Istat-Crea: La Legge di bilancio 2022 e le misure previste

Gli interventi per sostenere e rilanciare il settore agricolo

Gli interventi finanziari previsti nella legge di bilancio – L. 234/2021 – prevedono uno stanziamento di circa 2 miliardi di euro e sono stati qui di seguito riclassificati in interventi per la gestione del rischio (compresa la difesa delle produzioni), interventi per lo sviluppo della filiera agroalimentare e della pesca, interventi a sostegno degli investimenti ed interventi non altrimenti classificabili. Vi sono poi le agevolazioni di tipo fiscale e tributario e quelle contributive e previdenziali e, infine, interventi di tipo intersettoriale che interessano anche il settore primario.

Gestione del rischio e difesa delle produzioni agricole

Tra le misure finanziarie di maggior peso, rientrano quelle previste per la gestione del rischio in agricoltura, al cui interno si annoverano:

  • l’istituzione del fondo mutualistico nazionale per la copertura dei rischi catastrofali alle produzioni agricole;
  • le assicurazioni agevolate.

A integrazione di questa misura si prevede anche la possibilità di mantenere, per un periodo massimo di 3 anni e a determinate condizioni, lo status di imprenditore agricolo.

Per quel che riguarda gli interventi relativi alla difesa delle produzioni agricole troviamo:

  • Insetto bostrico: istituzione di un Fondo finalizzato all’adozione di misure di carattere eccezionale finalizzate al contenimento dei danni causati dalla diffusione dell’insetto che attacca prevalentemente abeti e pini, ma può colpire anche alberi da frutto, come il melo e la vite;
  • Istituzione, presso il Ministero della Transizione Ecologica, di un Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive;
  • Il fenomeno del batterio della Xylella fastidiosa ha fortemente colpito il settore olivicolo-oleario della Puglia e, in particolare, del Salento. Oltre le misure avviate già dal 2013, vengono finanziate le attività di ricerca svolte dal CNR finalizzate al contenimento della diffusione dell’organismo nocivo e introdotto il reimpianto di piante riconosciute come tolleranti o resistenti alla Xylella.
  • A tali interventi si aggiunge anche la tutela della qualità del sughero nazionale e monitoraggio del Coraebus undatus, attraverso trattamento termico.

Sviluppo delle filiere agroalimentari e della pesca

Tra gli interventi dedicati allo sviluppo delle filiere agroalimentari e della pesca troviamo interventi di nuova istituzione e altri di proroga rispetto a finanziamenti attivati negli anni precedenti. Nel primo caso ricordiamo:

il Fondo per il sostegno dell’enogastronomia italiana finalizzato a promuovere e sostenere le eccellenze della ristorazione e della pasticceria italiana e valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano, anche mediante interventi che incentivino la valorizzazione dei prodotti a denominazione d’origine e indicazione geografica e le eccellenze agroalimentari italiane. A tal fine, sono istituiti presso il MiPAAF due fondi denominati, rispettivamente:

  • fondodi parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano;
  • fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano.

 

Parallelamente al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della ristorazione, è istituito un fondo nello stato di previsione del MiPAAF, con una dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2022.

Per quanto riguarda l’etichettatura dei prodotti, il comma 842, prevede un contributo per la promozione dei territori locali, a favore dei produttori di vino DOP, IGP e biologico che investono in sistemi digitali di etichettatura, permettendo attraverso un QR-code apposto sulle etichette, una comunicazione dinamica dal produttore al consumatore, veicolando quest’ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati alla promozione culturale, turistica e rurale dei territori locali.

Interventi a sostegno delle filiere apistica, e per promuovere lo sviluppo competitivo del comparto della frutta a guscio e delle filiere minori incentivando la ricerca e l’ammodernamento delle tecniche di gestione selvicolturale, favorendo programmi di valorizzazione e sostenendo il rifinanziamento dei piani di settore.

Istituito, nello stato di previsione del MiPAAF, al fine di promuovere le colture di piante aromatiche e officinali biologiche sul territorio nazionale il Fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche.

Infine, il Fondo per la valorizzazione internazionale dei patrimoni immateriali agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali, destinato a sostenere le tradizioni e le pratiche agroalimentari ed agro-silvo-pastorali dichiarati dall’UNESCO patrimonio immateriale dell’umanità.

