Caso Cia-Servadei. Ministero del Lavoro fa melina, il Mef fa chiarezza. Ecco cosa dice il vademecum della Ragioneria dello Stato
Il ministero del Lavoro all’impasse sul caso Servadei. E’ caos dopo che il presidente del collegio dei revisori dei conti di Enpaia, designato proprio dal dicastero all’epoca guidato da Giuliano Poletti, ha assunto incarichi molteplici all’interno della Cia, costituente del Cda dello stesso Ente di previdenza (il direttore Claudia Merlino è nel Cda).
Soprattutto perché Servadei non aveva comunicato nulla nè ad Enpaia, nè al ministero del Lavoro, come prevede invece il codice etico e il vademecum Mef del 2017 redatto dalla Ragioneria dello Stato da cui proviene lo stesso titolare del dicastero Daniele Franco.
Vademecun considerato “stella polare” per quanto riguarda la Cosa Pubblica.
Il ministero del Lavoro ancora non ha risposto alle domande poste da AGRICOLAE sulla questione e si rimpalla la responsabilità di dirigente in dirigente fino al ministro “in qualità di responsabile delle nomine”, spiegano ad AGRICOLAE. E, da quanto apprende da fonti interne, starebbe ora cercando di rimpallare a sua volta la responsabilità a Enpaia. Ente di previdenza agricola che era all’insaputa del doppio o triplice incarico Servadei.
Enpaia infatti – che nulla sapeva e che non ha scelto Servadei – rischia ora di rimetterci la faccia su una faccenda che riguarda eventuali conflitti o incarichi poco opportuni relativi al presidente dei revisori dei Conti scelto dal ministero del Lavoro.
Ma c’è di più: il vademecum pubblicato dal ministero dell’Economica ad aprile 2017 e che rappresenta le linee guida per tutti i dicasteri, sembra parlare chiaro in merito ai revisori dei conti. Al punto 1.3.1, relativo ai “requisiti soggettivi dei revisori dei conti” recita:
“fra i requisiti richiesti, in via generale, a tutti coloro che sono chiamati a ricoprire l’incarico di revisore, figura il requisito di indipendenza, previsto all’articolo 21 del decreto legislativo n.123 del 2011, e finalizzato a garantire che l’incarico di revisore sia svolto con obiettività e integrità, in assenza di situazioni di potenziale conflitto tra revisore e ente soggetto a controllo che potrebbero verificarsi laddove il revisore fosse portatore di interessi diretti o indiretti nello svolgimento dell’incarico”.
“La verifica della sussistenza di una concreta minaccia per l’indipendenza del revisore va effettuata caso per caso procedendo a una valutazione dei rischi che possano comprometterne l’integrità e l’obiettività quali, ad esempio, l’esistenza di interesse economico, finanziario o di altro genere in rapporto diretto con l’attività svolta dall’ente pubblico oppure l’eccesso di familiarità, fiducia o confidenzialità, tra il revisore e i soggetti che operano nell’ente che potrebbe rendere il revisore stesso eccessivamente influenzabile nell’esercizio dell’attività di vigilanza”.
E se “il rischio di compromissione dell’indipendenza risulti significativo e non sia possibile procedere ad intraprendere azioni correttive in grado di ridurre tale rischio ad un livello compatibile con lo svolgimento dell’attività di vigilanza, il revisore è chiamato a rifiutare l’incarico o a rinunciarvi”.
Poi anche il Mef, cita l’articolo 2399 del codice civile:
“il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti dell’organo esecutivo dell’ente e coloro che sono legati all’ente o alle società dallo stesso controllate a un rapporto di lavoro continuativo, sia subordinato che autonomo, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza ai sensi dell’articolo 2399 del codice civile”.
E tanto per fare chiarezza – che dal ministero del Lavoro tarda ad arrivare – il Mef di Daniele Franco dice:
“La preesistenza di cause di incompatibilità alla nomina ha come conseguenza l’ineleggibilità al ruolo di revisore. Qualora invece tali incompatibilità sopraggiungano in un momento successivo alla stessa nomina, la fattispecie che si configura è quella della decadenza”.
Il Servadei infatti, secondo quanto previsto da legge, dovrebbe aver firmato al momento dell’incarico l’autocertificazione dalla quale era possibile evincere l’inesistenza di eventuali conflitti di interesse ed altri elementi eventualmente ostativi all’assunzione dell’incarico di carattere pubblico. Come “l’insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del D.lgs. n39/2013; insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi dell’art.53 del D.lgs.. n. 165/2011; modello di dichiarazione elenco incarichi”. Certificazioni che ora sembrano esssere state superate dagli incarichi assunti dal revisore dei conti in Cia.
Si resta in attesa di sapere, in virtù del fatto che Servadei rappresenta in Enpaia il ministero del Lavoro:
Nel frattempo, se il ministero del Lavoro non risponde e non dà spiegazioni alla stampa, i quesiti cominciano ad arrivare dal Parlamento tramite interrogazioni.
Era stato scritto: