicura la separazione tra le funzioni di organismo di coordinamento e di organismo pagatore.
  4. Nell’ambito della potestà organizzativa, e fermo restando quanto previsto dall’articolo 12, l’Agenzia è articolata in tre direzioni di livello dirigenziale generale.
  5. L’Agenzia ha sede legale in Roma e una sede di collegamento con l’Unione europea.
  6. L’Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 11, comma 3 4.
  7. L’Agenzia può avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

 

ART. 2

(Funzioni dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura)

 

  1. L’Agenzia svolge le funzioni di organismo pagatore nazionale, così come individuate all’articolo 4, per l’erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa nazionale, regionale e dell’Unione europea e finanziati dai Fondi agricoli comunitari, non attribuite ad altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
  2. L’Agenzia svolge le funzioni di organismo di coordinamento, individuate all’articolo 3, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
  3. L’Agenzia assicura altresì, nell’esercizio delle sue funzioni di organismo pagatore, il rispetto dei criteri di riconoscimento previsti dall’allegato I del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 per quanto riguarda la ripartizione dei poteri e delle responsabilità a tutti i livelli operativi. A tal fine l’Agenzia garantisce che nessun funzionario ha contemporaneamente più incarichi in materia di autorizzazione, pagamento o contabilizzazione delle somme imputate al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) o al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che nessun funzionario svolge uno dei compiti predetti senza la supervisione di un secondo funzionario. Il bilancio dell’Agenzia contiene due distinte rubriche, una per l’organismo di coordinamento ed una per l’organismo pagatore, che costituiscono distinti centri di responsabilità amministrativa e di costo.
  4. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di cui all’articolo 17, comma 1, l’Agenzia svolge altresì le funzioni già attribuite alla Agecontrol S.p.A ai sensi del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.
  5. L’Agenzia prosegue la gestione di tutti i rapporti attivi e passivi già afferenti all’AIMA, soppressa con decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.

 

ART. 3

(Funzioni dell’organismo di coordinamento)

 

  1. All’Agenzia, in qualità di organismo di coordinamento, ferma restando l’attività di indirizzo del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato Ministro, sono attribuiti:
    1. i compiti di carattere tecnico-operativo relativi al coordinamento di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 ed all’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014. A tal fine, l’Agenzia agisce come interlocutore unico nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA ed al FEASR. Resta ferma la competenza del Ministero nella gestione dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno al Comitato dei fondi agricoli, alle attività di monitoraggio dell’evoluzione della spesa, di cui ai citati regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 908/2014, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, nonché alle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti adottata ai sensi della vigente normativa europea. L’Agenzia assicura il necessario supporto tecnico per l’esercizio delle competenze del Ministero;
    2. la rendicontazione all’Unione europea dei pagamenti effettuati da tutti gli organismi pagatori riconosciuti. Alle eventuali rettifiche negative apportate dall’Unione alle spese dichiarate dagli organismi pagatori si fa fronte mediante assegnazione dei fondi occorrenti all’apposito conto corrente di tesoreria intestato “Ministero dell’economia e delle finanze – FEAGA”, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze;
    3. le funzioni di coordinamento, di gestione e sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all’articolo 15, di seguito SIAN, fatti salvi i compiti di indirizzo e monitoraggio del Ministero ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105;
    4. i compiti di definizione del modello organizzativo e delle regole tecniche per l’interscambio ed il tempestivo aggiornamento dei dati tra il SIAN ed i sistemi informativi degli organismi pagatori, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere del Comitato tecnico di cui all’articolo 9.
  2. L’Agenzia promuove l’applicazione uniforme delle norme dell’Unione europea e a tal fine verifica la conformità e i tempi delle procedure istruttorie e di controllo seguite dagli organismi pagatori ed effettua il monitoraggio delle attività svolte dagli stessi anche ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, delle relative norme di attuazione, e successive modificazioni.
  3. In caso di inadempimento o ritardo nell’esercizio delle attività svolte dagli organismi pagatori si applicano, su segnalazione dell’Agenzia al Ministro ed alle regioni interessate, le procedure di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
  4. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato, sentita l’Agenzia, previa espressa motivata richiesta degli organismi pagatori riconosciuti, ad effettuare a favore degli stessi anticipazioni di cassa entro sessanta giorni dalla richiesta, per far fronte alle esigenze di pagamento degli aiuti comunitari. Nell’effettuare le anticipazioni, il Ministero dell’economia e delle finanze tiene conto dell’avvenuta utilizzazione da parte di ciascun organismo pagatore riconosciuto delle anticipazioni concesse. Gli organismi pagatori riconosciuti sono inseriti nella tabella A, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema di tesoreria unica.
  5. L’Agenzia, nell’esercizio delle funzioni di coordinamento, svolge inoltre, avvalendosi del SIAN, i seguenti compiti a carattere nazionale:
  6. gestione, quale autorità competente, del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) ivi compreso il sistema informativo geografico (GIS);
  7. gestione del Fascicolo aziendale di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, costituito dalle informazioni contenute nei fascicoli aziendali attualmente detenuti da tutti gli organismi pagatori;
  8. implementazione e gestione dell’anagrafe delle aziende agricole di cui alle vigenti disposizioni al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503;
  9. gestione del Registro nazionale dei titoli all’aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, del Consiglio, del 29 settembre 2003, e successive modificazioni, ed al regolamento (UE) n. 1307/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e successive modificazioni;
  10. gestione del Registro nazionale dei debiti di cui all’articolo 8-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
  11. vigilanza sulla esecuzione dei controlli ex-post previsti dal regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
  12. esecuzione dei controlli ex-post di cui alla lettera f), già svolti da Agecontrol S.p.A., assicurando la necessaria segregazione rispetto alle funzioni di vigilanza di cui alla medesima lettera;
  13. coordinamento dei controlli, in qualità di autorità nazionale competente, al fine di assicurare l’osservanza delle normative dell’Unione europea in materia di conformità alle norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli freschi e delle banane;
  14. esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione di cui alla lettera h), sia per il mercato interno che per l’importazione e l’esportazione, già svolti da Agecontrol S.p.A., assicurando la necessaria segregazione anche rispetto alle funzioni di coordinamento di cui alla medesima lettera;
  15. predisposizione dei dati concernenti le comunicazioni con la Commissione europea riguardanti le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, le loro associazioni ed i gruppi di produttori, in qualità di unica autorità nazionale;
  16. aggiornamento della Banca nazionale dati degli operatori ortofrutticoli e gestione dei relativi aspetti sanzionatori, già operati da Agecontrol S.p.A., assicurando la necessaria segregazione anche rispetto alle funzioni di cui alla lettera l);
  17. predisposizione dei dati concernenti le comunicazioni periodiche, previste dall’articolo 9 del regolamento delegato n. 2016/1238 della Commissione del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’intervento pubblico e l’aiuto all’ammasso privato;
  18. attuazione degli adempimenti previsti dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e successive modificazioni in materia di autorità di audit del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);
  19. promozione dell’applicazione uniforme delle attività di competenza delle regioni e delle province autonome di cui all’articolo 6 e tal fine monitora la conformità e i tempi delle procedure istruttorie e di controllo e lo svolgimento delle relative attività;
  20. ogni altro compito attribuito all’Agenzia dalla normativa nazionale, anche in attuazione di quella dell’Unione europea unionale e che gli organismi pagatori intendano delegare all’organismo di coordinamento.