 

Tra gli interventi che ricevono una proroga dei finanziamenti, si segnalano:

  • Filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, è previsto un incremento della dotazione finanziaria del Fondo dedicato allo sviluppo e sostegno di queste filiere e per la filiera delle carni derivanti da polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all’alimentazione umana, nonché delle uova di volatili in guscio, fresche e conservate e delle uova;
  • Distribuzione derrate alimentari agli indigenti, con un Fondo istituito presso Agea a cui è delegata la gestione degli interventi per la distribuzione degli aiuti alimentari;
  • Subentro giovani e donne in agricoltura, per favorire la nuova imprenditorialità ed il ricambio generazionale in agricoltura (d.lgs. 185/2000 – Titolo I – Capo III), mentre 5 Meuro sono destinati ad incrementare il Fondo Rotativo per lo sviluppo dell’imprenditorialità in agricoltura e ricambio generazionale nelle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile;
  • I Distretti del cibo, il cui riconoscimento passa attraverso le Regioni e le Province autonome e si conclude con l’iscrizione in un apposito Registro nazionale, gestito dal MiPAAF. Il territorio che è riconosciuto come tale ottiene vantaggi in termini di sinergie e reti, con la possibilità di ottenere finanziamenti e acquisire un maggiore appeal anche in termini turistici.

 

I Distretti del Cibo presenti in Italia attualmente sono 106, e si caratterizzano per una forte concentrazione in un ristretto numero di realtà regionali.

 

Misure a sostegno degli investimenti

 

Gli interventi a sostegno degli investimenti hanno interessato principalmente le imprese e, in particolare, i settori forestale e di sviluppo delle montagne.

Per le Imprese l’intervento prevede 50 Meuro destinati alle attività di ISMEA e dedicati ad interventi finanziari in società, economicamente e finanziariamente sane che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura soggetti alla politica comune dell’agricoltura e della pesca dell’UE, nonché dei beni prodotti nell’ambito delle relative attività agricole cosiddette connesse; per l’anno 2022, 10 Meuro vengono destinati alla concessione di garanzie prestate da ISMEA, a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca;

E’ prevista l’istituzione di un Fondo per lo Sviluppo delle montagne presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, il quale serve a finanziare interventi di tutela e promozione delle risorse ambientali, tramite iniziative di tutela e valorizzazione delle potenzialità dell’habitat montano; interventi di carattere socioeconomico per le popolazioni che vivono nei territori coinvolti; attività di informazione e comunicazione sui temi della montagna ma anche interventi per lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali, oltre a iniziative per ridurre il grave fenomeno dello spopolamento.

Infine, prosegue l’attuazione della Strategia nazionale forestale attraverso l’istituzione di un fondo pluriennale. Gli obiettivi generali della SNF sono 3 e riguardano la gestione sostenibile e il ruolo multifunzionale delle foreste, l’efficienza nell’impiego delle risorse forestali per uno sviluppo sostenibile delle economie nelle aree rurali, interne e urbane del Paese e la responsabilità e conoscenza globale delle foreste attraverso azioni di monitoraggio, ricerca e formazione.

Le misure che riguardano ulteriori tipologie di intervento, riguardano in particolare:

Agevolazioni di tipo fiscale

Vengono apportate alcune modifiche alla disciplina dell’accisa sulla birra prevedendo 16 milioni di euro per la sua riduzione, per il solo anno 2022, per i birrifici artigianali che producono meno di 60.000 ettolitri, al fine di stimolare la ripresa produttiva e lo sviluppo della filiera connessa al comparto brassicolo, in particolare:

  • per i microbirrifici artigianali (cioè, quelli con produzione annua non superiore a 10mila ettolitri), la riduzione dell’accisa è elevata dal 40 al 50%;
  • per i birrifici artigianali con produzione annua superiore a 10mila ettolitri e inferiore a 60mila ettolitri, l’accisa è ridotta del 30 o del 20% a seconda se la produzione non supera o supera i 30mila ettolitri;

la misura dell’accisa generale è fissata in 2,94 euro per ettolitro e grado-Plato (dal 1° gennaio 2023, torna a 2,99 euro).

Sono prorogati il cosiddetto bonus verde l’agevolazione fiscale inerente la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo; l’esenzione IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; interventi di sostegno alla zootecnia volti a confermare le percentuali di compensazione IVA nel settore zootecnico per la vendita di animali vivi della specie bovina e suina innalzate al 9,5% per il 2021.

 

Agevolazioni di tipo contributivo e previdenziale

Per il settore pesca sono previsti interventi di prevenzione dei danni alla produzione e alle strutture della pesca a seguito di calamità naturali, avversità meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale attraverso il fondo di solidarietà; viene rinnovato il fermo pesca, l’indennità onnicomprensiva per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima e i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio; estesa la Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA) ai pescatori quale ammortizzatore sociale strutturale.

Prorogata la decontribuzione, l’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributivo al fine di garantire nuove iscrizioni alla gestione previdenziale agricola come coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quarant’anni.

 

Gli interventi orizzontali della Legge di bilancio che interessano il settore primario

 

La legge di Bilancio prevede anche una serie di misure orizzontali, volte allo sviluppo delle imprese, di interesse anche per il settore agricolo e alimentare. In particolare:

Disposto il rinvio di un anno della sugar e della plastic tax.

