Regolarizzazione lavoro sommerso, interrogazione Taricco, Pd, a Catalfo, Gualtieri e Lamorgese

Con l’interrogazione presentata oggi in Senato, il Senatore Mino Taricco, insieme ai colleghi Valeria Fedeli, Luciano D’Alfonso, Anna Rossomando, Mauro Laus, Assuntela Messina, Vanna Iori, Tatiana Rojc, Dario Stefano, Roberta Pinotti, Francesco Giacobbe, Paola Boldrini, Monica Cirinnà, Andrea Ferrazzi, Alessandro Alfieri, Valeria Valente, Francesco Verducci, Vincenzo D’Arienzo, Gianni Pittella e Daniele Manca, hanno sollecitato i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell’Interno ed il Ministro dell’Economia e delle Finanze affinché si proceda ad una valutazione ed una successiva possibile adozione di azioni mirate a sbloccare le domande di regolarizzazione del lavoro sommerso presentate da parte di tutti quei lavoratori in attesa di un permesso di soggiorno ai fini lavorativi.

 

Il Ministero dell’Interno alla data del 15 Agosto scorso registrava circa 207.542 domande per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro, con una netta prevalenza di richieste riguardanti il lavoro domestico e di assistenza alla persona, di queste solo 7.049 domande erano già in bozza, ponendo, a livello provinciale, tra le prime tre posizioni nell’invio di richieste per permessi di soggiorno temporaneo presentate agli sportelli postali da cittadini stranieri, Verona (675 domande), Cuneo (466) e Cosenza (423) seguite da Milano (406)

 

Aggiunge il Senatore Taricco: “Risulterebbe che per istruire la procedura ed avviare la pratica siano necessari i pareri di Questura, Ispettorato del lavoro e Prefettura, e che detti pareri stiano affluendo molto lentamente, ponendo serie ipoteche sui tempi di definizione delle singole pratiche e conseguentemente sulla regolarizzazione degli stranieri in attesa di permesso di soggiorno.

 

Il tema della regolarizzazione del lavoro irregolare  investe larga parte del nostro territorio nazionale ed è per questo motivo che abbiamo voluto richiamare l’attenzione dei Ministri affinché si proceda ad una valutazione dello stato attuale della situazione e si consideri, qualora necessario, l’eventuale adozione di azioni mirate ad agevolare le procedure burocratiche e a sbloccare le domande rimaste ancora “insolute”, anche a causa delle difficoltose comunicazioni tra i soggetti istituzionali interessati dalla procedura, per dare la possibilità a tutte quelle persone in attesa di un permesso di soggiorno ai fini lavorativi, di poter definire il proprio percorso regolare sul nostro territorio nazionale” conclude così il Senatore Mino Taricco

 

 




L.Bilancio, Mipaaf chiede esenzione Irpef redditi dominicali e agrari

Il Mipaaf propone al Mef l’esenzione Irpef dei redditi dominicali e agrari diretti e degli imprenditori agricoli professionali. E’ tra le richieste che il ministero delle Politiche agricole chiede al ministeri di Roberto Gualtieri per la Legge di Bilancio.

Qui di seguito AGRICOLAE riporta il testo:

Articolo

(Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali)

 

  1. All’articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) le parole: « 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti <<2019, 2020 e 2021>>;
  3. b) l’ultimo periodo è soppresso.

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta dispone che, con   riferimento all’anno   d’imposta   2021, non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), e delle relative addizionali, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (come individuati dall’art. 1, D.Lgs. n. 99 del 2004) iscritti nella previdenza agricola.

L’esenzione, già prevista dall’articolo 1, comma 44, della legge di bilancio 2017 (l. n. 232 del 2016) con riferimento agli anni di imposta 2017, 2018 e 2019, è stata prorogata al 2020 dalla legge di bilancio 2020 (l. n. 160 del 2019). Tale disposizione aveva previsto, inoltre, che i predetti redditi concorressero alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF nella misura del 50% per l’anno 2021. Con la proposta in oggetto, come detto, si intende estendere al 100% l’esenzione.




Legge di Bilancio, Mipaaf chiede a Mef assunzione 9 nuovi dirigenti Agea e 55 unita. E 25 mln per coprire buchi bando SIAN costato finora 140 mln in piu

Tra le misure che il ministero delle Politiche agricole ha inviato – da quanto apprende AGRICOLAE – nei giorni scorsi al Mef per la stesura della Legge di Bilancio, figura anche il rafforzamento del personale Agea.

Il Mipaaf chiede al Mef l’assunzione di nove dirigenti e di 55 unità di personale non dirigenziale allo scopo dell’istituzione di sette nuovi uffici di livello dirigenziale non generale. “A tale scopo – si legge nel testo – la stessa Agenzia è autorizzata a reclutare, anche in applicazione dell ‘articolo I , comma 147 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, e ad assumere, nove unità di personale di livello dirigenziale non generale, nonché cinquantacinque unità di personale non dirigenziale, nel limite di un importo massimo complessivo di 4.400 .000 euro annui a decorrere dall’anno 2021″.

Non solo: sul tavolo anche il fabbisogno finanziario Agea le cui finanze sono in difficoltà a causa dela contingenza dovuta al contenzioso sui bandi Consip su Sian. Che ha portato finora a un maggior costo per l’erario – con il proseguio del bando in essere – di circa 140 milioni di euro. La gara infatti terminava nel 2016 e il lotto più grande è stato contrattualizzato nei giorni scorsi. Resta in piedi ancora il robusto contenzioso sul lotto 2 del significativo importo di 180 milioni di euro.

Al fine di garantire la corretta erogazione dei servizi affidati ad Agea e conseguire il pareggio di bilancio, “si confida – si legge – nell’accoglimento della richiesta, mediante l’individuazione e il trasferimento di maggiori risorse per euro 25,6 milioni e si resta a disposizione per ogni eventuale incombente”.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica il testo della proposta inviata al ministero di Gualtieri:

 

(Rafforzamento del personale AGEA)

  1. Al fine di garantire il mantenimento dei requisiti di riconoscimento previsti dal regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’ l 1 marzo 2014 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 nonché di adeguare la propria struttura organizzativa allo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, come modificato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116 e, agli ulteriori e innovativi compiti derivanti dall’attuazione delle misure di sostegno economico disposte nel contesto emergenziale determinato dal Covid – 19, è autorizzata l’istituzione, nell’ambito della dotazione organica dell’Agea, di sette nuovi uffici di livello dirigenziale non generale A tale scopo la stessa Agenzia è autorizzata a reclutare, anche in applicazione dell ‘articolo I , comma 147 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, e ad assumere, nove unità di personale di livello dirigenziale non generale, nonché cinquantacinque unità di personale non dirigenziale, nel limite di un importo massimo complessivo di 4.400 .000 euro annui a decorrere dall’anno 2021.

 

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

La presente disposizione intende incidere, rafforzandola, sulla struttura organizzativa dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, le cui debolezze strutturali non sono state superate dalle riforme organizzative succedutesi nell’ultimo decennio (segnatamente il decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 74 e il decreto legislativo 4 ottobre 2019 n. 116), in quanto tutte realizzate ad invarianza di spesa.

L’attuale struttura organizzativa dell’AGEA risulta, infatti, articolata. in conseguenza dei tagli alla dotazione organica dirigenziale effettuati a partire dal 2011, in soli undici uffici di livello dirigenziale non generali, dei quali però solo nove attualmente coperti.

Di contro, l’attuazione della riforma della PAC 2020 e l’implementazione delle separazione tra le funzioni di Organismo di coordinamento e di Organismo pagatore attribuite all’Agenzia, attraverso interventi mirati alla segregazione delle funzioni tra e all’interno degli Uffici, come previsto dalla normativa comunitaria in materia di riconoscimento degli Organismi pagatori e di coordinamento, nonché dallo stesso decreto legislativo n. 74/2018, richiede che la struttura organizzativa di AGEA si articoli in almeno diciotto uffici dirigenziali di livello non generale

In particolare, l’Organismo pagatore, vincolato al rispetto di nonne specifiche di origine comunitaria, che impegnano lo Stato membro a riconoscere come organismi pagatori solo “i servizi od organismi che dispongono di un’organizzazione amministrativa e di un sistema di controllo interno che offrono garanzie sufficienti in ordine alla legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti” deve poter disporre necessariamente almeno di un dirigente responsabile delle funzioni di seguito indicate:

  1. di un dirigente responsabile dell’autorizzazione dei pagamenti del FEAGA SIGC;
  2. di un dirigente responsabile dell’autorizzazione dei pagamenti del FEAGA non-SIGC;
  3. di un dirigente responsabile dell’autorizzazione dei pagamenti del FEASR;
  4. di un dirigente responsabile dell’esecuzione dei pagamenti;
  5. di un dirigente responsabile della contabilizzazione dei pagamenti e gestione delle fidejussioni;
  6. di un dirigente responsabile della gestione dei debiti e dei recuperi;
  7. di un dirigente responsabile del servizio tecnico per i controlli;
  8. di un dirigente responsabile del controllo interno della spesa comunitaria (audit);
  9. di un dirigente responsabile del pagamento degli aiuti

Anche l’Organismo di coordinamento in relazione alle sue funzioni di raccolta delle informazioni da mettere a disposizione della Commissione Europea e di trasmissione di tali informazioni alla Commissione, di adozione e di coordinamento a seconda dei casi, di misure intese ad ovviare alle lacune di natura comune e, ove possibile, di garanzia dell’applicazione uniforme delle norme dell’Unione, deve poter disporre necessariamente almeno:

1O. di un dirigente responsabile per l’armonizzazione delle procedure amministrative di erogazione degli aiuti da parte di tutti gli Organismi pagatori riconosciuti (attualmente dieci, inclusa la stessa AGEA);

  1. di un dirigente responsabile per i rapporti con le istituzioni comunitarie e per la trasmissione delle informazioni richieste dalla regolamentazione comunitaria (contabili e non), relative a tutti gli Organismi pagatori riconosciuti;

12 di un dirigente responsabile per il sistema integrato di gestione e controllo SIGC e responsabile dell’Ufficio statistica;

  1. di un dirigente responsabile per l’esercizio delle ulteriori funzioni di controllo e di gestione affidate all’AGEA dalla normativa nazionale in materia agricola e responsabile dell’Autorità di Audit FEAMP.

Inoltre, nella qualità di Ente pubblico non economico, l ‘AGEA è ovviamente destinataria di trasferimenti finanziari a carico dell’Erario per sostenere le spese di funzionamento. Nello stesso ambito, occorre assicurare la gestione del personale, gli approvvigionamenti dei beni e servizi necessari (inclusi quelli, rilevantissimi, di natura informatica ed agronomica diretti alla gestione ed ai controlli sulle erogazioni), la liquidazione delle relative spese e la gestione del bilancio.

Ne deriva che anche l’Area Organizzazione dell’AGEA dovrebbe, in aggiunta a quanto sopra specificato, disporre almeno:

  1. di un dirigente responsabile del personale;
  2. di un dirigente responsabile degli affari generali;
  3. di un dirigente responsabile del bilancio e dei servizi di ragioneria.

In fine, le funzioni strategiche in materia di SIAN impongono la messa in atto di un adeguato presidio delle attività connesse al sistema informativo sia in termini di infrastruttura che di gestione.

Le relative responsabilità, attualmente incardinate nell ‘Area coordinamento per la parte di governo nello sviluppo dei sistemi e nell’Area amministrazione per la parte di gestione dell’infrastruttura nonché della responsabilità della gestione della gara SIAN e della contrattualistica al riguardo, potrebbero, in un’ottica di razionalizzazione organizzativa e di miglioramento dell’efficacia dell’azione amministrativa, anche ai fini della transizione digitale, necessitano del presidio delle seguenti strutture dirigenziali di 2/\ fascia:

  1. un dirigente responsabile per il Coordinamento, gestione e sviluppo del SIAN;
  2. un dirigente responsabile delle Infrastrutture digitali,

Tale articolazione dei posti – funzione di livello dirigenziale non generale rappresenta, infatti,

il minimo ammissibile per poter efficacemente operare nel rispetto dei principi di

–        separazione della gestione degli aiuti comunitari da quelli nazionali;

–        separazione delle funzioni di Organismo pagatore da quelle di Organismo di coordinamento;

–        segregazione di tutte le funzioni, garantendo in ogni caso la conformità dell’organizzazione dell’Organismo pagatore alle regole stabilite dall’Allegato I del Reg. delegato (UE) n. 907/2014

L’attuale inadeguatezza della struttura organizzativa di AGEA, soprattutto per quanto riguarda l’efficace svolgimento delle sue funzioni di Organismo pagatore, è stata del resto più volte stigmatizzata dai Servizi della Commissione europea e potrebbe condurre all’esito non improbabile di apertura di un procedimento di rettifica finanziaria, da cui potrebbe scaturire la sospensione dei rimborsi di tutte le spese effettuate e la richiesta di revoca del riconoscimento dell’Organismo pagatore AGEA .

Peraltro, le criticità connesse all’insufficienza della struttura organizzativa, sia in termini di dotazione di dirigenti che di personale non dirigenziale, risultano ulteriormente aggravate dall’attribuzione all’Agenzia, nell’ambito delle misure adottate dal Governo per il contrasto degli effetti di potenziale crisi economica derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid- 19, di ulteriori 300 milioni di euro da destinare all’acquisto ed alla distribuzione gratuita di derrate alimentari in favore degli indigenti, che si aggiunge alle incombenze legate alla gestione delle misure di aiuto nazionali, in costante incremento da diversi anni anche a prescindere dall’attuale emergenza epidemiologica, come portato della crisi economica perdurante.

In questo quadro, il potenziamento della struttura organizzativa di Agea e l’incremento delle risorse umane è suscettibile di accrescere la capacità dell’Agenzia di corretta erogazione degli aiuti agricoli comunitari, sulla base di un sistema di controllo efficace, riducendo per tale via il rischio di rettifiche finanziarie che negli anni hanno comportato un esborso per l’erario nettamente superiore a quello che sarebbe richiesto per gli interventi di riordino sopra delineati;

– assicurare un miglioramento della qualità del servizio reso, garantendo celerità nell’erogazione delle risorse e adeguate risposte alle attese degli utenti, anche avvalendosi dei più avanzati strumenti di comunicazione e di innovazione da sviluppare nell’ambito del SIAN.