 

ART. 4

(Funzioni dell’organismo pagatore)

 

  1. All’Agenzia, in qualità di organismo pagatore nazionale, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, e successive modificazioni, anche nella sua qualità di organismo pagatore riconosciuto per il territorio o per gli ambiti su cui non esercitano competenze altri organismi pagatori riconosciuti, sono attribuiti:
    1. gli adempimenti connessi con la gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e dal FEASR, dei quali è responsabile nei confronti dell’Unione europea nonché l’autorizzazione, l’esecuzione e la contabilizzazione dei relativi pagamenti;
    2. i compiti di esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dalla Unione europea per gli aiuti alimentari e la cooperazione economica con altri Paesi, nonché delle operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale di prodotti agroalimentari per la formazione delle scorte necessarie e di quelle relative all’immissione regolata sul mercato interno e alla collocazione sui mercati dell’Unione europea unionali e terzi dei suddetti prodotti, tranne nei casi in cui risulti più conveniente procedere ad acquisti in loco nei Paesi in via di sviluppo, oppure sia più opportuno avvalersi di organizzazioni internazionali;
    3. gli interventi sul mercato agricolo e agroalimentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per sostenere comparti in situazioni contingenti, per periodi temporalmente circoscritti, al fine di riassorbire la temporanea sovracapacità produttiva per ristabilire l’equilibrio del mercato stesso, provvedendo alla successiva collocazione dei prodotti;
    4. l’esecuzione, d’intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dallo Stato, anche in conformità alle linee di programmazione e di indirizzo in materia di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo per lo sviluppo;
    5. l’attuazione degli adempimenti previsti dal regolamento (UE) n. 1303/2013, e successive modificazioni, in materia di autorità di certificazione del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);
    6. gli adempimenti connessi con la gestione degli aiuti disposti dal Ministero, da altre amministrazioni o delegati dalle r
  2. L’Agenzia, in qualità di organismo pagatore nazionale, al fine di incrementare l’efficienza e l’efficacia della gestione delle erogazioni degli aiuti, istituisce presso le regioni di competenza, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sportelli operativi, anche utilizzando a tale scopo i beni di cui all’articolo 16.
  3. L’Agenzia può avvalersi, previo accordo con le regioni interessate, degli uffici regionali ai sensi dell’allegato I, punto 1, lettera C, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, nonché di organismi di settore per lo svolgimento delle funzioni relative alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune.

 

ART. 5

(Organismi pagatori riconosciuti)

 

  1. Gli organismi pagatori riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad operare, fermo il mantenimento dei criteri per il riconoscimento. È fatta salva la possibilità di riconoscere organismi pagatori nelle regioni che ne sono sprovviste, nei limiti di quanto stabilito dall’articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, con le modalità e le procedure stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  2. Gli organismi pagatori di cui al comma 1 possono esercitare la propria competenza su più regioni, previ accordi tra le stesse e nel rispetto dei criteri di riconoscimento.
  3. Gli organismi pagatori forniscono all’Agenzia tutte le informazioni occorrenti per le comunicazioni alla Commissione europea previste dalla regolamentazione dell’Unione europea unionale. Assicurano altresì il tempestivo aggiornamento delle basi dati del SIAN, applicando le regole tecniche di interscambio dei dati tra i sistemi informativi degli organismi pagatori ed il SIAN definite ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d).
  4. Gli organismi pagatori sono responsabili della tempestiva e completa trasmissione all’Agenzia delle dichiarazioni destinate alla Commissione. Tali dichiarazioni sono basate su informazioni provenienti da fonti debitamente autorizzate, sottoposte a procedure di controllo adeguate e archiviate in modo sicuro, in formato elettronico, secondo le disposizioni appositamente impartite dall’Agenzia, in qualità di organismo di coordinamento, al fine di garantire la completezza e l’affidabilità del Sistema integrato di gestione e controllo.

 

ART. 6

(Centri autorizzati di assistenza agricola)

 

  1. Gli organismi pagatori, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e nel rispetto dell’allegato I, punto 1, lettera C, del regolamento (UE) n. 907/2014, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, possono, con apposita convenzione, incaricare Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), di cui al comma 3, ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti attività:
    1. tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;
    2. costituire ed aggiornare il fascicolo aziendale di cui alle vigenti disposizioni agli articoli 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, in formato elettronico, acquisendo la documentazione a tal fine necessaria, previa verifica della relativa regolarità formale anche sulla base delle procedure operative stabilite nelle convenzioni;
    3. assistere gli utenti nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione;
    4. assistere gli utenti nell’elaborazione delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e provvedere al relativo inoltro avvalendosi delle procedure rese disponibili dal sistema informativo dell’organismo pagatore e previa verifica della regolarità formale delle medesime domande;
    5. interrogare nell’interesse degli utenti le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai medesimi.
  2. I CAA, fatte salve le attività che la legge riserva ai professionisti abilitati, accertano ed attestano, previo mandato dei propri utenti e compatibilmente con l’esercizio delle competenze ad essi assegnate dalla legge, fatti o circostanze di ordine tecnico concernenti situazioni o dati certi relativi all’esercizio dell’attività di impresa.
  3. I CAA sono istituiti, per l’esercizio di attività di assistenza alle imprese agricole, nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali. Con decreto del Ministro, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti di garanzia e di funzionamento che i CAA devono possedere per l’esercizio delle attività di cui ai commi 1 e 2 e per lo svolgimento delle attività delle regioni e degli organismi pagatori di cui al presente articolo, nonché per le attività svolte dall’organismo di coordinamento ai sensi dell’articolo 3, comma 5, lettera p).
  4. Per le attività di cui al presente articolo, i CAA hanno la responsabilità della identificazione del produttore e dell’accertamento del titolo di conduzione dell’azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni della normativa dell’Unione europea unionale applicabile, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, secondo le modalità previste a tale scopo. Il trattamento dei dati relativi ai propri utenti che abbiano rilasciato delega espressa in tal senso avviene nel rispetto della normativa nazionale ed dell’Unione europea unionale in materia di protezione dei dati personali.
  5. Le regioni verificano i requisiti di funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza anche avvalendosi degli organismi pagatori riconosciuti in base alla competenza territoriale di questi ultimi con riferimento alla sede del CAA. Le regioni e gli organismi pagatori, possono incaricare i CAA dell’effettuazione di ulteriori servizi e attività.
  6. Ai fini della stipulazione della convenzione di cui al comma 1 e per garantire un adeguato e uniforme livello di servizio, gli organismi pagatori, sentito l’organismo di coordinamento, possono definire ulteriori requisiti inerenti alla consistenza numerica, alla competenza ed onorabilità del personale dipendente nonché alle risorse strumentali tecnologiche impiegate dai CAA per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.
  7. Gli organismi pagatori, sentito l’organismo di coordinamento, nel rispetto della normativa dell’Unione europea unionale e fatti salvi i controlli obbligatori da questa previsti, nonché le previsioni contenute nelle convenzioni di cui al comma 1, possono prevedere procedure semplificate per l’istruttoria delle istanze presentate per il tramite dei CAA, anche avvalendosi di sistemi automatizzati di valutazione delle stesse.

