Rinnovo Ccnl impiegati, l’agricoltura riparte anche sul fronte del lavoro

“Il rinnovo del Contratto nazionale di lavoro dei quadri e impiegati agricoli, sottoscritto in presenza, ieri sera, a Roma, da Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, Confederdia e Confagricoltura-Coldiretti-Cia, segna l’inizio di una ripartenza nel settore agricolo, incentrata sul lavoro e sulla sua valorizzazione.”

Così il segretario generale Stefano Mantegazza e la segretaria nazionale della Uila-Uil Enrica Mammucari in merito al rinnovo del Ccnl dei quadri e impiegati agricoli che interessa oltre 20.000 lavoratori e che è scaduto nel dicembre 2019.

“Va letto anche in questo senso l’accordo siglato che prevede un incremento delle retribuzioni del 2%, per il biennio 2020-21 a partire dal 1° luglio di quest’anno, l’erogazione di un ulteriore 0,6% sul versante della previdenza integrativa e l’erogazione di una tantum pari a 225 euro, a parziale ristoro di un ritardo di 18 mesi. La pandemia, infatti, ha pesantemente influito sul ritardo nella chiusura del negoziato, così come sta pesando sulle trattative di rinnovo dei contratti provinciali di lavoro degli operai agricoli (ad oggi 45)” proseguono Mantegazza e Mammucari.

“Esprimiamo, quindi, soddisfazione per il risultato raggiunto, dopo tanti mesi di negoziato, che da un lato incrementa il potere d’acquisto e le retribuzioni degli impiegati agricoli, dall’altro valorizza il sistema di welfare e, attraverso l’una tantum, compensa il ritardo con cui il contratto viene firmato”.




Formazione, Istituto Spallanzani: corsi gratuiti per il settore agricolo. Aperte le iscrizioni

“Promuovere un dialogo a favore della crescita delle conoscenze in un ambito in continua evoluzione: questo l’obiettivo che ci siamo posti come Istituto nell’organizzazione di un ciclo di incontri gratuiti destinati al settore agricolo. Si tratta di un’opportunità per accedere ad una formazione di qualità con i nostri ricercatori, professori universitari e professionisti che siamo certi sarà funzionale a fornire nuove competenze e prospettive a imprenditori e dipendenti. Come Istituto non abbiamo mai smesso di stare al fianco delle imprese del settore e con questi percorsi formativi vogliamo dare un apporto concreto e che guardi al futuro”.

Con queste parole Marina Montedoro, Direttore dell’Istituto Spallanzani di Rivolta d’Adda, presenta i nuovi Corsi di Formazione gratuiti erogati dall’Istituto Spallanzani, finanziati dall’Operazione 1.1.01 “Formazione e acquisizione di competenze”, Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lombardia.

Si parte il 7 Ottobre 2020 con i corsi “Applicazione del D.lgs. 09-04-2008, n. 81 e Testo Unico Sulla Salute e Sicurezza Sul Lavoro con particolare riferimento ai rischi legati all’influenza aviare. Un’opportunità per approfondire una tematica importante, quale la sicurezza sul lavoro negli allevamenti avicoli lombardi, per fornire agli interessati gli strumenti idonei per la loro gestione, in particolare in presenza di un focolaio.

Il 12 ottobre 2020 prende il via il corso “Il Benessere nell’Allevamento della Specie Suina”, un aggiornamento sul benessere animale che affronta temi quali la biosicurezza, la gestione del farmaco e le strategie gestionali nell’attività di allevamento. Sono previsti nove incontri serali in presenza nei quali alle lezioni teoriche si affiancheranno dibattiti finalizzati al trasferimento di conoscenze, con l’obiettivo di promuovere le potenzialità degli operatori del settore e favorire il miglioramento della gestione negli allevamenti lombardi. Per questo corso restano ancora 6 posti disponibili per raggiungere il numero massimo di iscritti.

Altro percorso formativo che verrà attivato a novembre riguarda la “Biotecnologia microalgale integrata alla gestione degli effluenti zootecnici per la riduzione delle emissioni ammoniacali”. Considerando che le attività agro-zootecniche e agroalimentari richiedono la messa a punto di tecnologie affidabili ed a basso costo per la depurazione dei loro effluenti, il corso affronterà l’argomento offrendo prima una panoramica sul quadro normativo, con particolare riferimento alla “Direttiva Nitrati” (676/91/CE), per poi passare in rassegna le alternative disponibili sul mercato per la riduzione del carico di azoto ammoniacale e nitrico dai reflui zootecnici e dai digestati. In particolare, ci si focalizzerà sull’utilizzo delle microalghe, quale nuova biotecnologia, economica e efficiente, in grado di ridurre il carico ammoniacale derivante da reflui zootecnici.

Tutti i corsi, ad esclusione di quello de “Il Benessere nell’Allevamento della Specie Suina”, saranno in modalità live streaming e sono riservati agli addetti del settore agricolo, imprenditori agricoli, coadiuvanti familiari e lavoratori subordinati provenienti da aziende per le quali è stato costituito e aggiornato il Fascicolo aziendale. A tutti partecipanti dei corsi sarà rilasciato un attestato di partecipazione dell’Istituto Spallanzani, Ente di Formazione Accreditato da Regione Lombardia e certificato a Norma UNI EN ISO 9001:2015 per la progettazione ed erogazione di corsi di alta formazione in ambito veterinario, agro-zootecnico e biologico applicato.




CORONAVIRUS, FONDO DA 350MLN PER AGRICOLTURA E DA 20 MLN PER LA PESCA. RIMBORSO PER LE MANCATE PRESENZE TURISTICHE. ECCO LE MISURE DEL GOVERNO

Tutti al lavoro – dopo l’incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il sistema produttivo composto da ABI – Coldiretti – Confagricoltura – Cia – Copagri- Confapi – Confindustria – Legacoop – Confcooperative- Agci- Rete Imprese Italia (Casartigiani, CNA, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti) – Cgil – Cisl – Uil sul decreto deputato a sostenere il comparto a fronte dell’emergenza causata dall’espandersi del Coronavirus.

AGRICOLAE, che ha potuto visionare la bozza dei provvedimenti di natura agricola ed agroalimentare, pubblica qui di seguito le misure più importanti:

All’articolo 1  figurano le “Misure in favore del settore agricolo”.

“Al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole per i danni diretti o indiretti derivanti dall’emergenza COVID-19 nello stato di previsione del Mipaaf – si legge – è istituito un Fondo con una dotazione pari a 350 milioni di euro per l’anno 2020″.

Fondo destinato a:

-“Riconoscimento di contributi per la copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti erogati dalle banche per la ristrutturazione dei debiti;

-alla copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli anni 2018 e 2019 su mutui bancari contratti dalle imprese;

-alla concessione di mutui a tasso zero, della durata non superiore ai 15 anni, finalizzati all’estinzione dei debiti bancari in essere al 31 gennaio;

-sostegno delle filiere in crisi”.

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto di natura non regolamentare del ministero delle Politiche agricole, d’intesa con la Conferenza Stato Regioni, saranno definiti i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 1 nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento europeo 316 del 2019 della Commissione Ue relativo all’applicazione degli articolo 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti ‘de minimis’ nel settore agricolo.

“Alle imprese agricole autorizzate – si legge ancora – all’esercizio dell’attività agrituristica e risultanti regolarmente inserite e attive sul repertorio nazionale dell’agriturismo istituito con decreto del ministro delle Politiche agricole e alimentari e forestali 3 giugno 2014 è concesso un contributo straordinario per ogni mancata presenza determinata dalla differenza tra le presenze effettive del periodo gennaio-giugno 2019 e quelle del medesimo periodo del 2020”.

Le mancate presenze dovute a disdette saranno quantificate sulla base delle comunicazioni effettuate alle competenti questure ai sensi della normativa sulla sicurezza pubblica. Ma viene anche concesso un contributo straordinario per mancata presenza alle altre aziende agrituristiche che non offrono servizio di alloggio. In questo caso per il calcolo, si adotterà la percentuale di riduzione media a livello regionale.

Il contributo – da quanto si apprende – arriverà fino al tetto dei 55 milioni di euro per l’anno 2020 sulla base dei criteri e delle modalità definite con decreto di natura non regolamentare del ministro delle Politiche agricole Bellanova d’intesa con la Conferenza Stato Regioni nel rispetto delle Regolamento Ue relativo all’applicazione degli aiuti de minimis nel settore agricolo.

All’articolo 2 vengono invece definite le “misure in favore della pesca e dell’acquacoltura”:

Al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva del settore ittico, verrà istituito un Fondo di 20 milioni di euro per il 2020.

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore saranno definiti i criteri di concerto Mipaaf e Conferenza Stato-Regioni.

All’articolo 1 comma 515 della legge del 27 dicembre 2019 n.160 le parole “nel limite di” fino a “pari a 30 euro” sono sostituite dalle seguenti “nel limite di spesa di 17 milioni di euro per l’anno 2021, un’indennità giornaliera omnicomprensiva pari a 45 euro”.

Inoltre le disposizioni  di cui all’articolo 41, comma 2 del decreto elgge 26 ottobre 2019 n.124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019 n.157, saranno estese al settore della Pesca.

 




L.BILANCIO, ECCO TUTTE LE NOVITA CHE INTERESSANO COMPARTO AGRICOLO ED AGROALIMENTARE

BILANCIO

Di agroalimentare si parla in maniera indiretta anche per quanto riguarda l’energia, le fonti rinnovabili, le pensioni ecc

Molte le questioni agricole affrontate nella legge di Bilancio approvata in serata al Senato. Che ora approderà alla Camera. Tanti i temi oltre ai punti fondamentali come quello relativo al fondo per la Xylella – che da quanto si apprende sarà probabilmente messo in discussione a Montecitorio per alzare la soglia attualmente stabilita in 5 milioni di euro – alla pesca, all’enoturismo, ai distretti, e all’innalzamento della soglia per le certificazioni antimafia da 5 mila euro a 25mila. L’emendamento approvato al Senato non fa riferimento infatti all’articolo 25 che individua la fattispecie. Di agroalimentare si parla in maniera indiretta anche per quanto riguarda l’energia, le fonti rinnovabili, le pensioni ecc.

Qui di seguito AGRICOLAE riassume le ultime novità in ambito agricolo ed agroalimentare:

 

3.24 (testo2) Fravezzi, Zeller, Panizza, LanieceAGEVOLAZIONI EFFICIENZA ENERGETICA – COMMA 3

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) al comma 2, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«b-bis) per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all’Allegato III del Decreto Interministeriale 4 agosto 2011, pari almeno al 20 per cento».

Conseguentemente, all’articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l’anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «249 milioni di euro per l’anno 2018 e di 329 milioni di euro annui».

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13.10 (testo 3) Zeller, Berger, Fravezzi, Panizza, LanieceTRATTAMENTO FISCALE ATTI TRASFORMAZIONE TERRITORI -COMMA 45

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All’articolo 20, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

“1-bis. Il trattamento tributario di cui al comma 1 si applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi.

1-ter. La disposizione al comma 1-bis si applica a tutte le convenzioni e atti di cui all’articolo 40-bis della legge provinciale di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13, per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente o rispetto ai quali non sia stata emessa sentenza passata in giudicato”».

Conseguentemente, all’articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l’anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «249,5 milioni di euro per l’anno 2018 e di 329,5 milioni di euro annui».

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16.78 (testo 2) Zeller, Berger, Fravezzi, Panizza, Laniece –  MODIFICA DISCIPLINA DEDUCIBILITA’ DALL’IMPONIBILE IRAP DEL COSTO LAVORATORI STAGIONALI -COMMA 65

Dopo il comma 12, aggiungere, il seguente:

«12-bis. Per l’anno 2018, per i soggetti che determinano un valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è consentita la piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dai secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto, in deroga all’articolo 11, comma 4-octies, del medesimo decreto legislativo».

Conseguentemente, all’articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l’anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019», con le seguenti: «240,5 euro per l’anno 2018, 318,4 milioni di euro per l’anno 2019, 317,9 milioni di euro a decorrere dal 2020».

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17.0.6 (testo 2) Bertuzzi, Albano, Cantini, Fasiolo, Pignedoli, Saggese, Ruta, PanizzaAFFIANCAMENTO GIOVANI IN AGRICOLTURA – COMMI 68-69

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 47-bis. (Affiancamento in agricoltura)

  1. Al fine di favorire lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura e agevolare il passaggio generazionale nella gestione dell’attività d’impresa, per il triennio 2018-2020, i giovani di età compresa tra i diciotto e i quarant’anni, anche organizzati in forma associata, che non siano titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su terreni agricoli e che stipulano con imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 c.c. o coltivatori diretti, di età superiore a sessantacinque anni o pensionati, un contratto di affiancamento ai sensi dei presente comma, hanno accesso prioritario alle agevolazioni previste dal Capo III del Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni. Il contratto di affiancamento, da allegare al piano aziendale presentato ad ISMEA che può prevedere un regime di miglioramenti fondiari anche in deroga alla legislazione vigente, impegna da un lato l’imprenditore agricolo o il coltivatore diretto a trasferire al giovane affiancato le proprie competenze nell’ambito delle attività di cui all’articolo 2135 c.c.; dall’altro il giovane imprenditore agricolo a contribuire direttamente alla gestione, anche manuale, dell’impresa, d’intesa con il titolare, e ad apportare le innovazioni tecniche e gestionali necessarie alla crescita d’impresa. L’affiancamento non può avere durata superiore ai tre anni e comporta in ogni caso la ripartizione degli utili di impresa tra giovane e imprenditore agricolo, in percentuali comprese tra il 30 ed il 50 per cento a favore del giovane imprenditore. Il contratto può stabilire il subentro del giovane imprenditore agricolo nella gestione dell’azienda, ed in ogni caso prevede le forme di compensazione del giovane imprenditore in caso di conclusione anticipata del contratto. Al giovane imprenditore è garantito in caso di vendita, per i sei mesi successivi alla conclusione del contratto, un diritto di prelazione con le modalità di cui all’articolo 8 della legge n. 590 del 1965.
  2. Nel periodo di affiancamento il giovane imprenditore è equiparato all’imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99».

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17.0.7 (testo 3) Bertuzzi, Albano, Cantini, Fasiolo, Pignedoli, Saggese, Ruta, CollinaLAVORATORI SETTORE PESCA – COMMI 70-71

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis. (Sostegno al reddito in favore dei lavoratori del settore della pesca)

  1. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l’anno 2018 e nel limite di spesa dì 11 milioni di euro, un’indennità giornaliera onnicomprensiva pari 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro, delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell’indennità di cui alla presente disposizione. Ai relativi oneri, pari a 11 milioni di euro per l’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014; n. 190, come rifinanziato dall’articolo 92 della presente legge.
  2. Al fine di sostenere il settore, la dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2017-2019, di cui all’articolo 2, comma 5-decies del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge 26 febbraio 2011, n. 10, adottato con decreto 28 dicembre 2016 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, è integrata di 12 milioni di euro. Ai relativi oneri, pari a 12 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 92 della presente legge».

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17.0.9 (testo 2) Tomaselli, Albano, Bertuzzi, Cantini, Fasiolo, Pignedoli, Saggese, PaduaXYLELLA – COMMI 72-74

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis. (Misure in favore dei territori danneggiati dal batterio Xylella fastidiosa)

1 Al fine di realizzare un programma di rigenerazione dell’agricoltura nei territori colpiti dal batterio Xylella fastidiosa, anche attraverso il recupero di culture storiche di qualità, sono stanziati 2 milioni di euro per l’anno 2019 e 2 milioni di euro per l’anno 2020 da destinare al finanziamento di contratti di distretto per i territori danneggiati dal batterio.

  1. Al fine di favorire la ripresa economica delle imprese agricole dei territori colpiti da Xytella fastidiosa, il Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è rifinanziato, per un importo pari ad 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2018 e 2019, da destinare al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 102 del 2004, in favore delle imprese agricole danneggiate, dal batterio Xylella fastidiosa negli anni 2016 e 2017, a tal fine, la Regione Puglia, anche in deroga ai termini stabiliti all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi, entro il termine perentorio del 31 marzo 2018.
  2. All’articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

“1-bis. Al fine di superare l’emergenza derivata dal batterio Xylella fastidiosa, il Fondo di cui comma 1, è esteso al settore olivicolo nelle aree colpite dal batterio Xylella fastidiosa.

1-ter. Conseguentemente, il Fondo è incrementato di 1 milioni di euro, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, da destinare al reimpianto con piante tolleranti o resistenti a Xylella fasfidiosa nella zona infetta sottoposta a misure di contenimento per Xylella fastidiosa, di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2015/789, ad eccezione dell’area di 20 km adiacente alla zona cuscinetto”».

Conseguentemente, la rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente: «Misure per la competitività delle filiere agricole strategiche e per il rilancio del settore olivicolo nelle aree colpite da Xylella fastidiosa».

Conseguentemente, alla Tabella 12, missione «1 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», programma «1.3 – Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell’ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)», azione «Competitività agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano», voce «Cap. 7810 SOMME DA RIPARTIRE PER ASSICURARE LA CONTINUITÀ DEGLI INTERVENTI PUBBLICI NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE (22.2.1) (4.2.1 60 per cento 4.8.2 40 per cento)» apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2022:  –  2.000.0000.

Conseguentemente, alla Tabella 12, missione «1 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», programma «1.1 – Politiche europee ed internazionali e delle sviluppo rurale (9.2)», azione «Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizoozie», voce «cap. 7439 – FONDO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE INCENTIVI ASSICURATIVI (23.1.1) (4.2.1)» apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019:  –  4.000.000;

2020:  –  3.000.000.

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19.2 (testo 2) Azzollini, Mandelli, Boccardi, Ceroni, D’ali’, Milo, Vicari INDENNITÀ LAVORATORI PESCA – COMMA 77

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, al penultimo periodo aggiungere il seguente: “A decorrere dall’anno 2018, e nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a ciascuno dei soggetti di cui al presente comma è altresì riconosciuta la medesima indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di 30 euro nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un periodo non superiore complessivamente a quaranta giorni in corso d’anno. All’onere, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica”».

Conseguentemente, all’articolo 92, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019» con le seguenti: «di 325 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019».

