Scade alle 12 al Senato il termine ultimo di presentazione degli emendamenti alla legge di Bilancio. Qui di seguito AGRICOLAE anticipa quelli del Movimento Cinque Stelle
Scade alle 12 al Senato il termine ultimo di presentazione degli emendamenti alla legge di Bilancio. Qui di seguito AGRICOLAE anticipa quelli del Movimento Cinque Stelle
EMENDAMENTO – AS 2960
Art. 13
DONNO
Dopo l’articolo 13, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis
(Misure per il processo amministrativo)
- All’articolo 13, comma 6-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e dal decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, non è dovuto alcun contributo. Per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 300. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall’articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale nonché per i ricorsi relativi al diritto di accesso civico connessi all’inadempimento degli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.
- La disposizione di cui al comma 1 si applica ai ricorsi proposti a far data dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
- A decorrere dal 1 gennaio 2018 è autorizzata la spesa di euro 30 milioni a favore del Ministero della giustizia per l’efficienza del processo amministrativo.
Conseguentemente, all’articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: -30.000.000:
2019: -30.000.000;
2020: -30.000.000
NOTA
Il progressivo aumento del costo del contributo unificato in delicati settori della giustizia, quali il processo amministrativo, rischia di tradursi in un significativo disincentivo, se non in un iniquo ostacolo, alla tutela dei diritti di una consistente fascia di soggetti meno abbienti. La ormai consolidata tendenza a deflazionare l’azione giudiziaria rendendola particolarmente costosa sta ponendo l’Italia tra i Paesi europei che prevedono un contributo di maggior entità per l’accesso alla giurisdizione, con un effetto secondario ma non trascurabile di potenziale annullamento dell’emersione dell’illecito, quale conseguenza della mancata presentazione dei ricorsi. In particolare, numerosi dubbi di legittimità costituzionale ed europea — come molti operatori del settore hanno già osservato — continuano a permanere rispetto all’introduzione di oneri economici pesanti per l’accesso alla giustizia amministrativa, i quali, peraltro, non si sono mai rivelati risolutori del problema principale che resta quello dell’efficienza del sistema, ma in compenso incidono pesantemente sul principio di azionabilità sancito dall’articolo 24 della Costituzione.
A tal fine, il comma 1 del presente articolo è volto a stabilire che, per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 — vale a dire l’accesso ai documenti amministrativi e i ricorsi avverso il silenzio della pubblica amministrazione — e dal decreto legislativo 20 dicembre 2009 n. 198 — concernente i ricorsi per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici — non è dovuto alcun contributo. In pratica, tale esenzione verrebbe ad aggiungersi a quelle, già disposte, relative ai ricorsi previsti dall’articolo 25 della legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale. Si chiarisce altresì che l’esenzione opera anche per i ricorsi relativi al diritto di accesso civico connessi all’inadempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla legge. Con l’obiettivo specifico di incrementare l’efficienza del processo amministrativo, a decorrere dal 1º gennaio 2018 il comma 3 autorizza la spesa di ulteriori euro 30 milioni a favore del Ministero della giustizia in considerazione dell’importanza sempre maggiore della giustizia amministrativa sul piano socio-economico e per il buon andamento della pubblica amministrazione nei rapporti con i cittadini e le imprese che lamentano lesioni dei propri diritti soggettivi e interessi legittimi.
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EMENDAMENTO – AS 2960
Art. 16
DONNO
All’articolo 16, dopo dopo le parole: «datori di lavoro privati», ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: «, anche del settore agricolo,»
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EMENDAMENTO – AS 2960
Art. 17
DONNO
Dopo l’articolo 17, aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis
(Microcredito per le imprese agricole e della pesca)
- Le imprese operanti nel settore dell’agricoltura e della pesca possono accedere a forme di microcredito di cui all’articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come disciplinato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176.»