 

ART. 7

(Organi dell’Agenzia)

 

  1. Sono organi dell’Agenzia:
    1. il Direttore, scelto in base all’alta competenza, professionalità, capacità manageriale e qualificata esperienza nell’esercizio di funzioni attinenti il settore operativo dell’Agenzia, in seguito ad una chiamata pubblica secondo criteri di merito e trasparenza che garantiscono l’indipendenza, la terzietà, l’onorabilità, l’assenza di conflitti di interessi, l’incompatibilità con cariche politiche e sindacali. Il Direttore è nominato con decreto del Ministro, previa trasmissione della proposta di nomina alle competenti Commissioni parlamentari. L’incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata.
    2. il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro. I componenti effettivi e supplenti devono essere in possesso del requisito di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il presidente è designato dal Ministro dell’economia e delle finanze, scelto tra i dirigenti di ruolo, di livello non generale, iscritti nell’elenco di cui all’articolo 10, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed è collocato fuori ruolo.
  2. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono determinati il compenso del Direttore e dei componenti del collegio dei revisori.
  3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

ART. 8

(Poteri del Direttore)

 

  1. Il Direttore è il legale rappresentante dell’Agenzia, la dirige, ne è responsabile e coordina le funzioni, garantendone la separazione. Il Direttore svolge gli altri compiti attribuitigli dallo statuto.

 

ART. 9

(Comitato tecnico)

 

  1. Al fine di promuovere una gestione condivisa delle informazioni e delle conoscenze nell’ambito del SIAN è costituito un Comitato tecnico, di seguito Comitato.
  2. Il Comitato, presieduto dal Direttore dell’Agenzia, è composto dal direttore dell’organismo di coordinamento, dal direttore dell’organismo pagatore di cui all’articolo 4, da due direttori degli altri organismi pagatori riconosciuti e da due rappresentanti delle regioni, individuati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato restano in carica tre anni e non può essere attribuita agli stessi alcuna forma di indennità, compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati. Con le medesime modalità previste per la nomina si procede anche alla sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall’incarico.
  3. Il Comitato redige ed adotta il proprio regolamento interno in conformità al regolamento di organizzazione dell’Agenzia di cui all’articolo 12, comma 1, ed organizza i propri lavori secondo le disposizioni del medesimo regolamento. Il Comitato esprime, entro il termine perentorio di venti giorni dalla richiesta, pareri obbligatori finalizzati ad orientare le azioni dell’Agenzia nella sua qualità di organismo di coordinamento, dai quali l’Agenzia può discostarsi soltanto con espressa motivazione. Decorso il termine suddetto, si prescinde dal parere. I pareri sono resi dal Comitato con almeno cinque voti favorevoli su sette. Con decreto del Ministro, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le materie oggetto di parere obbligatorio ed i presupposti per la proroga o l’abbreviazione del termine suddetto.
  4. Con decreto del Ministro, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dell’Agenzia, sentito il Comitato, sono definite le regole e le modalità tecnico-organizzative per l’attuazione dell’articolo 15, comma 1, al fine di armonizzare la gestione dei servizi essenziali di natura trasversale del SIAN con il complesso dei processi e degli strumenti tecnici operanti presso gli organismi pagatori, le regioni di riferimento, assicurando che la progettazione e la realizzazione del sistema informativo nazionale unico sia attuata con modalità tecnico-funzionali rivolte all’integrazione dei sistemi informativi.
  5. Al funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  6. Il Comitato esprime altresì un parere non vincolante sul bilancio di previsione dell’Agenzia, limitatamente alle poste relative all’organismo di coordinamento.

 

ART. 10

(Entrate dell’Agenzia)

 

  1. Le entrate dell’Agenzia sono costituite:
    1. dalle assegnazioni a carico dello Stato, finalizzate anche alla gestione delle attività istituzionali dell’Agenzia, determinate con legge;
    2. dalle somme di provenienza dell dall’Unione europea per il finanziamento o il cofinanziamento del funzionamento dell’Agenzia e dei rimborsi forfettari da parte del FEAGA e del FEASR;
    3. dai proventi realizzati nell’espletamento delle gestioni di intervento.
  2. Non costituiscono entrate, ai sensi del comma 1, le assegnazioni a carico del bilancio dello Stato o della Unione europea destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuti o per spese connesse alla gestione degli ammassi pubblici. Le somme destinate agli ammassi e agli aiuti comunitari, anche cofinanziati, sono gestite su un conto infruttifero intestato all’Agenzia con la dizione “Aiuti e ammassi comunitari” da tenersi presso la Tesoreria centrale dello Stato. Tali somme, così identificate, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell’Agenzia.
  3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro, sono determinate le modalità per l’accreditamento delle somme destinate agli aiuti comunitari sui sottoconti infruttiferi intestati agli organismi pagatori regionali.

 

ART. 11

(Ordinamento contabile)

 

  1. L’esercizio finanziario dell’Agenzia inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il successivo 31 dicembre. Il bilancio preventivo è adottato dal Direttore entro il 31 ottobre dell’anno precedente, sentito, per quanto di competenza, il parere non vincolante del Comitato di cui all’articolo 9, e trasmesso nei successivi cinque giorni al Ministero, ai fini della relativa approvazione di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Con analoga procedura è adottato il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell’anno successivo e sottoposto all’approvazione del Ministero, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
  2. L’Agenzia è inserita nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, e ad essa si applica la normativa prevista dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.
  3. Il controllo sulla gestione finanziaria dell’Agenzia è esercitato dalla Corte dei conti con le modalità previste dall’articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

 

ART. 12

(Statuto e norme di funzionamento)

 

  1. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla proposta del Direttore ai sensi dell’articolo 20, comma 1 2, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato lo statuto dell’Agenzia. Lo statuto disciplina le competenze degli organi e istituisce apposite strutture di controllo interno, assicurando la separazione delle funzioni di cui all’articolo 1, comma 3. Entro centottanta giorni dall’adozione dello statuto, il regolamento di organizzazione dell’Agenzia è adottato dal Direttore e approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
  2. Il regolamento del personale è adottato dal Direttore e approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

 

ART. 13

(Beni e dotazioni finanziarie dell’Agenzia)

 

  1. L’Agenzia è dotata di un fondo di dotazione costituito dai beni mobili e immobili strumentali alla sua attività, che includono quelli di cui all’articolo 16, comma 3.
  2. Nella dotazione di cui al comma 1 sono comprese le assegnazioni a carico dello Stato occorrenti ad assicurare il funzionamento dell’Agenzia.

 

ART. 14

(Vigilanza)

 

  1. Il Ministero esercita la vigilanza secondo le modalità individuate dallo Statuto. L’Agenzia presenta annualmente al Ministro in qualità di Autorità vigilante, che ne informa il Parlamento, una relazione sull’attività svolta, contenente l’ammontare delle somme erogate e l’indicazione degli interventi effettuati.
  2. Il Ministero esercita il controllo sul bilancio dell’Agenzia.
  3. Per motivate ragioni di pubblico interesse individuate dallo statuto, l’Agenzia, in applicazione dell’articolo 13, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, può essere commissariata con decreto del Ministro. Con la stessa procedura può essere disposta la nomina di subcommissari, nel numero massimo di due. Il compenso complessivo del commissario e dei subcommissari non può superare quello previsto per il Direttore ai sensi dell’articolo 7, comma 2. Il termine per la durata massima del commissariamento è fissato in un anno, prorogabile per un periodo non superiore ad un altro anno.

 

ART. 15

(Sistema informativo agricolo nazionale)

 

  1. Il SIAN è il sistema informativo nazionale unico per la gestione dei servizi essenziali di natura trasversale attinenti al fascicolo aziendale, al sistema informativo geografico (GIS), al registro nazionale titoli, al registro nazionale debiti e al sistema integrato di gestione e controllo (SIGC).
  2. Al fine di raggiungere una maggiore semplificazione amministrativa e una ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse finanziarie il Ministro con propri decreti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può individuare ulteriori servizi, da realizzare nel SIAN ai sensi del comma 1.
  3. L’Agenzia, in qualità di organismo di coordinamento, svolge le funzioni di coordinamento, gestione e sviluppo del SIAN fatti salvi i compiti di indirizzo e monitoraggio del Ministero ai sensi delle vigenti disposizioni dell’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105.
  4. Lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3 è affidato ad almeno due uffici di livello dirigenziale non generale. L’Agenzia è altresì autorizzata ad avvalersi del supporto dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), previa stipula di apposita convenzione o protocollo di collaborazione.
  5. Per l’esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al presente decreto, ivi compresi i controlli preventivi integrati effettuati mediante telerilevamento previsti dalla normativa dell’Unione europea unionale, l’Agenzia e gli altri organismi pagatori riconosciuti si avvalgono dei servizi del SIAN.
  6. Nell’ambito dei compiti di cui al comma 3, l’Agenzia assicura che i servizi del SIAN siano a disposizione degli utenti e, sulla base di apposite convenzioni, delle pubbliche amministrazioni interessate, incluse le regioni e gli altri enti territoriali.

 

TITOLO II

SOPPRESSIONE DI AGECONTROL S.P.A. TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI IN AGEA

 

ART. 16

(Soppressione di Agecontrol S.p.A. e trasferimento delle funzioni)

 

  1. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di inquadramento di cui all’articolo 17, comma 1, l’Agecontrol S.p.A. è soppressa.
  2. L’Ufficio del registro delle imprese provvede alla cancellazione dell’Agecontrol S.p.A. su semplice richiesta dell’Agenzia. La cancellazione di cui al presente articolo e le altre operazioni ad essa connesse sono esenti da tasse, nonché da imposte dirette o indirette.
  3. L’Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dell’Agecontrol S.p.A. Le risorse finanziarie ed i beni strumentali materiali ed immateriali di cui essa dispone alla data di entrata in vigore del presente decreto sono trasferiti al fondo di dotazione di cui all’articolo 13.

