Beni alimentari, interrogazione Fornaro (PD): su carta risparmio spesa

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01216

presentato da

FORNARO Federico

testo di

Lunedì 26 giugno 2023, seduta n. 126

FORNARO. — Al Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministro dell’economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

la legge di bilancio 2023 ha introdotto la cosiddetta carta risparmio spesa che sostituisce i buoni spesa erogati dai comuni e prevede l’erogazione di una somma 382,50 euro destinata all’acquisto di beni alimentari di prima necessità per i nuclei familiari in difficoltà economica. Nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2023 è stato pubblicato il decreto attuativo del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, che regolamenta il funzionamento della carta e, con il messaggio numero 1958 del 26 maggio, l’Inps ha fornito le istruzioni operative. Per ricevere la carta i cittadini non devono inviare alcuna domanda e a partire da luglio i nuclei beneficiari della misura, con Isee inferiore a 15 mila euro, potranno ritirare in posta la carta prepagata con l’importo stabilito;

il meccanismo che gestisce la carta prevede che essa venga erogata dall’Inps, in base a dati elaborati dallo stesso Istituto, che invia ai comuni gli elenchi dei beneficiari, suddivisi tra quelli ai quali la carta è già assegnata e una lista aggiuntiva dalla quale i comuni potrebbero aggiungere altri assegnatari; una possibilità, questa, del tutto virtuale in quanto nella stragrande maggioranza dei comuni, soprattutto in quelli di piccole dimensioni, il numero delle carte assegnate è già interamente abbinato agli utenti che soddisfano i requisiti previsti nella normativa. Ai comuni, quindi, spetta solo la verifica dei dati anagrafici dei gruppi familiari indicati dall’Inps;

tale procedura, come segnalato da numerosi comuni, produce effetti distorsivi, attribuendo a volte il contributo a chi non ne avrebbe necessità e non intervenendo verso quei nuclei familiari che ne avrebbero bisogno. Infatti la sola valutazione dell’Isee produce delle situazioni dove famiglie che, per situazioni contingenti hanno un basso Isee per l’anno precedente, si trovano ad avere diritto alla carta, mentre questa viene negata a chi, in condizione di grave povertà, non ha nemmeno prodotto l’indicatore della situazione economica;

alla base di questa situazione sta la completa esclusione dei servizi sociali dei comuni dalla scelta dei nuclei che necessitano del provvedimento. Proprio i servizi sociali comunali che meglio conoscono le situazioni presenti sul loro territorio non possono intervenire nemmeno in caso di rinuncia della carta in quanto la stessa verrebbe riassegnata a livello nazionale;

questa situazione produce effetti ancora più gravi dal momento che le misure del Governo hanno, di fatto, soppresso il «reddito di cittadinanza» e privano le amministrazioni locali di un efficace strumento di lotta alla povertà –:

se siano a conoscenza delle difficoltà prodotte dal sistema di erogazione della cosiddetta carta risparmio e spesa e se ritengano di intervenire per consentire ai comuni di gestire al meglio l’erogazione di un contributo che deve andare a chi ne ha effettivamente bisogno e che tocca le realtà sociali delle comunità.
(4-01216)




Interrogazione, Fornaro LeU Camera, su iniziative a contrasto Nutriscore

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-02600

presentato da

FORNARO Federico

testo presentato

Martedì 9 novembre 2021

modificato

Mercoledì 10 novembre 2021, seduta n. 592

FORNARO e TIMBRO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali . — Per sapere – premesso che:

nel maggio 2020, la Commissione europea ha annunciato, come parte integrante della strategia Farm to Fork, l’adozione entro la fine del 2022 di un’etichettatura fronte-pacco armonizzata e obbligatoria per aiutare i consumatori a fare scelte alimentari salutari; si tratta del sistema a semaforo chiamato Nutri-score;

il sistema è stato sviluppato da un gruppo di ricercatori universitari francesi denominato Eren (Equipe de Recherche en Epidémiologie Nutritionnelle) e si basa sulle tabelle nutrizionali della Food Standards Agency del Regno Unito, da cui le etichette a «traffic lights» adottate in Gran Bretagna sin dal 2014;

il Nutri-Score è pensato per semplificare l’identificazione dei valori nutrizionali di un prodotto alimentare attraverso l’utilizzo di due scale correlate: una cromatica divisa in 5 gradazioni dal verde al rosso e una alfabetica di cinque lettere dalla A alla E;

attraverso l’uso dei colori rossi, giallo e verde si allerta il consumatore sulla quantità di grassi, zucchero e sale in un determinato prodotto;

l’etichetta a semaforo è fortemente penalizzante per l’Italia perché colpisce le migliori eccellenze del made in Italy come i formaggi, i prosciutti, i salumi, i vini e addirittura gli oli extravergine di oliva, considerati dai nutrizionisti parte di una dieta equilibrata;

il paradosso è di promuovere cibi per la cui preparazione vengono utilizzati edulcoranti e di sfavorire i migliori prodotti della nostra produzione agricola e gastronomica;

le diverse associazioni dei produttori agricoli italiani hanno ripetutamente segnalato il pericolo per la nostra economia agricolo e per la tutela dei consumatori che deriverebbe dall’introduzione di questo sistema e lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, in occasione delle sue comunicazioni sul vertice europea del 20 ottobre 2021, ha ribadito che: «Il Governo è totalmente consapevole della gravità che l’introduzione del Nutri-score può costituire per la nostra filiera produttiva agroalimentare e pienamente impegnato nella sua tutela»;

critiche al sistema Nutri-score sono state avanzate anche da altri Paesi dell’area mediterranea come Francia, Spagna e Grecia;

l’Italia in alternativa propone il Nutrinform battery, un’etichettatura che ha l’obiettivo di fornire ai consumatori informazioni chiare e immediate sulle caratteristiche nutrizionali del prodotto; infatti contiene l’indicazione quantitativa del contenuto di energia, grassi, grassi saturi, zuccheri e sale per singola porzione, in rapporto al fabbisogno giornaliero raccomandato al consumatore –:

quali urgenti iniziative di competenza stia intraprendendo il Governo per evitare l’adozione del sistema Nutri-score, che arrecherebbe danni alla nostra produzione agroalimentare e scarse, se non fuorvianti, informazioni ai consumatori sugli alimenti.

(3-02600)




MANOVRA, ECCO GLI EMENDAMENTI ‘AGRICOLI’ SEGNALATI

Qui di seguito Agricolae pubblica gli emendamenti segnalati in ambito agricolo, agroalimentare, della pesca e della forestazione

EMENDAMENTI SEGNALATI

ACCISE GASOLIO

ART. 2.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019 si applicano le disposizioni concernenti le agevolazioni in materia di accisa sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto di cui all’articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei territori montani colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come previsto dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018.

Conseguentemente, all’articolo 90, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 200 milioni;
   b) sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 350 milioni.
2. 2. Caretta, Luca De Carlo, Ciaburro, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Aliquota IVA sui prodotti da riciclo e riuso)

  1. Alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla parte II-bis, dopo il numero 1-ter sono aggiunti i seguenti:
«1-quater) materie prime, semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami ovvero dal riuso di semilavorati o di prodotti finiti;
1-quinquies) compostato derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 3-bis.
(Riduzione dell’accisa sui carburanti di 2 centesimi al litro)

  1. A decorrere dal 1o luglio 2019 e fino al 31 dicembre 2020 l’aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonché l’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all’Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono fissate nelle misure sottoindicate:
   a) benzina e benzina con piombo: euro 708,4 per mille litri;
   b) gasolio usato come carburante: euro 597,4 per mille litri.

2. Qualora dal monitoraggio delle entrate da accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo nonché sul gasolio usato come carburante, in applicazione del comma 1, emerga il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie, stimate in 465 milioni di euro per l’anno 2019 e di 930 milioni di euro per l’anno 2020, il Ministro dell’economia e delle finanze con proprio decreto determina i conseguenti aggiornamenti delle aliquote.

Conseguentemente:
   all’articolo 19, comma 20, sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 con le seguenti: per l’anno 2021;
   

PICCOLI BIRRIFICI

Art. 3-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

  1. All’articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 514, le parole: «in euro 3» sono sostituite dalle seguenti: «in euro 2,98»;
   b) dopo il comma 514, è inserito il seguente:
«514-bis. Al fine di valorizzare i piccoli birrifici indipendenti che rappresentano una realtà produttiva molto dinamica e ad alto livello qualitativo, all’articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, il comma 3-bis è sostituito con il seguente:
3-bis. Ai piccoli birrifici indipendenti, sotto i 60.000 hl si applica l’aliquota di cui all’Allegato I, sezione Alcole e bevande alcoliche, relativa alla voce Birra, ridotta del 30 per cento. Il pagamento delle accise avviene dopo l’emissione della fattura di vendita con l’uscita del prodotto dallo stabilimento.».

Conseguentemente, all’articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l’anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020 con le seguenti: di 245 milioni di euro per l’anno 2019, e di 395 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020.
3. 011. Saltamartini, Andreuzza, Bazzaro, Binelli, Colla, Dara, Patassini, Pettazzi, Piastra, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

CARBON IVA ED ENERGIA

Art. 4-bis.
(Eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi identificati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)

  1. Entro il 1o luglio 2019 il Ministero dell’economia e delle finanze presenta d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto un programma esecutivo per l’eliminazione a partire dal 1o gennaio 2020 dei sussidi ambientalmente dannosi identificati nel «Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli» di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
2. I risparmi di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all’articolo 1 comma 431 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2019 e in anticipazione del comma 1 del presente articolo, sono eliminati tutti i regimi di favore alle accise sui combustibili fossili. È istituito un fondo per il credito di imposta per investimenti in riduzione dell’impatto ambientale nei settori coinvolti dal taglio degli sconti; il predetto fondo è alimentato, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con parte dei risparmi derivanti dalla misura di cui al presente comma per i primi tre anni.

Art. 4-ter.
(Ridefinizione delle accise sulla base delle emissioni-serra)

  1. Entro il 1o luglio 2019, in base a tabelle elaborate dell’Enea che tengono conto delle emissioni di gas climalteranti legate ai comuni utilizzi dei prodotti energetici attraverso le tecnologie più diffuse, il Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ridefinisce le aliquote delle accise sul consumo finale di prodotti energetici per renderle proporzionati alle emissioni di gas serra medie relative al consumo di tali prodotti. Il valore di tali aliquote, per unità di emissione, sarà stabilito per il 2019 in misura tale da mantenere invariato il gettito complessivo.
2. Dal 2020 il valore per unità di emissione delle accise dei prodotti energetici sarà pari al valore di mercato dei permessi ad emettere CO2 nell’ambito del sistema europeo ETS e comunque non inferiore a 30 euro/T di CO2. Tale valore minimo sarà aumentato di 2 euro/T all’anno per 5 anni.
3. Le maggiori entrate di cui al presente articolo alimentano il Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all’articolo 1 comma 431 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 4-quater.
(Carbon-IVA)

  1. Entro il 1o ottobre 2019 il Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base di tabelle statistiche relative ai processi produttivi standard di tutte le categorie merceologiche rilevanti, propone un progetto di «definizione dell’IVA, a parità di gettito atteso, sulla base delle emissioni di gas-serra relative alla produzione e al consumo dei beni.
4. 01. Magi.

SUGAR TAX E IMPOSTA SU BEVANDE AD ALTO CONTENUTO DI ZUCCHERO

Art. 6-bis.
(Semplificazioni in materia di Irap)

  1. All’articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«1-ter. Non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell’imposta nel caso di lavoratore autonomo con volume d’affari non superiore a 100 mila euro, qualora le spese per personale dipendente, consulenze a terzi e beni strumentali non eccedano complessivamente il 50 per cento dei compensi percepiti e comunque nell’attività non venga impiegato più di un lavoratore dipendente a tempo pieno ovvero due a tempo parziale».

2. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all’elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all’articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione sono modificati, soppressi o ridotti, con l’esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente o autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell’ambiente, a decorrere dall’anno successivo all’entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l’attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
3. Ove le risorse individuate nel comma 2 non risultino sufficienti a copertura degli oneri derivanti dal comma 1, è istituita l’imposta sul consumo di bevande ad alto contenuto di zuccheri aggiunti, il cui gettito viene destinato, per quanto occorra, ai predetti fini.
4. L’imposta sul consumo di bevande ad alto contenuto di zuccheri aggiunti di cui al comma 3 si applica nelle seguenti misure:
a) mezzo centesimo di euro per grammo di zucchero aggiunto superiore ai cinque grammi ed inferiore ai dieci grammi su 100 millilitri di bevanda;
b) un centesimo di euro per grammo di zucchero aggiunto superiore ai dieci grammi per 100 millilitri di bevanda.

5. L’obbligazione tributaria sorge al momento della fabbricazione ovvero della importazione. L’imposta è esigibile all’atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato.
6. È obbligato al pagamento dell’imposta:
a) il produttore o il distributore o il commerciante all’ingrosso, in solido tra loro;
b) relativamente all’importazione, il debitore dell’obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all’importazione.

7. Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del contenzioso relativi all’imposta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
8. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative dell’imposta, ivi compresi gli obblighi dichiarativi e di versamento, nonché eventuali casi di esonero. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli possono essere individuate ulteriori modalità di attuazione della disciplina.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 7 si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 8.
10. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi da 3 a 8 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
6. 01. La VI Commissione.

Art. 88-bis.
(Sugar tax)

  1. In via sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021 è istituita l’imposta sul consumo di bevande ad alto contenuto di zuccheri aggiunti, il cui gettito viene destinato, per quanto occorra, ai predetti fini.
2. L’imposta sul consumo di bevande ad alto contenuto di zuccheri aggiunti di cui al comma 1 si applica nelle seguenti misure:
a) mezzo centesimo di euro per grammo di zucchero aggiunto superiore ai cinque grammi ed inferiore ai dieci grammi su 100 millilitri di bevanda;
b) un centesimo di euro per grammo di zucchero aggiunto superiore ai dieci grammi per 100 millilitri di bevanda.

3. L’obbligazione tributaria sorge al momento della fabbricazione ovvero della importazione. L’imposta è esigibile all’atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato.
4. È obbligato al pagamento dell’imposta:
a) il produttore o il distributore o il commerciante all’ingrosso, in solido tra loro;
b) relativamente all’importazione, il debitore dell’obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all’importazione.

5. Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del contenzioso relativi all’imposta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
6. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative dell’imposta, ivi compresi gli obblighi dichiarativi e di versamento, nonché eventuali casi di esonero. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli possono essere individuate ulteriori modalità di attuazione della disciplina.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 6.
8. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi da 1 a 6 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
b) all’articolo 90 sopprimere il comma 2;
6. 09. Ruocco, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Trano.

ALIQUOTA RIDOTTA PER PRODOTTI AGRICOLI E ITTICI

Art. 8-ter.

  1. Alla Tabella A – Parte I [Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta] Prodotti agricoli ed ittici – del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 sono soppressi i seguenti numeri:
6) grasso di volatili non pressato né fuso, fresco o refrigerato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05);
42) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v.d. 24.01);

2. Alla Tabella A – Parte II – Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 18) sono soppresse le parole: materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica;
3. Alla Tabella A – Parte III [Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta] Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento sono soppressi i seguenti numeri:
9) grasso di volatili non pressato né fuso, fresco, refrigerato, salato o in salamoia, secco, affumicato, congelato o surgelato (v.d. ex 02.05);
20-bis) tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato;
127-decies) francobolli da collezione e collezioni di francobolli.
8. 016. Martinciglio, Misiti, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D’Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Sodano, Trizzino, Zennaro.

REDDITI FONDIARI

Art. 9-bis.
(Redditi fondiari percepiti)

  1. Al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l’imputazione dei redditi fondiari, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «I redditi» sono aggiunte le seguenti: «, percepiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa,»;
   b) le parole: «ad uso abitativo» e le parole: «dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore» sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Ove le risorse individuate nel comma 2 non risultino sufficienti a copertura degli oneri derivanti dal comma 1, è istituita l’imposta sul consumo di bevande ad alto contenuto di zuccheri aggiunti, il cui gettito viene destinato, per la metà del suo importo, ai predetti fini.
4. L’imposta sul consumo di bevande ad alto contenuto di zuccheri aggiunti di cui al comma 3 si applica nelle seguenti misure:
   a) mezzo centesimo di euro per grammo di zucchero aggiunto superiore ai cinque grammi ed inferiore ai dieci grammi su 100 millilitri di bevanda;
   b) un centesimo di euro per grammo di zucchero aggiunto superiore ai dieci grammi per 100 millilitri di bevanda.

5. L’obbligazione tributaria sorge al momento della fabbricazione ovvero della importazione. L’imposta è esigibile all’atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato.
6. È obbligato al pagamento dell’imposta:
   a) il produttore o il distributore o il commerciante all’ingrosso, in solido tra loro;
   b) relativamente all’importazione, il debitore dell’obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all’importazione.

7. Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del contenzioso relativi all’imposta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
8. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative dell’imposta, ivi compresi gli obblighi dichiarativi e di versamento, nonché eventuali casi di esonero. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli possono essere individuate ulteriori modalità di attuazione della disciplina.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 7 si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 8.
10. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi da 3 a 8 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
9. 016. Ruocco, Gusmeroli.

TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA DELLE AZIENDE

«Art. 10.

  1. A decorrere dall’anno 2019, al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano nella misura del 150 per cento anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ovvero entro il 31 dicembre dell’anno successivo a condizione che entro la data del 31 dicembre dell’anno in corso il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
2. La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
3. Per i soggetti che, nel medesimo periodo indicato nel comma 1, beneficiano della maggiorazione di cui al comma 1 e che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato 6 annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.
4. Ai fini della fruizione dei benefìci di cui ai commi 1 e 3, l’impresa è tenuta a produrre la documentazione di cui all’articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
5. Resta ferma l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 93, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Resta ferma, inoltre, l’applicazione delle disposizioni in materia di investimenti sostitutivi previste dall’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
6. La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 21, comma 1.
10. 14. Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Rampelli.

CONTRIBUTO ECOLOGICO

Art. 11-bis.
(Istituzione del contributo ecologico)

  1. A partire dal 1o gennaio 2019 al fine di promuovere l’attuazione di politiche e misure per lo sviluppo sostenibile e per la green economy è istituito un contributo ecologico per favorire il perseguimento di un progressivo contenimento delle emissioni di anidride carbonica (CO2) nonché dei gas climalteranti, derivanti dal consumo di combustibili fossili impiegati in processi di combustione.
2. Il contributo ecologico di cui al comma 1 è stabilito in 20 euro per tonnellata di CO2 prodotta.
3. Il contributo ecologico è ricalcolato ogni due anni sulla base dei seguenti criteri:
   a) se la riduzione delle emissioni di CO2 è stata superiore a quella prevista dagli accordi sottoscritti in ambito europeo e internazionale, il contributo ecologico di cui alla comma 2 è diminuito a 10 euro per tonnellata di CO2 prodotta;
   b)  se la riduzione delle emissioni di CO2 è stata inferiore a quella necessaria a rispettare i predetti accordi, il contributo di cui comma 2 è aumentato ad almeno 30 euro per tonnellata di CO2 prodotta.

4. Il contributo ecologico è versato, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base dei quantitativi impiegati nell’anno precedente. Il versamento a saldo si effettua alla fine del primo trimestre dell’anno successivo unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione annuale con i dati dei quantitativi impiegati nell’anno precedente, nonché al versamento della prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, delle rate successive. In caso di cessazione dell’impianto nel corso dell’anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati nei due mesi successivi.
5. In caso di inosservanza dei termini di versamento previsti al comma 4 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo dell’imposta dovuta, fermi restando i princìpi generali stabiliti dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Per ogni altra inosservanza delle disposizioni del medesimo comma 4 si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 50 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
6. Le maggiori entrate derivanti dall’attuazione del presente articolo sono destinate:
   a)  alla riduzione delle imposte sul reddito delle persone e delle imprese;
   b)  a favorire attraverso contributi gli investimenti in efficienza energetica nei settori interessati dalla green economy;
   c)  ai progetti di recupero e riqualificazione ambientale.
11. 031. Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.

CREDITO IMPOSTA PER FITOSANITARI IN AGRICOLTURA BIO

Art. 13-bis.
(Credito d’imposta per l’acquisto di prodotti fitosanitari per l’agricoltura biologica)

  1. A decorrere dall’anno 2019 è concesso un credito di imposta nella misura del 40 per cento delle spese per gli acquisti sostenuti, e comunque non superiore a 5.000 euro l’anno, per l’acquisto da parte delle imprese agricole di prodotti fitosanitari ammessi in agricoltura biologica, di cui all’articolo 5 del Regolamento n. 889/2008, della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli.
2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
3. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019.
4. Per la verifica della corretta fruizione del credito d’imposta, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e l’Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 5.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni applicative necessarie alla attuazione del credito di imposta, ivi comprese le modalità di verifica e controllo delle spese sostenute e della coerenza delle stesse con le previsioni di cui ai precedenti commi nonché le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione dell’importo di cui l’impresa abbia fruito indebitamente.
6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo effettua gli adempimenti conseguenti ai regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti compatibili con il mercato interno.
7. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 90, comma 2, della presente legge.
13. 06. Benedetti.

Dopo l’articolo 13, aggiungere il seguente:

RICERCA E SVILUPPO SETTORE AMBIENTALE

Art. 13-bis.
(Fondo per investimenti in ricerca e sviluppo nel settore ambientale)

  1. A decorrere dal 2019 è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo denominato «Fondo per investimenti in ricerca e sviluppo nel settore ambientale» di seguito denominato «Fondo» con una dotazione iniziale di 1 miliardo di euro annui per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021, finalizzato all’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti privati che investono in ricerca e sviluppo nei settori:
   a) delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nell’ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell’ambiente per la salvaguardia dell’assetto idrogeologico e per le bonifiche ambientali, nonché nella prevenzione del rischio sismico;
   b) dei processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero di servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell’inquinamento e dell’uso delle risorse nell’arco dell’intero ciclo di vita;
   c) della pianificazione di interventi nell’ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni hardware e software che consentano di ottimizzare i consumi, e della domotica;
   d) dello sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano un monitoraggio più attento della rete idrica;
   e) della progettazione di nuovi sistemi di mobilità ecologici e sostenibili, anche attraverso la definizione di processi che possano ottimizzare la logistica dell’ultimo miglio e le attività di trasporto proprie delle compagnie private in aree urbane, tenendo in considerazione il traffico generato la congestione, l’inquinamento e il dispendio energetico.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì al fine di sostenere la nascita di nuove imprese operanti nei settori delle tecnologie innovative e favorire la valorizzazione e il trasferimento del patrimonio di conoscenza scientifica e tecnologica presente nel sistema della ricerca pubblica e privata per incrementare lo sviluppo economico, compresi gli spin off accademici, al fine di sviluppare processi di ricerca comuni tra imprese, università e centri di ricerca. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 1. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, all’articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 con le seguenti: 8.000.
13. 010. Gelmini, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D’Attis, Cannizzaro, D’Ettore, Pella, Paolo Russo.

Art. 88-bis.
(Soppressione di sussidi ambientalmente dannosi)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento», il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l’esclusione dell’acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.
3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
16. 66. Fornaro, Fassina, Pastorino.

Al comma 2, dopo le parole: del dissesto idrogeologico inserire le seguenti: delle bonifiche.
16. 6. Lucchini, Binelli, Parolo, Benvenuto, Raffaelli, Gobbato, D’Eramo, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

Al comma 2 dopo le parole: dei beni culturali e ambientali aggiungere le seguenti: nonché all’istituzione di Osservatori ambientali in aree d’uso o d’interesse militare con funzione di consulenza per le regioni dove insistono poligoni militari all’aperto, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
16. 2. Corda, Galantino, Aresta, Chiazzese, Dall’Osso, Del Monaco, D’Uva, Ermellino, Frusone, Iorio, Iovino, Giovanni Russo, Roberto Rossini, Traversi, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D’Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di consentire la realizzazione di opere funzionali al contrasto del rischio idrogeologico dei territori percorsi dagli incendi è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Con i decreti di cui al comma 3, previa intesa con la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è effettuata la ripartizione delle risorse attribuendo precedenza ai contesti maggiormente critici sul territorio nazionale.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 15.000.000;
2020: – 15.000.000;
2021: – 15.000.000.
16. 5. Ziello, Lucchini, Binelli, Parolo, Benvenuto, Raffaelli, Gobbato, D’Eramo, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

SPESE VETERINARIE

Art. 14-bis.
(Detrazioni fiscali per spese veterinarie)

  1. All’articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:
«c-bis) le spese veterinarie superiori a euro 60 e fino all’importo di euro 1.060.

Conseguentemente, dopo l’articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.
(Soppressione di un sussidio ambientalmente dannoso concernente i prodotti fitosanitari)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento», il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.
14. 012. Brambilla, Pella, Frassinetti, Spessotto, Ferri, Prestipino, Occhionero, Zanella, Saccani Jotti, Fitzgerald Nissoli, Siracusano, Biancofiore, Bond, Della Frera, Fatuzzo, Minardo, Ciampi.

PIANO CONTRASTO DISSESTO IDROGEOLOGICO E CAMBIAMENTI CLIMATICI

Art. 15-bis.
(Piano per il contrasto al dissesto idrogeologico)

  1. Per accelerare gli interventi integrati di messa in sicurezza del territorio, rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, e per l’adattamento ai cambiamenti climatici, sono stanziati 3.000 milioni di euro per ciascun anno del quinquennio 2019-2023.
2. Gli interventi prioritari sono individuati dalla direzione generale competente del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con le regioni, sentiti gli enti locali, le autorità di bacino, le Agenzie regionali dell’ambiente, l’Ordine nazionale dei geologi, e il Dipartimento della protezione civile. Le risorse possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale.
3. Le risorse del Fondo sono aggiuntive ai cofinanziamenti europei e alle risorse già previste dalla normativa nazionale vigente, destinate agli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico e di messa in sicurezza del territorio.
4. Le risorse di cui alla presente articolo, possono essere destinate anche al finanziamento, previa demolizione del manufatto, di misure incentivanti volte a favorire la delocalizzazione di immobili e di infrastrutture potenzialmente pericolosi e situati in aree ad elevato rischio idrogeologico.
5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell’economia sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono individuate le agevolazioni statali anche di carattere fiscale, volte a favorire, le delocalizzazioni di cui al comma 4. Dette agevolazioni sono cumulabili con eventuali incentivi previsti dagli enti territoriali per le medesime finalità.
6. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all’elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La riduzione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l’attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
15. 05. Prestigiacomo, Gelmini, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Occhiuto, Mandelli, D’Attis, Cannizzaro, D’Ettore, Pella, Paolo Russo.

ESENZIONI AREE COLPITE DA SISMA

Art. 19-bis.
(Esenzione imposta insegne e occupazione suolo pubblico per attività commerciali aventi sede nell’area del cratere interessata dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

  1. Non è dovuta l’imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi e la tassa di occupazione per gli spazi ed aree pubbliche ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per le attività con sede legale o operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
2. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare, d’intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

Conseguentemente, il Fondo di cui all’articolo 90, comma 2, è ridotto di 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019.
19. 063. Berardini, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D’Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.

Art. 19-bis.
(Esenzione dall’applicazione dell’imposta per insegne e occupazione di suolo pubblico per attività commerciali aventi sede nell’area del cratere interessata dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

  1. L’imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi e la tassa di occupazione per gli spazi ed aree pubbliche ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 non è dovuta per le attività con sede legale o operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
2. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare, d’intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge dispone le modalità di attuazione della presente norma.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite massimo di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall’articolo 90, comma 2 della presente legge.
19. 016. Berardini, Zennaro, Gabriele Lorenzoni, Terzoni.

Art. 19-bis.
(Esenzione dall’applicazione dell’imposta per insegne e occupazione di suolo pubblico per attività commerciali aventi sede nell’area del cratere interessata dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

  1. L’imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi e la tassa di occupazione per gli spazi ed aree pubbliche ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 non è dovuta per le attività con sede legale o operativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
2. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare, d’intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite massimo di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
19. 066. Berardini, Zennaro, Gabriele Lorenzoni, Terzoni, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D’Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino.

INCREMENTO TURISMO

Art. 9-bis.
(Credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive)

  1. Il credito di imposta di cui all’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto anche per i periodi d’imposta successivi al 2018, entro il limite di 240 milioni annui.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:

2019:
CP: – 240.000.000;
CS: – 240.000.000.

2020:
CP: – 240.000.000;
CS: – 240.000.000.

2021:
CP: – 240.000.000;
CS: – 240.000.000.
19. 039. Zucconi, Fidanza, Silvestroni, Lucaselli, Ferro.

INVESTIMENTI MEZZOGIORNO

Art. 20-bis.
(Rifinanziamento credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)

  1. All’articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020. Conseguentemente, la dotazione finanziaria di cui al comma 108 dello stesso articolo è incrementata di 600 milioni di euro per l’anno 2020».
2. Al predetto onere si provvede, per un valore corrispondente, mediante ricorso alle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rifinanziate dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208.
3. Ai fini dell’attuazione del presente articolo, il Comitato interministeriale per la programmazione economica è autorizzato ad operare le necessarie azioni di rimodulazione delle assegnazioni del Fondo.
20. 09. Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D’Attis, Cannizzaro, D’Ettore, Pella, Paolo Russo, Fiorini, Bond.

CORPO FORESTALE

Art. 30-bis.
(Transiti del personale già appartenente al disciolto Corpo forestale dello Stato)

  1. Il personale in servizio nell’Arma dei carabinieri e nel Corpo della Guardia di finanza, già appartenente al disciolto Corpo forestale dello Stato, può presentare domanda per il transito, previa ricognizione dei posti disponibili e tenuto conto del rispettivo fabbisogno, in altra amministrazione statale tra quelle individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’interno, della difesa e della giustizia, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono definiti i criteri e le modalità da applicare alle procedure di transito, compresi il numero e il ruolo del personale da destinare alle amministrazioni di assegnazione, senza pregiudizio per le facoltà assunzionali di queste ultime previste dalla legge. Le relative domande dovranno essere presentate nei venti giorni successivi alla pubblicazione dello stesso decreto. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le medesime modalità di cui al comma 1, sono individuate le risorse finanziarie da trasferire dalle amministrazioni di appartenenza a quelle destinatarie.
3. Il personale di cui al comma 1 dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza all’atto del transito in altra amministrazione statale cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva. In caso di transito in altra Forza di polizia, si applica l’articolo 864, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
4. Il periodo di servizio maturato nelle amministrazioni di provenienza è valido ad ogni effetto giuridico ed economico. Al personale transitato è dovuta la corresponsione della differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
5. Al fine di salvaguardare i livelli di presidio dell’ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare, il transito del personale in servizio nell’Arma dei carabinieri avviene per aliquote non superiori a trecento unità annue, stabilite con decreto del Ministro della difesa, sentiti i Ministri interessati, e nel limite delle facoltà assunzionali straordinarie destinate alla specialità e concesse nell’anno di riferimento, secondo un criterio di priorità per il personale più anziano in ruolo. Il transito nell’amministrazione di cui all’articolo 24 della legge 1o aprile 1981, n. 121, avviene nel solo anno 2019, in extraorganico, e in un contingente massimo di trecento unità.
6. Per l’anno 2019, e in relazione all’esercizio della facoltà di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzata, con le modalità di cui all’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’assunzione straordinaria di un contingente massimo di trecento unità nei ruoli base dell’Arma dei carabinieri, nel limite della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a decorrere dal 1o dicembre.
7. Agli oneri derivanti dalle assunzioni straordinarie di cui al comma 6, pari a un importo massimo di euro 614.863 per l’anno 2019, 10.345.659,5 per l’anno 2020, 12.465.162 per l’anno 2021, 12.465.162 per l’anno 2022, 12.465.162 per l’anno 2023, 12.501.106,5 per l’anno 2024, 12.896.496 a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8. L’assunzione straordinaria degli ulteriori contingenti massimi di cui al comma 5, ove necessaria in relazione all’esercizio della facoltà di cui al comma 1, sarà autorizzata con successivi provvedimenti normativi.
30. 04. Pagani, De Micheli, Madia.

ACCISE TABACCHI

Art. 41-bis.
(Accise sui tabacchi)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2019 le variazioni della tassazione sui tabacchi di cui all’articolo 5 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono stabilite in misura tale da assicurare un gettito su base annua, rispetto ai 125 milioni di euro previsti dall’anno 2018, non inferiore a 600 milioni di euro.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2019 il maggiore gettito di cui al comma 1 è finalizzato al finanziamento del fondo per i farmaci oncologici innovativi di cui all’articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Le risorse già vincolate a copertura della dotazione del predetto fondo dall’articolo 1, comma 393, della legge n. 232 del 2016, per un importo pari a 600 milioni di euro, a decorrere dal gennaio 2019 confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
41. 02. Lorenzin, Madia, Toccafondi.

ECONOMIA CIRCOLARE

Art. 44-bis.
(Promozione dei processi di economia circolare nella produzione di prodotti energetici e biochimici da rifiuti)

  1. Al fine di favorire i processi di economia circolare utili al conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione dei prodotti energetici, quali biocarburanti anche avanzati, e dei prodotti bio-chimici, gli impianti di produzione di tali prodotti alimentati da rifiuti costituiscono impianti di recupero di preminente interesse nazionale ai sensi dell’articolo 195, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni. Per le stesse finalità, costituiscono altresì impianti di preminente interesse nazionale gli impianti di produzione dei prodotti di cui al primo capoverso alimentati da prodotti derivanti dal recupero dei rifiuti (materie prime seconde) o da sottoprodotti derivanti da produzioni realizzate a partire da materie prime rinnovabili.
2. In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con uno o più decreti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono adottati i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei prodotti degli impianti di cui al comma 1, ove non già definiti a livello europeo o nazionale, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana. Nelle more dell’adozione dei decreti di cui al periodo precedente, le autorizzazioni integrate ambientali degli impianti di trattamento dei rifiuti volti alla produzione dei prodotti di cui al primo comma contengono altresì i criteri di verifica delle condizioni di cui all’articolo 184-ter specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto derivanti dai processi di trattamento autorizzati e definiscono i valori limite per le sostanze inquinanti, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana.
3. Alla luce del progresso tecnologico, con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministeri dello sviluppo economico e della salute, sono integrate le norme tecniche specifiche e i princìpi/standard di riferimento di cui al decreto del Ministero dell’ambiente 5 febbraio 1998 in relazione alle attività di recupero dei rifiuti non pericolosi per la produzione di prodotti energetici e bio-chimici.
4. Al fine di contenere il consumo di suolo non antropizzato, per l’individuazione delle aree di realizzazione degli impianti di recupero è data priorità alle aree di pertinenza di discariche o di siti contaminati ed alle aree industriali dismesse o parzialmente dismesse. A tal fine, all’articolo 248 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di consentire, il riutilizzo delle aree per progetti di investimento, riconversione, rilancio o riqualificazione contenendo il consumo di suolo non antropizzato, nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente, la certificazione di cui al periodo precedente, limitatamente alla matrice suolo, può, su richiesta del proponente, essere rilasciata a stralcio in relazione alle aree, individuate catastalmente, in cui gli interventi di bonifica dei suoli siano già stati completati a condizione che gli interventi e le opere di investimento, riconversione, rilancio o riqualificazione siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l’esecuzione della bonifica della falda, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area. La previsione di cui al periodo precedente è applicabile, su richiesta del proponente, anche per il rilascio da parte dell’autorità competente del nulla osta al riutilizzo di aree in cui la contaminazione rilevata nella matrice suolo risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell’analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica approvata dall’autorità competente.».
44. 07. Saltamartini, Andreuzza, Bazzaro, Binelli, Colla, Dara, Patassini, Pettazzi, Piastra, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

UNESCO

Art. 46-bis.
(Salvaguardia patrimonio culturale immateriale Unesco)

  1. Per sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti italiani tutelati dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) nonché del patrimonio culturale immateriale, come definito dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 8 marzo 2017, è incrementata di 2 milioni di euro per l’anno 2019.
2. All’onere di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui all’articolo 55, comma 1.
46. 012. Paolo Russo.

ART. 49.

  Sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:
1. Al fine di favorire la crescita sostenibile dell’attività agricola, lo sviluppo sociale ed economico, la crescita demografica e per combattere lo spopolamento nelle aree rurali, è istituito un Piano nazionale delle aree rurali interne. In coerenza con gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all’articolo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e con gli obiettivi di pari opportunità per le zone con svantaggi strutturali e permanenti di cui all’articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Piano nazionale è finalizzato al finanziamento dei seguenti interventi, dando priorità ai giovani agricoltori ed alle imprese agricole a conduzione femminile:
   a) promuovere misure per tutelare la maternità delle lavoratrici, delle imprenditrici, e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso la creazione di servizi alle famiglie e di politiche di welfare, a partire dall’attivazione di agri asili ed agri nidi, di servizi di sostituzione, nel rispetto delle normative regionali vigenti, e la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica del servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati;
   b) attivare e potenziare il servizio di trasporto pubblico nei territori rurali e introdurre incentivi per l’acquisto di abbonamenti di viaggio al fine di promuovere un reale ed effettivo diritto alla mobilità;
   c) promuovere interventi per l’installazione e l’utilizzo della banda larga e ultralarga nelle zone rurali, prevedendo agevolazioni fiscali per imprese agricole che utilizzano le infrastrutture digitali;
   d) favorire l’economia agricola circolare in un’ottica di sostenibilità integrale dell’attività economica, anche attraverso attività di formazione e informazione agli operatori e ai cittadini;
   e) incentivare l’aggregazione dell’offerta agricola e la progettazione territoriale anche attraverso il sostegno e la creazione di distretti del cibo.

2. Il Piano di cui al comma 1 è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per la famiglia e le disabilità e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità per la presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonché della selezione dei progetti medesimi.
3. All’attuazione del Piano di cui al comma 2 provvede l’istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) nei limiti delle risorse di cui al comma 4.
4. Per l’attuazione del Piano nazionale a sostegno sviluppo sociale ed economico delle aree rurali sono stanziati 20 milioni di euro per l’anno 2019, 40 milioni di euro per l’anno 2020 e 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Le risorse erogate per il finanziamento del Piano sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa europea, nazionale o regionale. Il Piano è aggiornato ogni tre anni sulla base delle risorse disponibili di cui al presente comma.

Conseguentemente, all’articolo 90, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 230 milioni di euro per l’anno 2019, di 360 milioni di euro per l’anno 2020 e di 320 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.
49. 74. Cenni, Gadda, Boschi, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D’Alessandro, Incerti, Portas.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o agli interventi di ristoro dei danni causati dalle gelate dal 26 al 28 febbraio 2018 nelle provincie di Bari, Barletta-Andria-Trani, Rieti e Roma.
49. 142. Luca De Carlo, Trancassini, Gemmato, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All’articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 110.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.
*49. 208. Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo, Lucaselli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All’articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 110.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.
*49. 79. Incerti, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, D’Alessandro, Dal Moro, Portas.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All’articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 110.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.
*49. 85. Anna Lisa Baroni, Nevi, Brunetta, Caon, Fasano, Spena, Sandra Savino, Sozzani.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All’articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 110.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.
*49. 29. Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D’Attis, D’Ettore, Cannizzaro, Pella.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All’articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 110.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.
*49. 105. Fornaro, Fassina, Pastorino.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per l’anno 2019 l’esenzione di cui alla lettera a) del comma 13 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trova applicazione ai terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, anche se posseduti da soggetti privi di tali qualifiche.

Conseguentemente, all’articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l’anno 2019 con le seguenti: di 245 milioni di euro per l’anno 2019.
49. 26. Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Cunial, Del Sesto, Gagnarli, L’Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Parentela, Pignatone, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D’Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di rafforzare l’operatività e l’efficacia del Sistema nazionale di garanzia con particolare riferimento al Fondo di garanzia per la prima casa, coerentemente con quanto previsto dall’articolo 9 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, in merito al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici» sono aggiunte le seguenti: «ovvero con l’intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A., anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al fine di incrementare la misura massima della garanzia del Fondo.»;
2) dopo le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo,» sono aggiunte le seguenti: «ivi incluse le condizioni di mantenimento dell’efficacia della garanzia del Fondo nei casi di cessione dei mutui,».
49. 35. Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

XYLELLA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Gli stanziamenti di cui al comma 126, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementati di 3 milioni di euro per il 2019 e di 3 milioni di euro per il 2020 al fine di concedere alle aziende agricole danneggiate dal batterio Xylella fastidiosa sgravi contributivi per l’assunzione di lavoratori per interventi di contenimento del batterio e di ripristino in buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità e i criteri per la concessione dell’agevolazione di cui al presente comma.
4-ter. Al fine di assicurare il proseguimento delle attività di ricerca volte a contrastare il batterio Xylella fastidiosa il fondo di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è incrementato di 1 milione di euro per l’anno 2019.

Conseguentemente, alla tabella A voce: Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: -4.000.000;
2020: -3.000.000.
49. 27. L’Abbate, Cassese, Cunial, Cadeddu, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Parentela, Pignatone, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D’Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modifiche: «le parole: “è incrementato di 1 milione di euro, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fermo lo stanziamento già disposto per l’anno 2018, il Fondo è incrementato di 9 milioni di euro, per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021”».

Conseguentemente, all’articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l’anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020 con le seguenti: è incrementato di 241 milioni di euro per l’anno 2019 e di 391 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020.
49. 109. Boccia, Lacarra, Bordo, Ubaldo Pagano.

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Istituzione del Fondo nazionale per le zone agricole e montane colpite dagli eventi calamitosi del mese di ottobre e novembre 2018)

  1. Per l’anno 2019, è istituito il Fondo nazionale per le zone agricole e montane colpite dagli eventi calamitosi del mese di ottobre e novembre 2018, con una dotazione pari a 800 milioni di euro per l’anno 2019 da destinare al finanziamento dei seguenti progetti:
   a) interventi a sostegno delle aziende agricole, zootecniche e forestali danneggiate tra i quali: rimozione dei danni da tempesta; recupero dei depositi di mezzi agricoli, delle serre e dei capannoni di stoccaggio; interventi di messa in sicurezza dei territori interessati; messa in sicurezza delle aree a valle; ripristino della viabilità agro-forestale; impiego di prodotti fitosanitari; salvaguardia dei prati destinati a pascolo e recupero dei terrazzamenti; ripristino degli agriturismi danneggiati; manutenzione di vie di comunicazione pubbliche sollecitate dal trasporto di legname;
   b) misure finanziarie a favore dei proprietari di aree boschive quali: sostegno allo smercio dei grossi quantitativi di legname; realizzazione di vie d’esbosco principali; realizzazione di piazzali di deposito del legname; recupero delle strutture turistiche montane; prestazioni straordinarie per ripristinare la normale agibilità degli spazi forestali; crediti d’investimento per l’acquisizione di macchinari e veicoli per fronteggiare l’emergenza.

2. All’individuazione dei progetti di cui al comma 1, si provvede, entro il 31 gennaio 2019 con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l’acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato.

Conseguentemente all’articolo 21, comma 2, sostituire le parole: 6.700 milioni di euro con le seguenti: 5.900 milioni di euro.
49. 051. De Menech, Gadda, Cenni, Boschi, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D’Alessandro, Rotta, Incerti, Portas.

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

GELATE IN PUGLIA

Art. 49-bis.
(Gelate regione Puglia nei mesi di febbraio e marzo 2018)

  1. Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all’articolo 1, comma 3 lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale.
2. La regione Puglia può conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
49. 073. Sasso, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Viviani, Zanotelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

DANNI DA FAUNA SELVATICA

Art. 49-bis.
(Istituzione del fondo per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica)

  1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze derivanti dai danni provocati da fauna selvatica omeoterma alle produzioni agricole, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo il Fondo per gli indennizzi dei danni provocati da fauna selvatica omeoterma con una dotazione di 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti comunitari in materia.

Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, stimati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 all’articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l’anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020 con le seguenti: 235 milioni di euro per l’anno 2019 e 385 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 e di 400 milioni a decorrere dall’anno 2022.
49. 071. Golinelli, Zanotelli, Coin, Gastaldi, Liuni, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Viviani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

COMPENSAZIONE LEGNO

Art. 49-bis.
(Aumento percentuali di compensazione del legno)

  1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili al legno e alla legna da ardere sono innalzate, per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021, in misura non superiore al 10 per cento. L’attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non può comportare minori entrate superiori a 30 milioni di euro annui.
2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 90, comma 2 della presente legge.
49. 05. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

REPRESSIONE FRODI

Art. 49-bis.
(Disposizioni per rafforzare l’attività dell’Ispettorato centrale repressione frodi)

  1. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, per una quota pari al cinquanta per cento, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al Programma «Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale» afferente la missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, al fine di potenziare l’operatività dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1 valutate in 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 90, comma 2, della presente legge.
49. 010. Schullian, Gallinella.

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

AGRICOLTURA IN AREE MONTANE

Art. 49-bis.
(Interventi per la tutela del territorio e per l’agricoltura in aree montane)

  1. Al fine di adeguare i costi sostenuti dalle imprese ai dati macroeconomici di cui all’articolo 298 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021, ai sensi dell’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina sono innalzate, per ciascuna delle predette annualità, in misura non superiore al 10 per cento per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, che esercitano l’attività di allevamento nei territori montani di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri di individuazione delle attività di allevamento che si considerano effettivamente svolte nonché i requisiti di permanenza minima rispetto al ciclo di vita degli animali nei predetti territori montani. L’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare minori entrate superiori a 18 milioni di euro annui.

Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, all’articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l’anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020 con le seguenti: 232 milioni di euro per l’anno 2019 e 382 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 e di 400 milioni a decorrere dall’anno 2022.
49. 080. Lolini, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Vallotto, Viviani, Zanotelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

FONDO AGRICOLTURA BIOLOGICA

Art. 49-bis.
(Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura biologica)

  1. Al fine di incentivare il ricambio generazionale in agricoltura e di promuovere l’attività agricolo biologica, una quota del 50 per cento dei terreni di cui all’articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e una quota del 50 per cento dei terreni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto- legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono concesse gratuitamente, per un periodo non inferiore a trent’anni, a giovani contadini italiani con meno di 45 anni che gestiscono un’impresa agricola o che si impegnino a costituirla.
2. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo è istituito il Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura biologica, di seguito denominato Fondo, destinato al finanziamento, in coerenza con la Comunicazione 2014/C204/01 della Commissione europea sugli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, di iniziative per lo sviluppo dell’agricoltura biologica come definite nel Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo del sistema biologico.
3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui al Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo del sistema biologico. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di funzionamento del Fondo nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti, dei progetti e delle iniziative che possono essere finanziati.
4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo trasmette, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione dettagliata sull’attuazione del Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo del sistema biologico alle commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione.
5. Il Fondo è alimentato con le entrate derivanti dai contributi di cui all’articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 come rideterminati dal comma 5.
6. A decorrere dal 1o gennaio 2019 il contributo di cui all’articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è aumentato al 3 per cento ed applicato, in aggiunta a quanto già disposto dal medesimo articolo, anche al fatturato dell’anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari etichettati con i codici di indicazione di pericolo H400, H410, H411, H412, H413 di cui al Regolamento (CE) n. 1227/2008 del 16 dicembre 2008. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro provvede all’aggiornamento del decreto 22 febbraio 2007 del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai fini dell’inserimento dei prodotti fitosanitari di cui al precedente periodo.
7. I contributi di cui all’articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come rideterminati dal comma 6 del presente articolo, sono corrisposti in rate semestrali con scadenza il giorno 15 del mese successivo alla scadenza della rata con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di omissione del versamento del contributo di cui al medesimo comma 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto; in caso di versamento del contributo in misura inferiore al dovuto, la sanzione è pari al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto; se il versamento è effettuato dopo la scadenza del termine indicato al primo periodo, la sanzione è pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì definite le modalità di applicazione e di riscossione delle sanzioni.
8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i fondi di cui all’articolo 59, commi 2 e 2-bis della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono soppressi e le disponibilità esistenti negli stessi alla predetta data sono trasferite al Fondo di cui al presente articolo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
49. 020. Benedetti.

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

FRUTTA A GUSCIO

Art. 49-bis.
(Rifinanziamento settore frutta a guscio)

  1. È istituito un fondo presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per il rifinanziamento dei piani di settore della frutta a guscio, con una dotazione di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021.
2. Una quota pari al 40 per cento della dotazione di cui al comma 1 è riservata, per la sola annualità 2019, al sostegno di progetti di recupero e rilancio del settore castanicolo nazionale.
3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli aggiornamenti dei piani e la ripartizione delle risorse finanziarie attivabili per l’esecuzione delle azioni previste dagli stessi.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2019: –500.000;
2020: –500.000;
2021: –500.000.
49. 045. Del Sesto, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Cunial, Gagnarli, Gallinella, L’Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Parentela, Pignatone, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D’Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

SPRECO ALIMENTARE

Art. 49-bis.
(Rifinanziamento Progetti innovativi spreco alimentare)

  1. Il fondo di cui all’articolo 11 della legge 19 agosto 2016, n. 166, è rifinanziato nella misura di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.

Conseguentemente, all’articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l’anno 2019 e 430 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, con le seguenti: 183 milioni di euro per l’anno 2019, 428 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 e 430 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.
49. 049. Gadda, Cenni, Boschi, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D’Alessandro, Incerti, Portas.

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

FONDO AIUTI ALIMENTARI

Art. 49-bis.
(Rifinanziamento Fondo aiuti alimentari)

  1. Il fondo di cui all’articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è rifinanziato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.

Conseguentemente all’articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l’anno 2019 e 430 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, con le seguenti: 180 milioni di euro per l’anno 2019, 425 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 e 430 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.
49. 050. Gadda, Cenni, Boschi, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D’Alessandro, Incerti, Portas.

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

SOSTEGNO AL REDDITO PESCATORI

Art. 49-bis.
(Misure di sostegno al reddito per i pescatori)

  1. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l’anno 2019 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un’indennità giornaliera non superiore a quanto previsto dai massimali mensili dei trattamenti di integrazione salariale previsti dall’INPS divisi forfettariamente per 26.
2. L’indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito, è moltiplicata per il numero delle giornate di pesca effettivamente non lavorate, ivi inclusi i sabati.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell’Indennità di cui al presente comma.
4. Eventuali residui delle somme assegnate al pertinente capitolo di bilancio non impegnate nell’esercizio finanziario di competenza sono riportate all’esercizio successivo per la medesima finalità.
49. 063. Critelli, Gadda, Cenni, Cardinale, D’Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Sostegno al reddito per pescatori nel fermo biologico).

  1. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l’anno 2019 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un’indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell’indennità di cui al presente comma.
2. Le somme assegnate al pertinente capitolo di bilancio non impegnate nell’esercizio finanziario di competenza possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l’esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio.

Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 11 milioni di euro per l’anno 2019, all’articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 239 milioni.
49. 069. Viviani, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Zanotelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

PESCA SPORTIVA

Art. 49-bis.
(Contributo per l’effettuazione di pesca sportiva)

  1. Dopo l’articolo 6 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.
(Disciplina della pesca sportiva e ricreativa)

  1. La pesca non professionale per fini sportivi e ricreativi a mare è subordinata ad una comunicazione obbligatoria al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e al pagamento di un contributo annuale compreso tra un minimo di 10 euro ed un massimo di 100 euro commisurato alta tipologia della pesca sportiva praticata ed alla tipologia della imbarcazione utilizzata.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti termini, condizioni, modalità ed esenzioni per l’attuazione del presente articolo.
3. L’esercizio dell’attività di pesca sportiva e ricreativa in mare in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 1168 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
4. I proventi derivanti dal pagamento del contributo di cui al comma 2 sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati per l’ottanta per cento ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo. Il restante venti per cento è versato al fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate ad attività di ricerca scientifica sullo stato degli habitat marini e sul monitoraggio dello stato della risorsa ittica e della sua salvaguardia, nonché alle attività di promozione di pesca sportiva e ricreativa marittima.
5. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, con decreto del Ministro è istituito, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il “Tavolo Blu” della pesca sportiva nelle acque marittime, con compiti consultivi in ordine alla legislazione in materia di pesca sportivo-ricreativa in mare e di valorizzazione e sviluppo della pesca sportiva sostenibile e del turismo pescasportivo nelle acque marittime, nonché in ordine alla destinazione delle risorse, di cui al primo periodo del comma 4. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al primo periodo del comma 4, nonché la composizione del “Tavolo Blu”».
49. 067. Lo Monte, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Vallotto, Zanotelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

SOPPRESSIONE SUSSIDI AMBIENTALMENTE DANNOSI

Art. 88-bis.
(Soppressione di sussidi ambientalmente dannosi)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento», il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1.984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l’esclusione dell’acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.
3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
49. 025. Boldrini, Fassina, Pastorino.

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

IMPIANTI BIOGAS

Art. 49-bis.
(Incentivi impianti biogas)

  1. Al fine di favorire la produzione di energia elettrica garantendo una maggiore sostenibilità ambientale, gli impianti di biogas fino a 300 KW continuano ad accedere agli incentivi previsti dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sulla base delle modalità e delle procedure definite dal decreto 23 giugno 2016 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel limite di un costo medio annuo pari a 5,8 miliardi di euro calcolato secondo le modalità di cui all’articolo 27, comma 2, del citato decreto interministeriale. Gli impianti localizzati nelle aree vulnerabili da nitrati e che sono alimentati con sottoprodotti provenienti da attività di allevamento, con una soglia massima del 20 per cento di prodotti derivanti da colture dedicate, hanno priorità di accesso agli incentivi. Dall’attuazione della presente disposizione non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
* 49. 046. Paolo Russo, Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Spena, Sandra Savino.

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Incentivi impianti biogas)

  1. Al fine di favorire la produzione di energia elettrica garantendo una maggiore sostenibilità ambientale, gli impianti di biogas fino a 300 KW continuano ad accedere agli incentivi previsti dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sulla base delle modalità e delle procedure definite dal decreto 23 giugno 2016 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel limite di un costo medio annuo pari a 5,8 miliardi di euro calcolato secondo le modalità di cui all’articolo 27, comma 2, del citato decreto interministeriale. Gli impianti localizzati nelle aree vulnerabili da nitrati e che sono alimentati con sottoprodotti provenienti da attività di allevamento, con una soglia massima del 20 per cento di prodotti derivanti da colture dedicate, hanno priorità di accesso agli incentivi. Dall’attuazione della presente disposizione non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
* 49. 088. Gastaldi, Coin, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Viviani, Zanotelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

ACCISE PICCOLI BIRRIFICI

Art. 49-bis.
(Modulazione delle accise in base ai quantitativi prodotti)

  1. All’articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 3-bis con il seguente:
«3-bis. Per i birrifici di cui al comma 4-bis, articolo 2, della legge n. 1354 del 1962, l’accertamento del prodotto finito viene effettuato a seguito della fase di condizionamento sulla base delle risultanze dei registri di scarico di magazzino, di cui al comma 7-bis, secondo le seguenti riduzioni d’imposta applicate in base all’ammontare di produzione effettuata ogni anno:
< 5.000 hl/anno – riduzione del 50 per cento;
< 10.000 hl/anno – riduzione del 40 per cento;
< 20.000 hl/anno – riduzione del 30 per cento;
< 40.000 hl/anno – riduzione del 20 per cento»;
   b) dopo il comma 7 inserire il seguente:
«7-bis. Per i birrifici di cui al comma 4-bis, articolo 2, della legge n. 1354 del 1962, il volume di ciascuna partita di birra da sottoporre a tassazione è dato dalla birra immessa in consumo esclusivamente sulla base dei dati giornalieri contenuti nel registro di magazzino, nel quale si assume in carico il prodotto finito in fase di condizionamento, il prodotto andato perduto nonché i quantitativi estratti giornalmente per l’immissione in consumo diretta ovvero tramite la vendita ad altre imprese. Con un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite modalità particolari per l’esercizio dei controlli, senza, tuttavia, imporre ulteriori oneri amministrativi rispetto alla tenuta del registro di carico e scarico della produzione effettuata di cui al periodo precedente».

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
49. 043. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Cunial, Del Sesto, Gallinella, L’Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Parentela, Pignatone, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D’Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

TRACCIABILITA MADE IN ITALY

Art. 49-bis.
(Credito d’imposta per la tracciabilità del Made in Italy agroalimentare)

  1. Al fine di garantire massima trasparenza delle informazioni ai consumatori sulla tracciabilità degli alimenti, alle imprese che producono prodotti agricoli di cui all’allegato 1 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 3, un credito d’imposta nella misura del 40 per cento delle spese per nuovi investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000 euro, nel periodo d’imposta 2019 e nei due successivi, per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche e tecnologiche, anche blockchain, finalizzate al potenziamento della tracciabilità del Made in Italy agroalimentare.
2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del comma 1 e del presente comma anche con riguardo alla fruizione del credito d’imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio.
3. Per le finalità di cui al comma 1 sono stanziati 5 milioni di euro per l’anno 2019, 10 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2019 e 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 90, comma 2, della presente legge.
49. 052. D’Alessandro, Gadda, Cenni, Boschi, Cardinale, Critelli, Dal Moro, Incerti, Portas.

