DL FISCALE, ECCO GLI EMENDAMENTI DEI RELATORI IN COMMISSIONE FINANZE DELLA CAMERA

AGRICOLAE pubblica di seguito gli emendamenti dei relatori Ruocco e Fragomeli del Dl Fiscale in commissione Finanze della Camera. Tra gli interventi anche il Turismo e il credito cooperativo, l’efficientamento energetico, produzione sostenibile e la tax credit per le strutture albegrghiere.

QUI DI SEGUITO GLI EMENDAMENTI RUOCCO

BOZZA DI LAVORO EMENDAMENTI RUOCCO DL FISCALE

PROROGA COMPENSAZIONI CREDITI COMMERCIALI, DEBITI TRIBUTARI

A.C.2220

 

ART. 3

(Contrasto alle indebite compensazioni)

 

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 3-bis” All’articolo 12-bis del decreto – legge 12 luglio 2018 n.87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, le parole: “ anche per l’anno 2018”, sono sostituite dalle seguenti: “anche per gli anni 2018, 2019 e 2020” e le parole: “con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019”.

 

 

La Relatrice

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

 

La proposta emendativa estende anche per il 2019 e per il 2020 l’applicazione delle disposizioni in materia di compensazione delle cartelle esattoriali (contenute nell’articolo 12, comma 7-bis, del DL n.145 del 2013) in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti di riscossione entro il 31 ottobre 2019.

 

 

 

POTENZIAMENTO CONTROLLI ATTIVITA’ COMMERCIALI “MORDI E FUGGI”

A.C.2220

ART. 23

 

Dopo l’articolo 23, aggiungere il seguente:

Art.23-bis

(Misure urgenti per il controllo della chiusura rapida di attività d’impresa)

 

  1. Al fine di contrastare l’attività irregolare finalizzata al raggiro dell’imposizione tributaria delle imprese commerciali che cessano l’attività rapidamente, presso gli uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate sono istituiti nuclei speciali di controllo, con l’ausilio della Guardia di Finanza e la polizia locale.
  2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Direttore dell’Agenzia delle entrate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversioe del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.
  3. Per il potenziamento dell’attività di cui al comma 1, sono stanziati quale contributo statale 3 milioni di euro per gli anni 2020-2022.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

 

 

La Relatrice

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta emendativa è finalizzata ad innalzare i livelli di controllo, del fenomeno in aumento negli ultimi anni, legato alle attività commerciali, (in particolare quelle di piccola o piccolissima dimensione) cd. “mordi e fuggi”, che cessano l’attività immediatamente dopo la loro apertura, allo scopo di raggirare l’imposizione tributaria, sottraendo all’imposizione fiscale e contributiva, ingenti risorse finanziarie. In particolare si prevede l’istituzione di cd “task force” a livello regionale, di nuclei speciali di controllo in uffici territoriali presso l’Agenzia delle entrate mediante l’ausilio di Gdf e polizia locale, attribuendo allo scopo 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

Partecipazioni comuni all’accertamento

AC 2220

 

ART. 34

(Compartecipazione comunale al gettito accertato)

 

dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle somme riscosse a titolo definitivo a seguito di ravvedimento, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, effettuato dal contribuente come conseguenza dell’esercizio dell’attività di controllo, attivata o integrata su segnalazione del comune.”.

 

La Relatrice

 

 

 

Esclusione dalla base imponibile del reddito di lavoro dipendente di sussidi eccezionali

 

AC 2220

 

 

ART. 35

 

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

 

1-bis. All’articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2 inserire la seguente lettera:

“b) i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi da parte del datore di lavoro in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente, ovvero a favore di dipendenti residenti nei Comuni interessati da un evento eccezionale come stabiliti da specifici provvedimenti emergenziali.”.

E conseguentemente sostituire la rubrica dell’articolo 35 con la seguente: “Modifiche al TUIR”

La Relatrice


 

AC 2220

 

 

ART. 38

 

Dopo l’articolo 38 è inserito il seguente:

 

“Articolo 38-bis

(Imposte sui trasferimenti di beni posti in essere dalle società immobiliari possedute da banche)

  1. Alle cessioni di immobili oggetto di contratti di leasing risolti o altrimenti cessati per fatto dell’utilizzatore si applica comunque l’articolo 35, comma 10-ter.1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, anche se effettuate da una società immobiliare specializzata, a condizione che tale società sia controllata dalla banca un o dall’intermediario finanziario titolare del contratto di leasing. Per le trascrizioni nei pubblici registri e volture catastali effettuate a qualunque titolo in relazione ai beni e diritti acquisiti e ceduti dalla società immobiliare specializzata, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa”

 

La Relatrice

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la proposta in esame si intende estendere alle cessioni poste in essere dalle ReoCo, l’applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.

Tale agevolazione, già prevista per gli intermediari finanziari e per le società veicolo di appoggio nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione, viene comunque subordinata alla condizione che le ReoCo facciano parte di una catena di controllo costituita da soggetti che operano in qualità di banche o di intermediari finanziari.


 

(TARI)

AC 2220

 

ART. 38

 

 

Dopo l’articolo 38 aggiungere il seguente:

 

“Art. 38-bis.

(Agevolazioni TARI)

 

All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 658 sopprimere le parole “riferibile alle utenze domestiche”;
  2. b) al successivo comma 659 sostituire le parole “può prevedere” con la parola “prevede” e alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: “, in proporzione alla durata dell’inutilizzo”;”

 

 

La Relatrice

 

 

 

 

 

 

 

Crisi da sovraindebitamento

AC 2220

 

Emendamento

 

Art.41

Dopo l’articolo 41 aggiungere il seguente:

«Art 41-bis

(Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n.3)

 

  1. Alla legge 27 gennaio 2012, n.3, sono apportate le seguenti modifiche:
  2. all’articolo 9, dopo il comma 3-quater, è inserito il seguente:«3-quinquies. Dalla data di deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano».
  3. All’articolo 12-ter il comma 1 è abrogato. Conseguetnemente, al comma 4 le parole: “comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “comma 3-quinquies dell’articolo 9”;

 

Relazione illustrativa

La norma anticipa alla data di deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore l’impossibilità per i creditori con causa o titolo anteriore di iniziare o proseguire azioni cautelari né acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, cosa che attualmente avviene dalla data dell’omologazione del piano da parte del giudice (articolo 12-ter primo comma che infatti viene abrogato).


 

 

Risorse comuni piccoli

AC 2220

 

Art. 42

 

Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

 

“Art. 42-bis.

(Mantenimento delle risorse non attribuite ai comuni fino a 5mila abitanti)

 

  1. All’articolo 3, comma 6, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “Le risorse annualmente non attribuite sono acquisite al riparto dell’anno successivo””.

 

 

La Relatrice

 

 

IVA su TLR

AC 2220

 

 

Articolo 45

 

Dopo l’articolo 45 inserire il seguente:

“Articolo 45-bis

(Interpretazione autentica IVA su forniture di energia elettrica da teleriscaldamento)

  1. Il numero 122 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che tra le prestazioni assoggettabili ad aliquota Iva del 10% sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento o distribuita al pubblico tramite sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti come definiti all’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e successive modificazioni.”

Conseguentemente, all’articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole “16.941.452” con le parole “10.941.452”, le parole “58.493.452” con le parole “52.493.452”, le parole “29.962.452” con le parole “23.962.452”, le parole “29.885.452” con le parole “23.885.452”, le parole “39.605.452” con le parole “33.605.452”, le parole “39.516.452” con le parole “33.516.452”, le parole “34.279.452” con le parole “28.279.452”, le parole “37.591.452” con le parole “31.591.452”, le parole “58.566.452” con le parole “52.566.452””.

 

 

La Relatrice

 

Motivazione

La Direttiva Europea 2012/27/UE sull’Efficienza Energetica (recepita con D.Lgs. 102/2014) introduce la definizione di teleriscaldamento efficiente: un sistema che utilizza energia prodotta da fonti rinnovabili o da sistemi di cogenerazione ad alto rendimento o da “waste heat” (calore recuperato da processi produttivi ed altrimenti disperso) o da una combinazione di queste fonti. La Direttiva stimola inoltre gli Stati membri ad adottare “politiche che incoraggiano a prendere debitamente in considerazione, a livello locale e regionale, il potenziale insito nell’uso di sistemi di riscaldamento e raffreddamento efficienti” (art.14 comma 2) nonché “misure adeguate affinché infrastrutture efficienti di teleriscaldamento e raffreddamento siano sviluppate” (art. 14 comma 4).

La direttiva dichiara che il teleriscaldamento e teleraffreddamento presentano significative possibilità di risparmio di energia primaria che sono largamente inutilizzate nell’Unione. Tali sistemi efficienti possono svolgere un ruolo chiave nel raggiungimento degli obiettivi energetici e climatici dell’Unione europea. Migliorando l’efficienza energetica consentono di aumentare la quota di rinnovabili locali ed il recupero di calore altrimenti disperso. Inoltre tali sistemi possono facilitare l’integrazione delle rinnovabili, spesso disponibili a intermittenza, fornendo un bilanciamento alla rete (ad esempio attraverso stoccaggio termico) e, nel complesso, quindi aumentare la sicurezza dell’approvvigionamento energetico. Oltre a ciò, la diffusione delle reti di teleriscaldamento rappresenta uno strumento di primaria importanza per il miglioramento della qualità dell’aria nei centri urbani, in quanto consente di sostituire numerose caldaie domestiche o condominiali, che rappresentano una fonte non trascurabile di emissioni inquinanti, con impianti a bassissimo impatto ambientale.

I sistemi di teleriscaldamento efficienti non sono espressamente contemplati dalla disciplina normativa vigente in quanto essa è precedente, ma sono da intendersi sicuramente ricompresi nelle intenzioni del legislatore.

L’emendamento proposto chiarisce quindi l’ambito di applicazione dell’Iva agevolata, esplicitando che fra le casistiche ammissibili rientrano anche i sistemi di teleriscaldamento/teleraffreddamento efficienti. Allo stato, infatti, alcuni uffici dell’Agenzia delle entrate tendono a interpretare restrittivamente l’ambito di applicazione dell’agevolazione in parola; tuttavia, in tal modo, anche le forniture di energia termica considerate “green” verrebbero assoggettate ad aliquota Iva ordinaria, facendo inesorabilmente lievitare il costo a carico dell’utenza finale, che verrebbe quindi disincentivata ad allacciarsi a reti di teleriscaldamento/teleraffreddamento, nonostante gli indubbi vantaggi ambientali che deriverebbero da una simile scelta. Inoltre, anche la competitività delle imprese di settore, che negli anni hanno sostenuto significativi investimenti per la creazione di reti e di impianti capaci di combinare servizi di qualità e tutela dell’ambiente, verrebbe compromessa. Il tutto a discapito degli obiettivi fissati dall’UE nel programma 2030.

 

 

Perequazione edilizia scolastica

AC 2220

 

Emendamento

 

 

Dopo l’articolo 46, aggiungere il seguente:

 

Art. 46-bis

(Disposizioni perequative in materia di edilizia scolastica)

 

  1. All’articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, dopo il comma 4, inserire il seguente:

“4-bis. Al fine di perseguire un’equa distribuzione territoriale degli interventi straordinari relativi alla ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica, la quota attribuita è divisa in tre parti di pari importo in relazione alle aree geografiche del Nord (per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna), Centro e Isole (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna), Sud (per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria). Nell’ambito di ciascuna area geografica resta salvo quanto disposto dalla programmazione nazionale predisposta in attuazione dell’articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128″.

2. Alle risorse della quota dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, di cui all’articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2019 al 2028 e riferite agli interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica, di cui all’articolo 2-bis, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, la deroga prevista dal medesimo comma 5 si applica nei limiti della medesima tipologia di intervento, senza possibilità di diversa destinazione.

  1. All’articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole “sono destinate” è aggiunta la seguente: “prioritariamente”.

 

  1. All’articolo 47, comma terzo, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “A decorrere dalla dichiarazione dei redditi per l’anno 2019, per quanto riguarda la quota a diretta gestione statale, il contribuente può scegliere tra le cinque tipologie di intervento di cui all’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, secondo le modalità definite con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di approvazione del modello 730.”.

La Relatrice

 

 

 

AC 2220

Art.49

 

Dopo l’articolo 49 aggiungere il seguente:

«Art 49-bis

(Agevolazioni fiscali per la produzione sostenibile)

 

  1. Al decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 26-bis:
  3. al comma 2, primo periodo, le parole: “per l’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni 2020 e 2021”;
  4. Il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede:
  5. a) quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto;
  6. b) quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

  1. b) all’articolo 26-ter:
  2. al comma 1, le parole: “Per l’anno 2020” sono sostituite con le seguenti: “Per gli anni 2020 e 2021”;
  3. al comma 2, primo periodo, le parole: “per l’anno 2020” sono sostituite con le seguenti: “per ciascuno degli anni 2020 e 2021”;
  4. al comma 3, primo periodo, le parole: “per l’anno 2020” sono sostituite con le seguenti: “per ciascuno degli anni 2020 e 2021”;
  5. Il comma 6 è sostituito con il seguente: “6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede;
  6. a) quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto;
  7. b) quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

La Relatrice

 

Relazione illustrativa

L’emendmento intende estendere al 2021 le nome in materia di economia circolare introdotte, dal decreto legge n. 34 del 2019, per il solo anno 2020. In particolare, l’articolo 26-bis di tale decreto ha introdotto misure agevolative, sotto forma di abbuoni sui prezzi e di credito d’imposta, per incoraggiare l’aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili o avviati al riciclo immessi sul mercato. L’articolo 26-ter riconosce benefici finanziari e fiscali, sotto forma di crediti d’imposta per l’acquisto di prodotti da riciclo e da riuso.

 

 

ACI

AC 2220

Articolo 51

(Attività informatiche in favore di organismi pubblici)

 

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

“2-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1, nonché allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare l’evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, al sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico,ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del decreto legge 30 dicembre 1982 n. 953, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53,vengono acquisiti anche i dati delle tasse automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi. I predetti dati vengono resi disponibili alle Regioni e alle Province autonome, le quali provvedono a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche nel predetto sistema informativo.

2-ter. Le Regioni e le Province autonome continuano a gestire il proprio archivio delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, delsoggetto gestore del Pubblico Registro Automobilistico, acquisendo i relativi dati con le modalità di cui all’art. 5, comma 4 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418, anche al fine degli aggiornamenti di cui al comma 3.

2- quater. Dall’attuazione dei commi 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti interessati provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.

2- quinquies. Eventuali maggiori entrate derivanti dall’applicazione dell’articolo in commento sono destinate al Fondo speciale per interventi urgenti in materia di sicurezza per l’edilizia scolastica, di cui all’articolo 58-bis del presente decreto.

 

La Relatrice

 

 

AC 2220

Art 52

 

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

 

“Art 52-bis

(Detrazione per le lezioni private)

 

  1. All’articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
  2. al comma 1, dopo la lettera i-decies), aggiungere la seguente: «i-undecies) le spese sostenute per ciascun figlio a carico, minore di età, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, per la fruizione di lezioni private e ripetizioni da parte di docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado»;
  3. dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Per gli oneri di cui al comma 1, lettera i-undecies), la detrazione spetta esclusivamente ai contribuenti per i quali l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non sia superiore ad euro 50.000».
  4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  5. Agli oneri previsti per l’attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021; dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero”.
  6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

La Relatrice

 

INTERVENTI URGENTI MESSA IN SICUREZZA SCUOLE

A.C.2220

EMENDAMENTO

Dopo l’articolo 58 aggiungere il seguente:

Art.58-bis

(Fondo speciale per interventi urgenti in materia di sicurezza per l’edilizia scolastica)

  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo speciale denominato: “Fondo speciale sicurezza edilizia scolastica”, per le esigenze urgenti e indifferibili di messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici, inclusi quelli a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica, effettuate ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della OPCM 20 marzo 2003, n. 3274 (per le zone 3 e 4) e dell’articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (per le zone 1 e 2).
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell’istruzione, della ricerca e dell’università e il Ministro dell’interno, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di accesso al Fondo, le priorità degli interventi,  nonché ogni altra disposizione attuativa di cui al presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

 

La Relatrice

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta emendativa è finalizzata ad istituire un fondo speciale denominato: “Fondo speciale sicurezza edilizia scolastica”, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in favore degli interventi di messa in sicurezza, riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici e quelli che a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica, necessitano operazioni urgenti di ripristino delle infrastutture. Occorre ribadire, come nel corso degli anni, le politiche di prevenzione troppo spesso rinviate, non hanno determinato significativi innalzamento dei livelli di garanzia in termini di certezza e affidabilità delle strutture scolastiche di ogni ordine e grado, presenti nei territori dei comuni del Paese. Le modalità di accesso al fondo, le priorità degli interventi,  nonché ogni altra disposizione attuativa, sono stabilite con DPMC, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

 

QUI DI SEGUITO GLI EMENDAMENTI FRAGOMELI

BOZZA DI LAVORO EMENDAMENTI FRAGOMELI DL FISCALE

A.C. 2220

 

Dopo l’articolo 12 è inserito il seguente:

Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di emissioni di gas a effetto serra)

1. Nel contratto di tolling, per «gestore» ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera t), decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, si intende il toller.

 

I RELATORI

 

Relazione illustrativa

Il decreto legislativo 30 marzo 2013 reca le disposizioni per la partecipazione al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità istituito ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003 e ss. mm.

In particolare, l’art. 3, comma 1, lett. t) stabilisce che il gestore è la persona che detiene o gestisce un impianto o alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l’esercizio tecnico del medesimo;

Con la proposta in esame si intende introdurre una norma di interpretazione autentica della norma che individua nel “gestore” dell’impianto il soggetto obbligato ad annullare le quote di emissione di gas effetto serra (European Union Emissions Trading Scheme – EU ETS). Il Sistema EU-ETS – come è noto – è stato introdotto dalla direttiva 2003/87/CE (c.d. direttiva ETS), ed è stato adottato dall’Unione europea per raggiungere gli obiettivi di riduzione della CO2 nei principali settori industriali.

Il meccanismo è di tipo cap&trade ovvero fissa un tetto massimo complessivo alle emissioni consentite sul territorio europeo nei settori interessati (cap) cui corrisponde un equivalente numero di “quote” che possono essere compravendute su apposito mercato (trade).

In base a tale Sistema ogni operatore industriale deve “compensare” su base annuale le proprie emissioni effettive di CO2 con un corrispondente quantitativo di quote.

L’urgenza di interpretare autenticamente l’art. 3 d.lgs. n. 30/2013 nasce dall’esigenza di fare chiarezza una volta per tutte sul soggetto che sia tenuto ad annullare le quote ETS in presenza di un contratto di tolling.

Benché ad altri fini la giurisprudenza amministrativa abbia più volte individuato nel toller il produttore dell’energia elettrica (per tutte, Cons. Stato, sez. VI, 19 ottobre 2009, n. 6392; Id., sez. VI, 29 settembre 2009, n. 5886; Tar Lombardia/Milano, sez. III, 10 dicembre 2008, nn. 5770 e 5771) e benché di conseguenza il toller debba ritenersi essere lui il gestore dell’impianto produttivo ai sensi e per gli effetti del Sistema ETS-EU, il silenzio serbato sul punto dall’art. 3, comma 1, lett. t) d.lgs. n. 30/2013 crea non poche incertezze interpretative.

A.C. 2220.

Articolo 16

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, per i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, l’obbligo di registrazione di cui all’articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e l’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all’articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696 sono sostituiti dall’incasso del corrispettivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 attraverso carte di debito, carte di credito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

5-ter. Gli operatori che mettono a disposizione dei soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 i sistemi di incasso attraverso l’utilizzo di carte di debito, carte di credito o prepagate trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri dei singoli esercenti che siano stati pagati, ai sensi del medesimo comma 5-bis, attraverso tali carte.

5-quater. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i termini, le modalità, le regole tecniche e il contenuto delle trasmissioni telematiche di cui al comma 5-ter. »

 

I RELATORI

 

 

 

 

 

 

Relazione

La moneta elettronica, l’uso di carte di credito e debito sono un crocevia fondamentale della lotta all’evasione, ma rischiano di aggravare gli adempimenti degli esercenti tenuti ad accettare tali forme di incasso.

L’esercente, all’atto del pagamento elettronico, è infatti obbligato ad attivare due distinte attività di digitalizzazione del corrispettivo. Prioritariamente deve memorizzare nell’apposito misuratore fiscale ( e poi trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate) i dati relativi all’incasso del corrispettivo, emettendo il documento commerciale cartaceo che consegna al cliente.

A contempo, per consentire l’utilizzo della carta di credito o debito, deve digitare l’importo della transazione sul P.O.S. o nel sistema d’incasso elettronico a sua disposizione e consegnare al cliente la stampa della relativa ricevuta.

Il medesimo dato, ovvero l’importo incassato, è quindi memorizzato e stampato due volte, la prima a fini fiscali e la seconda per necessità bancaria.

Tecnicamente è una duplicazione che aggrava gli incombenti ed i carichi di lavoro soprattutto negli esercizi in cui sono effettuate transazioni frequentissime, ma ciascuna per importi minimi.

L’impasse è superabile e l’emendamento in oggetto si propone proprio di semplificare gli adempimenti a commercianti ed esercenti accentrando la certificazione fiscale e la tracciabilità bancaria in un solo obbligo posto in essere attraverso l’utilizzo del P.O.S. o del sistema d’incasso elettronico.

Una simile opportunità di semplificazione, unitamente con un forte alleggerimento delle commissioni bancarie e finanziarie addebitate all’esercente dagli istituti di credito, sarebbe infatti un efficace incentivo all’uso della moneta elettronica semplificandosi in tal modo i tempi di gestione dei commercianti ed esercenti.

Naturalmente, affinché l’Agenzia delle Entrate non subisca un deficit d’informazione, le banche e gli istituti di credito che metteranno a disposizione i sistemi elettronici d’incasso dovranno provvedere alla trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di commercianti ed esercenti secondo modalità e regole tecniche demandate ad un apposito decreto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Per i singoli contribuenti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.   633 rimarrà quindi solo l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione ex art. 2 del D.Lgs 127/2015, comma primo, dei corrispettivi il cui pagamento sia stato percepito in contanti o con altro mezzo di pagamento tradizionale non elettronico

 

 

 

 

 

 

AC 2220

 

Articolo16

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

 

1-bis. All’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Non è punibile con la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, chi è titolare di crediti nei confronti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, certificati ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. La causa di non punibilità di cui al periodo precedente opera per ritardati ed omessi versamenti diretti di tributi nel limite dell’ammontare dei crediti certificati vantati dal contribuente nei confronti della pubblica amministrazione, alla data del ritardato od omesso versamento, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.».

 

 

 

 

I RELATORI

 

 

RELAZIONE

 

Il mancato incasso dei propri crediti commerciali verso la pubblica amministrazione determina spesso uno stato di illiquidità dell’impresa fornitrice che impedisce alla stessa di adempiere regolarmente al pagamento diretto delle imposte e dei tributi alle scadenze legali.

In tal caso, a ben vedere, l’inadempimento dello Stato nel pagare i propri debiti per forniture e acquisti genera, per logica conseguenza, l’inadempimento dell’impresa contribuente nel saldo delle imposte ai termini prescritti.

Finché un contribuente è creditore della pubblica amministrazione non dovrebbe essere chiamato a anticipare le imposte e soprattutto a subire le sanzioni tributarie.

Le norme sulla compensazione dei crediti commerciali verso la p.a. con i debiti d’imposta (artt. 28-quater e 28-quinquies D.p.r. n. 602/73) non risolvono tale criticità perché consentono solo la compensazione dei crediti commerciali con i debiti d’imposta iscritti a ruolo e gli avvisi di accertamento.

In entrambi i casi – ruoli e avvisi di accertamento – i tributi richiesti sono già gravati di sanzioni ed interessi.

In buona sostanza affinché un contribuente che vanti un credito commerciale verso la pubblica amministrazione possa compensarlo con imposte e tasse deve attendere una fase patologica del rapporto tributario in cui sono già state irrogate dall’Agenzia delle Entrate le sanzioni e addebitati gli interessi di mora.

In termini concreti l’attuale sistema di compensazione equivale a svalutare i crediti commerciali delle aziende verso la pubblica amministrazione di un importo pari alle sanzioni ed agli interessi. (min. 30% dell’importo omesso).

Il criterio legale di compensazione dei crediti commerciali con i debiti fiscali è quindi viziato da un evidente cortocircuito che alimenta sanzioni e more a carico delle imprese.

Fino al giorno in cui lo Stato è debitore delle imprese perché non aver pagato i propri acquisti, non dovrebbe essergli concesso di irrogare sanzioni per tardivo versamento di imposte e contributi: è un principio di lealtà giuridica.

Si propone quindi di emendare l’art. 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 prevedendo una ulteriore causa di non punibilità, specifica per le sole sanzioni previste in caso di tardivo od omesso versamento diretto delle imposte, che operi a favore di tutti i contribuenti che non hanno potuto assolvere al proprio debito fiscale per effetto dell’illiquidità generata dai tardivi pagamenti della pubblica amministrazione.

Tecnicamente e per ragioni di logica equità si è previsto di limitare tale esimente dalle sanzioni per tardivo od omesso versamento all’importo dei crediti commerciali che risulti certificato nella piattaforma di cui all’articolo 7 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35.

 

 

 

A.C. 2220

Articolo 16

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 16-bis.

(Ampliamento platea dei contribuenti che possono utilizzare il modello 730 e Riordino dei termini dell’assistenza fiscale).

 

  1. All’articolo 34, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. In relazione alla dichiarazione annuale dei redditi dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e degli altri redditi diversi da quelli di lavoro autonomo e d’impresa di cui agli articoli 53, comma 1 e 55 del medesimo testo unico, i centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) e f) del comma 1 dell’articolo 32, svolgono le attività di cui alle lettere da c) a f) del comma 3 assicurando adeguati livelli di servizio. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono definiti i livelli di servizio anche in relazione agli esiti dell’assistenza fiscale e le relative modalità di misurazione.».
  2. All’articolo 13, comma 1, decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, le parole: “al comma 1 dell’articolo 37” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 4 dell’articolo 34”;
  3. Nell’articolo 51-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole “A decorrere dall’anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,” sono sostituite dalle seguenti: “I soggetti titolari dei redditi indicati nell’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,”.
  4. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, le parole: “di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g) con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917,” sono sostituite dalle seguenti: “dei redditi indicati all’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
  5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 decorrono dall’anno 2020.
  6. Al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
  7. a) all’articolo 13:

1)        il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I possessori dei redditi indicati all’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, possono adempiere all’obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l’apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del due, del cinque e dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche:

  1. a) entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d’imposta, che intende prestare l’assistenza fiscale;
  2. b) entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all’effettuazione delle operazioni di controllo.»;

2)        al comma 2, il primo periodo, è sostituito dal seguente: «I contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nell’anno di presentazione della dichiarazione, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, se il contratto dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo, rivolgendosi al sostituto o a un CAF-dipendenti purché siano conosciuti i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio.»;

3)        il comma 3 è abrogato;

  1. b) all’articolo 16:

1)        al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) conservare le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione;»;

2)        il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all’articolo 14, concludono le attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c), entro:

  1. a) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
  2. b) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1°al 20 giugno;
  3. c) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
  4. d) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
  5. e) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1°al 30 settembre.»;

3)        al comma 4-bis, lettera b), quarto periodo, le parole: «entro il 7 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 marzo»;

  1. c) all’articolo 17, comma 1:

1)        alla lettera b) le parole: «e comunque entro il 7 luglio» sono soppresse;

2)        la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione, nonché consegnare, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, entro:

  1. a) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
  2. b) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1°al 20 giugno;
  3. c) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
  4. d) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
  5. e) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1°al 30 settembre.»;

3)        alla lettera c-bis), le parole: «il termine previsto» sono sostituite dalle seguenti: «i termini previsti»;

  1. d) all’articolo 19:
  2. il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di liquidazione e sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni. Se il sostituto d’imposta riscontra che la retribuzione sulla quale effettuare il conguaglio risulta insufficiente per il pagamento dell’importo complessivamente risultante a debito, trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d’imposta, applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi.»;
  3. al comma 2 le parole: «retribuzione di competenza del mese di luglio» sono sostituite dalle seguenti: «prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione.»;
  4. al comma 4 le parole: «a partire dal mese di agosto o di settembre» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal secondo mese successivo a quello di ricevimento dei dati del prospetto di liquidazione»;
  5. al comma 6 le parole: «entro il mese di settembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 10 ottobre».
  6. All’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
  7. a) al comma 6-quater le parole: «entro il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 marzo»;
  8. b) al comma 6-quinquies le parole: «entro il 7 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 marzo»;
  9. c) dopo il comma 6-quinquies è aggiunto il seguente: «6-sexies. L’Agenzia delle entrate, esclusivamente nell’area autenticata del proprio sito Internet, rende disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute ai sensi del comma 6-quinquies. Gli interessati possono delegare all’accesso anche un soggetto di cui all’articolo 3, comma 3.».
  10. Al decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
  11. all’articolo 1, comma 1, le parole: «entro il 15 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile»;
  12. all’articolo 4, comma 3-bis, le parole: «entro il 23 luglio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre di ciascun anno.».
  13. La trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate, di cui all’articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze emanati ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con scadenza 28 febbraio, è effettuata entro il termine del 16 marzo.
  14. All’articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2- Le risorse corrispondenti alle opzioni espresse ai sensi dei commi 1 e 2 dai contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni dei redditi ovvero da quelli esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda recante l’elenco dei soggetti aventi diritto, sono corrisposte ai partiti entro il 31 dicembre. Ai fini della ripartizione delle risorse destinate dai contribuenti non si tiene comunque conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell’articolo 2, commi 7, 8 e 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La somma complessivamente corrisposta ai partiti aventi diritto non può in ogni caso superare il tetto di spesa stabilito per ciascun anno ai sensi del comma 4».
  15. La trasmissione di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2014 da parte dell’Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti per ogni periodo d’imposta, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei dati occorrenti a determinare gli importi delle somme che spettano a ciascun partito è effettuata in un’unica soluzione entro il 15 dicembre.
  16. Le disposizioni di cui ai commi da 6 a 11 decorrono dall’anno 2021.

 

 

I RELATORI

 

 

 

Relazioni illustrative

Ampliamento platea dei contribuenti che possono utilizzare il modello 730

Con la modifica normativa si consegue un ampliamento della platea di contribuenti che possono ottemperare agli adempimenti fiscali utilizzando la dichiarazione modello 730. Difatti oltre ai lavoratori dipendenti e ai pensionati l’opportunità viene estesa ai titolari di redditi assimilati a quello di lavoro dipendente senza limitazioni e ai titolari di redditi di lavoro autonomo con la sola esclusione di quelli derivanti dall’esercizio di arti e professioni e di impresa non occasionali.

L’ampliamento riguarda redditi che erano già dichiarabili nel modello 730 ma solo in copresenza di redditi di lavoro dipendente o di pensione. Diversamente, a seguito della modifica, possono presentare la dichiarazione mediante il modello 730 e usufruire dell’assistenza fiscale soggetti che non hanno percepito redditi di lavoro dipendente o di pensione. Ad esempio, redditi fondiari o redditi da lavoro autonomo occasionale.

Per usufruire dell’assistenza fiscale tali contribuenti devono rivolgersi ad un Centro di assistenza fiscale o ad un professionista abilitato.

I contribuenti in possesso del previsto pin identificativo possono altresì trasmettere la dichiarazione direttamente all’Agenzia delle entrate.

Infine, viene modificato l’articolo 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche al fine di attribuire a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la definizione dei livelli di servizio in relazione agli esiti dell’assistenza fiscale e le relative modalità di misurazione, ora attribuito a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Riordino dei termini per la presentazione del modello 730

La disposizione semplifica gli adempimenti dichiarativi, razionalizzando organicamente i termini di presentazione del Modello 730, quelli di trasmissione all’Agenzia delle entrate delle certificazioni uniche da parte del sostituto e degli altri dati da parte di soggetti terzi necessari ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata.

In particolare, viene differito dal 23 luglio al 30 settembre il termine per la presentazione del Modello 730.

Al fine di garantire che l’esecuzione dei conguagli sia a credito che a debito siano effettuati tempestivamente senza essere procrastinati a ridosso della scadenza del 30 settembre, sono individuati dei precisi termini che il CAF/professionista e il sostituto d’imposta devono rispettare.

Lo spostamento dei termini non riguarda il termine ultimo entro il quale devono essere completate le operazioni di conguaglio pertanto queste devono essere concluse entro l’anno in cui si svolge l’assistenza fiscale (art. 19 del DM n. 164 del 1999).

Inoltre, viene previsto che il sostituto d’imposta è tenuto ad effettuare il conguaglio d’imposta (a debito o a credito) non a termine fisso (che oggi coincide con la busta paga di competenza di luglio) bensì a termine mobile, ossia con la prima retribuzione utile e, comunque, con quella di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il risultato contabile. Analoghe modifiche sono apportate in caso di pensioni.

Qualora il sostituto d’imposta abbia già concluso le elaborazioni di tali retribuzioni è previsto che i conguagli siano effettuati sulla prima retribuzione utile successiva. Si evidenzia che lo spostamento al 30 settembre del termine per la presentazione del Modello 730 consente agli intermediari di iniziare l’attività in piena completezza dei dati contenuti nella dichiarazione precompilata, elevando il livello di qualità per l’intero sistema e riducendo la possibilità di errori. Lo slittamento della scadenza, inoltre, consente ai contribuenti di disporre di un più ampio termine per avvalersi del modello 730 precompilato.

La norma proposta prevede, inoltre, il differimento dal 7 al 16 marzo del termine di trasmissione delle certificazioni uniche da parte dei sostituti d’imposta e dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti da parte dei soggetti terzi. Coerentemente anche il termine di consegna delle certificazioni uniche da parte del sostituto d’imposta ai contribuenti è fissato al 16 marzo, mentre è spostato dal 15 aprile al 30 aprile il termine per la messa a disposizione ai contribuenti della dichiarazione precompilata.

La norma, infine, allo scopo di armonizzare gli adempimenti relativi alla distribuzione delle risorse ai partiti politici del due per mille dell’Irpef con i nuovi termini dichiarativi, considerato anche lo spostamento al 30 novembre del termine per la presentazione del modello Redditi PF, individua al 15 dicembre il termine per la trasmissione da parte dell’Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti, al Ministero dell’economia e delle finanze dei dati occorrenti a determinare gli importi delle somme che spettano a ciascun partito, e al 31 dicembre il termine per l’erogazione della quota del due per mille in un’unica soluzione.

Viene previsto che l’Agenzia delle entrate rende disponibili i dati delle certificazioni pervenute agli interessati esclusivamente nell’area autenticata del proprio sito Internet. Gli interessati possono delegare all’accesso anche un intermediario alla trasmissione telematica.

 

 

Relazioni tecniche

Ampliamento platea dei contribuenti che possono utilizzare il modello 730

La modifica normativa consegue l’ampliamento della platea di contribuenti che possono ottemperare agli adempimenti fiscali utilizzando la dichiarazione modello 730. Difatti oltre ai lavoratori dipendenti e ai pensionati l’opportunità viene estesa ai titolari di redditi assimilati a quello di lavoro dipendente senza limitazioni e ai titolari di redditi di lavoro autonomo con la sola esclusione di quelli derivanti dall’esercizio di arti e professioni e di impresa non occasionali.

Inoltre, viene modificato l’articolo 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche al fine di attribuire a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la definizione dei livelli di servizio in relazione agli esiti dell’assistenza fiscale e le relative modalità di misurazione, ora attribuito a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Si rileva che l’assenza di modifiche del processo dell’assistenza fiscale non influenza in maniera rilevante il costo già attribuito allo stesso.

 

Riordino dei termini per la presentazione del modello 730

Il riordino dei termini dell’assistenza fiscale comporta che le operazioni di conguaglio oggi concentrate nei mesi di luglio e agosto, potranno essere distribuite nei mesi da giugno a ottobre.

La previsione di precise scadenze per i soggetti che prestano l’assistenza fiscale (CAF/professionisti, sostituti d’imposta) garantisce sia il contribuente che l’Erario circa la tempestività dell’esecuzione dei conguagli.

Peraltro, assumendo che la gran parte dei contribuenti continuerà a presentare la dichiarazione nei primi due mesi (maggio e giugno) così come è avvenuto negli anni in cui la presentazione è stata estesa fino al 23 luglio, si calcola che non vi saranno effetti sostanziali sulla tempistica dei conguagli.

Detto assunto deve essere considerato valido sia in caso di dichiarazione con esito a credito, per l’ovvio motivo che consente al contribuente di percepire con celerità il rimborso, ma anche in caso di dichiarazione con esito a debito, per il motivo che consente al contribuente con retribuzione periodica come i dipendenti e i pensionati di fruire della rateazione della trattenuta.

In tutti i casi, tenuto conto che per la maggior parte dei modelli 730 le operazioni di conguaglio si concludono con un saldo a credito, non si ascrivono effetti sul bilancio dello Stato.

Non si rileva neppure un aggravio di adempimenti a carico dell’Amministrazione e agli oneri di adeguamento informatico in quanto il mero spostamento dei termini, in assenza di modifiche del processo, non influenza in maniera rilevante il costo già attribuito allo stesso.

 

 

 

A.C. 2220

Dopo l’articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

(Promozione degli investimenti esteri nel patrimonio immobiliare italiano)

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 125 è sostituito dal seguente: «Il regime speciale può essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni e alle società a responsabilità limitata, a condizione che il relativo capitale sociale non sia inferiore a quello di cui all’articolo 2327 del codice civile, non quotate, residenti nel territorio dello Stato, svolgenti anch’esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita al comma 121, nelle quali, alternativamente:

1) una SIIQ possieda più del 50 per cento dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e del 50 per cento dei diritti di partecipazione agli utili;

2) almeno una SIIQ e una o più altre SIIQ o SIINQ o FIA immobiliare di cui all’articolo 12 del decreto ministeriale 5 marzo 2015, n. 30 il cui patrimonio è investito almeno per l’80 per cento in immobili destinati alla locazione, ovvero in partecipazioni in SIIQ/SIINQ o altri FIA immobiliari che investono negli stessi beni o diritti nelle stesse proporzioni, congiuntamente ne possiedano il 100 per cento della partecipazione al capitale sociale, nonché dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e dei diritti di partecipazione agli utili, a condizione che la SIIQ o le SIIQ o SIINQ partecipanti possiedano almeno il 50 per cento dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e di partecipazioni agli utili.

L’adesione al regime speciale di gruppo comporta, per la società di capitali partecipata, oltre al rispetto delle disposizioni recate dai commi da 119 a 141, l’obbligo di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali.»;

   b) al comma 126, le parole «20 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «12 per cento»;

   c) al comma 141-bis, secondo periodo, le parole: «20 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «5 per cento» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le predette società hanno l’obbligo di quotare parte dei titoli rappresentativi del proprio capitale sociale, oltre che presso il mercato regolamentato del Paese di residenza, anche presso un mercato regolamentato italiano.».

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

I RELATORI

Relazione

La proposta si prefigge l’obiettivo di accrescere l’afflusso di capitali esteri al settore immobiliare italiano, migliorando l’attrattività dello strumento delle Società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) e rendendolo più consono alle esigenze degli investitori internazionali, così da assicurare le dotazioni finanziarie per interventi di costruzione e di riutilizzo e riconversione di immobili esistenti, funzionali anche al recupero del patrimonio esistente e alla riqualificazione delle periferie urbane, con conseguenti effetti positivi sull’occupazione e con impatti favorevoli sul PIL, anche attraverso lo sviluppo dell’indotto.

I Real Estate Investment Trusts (“REITs”), di cui le SIIQ rappresentano la versione italiana, esistono infatti in quasi tutti i principali paesi europei, con denominazioni diverse (SIIC – Societès d’Investissment Immobilier coteé in Francia, FBI – Fiscale Beleggingsstelling in Olanda, SICAFI – Société d’Investissement en Immobilier à Capitale Fixe in Belgio), ma con caratteristiche di base simili.

Ad oggi esistono 71 REIT quotati nei 13 paesi aderenti all’Unione Europea che hanno adottato la legislazione relativa, proprietari di un patrimonio immobiliare di circa 302 miliardi di Euro, a conferma dell’apprezzamento dello strumento da parte degli investitori istituzionali europei.

La normativa italiana delle SIIQ, per essere effettivamente ed efficacemente utilizzata dagli investitori istituzionali esteri, necessita di alcuni adeguamenti finalizzati ad armonizzarla alle altre normative europee, nonché di un aggiornamento dei relativi termini economici per tenere conto della situazione attuale della tassazione nel nostro Paese.

La proposta di modifica dell’art. 1, comma 141-bis, della L. n. 296/2006 è volta ad allineare almeno tendenzialmente, attraverso la riduzione dal 20% al 5% dell’aliquota prevista per la tassazione dell’utile SIIQ, la tassazione delle stabili organizzazioni italiane di REIT esteri che aderiscono al regime SIIQ a quella delle analoghe stabili organizzazioni operanti in altri paesi europei, i cui utili non vengono generalmente tassati localmente ma solo in capo al socio della società madre in sede di distribuzione.

Tale riduzione avrebbe anche l’effetto di uniformare la tassazione delle stabili organizzazioni SIIQ di REIT esteri a quella dei dividendi distribuiti dalle SIIQ italiane ai soci titolari di partecipazioni qualificate residenti nei più importanti paesi con i quali sussistono trattati contro le doppie imposizioni, assoggettati normalmente ad una ritenuta alla fonte del 5%.

La revisione proposta all’art. 1, comma 126, della L. n. 296/2006 ha lo scopo di adeguare, attraverso la riduzione al 12%, la cosiddetta “imposta di ingresso” (“entry tax”) nel regime SIIQ alla diminuzione delle aliquote IRPEG/IRES intercorsa dal 2006 ad oggi. L’attuale misura dell’aliquota dell’entry tax infatti, stabilita nella misura del 20% dalla L. n. 296/2006, rappresenta oggi un forte disincentivo all’adozione del regime SIIQ. L’aliquota del 12%, inoltre, risulta allineata a quella indicata nelle attuali bozze della Legge di Bilancio 2020 per la rivalutazione/allineamento ai valori fiscali dei beni ammortizzabili, a cui l’“entry tax” è del tutto assimilabile. L’emendamento proposto all’art. 1, comma 125, della L. n. 296/2006 è finalizzato a consentire agli investitori esteri di effettuare i loro investimenti in Italia in associazione con operatori locali su singoli progetti, senza rinunciare al regime SIIQ.

La richiesta di co-investimento da parte degli investitori stranieri è vista da questi ultimi come un requisito essenziale, stante l’esigenza di sfruttare le competenze presenti localmente in un mercato come quello Italiano caratterizzato da una rilevante complessità legislativa e regolamentare.

Attualmente l’associazione su singoli progetti non è nei fatti compatibile con il regime SIIQ, dato il requisito partecipativo minimo del 95% attualmente previsto per la partecipazione nelle Società di Investimento Immobiliare Non Quotate (SIINQ) da parte di una SIIQ.

Le suddette proposte avrebbero un effetto positivo sul gettito.

Assumendo infatti che tutti i REITS europei che possiedono attività immobiliari in Italia e non operano attualmente attraverso il regime delle SIIQ convertano le loro attività in stabili organizzazioni e optino per tale regime, l’importo complessivo della exit tax dovuta calcolata al 12% è quantificabile in circa 230 milioni di Euro. Tale previsione si basa sul valore di mercato degli immobili situati sul territorio italiano di proprietà di tali operatori, pari al 31/12/2017 a circa 6,3 miliardi (dati EPRA), e su una stima della differenza tra il suddetto valore e il relativo valore fiscale prudentemente quantificata nel 30% del valore di mercato.

Le entrate aggiuntive per il pagamento dell’entry tax per ciascuno dei prossimi 5 anni sarebbero infatti superiori per più del 70%, rispetto alla riduzione potenziale di gettito derivante dal passaggio al regime agevolato delle SIIQ.

È opportuno considerare inoltre l’effetto positivo sul gettito delle imposte indirette legate al maggior volume di transazioni immobiliari indotte dall’allargamento del regime dei REIT in Italia, stimabile in maniera prudenziale in almeno 25 milioni di Euro aggiuntivi annui.

Un volume più rilevante di investimenti esteri in Italia, infine, comporterebbe necessariamente anche un incremento degli investimenti nel settore delle costruzioni e delle riqualificazioni di immobili esistenti, con impatto ancor più diretto e significativo sul PIL, anche attraverso lo sviluppo dell’indotto (servizi di asset management, property management, di valutazione a amministrativi, attività di manutenzione svolte da soggetti e imprese nazionali), con conseguenti effetti positivi sull’occupazione.

 

 

 

A.C. 2220

 

ARTICOLO 42

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 3 dell’articolo 9 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, alla lettera b) è inserito, in fine, il seguente periodo: «L’affidamento diretto di cui al periodo precedente può essere disposto dai piccoli comuni anche in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione».

Conseguentemente alla rubrica dopo la parola: Fusioni comuni sono inserite le seguenti: e associazioni di comuni.

 

 

 

I RELATORI

 

 

 

 

 

Relazione: SERVIZI DI TESORERIA E DI CASSA PICCOLI COMUNI

La legge 6 ottobre 2017, n. 158 c.d. “legge sui piccoli comuni” ha, com’è noto, disposto che i piccoli comuni possono affidare in via diretta la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa a Poste Italiane (dove Poste Italiane non effettua anticipazioni di tesoreria ma la concessione delle anticipazioni è effettuata da CDP all’uopo autorizzata normativamente – articolo 1, comma 878, lett. a), della L. 27 dicembre 2017, n. 205). Per la miglior operatività di suddetta previsione normativa la proposta emendativa prevede la possibilità che l’affidamento diretto possa essere disposto dai piccoli comuni anche in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione.

La proposta emendativa – supportata dall’UNCEM – non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica essendo volta a implementare il livello di efficacia del servizio offerto e soddisfa le immanenti istanze di spending review.

 


 

 

 

A.C. 2220

Articolo 45

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Ai fini fiscali, l’articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166, si applica, con le medesime modalità ivi previste:

  1. a) alle forniture a titolo gratuito di farmaci nell’ambito dei programmi di uso compassionevole, di cui al decreto del Ministero della salute 7 settembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 256 del 2 novembre 2017;
  2. b) ai beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, non commercializzati o non più commercializzabili in quanto non più inseriti in distribuzione ovvero che presentano difetti o vizi di produzione tali da renderli non adatti all’immissione sul mercato ovvero che, in ragione della loro obsolescenza tecnologica, non risultano più adeguati alle esigenze commerciali del donatore.

1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, quantificati in 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

I RELATORI

 

 

 

 

 

 

 

Relazione

Al fine di favorire le iniziative di solidarietà sociale e promuovere il riutilizzo di eccedenze di beni non commercializzati o non più commercializzabili, la proposta intende applicare anche a tali beni oltre che ai farmaci cosiddetti compassionevoli le disposizioni dell’articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166, recante “Disposizioni fiscali per le cessioni gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale”.

In particolare è previsto il ricorso al cosiddetto “uso compassionevole” (D.M. 7 settembre 2017) per un medicinale sottoposto a sperimentazione clinica, al di fuori della sperimentazione stessa, in pazienti affetti da malattie gravi o rare o che si trovino in pericolo di vita, quando, a giudizio del medico, non vi siano ulteriori valide alternative terapeutiche, o nel caso in cui il paziente non possa essere incluso in una sperimentazione clinica o, ai fini della continuità terapeutica, per pazienti già trattati con beneficio clinico nell’ambito di una sperimentazione clinica almeno di fase II conclusa.

Con il presente emendamento da un lato si prevede un ampliamento del novero dei beni per i quali non si applica la presunzione di cessione di cui all’art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, le cui donazioni sono conseguentemente escluse dal regime IVA; dall’altro, si prevede la possibilità per i commercianti di incaricare soggetti terzi di adempiere per loro conto agli obblighi connessi alla cessione gratuita di beni, di cui al comma 3, lettere b) e c) dell’articolo 16 della summenzionata legge.

Le modifiche proposte renderebbero così preferibile il ricorso alla donazione delle proprie eccedenze anziché la loro distruzione. Tale seconda opzione, infatti, risulta ad oggi più conveniente, nonostante i numerosi impatti negativi in termini di spreco di beni e danni per l’ambiente.

 

 

 

 

A.C. 2220

 

ARTICOLO 51

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine della semplificazione, digitalizzazione e dell’implementazione delle verifiche delle procedure amministrative del Ministero dell’interno in materia di istanze, dichiarazioni o atti dei privati interessati e per lo svolgimento delle operazioni preliminari necessarie all’adozione dei provvedimenti richiesti nonché per l’inoltro ai medesimi soggetti dei provvedimenti o atti rilasciati, all’articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4-bis, le parole: «o altri soggetti non pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «dotati di una rete di sportelli capillare su tutto il territorio nazionale, di infrastrutture logistiche e piattaforme tecnologiche integrate, che siano Identity Provider e che abbiano la qualifica di Certification Authority accreditata dall’Agenzia per l’Italia Digitale, con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione e nei servizi finanziari di pagamento,»;

   b) al comma 4-ter, sono sostituite le parole: «possono essere autorizzati a procedere» con le seguenti: «procedono» e dopo le parole: «degli interessati,» sono aggiunte le seguenti: «anche attraverso riconoscimento biometrico e firma grafometrica,»

 

 

I RELATORI

 

 

Relazione

MULTICANALITA’ ISTANZE MINISTERO DELL’INTERNO

Viene novellata la normativa vigente (art. 39, l. n. 3/2003) per la quale il Min. dell’Interno può stipulare convenzioni per “la raccolta e l’inoltro agli uffici dell’Amministrazione dell’Interno delle domande, dichiarazioni o atti dei privati indirizzati ai medesimi uffici nonché per lo svolgimento di altre operazioni preliminari all’adozione dei provvedimenti richiesti e per l’eventuale inoltro, ai privati interessati, dei provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati”.

Rispetto alla norma vigente (limitata a concessionari di servizi pubblici o altri soggetti non pubblici) sono indicate le caratteristiche che devono avere– per evidenti motivi di sicurezza e in coerenza con l’evoluzione tecnologica – i soggetti con cui il Ministero dell’Interno può concludere le convenzioni

Inoltre, è previsto che l’identificazione da parte degli incaricati di pubblico servizio (es. sportellisti di Poste italiane) effettuino l’identificazione anche attraverso riconoscimento biometrico e firma grafometrica.

La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il costo della consegna, come da sempre, è addebitato all’utente.


 

 

A.C. 2220

Dopo l’articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

(Modifica al Codice dell’amministrazione digitale e altre semplificazioni)

1. All’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Ai fini della piena realizzazione delle finalità di cui al comma 1, i professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, possono comunicare il proprio indirizzo PEC all’elenco di cui al comma 1, utilizzando gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche, al fine di ottimizzare la raccolta e l’aggiornamento dei medesimi indirizzi.»

2. All’articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2-quater, dopo le parole: «e periti commerciali», sono aggiunte le seguenti: «nonché degli intermediari abilitati di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,»;

   b) al comma 2-quinquies, terzo periodo, dopo le parole: «e periti commerciali», sono aggiunte le seguenti: «nonché gli intermediari abilitati indicati nell’articolo 3, comma 3, del decreto

 

I RELATORI

 

Relazione illustrativa

  • Comma 1: Consente di far parte dell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) di cui all’art 6-bis del CAD anche alle professioni non organizzate
  • Comma 2: Semplificazione nei rapporti P.A. ed intermediari abilitati. Semplifica il deposito degli atti da parte delle imprese. Nella gestione degli atti e dei documenti viene agevolata la presentazione alla CCIAA da parte dell’impresa che si potrà avvalere degli intermediari abilitati, delegandoli con apposita procura.

 


 

 

A.C. 2220

Dopo l’articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.

(Disposizioni in materia di spedizioni di carte valori)

Al comma 3 dell’articolo 7-vicies quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le spedizioni postali delle carte valori di cui all’articolo 7-vicies ter, ove consentite, e di cui all’articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, considerato l’interesse pubblico relativo alla natura delle stesse, sono assicurate dal fornitore del servizio postale universale individuato ai sensi dell’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, e sono garantite dallo stesso per una durata pari a quella dell’affidamento del servizio universale, al fine di permettere l’ammortamento delle attività necessarie per fornire il servizio, salvo quanto previsto dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato».

 

 

I RELATORI

 

RELAZIONE

 

SIEG SPEDIZIONI CARTE VALORI

L’emendamento è volto ad attribuire un SIEG in capo a Poste Italiane, quale fornitore del servizio postale universale, per le spedizioni postali di determinate carte valori ove consentite a legislazione vigente ossia le carte valori di cui all’art. 7-vicies ter del DL n. 7 del 2005 (che oltre al passaporto e alla carta di identità racchiude anche i permessi di soggiorno, per i quali, ultimi, però, a legislazione vigente, non ne è consentita la spedizione) e quelle di cui all’art. 116 del codice della strada (patente) Il SIEG è previsto per una durata pari a quella restante dell’affidamento del SU.

L’attribuzione di un SIEG in capo al fornitore del servizio postale universale è connessa all’interesse pubblico relativo alla natura delle carte valori, infatti, Poste ha caratteristiche ed esperienza tali da garantire la salvaguardia della sicurezza e dell’ordine pubblico nella consegna delle stesse e, nel contempo, assicura la fornitura del servizio a tutti i richiedenti su tutti i punti del territorio nazionale con i medesimi livelli di servizio pertanto anche nei piccoli comuni, nelle zone disagiate e rurali e nelle isole grazie alla propria infrastruttura fisica e tecnologica e alla competenza acquisita negli anni dalla propria forza lavoro, realizzando, tra l’altro, economie di scala e sinergie con la propria rete di servizio universale.

La proposta emendativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il costo della consegna, come da sempre, è addebitato all’utente.

 

AC 2220

 

Articolo 4

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

(Tax credit per la riqualificazione alberghiera)

  1. Per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2020 e per i due successivi, alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1 gennaio 2017, è riconosciuto il credito di imposta di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi di imposta sopra indicati, ripartito in tre quote annuali di pari importo e secondo le medesime modalità applicative dettate dal citato articolo 10. Il credito di imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di cui al comma 2.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d’imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l’anno 2020, di 50 milioni di euro per l’anno 2021, di 41,7 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e di 16,7 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

 

I RELATORI

 

 

 

A.C. 2220

Art. 4

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 4-bis

(Modifica agli incentivi fiscali per gli interventi di efficienza energetica)

  1. All’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 sono apportate le seguenti modifiche:
  2. a) Al comma 3.1, dopo le parole “legge 24 dicembre 2007, n. 244” sono inserite le seguenti: “, oppure per il riconoscimento di un credito di importo pari all’ammontare della detrazione che sarebbe spettata a fronte degli interventi di cui ai predetti commi, da erogare in un conto dedicato, non concorrente alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e ripartito in dieci quote annuali di pari importo”;
  3. b) dopo il comma 3.1, è aggiunto il seguente:

“3.1-bis “Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative relative all’accredito sul conto corrente dedicato del beneficiario di cui al comma 3.1.

 

  1. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10,3 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019”.

 

I RELATORI

 

Relazione illustrativa

La proposta mira ad integrare le misure già previste dal dl crescita in ordine all’utilizzo dell’ecobonus e alla sua disponibilità da parte dei beneficiari, nell’ottica non solo di tutelare gli incapienti ma anche di agevolare i piccoli fornitori i quali non possono garantire l’utilizzo dello sconto fattura introdotto dal dl crescita.

Tale credito, che verrebbe riconosciuto a favore del soggetto che commissiona i lavori di riqualificazione energetica degli immobili, consisterebbe in una erogazione diretta su un conto corrente da lui indicato. Il credito, riconosciuto per l’intero ammontare della detrazione che sarebbe spettata a fronte degli interventi di manutenzione, verrebbe poi ripartito in dieci quote annuali di pari importo.

Trasformare la detrazione in una somma disponibile per il beneficiario, consentirebbe allo stesso di poter ottenere più facilmente un finanziamento bancario pari all’importo complessivo del bonus cui avrebbe diritto, ottenendo in tal modo la disponibilità liquida per poter procedere al pagamento dei lavori di riqualificazione dell’immobile.

 

AC2220

Articolo 4

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

(Proroga detrazione per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia)

  1. Al decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all’articolo 14:

1) al comma 2-septies, dopo le parole: “dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti”, sono aggiunte le parole “ovvero dagli enti titolari della gestione di immobili del patrimonio dell’edilizia residenziale pubblica”;

2) al comma 2-septies, le parole: “31 dicembre 2013”, sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2015”;

  1. b) all’articolo 16:

1) al comma 1-sexies.1, dopo le parole: “dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti”, sono aggiunte le parole “ovvero dagli enti titolari della gestione di immobili del patrimonio dell’edilizia residenziale pubblica”;

2) al comma 1-sexies.1, le parole: “31 dicembre 2013”, sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2015”

 

I RELATORI

 

 

 

RELAZIONE

Nella versione attuale, la normativa in materia di incentivi fiscali (es. art. 16 c. 1-sexies.1 del D.L. 63 del 4 giugno 2013 e s.m.i., a sua volta riferito all’art. 16-bis del TUIR) rende le detrazioni “[…] usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica […]”.

Tale formulazione, pur ricomprendendo un ampio numero di enti dedicati alla gestione dell’ERP, genera incertezze sull’applicabilità della disciplina ad alcune società operanti in base ad affidamenti di natura in house providing, ma non ancora oggetto all’epoca della costituzione di affidamento specifico in materia di gestione degli stabili ERP. In particolare la questione riguarderebbe il Comune di Milano, proprietario di un patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) per un totale di 260 complessi, pari a 1.061 edifici (di cui 322 condomini misti) e circa 28.800 unità abitative. Tale patrimonio, di dimensione particolarmente rilevante rispetto al totale nazionale, è oggetto di un affidamento in house a MM S.p.A., società partecipata al 100% dal Comune, che ne gestisce il facility e property management in nome e per conto del Comune, in base a una convenzione con orizzonte di lungo periodo (sino al 2045). Si chiede di risolvere un’asimmetria di trattamento che non apporta benefici agli inquilini del Comune di Milano e, in ultima analisi, ai cittadini, estendendo la finestra temporale di riferimento per la qualificazione dei soggetti beneficiari, anche al fine di includere nella disciplina eventuali ulteriori gestori ERP.

 

 

 

A.C. 2220

 

Articolo 38

 

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

 

Articolo 38 bis.

 

(Misure in materia di turismo).

 

  1. All’articolo 4 “Imposta di soggiorno” del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

 

1 bis. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, con esclusione della configurabilità del reato di peculato di cui all’articolo 314 del codice penale.

  1. All’articolo 13-quater, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 5 la lettera d) è soppressa;
  3. b) al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: “Il codice identificativo è rilasciato immediatamente dall’Agenzia delle entrate, attraverso la generazione di un codice seriale univoco, all’atto della richiesta da parte dei soggetti interessati, anche attraverso i canali telematici di comunicazione con i contribuenti.».

 

I RELATORI

 

RELAZIONE

La normativa sul federalismo fiscale municipale non chiarisce quale ruolo è assegnato al gestore della struttura ricettiva, tenuto di fatto a riscuotere dal turista l’imposta di soggiorno per poi riversarla al Comune.

La giurisprudenza ha costantemente affermato che, in mancanza di espressa previsione da parte della legge, al gestore della struttura ricettiva non può essere attribuita la qualifica di “responsabile del pagamento dell’imposta”, e pertanto non sono applicabili le sanzioni tributarie previste in caso di omesso o tardivo versamento delle imposte.

Nel silenzio della legge, la giurisprudenza ha ritenuto che il gestore della struttura ricettiva debba essere considerato come “agente contabile”, anche se di fatto, e quindi “incaricato di pubblico servizio”, e pertanto risponde del reato di peculato nel caso in cui non riversi tempestivamente l’imposta di soggiorno al Comune (reato punito da 4 anni a 10 anni e 6 mesi di reclusione).

Si ritiene pertanto necessario stabilire con legge il ruolo di “responsabile del pagamento dell’imposta” per il gestore della struttura ricettiva, al fine di evitare che venga considerato “agente contabile”, con la paradossale conseguenza di attribuirgli compiti e responsabilità previste per gli enti di riscossione.

 

A.C. 2220

ARTICOLO 40

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 40-bis.

(Circolabilità del materiale rotabile)

  1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, le imprese ferroviarie procedono, entro il 31 dicembre 2025, alla dismissione dei veicoli circolanti con toilette a scarico aperto che, sino alla predetta data e fermo quanto stabilito nel successivo periodo del presente comma, possono continuare a circolare, senza alcuna restrizione. Per le finalità di cui al periodo precedente il numero di veicoli circolanti con toilette a circuito aperto per ciascuna impresa ferroviaria non può eccedere, al 31 dicembre di ciascuna annualità, le seguenti consistenze:
  2. anno 2021: quaranta per cento dei veicoli circolanti;
  3. anno 2022: trenta per cento dei veicoli circolanti;
  4. anno 2023: venti per cento dei veicoli circolanti;
  5. anno 2024: dieci per cento dei veicoli circolanti.
  6. A decorrere dal 1° gennaio 2026, sulle reti nazionali e regionali, non è consentita la circolazione dei rotabili con toilette a scarico aperto, adibiti al trasporto di passeggeri. Dal divieto di circolazione di cui al periodo precedente sono esclusi i rotabili storici così come definiti dall’articolo 3, comma 1 della legge 9 agosto 2017, n. 128.

 

I RELATORI

 

RELAZIONE

Nell’ottica di assicurare i presupposti per crescenti e sempre più completi livelli di sostenibilità sul piano ambientale del sistema di trasporto ferroviario, la disposizione mira a porre le condizioni per la progressiva dismissione dei rotabili con toilette a scarico aperto. Ad oggi, su un totale di circa 12.000 veicoli ferroviari circolanti sulle reti nazionali e regionali, almeno 5.000 veicoli delle circa 20 imprese ferroviarie operanti sul territorio nazionale sono allestiti con questa modalità di scarico. Si tratta di treni il cui utilizzo è oggi pienamente legittimo, ai sensi della disciplina europea e nazionale, in quanto questa modalità di scarico è, assolutamente coerente con quanto stabilito dalla normativa tecnica contenuta nel reg. UE n. 1302/14 per i treni progettati o ristrutturati prima del 2015.

In questo contesto, la proposta normativa mira ad accelerare, secondo un criterio di progressività, il processo sostituzione di questi treni con nuovi rotabili dotati di sistemi più moderni, stabilendo, inoltre, un termine decadenziale entro il quale non saranno più utilizzabili.

 

 

 

 

A.C. 2220

ARTICOLO 40

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 40-bis.

(Incremento risorse Contratto di Programma RFI – parte Servizi)

  1. Per il rafforzamento dei presidi manutentivi e l’innalzamento della qualità della rete ferroviaria nazionale anche al fine di un utilizzo ottimale della stessa, autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l’anno 2019 per il finanziamento del Contratto di programma – parte servizi 2016-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa. Il Contratto di programma – parte servizi è conseguentemente automaticamente adeguato nelle relative tabelle.
  2. All’onere derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 80 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale in conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

I RELATORI

 

 

 

Relazione

La proposta mira ad incrementare le risorse per il finanziamento del Contratto di Programma – Parte Servizi (CdP-S) tra Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e lo Stato in relazione alla gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale.

In particolare, la norma prevede lo stanziamento di maggiori risorse per 80 milioni di euro per l’anno 2019 per consentire e finanziare ulteriori e urgenti interventi volti al rafforzamento dei presidi manutentivi e all’innalzamento della qualità della rete ferroviaria nazionale.

 

 

 

A.C. 2220

 

Articolo38

 

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

 

Articolo 38-bis.

(Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo).

 

  1. All’articolo 2-bis del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

  1. a) al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo:

 

“L’obbligo di cui al periodo precedente è altresì assolto dalle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all’articolo 37-bis, comma 1-bis del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, fino alla data di delibera di impegno da parte della banca di credito cooperativo di adesione ad un sistema di tutela istituzionale di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, dall’adesione della stessa al Fondo temporaneo di cui al presente comma.”.

  1. b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. L’adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. L’adesione di una banca di credito cooperativo al Gruppo bancario cooperativo, ovvero, per una banca di credito cooperativo avente sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di tutela istituzionale, non comporta il venir meno dell’adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più tardi alla data dell’adesione dell’ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o al sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le Capogruppo dei Gruppi bancari cooperativi e con la Cassa Centrale Raiffeisen S.p.a. e/o con l’Ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all’art 37-bis, comma 1-bis del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, convocano l’Assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso.”.

 

 

I RELATORI

 

 

Motivazione alla proposta di modifica

 

La proposta emendativa mira a coordinare l’articolo 2-bis del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, come modificato dalla legge di conversione 8 aprile 2016 n. 49, concernente il “Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo”, con le modifiche normative introdotte nel dicembre 2018 dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, di conversione con modificazioni del D.L. 119/2018 (cosiddetto D.L. Pace fiscale).

Il Fondo temporaneo delle BCC-CR è stato istituito nell’ambito della Legge di Riforma delle BCC-CR (Legge 8 aprile 2016, n. 49) quale strumento mutualistico-assicurativo finalizzato alla stabilizzazione e al consolidamento del Sistema del Credito Cooperativo nella fase di transizione al nuovo regime regolamentare basato sull’istituto del Gruppo bancario cooperativo.

Gli interventi effettuati dal Fondo in piena coerenza con le finalità indicate dal legislatore hanno riguardato la prima fase di attuazione della Riforma (anni 2016 e 2017), che richiedeva un forte impegno della Categoria in termini di razionalizzazione e di stabilizzazione del Sistema in vista della costituzione dei Gruppi Bancari Cooperativi (GBC). A partire dal 2018, infatti, l’avanzamento dei progetti di Gruppo ha richiesto, l’assunzione di un impegno diretto delle candidate Capogruppo a intervenire nella soluzione di situazioni di debolezza di BCC-CR nell’ambito dei rispettivi perimetri di gruppo che si andavano definendo. Pertanto, nel corso del 2018 e del 2019, l’attività del Fondo è stata limitata, alla gestione del follow up degli interventi erogati nel biennio 2016-2017.

Nel dicembre scorso, con l’inserimento dell’articolo 20-bis, all’interno della Legge 17 dicembre 2018, n. 136, di conversione con modificazioni del D.L. 119/2018 (cosiddetto D.L. Pace fiscale), è stata introdotta, all’interno degli artt. 33 e 37-bis del T.U.B., una modifica alla disciplina delle BCC-CR costituite nelle province autonome di Trento e Bolzano, prevedendo per esse la facoltà di adottare ad un sistema di tutela istituzionale (IPS), in alternativa al Gruppo Bancario Cooperativo.

Con il successivo avvio dei Gruppi bancari cooperativi, operativi dal gennaio e marzo scorso nonché, in prospettiva, dell’imminente costituzione dello schema di protezione istituzionale (SPI o IPS nella dizione in inglese) al quale hanno facoltà di aderire le Casse Raiffeisen, il ruolo del Fondo temporaneo dalle BCC-CR, tenuto conto dell’attivazione degli schemi di garanzia propri dei GBC e dell’IPS, è destinato, sotto il profilo della concessione di eventuali ulteriori interventi di sostegno, a venire del tutto meno, in coerenza con la prospettiva di scioglimento del Fondo stesso così come indicato dalla Legge 49/2016.

Pertanto, allo stato attuale, il mantenimento di un significativo impegno finanziario da parte delle BCC-CR a favore del Fondo verrebbe a sovrapporsi con gli analoghi impegni costituiti nell’ambito dei meccanismi di garanzia propri dei due Gruppi bancari cooperativi e dell’IPS altoatesino.

Dunque, la proposta emendativa suggerita, mira ad adeguare la disciplina in commento al nuovo scenario del Credito Cooperativo in via di definizione, e in particolare a prevedere che, al più tardi entro la data dell’adesione dell’ultima Banca di credito cooperativo al Gruppo bancario cooperativo o al Sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le Capogruppo dei Gruppi bancari cooperativi e con la Cassa Centrale Raiffeisen S.p.a., e/o con l’ente gestore del sistema di tutela istituzionale, convocano l’Assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso.

 

 

A.C. 2220

 

Articolo38

 

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

 

Articolo 38-bis.

 

(Norma interpretativa in materia di deducibilità ai fini IRES ed IRAP).

 

  1. Le disposizioni di cui all’articolo 100, comma 2, lettera o-ter) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all’articolo 11, comma 1, lettera a), n. 1-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relative alla deducibilità, rispettivamente ai fini dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi versati, anche su base volontaria, al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge, si interpretano nel senso che sono deducibili anche le somme versate ai fondi istituiti presso consorzi costituiti al fine di perseguire in modo esclusivo i medesimi scopi di consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge.

 

 

 

I RELATORI


 

Relazione illustrativa della proposta

 

La lettera o-ter) del comma 2 dell’art. 100 del TUIR – aggiunta dall’articolo 1, commi 987-989 della Legge di Stabilità 2016, a decorrere dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 – disciplina il trattamento fiscale ai fini IRES dei contributi versati anche su base volontaria al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, prevedendo la deducibilità degli stessi, indipendentemente dal trattamento contabile ad esso applicato, a condizione che siano utilizzati in conformità agli scopi di tali consorzi.

Analogo trattamento viene riservato ai fini IRAP, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a), n. 1-bis) del D. Lgs. n. 446/1997, introdotto dal citato comma 989 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2016.

La norma interpretativa proposta mira a chiarire che la deducibilità ai fini IRES ed IRAP si applica anche alle somme versate ai fondi istituiti presso consorzi costituiti, al fine di perseguire in modo esclusivo i medesimi scopi di consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge.

A titolo esemplificativo, si rappresenta che la normativa europea consente agli istituti di credito di istituire, su base contrattuale, un sistema (consorzio) volto a prevenire o evitare crisi da cui potrebbero scaturire situazioni di illiquidità o, addirittura insolvenza, per le banche stesse con conseguente nocumento per l’intera economia.

Si tratta, quindi, di sistemi (consorzi) che garantiscono sia gli istituti di credito sia i risparmiatori, nonché l’intero sistema economico nazionale che potrebbe essere pregiudicato da situazioni critiche in cui detti istituti potrebbero incorrere.

Sempre a titolo esemplificativo, si segnala che, finora, interventi della specie – senza oneri a carico della Finanza Pubblica – sono stati realizzati dal Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo (Consorzio di tutela istituzionale – Sistema di garanzia volontario), nell’impossibilità di avviare analoghe iniziative per mezzo del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (Sistema di garanzia obbligatorio), attesa la decisione della Commissione Europea, assunta nel 2015 nei riguardi del caso TERCAS, secondo cui gli interventi eseguiti attraverso tali Fondi presupponevano l’uso di risorse statali e fossero direttamente imputabili allo Stato italiano, facendo così emergere un’ipotesi di aiuto di Stato non compatibile con la normativa dell’Unione Europea.

Si evidenzia – per inciso – che la predetta decisione del 2015, da parte della Commissione, è stata annullata dal Tribunale dell’Unione Europea lo scorso 19 marzo 2019.

Tuttavia, nel frattempo, l’intervento del Fondo di Garanzia Istituzionale è stato necessitato – si ribadisce nell’impossibilità di attivare il Fondo di Garanzia dei Depositanti e senza oneri a carico della Finanza Pubblica – al fine di evitare agli obbligazionisti subordinati delle banche di credito cooperativo in crisi le drammatiche conseguenze subite dai soci e dagli obbligazionisti subordinati delle banche oggetto di risoluzione (Popolare Etruria, Banca Marche, CariFerrara e CariChieti), in base ai decreti legislativi 180 e 181, pubblicati in G.U. il 16 novembre del 2015, che hanno dato attuazione in Italia alla Direttiva europea sul risanamento e la risoluzione delle banche (Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD, deliberata dal Consiglio e dal Parlamento europei nel maggio del 2014).

Il contesto di riferimento era reso ancora più incerto dalla riforma del Settore del Credito Cooperativo avviata ed in fieri in quel periodo, durante il quale l’adesione delle Federazioni al FGI forniva a quest’ultimo un mandato a prevenire e gestire le crisi “in nome e per conto delle BCC”.

Si evidenzia che, in assenza degli interventi resi nel 2015 e nel 2016 dal Fondo di Garanzia Istituzionale, sostenuti dalle Banche di credito cooperativo per il tramite delle Federazioni Locali di riferimento, vi sarebbero stati effetti negativi quantificabili per gli obbligazionisti subordinati “retail” quantificabili in circa 45 milioni di euro. Ciò con tutte le immaginabili conseguenze per l’economia dei territori di riferimento.

Pertanto – sempre in riferimento al caso esemplificativo – la norma, avente natura interpretativa, chiarisce che gli oneri sostenuti dagli istituti di credito per la contribuzione al Fondo di Garanzia Istituzionale, per il tramite delle Federazioni Locali di riferimento, sono deducibili dalla base imponibile IRES ed IRAP degli stessi istituti, trattandosi di somme versate a favore di un Fondo che persegue i medesimi scopi di quello obbligatorio.

 

Relazione tecnica della proposta

La disposizione non produce effetti finanziari, in quanto disciplina una fattispecie di deducibilità (ai fini IRES ed IRAP) di un onere inerente l’attività di impresa, di fatto già applicata dai contribuenti interessati, in base ai principi dell’ordinamento tributario.

 

 

A.C. 2220

 

Articolo38

 

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 38-bis.

(Modifiche all’articolo 150-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 in materia di partecipazione a banche di credito cooperativo).

  1. All’articolo 150-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Qualora la banca emittente sia successivamente fusa con altra banca di credito cooperativo nell’ambito del medesimo gruppo bancario o del medesimo sistema di tutela istituzionale e le azioni di finanziamento in precedenza emesse non siano rimborsate, in tutto o in parte, in occasione della fusione, ai sottoscrittori delle azioni di finanziamento spettano, in luogo dei diritti amministrativi originariamente attribuiti, il diritto di voto su argomenti specificamente indicati nello statuto della società risultante dalla fusione, ovvero di quella incorporante, nonché la nomina di un componente dell’organo amministrativo e del presidente dell’organo che svolge la funzione di controllo.”.;
  3. b) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Qualora la banca emittente sia successivamente fusa con altra banca di credito cooperativo nell’ambito del medesimo gruppo bancario o del medesimo sistema di tutela istituzionale, le azioni di finanziamento emesse possono essere rimborsate, in tutto o in parte, previo accordo tra i sottoscrittori delle azioni di finanziamento e la banca emittente, e previa autorizzazione della Banca d’Italia, attraverso l’emissione di altri strumenti di fondi propri ai sensi della disciplina prudenziale applicabile.”;
  4. c) al comma 4-bis, primo periodo, dopo le parole: “gruppo bancario cooperativo”, sono aggiunte le seguenti: “e dall’ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all’art 37-bis, comma 1-bis del presente decreto”;
  5. d) al comma 4-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:Alle assemblee delle banche cui prendono parte soci finanziatori le maggioranze richieste per la costituzione delle medesime assemblee e per la validità delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti complessivamente spettanti ai soci. Alle modifiche statutarie necessarie per l’adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo, di cui al presente articolo, non si applica l’articolo 2437 del codice civile.”.

 

 

I RELATORI


 

Motivazione alla proposta di modifica

 

Il TUB e le Disposizioni di vigilanza disciplinano le azioni di finanziamento che possono essere sottoscritte anche dalla Capogruppo dei gruppi bancari cooperativi nel quadro dell’operatività del contratto di garanzia.

In fase preparatoria per l’attuazione, in concreto, delle menzionate disposizioni, si sono rilevate alcune criticità, segnatamente nell’ambito delle operazioni di aggregazione di banche emittenti azioni della specie, che sembrano giustificare l’intervento di chiarificazione da parte del legislatore.

Più nel dettaglio, nell’applicazione da parte della Capogruppo di strategie di risoluzione delle crisi che prevedano percorsi aggregativi nei quali vengono coinvolte Banche oggetto di precedente intervento di patrimonializzazione mediante emissione di azioni di finanziamento, si pone il problema di come disciplinare le azioni di finanziamento emesse dalla società in crisi (poi fusa), qualora le azioni di finanziamento non vengano integralmente rimborsate contestualmente all’operazione di fusione/aggregazione.

In tal caso, le azioni di finanziamento spettanti alla Capogruppo nella società scaturente dalla fusione, nel silenzio della disciplina, divengono azioni di finanziamento della società bancaria risultante dalla fusione con le medesime caratteristiche (anche di governance) originariamente attribuite; esse produrrebbero dunque i loro effetti in capo alla Banca scaturente dalla fusione, con la conseguenza che alla Capogruppo verrebbero a spettare diritti di voto proporzionali al capitale sottoscritto nella stessa, con effetti sulla governance della società scaturente dalla fusione, oltremodo significativi e verosimilmente tali da rendere il processo aggregativo impercorribile. Ciò in contrasto con le finalità proprie dello strumento. In ragione di quanto esposto si rendono quindi necessarie alcune modifiche alle norme in commento, al fine di assicurare certezza e praticabilità dello strumento, come di seguito descritte.

In primo luogo, si rende necessario modificare il comma 4 dell’articolo 150-ter del TUB, al fine di prevedere che, qualora la banca emittente sia successivamente fusa con altra banca di credito cooperativo nell’ambito del medesimo gruppo bancario o del medesimo sistema di tutela istituzionale, le azioni di finanziamento emesse possano essere rimborsate, in tutto o in parte, previo accordo tra i sottoscrittori delle stesse e la banca emittente, e previa autorizzazione della Banca d’Italia, anche in diverso strumento di fondi propri ai sensi della disciplina prudenziale applicabile.

Oltre alla suddetta modifica al comma 4, si rende altresì necessaria la modifica del comma 3 dell’articolo 150-ter, al fine di consentire che qualora la banca emittente sia successivamente fusa con altra banca di credito cooperativo nell’ambito del medesimo gruppo bancario o del medesimo sistema di tutela istituzionale e le azioni di finanziamento in precedenza emesse non siano rimborsate, in tutto o in parte, in occasione della fusione, ai sottoscrittori delle azioni di finanziamento spettano, in luogo dei diritti amministrativi originariamente attribuiti, il diritto di voto su argomenti specificamente indicati nello statuto della società scaturente dalla fusione, nonché la nomina di un componente dell’organo amministrativo e del presidente dell’organo che svolge la funzione di controllo.

Le modifiche in commento, si rendono necessarie in quanto, le Disposizioni di vigilanza prevedono generalmente per le azioni di finanziamento sottoscritte dalla Capogruppo che ad essa devono essere attribuiti, “in qualità di socio finanziatore, diritti di voto nella Banca di credito cooperativo sovvenuta proporzionati al capitale sottoscritto o al numero delle azioni emesse, in deroga al principio del voto capitario e ai limiti civilistici, con l’effetto, di norma, di acquisire la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria dei soci o, comunque, esercitare il controllo ai sensi dell’art. 2359, primo comma, nn. 1) e 2) del codice civile”.

 

La proposta di intervento di cui al comma 4-ter, concerne invece i quorum costitutivi delle assemblee. Nel caso in esame, l’attuale norma statutaria basata sul voto capitario potrebbe non essere adeguata al voto “per azione” portato dall’art. 150-ter qualora i soci cooperatori non partecipassero all’assemblea, con l’effetto di pregiudicare la possibilità per la Capogruppo di utilizzare la maggioranza dei voti ad essa spettante in base alle azioni di finanziamento per procedere, ad esempio, alla votazione relativa ad un’operazione di fusione. Con la proposta modifica, per il caso di emissione di azioni della specie, il riferimento dei quorum è al numero dei voti, e ciò anche al fine di rendere maggiormente agevole l’adeguamento della norma statutaria.

In ultimo, anche al fine di consentire l’adeguamento degli statuti delle Banche senza che da tali interventi possa derivare che i soci esercitino il diritto di recesso previsto dall’art. 2437 c.c. in caso di modifiche statutarie relative ai diritti di voto o partecipazione e, quindi, di dover far fronte alla richiesta di rimborso delle azioni detenute dai soci uscenti, si rende necessaria una riproposizione della deroga già prevista dalla Legge di riforma del 2016, che non consenta il recesso ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni relative alle modifiche introdotte con il provvedimento ipotizzato.

Le modifiche proposte tengono altresì conto della costituzione del Raiffeisen IPS in via di definizione. In tale prospettiva intervengono anche nell’ambito del comma 4-bis dell’articolo 150-ter, al fine di estendere la possibilità di sottoscrizione delle azioni di finanziamento all’ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all’art 37-bis, comma 1-bis del TUB (introdotto più di recente), alle medesime condizioni delle capogruppo dei Gruppi bancari cooperativi.

 

 

A.C. 2220

 

Articolo38

 

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

 

Articolo 38-bis.

(Modifica alla legge di riforma del Credito Cooperativo).

 

  1. All’articolo 2, del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

 

5-bis. In conformità con quanto previsto dall’articolo 17 del regolamento UE n. 537/2014 del 16 aprile 2014, per i gruppi bancari cooperativi costituiti ai sensi degli articoli 37-bis e 37-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le durate massime dell’incarico alle società di revisione, di cui al primo comma dell’articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, possono essere prorogate se, su raccomandazione del comitato per il controllo interno e la revisione contabile qualora previsto ovvero su raccomandazione dell’organo di controllo, l’organo di amministrazione, sentito l’organo di controllo propone all’assemblea dei soci che l’incarico sia rinnovato e tale proposta sia approvata. In tal caso, la durata massima può essere prorogata, fino ad un massimo di venti anni, qualora in sede di costituzione dei gruppi bancari cooperativi sia stata esperita una procedura di selezione per la revisione legale dei conti a norma dell’articolo 16, paragrafi da 2 a 5, del Regolamento europeo. Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano anche agli enti sottoposti a regime intermedio, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 19-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e dal regolamento UE n. 537/2014 del 16 aprile 2014.

 

 

 

 

I RELATORI

 

 

 

 

 

Motivazione alla proposta di modifica

 

La proposta emendativa è volta a consentire ai gruppi bancari cooperativi (in ragione della loro recente costituzione), l’applicazione di una facoltà ammessa dall’art. 17 del Regolamento (UE) N. 537/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico (di seguito anche “Regolamento europeo”) in materia di proroga della durata massima dell’incarico di revisore legale da parte di un ente di interesse pubblico.

 

Più nel dettaglio, il Regolamento europeo stabilisce una durata massima non superiore a dieci anni dell’incarico di revisione conferito a un revisore legale o un’impresa di revisione contabile da parte di un determinato ente sottoposto a revisione.

Il medesimo Regolamento europeo consente altresì agli Stati membri la possibilità di prorogare la durata massima dell’incarico di revisione anche in presenza di una procedura di selezione per la revisione legale dei conti a norma dell’articolo 16, paragrafi da 2 a 5, del Regolamento europeo.

 

In coerenza con quanto descritto, l’art. 17 del D.Lgs 39/2010, poi modificato dagli artt. 18 e 27 del D.Lgs 17 luglio 2016, n. 135 dispone che, l’incarico di revisione legale abbia durata di nove esercizi per le società di revisione e di sette esercizi per i revisori legali.

 

Pertanto, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento europeo, la proposta emendativa in oggetto è volta a consentire ai gruppi bancari cooperativi e agli enti sottoposti a regime intermedio (in ragione della loro recente costituzione) la proroga della durata massima dell’incarico di revisore legale.

 

 

A.C. 2220

 

ARTICOLO 38

Dopo l’articolo, inserire il seguente

Art. 38-bis

(Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625)

  1. All’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono aggiunti i seguenti periodi:

«Le finalità di cui all’articolo 20, comma 1, secondo periodo si intendono vincolate a perseguire lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare ed al litorale, incluse quelle turistiche, all’incremento dell’occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale, a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa. Almeno il trenta per cento del valore dell’aliquota corrisposto è riservato a forme di indennizzo da destinare alle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le marinerie, si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni e il porto di appartenenza dei beneficiari. Per ogni annualità, a decorrere dal 2014, i Comuni rendicontano alla Regione le modalità di impiego delle somme ricevute, al fine di verificare l’effettiva destinazione delle risorse alle finalità di cui ai precedenti periodi. Alle aliquote versate dai concessionari non si applica la disciplina degli aiuti di Stato».

 

I RELATORI

 

 

 

RELAZIONE

Il testo normativo di riferimento sulle aliquote delle Royalty è il D.Lgs. 25/11/1996, n. 625 (Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi – pubblicato nella Gazz. Uff. 14 dicembre 1996, n. 293, S.O.). Gli articoli 20 e 22 sono quelli interessano. Essi pongono un preciso vincolo di destinazione a queste somme, versate dall’azienda concessionaria alle Regioni coinvolte: «Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 1997 per ciascuna concessione di coltivazione situata in terraferma il valore dell’aliquota calcolato in base all’articolo 19 è corrisposto per il 55% alla regione a statuto ordinario e per il 15% ai comuni interessati; i comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell’occupazione e delle attività economiche, all’incremento industriale e a interventi di miglioramento ambientale, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni». La presente disposizione serve a garantire che gli enti territoriali (Regioni e Comuni) destinino effettivamente le risorse derivate dalle Royalty (corrisposte dalle società concessionarie) ai soggetti beneficiari ed alle attività che in concreto sono incise dalla presenza delle piattaforme (ad esempio: le marinerie, le attività economiche e produttive legate al mare, incluse quelle turistiche).

Fino ad oggi, infatti, si è constatato che le Royalty versate dai concessionari delle prospezioni siano state utilizzate per scopi del tutto divergenti da quelli delineati dal legislatore del 1996, e ciò senza alcun obbligo di rendicontazione. Si pensi alle amministrazioni comunali che hanno pagato le retribuzioni del personale precario o le luminarie di Natale con gli indennizzi in discorso. Le Regioni e i Comuni interessati hanno mostrato di gestire questo ingente flusso economico senza alcuna attenzione per i settori “danneggiati” dalla presenza delle piattaforme, senza alcuna trasparenza, senza alcuna programmazione. In questo modo, importanti risorse finalizzate ex lege a compensare i cittadini, i territori, le imprese e gli operatori dei settori coinvolti dell’essere incisi con conseguenze diverse dalla presenza delle piattaforme rischiano di essere utilizzate in modo sviante rispetto a tali, precisi, scopi. Il carattere interpretativo della norma consente anche di ampliarne l’ambito applicativo al passato, a decorrere dal 2014.

 

 

 

A.C. 2220

Articolo 41

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

(Fondo progettazione)

  1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 562 è abrogato.

 

I RELATORI

 

 

Relazione illustrativa

Con il comma 562 dell’art.1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Stato (legge di stabilità 2018)”, si è previsto che, ai fini della realizzazione delle opere di potenziamento della strada provinciale n.103 “Antica di Cassano”, lotto 1, secondo stralcio di cui alla deliberazione del Cipe n.62/2013 dell’8 agosto 2013, la Città Metropolitana di Milano, anche avvalendosi di soggetti pubblici o società in house in possesso dei requisiti previsti dalla legge, è autorizzata a procedere alla realizzazione della progettazione esecutiva, delle attività di verifica e delle attività connesse di cui all’articolo 157 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti dello stanziamento di euro 2.000.000 per l’anno 2018, anche in deroga alle previsioni dell’articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 202, comma 1, lettera a) del citato codice di cui al decreto legislativo n.50 del 2016 (“Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate”).

Tale previsione normativa vincola ad una specifica finalità le risorse assegnate alla Città Metropolitana di Milano nell’ambito del fondo progettazione di cui sopra.

Venuta meno tale necessità, risulta conseguente l’abrogazione della disposizione, in modo da lasciare libera la Città Metropolitana di Milano di scegliere altra destinazione per tali risorse nell’ambito del medesimo fondo.