GU, pubblicato decreto su criteri attuazione interventi finanziari a sostegno imprese agricole

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto su Criteri, modalità e procedure per l’attuazione degli interventi finanziari a sostegno delle imprese del settore agricolo e agroalimentare, effettuati dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA.

(24A00853) (GU Serie Generale n.38 del 15-02-2024)

 
 
 
                    IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 «Riordinamento
del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli  11
e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 1, commi 659 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015,
n.  208,  ai  sensi  del  quale   la   societa'   Istituto   sviluppo
agroalimentare  ISA  Spa   e   la   Societa'   gestione   fondi   per
l'agroalimentare  SGFA  s.r.l.  sono  state  incorporate  di  diritto
nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare ISMEA che
subentra nei rapporti  giuridici  attivi  e  passivi  delle  predette
societa', ivi inclusi i compiti e le  funzioni  a  queste  attribuiti
dalle disposizioni vigenti; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali del 21 ottobre 2016, recante «Adozione del nuovo  statuto
dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA»; 
  Visto l'art. 2, comma 132 della legge  23  dicembre  1996,  n.  662
«Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», come sostituito
dall'art. 20, comma 1, della legge 28 luglio 2016,  n.  154,  recante
«Deleghe  al  Governo  e  ulteriori  disposizioni   in   materia   di
semplificazione,  razionalizzazione  e  competitivita'  dei   settori
agricolo e agroalimentare,  nonche'  sanzioni  in  materia  di  pesca
illegale» e modificato dall'art. 13, commi 3 e 4 del decreto-legge 22
ottobre 2016,  n.  193,  recante  «Disposizioni  urgenti  in  materia
fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili», convertito
con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato  interno  in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato, e, in particolare, gli articoli 14, 17 e 41; 
  Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita'  regionale  2022  -
2027 approvata dalla Commissione europea il 2 dicembre  2021  con  la
decisione C (2021) 8655 final,  come  modificata  dalla  decisione  C
(2022) 1545 final del 18 marzo 2022; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2022/2472  della  Commissione  del  14
dicembre 2022 che dichiara compatibili con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali; 
  Visti gli «Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo
e forestale e nelle zone rurali»  di  cui  alla  Comunicazione  della
Commissione europea (2022/C 485/01); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n.  917  e  successive  modificazioni  e  integrazioni   relativo   a
«Approvazione del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi»  e,  in
particolare, l'art. 32, comma 2, lettera c); 
  Visto il decreto 13 febbraio 2015  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze recante «Individuazione dei  beni  che  possono  essere
oggetto delle attivita' agricole connesse, di cui all'art. 32,  comma
2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241  e  successive  modifiche  e
integrazioni,  che   detta   norme   in   materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.  33  e  successive
modifiche  e  integrazioni,  recante   «Riordino   della   disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione  di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
  Considerato che, in base a quanto disposto dal citato art. 2, comma
132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive  modificazioni
ed integrazioni, con decreto del Ministero delle  politiche  agricole
alimentari e forestali sono definiti i criteri e le modalita' per gli
interventi finanziari dell'ISMEA; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali 12 ottobre 2017 recante «Criteri, modalita'  e  procedure
per l'attuazione degli interventi finanziari a sostegno delle imprese
del settore agricolo e agroalimentare,  effettuati  dall'Istituto  di
servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 15 giugno 2022 che modifica l'art. 14, comma 1, del  citato
decreto 12 ottobre 2017; 
  Ritenuto  opportuno  definire  i  criteri  e  le  modalita'   degli
interventi  finanziari  dell'ISMEA  per   il   settore   agricolo   e
agroalimentare, rinviando ad un successivo decreto quelli relativi al
settore della pesca  e  dell'acquacoltura,  in  considerazione  delle
specificita' settoriali e dei regimi di aiuto; 
  Ritenuto, inoltre, necessario adeguare il vigente decreto ai  nuovi
Orientamenti di cui  alla  Comunicazione  della  Commissione  europea
2022/C 485/01; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «Commercializzazione di prodotti agricoli»:  la  detenzione  o
l'esposizione  di  un  prodotto  agricolo  allo  scopo  di   vendere,
consegnare o immettere sul mercato  in  qualsiasi  altro  modo  detto
prodotto, esclusa la prima vendita  da  parte  di  un  agricoltore  a
rivenditori o imprese di trasformazione  e  qualsiasi  attivita'  che
prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un
produttore   primario   a   consumatori   finali    e'    considerata
commercializzazione di prodotti  agricoli  se  avviene  in  locali  e
strutture distinti riservati a tale scopo; 
    b) «Contratto di finanziamento»: il  contratto  sottoscritto  tra
l'ISMEA e il  soggetto  beneficiario  nel  quale  sono  indicati  gli
impegni, gli obblighi, i termini e le condizioni per l'attuazione del
progetto. Esso regola, altresi', le  modalita'  di  erogazione  delle
agevolazioni, le condizioni che possono determinare le revoche  delle
stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio  e  alle  attivita'  di
accertamento finale dell'avvenuta realizzazione dei progetti, nonche'
di  controllo  ed  ispezione  e  quanto  altro  necessario  ai   fini
dell'attuazione del progetto, ivi inclusi i  tassi  di  interesse  di
mora applicati in caso di inadempimento; 
    c) «Finanziamento  agevolato»:  il  finanziamento  a  medio-lungo
termine concesso dall'ISMEA  al  soggetto  beneficiario  a  tasso  di
interesse agevolato; 
    d) «Giovane agricoltore»: agricoltore quale  definito  nel  Piano
strategico nazionale PAC relativo al periodo 2023-2027, conformemente
all'art. 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115; 
    e) «Grandi imprese»: le imprese che non soddisfano i  criteri  di
cui all'allegato I del regolamento (UE) 2022/2472  o  all'allegato  I
del regolamento (UE) n. 651/2014; 
    f)  «ISMEA»:  Istituto  di  servizi  per  il   mercato   agricolo
alimentare - ISMEA; 
    g)  «Ministero»:  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste; 
    h) «PMI»:  le  microimprese,  le  piccole  e  medie  imprese  che
soddisfano i criteri di  cui  all'allegato  I  del  regolamento  (UE)
2022/2472 o all'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014; 
    i) «Prodotto agricolo»: i prodotti elencati nell'allegato  I  del
Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea,  ad  eccezione  dei
prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del
regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
e successive modifiche; 
    j) «Produzione agricola primaria», la produzione di prodotti  del
suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del  trattato,  senza
ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti; 
    k)  «Progetto»:  il  complesso  degli  interventi  proposti   dal
soggetto beneficiario; 
    l) «Settore agricolo»: l'insieme delle imprese attive nel settore
della   produzione   primaria,   della   trasformazione    e    della
commercializzazione di prodotti agricoli; 
    m) «Settore agroalimentare»: l'insieme delle imprese attive nelle
fasi di produzione, di trasformazione, di  commercializzazione  e  di
distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari; 
    n) «Soggetto beneficiario»: l'impresa ammessa  alle  agevolazioni
previste dal decreto; 
    o) «Tasso di interesse agevolato»: il tasso di interesse al quale
viene concesso il finanziamento agevolato, pari al  30%  (trenta  per
cento) del tasso di riferimento come definito alla lettera seguente; 
    p) «Tasso di riferimento»: tasso di interesse  costituito  da  un
tasso-base e da  un  margine,  entrambi  determinati  secondo  quanto
previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2008/C  14/02.
La componente rappresentata dal margine e' fissa e  determinata  alla
data   della   concessione   delle   agevolazioni.   La    componente
rappresentata dal tasso-base e' variabile:  per  le  prime  due  rate
semestrali equivale al tasso base vigente alla  data  di  concessione
delle  agevolazioni;  a  partire  dalla  terza  rata  semestrale,  e'
calcolata in base alla media dei tassi-base mensili,  rilevati  dalla
Commissione europea per quanto riguarda  l'Italia  e  pubblicati  nei
dodici   mesi   precedenti   a    ogni    scadenza    alla    pagina:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates
.html; 
    q) «Trasformazione di prodotti agricoli»:  qualsiasi  trattamento
di un prodotto agricolo a seguito  del  quale  il  prodotto  ottenuto
resta pur  sempre  un  prodotto  agricolo,  eccezione  fatta  per  le
attivita' realizzate nell'azienda agricola necessarie  per  preparare
un prodotto animale o vegetale alla prima vendita. 



Psa, in Gazzetta Ufficiale il decreto di nomina del commissario. Eccolo

A due giorni dall’annuncio da parte del ministero della Salute, nel corso dell’audizione al Senato, che l’epidemia PSA ha bucato la zona di sicurezza contenuta tra le due autostrade che racchiude 114 comuni, viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto di nomina del commissario alla Peste Suina Africana, PSA, Angelo Ferrari.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica il decreto in PDF e a seguire in formato testuale:

COMMISSARIO PSA

Nomina del Commissario straordinario alla peste suina africana

1. Il dott. Angelo Ferrari, direttore sanitario dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta, e’ nominato, ai sensi dell’art. 2, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, Commissario straordinario alla peste suina africana, con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana.

2. L’incarico di Commissario straordinario di cui al comma 1, e’ compatibile con altri incarichi pubblici ed e’ svolto a titolo gratuito.

Art. 2

Durata e contenuti dell’incarico

1. L’incarico di cui all’art. 1, decorre dalla data del presente provvedimento e ha durata di dodici mesi, prorogabili nei termini e con le modalita’ di cui al comma 7, dell’art. 2, del citato decreto-legge n. 9/2022. Il medesimo puo’ essere revocato in qualsiasi momento con le modalita’ previste per la nomina.

2. Per le finalita’ di cui all’art. 1, del citato decreto-legge n. 9/2022, il Commissario straordinario coordina i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, le strutture sanitarie pubbliche, le strutture amministrative e tecniche regionali nonche’ gli enti territorialmente competenti e verifica la regolarita’ dell’abbattimento e distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonche’ le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL competente.

3. Il Commissario straordinario, per l’esercizio dei compiti assegnati, e’ supportato dall’Unita’ centrale di crisi del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie animali di cui all’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44 e si avvale degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici di cui all’art. 2, comma 5, del citato decreto-legge n. 9/2022.

4. La Direzione generale della sanita’ animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, presso la quale ha sede il Commissario straordinario, assicura il necessario supporto per lo svolgimento delle relative funzioni, provvedendo in tale ambito all’eventuale rimborso delle spese del Commissario straordinario nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

5. Il Commissario straordinario, nell’ambito delle funzioni attribuite, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, puo’ adottare con atto motivato i provvedimenti contingibili e urgenti di cui all’art. 2, comma 6, del citato decreto-legge n. 9/2022.

6. Il Commissario straordinario riferisce ogni due mesi ai Ministeri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie in ordine all’attivita’ espletata, al raggiungimento degli obiettivi fissati e al rispetto dei tempi previsti per la realizzazione degli interventi pianificati. Qualora sopravvengano circostanze che impediscano l’espletamento totale o parziale delle attivita’, il Commissario straordinario e’ tenuto a darne immediata notizia ai predetti Ministeri.

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4

Disposizioni finali

1. Del conferimento del presente incarico e’ data comunicazione al Parlamento. Il presente decreto e’ trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2022

Per saperne di più:

Peste suina, Ministero Salute: malattia ha oltrepassato zona di sicurezza. Entro l’estate recintare utilizzando 10 mln euro previsti dal decreto




Attivato il Fondo per investimenti imprese agricole. Mise: in Gazzetta Ufficiale. Eccolo

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del ministro Giancarlo Giorgetti che attiva presso il Ministero dello Sviluppo economico il Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole con una dotazione di 5 milioni di euro.