 

ART. 17

(Inquadramento del personale di Agecontrol S.p.A. nei ruoli dell’AGEA)

 

  1. Il personale a tempo indeterminato di Agecontrol S.p.A., in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, per effetto della soppressione di cui all’articolo 16, previo superamento di una procedura di selezione finalizzata all’accertamento dell’idoneità in relazione al profilo professionale di destinazione, nonché alla valutazione delle capacità in ordine alle funzioni da svolgere anche sulla base ed alla verifica della esperienza maturata presso la società di provenienza, anche allo scopo di garantire la continuità delle funzioni trasferite ai sensi dell’articolo 2, comma 4, è inquadrato presso l’Agenzia. La procedura di selezione, da svolgersi secondo le modalità indicate con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, su proposta del Direttore dell’Agenzia, in conformità ai principi stabiliti dall’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è completata entro tre mesi dalla data della pubblicazione del decreto di cui al comma 2. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, il personale che ottiene una valutazione positiva nella procedura di selezione è inquadrato nei relativi ruoli sulla base della tabella di comparazione di cui al comma 2.
  2. La tabella di comparazione è definita con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Direttore dell’Agenzia.
  3. La spesa massima pro-capite sostenuta per il personale proveniente dall’Agecontrol S.p.A. non eccede quella prevista alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  4. Le dotazioni di bilancio relative alla corresponsione del trattamento economico fondamentale ed accessorio in favore del personale dell’Agecontrol S.p.A. sono trasferite al bilancio dell’Agenzia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  5. Dalla data dell’inquadramento di cui al comma 1, al personale proveniente dall’Agecontrol S.p.A. si applica:
    1. il trattamento economico fondamentale e accessorio in godimento al restante personale dipendente dell’Agenzia;
    2. il trattamento economico, fondamentale e accessorio, spettante al restante personale dell’Agenzia, fatta salva la possibilità di riconoscere un differenziale, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, anche determinati dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata, in caso di trattamento economico fondamentale percepito in Agecontrol S.p.A. alla data di entrata in vigore della legge delega n. 154 del 2016 maggiore rispetto al trattamento economico fondamentale in godimento al personale dipendente dell’Agenzia; e il trattamento economico fondamentale percepito alla data di entrata in vigore della legge delega n. 154 del 2016, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, a concorrenza del trattamento economico fondamentale, ove maggiore rispetto a quello percepito dai medesimi dipendenti dell’Agenzia.
    3. un trattamento retributivo accessorio fino a concorrenza della eventuale differenza tra il trattamento economico complessivo spettante, a parità di inquadramento, al personale di Agea ed il valore complessivo dei trattamenti economici di cui alla lettera a) e b);
    4. il regime previdenziale previsto per il personale degli enti pubblici non economici.
  6. A parità di inquadramento, il trattamento economico complessivo del personale proveniente da Agecontrol s.p.a., maggiorato del differenziale di cui al comma 5, lettera b), non può essere superiore al trattamento economico complessivo del personale dell’Agenzia, fermo restando il mantenimento del trattamento economico fondamentale in godimento alla data di entrata in vigore della legge 28 luglio 2016, n. 154.

 

ART. 18

(Bilancio di chiusura di Agecontrol S.p.A.)

 

  1. Gli organi di Agecontrol restano in carica sino alla cancellazione dal registro delle imprese di cui all’articolo 16, comma 2.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il bilancio di chiusura della società è deliberato dagli organi in carica alla data della soppressione della società e trasmesso per l’approvazione all’Agenzia, che ne informa il Ministero ed il Ministero dell’economia e delle finanze; in caso di inottemperanza, il Direttore dell’Agenzia provvede all’adozione del bilancio di chiusura della società entro il termine di cui al comma 2 dell’articolo 20 i successivi sessanta giorni, ferme restando le responsabilità gestorie in materia dei predetti organi.
  3. Ai componenti degli organi della società sono corrisposti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati soltanto fino alla data della soppressione. Per gli adempimenti di cui al comma 1, ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute e documentate, entro il termine di cui al medesimo periodo, nella misura già in godimento.

 

ART. 19

(Dotazione organica dell’Agenzia)

 

  1. Alla data dell’inquadramento di cui all’articolo 17, comma 1, la dotazione organica dell’Agenzia sarà pari al numero dei presenti in servizio incrementato del numero dei dipendenti a tempo indeterminato dell’Agecontrol S.p.a. effettivamente immessi in ruolo presso l’Agenzia. La dotazione organica è ridotta progressivamente nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto in misura pari al 50 per cento delle unità di personale collocate obbligatoriamente in quiescenza nel medesimo periodo e le corrispondenti facoltà assunzionali non possono essere utilizzate dall’Agenzia.
  2. La dotazione organica finale è quella risultante al termine del triennio di cui al comma 1.
  3. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall’Agenzia è disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. L’istituzione di fondi di previdenza è disciplinata dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni.
  4. Ai dipendenti dell’Agenzia si applica il regime previdenziale previsto per il personale degli enti pubblici non economici.