Per tali finalità, la presente disposizione autorizza AGEA ad istituire sette nuovi uffici di livello dirigenziale non generale, e ad assumere, mediante procedure di reclutamento concorsuale o in applicazione dell’articolo 1, comma 147 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, altri nove nuovi dirigenti, nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica dei dirigenti di livello non generale che viene così rideterminata in 18 posizioni.

La norma autorizza altresì AGEA ad assumere, mediante procedure di reclutamento concorsuale o in applicazione dell’articolo 1, comma 147 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, 55 nuove unità di personale non dirigenziale, anche al fine di supportare i processi di innovazione tecnologica e secondo il proprio piano triennale dei fabbisogni di personale.

Gli oneri derivanti dagli incrementi suddetti sono valutati nel limite di un importo massimo di 4.400.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021.

 

Fabbisogno finanziario AGEA per l’anno 2020

 

Riguardo alla definizione della prossima legge di bilancio dello Stato per l’anno 2021, si rappresenta quanto segue.

AGEA, per l’anno 2020, ha ricevuto il finanziamento di € 148.221.803, con una riduzione di circa 1 milione di euro rispetto all’anno precedente e di circa 6 milioni di euro rispetto al 2017, registrando una contrazione delle risorse disponibili nell’ultimo triennio di circa il 4%. Ciò ha contribuito a determinare una cronica insufficienza dei trasferimenti verso Agea, già segnalata con precedenti note prot. nn. 45076 del 25/06/2017 e 69820 del 06/09/2018,

La predisposizione del bilancio di previsione dell’AGEA per l’anno 2020 è stata particolarmente difficoltosa, e lo sarà analogamente per il 2021, anche in relazione a tre ulteriori circostanze:

  • Il ritardo nell’aggiudicazione dei lotti della gara per la gestione e lo sviluppo del SIAN da parte di CONSIP S.p.A., stazione appaltante di cui AGEA è committente ai sensi dell’articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91 e, il conseguente contenzioso, ancora in essere, tra soggetti concorrenti che di fatto impedisce il subentro dei nuovi aggiudicatari;
  • La disposizione normativa introdotta dal decreto legislativo 4/10/2019 n.116, articolo 2 comma 1 lettera p) che prevede la trasformazione della società Sin S.p.a. in società in house a controllo analogo tra il Mipaaf e Agea con la conseguente persistenza del costo di struttura che ammonta a circa 10 milioni di euro annui.
  • L’emergenza sanitaria da Covid – 19, ancora in atto e le conseguenti misure emanate dal Governo, sia in termini di restrizione negli spostamenti e distanziamento sociale, sia in termini di intervento economico a favore delle imprese agricole e delle fasce di popolazione maggiormente bisognose.

Le predette circostanze di carattere generale sopra evidenziate determinano situazioni specifiche, illustrate nel prosieguo della presente nota, dalle quali scaturisce l’esigenza di maggiori trasferimenti verso Agea che consentano lo svolgimento dei servizi ad essa affidati e il pareggio di bilancio.

 

  1. Il bilancio dell’Agenzia è gravato dal costo dell’accantonamento delle quote di TFR/TFS del personale dipendente, che si incrementa progressivamente per il decorrere del tempo ed in relazione all’anzianità dei dipendenti. Nell’anno 2020 tale voce è pari a 17,4 milioni di euro, a fronte del quale nell’anno 2015, con Legge 2 ottobre 2015, n. 171, è stata stanziata, da parte dello Stato a favore di AGEA, un’assegnazione dedicata, pari a 14,9 milioni di euro con una differenza attualmente posta a carico del bilancio Agea di euro 2,5 milioni;
  2. L’art. 78, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto l’incremento di 50 milioni di euro per l’anno 2020 del fondo, di cui all’articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al fine di assicurare la distribuzione delle derrate alimentari per l’emergenza derivante dalla diffusione del virus Covid-19. L’iscrizione di tale somma ha comportato un maggior onere a carico del bilancio di funzionamento dell’Ente, per effetto del calcolo del fondo di riserva, quantificato nella misura minima dell’1% delle spese correnti, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 97/2003. Ciò determina una maggiore esigenza di bilancio per euro 0,5 milioni;
  3. Sempre con riferimento agli aiuti da erogare da parte dell’Agenzia, si rappresenta, inoltre, che nell’anno 2020 sono stati assegnati circa 600 milioni di euro, finanziati con fondi comunitari e nazionali di varia natura, come meglio dettagliati nell’Allegato alla presente lettera. L’assegnazione e la conseguente gestione di tali ulteriori risorse, senza alcuno stanziamento destinato all’attuazione, determinano un incremento delle attività da parte dell’Agenzia, in termini di: i) espletamento e conclusione delle procedure di gara correlate agli acquisti delle derrate alimentari; ii) successive distribuzioni sul territorio agli aventi diritto; iii) pagamenti ai fornitori; iiii) istruttoria delle domande; iiiii) controlli. In taluni casi, l’eccessiva mole di attività derivante dalla gestione di tali risorse richiede un supporto aggiuntivo da parte del fornitore dei servizi di assistenza, stante anche la continua, persistente e nota riduzione del personale dell’Agenzia, con un conseguente incremento delle spese da sostenere per un importo pari a 2,5 milioni di euro. Per quanto attiene le attività di controllo le stesse, come per tutte le misure di aiuto, sono affidate da Agea a terzi (Sin spa, Agecontol, aggiudicatario lotto 4) il che determina un maggiore costo di euro 2 milioni;
  4. Nell’ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale, i controlli sulle domande di pagamento di competenza di Agea erano delegati alle Regioni che gli svolgevano a proprie spese. La progressiva perdita di personale dipendente specializzato e le difficolta finanziarie dei bilanci regionali ha determinato la restituzione delle deleghe di funzioni dalle Regioni ad AGEA con un ulteriore aggravio delle attività richieste all’Agenzia che, in ragione delle necessarie competenze da mettere in campo, dovrà affidare a terzi con un conseguente incremento delle spese da sostenere per un importo pari a 2,4 milioni di euro;
  5. Con riferimento specifico alla gestione del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) l’Agenzia ha in parte sostenuto e, dovrà sostenere, spese necessarie ed improrogabili per la sua evoluzione tecnologica e, per rispondere a specifici piani di azione della Commissione Europea che se non osservati potrebbero comportare rilevanti correzioni finanziarie, per complessivi euro 15,7 milioni, di cui si fornisce un sintetico dettaglio:
    1. evoluzione tecnologica e potenziamento del CED SIAN, per euro 2 milioni;
    2. acquisto e rinnovo licenze Oracle, per euro 5,5 milioni e relativa manutenzione per euro 1,2 milioni annui;
    3. progetti evolutivi del SIAN necessari a rispondere ai piani d’azione della Commissione europea sui requisiti di riconoscimento dell’Organismo Pagatore Agea, sul cambio della parcella di riferimento e modifica del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) e sull’introduzione del sistema di controllo del monitoraggio preventivo per euro 7 milioni.

Sino ad ora l’Agenzia, per garantire il pareggio di bilancio ha disposto significative e non più sostenibili ne replicabili riduzioni di spesa in settori sensibili, quali a titolo esemplificativo quelli afferenti ai rapporti convenzionali con i CAA, allo stesso costo della struttura SIN e ai servizi resi dalla stessa SIN S.p.A. in proroga ai sensi dell’articolo 23, comma 7 del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2016, n. 160, in virtù dell’Atto Esecutivo A14-01.

Per quanto sopra, al fine di garantire la corretta erogazione dei servizi affidati ad Agea e conseguire il pareggio di bilancio, si confida nell’accoglimento della richiesta, mediante l’individuazione e il trasferimento di maggiori risorse per euro 25,6 milioni e si resta a disposizione per ogni eventuale incombente.




Legge Bilancio, Mipaaf invia al Mef richiesta per 140 assunzioni ministero a tempo indeterminato. E aumento indennità Icqrf che passano da plafond di 0,5 a 2 mln di euro

Il ministero delle Politiche agricole ha inviato nei giorni scorsi al Ministero dell’Economia le proposte da inserire nella Legge di Bilancio. Ieri sera prevista una prima riunione per discutere le misure da includere.

Da quanto apprende AGRICOLAE, tra le proposte, figura al primo posto, la richiesta di un rafforzamento delle attività del Mipaaf, tramite l’assunzione di 140 persone a tempo indeterminato “mediante apposite procedure concorsuali pubbliche”.

E si chiede che venga quadruplicata l’indennità per il personale ICQRF (da 0,5 a 2 milioni di euro) ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica integralmente la proposta ricevuta dal Mef di Roberto Gualtieri:

(Rafforzamento attività Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

 

  1. Al fine di assicurare i necessari standard di funzionalità dell’amministrazione e delle relative strutture interne, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di politiche di tutela, coordinamento e programmazione dei settori agroalimentare, ippica, pesca e forestale, nonché per adeguare tempestivamente i livelli dei servizi alle nuove esigenze anche a seguito degli effetti derivanti dall’emergenza COVID-19, e far fronte, conseguentemente, alla necessità di coprire le vacanze di organico, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il biennio 2021-2022, è autorizzato a reclutare e ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposite procedure concorsuali pubbliche secondo i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 247, 248 e 249 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 un contingente di complessivo di 140 unità di personale.
  2. L’autorizzazione all’assunzione di cui al comma 1 è destinata anche per avviare nuove procedure concorsuali per il reclutamento di professionalità con competenze in materia di:
  3. a) digitalizzazione;
  4. b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi;
  5. c) qualità dei servizi pubblici;
  6. d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento;
  7. e) contrattualistica pubblica;
  8. f) controllo di gestione e attività ispettiva;
  9. g) tecnica di redazione degli atti normativi e analisi e verifica di impatto della regolamentazione;
  10. h) monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e di bilancio.
  11. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 100 mila euro per l’anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  12. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente articolo, nel limite massimo di spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2021 e di 6,6 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede, a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

 

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

 

 

L’individuazione del fabbisogno di personale nel biennio 2021-2022 è stato quantificato tenendo conto delle vacanze in organico nel 2020 e della stima delle cessazioni di personale del 2021, 2022 e 2023.

La dotazione organica ministeriale così come rideterminata dal D.P.C.M. 179/2019, e successiva modifica di cui al D.P.C.M. 53/2020, è la seguente:

 

 

Qualifica/area Dotazione organica Agricoltura Dotazione organica ICQRF Dotazioni organiche per Area
Dirigente I fascia 9 3 12
Dirigente II fascia 39 22 61
Totali dirigenti 48 25 73
Terza Area 421 372 793
Seconda area 355 410 765
Prima area 8 9 17
Totale personale
non dirigenziale
784 791 1575
Totale dotazioni
organiche
832 816 1648

 

Al 31 agosto 2020, per quanto riguarda la sezione Agricoltura, il prospetto delle scoperture, al netto delle assunzioni autorizzate con D.P.C.M. 19 agosto 2020 in relazione al quale l’Amministrazione opera attraverso il concorso unico RIPAM, è il seguente:

 

(INDENNITA’ ICQRF)

 

  1. All’articolo 78, comma 3-bis, del decreto-legge17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole:“0,5 milioni di euro”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “2 milioni di euro”.

 

Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, è autorizzata, per gli anni 2020 e 2021, la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2020 e di 0,5 milioni di euro per l’anno 2021, quale incremento dell’indennità di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020 e 0,5 milioni di euro per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Si propone di adeguare l’importo della predetta indennità per l’anno 2021, fissata in 0,5 milioni di euro, ai 2 milioni di euro stanziati per il 2020.

 

 




DL RILANCIO, MIPAAF DI BELLANOVA SI METTE MANI IN TASCA E VA A COLMARE I GAP DEI COLLEGHI DI GOVERNO, LAVORO E MEF

AGRICOLAE pubblica qui di seguito l’ultima riformulazione dell’articolo 222 al Dl rilancio che ha appena avuto l’ok in votazione alla Camera.

Dopo un braccio di ferro interno alla maggioranza il Mipaaf di Bellanova si mette le mani in tasca e con risorse proprie va a colmare i gap creati dai colleghi di governo: precisamente del ministero del lavoro di Nunzia Catalfo e di ministero dell’economia di Roberto Gualtieri. E taglia il costo del lavoro degli agricoltori e dei pescatori. E riconosce l’indennità che hanno preso tutti – finora – tranne chi lavora in mare.

DL RILANCIO, BELLANOVA: 600 MLN PER SOSTENERE FILIERE IN CRISI. ECCO COME

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Filiere in crisi: 426 milioni destinati all’esonero per i primi sei mesi 2020 dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura; 90 milioni mirati all’istituzione di un Fondo emergenziale espressamente istituito a supporto del settore zootecnico, destinato all’erogazione di aiuti diretti e alla definizione di misure di sostegno al settore, con particolare riferimento all’ammasso privato.

“Già nelle prime settimane dell’emergenza avevamo preso l’impegno che non avremmo lasciato solo nessuno. Lo stiamo mantenendo”, così la Ministra Teresa Bellanova, subito dopo il via libera in sede di approvazione del Decreto Rilancio dell’emendamento “di fondamentale importanza” che, prosegue la Ministra, “abbiamo riformulato e fatto approvare per il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura.

L’intervento per la decontribuzione assicurata per sei mesi, misura riconosciuta nel limite dei 426 milioni”, spiega Bellanova “assicurerà a migliaia di imprese del nostro settore di beneficiare di un supporto economico immediatamente fruibile. Ma non è la sola azione prevista. L’emendamento, infatti, rafforza, rifinanziandolo con 30 milioni di euro, lo strumento della cambiale agraria, per consentire liquidità alle imprese che operano nel settore agricolo, dell’agriturismo e della pesca, beneficiando di credito immediato da parte di Ismea attraverso prestiti fino a 30 mila euro, a tasso zero e con limitatissime procedure burocratiche”.

Nello stesso emendamento approvato, infine, previsto anche il rifinanziamento di 30 milioni di euro del Fondo di solidarietà nazionale, per sostenere le imprese agricole danneggiate, oltre che dagli effetti del Covid 19, dagli attacchi della cimice asiatica.

Le reazioni:

DL RILANCIO, ALLEANZA COOPERATIVE: UN DECISO PASSO AVANTI CON RIFORMULAZIONE ART 222

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“Un deciso passo in avanti per le imprese agricole e della pesca l’approvazione dell’emendamento che riformula l’articolo 222 del decreto-legge Rilancio Italia”. Questo il commento di Giorgio Mercuri, presidente dell’Alleanza delle cooperative agroalimentari che esprime apprezzamento, soprattutto, per l’intervento a sostegno delle imprese agricole e della pesca appartenenti alle filiere in crisi.