Prorogata l’operatività dell‘intervento straordinario del Fondo di Garanzia PMI per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID.

Rifinanziata la cosiddetta “Nuova Sabatini” viene con l’obiettivo di incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, sia ordinari che riconducibili alla categoria “tecnologia 4.0”.

Per favorire l’internazionalizzazione delle imprese, è stata aumentata la dotazione del Fondo rotativo a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri e la dotazione del Fondo per la promozione integrata.

Prorogato il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali «transizione 4.0» e il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.

Prorogati e rimodulati anche i crediti d’imposta per: attività di ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, altre attività innovative per obiettivi di transizione ecologica o innovazione digitale 4.0. Infine, il Credito d’imposta Mezzogiorno per l’acquisto, anche tramite leasing, di beni (macchinari, impianti e attrezzature) strumentali all’attività d’impresa e parte del ciclo produttivo aziendale e destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).




Legge Bilancio, Lega in Comagri senato: Parere contrario, nostra priorità sono agricoltori e allevatori

“In tempo di Covid il Governo ha parcheggiato in un angolo il settore agroalimentare, condannando agricoltori e allevatori a un destino di incertezza economica e lavorativa. A fronte delle contrazione dei prezzi di alcuni comparti che ha determinato gravi perdite infatti, l’esecutivo non solo ha risposto con ristori economici insufficienti ma ha dimostrato anche una mancanza di visione strategica e strutturale, non avendo saputo cogliere l’importanza di alcuni interventi di più largo respiro, fondamentali alla ripresa come il ripristino dell’utilizzo dei voucher, il rafforzamento della cambiale agraria, l’estensione dell’esonero dagli oneri previdenziali a tutto il territorio nazionale, l’estensione della moratoria a tutto il 2021 delle rate per mutui e interessi, la semplificazione burocratica accesso fondi PAC e PSR, e il sostegno a tutta la filiera del cibo. L’agroalimentare deve essere una priorità sempre, non solo quando fa comodo elogiare le nostre eccellenze e il made in italy. Noi continuiamo a restare al fianco degli agricoltori, florovivaisti, allevatori che sperano in un 2021 di rinascita e agognano di ricevere una risposta forte dal governo, in luogo di questa disarmante e dilagante superficialità. Per questo in commissione Agricoltura abbiamo espresso parere contrario alla manovra 2021”. Lo scrivono in una nota i senatori della Lega Giorgio Maria Bergesio, capogruppo in commissione Agricoltura a Palazzo Madama, Gian Marco Centinaio, già ministro dell’Agricoltura, Gianpaolo Vallardi, presidente della Commissione Agricoltura, William De Vecchis e Rosellina Sbrana.




Manovra, Coldiretti: Giovani e filiere nel pacchetto agricolo

Giovani, filiere agricole, pesca e indigenti sono alcune importanti misure di interesse agricolo, fortemente volute dalla Coldiretti, entrate nel disegno di legge di bilancio 2021, bollinato e firmato dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che si avvia ad affrontare l’iter parlamentare. Lo rende noto il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini nell’evidenziare la necessità che nell’ambito della discussione parlamentare vengano introdotti ulteriori elementi di sostegno alle imprese.

 

E’ previsto – sottolinea la Coldiretti – l’esonero contributivo per 24 mesi a favore dei giovani under 40 anni che si iscrivono nel corso del 2021 per la prima volta nella gestione previdenziale agricola come coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali. Un altro intervento rilevante è la conferma anche per il 2021 dell’esonero Irpef dei redditi dominicale e agrario dichiarati da coltivatori diretti e Iap. Spazio poi – continua la Coldiretti – alle filiere con l’istituzione presso il Mipaaf di un Fondo con una dotazione di 150 milioni finalizzato al sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura. Per quanto riguarda la pesca – precisa la Coldiretti – viene riconosciuta per il 2021 l’indennità per il fermo obbligatorio e non obbligatorio.

 

Prorogato anche – sottolinea la Coldiretti –  il bonus verde relativo a interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. Interessano il settore agricolo – continua la Coldiretti – anche lo stanziamento aggiuntivo di 40 milioni per il “Fondo indigenti”, istituito presso Agea per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio nazionale.

 

Coinvolge infine l’imprenditoria femminile agricola – conclude la Coldiretti – il Fondo che conta su 20 milioni per il 2020 e 20 per il 2021 che punta a promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria femminile e massimizzare il contributo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese.

 




LEGGE BILANCIO, ECCO IL TESTO INTEGRALE PCM. I PUNTI AGRICOLI

Promozione made in Italy, cimice asiatica, sugar tax, accise sul tabacco, agricoltura rosa, sostegno alla ricerca, investimenti per il Sud, comuni montani, pensioni per agricoltori.

Questi alcuni dei punti presenti nell’articolato della Legge di Bilancio entrata ieri in Cdm e ancora incompleta dato che si rimane in attesa della riunione di maggioranza. Riunione che darà presumibilmente vita ad alcune implementazioni o tagli.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica integralmente il testo in PDF e riporta alcuni dei punti:

ARTICOLATO LB2020 29.10.2019 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Art. 26
(Sostegno alla ricerca)

1. Per garantire la prosecuzione del finanziamento dei programmi spaziali nazionali, in cooperazione
internazionale e nell’ambito dell’Agenzia spaziale europea, assicurando al contempo il coordinamento delle
politiche di bilancio in materia, le somme assegnate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
giugno 2019, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
incrementate di 390 milioni di euro per l’anno 2020, 502 milioni di euro per l’anno 2021, 477 milioni di euro
per l’anno 2022, 382 milioni di euro per l’anno 2023, e 309 milioni di euro per l’anno 2024.
2.Le somme di cui al comma 1 sono assegnate con decreto del Presidente del Consiglio del Ministri, su proposta
dell’Autorità politica delegata al coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali ai sensi dell’articolo
21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sentito il Comitato interministeriale per le politiche
relative allo spazio e la ricerca aerospaziale .
3. Al fine di potenziare le attività di ricerca svolte da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati,
incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con le istituzioni e il sistema economico e produttivo,
in relazione agli indirizzi e agli obiettivi strategici nazionali della ricerca e dell’innovazione, è autorizzata la
spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2020, 200 milioni di euro per l’anno 2021 e 300 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2022, da iscrivere su un apposito Fondo dello stato di previsione del —————————
—————.

Art. 29

(Piano straordinario di promozione del made in Italy)

Per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l’attrazione degli
investimenti in Italia, di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono stanziati, nello stato di previsione del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ulteriori 50 milioni di euro a decorrere dal 2020, da
destinare alle azioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), i) e l), del predetto articolo 30. All’attuazione
del Piano provvede l’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

Misure per il sud
Art. 30

Modifica dell’articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge

28 giugno 2019, n. 58

All’articolo 44 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione
28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole «d’intesa con» sono sostituite con la seguente: «sentite»; le parole «autorità delegata
per coesione», sono sostituite dalle seguenti: «e la coesione territoriale»;
b) il comma 7 è soppresso ed è sostituito dal seguente:
«7. In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere:
a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla
base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di
cui all’articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da
parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell’Agenzia per la coesione territoriale, sentite le
Amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza con le “ missioni” della
politica di coesione di cui alla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2019 e con gli
obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l’obbligo di generare
obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021»;
c) il comma 10 è sostituito dai seguenti commi:
«10. Le risorse di cui al comma 1, eventualmente non rientranti nel Piano sviluppo e coesione, sono
riprogrammate con delibera del CIPE su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, al fine di contribuire al finanziamento di un Piano sviluppo e coesione per ciascuna delle “missioni” di cui al comma 7,
lett. b);
d) 10-bis. le risorse di cui al comma 10 del presente articolo possono finanziare:
a) i Contratti istituzionali di sviluppo, di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
b) la progettazione degli investimenti infrastrutturali.
e) dopo il comma 11 è inserito il seguente
11-bis: Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo sviluppo e
coesione, anche sulla base di atti di indirizzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le
politiche di coesione, l’Agenzia per la coesione territoriale promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, azioni di accompagnamento alle Amministrazioni responsabili della spesa, attraverso appositi
accordi di cooperazione con le medesime Amministrazioni.
f) al comma 13, sostituire le parole «comma 10, lettera c)» con le seguenti «comma 10-bis, lettera b)»;
g) al comma 14, dopo le parole «Ministro per il SUD», sono inserite le seguenti: «e la coesione territoriale»;
h) al comma 15, dopo le parole «Ministro per il SUD», sono inserite le seguenti: «e la coesione territoriale».

Art. 31

Rafforzamento clausola investimenti 34% al Mezzogiorno

1. All’articolo 7-bis del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18, come modificato dall’articolo 1, commi 597 e 598, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
il comma 2 è soppresso e sostituito dal seguente:
2. Al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse per programmi di spesa in conto capitale
finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti, da assegnare sull’intero territorio nazionale che
non abbia già individuati criteri o indicatori di attribuzione, deve essere disposto, in conformità
all’obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata,
Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti in conto capitale
proporzionale alla popolazione di riferimento. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità con le quali verificare l’attuazione delle
disposizioni contenute nel presente comma, nonché l’andamento della spesa erogata.

Art. 32

Rifinanziamento strategia nazionale aree interne (200 milioni per il quadriennio 2020-2023)
1. Al fine di rafforzare ed ampliare la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese,
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata
dall’articolo 1, commi 895 ed 896, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 60 per l’anno 2021
e per 70 milioni per ciascuno degli anni, 2022 e 2023, a carico delle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla
legge 16 aprile 1987, n. 183.

