Beni alimentari, interrogazione Fornaro (PD): su carta risparmio spesa

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01216

presentato da

FORNARO Federico

testo di

Lunedì 26 giugno 2023, seduta n. 126

FORNARO. — Al Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministro dell’economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

la legge di bilancio 2023 ha introdotto la cosiddetta carta risparmio spesa che sostituisce i buoni spesa erogati dai comuni e prevede l’erogazione di una somma 382,50 euro destinata all’acquisto di beni alimentari di prima necessità per i nuclei familiari in difficoltà economica. Nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2023 è stato pubblicato il decreto attuativo del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, che regolamenta il funzionamento della carta e, con il messaggio numero 1958 del 26 maggio, l’Inps ha fornito le istruzioni operative. Per ricevere la carta i cittadini non devono inviare alcuna domanda e a partire da luglio i nuclei beneficiari della misura, con Isee inferiore a 15 mila euro, potranno ritirare in posta la carta prepagata con l’importo stabilito;

il meccanismo che gestisce la carta prevede che essa venga erogata dall’Inps, in base a dati elaborati dallo stesso Istituto, che invia ai comuni gli elenchi dei beneficiari, suddivisi tra quelli ai quali la carta è già assegnata e una lista aggiuntiva dalla quale i comuni potrebbero aggiungere altri assegnatari; una possibilità, questa, del tutto virtuale in quanto nella stragrande maggioranza dei comuni, soprattutto in quelli di piccole dimensioni, il numero delle carte assegnate è già interamente abbinato agli utenti che soddisfano i requisiti previsti nella normativa. Ai comuni, quindi, spetta solo la verifica dei dati anagrafici dei gruppi familiari indicati dall’Inps;

tale procedura, come segnalato da numerosi comuni, produce effetti distorsivi, attribuendo a volte il contributo a chi non ne avrebbe necessità e non intervenendo verso quei nuclei familiari che ne avrebbero bisogno. Infatti la sola valutazione dell’Isee produce delle situazioni dove famiglie che, per situazioni contingenti hanno un basso Isee per l’anno precedente, si trovano ad avere diritto alla carta, mentre questa viene negata a chi, in condizione di grave povertà, non ha nemmeno prodotto l’indicatore della situazione economica;

alla base di questa situazione sta la completa esclusione dei servizi sociali dei comuni dalla scelta dei nuclei che necessitano del provvedimento. Proprio i servizi sociali comunali che meglio conoscono le situazioni presenti sul loro territorio non possono intervenire nemmeno in caso di rinuncia della carta in quanto la stessa verrebbe riassegnata a livello nazionale;

questa situazione produce effetti ancora più gravi dal momento che le misure del Governo hanno, di fatto, soppresso il «reddito di cittadinanza» e privano le amministrazioni locali di un efficace strumento di lotta alla povertà –:

se siano a conoscenza delle difficoltà prodotte dal sistema di erogazione della cosiddetta carta risparmio e spesa e se ritengano di intervenire per consentire ai comuni di gestire al meglio l’erogazione di un contributo che deve andare a chi ne ha effettivamente bisogno e che tocca le realtà sociali delle comunità.
(4-01216)




Prezzi, Istat: nel 2022 aumento record per beni alimentari, +8,8% . A dicembre rallentano prezzi frutta e verdura, ma aumentano gli alimentari lavorati

Nel mese di dicembre 2022, si stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, aumenti dello 0,3% su base mensile e dell’11,6% su base annua (da +11,8% del mese precedente), confermando la stima preliminare.
In media, nel 2022 i prezzi al consumo crescono dell’8,1% (+1,9% nel 2021). Al netto degli energetici e degli alimentari freschi (l’“inflazione di fondo”), i prezzi al consumo aumentano del 3,8% (+0,8% nell’anno precedente) e al netto dei soli energetici del 4,1% (+0,8% nel 2021). Per i dati annuali cfr. pag. 8.
Il rallentamento su base tendenziale dell’inflazione è dovuto prevalentemente ai prezzi degli Energetici non regolamentati (che, pur mantenendo una crescita sostenuta, passano +69,9% a +63,3%), degli Alimentari non lavorati (da +11,4% a +9,5%) e dei Servizi relativi ai trasporti (da +6,8% a +6,0%); per contro, un sostegno alla dinamica dell’inflazione deriva dall’accelerazione dei prezzi degli Energetici regolamentati (da +57,9% a +70,2%), degli Alimentari lavorati (da +14,3% a +14,9%), dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +5,5% a +6,2%) e dei Servizi relativi alle comunicazioni (da +0,2% a +0,7%).
Nel mese di dicembre 2022, l’“inflazione di fondo” (cioè al netto degli energetici e degli alimentari freschi)accelera da +5,6% a +5,8% e quella al netto dei soli beni energetici sale da +6,1% a +6,2%.
I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona rallentano su base tendenziale da +12,7% a +12,6%, come anche quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto (da +8,8% di novembre a +8,5%).
L’aumento congiunturale dell’indice generale è dovuto, per lo più, alla crescita da un lato dei prezzi degli Energetici regolamentati (+7,8%), dei Beni alimentari lavorati (+0,8%) e degli Altri beni (+0,7%), dall’altro, a causa di fattori stagionali, dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+1,4%) e dei Servizi relativi ai trasporti (+1,1%). Gli effetti di questi aumenti sono stati solo in parte compensati dalla diminuzione dei prezzi degli Energetici non regolamentati (-3,9%) e degli Alimentari non lavorati (-0,6%).
L’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA)aumenta dello 0,2% su base mensile e del 12,3% su base annua (da +12,6% di novembre), confermando la stima preliminare. La variazione media annua del 2022 è pari a +8,7% (+1,9% nel 2021). Per i dati annuali cfr. pag. 14.
L’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, aumenta dello 0,3% su base mensile e del 11,3% rispetto a dicembre 2021. La variazione media annua del 2022 è pari a +8,1% (era +1,9% nel 2021).
Nel 2022 l’impatto dell’inflazione, misurata dall’IPCA, è più ampio sulle famiglie con minore capacità di spesa (+12,1%; +7,2% per quelle con maggiore capacità di spesa).
Il commento

Nel 2022 i prezzi al consumo registrano una crescita in media d’anno dell’8,1%, segnando l’aumento più ampio dal 1985 (quando fu +9,2%), principalmente a causa dall’andamento dei prezzi degli Energetici (+50,9% in media d’anno nel 2022, a fronte del +14,1% del 2021). Al netto di questi beni, lo scorso anno, la crescita dei prezzi al consumo è pari a+4,1% (da +0,8% del 2021). L’inflazione acquisita, o trascinamento, per il 2023 (ossia la crescita media che si avrebbe nell’anno se i prezzi rimanessero stabili per tutto il 2023) è pari a +5,1%, più ampia di quella osservata per il 2022, quando fu +1,8%.

 

LE TIPOLOGIE DI PRODOTTO

A dicembre, il rallentamento su base tendenziale dell’indice generale dei prezzi al consumo NIC (da +11,8% di novembre a +11,6%) riflette l’andamento dei prezzi dei beni (da +17,5% a +17,1%), i cui effetti sono stati solo parzialmente controbilanciati dall’accelerazione di quelli dei servizi (da +3,8% a +4,1%) (Figura 3); il differenziale inflazionistico tra questi ultimi e i prezzi dei beni rimane quindi negativo (-13,0 punti percentuali), sebbene più contenuto rispetto a quello registrato a novembre (-13,7).

Il rallentamento dei prezzi dei beni è imputabile, in primo luogo, a quelli dei Beni energetici (la cui crescita passa da +67,6% a +64,7%; -1,8% sul mese), in particolare ai prezzi della componente non regolamentata (da +69,9% a +63,3%; -3,9% rispetto a novembre); più in dettaglio, rallentano i prezzi dell’Energia elettrica mercato libero (da +239,0% a +219,3%; -2,8% il congiunturale), quelli del Gasolio per riscaldamento (da +32,0% a +24,2%;             -7,1% da novembre), quelli del Gasolio per i mezzi di trasporto (da +13,4% a +9,5%; -4,5% rispetto al mese precedente), mentre accelerano i prezzi degli Altri combustibili solidi (da +28,8% a +31,1%; +2,1% il congiunturale), quelli degli Altri carburanti (da +5,2% a +6,1%; +1,9% sul mese). Per quanto riguarda la Benzina, la variazione tendenziale dei prezzi risale lievemente, pur rimanendo su valori negativi (da -3,2% a               -2,7%; -0,5% rispetto a novembre). Da segnalare il calo congiunturale (di -8,5%) dei prezzi del Gas di città e gas naturale mercato libero.

In accelerazione, invece, i prezzi degli Energetici regolamentati (da +57,9% a +70,2%; +7,8% da novembre), per effetto degli aumenti dei prezzi del Gas di città e gas naturale mercato tutelato (da +17,4% a +44,7%; +23,4% su base mensile). Stabile, invece, la crescita di quelli dell’Energia elettrica mercato tutelato (a +91,5%; nullo il congiunturale).

Un effetto di contenimento della dinamica dei prezzi dei beni si deve, poi, all’indebolirsi delle spinte al rialzo nel settore dei Beni alimentari, i cui prezzi evidenziano unattenuazione del loro ritmo di crescita su base annua (da +13,2% a +12,8%; +0,2% da novembre). In particolare, la tendenza al rallentamento riguarda i prezzi degli Alimentari non lavorati (da +11,4% a +9,5%; -0,6% sul mese), sia per quanto riguarda la Frutta fresca e refrigerata (da +6,9% a +4,2%; -3,1% il congiunturale), sia i Vegetali freschi o refrigerati diversi dalle patate (da +14,8% a +7,0%; -2,0% rispetto al mese precedente). Si accentua, invece, il ritmo di crescita su base annua dei prezzi degli Alimentari lavorati (da +14,3% a +14,9%; +0,8% il congiunturale).

Nel comparto dei servizi (da +3,8% a +4,1%; +0,7% rispetto a novembre), il sostegno alla dinamica dei prezzi si deve prevalentemente ai prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +5,5% a +6,2%; +1,4% sul mese), che risentono dell’accelerazione che interessa i prezzi di Alberghi e motel (da +12,9% a +14,0%; +0,3% il congiunturale) e quelli dei Pacchetti vacanza (che invertono la tendenza da -4,3% a +12,5%; +34,2% da novembre). In moderata accelerazione anche i Servizi relativi alle comunicazioni (da +0,2% a +0,7%; +0,4% la variazione congiunturale) per effetto dei Servizi di telefonia mobile (con un’inversione di tendenza da -0,2% a +0,5%; +0,7% sul mese).

I prezzi dei Servizi relativi ai trasporti, invece, rallentano (da +6,8% a +6,0%; +1,1% il congiunturale) a causa dei prezzi del Trasporto aereo passeggeri (da +95,0% a +68,9%; +12,8% su base mensile dovuto per lo più a fattori stagionali) e di quelli del Trasporto passeggeri su rotaia (che registrano una flessione più ampia da -5,6% a -6,3%; +0,4% rispetto a novembre), solo in parte compensati dall’accelerazione dei prezzi del Trasporto marittimo e per vie d’acqua interne (da +11,8% a +12,5%; +1,8% il congiunturale).

NIC: LE DINAMICHE NEL 2022 E IL TRASCINAMENTO AL 2023

La variazione media annua dell’indice generale dei prezzi al consumo NIC nel 2022 (+8,1%) può essere suddivisa in due componenti (Prospetto 6): la prima (il cosiddetto trascinamento dal 2021 al 2022) è pari a +1,8% e rappresenta l’eredità del 2021 (in altri termini, se nel corso del 2022 non si fossero verificate variazioni congiunturali dell’indice generale dei prezzi, la sua variazione media annua sarebbe risultata pari a +1,8%); la seconda componente, la cosiddetta inflazione “propria” (che rappresenta la variazione dell’indice generale dovuta alle variazioni di prezzo verificatesi nel corso dell’anno), per il 2022 è pari a +6,2%.

La variazione media annua dell’indice NIC (pari a +8,1%; fu +1,9% nel 2021) è quindi principalmente spiegata dalla progressiva accelerazione della dinamica tendenziale dei prezzi al consumo, passata dal +5,6% del primo trimestre 2022, al +6,9% e al +8,4% rispettivamente nel secondo e terzo trimestre, per finire, nel quarto, a +11,8%, lasciando così in eredità al 2023 un trascinamento ampio, pari a +5,1%.

La componente di fondo dell’inflazione, al netto dei beni energetici e degli alimentari freschi, registra, in media d’anno, una crescita tendenziale del 3,8% (da +0,8% nel 2021), con un profilo infra-annuale anch’esso in costante accelerazione nei quattro trimestri del 2022: dal +1,6%del primo trimestre al +5,6% dell’ultimo trimestre, passando per il +3,2% e il +4,5% del secondo e terzo trimestre.

Le divisioni di spesa

Nel 2022, le divisioni di spesa i cui prezzi registrano ampie accelerazione rispetto al 2021 sono Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (da +7,0% a +35,0%) e Trasporti (da +4,9% a +9,7%) a causa per lo più della dinamica dei prezzi dei Beni energetici presenti in questi due raggruppamenti; in accelerazione sono anche i prezzi dei Prodotti alimentari e bevande analcoliche (da +0,6% a +9,1%), delle Bevande alcoliche e tabacchi (da +0,4% a +1,3%), di Abbigliamento e calzature (da +0,5% a +1,9%) dei Mobili, articoli e servizi per la casa (da +0,9% a +5,2%), di Ricreazione, spettacoli e cultura (da +0,4% a +1,5%), dei Servizi ricettivi e di ristorazione (da +1,8% da +6,3%) e di Altri beni e servizi (da +1,0% a +2,0%) e, infine, i prezzi dell’Istruzione (da -3,0%registrano una variazione tendenziale nulla). Rallentano invece i prezzi dei Servizi sanitari e spese per la salute (da +1,0% a +0,8%), mentre si accentua la flessione su base tendenziale dei prezzi delle Comunicazioni (da -2,5% a –3,1%).

Le divisioni di spesa che contribuiscono maggiormente alla variazione media annua dell’indice generale sono quelle dell’Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (3,714 punti percentuali), dei Prodotti alimentari e bevande analcoliche (1,693) e dei Trasporti (1,343). Al contrario, modesti contributi negativi si osservano per le Comunicazioni (-0,084) e per l’Istruzione (-0,001).

Le tipologie di prodotto

Nella media del 2022, accelerano i prezzi dei beni (da +2,5% del 2021 a +11,9%) e, in misura nettamente inferiore, quelli dei servizi (da +1,1% a +3,0%). Conseguentemente, il differenziale inflazionistico negativo fra il tasso di variazione medio annuo dei prezzi dei servizi e quello dei prezzi dei beni, già negativo lo scorso anno, si amplia, passando da -1,4 punti percentuali a -8,9 punti percentuali (Prospetto 7).

La crescita media annua dei prezzi dei beni è frutto della loro progressiva accelerazione tendenziale registrata nel corso dei quattro trimestri dell’anno: dal +8,5% del primo trimestre, al picco del quarto trimestre, quando è risultato pari a +17,4%.

L’andamento dei prezzi dei beni nel 2022, così come quello dell’indice generale, è trainato essenzialmente dai prezzi dei Beni energetici, che crescono in media d’anno del 50,9% (da +14,1% del 2021), registrando anch’essi, in corso d’anno, la variazione più elevata nell’ultimo trimestre (+67,7%).

In particolare i prezzi dei Beni energetici regolamentati crescono in misura molto ampia (da +22,1% del 2021 a +65,6%), per effetto della dinamica sia dei prezzi del Gas di città e gas naturale mercato tutelato (da +20,6% a +50,7%) sia di quelli dell’Energia elettrica mercato tutelato (da +24,8% a +80,3%). Analizzando le variazioni trimestrali, nel primo trimestre i prezzi dei Beni energetici regolamentati accelerano in modo marcato (+94,5%), per poi rallentare nei due trimestri successivi (+64,3% nel secondo trimestre, +47,9% nel terzo) e tornare ad accelerare nuovamente nella frazione finale dell’anno(+59,9%).

I prezzi dei Beni energetici non regolamentati aumentano in media d’anno del +44,7% (da +9,9% nel 2021), con un’accelerazione della dinamica tendenziale che, iniziata nel 2021, prosegue in tutti e quattro i trimestri del 2022, arrivando a toccare +70,6% nell’ultimo trimestre, dal +30,3% del primo. In accelerazione quasi tutte le componenti: i prezzi dell’Energia elettrica mercato libero (con una crescita molto marcata da +5,1% a +132,1%). quelli del Gasolio per mezzi di trasporto (da +12,0% a +22,1%), quelli degli Altri carburanti (da +16,6% a +33,3%), dei Combustibili solidi (da +0,3% a +12,2%) e quelli del Gasolio per riscaldamento (da +10,8% a +38,4%); i prezzi del Gas di città e gas naturale mercato libero, uno dei nuovi prodotti introdotto nel paniere dei prezzi al consumo nel 2022, hanno registrato una variazione rispetto a dicembre 2021 pari a +134,9%. Da segnalare il lieve rallentamento in media d’anno dei prezzi della Benzina (da +12,5% a +11,8%).