LEGNO POLVERI SOTTILI

LEGNO POLVERI SOTTILI

Art. 49-bis.
(Interventi per il ripristino ambientale e per il sostegno della filiera del legno)

  1. Al fine di promuovere il ripristino ambientale delle aree colpite dagli eventi atmosferici incorsi nei mesi di ottobre e novembre 2018, nonché di incentivare e sostenere la ripresa economica dei relativi territori, a favore dei soggetti pubblici o privati in qualunque forma costituiti che posseggono o conducono fondi colpiti dai suddetti eventi è riconosciuto un contributo in forma di « voucher» per la rimozione ed il recupero di alberi o di tronchi, caduti o abbattuti in conseguenza degli eventi atmosferici avversi, nella misura pari al 50 per cento dei costi effettivamente sostenuti.
2. Alle imprese che acquistano alberi o tronchi ai fini di un reimpiego produttivo, caduti ovvero abbattuti in conseguenza degli eventi atmosferici avversi di cui al comma precedente, è riconosciuto un credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pari al trenta per cento del costo di acquisto, a condizione che venga certificata la provenienza del legname dalle zone di cui al comma precedente e riconosciuto un corrispettivo almeno pari ai costi medi di produzione.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni e le modalità per l’accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo.
4. L’attuazione della presente disposizione non può comportare oneri superiori a 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 15 della presente legge.
49. 079. Zanotelli, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Viviani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi, Gallinella.

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

FONDO RIDUZIONE COSTO ENERGIA

Art. 49-bis.
(Fondo per la riduzione del costo dell’energia)

  1. Per il finanziamento delle misure agevolative finalizzate all’attuazione dell’articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE recepito per il tramite dell’articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo Energivori. Nel triennio 2019-2021 le risorse destinate al Fondo ammontano a 800 milioni di euro all’anno. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dello sviluppo economico individua, con proprio decreto, le modalità per l’erogazione delle risorse in favore dell’ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali al fine di compensare le agevolazioni concesse per il tramite della rideterminazione degli oneri del sistema elettrico di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 210 del 2015, come convertito con legge n. 21 del 2016.
2. A partire dal 1o gennaio 2019, le misure agevolative in favore delle imprese a forte consumo di energia non sono considerate un onere generale di sistema. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il servizio idrico, entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, adegua i propri provvedimenti.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all’elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all’articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l’attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
49. 030. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D’Attis, D’Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

forestaleFORESTE

Art. 49-bis.
(Istituzione di un fondo per la gestione e la manutenzione delle foreste italiane)

  1. Al fine di assicurare la tutela, la valorizzazione, il monitoraggio e la diffusione della conoscenza delle foreste italiane, anche in applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, è istituito in seno al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo il Fondo per le foreste italiane, con una dotazione iniziale di 8 milioni di euro per l’anno 2019 e di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
2. A valere sulle risorse di cui al comma 1, per un importo di 4 milioni di euro annui, in via sperimentale, per il triennio 2019, 2020 e 2021, per le imprese della filiera del legno che operano sopra i 600 metri di altitudine e che provvedono alla gestione e manutenzione continua del territorio valorizzando le potenzialità produttive e socio ambientali delle risorse forestali secondo un modello di sviluppo sostenibile, si applica un’aliquota sostitutiva del 15 per cento per il pagamento delle imposte gravanti sul reddito di impresa ai fini Irpef e Ires.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, da adottarsi previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma precedente.

Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, stimati in 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 all’articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l’anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020 con le seguenti: 242 milioni di euro per l’anno 2019 e 392 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 e di 400 milioni a decorrere dall’anno 2022.
49. 090. Liuni, Gastaldi, Coin, Golinelli, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Viviani, Zanotelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

AREE MONTANE

Art. 49-bis.
(Disposizioni per i comuni montani e parzialmente montani)

  1. Allo scopo di garantire il controllo, la sicurezza» la salubrità, la manutenzione e il decoro del territorio nonché la tutela del paesaggio, i comuni effettuano, con cadenza almeno biennale, la ricognizione del catasto dei terreni, ubicati in tutto o in parte oltre la quota di 600 metri di altezza, atta a individuare, per ciascuna particella catastale, il proprietario e gli altri titolari di diritti reali.
2. I terreni, con esclusione di quelli delle aree boschive, individuati dalle particelle per i quali, anche dopo aver esperito le procedure di pubblicità, non sia possibile individuare e rintracciare i proprietari o altri titolari di diritti reali, sono censiti in un registro tenuto dal comune.
3. Nelle more della individuazione del proprietario o dei titolari di diritti reali sui terreni, individuati dalle particelle del catasto terreni, inseriti nel registro comunale di cui al precedente comma, i comuni, per le finalità di cui al comma 1 e in generale per fini di pubblica utilità, possono attuare una gestione conservativa del bene, direttamente o attraverso l’autorizzazione ai proprietari vicinali a svolgere specifiche attività funzionali al conseguimento degli scopi di cui al comma 1, tra cui pascolo, pulizia rovi, raccolta frutti spontanei.
4. Le attività svolte sulla base dell’autorizzazione di cui al precedente comma rilasciata dal Comune non costituiscono, per i proprietari vicinali, titolo o presupposto per vantare diritti, oltre a quelli previsti nell’autorizzazione stessa, sul bene o porzioni di esso.
5. Le autorizzazioni rilasciate dai comuni non riguardano immobili di qualsiasi categoria catastale eventualmente presenti all’interno della particella catastale che individua il terreno.
6. La individuazione o la ricomparsa del proprietario, o di altro titolare di diritto reale, del terreno individuato dalla particella catastale determina la cancellazione dal registro di cui al comma 2 dello stesso e la decadenza delle autorizzazioni eventualmente rilasciate dal comune ai proprietari vicinali ai sensi del comma 3.
7. Sono fatte salve le norme in materia di terreni silenti e associazioni di scopo previste dal testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
8. Per le esigenze della ricognizione di cui al comma 1, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un fondo al quale sono assegnate risorse pari a euro 100.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Con decreto di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di accesso al fondo da parte dei comuni interessati.

Conseguentemente, alla Tabella A, Voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 100.000;
2020: – 100.000;
2021; – 100.000.
49. 092. Lolini, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Vallotto, Viviani, Zanotelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

FILIERA GRANO DURO

Art. 49-bis.

  1. Al fine di favorire la filiera del grano duro, con riferimento alla stipula di accordi contrattuali anche pluriennali, di filiera tra produttori e imprese di trasformazione, all’accesso semplificato al credito, ivi compreso il credito di esercizio, mediante copertura di quota parte dei tassi di interesse e accensione della garanzia dello Stato in favore dei produttori, all’adozione di incentivi e premi di produzione legati ai parametri qualitativi del grano e di sostegno ai prezzi, nel rispetto delle norme dell’Unione europea in materia di aiuti de minimis, sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, da assegnare al Fondo di cui all’articolo 23-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, per le finalità del presente articolo. Con decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuate le modalità applicative del presente articolo.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: -5.000.000;
2020: -5.000.000;
2021: -5.000.000.
49. 0103. Spena.

sistema allevatoriale

Caos sul sistema allevatoriale. Il decreto è al vaglio degli assessori regionali che hanno apportato delle modifiche. Scontento

AREE MARGINALI MONTANE

(Interventi a favore delle aree marginali montane)

  1. Al fine di contrastare i fenomeni di rarefazione e desertificazione del tessuto economico e sociale delle zone montane e favorirne lo sviluppo occupazionale e il ripopolamento sono istituite zone franche montane e zone a fiscalità di vantaggio.
2. Ai fini del presente articolo, per marginalità deve intendersi la condizione di un’area montana che presenti uno sviluppo economico difforme e non equiparabile al contesto territoriale circostante derivante da peculiarità intrinseche morfologiche suscettibili di produrre carenze strutturali nelle reti di trasporto e di comunicazione e generare difficoltà di insediamento e sviluppo di attività produttive. Il grado di marginalità viene calcolato dal CIPE con cadenza triennale ai fini dell’applicazione delle riduzioni e delle agevolazioni di cui alla presente legge.
3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede alla definizione dei criteri per l’allocazione delle risorse e dei parametri per l’individuazione, da parte delle regioni, delle zone a fiscalità di vantaggio e delle zone franche montane. Le zone a fiscalità di vantaggio e le zone franche montane sono individuate dal CIPE sulla base del calcolo del grado di marginalità definito tenendo conto dei seguenti parametri:
   a) altimetria;
   b) rischio desertificazione economica e commerciale;
c) calo demografico nel quinquennio.

4. Le Regioni individuano, con specifico atto, e sulla base dei parametri di cui al comma 3 zone montane a fiscalità di vantaggio. A livello regionale è istituito un fondo apposito; finanziato con le risorse di cui al comma 10, per la riduzione delle imposte sui redditi e dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le imprese e le attività montane, ivi comprese quelle agricole, ricadenti nelle zone di cui al presente comma, che svolgano almeno una tra le seguenti funzioni:
   a) promuovono nuovi insediamenti abitativi nei comuni delle zone montane;
   b) propongono prodotti alimentari tipici delle aree montane la cui produzione avvenga nel raggio massimo di 30 chilometri;
   c) rivitalizzano i comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti privi di esercizi commerciali ovvero dotati di un numero limitato di esercizi;
   d) offrono in un unico punto vendita un’ampia gamma di prodotti e servizi al fine di incentivarne la polifunzionalità.

5. Delle zone a fiscalità di vantaggio possono far parte uno o più comuni o porzioni di comuni montani.
6. Le riduzioni di cui al comma 4 non possono essere inferiori:
   a) al 50 per cento delle imposte e dei contributi per le zone ad alta marginalità;
   b) al 30 per cento delle imposte e dei contributi per le zone a media marginalità;
   c) al 10 per cento delle imposte e dei contributi per le zone a bassa marginalità.

7. I comuni ad alta marginalità al di sotto dei 3000 abitanti e classificati come montani ricadono nella zona franca montana, da intendersi come zona di esenzione totale dalle imposte sui redditi e di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente e individuata dalla regione sulla base dei parametri fissati dal CIPE.
8. Le regioni e i comuni, nell’ambito delle proprie competenze, possono definire ulteriori sistemi di agevolazione, di riduzione e di esenzione da tasse, tributi e imposte.
9. Le agevolazioni e le riduzioni di cui al presente articolo si applicano alle attività e alle imprese, ivi comprese quelle agricole, a condizione che almeno l’85 per cento del personale dipendente sia residente nelle zone o nei Comuni di riferimento per il cui territorio la riduzione viene concessa.
10. Presso il Ministero dell’economia e delle finanze è istituito il Tavolo tecnico permanente per il sostegno alle aree montane a rischio desertificazione economica e commerciale, che opera senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
11. Il fondo di cui al comma 4, secondo periodo, reca una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
77. 06. Vietina, Bignami, Nevi, Paolo Russo, Occhiuto, D’Ettore, Pella, Cannizzaro, D’Attis, Napoli, Mandelli, Prestigiacomo.