Art. 56

(Sostegno alle imprese colpite da cimice asiatica)

1. Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni dagli attacchi della cimice asiatica
(Halyomorpha Halys) e ad essa correlati e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura
dei rischi, in deroga all’ articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono
accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’ articolo 5
del decreto legislativo n. 102 del 2004. Le Regioni sul cui territorio si è verificato l’attacco da parte della cimice
asiatica possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al
comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dagli attacchi della cimice asiatica
(Halyomorpha Halys), la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori di cui all’articolo
15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 40 milioni di euro per l’anno 2020 e di 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Art. 57

(Interventi a favore dell’agricoltura)

1. Al fine di promuovere l’imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli
professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant’anni,
con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre
2020, è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo
massimo di ventiquattro mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dell’accredito contributivo presso
l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L’esonero di cui al primo
periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa
vigente. L’INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al
monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori
entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia
e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n.
1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.
2. Al fine di favorire lo sviluppo dell’imprenditoria femminile in agricoltura, con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro 60 giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione di mutui a tasso
zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da
imprenditrici attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione
di prodotti agricoli.
3. I mutui di cui al comma 2 sono concessi nel limite di 300.000 euro, della durata massima di quindici anni
comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il
settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
4. Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria
iniziale pari a 15 milioni di euro per l’anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l’apertura di
un’apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato intestata al Ministero delle politiche agricole e
forestali.
5. Al fine di favorire la competitività del settore agricolo e agroalimentare è istituito nello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per lo sviluppo del Made in Italy con una
dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro per il 2020 e 14,5 milioni di euro per il 2021, finalizzato a
sostenere lo sviluppo e gli investimenti delle filiere. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo.

Art. 60
(Comuni montani)

1. All’articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: “e 5 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2014” sono sostituite dalle seguenti “, a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014
al 2019 ed a 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020”

Art. 71

(Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale)

1. All’articolo 24-ter, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, nell’alinea, le parole: ”di categoria euro 2 o inferiore”, sono
sostituite dalle seguenti: “di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione dei
veicoli di categoria euro 4 o inferiore”.

Art. 72

(Accisa sui prodotti energetici impiegati per produrre energia elettrica)

1. Al fine di applicare ai prodotti energetici, impiegati nella produzione di energia elettrica, aliquote di accisa
specifiche finalizzate a proteggere l’ambiente dall’emissione di gas responsabili dell’effetto serra e di polveri
sottili, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 21, il comma 9 è sostituito dai seguenti:
“9. I prodotti energetici di cui al comma 1, qualora utilizzati per la produzione, diretta o indiretta, di
energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l’accisa
sull’energia elettrica, sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con l’applicazione delle
aliquote stabilite per tale impiego nell’Allegato I; le stesse aliquote sono applicate:
a) ai prodotti energetici limitatamente ai quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica;
b) ai prodotti energetici impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per
l’autoproduzione di energia elettrica e vapore;
c) ai prodotti energetici impiegati in impianti petrolchimici per l’alimentazione di centrali combinate
termoelettriche per l’autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni.”;
9-bis. n caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote di cui al comma 9 sono applicate, in
relazione al combustibile impiegato, nella misura del 30 per cento.
9-ter. In caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, i quantitativi di combustibili
impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando i seguenti consumi specifici
convenzionali:
a) oli vegetali non modificati chimicamente 0,194 kg per kWh
b) gas naturale 0,220 mc per kWh
c) gas di petrolio liquefatti 0,173 kg per kWh
d) gasolio 0,186 kg per kWh
e) olio combustibile e oli minerali greggi, naturali 0,194 kg per kWh
f) carbone, lignite e coke 0,312 kg per kWh”;

b) nell’Allegato I:
1) nella voce “Oli da gas o gasolio”, è aggiunta, in fine, la seguente sottovoce:
“usato per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 12,8 per mille litri”;
2) dopo la voce “Oli da gas o gasolio”, è inserita la seguente voce:
“Oli vegetali non modificati chimicamente usati per la produzione diretta o indiretta di energia
elettrica: esenzione”;
3) le parole “Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg.; Oli combustibili a basso tenore di zolfo: lire
45.000 per mille kg.“ sono sostituite dalle seguenti:
“Oli combustibili:
usati per riscaldamento:
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 128,26775 per mille chilogrammi;
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 64,2421 per mille chilogrammi;
per uso industriale:
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 63,75351 per mille chilogrammi;
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 31,38870 per mille chilogrammi;
usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 15,4 per mille chilogrammi;
Oli minerali greggi, naturali usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 15,4
per mille chilogrammi;”;
4) nella voce “Gas di petrolio liquefatti”, è aggiunta, in fine, la seguente sottovoce:
“usato per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 0,70 per mille chilogrammi;”;
5) nella voce “Gas naturale”, è aggiunta, in fine, la seguente sottovoce:
“per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 0,45 per mille metri cubi;”;
6) le parole da “ Carbone, lignite e coke” a “9,20 euro per mille chilogrammi” sono sostituite dalle
seguenti:
“Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) impiegati:
per uso riscaldamento da soggetti diversi dalle imprese: 15,00 euro per mille chilogrammi;
per uso riscaldamento da imprese: 12,00 euro per mille chilogrammi;
per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: 11,8 euro per mille chilogrammi.”;
c) nella Tabella A, il punto 11 è abrogato.