Con riferimento alle altre tipologie di prodotto appartenenti al comparto dei beni, nel 2022 i prezzi dei Beni alimentari accelerano da +0,5% nel 2021 a +8,8%, per effetto dei prezzi sia degli Alimentari lavorati (da +0,3% a +8,5%), sia degli Alimentari non lavorati (da +0,7% a +9,1%): entrambi registrano un’accelerazione continua in tutti e quattro i trimestri (nel primo rispettivamente +3,1% e +6,8%, per poi crescere nel quarto trimestre rispettivamente a +14,1% e a +11,3%).

Sempre considerando le variazioni medie annue, nel2022 si evidenzia l’accelerazione dei prezzi degli Altri beni (da +0,5% a +3,0%), mentre, al contrario, rallentanoquelli dei Tabacchi (da +1,2% a +0,2%).

Per quanto riguarda i prezzi dei servizi, l’accelerazione della crescita (da +1,1% del 2021 a +3,0%), è imputabile a quasi tutte le componenti, in particolare ai prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da +0,9 a +5,6%), a quelli dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +1,3% a +4,4%), a quelli dei Servizi relativi all’abitazione (da +0,8% a +1,6%) e, in misura minore, a quelli dei Servizi vari (da +1,2% a +1,5%). Solo i prezzi dei Servizi relativi alle comunicazioni registrano un lieve rallentamento (da +0,3% a +0,1%).

I contributi più ampi al tasso di inflazione medio annuo risultano quindi ascrivibili ai prezzi dei Beni energetici non regolamentati (2,987 punti percentuali), dei Beni alimentari (1,731) e degli Energetici regolamentati (1,365).

 

 

 

 

 




Inflazione, Istat: Accelerano ancora prezzi dei beni alimentari, +11,4%. Carrello della spesa record per gli italiani

Nel mese di settembre 2022, si stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registri un aumento dello 0,3% su base mensile e dell’8,9% su base annua (da +8,4% del mese precedente), confermando la stima preliminare.

L’ulteriore accelerazione dell’inflazione su base tendenziale si deve soprattutto ai prezzi dei Beni alimentari (la cui crescita passa da +10,1% di agosto a +11,4%) sia lavorati (da +10,4% a +11,4%) sia non lavorati (da +9,8% a +11,0%) e a quelli dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +4,6% a +5,7%). Contribuiscono all’accelerazione, in misura minore, anche i prezzi dei Beni non durevoli (da +3,8% a +4,6%) e dei Beni semidurevoli (da+2,3% a +2,8%). Pur rallentando di poco, continuano a crescere in misura molto ampia, i prezzi dei Beni energetici (da +44,9% di agosto a +44,5%) sia regolamentati (da +47,9% a + 47,7%) sia non regolamentati (da +41,6% a +41,2%); decelerano anche i prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da +8,4% a +7,2%).

■ L’“inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, accelera da +4,4% a +5,0% e quella al netto dei soli beni energetici da +5,0% a +5,5%.

■ Su base annua accelerano i prezzi dei beni (da +11,8% a +12,5%), mentre è sostanzialmente stabile la crescita di quelli dei servizi (da +3,8% a +3,9%); si amplia, quindi, il differenziale inflazionistico negativo tra questi ultimi e i prezzi dei beni (da -8,0 di agosto a -8,6 punti percentuali).

Accelerano i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona (da +9,6% a +10,9%) e quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto (da +7,7% a +8,4%).

L’aumento congiunturale dell’indice generale è dovuto prevalentemente ai prezzi dei Beni alimentari non lavorati (+2,0%), dei Beni semidurevoli (+1,0%), dei Beni durevoli (+0,7%) e degli Alimentari lavorati (+0,5%), in parte frenato dal calo dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (-4,2% dovuto per lo più a fattori stagionali).

■ L’inflazione acquisita per il 2022 è pari a +7,1% per l’indice generale e a +3,6% per la componente di fondo.

■ Secondo le stime preliminari, l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta dell’1,6% su base mensile, anche per effetto della fine dei saldi estivi di cui il NIC non tiene conto, e del 9,4% su base annua (da +9,1% nel mese precedente); la stima preliminare era +9,5%.

■ L’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, registra un aumento dello 0,3% su base mensile e dell’8,6% su base annua.

■ Nel terzo trimestre 2022 l’impatto dell’inflazione, misurata dall’IPCA, è più ampio sulle famiglie con minore capacità di spesa rispetto a quelle con livelli di spesa più elevati (+11,6% e +7,6% rispettivamente).

 

Il commento

Bisogna risalire ad agosto 1983 (quando fu pari a +11,0%) per trovare una crescita dei prezzi del “carrello della spesa”, su base annua, superiore a quella di settembre 2022 (+10,9%). Non sono, infatti, i Beni energetici a spiegare (se non per le conseguenze che la loro crescita così ampia ha innescato) la nuova accelerazione dell’inflazione, ma soprattutto i Beni alimentari (sia lavorati sia non lavorati) seguiti dai Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona, in un quadro di crescenti e diffuse tensioni inflazionistiche. La crescita dei prezzi al consumo accelera per tutti i gruppi di famiglie, ma il differenziale inflazionistico tra le famiglie meno abbienti e quelle con maggiore capacità di spesa continua ad ampliarsi.

LE DIVISIONI DI SPESA

A settembre l’accelerazione della crescita tendenziale dei prezzi al consumo si deve prevalentemente a quella dei prezzi dei Prodotti alimentari e bevande analcoliche (da +10,5% di agosto a +11,7%), dei Servizi ricettivi e di ristorazione (da +6,5% a +8,0%) e, in misura minore, dei prezzi di Abbigliamento e calzature (da +1,8% a +2,5%), di Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (da +31,5% a +32,1%) e di Mobili, articoli e servizi per la casa (da +6,0% a +6,5%), con i prezzi delle Comunicazioni che registrano una flessione meno ampia (da -3,7% a -3,0%) (Prospetto 2 e Figura 2). Tale dinamica è stata solo in parte compensata dal rallentamento dei prezzi dei Trasporti (da +10,3% a +9,5%).

In termini di contributi, l’inflazione è quindi dovuta principalmente ai prezzi di Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (+3,429 punti percentuali), dei Prodotti alimentari e bevande analcoliche (+2,161) e dei Trasporti (+1,334). L’unico contributo negativo è quello dei prezzi delle Comunicazioni (-0,080).

LE TIPOLOGIE DI PRODOTTO

A settembre, secondo le stime preliminari, l’accelerazione su base annua dell’indice generale dei prezzi al consumo NIC (da +8,4% a +8,9%) si deve ai prezzi dei beni (da +11,8% a +12,5%), mentre la crescita di quelli dei servizi rimane sostanzialmente stabile (da +3,8% a +3,9%); il differenziale inflazionistico tra questi ultimi e i prezzi dei beni rimane quindi negativo, ma si amplia a -8,6 punti percentuali (da -8,0 di agosto).

L’accelerazione dei prezzi dei beni è imputabile prevalentemente ai prezzi dei Beni alimentari (da +10,1% a +11,4%; +1,1% il congiunturale), a causa sia degli Alimentari lavorati (da +10,4% a +11,4%; +0,5% rispetto al mese precedente) sia degli Alimentati non lavorati (da +9,8% a +11,0%; +2,0% su base mensile). Per quest’ultimo aggregato in particolare è da segnalare l’accelerazione dei prezzi dei Vegetali freschi o refrigerati diversi dalle patate (da +12,4% a +16,7%; +9,5% il congiunturale), mentre quelli della Frutta fresca o refrigerata rallentano a +7,9% (da +8,3%; -0,8% rispetto ad agosto).

Contribuiscono all’accelerazione dei prezzi dei beni anche quelli degli Altri beni (da +3,5% a +4,0%; +0,7% su base mensile) e di tutti gli aggregati che ne fanno parte e quindi dei prezzi dei Beni durevoli (da +4,2% a +4,6%; +0,7% rispetto al mese precedente), dei Beni non durevoli (da +3,8% a +4,6%; +0,4% il congiunturale) e dei Beni semidurevoli (da +2,3% a +2,8%; +1,0% sul mese).

Registrano, invece, un lieve rallentamento della crescita, che rimane pur sempre molto elevata, i prezzi dei Beni energetici (da +44,9% di agosto a +44,5%; -0,2% su base mensile) per la componente sia regolamentata (da +47,9% a +47,7%; nullo il congiunturale), sia non regolamentata (da +41,6% a +41,2%; -0,2% rispetto al mese precedente). La dinamica dei prezzi degli Energetici non regolamentati è dovuta principalmente al rallentamento dei prezzi della Benzina la cui crescita passa da +8,8% di agosto a +3,3% (-4,8% il congiunturale), mentre accelerano i prezzi del Gasolio per mezzi di trasporto (da +18,2% a +19,8%; +1,3% su base mensile), dei Combustibili solidi (da +10,1% a +16,3%; +5,8% dal mese precedente) e dell’Energia elettrica mercato libero (da +135,9% a +136,7%; +0,3% la variazione congiunturale); da segnalare un aumento su base mensile dei prezzi del Gas di città e gas naturale mercato libero pari a +1,2%.

La crescita dei prezzi dei servizi risulta sostanzialmente stabile (da +3,8% di agosto a +3,9%; -0,5% su base mensile). Questo andamento è il risultato di spinte contrapposte. Da una parte accelerano i prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +4,6% a +5,7%; +0,5% su base mensile), a causa dei prezzi dei Servizi ricreativi e sportivi (da +0,8% a +1,6%; -6,4% il congiunturale), dei Ristoranti, bar e simili (da +5,2% a +6,1%; +0,9% rispetto ad agosto) e dei Servizi di alloggio (da +12,5% a +16,0%; +3,7% rispetto al mese precedente). Dall’altra parte rallentano i prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da +8,4% a +7,2%, -4,2% il congiunturale per lo più per fattori stagionali), a causa prevalentemente dei prezzi del Trasporto aereo passeggeri (che confermano una crescita molto elevata ma decelerano da +85,1% a +82,0%; -30,3% su base mensile) e del Trasporto passeggeri su rotaia (con una flessione più ampia da -8,3% a -9,1%; -1,6% su agosto).

LA MISURA DELL’INFLAZIONE PER CLASSI DI SPESA DELLE FAMIGLIE

Allo scopo di valutare i diversi effetti dell’inflazione, misurata dall’IPCA, sulle famiglie distinte per livelli di consumo, tutte le famiglie sono ordinate in base alla loro spesa equivalente (per tener conto della numerosità di ciascun nucleo familiare e permettere confronti diretti tra i livelli di spesa di famiglie di ampiezza diversa) e quindi suddivise in cinque classi (quinti) di pari numero: nel primo quinto (o gruppo) sono presenti le famiglie con la spesa mensile equivalente più bassa (generalmente le meno abbienti) e nell’ultimo quinto quelle con la spesa mensile più alta.

L’inflazione generale nel terzo trimestre del 2022 (+8,9%) continua ad essere in buona parte determinata dai prezzi dei Beni energetici e accelera rispetto al secondo trimestre (quando era pari a +7,4%) a causa per lo più dei prezzi dei Beni alimentari e, seppure in misura più contenuta, degli stessi Beni energetici e dei servizi. Poiché i beni incidono in misura maggiore sulle spese delle famiglie meno abbienti e viceversa i servizi pesano maggiormente sul bilancio di quelle più agiate, l’inflazione è in accelerazione per tutti i gruppi di famiglie ma continua a registrare valori più elevati per le famiglie del primo gruppo rispetto a quelle del quinto. In particolare, per le famiglie del primo gruppo (con minore capacità di spesa), l’inflazione accelera dal +9,8% del secondo trimestre al +11,6% del terzo trimestre, mentre per quelle del quinto gruppo (con la capacità di spesa più elevata), passa dal +6,1% del trimestre precedente fino al +7,6% (Prospetto 8). Pertanto, il differenziale inflazionistico tra la prima e la quinta classe si amplia ulteriormente portandosi a 4,0 punti percentuali.

FIGURA 8. INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO IPCA PER CLASSI DI SPESA DELLE FAMIGLIE
Gennaio 2017 – settembre 2022, variazioni percentuali tendenziali (base 2015=100)

 

Con riferimento al comparto dei beni (Figura 9), nel terzo trimestre 2022 la forte crescita tendenziale dei prezzi riguarda entrambi i gruppi di famiglie risultando però molto più marcata per quelle meno abbienti, per le quali accelera da +13,8% del secondo trimestre a +16,4% (+17,5% nel mese di settembre), mentre per le famiglie con livelli di spesa più elevati si porta da +8,2% nel secondo trimestre a +9,9% nel terzo (+10,4% a settembre).

Le differenze nel profilo tendenziale dei prezzi dei beni per il primo e per l’ultimo gruppo di famiglie si devono principalmente alla dinamica dei prezzi dell’Energia la cui crescita conferma ritmi molto elevati per entrambi i gruppi di famiglie ma che segna un’accelerazione da +48,9% a +52,0% per la prima classe di spesa e un lieve rallentamento da +42,0% a +41,4% per la quinta classe. I prezzi dei Beni alimentari, invece, accelerano per entrambi i gruppi ma continuano a registrare una crescita più ampia per il primo gruppo di famiglie (+9,6% gli Alimentari lavorati, da +6,1% del secondo trimestre, e +10,7% quelli non lavorati, da +9,2%), rispetto al quinto gruppo (+8,5% gli Alimentari lavorati, da +5,3%, e +10,4% quelli non lavorati, da +9,2%).

L’impatto inflazionistico di queste dinamiche risulta più ampio per le famiglie con più bassi livelli di spesa che destinano all’acquisto di questi prodotti una quota maggiore del loro bilancio rispetto alle famiglie con maggiore capacità di spesa (per l’energia rispettivamente il 14,6% le prime il 6,7% le seconde, per i Beni alimentari lavorati rispettivamente il 21,9% e l’11,5%, per i Beni alimentari non lavorati l’11,3% e il 4,9%).

 

FIGURA 9. INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO IPCA PER CLASSI DI SPESA DELLE FAMIGLIE – BENI
Gennaio 2017 – settembre 2022, variazioni percentuali tendenziali (base 2015=100)

Il settore dei servizi (Figura 10), nel terzo trimestre del 2022, registra un’accelerazione dei prezzi sia per le famiglie meno abbienti (da +2,1% nel secondo trimestre a +2,7%) sia per quelle più agiate (da +3,4% a +4,5%).

Questa dinamica è in larga parte il risultato dell’andamento dei prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona e dei Servizi relativi ai trasporti e del diverso peso che ha la spesa per questi aggregati nei bilanci delle famiglie dei due gruppi. In particolare, la crescita dei prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona – le cui spese incidono sul bilancio delle famiglie meno abbienti in misura molto più contenuta (5,7%) rispetto a quelle delle famiglie più agiate (16,2%) – nel terzo trimestre 2022 accelera per entrambi i gruppi di famiglie, portandosi a +4,8% (da +4,1% del secondo) per le famiglie meno abbienti e a +5,8% (da +4,4%) per quelle più agiate. Anche i prezzi dei Servizi relativi ai trasporti, che gravano per il 4,7% sul bilancio del primo gruppo di famiglie e per il 7,6% sul quinto gruppo, registrano un’accelerazione della crescita per entrambi i gruppi di famiglie (rispettivamente da +5,3% a +6,7% per il primo e da +6,5% a +9,1% per il quinto).

FIGURA 10. INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO IPCA PER CLASSI DI SPESA DELLE FAMIGLIE – SERVIZI
Gennaio 2017 – settembre 2022, variazioni percentuali tendenziali (base 2015=100)

 

Pertanto, con riferimento al terzo trimestre 2022 (Figura 11), il contributo dei prezzi dei beni alla variazione dell’indice generale dei prezzi al consumo, sebbene con ampiezza diversa, risulta molto elevato e positivo per entrambi i gruppi di famiglie considerati. In particolare è pari a 10,728 punti percentuali (cui l’Energia contribuisce per 7,041 punti percentuali) per quelle con minore capacità di spesa e a 5,646 punti percentuali (cui l’Energia contribuisce per 2,634 punti percentuali) per quelle con maggiori capacità di spesa. Anche il contributo dei prezzi dei servizi è positivo per entrambi i gruppi di famiglie, anche se con valori molto più contenuti rispetto a quello dei beni, e ammonta a 0,949 punti percentuali per le famiglie meno abbienti e a 1,989 punti percentuali per quelle più agiate.

 

FIGURA 11. INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO IPCA, CONTRIBUTI ALLA VARIAZIONE PERCENTUALE TENDENZIALE DEGLI AGGREGATI SPECIALI DELLA 1a E DELLA 5 a CLASSE DI SPESA
3° trimestre 2022, punti percentuali

Le stime preliminari e definitive delle variazioni congiunturali e tendenziali degli indici generali NIC e IPCA relative al mese di settembre 2022 sono messe a confronto per valutare l’eventuale revisione intercorsa e, quindi, l’accuratezza della stima preliminare (Prospetto 9).

 




Istat, vendite beni alimentari in calo (-3,5%) ma valore a +6,8%

Ad agosto 2022 si stima un calo congiunturale per le vendite al dettaglio (-0,4% in valore e -1,1% in volume). In diminuzione sia le vendite dei beni non alimentari (-0,3% in valore e -0,9% in volume) sia quelle dei beni alimentari (-0,5% in valore e -1,4% in volume).

• Nel trimestre giugno-agosto 2022, in termini congiunturali, le vendite al dettaglio crescono in valore (+1,1%) e calano in volume (-0,7%). Le vendite dei beni non alimentari sono in lieve aumento in valore (+0,1%) e diminuiscono in volume (-0,7%); anche le vendite dei beni alimentari aumentano in valore e calano in volume (rispettivamente +2,3% e -0,6%).

• Su base tendenziale, ad agosto 2022, le vendite al dettaglio aumentano del 4,3% in valore e diminuiscono del 2,1% in volume. Le vendite dei beni non alimentari crescono in valore (+2,2%) mentre diminuiscono in volume (-1,0%). Anche per le vendite dei beni alimentari si registra un aumento in valore e una diminuzione in volume (rispettivamente +6,8% e -3,5%).

• Per quanto riguarda i beni non alimentari, si registrano variazioni tendenziali positive per quasi tutti i gruppi di prodotti ad eccezione di Elettrodomestici, radio, tv e registratori (-4,5%) e Foto-ottica e pellicole, supporti magnetici, strumenti musicali (-0,3%). Gli aumenti maggiori riguardano Prodotti di profumeria, cura della persona (+6,7%) e Giochi, giocattoli, sport e campeggio (+4,9%).

• Rispetto ad agosto 2021, il valore delle vendite al dettaglio cresce per tutte le forme di vendita: la grande distribuzione (+6,2%), le imprese operanti su piccole superfici (+2,2%), le vendite al di fuori dei negozi (+3,9%) e il commercio elettronico (+3,7%).

Il commento

Ad agosto, rispetto al mese precedente, si registra una diminuzione delle vendite in valore sia per i beni alimentari, sia per i non alimentari. La riduzione in volume, per entrambi i settori merceologici, risulta anche più pronunciata.

Su base tendenziale, alla crescita delle vendite in valore corrisponde, per il terzo mese consecutivo, una diminuzione dei volumi, in riflesso dell’accelerazione della crescita dei prezzi al consumo registrata nello stesso periodo.

Per tutte le forme distributive il valore delle vendite è in crescita tendenziale, comprese quelle delle imprese operanti su piccole superfici e le vendite al di fuori dei negozi, in calo nei due mesi precedenti.

Intanto più di un italiano su due (51%) taglia la spesa nel carrello a causa dell’aumento record dei prezzi trascinato dai rincari energetici e dagli effetti della guerra in Ucraina che riduce il potere d’acquisto dei cittadini, secondo i risultati dell’indagine condotta sul sito www.coldiretti.it dalla quale si evidenzia che un altro 18% di cittadini dichiara di aver ridotto la qualità degli acquisti, costretto ad orientarsi verso prodotti low cost per arrivare a fine mese, mentre un 31% di cittadini non ha modificato le abitudini di spesa.

Commercio, Coldiretti: italiani tagliano cibo nel carrello (-3,2%)

 




Inflazione, Istat: Aumentano prezzi cibo (+10,2%). Energia e alimentari spingono inflazione a +8,4%

Secondo le stime preliminari, nel mese di agosto 2022 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,8% su base mensile e dell’8,4% su base annua (da +7,9% del mese precedente).

■ L’accelerazione dell’inflazione su base tendenziale si deve prevalentemente da una parte ai prezzi dei Beni energetici (la cui crescita passa da +42,9% di luglio a +44,9%) e in particolare degli Energetici non regolamentati (da +39,8% a +41,6%; i prezzi dei Beni energetici regolamentati continuano a registrare una crescita molto elevata ma stabile a +47,9%), e dall’altra a quelli dei Beni alimentaria lavorati (da +9,5% a +10,5%) e dei Beni durevoli (da +3,3% a +3,9%). Registrano, invece, un rallentamento i prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da +8,9% a +8,4%).

■ L’“inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, accelera da +4,1% a +4,4% e quella al netto dei soli beni energetici da +4,7% a +4,9%.

■ Su base annua accelerano i prezzi dei beni (da +11,1% a +11,8%) mentre è sostanzialmente stabile la crescita di quelli dei servizi (da +3,6% a +3,7%); si amplia, quindi, il differenziale inflazionistico negativo tra questi ultimi e i prezzi dei beni (da -7,5 di luglio a -8,1 punti percentuali).

Accelerano i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona (da +9,1% a +9,7%), mentre rallentano quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto (da +8,7% a +7,8%).

■ L’aumento congiunturale dell’indice generale è dovuto prevalentemente ai prezzi dei Beni energetici non regolamentati (+3,0%), dei Servizi relativi ai trasporti (+2,4%, anche a causa di fattori stagionali), degli Alimentari lavorati (+1,2%), dei Beni durevoli (+0,8%) e dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+0,7%, anche a causa di fattori stagionali).

■ L’inflazione acquisita per il 2022 è pari a +7,0% per l’indice generale e a +3,5% per la componente di fondo.

■ Secondo le stime preliminari, l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta dello 0,8% su base mensile e del 9,0% su base annua (da +8,4% nel mese precedente).

 

Il commento 

Sono l’energia elettrica e il gas mercato libero che producono l’accelerazione dei prezzi dei beni energetici non regolamentati (in parte mitigata dal rallentamento di quelli dei carburanti) e che, insieme con gli alimentari lavorati e i beni durevoli, spingono l’inflazione a un livello (+8,4%) che non si registrava da dicembre 1985 (quando fu pari a +8,8%). Accelerano, così, l’inflazione al netto degli energetici e degli alimentari freschi (+4,4%; non era così da maggio 1996 quando fu +4,7%), al netto dei soli beni energetici (+4,9%; non era così da aprile 1996) e la crescita dei prezzi del cosiddetto “carrello della spesa” (+9,7%; un aumento che non si osservava da giugno 1984).

L’INFLAZIONE IN ACCELERAZIONE AD AGOSTO, DOPO IL LIEVE RALLENTAMENTO DI LUGLIO

Ad agosto, secondo le stime preliminari, l’accelerazione su base annua dell’indice generale dei prezzi al consumo NIC (da +7,9% di luglio a +8,4%) si deve ai prezzi dei beni (da +11,1% a +11,8%), mentre la crescita di quelli dei servizi rimane sostanzialmente stabile (da +3,6% a +3,7%); il differenziale inflazionistico tra questi ultimi e i prezzi dei beni rimane quindi negativo, ma si amplia a -8,1 punti percentuali (era -7,5 a luglio).

L’accelerazione dei prezzi dei beni è imputabile prevalentemente ai prezzi dei Beni energetici (da +42,9% di luglio a +44,9%; +2,5% il congiunturale), a causa della componente non regolamentata che registra un’accelerazione (da +39,8% a +41,6%; +3,0% rispetto al mese precedente), mentre quella regolamentata pur continuando a registrare una crescita molto sostenuta rimane stabile (+47,9%; nullo il congiunturale). L’accelerazione dei prezzi degli Energetici non regolamentati è dovuta ai prezzi dell’Energia elettrica mercato libero (da +109,2% a +135,9%; +20,5% sul mese) e a quelli del Gas di città e gas naturale mercato libero (+22,8% su base mensile; la crescita tendenziale dei prezzi del Gas di città e gas naturale nel loro complesso sale così a +62,5%, da +42,8% di luglio). Questa dinamica è stata solo in parte compensata dal rallentamento dei prezzi del Gasolio per mezzi di trasporto (da +30,9% a +18,2%, -9,2% il congiunturale), della Benzina (da +22,3% a +8,8%; -10,4% da luglio) e del Gasolio per riscaldamento (da +52,5% a +43,6%; -6,0% sul mese).

Accelerano anche i prezzi dei Beni alimentari (da +9,6% di luglio a +10,2%; +1,0% rispetto al mese precedente) a causa di aumenti generalizzati dei prezzi degli Alimentari lavorati la cui crescita sale da +9,5% a +10,5% (+1,2% sul mese), mentre quella dei prezzi dei Beni alimentari non lavorati rimane pressoché stabile (passando da +9,6% a +9,7%, +0,4% la variazione congiunturale).

Da segnalare anche l’accelerazione dei prezzi degli Altri beni (da +3,0% a +3,3%; +0,4% su base mensile), imputabile prevalentemente ai prezzi dei Beni durevoli la cui crescita passa da +3,3% a +3,9% (+0,8% la variazione congiunturale), a causa dei Grandi apparecchi domestici elettrici e non (da +6,0% a +7,3%; +1,4% sul mese), dei Piccoli elettrodomestici (da +2,1% a +4,5%; +1,8% da luglio), delle Automobili usate (da +7,5% a +11,1%; +3,3% il congiunturale), degli Apparecchi fotografici e cinematografici e strumenti ottici (da +14,2% a +17,3%; -2,5% su base mensile) e alla flessione meno marcata dei prezzi degli Apparecchi di ricezione, registrazione e riproduzione di suoni e immagini (da -18,1% a -16,0%; +1,7% rispetto al mese precedente) e degli Apparecchi per il trattamento dell’informazione (da -4,0% a -3,1%; +2,1% sul mese).

I prezzi dei Servizi registrano una crescita pressoché stabile (da +3,6% a +3,7%; +0,6% da luglio). Da notare il rallentamento dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da +8,9% a +8,4%, +2,4% il congiunturale anche a causa anche di fattori stagionali), dovuto alla decelerazione dei prezzi del Trasporto aereo passeggeri, la cui crescita rimane molto elevata (da +109,2% a +85,1%; +18,4% su base mensile), e del Trasporto marittimo e per vie d’acqua interne (da +8,7% a +6,5%; +25,6% la variazione congiunturale), mentre si riduce la flessione di quelli del Trasporto passeggeri su rotaia (da -9,0% a -8,3%; +1,4% rispetto a luglio).




Covid: Coldiretti, spinge prezzi alimentari a record decennio

I prezzi dei prodotti alimentari hanno raggiunto a livello mondiale il massimo da quasi dieci anni trainati dalle quotazioni in forte aumento per oli vegetali, zucchero e cereali. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sulla base dell’Indice Fao dei prezzi delle materie prime agricole a maggio 2021, che ha raggiunto il valore massimo dal settembre 2011. Si tratta – sottolinea la Coldiretti – del risultato di un anno di aumenti consecutivi con l’indice Fao che ha raggiunto un valore medio di 127,1 punti, che costituisce un incremento del 39,7 percento rispetto a maggio 2020. A tirare la volata – precisa la Coldiretti – sono i prezzi internazionali dei cereali cresciti del 36,6% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, mentre i prodotti lattiero caseari sono saliti del 28% rispetto all’anno scorso ma va anche segnalato il balzo del 10% nelle quotazioni della carne. Con la pandemia da Covid – continua la Coldiretti – si è aperto uno scenario di riduzione degli scambi commerciali, accaparramenti, speculazioni e incertezza per gli effetti dei cambiamenti climatici che spinge la corsa dei singoli Stati ai beni essenziali per garantire l’alimentazione delle popolazione. La paura di non poter soddisfare i bisogni primari come il cibo ha convinto la stessa Unione Europea a lanciare una consultazione pubblica per raccogliere contributi dagli operatori, ma anche dalle autorità e dai cittadini per realizzare un piano finalizzato a conquistare l’autosufficienza alimentare. L’emergenza Covid – rileva la Coldiretti – sta innescando un nuovo cortocircuito sul fronte delle materie prime anche nel settore agricolo nazionale che ha già sperimentato i guasti della volatilità dei listini in un Paese come l’Italia che è fortemente deficitaria ed ha bisogno di un piano di potenziamento produttivo e di stoccaggio per le principali commodities, dal grano al mais fino all’atteso piano proteine nazionale per l’alimentazione degli animali in allevamento per recuperare competitività rispetto ai concorrenti stranieri. Nell’immediato – sostiene la Coldiretti – occorre però garantire la sostenibilità finanziaria delle stalle affinché i prezzi riconosciuti alla stalle per latte e carne non scendano sotto i costi di produzioni in forte aumento per effetto dei rincari delle materie prime alla base dell’alimentazione degli animali. Proprio per i ritardi infrastrutturali in Italia – spiega la Coldiretti – si trasferiscono solo marginalmente gli effetti positivi delle quotazioni sui mercati internazionali che invece impattano molto più pesantemente sul lato dei costi per le imprese soprattutto impegnate nell’allevamento che stanno affrontando una grave crisi. L’aumento delle quotazioni – sottolinea la Coldiretti – conferma che l’allarme globale provocato dal Coronavirus ha fatto emergere una maggior consapevolezza sul valore strategico rappresentato dal cibo e dalle necessarie garanzie di qualità e sicurezza ma anche le fragilità presenti in Italia sulle quali occorre intervenire per difendere la sovranità alimentare, ridurre la dipendenza dall’estero per l’approvvigionamento in un momento di grandi tensioni internazionali e creare nuovi posti di lavoro. “Per cogliere una opportunità unica abbiamo elaborato e proposto per tempo progetti concreti immediatamente cantierabili per l’agroalimentare con una decisa svolta verso la rivoluzione verde, la transizione ecologica e il digitale in grado di offrire un milione di posti di lavoro green entro i prossimi 10 anni” afferma il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini che invita a non trascurare nel Recovery plan le opportunità che vengono dalle campagne. “Digitalizzazione delle aree rurali, recupero terreni abbandonati, foreste urbane per mitigare l’inquinamento in città, invasi nelle aree interne per risparmiare l’acqua, chimica verde e bioenergie per contrastare i cambiamenti climatici ed interventi specifici nei settori deficitari dai cereali all’allevamento, dalla quarta gamma  fino all’olio di oliva sono – sottolinea Prandini – alcuni dei progetti strategici elaborati dalla Coldiretti insieme a Filiera Italia per la crescita sostenibile a beneficio del sistema Paese. Bisogna ripartire dai nostri punti di forza e l’Italia – conclude Prandini – è prima in Europa per qualità e sicurezza dell’alimentazione dove è possibile investire per dimezzare la dipendenza alimentare dall’estero”.

 




Inflazione, Coldiretti: In controtendenza calano alimentari (-0,6%)

E’ deflazione sui prezzi degli alimentari che calano dello 0,6% su base annua in controtendenza rispetto all’andamento generale. E’ quanto emerge afferma la Coldiretti sulla base dei dati Istat sull’inflazione nel mese di aprile che sconta ancora gli effetti delle chiusure di ristoranti, bar, pizzerie e agriturismi con 1,1 milioni di tonnellate di cibi e di vini invenduti dall’inizio della pandemia. Nell’ambito dei prodotti alimentari – sottolinea la Coldiretti – i prezzi della frutta fresca scendono dello 0,6% rispetto allo stesso mese dello scorso anno mentre i vegetali freschi calano dell’1,7% e i alimentari lavorati dello 0,8%. Su frutta e verdura pesa anche l’effetto del maltempo che ha già decimato i raccolti con la perdita di una ciliegia Made in Italy su quattro ed una produzione nazionale complessiva attorno agli 80 milioni di chili, il 25% in meno, secondo la stima della Coldiretti. La produzione italiana di frutta – sottolinea la Coldiretti – è stata duramente compromessa dalle gelate con danni stimati complessivamente vicino al miliardo di euro, dalle pesche alle albicocche fino alle ciliegie ma danni si contano anche su pere e kiwi. La Coldiretti chiede interventi urgenti di sostegno alle imprese agricole che hanno perso un intero anno di lavoro ma anche di rafforzare i controlli alle importazioni per evitare che prodotti stranieri diventino magicamente italiani e di sostenere il consumo di frutta italiana facendo attenzione alle etichette di origine obbligatorie per legge. Per aiutare il Paese a sanare le ferite economiche senza precedenti inferte dall’emergenza Covid serve responsabilità con un “patto etico di filiera” che – conclude la Coldiretti – garantisca una adeguata remunerazione dei prodotti agricoli e punti a privilegiare nella distribuzione il Made in Italy a tutela dell’economia, dell’occupazione e del territorio come sostenuto dalla campagna Coldiretti #mangiaitaliano.

 




Istat, a gennaio export +2,3% su mese, -8,5% su anno. Alimentari e bevande -7,2%

A gennaio 2021 si stima una crescita congiunturale per entrambi i flussi commerciali con l’estero, più intensa per le esportazioni (+2,3%) che per le importazioni (+1,2%). L’incremento su base mensile dell’export è dovuto, in particolare, all’aumento delle vendite verso l’area Ue (+4,0%) mentre quello verso i mercati extra Ue è contenuto (+0,4%). Nel trimestre novembre 2020-gennaio 2021, rispetto ai tre mesi precedenti, l’export cresce del 2,4%;  contribuiscono per circa due terzi le maggiori vendite di beni intermedi. Nello stesso periodo, l’import aumenta del 3,4%. Lo comunica l’Istat.

A gennaio 2021, l’export torna a diminuire su base annua (-8,5%, da +3,3% di dicembre 2020); la flessione è ampia e dovuta alla contrazione delle vendite sia verso i mercati extra Ue (-12,7%) sia, in misura minore,  verso l’area Ue (-4,7%). L’import segna una flessione dell’11,6% (da -1,7% di dicembre dello scorso anno), determinata soprattutto dalla caduta degli acquisti dall’area extra Ue (-18,3%).

Tra i settori che contribuiscono maggiormente alla diminuzione tendenziale dell’export si segnalano articoli di abbigliamento, anche in pelle e in pelliccia (-23,1%), prodotti petroliferi raffinati (-36,5%), articoli in pelle, escluso abbigliamento, e simili (-17,1%), articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (-9,0%) e prodotti alimentari, bevande e tabacco (-7,2%). Risultano in aumento le vendite di autoveicoli (+6,5%), apparecchi elettrici (+5,3%), prodotti dell’agricoltura (+8,4%) e computer, apparecchi elettronici e ottici (+0,8%).

 

Su base annua, i paesi che contribuiscono in misura più ampia alla flessione dell’export sono Stati Uniti     (-20,6%), Regno Unito (-37,4%), Francia (-7,0%) e paesi OPEC (-17,4%). Solo le vendite verso Cina (+29,2%), Polonia (+5,8%), Germania (+0,9%) e paesi MERCOSUR (+8,2%) risultano in crescita.

A gennaio 2021 – evidenzia Istat – si stima che il saldo commerciale risulti positivo per 1.587 milioni di euro, con un aumento  di 1.053 milioni rispetto a gennaio dello scorso anno. Al netto dei prodotti energetici il saldo è pari a +3.914 milioni di euro (era +4.054 milioni a gennaio 2020). Nel mese di gennaio 2021 i prezzi all’importazione aumentano dell’1,2% su base mensile e diminuiscono del 2,6% su base annua. A gennaio, dopo il calo di dicembre, l’export registra un nuovo rialzo congiunturale, sostenuto soprattutto dall’area Ue e spiegato per oltre due terzi dall’aumento delle vendite di beni intermedi. Su base annua, l’export torna a registrare una flessione ampia, cui contribuisce in particolare la contrazione delle vendite di beni strumentali e beni di consumo non durevoli. La flessione è molto marcata verso Stati Uniti e Regno Unito; l’export verso la Cina è, invece, in forte crescita. L’import segna un aumento congiunturale più contenuto mentre si accentua la flessione tendenziale, per effetto soprattutto della forte riduzione degli acquisti di energia e beni di consumo non durevoli. Per i prezzi all’import, l’aumento su base mensile è dovuto alle dinamiche positive di energia e beni intermedi in entrambe le aree, euro e non euro, e di beni strumentali nell’area euro.




Sistemi alimentari, a Roma dal 19 al 21 luglio il pre-vertice Onu

Le Nazioni Unite e il governo italiano hanno annunciato oggi che il pre-Vertice delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari del 2021 si terrà a Roma dal 19 al 21 luglio 2021.

Sotto la guida del Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres e del Presidente del Consiglio Mario Draghi, l’evento riunirà gli sforzi e i contributi di un processo di impegno globale che ambisca alla trasformazione dei sistemi alimentari. L’evento di tre giorni riunirà giovani, piccoli agricoltori, popolazioni indigene, ricercatori, settore privato, leader politici e ministri dell’agricoltura, dell’ambiente, della salute e delle finanze, tra gli altri, per fornire l’approccio scientifico più recente e basato sulle buone pratiche provenienti da tutto il mondo, lanciare una serie di nuovi impegni attraverso nuove azioni condivise e mobilitare nuovi finanziamenti e alleanze. Il Vertice sui sistemi alimentari si svolgerà a settembre nel quadro dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York.

“Il pre-vertice in Italia sarà un momento fondamentale per mobilitare gli impegni ambiziosi di cui abbiamo bisogno per costruire sistemi alimentari sostenibili che funzionino per le popolazioni, il pianeta e la prosperità. Attraverso un’azione accelerata possiamo aiutare il mondo a ricostruire meglio dopo il COVID-19, combattere la fame crescente e affrontare la crisi climatica”, ha dichiarato il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres.

Come ospite del pre-Vertice, il Governo italiano assumerà un impegno per il sistema alimentare a livello nazionale per definire lo spirito e le ambizioni in vista del vertice.

“L’Italia è pronta ad accogliere questo appuntamento essenziale del Vertice sui sistemi alimentari a Roma. Vogliamo affrontare la questione della sicurezza alimentare all’interno del nostro ampio programma comePresidenza del G20. Insieme alle Nazioni Unite e alle sue agenzie con sede a Roma, l’Italia si impegnerà con i suoi partner per promuovere un’agricoltura migliore, filiere produttive sostenibili e stili di vita salutari. Mi aspetto che tutti si uniscano a noi in uno sforzo globale per proteggere l’ambiente con azioni significative”, ha affermato il Presidente del Consiglio Mario Draghi.

L’evento pre-vertice si svolgerà in un formato virtuale “ibrido” per tre giorni, durante i quali molti parteciperanno di persona presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) a Roma, mentre altri prenderanno parte da tutto il mondo attraverso una vasta piattaforma virtuale. Si prevede che i leader globali intensifichino e lancino nuove azioni, soluzioni, alleanze e strategie coraggio per “ricostruire meglio” dopo la pandemia Covid-19 e realizzare progressi su tutti i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG, Sustainable Development Goals), ognuno dei quali si basa in qualche misura su sistemi alimentari che sostengano la nutrizione, la sostenibilità e l’equità.

Il pre-vertice si svolgerà a Roma mentre l’Italia presiede il processo del G20 e ospiterà la Conferenza delle parti sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite (COP26, Climate Change Conference of the Parties) a novembre. Il ruolo dei sistemi alimentari nel raggiungimento degli obiettivi globali e degli obiettivi climatici sarà una priorità centrale anche in occasione di questi altri eventi, continuando a portare avanti l’ambizione del Vertice sui sistemi alimentari.




Istat, nel 2020 calo record spesa consumi famiglie. Torna a livelli 2000. Stabili solo spese per alimentari e casa

Nel 2020 calo record della spesa per consumi delle famiglie. Lo comunica l’Istat. L’aumento della povertà assoluta si inquadra nel contesto di un calo record della spesa per consumi delle famiglie (su cui si basa l’indicatore di povertà). Secondo le stime preliminari, infatti, nel 2020 la spesa media mensile torna ai livelli del 2000 (2.328 euro; -9,1% rispetto al 2019). Rimangono stabili solo le spese alimentari e quelle per l’abitazione mentre diminuiscono drasticamente quelle per tutti gli altri beni e servizi (-19,2%).

Stabili solo le spese per alimentari e per la casa, crollano tutte le altre

Le variazioni risultano molto differenziate tra i singoli capitoli di spesa, coerentemente con il tipo di restrizioni imposte per contrastare la pandemia, e per il diverso grado di comprimibilità delle spese stesse.

Rispetto al 2019, rimangono sostanzialmente invariate la spesa per Alimentari e bevande analcoliche (468 euro al mese) e quella per Abitazione, acqua, elettricità e altri combustibili, manutenzione ordinaria e straordinaria (893 euro mensili).

Si tratta, infatti, di spese difficilmente comprimibili, solo marginalmente toccate dalle restrizioni governative e che possono essere state favorite dalla maggiore permanenza delle famiglie all’interno dell’abitazione. Diversamente, la spesa per tutti gli altri capitoli, che nel 2020 vale complessivamente 967 euro al mese, è scesa del 19,4% rispetto ai 1.200 euro del 2019, con diminuzioni drastiche per Servizi ricettivi e di ristorazione (-39,0%), Ricreazione, spettacoli e cultura (-26,5%), Trasporti (-24,6%) e Abbigliamento e calzature
(-23,2%).

Le variazioni descritte hanno determinato una consistente modifica della composizione della spesa complessiva per consumi delle famiglie. Le spese per alimentari e abitazione sono infatti passate dal rappresentare il 53,1% del totale nel 2019 al 58,4% nel 2020: in particolare, tra le famiglie in povertà assoluta, per le quali le voci destinate al soddisfacimento dei bisogni primari pesano maggiormente, tali capitoli rappresentano nel 2020 il 77,1% della spesa totale, a fronte del 56,8% delle famiglie non povere.

 

 

 

 

 

 




Inflazione, Coldiretti, alimentari spingono uscita da deflazione

A far tornare positiva l’inflazione contribuiscono i prezzi dei prodotti alimentari che aumentano dello 0,6% con punte del 3% per la frutta. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sui dati Istat relativi all’andamento dell’inflazione a gennaio 2021 che sanciscono l’uscita dell’Italia dalla deflazione dopo otto mesi, con un aumento dello 0,4% dell’indice dei prezzi su base annua.

 

Sul piano congiunturale ad incidere è anche l’andamento dei prezzi energetici per effetto delle quotazioni del petrolio che impatta anche sul costo di benzina e gasolio in un Paese come l’Italia dove l`85% dei trasporti commerciali – sottolinea la Coldiretti – avviene per strada. L’aumento dei prezzi dei carburanti – precisa la Coldiretti – ha un effetto valanga sulla spesa con un aumento dei costi di trasporto oltre che di quelli di produzione, trasformazione e conservazione. A subire gli effetti dei prezzi dei carburanti – continua la Coldiretti – è anche l’intero sistema agroalimentare dove i costi della logistica arrivano ad incidere fino dal 30 al 35% sul totale dei costi per frutta e verdura secondo una analisi della Coldiretti su dati Ismea.

 

Una situazione che – rileva la Coldiretti – favorisce le speculazioni nei campi dove molti prodotti, dagli agrumi ai carciofi, vengono sottopagati agli agricoltori in controtendenza agli aumenti sugli scaffali. Di fronte ad una emergenza senza precedenti serve responsabilità con un “patto etico di filiera” – conclude  la Coldiretti – per garantire una adeguata remunerazione dei prodotti agricoli e privilegiare nella distribuzione il Made in Italy a tutela dell’economia, dell’occupazione e del territorio come sostenuto dalla campagna Coldiretti #mangiaitaliano.




Commercio al dettaglio, Istat: alimentari trainano aumento vendita al dettaglio

 

A ottobre 2020 si rileva un moderato aumento congiunturale delle vendite al dettaglio, dovuto soprattutto alla componente alimentare. Le vendite complessive risultano maggiori del 2,9% rispetto a dodici mesi prima e di livello pari a quello registrato a febbraio, alla vigilia dell’esplosione della prima crisi sanitaria.

Tra le forme distributive continuano a registrarsi cali per le imprese operanti su piccole superfici e le vendite al di fuori dei negozi, mentre la grande distribuzione vede un’accelerazione delle vendite per la componente degli esercizi non specializzati. Per quest’ultimo settore si evidenzia, in particolare, il risultato positivo dei discount (+12,9%), A ottobre 2020 si stima, per le vendite al dettaglio, un aumento rispetto a settembre dello 0,6% in valore e dello 0,2% in volume. In crescita le vendite dei beni alimentari, in valore e in volume (rispettivamente +0,8% e +0,6%); le vendite dei beni non alimentari mostrano un lieve aumento in valore (+0,3%) mentre sono stazionarie quelle in volume.

  • Nel trimestre agosto-ottobre 2020, le vendite al dettaglio registrano un aumento congiunturale del 7,6% in valore e del 9,0% in volume. Crescono le vendite dei beni alimentari (+1,1% in valore e +1,4% in volume) e, in modo decisamente più sostenuto, quelle dei beni non alimentari (+13,1% in valore e +15,3% in volume).
  • Su base tendenziale, a ottobre, le vendite aumentano del 2,9% in valore e del 2,5% in volume. In crescita sia le vendite dei beni alimentari (+5,2% in valore e +3,7% in volume) sia quelle dei beni non alimentari (+1,2% in valore e +1,5% in volume).
  • Per quanto riguarda i beni non alimentari, si registrano variazioni tendenziali molto eterogenee tra i gruppi di prodotti. Gli aumenti maggiori riguardano Dotazioni per l’informatica, telecomunicazioni, telefonia (+26,0%) ed Elettrodomestici, radio, tv e registratori (+18,6%). Le flessioni più marcate si evidenziano, invece, per Calzature, articoli in cuoio e da viaggio (-9,2%) e Cartoleria, libri, giornali e riviste (-7,6%).
  • Rispetto a ottobre 2019, il valore delle vendite al dettaglio aumenta per la grande distribuzione (+5,2%) e diminuisce per le imprese operanti su piccole superfici (-2,1%). Le vendite al di fuori dei negozi calano del 9,2% mentre il commercio elettronico è in forte aumento (+54,6%).



ECCO IL DECRETO MISE CON LA NUOVA LISTA ATECO. REINTRODOTTI BARATTOLI E LATTINE PER GARANTIRE BENI ALIMENTARI SU SCAFFALI

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica il decreto Mise firmato dal ministro Patuanelli con la ‘correzione’ della lista ATECO dei prodotti la cui linea produttiva non può essere interotta perché essenziali.

1. L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
marzo 2020 è sostituito dall’allegato 1 del presente decreto.
2. Per le attività di seguito elencate si applicano le seguenti ulteriori prescrizioni:
a) le “Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)” (codice ATECO 78.2) sono
consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal
presente decreto ministeriale;
b) le “Attività dei call center” (codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alla
attività di “call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite

operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-
telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini,

fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami” e, comunque,
nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto
ministeriale;
c) le “Attività e altri servizi di sostegno alle imprese” (codice ATECO 82.99.99) sono consentite
limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.
3. In conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 22 marzo 2020, le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto
completano le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione
della merce in giacenza.

Art. 2
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 26 marzo 2020.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica il decreto in PDF:

DM-MiSE-25-03-20.pdf

Era già stato scritto:

ECCO LA LISTA ATECO. REINTRODOTTI BARATTOLI E LATTINE PER BENI ALIMENTARI

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Pronta la lista ATECO dei prodotti considerati essenziali. Dopo  un lungo confronto tra il governo e i sindacati, la lista precedentemente pubblicata ed entrata in vigore da oggi – e ripubblicata nel decretone datato 24 marzo summa di tutti i provvedimenti presi finora –  viene ‘corretta’ e aggiustata. Tra i segmenti che possono proseguire le linee produttive – senza dover riccorrere alla lettera D dell’articolo 1 affollando le refetture di richieste – ricompare la fabbricazione di vetro cavo a codice ATECO 23.13 e la fabbricazione di imballaggi leggeri di metallo codice ATECO 25 92. I contenitori per le conserve alimentari, beni di prima necessità, vengono così reintrodotti senza dover avere l’ok dalle prefetture e fare la fila per immettere e garantire il prodotto sugli scaffali.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica la lista che verrà pubblicata nel decreto in via d definizione al Mise:

ATECO




L.BILANCIO, ECCO TUTTE LE NOVITA CHE INTERESSANO COMPARTO AGRICOLO ED AGROALIMENTARE

BILANCIO

Di agroalimentare si parla in maniera indiretta anche per quanto riguarda l’energia, le fonti rinnovabili, le pensioni ecc

Molte le questioni agricole affrontate nella legge di Bilancio approvata in serata al Senato. Che ora approderà alla Camera. Tanti i temi oltre ai punti fondamentali come quello relativo al fondo per la Xylella – che da quanto si apprende sarà probabilmente messo in discussione a Montecitorio per alzare la soglia attualmente stabilita in 5 milioni di euro – alla pesca, all’enoturismo, ai distretti, e all’innalzamento della soglia per le certificazioni antimafia da 5 mila euro a 25mila. L’emendamento approvato al Senato non fa riferimento infatti all’articolo 25 che individua la fattispecie. Di agroalimentare si parla in maniera indiretta anche per quanto riguarda l’energia, le fonti rinnovabili, le pensioni ecc.

Qui di seguito AGRICOLAE riassume le ultime novità in ambito agricolo ed agroalimentare:

 

3.24 (testo2) Fravezzi, Zeller, Panizza, LanieceAGEVOLAZIONI EFFICIENZA ENERGETICA – COMMA 3

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) al comma 2, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«b-bis) per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all’Allegato III del Decreto Interministeriale 4 agosto 2011, pari almeno al 20 per cento».

Conseguentemente, all’articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l’anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «249 milioni di euro per l’anno 2018 e di 329 milioni di euro annui».

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13.10 (testo 3) Zeller, Berger, Fravezzi, Panizza, LanieceTRATTAMENTO FISCALE ATTI TRASFORMAZIONE TERRITORI -COMMA 45

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All’articolo 20, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

“1-bis. Il trattamento tributario di cui al comma 1 si applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi.

1-ter. La disposizione al comma 1-bis si applica a tutte le convenzioni e atti di cui all’articolo 40-bis della legge provinciale di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13, per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente o rispetto ai quali non sia stata emessa sentenza passata in giudicato”».

Conseguentemente, all’articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l’anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «249,5 milioni di euro per l’anno 2018 e di 329,5 milioni di euro annui».

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16.78 (testo 2) Zeller, Berger, Fravezzi, Panizza, Laniece –  MODIFICA DISCIPLINA DEDUCIBILITA’ DALL’IMPONIBILE IRAP DEL COSTO LAVORATORI STAGIONALI -COMMA 65

Dopo il comma 12, aggiungere, il seguente:

«12-bis. Per l’anno 2018, per i soggetti che determinano un valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è consentita la piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dai secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto, in deroga all’articolo 11, comma 4-octies, del medesimo decreto legislativo».

Conseguentemente, all’articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l’anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019», con le seguenti: «240,5 euro per l’anno 2018, 318,4 milioni di euro per l’anno 2019, 317,9 milioni di euro a decorrere dal 2020».

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17.0.6 (testo 2) Bertuzzi, Albano, Cantini, Fasiolo, Pignedoli, Saggese, Ruta, PanizzaAFFIANCAMENTO GIOVANI IN AGRICOLTURA – COMMI 68-69

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 47-bis. (Affiancamento in agricoltura)

  1. Al fine di favorire lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura e agevolare il passaggio generazionale nella gestione dell’attività d’impresa, per il triennio 2018-2020, i giovani di età compresa tra i diciotto e i quarant’anni, anche organizzati in forma associata, che non siano titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su terreni agricoli e che stipulano con imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 c.c. o coltivatori diretti, di età superiore a sessantacinque anni o pensionati, un contratto di affiancamento ai sensi dei presente comma, hanno accesso prioritario alle agevolazioni previste dal Capo III del Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni. Il contratto di affiancamento, da allegare al piano aziendale presentato ad ISMEA che può prevedere un regime di miglioramenti fondiari anche in deroga alla legislazione vigente, impegna da un lato l’imprenditore agricolo o il coltivatore diretto a trasferire al giovane affiancato le proprie competenze nell’ambito delle attività di cui all’articolo 2135 c.c.; dall’altro il giovane imprenditore agricolo a contribuire direttamente alla gestione, anche manuale, dell’impresa, d’intesa con il titolare, e ad apportare le innovazioni tecniche e gestionali necessarie alla crescita d’impresa. L’affiancamento non può avere durata superiore ai tre anni e comporta in ogni caso la ripartizione degli utili di impresa tra giovane e imprenditore agricolo, in percentuali comprese tra il 30 ed il 50 per cento a favore del giovane imprenditore. Il contratto può stabilire il subentro del giovane imprenditore agricolo nella gestione dell’azienda, ed in ogni caso prevede le forme di compensazione del giovane imprenditore in caso di conclusione anticipata del contratto. Al giovane imprenditore è garantito in caso di vendita, per i sei mesi successivi alla conclusione del contratto, un diritto di prelazione con le modalità di cui all’articolo 8 della legge n. 590 del 1965.
  2. Nel periodo di affiancamento il giovane imprenditore è equiparato all’imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99».

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17.0.7 (testo 3) Bertuzzi, Albano, Cantini, Fasiolo, Pignedoli, Saggese, Ruta, CollinaLAVORATORI SETTORE PESCA – COMMI 70-71

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis. (Sostegno al reddito in favore dei lavoratori del settore della pesca)

  1. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l’anno 2018 e nel limite di spesa dì 11 milioni di euro, un’indennità giornaliera onnicomprensiva pari 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro, delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell’indennità di cui alla presente disposizione. Ai relativi oneri, pari a 11 milioni di euro per l’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014; n. 190, come rifinanziato dall’articolo 92 della presente legge.
  2. Al fine di sostenere il settore, la dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2017-2019, di cui all’articolo 2, comma 5-decies del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge 26 febbraio 2011, n. 10, adottato con decreto 28 dicembre 2016 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, è integrata di 12 milioni di euro. Ai relativi oneri, pari a 12 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 92 della presente legge».

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17.0.9 (testo 2) Tomaselli, Albano, Bertuzzi, Cantini, Fasiolo, Pignedoli, Saggese, PaduaXYLELLA – COMMI 72-74

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis. (Misure in favore dei territori danneggiati dal batterio Xylella fastidiosa)

1 Al fine di realizzare un programma di rigenerazione dell’agricoltura nei territori colpiti dal batterio Xylella fastidiosa, anche attraverso il recupero di culture storiche di qualità, sono stanziati 2 milioni di euro per l’anno 2019 e 2 milioni di euro per l’anno 2020 da destinare al finanziamento di contratti di distretto per i territori danneggiati dal batterio.

  1. Al fine di favorire la ripresa economica delle imprese agricole dei territori colpiti da Xytella fastidiosa, il Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è rifinanziato, per un importo pari ad 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2018 e 2019, da destinare al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 102 del 2004, in favore delle imprese agricole danneggiate, dal batterio Xylella fastidiosa negli anni 2016 e 2017, a tal fine, la Regione Puglia, anche in deroga ai termini stabiliti all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi, entro il termine perentorio del 31 marzo 2018.
  2. All’articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

“1-bis. Al fine di superare l’emergenza derivata dal batterio Xylella fastidiosa, il Fondo di cui comma 1, è esteso al settore olivicolo nelle aree colpite dal batterio Xylella fastidiosa.

1-ter. Conseguentemente, il Fondo è incrementato di 1 milioni di euro, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, da destinare al reimpianto con piante tolleranti o resistenti a Xylella fasfidiosa nella zona infetta sottoposta a misure di contenimento per Xylella fastidiosa, di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2015/789, ad eccezione dell’area di 20 km adiacente alla zona cuscinetto”».

Conseguentemente, la rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente: «Misure per la competitività delle filiere agricole strategiche e per il rilancio del settore olivicolo nelle aree colpite da Xylella fastidiosa».

Conseguentemente, alla Tabella 12, missione «1 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», programma «1.3 – Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell’ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)», azione «Competitività agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano», voce «Cap. 7810 SOMME DA RIPARTIRE PER ASSICURARE LA CONTINUITÀ DEGLI INTERVENTI PUBBLICI NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE (22.2.1) (4.2.1 60 per cento 4.8.2 40 per cento)» apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2022:  –  2.000.0000.

Conseguentemente, alla Tabella 12, missione «1 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», programma «1.1 – Politiche europee ed internazionali e delle sviluppo rurale (9.2)», azione «Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizoozie», voce «cap. 7439 – FONDO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE INCENTIVI ASSICURATIVI (23.1.1) (4.2.1)» apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019:  –  4.000.000;

2020:  –  3.000.000.

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19.2 (testo 2) Azzollini, Mandelli, Boccardi, Ceroni, D’ali’, Milo, Vicari INDENNITÀ LAVORATORI PESCA – COMMA 77

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, al penultimo periodo aggiungere il seguente: “A decorrere dall’anno 2018, e nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a ciascuno dei soggetti di cui al presente comma è altresì riconosciuta la medesima indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di 30 euro nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un periodo non superiore complessivamente a quaranta giorni in corso d’anno. All’onere, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica”».

Conseguentemente, all’articolo 92, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019» con le seguenti: «di 325 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019».

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20.0.7 (testo2) Parente, Angioni, D’adda, Favero, SpilabotteRISORSE ANPAL (AGENZIA NAZ. POLITICHE ATTIVE LAVORO) – COMMA 80

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

Al fine di concorrere al finanziamento delle spese di implementazione dell’assegno di ricollocazione, escluse le spese di personale, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015, è trasferito in favore di ANPAL Servizi s.p.a., di cui all’articolo 1, comma 595, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, un importo pari a 5 milioni di euro per l’anno 2018, e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all’articolo 1, comma 215 della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

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21.0.1000 Il Governo – PENSIONI – COMMI 82-95

Dopo l’articolo, è inserito il seguente:

«Art. 21-bis. (Misure previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori addetti ad attività gravose e di incentivo allo sviluppo della previdenza complementare, conseguenti al confronto tra il Governo e le Organizzazioni sindacali del 21 novembre 2017) (sub 21.0.1000/97 Comaroli, Arrigoni e sub 21.0.1000/98 Guerra, Ricchiuti, Gatti, Pegorer, Fornaro)

  1. All’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 13, sono apportate le seguenti modifiche:
  2. a) al primo periodo sono aggiunte infine le seguenti parole: ”, salvo quanto previsto dal presente comma”;
  3. b) alla fine sono aggiunti i seguenti periodi: ”Con riferimento agli adeguamenti biennali di cui al primo periodo del presente comma la variazione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento è computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo rispetto alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente, con esclusione dell’adeguamento decorrente dal 1º gennaio 2021, in riferimento al quale la variazione della speranza di vita relativa ai biennio 2017-2018 è computata, ai fini dell’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 rispetto al valore registrato nell’anno 2016. Gli adeguamenti biennali di cui al primo periodo del presente comma non possono in ogni caso superare i tre mesi, salvo recupero in sede dell’adeguamento o degli adeguamenti successivi nel caso di incremento della speranza di vita superiore a tre mesi; gli stessi adeguamenti non vengono effettuati nel caso di diminuzione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento, computata ai sensi del terzo periodo del presente comma, salvo recupero in sede dell’adeguamento o degli adeguamenti successivi».
  4. Per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 3, non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l’accesso alla pensione anticipata, di cui all’articolo 24, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’adeguamento alla speranza di vita stabilito per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 12, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  5. La disposizione del comma 2 si applica:
  6. a) ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui all’allegato A e sono in possesso di una anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;
  7. b) ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all’articolo 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo n. 67 del 2011 e sono in possesso di una anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.
  8. Al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi gli adeguamenti previsti ai sensi del comma 200 del medesimo articolo.
  9. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai soggetti, che al momento del pensionamento, godono dell’indennità di cui all’art. 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  10. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano requisiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, le indennità di fine servizio comunque denominate di cui all’articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento dì fine servizio comunque denominato.
  11. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, per i lavoratori dì cui ai commi 2 e 3 non trova applicazione la disposizione di cui all’articolo 24, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni.
  12. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative dei commi 2 e 3, avuto particolare riguardo all’ulteriore specificazione delle professioni di cui all’Allegato A e alle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell’ente previdenziale, tenendo conto di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
  13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all’età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori. La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale. La Commissione è presieduta dal Presidente dell’ISFAT ed è composta da rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche del Ministero della salute, del Ministero per la semplificazione e la pubblica Amministrazione, dell’istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell’Istituto nazionale per le assicurazioni e gli infortuni sul lavoro (INAIL), del Consiglio Superiore degli attuari, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al primo periodo del presente comma. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo del presente comma sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento, nonché la possibilità di richiesta dì contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a Istituzioni nazionali, comunitarie e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 30 settembre 2018 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta al Parlamento una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.
  14. A decorrere dal 1º gennaio 2018, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano le disposizioni concernenti deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Per dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti a forme pensionistiche complementari, le disposizioni concernenti: la deducibilità dei contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 si rendono applicabili a decorrere dal 1º gennaio 2018. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
  15. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999 recante «Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione; dei pubblici dipendenti», come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2001, nei confronti del personale di cui al comma 2 del predetto articolo 2 assunto successivamente alla data del 1º gennaio 2019 è demandata alle parti istitutive dei fondi di previdenza complementare la regolamentazione inerente le modalità di espressione della volontà di adesione agli stessi, anche mediante forme di silenzio-assenso, e la relativa disciplina di recesso del lavoratore. Tali modalità devono garantire la piena e diffusa informazione dei lavoratori nonché la libera espressione di volontà dei lavoratori medesimi, sulla base di direttive Covip.
  16. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello comunitario e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali. La Commissione è presieduta dal Presidente dell’ISTAT ed è composta da rappresentanti Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche del Ministero della salute, dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell’Istituto nazionale per le assicurazioni e gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni, maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto al primo periodo del presente comma. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo del presente comma sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a Istituzioni nazionali, comunitarie e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 30 settembre 2018 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta al Parlamento una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse finanziarie, umane strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.
  17. All’articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 le parole: «quattro volte» sono sostituite dalle parole: «dieci volte». L’articolo 44, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 è abrogato.

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21.0.1000/89-90-91 (testo 2) Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Quagliariello, Milo, Barani, Langella, Amoruso, Compagnone, D’anna, Falanga, Gambaro, Iurlaro, Eva Longo, Mazzoni, Pagnoncelli, Scavone, VerdiniINCENTIVO ESODO LAVORATORI (DA QUATTRO A SETTE ANNI DAL RAGGIUNGIMENTO REQUISITI MINIMI PENSIONE)

All’articolo 21-bis, dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:

“13-bis. Al fine di fornire misure rafforzate per affrontare gli impatti occupazionali derivanti dalla transizione dal vecchio al nuovo assetto del tessuto produttivo senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e aggravi sull’attuale sistema previdenziale, limitatamente al periodo 2018-2020 i requisiti minimi di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, possono essere elevati da 4 a 7 anni.

Conseguentemente, all’articolo 92 apportare le seguenti modifiche:

  1. a) al comma 1 sostituire le parole: «e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019» con le seguenti: «, di 291,3 milioni di euro per l’anno 2019, di 321,9 milioni di euro per l’anno 2020, di 320,6 milioni di euro per l’anno 2021, di 309,9 milioni di euro per l’anno 2022, di 264,4 milioni di euro per l’anno 2023, di 249,2 milioni di euro per l’anno 2024, di 280 milioni di euro per l’anno 2025, di 290 milioni di euro per l’anno 2026 e di 281,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027».
  2. b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 44,7 milioni di euro per l’anno 2025, dì 66,9 milioni di euro per l’anno 2026 e di 70,4 milioni di euro annuì a decorrere dall’anno 2027.»;

1- ter. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e ridotto di 2,4 milioni di euro per l’anno 2018, di 65 milioni di euro per l’anno 2019, di 48,6 milioni di euro per l’anno 2020, di 66,5 milioni di euro per l’anno 2021, di 88,1 milioni di euro per l’anno 2022, di 82 milioni di euro per l’anno 2023, di 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.

1-quater. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n, 190, è ridotto di 2,4 milioni di euro per l’anno 2018, di 65 milioni di euro per l’anno 2019, di 48,6 milioni di euro per l’anno 2020, di 66,5 milioni di euro per l’anno 2021, di 88,1 milioni di euro per l’anno 2022, di 82 milioni di euro per l’anno 2023, di 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.

 

1-quinquies. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre del 2000, n. 388, è ridotta di 11,2 milioni di euro per l’anno 2019, di 23,5 milioni 7 milioni di euro per l’anno 2018, di 18,2 milioni di euro per l’anno 2019, di 30 milioni (sub 21.0.1000/96 Santini) INTEGRAZIONE COPERTURA PREVIDENZA COMPLEMENTARE di euro per l’anno 2020, di 28 milioni di euro per l’anno 2021, di 26 milioni di euro per l’anno 2022, di 24 milioni di euro per l’anno 2023, di 22 milioni di euro per l’anno 2024, di 20 milioni di euro per l’anno 2025, di 18 milioni di euro per l’anno 2026 e di 16 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027».

Conseguentemente, all’articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, apportare le seguenti variazioni:

– voce Ministero dell’economia e delle finanze

2020: – 56.000.000

– voce Ministero dello sviluppo economico

2020: – 1.000.000

– voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali

2020: – 2.000.000

– voce Ministero della giustizia

2020: – 5.000.000

– voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

2020: – 8.000.000

– voce Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

2020: – 5.000:000

– voce Ministero dell’interno

2020: – 5.000 000

– voce Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

2020: – 1,000.000

– voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

2020: – 2.000.000

– voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

2020: – 5.000.000

ALLEGATO A

  1. Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici
  2. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
  3. Conciatori di pelli e di pellicce
  4. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
  5. Conduttori di mezzi pesanti e camion
  6. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
  7. Addetti all’assistenza personale dì persone in condizioni dì non autosufficienza
  8. Insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido
  9. Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
  10. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
  11. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
  12. Operai dell’agricoltura, della zootecnia e pesca
  13. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative
  14. Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricomprese nella normativa del decreto legislativo 67/2011
  15. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne

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22.1 (testo 3) SantiniPENSIONI COMPLEMENTARI – COMMA 96

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All’articolo 1, comma 184-bis, lettera c), della legge 28 dicembre 2016, n. 208, dopo le parole: “dallo stesso stabilite” sono aggiunte le seguenti: “. Ai fini di quanto stabilito dall’articolo 68, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il costo o il valore di acquisto è pari al valore delle azioni ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al medesimo comma 182″».

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23.0.31 Panizza, Fravezzi, Berger, Laniece, Zin  – FONDI PENSIONE – COMMI 100-102

Dopo l‘articolo, inserire i seguenti:

«Art. 23-bis. (Disposizioni in materia di previdenza complementare)

  1. Salva diversa volontà del lavoratore, quando la contrattazione collettiva o specifiche disposizioni normative disciplinano il versamento a fondi pensione negoziali di categoria operanti su base nazionale di contributi aggiuntivi alle ordinarie modalità di finanziamento di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tale versamento è effettuato nei confronti dei fondi pensione negoziali territoriali di riferimento ove esistenti alla data di entrata in vigore di questo articolo anche in caso di lavoratori che non abbiano destinato il proprio trattamento di fine rapporto (TFR) alla previdenza complementare. Qualora il lavoratore sia chiamato, dalla disposizione normativa o contrattuale, ad esprimere una scelta circa la destinazione del contributo aggiuntivo e non manifesti alcuna volontà, per l’individuazione del fondo si applicano i criteri previsti dall’articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, salvo che il lavoratore sia già iscritto ad un fondo pensione negoziale, sia esso nazionale o territoriale, nel qual caso il contributo aggiuntivo affluisce automaticamente alla posizione già in essere.
  2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del comma 1, i fondi negoziali territoriali devono adeguare il proprio ordinamento per dare attuazione alle disposizioni previste dal medesimo comma. Dopo tale data, i versamenti aggiuntivi sono comunque effettuati secondo quanto stabilito dal comma 1. Entro la predetta data i fondi pensione negoziali nazionali assicurano comunque la portabilità automatica dei flussi contributivi aggiuntivi accantonati con riferimento alle posizioni di lavoratori che già destinano a fondi negoziali territoriali il TFR o contributi ordinari a carico del lavoratore o del datore di lavoro».

«Art. 23-ter. (Disposizioni in materia di fondi integrativi territoriali del servizio sanitario)

  1. Qualora i contratti e gli accordi collettivi di livello nazionale prevedano l’adesione dei lavoratori e delle lavoratrici ad uno specifico fondo integrativo nazionale del servizio sanitario nazionale, nelle province di Trento e di Bolzano può essere prevista, con accordi territoriali o aziendali, la possibilità per i lavoratori e le lavoratrici di aderire ad altro fondo integrativo individuato dagli accordi medesimi, purché con prestazioni non inferiori a quelle originariamente previste».

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29.0.24 (testo 2) Sposetti, Vaccari, PagliariPRESTITO SOCIALE SOCIETA’ COOPERATIVE – COMMI 138-143

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

  1. Le società cooperative che ricorrono al prestito sociale sono tenute a impiegare le somme raccolte in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell’oggetto o scopo sociale.
  2. L’articolo 2467 del codice civile non trova applicazione per le somme versate dai soci alle cooperative, a titolo di prestito sociale.
  3. Con delibera da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, il CICR definisce i limiti di raccolta del prestito sociale nelle società cooperative e le relative forme di garanzia, attenendosi ai seguenti criteri:
  4. a) prevedere che l’ammontare complessivo del prestito sociale non possa eccedere, a regime, il limite del triplo del patrimonio risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato, disciplinando un regime transitorio che preveda il graduale adeguamento delle cooperative a tale limite, nel termine di tre anni, con facoltà di estendere tale termine in casi eccezionali motivati in ragione dell’interesse dei soci prestatori;
  5. b) prevedere che durante il periodo transitorio, il rispetto del limite di cui alla lettera a) costituisce condizione per la raccolta di prestito ulteriore rispetto all’ammontare risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data di entrata in vigore della presente legge;
  6. c) prevedere che ove l’indebitamento nei confronti dei soci ecceda i 300.000 euro e risulti superiore all’ammontare del patrimonio netto della società, il complesso dei prestiti sociali è coperto fino al 30 per cento, da garanzie reali o personali rilasciate da soggetti vigilati o con la costituzione di un patrimonio separato con deliberazione iscritta ai sensi dell’articolo 2436 del codice civile, oppure mediante adesione della cooperativa a uno schema di garanzia dei prestiti sociali che garantisca il rimborso di almeno il 30 per cento del prestito, disciplinando un regime transitorio che preveda il graduale adeguamento delle cooperative alle nuove prescrizioni nei due esercizi successivi alla data di adozione della delibera;
  7. d) definire i maggiori obblighi di informazione e di pubblicità a cui sono tenute le società cooperative che ricorrono al prestito sociale in misura eccedente i limiti indicati al comma 3, lettera c), al fine di assicurare la tutela dei soci, dei creditori e dei terzi;
  8. e) definire modelli organizzativi e procedure per la gestione del rischio da adottarsi da parte delle società cooperative nei casi in cui il ricorso all’indebitamento verso i soci a titolo di prestito sociale assuma significativo rilievo in valore assoluto o comunque ecceda il limite del doppio del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato.
  9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, entro 60 giorni dalla adozione della delibera di cui al comma 3, sono definite forme e modalità del controllo e del monitoraggio in ordine all’adeguamento e al rispetto delle prescrizioni in materia di prestito sociale da parte delle società cooperative di cui al comma 3, lettera c).
  10. All’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002 n. 220 , dopo la lettera b) è inserita la seguente:

c) accertare l’osservanza delle disposizioni in tema di prestito sociale”.

  1. Il Comitato di cui all’articolo 4, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, è integrato da un rappresentante della Banca d’Italia con riferimento ai temi concernenti il prestito sociale nelle cooperative».

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31.0.5 Sangalli, Fattorini, Giannini, Lanzillotta, Micheloni, Tronti, VerducciEXPO DUBAI 2020 – COMMA 154

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis. (Partecipazione italiana all’Expo Dubai 2020)

  1. Per avviare la preparazione della partecipazione italiana ad Expo Dubai 2020 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2018».

Conseguentemente alla tabella A del «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» apportare le seguenti variazioni:

2018:  –  3.000.000;

2019:  –  0;

2020:  –  0.

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31.0.6 (testo 2) Sangalli, Fattorini, Giannini, Lanzillotta, Micheloni, Tronti, VerducciIMMOBILI DEMANIALI ASSEGNATI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI – COMMA 155

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis. (Fondo per gli immobili demaniali assegnati ad organismi internazionali)

  1. Per assicurare il tempestivo adempimento degli impegni internazionali derivanti dagli accordi di sede con le organizzazioni internazionali site in Italia, è istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo con dotazione di euro 5 milioni per anno 2018, 10 milioni per l’anno 2019 e 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, per la partecipazione italiana alle spese di costruzione e di manutenzione di immobili di proprietà pubblica in uso alle predette organizzazioni internazionali».

Conseguentemente, alla tabella B del «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» apportare le seguenti variazioni:

2018: – 5.000.000;

2019: – 10.000.000;

2020: – 20.000.000.

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32.0.11 (testo 2) Sangalli, Fattorini, Giannini, Lanzillotta, Micheloni, Tronti, Verducci, Casini, Santini, Del BarbaSOSTEGNO EXPORT – COMMA 163

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis (Misure per l’efficientamento del Fondo di cui all’articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per il sostegno all’export e all’internazionalizzazione del sistema produttivo)

  1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modifiche:
  2. a) all’articolo 16, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

”1-bis. Al fine di garantire una più efficiente gestione delle risorse disponibili per l’operatività del Fondo di cui all’articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, il soggetto gestore provvede ad effettuare, con riferimento agli impegni assunti e a quelli da assumere annualmente, accantonamenti pari al costo atteso di mercato per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio, nonché gli ulteriori accantonamenti necessari ai fini della copertura dei rischi di maggiori uscite di cassa almeno nel biennio successivo, connessi ad eventuali ulteriori variazioni dei predetti tassi, quantificati applicando la metodologia adottata dall’organo competente all’amministrazione del Fondo su proposta del soggetto gestore e approvata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Ai fini della definizione e della verifica della suddetta metodologia, il soggetto gestore del Fondo può conferire, con oneri a carico del Fondo, incarichi a soggetti dì provata esperienza e capacità operativa”.

  1. b) l’articolo 17 è sostituito dal seguente:

”Art. 17. (Operazioni e Piano previsionale dei fabbisogni finanziari)

  1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il CIPE, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico:
  2. a) stabilisce la tipologia e le caratteristiche delle operazioni di cui all’articolo 14, i criteri di priorità nell’utilizzo delle risorse del Fondo e la misura massima del contributo da destinare alle diverse tipologie di operazioni, tenendo conto delle risorse disponibili sulla base della metodologia di cui all’articolo 16, comma 1-bis, nonché delle caratteristiche dell’esportazione, del settore del Paese di destinazione, della durata dell’intervento, degli impatti economici ed occupazionali in Italia;
  3. b) delibera il piano previsionale dei fabbisogni finanziati del Fondo di cui all’articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per l’anno successivo, comprensivi degli accantonamenti volti ad assicurare la copertura dei rischi di ulteriori uscite di cassa, quantificati sulla base della metodologia di cui all’articolo 16, comma 1-bis.
  4. c) all’articolo 14, comma 3 è abrogato il primo periodo.
  5. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato si provvede al rifinanziamento del Fondo di cui all’articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, tenuto conto del piano previsionale dei fabbisogni finanziari di cui al comma 1”.
  6. L’organo competente ad amministrare il fondo di cui all’articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, nonché il fondo rotativo di cui all’articolo 2 del decreto legge 28 maggio 1981, n, 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è il Comitato agevolazioni, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e da un rappresentante designato dalle Regioni, nominati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinati competenze e funzionamento del predetto Comitato».

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47.20 RicchiutiCRITERI PER CREAZIONE E CONSOLIDAMENTO DISTRETTI DEL CIBO – COMMA 296

Al comma 1, capoverso «Art. 13», al comma 5 dopo le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero dello sviluppo economico,».

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47.0.10 (testo 2) Stefano, Uras, Bertuzzi, Dalla Tor, Ruta, Saggese, Langella, Vicari, Del Barba, Boccardi, Broglia, Vaccari, Laniece, Fravezzi, Orellana, BorioliENOTURISMO – COMMI 297-300

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis. (Disciplina dell’attività di enoturismo)

  1. Con il termine “enoturismo” si intendono tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine.
  2. Allo svolgimento dell’attività enoturistica si applicano le disposizioni fiscali di cui della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Il regime forfettario dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 5, comma 2, della legge n. 413 del 1991 si applica solo per i produttori agricoli di cui agli articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività enoturistica.
  4. L’attività enoturistica è esercitata, previa presentazione al Comune di competenza, della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in conformità alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli standard disciplinati dal decreto di cui al comma 3».

Conseguentemente, all’articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «di 328,1 milioni di euro per l’anno 2019 e di 328,9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020».

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48.0.44 (testo 3) Bianconi, ViceconteSETTORE AVICOLO – COMMI 302-305

Dopo l’articolo, inserire seguente:

«Art. 48-bis.

  1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze nel settore avicolo, è istituito, nelle stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per l’emergenza avicola, con una dotazione di 15 milioni di euro per l’anno 2018 e 5 milioni di euro per l’anno 2019, per le seguenti finalità:
  2. a) interventi per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 29 Marzo 2004, n. 102 a favore delle imprese agricole operanti nel settore avicolo che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, la cui attività è limitata o impedita dalle prescrizioni sanitarie adottate per impedire la diffusione della malattia;
  3. b) rafforzamento del sistema di sorveglianza e prevenzione dell’influenza aviaria.
  4. Il Fondo di cui al comma 1 è finanziato, per la finalità di cui alla lettera a), nella misura di 5 milioni di euro per l’anno 2018 mediante corrispondente riduzione del capitolo 7810 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali recante «razionalizzazione degli interventi nei settori agricoli, agroalimentare, agroindustriale e forestale» di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499 e 5 milioni di euro per l’anno 2019 mediante corrispondente riduzione alla Tabella A, voce «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» e per la finalità di cui alla lettera b), nella misura di 10 milioni di euro per l’anno 2018 mediante utilizzo delle risorse destinate realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  5. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della Salute, di concerto con politiche agricole alimentari e forestali, adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione, le modalità di accesso al Fondo, nonché le priorità di intervento che devono tener conto della densità degli allevamenti avicoli sul territorio.
  6. All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, le parole: ”e alle aziende avicole a carattere non commerciale che allevano fino ad un numero massimo di 250 capi” sono sostituite dalle seguenti: ”e alle aziende avicole a carattere non commerciale che allevano un numero di capi superiore a 50”».

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48.0.63 (testo 2) Berger, Zeller, Palermo, Panizza, Laniece, Orellana, D’adda, Conte, Comaroli, Angioni, Mussini, Dalla Tor, Pezzopane, Spilabotte, De Poli, Maurizio Romani, Fasiolo, Gambaro, Favero, Puppato, Liuzzi, Lai, Zin, Pagliari, Mastrangeli, Idem, Stefano Esposito, Dalla Zuanna, Cirinna’, De Biasi, De Petris, Del Barba, Zizza, De Pietro, SaggeseAPICOLTURA – COMMA 306

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis. (Apicoltura in aree montane)

  1. Al fine di promuovere l’apicoltura quale strumento di tutela della biodiversità e dell’ecosistema e di integrazione di reddito nelle aree montane, si stabilisce che non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche i proventi dell’apicoltura condotta da apicoltori con meno di 20 alveari e ricadenti nei comuni classificati montani».

Conseguentemente, all’articolo 92, sostituire le parole: «330 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019», con le seguenti: «328,16 milioni di euro annui per l’anno 2019 e di 328,92 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020».

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49.1 Orellana, Laniece, Fausto Guilherme Longo, Bencini, Anitori, De Pietro, UrasPIANO NAZIONALE INVASI – COMMA 307

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) dopo le parole: «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali», inserire le seguenti: «, e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
  2. b) dopo le parole: «è adottato», inserire le seguenti: «, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge».

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49.0.5 (testo 2) Santini, Uras, Lai, Vaccari, CaleoNUOVA DENOMINAZIONE E COMPITI AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA, IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO ESTESA ANCHE AI RIFIUTI (ARERA) – COMMI 310-313

Dopo l’articolo è inserito il seguente:

«Art. 49-bis. (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA)

  1. Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale, adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa comunitaria, superando così le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli Enti Locali interessati da dette procedure, sono attribuite all’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 2, con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, le seguenti funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di:
  2. a) emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione, la valutazione dei costi delle singole prestazioni anche ai fini della corretta disaggregazione per funzioni, per area geografica e per categorie di utenze, e definizione di indici di valutazione dell’efficienza e dell’economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;
  3. b) definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;
  4. c) diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza;
  5. d) tutela dei diritti degli utenti anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;
  6. e) definizione di schemi tipo dei contratti di servizio di cui all’articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  7. f) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;
  8. g) fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
  9. h) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
  10. i) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;
  11. l) formulazione di proposte relativamente alle attività comprese nel sistema integrato di gestione dei rifiuti da assoggettare a regime di concessione o autorizzazione in relazione alle condizioni di concorrenza dei mercati;
  12. m) formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente segnalandone altresì i casi di gravi inadempienze e di non corretta applicazione;
  13. n) predisposizione di una relazione annuale al Parlamento sull’attività svolta.
  14. La denominazione “Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico” è mutata, ovunque compaia, in “Autorità di regolazione per energia e reti e ambiente” (ARERA). I componenti di detta Autorità sono cinque, compreso Presidente, e sono nominati, ai sensi dell’articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico d’intesa con il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del Mare. Conseguentemente, la lettera c), del comma 1, dell’articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppressa.
  15. All’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità, di regolazione per energia, reti e ambiente, in relazione ai compiti di regolazione e controllo in materia di gestione dei rifiuti di cui al comma 1, si provvede mediante un contributo di importo non superiore all’uno per mille dei ricavi dell’ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti il servizio di gestione dei rifiuti medesimi, ai sensi dell’articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, e dell’articolo 1, comma 68-bis, della legge 3 dicembre 2005, n. 266. In ragione delle nuove competenze attribuite all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ai sensi del comma 1, la pianta organica dell’Autorità è incrementata in misura di 25 unità di ruolo da reperire in coerenza con l’articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di cui almeno il 50 per cento delle unità individuate utilizzando le graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione relative a selezioni pubbliche indette dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico.
  16. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato».

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49.0.8 (testo 2) Milo, Barani, Langella, Amoruso, Compagnone, D’anna, Falanga, Gambaro, Iurlaro, Eva Longo, Mazzoni, Pagnoncelli, Scavone, VerdiniFUNZIONAMENTO AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALI – COMMI 314-317

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis. (Disposizioni in materia di Autorità di bacino distrettuali di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

  1. Al fine di garantire l’effettiva copertura delle funzioni assegnate alle Autorità di bacino distrettuali di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e il corretto funzionamento dei loro organi, le risorse assegnate a valere sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare sono incrementate di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018.
  2. Al fine di supportare Roma Capitale nelle funzioni di valorizzazione dei beni ambientali e fluviali di cui al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 161, con particolare riferimento alla riduzione del rischio idrologico nel bacino del fiume Tevere, l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale è autorizzata, nell’anno 2018 e in deroga ai limiti di cui all’articolo 9, comma 36 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di unità di personale nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui. A tal fine é autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018.
  3. Al fine di consentire all’Autorità di Bacino nazionale dei fiumi Liri Garigliano e Volturno all’Autorità di Distretto dell’Appennino Meridionale e del fiume Po e di adeguare la propria struttura organizzativa per far fronte ai compiti straordinari previsti dall’articolo 63, comma 11 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per l’implementazione e l’estensione all’intero distretto dei servizi modulistici per il monitoraggio ambientale, per la previsione e la gestione delle piene e delle magre nonché per l’adeguamento della sede di Parma alla nuova dotazione organica prevista e l’allestimento di adeguate sedi attrezzate (Milano, Torino, Bologna, Rovigo, Pesaro) sul territorio del distretto idrografico, è assegnato uno stanziamento di 7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018.
  4. Al personale delle Autorità di bacino distrettuali di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 a far data dall’inquadramento nelle dotazioni organiche approvate con il d.p.c.m. previsto dall’articolo 63, comma 4 del medesimo decreto legislativo continua ad applicarsi, nelle more della sottoscrizione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Comparto delle Funzioni Centrali, il trattamento giuridico ed economico del Contratto Collettivo Nazionale Regioni ”Enti locali”».

Conseguentemente, all’articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «236 milioni di euro» e le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «316 milioni di euro a decorrere dal 2019».

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52.0.29 (testo 2) Mandelli, Azzollini, Boccardi, CeroniRICOLLOCAMENTO PERSONALE PORTUALE – COMMA 333

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

  1. Il comma 15-bis dell’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

“15-bis. Al fine di sostenere l’occupazione, il rinnovamento e l’aggiornamento professionale degli organici dell’impresa o dell’agenzia fornitrice di manodopera, l’Autorità di Sistema può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate ed imbarcate, al fìnanziamento nella formazione, del ricollocamento del personale, ivi incluso il reimpiego del personale inidoneo totalmente o parzialmente allo svolgimento di operazioni e servizi portuali in altre mansioni, e delle misure di incentivazione al pensionamento dei lavoratori dell’impresa o dell’agenzia di cui al presente articolo. Al fine di evitare grave pregiudizio all’operatività del porto, le Autorità di Sistema portuale possono finanziare interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell’impresa o dell’agenzia fornitrice di manodopera nell’ambito di piani di risanamento approvati dall’Autorità stessa.”».

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52.0.33 (testo 2) Filippi, Borioli, Cantini, Stefano Esposito, Margiotta, Orru’, Ranucci, Vicari, VerducciPIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PORTUALITÀ E DELLA LOGISTICA – COMMA 334

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

  1. Al fine di ottemperare al disposto dell’azione 6.4 del Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica, recepito nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 agosto 2015, il contributo di cui all’articolo 2, comma 244, della legge 24 ottobre 2007, n. 144, è incrementato di 0,5 milione di euro per l’anno 2018 e di 1 milione di euro per l’anno 2019 senza obbligo di cofinanziamento a carico del Soggetto attuatore unico di cui all’articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti stipula con il Soggetto attuatore unico apposito atto convenzionale per disciplinare l’utilizzo dei fondi».

Conseguentemente, all’articolo 92, comma 1, sostituire le parole «di 250 milioni di euro per l’anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019», con le seguenti: «di 249,5 milioni di euro per l’anno 2018, di 329 milioni di euro per l’anno 2019 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020».

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52.0.38 (testo 3) Giovanni MauroPARCO FAUNISTICO LOCALIZZATO IN CASALE SAN NICOLA-GRAN SASSO – COMMA 335

Dopo l’articolo, è aggiunto il seguente;

«Art. 52-bis. (Disposizioni per la tutela ambientale e la valorizzazione del territorio)

  1. Al fine di favorire la diffusione della cultura scientifica, promuovere un turismo eco-sostenibile e la conservazione e il recupero ambientale del paesaggio pedemontano del Gran Sasso a seguito degli eventi sismici verificatisi negli anni 2009 e 2016, nonché al fine di rilanciare l’economia dei comuni attribuiti al cratere sismico, è riconosciuto un contributo pari a 1 milione di euro per l’anno 2019, in favore della “Fondazione Gran Sasso d’Italia” per la realizzazione del Parco faunistico localizzato in Casale San Nicola, comune di Isola del Gran Sasso (Teramo), tenendo conto degli studi fattibilità condotti dalla Fondazione Gran Sasso d’Italia.».

Conseguentemente all’articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019» con le seguenti: «329 milioni di euro per l’anno 2019 e 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020».

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52.0.42 Saggese, Lucia Esposito INCENTIVI FONTI RINNOVABILI – COMMA 336

Dopo l’articolo, inserire la seguente:

«Art. 52-bis. (Disposizioni in materia di incentivi per le fonti rinnovabili)

  1. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:
  2. a) al comma 149, le parole: “entro il 31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2018”;
  3. b) al comma 151, come modificato dall’articolo 57-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50; convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: “entro il 31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2018″».

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52.0.1000 Il Governo – CORPO CAPITANERI DI PORTO – GUARDIA COSTIERA  – COMMA 337

«Art. 52-bis. 1. Allo scopo di consentire prontamente l’avvio di urgenti misure organizzative per fronteggiare il fenomeno migratorio attraverso la programmazione delle attività di soccorso in mare e le connesse generali misure di controllo, anche ai fini del perseguimento obiettivi di razionalizzazione e maggiore efficienza dei servizi, ferme restando le dotazioni organiche di cui all’art. 815, del decreto legislativo 15 marzo 2010; n. 66, all’articolo 585, del medesimo decreto la lettera h) è così sostituita: «h) per l’anno 2016 e per l’anno 2017: 67.650.788,29;» e dopo la lettera h) è aggiunta la seguente «h-bis) a decorrere dall’anno 2018: 69.597.638,29.» A tale scopo è autorizzata la spesa dì 1.946.850 a decorrere dall’anno 2018.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Apportare le seguenti variazioni:

2018: – 1.946.850

2019: – 1.946.850

2020: – 1.946.850

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57.0.31 (testo 4) Verducci, Di Giorgi, Elena Ferrara, Marcucci, Idem, Fasiolo, Pagliari, Puglisi, Martini, Tocci, Zavoli, Uras, Stefano, Barani  – PRECARI ENTI RICERCA – COMMI 369-372

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

  1. Al fine di avviare un graduale percorso di stabilizzazione dei ricercatori e dei tecnologi in servizio presso gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ad esclusione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), di cui si applica il comma 4, da operare ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono destinati ad un apposito fondo, costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, 10 milioni di euro per l’anno 2018 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è corrispondentemente ridotta.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con i Ministri vigilanti, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per l’attribuzione delle predette risorse e gli enti pubblici di ricerca beneficiari.
  3. Gli enti di ricerca beneficiari del finanziamento destinato alle assunzioni di cui al comma 1 risorse proprie aventi carattere di certezza e stabilità in misura pari ad almeno il 50 per cento dei finanziamenti ricevuti.
  4. Al fine di consentire la realizzazione del piano di stabilizzazione, da operare ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, del personale precario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) di cui all’articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è autorizzata la spesa per un importo pari a 10 milioni di euro per il 2018, 15 milioni di euro per il 2019 e 20 milioni di euro per il 2020».

Conseguentemente, all’articolo 94, alla tabella A ivi richiamata voce: «Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000.000;

2019: – 15.000.000;

2020: – 15.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Missione 9 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» (1), programma 6 «Politiche competitive, della qualità agroalimentare della pesca, dell’ippica e mezzi tecnici di produzione» (3), apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: — 5.000.000;

CS: — 5.000.000.

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59.10 (testo 2) Sangalli, Parente, LaiCNEL – SPESE FUNZIONAMENTO – COMMI 394-397

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti:

«11-bis. Nei limiti dell’assegnazione stabilita per le spese di funzionamento del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) di cui all’articolo 21, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n, 936, vengono corrisposti:

  1. a) un’indennità agli esperti di cui al comma 1, lettera a), dell’articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936;
  2. b) i rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno, effettivamente sostenute e documentate, al Presidente e ai membri del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.

11-ter. Con il regolamento di cui all’articolo 20, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono disciplinati le misure e i limiti concernenti le indennità e i rimborsi di cui al comma precedente.

11-quater. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) il comma 289 è soppresso;
  2. b) al comma 290 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

‘Art. 9. – (Indennità e rimborso delle spese dei membri del CNEL) 1. Il regolamento di cui all’articolo 20 disciplina le indennità spettanti agli esperti di cui al comma 1 lettera a) dell’articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936 e il rimborso delle spese spettanti al presidente, ai vice presidenti e ai consiglieri”’.

11-quinquies. All’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 11-ter e 11-quater si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei limiti dei trasferimenti annualmente assegnati al CNEL iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze”».

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65.20 (testo 3) Morgoni, Fabbri, Amati, Verducci SISMA 2016 CENTRO ITALIA – COMMA 416

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) al comma 16 nel primo periodo, le parole: ”e comunque fino all’anno d’imposta 2017” sono sostituite dalle seguenti: ”e comunque fino all’anno d’imposta 2018”».

Ai relativi oneri pari a 3,5 milioni di euro per l’anno 2019 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 4 comma 3 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che a tal fine sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.

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65.0.10 (testo 3)

Broglia, Vaccari, Bertuzzi, Collina, Idem, Lo Giudice, Pagliari, Pignedoli, Puglisi, Sangalli, Valdinosi  SISMA 2012 EMILIA ROMAGNA – COMMI 418-419

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis. (Ulteriori interventi a favore dei territori colpiti dal sisma del maggio 2012)

  1. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il fondo per la ricostruzione di cui all’articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è incrementato di 17,5 milioni di euro per l’anno 2019 e di 17,5 milioni di euro per l’anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3-bis, comma 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 35.
  2. Al fine di accelerare le attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, il Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione può destinare, mediante utilizzo delle risorse finanziarie già disponibili sulla propria contabilità speciale, fino a 0,5 milioni di euro per l’anno 2019, per rimborsare i costi sostenuti per le unità di personale assunte con contratto di lavoro flessibile da destinare al supporto degli uffici tecnici dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, come individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall’articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Le assunzioni di tali unità di personale, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al comma 28 dell’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono effettuate dai comuni singoli ovvero dalle unioni di comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, garantendo in ogni caso il rispetto dell’ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. Il riparto delle unità di personale assunte con contratto di lavoro flessibile avviene previa intesa tra i comuni e le unioni».

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67.0.29 (testo 2) Mauro Maria Marino, Gianluca Rossi, Giacobbe, Lucherini, Moscardelli, Pezzopane, Susta, Turano, Borioli, Zanoni, GualdaniALLUVIONE PIEMONTE 1994 – COMMI 426-429

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 67-bis. (Rimborso alle imprese danneggiate dall’alluvione del Piemonte del 1994)

  1. Alle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 che abbiano versato contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi ai triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall’articolo 9, comma 17 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione 2016/195 della Commissione europea del 14 agosto 2015, è assegnato un contributo, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 4, a seguito di presentazione di apposita istanza all’Agenzia delle entrate.
  2. Il termine di prescrizione per la presentazione della domanda di cui al comma 1, per i tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, decorre dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300.
  3. Per le finalità di cui al comma 1 è stanziata la somma di euro 5 milioni di euro per l’anno 2019.
  4. Con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l’accesso al contributo di cui al comma 1, nonché le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 3».

Conseguentemente, all’articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro annui» con le seguenti: «325 milioni di euro per l’anno 2019 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020».

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69.0.2 Zeller, Berger, Fravezzi, Panizza, LaniecePROCEDURE CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI D’ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO PROVINCE TRENTO E BOLZANO – COMMI 465-467

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis. (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670)

  1. Le disposizioni recate dai commi 2 e 3 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.
  2. A decorrere dal 1º gennaio 2018, l’articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

”Art. 13. – 1. Nel rispetto dell’ordinamento dell’Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell’ordinamento statale, le Province disciplinano con legge provinciale le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare norme procedurali per lo svolgimento delle gare, i termini di indizione delle stesse, i criteri di ammissione e di aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti. La legge provinciale disciplina inoltre la durata delle concessioni, i criteri per la determinazione dei canoni di concessione per l’utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico e dei beni patrimoniali costituiti dagli impianti afferenti le grandi derivazioni idroelettriche, i parametri di sviluppo degli impianti nonché le modalità di valutazione degli aspetti paesaggistici e di impatto ambientale, determinando le conseguenti misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario.

  1. Alla scadenza delle concessioni disciplinate da questo articolo, le opere di raccolta, di adduzione, di regolazione, le condotte forzate e i canali di scarico, in stato di regolare funzionamento, passano senza compenso in proprietà delle Province per il rispettivo territorio. Al concessionario che abbia eseguito, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sui beni di cui al primo periodo, purché previsti dall’atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, spetta alla scadenza della concessione, o nei casi di decadenza o rinuncia, un indennizzo pari al valore della parte di bene non ammortizzato, secondo quanto previsto dalla legge provinciale di cui al comma 1. Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti si applica la disciplina stabilita dall’articolo 25, secondo comma e seguenti, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi della Provincia, nonché dall’articolo 1-bis, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.
  2. Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno l’obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle Province di Trento e di Bolzano per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale – 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, da consegnare alle Province medesime con modalità definite dalle stesse.
  3. 4. Le Province stabiliscono altresì con legge i criteri per la determinazione del prezzo dell’energia di cui al comma 3 ceduta alle imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di utenza, nel rispetto dell’ordinamento dell’Unione europea.
  4. 5. I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico corrispondono semestralmente alle Province un importo determinato secondo quanto previsto dalla legge provinciale di cui al comma 1, tenendo conto della media del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica (PITN), nonché della media delle voci di spesa legate alla fornitura della medesima energia elettrica per ogni kWh di energia da esse non ritirata. Il compenso unitario prima indicato varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell’indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica.
  5. 6. Le concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico accordate nelle Province di Trento e di Bolzano, in forza di disposizioni normative o amministrative che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2022, ancorché scadute, sono prorogate di diritto per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre la predetta data. Le Province e i concessionari possono, in tal caso, concordare eventuali modificazioni degli oneri e delle obbligazioni previsti dalle concessioni in corso, secondo quanto stabilito dalla legge provinciale di cui al comma 1.
  6. 7. In materia di sistema idrico, le Province sono previamente consultate sugli atti dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico indirizzati ai soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità operanti nel rispettivo territorio, in ordine alla loro compatibilità con il presente Statuto e con le relative norme di attuazione. Le modalità di consultazione sono definite attraverso un protocollo di intesa stipulato tra la predetta Autorità e le Province, anche disgiuntamente. La raccolta delle informazioni e dei documenti necessari alle indagini conoscitive e alle attività svolte dall’Autorità compete alle Province, secondo procedure e modelli concordati con l’Autorità stessa nell’ambito del predetto protocollo di intesa, nel rispetto delle competenze ad esse attribuite, anche con riguardo all’organizzazione dei servizi di pubblica utilità, al sistema tariffario ed all’esercizio dei relativi poteri ispettivi e sanzionatori”.
  7. All’articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 2 è abrogato e al comma 13 sono soppresse le seguenti parole: ”Fermo restando quanto disposto dal comma 2».

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72.0.2400 I Relatori INVESTIMENTI COMUNALI PER DANNI EVENTI METEREOLOGICI  – COMMA 498

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 72-bis. (Priorità patti nazionali investimenti comunali ripristino e messa in sicurezza territorio a seguito di stato di emergenza)

  1. All’articolo 1, comma 492, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera 0a), è inserita la seguente:

”0b) investimenti dei comuni, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, finalizzati al ripristino e alla messa in sicurezza del territorio, a seguito di danni derivanti da eccezionali eventi metereologici per i quali sia stato dichiarato, nell’anno precedente alla data della richiesta di spazi finanziari, lo stato di emergenza, ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225”».

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76.0.9 (testo 3) LumiaRISORSE IDRICHE MEZZOGIORNO – COMMI 512-513

Dopo l’articolo, inserire seguente:

«Art. 76-bis. (Disposizioni per l’ottimizzazione della gestione delle risorse idriche nel Mezzogiorno)

  1. All’articolo 21, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: ”e posto in liquidazione”, sono aggiunte le seguenti: ”Il commissario liquidatore è autorizzato, al fine di accelerare le procedure di liquidazione e per snellire il contenzioso in essere, a stipulare accordi transattivi anche per le situazioni creditorie e debitorie in corso accertamento. Le transazioni di cui al periodo precedente devono concludersi entro il 31 marzo 2018. Nei successivi sessanta giorni dalla predetta data il Commissario predispone comunque la situazione patrimoniale del soppresso Ente riferita alla data del 31 marzo 2018”.
  2. All’articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, il primo periodo è sostituito dai seguenti: ”Le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse, umane e strumentali, sono trasferite dal 30 giugno 2018 alla società costituita dallo Stato e partecipata, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dal Ministero dell’economia e delle finanze, e sottoposta alla vigilanza del Dipartimento delegato all’Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno e dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Alla società possono partecipare le Regioni Basilicata, Campania, Puglia, garantendo a queste ultime, nell’atto costitutivo, la rappresentanza in relazione alla disponibilità delle risorse idriche che alimentano il sistema e tenendo conto della presenza sul territorio regionale delle infrastrutture di captazione e grande adduzione. Lo Statuto prevede la possibilità per le predette Regioni di conferire ulteriori infrastrutture di approvvigionamento dei sistemi idrici alimentate da trasferimenti di acqua tra regioni diverse, nonché di conferire, in tutto o in parte, partecipazioni al capitale di società attive in settori o servizi idrici correlati, nonché per le ulteriori Regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del distretto idrografico dell’Appennino Meridionale, di partecipare alla società di cui al presente comma. La costituita Società e il Commissario liquidatore accertano entro il 30 giugno 2018, sulla base della situazione patrimoniale predisposta dal medesimo Commissario liquidatore, attività e passività eventualmente residue dalla liquidazione, che sono trasferite alla Società nei limiti del mantenimento dell’equilibrio economico, patrimoniale e finanziario della stessa. La tariffa idrica da applicare agli utenti del costituito soggetto è determinata dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico in accordo a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012”. All’onere derivante dalla costituzione della società di cui al presente comma, pari a 200,000 euro, si provvede, tenuto conto dell’ambito territoriale di attività, nell’anno 2018, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, programmazione 2014-2020.».

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79.1 (testo 2) Aiello, Dalla Tor, Viceconte  ESTENSIONE TRASMISSIONE DATI ANCHE ALLA GDF – COMMA 536

Al comma 13 aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonché le modalità con le quali è resa disponibile alla Guardia di Finanza, per i fini di controllo di competenza, l’anagrafe dei soggetti autorizzati.».

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88.0.1 (testo 3) Mucchetti, Luigi Marino, Susta, Mauro Maria Marino, De Petris, Milo, Langella, Orellana, Bignami, Uras  WEB TAX – COMMI 583-602

Dopo l’articolo 88 inserire il seguente:

«Art. 88-bis.  (Misure fiscali per l’economia digitale)

All’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Qualora la tipologia di operazione da indicare a norma del comma 2 rientri fra quelle derivanti dalle prestazioni di servizi effettuati tramite mezzi elettronici individuate dal comma 10 dell’art. 88-bis della legge di bilancio per il 2018, gli acquirenti delle stesse devono segnalarle all’Agenzia delle entrate con le specifiche modalità indicate con provvedimento del direttore dell’agenzia stessa.»

  1. Il provvedimento direttoriale indicato nel comma 1 è adottato entro i sessanta giorni successivi all’entrata in vigore del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze previsto al comma 10.
  2. L’Agenzia delle entrate, qualora constati che un soggetto non residente, senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, ha effettuato, nel corso di un semestre, un numero complessivo di operazioni di cui all’articolo 21, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, superiore alle 1.500 unità e per un controvalore complessivo non inferiore a 1.500.000 euro, comunica al medesimo il superamento della soglia e lo invita a verificare in contraddittorio la qualificazione dell’attività rilevata quale esercizio della stessa per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. La comunicazione è effettuata nei trenta giorni successivi al verificarsi del superamento della soglia.
  3. L’invito di cui al comma 3 è notificato entro sei mesi dalla comunicazione del superamento della soglia indicata allo stesso comma 3. La verifica è posta in essere con le modalità previste dall’articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e dall’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Qualora dal contraddittorio emerga l’esistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente, si applica la disciplina prevista dall’articolo l-bis, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
  4. L’invito di cui al comma 4 deve indicare l’ufficio presso il quale il soggetto non residente deve presentarsi e la data dell’incontro, che non può essere fissata prima di trenta giorni dalla data dell’invito stesso.
  5. La competenza territoriale per le attività di accertamento relative ai soggetti di cui al comma 3 è attribuita a un ufficio presso la direzione regionale della Lombardia dell’Agenzia delle entrate, designato con provvedimento del direttore dell’Agenzia stessa.
  6. All’articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
  7. a) al comma 2, lettera f), le parole: «altro luogo di estrazione di risorse naturali» sono sostituite dalle seguenti: «ogni altro luogo relativo alla ricerca e sfruttamento di risorse di qualsivoglia genere»;
  8. b) al comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«f-bis) una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non farne risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso»;

  1. c) i commi da 4 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Fermi restando i commi da 1 a 3, la dizione “stabile organizzazione” non comprende:

  1. a)         l’uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresa;
  2. b)         la disponibilità di beni o merci appartenenti all’impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
  3. c) la disponibilità di beni o merci appartenenti all’impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
  4. d)        la disponibilità di una sede fìssa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
  5. e)         la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l’impresa, di ogni altra attività;
  6. f)         la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell’esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e),

a condizione che tale attività o, nei casi di cui alla lettera f), l’attività complessiva della sede fìssa d’affari, sia di carattere preparatorio o ausiliario.

  1. Il comma 4 non si applica ad una sede fissa d’affari che sia utilizzata o gestita da un’impresa se la stessa impresa o un’impresa strettamente correlata svolge la sua attività nello stesso luogo o in un altro luogo nel territorio dello Stato e:
  2. a)   lo stesso luogo o l’altro luogo costituisce una stabile organizzazione per l’impresa strettamente correlata in base alle previsioni del presente articolo, ovvero
  3. b) l’attività complessiva risultante dalla combinazione delle attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa o da imprese strettamente correlate nei due luoghi, non sia di carattere preparatorio o ausiliario,

purché le attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa, o dalle imprese strettamente correlate nei due luoghi, costituiscano funzioni complementari che siano parte di un complesso unitario di operazioni d’impresa.

  1. Ferme le disposizioni dei commi 1 e 2 e salvo quanto previsto dal comma 7, se un soggetto agisce nel territorio dello Stato per conto di un’impresa non residente e abitualmente conclude contratti o opera ai fini della conclusione di contratti senza modifiche sostanziali da parte dell’impresa e detti contratti sono
  2. a)         in nome dell’impresa, oppure
  3. b)         relativi al trasferimento della proprietà, o per la concessione del diritto di utilizzo, di beni di tale impresa o che l’impresa ha il diritto di utilizzare, oppure
  4. c) relativi alla fornitura di servizi da parte di tale impresa,

si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato in relazione a ogni attività svolta dal suddetto soggetto per conto dell’impresa, a meno che le attività di tale soggetto siano limitate allo svolgimento delle attività di cui al comma 4 le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni del medesimo comma 4.

  1. Il comma 6 non si applica quando il soggetto, che opera nel territorio dello Stato per conto di un’impresa non residente, svolge la propria attività in qualità di agente indipendente e agisce per l’impresa nell’ambito della propria ordinaria attività.

Tuttavia, quando un soggetto opera esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlato, tale soggetto non è considerato un agente indipendente, ai sensi del presente comma, in relazione a ciascuna di tali imprese.

7-bis. Ai soli fini del presente articolo, un soggetto è strettamente correlato ad un’impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze rilevanti, l’uno ha il controllo dell’altra ovvero entrambi sono controllati da uno stesso soggetto. In ogni caso, un soggetto è considerato strettamente correlato ad un’impresa se l’uno possiede direttamente o indirettamente più del 50 per cento della partecipazione dell’altra o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale, o se entrambi sono partecipati da un altro soggetto, direttamente o indirettamente, per più del 50 per cento della partecipazione, o, nel caso di una società, per più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale”;

  1. d) al comma 8, le parole: «dal comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 7».
  2. Al soggetto non residente che, senza giustificato motivo, non si presenta all’invito di cui al comma 4 si applicano le sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in quanto compatibili.
  3. È istituita l’imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, rese nei confronti dei soggetti indicati all’articolo 23, comma 1 e 29, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti nel territorio dello Stato, diversi da (i) imprese agricole, (ii) soggetti che hanno aderito al regime di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (iii) soggetti di cui all’articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel medesimo territorio. Si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione.
  4. Le prestazioni di servizi di cui al comma 9 sono individuate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze da emanarsi entro il 30 aprile 2018.
  5. L’imposta si applica con l’aliquota del 6 per cento sull’ammontare dei corrispettivi relativi alle prestazioni di servizi di cui al comma 9, al netto dell’imposta sul valore aggiunto. L’imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione.
  6. L’imposta è dovuta dai soggetti che effettuano la prestazione, diversi da quelli che hanno aderito al regime di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e all’articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  7. L’imposta è corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi. L’imposta è corrisposta dai soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato con le modalità previste al comma 15.
  8. Ai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi di cui al comma 9 spetta un credito di imposta pari all’imposta di cui al comma 11 utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l’eventuale eccedenza è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per il pagamento dei debiti di cui al comma 2, lettere a), d), f) e g) del medesimo articolo, tramite modello di pagamento F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, a partire dal giorno 16 del mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Al credito d’imposta non si applica il limite di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  9. I corrispettivi derivanti dalle prestazioni di servizi di cui al comma 9, rese da soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato sono pagati mediante utilizzo di intermediari finanziari abilitati ad operare nel territorio dello Stato e sono assoggettati ad imposizione attraverso una ritenuta effettuata dai medesimi intermediari e con obbligo di rivalsa sul percettore dei corrispettivi stessi. La ritenuta è operata a titolo d’imposta.
  10. Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell’imposta di cui al comma 9, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni previste dai Decreti del Presidente della Repubblica n. 600 e n. 602 del 29 settembre 1973, in quanto compatibili.
  11. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti gli adempimenti dichiarativi e le altre modalità di attuazione della disciplina di cui ai commi da 9 a 16.
  12. Le disposizioni di cui ai commi da 9 a 16 si applicano a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 10.
  13. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  14. Il Ministro dell’economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione e sui risultati conoscitivi ed economici derivati dalla normativa disposta nei commi precedenti». Inoltr nella nota di aggiornamento del DEF nel mese di settembre 2018, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze presenta una relazione sull’attuazione del presente articolo anche ai fini dell’aggiornamento degli effetti finanziari derivanti dallo stesso.

Conseguentemente all’articolo 92, comma 1, le parole: «330 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «444 milioni».

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90.29 (testo 2) Zeller, Berger, Fravezzi, Panizza, LanieceIPPODROMO MERANO – COMMA 627

Dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:

«3-bis. In attuazione degli impegni assunti dal Ministero delle politiche agricole, la Provincia autonoma di Bolzano, dall’UNIRE e dal Comune di Merano per la ristrutturazione e il rilancio dell’ippodromo di Merano, al medesimo comune sono attribuite le somme di 1,1 milioni di euro per l’anno 2018, 1.164.088 di euro per l’anno 2019 e 1 milione di euro per l’anno 2020».

Conseguentemente, all’articolo 92, sostituire le parole: «330 di euro annui a decorrere dall’anno 2019», con le seguenti: «328,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021».

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95.7 (testo 3) Langella, MiloMADE IN ITALY (SMART CITY) – COMMA 641

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis. (Tutela e valorizzazione del Made in Italy)

  1. Al fine di affermare un modello digitale italiano come strumento di tutela e valorizzazione economica e sociale del Made in Italy e della cultura sociale e produttiva della tipicità territoriale, assegnato un contributo pari a euro 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 in favore dell’istituto IsiameD per la promozione di un modello digitale italiano nei settori del turismo, dell’agroalimentare, dello sport e dello smart city».

Conseguentemente, all’articolo 92, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018-2020».

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101.0.25 Zeller, Berger, Fravezzi, Laniece, PanizzaCLAUSOLA SALVAGUARDIA REGIONI A STATUTO SPECIALE – COMMA 682

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 101-bis. (Clausola di salvaguardia relativa alle regioni a statuto speciale

e alle province autonome di Trento e di Bolzano)

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale

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101.0.46 (testo 2) De Cristofaro, Giannini, Uras, Sollo, Langella, Padua – ISTITUTO NAZIONALE DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE MARINE-STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN – COMMA 683

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis. (Istituto Nazionale di Biologia e Biotecnologie marine Stazione Zoologica Anton Dohrn)

  1. Al fine di potenziare la ricerca nel meridione d’Italia, con particolare riferimento alle scienze del mare per lo studio della biologia fondamentale ed applicata degli organismi e degli ecosistemi marini e della loro evoluzione attraverso un approccio integrato e interdisciplinare e lo sviluppo delle iniziative scientifiche sul piano nazionale, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2019 a favore dell’Istituto Nazionale di BioIogia e Biotecnologie marine-Stazione Zoologica Anton Dohrn.».

Conseguentemente, all’articolo 92, sostituire le parole: «e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «328 milioni di euro per l’anno 2019 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020».

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101.0.4 Caleo, Ruta, Vaccari, Vattuone, Dalla Zuanna, Lucia Esposito, Morgoni, Puppato, Sollo, Di Giacomo ISTITUZIONE PARCHI MATESE E PORTOFINO – COMMI 664-665

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis. (Modifica all’articolo 34 della legge n. 394 del 1991)

  1. All’articolo 34, comma 1, della legge n. 394 del 1991, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:

f-bis) Matese;

f-ter) Portofino, comprendente la già istituita area protetta marina di Portofino;”.

  1. L’istituzione e il primo avviamento dei parchi di cui al comma 1 sono finanziati nei limiti massimi di spesa di euro 300.000 per ciascun parco nazionale, per l’esercizio 2018. Il funzionamento del parco del Matese e del parco di Portofino è finanziato, a decorrere dall’esercizio 2019, rispettivamente con euro 2.000.000 e con euro 1.000.000.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 600.000 per l’anno 2018 e a euro 3.000.000 a decorrere dall’anno 2019, si provvede a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, mediante corrispondente riduzione delle somme già destinate al funzionamento degli altri Enti parco».

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101.0.3 (testo 3) Vaccari, Caleo, Dalla Zuanna, Lucia Esposito, Morgoni, Puppato, Sollo, Bertuzzi, BruniISTITUZIONE PARCO DELTA DEL PO’ – COMMI 660-663

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis. (Modifiche alla legge n. 394 del 1991)

  1. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 34, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

”2-bis. È istituito, d’intesa con le Regioni Veneto e Emilia Romagna, il Parco del Delta del Po, comprendente le aree del perimetro del Parco naturale regionale del Delta del Po, istituito con la legge della regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36, e del Parco regionale del Delta del Po, istituito con la legge della regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n. 27. L’intesa è stipulata ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. La copertura delle spese obbligatorie è assicurata a valere sulle corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle Regioni e dagli enti locali territorialmente interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”;

  1. b) all’articolo 36, comma 1:

1) la lettera g) è sostituita dalla seguente: ”g) Capo d’Otranto – Grotte Zinzulusa e Romanelli”;

2) la lettera o) è sostituita dalla seguente: ”o) Capo Spartivento”.

  1. L’istituzione e il primo avviamento delle riserve di cui al comma 1, lettera b) sono finanziati nei limiti massimi di spesa di euro 100.000 per ciascuna riserva, per l’esercizio 2018, il loro funzionamento è finanziato, a decorrere dall’esercizio 2019, rispettivamente con euro 300.000 e con euro 300.000.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 200,000 per l’anno 2018 e a euro 600,000 a decorrere dall’anno 2019, si provvede a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, mediante corrispondente riduzione delle somme già destinate al funzionamento delle altre riserve marine.
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il comma 4 dell’articolo 35 della legge n. 394 del 1991».



INFLAZIONE, A OTTOBRE INDICE PREZZI -0,2% SU MESE E +1% SU ANNO

 

INFLAZIONE, A OTTOBRE INDICE PREZZI -0,2% SU MESE E +1% SU ANNO

INFLAZIONE, A OTTOBRE INDICE PREZZI -0,2% SU MESE E +1% SU ANNO

L’inflazione in leggera frenata il mese scorso. Nel mese di ottobre 2017, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, diminuisce dello 0,2% su base mensile e aumenta dell’1,0% rispetto ad ottobre 2016 (era +1,1% a settembre), confermando la stima preliminare.

Il lieve rallentamento dell’inflazione è dovuto quasi esclusivamente all’inversione di tendenza dei prezzi dei Servizi vari (-1,1%, da +0,6% di settembre), dovuta al forte calo di quelli dell’Istruzione universitaria a seguito dell’entrata in vigore delle nuove norme sulla contribuzione studentesca introdotte con la Legge di Stabilità 232/2016. Il rallentamento è in parte attenuato dall’accelerazione della crescita dei prezzi degli Alimentari non lavorati (+3,8% da +2,1%) e degli Energetici regolamentati (+3,9% da +2,9%).

Pertanto, l’”inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, rallenta (+0,5% da +0,7% di settembre) così come quella al netto dei soli Beni energetici che si attesta a +0,7% (da +0,8%)

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L’inversione di tendenza dei prezzi dei Servizi vari determina il rallentamento della crescita dei prezzi dei servizi in generale (+0,7% da +1,3%), rendendo nuovamente negativo il differenziale inflazionistico tra servizi e beni che, anche a seguito dell’accelerazione della crescita di questi ultimi (+1,2% da +1,0%), risulta pari a -0,5 punti percentuali.

Su base mensile, la diminuzione dei prezzi dei Servizi vari (-1,7%), che si sovrappone ai cali, influenzati da fattori stagionali, di quelli dei Servizi relativi ai trasporti (-1,5%) e dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (-0,5%), fa sì che le tendenze al ribasso prevalgano sulla crescita dei prezzi degli Alimentari non lavorati (+1,7%) e degli Energetici, sia regolamentati (+1,0%) sia non regolamentati (+1,2%), determinando così la flessione dell’indice generale.

I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona, principalmente a causa degli Alimentari non lavorati, aumentano dello 0,7% su base mensile e dell’1,7% su base annua (da +1,1% di settembre).

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I prezzi dei prodotti ad alta frequenza di acquisto, spinti dagli Alimentari non lavorati e in misura minore dagli Energetici non regolamentati, salgono dello 0,5% in termini congiunturali e dell’1,7% in termini tendenziali (da +1,3% di settembre).

L’inflazione acquisita per il 2017 è pari a +1,2% per l’indice generale e +0,7% per la componente di fondo.

L’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) non varia su base mensile e aumenta dell’1,1% su base annua (era +1,3% a settembre), confermando la stima preliminare.

L’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, diminuisce dello 0,2% su base mensile e aumenta dello 0,9% rispetto ad ottobre 2016.