 

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

ART. 20

(Disposizioni transitorie e finali)

 

  1. Al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa, il Direttore dell’Agenzia pro tempore alla data di entrata in vigore del presente decreto resta in carica fino alla scadenza naturale del suo mandato.
  2. Il Direttore dell’Agenzia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, propone lo statuto dell’Agenzia.
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità per il completamento della realizzazione del sistema informativo nazionale unico di cui all’articolo 15 ed il conseguente sviluppo di apposite funzionalità di identificazione digitale e di archiviazione elettronica. Sino all’adozione del suddetto decreto alla documentazione elettronica necessaria per la costituzione o l’aggiornamento del fascicolo aziendale e per la presentazione delle dichiarazioni e delle domande da parte dell’agricoltore può essere associata la corrispondente documentazione cartacea.
  4. Sino all’adozione del decreto di cui all’articolo 6, comma 3, ultimo periodo, rimane in vigore il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 7 maggio 2008.
  5. Qualora la normativa vigente faccia riferimento a disposizioni abrogate dall’articolo 21, e fuori dai casi di abrogazione per incompatibilità, il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

 

ART. 21

(Abrogazioni)

  1. Sono abrogati:
  1. il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, per quanto disciplinato dal presente decreto e per quanto con esso incompatibile, ad eccezione dell’articolo 3, comma 6;
  2. l’articolo 18, commi 1-bis, 1-ter ed 1-quater, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, così come introdotti e modificati dall’articolo 7 della legge 25 febbraio 2008, n. 34;
  3. l’articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  4. l’articolo 20, comma 1, della legge 6 febbraio 2007, n. 13;
  5. l’articolo 25 della legge 4 giugno 2010, n. 96, limitatamente alla individuazione delle Autorità di certificazione e di audit del FEP, oggi FEAMP;
  6. l’articolo 12, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

 

 

 

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 




OCM VINO, PROMOZIONE A RISCHIO, TEMPI AL LIMITE. MIPAAF PENSA A SORTEGGIO FRA 4 PROGETTI MENTRE SPAGNA E FRANCIA SORPASSANO MADE IN ITALY

OCM VINO

Ancora caos per l’Ocm vino. Da quanto apprende AGRICOLAE, sembra a rischio il termine di avvio dei programmi, fissato proprio attraverso un decreto del Ministero delle Politiche Agricole nella data del 21 febbraio 2018, ovvero all’indomani del termine stabilito per AGEA per il perfezionamento dei contratti di assegnazione delle risorse comunitarie ai beneficiari designati

Ancora caos per l’Ocm vino. Da quanto apprende AGRICOLAE, sembra a rischio il termine di avvio dei programmi, fissato proprio attraverso un decreto del Ministero delle Politiche Agricole nella data del 21 febbraio 2018, ovvero all’indomani del termine stabilito per AGEA per il perfezionamento dei contratti di assegnazione delle risorse comunitarie ai beneficiari designati. E al Mipaaf, da quanto si apprende, si sta pensando a un sorteggio nazionale tra quattro progetti multiregionali arrivati alla pari. Procedura non prevista dall’avviso. Dopo tutte le vicissitudini legate alle controversie amministrative definite lo scorso dicembre con le sentenze del Tar (ed il rischio, non ancora scongiurato, delle eventuali impugnative delle stesse presso il Consiglio di Stato). Il  nuovo decreto a firma di Martina emanato lo scorso mese di agosto che avrebbe dovuto scongiurare tutte le défaillances del precedente decreto (sempre a firma dello stesso Martina), non sembra aver sistemato le problematiche per questo importante settore, vero traino dell’export agroalimentare nazionale.

Ritardi generati ancora una volta da un decreto ministeriale (il 60710/2017 dello scorso 10 agosto) che avrebbe dovuto “semplificare” le procedure amministrative e che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, su proposta di Martina, nonostante il parere contrario della Conferenza Stato Regioni che attraverso il veto della Regione Lombardia aveva bloccato tutto. Chiedendo una approfondita disamina di tutti quegli aspetti che oggi stanno emergendo e che rischiano di ritorcersi contro le legittime aspettative degli operatori nazionali già pesantemente penalizzati rispetto ai competitors europei (Francesi e Spagnoli su tutti). Paesi che già dallo scorso 16 ottobre hanno potuto dare avvio alle proprie campagne di informazione e promozione delle proprie produzioni sui mercati internazionali.

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Ad appena 20 giorni dall’avvio dei programmi il quadro procedurale collegato alla misura è il seguente:

  1. Si è accumulato uno spaventoso ritardo da parte di alcune Regioni che hanno palesemente disatteso i termini procedurali di definizione dei propri procedimenti amministrativi riferiti all’esame, valutazione e definizione delle graduatorie provvisorie di assegnazione delle risorse comunitarie di propria competenza (possiamo segnalare la Campania che nonostante il termine di definizione dei procedimenti fosse fissato allo scorso 6 dicembre, solo lo scorso 28 dicembre scorso ha emanato la propria graduatoria e trasmesso gli atti ad AGEA per le prescritte verifiche pre contrattuali (previste sempre dal decreto ministeriale di Martina) di competenza dell’AGEA;
  2. L’AGEA che pure si è attivata, a partire dall’indomani della pubblicazione delle graduatorie,  per l’espletamento delle verifiche (avvalendosi dell’AGECONTROL Spa) ad oggi non ha definito dette procedure;
  3. Conseguentemente, ad oggi, nessun operatore ha ricevuto la prescritta comunicazione da parte di AGEA con allegata copia del contratto di assegnazione delle risorse comunitarie ed impegno ha realizzare il programma approvato;
  4. Comunicazione che AGEA non potrà inviare agli operatori interessati se non dopo aver trasmesso alle amministrazioni pubbliche competenti gli esiti delle prescritte verifiche affinché le stesse, preso atto degli esiti, possano confermare o modificare le proprie graduatorie di assegnazione delle risorse comunitarie.