Art. 75
(Accise tabacchi)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell’articolo 39-octies:
1) nel comma 5, nella lettera a), le parole “euro 30”, sono sostituite dalle seguenti: “euro 35”, nella lettera
b) le parole “euro 32” sono sostituite dalle seguenti: ”euro 37”, e nella lettera c) le parole “euro 125”
sono sostituite dalle seguenti: “euro 130”;
2) nel comma 6, secondo periodo, le parole “95,22 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “96,22 per
cento”;
b) nell’allegato 1, la voce “tabacchi lavorati” è sostituita dalla seguente: “Tabacchi lavorati: a) sigari 23,5
per cento; b) sigaretti 24 per cento; c) sigarette 59,8 per cento; d) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per
arrotolare le sigarette 59 per cento; e) altri tabacchi da fumo 56,5 per cento; f) tabacchi da fiuto e da mastico
25,28 per cento.”

Art. 77

(Imposta sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti)

1. E’ istituita una imposta sul consumo delle bevande analcoliche, come definite al comma 2, d’ora in avanti
indicate come “bevande edulcorate”.
2. Ai fini del presente articolo, per bevande edulcorate si intendono i prodotti finiti e i prodotti predisposti per
essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata
dell’Unione europea, condizionati per la vendita, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l’aggiunta
di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume. Ai fini del presente
articolo, per edulcorante si intende qualsiasi sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore
dolce alle bevande.
3. L’obbligazione tributaria sorge e diviene esigibile:
a) all’atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate, da parte del fabbricante nazionale o,
se diverso da quest’ultimo, del soggetto nazionale che provvede al condizionamento, a consumatori nel
territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
b) all’atto del ricevimento di bevande edulcorate da parte del soggetto acquirente, per i prodotti provenienti
da Paesi appartenenti all’Unione europea;
c) all’atto dell’importazione definitiva nel territorio dello Stato per le bevande edulcorate importate da Paesi
non appartenenti all’Unione europea.
4. Obbligato al pagamento dell’imposta di cui al comma 1 è:
a) il fabbricante nazionale ovvero il soggetto nazionale che provvede al condizionamento, per la fattispecie
di cui al comma 3, lettera a);
b) l’acquirente, per la fattispecie di cui al comma 3, lettera b);
c) l’importatore, per la fattispecie di cui al comma 3, lettera c).
5. L’imposta di cui al comma 1 è fissata nelle misure di:
a) euro 10,00 per ettolitro, per i prodotti finiti;
b) euro 0,25 per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.
6. L’imposta di cui al comma 1 non si applica alle bevande edulcorate cedute direttamente dal fabbricante
nazionale per il consumo in altri Paesi dell’Unione europea ovvero destinate, dallo stesso soggetto, ad essere
esportate. Sono esenti dall’imposta di cui al comma 1, le bevande edulcorate il cui contenuto complessivo di
edulcoranti, come determinato ai sensi del comma 7, sia inferiore o uguale, rispettivamente, a 25 grammi per
litro, per i prodotti di cui al comma 5, lettera a), e a 125 grammi per chilogrammo, per i prodotti di cui al comma
5, lettera b).
7. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, il contenuto complessivo di edulcoranti contenuti nelle bevande
è determinato con riferimento al potere edulcorante di ciascuna sostanza. Tale potere è stabilito
convenzionalmente, per ciascun edulcorante, in relazione al rapporto tra la concentrazione di una soluzione di
saccarosio e quella della soluzione dell’edulcorante, aventi la stessa intensità di sapore, con decreto interdirettoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze e del Ministero della salute, da emanare entro 30
giorni dalla pubblicazione della presente legge.
8. I soggetti obbligati di cui al comma 4, lettere a) e b), sono registrati presso l’Agenzia delle dogane e dei
monopoli. Ai medesimi soggetti è attribuito un codice identificativo.
9. Per i soggetti obbligati di cui al comma 4, lettere a) e b), l’imposta dovuta è determinata sulla base degli
elementi indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto obbligato deve presentare, ai fini dell’accertamento,
entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine è effettuato il
versamento dell’imposta dovuta.
10. Per le bevande edulcorate provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea, l’imposta è accertata e
riscossa dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.
11. Le attività di accertamento, di verifica e di controllo dell’imposta di cui al comma 1 sono demandate
all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. I funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e gli
appartenenti alla Guardia di finanza hanno facoltà di accedere presso gli impianti di produzione, di
condizionamento o di deposito di bevande edulcorate al fine dell’acquisizione degli elementi utili ad accertare
la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo; gli stessi possono prelevare campioni anche
ai fini della determinazione del contenuto complessivo di edulcoranti presenti nelle predette bevande.
12. Le somme dovute per l’imposta di cui al comma 1 si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista
dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Prima di avviare tale procedura, l’Agenzia delle dogane e dei
monopoli notifica un avviso di pagamento fissando per l’adempimento un termine di trenta giorni, decorrente
dalla data di perfezionamento della notificazione. L’avviso di pagamento è notificato dall’Agenzia delle dogane
e dei monopoli nel termine di cinque anni, decorrente dalla data dell’omesso versamento delle somme dovute a
titolo di imposta.
13. L’imposta di cui al comma 1 è rimborsata quando risulta indebitamente pagata; il rimborso è richiesto, a
pena di decadenza, nel termine di due anni dalla data del pagamento. Il termine di prescrizione per il recupero
del credito da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è di cinque anni; la prescrizione è interrotta quando
viene esercitata l’azione penale e in tal caso decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il
giudizio penale. Non si provvede alla riscossione di somme inferiori o pari ad euro 30,00.
14. Il mancato pagamento dell’imposta di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa dal doppio al
decuplo dell’imposta evasa non inferiore comunque a euro 500,00. In caso di ritardato pagamento dell’imposta
si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell’imposta dovuta, non inferiore comunque a euro
250,00. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 9 e per ogni altra violazione delle
disposizioni del presente articolo e delle relative modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa
da euro 500,00 ad euro 5.000,00. Per l’irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all’imposta di
cui al presente articolo, trova applicazione quanto previsto dall’articolo 17, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472.
15. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da emanare entro il
mese di febbraio dell’anno 2020, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo con particolare
riguardo al contenuto della dichiarazione di cui al comma 9, alle modalità per il versamento dell’imposta, agli
adempimenti contabili a carico dei soggetti obbligati, alle modalità per la trasmissione, anche per via telematica,
dei dati di contabilità, alle modalità per la notifica degli avvisi di pagamento di cui al comma 12, allo svolgimento
delle attività di cui al comma 11. Con il medesimo decreto possono essere stabilite disposizioni specifiche in
materia di documentazione di accompagnamento dei prodotti sottoposti all’imposta di cui al comma 1 ed in
materia di installazione di strumenti di misura dei quantitativi di bevande edulcorate prodotti o condizionati.
16. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo
alla pubblicazione del decreto di cui al comma 15.