RECUPERO IMPORTI ECCEDENTI SOGLIA DE MINIMIS DICHIARATI ILLEGITTIMI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per i beneficiari delle misure di cui all’articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018 provvede al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) 5549 del 14 agosto 2015 limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia de minimis di euro 500.000 come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con Comunicazione della Commissione 2011/C6/05 dell’11 gennaio 2011.
* 79. 154. Pezzopane, De Micheli, Verini, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Morani, D’Alessandro, Ascani.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per i beneficiari delle misure di cui all’articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018 provvede al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) 5549 del 14 agosto 2015 limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia de minimis di euro 500.000 come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con Comunicazione della Commissione 2011/C6/05 dell’11 gennaio 2011.
* 79. 155. Fassina, Pastorino, Fornaro.

MALTEMPO E GELATE IN PUGLIA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Puglia che hanno subìto danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1o marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all’articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite della disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale. La regione Puglia può conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al presente comma entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
79. 81. D’Attis, Occhiuto, D’Ettore, Pella, Cannizzaro, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Per consentire il ripristino delle imprese agricole e delle aree forestali, nonché il recupero e lo stoccaggio del legname e la vigilanza dello stesso, nelle zone individuate con il provvedimento di richiesta di stato di calamità del Presidente della Regione Trentino-Alto Adige, sino al 30 dicembre 2019, con riferimento alle prestazioni di lavoro occasionali in agricoltura di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96:
   a) non operano i limiti di compenso per ciascun lavoratore ed utilizzatore che sono incrementati a 7.500 euro con riferimento alle lettere a) e c) e a 15.000 euro con riferimento alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017;
   b) i compensi esenti da imposizione fiscale, ai sensi del comma 4 dell’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017 sono elevati a 7.500 euro annui;
   c) non operano i limiti di tipologia di lavoratori utilizzabili, di cui al comma 8 e alla lettera c) del comma 14 dell’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017;
   d) non operano i limiti di durata della prestazione di lavoro di cui alle lettere d) ed e) del comma 17 dell’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017;
   e) in caso di superamento dei limiti di cui al comma 17 dell’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017 da parte dell’utilizzatore si applica la sanzione minima ivi prevista per ogni prestazione lavorativa giornaliera o superamento dei limiti di cui alle lettere precedenti per cui risulta accertata la violazione. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 20 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 90 comma 2.
79. 57. Biancofiore, Sandra Savino.

DANNI A IMPRESE AGRICOLE A CAUSA EVENTI CLIMATICI AVVERSI

Art. 79-bis.

  1. Per l’anno 2019, le imprese agricole che hanno subito danni a causa degli eventi climatici avversi dei mesi di ottobre e novembre 2018, ubicate nelle regioni che hanno ricevuto la dichiarazione dello stato di calamità naturale con decreto del Ministero delle Politiche agricole, forestali, alimentari e del turismo di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, sono esenti dal pagamento dell’I.M.U. agricola, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1992 e successive modificazioni, ferme restando le esenzioni dal pagamento dell’imposta in favore dei terreni agricoli siti nei comuni individuati dalla circolare n. 9 del 1993.
2. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, previo parere del Ministero delle politiche agricoli alimentari forestali e del turismo, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per accedere all’esenzione di cui al comma 1, in base al minor reddito.
3. Agli oneri relativi alle disposizioni di cui al presente articolo, nei limiti di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 così come incrementato dal comma 2 dell’articolo 90 della presente legge.
79. 0109. Marzana, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D’Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.

CONSUMO DEL SUOLO

Art. 79-bis.
(Fiscalità in materia di consumi di suolo e rigenerazione urbana)

  1. Il consumo del suolo, per l’impatto che determina su una risorsa non rinnovabile, è gravato da un contributo per la tutela del suolo e la rigenerazione urbana legato alla perdita di valore ecologico, ambientale e paesaggistico che esso determina. Il contributo si aggiunge agli obblighi di pagamento connessi con gli oneri di urbanizzazione e con il costo di costruzione, la cui misura è stabilita dai comuni ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti.
2. Il contributo di cui al comma 1 si applica, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, su tutto il territorio nazionale con riferimento a ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia che determina un nuovo consumo di suolo. Esso è pari a tre volte il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione, nel caso in cui l’area sia coperta da superfici naturali o seminaturali, ovvero pari a due volte il medesimo contributo, nel caso in cui l’area sia coperta da superfici agricole in uso o dismesse. Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto per interventi su aree edificate o comunque utilizzate a usi urbani e da riqualificare, nonché nei casi in cui non sono dovuti gli oneri relativi ai costi di urbanizzazione e al costo di costruzione. Il contributo di cui al comma 1 può essere sostituito, previa accordo con il Comune, con una cessione compensativa di un’area, e il corrispondente vincolo a finalità di uso pubblico, per la realizzazione di nuovi sistemi naturali permanenti quali siepi, filari, prati permanenti, boschi, aree umide e di opere per la fruizione ecologico-ambientale dell’area quali percorsi pedonali, percorsi ciclabili. Tale area deve essere di dimensione minima pari alla superficie territoriale dell’intervento previsto.
3. Sono tenuti al pagamento del contributo di cui al comma 1 gli stessi soggetti tenuti al pagamento degli oneri relativi ai costi di urbanizzazione e al costo di costruzione, secondo le stesse modalità e gli stessi termini. I comuni destinano i proventi del contributo a un fondo per interventi di bonifica dei suoli, di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, di demolizione e ricostruzione di edifici posti in aree a rischio idrogeologico, di acquisizione e realizzazione di aree verdi.
4. I proventi degli oneri relativi all’urbanizzazione primaria e secondaria e al costo di costruzione di cui all’articolo 16 del Testo Unico dell’edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 sono versati in un conto corrente vincolato presso la tesoreria del comune e sono esclusivamente destinati ad interventi per minimizzare il rischio idrogeologico e sismico, alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e in altri tessuti urbani da tutelare, all’acquisizione delle aree da espropriare, nonché, nel limite massimo del 30 per cento, a spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale.
79. 057. Muroni, Fassina, Palazzotto.

 




MANOVRA, EMENDAMENTI ‘AGRICOLI’ DI LEU: TERRA AI GIOVANI E ALLE DONNE, CAPORALATO, AGRICOLTURA SOCIALE E FAUNA SELVATICA

Leu ripropone il tavolo sul caporalato, l’agricoltura sociale, la questione legata alla fauna selvatica e la terra – anzichè al terzo figlio – ai giovani e alle donne.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica gli emendamenti più significativi ‘agricoli’ di Leu alla Camera alla Manovra di Bilancio.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Allo scopo di promuovere la programmazione di una proficua strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato e del connesso sfruttamento lavorativo in agricoltura, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il “Tavolo caporalato”, di seguito “Tavolo”.

1-ter. Il Tavolo, presieduto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali o da un suo delegato, è composto da rappresentanti del Ministero dell’interno, del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ANPAL, dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS, del Comando Carabinieri per la tutela del Lavoro, della Guardia di Finanza e delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. Possono partecipare alle riunioni del tavolo rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore e delle organizzazioni del terzo settore.

1-quater. I componenti del Tavolo sono nominati in numero non superiore a quindici.

1-quinquies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell’interno, da adottare entro giorni 60 dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l’organizzazione e il funzionamento del Tavolo, nonché eventuali forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità.

1-sexies. Il Tavolo opera per 3 anni dalla sua costituzione e può essere prorogato per un ulteriore triennio. Il decreto di proroga è adottato con la medesima procedura.

1-septies. Al Tavolo sono attribuite le seguenti funzioni:

a) definizione degli obiettivi strategici;

b) elaborazione delle misure specifiche da sviluppare per migliorare le condizioni di svolgimento dell’attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli;

c) individuazione delle misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori.

1-octies.Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali il Tavolo si avvale del supporto di una segreteria costituita nell’ambito delle ordinarie risorse umane e strumentali della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

1-novies. La partecipazione al tavolo dei componenti, anche se soggetti esterni all’amministrazione, non deve comportare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, è pertanto gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità o emolumento comunque denominato, salvo rimborsi per spese di viaggio e di soggiorno.

1-decies. La spesa complessiva relativa agli oneri di funzionamento del Tavolo è a valere sul Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui al comma 1.

FORNARO, FASSINA, PASTORINO

Motivazione

Si recupera previsione rimasta fuori

No alla terra legata al terzo figlio ma per giovani e donne

ART.49

FORNARO, FASSINA, PASTORINO,

Apportare all’articolo le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) sopprimere le parole “Al fine di favorire la crescita demografica”;

2) sostituire le parole ” ai nuclei familiari con terzo figlio nato in uno degli anni 2019, 2020 e 2021, ovvero a società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano ai predetti nuclei familiari una quota societaria almeno pari al 30 per cento” con le seguenti: “a società costituite da giovani imprenditori agricoli che assegnano una quota societaria non inferiore al 30 per cento a soggetti svantaggiati di cui all’articolo 1, lettera a), della legge 18 agosto 2015, n.141,”;

b) al comma 2) sostituire le parole ” Ai nuclei familiari” con le parole “Alle società”

Fondo danni fauna selvatica

ART.49

FORNARO, FASSINA, PASTORINO,

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

“Art.49-bis

(Fondo per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica)

​”1. All’articolo 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

​«4-bis. A decorrere dall’anno 2019 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo specificamente riservato al risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica all’interno delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché delle aree contigue di cui all’articolo 32 della medesima legge.

​4-ter. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel Fondo.

​4-quater. Gli enti di gestione delle aree protette possono impegnare quota parte delle dotazioni trasferite dal Fondo di cui al comma 4-bis anche per la concessione di incentivi agli imprenditori agricoli finalizzati all’adozione di misure per la prevenzione dei danni».”

Conseguentemente all’articolo 90, comma 2, sostituire le parole “250 milioni di euro” con le seguenti: “220 milioni di euro”,

Fondo agricoltura sociale

ART.49

FORNARO FASSINA, PASTORINO,

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

“Art.49-bis

(Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura sociale)

​1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo il Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura sociale, con dotazione pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, finalizzato alla promozione della sperimentazione e al sostegno di iniziative rivolte alla formazione e all’assistenza tecnica degli operatori dell’agricoltura sociale, come definita dall’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.141. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2.

​2. A decorrere dal 1 gennaio 2019, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

​a) al numero 13) della Tabella A, parte II, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione dell’olio di palma e dell’olio di palmisto;»;

​b) al numero 50) della Tabella A, parte III, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione dell’olio di palma e dell’olio di palmisto;»;

​c) al numero 51) della Tabella A, parte III, le parole: «oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e» sono soppresse.

​3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e de turismo, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente, con proprio decreto, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.”




COMAGRI CAMERA, PESCE RISPONDE A FORNERO: TAVOLO TECNICO SU NORMATIVA LOMBRICOLTURA

La Commissione Agricoltura della Camera ha svolto il question time sulla base di interrogazioni a risposta immediata presentate il 18 settembre scorso da Fornari, Gadda, Gagnarli, Viviani, Brunetta e Nevi. A rispondere è stato il sottosegretario Mipaaft Alessandra Pesce.

Qui di seguito Agricolae riporta le interrogazioni e la risposta da parte del governo.

Interrogazione a risposta immediata. 5-00594 Fornaro: Sulla regolamentazione della lombricoltura.

FORNARO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. — Per sapere – premesso che:

l’allevamento di lombrichi è un’attività molto utile che permette di trasformare scarti vegetali in fertile humus, ma può trasformarsi in un lavoro a tempo pieno o in una integrazione di reddito. Inoltre, ciò che la rende interessante sono in primo luogo i bassissimi costi di avviamento;

tuttavia, la lombricoltura da alcuni non è riconosciuta come attività agricola, ma ha un codice Ateco generico (014990 Allevamento di altri animali non classificati altrove) con relativa mancanza di tabella Ula (unità lavorative in agricoltura); per altri invece è attività agricola a tutti gli effetti (come previsto dal comma 1 dell’articolo 2135 del codice civile, modificato dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228);

per la lombricoltura ad oggi si ammette soltanto l’iscrizione in qualità di impresa agricola, mentre a livello di iscrizione alla gestione Inps vi è il riconoscimento di un’attività commerciale. Tuttavia, l’attività svolta nella lombricoltura è quella di allevamento e vendita dei prodotti ottenuti, richieste per lo svolgimento dell’attività agricola. Pertanto, le questioni che creano difficoltà nell’inserimento previdenziale dell’impresa riguardano: per quanto concerne la gestione agricoltori la mancanza di possibilità di iscrizione, in quanto l’attività di lombricoltura non rientra nelle attività agricole; per la gestione commercianti l’impossibilità di iscrizione con il codice attività dichiarato, ma la necessaria dichiarazione di un codice Ateco per un’attività commerciale non svolta; infine, per la gestione separata, pur comprendendo nelle attività previste per l’iscrizione il codice citato prima, l’attività dovrebbe essere svolta in forma professionale con la cancellazione nel registro delle imprese;

inoltre, l’iscrizione al registro dei fabbricanti di fertilizzanti e successiva registrazione del prodotto nel registro dei fertilizzanti (humus come vermicompost da letame considerato ammendante) è complicata e i tempi di conferma dell’iscrizione sono lunghissimi. Occorre poi confermare l’iscrizione entro fine anno, altrimenti bisogna rifare tutto l’iter burocratico. In fase di registrazione del prodotto, non si deve allegare il documento comprovante le analisi di laboratorio accreditato (Accredia) che ne certifichi l’effettiva esecuzione con i valori riscontrati. Ciò potrebbe dare adito a frodi che minano la corretta competizione nel mercato –:

quali iniziative, per quanto di competenza, intenda assumere al fine di definire una normativa chiara sulla lombricoltura, al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione di questa attività, anche in relazione alla sua positiva valenza ambientale.

(5-00594)

 

Risponde in Comagri Camera il sottosegretario alle Politiche agricole Alessandra Pesce.

Il ministero delle Politiche agricole e del turismo è al corrente delle difficoltà esistenti nell’inquadramento giuridico dell’allevamento dei lombrichi, anche perché la produzione che ne consegue non rientra tra i prodotti agricoli ma tra i fertilizzanti. Quanto alla questione dei fertilizzanti sollevata dall’interrogante rilevo che il decreto legislativo 29 aprile 2010 n.75 disciplina l’immissione in commercio dei prodotti fertilizzanti, in particolare i concimi nazionali, gli ammendanti, i correttivi, i substrati e i prodotti ad azione specifica, i quali sono descritti e classificati nei relativi allegati. Ai fini della tracciabilità, il citato decreto istituisce presso il Mipaaft il registro dei fabbricanti di fertilizzanti pertanto il fabbricante di fertilizzanti, prima di immettere sul mercato prodotti da commercializzare come l’ammendante Vermicompost da letame, deve iscriversi al registro dei fabbricanti di fertilizzanti e successivamente iscrivere il prodotto nell’apposito registro. A tal proposito preciso che dal 2015 i sudetti registri sono stati digitalizzati, sono disponibili sul portale del ministero e consentono all’utente di inserire le domande di iscrizione on line. In ogni caso, tenuto conto della complessità della problematica e del potenziale interesse nei confronti della materia, il ministero è disponibile ad attivare uno specifico tavolo di lavoro al fine di approfondire le diverse questioni tecniche ed economiche connesse alla quantificazione delle ULA e alla armonizzazione dei codici ATECO.




INTERROGAZIONE FORNARO, LEU CAMERA, SU GRANO CAPPELLI

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00448

presentato da

FORNARO Federico

testo di

Lunedì 17 settembre 2018, seduta n. 45

FORNARO e MURONI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. — Per sapere – premesso che:

il grano Cappelli è una varietà di grano duro molto antica, risalente al 1915. Negli ultimi 20, 25 anni è stato usato soprattutto in agricoltura biologica, in quanto sembra che il seme si adatti molto bene a questa tecnica;

fino al 2016 gli agricoltori interessati al grano Senatore Cappelli acquistavano il seme presso due ditte sementiere italiane che si occupavano della sua moltiplicazione, quindi lo coltivavano e il grano ottenuto veniva o venduto come prodotto a società di trasformazione o trasformato in altri prodotti;

il Cappelli è iscritto nel registro delle varietà di specie agrarie (codice Sian 1297) tenuto presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, mentre i diritti patrimoniali derivanti dallo sfruttamento della varietà sono riconosciuti al Crea;

a luglio 2016 il Crea, con un bando pubblico, ha affidato la licenza esclusiva per 15 anni alla Società italiana sementi (Sis) che ha quindi ora i diritti di moltiplicazione e commercializzazione del seme, che vende agli stessi agricoltori;

sembrerebbe che la Sis abbia stipulato con gli agricoltori accordi che prevedono precisi obblighi a carico dei coltivatori relativamente alla consegna della totalità della granella prodotta, la quale verrebbe, secondo tali accordi, destinata, in quota parte, alla riproduzione in purezza e, in quota parte, al mercato della trasformazione;

il Cappelli, con ben oltre 1.000 ettari coltivati nel nostro Paese, è la qualità di grano duro antico più seminato in Italia con una produzione, nel 2017, di circa 2,5 milioni di chilogrammi;

l’eventuale monopolio di questo importante alimento conosciuto e usato da persone con intolleranze al glutine potrebbe far lievitare di molto il prezzo e di fatto non renderlo accessibile a tutti;

è pertanto necessario trovare urgentemente una soluzione a questa mancanza di semente ed evitare che, per il terzo anno consecutivo, le imprese siano poste nelle condizioni di non poter realizzare o continuare le filiere volte alla produzione di pasta grano duro Cappelli –:

in vista delle prossime semine di ottobre/novembre 2018, se il Ministro interrogato non intenda assumere urgentemente iniziative, per quanto di competenza, per permettere a tutti gli agricoltori di accedere alle sementi di grano Cappelli ed evitare per il terzo anno consecutivo un grave danno economico per centinaia di agricoltori, e in particolare per quelli biologici, con una conseguente insoddisfazione per i consumatori.
(5-00448)

GRANO, PESCE: CONFRONTO CON IL CREA E PORTATORI INTERESSI COMPARTO PRODUTTIVO

“Il grano duro Cappelli è una varietà storica – ha ricordato il sottosegretario – e si configura come una varietà di pubblico dominio. Per questo nel prospetto di costituzione non è presente il costitutore ed è stato identificato il CREA di Foggia quale responsabile della conservazione e purezza” della varietà “senza che questa subisca modificazioni apprezzabili”. Da ciò ne consegue che ai materiali di propagazione della varietà non può essere associato alcun diritto del costitutore” in quanto la “privativa protegge la varietà e per essere tutelata uno dei requisiti è la novità”. In assenza di diritti di proprietà individuale “si può far riferimento solo alle disposizioni che disciplinano la commercializzazione delle sementi del 1971”, osserva Pesce che aggiunge: “Questo ministero fin dal momento dell’iscrizione ha indicato il Crea come unico soggetto responsabile del mantenimento della purezza genetica della varietà. In tale contesto il Crea ha anche il diritto di sviluppare licenze con terzi a cui affidare la riproduzione del seme per la moltiplicazione ai fini della successiva diffusione e commercializzazione e e i ricavi sono interamente reinvestisti nell’attività di ricerca del comparto di riferimento. Ad oggi la licenza è stata attribuita per l’Italia alla società italiana sementi (Sis) per il periodo 23 dicembre 2016 – 22 dicembre 2031 previo avviso pubblico per l’acquisizione da parte di ditte sementiere. La Sis ha dato il via ad attività di moltiplicazione con la campagna 2017. La licenza limita l’esclusiva alla sola moltiplicazione del seme certificato per ottenere il seme di seconda produzione di libera vendita. La campagna di commercializzazione 2017 ha approvato 64mila ettari a frumento duro di cui 393 afferiscono alla varietà Cappelli”. Va considerato, ha aggiunto il sottosegretario “che le varietà commercializzate nell’annata 2017 sono state oltre 180” e con riferimento alla campagna di semina 2017-2018 “gli ettari destinati alla produzione Cappelli sono poco meno di 5000 e quasi 500 gli agricoltori coinvolti con un offerta di prezzo di acquisto di 60-80 euro al quintale per prodotto convenzionale e biologico”. “Per evitare, tuttavia, qualsiasi problema sulla tematica” del grano duro Cappelli “questo ministero – ha concluso Pesce – procederà quanto prima a un confronto articolato con il Crea e con i portatori di interessi del comparto produttivo, nell’ambito del gruppo di lavoro per la protezione delle piante sezioni sementi, in cui sono presenti tutti gli attori della produzione agricola, ferma restando la necessità di tutelare e mantenere il seme in purezza”.




CAMERA, ECCO I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE AGRICOLTURA. ANCHE BRUNETTA E FORNARO. GALLINELLA PRESIDENTE, CENNI E LOLINI I DUE VICE

Pronta la Commissione Agricoltura della Camera. I componenti della 13esima commissione sono Anna Lisa Baroni, in quota Forza Italia; Renato Brunetta, in quota Forza Italia; Maria Spena, Forza Italia; Sandra Savino, Forza Italia; Roberto Caon, in quota Forza Italia; Vincenzo Fasano, Forza Italia; Raffaele Nevi, Forza Italia; Manfred Schiullian, Misto; Silvia Benedetti, in quota Gruppo Misto; Luciano Cadeddu, in quota M5S; Giampaolo Cassese, in quota M5S; Antonio Lombardo, M5S; Luciano Cillis, in quota M5S; Rosalba Cimino, M5S; Daniela Cardinale, in quota Pd; Susanna Cenni, in quota Pd; Francesco Critelli, Pd; Gian Pietro Dal Moro, Pd; Giacomo Portas, Pd; Camillo D’Alessandro, Pd; Antonella Incerti, Pd; Maria Chiara Gadda, Pd, farà la capogruppo; Maria Cristina Caretta, in quota Fratelli d’Italia; Luca De Carlo, Fratelli d’Italia; Monica Ciaburro, in quota M5S; Dedalo Pignatone, M5S; Sara Cunial, M5s; Filippo Gallinella, M5S; Pasquale Maglione, M5S; Alberto Manca, M5S; Giuseppe L’Abbate, M5S; Generoso Maraia; M5S; Paolo Parentela, M5S; Chiara Gagnarli, M5S; Margherita del Sesto, M5s; Maria Marzana, M5S; Dimitri Coin, Lega; Flavio Gastaldi, Lega; Guglielmo Golinelli, Lega; Marco Luini, Lega; Sergio Vallotto, Lega; Lorenzo Viviani, Lega; Giulia Zanotelli, Lega; Carmelo Lo Monte, Lega; Marzio Lolini, Lega; Federico Fornaro, Liberi e Uguali.

COMAGRI CAMERA, GALLINELLA PRESIDENTE, CENNI E LOLINI I DUE VICE

Posted by Redazione × Pubblicato il 21/06/2018 at 10:24

Pronta la commissione Agricoltura della Camera. Da quanto apprende AGRICOLAE sembrerebbe che Filippo Gallinella in quota M5S sarà presidente. Susanna Cenni, Pd e Marzio Lolini, Lega, i due vice.

Qui di seguito la lista pubblicata dalla Camera dei Deputati.