Il Fondo si rivolge alle micro, piccole e medie imprese agricole attive nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli che effettuano investimenti per innovare i sistemi produttivi.

Le agevolazioni saranno concesse, nell’ambito delle spese ammissibili, nella forma di contributo a fondo perduto per l’acquisto e l’installazione di nuovi beni strumentali, materiali e immateriali, che dovranno essere utilizzati esclusivamente nelle sedi o negli stabilimenti dell’imprese situate sul territorio nazionale.

Le modalità e i termini di presentazione delle domande per richiedere l’agevolazione saranno definiti con successivo provvedimento ministeriale.

Per maggiori informazioni:

Qui di seguito il decreto in PDF pubblicato in Gazzetta:

DECRETO MISE INVESTIMENTI IMPRESE AGRICOLE




Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto su controlli alimenti

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 relativo alle disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (21G00034)

(GU n.60 del 11-3-2021)

Vigente al: 26-3-2021

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica il testo integrale:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l’articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea e, in particolare, l’articolo 31;

Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e);

Visto il regolamento (CEE) n. 315/1993 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati;

Visto il regolamento (CE) 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale;

Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Visto il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1882/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che stabilisce metodi di campionamento ed analisi per il controllo ufficiale del tenore di nitrati in alcuni prodotti alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari;

Visto il regolamento (CE) 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti;

Visto il regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della

Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione;

Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;

Visto il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione;

Visto il regolamento (UE) 2015/705 della Commissione, del 30 aprile 2015, che stabilisce i metodi di campionamento e i criteri di rendimento per i metodi di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di acido erucico negli alimenti e che abroga la direttiva 80/891/CEE della Commissione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche di composizione e di informazione per le formule per lattanti e le formule di proseguimento e per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni sull’alimentazione del lattante e del bambino nella prima infanzia;

Visto il regolamento delegato (UE) 2016/128 della Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per gli alimenti destinati a fini medici speciali;

Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanita’ animale;

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita’ ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita’ delle piante nonche’ sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio

(regolamento sui controlli ufficiali);

Visto il regolamento (UE) 2017/644 della Commissione, del 5 aprile 2017, che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il regolamento (UE) n. 589/2014;

Visto il regolamento delegato 2019/2090 della Commissione, del 19 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di sospetta o accertata non conformita’ alle norme dell’Unione applicabili all’uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle norme dell’Unione applicabili all’uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate;

Vista la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative agli integratori alimentari;

Vista la direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto il regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, recante approvazione del regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto.

Visto il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, recante approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni;

Visto il decreto-legge 18 luglio 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, recante atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome sui criteri uniformi per l’elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e bevande, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260, S.O., del 7 novembre 1995.;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110, recante attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di alimenti surgelati destinati all’alimentazione umana, limitatamente all’articolo 10 sulla importazione alimenti surgelati provenienti da Paesi non appartenenti alla CEE;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, recante attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, recante attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45, recante attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e 95/10/CE in materia di alimenti dietetici per animali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1998, n. 214, concernente regolamento recante norme di attuazione della direttiva 93/113/CE relativa alla utilizzazione ed alla

commercializzazione degli enzimi, dei microrganismi e di loro preparati nell’alimentazione degli animali;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Visto il decreto legislativo del 13 aprile 1999, n. 123, recante attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalita’ per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell’alimentazione degli animali;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, recante regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, recante attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa’ dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico;

Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, recante attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante attuazione della direttiva 2003/74/CE, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonche’ abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, e, in particolare l’articolo 142-quinquies;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti europei nel medesimo settore e, in particolare, l’articolo 2;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, recante attuazione della direttiva 89/437/CE concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, recante disciplina delle modalita’ di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2009 e, in particolare, l’articolo 48;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu’ alto livello di tutela della salute;

Visto il decreto-legge del 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo e, in particolare, l’articolo 14;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, recante atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome sui criteri uniformi per l’elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e bevande;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, concernente il regolamento recante norme per l’attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e bambini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433, recante regolamento di attuazione delle direttive 96/51/CE, 98/51/CE, 1999/20/CE in materia di additivi nell’alimentazione degli animali;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, recante riordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2020;

Acquisita l’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 3 dicembre 2020;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2021;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell’economia e delle finanze, per gli affari regionali e le autonomie, delle politiche agricole alimentari e forestali ad interim, dello sviluppo economico e della difesa;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalita’

1. Il presente decreto legislativo e’ finalizzato a adeguare e

raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del

regolamento (UE) 2017/625, di seguito Regolamento.

Art. 2

Autorita’ competenti e altro personale

afferente alle autorita’ competenti

1. Il Ministero della salute, le regioni, le Provincie autonome di

Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell’ambito delle

rispettive competenze, sono le Autorita’ competenti designate, ai

sensi dell’articolo 4 del Regolamento, a pianificare, programmare,

eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre

attivita’ ufficiali nonche’ procedere all’adozione delle azioni

esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento, e ad

accertare e contestare le relative sanzioni amministrative nei

seguenti settori:

a) alimenti, inclusi i nuovi alimenti, e la sicurezza alimentare,

in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della

distribuzione di alimenti comprese le norme relative alle indicazioni

nutrizionali e il loro coinvolgimento nel mantenimento dello stato di

salute fornite sui prodotti alimentari, anche con riferimento ad

alimenti contenenti allergeni e alimenti costituiti, contenenti o

derivati da OGM, nonche’ la fabbricazione e l’uso di materiali e

oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti;

b) mangimi e sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della

produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell’uso,

anche con riferimento a mangimi costituiti, contenenti o derivati da

OGM;

c) salute animale;

d) sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ai fini

della prevenzione e della riduzione al minimo dei rischi sanitari per

l’uomo e per gli animali;

e) benessere degli animali;

f) prescrizioni per l’immissione in commercio e l’uso di prodotti

fitosanitari, dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione

dell’attrezzatura per l’applicazione dei pesticidi.

2. Le autorita’ competenti garantiscono il rispetto di quanto

previsto dall’articolo 5 del Regolamento. In particolare, il

Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e

Bolzano e le Aziende sanitarie locali procedono ad uniformare le

competenze ed i profili professionali del personale, anche in modo da

favorirne l’interscambio.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e’

Autorita’ competente ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento nei

seguenti settori:

a) alimenti, relativamente alle norme volte a garantire pratiche

commerciali leali e a tutelare gli interessi e l’informazione dei

consumatori, comprese le norme di etichettatura, per i profili privi

di impatto sulla sicurezza degli alimenti, e per i controlli

effettuati a norma dell’articolo 89 del regolamento (UE) n. 1306/2013

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

b) mangimi, relativamente alle norme volte a tutelare gli aspetti

qualitativi e merceologici, compresa l’etichettatura, per i profili

privi di impatto sulla sicurezza dei mangimi, ma che possono incidere

sulla correttezza e trasparenza delle transazioni commerciali;

c) misure di protezione contro gli organismi nocivi per le

piante;

d) produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici;

e) uso ed etichettatura delle denominazioni di origine protette,

delle indicazioni geografiche protette e delle specialita’

tradizionali garantite.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

e’ organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le

autorita’ competenti degli Stati membri, ai sensi degli articoli da

102 a 107 del Regolamento, nei settori di competenza come individuati

nel comma 2.

5. Il Ministero della salute, e’ l’autorita’ unica, ai sensi

dell’articolo 12, comma 3, lettere b) e d) della legge 4 ottobre

2019, n. 117, per coordinare la collaborazione e i contatti con la

Commissione europea e gli altri Stati membri in relazione ai

controlli ufficiali e alle altre attivita’ ufficiali nei settori di

cui al comma 1.

6. Il Ministero della salute, e’ l’organo di collegamento, ai sensi

dell’articolo 12, comma 3, lettera c) della legge 4 ottobre 2019, n.

117, responsabile di agevolare lo scambio di comunicazioni tra le

Autorita’ competenti in relazione ai controlli ufficiali e alle altre

attivita’ ufficiali nei settori di cui al comma 1.

7. Con riferimento al settore di cui al comma 1, lettere c) ed e),

il Ministero della salute, ai sensi dell’articolo 4, punto 55) del

regolamento (UE) 2016/429, e’ l’Autorita’ centrale responsabile

dell’organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e

delle altre attivita’ ufficiali per la prevenzione e il controllo

delle malattie animali trasmissibili.

8. Con riferimento ai settori di cui al comma 1, il Ministero della

difesa e’ Autorita’ competente per i controlli ufficiali e le altre

attivita’ di controllo ufficiale condotte nelle strutture delle Forze

armate, comprese quelle connesse alle attivita’ dei contingenti

impiegati nelle missioni internazionali. Esso puo’ procedere anche a

effettuare controlli ufficiali negli stabilimenti siti al di fuori

delle strutture militari che forniscono merce per le Forze Armate,

previo coordinamento con l’Azienda sanitaria locale competente sullo

stabilimento oggetto di controllo, la quale sara’ destinataria anche

dell’esito di tali controlli. Restano ferme le competenze e le

attribuzioni del servizio sanitario del Corpo della Guardia di

finanza, come stabilite dall’articolo 64 del decreto legislativo 19

marzo 2001, n. 69, nelle strutture che si trovano nella

disponibilita’ del medesimo corpo.

9. Nei settori di cui al comma 1, il Ministero della salute, nel

rispetto del riparto costituzionale delle competenze legislative

dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e

Bolzano, garantisce il coordinamento, l’uniformita’, l’efficacia e

l’efficienza dei controlli ufficiali e delle altre attivita’

ufficiali tra tutte le Autorita’ competenti sul territorio nazionale

attraverso l’adozione di piani nazionali di controllo pianificati

secondo i principi del presente decreto e del Regolamento.

10. Il Ministero della salute, in qualita’ di Autorita’ competente,

puo’ avvalersi del Comando carabinieri per la tutela della salute,

garantendone il coordinamento delle attivita’ di accertamento con le

attivita’ di controllo svolte dalle altre Autorita’ territorialmente

competenti. Il personale afferente al Comando dei carabinieri per la

tutela della salute, nel caso rilevi la presenza di non conformita’

nei settori di cui al comma 1 del presente articolo, informa

l’Autorita’ competente dei provvedimenti adottati.

11. Al personale delle Autorita’ competenti di cui al comma 1,

addetto ai controlli ufficiali e alle altre attivita’ ufficiali, e’

attribuita la qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria

nei limiti del servizio cui e’ destinato e secondo le attribuzioni ad

esso conferite. Tale personale possiede la qualifica di pubblico

ufficiale e puo’ in ogni caso richiedere, ove occorra, l’assistenza

della forza pubblica.

12. Il personale e le forze di polizia afferenti ad altre

Istituzioni che, nell’ambito dello svolgimento dei controlli condotti

per la propria attivita’ istituzionale, sospettino la presenza di non

conformita’ nei settori di cui al comma 1, ne danno tempestiva

segnalazione alle Autorita’ competenti.

13. L’autorita’ giudiziaria che, nell’ambito di indagini

investigative o programmi di repressione degli illeciti nelle materie

di cui al comma 1, rilevi profili di minaccia alla salute pubblica,

informa le autorita’ competenti al fine di contenere il rischio.