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EMENDAMENTO – AS 2960
Art. 27
DONNO
Al comma 1, dopo le parole «politiche di formazione», aggiungere le seguenti: «anche nel settore agricolo e della pesca,»
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EMENDAMENTO – AS 2960
Art. 29
DONNO
All’articolo 29, apportare le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) dall’anno 2018, censimento delle persone senza fissa dimora;»
- b) al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«d-bis) elenchi di cui all’articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;»
Conseguentemente:
- a) dopo l’articolo 41, aggiungere il seguente:
«Art. 41-bis
(Assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora)
- All’articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Le persone senza fissa dimora prive della residenza anagrafica sono iscritte negli elenchi di cui al precedente periodo nel cui territorio dichiarano di eleggere il domicilio”.
- Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere espresso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le linee guida per programmi di monitoraggio, di prevenzione e di cura delle persone senza fissa dimora di cui all’articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dal comma 1 del presente articolo, con il concorso delle strutture sanitarie, degli uffici comunali e delle associazioni di volontariato e di assistenza sociale.»
- b) all’articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: -80.000.000:
2019: -130.000.000;
2020: -150.000.000
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EMENDAMENTO – AS 2960
Art. 29
DONNO, PUGLIA
Dopo l’articolo 29, aggiungere il seguente:
«Art 29-bis
(Censimento ulivi monumentali)
- Entro il termine perentorio di 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, i comuni della regione Puglia procedono al censimento degli ulivi classificati come monumentali dalla legislazione regionale in materia.
- Nel caso di mancato rispetto del termine e dell’adempimento di cui al comma 1, il comune non può accedere ai contributi di cui all’articolo 71, commi da 1 a 9 della presente legge. Qualora il comune sia già beneficiario dei contributi di cui al precedente periodo, si applica quanto previsto dal comma 7 del medesimo articolo 71.»
Conseguentemente, all’articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: -1.000.000:
2019: -1.000.000;
2020: -1.000.000
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EMENDAMENTO – AS2690
Art. 47
DONNO, PUGLIA
Dopo l’articolo 47, inserire il seguente:
«Art. 47-bis.
(Disposizioni per la tracciabilità dei prodotti agricoli, alimentari, dell’allevamento e della pesca)
- Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate all’istituzione di un sistema di tracciabilità volto a:
- a)prevenire e reprimere la contraffazione dei prodotti agricoli, alimentari, dell’allevamento edella pesca italiani;
- b)assicurare che i prodotti agricoli, alimentari, dell’allevamento e della pesca italiani commercializzati in Italia siano frutto di processi produttivi che non hanno comportato la violazione dei diritti dei lavoratori o lo sfruttamento del lavoro minorile;
- c)garantire ai consumatori, un’informazione chiara e inequivoca sull’origine dei prodotti agricoli, alimentari, dell’allevamento edella pesca immessi in commercio;
- d)tutelare la salute dei consumatori assicurando la qualità e la sicurezza dei prodotti agricoli, alimentari, dell’allevamento edella pesca immessi in commercio nel territorio italiano.
- Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai marchi aziendali e collettivi e alle denominazioni, indicazioni ed etichettature, di cui alla normativa nazionale o regionale vigente, destinate alla informazione del consumatore sulla sicurezza e sulla qualità dei prodotti, ai sensi del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
- Tutti i prodotti agricoli, alimentari, dell’allevamento e della pesca in commercio nel territorio italiano sono sottoposti a un sistema di tracciabilità documentale al fine di consentire al consumatore e alle autorità competenti di conoscere, in modo chiaro e trasparente, le varie fasi di produzione e di lavorazione dei medesimi prodotti.
- Le imprese del settore agricolo, alimentare, dell’allevamento e della pesca:
- a)assicurano la tracciabilità del percorso seguito all’interno dello stabilimento da ogni materia prima e sostanza utilizzata nella trasformazione;
- b)garantiscono l’origine delle materie prime utilizzate in tutte le fasi di produzione e distribuzione.
- È istituita la piattaforma informatica per la tracciabilità dei prodotti agricoli, alimentari, dell’allevamento e della pesca nella quale è registrato e reso consultabile a ciascun consumatore il contenuto della documentazione del sistema di tracciabilità di cui ai commi 3 e 4.
- Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.
- All’articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 2 è sostituito con il seguente:
”2. Per i prodotti alimentari non trasformati, l’indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati, l’indicazione riguarda i luoghi in cui sono avvenute le singole fasi di trasformazione e i luoghi di coltivazione e allevamento delle materie prime agricole utilizzate nella preparazione o nella produzione dei prodotti”.