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A tutto ciò si aggiunga che gli operatori che saranno destinatari della richiamata comunicazione di AGEA dovranno rilasciare, contestualmente alla sottoscrizione del previsto contratto, idonea garanzia per la buona esecuzione contrattuale del programma approvato (con un testo che nessuno ha mai visto e che dovrebbe essere rilasciato contestualmente alla data di sottoscrizione del contratto (il prossimo 20 febbraio) con tutte le difficoltà connesse all’accesso al credito e l’ottenimento di affidamenti che gli istituti di credito subordinano alla prova documentale (che non c’è) di assegnazione delle risorse comunitarie da garantire.

Un ritardo che rischia di minare il supporto comunitario per gli operatori che da tempo hanno programmato, all’interno dei propri piani di attività, di partecipare ad eventi e manifestazioni all’estero per promuovere i propri vini. Come per esempio i road show del Gambero Rosso negli USA volutamente posticipati, rispetto al calendario tradizionale che li prevedeva nel mese di novembre all’ultima settimana di febbraio visto il termine di perfezionamento dei contratti tra AGEA e beneficiari) e che per detti ritardi potrebbero essere esclusi dal supporto comunitario. Saranno ritenute infatti finanziabili tutte le attività sostenute successivamente alla data di firma del contratto AGEA. Anche se in questa situazione basterebbe riconoscere una retroattività della spesa ammissibile.

Ma c’è di più: Ad oggi il Ministero di Martina non ha ancora pubblicato la graduatoria dei programmi multi-regionali attraverso la quale dovrebbe definire la griglia dei programmi approvati con un sostegno per il 25% delle Regioni coinvolte e per l’altro 25% con il contributo della dotazione del Mipaaf (3 milioni di euro) destinata a finanziare detti programmi. A ciò si aggiunge il paradosso di 4 programmi (gli ultimi della griglia provvisoria) che non possono essere finanziati per intero (per mancanza di risorse) e che potrebbero essere finanziati  sulla base di un sorteggio pubblico (non previsto dall’avviso nazionale, mai convocato e conseguentemente con ulteriore ritardo che si accumulerebbe per l’avvio di questi programmi.

Altro caso quello della graduatoria della Regione Toscana che ha prodotto ben sei richieste di accesso agli atti da parte di operatori esclusi dal finanziamento (con programmi ritenuti ammissibili ma non finanziabili per mancanza di risorse) che sembra abbiano contestato la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dai proponenti per l’assegnazione dei criteri di premialità ma non verificate dal comitato di valutazione regionale (Sviluppo Toscana)  che ha rinviato la responsabilità di detta verifica all’AGEA.

Il conto più salato rischiano di pagarlo gli operatori  del settore e l’export del vino italiano nel mondo.

Un quadro, peraltro che auspicherebbe un immediato ed urgente intervento della medesima macchina amministrativa che preso atto di tutte le problematiche manifestatesi dovrebbe avviare le immediate procedure l’adozione di un nuovo provvedimento amministrativo che a distanza di meno di 7 mesi mandi in pensione il DM 60710/2017, riscriva le regole sulla materia e consenta l’avvio urgete dei nuovi avvisi in tempistiche che consentano agli operatori italiani di mettersi al pari degli altri operatori europei consentendo l’avvio dei programmi 2018/2019 con il prossimo 16 ottobre.

Ma a quanto apprende AGRICOLAE nessuno a livello degli uffici ministeriali (e dell’AGEA) come anche delle Regioni (che pure hanno la più importante voce in capitolo) e delle OO.PP. del settore si starebbe adoperando per attivare un tavolo di discussione che contrariamente a quanto avvenuto con il DM 60710/2017 (per il quale il Mipaaf non ha attivato la benché minima concertazione con gli interlocutori regionali e della filiera) ed avviare un urgente discussione sul testo di un nuovo decreto ministeriale (peraltro doveroso vista l’entrata in vigore dei nuovi Reg. UE in materia).

In questo panorama gli uffici del Mipaaf, dopo 9 mesi di vacatio, hanno un nuovo dirigente dell’ufficio dirigenziale non generale PQAI V – Comunicazione, promozione e valorizzazione individuato nella persona della dott.ssa Maria Isabella Verardi alla quale toccherà ora adoperarsi per soddisfare le legittime aspettative degli operatori della filiera vitivinicola in materia di promozione sui mercati internazionali.