Art.

(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, per l’anno finanziario 2020, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
2. Per l’attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n.
100, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell’ambito della
parte corrente e nell’ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, per l’anno finanziario 2020, le variazioni compensative di bilancio, in termini di
competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d’intervento del
Programma nazionale della pesca e dell’acquacoltura.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato, per l’anno finanziario 2020 a provvedere, con propri
decreti, al riparto del fondo per il funzionamento del comitato tecnico faunistico – venatorio nazionale, per la
partecipazione italiana al consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la
dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, di cui all’articolo 24, comma 1 , della legge 11
febbraio 1992, n. 157, dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tra i
competenti capitoli del medesimo stato di previsione, secondo le percentuali indicate all’articolo 24, comma 2,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
4. Per l’anno finanziario 2020 il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni
compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l’attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l’anno finanziario
2020, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 “Somme da ripartire
per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale” istituito nel programma
«Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell’ippica e mezzi tecnici di produzione»,
nell’ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del medesimo stato di previsione,
destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel
settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
6. Il Ragioniere Generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, ai
pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per
l’anno finanziario 2020, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti
pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in
materia di telelavoro e altre forme di lavoro a distanza, ai sensi dell’articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n.
191, dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e
dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 




LEGGE DI BILANCIO, ECCO VERSIONE BOLLINATA E LE QUESTIONI “AGRICOLE”. ORA IN SENATO

 

Sono molte nella legge di Bilancio bollinata di cui AGRICOLAE pubblica integralmente il PDF, le questioni relative al settore agricolo ed agroalimentare (nonché ambientali). Dal testo bollinato approdato in Senato, si possono tirare le fila dei provvedimenti relativi al settore.

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Gentile Lettrice/Lettore, EFFETTUA IL LOGIN per poter visualizzare la Bozza di Legge di Bilancio del 25 Ottobre 2017

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Per saperne d più era stato già scritto:

LEGGE DI BILANCIO, ECCO ULTIMA BOZZA INTEGRALE. E LE QUESTIONI “AGRICOLE”DISTRETTI DEL CIBO, IVA AGEVOLATA CARNE, SICCITA, CONDIZIONI ARIA URBANA, FONDO SOLIDARIETA

LEGGE DI BILANCIO

Sono molte, da quanto apprende AGRICOLAE, le questioni relative al settore agricolo ed agroalimentare (nonché ambientali) presenti nella legge di Bilancio.

Sono molte nella bozza del 25 ottobre della Legge di Bilancio, da quanto apprende AGRICOLAE, le questioni relative al settore agricolo ed agroalimentare (nonché ambientali). Dal testo bollinato di cui si è venuti in possesso, (e che pubblichiamo integralmente in PDF) si possono tirare le fila dei provvedimenti relativi al settore.

Tra i temi trattati dalla legge di bilancio, i distretti del cibo al fine di promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l’inclusione sociale, favorire l’integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale. Ma anche garantire la sicurezza alimentare, diminuire l’impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari sono istituiti i distretti del cibo.

Obiettivo è anche quello di dare una definizione precisa dei distretti del cibo attraverso alcuni paramtri:

  1. a) i distretti rurali e i distretti agroalimentari di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 già riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge;

 

  1. b) i sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole, agroalimentari, di cui all’articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni;

 

  1. c) i sistemi produttivi locali anche a carattere interregionale, caratterizzati da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea, nazionale e regionale;

 

  1. d) i sistemi produttivi locali localizzati in aree urbane o periurbane caratterizzati dalla significativa presenza di attività agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree;

 

  1. e) i sistemi produttivi locali caratterizzati dall’interrelazione e dall’integrazione fra attività agricole, in particolare quella di vendita diretta dei prodotti agricoli, e le attività di prossimità di commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto solidale.

 

  1. f) i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di attività di coltivazione, allevamento, trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale, conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale vigente.

 

Saranno le regioni – secondo quanto prevede la Legge di Bilancio – a provvedere all’individuazione dei distretti del cibo e alla successiva comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, presso il quale è costituito il Registro nazionale dei distretti del cibo.

Al fine di sostenere gli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo si applicano le disposizioni relative ai contratti di distretto, di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 66, comma 1.

I criteri, le modalità e le procedure per l’attuazione degli interventi di cui al comma 4 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

iva agevlalta

La legge di Bilancio prevede anche l’iva agrevolata per la carne

Altro punto focale della Legge di Bilancio riguarda il rifinanziamento del fondo di solidarietà nazionale al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole colpite da calamità naturali o eventi climatici eccezionali, nonché di promuovere interventi innovativi per la prevenzione dei rischi.

Poi l’IVA agevolata per la carne: con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Il decreto recita che le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all’8 per cento

Altra misura nella legge di Bilancio è quella relativa all’ambiente ed il territorio attraverso il Fondo per il miglioramento della qualità dell’aria. Fondo da ripartire “per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità ambientale dell’aria. Come anche per la riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani”. Il cosiddetto Bonus Verde.

Infine il Piano invasi per la programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, viene adottato il Piano nazionale per la realizzazione di invasi multiobiettivo. E per la diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli e civili.




CNEL, C’E’ CHI SPINGE SU GENTILONI PER ABROGARE IN L.BILANCIO NORMA CHE AZZERAVA EMOLUMENTI

Ricordate il Cnel? Il consiglio nazionale per l’economia e il lavoro di cui fanno parte, tra gli altri, anche i presidenti delle organizzazioni agricole? Lo stesso che Renzi mise nel calderone del referendum costituzionale e la cui esistenza si salvò probabilmente solo perché associata al mantenimento della Costituzione a causa del fermo ‘no’ dei cittadini a coloro che volevano cambiarLA. Torna in questi giorni alla ribalta, in vista delle legge di Bilancio.

Il governo Renzi aveva depauperato il presidente e i consiglieri del Cnel dei gettoni di presenza e di ogni sorta di retribuzione e rimborsi. Pari a circa 1500 euro al mese per ogni componente e circa 180mila per il presidente. Da quanto apprende AGRICOLAE però, c’è chi starebbe spingendo in queste ore sul premier Paolo Gentiloni per abrogare nella prossima legge di Bilancio, la norma del 23 dicembre del 2014 numero 190 articolo unico comma 289 che prevede, per l’appunto, che qualunque carica Cnel non deve più comportare oneri a carico dello Stato. Rimborsi compresi.

Il 5 maggio del 2017 è stato nominato presidente del Cnel Tiziano Treu. Finora a titolo gratuito.