Con 426,1 milioni di euro per l’anno 2020 le imprese delle filiere agrituristiche, apistiche, cerealicole, florovivaistice, vitivinicole, dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura potranno beneficiare di un intervento rapido e diretto in forza dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti per i primi 6 mesi del 2020.

“Soddisfacente  anche  il rifinanziamento dell’istituto della cambiale agraria e della pesca, fortemente auspicato dall’Alleanza delle cooperative agroalimentari, nonché  la destinazione di 90 milioni di euro per il settore zootecnico, già in difficoltà nel periodo pre-Covid19”.

“Auspichiamo – conclude Mercuri – che possano essere trovate al più presto risorse per le imprese ortofrutticole che sono state duramente colpite dalle gelate di fine marzo e che, al momento, sono escluse dal beneficio della decontribuzione previdenziale e dalla possibilità di accedere agli indennizzi del Fondo di solidarietà nazionale”.

DL RILANCIO: COLDIRETTI, ACCOLTA NOSTRA PROPOSTA TAGLIO COSTO LAVORO

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Sono state accolte le nostre richieste per il taglio del costo del lavoro nei settori piu’ colpiti dalla crisi provocata dall’emergenza covid. E’ quanto afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nell’esprimere soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento al DL Rilancio che destina 426 milioni all’esonero per i primi sei mesi 2020 dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole ma anche ippicoltura, pesca e dell’acquacoltura. Un risultato importante – sottolinea Prandini – al quale va aggiunta anche l’istituzione di un Fondo emergenziale di 90 milioni a supporto del settore zootecnico, il rifinanzianto con 30 milioni di euro dello strumento della cambiale agraria e la destinazione di  30 milioni di euro aggiuntivi per il Fondo di solidarietà nazionale, per sostenere le imprese agricole danneggiate, oltre che dagli effetti del Covid 19, dagli attacchi della cimice asiatica. Da quando è iniziata la pandemia in Italia – ha precisato Prandini – il 57% delle 730mila aziende agricole nazionali ha registrato una diminuzione dell’attività ma l’allarme globale provocato dal Coronavirus – ha concluso il Presidente della Coldiretti –  ha fatto emergere una maggior consapevolezza sul valore strategico della filiera del cibo con la necessità di difendere la sovranità alimentare e non dipendere dall’estero per l’approvvigionamento alimentare in un momento di grandi tensioni internazionali sugli scambi commerciali.

DL RILANCIO, GADDA, IV: RISPOSTE CONCRETE AD AGRICOLTORI

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“Sono molto soddisfatta che nel decreto rilancio siano state ascoltate le proposte del mondo agricolo, a cui ho lavorato in queste settimane e ringrazio la ministra Bellanova per avere stanziato queste risorse straordinarie”. Lo dichiara Maria Chiara Gadda, capogruppo di Italia Viva in Commissione Agricoltura, a proposito del Dl RIlacio.
“Le misure approvate – continua  vanno nella direzione della concretezza. Si da un segnale forte al settore agricolo, della pesca e al made in italy agroalimentare, pesantemente danneggiati dalla crisi derivante dal Covid19. Mi sono battuta in queste settimane perché si potesse dare una risposta concreta ai tanti imprenditori agricoli e della pesca che hanno presentato la domanda per la cambiale agraria e della pesca. Uno strumento che sta consentendo alle imprese di avere risorse certe, senza burocrazia e in tempi brevi, necessarie ad assicurare liquidità finanziaria per la ripresa delle attività imprenditoriali. I 30 milioni di euro messi a disposizione dal Parlamento si aggiungono ai 30 già stanziati da Ismea e contribuiranno a finanziare buona parte delle 7000 domande ricevute. Auspico che Ismea possa rafforzare l’utilizzo della cambiale agraria, anche con ulteriori risorse finanziare, per finanziare tutte le domande presentate ma anche per dare la possibilità ad altre imprese di partecipare con la riapertura dello sportello”
“Tra le altre misure principali, ci sará un esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il primo semestre del 2020 per i comparti agricoli maggiormente danneggiati, con una copertura di 426 milioni di euro, a cui si aggiungono altri 90 milioni di euro per le imprese del settore zootecnico e con decreto rilancio altri 250 milioni di euro a valere sul fondo per gli aiuti alimentari”, conclude.

DL RILANCIO, ALLEANZA PESCA: GRANDE RISULTATO BELLANOVA. FINALMENTE TUTELATI PESCATORI AUTONOMI

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Finalmente si è trovata una soluzione per consentire anche ai pescatori autonomi, soci di cooperative, di ottenere un’indennità per fronteggiare gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica COVID-19. Grazie al lavoro della Ministra Bellanova, con le risorse del MIPAAF, verrà riconosciuto un bonus da 950 euro ciascuno. “Si tratta di un grande risultato” afferma l’Alleanza delle Cooperative – coordinamento Pesca “che premia gli sforzi da noi fatti in queste ultime settimane; un risultato ottenuto non senza difficoltà e ormai insperato alla luce delle informazioni sino a ieri. Ci sentiamo di ringraziare la Ministra che ha compreso le ragioni di questi lavoratori e la necessità di restituire parità di trattamento con i loro colleghi, fin dall’inizio ammessi all’aiuto”.




DL RILANCIO FATTO. CONTE, GUALTIERI, PATUANELLI, SPERANZA E BELLANOVA CHE, IN LACRIME: EMERSI GLI INVISIBILI. HA VINTO LO STATO

Parla di “un testo complesso di oltre 250 articoli che vale quanto due manovre di Bilancio” il premier Giuseppe Conte al termine del Consiglio dei ministri che ha visto l’ok al Dl Rilancio. “Abbiamo impiegato un po di tempo ma non un minuto di piu di quello necessario. Ora il testo passerà per le Camere dove potrà essere migliorato”, spiega.

“La manovra per fronteggiare questa fase di emergenza contiene anche delle premesse perché questa fase di ripartenza riguardi anche la società e l’economia. Imprenditori nell’assoluta incertezza, le vostra grida di allarme non ci sono sfuggite ed è per questo che ci siamo impegnati al massimo per rafforzare il sostegno a coloro che hanno perso il lavoro.

Non ci sono sfuggiti i ritardi e abbiamo cercato di rimediare. Aiutiamo anche le famiglie che hanno figli che non vanno più a scuola”.

“In totale abbiamo erogato misure per oltre 4 milioni di lavoratori”, prosegue Conte. “I ritardi sono dovuti a procedura farraginosa concepita in un periodo di normalità” ma “confidiamo di recuperare il tempo perduto”.

Poi il premier stila l’elenco degli interventi a favore delle imprese, degli autonomi e della famiglie. Dalle norme sugli affitti ai bonus asilo e al fondo per le non autosufficienze e assistenza a persone con disabilità”.

Poi il bonus per la ristrutturazione ‘green’ delle case per le quali, precisa, “non si spenderà un soldo”.

Poi ancora la stabilizzazione del corpo insegnanti, con 16mila nuove assunzioni e rafforzamento del sistema dell’istruzione della ricerca. Avremo 4mila nuovi ricercatori.

“Abbiamo un buono per le vacanze fino al massimo di 500 euro da spendere nelle strutture e sarà disponibile per le famiglie con reddito al di sotto dei 40mila euro. E i ristoranti e i bar potranno occupare suolo pubblico senza pagare grazie alla collaborazione dell’Anci”, conclude Conte passando la parola al ministro dell’Economia Roberto Gualtieri.

“Gettiamo le basi per la ripartenza dell’economia e per rafforzare il sistema sanitario. Rifinanziando la cassa integrazione e snellendone le procedure e le misure di sostegno al reddito così che tutti i lavoratori possano essere sostenuti”, spiega il ministro dell’Economia.

“Cerchiamo poi di aiutare le famiglie con i centri estivi perché siamo consapevoli delle difficoltà cui stanno facendo fronte a causa della chiusura delle scuole”. Poi per le imprese: “un impegno senza precedenti per favorire la ricapitalizzazione e assorbire le perdite per le piccole medie e grandi imprese con misure innovative”, prosegue.

Gualtieri parla poi di investimenti ‘green’ come l’ecobonus e la messa in sicurezza degli edifici.

“Questo provvedimento è un mosaico che tiene conto delle esigenze delle imprese”, spiega poi il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli.

Parla di abrogazione della rata di saldo e di acconto dell’Irap “per la platea da zero a 250mila euro di fatturato che incide moltissimo nel terzo settore e che amplia di molto la parte di indennizzo di imposte per le piccole e medie imprese, il cuore pulsante della nostra economia. E poi l’abbassamento delle bollette per portarle in linea con quanto effettivamente si è consumato, non potevano permettere che le aziende che avevano chiuso pagassero una cifra fissa”, prosegue Patuanelli.

Sostegno poi alle undicimila start up che rischiavano di chiudere prima di iniziare e alla ricerca applicata. “Credo che questo provvedimento sia quello che era davvero necessario fare per le imprese del nostro paese e ora ci dobbiamo concentrare con opere di sburocratizzazione del Paese”.

“Il settore agroalimentare oltre ad accedere a tutte le misure orizzontali già richiamate ha una dotazione specifica dato che la filiera della vita che ha dato a tutti noi la possibilità di conservare degli spazi di noramlità è fondamentale per rilanciare qualità per ritornare a collocare nel mondo l’Italia”, spiega poi il ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova.

“Abbiamo destinato un miliardo e 150 milioni di euro che saranno destinati a quei settori che hanno subito maggiori difficoltà come il florovivaismo e il vino. Finalizziamo queste risorse con ulteriori 250 milioni di euro gestiti da ISmea per facilitare l’accesso al credito. Poi ancora – continua Bellanova – ulteriori 250 milioni di euro da destinare al Fondo indigenti. Per tutti coloro che fino a poco fa facevano parte del ceto medio e ora sono a rischio povertà”. prosgue ancora.

Un ultimo punto che voglio richiamare che non è accessorio – spiega il ministro in lacrime – è quello relativo all’articolo 110 bis. Da ora in poi gli invisibili non saranno ipù invisibili. E potranno accedere a un permesso di soggiorno per lavoro e noi li aiuteremo ad essere persone che riconquistano la loro vita. Voglio ringraziare il premier Conte e la ministra Lamorgese. Lo stato è stato più forte del Caporalato”, conclude.

“Soddisfatto” dello sforzo fatto del governo per la sanità il ministro della Salute Roberto Speranza: “Abbiamo risorse molto molto molto importanti che saranno utilizzate per incrementare la rete sul territorio la cui importanza ci ha ricordato l’emergenza Covid”. Il ministro spiega poi che si investirà molto sui servizi domiciliari, passando da 2 punti sotto la media Ocse a sopra la media”.

Infine alla domanda sul numero ‘esagerato’ dei migranti coinvolto dalla regolarizzazione, Conte risponde: “si tratta non di numeri ma di sostanza”.

 

 




ECCO LA BOZZA DEL DL APRILE SU CUI LAVORA IL MEF. INCENTIVO AL LAVORO AGRICOLO. IL TESTO

Il settore agricolo viene trattato all’articolo 34 nel Dl Aprile la cui bozza AGRICOLAE anticipa qui di seguito.

Nel testo su cui sta lavorando il ministero dell’Economia di Roberto Gualtieri è incluso l'”Incentivo lavoro agricolo”: “In relazione all’emergenza epidemiologica i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l’anno 2020″, si legge. “I compensi percepiti non rilevano ai fini dei requisiti reddituali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), punto n. 1) e punto n. 4) previsti dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26”.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica il testo – ancora non definitivo – in PDF e a seguire il contenuto:

BOZZA DL APRILE

 

Art. 1

(Modifiche all’articolo 16 in materia di dispositivi di protezione individuale)

 

  1. All’articolo 16, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 1 le parole “per i lavoratori” sono sostituite dalle seguenti: “per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non”;
  3. b) al comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: “Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.”.

 

Art. 2

(Modifiche all’articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)

 

 

  1. All’articolo 19, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’at­tività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di diciotto settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1088, n. 153.”;
  3. b) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: “per l’assegno ordinario, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva”;
  4. c) al comma 2, secondo periodo, le parole: “entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo” sono sostituite a dalle seguenti parole: “entro la fine del mese di inizio del periodo”.
  5. d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e di anzianità di impiego di cui all’articolo 8, della legge 8 agosto 1972, n. 457. I periodi di trattamento sono concessi per un periodo massimo di 120 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Per assicurare la celerità delle autorizzazioni, le integrazione salariali CISOA con causale COVID19, sono concesse dalla Sede dell’INPS territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall’articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457. Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli, può essere presentata domanda di concessione del trattamento di concessione del trattamento salariale in deroga ai sensi dell’articolo 22.”;

  1. e) al comma 6, secondo periodo, le parole: “80 milioni” sono sostituite dalle eseguenti: “1 miliardo”;
  2. f) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

“6-bis. Le risorse di cui al comma 6 sono assegnate ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e trasferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell’andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.”;

  1. g) al comma 8, le parole: “23 febbraio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “25 marzo 2020”;
  2. h) al comma 9, primo periodo, dopo le parole “da 1 a 5” sono inserite le seguenti: “e 7”; le parole “pari a 1.347, 2 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “pari a ….milioni di euro”.

 

Art. 3

(Modifiche all’articolo 20 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria)

  1. All’articolo 20 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 1, le parole: “nove settimane” sono sostituite dalle seguenti: “diciotto settimane e comunque entro il 31 ottobre 2020”;
  3. b) al comma 5, le parole: “pari a 338,2 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “pari a ….milioni di euro “….”

 

 

Art. 4

(Modifiche all’articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga)

 

  1. All’articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 1, primo periodo, le parole “nove settimane” sono sostituite dalle seguenti: “diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020”.
  3. b) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di ……..milioni di euro per l’anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020.”
  4. c) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
  5. il quinto periodo è soppresso;
  6. al sesto periodo le parole: “dal predetto Ministero” sono sostituite dalle seguenti: “dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.”.
  7. d) il comma 5-ter è sostituito dal seguente: “Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige, costituiti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, a condizione di copertura del relativo fabbisogno finanziario con fondi provinciali, anche per la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse a trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga previsti dalla normativa vigente. I rispettivi Fondi, costituti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano le relative prestazioni.”
  8. e) Dopo il comma 6 è inserito il seguente:

“6-bis. Esclusivamente per i datori di lavoro di cui all’ultimo periodo del comma 4 il trattamento di cui al comma 1 può, altresì, essere concesso con la modalità di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148”.

