Ocm vino, Agea riconosce a Cavit 135mila euro a fronte dei 2 mln decisi dal Consiglio di Stato. La lettera e tutta la storia

Da due milioni a 140mila euro. Sembra concludersi così – per ora – l’annosa vicenda che ha visto contrapporsi nelle aule di tribunale il ministero delle Politiche agricole e Cavit, sui fondi Ocm vino Promozione. Con tanto di nomina di commissario ad acta nella persona del ragioniere generale dello Stato, Biagio Mazzotta. Ora Agea, alla quale è passata la palla da parte del ministero per provvedere alla liquidazione, scrive che “all’esito del rapporto di controllo risulta che, a fronte di una rendicontazione complessiva di euro 3.890.301,39, l’importo ritenuto ammissibile risulta essere pari ad euro 300.821,13, di cui euro 135.369,51 a titolo di contributo unionale”.

Ricostruiamo la vicenda:

Nel 2017 il Tar del Lazio con sentenza 12342/2017 rigetta il ricorso da parte di CA.VIT. S.C.A. Cantina viticoltori del Trentino – una delle più importanti realtà cooperative del settore vitivinicolo italiano che associa 11 cantine sociali per un totale di oltre 5.000 viticoltori – per l’esclusione dai progetti ammessi al finanziamento a valere su fondi nazionali nell’ambito del programma di promozione del settore vitivinicolo Ocm vino 2016-2017.

Nel 2019 il Consiglio di Stato, con sentenza 865/2019 ribalta quanto deciso dal Tar e annulla gli atti impugnati. La sentenza non viene impugnata e passa in giudicato.

Il 30 giugno del 2019 Cavit chiede al Mipaaf di disporre il pagamento della somma di 1.791.000.00 oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria specificando di aver provveduto, nonostante l’esclusione, a dare regolare attuazione al progetto presentato per l’ammissione al contributo e di avere quindi diritto di incassare quanto disposto dal Consiglio di Stato a fronte della presentazione dei documenti necessari relativi all’attuazione e alla rendicontazione del programma di promozione.

Il 4 giugno 2021 Cavit diffida il Mipaaf al pagamento chiedendo, nel caso in cui il ministero non avesse provveduto a pagare, la nomina di un commissario ad acta.

Il 5 agosto 2021 Cavit notifica al Mipaaf e ad AGEA l’istanza, presentata al Consiglio di Stato, di nomina del Commissario ad acta e di condanna ex art. 114, comma 4, lettera e) del Codice di procedura amministrativa delle stesse amministrazioni per tutti i danni patiti e patiendi ammontanti ad oltre 1,8 milioni di euro “oltre a interessi e rivalutazione a decorrere dalle date in cui avrebbe dovuto essere erogato o, quanto meno, dalla data di pubblicazione della sentenza n. 865/2019 ovvero, in subordine, della sua notifica oppure, in ulteriore subordine, dal suo passaggio in giudicato…”.

A marzo 2022 viene nominato commissario ad acta il Ragioniere generale dello Stato Biagio Mazzotta che chiede al Mipaaf notizie relative all’istruttoria al fine di procedere e agire di conseguenza.

A Cavit viene chiesto di presentare ad Agea la documentazione della rendicontazione necessaria per il pagamento dato che la sentenza del Consiglio di Stato non aveva stabilito solo un risarcimento nei confronti di Cavit, bensì il reintegro tra i beneficiari del bando, da cui inizialmente era stato escluso.

Ora Agea, dopo aver fatto i controlli del caso, risponde in una lettera che si rende disponibile a pagare 135mila euro sui due milioni circa richiesti.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica in forma PDF e a seguire in forma testuale la lettera Agea:

Cavit_MIPAAF_signed

Oggetto: CAVIT vs. Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali/Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA). Ottemperanza all’Ordinanza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 375/2022.
Si fa seguito alla intercorsa corrispondenza relativa all’oggetto ed alla nota prot. n.141785 del 28 marzo 2022, con la quale codesto Ministero ha incaricato lo scrivente Organismo Pagatore Agea di procedere al pagamento dell’aiuto previsto dalla misura Promozione nei Paesi terzi dell’OCM Vino, in favore di CAVIT.
Nella nota in questione è specificato che la liquidazione può avvenire nel limite dell’importo del contributo unionale assegnato pari ad € 1.791.000,00, “previo espletamento delle verifiche di legge e previo esame della documentazione giustificativa delle attività svolte e della regolarità e ammissibilità delle spese sostenute da CAVIT medesima per la realizzazione del piano promozionale per il quale è stato attribuito detto contributo, applicando le disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale n. 32072 del 18 aprile 2016, nel Decreto Direttoriale n. 43478 del 25 maggio 2016, come rettificato dal Decreto Direttoriale n. 45253 del 1° giugno 2016 e la normativa unionale e nazionale di riferimento”.
A riguardo, si comunica che è stata disposta ed effettuata, per il tramite dell’Organismo di controllo delegato Agecontrol, la verifica richiesta, mediante controllo in loco presso la sede del beneficiario, in applicazione delle procedure di riferimento.
All’esito del rapporto di controllo risulta che, a fronte di una rendicontazione complessiva di euro 3.890.301,39, l’importo ritenuto ammissibile risulta essere pari ad euro 300.821,13, di cui euro 135.369,51 a titolo di contributo unionale. Il dato risulta sensibilmente inferiore rispetto al rendicontato, in ragione di diverse anomalie rilevate, documentate nel verbale, la cui quota maggiore è ascrivibile alla mancata apposizione sul materiale prodotto dell’emblema comunitario e/o della menzione specifica previsti dall’art 15, comma 1, 2 e 3 del D.M. 32076 del 18/04/2016.
Premesso quanto sopra, è possibile procedere alla liquidazione dell’importo di euro 135.369,51, riconosciuto come ammissibile all’esito del controllo in questione, a partire dal prossimo esercizio finanziario FEAGA 2022/2023 (16 ottobre 2022), come indicato da codesto Ministero medesimo nell’avviso prot. n. 29300 del 20/05/2022.
Si resta in attesa di urgente riscontro prima di procedere secondo quanto sopra delineato.

Per saperne di più era stato già scritto:

Ocm vino, Mipaaf non ottempera sentenza. Cavit chiede a Consiglio di Stato commissariamento ad acta in sostituzione dirigenza ministero e Agea. E chiede risarcimento danni per 1,8 mln

Ocm vino, se Mipaaf e Agea non pagano Cavit entro il 16 gennaio, commissariati da Consiglio di Stato

Ocm vino, Biagio Mazzotta nominato Commissario ad acta al Mipaaf per pagare Cavit. Agea: sentenza annulla provvedimenti, da noi no adempimenti




Ocm vino, Biagio Mazzotta nominato Commissario ad acta al Mipaaf per pagare Cavit. Agea: sentenza annulla provvedimenti, da noi no adempimenti

Il tempo che il Consiglio di Stato aveva dato al Mipaaf per pagare circa due milioni di euro a Cavit per l’esclusione dall’Ocm vino 2016-2017 è scaduto e Biagio Mazzotta, Ragioniere Generale dello Stato, è stato nominato Commissario ad acta per recuperare quanto dovuto al gigante afferente alla Confcooperative.

Ma la questione non è finita qui. Infatti la sentenza del Consiglio di Stato non stabilisce un risarcimento nei confronti di Cavit, bensì il reintegro tra i beneficiari del bando, da cui inizialmente era stato escluso.

Questo vuol dire che ora Cavit dovrà presentare tutta la rendicontazione del progetto sostenuto inviata ad Agea così che si possa provvedere al pagamento presumibilmente utilizzando i saldi del nuovo Ocm vino.

Da quanto apprende AGRICOLAE gli uffici del Mipaaf starebbero già chiedendo chiarimenti al Consiglio di Stato e all’Avvocatura generale dello Stato e al Mef in merito alla questione. E per conoscenza ad Agea.

Mentre quindi il Mipaaf lavora per reperire le risorse necessarie per chiudere la questione, il Consiglio di Stato per fornire quanto necessario per fare chiarezza su come procedere, Cavit per preparare e fornire tutta la documentazione necessaria, Agea dal canto suo si sfila e risponde al Ministero di Patuanelli e alla Ragioneria dello Stato del Mef di Franco che “la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza ha annullato provvedimenti adottati direttamente da codesto ministero nell’ambito del riparto di competenze fra Mipaaf e Agea per l’attuazione delle misure inerenti la promozione del vino nei Paesi Terzi e non si rivengono, pertanto, adempimenti di questa Amministrazione volti all’esecuzione della decisione”.

Risposta questa che, sempre da quanto si apprende, avrebbe lasciato interdetti gli uffici della Ragioneria dello Stato.

Ma ricostruiamo la vicenda:

Nel 2017 il Tar del Lazio con sentenza 12342/2017 aveva rigettato il ricorso da parte di Cavit per l’esclusione dai progetti ammessi al finanziamento a valere su fondi nazionali nell’ambito del programma di promozione del settore vitivinicolo Ocm vino 2016-2017.

Nel 2019 il Consiglio di Stato, con sentenza 865/2019 ha ribaltato quanto deciso dal Tar ed ha annullato gli atti impugnati. La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato.

Il 30 giugno del 2019 Cavit chiede al Mipaaf di disporre il pagamento della somma di 1.791.000.00 oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria specificando di aver provveduto, nonostante l’esclusione, a dare regolare attuazione al progetto presentato per l’ammissione al contributo e di avere quindi diritto di incassare quanto disposto dal Consiglio di Stato a fronte della presentazione dei documenti necessari relativi all’attuazione e alla rendicontazione del programma di promozione.

Il 4 giugno 2021 Cavit diffida il Mipaaf al pagamento chiedendo, nel caso in cui il ministero non avesse provveduto a pagare, alla nomina di un commissario ad acta.

Da quanto apprende AGRICOLAE il Ragioniere generale dello Stato ha chiesto al Mipaaf lo scorso 4 febbraio notizie relative all’istruttoria al fine di procedere e agire di conseguenza.

Resta da chiarire ora se Cavit presenterà la documentazione della rendicontazione necessaria per il pagamento – che da quanto apprende AGRICOLAE sembrerebbe stia già preparando – e che cosa risponderanno nel merito gli uffici del Mef e l’Avvocatura generale dello Stato.

Era già stato scritto:

Ocm vino, Consiglio di Stato commissaria ad acta il Mipaaf. A meno che non paga 1,8 mln entro 30 giorni. La sentenza

Ocm vino, se Mipaaf e Agea non pagano Cavit entro il 16 gennaio, commissariati da Consiglio di Stato

Ocm vino, Mipaaf non ottempera sentenza. Cavit chiede a Consiglio di Stato commissariamento ad acta in sostituzione dirigenza ministero e Agea. E chiede risarcimento danni per 1,8 mln




Ocm vino, Consiglio di Stato commissaria ad acta il Mipaaf. A meno che non paga 1,8 mln entro 30 giorni. La sentenza

Il Consiglio di Stato dà il placet al commissariamento degli uffici Mipaaf per ottemperare alle sentenze relative all’Ocm vino a meno che il dicastero non paghi il ricorrente entro i prossimi 30 giorni.

In gioco 1.791.000,00 euro oltre agli interessi e rivalutazione a decorrere dalle date in cui avrebbe dovuto essere erogato o, quanto meno, dalla data di pubblicazione della sentenza n. 865/2019 ovvero, in subordine, della sua notifica oppure, in ulteriore subordine, dal suo passaggio in giudicato.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica la sentenza in PDF:

CAVIT ORDINANZA. NOMINA COMMISSARIO AD ACTA

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2022:

a) assegna alle amministrazioni resistenti il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione a cura di parte ricorrente, per il compimento degli incombenti occorrenti alla integrale esecuzione della sentenza indicata in epigrafe;

b) dispone che, allo spirare del termine sub a), ove perduri l’inadempimento, all’esecuzione provveda, entro i successivi trenta giorni, in qualità di commissario ad actus, il Direttore della Ragioneria Generale dello Stato, o funzionario da lui delegato, come sopra nominato;

c) pone a carico della parte resistente il compenso del commissario che viene sin d’ora liquidato in complessivi € 1000,00 (mille), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario, cui dovrà essere allegata una documentata relazione di chiarimento sull’attività svolta;

per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato – Sezione Terza n. 5306/2018, resa tra le parti; nonché per la richiesta di nomina del commissario ad acta, si legge nella sentenza:

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e di Agea – Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e di Cantine Sgarzi Luigi S.r.l. e di Santa Margherita Spa e di Italia del Vino Consorzio e di Nosio s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2022 il Cons. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti gli avvocati viste le conclusione delle parti come da verbale;

Considerato:

-che con ricorso in appello notificato il 1 giugno 2020, tempestivamente depositato,

N. 04482/2020 REG.RIC.

Cavit – Cantina Viticoltori Consorzio Cantine Sociali del Trentino Societa’ Cooperativa (di qui in avanti per brevità solo Cavit) ha chiesto il rilascio dei provvedimenti necessari ad assicurare l’integrale ottemperanza alla sentenza n. 5306/2018, in epigrafe meglio indicata;

Considerato:

-che questa Sezione, con sentenza 25 febbraio 2021, n. 3490, ha accolto il ricorso in parola, assegnando al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e all’Agea un termine di trenta giorni per provvedere all’integrale esecuzione della sentenza amministrativa da ottemperare, e riservando a una successiva istanza di parte la nomina di un commissario ad acta, nonché la valutazione sulla richiesta della domanda di condanna ex art.114, comma 3, lett. e) c.p.a.

Vista l’istanza di Cavit, depositata in data 28 dicembre 2021, di nomina del commissario ad acta sul presupposto del perdurante inadempimento delle resistenti amministrazione, in uno con la richiesta al pagamento della penalità di mora, asseritamente giustificata dall’asserito …” comportamento dilatorio e finanche ostruzionistico delle amministrazioni intimate”.

Ritenuto:

-che l’istanza di nomina di un commissario ad acta possa trovare accoglimento, stante l’inerzia dell’Amministrazione, nonostante lo spirare del termine assegnato nella vista sentenza n. 3490/2021;

-che non può, invece, trovare accoglimento la restante parte della domanda concernente la condanna delle resistenti amministrazioni alla penalità di mora (o astreintes), trattandosi di operazioni volte al reperimento delle risorse finalizzate ad indennizzare la ricorrente non solo complesse, ma rese più difficoltose in ragione del tempo trascorso;

Pertanto si ravvisano i presupposti per l’accoglimento della presente domanda, limitatamente alla nomina di un commissario ad acta nella persona del Ragioniere generale dello Stato o suo delegato con conseguente obbligo per l’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza entro il termine stabilito in dispositivo.

Era stato scritto:

Ocm vino, Mipaaf non ottempera sentenza. Cavit chiede a Consiglio di Stato commissariamento ad acta in sostituzione dirigenza ministero e Agea. E chiede risarcimento danni per 1,8 mln

Ocm vino, se Mipaaf e Agea non pagano Cavit entro il 16 gennaio, commissariati da Consiglio di Stato




Ocm vino, se Mipaaf e Agea non pagano Cavit entro il 16 gennaio, commissariati da Consiglio di Stato

Fissata per il 16 gennaio l’udienza presso il Consiglio di Stato per la nomina del commissario ad acta dell’ufficio del ministero delle Politiche agricole chiamato a riconoscere i danni già riconosciuti alla Cavit riguardo il programma Ocm vino Promozione 2016-2017 – secondo quando deciso in sede di sentenze definitive del Tar e del Consiglio di Stato – illegittimamente escluso.

Quindi o il Mipaaf trova le risorse di circa due milioni di euro e fa cessare l’ipotesi di commissariamento o verrà definito con tutte le conseguenze del caso.

Era già stato scritto:

Ocm vino, Mipaaf non ottempera sentenza. Cavit chiede a Consiglio di Stato commissariamento ad acta in sostituzione dirigenza ministero e Agea. E chiede risarcimento danni per 1,8 mln




Ocm vino, tre ordinanze del Consiglio di Stato, di Corradino (già capo gabinetto Mipaaf), e Frattini: decreto Mipaaf in contrasto con regolamenti e linee guida UE

Tre ordinanze del Consiglio di Stato sulla vicenda OCM Vino promozione di accoglimento di tre ricorsi (proposti da tre organizzazioni di operatori che lamentano l’illegittimità dell’esclusione dei propri programmi dai finanziamenti comunitari stanziati dal Mipaaf per il 2021) suonano come una sirena d’allarme per il ministero delle Politiche agricole. Un pacchetto da oltre otto milioni e mezzo di euro di finanziamenti.

Dopo l’istanza del commissariamento ad acta invocata da Cavit al Consiglio di Stato per la mancata ottemperanza e perdurante inadempienza del Mipaaf rispetto al giudicato costituitasi con la sentenza del Consiglio di Stato n. 865/2019, anch’essa riferita all’illegittima esclusione del programma proposto da Ca.Vit. S.C.A. nell’anno 2017, ai tempi di Maurizio Martina, sembra stia per cadere un’altra tegola annunciata sul dicastero di via Venti Settembre e sempre nell’ambito della direzione generale Promozione diretta da Gerini e Verardi.

A pronunciarsi – in vista della sentenza che nel merito è prevista per il prossimo tra il mese di settembre ed il prossimo 28 ottobre, dopo l’accoglimento dei ricorsi nella fase cautelare , proposti da tre organizzazioni di operatori con la presenza di aziende leader del settore vitivinicolo italiano – è il presidente del Consiglio di Stato Franco Frattini che mette nero su bianco nella sua ordinanza dello scorso 3 agosto una frase lapidaria che suona come un avviso ai naviganti:

Per la riforma -“del provvedimento della medesima Direzione Generale, in data 8 marzo 2021, prot. n. 0111922, recante esclusione dalla procedura statale di finanziamento dei progetti di promozione dei vini italiani nei Paesi extra UE – Campagna 2020-2021;

– degli articoli 5, comma 2, e 9, comma 1, lettera h), del DMIPAAF 4 aprile 2019 n. 3893 ove mai siano interpretabili – come ha fatto il Ministero – in modo contrastante con il Regolamento (UE) n. 1149/2016 e con le “Linee Guida” della Commissione Europea in data 16 dicembre 2016, relative alla misura OCM Vino Promozione”.

Ricorsi tutti accolti con espresso richiamo all’articolo 55, comma 10.

Le tre ordinanze infatti, una a firma di Franco Frattini e le altre due a firma di Michele Corradino, già capo di gabinetto Mipaaf ai tempi di Mario Catania e conoscitore dunque dei meccanismi di via Venti Settembre, rimandano all’articolo 55 comma 10 rimettendo gli atti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio per una sollecita definizione della questione nel merito (nel caso delle ordinanze emesse a firma di Michele Corradino) ed ad apposita udienza nel merito fissata per il giorno 28 ottobre 2021 (nel caso dell’ordinanza emessa una firma di Franco Frattini):

“Ritenuto che l’interesse dell’appellante può trovare adeguata tutela nella trattazione del merito a breve, ai sensi dell’art. 55, comma 10 c.p.a.”

L’art. 55, comma 1° del c.p.a. recita testualmente: “Il Tribunale regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza Collegiale la data della discussione del ricorso nel merito. Nello stesso senso può provvedere il Consiglio di Stato, motivando sulle ragioni per cui ritiene di riformare l’ordinanza cautelare di primo grado; il tal caso la pronuncia di appello è trasmessa al Tribunale Amministrativo regionale per la sollecita fissazione dell’udienza di merito”.

Il nodo in questione è relativo alla dicotomia presente nel decreto ministeriale all’articolo 5 comma 2 e 3 relativo alla possibilità per gli operatori regionali e multiregionali di presentare più di un progetto a differenza degli operatori nazionali per i quali questo non viene concesso.

Un nuovo rischio di danno erariale che si prefigura all’orizzonte che può essere disapplicato solo con un provvedimento di revoca in autotutela del provvedimento di esclusione adottato lo scorso mese di gennaio a danno degli operatori ricorrenti ma con la particolarità che il Mipaaf, a differenza di quanto accaduto con Ca.Vit. S.C.A. (questione del 2017), dovrebbe, oggi, disporre di strumenti e risorse (finanziarie) per scongiurare detto rischio visto che a quanto apprende AGRICOLAE molti operatori del settore , in applicazione del decreto “flessibilità” approvato lo scorso 4 agosto in sede di CSR, si preparano a presentare, entro il prossimo 15 settembre, varianti in riduzione di spesa progettuale originariamente loro assegnata e rinunciare, quindi,  ad ingenti finanziamenti comunitari sia per evidente difficoltà operativa sui mercati internazionali ma soprattutto per scongiurare il rischio di incorrere nella pesantissima sanzione prevista dall’art. 17, comma 1 dell’ormai sempre più discusso DM 3893/2019 (esclusione per 2 anni dall’accesso ai finanziamenti comunitari in presenza di un riconoscimento di spesa rendicontata e ammissibile inferiore all’80 % della spesa ammessa).

Una situazione legata alla decisione degli uffici del Mipaaf di non voler riconoscere la pandemia mondiale da Covid-19 quale “circostanza eccezionale e causa di forza maggiore”.

Era già stato scritto:

Ocm vino, intesa regioni ma per Mipaaf Covid non è “circostanza eccezionale e causa di forza maggiore”. E mantiene le sanzioni. I documenti

Ocm vino, Consiglio di Stato accoglie sospensiva e dice al Tar: ora decidi nel merito. Verardi, riconfermata al Mipaaf, dovrà gestire eventuale danno erario




Ocm vino, Mipaaf non ottempera sentenza. Cavit chiede a Consiglio di Stato commissariamento ad acta in sostituzione dirigenza ministero e Agea. E chiede risarcimento danni per 1,8 mln

L’Ocm vino promozione al Mipaaf resta un nodo da sciogliere. Anzi, più di uno. E ora spunta un’istanza al Consiglio di Stato con cui si invoca di nominare un commissario ad Acta per sostituire il gruppo dirigenziale attuale di via Venti Settembre e di Agea. E chiede un risarcimento danni di quasi 2 milioni di euro.

Da quanto apprende AGRICOLAE in data odierna la CA.VIT. S.C.A. – Cantina viticoltori del Trentino – una delle più importanti realtà cooperative del settore vitivinicolo italiano che associa 11 cantine sociali per un totale di oltre 5.000 viticoltori, ha notificato al Mipaaf e ad AGEA l’istanza, presentata al Consiglio di Stato, di nomina del Commissario ad acta e di condanna ex art. 114, comma 4, lettera e) del Codice di procedura amministrativa delle stesse amministrazioni per tutti i danni patiti e patiendi ammontanti ad oltre 1,8 milioni di euro “oltre a interessi e rivalutazione a decorrere dalle date in cui avrebbe dovuto essere erogato o, quanto meno, dalla data di pubblicazione della sentenza n. 865/2019 ovvero, in subordine, della sua notifica oppure, in ulteriore subordine, dal suo passaggio in giudicato…”.

I fatti, dei quali AGRICOLAE si era già occupato il 6 febbraio 2019 sono esposti chiaramente nell’atto che AGRICOLAE qui riporta e la sintesi è che la CA.VIT. S.C.A. si trova costretta ad invocare presso il Consiglio di Stato per:

  1. nominare un commissario ad acta che ottemperi al giudicato, in sostituzione delle amministrazioni inadempienti, compiendo ogni atto necessario ivi compresa l’emissione, entro e non oltre trenta giorni dalla data di notifica/comunicazione dell’emananda sentenza, del mandato di pagamento delle seguenti somme:
  1. euro 1.791.000,00=, oltre a interessi e rivalutazione a decorrere dalle date in cui avrebbe dovuto essere erogato o, quanto meno, dalla data di pubblicazione della sentenza n. 865/2019 ovvero, in subordine, della sua notifica oppure, in ulteriore subordine, dal suo passaggio in giudicato;
  2. euro 5.513,00=, di cui euro 3.000,00=, oltre accessori, a titolo di spese di giudizio così come liquidate dall’Ecc.mo Collegio, ed euro 1.925,00= a titolo di rimborso dei contributi unificati relativi ai precedenti gradi di giudizio e del giudizio di ottemperanza come meglio sopra chiarito;
  1. condannare in solido il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in persona del Ministro pro tempore, e AGEA, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), della somma che sarà ritenuta equa e comunque di entità tale da scongiurare il perdurare dell’inottemperanza che il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in persona del Ministro pro tempore, e AGEA, in persona del legale rappresentante pro tempore, dovranno corrispondere a CAVIT per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato a decorrere dalla comunicazione/notifica dell’emananda decisione e fino all’effettivo pagamento di tutte le somme dovute;
  2. condannare in solido il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in persona del Ministro pro tempore, e AGEA, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese relative all’incarico espletato dal Commissario.

 

Un nuovo rischio di danno erariale che si profila per il Mipaaf ed AGEA e per i funzionari per il danno cagionato (come da sentenza alla quale le amministrazioni non hanno ottemperato) alla Ca.Vit. S.C.A.

Si tratta sempre nell’ambito della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica e della PQAI V – Comunicazione, Promozione e Valorizzazione al quale potrebbero presto aggiungersi altre situazioni che, a quanto apprende AGRICOLAE, sembrerebbe pendano per talune esclusioni patite da organizzazioni di operatori per l’annualità 2021 sulla base di una norma nazionale (art. 5, comma 2 del DM 3893/2019 in materia di assegnazione delle risorse destinate a finanziare i programmi di promozione vino sui Paesi terzi) che gli uffici di Gerini e Verardi avrebbero applicato – sembra – in palese contrasto con tutte le disposizioni comunitarie in materia.

Era già stato scritto:

Ocm vino, Consiglio di stato smentisce il Tar e affossa decreto Martina. E Mipaaft paga errori fatti in precedenza




Ocm vino, Consiglio di stato smentisce il Tar e affossa decreto Martina. E Mipaaft paga errori fatti in precedenza

Arrivano al pettine i nodi creati nella scorsa legislatura dal ministero delle Politiche agricole. E ora tocca pagare i conti. Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di CAvit contro Agea e il Mipaaft. Un ‘pacchetto’ da circa 4 milioni di euro che ora potrebbe andare sulle spalle del ministero delle Politiche agricole e di Agea e chi c’è adesso si potrebbe ritrovare a pagare i conti di chi era seduto al tavolo prima di loro. Il Consiglio di Stato smentisce la precedente sentenza del Tar e affossa il decreto Martina sull’Ocm vino. Una sentenza questa, che potrebbe aprire la strada a un futuro preoccupante per l’amministrazione di via Venti Settembre in quanto sono molti i ricorsi presentati sotto la gestione di Maurizio Martina a causa dei gap rilevati per quanto riguarda l’Ocm promozione vino che hanno in passato messo in difficolta le aziende che avevano investito nella promozione del vino italiano all’estero mettendo in svantaggio il made in Italy rispetto ai competitors francesi e spagnoli. Ora  bisognerà vedere se la Corte dei Conti aprirà un ‘ndagine a riguardo, dato che si tratta di danno all’erario.

Il Consiglio di Stato scrive:

“1. L’appello è fondato e, pertanto, va accolto.

1.2. Come anticipato nella narrativa in fatto il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con decreto ministeriale n. 32072 del 18 aprile 2016, recante il titolo “OCM Vino – Modalità attuative della misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi”, ha disciplinato in dettaglio le modalità attuative della misura “promozione” prevista dall’art. 45, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 e riferita all’informazione e promozione dei vini dell’Unione sia negli Stati membri che nei paesi terzi.

1.3. Il predetto atto generale, all’art. 6, paragrafo 3, individua i requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti, prevedendo, tra l’altro, che “Il beneficiario non ottiene il sostegno a più di un progetto per lo stesso mercato del paese terzo nella stessa annualità”. Tale preclusione è valida anche ….in caso di partecipazione del beneficiario a progetti presentati da raggruppamenti temporanei”.

La definizione dell’accezione “beneficiario” è contenuta, in termini più generali, all’art. 2 del medesimo decreto a mente del quale deve intendersi beneficiario “il soggetto che presenta il progetto e sottoscrive il contratto” ovvero, nel caso di soggetto plurisoggettivo, “ogni singolo partecipante ad un raggruppamento”.

1.4. Di poi il medesimo testo, all’articolo 11, indica, altresì, i criteri di priorità alla stregua dei quali graduare l’assegnazione di punteggi di premialità ai progetti ammessi, tra i quali quelli di:

– “nuovo Paese terzo o nuovo mercato del paese terzo”;

“nuovo beneficiario” da intendersi quale “uno dei soggetti indicato […] all’articolo 3 che non ha beneficiato dell’aiuto sulla Misura Promozione nel corso dell’attuale periodo di programmazione 2014-2018. Nel caso di raggruppamenti, il requisito deve essere posseduto da tutti i partecipanti al raggruppamento medesimo”.

1.5. All’esito dello scrutinio svolto in sede procedimentale, i cui esiti sono stati confermati nella loro legittimità dal TAR per il Lazio, l’odierna appellante è stata esclusa dalla graduatoria definitiva, adottata il 14 ottobre 2016, per aver violato gli artt. 6, comma 3 e art. 11, comma 1, lett. b) del D.M. n. 32072/2016, muovendo dalla sussistenza di un doppio finanziamento a cagione della sovrapponibilità della propria richiesta a quella di altre aziende che figurano come soci all’interno della sua compagine sociale, avendo i suddetti soci presentato per la stessa campagna e per lo stesso paese altro progetto.

2. Gli snodi essenziali che qualificano il procedimento logico sotteso alla decisione dell’Autorità procedente, e convalidato dal giudice di prime cure, involgono le questioni di fondo che caratterizzano la res iudicanda, rappresentati, in sequenza, dalla corretta qualificazione giuridica dell’appellante nell’ambito delle diverse variabili che compongono la categoria dei soggetti collettivi ed il rilievo che a tale qualificazione può essere riconnesso nell’economia della lex specialis alla stregua del regime giuridico ad essi riservato.

2.1. Ed, invero, ancorchè in modo non sempre intellegibile, il TAR per il Lazio sembra, anzitutto, dubitare della rivendicata ascrivibilità della Cavit sc alla categoria giuridica dei Consorzi stabili ovvero delle Cooperative di secondo grado, ritenendo non compiutamente provata la dedotta qualità e, però, non peritandosi nemmeno di inquadrarlo nelle diverse tipologie giuridiche che qualificano le diverse forme di aggregazione collettiva.

3. Di, poi, il predetto giudice accede ad un’interpretazione ampia del termine “raggruppamento” cui riconnette una valenza onnicomprensiva, riferita cioè a qualsiasi forma di operatore plurisoggettivo, senza che assuma, dunque, rilievo la veste giuridica quale ATI, Consorzi, rete d’impresa effettivamente adottata e prescindendo dal fatto che il raggruppamento abbia o meno personalità giuridica distinta rispetto ai componenti.

4. Rispetto al primo tema in discussione, il Collegio rileva che non trovi smentita negli atti di causa la rivendicata qualifica soggettiva in capo all’appellante di consorzio stabile all’uopo mutuando anche i principi informatori compendiati all’articolo 45 del d. lgs 50/2016, secondo cui, per consorzi stabili, s’intendono i consorzi formati da non meno di tre consorziate, che abbiano stabilito di operare nel settore dei contratti pubblici per un periodo non inferiore a cinque anni e che, pertanto, abbiano istituito una comune struttura d’impresa.

4.1. Sul punto, anche in riscontro delle deduzioni difensive svolte dalle amministrazioni appellate, è necessario precisare che i consorzi stabili nell’economia della disciplina in commento sono soggetti dotati di autonoma personalità giuridica, distinta dalle imprese consorziate. Si tratta, dunque, di aggregazioni durevoli di soggetti che nascono da un’esigenza di cooperazione ed assistenza reciproca e, operando come un’unica impresa, si accreditano all’esterno come soggetto distinto.

Coerentemente, l’art. 47, c. 1 del d. lgs 50/2016, prescrive che i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria dovranno essere posseduti dai consorzi in proprio. E’ pur vero che il comma 1 prevede la possibilità del cumulo, ma ciò vale solo per i requisiti relative alla disponibilità delle “attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo”.

Quanto alla qualificazione, i suddetti operatori possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l’esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l’esecuzione del contratto

E’ stato, altresì, di recente evidenziato in giurisprudenza come l’elemento essenziale per poter attribuire al consorzio la qualifica di consorzio stabile è il c.d. elemento teleologico, ossia l’astratta idoneità del consorzio, esplicitamente consacrata nello statuto consortile, di operare con un’autonoma struttura di impresa, capace di eseguire, anche in proprio, ovvero senza l’ausilio necessario delle strutture imprenditoriali delle consorziate, le presentazioni previste nel contratto (ferma restando la facoltà per il consorzio, che abbia tale struttura, di eseguire le prestazioni, nei limiti consentiti, attraverso le consorziate) (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 02/05/2017 n. 1984; Consiglio di Stato sez. V, 17/01/2018, n.276). Il riferimento aggiuntivo del codice dei contratti pubblici alla “comune struttura di impresa” induce a concludere nel senso che costituisce un predicato indefettibile di tali soggetti l’esistenza di un’azienda consortile, intesa nel senso civilistico di “complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”.

L’alterità che connota tali soggetti rispetto ai propri componenti (e che vale a differenziarli sia rispetto ai raggruppamenti temporanei che ai consorzi ordinari ) trova indiretta conferma nel fatto della possibilità, a determinate condizioni, di una partecipazione congiunta alla medesima gara.

Sul punto, si registra, invero, un diverso regime tra i raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari, da un lato, ed i consorzi stabili dall’altro: l’articolo 48 comma 7 del d. lgs 50/2016 prevede infatti che “E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato..”.

Anche in ambito comunitario si è affermato che viola i principi del Trattato la normativa nazionale che stabilisce l’esclusione automatica dei consorzi stabili, e delle imprese che lo compongono, che abbiano partecipato in concorrenza alla stessa procedure di affidamento di un pubblico appalto. Siffatta disposizione nazionale pone una presunzione assoluta d’interferenza reciproca tra i suddetti soggetti, anche nel caso in cui il consorzio non sia intervenuto nel procedimento per conto e nell’interesse di dette imprese; né è consentito ai suddetti operatori di dimostrare che le loro offerte sono state formulate in modo pienamente indipendente e che non vi è un rischio d’influenza sulla concorrenza fra gli offerenti (cfr. Corte giustizia UE , sez. IV , 23/12/2009 , n. 376).

4.2. Orbene, dal progetto presentato – e la circostanza nemmeno è contestata – si evince che Cavit si è accreditato come soggetto dotato di personalità giuridica, segnatamente come “società cooperativa” (pag. 1), contraddistinto da propri organi sociali (Assemblea dei soci, Consiglio di Amministrazione e Collegio sindacale cfr. pag 6), dotato di una propria struttura aziendale, diversa da quella delle consorziate, con propri mezzi e personale, soprattutto per ciò che concerne l’attuazione dei progetti (ha 195 dipendenti – pag. 9), e dotato dell’organizzazione e del personale necessario per attuare direttamente il progetto (pag. 17).

Peraltro, nello stesso progetto la società proponente dichiara espressamente di svolgere “.. direttamente i programmi promozionali, utilizzando il proprio personale coadiuvato da partner commerciali e consulenti selezionati” (pag. 4), confermando così che non solo è dotato di autonoma struttura aziendale ma anche che nessuno dei consorziati sembra partecipare alla esecuzione del progetto in parola.

Emerge, dunque, con particolare nitore – in mancanza di elementi di segno contrario e di chiare smentite da parte delle appellate – sia l’alterità della società Cavit sc rispetto alle aziende consorziate sul piano strutturale sia sul piano funzionale atteso che il finanziamento sembra riferirsi esclusivamente alla tutela e all’espansione sul mercato USA del brand Cavit e non dei singoli consorziati.

4.3. Di poi, e quanto al secondo punto, la divisata natura giuridica, contrariamente a quanto ritenuto, non ha una valenza neutra nell’economia della procedura qui in rilievo.

Ed, invero, va rilevato, anzitutto, che la lex specialis reca una preclusione dichiaratamente riferita ai raggruppamenti temporanei, da considerarsi altro rispetto ai Consorzi.

Segnatamente, il D.M. 32072 del 18.4.2016 all’art. 6, paragrafo 3, espressamente declina i requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti, prevedendo, tra l’altro, che “Il beneficiario non ottiene il sostegno a più di un progetto per lo stesso mercato del paese terzo nella stessa annualità”. Tale preclusione è valida anche ….in caso di partecipazione del beneficiario a progetti presentati da raggruppamenti temporanei”.

E’, dunque, di tutta evidenza come il secondo periodo della disposizione in commento, cui si riconnette, per i profili qui in rilievo, la dignità di norma speciale, rechi esclusivo riferimento ai raggruppamenti temporanei, evocando, dunque, in ragione del chiaro valore semantico della proposizione utilizzata, aggregazioni non stabili e durevoli ma occasionate da scopi contingenti e mirati.

Vengono cioè in rilievo quelle associazioni temporanee e di scopo espressamente contemplate alla lettera g) dell’articolo 3 del medesimo decreto, che reca l’elenco completo dei soggetti beneficiari e che colloca i consorzi stabili nella distinta previsione di cui alla lettera h.

Di ciò si ha già un eloquente riscontro nella piana lettura del decreto ministeriale 43478 del 25.5.2016 avente ad oggetto la disciplina delle modalità operative e procedurali per l’attuazione del sopra menzionato decreto ministeriale n. 32072 del 18.4.2016 che, all’articolo 6 comma 6, espressamente fa carico ai Comitati di valutazione nazionali e regionali di verificare preliminarmente “che non vi siano proponenti che si presentino in forma singola o in raggruppamenti temporanei di cui all’art. 3 comma 1 lettera g del decreto ministeriale n. 32072 del 18 aprile 2016 nella stessa annualità per lo stesso paese mercato/bersaglio…”.

Orbene, una lettura sistemica delle disposizioni in commento conferma che, nel perimetrare i profili di possibili sovrapposizioni, la disciplina di settore fa riferimento non a qualsiasi soggetto collettivo ma a determinate aggregazioni, tecnicamente qualificate e tipologicamente individuate all’interno di un’analitica classificazione.

Quanto fin qui evidenziato, per la forza dimostrativa rinveniente dallo stesso significato letterale delle disposizioni oggetto di indagine ermeneutica, sarebbe già di per sé sufficiente a smentire l’opzione esegetica privilegiata dal giudice di prime cure.

Ciò nondimeno, deve soggiungersi come il suddetto approdo trovi ulteriori elementi di conferma che, nell’ambito di una necessaria visione di insieme, conclamano la fondatezza delle doglianze affidate dall’appellante al mezzo qui in rilievo.

Segnatamente, un ulteriore elemento di conforto si trae – giusta allegazione compendiata nell’atto di appello e non smentita dalla parte appellata – dallo stesso qualificato avviso espresso dal Ministero intimato nella FAQ7, in riscontro ad un quesito volto giustappunto a chiarire nel caso dei soggetti di cui alla lettera h dell’articolo 3 comma 1 del d.m. 32072/2016 se per beneficiario debba intendersi il proponente stesso o le singole aziende associate che prendono parte al progetto di promozione.

Orbene, a tal riguardo, e facendo applicazione del principio di non contestazione, deve rilevarsi che il Ministero ha precisato che i soggetti suddetti (id est soggetti di cui alla lettera h dell’articolo 3 comma 1, tra cui appunto i Consorzi) sono soggetti dotati di personalità giuridica propria e, pertanto, sono essi stessi direttamente beneficiari dell’agevolazione comunitaria e non i propri associati coinvolti nell’attività di promozione.

Resta, dunque, confermata la distinzione, sopra tracciata, tra i raggruppamenti temporanei ed i consorzi, con la ulteriore precisazione – che vale a scongiurare ogni equivoco riferimento contenuto all’articolo 2 ai “raggruppamenti” – che in siffatte evenienze il beneficiario è solo ed esclusivamente il Consorzio; e ciò vieppiù a dirsi nei casi in cui il Consorzio concorre per sè e non per una delle aziende consorziate.

Nel suddetto senso si dispiega coerentemente anche il disposto di cui all’art. 5 del Decreto direttoriale 25 maggio 2016, n. 43478, impropriamente richiamato dal TAR a sostegno della propria tesi.

Tale disposizione ha, infatti, previsto, previsto, in caso di soggetti di cui all’articolo 3 comma 1 lettera h del d.m. 32072/2016, la necessità di precisare, per opportuna informazione e completezza amministrativa ed al fine di verificare il possesso dei requisiti indicati al successivo comma 4 e l’accesso alle eventuali premialità, “tramite dichiarazione del legale rappresentante, quali fra le aziende associate/consorziate usufruiranno del contributo, partecipando alla realizzazione del progetto”.

In disparte la diversa finalità della norma, anche a voler assegnare a tale regola una funzione concorrenziale nella disciplina dei requisiti di ammissibilità, appare di tutta evidenza come, al più, un problema di sovrapposizione si porrebbe soltanto per quelle aziende consorziate che “partecipano alla realizzazione del progetto” e sono indicate come tali, ossia quelle aziende che eseguono il progetto e usufruiranno del contributo. Di ciò alcuna prova è stata fornita dalla stazione appaltante che nemmeno ha smentito la tesi dell’appellante secondo cui il progetto è eseguito solo da Cavit attraverso la propria struttura aziendale, autonoma rispetto ai consorziati.

Né ha pregio l’argomentazione difensiva spesa dall’Amministrazione appellata che impinge nel rischio di possibili applicazioni elusive del divieto del doppio finanziamento.

Sul punto, vale qui ribadire che le valutazioni confluite negli atti impugnati si sono impropriamente arrestate ad uno stadio meramente formale illegittimamente equiparando, ai fini della verifica del divieto del doppio finanziamento, tutti i soggetti collettivi nonostante il diverso regime previsto dalla disciplina concorsuale e senza peritarsi di verificare se sussistessero, nel caso di soggetti collettivi dotati di autonoma soggettività e riconducibili all’elencazione di cui all’articolo 3 lettera h) cit., indici sintomatici di eventuali fittizie interposizioni ovvero di una reale sovrapposizione dei progetti presentati dai consorzi e dalle consorziate.

In definitiva, gli atti impugnati in prime cure devono ritenersi illegittimi nella parte in cui non hanno tenuto conto della non riconducibilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6 comma 3 cit., dei consorzi stabili alla categoria dei raggruppamenti temporanei.

Vale, infine, soggiungere che, ai fini della disposta esclusione, assume una rilevanza neutra il disposto di cui all’articolo 11 del d.m. 32072/2016, nella parte in cui indica, altresì, i criteri di priorità alla stregua dei quali graduare l’assegnazione di punteggi di premialità ai progetti ammessi.

In disparte la replicabilità delle considerazioni fin qui svolte, è sufficiente aggiungere che tale disposizione non governa la fase di ammissione bensì quella di assegnazione dei punteggi.

Senza contare che Cavit, giusta quanto dichiarato anche nel mezzo qui in rilievo, nemmeno ambisce al riconoscimento del criterio di cui alla lett. b), relativo al “nuovo beneficiario”.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della decisione di primo grado, s’impone, nei limiti dell’interesse azionato, l’annullamento degli atti impugnati.

Le spese del doppio grado di giudizio, in ragione della novità della questione scrutinata, possono essere compensate”.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica la sentenza:

SENTENZA CONSIGLIO DI STATO CAVIT VS MIPAAFT-AGEA

Era stato già scritto:

OCM VINO, MIPAAF METTE IN STAND BY DECRETO IN ATTESA RISPOSTA SERVIZI GIURIDICI UE. MA AZIENDE FANNO RICORSO MILIONARIO A CONSIGLIO DI STATO CONTRO MINISTERO SU OCM 2016-2017

Il ministero delle Politiche agricole ha ‘messo in stand by’ il decreto già pronto e presentato alle regioni sull’Ocm promozione vino in attesa dell risposta da parte della Commissione europea sul lodo spagnolo, prevista fra una decina di giorni. Da quanto si apprende, tra chi a via venti Settembre era intenzionato a pubblicare il decreto subito e chi preferiva aspettare per vedere gli sviluppi europei, sembrerebbe abbia avuto la meglio chi preferiva premdere tempo.

Secondo i rumors – anticipati da AGRICOLAE il primo giugno scorso – la Commissine europea avrebbe infatti deciso di rimanere ferma, senza tornare indietro sulla propria decisione, accogliendo la proposta di Italia, Francia e Portogallo messa a punto per evitare di perdere la possibilità di fare promozione in Canada o negli Stati Uniti anche se fatta negli ultimi cinque anni. Ancora nulla di confermato, la risposta da parte della Commissione dovrebbe arrivare fra una decina di giorni. L’unico rischio sulla tempistica e sul risultato dell’azione dei tre paesi, è il parere dei servizi giuridici della Commissione interpellati dalla dg Agri.

Tutto era nato da una lettera di precisazione chiesta dalla Spagna con l’obiettivo di far saltare il banco ai paesi membri competitor.

Nel frattempo – da quanto apprende AGRICOLAE – sono confermati i ricorsi al Consiglio di Stato contro il Mipaaf da parte di alcune delle aziende che si dicono danneggiate perché escluse dalla graduatoria dell’Ocm promozione vino 2016-1017. Viene chiesta la riforma della discussa sentenza del Tar in merito all’azione milionaria di danni nei confronti del ministero delle Politiche agricole per la gestione della vicenda sotto l’egida di Martina.

Per saperne di più:

OCM VINO, TAR DEL LAZIO RIGETTA TUTTI I RICORSI RIFERITI A GRADUATORIA 2016 PER TECNICISMO GIURIDICO. ORA PALLA PASSA AL CONSIGLIO DI STATO

ocm vino

Su Ocm vino il Mipaaf vince il primo round per tecnicismo giuridico. Ora palla passa al Consiglio di Stato

Il Tar del Lazio boccia i ricorsi per un tecnicismo giuridico. Il tribunale amministrativo con l’odierna pubblicazione delle attese ulteriori sei sentenze mette fine, per il momento, alla diatriba amministrativa sollevata dalle organizzazioni escluse con la graduatoria emanata dal Mipaaf con D.D. n. 76628 del 16 ottobre  2016 (a firma del D.G. Francesco Saverio Abate) dai finanziamenti comunitari a sostegno della promozione del vino sui Paesi terzi per le annualità 2016/2017 e 2017/2018.

Tuttavia, nel disposto delle stesse viene preso atto da parte del collegio amministrativo della lamentata (dai ricorrenti …) contraddittorietà e non univocità nell’applicazione della medesima norma (art. 6, co. 3) del DM 32072/2016 ma, in buona sostanza, i ricorsi vengono rigettati sul presupposto che la documentazione prodotta a sostegno degli stessi reca una data successiva ai termini di valutazione del comitato Ministeriale che ha determinato l’esclusione dei programmi dei ricorrenti.

Resta il particolare che l’interpretazione “contraddittoria” della norma a dire dei ricorrenti, stabilita unilateralmente dagli uffici ministeriali (rispetto alle amministrazioni regionali) è stata alimentata da un processo decisionale a sostegno delle tesi regionali che AGEA ha deciso a distanza di tempo dall’emanazione della graduatoria nazionale, attraverso la produzione di atti e documentazione che non poteva ovviamente essere conosciuta prima dai ricorrenti e che è stata portata all’attenzione dei giudici del TAR solo nel momento in cui gli stessi ne venivano a conoscenza.

Il tutto com’è noto ha portato da una parte all’esclusione di 13 programmi nazionali e di converso all’approvazione di oltre 70 programmi regionali in un contesto che in ogni caso i giudici amministrativi, sulla base della documentazione prodotta dai ricorrenti, hanno avuto modo di conoscere e valutare e sulla base della quale gli stessi erano in possesso di elementi più che probatori per sanare l’evidente contraddittorietà ed il principio amministrativo violato.

In ogni caso, da quanto si apprende sembrerebbe che per alcuni ricorsi si tratti del primo round di una partita che potrebbe avere un’appendice ulteriore presso il Consiglio di Stato presso il quale potrebbero essere impugnate le sentenze di oggi e che a questo punto potrebbe essere chiamato ad un nuovo pronunciamento  sulla controversia amministrativa che ormai, visto il tempo trascorso e l’impossibilità di impattare sull’annualità 2018 (sono in via di ultimazione le graduatorie regionali e la nazionale è già stata emanata)  potrebbe impattare unicamente per gli aspetti risarcitori che potrebbero essere invocati dai ricorrenti in caso di accoglimento dei nuovi ricorsi oggetto di proposizione.

La vicenda resta una pagina nera della burocrazia di Via XX settembre che ha sottratto importanti risorse alla promozione dei vini italiani nel mondo e sicuramente contribuito alle pessime performances del 2017 vitivinicolo a livello di export.

OCM VINO, MIPAAF FUORI TEMPO MASSIMO PER CORREGGERE DECRETO MARTINA. E PREDISPONE CIRCOLARE CORRETTIVA. MA NON BASTA

Ancora guai sull’Ocm vino, lo strumento finanziario per promuovere il vino italiano all’estero. Il decreto Martina – che come anticipato da AGRICOLAE deve essere modificato per un’incongruenza sui tempi – non può essere modificato, perché ci vorrebbe troppo tempo. E ora si cerca un escamotage. La riunione della Commissione Politiche agricole (Cpa) della Conferenza delle Regioni dell’altro ieri si è conclusa – da quanto apprende AGRICOLAE – con una posizione unitaria e con l’impegno da parte del Mipaaf di corrispondere alle istanze regionali attraverso la modifica dell’ allegato e al cosiddetto “decreto direttoriale” relativamente ai punteggi da attribuire ai progetti multi regionali. Ma non solo: stante l’impossibilità di modificare in tempi compatibili il decreto”Martina”, è stato chiesto di predisporre una circolare/nota interpretativa che corregga la distorsione presente nel decreto e ribadita nella riunione relativamente alla data di avvio dell’attività promozionale che, ad oggi è fissata dallo stesso nel 16/10/2018, vanificando il senso e l’utilità deI bandi in via di emanazione.

Oggi – sempre da quanto si apprende – sarebbe arrivato il primo pezzo della circolare, con un contenuto che sembra essere coerente con gli auspici regionali. Ma non è sufficiente: dato che se non corretto l’aspetto temporale, viene pregiudicata l’operatività stessa dell’intera misura.

L’attuale decreto Abate all’articolo 8 riguardante i termini di valutazione dei progetti al paragrafo 1 lettera c) fissa al 20 febbraio 2018 il termine entro il quale l’AGEA stipula i contratti con i beneficiari. Tuttavia l’articolo 5, comma 3 del decreto Martina prevede che ” le attività sono effettuate a decorrere dal primo giorno utile dell’esercizio finanziario comunitario di pertinenza successivo al giorno di stipula del contratto”. Operando attualmente nell’esercizio finanziario comunitario 2017/2018 ciò vuole dire che se non interviene un urgente modifica del decreto Martina i programmi che verranno proposti in adesione del decreto Abate decorreranno dal 16 ottobre 2018 (primo giorno del l’esercizio finanziario comunitario successivo…).

Senza la correzione dell’aspetto temporale, sempre da quanto apprende AGRICOLAE – le regioni sono pronte ad esprimere parere negativo non potendo operare in modo proficuo ed entro i termini di legge nonostante diverse regioni abbiano già emanato i propri bandi.

Per saperne ancora di più:

Pubblicato il 04/10/2017

OCM VINO, A RISCHIO AVVIO PROGRAMMI PROMOZIONE 2017/2018 SE NON INTERVIENE MODIFICA DEL DECRETO MARTINA. ECCO PERCHE

Pubblicato il 11/10/2017

OCM VINO, DECRETO MIPAAF DA MODIFICARE MA E.ROMAGNA HA GIA EMANATO DECRETO REGIONALE. FAVA CHIEDE INCONTRO CON REGIONI E MINISTRO. E’ CAOS. REGIONI IN ALLARME

Ma era tutto previsto:

VINO, BRUXELLES CONTESTA OPERATO MARTINA A 360 GRADI. ECCO LA LETTERA UE (IN PDF) AL MIPAAF. SU OCM VINO PARAMETRI NON COINCIDONO. E AUTOCERTIFICAZIONE NON BASTA. “SI PREGA DI MODIFICARE”

La commissione europea scrive al ministero delle Politiche agricole: bene il lavoro fatto, ma vi diamo alcuni suggerimenti. I suggerimenti – nel documento in possesso di AGRICOLAE (riportato in PDF a pie’ di pagina) e di cui aveva anticipato l’esistenza prima della pausa estiva – riguardano le questioni di ordine generale; questioni da chiarire, inserire o riformulare nel testo per ciascuna misura; la promozione nei paesi terzi; la ristrutturazione e riconversione; il reimpianto di vigneti per ragioni sanitarie o fitosanitarie; assicurazione del raccolto; investimenti nelle imprese a norma dell’articolo 50; la distillazione dei sottoprodotti;

Confermati dunque i rilievi formulati dalla Direzione generale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale  sulle procedure osservate dal dicastero di Martina in materia di recepimento delle norme comunitarie e degli orientamenti comunitari in applicazione del proprio Piano Nazionale di sostegno vino.

Per quanto riguarda l’ambito, appunto, della promozione nei Paesi Terzi, Bruxelles fa notare a via Venti Settembre come l’indicatore confronto con l’andamento’ e l’obiettivo quantificato del 30 per cento di progetti non coincidano. Come anche non sembra coincidere l’indicatore relativo all’andamento delle esportazioni e i pertinenti obiettivi quantificati. “Si prega di chiarire o precisare”, scrivono i funzionari europei.

Ma non solo: Il capo Unità Rudy van der Stappen spiega nella sua missiva – arrivaTO lo scorso 24 luglio al ministro Martina – come “la strategia proposta di migliorare la competitività del settore includendo i raggruppamenti non coincide con la sezione G in cui questo non vene menzionato. Per quanto riguarda poi i beneficiari, da Bruxelles evidenziano come “le reti di imprese non sono incluse in qualità di beneficiario di tale misura a norma dell’articolo 3 del RD. Quanto descritto del piano sembra essere un’associazione temporanea o permanente di produttori che sono già inclusi al punto G. Si prega di modificare”.

Poi la dichiarazione degli stessi: “la dichiarazione deve essere corredata da elementi di prova, come indicato all’articolo 10, lettera D del Rd. Si prega di modificare”.

Sempre da quanto apprende AGRICOLAE sembra il ministero sia pronto alla replica.

Pià nel dettaglio, con nota ARES (2017) 3714733 dello scorso 24 luglio i competenti servizi della Commissione hanno reiterato la richiesta di urgenti precisazioni riguardo i rilievi in materia già notificati al Mipaaf lo scorso mese di marzo con la nota ARES  (2017) 1674594.

  1. Sono stati sollevati rilievi e richieste di chiarimenti riguardo diverse e molteplici “incoerenze” del nuovo testo normativo, il DM n. 60710 a firma di Martina, emanato lo scorso 10 agosto rispetto alle fonti normative citate in premessa della nota comunitaria;
  2. I rilievi riguardano “questioni di ordine generale” (in particolare si evidenziano quelle afferenti la “ragionevolezza dei costi” e sui “criteri di demarcazione” ex post rispetto alle altre misure agevolative previste dall’U.E. come ad es. i P.S.R. o la promozione “orizzontale” prevista dal Reg. UE n. 1144/2014) e trasversali sulle diverse misure di sostegno previste dal PNS vino per l’Italia e questioni di carattere specifico sulle diverse misure;
  3. Nello specifico della “promozione sui Paesi terzi”, degne di attenzione e preoccupazioni sui contenuti del DM 60710/2016 firmato da Martina che alla luce dei rilievi formulati si evidenzia con un dettato normativo che appare incoerente con le disposizioni comunitarie in più punti, quali:

3.1          Le procedure correlate alle varianti di progetto che in caso di varianti “sostanziali” (o di grande portata …) che in “caso di rigetto” dovrebbe prevedere una “procedura di notifica al beneficiario dei motivi pertinenti” ;

3.2          Manca una correlazione tra strategia ed obiettivi nel caso di un miglioramento della competitività del settore “includendo i raggruppamenti d’imprese”;

3.3          Tra i beneficiari, indicati nel DM di Martina, sono state previste le “reti d’impresa” che a loro volta non sono fattispecie giuridiche previste dall’art. 3 del Regolamento delegato UE 2016/1149 della Commissione;

3.4          Il DM di Martina, a parere dei servizi della commissione, appare carente in termini di elementi di prova a carico dei beneficiari per quanto concerne la dimostrazione di possesso di “… disponibilità di prodotti, in termini di qualità e di quantità, è sufficiente per rispondere alla domanda del mercato a lungo termine dopo l’operazione di promozione”;

3.5          Non viene chiarito e definito il metodo per verificare “la ragionevolezza dei costi” come richiamato al punto 11.1.1.1 delle linee guida comunitarie);

Ma più in generale è interessante rilevare come  nel documento dei servizi della commissione vi sono ben 15 richiami al rispetto di quanto previsto dalle linee guida comunitarie (vedi https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/wine/documents/reg-2016-1612_en.pdf ) che in particolare, nel caso della “promozione sui Paesi terzi” appaiono totalmente disattese se non inspiegabilmente ignorate dagli uffici ministeriale.

In tutto ciò, nell’attesa che gli uffici ministeriali possano chiarire i reiterati rilievi dei servizi della commissione UE (cosa che sembra essere proprio di queste ultime ore …) chi continua a soffrire tutta questa situazione sono certo gli operatori del settore posto che nonostante la pubblicazione del DM (che alla luce delle considerazioni esposte nel documento comunitario probabilmente dovrà essere oggetto di indispensabili, ulteriori, modifiche …) il ritardo e l’handicap accumulato rispetto ai nostri competitors europei è veramente “drammatico” (come peraltro evidenziato dalla relazione sui dati export presentata lo scorso 5 settembre da U.I.V. ed ISMEA) e certo non appare confortante la dichiarazione del vice ministro Andrea Olivero di consapevolezza “dei ritardi accumulati…”, posto che quello che chiedono gli operatori è una pronta soluzione dei problemi generati dagli stessi uffici ministeriali.

A riguardo, secondo gli operatori interpellati da AGRICOLAE, sarebbe auspicabile l’immediata attivazione di un tavolo tecnico (una vera e propria “unità di crisi”) da parte del Ministro Martina che attivi un immediato dialogo costruttivo con le Regioni, le Province autonome e le OO.PP. del settore, mancato durante tutto l’ultimo anno,  per fronteggiare la pesantissima situazione venutasi a creare.

A tutto ciò si aggiungano gli inspiegabili ritardi del TAR del Lazio nell’emanazione delle attese sentenze rispetto ai 13 giudizi nel merito instaurati dalle organizzazioni escluse lo scorso 14 ottobre e che sicuramente avranno pesanti ripercussioni sulla linea di condotta del Ministero di Martina sia sulle vicende passate ma anche e soprattutto per le condotte del futuro.

Qui di seguito Agricolae riporta la lettera:

OCM VINO, LETTERA UE A MIPAAF

Per saperne di più:

OCM VINO, MIPAAF AL LAVORO PER ADEMPIERE A RILIEVI UE AGGIUNGENDO MODIFICHE NELL’AVVISO DI GARA. DECRETO RESTA QUELLO ANTICIPATO IL 30 GIUGNO

OCM VINO, DECRETO PUBBLICATO. RESTANO INCOGNITE RILIEVI UE

Le reazioni:

OCM VINO, GALLINELLA, M5S: CHIEDERO’ (ANCORA UNA VOLTA) A PRESIDENZA DI CONVOCARE MARTINA IN COMAGRI CAMERA PER FARE CHIAREZZA

OCM VINO, FAVA: BRUXELLES CONTESTA MIPAAF, MARTINA SI CONFRONTI CON LE REGIONI

In archivio:

ARCHIVIO OCM VINO

 

OCM VINO, MARTINA “BLOCCATO” DISERTA INCONTRO CON OPERATORI FILIERA. LO ASPETTAVANO AL VARCO

OCM VINO, REGIONI NOTIFICANO A MARTINA RISOLUZIONE DI MESSA IN MORA. E MIPAAF CONVOCA FILIERA CON NUOVO DECRETO. E’ SCONTRO

OCM VINO, IL VENETO DI ZAIA SCRIVE: GRAVI ERRORI MIPAAF, A RISCHIO CRITICHE BRUXELLES. SI VA IN CPA. ECCO LA LETTERA