Più soldi ad Agea per l’assunzione di personale. Sparisce invece l’articolo che prevedeva maggiori accise per il tabacco riscaldato.
Queste – da quanto apprende AGRICOLAE – le maggiori novità dell’ultimo testo della legge di Bilancio destinato ad entrare ed essere vagliato oggi dal Consiglio dei ministri.
Qui di seguito AGRICOLAE pubblica il testo in PDF e a seguire in forma testuale le misure prettamente di carattere agricolo:
DDLB ARTICOLATO REV 16.11.2020 ore 11.40
LEGGE-BILANCIO-2021-ARTICOLATO-POST-PCM-14.11.2020-ore-23-1
ART. 8.
(Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali)
1. All’articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti «2019, 2020 e 2021»;
b) l’ultimo periodo è soppresso.
Relazione illustrativa
La proposta dispone che, con riferimento all’anno d’imposta 2021, non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), e delle relative addizionali, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (come individuati dall’art.1, d.lgs. n. 99 del 2004) iscritti nella previdenza agricola.
L’esenzione, già prevista dall’articolo 1, comma 44, della legge di bilancio 2017 (l. n. 232 del 2016) con riferimento agli anni di imposta 2017, 2018 e 2019, è stata prorogata al 2020 dalla legge di bilancio 2020 (l. n. 160 del 2019). Tale disposizione aveva previsto, inoltre, che i predetti redditi concorressero alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF nella misura del 50% per l’anno 2021. Con la proposta in oggetto, come detto, si intende estendere al 100% la predetta esenzione.
ART. 12.
(Proroghe in materia di riqualificazione energetica, impianti di micro-cogenerazione, recupero del
patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici e proroga bonus facciate)
1. Al decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.90, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 14:
1) ai commi 1 e 2, lettere b) e b-bis), le parole: “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31
dicembre 2021”;
2) al comma 2-bis, le parole: “nell’anno 2020”, sono sostituite dalle seguenti: “nell’anno 2021”;
b) all’articolo 16:
1) al comma 1, le parole: “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”;
2) al comma 2, le parole: “1° gennaio 2019” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2020”, le parole:
“anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “anno 2021”, le parole: “anno 2019”, ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: “anno 2020” e le parole: “nel 2020” sono sostituite dalle seguenti: “nel
2021”.
2. All’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: “nell’anno 2020” sono
sostituite dalle seguenti: “negli anni 2020 e 2021”.
Relazione illustrativa
Il comma 1 proroga, per l’anno 2021, le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di
riqualificazione energetica, di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili di arredo e di grandi
elettrodomestici a basso consumo energetico finalizzati all’arredo dell’immobile ristrutturato, disciplinate, rispettivamente, negli articoli 14 e 16, comma 1 e comma 2 del decreto legge 4 giugno 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
Con le disposizioni contenute nel comma 2, inoltre, si dispone la proroga per l’anno 2021 delle detrazioni spettanti per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (cosiddetto bonus facciate).
ART. 13.
(Proroga Bonus verde)
1. All’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «Per l’anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per l’anno 2021».
Relazione illustrativa
La norma dispone la proroga per l’anno 2021 delle detrazioni spettanti per gli interventi per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (cosiddetto bonus verde).
ART. 15.
(Sostegno al settore turistico tramite i contratti di sviluppo)
1. Al fine di sostenere il settore del turismo, promuovendo la realizzazione di programmi in grado di ridurre il divario socio-economico tra aree territoriali del Paese e di contribuire ad un utilizzo efficiente del patrimonio immobiliare nazionale, nonché di favorire la crescita della catena economica e l’integrazione settoriale, le disposizioni per l’accesso ai contratti di sviluppo di cui all’articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono così modificate:
a) la soglia di accesso ai contratti di sviluppo pari a 20 milioni di euro è ridotta a 7,5 milioni di euro per i programmi di investimento che prevedono interventi da realizzare nelle aree interne del Paese ovvero il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse. Per i medesimi programmi, l’importo minimo dei progetti d’investimento del proponente è conseguentemente ridotto a 3 milioni di euro;
b) i programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono essere accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all’ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all’accoglienza dell’utente, finalizzati all’erogazione di servizi di ospitalità, connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Ai predetti investimenti si applicano le rispettive discipline agevolative vigenti.