 

Art. 5

(Misure di semplificazione in materia di ammortizzatori sociali)

  1. Al fine di favorire la celere disponibilità di reddito da parte dei lavoratori in caso di ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dagli articoli 19 e 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i datori di lavoro che non anticipano i relativi trattamenti, possono fare richiesta di pagamento diretto della prestazione, trasmettendo la relativa domanda entro la fine del mese di inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Entro il giorno 20 del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale richiesto, le Amministrazioni competenti autorizzano la domanda e i datori di lavoro comunicano all’Inps i dati necessari per il pagamento delle prestazioni con le modalità indicate dall’Istituto. L’Inps dispone il pagamento delle prestazioni entro la fine del mese stesso.

 

Art. 6

(Riconoscimento di un trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario con causale “Covid 19 – obbligo permanenza domiciliare”)

  1. All’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa a causa dell’impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l’obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per la durata delle misure previste dai predetti provvedimenti e comunque nei limiti temporali previsti al comma 1. Alle domande presentate ai sensi del secondo periodo sono allegati i provvedimenti della pubblica autorità che interessano i Comuni ove sono domiciliati o residenti i lavoratori beneficiari.”
  2. All’articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: “Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa a causa dell’impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l’obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per la durata delle misure previste dai predetti provvedimenti e comunque nei limiti temporali previsti al comma 1. Alle domande presentate ai sensi del secondo periodo sono allegati i provvedimenti della pubblica autorità che interessano i Comuni ove sono domiciliati o residenti i lavoratori beneficiari.”

 

Art. 7

(Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti)

 

  1. All’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 30 settembre 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.”;
  3. b) al comma 6, le parole: “, di età compresa tra i 12 e i 16 anni” sono sostituite dalle seguenti: “di anni 16”.
  4. c) al comma 8, dopo le parole: “baby sitting” sono aggiunte le seguenti: “ovvero per l’iscrizione ai servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia” e le parole: “600 euro” sono sostituite dalle seguenti: “1200 euro”
  5. All’articolo 25 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, al comma 3 le parole: “1000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “2000 euro”.

 

Art. 8

(Modifiche all’articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

 

  1. All’articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: “e di ulteriori  complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio  e giugno 2020.”

 

Art. 9

(Modifiche all’articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)

 

  1. All’articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole “fino al 30 aprile 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 luglio 2020”.

 

 

Art. 10

(Modifiche all’articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra indennità)

 

  1. All’articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1-bis. Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.”.

 

Art. 11

(Modifiche all’articolo 40 in materia di sospensione delle misure di condizionalità)

 

  1. All’articolo 40, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “per due mesi” sono sostituite dalle seguenti: “per quattro mesi”.

 

Art. 12

(Modifiche all’articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore)

 

  1. All’articolo 43 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) nella rubrica le parole: “contributi alle imprese” sono sostituite dalle seguenti: “contributi alle imprese e agli enti del terzo settore”;
  3. b) al comma 1, dopo le parole: “dei processi produttivi delle imprese” sono aggiunte le seguenti: “nonché delle attività di interesse generale degli enti del terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”;
  4. c) al comma 1, dopo le parole: “alle imprese” sono aggiunte le seguenti: “e agli enti del terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”.

 

Art. 13

(Modifiche all’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

 

  1. All’articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole “300 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “800 milioni”.

 

Art. 14

(Modifiche all’articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo)

 

  1. All’articolo 46, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 1, le parole: “60 giorni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque mesi” ed è aggiunto infine il seguente periodo: “Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.”.
  3. b) dopo il comma 1, è aggiunto infine il seguente comma: “1-bis. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga, di cui all’articolo 22, dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.”.

 

Art. 15

(Modifiche all’articolo 61 in materia di termini per il versamento di ritenute e contributi)

 

  1. All’articolo 61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: “u) servizi degli istituti di bellezza.”;
  3. b) al comma 5, primo periodo, le parole: “31 maggio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2020” e il secondo periodo è sostituito dal seguente: “I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020”.

 

Art. 16

(Modifiche all’articolo 64 in materia di credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro in favore degli enti del terzo settore)

 

  1. All’articolo 64, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: “ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione” aggiungere le seguenti: “nonché agli enti del terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”.

 

Art. 17

(Modifiche all’articolo 95 in materia di sospensione dei versamenti dei canoni per immobili pubblici in locazione o concessione in favore degli enti del terzo settore)

 

  1. All’articolo 95 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
  2. a) nella rubrica, dopo le parole: “per il settore sportivo” sono aggiunte le seguenti: “e per gli enti del Terzo settore”;
  3. b) al comma 1, dopo la parola: “dilettantistiche”, sono aggiunte le seguenti: “nonché per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383”;
  4. c) al comma 1, le parole: “impianti sportivi” sono sostituite dalle seguenti: “immobili”.

 

Art. 18

(Modifiche all’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

 

  1. L’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

“2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.”.

 

CAPO II

ALTRE MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI

 

Art. 19

(Reddito di emergenza)

 

  1. È istituito, a decorrere dal mese di maggio 2020, il Reddito di emergenza, di seguito denominato “Rem”, quale misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, identificati secondo le caratteristiche di cui al comma 2. Le domande per il Rem possono essere presentate entro il termine del mese di luglio 2020.
  2. Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda e nelle mensilità in cui il beneficio viene erogato, salvo diversa specificazione, dei seguenti requisiti:
    1. residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
    2. un valore del reddito familiare, nel mese precedente la richiesta del beneficio e in ciascuna mensilità che precede le erogazioni successive, inferiore ad una soglia pari all’ammontare del beneficio di cui al comma 6;
    3. un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000;
    4. un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore ad euro 15.000.
  3. Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di una delle indennità disciplinate in attuazione dell’articolo 44 del medesimo decreto-legge.
  4. Nel caso di nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello di cui al comma 6, il Rem può essere richiesto ad integrazione della somma goduta per un importo tale per cui il cumulo dei due benefici sia pari alla somma di cui al comma 6.
  5. Ai fini dell’accesso e della determinazione dell’ammontare del Rem:
    1. il nucleo familiare è definito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
    2. il reddito familiare è inclusivo di tutte le componenti di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 ed è riferito ad una data mensilità secondo il principio di cassa;
    3. il patrimonio mobiliare è definito ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
  6. Il Rem è determinato in un ammontare pari a 400 euro mensili, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fino ad un massimo comunque non superiore a 800 euro mensili.
  7. Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti di cui al primo periodo, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti.
  8. In riferimento alla richiesta, riconoscimento ed erogazione del Rem si applicano le medesime modalità del reddito di cittadinanza, ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Rem è comunque richiesto tramite modello di domanda predisposto dall’INPS e presentato secondo le modalità stabilite dall’Istituto.
  9. Il Rem è erogato per tre mensilità a decorrere dal mese in cui è stata presentata la domanda.
  10. Le eventuali variazioni nel possesso dei requisiti sono comunicate all’INPS, nelle modalità indicate dall’Istituto, entro il decimo giorno successivo al mese in cui è occorsa la variazione. Il beneficio è sospeso dalla mensilità successiva a quella in cui la variazione nel possesso dei requisiti è intervenuta.
  11. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera e), l’INPS e l’Agenzia delle entrate possono scambiare i dati relativi ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai sensi dell’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle modalità previste ai fini ISEE.
  12. Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente.
  13. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a………….. si provvede….

 

Art. 20

(Disposizioni in materia di Reddito di cittadinanza)

 

  1. In relazione alla situazione di crisi economica e sociale determinata dall’emergenza epidemiologica, per le domande di riconoscimento del beneficio previsto dal decreto-legge 18 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, presentate dal 1° luglio 2020 sino al 30 ottobre 2020, i requisiti di accesso sono così modificati:
  2. a) con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b):

1) la soglia del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al numero 1) è incrementata da 9.360 euro a 10.000 euro;

2) la soglia del valore del patrimonio immobiliare di cui al numero 2), è incrementata da 30.000 euro a euro 50.000;

3) la soglia del valore del patrimonio mobiliare di cui al numero 3) è incrementata da 6.000 euro a 8.000 euro oltre agli incrementi ivi previsti;

  1. b) con riferimento al godimento di beni durevoli, il requisito di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1), non
  2. I criteri di accesso al reddito di cittadinanza, come temporaneamente modificati al comma 1, rilevano solo in relazione all’attribuzione dei ratei mensili spettanti sino al 31 dicembre 2020. Per i nuclei familiari in possesso dei requisiti previgenti, il beneficio continua ad essere riconosciuto nelle modalità di cui all’articolo 3, comma 6, del decreto-legge 18 gennaio 2019, n. 4.
  3. Nei casi di cui al comma 1, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lett. b), n. 4, dell’articolo 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementato sino ad un massimo di 2,3.

 

Art. 21

(Sorveglianza sanitaria)

 

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.
  2. Per i datori di lavoro che ai sensi dell’ articolo 18, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non è fatto obbligo di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, fermo restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 del presente articolo può essere richiesta ai servizi territoriali delle Aziende Sanitarie locali o dell’INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro , su richiesta del datore di lavoro, avvalendosi anche del contingente di personale di cui all’articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Con decreto interministeriale del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e il Ministro delle economie e finanze acquisito il parere della Conferenza Stato Regioni, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, viene definita la relativa tariffa per l’effettuazione di tali prestazioni. Per i medici di cui al comma 2 non si applicano gli articoli 25, 39, 40 e 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  3. Per i lavoratori che risultino temporaneamente inidonei alla mansione, è riconosciuta, per l’intero periodo di durata dell’inidoneità, un’indennità pari all’80% della retribuzione, erogata dall’INPS.
  4. Per la finalità di cui al comma 3 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato “Fondo sorveglianza sanitaria COVID-19”, con una dotazione iniziale pari a ….
  5. Per le finalità di cui al presente articolo atte a sostenere le imprese nella ripresa e nella prosecuzione delle attività produttive in condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative l’INAIL è autorizzato, previa convenzione con ANPAL, all’assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di età non superiore a 29 anni, a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, nel limite massimo di 105 milioni di euro.

 

 

Art. 22

(Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19)

 

  1. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 27 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.
  2. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine il soggetto deve presentare all’Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. L’Inps comunica all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l’autocertificazione per la verifica dei requisiti. L’Agenzia delle entrate comunica all’Inps l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui sopra con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.
  3. Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che siano titolari di rapporti di lavoro la cui durata non si protrae oltre il 31 dicembre 2020 o che abbiano cessato il rapporto di lavoro entro la data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020pari a 1000 euro.
  4. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 28 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.
  5. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che in osservanza dei provvedimenti di urgenza emanati dall’Autorità per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato la propria attività o abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del fatturato o corrispettivi del secondo bimestre 2020, rispetto al fatturato o corrispettivi del secondo bimestre 2019, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio pari a 1000 euro. A tal fine il soggetto deve presentare all’Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti. L’Inps comunica all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l’autocertificazione per la verifica dei requisiti. L’Agenzia delle entrate comunica all’Inps l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul fatturato o corrispettivi di cui sopra con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.
  6. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 29 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  7. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°(gradi) gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  8. E’ riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
  9. a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
  10. b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
  11. c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
  12. d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
  13. I soggetti di cui al comma 9, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
  14. a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:
  15. b) titolari di pensione.
  16. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 15 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio pari a 600 euro per ciascun mese.
  17. Non hanno diritto all’indennità di cui al comma 10 i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  18. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall’INPS in unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di …. milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
  19. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 sono altresì riconosciute ai soli percettori di reddito di cittadinanza ai sensi del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fino al raggiungimento della somma complessiva di 600 euro se l’importo del reddito di cittadinanza in godimento è inferiore a 600 euro.
  20. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si decade dalla possibilità di richiedere l’indennità di cui agli articoli 27, 28, 29 e 38 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativa al mese di marzo 2020.
  21. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede a valere…..

 

Art. 23

(Indennità per i lavoratori domestici)

 

  1. Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva non superiore a 20 ore settimanali, è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile pari a 400 euro, per ciascun mese. Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla medesima data, uno o più contratti di lavoro di durata complessiva superiore a 20 ore settimanali, è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile pari a 600 euro, per ciascun mese. Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Le indennità di cui al comma 1 sono riconosciute a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi col dator di lavoro e che vi sia stata una comprovata riduzione di almeno il 25 per cento dell’orario complessivo di lavoro.
  3. Le indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del 2020 ovvero con una delle indennità disciplinate in attuazione dell’articolo 44 del medesimo decreto-legge, né è cumulabile con la NASPI e non spetta ai percettori del reddito di emergenza di cui all’articolo 18. Dette indennità sono altresì riconosciute ai soli percettori di reddito di cittadinanza ai sensi del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fino al raggiungimento della somma complessiva di 600 euro se l’importo del reddito di cittadinanza in godimento è inferiore a 600 euro.
  4. L’indennità di cui al presente articolo non spetta ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.
  5. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS in unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di …. milioni di euro per l’anno 2020. Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e sono valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

 

Art. 24

(Nuova indennità per i lavoratori di cui all’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

 

  1. Ai fini del riconoscimento dell’indennità di cui all’articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come rifinanziato dall’articolo 11 del presente decreto, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
  2. a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  3. b) titolari di pensione.
  4. L’articolo 34 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 23 è abrogato.

 

 

Art. 25

(Divieto di cumulo tra indennità)

 

  1. Le indennità di cui agli articoli 22, 23 e 24 non sono tra loro cumulabili, non sono cumulabili con l’indennità di cui all’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le suddette indennità sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

 

Art. 26

(Trattamenti di integrazione salariale)

 

  1. Per l’anno 2020, al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono concedere ulteriori periodi di trattamenti di integrazione salariale, utilizzando le risorse residue di cui all’articolo 44, comma 6-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, previo accertamento delle stesse.

