Legge di Bilancio. Ecco la BOZZA. Tutti gli interventi

Pronta la bozza di testo della Legge di Bilancio. Molti i provvedimenti a sostegno delle imprese, tra cui quello per il rilancio del Sud e per i prodotti ortofrutticolio

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica in formato PDF il testo integrale e a seguire in forma testuale gli articoli afferenti alle imprese e all’agroalimentare:

BOZZA LEGGE DI BILANCIO

Sommario SEZIONE I……………………………………………………………………………………… 6 TITOLO I RISULTATI DIFFERENZIALI DEL BILANCIO DELLO STATO……….. 6 ART. 1. (Risultati differenziali del bilancio dello Stato) ……………………………………… 6 TITOLO II MISURE PER SOSTENERE IL POTERE DI ACQUISTO DELLE FAMIGLIE ……………………………………………………………………………………… 6 ART. 2. (Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta «Dedicata a te») ………………………………………………………………… 6 ART. 3. (Mutui prima casa) ………………………………………………………………………… 6 ART. 4. (Contributo straordinario per il primo trimestre 2024 ai titolari di bonus sociale elettrico)……………………………………………………………………………………….. 7 TITOLO III RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE E MISURE IN MATERIA DI RINNOVO DEI CONTRATTI DEL PUBBLICO IMPIEGO ………………………… 7 CAPO I RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE ……………………………………………. 7 ART. 5. (Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)……………………………………………………………………………………………… 7 ART. 6. (Misure fiscali per il welfare aziendale)……………………………………………….. 7 ART. 7. (Detassazione dei premi di risultato)………………………………………………….. 8 ART. 8. (Riduzione del Canone RAI e ammodernamento e sviluppo infrastrutturale delle reti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale) ………………….. 8 ART. 9. (Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere) ………………………………………………………………………………… 8 CAPO II MISURE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO E DI RINNOVO DEI CONTRATTI……. 9 ART. 10. (Rifinanziamento del fondo CCNL per il personale pubblico per il triennio 2022-2024) …………………………………………………………………………………………….. 9 TITOLO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E MISURE PER LA LOTTA ALL’EVASIONE …………………………………………………………………….10 CAPO I MISURE IN MATERIA DI ENTRATE E DI CIRCOLAZIONE DEI BENI E DEI VALORI NOMINALI ……………………………………………………………………………………..10 ART. 11. (Misure in materia di imposte)………………………………………………………. 10 ART. 12. (Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati) ………………………………………………….. 11 ART. 13. (Disposizioni per l’agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni)…………………………………………………………………………. 11 ART. 14. (Tax credit cinema) …………………………………………………………………….. 13 ART. 15. (Misure per l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato) ………………………….. 16 ART. 16. (Modifiche al regime fiscale delle plusvalenze da partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti) …………………………………………………… 17 CAPO II MISURE PER LA LOTTA ALL’EVASIONE ……………………………………………17 ART. 17. (Misure di contrasto all’evasione nel settore del lavoro domestico)………… 17 ART. 18. (Modifiche alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi e sulle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili)…………………………………………. 17 ART. 19. (Imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell’Unione europea)………………………………………………………….. 19 ART. 20. (Adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)…………………… 19 2 ART. 21. (Misure in materia di variazione dello stato dei beni) …………………………. 20 ART. 22. (Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)………………… 21 ART. 23. (Misure di contrasto all’evasione e razionalizzazione delle procedure di compensazione dei crediti e di pignoramento dei rapporti finanziari)…………………. 24 CAPO III MISURE IN MATERIA DI ASSICURAZIONI …………………………………………26 ART. 24. (Misure in materia di rischi catastrofali)…………………………………………. 27 ART. 25. (Istituzione del fondo di garanzia assicurativo dei rami vita) ……………….. 28 TITOLO V LAVORO, FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ E POLITICHE SOCIALI ……………………………………………………………………………………………………36 CAPO I LAVORO E POLITICHE SOCIALI ……………………………………………………..36 ART. 26. (Modifiche alla determinazione del valore della pensione in caso di accesso alla pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201) …………………………………………………………………………………………………….. 36 ART. 27. (Misure in materia di riscatto dei periodi non coperti da retribuzione e di adempimenti relativi a obblighi contributivi) ………………………………………………… 36 ART. 28. (Disposizioni in materia di regime previdenziale nel settore dell’intermediazione nel commercio) …………………………………………………………… 38 ART. 29. (Rideterminazione indicizzazione pensioni per l’anno 2024) ………………… 38 ART. 30. (Misure di flessibilità in uscita)……………………………………………………… 39 ART. 31. (Indennità di discontinuità reddituale – ISCRO)………………………………… 40 ART. 32. (Adeguamento delle speranze di vita) ……………………………………………… 42 ART. 33. (Modifica della misura dell’indennità di malattia della gente di mare)……. 42 ART. 34. (Norma adeguamento aliquote rendimento gestioni previdenziali)…………. 43 ART. 35. (Misure in materia di ammortizzatori sociali mediante utilizzi del Fondo sociale per occupazione e formazione)…………………………………………………………. 44 CAPO II FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ E POLITICHE DI INTERVENTO IN MATERIA SOCIALE ……………………………………………………………………………………….45 ART. 36. (Incremento della misura di supporto per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido)…………………………………………………………………………….. 45 ART. 37. (Misure in materia di congedi parentali)………………………………………….. 45 ART. 38. (Decontribuzione delle lavoratrici con figli) ………………………………………. 46 ART. 39. (Esclusione titoli di Stato dal calcolo ISEE) ……………………………………… 46 ART. 40. (Misure in materia sociale) …………………………………………………………… 46 CAPO III DISABILITÀ…………………………………………………………………………47 ART. 41. (Fondo Unico per l’inclusione delle persone con disabilità)………………….. 47 TITOLO VI SANITÀ………………………………………………………………………….48 CAPO I MISURE PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO………………………48 ART. 42. (Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale) …………………………….. 48 ART. 43. (Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive per il personale medico e per il personale del comparto sanità operante nelle Aziende e negli Enti del SSN) ……………………………………………………………………………………………………. 48 ART. 44. (Rideterminazione dei tetti della spesa farmaceutica)…………………………. 50 ART. 45. (Modifiche alle modalità di distribuzione dei medicinali) …………………….. 50 ART. 46. (Misure per l’abbattimento delle liste d’attesa)………………………………….. 51 ART. 47. (Aggiornamento del tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati) …………………………………………………………………………………………………. 52 ART. 48. (Proroga del finanziamento delle quote premiali in sanità) ………………….. 52 ART. 49. (Finanziamento per aggiornamento dei LEA) ……………………………………. 52 3 ART. 50. (Contributo al servizio sanitario nazionale)………………………………………. 52 ART. 51. (Ulteriori misure in materia di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e dell’assistenza territoriale)………………………………………………………… 54 TITOLO VII CRESCITA E INVESTIMENTI …………………………………………….55 CAPO I MISURE IN FAVORE DELLE IMPRESE……………………………………………….55 ART. 52. (Misure a sostegno del credito alle esportazioni) ………………………………. 55 ART. 53. (Modifica copertura credito d’imposta Zes unica del Mezzogiorno) ………… 56 ART. 54. (Prestiti cambiari PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo)…………. 58 ART. 55. (Misure in favore delle imprese) …………………………………………………….. 58 CAPO II MISURE PER IL POTENZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI E DELLA RICERCA NONCHÉ INTERVENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E DI CULTURA …………………………58 ART. 56. (Garanzie concesse dalla SACE S.p.A a condizioni di mercato e garanzia green)…………………………………………………………………………………………………… 59 ART. 57. (Norma su fondi investimenti e nuovi interventi) ………………………………. 62 ART. 58. (Rifinanziamento del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche) …. 63 ART. 59. (Programmazione da parte delle pubbliche amministrazioni degli investimenti e operazioni finanziabili mediante mutui concessi dalle organizzazioni e istituzioni internazionali e comunitarie a favore della Repubblica italiana) …………. 63 ART. 60. (Investimenti INAIL in edilizia sanitaria)………………………………………….. 64 ART. 61. (Enti di ricerca non vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca) …. 64 ART. 62. (Borse di studio per l’Erasmus italiano) …………………………………………. 65 ART. 63. (Disposizioni in materia di innovazione digitale nei settori dell’informazione e dell’editoria)………………………………………………………………………………………… 65 ART. 64. (Agenda SUD) ……………………………………………………………………………. 67 ART. 65. (Misure in materia di beni culturali) ………………………………………………. 68 TITOLO VIII MISURE PER LA DIFESA E LA SICUREZZA NAZIONALE………..69 CAPO I MISURE PER LA DIFESA NAZIONALE………………………………………………..69 ART. 66. (Concorso delle Forze armate per Strade sicure 2024-2025 e stazioni sicure 2024) …………………………………………………………………………………………………… 69 CAPO II MISURE PER L’IMMIGRAZIONE …………………………………………………….69 ART. 67. (Misure in materia di immigrazione)……………………………………………….. 69 TITOLO IX GIUSTIZIA ……………………………………………………………………..70 ART. 68. (Misure in materia di magistratura onoraria)……………………………………. 70 TITOLO X MISURE PER LA PARTECIPAZIONE DELL’ITALIA ALL’UNIONE EUROPEA E A ORGANISMI INTERNAZIONALI ………………………………………72 CAPO I MISURE IN MATERIA DI DIPLOMAZIA DELLA CRESCITA…………………………..72 ART. 69. (Fondo italiano per la cooperazione orizzontale per l’Africa)…………………. 72 CAPO II MISURE IN FAVORE DELL’UCRAINA ………………………………………………73 ART. 70. (Partecipazione dello Stato italiano al programma della Banca europea per gli investimenti a supporto dell’Ucraina) ……………………………………………………… 73 ART. 71. (Rifinanziamento della European Peace Facility e del NATO Innovation Fund)…………………………………………………………………………………………………… 74 ART. 72. (Fondo per le attività connesse alla protezione temporanea delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina)…………………………………………………………………….. 74 4 TITOLO XI MISURE IN MATERIA DI CALAMITÀ NATURALI ED EMERGENZE ……………………………………………………………………………………………………74 ART. 73. (Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici)………………………………………………………………………………………. 74 ART. 74. (Misure per garantire la prosecuzione delle attività amministrative delle strutture commissariali e degli uffici speciali per la ricostruzione)…………………….. 75 ART. 75. (Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023) 77 ART. 76. (Fondo per le emergenze in agricoltura)…………………………………………… 79 TITOLO XII ENTI TERRITORIALI……………………………………………………….79 CAPO I REGIONI………………………………………………………………………………79 ART. 77. (Norme per l’attuazione degli accordi con la Regione Siciliana e le Province Autonome di Trento e Bolzano)………………………………………………………………….. 79 ART. 78. (Sospensione delle quote capitale delle anticipazioni di liquidità delle Regioni)………………………………………………………………………………………………… 80 ART. 79. (Ripiano disavanzo)…………………………………………………………………….. 80 ART. 80. (Risorse per investimenti Regioni a statuto ordinario) ………………………… 83 CAPO II ENTI LOCALI ………………………………………………………………………..84 ART. 81. (Patti con i Comuni) ……………………………………………………………………. 84 ART. 82. (Sostegno finanziario per enti al termine della procedura di dissesto finanziario)……………………………………………………………………………………………. 85 ART. 83. (Contributi progettazione enti locali) ………………………………………………. 85 ART. 84. (Interventi per il Giubileo) ……………………………………………………………. 85 ART. 85. (Rimodulazione fondo di solidarietà comunale)…………………………………. 86 ART. 86. (Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi)……………………………………….. 87 ART. 87. (Misure in favore di piccoli comuni, aree interne e aree territoriali svantaggiate) …………………………………………………………………………………………. 90 TITOLO XIII DISPOSIZIONI FINANZIARIE DI REVISIONE DELLA SPESA E FINALI ………………………………………………………………………………………….91 CAPO I FONDI…………………………………………………………………………………91 ART. 88. (Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi – parte corrente e conto capitale)……………………………………………………………………………………….. 91 ART. 89. (Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso) …………………………………………………………………………………………………………… 91 CAPO II REVISIONE DELLA SPESA…………………………………………………………..92 ART. 90. (Misure in materia di revisione della spesa)……………………………………… 92 CAPO III ENTRATA IN VIGORE ………………………………………………………………94 ART. 91. (Entrata in vigore)………………………………………………………………………. 94 SEZIONE II – SEZIONE II APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE…..96 ALLEGATI ALLA SEZIONE I ………………………………………………………………97 Allegato I (Articolo 1, comma 1) (importi in milioni di euro)……………………………… 97 Allegato II Articolo 11, comma 3 (Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive per il personale medico e per il personale del comparto sanità operante nelle Aziende e negli Enti del SSN)……………………………………………………………… 98 Allegato III Articolo 26 (Norma adeguamento aliquote rendimento gestioni previdenziali)…………………………………………………………………………………………. 98 5 Allegato IV Articolo 52, comma 5 (Garanzie concesse dalla SACE S.p.A a condizioni di mercato e garanzia green) ………………………………………………………………………. 100 6 Sezione I Titolo I Risultati differenziali del bilancio dello Stato ART. 1. (Risultati differenziali del bilancio dello Stato) l. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all’articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2024, 2025 e 2026, sono indicati nell’allegato I annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. Titolo II Misure per sostenere il potere di acquisto delle famiglie ART. 2. (Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta «Dedicata a te») 1. La dotazione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 600 milioni di euro per l’anno 2024. 