2. Il Ministero dello sviluppo economico impartisce al Soggetto Gestore le direttive eventualmente
necessarie ai fini della corretta attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 100 milioni per l’anno 2021 e 30 milioni per l’anno 2022.
Relazione illustrativa
La proposta è volta ad introdurre, nell’ambito di operatività dello strumento agevolativo dei contratti di sviluppo (istituito dall’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014), specifiche disposizioni finalizzate a sostenere il settore turistico facilitando, per determinate categorie di investimenti, l’accesso allo strumento agevolativo e l’integrazione settoriale.
Nello specifico, a normativa vigente, i programmi di sviluppo turistici devono prevedere spese ammissibili non inferiori a 20 milioni di euro, di cui almeno 5 milioni di euro relativi agli investimenti del soggetto proponente il programma (i programmi di sviluppo possono, infatti, essere costituiti da più programmi di investimento realizzati dal soggetto proponente e da eventuali imprese aderenti). Tale soglia, di importo elevato nel presupposto che i programmi devono rivestire particolare rilevanza per lo sviluppo del Paese, può rappresentare tuttavia un ostacolo all’accesso per le imprese che, pur volendo realizzare investimenti in grado di determinare positivi impatti socio-economici e ambientali, non sono in grado di sviluppare la dimensione finanziaria minima attualmente prevista per l’accesso.
In tal senso, la norma prevede, limitatamente ai programmi di sviluppo di attività turistiche da realizzare nelle aree interne del Paese, che rappresentano un enorme potenziale per la crescita del Paese, o che prevedono il recupero di immobili in disuso, che la soglia di accesso venga abbassata a 7,5 milioni di euro (3 milioni di euro per il programma del soggetto proponente), importo coincidente con quello attualmente previsto per i programmi del settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
La norma prevede, altresì, la possibilità di associare ai programmi inerenti alla trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli programmi di investimento di natura turistica connessi alla
fruizione e alla promozione dei luoghi di trasformazione, sostenendo una logica di integrazione che sempre di più sta riscuotendo successo presso il pubblico.
Viene, da ultimo, previsto che il Ministero dello sviluppo economico possa impartire al Soggetto Gestore le direttive eventualmente necessarie ai fini della corretta attuazione delle nuove disposizioni.
Al fine di garantire piena operatività alle previsioni recate dal comma 1, la norma prevede, al comma 3, un’autorizzazione di spesa di complessivi 300 milioni di euro (100 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023).
I Contratti di sviluppo operano mediante una procedura valutativa a sportello e sono gestiti, ai sensi della citata norma istitutiva, dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia. Nell’ambito della cornice normativa dello strumento è, altresì, prevista la possibilità per il Ministro di giungere alla sottoscrizione di specifici Accordi con le imprese proponenti e le altre amministrazioni pubbliche interessate qualora i programmi proposti risultino di particolare rilevanza strategica per lo sviluppo dei territori interessati e del Paese (c.d. fast track). Tale procedura consente, peraltro, di derogare all’ordinario criterio cronologico di valutazione delle istanze.
Sin dalla data di loro prima operatività, nel 2011, i Contratti di sviluppo sono stati destinatari di stanziamenti a valere su diverse fonti finanziarie, europee (programmi operativi nazionali e regionali cofinanziati con fondi strutturali e di investimento europei), statali (Fondo per lo sviluppo e la coesione, leggi di bilancio, fondo per la crescita sostenibile di cui al decreto-legge n. 83/2012, programmazione complementare) e regionali, registrando una forte risposta da parte del tessuto produttivo.