Art. 3

Piano di controllo nazionale pluriennale

1. Il Ministero della salute, designato, ai sensi dell’articolo 12,

comma 3, lettera c) della legge 4 ottobre 2019, n. 117, quale

organismo unico di coordinamento, coordina, individuando modalita’ e

strumenti condivisi le autorita’ competenti responsabili dei

controlli ufficiali nei settori di cui all’articolo 1, comma 2 del

medesimo regolamento, nella predisposizione del Piano di controllo

nazionale pluriennale (PCNP), da approvare ai sensi dell’articolo 2,

comma 1, lettera a) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

secondo le modalita’ di cui all’articolo 109 del Regolamento.

2. Al fine di assicurare l’omogeneita’ e l’uniformita’ di

comportamento nell’effettuazione dei controlli ufficiali, nel

rispetto dei principi sanciti dal Regolamento, qualora siano

coinvolte diverse Autorita’ competenti, il Ministero della salute

coordina l’attivita’ delle stesse individuando modalita’ e strumenti

condivisi.

3. Le Autorita’ competenti che effettuano controlli ufficiali nei

settori di cui all’articolo 1, comma 2 del Regolamento provvedono a

trasmetterne annualmente, non oltre il 30 aprile, gli esiti al

Ministero della salute. Con decreto del Ministro della salute sono

stabilite le modalita’ di trasmissione.

Art. 4

Controlli ufficiali e altre attivita’ ufficiali

1. Le Autorita’ competenti di cui all’articolo 2, comma 1,

effettuano regolarmente i controlli ufficiali su tutti gli

stabilimenti e le attivita’ dei settori di cui al medesimo comma 1,

in base alla categoria di rischio assegnata e con frequenza adeguata,

tenendo conto dei criteri stabiliti dall’articolo 9, paragrafo 1,

lettere a), b), c), d), ed e) del regolamento.

2. I controlli ufficiali sono eseguiti di norma senza preavviso,

tranne nel caso in cui tale preavviso sia necessario e debitamente

giustificato per l’esecuzione del controllo ufficiale.

3. I controlli ufficiali devono essere eseguiti secondo procedure

documentate, aggiornate secondo necessita’, che contengano istruzioni

per il personale addetto alla esecuzione dei controlli stessi, al

fine di garantirne l’omogeneita’ e l’efficacia.

4. Le Autorita’ competenti mettono in atto procedure per verificare

la coerenza e l’efficacia dei controlli ufficiali e delle altre

attivita’ ufficiali e adottano le azioni correttive in caso di

inadeguatezze.

5. Le Autorita’ competenti elaborano una documentazione scritta del

controllo effettuato, tramite scheda di controllo ufficiale o verbale

o altro documento altrimenti nominato, che puo’ avere anche formato

elettronico. Tale documentazione deve comunque essere resa

disponibile all’operatore.

6. Le Autorita’ competenti effettuano i controlli ufficiali con un

livello elevato di trasparenza e, almeno una volta l’anno, mettono a

disposizione del pubblico le informazioni ai sensi dell’articolo 11,

paragrafo 1 del Regolamento anche mediante la pubblicazione su

internet.

7. Il Ministero della salute esercita le attribuzioni relative ai

settori di cui all’articolo 2, comma 1, in qualita’ di autorita’

competente a garantire la sicurezza e la conformita’ alla normativa

degli alimenti venduti a distanza mediante canali telematici. Il

Ministero della salute e’ l’autorita’ competente a disporre la

cessazione per un periodo di tempo appropriato della totalita’ o di

una parte delle attivita’ dell’operatore interessato e, se del caso,

dei siti internet che gestisce o utilizza cosi’ come previsto

dall’articolo 138, paragrafo 2, lettere i) e j) del Regolamento.

Art. 5

Non conformita’

1. Al fine di adottare provvedimenti proporzionati al rischio

effettivo, le Autorita’ competenti di cui all’articolo 2, comma 1,

valutano le non conformita’ rilevate nel corso dei controlli

ufficiali e delle altre attivita’ ufficiali. Si definiscono come:

a) non conformita’ minori (nc) quelle che non comportano un

rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere

degli animali;

b) non conformita’ maggiori (NC) quelle che comportano un rischio

immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli

animali.

2. Al fine di tutelare la salute pubblica, le Autorita’ competenti

di cui all’articolo 2, comma 1, tra le altre misure previste dagli

articoli 137 e 138 del Regolamento, possono procedere ad una delle

seguenti tipologie di sequestro o blocco ufficiale di attrezzature,

locali, merci o animali:

a) sequestro amministrativo nei casi previsti dall’articolo 13

della legge n. 689 del 1981;

b) sequestro penale nei casi di rilevazione di illeciti penali;

c) blocco ufficiale ai sensi degli articoli 137 e 138 del

Regolamento nei casi residuali.

Art. 6

Obblighi degli operatori

1. Nei limiti di quanto necessario allo svolgimento dell’attivita’

di controllo ufficiale e delle altre attivita’ ufficiali, compresa

l’attivita’ di certificazione ufficiale, gli operatori dei settori di

cui all’articolo 2, comma 1, assicurano alle autorita’ competenti o,

qualora individuati, agli organismi delegati o designati, l’accesso:

a) alle attrezzature, ai mezzi di trasporto, ai locali e agli

altri luoghi sotto il loro controllo e relative adiacenze;

b) ai propri sistemi informatici di trattamento delle

informazioni;

c) agli animali e alle merci sotto il loro controllo;

d) ai propri documenti, anche informatizzati, e a tutte le altre

informazioni pertinenti.

2. Ove non sia necessario il riconoscimento ai sensi della

normativa di settore, gli operatori dei settori di cui all’articolo

2, comma 1, prima dell’avvio delle attivita’ procedono ad effettuare

la notifica all’Autorita’ competente comunicando almeno:

a) nome, denominazione sociale e forma giuridica;

b) descrizione delle specifiche attivita’ svolte, comprese quelle

effettuate mediante tecniche di comunicazione a distanza;

c) l’indirizzo del luogo di svolgimento dell’attivita’, ove

effettuata in sede fissa.

3. L’Autorita’ competente stabilisce inoltre i casi in cui per

l’avvio delle attivita’ e’ necessaria la presentazione di ulteriore

documentazione e i casi di esclusione dall’obbligo della notifica

allorquando l’operatore e’ gia’ registrato in altri elenchi.

4. Gli operatori che conducono stabilimenti registrati o

riconosciuti comunicano alle Autorita’ competenti di cui all’articolo

2, comma 1, secondo le modalita’ da questa previste, ogni variazione

dei dati di cui ai commi 2 e 3.

5. Durante i controlli ufficiali e le altre attivita’ ufficiali,

gli operatori forniscono assistenza e collaborano con il personale

delle autorita’ competenti di cui all’articolo 2 del presente

decreto, nell’adempimento dei rispettivi compiti.

6. Gli operatori sono tenuti ad assicurare che le Autorita’

competenti di cui all’articolo 2, comma 1, possano prelevare

gratuitamente, nell’ambito dei controlli ufficiali e delle altre

attivita’ ufficiali, una quantita’ sufficiente di matrici per

consentire la formazione di campioni per l’analisi secondo quanto

disposto dall’articolo 34 del Regolamento.

7.Gli operatori assicurano che il personale operante presso gli

stabilimenti sotto il proprio controllo abbia ricevuto una formazione

adeguata alle mansioni svolte nel rispetto di quanto previsto dalle

normative di settore di cui all’articolo 2, comma 1. Sono fatte salve

le norme che prevedono il possesso di una attestazione specifica per

l’esecuzione di determinate attivita’.

Art. 7

Controperizia

1. Se opportuno, pertinente e tecnicamente fattibile, le Autorita’

competenti di cui all’articolo 2, comma 1 assicurano che, nel

prelevare il campione, ne sia prelevata una quantita’ sufficiente per

rendere disponibili tutte le aliquote previste, compresa quella

destinata all’operatore per consentire allo stesso l’esame di parte

presso un laboratorio di sua fiducia accreditato e quella per

consentirgli l’espletamento dell’eventuale fase relativa alla

controversia. Queste ultime aliquote non vengono prelevate in caso di

espressa rinuncia dell’operatore o di un suo legale rappresentante,

rinuncia che deve essere annotata nel verbale di prelievo. In assenza

di disposizioni specifiche europee e nazionali il campionamento viene

effettuato secondo quanto riportato nell’allegato 1. Per ciascun

campione prelevato e’ compilato a cura dell’autorita’ competente un

verbale di campionamento secondo le indicazioni riportate

nell’allegato 1.

2. Qualora l’esito dell’analisi, prova o diagnosi da condurre non

assicuri la riproducibilita’ dell’esito analitico, in considerazione

della prevalenza e della distribuzione del pericolo negli animali o

nelle merci, della deperibilita’ dei campioni o delle merci, come nel

caso delle analisi microbiologiche finalizzate alla verifica dei

criteri di sicurezza alimentare di cui alla normativa comunitaria e

nazionale e per la ricerca di agenti patogeni negli altri settori di

cui all’articolo 2, comma 1 del presente decreto, l’Autorita’

competente procede al prelievo del campione in un’unica aliquota

specificando nel verbale di campionamento i relativi motivi che

escludono la opportunita’, la pertinenza o la fattibilita’ tecnica

della ripetizione dell’analisi o della prova. Ai campioni di cui al

presente comma non si applicano le disposizioni dell’articolo 223 del

decreto legislativo n. 271 del 1989.

3. Il laboratorio ufficiale deve comunicare tempestivamente

all’Autorita’ competente il risultato delle analisi, prove, diagnosi.

4. L’Autorita’ competente effettua la valutazione del risultato e

comunica il piu’ tempestivamente possibile alle parti interessate

l’esito favorevole o sfavorevole delle analisi, prove, diagnosi.

5. Gli operatori dei settori di cui all’articolo 2, comma 1 i cui

animali o merci sono stati oggetto di controllo ufficiale mediante

campionamento con esito sfavorevole, ai sensi dell’articolo 35 del

Regolamento hanno diritto, a proprie spese, di fare condurre una

controperizia a cura di un esperto di parte qualificato, consistente

nell’esame documentale delle registrazioni inerenti le attivita’

condotte dal momento del campionamento sino all’emissione del

rapporto di prova relativo alla singola analisi, prova o diagnosi.

L’esame documentale viene richiesto all’Autorita’ competente che ha

effettuato il campionamento entro il termine perentorio di quindici

giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito sfavorevole.

Rientra nella controperizia l’esecuzione a proprie spese presso un

laboratorio accreditato di propria fiducia dell’analisi, prova o

diagnosi fatta effettuare dall’operatore sull’aliquota eventualmente

resa disponibile al momento del campionamento.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, non pregiudicano

l’obbligo delle Autorita’ competenti di intervenire rapidamente per

eliminare o limitare i rischi sanitari per l’uomo, per gli animali e

per le piante, o i rischi per il benessere degli animali o,

relativamente agli OGM e ai prodotti fitosanitari e ai sottoprodotti

di origine animale, anche i rischi per l’ambiente.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle

altre attivita’ ufficiali di cui all’articolo 2, paragrafo 2 del

Regolamento.

Art. 8

Controversia

1. L’operatore dei settori di cui all’articolo 2, comma 1, che a

seguito di controperizia effettuata con le modalita’ di cui

all’articolo 7, comma 5 non condivida le valutazioni dell’autorita’

competente in merito alla non conformita’ puo’ attivare, entro il

termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della

comunicazione dell’esito sfavorevole, la procedura di controversia,

richiedendo alle autorita’ competenti di potere far effettuare, a

proprie spese, il riesame della documentazione relativa alla analisi,

prova o diagnosi iniziale da parte dell’Istituto superiore di sanita’

(ISS). All’istanza l’operatore dovra’ allegare la ricevuta del

pagamento eseguito a favore dell’ISS per le prestazioni richieste.

L’ISS si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della

documentazione, trasmettendo l’esito della valutazione documentale

alle parti interessate, all’Autorita’ competente e, per conoscenza,

al laboratorio ufficiale che ha effettuato la prima analisi, prova o

diagnosi.

2. Con apposita istanza e a proprie spese l’operatore, entro il

termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell’esito della

valutazione della documentazione da parte dell’ISS, puo’ chiedere

allo stesso ISS, utilizzando l’eventuale apposita aliquota del

campione di cui all’articolo 7, comma 1 del presente decreto,

un’altra analisi, prova o diagnosi. All’atto della richiesta dovra’

essere allegata la ricevuta di pagamento a favore dell’ISS secondo

quanto previsto dalla normativa vigente.

3. L’ISS procede alla ripetizione dell’analisi, anche avvalendosi,

laddove lo ritenga opportuno, di un altro laboratorio ufficiale,

dallo stesso individuato, comunque diverso da quello che ha condotto

la prima analisi prova o diagnosi.

4. L’Istituto superiore di sanita’, entro sessanta giorni dal

ricevimento dell’istanza, notifica all’operatore gli esiti della

ripetizione dell’analisi prova o diagnosi effettuata in sede di

controversia con le modalita’ stabilite agli articoli 137 e seguenti

del c.p.c.. Gli esiti vengono comunicati anche all’Autorita’

competente che ha disposto il campionamento per l’adozione di

eventuali ulteriori provvedimenti e al laboratorio ufficiale che ha

eseguito la prima analisi, prova o diagnosi.

5. Nei settori di cui all’articolo 2, comma 1, le procedure di

controversia contenute nel presente articolo sostituiscono:

a) quelle stabilite dall’articolo 15 della legge 24 novembre

1981, n. 689, ivi compresa la revisione d’analisi;

b) quelle stabilite dall’articolo 223 del decreto legislativo 28

luglio 1989, n. 271.

Art. 9

Laboratori ufficiali

1. Ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento sono individuati, nei

settori di competenza del Ministero della salute di cui all’articolo

2, comma 1, i seguenti laboratori ufficiali:

a) l’Istituto superiore di sanita’ (ISS);

b) gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IIZZSS);

c) i Laboratori di sanita’ pubblica delle unita’ sanitarie

locali;

d) i Laboratori delle agenzie per la protezione dell’ambiente

(ARPA);

e) i Laboratori designati quali laboratori nazionali di

riferimento (LNR).

2. I Laboratori di cui al comma 1 operano in rete.

3. Il Ministero della salute, puo’ designare come laboratori

ufficiali, anche altri laboratori all’uopo individuati, che siano in

possesso dei requisiti di cui all’articolo 37, paragrafo 4 del

Regolamento e che opereranno in rete.

4. I laboratori di cui ai commi 1 e 3, effettuano analisi, prove e

diagnosi sui campioni prelevati durante i controlli ufficiali e

durante le altre attivita’ ufficiali. Partecipano alle prove

comparative interlaboratorio organizzate dai laboratori nazionali di

riferimento e dai laboratori di riferimento dell’Unione europea.

5. Le Autorita’ competenti inviano i campioni ai laboratori

ufficiali insistenti nel territorio di propria competenza. I

laboratori ufficiali operano in rete per garantire in ogni caso

l’effettuazione delle analisi, prove o diagnosi. I costi delle

analisi, prove o diagnosi effettuate avvalendosi di un altro

laboratorio ufficiale della rete dei laboratori ufficiali, sono a

carico del laboratorio richiedente e rientrano nel finanziamento del

Sistema sanitario regionale.

6. I laboratori ufficiali iscritti negli elenchi regionali dei

laboratori di autocontrollo, che, ai sensi dell’articolo 1, comma 6,

del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e dell’articolo 9,

comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, svolgono

analisi, prove e diagnosi per gli operatori dei settori di cui

all’articolo 2, comma 1 del presente decreto, devono adottare misure

specifiche atte a garantire l’imparzialita’ e l’assenza di conflitto

di interessi nello svolgimento dei compiti in qualita’ di laboratorio

ufficiale. Tali misure devono essere rese note anche attraverso la

pubblicazione nella sezione trasparenza dei rispettivi siti web.

7. Le misure di cui al comma 6, devono assicurare che le risorse

umane, strutturali e finanziarie destinate alle attivita’ effettuate

nell’ambito del controllo ufficiale siano processualmente distinte da

quelle utilizzate nell’ambito dell’attivita’ di autocontrollo, con

centri di responsabilita’ differenti.

8. Il Ministero della salute, tenendo anche conto della valutazione

dell’organismo nazionale di accreditamento, puo’ pianificare con le

Autorita’ regionali competenti gli audit dei laboratori ufficiali in

conformita’ all’articolo 39 del Regolamento. Le Regioni e le Province

autonome possono procedere ad organizzare ed eseguire autonomamente

audit o altre attivita’ di controllo sui laboratori ufficiali

insistenti sul territorio regionale o della provincia autonoma di cui

alle lettere c) e d) del comma 1.

9. Il Ministero della salute puo’ procedere ad audit presso le

strutture dei laboratori nazionali di riferimento per verificare i

requisiti richiesti dagli articoli 100 e 101 del Regolamento.

10. Il Ministero della salute, nell’ambito degli audit effettuati

ai sensi dei commi 8 e 9, verifica, tra l’altro, le misure e le

procedure adottate per le finalita’ di cui al comma 6.

11. La ricerca delle trichinelle, oltre che nei laboratori di cui

al comma 1, puo’ essere effettuata anche nei laboratori annessi agli

stabilimenti di macellazione e ai centri di lavorazione selvaggina

designati dall’Autorita’ competente per l’esecuzione di tale ricerca.

Tali laboratori possono effettuare la ricerca delle trichinelle anche

per altri stabilimenti di macellazione e per i centri di lavorazione

selvaggina.

12. Ove ricorrano le condizioni stabilite dall’articolo 40,

paragrafo 1, lettera a) del Regolamento, l’Autorita’ competente puo’

designare laboratori annessi agli stabilimenti di macellazione e ai

centri di lavorazione selvaggina che non siano in possesso

dell’accreditamento.

Art. 10

Laboratori nazionali di riferimento

1. Per tutelare la salute pubblica e garantire la sicurezza

alimentare in base a quanto previsto dalla normativa vigente, il

Ministero della salute, quale Autorita’ competente, nei settori di

cui all’articolo 2, comma 1 del presente decreto, designa i

laboratori nazionali di riferimento (LNR) per alimenti, mangimi,

sanita’ animale e formulati fitosanitari. Nell’individuazione di tali

LNR per ciascuno degli agenti patogeni e degli ambiti della sicurezza

alimentare ritenuti prioritari, si tiene conto della presenza di

eventuali Centri di referenza nazionale.

2. I laboratori nazionali di riferimento designati dal Ministero

della salute continuano a svolgere la loro attivita’ in conformita’

alla normativa vigente. L’elenco dei laboratori nazionali di

riferimento e’ aggiornato ogni cinque anni e ogni anno gli stessi

laboratori forniscono al Ministero della salute una relazione sulle

attivita’ svolte.

3. I laboratori ufficiali trasmettono al relativo laboratorio

nazionale di riferimento o al Centro di referenza nazionale i ceppi

di microrganismi patogeni isolati nell’ambito del controllo ufficiale

e delle altre attivita’ ufficiali o le sequenze dell’intero genoma.

Le stesse sequenze sono essere trasmesse anche al Centro di referenza

nazionale per le sequenze genomiche di microrganismi patogeni.

4. Il Ministero della salute, in accordo con i Laboratori Nazionali

di riferimento o i Centri di referenza nazionale, sulla base

dell’evoluzione tecnico scientifica e di particolari situazioni

epidemiologiche, individua i criteri con cui vengono selezionati gli

isolati dei microrganismi per i quali e’ necessario effettuare il

sequenziamento genomico.

5. I laboratori ufficiali che isolano i microrganismi di cui al

precedente comma 4, sottopongono a sequenziamento genomico completo i

microrganismi isolati e provvedono a inviare le relative sequenze e i

relativi metadati al laboratorio nazionale di riferimento e al Centro

di referenza nazionale per le sequenze genomiche di microrganismi

patogeni.

Art. 11

Laboratori di autocontrollo del settore mangimistico

1. I laboratori non annessi agli stabilimenti del settore mangimi

che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo

ed i laboratori annessi agli stabilimenti del settore mangimi che

effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per conto di altri

operatori del settore mangimi devono essere accreditati, secondo la

norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per le singole prove o gruppi di

prove, da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai

sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011.

2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

iscrivono in appositi elenchi i laboratori di cui al comma 1 presenti

sul proprio territorio e ne curano almeno annualmente la

pubblicazione e la trasmissione aggiornata al Ministero della salute

per la pubblicazione nell’elenco nazionale.

Art. 12

Anagrafe degli stabilimenti e degli operatori e banche dati relative

ai controlli ufficiali

1. Le Autorita’ competenti assicurano che gli stabilimenti e gli

operatori riconosciuti, registrati o comunque autorizzati ai sensi

delle normative vigenti relative ai settori di cui all’articolo 2,

comma 1, siano inseriti nel sistema informativo del Ministero della

salute o in altri sistemi in uso alle Autorita’ competenti regionali

o locali ad esso collegati tramite cooperazione applicativa.

2. Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le

modalita’ tecniche e operative per la realizzazione o l’adeguamento,

da parte delle Autorita’ competenti, degli applicativi ovvero degli

strumenti per la condivisione delle informazioni tra i Sistemi

Informativi di cui al comma 1, anche al fine di ottimizzare le

risorse, evitare la duplicazione e la difformita’ dei dati e

garantire il loro tempestivo aggiornamento.

3. Le Autorita’ competenti assicurano che i dati e le informazioni

riguardanti le attivita’ di controllo ufficiale e le altre attivita’

ufficiali, relative ai settori di cui all’articolo 2 comma 1, siano

inseriti nel Sistema Informativo del Ministero della salute o in

altri sistemi in uso alle Autorita’ competenti regionali o locali ad

esso collegati tramite cooperazione applicativa.

Art. 13

Disposizioni in materia di navi officina e di navi frigorifero

1. All’articolo 48 della legge 4 giugno 2010, n. 96, il comma 1 e’

sostituito dal seguente: «1. Il Ministero della salute riconosce, ai

sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, le navi officina, le

navi frigorifero e le navi reefer ed effettua sulle stesse i

controlli ufficiali previsti dal regolamento (UE) n. 2017/625.

Laddove le navi operano in acque non territoriali i controlli

ufficiali, su richiesta dell’operatore ed a sue spese, possono essere

fatti in acque internazionali».

Art. 14

Disposizioni in materia di registrazione dei trattamenti di cui al

decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e al decreto legislativo

16 marzo 2006, n. 158

1. Al fine di assicurare il completamento del sistema informatico

di tracciabilita’ dei medicinali veterinari, dei mangimi medicati e

dei prodotti intermedi disciplinato dagli articoli 89 e 118 del

decreto legislativo del 6 aprile 2006, n. 193 e dall’articolo 8 del

decreto legislativo del 3 marzo 1993, n. 90, a far data dal 28

gennaio 2022, data di applicazione del regolamento (UE) n. 2019/6, le

registrazioni dei trattamenti di cui all’articolo 79 del decreto

legislativo n. 193 del 2006 e di cui agli articoli 4 e 15 del decreto

legislativo n.158 del 2006 avvengono esclusivamente in formato

elettronico.

2. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa della

Conferenza permanente dei rapporti tra Stato, regioni e province

autonome, sono definiti i criteri e le modalita’ operative delle

registrazioni in formato elettronico.

Art. 15

Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158

1. Al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, sono apportate le

seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell’articolo 1 e’ sostituito dal seguente: «2. Ai

fini del presente decreto si applicano le definizioni previste dal

regolamento (CE) n. 178/2002, dal regolamento (CE) n. 852/2004, dal

regolamento (CE) n. 853/2004, dal decreto legislativo 6 aprile 2006,

n. 193, dal regolamento (UE) 2016/429, dal regolamento (UE) 2017/625,

dal regolamento (UE) 2019/6, dal regolamento (UE) 2019/2090. Nel

presente decreto, qualsiasi riferimento al termine «azienda», deve

intendersi riferito al termine: «stabilimento» di cui al regolamento

(UE) 2016/429 e «tempo di sospensione» deve intendersi riferito al

termine: «tempo di attesa» di cui al decreto legislativo 6 aprile

2006, n. 193.»;

b) all’articolo 1, comma 3, le lettere a), c), d), g), h), i),

l), m), n), o), q) sono abrogate;

c) all’articolo 4, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. I trattamenti di cui al comma 1, devono essere registrati

entro 48 ore elettronicamente dal veterinario che ha in cura gli

animali nella banca dati centrale, finalizzata a monitorare le

confezioni dei medicinali all’interno del sistema distributivo,

istituita ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio

2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005, o

annotati su un registro cartaceo tenuto nell’azienda vidimato dal

servizio veterinario della azienda unita’ sanitaria locale competente

per territorio. In esso sono annotate le seguenti informazioni:

a) numero e PIN della ricetta di riferimento;

b) data di inizio e fine trattamento.

4. Il registro di cui al comma 3 deve essere conservato

nell’azienda a cura del titolare, per almeno cinque anni e messo a

disposizione dell’autorita’ competente.»;

d) all’articolo 5, il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4.

Fino al 28 gennaio 2022, in caso di allevamenti che non abbiano

optato per il registro informatizzato, i trattamenti di cui al comma

1 e all’articolo 4, comma 1, devono essere comunicati entro tre

giorni, dal veterinario che li effettua direttamente al servizio

veterinario dell’azienda unita’ sanitaria locale competente per

territorio, con l’indicazione dell’ubicazione dell’azienda, del

detentore degli animali, del numero identificativo degli animali

sottoposti a trattamento, del medicinale veterinario impiegato e del

relativo tempo di attesa, della data e del tipo di intervento

eseguito.»;

e) all’articolo 11, al comma 1, le parole «e degli articoli

12 e 13» sono sostituite dalle seguenti: «, dell’articolo 12 e degli

allegati al presente decreto.»;

f) all’articolo 12, comma 2, la lettera d) e’ sostituita

dalla seguente: «d) trasmette annualmente alla Commissione europea e

ad EFSA, secondo le procedure condivise in ambito europeo e indicate

dalla Commissione europea, il Piano per l’anno in corso e i risultati

del Piano dell’anno precedente.»;

g) gli articoli 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

27, 28, 30, 31, 33, 34 e 35 sono abrogati;

h) l’articolo 14 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 14 (Obblighi per gli operatori). – 1. Il titolare

dell’azienda di cui all’articolo 1, comma 2, se non gia’ registrato

presso il servizio veterinario dell’azienda unita’ sanitaria locale

competente per territorio ai sensi delle normative vigenti, deve

chiedere la registrazione presso il predetto servizio.

2. Il responsabile delle aziende e degli stabilimenti puo’

commercializzare soltanto:

a) animali ai quali non siano stati somministrati sostanze o

prodotti non autorizzati, ovvero che non siano stati oggetto di un

trattamento illecito;

b) animali per i quali, in caso di somministrazione di

sostanze o prodotti autorizzati, sia stato rispettato il periodo di

attesa prescritto. Nell’ipotesi di mancato rispetto del periodo di

attesa prescritto e’ consentito l’esclusivo invio degli animali verso

altri allevamenti;

c) prodotti provenienti dagli animali di cui alle lettere a)

e b).»;

i) l’articolo 15 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 15 (Registrazioni da effettuare a cura dei veterinari e

degli allevatori). – 1. La data, la natura dei trattamenti

terapeutici prescritti o eseguiti, l’identificazione degli animali

trattati, comprensiva della categoria, definita dai sistemi

informativi ministeriali e i tempi di attesa corrispondenti devono

essere registrati entro 48 ore elettronicamente dal veterinario che

ha in cura gli animali nella banca dati centrale finalizzata a

monitorare le confezioni dei medicinali all’interno del sistema

distributivo, istituita ai sensi del decreto del Ministro della

salute 15 luglio 2004 o, fino al 28 gennaio 2022, annotati, al

momento dell’emissione della prescrizione o dell’autorizzazione

all’utilizzo, su un registro cartaceo, diverso da quello

dall’articolo 4, comma 3, tenuto nell’azienda, vidimato dal servizio

veterinario della azienda unita’ sanitaria locale competente per

territorio, in cui riportare numero e PIN della ricetta di

riferimento e, in aggiunta, la natura dei trattamenti e

l’identificazione degli animali sottoposti a trattamento, comprensiva

della categoria, qualora le stesse informazioni non siano desumibili

dalla prescrizione.

2. L’allevatore registra elettronicamente nella banca dati

centrale, finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali

all’interno del sistema distributivo, istituita ai sensi del citato

decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004 o, fino al 28

gennaio 2022, annota su registro cartaceo di cui al comma 1, la data

di inizio e di fine trattamento entro le 48 ore dall’inizio e dalla

fine del trattamento e l’identificazione degli animali, comprensiva

della categoria, effettivamente sottoposti a trattamento.

3. Il registro di cui ai commi 1 e 2 puo’ coincidere con il

registro previsto dall’articolo 79 del decreto legislativo 6 aprile

2006, n. 193. In caso di annotazione cartacea il registro deve essere

vidimato dall’autorita’ competente e detenuto in azienda e

conservato, a cura del titolare della stessa, almeno per cinque anni.

4. Il veterinario della azienda sanitaria locale competente,

nel corso del controllo ufficiale sugli allevamenti, controlla la

corretta effettuazione dei trattamenti previsti dal presente decreto

inserendo nei registri la data e ora del controllo delle verifiche

effettuate.

5. Gli allevatori ed i veterinari che hanno in cura gli animali

sono tenuti a fornire all’autorita’ competente, su sua richiesta,

ogni informazione relativa al rispetto delle norme di cui al presente

decreto.

6. Per gli animali introdotti negli stabilimenti di

macellazione, pubblici e privati, a scopo di macellazione, devono

essere assicurati gli obblighi inerenti l’identificazione e la

registrazione, con la compilazione della dichiarazione di provenienza

e destinazione degli animali (modello 4) di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, secondo le

modalita’ previste dal decreto del Ministro della salute 28 giugno

2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 2 settembre

2016, contenente le seguenti indicazioni:

a) numero, specie e categoria degli animali;

b) ubicazione dell’allevamento di provenienza;

c) che gli animali non sono stati trattati o alimentati con

sostanze di cui e’ vietato l’impiego;

d) eventuali trattamenti effettuati sugli animali, nei

novanta giorni precedenti l’avvio alla macellazione, con le sostanze

di cui agli articoli 4 e 5, nonche’ con alimenti medicamentosi e

specialita’ medicinali;

e) che sono stati osservati i previsti periodi di attesa per

i trattamenti con i prodotti di cui alla lettera d)»;

l) all’articolo 20:

1. il comma 1, e’ sostituito dal seguente: «1. Tutti i campioni

sono prelevati e analizzati conformemente al regolamento (UE)

2017/625, alle decisioni 1998/179/CE, 97/747/CE, 2002/657/CE della

Commissione e agli allegati del presente decreto. I campioni devono

essere analizzati dagli Istituti zooprofilattici sperimentali, o, in

casi particolari, da altri laboratori eventualmente individuati dal

Ministero.»;

2. i commi 2, 3, 4 sono abrogati;

m) all’articolo 29 sono abrogati: le lettere b) e c) del comma 1

e il comma 2;

n) all’articolo 32:

1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Chiunque viola le

disposizioni di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, commi 5 e 6, 5,

commi 3 e 5, 7, comma 3, 10, 14, comma 2, e’ punito con la sanzione

amministrativa pecuniaria da 10.329 euro a 61.974 euro.»;

2) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Salvo che il

fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui agli

articoli 3, comma 2, 7, comma 2 e 14, comma 1, e’ punito con la

sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164 euro a 30.987 euro.»;

3) il comma 4 e’ sostituito dal seguente; «4. Salvo che il

fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui agli

articoli 4, commi 3 e 4, 5, comma 4, 8, comma 1, 15, commi 1, 3 e 6,

e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.037 euro a

12.394 euro.»;

4) dopo il comma 4 e’ inserito il seguente: «4-bis. Salvo che

il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui

all’articolo 15, comma 2 e’ punito con la sanzione amministrativa

pecuniaria da 150 euro a 600 euro.».

Art. 16

Disposizioni in materia di macellazione

per il consumo domestico privato

1. Al fine di consentire il mantenimento a livello nazionale di

metodi e consumi tradizionali, e’ consentita la macellazione per

autoconsumo al di fuori di stabilimenti registrati o riconosciuti. Le

regioni disciplinano la pratica della macellazione per autoconsumo,

nel rispetto dei seguenti principi:

a) divieto di commercializzazione delle carni e dei prodotti

ottenuti dalla macellazione degli animali;

b) rispetto del benessere animale e divieto di macellazione

rituale che non preveda lo stordimento degli animali;

c) predisposizione di procedure regionali per la prevenzione

delle zoonosi;

d) possibilita’, da parte dei Servizi veterinari dell’ASL, di

effettuare controlli a campione per verificare il rispetto delle

condizioni di salute degli animali, di benessere animale, di igiene

della macellazione e di corretto smaltimento dei sottoprodotti.

2. Le specie animali oggetto di macellazione per autoconsumo sono

esclusivamente le seguenti:

a) pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata;

b) ovini e caprini;

c) suidi;

d) bovidi.

3. I privati che intendono macellare o far macellare ai sensi del

presente articolo devono comunicare all’autorita’ competente locale

il luogo e la data della macellazione. L’attuazione delle

disposizioni di cui al presente articolo non determinano nuovi ne’

maggiori oneri a carico della finanza pubblica trattandosi di spese

che sono a carico degli operatori privati.

Art. 17

Disposizioni in materia di alimenti addizionati di vitamine e

minerali e altre sostanze ai sensi del regolamento (CE) 1925/2006.

1. Gli operatori del settore alimentare notificano al momento

dell’immissione in commercio al Ministero della salute gli alimenti

addizionati di vitamine e minerali, come definiti dal regolamento

(CE) 1925/2006, secondo le procedure di notifica previste dal

Ministero della salute.

Art. 18

Abrogazioni

1. Sono abrogati i seguenti provvedimenti:

a) regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, recante approvazione

del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni;

b) legge 30 aprile 1962, n. 283, recante modifica degli articoli

242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie,

approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina

igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e

delle bevande, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 7, 10

e 22;

c) legge 26 febbraio 1963, n. 441, recante modifiche ed

integrazioni alla legge n. 283 del 1962, fatta salva la disposizione

di cui all’articolo 7;

d) decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327,

recante regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283,

e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della

produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

e) decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110, recante

attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di alimenti

surgelati destinati all’alimentazione umana, limitatamente

all’articolo 10 recante importazione alimenti surgelati provenienti

da Paesi non appartenenti alla CEE;

f) decreto Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, recante

atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome

sui criteri uniformi per l’elaborazione dei programmi di controllo

ufficiale degli alimenti e bevande;

g) decreto del Ministro della sanita’ 12 gennaio 1996, n. 119,

recante regolamento concernente l’impiego di sale alimentare nelle

paste alimentari fresche e secche e nelle paste alimentari speciali

con o senza ripieno;

h) articolo 8 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462,

recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle

sofisticazioni alimentari;

i) decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, recante attuazione

della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei

prodotti alimentari;

l) articolo 8, comma 16-quater del decreto-legge 13 settembre

2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre

2012, n. 189, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo

del Paese mediante un piu’ alto livello di tutela della salute;

m) decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione

della direttiva 93/99/CEE, concernente misure supplementari in merito

al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

n) decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, recante attuazione

della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalita’ per

il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e

intermediari operanti nel settore dell’alimentazione degli animali;

o) decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n.

433, recante regolamento di attuazione delle direttive 96/51/CE,

98/51/CE, 1999/20/CE in materia di additivi nell’alimentazione degli

animali;

p) decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45, recante

attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e 95/10/CE in

materia di alimenti dietetici per animali, limitatamente agli

articoli 1, 2, 3, comma 1, lettere a) e b), comma 2 e commi 3, 4, 5,

6 e all’allegato II;

q) decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1998, n.

214, recante regolamento recante norme di attuazione della direttiva

93/113/CE relativa alla utilizzazione ed alla commercializzazione

degli enzimi, dei microrganismi e di loro preparati

nell’alimentazione degli animali;

r) decreto del Capo del Governo del 20 maggio 1928, recante norme

obbligatorie per l’attuazione della legge 23 marzo 1928, n. 858,

contenente disposizioni per la lotta contro le mosche;

s) decreto del Ministro della sanita’ del 19 giugno 2000, n. 303,

recante regolamento di attuazione della direttiva 96/93/CE relativa

alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale;

t) articoli 5, 6, 7, 9 e 10, comma 5, decreto legislativo del 17

giugno 2003, n. 223, recante attuazione delle direttive 2000/77/CE e

2001/46/CE relative all’organizzazione dei controlli ufficiali nel

settore dell’alimentazione animale;

u) decreto del Ministro per l’industria, il commercio e

l’artigianato 3 febbraio 1977, recante regolamento di esecuzione

relativo alle varie fasi di conservazione e di commercializzazione

delle carni congelate, emanato ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge

17 gennaio 1977, n. 3;

v) regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, recante approvazione del

regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo

diretto.

Art. 19

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri,

ne’ minori entrate a carico della finanza pubblica. Le

amministrazioni interessate svolgono le attivita’ previste dal

presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali

disponibili a legislazione vigente.

2. Le spese relative alle registrazioni e ai riconoscimenti degli

stabilimenti previsti dai regolamenti di cui all’articolo 2 sono a

carico delle imprese.

Art. 20

Aggiornamenti tecnici relativi alle attivita’

di campionamento

1. Le modalita’ di campionamento per le analisi, prove e diagnosi

di laboratorio per gli aspetti relativi alle matrici afferenti agli

ambiti di cui all’art. 2, comma 1, sono stabilite nell’allegato 1 al

presente decreto, fermo comunque restando quanto previsto da norme

europee.

2. Le modalita’ di campionamento dei prodotti alimentari, ivi

compresi quelli di origine vegetale e di origine animale, per la

determinazione dei residui di prodotti fitosanitari, ai fini del

controllo della loro conformita’ ai limiti massimi di residui (LMR),

sono stabilite nell’allegato 2 al presente decreto, fermo comunque

restando quanto previsto da norme europee.

3. Le modalita’ di campionamento dei prodotti alimentari, ivi

compresi quelli di origine vegetale e di origine animale, per la

verifica delle caratteristiche qualitative e merceologiche nei

settori di cui all’articolo 2, comma 3, sono stabilite nell’allegato

3 al presente decreto, fermo comunque restando quanto previsto da

norme europee e da norme nazionali di settore.

4. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono aggiornate le

modalita’ tecniche relative alle attivita’ di campionamento in

riferimento alle normative europee specifiche, previste dagli

allegati 1 e 2 al presente decreto.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e

forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e

Bolzano, sono aggiornate, nei settori di cui all’articolo 2, comma 3,

del presente decreto, le modalita’ tecniche relative alle attivita’

di campionamento previste dall’allegato 3 al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi’ 2 febbraio 2021

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei

ministri e, ad interim, Ministro

delle politiche agricole alimentari e

forestali

Amendola, Ministro per gli affari

europei

Speranza, Ministro della salute

Di Maio, Ministro degli affari esteri

e della cooperazione internazionale

Bonafede, Ministro della giustizia

Gualtieri, Ministro dell’economia e

delle finanze

Boccia, Ministro per gli affari

regionali e le autonomie

Patuanelli, Ministro dello sviluppo

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Parte di provvedimento in formato grafico

Parte di provvedimento in formato grafico

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

economico

Guerini, Ministro della difesa




Pubblicato in Gazzetta Ufficiale decreto Mipaaf su istituzione registro nazionale materiali di base

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero delle Politiche agricole relativo all’Istituzione del Registro Nazionale dei materiali di base.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica il testo e a seguire allega il link della G.U.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 dicembre 2020 

Istituzione del registro nazionale dei materiali di base. (21A01150) (GU Serie Generale n.47 del 25-02-2021)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed

integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive

modifiche ed integrazioni, relativo alla «Riforma dell’organizzazione

del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999,

relativa alla «Commercializzazione dei materiali forestali di

moltiplicazione»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive

modifiche ed integrazioni, relativo alle «Norme generali

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni

pubbliche»;

Visto il regolamento (CE) n. 1597/2002 della Commissione del 6

settembre 2002, recante «Modalita’ di applicazione della direttiva

1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la presentazione degli

elenchi nazionali dei materiali di base per la produzione di

materiali forestali di moltiplicazione»;

Visto il regolamento (CE) n. 1598/2002 della Commissione del 6

settembre 2002, recante «Modalita’ di applicazione della direttiva

1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la prestazione di

assistenza amministrativa reciproca da parte degli organismi

ufficiali degli Stati membri»;

Visto il decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 e successive

modifiche ed integrazioni, di «Attuazione della direttiva 1999/105/CE

relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di

moltiplicazione» e in particolare l’art. 2, comma 2, lettere a) e b),

che definisce le categorie dei materiali forestali di moltiplicazione

«identificati alla fonte» e «selezionati» e l’art. 3 che definisce i

requisiti dei materiali di base;

Visto il decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, art. 10,

comma 3, che prevede la redazione di un registro nazionale e di una

sua sintesi in forma di elenco, sulla base dei registri istituiti

dagli organismi ufficiali regionali e provinciali, da rendere noto

alla Commissione europea, agli altri Stati membri e alle regioni e

Province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il decreto ministeriale n. 17132 del 13 marzo 2015 di

istituzione dell’Osservatorio nazionale del pioppo;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo

unico in materia di foreste e filiere forestali» e, in particolare

l’art. 13, comma 5 che attribuisce alla Commissione tecnica di cui

all’art. 14 del decreto legislativo del 10 novembre 2003, n. 386,

istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e

forestali, il compito di redigere, conservare e aggiornare il

registro nazionale dei materiali di base e coordinare la filiera

vivaistica forestale nazionale, secondo modalita’ definite con

decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e

forestali;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con

modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante

«Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la

riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita’ culturali,

delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello

sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione

internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente

e della tutela del territorio e del mare, nonche’ per la

rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle

carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di

polizia e delle Forze armate e per la continuita’ delle funzioni

dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5

dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma

dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,

convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo

2020, n. 53 «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la

riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e

forestali»;

Considerata la necessita’ di dare piena attuazione al decreto

legislativo 10 novembre 2003, n. 386, nonche’ di individuare criteri

omogenei di applicazione in tutto il territorio nazionale;

Tenuto conto delle «Rules and regulations» dell’OECD Forest seed

and plant scheme (2019);

Considerata la comunicazione della Commissione europea del 20

maggio 2020 COM(2020) 380, relativa alla strategia dell’UE sulla

biodiversita’ per il 2030;

Tenuto conto di quanto stabilito dalla Commissione tecnica

istituita con decreto interministeriale n. 12077 del 12 dicembre 2018

e nominata con decreto dipartimentale n. 2305 del 13 giugno 2019,

riguardo all’istituzione del registro nazionale e alla definizione di

criteri minimi comuni per l’individuazione e la gestione dei

materiali di base, nel corso della riunione del 22 maggio 2020;

Considerata l’approvazione unanime della Commissione tecnica

citata, nel corso della riunione del 30 settembre 2020;

Tenuto conto del parere positivo rilasciato dal tavolo di

concertazione permanente del settore forestale di cui al decreto

ministeriale n. 6792 del 26 giugno 2019 nella seduta del 15 ottobre

2020;

Preso atto di quanto rappresentato dalla Conferenza permanente dei

rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e

di Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2020;

Decreta:

Art. 1

1. Il presente decreto e’ volto alla valorizzazione delle risorse

genetiche forestali, attraverso la definizione degli aspetti relativi

alla ammissione dei materiali forestali di base nei registri

regionali e l’istituzione del registro nazionale dei materiali di

base, di seguito nominato registro, con le relative modalita’ di

tenuta e aggiornamento, in armonia con quanto previsto dalla

strategia europea per la biodiversita’ 2030 COM(2020) 380.

2. Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 10

novembre 2003, n. 386, dovranno essere impiegati ai fini forestali

esclusivamente i materiali forestali di moltiplicazione, intesi come

semi e parte di piante, che si otterranno dai materiali di base

ammessi nei registri regionali. Per fini forestali si intendono, in

sede di applicazione del presente decreto, le attivita’ di cui

all’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34,

nonche’ le attivita’ di arboricoltura da legno e da biomasse, di

ripristino e restauro delle aree degradate, la creazione di boschi

urbani e periurbani, il ripristino di zone umide e di torbiere, di

ecosistemi costieri, anche al fine di contribuire alla fornitura di

servizi ecosistemici.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-02-25&atto.codiceRedazionale=21A01150&elenco30giorni=false




Olio d’oliva, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto a sostegno settore

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto 19 novembre 2020 relativo al Cofinanziamento nazionale dei programmi di attivita’ a sostegno del settore dell’olio d’oliva e delle olive da tavola, di cui all’art. 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013, per il triennio 2018-2021, seconda annualita’ 2020, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 30/2020). (21A00570)

(GU Serie Generale n.32 del 08-02-2021)




Lockdown Natale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale con la data sbagliata: parte da oggi ma del prossimo anno

Il Lockdown di Natale? Entra in vigore il 21 dicembre ma sul decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale c’è scritto il 19 dicembre 2021.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica il decreto bollinato,

Decreto bollinato

RELAZIONE ILLUSTRATIVA bollinata

Allegato 1 bollinato




Covid, Coldiretti: in Gazzetta Ufficiale il bonus salva Made in Italy da 600 mln

“Per la prima volta si interviene in modo integrato dal campo alla tavola con un bonus Filiera Italia per l’acquisto di prodotti Made a sostegno della ristorazione che ha subito nel 2020 con l’emergenza Covid un taglio del fatturato del 48% che ha travolto a cascata anche l’industria alimentare e l’agricoltura italiana”. E’ quanto afferma il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini nell’annunciare l’avvenuta pubblicazione nell’ultima Gazzetta Ufficiale n.277 del Decreto che fissa “Criteri e modalita’ di gestione del Fondo per la filiera della ristorazione istituito ai sensi dell’articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126”. “Si tratta di un risultato importante ottenuto nell’ambito della nostra campagna di mobilitazione #mangiaitaliano per sostenere l’intero sistema agroalimentare nazionale che oggi con 3,6 milioni di lavoratori è diventato la prima realtà economica del Paese con la responsabilità di garantire un adeguato approvvigionamento alimentare all’intera popolazione di fronte alla pandemia” ha aggiunto Prandini nell’invitare i cittadini “a privilegiare l’acquisto di prodotti alimentari Made in Italy per aiutare l’occupazione e l’ economia del proprio territorio.