 

Art. 27

(Fondo Formazione)

 

  1. Al fine di consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza epidemiologica, per l’anno 2020, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese, con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati, di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, con le quali parte dell’orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato Fondo Nuove Competenze, costituito presso l’ANPAL Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro, con una dotazione iniziale di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO.
  2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono partecipare i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che, a tal fine, potranno destinare al Fondo costituito presso l’ANPAL una quota delle risorse disponibili nell’ambito dei rispettivi bilanci.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse.

 

Art. 28

(Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali)

 

  1. Ai fini della rendicontazione da parte di Regioni, Ambiti territoriali e Comuni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, del Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità prive di sostegno familiare di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza di cui all’articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, la rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente è condizione sufficiente alla erogazione della quota annuale di spettanza, ferma restando la verifica da parte dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali della coerenza degli utilizzi con le norme e gli atti di programmazione. Le eventuali somme relative alla seconda annualità precedente non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione.
  2. Ai fini delle rendicontazioni di cui al comma 1, con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2020, anche a valere su risorse finanziarie relative alle annualità precedenti, le amministrazioni destinatarie dei fondi possono includere, per le prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, specifiche spese legate all’emergenza Covid-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all’approvvigionamento di dispositivi di protezione e all’adattamento degli spazi.
  3. Le suddette amministrazioni, con riferimento ai servizi sociali assicurati mediante contratti di appalto di servizi possono, nei limiti delle risorse disponibili, riconoscere le spese aggiuntive degli appaltatori in relazione ai costi di fornitura dei servizi e alla necessaria riprogrammazione delle modalità di espletamento degli stessi a seguito dell’emergenza Corìvid-19, su richiesta degli appaltatori, nei termini di cui al comma 2, se ritenuti preferibili rispetto a quanto già previsto dalla normativa corrente, con particolare riferimento alle norme di cui al Capo II del Titolo V del decreto legislativo 8 aprile 2016, n. 50, e del Capo XII del Titolo II del Libro IV del codice civile, ovvero dalle altre norme emanate per fronteggiare l’emergenza Covid-19.
  4. Ai fini del rafforzamento dei servizi sociali necessaria a fronteggiare l’aumento dei bisogni sociali anche legati all’emergenza Covid-19 e alla connessa necessità di riorganizzare gli stessi servizi sociali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali emana appositi avvisi per il finanziamento di progetti di Comuni, anche in forma associata, Ambiti territoriali di cui all’articolo 8, comma 3, lett. a, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e altre Amministrazioni Pubbliche per un ammontare complessivo di 90 milioni. Gli avvisi definiscono le specifiche condizioni di partecipazione e gli ambiti di intervento, con particolare riferimento ai bisogni di bambini e adolescenti, a quelli dei senza fissa dimora e al necessario rafforzamento dei servizi domiciliari. I relativi progetti, anche definiti mediante coprogettazioni, sono finanziati nei limiti dei progetti ammissibili e delle risorse disponibili a legislazione vigente del Programma Operativo Nazionale PON Inclusione approvato con Decisione della Commissione Europea n. 10130 del 18 dicembre 2014 e da ultimo modificato con Decisione della Commissione Europea n. 1848 del 19 marzo 2020.

 

 

Art. 29

(Detraibilità dall’imposta personale sui redditi delle spese per la frequenza a centri estivi)

 

  1. All’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera i-decies) sono aggiunte le seguenti: “i-undecies) limitatamente all’anno 2020, le spese, per un importo non superiore a 300 euro, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per la frequenza di persone di età minore di 16 anni a centri estivi, diurni o residenziali e a centri di aggregazione giovanile. La detrazione può essere usufruita nei limiti dell’ammontare non coperto da eventuali altri contributi pubblici.

 

 

Art. 30

(Attività di formazione a distanza)

 

  1. A beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19, la partecipazione alle attività didattiche dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale ( I e F.P.), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ( I.F.T.S.), tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dai medesimi Istituti di istruzione, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. I medesimi istituti assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative ovvero di ogni altra prova verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.

 

 

 

Art. 31

(Coordinamento del Fondo sociale europeo)

 

  1. In considerazione degli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul sistema economico e sociale e della necessità che per contrastarli sia anche assicurata piena integrazione e complementarietà tra i programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e le politiche nazionali, al fine di assicurare il più efficace ed efficiente coordinamento tra le politiche per l’occupazione, incluse le politiche attive del lavoro, le politiche per l’inclusione sociale e la lotta alla povertà, le politiche per l’istruzione, la formazione e l’apprendimento permanente e le politiche per il miglioramento dell’efficienza della pubblica amministrazione, al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. all’articolo 3, comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: “Al Ministero del lavoro e delle politiche sociale competono, altresì, la promozione e il coordinamento, in raccordo con l’Agenzia per la coesione territoriale, dei programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, nonché di programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo.”;
    2. all’articolo 9, comma 1, la lettera f) è soppressa.
    3. Al fine di assicurare il trasferimento dall’ANPAL al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni di cui al comma 1, un ufficio dirigenziale di livello non generale e le relative risorse umane, finanziarie e strumentali sono trasferite dall’ANPAL al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Alla individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali da trasferire dall’ANPAL al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché delle modalità e procedure di trasferimento, si provvede con le medesime procedure e nei medesimi termini previsti per il riordino dell’organizzazione degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’articolo 1, comma 5-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni, dalla legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8. Con il medesimo decreto è altresì rideterminata la dotazione organica dell’ANPAL e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

 

 

Art. 32

(Disposizioni in materia di NASPI E DIS- COLL)

 

  1. Le prestazioni di cui agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, né di quelle di cui agli articoli 22 – 23 -24 del presente decreto. L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

 

Art. 33

(Sospensione incremento contribuzione contratto a tempo determinato)

 

  1. In via eccezionale e per agevolare la ripresa delle attività produttive il contributo addizionale di cui al comma 2 dell’articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018 n. 96, non è dovuto per i contratti a tempo determinato rinnovati entro la data del 31 agosto.

 

Art. 34

(Incentivo lavoro agricolo)

 

  1. In relazione all’emergenza epidemiologica i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l’anno 2020. I compensi percepiti non rilevano ai fini dei requisiti reddituali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), punto n. 1) e punto n. 4) previsti dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26.

 

Art. 35

(Assunzioni INL)

 

  1. L’Ispettorato può provvedere, con onere a carico del proprio bilancio, al noleggio di autovetture da utilizzare per lo svolgimento dell’attività di vigilanza, anche in deroga all’articolo 6, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 nonché, al fine di una tempestiva disponibilità dei mezzi, in deroga agli obblighi di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 come modificato dall’articolo 1, comma 581, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  2. 2. Al fine di reintegrare le proprie dotazioni organiche l’Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato a bandire una procedura di concorso e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale delle aree funzionali nei limiti del budget assunzionale relativo al personale cessato nell’anno 2019, al netto di quanto già utilizzato ai sensi della legge 19 giugno 2019, n. 56. A tal fine l’Ispettorato aggiorna il piano dei fabbisogni per il triennio 2020-2022 in funzione della esigenza di potenziare i controlli connessi all’emergenza epidemiologica. Le procedure concorsuali di cui al presente comma nonché quelle ancora da attivare a seguito delle autorizzazioni già concesse sono svolte con modalità semplificate per titoli e colloquio da effettuare anche a distanza. Con avviso pubblico del Direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro sono indicate le modalità di selezione, i titoli richiesti per la partecipazione ed i relativi punteggi, le materie su cui verte il colloquio orale e il punteggio minimo da conseguire per il superamento della prova. L’Ispettorato comunica al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze il numero delle unità di personale per le quali sono attivate le procedure concorsuali di cui al presente comma.

 

Art. 36

(Disposizioni in materia di vigilanza sul lavoro)

 

  1. In via eccezionale, per far fronte all’emergenza epidemiologica e al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali si avvale in via diretta, oltre che dell’Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e del decreto del Ministro dell’Interno 15 agosto 2017.

 

 

 

 

 

Art. 37

(Semplificazioni relative alle prestazioni del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297)

 

  1. All’articolo 2, comma 7, della legge 29 maggio 1982, n. 297 al primo periodo, dopo la parola: “richiesta” è soppressa la parola: “dell’interessato” ed è inserito il seguente periodo: “mediante accredito sul conto corrente del beneficiario”.
  2. All’articolo 2, comma 7, della legge 29 maggio 1982, n. 297 al secondo periodo, dopo la parola: “il fondo” è inserito il seguente periodo: “previa esibizione della contabile di pagamento” e dopo le parole: “dei datori di lavoro” è inserito il seguente periodo: “e degli eventuali condebitori solidali”.

 

Art. 38

(Disposizioni in materia di lavoratori sportivi)

 

  1. Per il mese di aprile 2020, l’indennità di cui all’articolo 22, comma 3, è riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 150 milioni di euro per l’anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 150 milioni di euro per l’anno 2020.
  3. Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all’art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.
  4. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 3, e definiti i criteri di gestione del fondo di cui al comma 2 nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.
  5. Il limite di spesa previsto dall’art. 96, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come convertito, è innalzato sino a 120 milioni di euro. Le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a., ai sensi dell’art. 96, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n 18, sono conseguentemente incrementate di ulteriori 70 milioni di euro.
  6. All’art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come convertito, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: «1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro».
  7. Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo si provvede mediante _____.

 

Art. 39

(Disposizioni in materia di terzo settore)

 

  1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo le parole: “legge 23 dicembre 1996, n. 662”, sono aggiunte le seguenti: “, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività di interesse generale non in regime d’impresa.”.

Art. 40

(Incremento Fondo Terzo settore)

 

  1. Al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall’epidemia di COVID -19, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all’articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, è incrementata di 120 milioni di euro per l’anno 2020.
  2. Al fine di sostenere interventi degli enti di cui al comma precedente attraverso capaci di                     generare un significativo impatto sociale sulle comunità di riferimento, la prima sezione del Fondo di cui all’articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, è incrementata di 10 milioni di euro per l’anno 2020.
  3. All’onere derivante dall’attuazione delle presenti disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

 

Art. 41

(Osservatorio Nazionale sul Lavoro)(DA DEFINIRE)

  1. Ai fini di monitorare l’evoluzione del mercato del lavoro nelle fase di riavvio delle attività produttive conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid 19 è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’Osservatorio Nazionale sul Mercato del Lavoro, di seguito denominato “Osservatorio”, per favorire l’elaborazione di adeguate strategie occupazionali attraverso il confronto, l’analisi e il monitoraggio sul mondo del lavoro e la sua evoluzione.
  2. L’Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato.
  3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottarsi entro trenta novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto della presente disposizione, disciplina la composizione, l’organizzazione e il funzionamento dell’Osservatorio, prevedendo che siano rappresentati il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, il Ministero dello sviluppo economico e il Dipartimento della funzione pubblica e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), l’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), l’Agenzia Nazionale Per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), l’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP), l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (Invitalia), Unioncamere, le associazioni maggiormente comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei lavoratori e dei datori di lavoro. L’Osservatorio può essere integrato, nella sua composizione, con esperti di comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro, designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
  4. L’Osservatorio realizza i seguenti obiettivi:
  5. a) studio, analisi ed elaborazione dei dati relativi all’occupazione elaborati anche dagli Enti pubblici e dagli osservatori già esistenti;
  6. b) formulazione di una metodologia unica e condivisa di raccolta, elaborazione e condivisione dei dati ufficiali sull’occupazione;
  7. c) individuazione e definizione di nuovi ruoli, mestieri e professioni generati dalle trasformazioni del mercato del lavoro, anche per effetto della introduzione di nuove tecnologie e dei mutamenti conseguenti all’emergenza epidemiologica;
  8. d) individuazione di aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per il superamento degli squilibri tra domanda ed offerta di lavoro e prevenzione e contrasto al lavoro irregolare;
  9. e) ottimizzazione supporto all’individuazione dell’offerta formativa, tecnica e scolastica professionale in base alle richieste dei nuovi profili professionali emergenti dall’introduzione di industria 4.0 dall’evoluzione tecnologica e dalla digitalizzazione del mercato del lavoro;
  10. f) definizione di linee guida per garantire efficienza ed efficacia al funzionamento e all’azione, sull’intero territorio nazionale, dei Centri per l’impiego;
  11. g) misurazione e valorizzazione dell’impatto dell’utilizzo dei fondi pubblici sull’occupazione, sulle pari opportunità e sull’inclusione e lo sviluppo sociale;
  12. h) elaborazione e promozione di indirizzi e strategie per realizzare sinergie tra gli attori pubblici e privati per l’efficace utilizzo delle risorse destinate all’occupazione e alla formazione professionale;
  13. i) diffusione e condivisione della reportistica prodotta dall’Osservatorio attraverso l’utilizzo dei mezzi di comunicazione;
  14. l) definizione di un sistema di monitoraggio per l’individuazione dei parametri di misurazione dei risultati delle azioni avviate e dell’impatto occupazionale conseguito.
  15. Nell’ambito dei componenti di cui al comma 3, è costituito un Comitato esecutivo che assicura il rispetto degli obiettivi istituzionali dell’Osservatorio di cui al comma 4.
  16. In relazione a specifiche tematiche l’Osservatorio ha facoltà di invitare alle proprie riunioni rappresentanti di altri soggetti pubblici e privati, il cui apporto sia ritenuto utile in relazione agli obiettivi di cui al comma 4.
  17. L’Osservatorio presenta al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con cadenza annuale, una relazione sull’attività svolta.
  18. Ai componenti dell’Osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. L’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

 

Art. 42

(Norma spese per acquisto di beni e servizi Inps)

  1. 1. Allo scopo di consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all’erogazione delle prestazioni finalizzate a contenere gli effetti negativi sul reddito dei lavoratori dell’emergenza epidemiologica COVID-19, le spese per acquisto di beni e servizi dell’Istituto nazionale della Previdenza Sociale, individuate con riferimento al piano dei conti integrato previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, possono, in deroga alle disposizioni normative vigenti, essere incrementate in misura non superiore al dieci per cento dello stanziamento previsto in sede di bilancio preventivo originario 2020 nel corso dell’esercizio 2020 e in misura non superiore al cinque per cento del medesimo stanziamento nel corso dell’esercizio 2021.

 

Art. 43

(Indennità lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga)

 

  1. L’articolo 1, comma 251, della legge 30 dicembre 2018, n.145, è sostituito dal seguente:

“251. Ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all’indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è concessa, nel limite massimo di dodici mesi, in continuità con la prestazione di Cassa integrazione guadagni in deroga, un’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa. A tale indennità non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 67 della legge 28 giugno 2012, n.92.”