Nell’attuale periodo di programmazione, la dotazione dello strumento agevolativo è stata recentemente incrementata dalla legge di bilancio per il 2020 (articolo 1, comma 231, della legge n. 160/2019) e dal “Decreto Cura Italia” (articolo 80 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), che hanno destinato allo strumento risorse pari, rispettivamente, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e a 400 milioni di euro per il 2020. Con direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 15 aprile 2020 è stato definito l’utilizzo di tali risorse, che sono state destinate al finanziamento delle iniziative rientranti nella richiamata procedura fast track.
Posto che, nel contesto sopra delineato, le risorse assegnate allo strumento e destinate al finanziamento delle iniziative inserite nella procedura ordinaria risultano tutte potenzialmente impegnate, al fine di garantire continuità allo strumento agevolativo nella sua parte ordinaria, soddisfacendo, altresì, le esigenze connesse alla procedura fast track, con l’articolo 60, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” sono state destinate alla misura ulteriori risorse per euro 500 milioni per l’anno 2020. Tale ultima assegnazione si è inserita in un contesto che vedeva un ingente numero di istanze con iter agevolativo sospeso per carenza di risorse finanziarie (in considerazione del trend storico relativo a non ammissioni e rinunce, le predette istanze determinano un fabbisogno
aggiuntivo di risorse di circa 400 milioni di euro) e un fabbisogno prospettico dell’intervento quantificabile, sulla base di un trend ormai consolidato, in almeno 500 milioni di euro annui.
Alla luce di quanto sopra esposto, al fine di perseguire efficacemente gli obiettivi fissati dalla norma,
consentendo l’accesso allo strumento alle imprese interessate alla realizzazione dei programmi di sviluppo delineati dalla norma medesima, è prevista una dotazione finanziaria incrementale di 100 milioni di euro per l’anno 2021 e 50 milioni di euro per l’anno 2022. Tale dotazione appare adeguata a soddisfare, prospetticamente, i fabbisogni connessi alle istanze potenzialmente compatibili con le predette finalità,
tenuto conto:
– dell’incidenza che, storicamente, hanno rivestito i programmi di sviluppo turistici nell’ambito di
quelli per i quali si è giunti a finanziamento (con un assorbimento di circa il 13% delle agevolazioni
complessivamente concesse);
– del preventivabile aumento delle richieste connesso ai più semplificati criteri per l’accesso allo
strumento (come rappresentato, l’attuale soglia minima di investimenti, fissata a 20 milioni di euro,
ha rappresentato in molti casi una barriera all’accesso allo strumento);
– delle nuove possibilità connesse all’integrazione dei programmi di sviluppo attinenti alla
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (che, all’attualità, hanno assorbito oltre il
10% delle agevolazioni complessivamente concesse) con investimenti di natura ricettiva.
ART. 21.
(Istituzione del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura)
1. Al fine di garantire lo sviluppo ed il sostegno del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura è
istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo, denominato “Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura”, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per l’anno 2021.
2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge , con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 1.
Relazione illustrativa
La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo, denominato “Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura”, destinato a garantire lo sviluppo ed il sostegno del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura.
Viene demandata ad uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del Fondo.
ART. 46.
(Finanziamento indennità per fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio)
1. A valere sul Fondo sociale per l’occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nella misura di 12 milioni di euro per l’anno 2021, al finanziamento dell’indennità
onnicomprensiva, pari a trenta euro giornaliere per l’anno 2021, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio.
2. A valere sul Fondo sociale per l’occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nella misura di 7 milioni di euro per l’anno 2021, al finanziamento dell’indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro giornaliere per l’anno 2021, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio.
Relazione illustrativa
L’erogazione dell’indennità in favore dei lavoratori della pesca, attraverso il riconoscimento dei periodi di sospensione dal lavoro derivanti dal fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio, garantisce il ristoro economico per periodi di mancato lavoro dovuti al fermo biologico ed al fermo per altre disposizioni normative e regolamentari del settore della pesca. L’erogazione prevede la presentazione delle istanze, alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione di questo Ministero, entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento e l’ autorizzazione, a conclusione dell’istruttoria delle richieste pervenute, entro il mese di giugno, attraverso un decreto direttoriale, con oneri e relative coperture finanziarie totalmente a carico del Fondo sociale per l’occupazione e formazione, di cui all’art 18, comma 1 lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
ART. 53.
(Fondo per finanziamento Istituti di patronato e assistenza sociale)
1. Al fine di garantire il finanziamento delle nuove attività svolte durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19 dagli Istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, è istituito un Fondo allocato su un apposito capitolo di bilancio nell’ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione, per l’anno 2021, pari a 15 milioni di euro. Le predette risorse vengono trasferite all’INPS che provvede ad erogarle agli Istituti di patronato, secondo criteri di proporzionalità rispetto alle attività da ciascun Istituto svolte.
Relazione illustrativa
Con la presente proposta di legge si intende creare un apposito capitolo di bilancio destinato al finanziamento delle nuove attività che i Patronati stanno svolgendo durante il periodo di emergenza sanitaria, in base a quanto disposto dai decreti legge cc.dd. “Cura Italia” e “Rilancio”, ulteriori rispetto a quelle ordinarie previste dalla legge n.152/2001 e dal DM n.193/2008, ma comunque coerenti con il ruolo istituzionale svolto dai Patronati.
ART. 66.
(Rifinanziamento del Fondo indigenti)
1. Il fondo di cui all’articolo 58, comma 1, del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementato di 40 milioni di euro per l’anno 2021.
Relazione illustrativa
La disposizione prevede l’incremento di 40 milioni di euro per l’anno 2021 del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti. Tale Fondo, è stato istituito nel 2012 presso l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) al fine di garantire l’efficientamento della filiera della produzione nonché l’erogazione delle risorse e il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio italiano. Nel corso dell’anno 2020, stante l’eccezionale contesto socioeconomico maturato a seguito del diffondersi dell’epidemia Covid 19, è stato approntato uno stanziamento straordinario di 300 milioni di euro, volto al rafforzamento delle predette azioni.
L’ulteriore finanziamento di 40 milioni di euro del Fondo consentirà il consolidamento delle misure di tutela adottate a favore delle persone più bisognose, mediante la distribuzione di derrate alimentari, e al tempo stesso a scongiurare il pericolo di spreco alimentare.
ART. 160.
(Misure per l’incremento dei servizi di controllo del territorio e di prevenzione dei reati)
1. Per i peculiari compiti connessi anche all’emergenza sanitaria COVID, a decorrere dall’anno 2021 è
istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con una dotazione annua di 50 milioni di euro da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa e della giustizia, per la retribuzione dei servizi esterni ovvero delle attività operative al di fuori dell’ordinaria sede di servizio svolte dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
ART. 161.
(Incremento dotazione finanziaria dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura)
1. Al fine di garantire l’efficace svolgimento delle attività derivanti dal diffondersi dell’emergenza causata dall’epidemia da Covid-19 nonché dalle ulteriori esigenze connesse all’attività di sostegno al settore agricolo, la dotazione finanziaria dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è incrementata di 10 milioni di euro per l’anno 2021.
Relazione illustrativa
La norma incrementa la dotazione finanziaria dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) al fine di garantire l’efficace svolgimento delle ulteriori attività derivanti dal diffondersi dell’emergenza causata dall’epidemia da Covid-19.
Era già stato scritto:
Legge di Bilancio, ecco il testo completo con le modifiche del Cdm. Sparita modifica tassazione tabacco. Bonus verde ed Ecobonus prorogati al 2021
Legge di Bilancio, Mipaaf chiede a Mef assunzione 9 nuovi dirigenti Agea e 55 unita. E 25 mln per coprire buchi bando SIAN costato finora 140 mln in piu