Al Fondo per la filiera della ristorazione per il 2020 – sottolinea la Coldiretti – sono stati stanziati 600 milioni finalizzati alla erogazione di un contributo a fondo perduto per l’acquisto, effettuato dopo il 14 agosto 2020, di prodotti di filiere agricole e alimentari, inclusi quelli vitivinicoli, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio anche attraverso l’acquisto di prodotti in vendita diretta dalle aziende agricole. Il beneficiario – continua la Coldiretti – e’ tenuto ad acquistare almeno tre differenti tipologie di prodotti agricoli e alimentari e il prodotto principale non puo’ superare il 50 % spesa totale sostenuta mentre il contributo non puo’ mai essere superiore all’ammontare complessivo degli acquisti che non puo’ essere inferiore ai 1.000 euro ne superiore a 10.000 euro (esclusa IVA) .

Del bonus – spiega la Coldiretti – potranno beneficiare non solo i ristoranti, le mense e chi svolge attività di catering su base continuativa (ossia coloro che forniscono pasti presso ospedali, scuole, industrie), ma anche gli agriturismi, le attività di catering e banqueting per eventi e gli alberghi che somministrano cibo.

I contributi – precisa la Coldiretti – sono concessi nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis e de minimis agricolo anche con la finalità di contenere gli sprechi alimentari attraverso l’utilizzo ottimale delle eccedenze determinate anche dalla crisi di mercato. Nella lista dei prodotti sono compresi latte 100% italiano, prosciutto crudo DOP e prosciutto cotto 100% italiano, salumi vari da suino DOP e IGP da animali nati allevati e macellati in Italia, salumi non da carne suina (tacchino, bresaola, altro) da animali nati, allevati e macellati in Italia, formaggi DOP o da latte 100% italiano, olio extra vergine di oliva 100% da olive italiane e/o DOP, carne bianca da animali nati allevati e macellati in Italia,carne bovina, suina, ovicaprina, cunicola da animali nati allevati e macellati in Italia, zuppe di cerali con verdure filiera e materia prima italiana, minestrone con verdure filiera e materia prima italiana, pasta secca con grano 100% italiano, riso da risotto con riso 100% italiano, preparati per risotti (alle verdure, ai funghi, ecc.) da materia prima italiana, passata, polpa e pelati di pomodoro 100% italiano, sughi pronti da materia prima italiana, verdure fresche o conservate in scatola o in vetro filiera e materia prima italiana, verdure conservate in scatola filiera e materia prima italiana formato per mense, legumi in scatola (fagioli, lenticchie) filiera e materia prima italiana, macedonia di frutta o frutta sciroppata o frutta fresca da filiera e materia prima italiana, succo di frutta e purea di frutta filiera e materia prima italiana, crackers, pane e prodotti da forno da grano 100% italiano, vini DOP e IGP e aceti balsamici DOP e IGP.




Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Ristorazione. Eccolo

Pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il decreto Ristorazione del ministero delle Politiche agricole messo a punto dal ministro Teresa Bellanova per dare sostegno alla filiera messa in difficoltà dalle misure restrittive imposte per contrastare la diffusione del Covid 19.

Qui di seguito AGRICOLAE riporta il link e a seguire il decreto in forma testuale:

 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-06&atto.codiceRedazionale=20A06146&elenco30giorni=false

Visti gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento

dell’Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18

dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del

trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de

minimis»;

Visto il regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21

febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul

funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore

agricolo;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante

«Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia

di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’amministrazione

centrale»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante

«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno

pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c),

della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali

sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione

della normativa e delle politiche dell’Unione europea» e, in

particolare, l’art. 52 relativo all’istituzione del Registro

nazionale degli aiuti di Stato;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto

con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle

politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115 –

Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro

nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della

legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 19 agosto 2016, n. 166, recante «Disposizioni

concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e

farmaceutici a fini di solidarieta’ sociale e per la limitazione

degli sprechi»;

Visto l’art. 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,

convertito, con modificazioni, dalla legge del 13 ottobre 2020, n.

126, che istituisce un Fondo per la filiera della ristorazione, con

una dotazione di 600 milioni di euro per l’anno 2020;

Visto, in particolare, il comma 10 dell’art. 58 del summenzionato

decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,

dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126, che dispone che con decreto

del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

Province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro trenta

giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge,

sono stabiliti i criteri, le modalita’ e l’ammontare del contributo

assicurando il rispetto del limite di spesa, in attuazione di quanto

disposto dall’art. 58;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai

documenti amministrativi» e, in particolare, l’art. 12 che prevede la

determinazione dei criteri e della modalita’ per la concessione di

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari»;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con

modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante «Misure

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza

epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo

2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,

applicabili sull’intero territorio nazionale»;

Visto il decreto-legge 7 marzo 2020, n. 18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza

epidemiologica da COVID-1»;

Considerato che il decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 11 marzo 2020, per arginare la pandemia determinata dal

COVID-19, ha limitato fortemente le attivita’ produttive e

commerciali;

Considerato che il protrarsi del periodo emergenziale dovuto

all’epidemia da COVID-19 ha generato incisive difficolta’ economiche

per molti comparti del settore agro-alimentare italiano, con evidenti

ripercussioni negative di collocamento di mercato e sui prezzi dei

prodotti;

Considerato, in particolar modo, che la situazione di crisi e’

stata aggravata dalla chiusura del circuito legato all’Ho.Re.Ca. e

dall’attuale persistente difficolta’ di un avvio ordinario dei

consumi in tale settore e che cio’ sta provocando il perdurare di

ingenti scorte di prodotto invenduto e costante diminuzione dei

prezzi per alcuni settori produttivi;

Considerato che la crisi COVID-19 ha dimostrato come l’Ho.Re.Ca.

rivesta un ruolo fondamentale e imprescindibile per garantire il

contenimento delle eccedenze ed evitare gli sprechi alimentari che

sono i temi prioritari nella strategia Farm to fork della Commissione

europea COM/2020/381 final;

Considerato che a causa della chiusura dell’Ho.Re.Ca. sono state

colpite particolarmente alcune produzioni che si trovano in una

condizione ad alto rischio di spreco e sono elencate all’allegato 1

al presente decreto;

Considerato che in attuazione del citato art. 58, comma 6, del

decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, il Ministero delle politiche

agricole alimentari e forestali, e’ autorizzato a stipulare, senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, convenzioni

con concessionari di servizi pubblici che, al fine di assicurare la

diffusa e immediata operativita’ della misura garantendo, altresi’,

elevati livelli di sicurezza informatica, risultino dotati di una

rete di sportelli capillare su tutto il territorio nazionale, di

piattaforme tecnologiche e infrastrutture logistiche integrate, che

siano Identity Provider e che abbiano la qualifica di Certification

Authority accreditata dall’Agenzia per l’Italia digitale, con

esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione

delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione e nei

servizi finanziari di pagamento;

Visti gli articoli 3 e 23 del decreto legislativo 22 luglio 1999,

n. 261, in base ai quali Poste Italiane spa e’ fornitore del servizio

postale universale in Italia;

Visto il contratto di programma 2020-2024 tra il Ministero dello

sviluppo economico e Poste che disciplina, tra l’altro, le modalita’

di erogazione del servizio postale universale nonche’ gli obblighi

della societa’ affidataria, i servizi resi ai cittadini, alle imprese

e alle pubbliche amministrazioni, e, in particolare, l’art. 5 in

materia di servizi al cittadino, alle imprese e alle pubbliche

amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice

dell’amministrazione digitale»;

Visto l’accreditamento di Poste come Identity Provider presso

l’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid) di cui alla determina del 18

dicembre 2015 Poste (179 – DT DG n. 179 – 18 dicembre 2015 –

Accreditamento SPID_Poste) cui e’ seguita la Convenzione di Agid con

Poste del 18 febbraio 2016;

Vista la qualifica di Poste Italiane S.p.a. quale Certification

Authority, ai sensi dell’art. 29 del CAD, di cui alla determina Agid

del 29 marzo 2017, ai sensi del regolamento dell’Agenzia per l’Italia

digitale del 23 giugno 2017, n. 185;

Visto che Poste Italiane S.p.a. ai sensi del decreto del Presidente

della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, espleta servizi finanziari,

attraverso il Patrimonio BancoPosta, costituito ai sensi dell’art. 2,

comma 17-octies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,

destinato esclusivamente all’esercizio dell’attivita’ di BancoPosta;

Considerato che Poste Italiane S.p.a. dispone, tra l’altro, di una

piattaforma tecnologica di proprieta’ idonea allo svolgimento delle

attivita’ previste dall’art. 58, comma 6, del decreto-legge 14 agosto

2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge del 13

ottobre 2020, n. 126, e di un proprio Computer Emergency Response

Team (CERT);

Considerato, pertanto, che Poste Italiane S.p.a. possiede le

caratteristiche previste dall’art. 58, comma 6, del decreto-legge 14

agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge del

13 ottobre 2020, n. 126, quale concessionario di servizi pubblici,

avendo gia’ svolto compiti similari anche per altre amministrazioni

dello Stato;

Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

nella seduta del 16 ottobre 2020;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti

definizioni:

a) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari

e forestali;

b) «de minimis»: il regime di aiuti ai sensi regolamento (UE) n.

1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul

funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», che fissa

a 200.000 euro nel triennio il contributo massimo erogabile per

beneficiario; per «de minimis agricolo» si intende il regime di aiuti

ai sensi del regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21

febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul

funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore

agricolo, che fissa a 25.000 euro nel triennio il contributo massimo

erogabile per beneficiario;

c) «Prodotti DOP e IGP»: prodotti a denominazione d’origine

protetta e indicazione geografica protetta, inclusi quelli

vitivinicoli;

d) «Registro nazionale aiuti»: il Registro nazionale degli aiuti

di Stato di cui all’art. 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012,

n. 234;

e) «Soggetto beneficiario»: l’impresa di cui all’art. 58 del

decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito, con

modificazioni, dalla legge il 13 ottobre 2020, n. 126, avviata a

decorrere dal 1° gennaio 2019 o il cui ammontare del fatturato medio

dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti

dell’ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019;

f) «Concessionario»: Poste italiane s.p.a. secondo la convenzione

ai sensi del presente decreto con il Ministero delle politiche

agricole alimentari e forestali. Il personale del concessionario,

qualora l’attivita’ di cui al presente decreto necessiti

dell’identificazione degli aventi diritto, vi provvede assumendo, a

tale fine, la qualita’ di incaricato di pubblico servizio. Il

concessionario garantisce il servizio senza oneri aggiuntivi per la

pubblica amministrazione e ai sensi di quanto previsto dal comma 6

dell’art. 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,

con modificazioni, dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126;

g) «portale della ristorazione»: piattaforma web messa a

disposizione dal concessionario al fine di raccogliere e gestire le

domande di aiuto di cui al presente decreto;

h) «Fondo»: fondo per la filiera della ristorazione istituito

dall’art. 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,

con modificazioni, dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126.