- b)il comma 4 è sostituito con il seguente:
”4. Con i decreti di cui al comma 3 sono altresì definiti, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari soggetti all’obbligo dell’indicazione di cui al comma 1 nonché i requisiti inerenti l’indicazione della provenienza delle materie prime, e dei luoghi di lavorazione delle stesse, impiegate per la preparazione o produzione di prodotti di cui al comma 2”.
- Sono denominati «Made in Italy» i prodotti agricoli, alimentari, dell’allevamento e della pesca finiti, lavorati in tutte le varie fasi della loro filiera, dal produttore al consumatore, all’interno del territorio italiano.
- Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute, con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego dell’indicazione «Made in Italy», di cui al comma 8, nonché le modalità per l’esecuzione dei relativi controlli.
- La denominazione «Made in Italy» deve essere apposta sul prodotto finito in forma chiara, indelebile e non sostituibile.
- È vietata la commercializzazione sul territorio nazionale di prodotti agricoli, alimentari, dell’allevamento e della pesca provenienti dall’estero le cui denominazioni o i cui messaggi pubblicitari siano chiaramente volti a ingannare i consumatori su una loro presunta provenienza italiana.
- Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 11.
- I controlli sulla veridicità della documentazione riguardante la tracciabilità, sulla legittimità delle indicazioni recate dalle etichette e sul legittimo utilizzo della denominazione «Made in Italy» di cui ai commi 8, 9 e 10 sono effettuati dall’Ispettorato centrale repressione frodi, che a tale scopo può avvalersi della collaborazione dei reparti specializzati delle forze di polizia.
- Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme di cui al libro undicesimo, titolo VII, capo Il, del codice penale.>>
Conseguentemente, all’articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: -8.000.000:
2019: -8.000.000;
2020: -8.000.000
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EMENDAMENTO – AS 2960
Art. 48
DONNO, PUGLIA
Sostituire l’articolo 48, con il-seguente:
«Art. 48.
(IVA agevolata carne)
- Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per ciascuna delle medesime annualità 2018, 2019 e 2020 la percentuale di compensazione applicabile agli animali vivi della specie bovina è innalzata in misura non superiore al 7,7 per cento e le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi della specie suina e ai conigli domestici vivi destinati all’alimentazione sono innalzate all’8 per cento. L’attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non può comportare minori entrate superiori a 30 milioni di euro annui.».
Conseguentemente, all’articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: -10.000.000:
2019: -10.000.000;
2020: -10.000.000
NOTA
Innalzamento della percentuale di compensazione per i Conigli domestici vivi destinati all’alimentazione umana
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EMENDAMENTO – AS 2960
Art. 48
DONNO, PUGLIA
Dopo l’articolo 48, aggiungere il-seguente:
«Art. 48-bis.
(IVA agevolata prodotti made in Italy)
- Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«41-quinquies) i prodotti agricoli, alimentari, dell’allevamento e della pesca finiti, lavorati in tutte le varie fasi della loro filiera, dal produttore al consumatore, all’interno del territorio italiano;».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 80.000.000;
2018: – 1500.000.000;
2019: – 150.000.000.
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EMENDAMENTO – AS 2960
Art. 48
DONNO, PUGLIA
Dopo l’articolo 48, aggiungere il-seguente:
«Art. 48-bis.
(IVA agevolata prodotti filiera corta)
- Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«41-quinquies) i prodotti agricoli, alimentari, dell’allevamento e della pesca a filiera corta;».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 80.000.000;
2018: – 150.000.000;
2019: – 150.000.000.
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EMENDAMENTO – AS 2960
Art. 67
DONNO, PUGLIA
Dopo l’articolo 67, aggiungere il-seguente:
«Art. 67-bis.
(Interventi in favore delle imprese agricole colpite da calamità naturali)
- Al fine di sostenere il comparto agroalimentare, a favore delle aziende agricole operanti nelle regioni del Mezzogiorno per le quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
- Le risorse sono finalizzate, in deroga alla legislazione vigente e ai soli fini di cui al comma 1, alla integrale deducibilità ai fini Irpef, Ires e Irap, delle spese per la manutenzione e riparazione dei beni danneggiati.
- Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione del finanziamento di cui al presente comma sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».
Conseguentemente, all’articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: -50.000.000:
2019: -50.000.000;
2020: -50.000.000
Già presentato all’AS 2860
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EMENDAMENTO – AS 2960
Art. 67
DONNO, PUGLIA
Dopo l’articolo 67, aggiungere il-seguente:
«Art. 67-bis.
(Interventi in favore delle imprese agricole colpite da calamità naturali)
- Al fine di sostenere il comparto agroalimentare, a favore delle aziende agricole operanti le imprese agricole ubicate nella provincia di Foggia che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nei giorni dai 1 al 6 settembre 2014 per le quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
- Le risorse sono finalizzate, in deroga alla legislazione vigente e ai soli fini di cui al comma 1, alla integrale deducibilità ai fini Irpef, Ires e Irap, delle spese per la manutenzione e riparazione dei beni danneggiati.
- Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamento di cui al presente comma sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.”
Conseguentemente, all’articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: -50.000.000:
2019: -50.000.000;
2020: -50.000.000
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EMENDAMENTO – AS 2960
Art. 67
DONNO, PUGLIA
Dopo l’articolo 67, aggiungere il seguente:
«Art. 67-bis.
(Interventi in favore delle imprese agricole danneggiate dalla botrite)
- Al fine di sostenere il settore vitivinicolo, a favore delle aziende agricole operanti delle regioni del Mezzogiorno che hanno subito danni derivanti dalla diffusione della botrytis cinereaè autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
- Le risorse sono finalizzate, in deroga alla legislazione vigente e ai soli fini di cui al comma 1, alla integrale deducibilità ai fini Irpef, Ires e Irap, delle spese per la manutenzione, la riparazione e/o il ripristino delle coltivazioni danneggiate.
- Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.>>
Conseguentemente, all’articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: -50.000.000:
2019: -50.000.000;
2020: -50.000.000
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EMENDAMENTO – AS 2960
Art. 67
DONNO, PUGLIA
Dopo l’articolo 67, aggiungere il seguente:
«Art. 67-bis.
(Interventi in favore delle imprese agricole danneggiate dalla xylella fastidiosa)
- Al fine di sostenere il settore olivicolo-oleario, a favore delle aziende agricole operanti nella regione Puglia che hanno subito danni in conseguenza della diffusione del batterio xylellafastidiosa ricadenti nelle aree cui è riconosciuto lo stato di emergenza è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
- Le risorse sono finalizzate, in deroga alla legislazione vigente e ai soli fini di cui al comma 1, alla integrale deducibilità ai fini Irpef, Ires e Irap, delle spese per la manutenzione, la riparazione e/o il ripristino delle coltivazioni danneggiate.
- Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.».
Conseguentemente, all’articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: -50.000.000:
2019: -50.000.000;
2020: -50.000.000
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EMENDAMENTO – AS 2960
Art. 67
DONNO, PUGLIA
Dopo l’articolo 67, aggiungere il-seguente:
«Art. 67-bis.
(Interventi in favore delle imprese agricole colpite dalla siccità)
- Al fine di sostenere il comparto agroalimentare, a favore delle aziende agricole operanti nelle regioni del Mezzogiorno colpite da situazioni di eccezionale siccità e per le quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
- Le risorse sono finalizzate, in deroga alla legislazione vigente e ai soli fini di cui al comma 1, alla integrale deducibilità ai fini Irpef, Ires e Irap, delle spese per la manutenzione e riparazione dei beni danneggiati.
- Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamento di cui al presente comma sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».
Conseguentemente, all’articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: -50.000.000:
2019: -50.000.000;
2020: -50.000.000
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EMENDAMENTO – AS 2960
Art. 71
DONNO, PUGLIA
Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
«16-bis. Al fine di assicurare ai bambini con disabilità eguale fruibilità, rispetto agli altri bambini, delle strutture dedicate ad attività ludiche, ricreative e di tempo libero ed assicurare altresì che essi possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale e il loro sviluppo personale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il “Fondo per la piena fruibilità dei parchi gioco” avente dotazione finanziaria pari ad 1,5 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020, destinato al rimborso delle spese sostenute e documentate da parte dei Comuni per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori di adeguamento dei parchi gioco comunali alle esigenze dei bambini diversamente abili secondo quanto disposto al comma 16 quinquies.