  1. L’articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2018, n.145, così come sostituito dall’art. 11-bis, comma 1 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 è sostituito dal seguente:

“253. All’onere derivante dall’attuazione del comma 251 si fa fronte nel limite massimo delle risorse già assegnate alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell’articolo 26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Le regioni e le province autonome concedono l’indennità di cui al comma 251, previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell’INPS.”

 

 

Art. 44

(Disposizioni settore poligrafici)

  1. Ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico di cui all’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, con decorrenza entro la data di entrata in vigore della presente legge, non si tiene conto dei provvedimenti di revoca delle rendite vitalizie di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, salvo il caso di dolo dell’interessato accertato in via giudiziale con sentenza passata in giudicato. Ai fini della determinazione del diritto al trattamento pensionistico di cui all’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, non si tiene conto dei provvedimenti di revoca delle rendite vitalizie di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 emessi entro il 31 dicembre 2018, salvo il caso di dolo dell’interessato accertato in via giudiziale con sentenza passata in giudicato.

 




CORONAVIRUS, IN CDM OK A 400 MLD DI LIQUIDITA. IN TUTTO DIVENTANO 750 MLD LE RISORSE IN CAMPO. LO STATO HA FIDUCIA NELLE IMPRESE MADE IN ITALY

Duecento miliardi per il mercato interno e duecento per l’export. Questa l’iniezione di liquidita prevista dal Dl Credito. Misure per tutelare le piccole medie imprese ma non solo. Anche uno strumento per controllare eventuali scalate in ambito Ue che riguardano settori strategici del Paese. “Abbiamo adottato uno strumento molto efficace per tutelare tutte le imprese che svolgono attività di un minimo rilievo strategico imponendo anche nuovi obblighi di trasparenza finanziaria. Attraverso la Golden power potremo monitorare eventuali scalate o acquisizioni dirette superiori al dieci per cento per quanto riguarda settori dell’acqua, alimentare, energia”. Così il premier Giuseppe Conte al termine di un consiglio dei ministri fiume per mettere a punto il Dl Credito.

“In questi giorni mi sono confrontato con tanti leader europei che hanno espresso la loro solidarietà e l’ammirazione per la forza che ha dimostrato il modello Italia”. Poi agli italiani: “State dando un contributo fondamentale. Presto raccoglieremo i frutti di questi sacrifici, quando sarà tutto finito vivremo una nuova primavera.

Essere italiani vuol dire essere coraggiosi, determinati e coesi, solidali”.

“Con questo decreto realizziamo un intervento senza precedenti a sostegno della liquidità del sistema produttivo: 200 miliardi per prestiti fino al 90 per cento da parte dello Stato che possono arrivare fino al 25 per cento del fatturato dell’impresa attraverso la società Sace”, spiega il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. “Questa imponente mobilitazione di risorse pubbliche si aggiunge all’ulteriore potenziamento dell’export”, prosegue. “Sono i 750 miliardi le risorse messe in campo con questo decreto e quello del Dl Cura Italia che si affiancano anche alla sospensione delle scadenze” insiste ancora. “Il fondo centrale di garanzia sta già lavorando per le pmi e gli autonomi. Il nuovo strumenti gestito da Sace sarà operativo fra pochi giorni”.

“Complessivamente un decreto per mettere in campo un potente strumento di garanzie”.

“Il governo ha inteso rispondere a un’esigenza assoluta delle imprese di avere liquidità”, spiega il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli. “Per il mondo delle imprese che hanno meno di 500 dipendenti abbiamo rafforzato lo strumento del fondo centrale di garanzia con la possibilità di un prestito fino a 5 milioni di euro. Per il 90 per cento del prestito sarà lo Stato a farsi garante”, spiega. “Ma non abbiamo dimenticato i piccoli imprenditori, fino a 25mila euro di prestito la garanzia dello Stato sarà del cento per cento e l’erogazione sarò immediata e senza vincoli”.

“Crediamo di aver fatto un’operazione ampissima, la più ampia d’Europa per garanzie dello Stato, a favore delle imprese. Lo Stato ha fiducia nelle imprese”.

“Questo decreto rappresenta un paradigma, ci permetterà di terminare questo anno scolastico con la didattica a distanza che non può essere considerato opzionale”, spiega il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina. “Incito a lavorare ancora di più da qui fino alla fine dell’anno scolastico senza lasciare nessuno indietro”.

Il premier aggiunge poi: Stiamo lavorando anche su provvedimenti di più ampia prospettiva. Vogliamo confidare che la curva epidemica sia sempre più sotto controllo e ci permetta di programmare la rinascita. Stiamo già adesso lavorando su misure per recuperare il terreno perduto”.

Conte precisa poi che “dovrebbe far parte della Costituzione la possibilità di accedere a una rete internet perché diventa una condizione chiave per poter partecipare alla vita sociale e politica del Paese”. “Sono stati stanziati 70-80 milioni di euro per garantire i device a tutti gli studenti”, aggiunge poi Azzollina.

Per quanto riguarda la fase due non siamo ancora in grado di anticipare perché ci riserviamo in questi giorni di seguire la curva epidemiologica e fare le valutazioni del caso. Impossibile fissare oggi una data. Ma ribadisce: “Mes no, è inadeguata. Eurobond si”. E aggiunge: “quando abbiamo iniziato la discussione alcuni mi hanno suggerito di non fare questa battaglia ma la verità è che quando si difende il proprio apese non si fanno calcoli. La storia è con noi e vedremo poi la storia quale piega prenderà”.

Era già stato scritto:

DL CREDITO, ECCO I TESTI AL VAGLIO “PER SOSTENERE LA SPINA DORSALE DEL PAESE”. 4 CAPI PER DARE LIQUIDITA AD AZIENDE. I DOCUMENTI DELLE BOZZE

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Palazzo Chigi e tutto il governo – attraverso un Odg anche assieme all’opposizione – al lavoro per salvare l’economica italiana.

Sono al vaglio i decreti sinergici, in quattro capi di cui l’ultimo a cura della Presidenza del Consiglio, il Golden Power, per dare liquidita e credito alle aziende made in Italy e al contempo tutelare e sostenere in questa fase emergenziale, i lavoratori autonomi, le piccole imprese e le famiglie.

Molte le misure temporanee in corso, che fanno capo alla Sace per dare ossigeno alle aziende e anticipare il 25 per cento del fatturato dell’anno precedente.

Tra questi sono presenti anche misure a sostegno dell’internazionalizzazione.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica i capi in esame:

DL CREDITO CAPO 1

DL CREDITO CAPO 2

DL CREDITO CAPO 3

Il Mise aveva gia evidenziato come fossero necessarie ulteriori misure per “rendere ancora più corposi ed efficaci gli aiuti [del Dl Cura Italia-ndr], e dare massimo sostegno alle imprese e ai professionisti che sono la spina dorsale del nostro paese”.

Ecco il documento Mise:

MISE DL LIQUIDITA




CORONA BOND, CONTE: UE RISPETTI APPUNTAMENTO CON LA STORIA. GUALTIERI: PAROLE VON DER LEYEN SBAGLIATE

“C’è un appuntamento con la storia. L’Europa deve dimostrare se è all’altezza della storia. Si tratta di un’emergenza improvvisa e dimsotrata. L’Italia si sta dimostrando all’altezza della situazione. Io non passerò alla storia come colui che non si è reso responsabile. Mi batterò fino all’ultima goccia di sudore e all’ultimo grammo di energia per avere una risposta dalla Commissione Ue”. Così il premier Giuseppe Conte in merito alla notizia sul dissenso che il presidente della Commissione Ue avrebbe detto che non sono sul tavolo dei Corona bond.

“Le parole del presidente della Commissione Ursula Von Der Leyen sono sbagliate”, ribadisce il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri.




DPCM, MANCANO LATTINE E BOTTIGLIE PER BENI ALIMENTARI. TEMPI PIU LUNGHI E PIU BUROCRAZIA PER GARANTIRE SCAFFALI PIENI. ECCO IL TESTO

Un giorno di discussione intensa a Palazzo Chigi – dopo l’annuncio su facebook da parte del presidente del Consiglio Giuseppe Conte – per trovare la quadra sul testo del DPCM che restringe le misure per le linee produttive delle imprese italiane.

Oggetto di scontro la lista dei settori dalla comprovata necessità per il Paese, contenuti nella lista ATECO.

Agroalimentare e sanità – come insegnano tutte le guerre – sono i due asset a cui è impossibile rinunciare e il cui approvigionamento bisogna garantire nei tempi e nei modi.

Rispetto alla lista su cui stava lavorando Palazzo Chigi – pubblicata da AGRICOLAE nella serata di ieri – Speranza e Conte –  si apprende – avrebbero insistito per un ulteriore stretta, non troppo condivisa dal ministro dell’Economia Gualtieri. Sono stati così eliminati i codici ATECO relativi alle bottiglie in vetro e alle bande di alluminio per le lattine. Due settori dai quali dipendono il 90 per cento della produzione dei pelati in scatola ma anche tonno, fagioli, mais e tutti quei prodotti in scatola che costituiscono un bene necessario.

La soluzione trovata – al punto D dell’articolo uno – sarebbe quella di dare la possibilità alle aziende interessate di continuare la produzione previa comunicazione alla prefettura, indicandone la destinazione.

Una ‘quadra’ che sembra non essere proprio in linea con la necessità di garantire i beni di prima necessità sugli scaffali senza ritardi, lungaggini e aumenti di burocrazia. Soprattutto in un contesto che vede le aziende lavorare spesso a ranghi ridotti e le persone assaltare i supermercati.

Considerando anche che la psicosi da scaffale vuoto è sempre dietro l’angolo.

Era già stato scritto:

PALAZZO CHIGI HA TROVATO LA QUADRA. DPCM FIRMATO. ECCOLO

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Firmato il DPCM atto a contenere la diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale. Dopo qualche smussamento per far si che alcuni segmenti produttivi essenziali non venissero fermati a causa del blocco totale, Palazzo Chigi ha trovato la quadra.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica in PDF il decreto:

DPCM 22 MARZO

Per saperne di più sulla lista iniziale:

CORONAVIRUS, ECCO LA LISTA DELLE ATTIVITA ESSENZIALI CHE RESTANO OPERATIVE

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A seguito delle misure restrittive predisposte dal governo per far fronte all’emergenza Coronavirus, qui di seguito AGRICOLAE riporta la lista delle attività riconosciute come servizi essenziali:

Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

Istruzione

Assistenza sanitaria

Servizi di assistenza sociale residenziale

Assistenza sociale non residenziale

Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi

Industrie alimentari

Pesca e acquacoltura

Industria delle bevande

Riparazione e manutenzione di trattori agricoli

Riparazione e manutenzione di altre macchine per l’agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia

Servizi veterinari

Riparazione e manutenzione di apparecchi medicali per diagnosi, di materiale medico chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria

Installazione di apparecchi medicali per diagnosi, di apparecchi e strumenti per odontoiatria

Installazione di apparecchi elettromedicali

Riparazione e manutenzione di macchine per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere

Riparazione di apparati di distillazione per laboratori, di centrifughe per laboratori e di macchinari per pulizia ad ultrasuoni per laboratori

Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali

Fabbricazione di spago, corde, funi e reti

Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)

Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro

Fabbricazione di carta

Stampa e riproduzione di supporti registrati

Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

Fabbricazione di prodotti chimici

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici

Fabbricazione di articoli in gomma

Fabbricazione di articoli in materie plastiche

Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia

Fabbricazione di prodotti refrattari

Produzione di alluminio e semilavorati

Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori)

Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature elettroterapeutiche

Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)

Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche

Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione

Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali

Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane (esclusi i loro motori)

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

Gestione delle reti fognarie

Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali

Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

Installazione di impianti elettrici

Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione

Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)

Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)

Manutenzione e riparazione di autoveicoli

Commercio di parti e accessori di autoveicoli per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori

Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria

Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici

Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)

Trasporto ferroviario di merci

Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane

Trasporto con taxi

Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente

Trasporto di merci su strada

Trasporto mediante condotte di gas

Trasporto mediante condotte di liquidi

Trasporto marittimo e per vie d’acqua

Trasporto aereo

Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

Servizi postali e attività di corriere

Servizi di informazione e comunicazione

Attività finanziarie e assicurative

Ricerca scientifica e sviluppo

Traduzione e interpretariato

Servizi di vigilanza privata

Servizi connessi ai sistemi di vigilanza

Attività di sterilizzazione di attrezzature medico sanitarie

Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio

Altre attività di pulizia

Attività dei call center

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica la lista ATECO delle attivita reputate essenziali:

LISTA ATTIVITA ATECO ESSENZIALI

 




CURA ITALIA, UTILIZZATI 25 MLD. 3,5 MLD PER LA SANITA. INIEZIONE LIQUIDITA MUOVERA 340MLD DI ECONOMIA REALE

“Una manovra poderosa da 25 miliardi di euro che muoverà 350 miliardi. Un decreto, spiega il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al termine del Cdm, che definisce il “modello Italia”. Sebbene, aggiunge poi, “siamo consapevoli che questo decreto non basterà”.

Conte parla poi di “orgoglio italiano” e passa la parola al ministro dell’Economia Roberto Gualtieri.

“Abbiamo deciso di utilizzare tutta la cifra. 3.5 miliardi per sostenere il lavoro eroico che il modello sanitario sta sostenendo. Altri 10 miliardi saranno utilizzati per sostenere il settore del lavoro per coprire tutti i lavoratori autonomi e stagionali con un assegno di 600 per il mese di marzo ed estendiamo il congedo parentale e il voucher babysitter per i genitori”, spiega il numero uno del Mef.

Nel terzo capitolo Gualtieri parla di “iniezione di liquidità che genererà un movimento di 340 miliardi circa di economica reale, dalla sospensione delle rate dei finanziamenti al Gasparrini prima casa”.

Poi la sospensione della rata fino al 21 maggio per quanto riguarda l’Iva e i contributi previdenziali. Compreso il trasporto merci.

Infine un quinto titolo che contiene una serie di norme che danno sostegno aggiuntivo ai settori economici.

Il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo parla di “misure importanti a sostegno dei lavoratori e delle famiglie”. C’è una misura importante per le famiglie, il congedo parentale speciale e il bonus babysitter “con ulteriori risorse per tutto il personale sanitario che avrà un bonus babysitter per permettere di far fronte all’emergenza” a chi è in prima linea contro la battaglia al virus.

“Sospendiamo i contributi previdenziali” e “ci sarà un ulteriore intervento sui licenziamenti le cui procedure saranno fermate per tutti quelli dal 23 febbraio in poi”, spiega poi.

Lo stesso per i lavoratori in quarantena per il settore privato, il cui periodo sarà considerato malattia.

Era già stato scritto:

DL CURA ITALIA, ECCO COSA PREVEDE IL TESTO SETTORE PER SETTORE, LA SINTESI

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In attesa della conferenza stampa di palazzo Chigi in merito all’approvazione del Dl Cura Italia (partito con il nome decreto Covid-19) AGRICOLAE è in grado di pubblicarne la sintesi settore per settore:

SINTESI D.L. CURA ITALIA

FISCO

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI

È sospeso il versamento delle ritenute d’acconto dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020

SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI

È sospeso ogni ulteriore adempimento fiscale con scadenza tra l’ 8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020

CREDITI D’IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI

Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

CREDITI D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.

Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

GIUSTIZIA

DIFFERIMENTO DELLE UDIENZE E SOSPENSIONE DEI TERMINI

Sono prorogate fino al 15 aprile 2020 le misure già adottate di rinvio delle udienze civili, penali e amministrative, con le relative sospensioni dei termini già adottate precedentemente fino al 22 marzo 2020.

ISTITUTI PENITENZIARI

Il provvedimento intende assicurare il pieno ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari danneggiati in conseguenza dei gravi disordini avvenuti all’interno delle medesime strutture anche causati dalle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del Covid-19

AMMORTIZZATORI SOCIALI

NUOVO TRATTAMENTO CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIO

È previsto un nuovo trattamento di cassa integrazione ordinario in sostituzione dei precedenti ammortizzatori sociali in favore di:

– Aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario;

– Aziende che hanno in corso un assegno di solidarietà;

NUOVA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Le Regioni possono autorizzare una cassa di integrazione salariale in deroga in favore delle imprese per cui non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto.

CREDITI D’IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI

Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

INDENNITÀ PROFESSIONISTI, COCOCO, LAV. AGRICOLI E DELLO SPETTACOLO

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data e, iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori dello spettacolo, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 500 euro.

PROROGA TERMINE DOMANDA DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

Il termine per la domanda di disoccupazione agricola è prorogato, solo per le domande in competenza 2019, al giorno 1° giugno 2020.

PROROGA DOMANDA NASPI E DISCOLL

I termini di presentazione di domanda di disoccupazione NASPI e DISCOLL sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.

FONDO PRIMA CASA – FONDO GASPARRINI

Per un periodo di 9 mesi dal provvedimento l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus;

Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

LAVORO AGILE

• Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile;

• I datori di lavoro sono tenuti ad autorizzare la modalità di lavoro agile ai lavoratori dipendenti che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità ospitata in un centri riabilittivi chiusi dal provvedimento. Qualora il familiare con disabilità sia un minore la modalità di lavoro agile non può essere rifiutata, salvo che questo sia incompatibile con le caratteristiche dell’impresa.

• il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni;

CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO

A decorrere dal 5 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione.

La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni.

In alternativa alla prestazione predette e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate.

PERMESSI RETRIBUITI L. 104/1992

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020

PREMIO LAVORATORI DIPENDENTI

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che

possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

SOSPENSIONE TERMINI VERSAMENTI CONTRIBUTI

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.

CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO, NONCHÉ DEL SETTORE SANITARIO PRIVATO ACCREDITATO

A decorrere dal 5 marzo 2020, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico o privato accreditato hanno diritto a fruire di un congedo dal lavoro indennizzato.

L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro

SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

PROROGA TERMINI DECADENZIALI DI PREVIDENZA E ASSSISTENZA

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto.

IMPRESE: MISURE STRAORDINARIE

REQUISIZIONI

Fino al 31 luglio 2020, la protezione civile potrà autorizzare la

requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia.

FONDI ALLE IMPRESE PER PRODURRE MASCHERINE

Per la gestione dell’emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza, è consentito produrre mascherine chirurgiche in deroga alle vigenti norme

MISURE DI SOSTEGNO ALLE PMI

Le PMI potranno avvalersi di misure di sostegno finanziario dello Stato, fino al 33% dei prestiti erogati:

• a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

• b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

• c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

FONDO DI GARANZIA CENTRALE PMI

Per 9 mesi dal provvedimento, lo stato fornisce una garanzia per prestiti fino a 5 milioni di euro volta a investimenti e ristrutturazioni di situazioni debitorie, nel rispetto delle garanzie e dei limiti previsti dal provvedimento stesso.

SUPPORTO ALLA LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE

In favore delle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a concedere liquidità, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, tramite banche e altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito.

La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell’ottanta per cento dell’esposizione assunta.

MISURE FINANIZARIE DI SOSTEGNO

Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti.

FONDO MADE IN ITALY

Il provvedimento istituisce un fondo da ripartire per la promozione integrata presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al fine di potenziare gli strumenti di promozione e di sostegno all’internazionalizzazione delle varie componenti del sistema Paese, tra i quali il piano straordinario di sostegno al made in Italy realizzato tramite l’ICE.

MISURE A SOSTEGNO DELL’UNIVERSITA’

Con il provvedimento viene istituito per l’anno 2020 un fondo denominato “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca” con una dotazione pari a 50 milioni di euro, da dipartire con decreto del MIUR.

Inoltre, In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, l’ultima sessione di laurea dell’anno accademico 2018/2019 è prorogata al 15 giugno 2020.

E’ conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all’adempimento di scadenze didattiche e amministrative funzionali allo svolgimento dell’esame di laurea.

Nel periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche, le attività formative e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché le attività di verifica dell’apprendimento svolte o erogate con modalità a distanza secondo le indicazioni delle università di appartenenza sono computate ai fini dell’assolvimento dei compiti dell’Università e sono valutabili ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali.

ENTI LOCALI

SOSPENSIONE MUTUI REGIONI E ENTI LOCALI

Le regioni a statuto ordinario e gli enti locali sospendono il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell’anno 2020. Le quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell’anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento contrattuale.

SEDUTE IN VIDEOCONFERENZA DEI CONSIGLI E DELLE GIUNTE

I consigli e le giunte di comuni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità. Le stesse previsioni valgono anche per le sedute degli organi di governo delle province e delle città metropolitane, nonché dei consigli e delle giunte delle regioni e delle province autonome

SPORT

SOSPENSIONE VERSAMENTI CANONI

Il provvedimento consente alle ASD di non procedere, fino al 31 maggio 2020, al versamento dei

canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.

I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI

Il provvedimento prevede un fondo per la copertura

 

 

 




CORONAVIRUS, CDM STANZIA 25 MLD. ECCO LA RELAZIONE DI GUALTIERI. E MIPAAF CHIEDE DEROGHE PAC, PSR E OCM. LA LETTERA ALLA DG AGRI

Il Governo – riunitosi in Cdm – ha stanziato in totale 25 miliardi di euro per far fronte all’emergenza Coronavirus. Di questi, 20 miliardi sono di indebitamento netto. Nel frattempo Conte – attraverso  il ministro Speranza – ha chiesto al governatore della regione Lombardia Attilio Fontana una richiesta ufficiale e corredata di dati per dare seguito eventualmente alla richiesta di chiudere tutto. Come nelle zone a maggior contenimento. Sebbene titubi a fronte delle ripercussioni economiche che ne deriverebbero.

Nella relazione integrativa portata in Cdm dal ministro delll’Economia Gualtieri – di cui AGRICOLAE è venuta in possesso e che pubblica in PDF a pie di pagina – si legge che “l’obiettivo prioritario, è di proteggere la salute dei cittadini italiani e salvaguardare il buon funzionamento del sistema sanitario e ospedaliero attraverso misure che consentano di frenare il numero di nuovi contagi.

Queste misure, non previste al momento della presentazione alle Camere della Relazione al Parlamento 2020, approvata dal Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2020, determinano un ulteriore impatto sulla situazione socio-economica del Paese.

Il Governo ritiene quindi di dover rafforzare ulteriormente il sostegno che intende assicurare al sistema sanitario, ai cittadini e alle imprese; nonché le risorse a favore della protezione civile e della sicurezza, attraverso le misure già indicate nella Relazione, di cui questo documento costituisce una integrazione.

Sono inoltre precostituite le condizioni per avere la disponibilità di risorse aggiuntive al fine di assicurare il finanziamento di eventuali ulteriori iniziative che si rendesse necessario adottare con tempestività e urgenza in un quadro di interventi coordinati a livello europeo.

Complessivamente, sentita la Commissione europea, la richiesta di autorizzazione all’ulteriore ricorso all’indebitamento, aggiuntiva a quanto già indicato nella Relazione al Parlamento 2020, è incrementata di ulteriori 13,75 miliardi di euro (pari a circa 0,8 punti percentuali) da utilizzare nel corso del 2020 in relazione all’ulteriore intensificarsi e diffondersi dell’epidemia da Covid-19. Considerata anche la precedente richiesta di autorizzazione, l’obiettivo programmatico di indebitamento netto potrà pertanto aumentare fino a 20 miliardi di euro, corrispondenti a circa 1,1 punti percentuali di PIL.  

Considerato l’importo complessivo per il quale si chiede l’autorizzazione delle Camere, il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato potrà aumentare fino a 104,5 miliardi di euro nel 2020 in termini di competenza e a 154 miliardi di euro in termini di cassa, con un incremento degli stanziamenti fino a 25 miliardi sia in termini di competenza che in termini di cassa.

Considerata la temporaneità degli interventi e nelle more di un più complessivo aggiornamento dello scenario economico e di finanza pubblica da definire con il prossimo Documento di economia e finanza, rimane invariato il percorso di convergenza verso l’MTO già indicato nella Relazione al Parlamento già presentata”.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica il documento:

INTEGRAZIONE RELAZIONE 2020 DEFINITIVA

A fare la propria parte per far fronte all’emergenza sono tutti i dicasteri. Ognuno per le competenze che li riguardano.

Il ministero delle Politiche agricole di Teresa Bellanova ha chiesto – con lettera ufficiale del 28 febbraio indirizzata alla DG Agri della Commissione europea – la proroga per la presentazione della domanda Pac 2020 e per l’erogazione dei saldi delal domanda unica dei premi a superficie dello sviluppo rurale 2019.

Ma non solo. Nella missiva – di cui AGRICOLAE è venuta in possesso e che pubblica a pie di pagina – il Mipaaf chiede, per quanto riguarda le OCM, anche di “prevedere opportune deroghe finalizzate ad assicurare maggiore flessibilità sull’esecuzione e sulla tempistica delle attività programmate, in particolare per l’OCM VINO, e anche per quanto riguarda la rendicontazione delle spese delle attività per il corrente esercizio finanziario”.

Mentre per l’OCM ORTOFRUTTA, “sarebbe necessario – scrive ancora il ministero con la penna di Giuseppe Blasi – garantire i medesimi livelli di spesa nei programmi operativi delle organizzazioni dei produttori”.

Nella lettera di richieste alla Commissione europea viene menzionata anche la situazione del PSR Puglia – per la quale c’è già stata la risposta con il via libera alla proroga – e viene precisato che “il quadro sopra esposto potrebbe dover essere rivisto in relazione al possibile perdurare dell’emergenza in relazione all’andamento dei dati epidemiologici con effetti attualmente non prevedibili sull’attiviità degli agricolotori e delle amminsitraizni interessate”.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica la lettera MIPAAF alla DG AGRI:

RICHIESTA DEROGHE UE 28-02-2020.pdf

 




BILANCIO, DA SENATORI PD 40 EMENDAMENTI AGRICOLI E GUALTIERI FRENA: AGRICOLTURA CON MISURA IRPEF HA GIÀ AVUTO ABBASTANZA. MA PORTE NON SONO CHIUSE

Tutti al lavoro alle misure agricole con le quali ‘migliorare’ la Manovra di Bilancio tramite emendamenti ad hoc, integrativi e/o correttivi. Dal Pd a Forza Italia, da Italia Viva alla Lega.

Da quanto apprende AGRICOLAE alla riunione del Pd ieri al Senato, alla richiesta dei senatori dem di integrare con emendamenti le misure destinate all’agricoltura, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha fatto notare che per il settore, con il taglio dell’Irpef da 130 milioni di euro, è già stato fatto molto. E, anche se di scritto c’è poco, nella sostanza c’è molto.

Questo non vuol dire – da quanto si apprende – che le porte siano chiuse. I senatori del Partito Democratico (stesso cui appartiene Gualtieri) hanno sul tavolo 40 emendamenti su cui stanno lavorando.




DOPO BONUS VERDE SPARISCE AGRICOLTURA 4.0. COSI’ IL PD CERCA DI ‘COMPLICARE’ LA VITA A ITALIAVIVA DI RENZI

Agricoltura 4.0 è sparita dall’articolato della legge di Bilancio.

Fino a pochi giorni fa sembrava essere in dirittura di arrivo la misura deputata ad estendere le agevolazioni fiscali dall’Industria 4.0 al comparto Primario.

Da quanto apprende AGRICOLAE  sembrerebbe che il ministero dell’Economia abbia messo in stand by le risorse destinate e da tempo accantonate, per la misura in questione.

La decisione del ministero dell’Economia sembra inserirsi – sempre da quanto si apprende – in una logica di politica di attacco, da parte del Partito Democratico, al neonato partito di Matteo Renzi. Di cui il ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova è tra i maggiori rappresentanti nonché coordinatrice.

In sostanza ‘minare’ il lavoro del collega di tavolo di Palazzo Chigi per ‘livellare’ Italia Viva e tutto ciò che ne viene.

E’ di pochi giorni fa la notizia – data da AGRICOLAE – della scomparsa del Bonus Verde (misura di competenza Mipaaf che fa capo a Bellanova di ItaliaViva) e dell’introduzione del Bonus Facciate per rifare, appunto, le facciate dei palazzi (misura di competenza del Mibact, di Dario Franceschini).

Tra Matteo Renzi e Dario Franceschini non corre più, ormai da tempo, buon sangue. In termini politici.