 




DL Ristori, ecco il decreto bollinato pronto per l’edizione straordinaria Gazzetta Ufficiale

Il Dl Ristori è pronto e bollinato per l’edizione straordinaria della Gazzetta ufficiale.

Previsti 100 milioni di euro a fondo perduto sulle filiere agricole da attuare con Dm e l’esonero contributivo per il mese di novembre. Viene incluso nel fondo perduto anche l’agriturismo.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica il PDF del decreto deputato a ‘ristorare’ i settori maggiormente colpiti dal lockdown parziale imposto dal Dcpm numero trenta del governo.

 

DL RISTORI 28 10 BOLLINATO

Era già stato scritto:

Dl Ristoro, ecco la bozza e tutte le misure e i codici ATECO interessati. Focus su agroalimentare, export e turismo

Pronti 100 Mln. Mipaaf al lavoro su decontribuzione e misure sostegno filiera




Pubblicato decreto decontribuzione primo semestre 2020. Soddisfazione Alleanza Pesca.

Pubblicato il decreto interministeriale (Mipaaf, Lavoro e Mef) che rende fruibile la decontribuzione per il primo semestre 2020 al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, a favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonche’ dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura, e’ riconosciuto l’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.

Soddisfazione da parte dell’Alleanza delle cooperative della Pesca che si è battuta nel corso di approvazione per far rientrare anche gli operatori ittici.

L’agevolazione contributiva di cui al presente decreto è riconosciuta dall’INPS in base alla presentazione delle domande da parte delle imprese nei limiti delle risorse disponibili.

Nella domanda le imprese dichiarano, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli aiuti concessi ovvero richiesti in attesa di esito, nel rispetto del «Quadro temporaneo» nell’anno 2020. In caso di superamento del limite individuale fissato dal «Quadro temporaneo», l’agevolazione e’ ridotta per la quota eccedente tale limite.

In caso di superamento del limite di spesa previsto, l’INPS provvede a ridurre l’agevolazione in misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari che hanno diritto all’agevolazione.

L’INPS provvede ad emanare, entro venti giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, una circolare relativa all’esonero straordinario recante, tra l’altro, le modalità di presentazione della domanda di accesso all’agevolazione.

In attesa della messa a disposizione da parte dell’INPS del modello di istanza di esonero, i versamenti della contribuzione riferita ai periodi retributivi oggetto dell’esonero gia’ scaduti e non ancora versati, ovvero in scadenza, sono sospesi per i destinatari dell’agevolazione fino alla data di definizione delle istanze medesime.

In caso di esito favorevole dell’istanza, la contribuzione riferita ai periodi retributivi dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 gia’ versata potra’ essere compensata con la contribuzione in futuro dovuta dal datore di lavoro.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica il link della Gazzetta Ufficiale:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediPermalink?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-20&atto.codiceRedazionale=20A05693&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario&tipoProvvedimento=*




DL RILANCIO, DOPO STRALCIO AIUTO ALL’AMMASSO CATALFO SCIPPA FONDO INDIGENTI. ITALIA DOVRA COMPRARE PRODOTTI EUROPEI LEGATI AL FEAD

Dopo l’aiuto all’ammasso va via anche il fondo emergenza alimentare. O meglio: l’Italia dovrà comprare anche prodotti europei.

Brutta sorpresa per l’agricoltura. Nella versione del Dl Rilancio pubblicata in Gazzetta Ufficiale il Fondo emergenza alimentare viene modificato all’articolo 226 (pagina 204) facendo capo al FEAD. Quindi le risorse passano dal ministero delle Politiche agricole di Teresa Bellanova al ministero del Lavoro di Nunzia Catalfo.

Ma non solo: concorre il Fondo di aiuti europei agli indigenti 2014-2020 istituito dal regolamento Ue.

In pratica l’articolo presentato dal Mipaaf e approvato in Cdm, è stato poi modificato come di seguito:

Si legge: 1.A valere sulle disponibilità del Fondo di Rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n.183, è destinato l’importo di 250 milioni di euro ad integrazione delle iniziaitive di distribuzione delle derrate alimentari per l’emergenza derivante dalla diffusione del virus COVID-19, cui concorre il Fondo di aiuti europei agli indigenti FEAD 2014-2020 istituito dal regolamento UE n.223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2014.

2.Alle erogazioni delle risorse di cui al comma 1 provvede l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

Qui di seguito invece l’articolo come era stato concepito dal Mipaaf e approvato dal Consiglio dei ministri.

 

 




CORONAVIRUS, IL 31 GENNAIO IL GOVERNO AVEVA DICHIARATO STATO DI EMERGENZA NAZIONALE PER SEI MESI, FINO A LUGLIO. ECCO LA DELIBERA

Il 30 gennaio il governo aveva preventivato (e dichiarato) su proposta del presidente del Consiglio con delega ai servizi segreti – e non su proposta del ministro della Salute – lo stato di emergenza nazionale per Coronavirus per la durata di sei mesi. Ovvero fino a fine luglio 2020.

E’ quanto si legge nella Gazzetta Ufficiale numero 26 pubblicata il primo febbraio del 2020 – quando ancora si diceva che si trattava di poco più di un’influenza normale – in relazione alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio. Una delibera evidentemente propedeutica per i successivi eventuali provvedimenti.

In sostanza quando molti personaggi politici si facevano riprendere dalle emittenti televisive mentre andavano a fare gli aperitivi e a cena fuori invitando alla ‘normalità’, il Paese era in stato di emergenza nazionale della durata di sei mesi.

Nella delibera del Cdm – che AGRICOLAE riporta qui di seguito e contenuta nel link della Gazzetta Ufficiale allegato – si legge che, “in considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma 1, lettera c), e dell’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e’ dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

2) Per l’attuazione degli interventi di cui dell’articolo 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3) Per l’attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell’effettivo impatto dell’evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 5.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Nella stessa Gazzetta ufficiale veniva pubblicata l’ordinanza del ministero della Salute che interdiva il traffico aereo dalla Cina “quale Paese comprendente aree in cui si e’ verificata una trasmissione autoctona sostenuta del nuovo Coronavirus (2019 – nCoV)”.

Da quanto aveva appreso AGRICOLAE nei giorni scorsi il governo ha già preventivato la chiusura delle scuole fino alla riapertura dell’anno scolastico di settembre. Mentre il ministero dell’Istruzione sta già pensando a come attivare gli esami di maturità a distanza.

Le aziende agricole ed agroalimentari, in una situazione di emergenza che si prefigura dunque caratterizzata da tempi lunghi, sono sempre di più i garanti dei beni di prima necessità.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica il link della Gazzetta Ufficiale e il testo integrale della delibera:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-01&atto.codiceRedazionale=20A00737&elenco30giorni=false

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nella riunione del 31 gennaio 2020 Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l’articolo 7, comma 1, lettera c), e l’articolo 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre 2012, concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attivita’ propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Vista la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell’Organizzazione mondiale della sanita’ del 30 gennaio 2020;

Viste le raccomandazioni alla comunita’ internazionale della Organizzazione mondiale della sanita’ circa la necessita’ di applicare misure adeguate;

Considerata l’attuale situazione di diffusa crisi internazionale determinata dalla insorgenza di rischi per la pubblica e privata incolumita’ connessi ad agenti virali trasmissibili, che stanno interessando anche l’Italia;

Ritenuto che tale contesto di rischio, soprattutto con riferimento alla necessita’ di realizzare una compiuta azione di previsione e prevenzione, impone l’assunzione immediata di iniziative di carattere straordinario ed urgente, per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettivita’ presente sul territorio nazionale;

Considerata la necessita’ di supportare l’attivita’ in corso da parte del Ministero della salute e del Servizio sanitario nazionale, anche attraverso il potenziamento delle strutture sanitarie e di controllo alle frontiere aeree e terrestri;

Vista la nota del 31 gennaio 2020, con cui il Ministro della salute ha rappresentato la necessita’ di procedere alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Considerato, altresi’, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilita’ necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all’esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con il Ministero della salute;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario sia sul territorio nazionale che internazionale, finalizzate a fronteggiare la grave situazione internazionale determinatasi;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensita’ ed estensione, non e’ fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrano, nella fattispecie, i presupposti previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera c), e dall’articolo 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1) In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma 1, lettera c), e dell’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e’ dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

2) Per l’attuazione degli interventi di cui dell’articolo 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3) Per l’attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell’effettivo impatto dell’evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 5.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente delibera sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.




DL CURA ITALIA, BOLLINATO PRONTO PER LA GAZZETTA UFFICIALE. ECCOLO

Dopo un lungo tira e molla – non senza tensioni – sulla messa a punto del capitolo relativo alle partite Iva del decreto Cura Italia, il provvedimento è finalmente pronto – dopo un breve passaggio al Quirinale – per la Gazzetta Ufficiale. Un’edizione ‘straordinaria’ oltre i limiti per permettere che le misure previste in vigore dal 18 marzo siano effettivamente valide. Una corsa contro il tempo e qualche mal di pancia interno.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica il decreto bollinato:

DL CURA ITALIA BOLLINATO

 




TESTO UNICO DEL VINO, MARTINA PARLA DI 10 DECRETI ATTUATIVI PUBBLICATI. MA FINORA SONO 8, ECCOLI. MANCANO ANCORA ALL’APPELLO I PIU SIGNIFICATIVI

Sono otto i decreti attuativi sul Testo Unico del Vino finora firmati e pubblicati in Gazzetta Ufficiale. A ItaliaOggi, nel corso dell’ultimo Vinitaly di Verona il ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina aveva annunciato la predisposizione di un numero elevato di decreti attuativi del Testo unico del Vino. “Sono dieci i decreti già firmati e pubblicati in Gazzetta Ufficiale”, dichiara la scorsa settimana il ministro sempre a ItaliaOggi. “Stiamo ancora andando avanti in un lavoro di confronto con la filiera su alcuni temi sensibili. Sono pronti i decreti anche su consorzi, tracciabilità e controlli che accorpano circa 7 dei provvedimenti previsti dal Testo Unico. Si procede a ritmi serrati”.

I conti non sembrano tornare. Per verità di cronaca i decreti attuativi finora pubblicati in Gazzetta sono 8 e un allegato. AGRICOLAE li riporta qui di seguito. A meno che qualche decreto sia stato contato due volte. Perché alcuni decreti sono attuativi di più attuazioni del testo. Non necessariamente a dieci decreti attuativi corrispondono dieci testi.

Di certo mancano ancora all’appello i più significativi: quello relativo ai controlli, al contrassegno alternativo, ai consorzi e quello sugli schedari. la filiera rimane in attesa.

Qui di seguito Agricolae riporta il pdf i decreti finora pubblicati in Gazzetta:

DM_divieto_uso_pezzi_legno_quercia_vini_DOP_italiani

D.M._n._748_del_7_luglio_2017_UVADATAVOLA

DM 10 agosto limiti di alcuni componenti nei vini

DM_11294_del_25_9_2017_sostanze_denaturanti

Incompatibilitá Comitato mosti_inferiore_8_vol_

DM_944_del_6_settembre_2017 (1) sostanze_zuccherine_

DM_945_del_6_settembre_2017 (1)

Registro_aceti_D.M._685_del_22.6.2017 sostanze_zuccherine_

Allegato_al_DM_945_del_6_settembre_2017 (1)