16 -ter. È da intendersi fruibile e quindi inclusivo quel parco giochi in cui le strutture ludiche, i percorsi, i servizi presenti e tutti gli altri elementi componenti l’area sono scelti in funzione di un utilizzo possibile da parte di tutti i bambini e le bambine, ivi compresi i bambini e le bambine con disabilità, nonchè privo di giochi dedicati esclusivamente a bambini con disabilità o in tal senso identificabile.
16-quater. Sono destinatari del rimborso di cui al comma 16-bis i Comuni che intendono adeguare i parchi gioco comunali alle esigenze dei bambini con disabilità e che, a tal fine, redigono progetti per la realizzazione di lavori finalizzati alla creazione di parchi gioco inclusivi. Sono rimborsabili le spese sostenute e documentate da parte dei Comuni per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori di adeguamento dei parchi gioco comunali alle esigenze dei bambini diversamente abili fino ad un massimo di € 10.000,00. Ogni Comune può presentare soltanto una domanda.
16-quinquies. Sono rimborsabili le spese sostenute e documentate da parte dei Comuni inerenti le seguenti attività:
- a) redazione dei progetti di adeguamento dei parchi gioco comunali alle esigenze dei bambini diversamente abili. A tal fine sono ammissibili le seguenti spese sostenute e documentate:
1) spese tecniche di progettazione;
2) direzione lavori;
3) redazione del certificato di regolare esecuzione;
- b) lavori di adeguamento dei parchi gioco comunali alle esigenze dei bambini diversamente abili. Sono ammissibili spese sostenute e documentate per lavori di adeguamento riguardanti le seguenti categorie di opere:
1) percorsi e rampe di accesso all’area gioco;
2) pavimentazioni dell’area gioco;
3) giochi;
4) strutture di gioco combinate;
5) strutture per lo sport.
16-sexies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro centoventi giorni dalla data di approvazione della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande di rimborso e la documentazione richiesta a pena di nullità della domanda stessa nonché i criteri di valutazione delle domande e le modalità di erogazione del rimborso.
Conseguentemente, all’articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: -1.500.000:
2019: -1.500.000;
2020: -1.500.000
AS 2960
Art. 76
DONNO, PUGLIA
Al comma 1, dopo le parole: «17 giugno 2014,», aggiungere le seguenti: «nonché delle imprese con organico superiore a 100 unità lavorative e rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale»
AS 2960
Art. 76
DONNO, PUGLIA
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) progetti di ricerca e innovazione in materia di studio del complesso del disseccamento rapido dell’olivo e contrasto alla diffusione della Xylella fastidiosa.»
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EMENDAMENTO – AS 2960
Art. 52
DONNO, PUGLIA
Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:
«Art. 52-bis
(Gestione del fenomeno della subsidenza)
- Per consentire la manutenzione straordinaria e l’adeguamento delle opere pubbliche di rilevanza nazionale necessarie alla protezione dei territori soggetti al fenomeno della subsidenza è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e in quello del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, un fondo con dotazione di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, finalizzato all’adozione, d’intesa con le Regioni interessate, di un programma degli interventi e del relativo piano di riparto della spesa tra gli enti cui è affidata la gestione delle opere di protezione e gestione del fenomeno della subsidenza
Conseguentemente, all’articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: -10.000.000:
2019: -10.000.000;
2020: -10.000.000
NOTA
Emendamento proposto dal deputato Gallinella modificato
L’emendamento intende agevolare gli enti che quotidianamente si occupano della gestione del fenomeno della subsidenza. E’ istituito un fondo finalizzato a garantire interventi volti sia ad ammodernare gli impianti ordinari che a provvedere a quella manutenzione straordinaria resa necessaria a seguito degli eventi meteorologici incidenti in modo particolare nei territori subsidenti.