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20.0.7 (testo2) Parente, Angioni, D’adda, Favero, SpilabotteRISORSE ANPAL (AGENZIA NAZ. POLITICHE ATTIVE LAVORO) – COMMA 80

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

Al fine di concorrere al finanziamento delle spese di implementazione dell’assegno di ricollocazione, escluse le spese di personale, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015, è trasferito in favore di ANPAL Servizi s.p.a., di cui all’articolo 1, comma 595, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, un importo pari a 5 milioni di euro per l’anno 2018, e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all’articolo 1, comma 215 della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

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21.0.1000 Il Governo – PENSIONI – COMMI 82-95

Dopo l’articolo, è inserito il seguente:

«Art. 21-bis. (Misure previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori addetti ad attività gravose e di incentivo allo sviluppo della previdenza complementare, conseguenti al confronto tra il Governo e le Organizzazioni sindacali del 21 novembre 2017) (sub 21.0.1000/97 Comaroli, Arrigoni e sub 21.0.1000/98 Guerra, Ricchiuti, Gatti, Pegorer, Fornaro)

  1. All’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 13, sono apportate le seguenti modifiche:
  2. a) al primo periodo sono aggiunte infine le seguenti parole: ”, salvo quanto previsto dal presente comma”;
  3. b) alla fine sono aggiunti i seguenti periodi: ”Con riferimento agli adeguamenti biennali di cui al primo periodo del presente comma la variazione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento è computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo rispetto alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente, con esclusione dell’adeguamento decorrente dal 1º gennaio 2021, in riferimento al quale la variazione della speranza di vita relativa ai biennio 2017-2018 è computata, ai fini dell’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 rispetto al valore registrato nell’anno 2016. Gli adeguamenti biennali di cui al primo periodo del presente comma non possono in ogni caso superare i tre mesi, salvo recupero in sede dell’adeguamento o degli adeguamenti successivi nel caso di incremento della speranza di vita superiore a tre mesi; gli stessi adeguamenti non vengono effettuati nel caso di diminuzione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento, computata ai sensi del terzo periodo del presente comma, salvo recupero in sede dell’adeguamento o degli adeguamenti successivi».
  4. Per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 3, non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l’accesso alla pensione anticipata, di cui all’articolo 24, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’adeguamento alla speranza di vita stabilito per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 12, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  5. La disposizione del comma 2 si applica:
  6. a) ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui all’allegato A e sono in possesso di una anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;
  7. b) ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all’articolo 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo n. 67 del 2011 e sono in possesso di una anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.
  8. Al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi gli adeguamenti previsti ai sensi del comma 200 del medesimo articolo.
  9. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai soggetti, che al momento del pensionamento, godono dell’indennità di cui all’art. 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  10. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano requisiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, le indennità di fine servizio comunque denominate di cui all’articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento dì fine servizio comunque denominato.
  11. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, per i lavoratori dì cui ai commi 2 e 3 non trova applicazione la disposizione di cui all’articolo 24, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni.
  12. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative dei commi 2 e 3, avuto particolare riguardo all’ulteriore specificazione delle professioni di cui all’Allegato A e alle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell’ente previdenziale, tenendo conto di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
  13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all’età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori. La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale. La Commissione è presieduta dal Presidente dell’ISFAT ed è composta da rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche del Ministero della salute, del Ministero per la semplificazione e la pubblica Amministrazione, dell’istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell’Istituto nazionale per le assicurazioni e gli infortuni sul lavoro (INAIL), del Consiglio Superiore degli attuari, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al primo periodo del presente comma. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo del presente comma sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento, nonché la possibilità di richiesta dì contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a Istituzioni nazionali, comunitarie e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 30 settembre 2018 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta al Parlamento una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.
  14. A decorrere dal 1º gennaio 2018, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano le disposizioni concernenti deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Per dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti a forme pensionistiche complementari, le disposizioni concernenti: la deducibilità dei contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 si rendono applicabili a decorrere dal 1º gennaio 2018. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
  15. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999 recante «Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione; dei pubblici dipendenti», come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2001, nei confronti del personale di cui al comma 2 del predetto articolo 2 assunto successivamente alla data del 1º gennaio 2019 è demandata alle parti istitutive dei fondi di previdenza complementare la regolamentazione inerente le modalità di espressione della volontà di adesione agli stessi, anche mediante forme di silenzio-assenso, e la relativa disciplina di recesso del lavoratore. Tali modalità devono garantire la piena e diffusa informazione dei lavoratori nonché la libera espressione di volontà dei lavoratori medesimi, sulla base di direttive Covip.
  16. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello comunitario e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali. La Commissione è presieduta dal Presidente dell’ISTAT ed è composta da rappresentanti Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche del Ministero della salute, dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell’Istituto nazionale per le assicurazioni e gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni, maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto al primo periodo del presente comma. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo del presente comma sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a Istituzioni nazionali, comunitarie e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 30 settembre 2018 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta al Parlamento una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse finanziarie, umane strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.
  17. All’articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 le parole: «quattro volte» sono sostituite dalle parole: «dieci volte». L’articolo 44, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 è abrogato.

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21.0.1000/89-90-91 (testo 2) Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Quagliariello, Milo, Barani, Langella, Amoruso, Compagnone, D’anna, Falanga, Gambaro, Iurlaro, Eva Longo, Mazzoni, Pagnoncelli, Scavone, VerdiniINCENTIVO ESODO LAVORATORI (DA QUATTRO A SETTE ANNI DAL RAGGIUNGIMENTO REQUISITI MINIMI PENSIONE)

All’articolo 21-bis, dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:

“13-bis. Al fine di fornire misure rafforzate per affrontare gli impatti occupazionali derivanti dalla transizione dal vecchio al nuovo assetto del tessuto produttivo senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e aggravi sull’attuale sistema previdenziale, limitatamente al periodo 2018-2020 i requisiti minimi di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, possono essere elevati da 4 a 7 anni.

Conseguentemente, all’articolo 92 apportare le seguenti modifiche:

  1. a) al comma 1 sostituire le parole: «e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019» con le seguenti: «, di 291,3 milioni di euro per l’anno 2019, di 321,9 milioni di euro per l’anno 2020, di 320,6 milioni di euro per l’anno 2021, di 309,9 milioni di euro per l’anno 2022, di 264,4 milioni di euro per l’anno 2023, di 249,2 milioni di euro per l’anno 2024, di 280 milioni di euro per l’anno 2025, di 290 milioni di euro per l’anno 2026 e di 281,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027».
  2. b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 44,7 milioni di euro per l’anno 2025, dì 66,9 milioni di euro per l’anno 2026 e di 70,4 milioni di euro annuì a decorrere dall’anno 2027.»;

1- ter. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e ridotto di 2,4 milioni di euro per l’anno 2018, di 65 milioni di euro per l’anno 2019, di 48,6 milioni di euro per l’anno 2020, di 66,5 milioni di euro per l’anno 2021, di 88,1 milioni di euro per l’anno 2022, di 82 milioni di euro per l’anno 2023, di 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.

1-quater. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n, 190, è ridotto di 2,4 milioni di euro per l’anno 2018, di 65 milioni di euro per l’anno 2019, di 48,6 milioni di euro per l’anno 2020, di 66,5 milioni di euro per l’anno 2021, di 88,1 milioni di euro per l’anno 2022, di 82 milioni di euro per l’anno 2023, di 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.

 

1-quinquies. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre del 2000, n. 388, è ridotta di 11,2 milioni di euro per l’anno 2019, di 23,5 milioni 7 milioni di euro per l’anno 2018, di 18,2 milioni di euro per l’anno 2019, di 30 milioni (sub 21.0.1000/96 Santini) INTEGRAZIONE COPERTURA PREVIDENZA COMPLEMENTARE di euro per l’anno 2020, di 28 milioni di euro per l’anno 2021, di 26 milioni di euro per l’anno 2022, di 24 milioni di euro per l’anno 2023, di 22 milioni di euro per l’anno 2024, di 20 milioni di euro per l’anno 2025, di 18 milioni di euro per l’anno 2026 e di 16 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027».

Conseguentemente, all’articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, apportare le seguenti variazioni:

– voce Ministero dell’economia e delle finanze

2020: – 56.000.000

– voce Ministero dello sviluppo economico

2020: – 1.000.000

– voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali

2020: – 2.000.000

– voce Ministero della giustizia

2020: – 5.000.000

– voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

2020: – 8.000.000

– voce Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

2020: – 5.000:000

– voce Ministero dell’interno

2020: – 5.000 000

– voce Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

2020: – 1,000.000

– voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

2020: – 2.000.000

– voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

2020: – 5.000.000

ALLEGATO A

  1. Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici
  2. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
  3. Conciatori di pelli e di pellicce
  4. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
  5. Conduttori di mezzi pesanti e camion
  6. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
  7. Addetti all’assistenza personale dì persone in condizioni dì non autosufficienza
  8. Insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido
  9. Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
  10. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
  11. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
  12. Operai dell’agricoltura, della zootecnia e pesca
  13. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative
  14. Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricomprese nella normativa del decreto legislativo 67/2011
  15. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne

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22.1 (testo 3) SantiniPENSIONI COMPLEMENTARI – COMMA 96

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All’articolo 1, comma 184-bis, lettera c), della legge 28 dicembre 2016, n. 208, dopo le parole: “dallo stesso stabilite” sono aggiunte le seguenti: “. Ai fini di quanto stabilito dall’articolo 68, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il costo o il valore di acquisto è pari al valore delle azioni ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al medesimo comma 182″».

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23.0.31 Panizza, Fravezzi, Berger, Laniece, Zin  – FONDI PENSIONE – COMMI 100-102

Dopo l‘articolo, inserire i seguenti:

«Art. 23-bis. (Disposizioni in materia di previdenza complementare)

  1. Salva diversa volontà del lavoratore, quando la contrattazione collettiva o specifiche disposizioni normative disciplinano il versamento a fondi pensione negoziali di categoria operanti su base nazionale di contributi aggiuntivi alle ordinarie modalità di finanziamento di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tale versamento è effettuato nei confronti dei fondi pensione negoziali territoriali di riferimento ove esistenti alla data di entrata in vigore di questo articolo anche in caso di lavoratori che non abbiano destinato il proprio trattamento di fine rapporto (TFR) alla previdenza complementare. Qualora il lavoratore sia chiamato, dalla disposizione normativa o contrattuale, ad esprimere una scelta circa la destinazione del contributo aggiuntivo e non manifesti alcuna volontà, per l’individuazione del fondo si applicano i criteri previsti dall’articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, salvo che il lavoratore sia già iscritto ad un fondo pensione negoziale, sia esso nazionale o territoriale, nel qual caso il contributo aggiuntivo affluisce automaticamente alla posizione già in essere.
  2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del comma 1, i fondi negoziali territoriali devono adeguare il proprio ordinamento per dare attuazione alle disposizioni previste dal medesimo comma. Dopo tale data, i versamenti aggiuntivi sono comunque effettuati secondo quanto stabilito dal comma 1. Entro la predetta data i fondi pensione negoziali nazionali assicurano comunque la portabilità automatica dei flussi contributivi aggiuntivi accantonati con riferimento alle posizioni di lavoratori che già destinano a fondi negoziali territoriali il TFR o contributi ordinari a carico del lavoratore o del datore di lavoro».

«Art. 23-ter. (Disposizioni in materia di fondi integrativi territoriali del servizio sanitario)

  1. Qualora i contratti e gli accordi collettivi di livello nazionale prevedano l’adesione dei lavoratori e delle lavoratrici ad uno specifico fondo integrativo nazionale del servizio sanitario nazionale, nelle province di Trento e di Bolzano può essere prevista, con accordi territoriali o aziendali, la possibilità per i lavoratori e le lavoratrici di aderire ad altro fondo integrativo individuato dagli accordi medesimi, purché con prestazioni non inferiori a quelle originariamente previste».

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29.0.24 (testo 2) Sposetti, Vaccari, PagliariPRESTITO SOCIALE SOCIETA’ COOPERATIVE – COMMI 138-143

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

  1. Le società cooperative che ricorrono al prestito sociale sono tenute a impiegare le somme raccolte in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell’oggetto o scopo sociale.
  2. L’articolo 2467 del codice civile non trova applicazione per le somme versate dai soci alle cooperative, a titolo di prestito sociale.
  3. Con delibera da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, il CICR definisce i limiti di raccolta del prestito sociale nelle società cooperative e le relative forme di garanzia, attenendosi ai seguenti criteri:
  4. a) prevedere che l’ammontare complessivo del prestito sociale non possa eccedere, a regime, il limite del triplo del patrimonio risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato, disciplinando un regime transitorio che preveda il graduale adeguamento delle cooperative a tale limite, nel termine di tre anni, con facoltà di estendere tale termine in casi eccezionali motivati in ragione dell’interesse dei soci prestatori;
  5. b) prevedere che durante il periodo transitorio, il rispetto del limite di cui alla lettera a) costituisce condizione per la raccolta di prestito ulteriore rispetto all’ammontare risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data di entrata in vigore della presente legge;
  6. c) prevedere che ove l’indebitamento nei confronti dei soci ecceda i 300.000 euro e risulti superiore all’ammontare del patrimonio netto della società, il complesso dei prestiti sociali è coperto fino al 30 per cento, da garanzie reali o personali rilasciate da soggetti vigilati o con la costituzione di un patrimonio separato con deliberazione iscritta ai sensi dell’articolo 2436 del codice civile, oppure mediante adesione della cooperativa a uno schema di garanzia dei prestiti sociali che garantisca il rimborso di almeno il 30 per cento del prestito, disciplinando un regime transitorio che preveda il graduale adeguamento delle cooperative alle nuove prescrizioni nei due esercizi successivi alla data di adozione della delibera;
  7. d) definire i maggiori obblighi di informazione e di pubblicità a cui sono tenute le società cooperative che ricorrono al prestito sociale in misura eccedente i limiti indicati al comma 3, lettera c), al fine di assicurare la tutela dei soci, dei creditori e dei terzi;
  8. e) definire modelli organizzativi e procedure per la gestione del rischio da adottarsi da parte delle società cooperative nei casi in cui il ricorso all’indebitamento verso i soci a titolo di prestito sociale assuma significativo rilievo in valore assoluto o comunque ecceda il limite del doppio del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato.
  9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, entro 60 giorni dalla adozione della delibera di cui al comma 3, sono definite forme e modalità del controllo e del monitoraggio in ordine all’adeguamento e al rispetto delle prescrizioni in materia di prestito sociale da parte delle società cooperative di cui al comma 3, lettera c).
  10. All’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002 n. 220 , dopo la lettera b) è inserita la seguente:

c) accertare l’osservanza delle disposizioni in tema di prestito sociale”.

  1. Il Comitato di cui all’articolo 4, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, è integrato da un rappresentante della Banca d’Italia con riferimento ai temi concernenti il prestito sociale nelle cooperative».

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31.0.5 Sangalli, Fattorini, Giannini, Lanzillotta, Micheloni, Tronti, VerducciEXPO DUBAI 2020 – COMMA 154

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis. (Partecipazione italiana all’Expo Dubai 2020)

  1. Per avviare la preparazione della partecipazione italiana ad Expo Dubai 2020 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2018».

Conseguentemente alla tabella A del «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» apportare le seguenti variazioni:

2018:  –  3.000.000;

2019:  –  0;

2020:  –  0.

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31.0.6 (testo 2) Sangalli, Fattorini, Giannini, Lanzillotta, Micheloni, Tronti, VerducciIMMOBILI DEMANIALI ASSEGNATI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI – COMMA 155

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis. (Fondo per gli immobili demaniali assegnati ad organismi internazionali)

  1. Per assicurare il tempestivo adempimento degli impegni internazionali derivanti dagli accordi di sede con le organizzazioni internazionali site in Italia, è istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo con dotazione di euro 5 milioni per anno 2018, 10 milioni per l’anno 2019 e 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, per la partecipazione italiana alle spese di costruzione e di manutenzione di immobili di proprietà pubblica in uso alle predette organizzazioni internazionali».

Conseguentemente, alla tabella B del «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» apportare le seguenti variazioni:

2018: – 5.000.000;

2019: – 10.000.000;

2020: – 20.000.000.

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32.0.11 (testo 2) Sangalli, Fattorini, Giannini, Lanzillotta, Micheloni, Tronti, Verducci, Casini, Santini, Del BarbaSOSTEGNO EXPORT – COMMA 163

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis (Misure per l’efficientamento del Fondo di cui all’articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per il sostegno all’export e all’internazionalizzazione del sistema produttivo)

  1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modifiche:
  2. a) all’articolo 16, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

”1-bis. Al fine di garantire una più efficiente gestione delle risorse disponibili per l’operatività del Fondo di cui all’articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, il soggetto gestore provvede ad effettuare, con riferimento agli impegni assunti e a quelli da assumere annualmente, accantonamenti pari al costo atteso di mercato per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio, nonché gli ulteriori accantonamenti necessari ai fini della copertura dei rischi di maggiori uscite di cassa almeno nel biennio successivo, connessi ad eventuali ulteriori variazioni dei predetti tassi, quantificati applicando la metodologia adottata dall’organo competente all’amministrazione del Fondo su proposta del soggetto gestore e approvata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Ai fini della definizione e della verifica della suddetta metodologia, il soggetto gestore del Fondo può conferire, con oneri a carico del Fondo, incarichi a soggetti dì provata esperienza e capacità operativa”.

  1. b) l’articolo 17 è sostituito dal seguente:

”Art. 17. (Operazioni e Piano previsionale dei fabbisogni finanziari)

  1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il CIPE, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico:
  2. a) stabilisce la tipologia e le caratteristiche delle operazioni di cui all’articolo 14, i criteri di priorità nell’utilizzo delle risorse del Fondo e la misura massima del contributo da destinare alle diverse tipologie di operazioni, tenendo conto delle risorse disponibili sulla base della metodologia di cui all’articolo 16, comma 1-bis, nonché delle caratteristiche dell’esportazione, del settore del Paese di destinazione, della durata dell’intervento, degli impatti economici ed occupazionali in Italia;
  3. b) delibera il piano previsionale dei fabbisogni finanziati del Fondo di cui all’articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per l’anno successivo, comprensivi degli accantonamenti volti ad assicurare la copertura dei rischi di ulteriori uscite di cassa, quantificati sulla base della metodologia di cui all’articolo 16, comma 1-bis.
  4. c) all’articolo 14, comma 3 è abrogato il primo periodo.
  5. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato si provvede al rifinanziamento del Fondo di cui all’articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, tenuto conto del piano previsionale dei fabbisogni finanziari di cui al comma 1”.
  6. L’organo competente ad amministrare il fondo di cui all’articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, nonché il fondo rotativo di cui all’articolo 2 del decreto legge 28 maggio 1981, n, 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è il Comitato agevolazioni, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e da un rappresentante designato dalle Regioni, nominati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinati competenze e funzionamento del predetto Comitato».

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47.20 RicchiutiCRITERI PER CREAZIONE E CONSOLIDAMENTO DISTRETTI DEL CIBO – COMMA 296

Al comma 1, capoverso «Art. 13», al comma 5 dopo le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero dello sviluppo economico,».

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47.0.10 (testo 2) Stefano, Uras, Bertuzzi, Dalla Tor, Ruta, Saggese, Langella, Vicari, Del Barba, Boccardi, Broglia, Vaccari, Laniece, Fravezzi, Orellana, BorioliENOTURISMO – COMMI 297-300

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis. (Disciplina dell’attività di enoturismo)

  1. Con il termine “enoturismo” si intendono tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine.
  2. Allo svolgimento dell’attività enoturistica si applicano le disposizioni fiscali di cui della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Il regime forfettario dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 5, comma 2, della legge n. 413 del 1991 si applica solo per i produttori agricoli di cui agli articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività enoturistica.
  4. L’attività enoturistica è esercitata, previa presentazione al Comune di competenza, della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in conformità alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli standard disciplinati dal decreto di cui al comma 3».

Conseguentemente, all’articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «di 328,1 milioni di euro per l’anno 2019 e di 328,9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020».

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48.0.44 (testo 3) Bianconi, ViceconteSETTORE AVICOLO – COMMI 302-305

Dopo l’articolo, inserire seguente:

«Art. 48-bis.

  1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze nel settore avicolo, è istituito, nelle stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per l’emergenza avicola, con una dotazione di 15 milioni di euro per l’anno 2018 e 5 milioni di euro per l’anno 2019, per le seguenti finalità:
  2. a) interventi per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 29 Marzo 2004, n. 102 a favore delle imprese agricole operanti nel settore avicolo che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, la cui attività è limitata o impedita dalle prescrizioni sanitarie adottate per impedire la diffusione della malattia;
  3. b) rafforzamento del sistema di sorveglianza e prevenzione dell’influenza aviaria.
  4. Il Fondo di cui al comma 1 è finanziato, per la finalità di cui alla lettera a), nella misura di 5 milioni di euro per l’anno 2018 mediante corrispondente riduzione del capitolo 7810 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali recante «razionalizzazione degli interventi nei settori agricoli, agroalimentare, agroindustriale e forestale» di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499 e 5 milioni di euro per l’anno 2019 mediante corrispondente riduzione alla Tabella A, voce «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» e per la finalità di cui alla lettera b), nella misura di 10 milioni di euro per l’anno 2018 mediante utilizzo delle risorse destinate realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  5. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della Salute, di concerto con politiche agricole alimentari e forestali, adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione, le modalità di accesso al Fondo, nonché le priorità di intervento che devono tener conto della densità degli allevamenti avicoli sul territorio.
  6. All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, le parole: ”e alle aziende avicole a carattere non commerciale che allevano fino ad un numero massimo di 250 capi” sono sostituite dalle seguenti: ”e alle aziende avicole a carattere non commerciale che allevano un numero di capi superiore a 50”».

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48.0.63 (testo 2) Berger, Zeller, Palermo, Panizza, Laniece, Orellana, D’adda, Conte, Comaroli, Angioni, Mussini, Dalla Tor, Pezzopane, Spilabotte, De Poli, Maurizio Romani, Fasiolo, Gambaro, Favero, Puppato, Liuzzi, Lai, Zin, Pagliari, Mastrangeli, Idem, Stefano Esposito, Dalla Zuanna, Cirinna’, De Biasi, De Petris, Del Barba, Zizza, De Pietro, SaggeseAPICOLTURA – COMMA 306

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis. (Apicoltura in aree montane)

  1. Al fine di promuovere l’apicoltura quale strumento di tutela della biodiversità e dell’ecosistema e di integrazione di reddito nelle aree montane, si stabilisce che non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche i proventi dell’apicoltura condotta da apicoltori con meno di 20 alveari e ricadenti nei comuni classificati montani».

Conseguentemente, all’articolo 92, sostituire le parole: «330 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019», con le seguenti: «328,16 milioni di euro annui per l’anno 2019 e di 328,92 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020».

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49.1 Orellana, Laniece, Fausto Guilherme Longo, Bencini, Anitori, De Pietro, UrasPIANO NAZIONALE INVASI – COMMA 307

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) dopo le parole: «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali», inserire le seguenti: «, e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
  2. b) dopo le parole: «è adottato», inserire le seguenti: «, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge».

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49.0.5 (testo 2) Santini, Uras, Lai, Vaccari, CaleoNUOVA DENOMINAZIONE E COMPITI AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA, IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO ESTESA ANCHE AI RIFIUTI (ARERA) – COMMI 310-313

Dopo l’articolo è inserito il seguente:

«Art. 49-bis. (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA)

  1. Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale, adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa comunitaria, superando così le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli Enti Locali interessati da dette procedure, sono attribuite all’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 2, con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, le seguenti funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di:
  2. a) emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione, la valutazione dei costi delle singole prestazioni anche ai fini della corretta disaggregazione per funzioni, per area geografica e per categorie di utenze, e definizione di indici di valutazione dell’efficienza e dell’economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;
  3. b) definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;
  4. c) diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza;
  5. d) tutela dei diritti degli utenti anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;
  6. e) definizione di schemi tipo dei contratti di servizio di cui all’articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  7. f) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;
  8. g) fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
  9. h) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
  10. i) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;
  11. l) formulazione di proposte relativamente alle attività comprese nel sistema integrato di gestione dei rifiuti da assoggettare a regime di concessione o autorizzazione in relazione alle condizioni di concorrenza dei mercati;
  12. m) formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente segnalandone altresì i casi di gravi inadempienze e di non corretta applicazione;
  13. n) predisposizione di una relazione annuale al Parlamento sull’attività svolta.
  14. La denominazione “Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico” è mutata, ovunque compaia, in “Autorità di regolazione per energia e reti e ambiente” (ARERA). I componenti di detta Autorità sono cinque, compreso Presidente, e sono nominati, ai sensi dell’articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico d’intesa con il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del Mare. Conseguentemente, la lettera c), del comma 1, dell’articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppressa.
  15. All’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità, di regolazione per energia, reti e ambiente, in relazione ai compiti di regolazione e controllo in materia di gestione dei rifiuti di cui al comma 1, si provvede mediante un contributo di importo non superiore all’uno per mille dei ricavi dell’ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti il servizio di gestione dei rifiuti medesimi, ai sensi dell’articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, e dell’articolo 1, comma 68-bis, della legge 3 dicembre 2005, n. 266. In ragione delle nuove competenze attribuite all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ai sensi del comma 1, la pianta organica dell’Autorità è incrementata in misura di 25 unità di ruolo da reperire in coerenza con l’articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di cui almeno il 50 per cento delle unità individuate utilizzando le graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione relative a selezioni pubbliche indette dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico.
  16. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato».

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49.0.8 (testo 2) Milo, Barani, Langella, Amoruso, Compagnone, D’anna, Falanga, Gambaro, Iurlaro, Eva Longo, Mazzoni, Pagnoncelli, Scavone, VerdiniFUNZIONAMENTO AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALI – COMMI 314-317

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis. (Disposizioni in materia di Autorità di bacino distrettuali di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

  1. Al fine di garantire l’effettiva copertura delle funzioni assegnate alle Autorità di bacino distrettuali di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e il corretto funzionamento dei loro organi, le risorse assegnate a valere sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare sono incrementate di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018.
  2. Al fine di supportare Roma Capitale nelle funzioni di valorizzazione dei beni ambientali e fluviali di cui al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 161, con particolare riferimento alla riduzione del rischio idrologico nel bacino del fiume Tevere, l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale è autorizzata, nell’anno 2018 e in deroga ai limiti di cui all’articolo 9, comma 36 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di unità di personale nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui. A tal fine é autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018.
  3. Al fine di consentire all’Autorità di Bacino nazionale dei fiumi Liri Garigliano e Volturno all’Autorità di Distretto dell’Appennino Meridionale e del fiume Po e di adeguare la propria struttura organizzativa per far fronte ai compiti straordinari previsti dall’articolo 63, comma 11 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per l’implementazione e l’estensione all’intero distretto dei servizi modulistici per il monitoraggio ambientale, per la previsione e la gestione delle piene e delle magre nonché per l’adeguamento della sede di Parma alla nuova dotazione organica prevista e l’allestimento di adeguate sedi attrezzate (Milano, Torino, Bologna, Rovigo, Pesaro) sul territorio del distretto idrografico, è assegnato uno stanziamento di 7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018.
  4. Al personale delle Autorità di bacino distrettuali di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 a far data dall’inquadramento nelle dotazioni organiche approvate con il d.p.c.m. previsto dall’articolo 63, comma 4 del medesimo decreto legislativo continua ad applicarsi, nelle more della sottoscrizione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Comparto delle Funzioni Centrali, il trattamento giuridico ed economico del Contratto Collettivo Nazionale Regioni ”Enti locali”».

Conseguentemente, all’articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «236 milioni di euro» e le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «316 milioni di euro a decorrere dal 2019».

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52.0.29 (testo 2) Mandelli, Azzollini, Boccardi, CeroniRICOLLOCAMENTO PERSONALE PORTUALE – COMMA 333

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

  1. Il comma 15-bis dell’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

“15-bis. Al fine di sostenere l’occupazione, il rinnovamento e l’aggiornamento professionale degli organici dell’impresa o dell’agenzia fornitrice di manodopera, l’Autorità di Sistema può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate ed imbarcate, al fìnanziamento nella formazione, del ricollocamento del personale, ivi incluso il reimpiego del personale inidoneo totalmente o parzialmente allo svolgimento di operazioni e servizi portuali in altre mansioni, e delle misure di incentivazione al pensionamento dei lavoratori dell’impresa o dell’agenzia di cui al presente articolo. Al fine di evitare grave pregiudizio all’operatività del porto, le Autorità di Sistema portuale possono finanziare interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell’impresa o dell’agenzia fornitrice di manodopera nell’ambito di piani di risanamento approvati dall’Autorità stessa.”».

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52.0.33 (testo 2) Filippi, Borioli, Cantini, Stefano Esposito, Margiotta, Orru’, Ranucci, Vicari, VerducciPIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PORTUALITÀ E DELLA LOGISTICA – COMMA 334

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

  1. Al fine di ottemperare al disposto dell’azione 6.4 del Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica, recepito nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 agosto 2015, il contributo di cui all’articolo 2, comma 244, della legge 24 ottobre 2007, n. 144, è incrementato di 0,5 milione di euro per l’anno 2018 e di 1 milione di euro per l’anno 2019 senza obbligo di cofinanziamento a carico del Soggetto attuatore unico di cui all’articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti stipula con il Soggetto attuatore unico apposito atto convenzionale per disciplinare l’utilizzo dei fondi».

Conseguentemente, all’articolo 92, comma 1, sostituire le parole «di 250 milioni di euro per l’anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019», con le seguenti: «di 249,5 milioni di euro per l’anno 2018, di 329 milioni di euro per l’anno 2019 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020».

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52.0.38 (testo 3) Giovanni MauroPARCO FAUNISTICO LOCALIZZATO IN CASALE SAN NICOLA-GRAN SASSO – COMMA 335

Dopo l’articolo, è aggiunto il seguente;

«Art. 52-bis. (Disposizioni per la tutela ambientale e la valorizzazione del territorio)

  1. Al fine di favorire la diffusione della cultura scientifica, promuovere un turismo eco-sostenibile e la conservazione e il recupero ambientale del paesaggio pedemontano del Gran Sasso a seguito degli eventi sismici verificatisi negli anni 2009 e 2016, nonché al fine di rilanciare l’economia dei comuni attribuiti al cratere sismico, è riconosciuto un contributo pari a 1 milione di euro per l’anno 2019, in favore della “Fondazione Gran Sasso d’Italia” per la realizzazione del Parco faunistico localizzato in Casale San Nicola, comune di Isola del Gran Sasso (Teramo), tenendo conto degli studi fattibilità condotti dalla Fondazione Gran Sasso d’Italia.».

Conseguentemente all’articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019» con le seguenti: «329 milioni di euro per l’anno 2019 e 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020».

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52.0.42 Saggese, Lucia Esposito INCENTIVI FONTI RINNOVABILI – COMMA 336

Dopo l’articolo, inserire la seguente:

«Art. 52-bis. (Disposizioni in materia di incentivi per le fonti rinnovabili)

  1. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:
  2. a) al comma 149, le parole: “entro il 31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2018”;
  3. b) al comma 151, come modificato dall’articolo 57-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50; convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: “entro il 31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2018″».

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52.0.1000 Il Governo – CORPO CAPITANERI DI PORTO – GUARDIA COSTIERA  – COMMA 337

«Art. 52-bis. 1. Allo scopo di consentire prontamente l’avvio di urgenti misure organizzative per fronteggiare il fenomeno migratorio attraverso la programmazione delle attività di soccorso in mare e le connesse generali misure di controllo, anche ai fini del perseguimento obiettivi di razionalizzazione e maggiore efficienza dei servizi, ferme restando le dotazioni organiche di cui all’art. 815, del decreto legislativo 15 marzo 2010; n. 66, all’articolo 585, del medesimo decreto la lettera h) è così sostituita: «h) per l’anno 2016 e per l’anno 2017: 67.650.788,29;» e dopo la lettera h) è aggiunta la seguente «h-bis) a decorrere dall’anno 2018: 69.597.638,29.» A tale scopo è autorizzata la spesa dì 1.946.850 a decorrere dall’anno 2018.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Apportare le seguenti variazioni:

2018: – 1.946.850

2019: – 1.946.850

2020: – 1.946.850

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57.0.31 (testo 4) Verducci, Di Giorgi, Elena Ferrara, Marcucci, Idem, Fasiolo, Pagliari, Puglisi, Martini, Tocci, Zavoli, Uras, Stefano, Barani  – PRECARI ENTI RICERCA – COMMI 369-372

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

  1. Al fine di avviare un graduale percorso di stabilizzazione dei ricercatori e dei tecnologi in servizio presso gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ad esclusione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), di cui si applica il comma 4, da operare ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono destinati ad un apposito fondo, costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, 10 milioni di euro per l’anno 2018 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è corrispondentemente ridotta.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con i Ministri vigilanti, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per l’attribuzione delle predette risorse e gli enti pubblici di ricerca beneficiari.
  3. Gli enti di ricerca beneficiari del finanziamento destinato alle assunzioni di cui al comma 1 risorse proprie aventi carattere di certezza e stabilità in misura pari ad almeno il 50 per cento dei finanziamenti ricevuti.
  4. Al fine di consentire la realizzazione del piano di stabilizzazione, da operare ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, del personale precario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) di cui all’articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è autorizzata la spesa per un importo pari a 10 milioni di euro per il 2018, 15 milioni di euro per il 2019 e 20 milioni di euro per il 2020».

Conseguentemente, all’articolo 94, alla tabella A ivi richiamata voce: «Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000.000;

2019: – 15.000.000;

2020: – 15.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Missione 9 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» (1), programma 6 «Politiche competitive, della qualità agroalimentare della pesca, dell’ippica e mezzi tecnici di produzione» (3), apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: — 5.000.000;

CS: — 5.000.000.

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59.10 (testo 2) Sangalli, Parente, LaiCNEL – SPESE FUNZIONAMENTO – COMMI 394-397

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti:

«11-bis. Nei limiti dell’assegnazione stabilita per le spese di funzionamento del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) di cui all’articolo 21, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n, 936, vengono corrisposti:

  1. a) un’indennità agli esperti di cui al comma 1, lettera a), dell’articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936;
  2. b) i rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno, effettivamente sostenute e documentate, al Presidente e ai membri del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.

11-ter. Con il regolamento di cui all’articolo 20, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono disciplinati le misure e i limiti concernenti le indennità e i rimborsi di cui al comma precedente.

11-quater. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) il comma 289 è soppresso;
  2. b) al comma 290 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

‘Art. 9. – (Indennità e rimborso delle spese dei membri del CNEL) 1. Il regolamento di cui all’articolo 20 disciplina le indennità spettanti agli esperti di cui al comma 1 lettera a) dell’articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936 e il rimborso delle spese spettanti al presidente, ai vice presidenti e ai consiglieri”’.

11-quinquies. All’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 11-ter e 11-quater si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei limiti dei trasferimenti annualmente assegnati al CNEL iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze”».

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65.20 (testo 3) Morgoni, Fabbri, Amati, Verducci SISMA 2016 CENTRO ITALIA – COMMA 416

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) al comma 16 nel primo periodo, le parole: ”e comunque fino all’anno d’imposta 2017” sono sostituite dalle seguenti: ”e comunque fino all’anno d’imposta 2018”».

Ai relativi oneri pari a 3,5 milioni di euro per l’anno 2019 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 4 comma 3 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che a tal fine sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.

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65.0.10 (testo 3)

Broglia, Vaccari, Bertuzzi, Collina, Idem, Lo Giudice, Pagliari, Pignedoli, Puglisi, Sangalli, Valdinosi  SISMA 2012 EMILIA ROMAGNA – COMMI 418-419

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis. (Ulteriori interventi a favore dei territori colpiti dal sisma del maggio 2012)

  1. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il fondo per la ricostruzione di cui all’articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è incrementato di 17,5 milioni di euro per l’anno 2019 e di 17,5 milioni di euro per l’anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3-bis, comma 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 35.
  2. Al fine di accelerare le attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, il Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione può destinare, mediante utilizzo delle risorse finanziarie già disponibili sulla propria contabilità speciale, fino a 0,5 milioni di euro per l’anno 2019, per rimborsare i costi sostenuti per le unità di personale assunte con contratto di lavoro flessibile da destinare al supporto degli uffici tecnici dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, come individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall’articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Le assunzioni di tali unità di personale, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al comma 28 dell’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono effettuate dai comuni singoli ovvero dalle unioni di comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, garantendo in ogni caso il rispetto dell’ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. Il riparto delle unità di personale assunte con contratto di lavoro flessibile avviene previa intesa tra i comuni e le unioni».

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67.0.29 (testo 2) Mauro Maria Marino, Gianluca Rossi, Giacobbe, Lucherini, Moscardelli, Pezzopane, Susta, Turano, Borioli, Zanoni, GualdaniALLUVIONE PIEMONTE 1994 – COMMI 426-429

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 67-bis. (Rimborso alle imprese danneggiate dall’alluvione del Piemonte del 1994)

  1. Alle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 che abbiano versato contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi ai triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall’articolo 9, comma 17 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione 2016/195 della Commissione europea del 14 agosto 2015, è assegnato un contributo, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 4, a seguito di presentazione di apposita istanza all’Agenzia delle entrate.
  2. Il termine di prescrizione per la presentazione della domanda di cui al comma 1, per i tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, decorre dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300.
  3. Per le finalità di cui al comma 1 è stanziata la somma di euro 5 milioni di euro per l’anno 2019.
  4. Con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l’accesso al contributo di cui al comma 1, nonché le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 3».

Conseguentemente, all’articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro annui» con le seguenti: «325 milioni di euro per l’anno 2019 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020».

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69.0.2 Zeller, Berger, Fravezzi, Panizza, LaniecePROCEDURE CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI D’ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO PROVINCE TRENTO E BOLZANO – COMMI 465-467

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis. (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670)

  1. Le disposizioni recate dai commi 2 e 3 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.
  2. A decorrere dal 1º gennaio 2018, l’articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

”Art. 13. – 1. Nel rispetto dell’ordinamento dell’Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell’ordinamento statale, le Province disciplinano con legge provinciale le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare norme procedurali per lo svolgimento delle gare, i termini di indizione delle stesse, i criteri di ammissione e di aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti. La legge provinciale disciplina inoltre la durata delle concessioni, i criteri per la determinazione dei canoni di concessione per l’utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico e dei beni patrimoniali costituiti dagli impianti afferenti le grandi derivazioni idroelettriche, i parametri di sviluppo degli impianti nonché le modalità di valutazione degli aspetti paesaggistici e di impatto ambientale, determinando le conseguenti misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario.

  1. Alla scadenza delle concessioni disciplinate da questo articolo, le opere di raccolta, di adduzione, di regolazione, le condotte forzate e i canali di scarico, in stato di regolare funzionamento, passano senza compenso in proprietà delle Province per il rispettivo territorio. Al concessionario che abbia eseguito, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sui beni di cui al primo periodo, purché previsti dall’atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, spetta alla scadenza della concessione, o nei casi di decadenza o rinuncia, un indennizzo pari al valore della parte di bene non ammortizzato, secondo quanto previsto dalla legge provinciale di cui al comma 1. Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti si applica la disciplina stabilita dall’articolo 25, secondo comma e seguenti, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi della Provincia, nonché dall’articolo 1-bis, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.
  2. Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno l’obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle Province di Trento e di Bolzano per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale – 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, da consegnare alle Province medesime con modalità definite dalle stesse.
  3. 4. Le Province stabiliscono altresì con legge i criteri per la determinazione del prezzo dell’energia di cui al comma 3 ceduta alle imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di utenza, nel rispetto dell’ordinamento dell’Unione europea.
  4. 5. I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico corrispondono semestralmente alle Province un importo determinato secondo quanto previsto dalla legge provinciale di cui al comma 1, tenendo conto della media del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica (PITN), nonché della media delle voci di spesa legate alla fornitura della medesima energia elettrica per ogni kWh di energia da esse non ritirata. Il compenso unitario prima indicato varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell’indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica.
  5. 6. Le concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico accordate nelle Province di Trento e di Bolzano, in forza di disposizioni normative o amministrative che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2022, ancorché scadute, sono prorogate di diritto per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre la predetta data. Le Province e i concessionari possono, in tal caso, concordare eventuali modificazioni degli oneri e delle obbligazioni previsti dalle concessioni in corso, secondo quanto stabilito dalla legge provinciale di cui al comma 1.
  6. 7. In materia di sistema idrico, le Province sono previamente consultate sugli atti dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico indirizzati ai soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità operanti nel rispettivo territorio, in ordine alla loro compatibilità con il presente Statuto e con le relative norme di attuazione. Le modalità di consultazione sono definite attraverso un protocollo di intesa stipulato tra la predetta Autorità e le Province, anche disgiuntamente. La raccolta delle informazioni e dei documenti necessari alle indagini conoscitive e alle attività svolte dall’Autorità compete alle Province, secondo procedure e modelli concordati con l’Autorità stessa nell’ambito del predetto protocollo di intesa, nel rispetto delle competenze ad esse attribuite, anche con riguardo all’organizzazione dei servizi di pubblica utilità, al sistema tariffario ed all’esercizio dei relativi poteri ispettivi e sanzionatori”.
  7. All’articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 2 è abrogato e al comma 13 sono soppresse le seguenti parole: ”Fermo restando quanto disposto dal comma 2».

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72.0.2400 I Relatori INVESTIMENTI COMUNALI PER DANNI EVENTI METEREOLOGICI  – COMMA 498

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 72-bis. (Priorità patti nazionali investimenti comunali ripristino e messa in sicurezza territorio a seguito di stato di emergenza)

  1. All’articolo 1, comma 492, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera 0a), è inserita la seguente:

”0b) investimenti dei comuni, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, finalizzati al ripristino e alla messa in sicurezza del territorio, a seguito di danni derivanti da eccezionali eventi metereologici per i quali sia stato dichiarato, nell’anno precedente alla data della richiesta di spazi finanziari, lo stato di emergenza, ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225”».

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76.0.9 (testo 3) LumiaRISORSE IDRICHE MEZZOGIORNO – COMMI 512-513

Dopo l’articolo, inserire seguente:

«Art. 76-bis. (Disposizioni per l’ottimizzazione della gestione delle risorse idriche nel Mezzogiorno)

  1. All’articolo 21, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: ”e posto in liquidazione”, sono aggiunte le seguenti: ”Il commissario liquidatore è autorizzato, al fine di accelerare le procedure di liquidazione e per snellire il contenzioso in essere, a stipulare accordi transattivi anche per le situazioni creditorie e debitorie in corso accertamento. Le transazioni di cui al periodo precedente devono concludersi entro il 31 marzo 2018. Nei successivi sessanta giorni dalla predetta data il Commissario predispone comunque la situazione patrimoniale del soppresso Ente riferita alla data del 31 marzo 2018”.
  2. All’articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, il primo periodo è sostituito dai seguenti: ”Le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse, umane e strumentali, sono trasferite dal 30 giugno 2018 alla società costituita dallo Stato e partecipata, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dal Ministero dell’economia e delle finanze, e sottoposta alla vigilanza del Dipartimento delegato all’Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno e dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Alla società possono partecipare le Regioni Basilicata, Campania, Puglia, garantendo a queste ultime, nell’atto costitutivo, la rappresentanza in relazione alla disponibilità delle risorse idriche che alimentano il sistema e tenendo conto della presenza sul territorio regionale delle infrastrutture di captazione e grande adduzione. Lo Statuto prevede la possibilità per le predette Regioni di conferire ulteriori infrastrutture di approvvigionamento dei sistemi idrici alimentate da trasferimenti di acqua tra regioni diverse, nonché di conferire, in tutto o in parte, partecipazioni al capitale di società attive in settori o servizi idrici correlati, nonché per le ulteriori Regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del distretto idrografico dell’Appennino Meridionale, di partecipare alla società di cui al presente comma. La costituita Società e il Commissario liquidatore accertano entro il 30 giugno 2018, sulla base della situazione patrimoniale predisposta dal medesimo Commissario liquidatore, attività e passività eventualmente residue dalla liquidazione, che sono trasferite alla Società nei limiti del mantenimento dell’equilibrio economico, patrimoniale e finanziario della stessa. La tariffa idrica da applicare agli utenti del costituito soggetto è determinata dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico in accordo a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012”. All’onere derivante dalla costituzione della società di cui al presente comma, pari a 200,000 euro, si provvede, tenuto conto dell’ambito territoriale di attività, nell’anno 2018, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, programmazione 2014-2020.».

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79.1 (testo 2) Aiello, Dalla Tor, Viceconte  ESTENSIONE TRASMISSIONE DATI ANCHE ALLA GDF – COMMA 536

Al comma 13 aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonché le modalità con le quali è resa disponibile alla Guardia di Finanza, per i fini di controllo di competenza, l’anagrafe dei soggetti autorizzati.».

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88.0.1 (testo 3) Mucchetti, Luigi Marino, Susta, Mauro Maria Marino, De Petris, Milo, Langella, Orellana, Bignami, Uras  WEB TAX – COMMI 583-602

Dopo l’articolo 88 inserire il seguente:

«Art. 88-bis.  (Misure fiscali per l’economia digitale)

All’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Qualora la tipologia di operazione da indicare a norma del comma 2 rientri fra quelle derivanti dalle prestazioni di servizi effettuati tramite mezzi elettronici individuate dal comma 10 dell’art. 88-bis della legge di bilancio per il 2018, gli acquirenti delle stesse devono segnalarle all’Agenzia delle entrate con le specifiche modalità indicate con provvedimento del direttore dell’agenzia stessa.»

  1. Il provvedimento direttoriale indicato nel comma 1 è adottato entro i sessanta giorni successivi all’entrata in vigore del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze previsto al comma 10.
  2. L’Agenzia delle entrate, qualora constati che un soggetto non residente, senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, ha effettuato, nel corso di un semestre, un numero complessivo di operazioni di cui all’articolo 21, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, superiore alle 1.500 unità e per un controvalore complessivo non inferiore a 1.500.000 euro, comunica al medesimo il superamento della soglia e lo invita a verificare in contraddittorio la qualificazione dell’attività rilevata quale esercizio della stessa per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. La comunicazione è effettuata nei trenta giorni successivi al verificarsi del superamento della soglia.
  3. L’invito di cui al comma 3 è notificato entro sei mesi dalla comunicazione del superamento della soglia indicata allo stesso comma 3. La verifica è posta in essere con le modalità previste dall’articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e dall’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Qualora dal contraddittorio emerga l’esistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente, si applica la disciplina prevista dall’articolo l-bis, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
  4. L’invito di cui al comma 4 deve indicare l’ufficio presso il quale il soggetto non residente deve presentarsi e la data dell’incontro, che non può essere fissata prima di trenta giorni dalla data dell’invito stesso.
  5. La competenza territoriale per le attività di accertamento relative ai soggetti di cui al comma 3 è attribuita a un ufficio presso la direzione regionale della Lombardia dell’Agenzia delle entrate, designato con provvedimento del direttore dell’Agenzia stessa.
  6. All’articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
  7. a) al comma 2, lettera f), le parole: «altro luogo di estrazione di risorse naturali» sono sostituite dalle seguenti: «ogni altro luogo relativo alla ricerca e sfruttamento di risorse di qualsivoglia genere»;
  8. b) al comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«f-bis) una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non farne risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso»;

  1. c) i commi da 4 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Fermi restando i commi da 1 a 3, la dizione “stabile organizzazione” non comprende:

  1. a)         l’uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresa;
  2. b)         la disponibilità di beni o merci appartenenti all’impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
  3. c) la disponibilità di beni o merci appartenenti all’impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
  4. d)        la disponibilità di una sede fìssa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
  5. e)         la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l’impresa, di ogni altra attività;
  6. f)         la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell’esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e),

a condizione che tale attività o, nei casi di cui alla lettera f), l’attività complessiva della sede fìssa d’affari, sia di carattere preparatorio o ausiliario.

  1. Il comma 4 non si applica ad una sede fissa d’affari che sia utilizzata o gestita da un’impresa se la stessa impresa o un’impresa strettamente correlata svolge la sua attività nello stesso luogo o in un altro luogo nel territorio dello Stato e:
  2. a)   lo stesso luogo o l’altro luogo costituisce una stabile organizzazione per l’impresa strettamente correlata in base alle previsioni del presente articolo, ovvero
  3. b) l’attività complessiva risultante dalla combinazione delle attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa o da imprese strettamente correlate nei due luoghi, non sia di carattere preparatorio o ausiliario,

purché le attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa, o dalle imprese strettamente correlate nei due luoghi, costituiscano funzioni complementari che siano parte di un complesso unitario di operazioni d’impresa.

  1. Ferme le disposizioni dei commi 1 e 2 e salvo quanto previsto dal comma 7, se un soggetto agisce nel territorio dello Stato per conto di un’impresa non residente e abitualmente conclude contratti o opera ai fini della conclusione di contratti senza modifiche sostanziali da parte dell’impresa e detti contratti sono
  2. a)         in nome dell’impresa, oppure
  3. b)         relativi al trasferimento della proprietà, o per la concessione del diritto di utilizzo, di beni di tale impresa o che l’impresa ha il diritto di utilizzare, oppure
  4. c) relativi alla fornitura di servizi da parte di tale impresa,

si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato in relazione a ogni attività svolta dal suddetto soggetto per conto dell’impresa, a meno che le attività di tale soggetto siano limitate allo svolgimento delle attività di cui al comma 4 le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni del medesimo comma 4.

  1. Il comma 6 non si applica quando il soggetto, che opera nel territorio dello Stato per conto di un’impresa non residente, svolge la propria attività in qualità di agente indipendente e agisce per l’impresa nell’ambito della propria ordinaria attività.

Tuttavia, quando un soggetto opera esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlato, tale soggetto non è considerato un agente indipendente, ai sensi del presente comma, in relazione a ciascuna di tali imprese.

7-bis. Ai soli fini del presente articolo, un soggetto è strettamente correlato ad un’impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze rilevanti, l’uno ha il controllo dell’altra ovvero entrambi sono controllati da uno stesso soggetto. In ogni caso, un soggetto è considerato strettamente correlato ad un’impresa se l’uno possiede direttamente o indirettamente più del 50 per cento della partecipazione dell’altra o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale, o se entrambi sono partecipati da un altro soggetto, direttamente o indirettamente, per più del 50 per cento della partecipazione, o, nel caso di una società, per più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale”;

  1. d) al comma 8, le parole: «dal comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 7».
  2. Al soggetto non residente che, senza giustificato motivo, non si presenta all’invito di cui al comma 4 si applicano le sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in quanto compatibili.
  3. È istituita l’imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, rese nei confronti dei soggetti indicati all’articolo 23, comma 1 e 29, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti nel territorio dello Stato, diversi da (i) imprese agricole, (ii) soggetti che hanno aderito al regime di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (iii) soggetti di cui all’articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel medesimo territorio. Si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione.
  4. Le prestazioni di servizi di cui al comma 9 sono individuate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze da emanarsi entro il 30 aprile 2018.
  5. L’imposta si applica con l’aliquota del 6 per cento sull’ammontare dei corrispettivi relativi alle prestazioni di servizi di cui al comma 9, al netto dell’imposta sul valore aggiunto. L’imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione.
  6. L’imposta è dovuta dai soggetti che effettuano la prestazione, diversi da quelli che hanno aderito al regime di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e all’articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  7. L’imposta è corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi. L’imposta è corrisposta dai soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato con le modalità previste al comma 15.
  8. Ai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi di cui al comma 9 spetta un credito di imposta pari all’imposta di cui al comma 11 utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l’eventuale eccedenza è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per il pagamento dei debiti di cui al comma 2, lettere a), d), f) e g) del medesimo articolo, tramite modello di pagamento F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, a partire dal giorno 16 del mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Al credito d’imposta non si applica il limite di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  9. I corrispettivi derivanti dalle prestazioni di servizi di cui al comma 9, rese da soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato sono pagati mediante utilizzo di intermediari finanziari abilitati ad operare nel territorio dello Stato e sono assoggettati ad imposizione attraverso una ritenuta effettuata dai medesimi intermediari e con obbligo di rivalsa sul percettore dei corrispettivi stessi. La ritenuta è operata a titolo d’imposta.
  10. Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell’imposta di cui al comma 9, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni previste dai Decreti del Presidente della Repubblica n. 600 e n. 602 del 29 settembre 1973, in quanto compatibili.
  11. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti gli adempimenti dichiarativi e le altre modalità di attuazione della disciplina di cui ai commi da 9 a 16.
  12. Le disposizioni di cui ai commi da 9 a 16 si applicano a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 10.
  13. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  14. Il Ministro dell’economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione e sui risultati conoscitivi ed economici derivati dalla normativa disposta nei commi precedenti». Inoltr nella nota di aggiornamento del DEF nel mese di settembre 2018, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze presenta una relazione sull’attuazione del presente articolo anche ai fini dell’aggiornamento degli effetti finanziari derivanti dallo stesso.

Conseguentemente all’articolo 92, comma 1, le parole: «330 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «444 milioni».

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90.29 (testo 2) Zeller, Berger, Fravezzi, Panizza, LanieceIPPODROMO MERANO – COMMA 627

Dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:

«3-bis. In attuazione degli impegni assunti dal Ministero delle politiche agricole, la Provincia autonoma di Bolzano, dall’UNIRE e dal Comune di Merano per la ristrutturazione e il rilancio dell’ippodromo di Merano, al medesimo comune sono attribuite le somme di 1,1 milioni di euro per l’anno 2018, 1.164.088 di euro per l’anno 2019 e 1 milione di euro per l’anno 2020».

Conseguentemente, all’articolo 92, sostituire le parole: «330 di euro annui a decorrere dall’anno 2019», con le seguenti: «328,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021».

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95.7 (testo 3) Langella, MiloMADE IN ITALY (SMART CITY) – COMMA 641

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis. (Tutela e valorizzazione del Made in Italy)

  1. Al fine di affermare un modello digitale italiano come strumento di tutela e valorizzazione economica e sociale del Made in Italy e della cultura sociale e produttiva della tipicità territoriale, assegnato un contributo pari a euro 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 in favore dell’istituto IsiameD per la promozione di un modello digitale italiano nei settori del turismo, dell’agroalimentare, dello sport e dello smart city».

Conseguentemente, all’articolo 92, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018-2020».

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101.0.25 Zeller, Berger, Fravezzi, Laniece, PanizzaCLAUSOLA SALVAGUARDIA REGIONI A STATUTO SPECIALE – COMMA 682

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 101-bis. (Clausola di salvaguardia relativa alle regioni a statuto speciale

e alle province autonome di Trento e di Bolzano)

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale

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101.0.46 (testo 2) De Cristofaro, Giannini, Uras, Sollo, Langella, Padua – ISTITUTO NAZIONALE DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE MARINE-STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN – COMMA 683

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis. (Istituto Nazionale di Biologia e Biotecnologie marine Stazione Zoologica Anton Dohrn)

  1. Al fine di potenziare la ricerca nel meridione d’Italia, con particolare riferimento alle scienze del mare per lo studio della biologia fondamentale ed applicata degli organismi e degli ecosistemi marini e della loro evoluzione attraverso un approccio integrato e interdisciplinare e lo sviluppo delle iniziative scientifiche sul piano nazionale, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2019 a favore dell’Istituto Nazionale di BioIogia e Biotecnologie marine-Stazione Zoologica Anton Dohrn.».

Conseguentemente, all’articolo 92, sostituire le parole: «e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «328 milioni di euro per l’anno 2019 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020».

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101.0.4 Caleo, Ruta, Vaccari, Vattuone, Dalla Zuanna, Lucia Esposito, Morgoni, Puppato, Sollo, Di Giacomo ISTITUZIONE PARCHI MATESE E PORTOFINO – COMMI 664-665

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis. (Modifica all’articolo 34 della legge n. 394 del 1991)

  1. All’articolo 34, comma 1, della legge n. 394 del 1991, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:

f-bis) Matese;

f-ter) Portofino, comprendente la già istituita area protetta marina di Portofino;”.

  1. L’istituzione e il primo avviamento dei parchi di cui al comma 1 sono finanziati nei limiti massimi di spesa di euro 300.000 per ciascun parco nazionale, per l’esercizio 2018. Il funzionamento del parco del Matese e del parco di Portofino è finanziato, a decorrere dall’esercizio 2019, rispettivamente con euro 2.000.000 e con euro 1.000.000.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 600.000 per l’anno 2018 e a euro 3.000.000 a decorrere dall’anno 2019, si provvede a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, mediante corrispondente riduzione delle somme già destinate al funzionamento degli altri Enti parco».

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101.0.3 (testo 3) Vaccari, Caleo, Dalla Zuanna, Lucia Esposito, Morgoni, Puppato, Sollo, Bertuzzi, BruniISTITUZIONE PARCO DELTA DEL PO’ – COMMI 660-663

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis. (Modifiche alla legge n. 394 del 1991)

  1. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 34, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

”2-bis. È istituito, d’intesa con le Regioni Veneto e Emilia Romagna, il Parco del Delta del Po, comprendente le aree del perimetro del Parco naturale regionale del Delta del Po, istituito con la legge della regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36, e del Parco regionale del Delta del Po, istituito con la legge della regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n. 27. L’intesa è stipulata ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. La copertura delle spese obbligatorie è assicurata a valere sulle corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle Regioni e dagli enti locali territorialmente interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”;

  1. b) all’articolo 36, comma 1:

1) la lettera g) è sostituita dalla seguente: ”g) Capo d’Otranto – Grotte Zinzulusa e Romanelli”;

2) la lettera o) è sostituita dalla seguente: ”o) Capo Spartivento”.

  1. L’istituzione e il primo avviamento delle riserve di cui al comma 1, lettera b) sono finanziati nei limiti massimi di spesa di euro 100.000 per ciascuna riserva, per l’esercizio 2018, il loro funzionamento è finanziato, a decorrere dall’esercizio 2019, rispettivamente con euro 300.000 e con euro 300.000.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 200,000 per l’anno 2018 e a euro 600,000 a decorrere dall’anno 2019, si provvede a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, mediante corrispondente riduzione delle somme già destinate al funzionamento delle altre riserve marine.
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il comma 4 dell’articolo 35 della legge n. 394 del 1991».



GLOBAL FOOD FORUM, MARTINA: PROSSIME SETTIMANE PER PAC UE. LE PRIORITA

Il Ministro delle Politiche Agricole italiano è intervenuto in video alla prima giornata del Global Food Forum. Nel corso del suo intervento, Martina ha messo ordine tra le priorità della riformanda politica agricola comune europea. 

«Abbiamo davanti settimane e mesi decisivi per la politica agricola dei prossimi anni: il tema non è solo la difesa del budget agricolo europeo ma anche il suo sviluppo. Occorre gestire i budget in relazione alle nuove necessità di sviluppo dei territori in relazione ad obiettivi fondamentali. Siamo dinnanzi ad un passaggio di fase della politica agricola e non ci si può più permettere una mera difesa dei budget per come li abbiamo portati fin qui. Ora è il momento di attaccare, cioè di proporre una nuova idea di politiche agricole agganciate ai due grandi temi dei prossimi anni: l’ambiente e l’alimentazione. Temi che dobbiamo gestire e nei quali l’agricoltura europea deve e può giocare un ruolo chiave. SErve un salto di quaità, che richiede un aumento di responsabilità da parte dei coltivatori e che, però, chiede alle istituzioni anche un salto di qaulità nelle tutele che queste offrono a chi coltiva.

La battaglia dei prossimi anni non è e non deve essere una battaglia di retroguardia, ma di sviluppo».