BELLANOVA ILLUSTRA AZIONE GOVERNO ALLE COMAGRI: REDDITO, ACCESSO ALLA TERRA, EXPORT, PREVENZIONE, CLIMA E SEMPLIFICAZIONE. NO TASSE

Il ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova illustra ai deputati e ai senatori delle commissioni Agricoltura riunite l’azione di governo di competenza del Mipaaf. Al centro dell’agenda Bellanova posiziona la trasparenza in etichetta, la lotta al caporalato, un piano straordinario per esportare il made in Italy e contrastare così il danno conseguente i dazi Usa, la terra ai giovani e l’agricoltura ‘rosa’. Poi la consulta sul clima e sulle priorità agricole. Infine promette: no tasse agli agricoltori, maggiore semplificazione e infrastrutture logistiche.

“Vogliamo mettere l’agricoltura al centro dell’agenda del governo”, spiega Bellanova. “Per un settore dove l’Italia detiene alcuni primati europei a partire dal valore aggiunto pari a 33 miliardi di euro che ci posiziona prima della Francia e della Spagna. Ai prodotti agricoli italiani spettano alcuni primati nell’Ue, è italiano oltre il 35% del valore commercializzato di mele e uve, il 47% di kiwi, il 61% di nocciole sgusciate. L’agricoltura rappresenta il cuore pulsante del sistema agroalimentare nazionale che conta oltre un milione di imprese che danno lavoro ad oltre un milione e quattrocentomila persone. Parliamo di circa il 14% del pil con 219 miliardi di euro compreso la ristorazione”.

“Le esportazioni rivestono un ruolo di primaria importanza, raggiungendo un valore di 41,8 miliardi di euro nel 2018, il Made in Italy agroalimentare è protagonista anche nel mercato dei prodotti certificati biologici e in quello delle indicazioni geografiche dov’è vantiamo il primato mondiale dei riconoscimenti ed un fatturato di 15 miliardi all’origine. Dobbiamo essere consapevoli di questi punti di forza perché la nostra azione di governo intende valorizzare e far conoscere di più e meglio il potenziale del settore, affrontando anche le tante aree da migliorare. Penso al calo della redditività ad esempio, ai forti squilibri strutturali che penalizzano produttori e consumatori, allo scarso livello di aggregazione nell’offerta. Sebbene in crescita il numero di giovani in agricoltura, il settore soffre particolarmente del fenomeno della senilizzazione giacché oltre l’8% delle aziende agricole ha un capo under 40. Ho voluto mettere in evidenza questi dati per cominciare ad uscire da una logica emergenziale ed agire con una visione progettuale di lungo periodo. L’Italia ha bisogno di una nuova strategia agricola da scrivere insieme”, prosegue.

“La crisi climatica in atto – continura ancora il ministro davanti alle due Comagri riunite – merita risposte urgenti ed una transizione economica e scuole da affrontare con strumenti rinnovati. Allo stesso modo la crisi del sistema delle relazioni commerciali internazionali ci mette davanti a nuovi pericoli, proprio in questi giorni i dazi Usa mettono in difficoltà molte filiere ed ho chiesto per questo motivo alla commissione ue dei fondi per interventi di compensazione così da salvaguardare le imprese. Abbiamo già pagato un miliardo a causa del gli effetti dell’embargo russo e il pericolo brexit aumenta l’incertezza”.

“Ho ritenuto necessario dunque stilare una serie di priorità e obiettivi concreti per l’azione di governo, come rafforzare la competitività delle imprese garantendo l’invarianza fiscale e lanciando gli investimenti favorendo la digitalizzazione e la propensione all’export eliminando le barriere di accesso ai fattori ter, credito e capitali”, aggiunge Bellanova.

“Vogliamo poi promuovere e favorire il Made in Italy nel mondo, impedendo i fenomeni che minacciano il valore e la reputazione dei nostri prodotti. Garantire poi trasparenza su qualità e provenienza su alimenti e materie prime utilizzate, assicurare una più equa distribuzione dei margini nella filiera, assicurare il rispetto dei diritti dei lavoratori, arginare gli effetti dei cambiamenti climatici e rafforzare gli strumenti a tutela del reddito degli agricoltori”.

“Accelerare azioni organiche per la difesa del suolo agricolo e per la conversazione del patrimonio paesaggistico agricolo e forestale. Favorire l’inclusione attraverso l’agricoltura sociale, tutelare il reddito dei pescatori e garantire lo sviluppo dell’economia sostenibile del mare attraverso la salvaguardia delle specie marine”, continua ancora.

“Per rendere concreti questi impegni è necessario partire da un metodo di lavoro condiviso. Credo in una stretta collaborazione con il parlamento per dare prospettive al settore e sono convinta che davanti a tali necessità non ci sono colori politici. Ci sono molte proposte di legge da portare a compimento, come quelle su semplificazione, la proposta sul biologico, il divieto delle aste a doppio ribasso, il contenimento del consumo del suolo solo per citarne alcune. Dichiaro da subito la massima disponibilità per costruire insieme un piano strategico nazionale, che rappresenta uno dei tratti caratterizzanti della riforma della pac post 2020, la quale dovrà essere un’opportunità anche per le regioni. Inoltre è mia intenzione dare vita al ministero ad una consulta permanente per la crisi climatica e le priorità agricole per costruire insieme il piano strategico nazionale, coinvolgendo anche enti, università, imprenditori e organizzazioni in un processo partecipativo.

Ritengo fondamentale il lavoro in ambito europeo per riaffermare il ruolo e il modello di agricoltura italiano, sopratutto in vista della riforma della pac. I fondi europei della pac non devono prevedere tagli, si tratta domina delle sfide fondamentali per il futuro del settore.

Vogliamo negoziare a livello europeo politiche volte al rafforzamento del sostegno al reddito, in particolare a carico dei settori produttivi più rilevanti per il Made in Italy, rivedendo ed estendendo il modello delle organizzazioni comuni di mercato. Si debe poi orientare il sostegno della pac verso i settori più strategici ed evitare lo spopolamento delle aree rurali”, prosegue la Bellanova.

La nostra priorità assoluta è tutelare il reddito degli agricoltori, la via primaria è garantire competitività alle imprese a partire dall’utilizzo della leva fiscale. Voglio ribadire, come concordato col ministro dell’economia Gualtieri, che è escluso un taglio delle agevolazioni per il gasolio agricolo”. La missione del governo è garantire una diminuzione della pressione fiscale, allo stesso tempo lavoriamo per anticipare l’insorgenza di problemi. In questa prima fase di governo abbiamo portato avanti il piano di rigenerazione olivicola dell’area colpita dalla xylella e stiamo confrontandoci con le regioni del nord per il problema della cimice asiatica. Per la questione del latte ovino è necessario uscire da un’ottica emergenziale e lavorare sulla costruzione di un progetto agricolo sostenibile. Intendo caratterizzare la mia azione come ministro su due fronti: giovani e donne. Lavoreremo per favorire il ricambio generazionale e sostenere gli investimenti da parte dei giovani e delle donne.

È infine necessario un piano di interventi per le infrastrutture logistiche e per i prodotti agroalimentari in accordo col ministero dei trasporti e quello del mezzogiorno.

Cento miliardi di euro, è questo il valore stimato del falso Made in Italy agroalimentare, a fronte dei circa 42 miliardi di euro dell’export autentico. Si tratta di un vero e proprio furto d’identità, ho chiesto perciò a Conte e Di Maio un potenziamento del piano strategico del Made in Italy agroalimentare”.

AGRICOLTURA, BELLANOVA: AL MIPAAF CONSULTA PER CRISI CLIMATICA E PRIORITA’ AGRICOLE

“E’ mia intenzione dare vita al Ministero a una Consulta permanente per la crisi climatica e le priorità agricole per costruire insieme il piano strategico nazionale, coinvolgendo anche Enti, Università, imprenditori, organizzazioni agricole e industriali, sindacati, parlamento, regole, cittadini, in un processo partecipativo di scrittura del futuro agricolo, alimentare e ambientale del Paese. Il nostro faro sono gli Obiettivi sostenibili dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, all’interno dei quali l’Italia e la sua agricoltura devono ritrovare un ruolo guida”. Così il ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova.

AGRICOLTURA, BELLANOVA: APPROVARE PRESTO LEGGI SEMPLIFICAZIONE, BIO E DIVIETO ASTE DOPPIO RIBASSO

“Credo in una stretta collaborazione con il Parlamento per dare prospettiva all’attività quotidiana di agricoltori, pescatori, allevatori, produttori di cibo e vini di qualità italiani. Sono convinta che davanti alle necessità di questo settore non ci siano colori politici, ci sono soluzioni da mettere in campo. Costruirle insieme è la sfida che ci aspetta nei prossimi mesi. Ci sono molte proposte di legge di fondamentale importanza da portare a compimento come quella sulle semplificazioni, la proposta sul biologico, il divieto delle aste al doppio ribasso, il contenimento del consumo di suolo, solo per citarne alcune. Dichiaro fin da ora la mia massima disponibilità e quella di tutta la struttura ministeriale. Allo stesso modo ho già incontrato gli assessori regionali per costruire un rapporto nuovo con le Regioni“. Così il ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova.

AGRICOLTURA, BELLANOVA: GARANTIRE TRASPARENZA ORIGINE IN ETICHETTA

La trasparenza è un valore irrinunciabile. Oltre il 90% dei cittadini italiani ha dichiarato di voler conoscere l’origine della materia prima degli alimenti in etichetta. Per questo sul piano europeo puntiamo all’allargamento della lista dei prodotti per i quali è previsto l’obbligo di indicazione dell’origine delle materie prime. Sul piano nazionale, intendiamo procedere con l’attuazione della norma sull’etichettatura obbligatoria degli alimenti individuando le categorie di prodotto coinvolte e avviando il negoziato con l’Europa. Il Regolamento 775 del 2018 non ci soddisfa, per questo chiederemo con urgenza un incontro con la nuova Commissaria alla salute dell’UE. Per tutelare i cittadini e assicurare la tracciabilità dei prodotti alimentari, poi, vogliamo favorire l’utilizzo di tecnologie avanzate, inclusa la blockchain”. Così il ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova.

AGRICOLTURA, BELLANOVA: NO A NUOVE TASSE AGLI AGRICOLTORI

“La nostra priorità è tutelare il reddito degli agricoltori. La via primaria è garantire competitività alle imprese, a partire dall’utilizzo della leva fiscale. Anche in questa sede voglio ribadire che, come concordato con il Ministro dell’economia Gualtieri, è escluso un taglio delle agevolazioni per il gasolio agricolo. La missione complessiva del governo è garantire una diminuzione della pressione fiscale e in questo contesto credo vada assicurata attenzione alle esigenze del comparto agricolo. Allo stesso tempo lavoriamo per il rilancio degli investimenti attraverso il potenziamento dei contratti di filiera e di distretto, individuando nuove forme incentivanti per la digitalizzazione, l’export e l’e-commerce. In questa chiave utilizzeremo anche uno strumento territoriale come i distretti del cibo, sul quale siamo pronti a dare seguito alla fase attuativa. E’ mia intenzione convocare con costanza a livello politico e tecnico tavoli per singola filiera, che possano diventare luogo dove affrontare le urgenze dei vari settori produttivi ed elaborare proposte operative. Abbiamo già avviato le prime riunioni e proseguiremo nelle prossime settimane con incontri dedicati alla filiera zootecnica, all’olio, al vino, al grano, al riso, agli agrumi e all’ortofrutta, e via via su tutti i comparti agricoli, compreso quello ippico. Vogliamo lavorare per anticipare l’insorgere di problemi e pianificare gli interventi necessari”. Così il ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova.

AGRICOLTURA, BELLANOVA: CAPORALATO È MAFIA, SERVE PIANO NAZIONALE DI PREVENZIONE E CONTRASTO

“Il caporalato è mafia. Come tale va combattuto per garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori e salvaguardare migliaia di imprese oneste che subiscono la concorrenza sleale di chi sfrutta. Vogliamo lavorare per la piena applicazione della legge 199 del 2016, approvata senza voti contrari anche da molti di voi qui presenti oggi. Dobbiamo attuarlo tanto nella parte della repressione quanto nella prevenzione del fenomeno. Insieme alle Ministre Catalfo e Lamorgese abbiamo stabilito di attivare il Tavolo interistituzionale, che si riunirà il 16 ottobre, e adottare quanto prima il Piano nazionale triennale di contrasto e prevenzione del caporalato”. Così il ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova.

AGRICOLTURA, BELLANOVA: A GIOVANI E DONNE PIU’ ACCESSO ALLA TERRA

“Intendo caratterizzare la mia azione da Ministro, poi, su due fronti: giovani e donne. Da un lato lavoreremo su tutti gli strumenti a disposizione per favorire il ricambio generazionale e sostenere gli investimenti da parte dei giovani, a partire dalle misure del subentro in agricoltura. Puntiamo a un incremento del credito e dei capitali per investimenti attraverso gli strumenti ISMEA, così come vogliamo rendere più accessibile la terra. Con gli stessi obiettivi intendiamo sostenere l’imprenditoria femminile, che oggi rappresenta il 30% circa dell’agricoltura nazionale. Possiamo e dobbiamo incrementare il numero di donne alla guida di aziende agricole e sostenere meglio chi ha già intrapreso questo percorso”. Così il ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova.

DAZI, BELLANOVA: SERVE PIANO STRAORDINARIO PER EXPORT AGROALIMENTARE MADE IN ITALY

“Ho chiesto al Presidente Conte e al Ministro Di Maio un potenziamento del Piano strategico per la promozione del Made in Italy agroalimentare: dobbiamo rafforzare il coordinamento, garantire risorse adeguate e puntare sulla commercializzazione e comunicazione del prodotto di origine italiana sui mercati più importanti. Le esportazioni dei prodotti agroalimentari italiane sono cresciute molto, ma i mercati esteri di sbocco sono molto concentrati: la metà del valore delle esportazioni italiane viene realizzata in 5 Paesi: Germania, Francia, USA, Regno Unito e Spagna. Mancano nazioni come la Cina, il Giappone, l’India. Sulla Russia abbiamo perso posizioni che oggi sono spesso occupate da imitazioni dei nostri prodotti. Dobbiamo cogliere al meglio anche l’occasione di Expo Dubai 2020, costruendo un ponte ideale con l’Expo di Milano del 2015 che ha rappresentato un momento di rilancio per tutto l’agroalimentare italiano”. Così il ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova