INTERROGAZIONE GAGLIARDI, FI CAMERA, SU ASSORBIMENTO CORPO FORESTALE

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01131

presentato da

GAGLIARDI Manuela

testo di

Martedì 18 settembre 2018, seduta n. 46

GAGLIARDI, CASINO, GIACOMETTO, MAZZETTI e RUFFINO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della difesa, al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, al Ministro dell’interno. — Per sapere – premesso che:

il decreto legislativo n. 177 del 2016 ha disposto, a decorrere da gennaio 2017, l’assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei carabinieri e il transito del relativo personale per circa l’80 per cento nella stessa Arma dei carabinieri e per la restante quota nella polizia, nella Guardia di finanza, nei vigili del fuoco e nel Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

nell’ambito del trasferimento, in modo penalizzante, circa 360 ex-Corpo forestale dello Stato sono stati coattivamente destinati al Corpo dei vigili del fuoco;

tra i suddetti 360 ex-Corpo forestale dello Stato, vi sono 17 vice-ispettori e 86 vice sovrintendenti, fatti transitare tenendo conto del criterio (secondario) di cui all’articolo 12 comma 2, lettera b), punto 2), del decreto legislativo n. 177 del 2016 per le competenze attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell’articolo 9, dell’«anzianità nella specializzazione di direttore delle operazioni di spegnimento (DOS) e, a parità di anzianità nella specializzazione, della minore età anagrafica»;

la «scelta» dei 17 vice-ispettori e degli 86 vice sovrintendenti è stata determinata, ad avviso degli interroganti, in base a falsi presupposti, come l’inserimento, artificioso, nel medesimo decreto legislativo n. 177 del 2016, della specializzazione DOS che nel Corpo forestale dello Stato non è mai stata deliberata;

infatti la dirigenza del Corpo forestale dello Stato per «rintracciare» l’inesistente specializzazione DOS da attribuire al «suo» personale ha deciso (in modo discrezionale) di considerare i corsi «DOS» svolti durante i vari corsi di avanzamento di qualifica a partire dall’anno 2013;

ai citati 817 vice-ispettori e 6 vice sovrintendenti che hanno svolto il corso nel 2013, quando non era previsto nessun corso specifico DOS, nel 2016 (quindi dopo tre anni e nell’imminenza dell’uscita del decreto legislativo n. 177 del 2016) un attestato di partecipazione a un «modulo specialistico abilitativo per DOS»;

quindi, 17 vice-ispettori e 86 vice sovrintendenti che svolgevano servizio presso comandi stazione, nuclei investigativi e altri uffici operativi interessandosi principalmente di attività di polizia giudiziaria e amministrativa in campo ambientale e agroalimentare (molti di essi con l’incarico di comandanti di stazione) e che avrebbero dovuto passare nell’Arma dei carabinieri, si sono ritrovati con modalità di dubbia legittimità, nei vigili del fuoco senza una preparazione specifica sull’AIB (antincendio boschivo);

la maggior parte del suddetto personale ha impugnato al Tar il decreto di assegnazione, e già sono numerose le sentenze emesse (circa 20) che danno ragione (Tar di Toscana, Veneto, Lazio, Campania, Emilia Romagna, Calabria, Lombardia) ai ricorrenti, stabilendo che «la mera attribuzione della specializzazione di DOS (direttore operazioni spegnimento) non può costituire di per sé un motivo sufficiente e dirimente ai fini dell’individuazione dell’Amministrazione di destinazione, senza che risulti dimostrata l’impossibilità di giungere ad un inquadramento applicando il principio di corrispondenza con le funzioni in precedenza svolte, così come previsto dalla lettera a) comma 1 dell’articolo 12. È quindi evidente che l’assegnazione avrebbe dovuto tenere conto dello stato matricolare e delle funzioni concretamente svolte dal dipendente per un periodo considerevole di servizio a fronte della mera frequenza di un corso di formazione DOS (Direttore Operazioni di Spegnimento) per una specializzazione inesistente nell’ordinamento del Corpo Forestale» (Tar Toscana – sezione prima n. 890 del 26 giugno 2018);

le sentenze sono state e saranno appellate al Consiglio di Stato e ciò fa sì che si prolunghi l’ingiustizia determinata dallo Stato e della sua dirigenza verso i propri dipendenti che chiedono di essere reintegrati nel giusto posto (come stabilito nelle sentenze) –:

se non si ritenga necessario avviare tutte le iniziative di competenza al fine di superare le criticità esposte in premessa e se il Governo non intenda rinunciare a ricorrere in appello alle richiamate sentenze del Tar, dando quindi esecuzione alle medesime.
(4-01131)