2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 600 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale di cui all’articolo 7- quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che restano acquisite all’erario. 3. Con decreto del Ministro dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell’economia e delle finanze, sono ripartite le risorse, individuati i termini e le modalità di erogazione. 4. Per le finalità di cui al presente articolo l’autorizzazione di spesa di cui al comma 451-bis, dell’articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziata nella misura di 2.231.000 euro per l’anno 2024, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1. 5. In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico, il Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti di cui all’articolo 58, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementato di 15 milioni di euro per l’anno 2024. ART. 3. (Mutui prima casa) 1. Il termine di cui all’articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto- 7 legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è differito al 31 dicembre 2024. 2. Al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 282 milioni di euro per l’anno 2024. ART. 4. (Contributo straordinario per il primo trimestre 2024 ai titolari di bonus sociale elettrico) 1. Il contributo straordinario di cui all’articolo 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, è riconosciuto anche per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa massima di 400 milioni di euro per l’anno 2024. 2. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 1, nella misura di 200 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). 3. Per le finalità di cui al comma 1, un importo pari a 200 milioni di euro per l’anno 2024 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2024. Titolo III Riduzione della pressione fiscale e misure in materia di rinnovo dei contratti del pubblico impiego Capo I Riduzione della pressione fiscale ART. 5. (Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti) 1. In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto, un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. L’esonero di cui al primo periodo è incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell’eccezionalità della misura di cui al presente comma, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. ART. 6. (Misure fiscali per il welfare aziendale) 8 1. Limitatamente al periodo d’imposta 2024, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi. I datori di lavoro provvedono all’attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti. 2. Il limite di cui al comma 1, secondo periodo, si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli. ART. 7. (Detassazione dei premi di risultato) 1. Per i premi e le somme erogati nell’anno 2024, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all’articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta al 5 per cento. ART. 8. (Riduzione del Canone RAI e ammodernamento e sviluppo infrastrutturale delle reti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale) 1. La misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui all’articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminata in 70 euro per l’anno 2024. 2. Per il miglioramento della qualità del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale su tutto il territorio nazionale, nell’ambito delle iniziative previste dal Contratto di servizio nazionale tra la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e il Ministero delle imprese e del made in Italy di ammodernamento, sviluppo e gestione infrastrutturale delle reti e delle piattaforme distributive, nonché di realizzazione delle produzione interne, radiotelevisive e multimediali, è riconosciuto alla società un contributo pari a 430 milioni di euro per l’anno 2024. ART. 9. (Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere) 1. Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1°gennaio 2024 al 30 giugno 2024 ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni 9 lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuato nei giorni festivi. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2023, a euro 40.000. 3. Il sostituto d’imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2023. Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica di cui all’articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 4. Il sostituto d’imposta compensa il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 5. Per l’attuazione del presente articolo è valutata la spesa di 81,1 milioni di euro per l’anno 2024. Capo II Misure in materia di pubblico impiego e di rinnovo dei contratti ART. 10. (Rifinanziamento del fondo CCNL per il personale pubblico per il triennio 2022-2024) 1. Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo dell’articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in aggiunta a quanto già previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, di 3.000 milioni di euro per l’anno 2024 e di 5.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025. Gli importi di cui al primo periodo, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 2. A valere sulle risorse di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l’emolumento di cui all’articolo 1, commi 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale. Tale importo incrementale, per l’anno 2024, è scomputato per il personale a tempo indeterminato che lo ha già percepito nell’anno 2023 ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. 3. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale gli oneri di cui all’articolo 1, comma 610, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022- 2024, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da porre a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo, sono incrementati a decorrere dal 2024 sulla base dei criteri di cui al comma 1. Le disposizioni di cui comma 2 si applicano, a valere sugli importi di cui al precedente periodo, anche al personale di cui al presente comma. 10 4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. 5. Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 3 comprendono anche i riconoscimenti finalizzati a valorizzare la specificità medico-veterinaria e dell’altro personale secondo specifiche indicazioni da individuarsi nell’atto di indirizzo di cui all’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Titolo IV Disposizioni in materia di entrate e misure per la lotta all’evasione Capo I Misure in materia di entrate e di circolazione dei beni e dei valori nominali ART. 11. (Misure in materia di imposte) 1. All’articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 652, concernente l’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, le parole: «dal 1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2024»; b) al comma 676, concernente l’imposta sul consumo delle bevande analcoliche, le parole: «dal 1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2024». 2. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla parte II-bis, concernente i beni e i servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota del 5 per cento, i numeri 1-quinquies) e 1-sexies) sono soppressi; b) alla parte III, concernente i beni e i servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota del 10 per cento: 1) il numero 65) è sostituito dal seguente: «65) latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; estratti di malto; preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso (v.d. ex 19.02);»; 2) dopo il numero 114) è aggiunto il seguente: «114-bis) prodotti assorbenti, e tamponi destinati alla protezione dell’igiene femminile; coppette mestruali;». 3. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 39-octies: 1) al comma 3 le parole: «per l’anno 2024 in 28,20 euro per 1.000 sigarette» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2024 in 29,30 euro per 1.000 sigarette» e le parole: «e, a decorrere dall’anno 2025, in 28,70 euro per 1.000 sigarette» sono sostituite dalle seguenti: «e, a decorrere dall’anno 2025, in 29,50 euro per 1.000 sigarette»; 11 2) al comma 5, lettera c), le parole: «euro 140 il chilogrammo» sono sostituite dalle seguenti: «euro 140 il chilogrammo fino al 31 dicembre 2023, euro 147,50 il chilogrammo a partire dal 1° gennaio 2024 e euro 148,50 il chilogrammo a decorrere dal 1° gennaio 2025»; 3) al comma 6 le parole: «la medesima percentuale è determinata al 98,50 per cento per l’anno 2024 e al 98,60 per cento a decorrere dall’anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «la medesima percentuale è determinata al 98,70 per cento per l’anno 2024 e al 98,80 per cento a decorrere dall’anno 2025»; b) all’articolo 39-terdecies, comma 3, le parole: «e al 41 per cento dal 1° gennaio 2026» sono sostitute dalle seguenti: «e al 42 per cento dal 1° gennaio 2026»; c) all’articolo 62-quater, comma 1-bis, dopo le parole: «al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2023», sono aggiunte le seguenti: «fino al 31 dicembre 2024, al sedici per cento e all’undici per cento dal 1° gennaio 2025, al diciassette per cento e al dodici per cento dal 1° gennaio 2026». ART. 12. (Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati) 1. Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2024. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2024; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30 giugno 2024. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2024, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 4, lettera a), del medesimo testo unico, con riferimento al mese di dicembre 2023. 2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 1, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all’articolo 5, commi 1-bis e 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe al 16 per cento e l’aliquota di cui all’articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata al 16 per cento. ART. 13. (Disposizioni per l’agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni) 1. Al fine di stimolare la concorrenza nel mercato immobiliare e delle garanzie, 12 agevolando la circolazione giuridica di beni e diritti provenienti da donazione e acquistati da terzi a titolo oneroso, con conseguente maggiore semplicità e certezza dei rapporti giuridici oltre a più ampie e agili possibilità di accesso al credito in relazione ai medesimi beni ove costituiti in garanzia, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 561, primo comma: 1) al primo periodo, le parole «o il donatario» sono soppresse; 2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione dei conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata, salvo il disposto del n. 1 dell’articolo 2652»; 3) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Le stesse disposizioni si applicano per i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili iscritti in pubblici registri.»; 4) dopo il terzo periodo è aggiunto, infine, il seguente: «Restano altresì efficaci i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili non iscritti in pubblici registri restituiti in conseguenza della riduzione e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata.»; b) all’articolo 562 le parole «o se la restituzione della cosa donata non può essere richiesta contro l’acquirente» sono sostituite dalle seguenti: «o se ricorre uno dei casi di cui agli articoli 561, primo comma, secondo periodo, o 563»; c) l’articolo 563 è sostituito dal seguente: «Art. 563 (Effetti della riduzione della donazione) La riduzione della donazione, salvo il disposto del n. 1 dell’articolo 2652, non pregiudica i terzi al quali li donatario ha alienato a titolo oneroso gli immobili donati fermo l’obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. Le stesse disposizioni si applicano in caso di alienazione a titolo oneroso di beni mobili, salvo quanto previsto dal n. 1 dell’articolo 2690.». d) all’articolo 2652, primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al numero 1), dopo le parole: «dall’articolo 524» sono aggiunte le seguenti: «e le domande di riduzione delle donazioni» e dopo le parole «iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda» sono aggiunte le seguenti: «purché, quanto alle domande di riduzione delle donazioni, i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso»; 2) il numero 8 è sostituito dal seguente: «8) le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima. Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall’apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall’erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;»; e) all’articolo 2690, primo comma, numero 5), le parole «delle donazioni e» sono soppresse e dopo le parole «i terzi che hanno acquistato a titolò oneroso diritti” sono inserite le seguenti: “dall’erede o dal legatario». 2. Gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1, si applicano alle successioni aperte dopo l’entrata in vigore della presente 13 legge. Alle successioni aperte in data anteriore a quella di cui al primo periodo continuano ad applicarsi gli articoli ivi indicati nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione, a tali fini restando salvi gli effetti degli atti di opposizione già notificati e trascritti ai sensi dell’articolo 563, quarto comma, del codice civile, nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In difetto di tali atti, la disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica anche alle successioni aperte in data anteriore all’entrata in vigore della presente legge decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore. ART. 14. (Tax credit cinema) 1. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 13, comma 5, le parole «fra le tipologie di contributi» sono sostituite dalle seguenti: «fra tutte o alcune delle tipologie di contributi»; b) all’articolo 15, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il decreto di all’articolo 21 determina le aliquote del credito di imposta, tenendo conto delle risorse disponibili e nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall’articolo 12. In particolare: a) per le opere cinematografiche, l’aliquota è ordinariamente prevista nella misura del 40 per cento. È fatta salva la possibilità di prevedere aliquote diverse in base a quanto previsto dall’articolo 12, comma 4, lettera b), ovvero in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile, ferma rimanendo la misura massima del 40 per cento; b) per le opere audiovisive, l’aliquota del 40 per cento può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un’emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale; per le opere non realizzate in coproduzione internazionale ovvero che non siano opere audiovisive di produzione internazionale. È fatta salva la possibilità di prevedere differenziazioni dell’aliquota in base a quanto previsto dall’articolo 12, comma 4, lettera b), ovvero in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile.»; c) all’articolo 17, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Alle imprese di esercizio cinematografico, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell’articolo 21, è riconosciuto un credito d’imposta in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l’installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale. In favore delle piccole e medie imprese l’aliquota massima di cui al precedente periodo può essere innalzata fino al 60 per 14 cento.»; d) all’articolo 18, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di potenziare l’offerta cinematografica e in particolare per favorire le attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, agli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto un credito d’imposta nella misura massima del 40 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, se esercitate da grandi imprese, o nella misura massima del 60 per cento dei medesimi costi, se esercitate da piccole o medie imprese, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell’articolo 21.»; e) all’articolo 20, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, primo periodo, le parole «, e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche,» sono soppresse; 2) al comma 2, dopo le parole «il beneficio può essere riconosciuto» sono aggiunte le seguenti «, in particolare,»; f) all’articolo 21, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Con uno o più decreti del Ministro della cultura, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d’imposta previste nella presente sezione e nell’ambito delle percentuali ivi stabilite: eventuali limiti di importo per opera ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonché le eventuali differenziazioni dell’aliquota sulla base di quanto previsto dall’articolo 12, comma 4, lettera b), e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali. Con i medesimi decreti sono altresì disciplinate le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui: i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari, che tengano conto in particolare della loro forma giuridica e continuità patrimoniale, delle attività già svolte e delle opere già realizzate e distribuite; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalità di certificazione dei costi; il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi; le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare; le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell’importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza. I decreti possono altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal secondo periodo sono riassegnate ad apposito capitolo della Direzione generale cinema e audiovisivo dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura. Il credito d’imposta massimo onnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al singolo soggetto in qualità di regista, sceneggiatore, attore e altra figura professionale indicata nei medesimi decreti non può eccedere l’importo massimo previsto dall’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base delle ulteriori disposizioni applicative contenute nei medesimi decreti.»; 15 2) dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente: «5-ter. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 5 che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.». g) all’articolo 25, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, lettera d-bis), dopo le parole «secondo periodo» sono aggiunte le seguenti: «, le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare»; 2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi: «2. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 1, lettera d-bis), che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa. 3. Il decreto di cui al comma 1 può altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal presente comma sono riassegnate ad apposito capitolo della Direzione generale cinema e audiovisivo dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura.»; h) all’articolo 26, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2, primo periodo, le parole «difficili realizzati con modeste risorse finanziarie ovvero alle opere» sono soppresse; 2) al comma 2, secondo periodo, le parole da «quindici esperti» a «effettivamente sostenute» sono sostituite dalle seguenti: «una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore. Con decreto del Ministro si provvede, altresì, a disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento della Commissione, il numero dei componenti e, tenuto conto della professionalità e dell’impegno richiesto, la misura delle indennità loro spettanti ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-bis.»; 3) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata una spesa nel limite di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024.»; 4) al comma 4, dopo le parole «medesimo decreto» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui i requisiti anche soggettivi dei beneficiari, le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare.»; 4) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi: «5. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 4 che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa. 6. Il decreto di cui al comma 4 può altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal presente comma sono riassegnate ad apposito capitolo della Direzione generale cinema e audiovisivo dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura.»; 16 i) all’articolo 27, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2-bis, primo periodo, le parole «dagli esperti di cui all’articolo 26, comma 2,» sono soppresse; 2) al comma 2-bis, dopo le parole «all’impatto economico del progetto» sono aggiunte le seguenti: «da una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore. Con decreto del Ministro si provvede, altresì, a disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento della Commissione, il numero dei componenti e, tenuto conto della professionalità e dell’impegno richiesto, la misura delle indennità loro spettanti ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-ter.»; 3) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente: «2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis, è autorizzata una spesa nel limite di 200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024.»; 4) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui i requisiti anche soggettivi dei beneficiari, le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che tali i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare.»; 5) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: «5. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 4 che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa. 6. Il decreto di cui al comma 4 può altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal presente comma sono riassegnate ad apposito capitolo della Direzione generale cinema e audiovisivo dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura.». ART. 15. (Misure per l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato) 1. All’articolo 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il primo periodo è sostituito dal seguente «È autorizzata la coniazione e l’emissione di monete per collezionisti aventi corso legale solo in Italia nei tagli da 0,25, 0,75, 1,5, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500 e 1.000 euro.». 2. All’articolo 2, della legge 13 luglio 1966, n. 559, dopo il comma 10-bis è inserito il seguente: «10-ter. L’istituto è il soggetto designato alla realizzazione, personalizzazione e gestione anche del formato digitale dei prodotti considerati carte valore ai sensi del precedente comma 10-bis) e dei documenti fisici la cui produzione è affidata allo stesso.». 3. Per l’attuazione degli investimenti connessi al comma 2, nonché al fine di sostenere e promuovere lo sviluppo e la realizzazione di sistemi di tracciabilità di carte valori è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. 4. Per l’attuazione delle attività e delle misure della Strategia Nazionale di Cybersicurezza, l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale può avvalersi del supporto dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. 17 ART. 16. (Modifiche al regime fiscale delle plusvalenze da partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti) 1.All’articolo 68, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1, dell’articolo 67, diverse da quelle di cui al comma 4 del presente articolo, per il 5 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5 per cento dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano alle cessioni di partecipazioni qualificate aventi i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell’articolo 87, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, effettuate da società ed enti commerciali residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti ad una imposta sul reddito delle società.»; b) al comma 5 sostituire le parole «diverse da quelle di cui al comma 4» con le seguenti: «diverse da quelle di cui al comma 2-bis e di cui al comma 4». Capo II Misure per la lotta all’evasione ART. 17. (Misure di contrasto all’evasione nel settore del lavoro domestico) 1. Al fine di contrastare l’evasione nel settore del lavoro domestico, l’Agenzia delle entrate e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con modalità definite d’intesa, realizzano la piena interoperabilità delle banche dati per lo scambio e l’analisi dei dati, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali avanzate. 2. Per favorire l’adempimento spontaneo, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente i dati e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 1 e li utilizza altresì per la predisposizione della dichiarazione precompilata e per la segnalazione al medesimo contribuente di eventuali anomalie. 3. L’Agenzia delle entrate e l’Istituto nazionale della previdenza sociale effettuano attività di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi, anche comunicati in fase di assunzione, e realizzano interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ART. 18. (Modifiche alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi e sulle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili) 1. All’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con 18 modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 e al comma 5, le parole «21 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «26 per cento»; b) il comma 5-bis è sostituito dal seguente: «5-bis. I soggetti di cui al comma 5 non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell’articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti dal presente articolo tramite la stabile organizzazione. I soggetti residenti al di fuori dell’Unione europea, in possesso di una stabile organizzazione in uno Stato membro dell’Unione europea, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti dal presente articolo tramite la stabile organizzazione; qualora gli stessi soggetti sono riconosciuti privi di stabile organizzazione in uno Stato membro dell’Unione europea, ai fini dell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo, in qualità di responsabili d’imposta, nominano un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al secondo periodo sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l’effettuazione e il versamento della ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3. I soggetti residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, possono adempiere direttamente agli obblighi derivanti dal presente articolo ovvero nominare, quale responsabile d’imposta, un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.». 2. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 67, comma 1: 1) alla lettera b), all’inizio, sono aggiunte le seguenti parole: «al di fuori delle ipotesi di cui alla successiva lettera b-bis),»; 2) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: «b-bis) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si siano conclusi da non più di cinque anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei cinque anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a cinque anni, per la maggior parte di tale periodo;»; b) all’articolo 68, comma 1: 1) al primo periodo, le parole «alle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b) e b-bis)»; 2) al secondo periodo, le parole «alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: 19 «alle lettere b) e b-bis)»; 3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli immobili di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell’articolo 67, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene non si tiene conto di quelli relativi agli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, agevolati nella misura del 110 per cento e per i quali il beneficiario abbia esercitato le opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Per i medesimi immobili di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell’articolo 67, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi precedenti, è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.». 3. Alle plusvalenze realizzate ai sensi delle disposizioni introdotte dal comma 2 si può applicare l’imposta, sostitutiva dell’imposta sul reddito, di cui all’articolo 1, comma 496, legge 23 dicembre 2005, n. 266, con le modalità ivi previste. 4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano a decorrere dalle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024. 5. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall’attuazione dei commi 2, 3 e 4 affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al «Fondo per la riduzione della pressione fiscale» di cui all’articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. ART. 19. (Imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell’Unione europea) 1. Al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale e potenziare il rilancio a livello internazionale dell’attrattività turistica italiana, all’articolo 38- quater, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole «lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 70». ART. 20. (Adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) 1. Gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono procedere, relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. L’adeguamento di cui al comma 1 può essere effettuato mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse. 3. In caso di eliminazione di valori, l’adeguamento comporta il pagamento: a) dell’imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con 20 apposito decreto dirigenziale. L’aliquota media tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali è quella risultante dal rapporto tra l’imposta, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato; b) di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18 per cento da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) ed il valore eliminato. 4. In caso di iscrizione di valori, l’adeguamento comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18 per cento da applicare al valore iscritto. 5. L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di cui al comma 1. Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta di cui al comma 1 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo. Al mancato pagamento nei termini consegue l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all’adeguamento effettuato. 6. L’adeguamento di cui al comma 1 non rileva a fini sanzionatori di alcun genere. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 3 e 4 sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta indicato al comma 1 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi d’imposta precedenti a quello indicato al comma 1. L’adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore del presente decretolegge. 7. Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione delle imposte dovute, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. L’imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive. 8. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall’attuazione della presente disposizione affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al «Fondo per la riduzione della pressione fiscale» di cui all’articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. ART. 21. (Misure in materia di variazione dello stato dei beni) 1. L’Agenzia delle entrate, con riferimento alle unità immobiliari oggetto degli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, verifica, sulla base di specifiche liste selettive elaborate con l’utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità e analisi delle banche dati, se sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell’immobile presente in 21 atti nel catasto dei fabbricati. 2. Nei casi oggetto di verifica di cui al comma 1 per i quali non risulti presentata la dichiarazione, l’Agenzia delle entrate può inviare al contribuente apposita comunicazione ai sensi dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ART. 22. (Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) 1. Al capo II, della sezione III, del titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo l’articolo 34 è inserito il seguente: «Art. 34-bis (Banche dati informatiche presso gli organismi di autoregolamentazione) 1. Al fine di prevenire eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo gli organismi di autoregolamentazione possono istituire, previo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, una banca dati informatica centralizzata dei documenti, dei dati e delle informazioni acquisiti dai professionisti nello svolgimento della propria attività professionale che sono tenuti a conservare ai sensi dell’articolo 31. La banca dati è istituita e gestita in proprio dagli organismi di autoregolamentazione, che determinano quali documenti, dati e informazioni di cui all’articolo 31 devono essere trasmessi alla banca dati informatica. 2. I professionisti trasmettono senza ritardo alla banca dati i documenti, i dati e le informazioni di cui al comma 1. 3. Al fine di acquisire informazioni rilevanti per le valutazioni di cui all’articolo 35, prima di prestare la propria opera professionale o compiere le operazioni inerenti allo svolgimento della propria attività professionale, ovvero prima dell’invio della segnalazione di operazione sospetta nell’ipotesi prevista dall’articolo 35, comma 2, i professionisti possono trasmettere alla banca dati, per via telematica, i documenti, i dati e le informazioni acquisiti nell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui al presente decreto. 4. Nei casi di cui al comma 3, ovvero a seguito dell’invio di cui al comma 2, qualora dalla banca dati, tenuto conto anche degli indicatori e schemi di anomalia elaborati dalla Unità di informazione finanziaria per l’Italia ai sensi del presente decreto, emergano operatività anomale basate sui parametri quantitativi e qualitativi di cui al comma 5, il professionista riceve un avviso a supporto delle valutazioni di cui all’articolo 35. In ogni caso, resta ferma la responsabilità del professionista per l’adempimento dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, anche nel caso di mancata ricezione dell’avviso. 5. L’avviso è generato dalla banca dati sulla base di elementi informativi associati ad una determinata persona fisica o giuridica quali la tipologia di cliente, la capacità economica, la situazione economico patrimoniale, l’attività svolta, la residenza o sede in Paesi terzi ad alto rischio secondo i criteri del presente decreto, le 22 caratteristiche, l’importo, la frequenza, la natura delle prestazioni professionali o operazioni instaurate o eseguite, il loro collegamento o frazionamento. Al fine di elaborare l’avviso, l’organismo di autoregolamentazione può avvalersi di sistemi automatizzati la cui logica algoritmica sia periodicamente verificata, con cadenza almeno biennale, allo scopo di minimizzare il rischio di errori, distorsioni o discriminazioni. 6. La trasmissione telematica alla banca dati effettuata dal professionista ai sensi dei commi 2 e 3 non sostituisce gli obblighi di cui agli articoli 31 e 32. 7. I documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati sono valutati dagli organismi di autoregolamentazione ai fini dell’informativa alla Unità di informazione finanziaria per l’Italia ai sensi dell’articolo 11, comma 4, ultimo periodo. 8. Gli organismi di autoregolamentazione non possono utilizzare i documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo. 9. Il Ministero dell’economia e delle finanze, l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, la Direzione investigativa antimafia e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo accedono alla banca dati di cui al comma 1 per lo svolgimento delle rispettive attribuzioni istituzionali come individuate dal presente decreto. L’acceso alla medesima banca dati non è consentito ai singoli professionisti. 10. Le modalità tecniche e operative dell’accesso di cui al comma 9 sono disciplinate con apposita convenzione sottoscritta da ciascuna autorità di cui al comma 9 con l’organismo di autoregolamentazione, su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali. Tali convenzioni regolano le modalità uniformi di attivazione del collegamento via web o tramite cooperazione applicativa alla banca dati del gestore, nonché le modalità di identificazione, modifica e revoca da parte dell’autorità dei propri operatori abilitati all’accesso, stabilendo le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l’accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui al comma 1. La banca dati consente, attraverso gli strumenti definiti dal decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, la verifica dell’identità digitale dei soggetti abilitati all’accesso. 11. I documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati di cui al comma 1 e al comma 3 sono trattati per le finalità di cui al presente articolo e secondo quanto ivi previsto, nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali senza nessun ulteriore utilizzo. 12. Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente è l’organismo di autoregolamentazione che istituisce la banca dati e provvede a detto trattamento secondo quanto previsto al comma 11. L’organismo di autoregolamentazione può anche avvalersi di apposite strutture decentralizzate, in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE 2016/679. 23 13. L’organismo di autoregolamentazione adotta, prima del trattamento e previo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio dirette a: a) garantire l’integrità, la non alterabilità dei documenti, dei dati e delle informazioni contenuti nella banca dati, la riservatezza dei medesimi nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, anche mediante l’utilizzo di tecniche di crittografia, nonché la tracciabilità degli accessi, secondo criteri selettivi, da parte dei soli soggetti autorizzati dagli organismi di autoregolamentazione, anche in base alle convenzioni di cui al comma 10; b) individuare le specifiche modalità tecniche di elaborazione, trasmissione e comunicazione al professionista dell’avviso generato dalla banca dati nei limiti di quanto stabilito dal comma 5. 14. Prima del trattamento, l’organismo di autoregolamentazione effettua la valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali e la sottopone alla verifica preventiva del Garante per la protezione dei dati personali. Nella valutazione di impatto sono indicate, tra l’altro, le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. Nella valutazione di impatto sono altresì disciplinati i tempi e le modalità di cancellazione dei dati. 15. I documenti, i dati e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 1 e del comma 3 sono conservati nella banca dati per un periodo di 10 anni. 16. In relazione al trattamento dei dati personali contenuti nella banca dati informatica, i diritti dell’interessato di cui agli articoli da 15 a 18 e da 20 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, si esercitano nei limiti previsti dall’articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni. 17. Nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo, l’organismo di autoregolamentazione che istituisce la banca dati adotta, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, regole tecniche con le quali sono individuati: a) i documenti, i dati e le informazioni di cui all’articolo 31 che ai sensi del comma 1 debbono essere trasmessi alla banca dati informatica; b) le modalità tecniche di alimentazione della medesima banca dati da parte dei professionisti; c) le modalità tecniche di controllo, da parte dell’organismo di autoregolamentazione, riguardo alla corretta trasmissione dei documenti, dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 3 da parte dei professionisti, al fine del corretto funzionamento della banca dati. 18. L’organismo di autoregolamentazione promuove e controlla l’osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo da parte dei professionisti. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime si applica l’articolo 11, comma 3.». 2. Al capo III, della sezione III, del titolo II del decreto legislativo 21 novembre 24 2007, n. 231 nell’articolo 37, dopo il comma 2 è introdotto il seguente: «2-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, i professionisti, ai fini della valutazione delle operazioni ai sensi dell’articolo 35, possono avvalersi della banca dati informatica centralizzata di cui all’articolo 34-bis istituita presso il proprio organismo di autoregolamentazione, per poter ricevere, ricorrendone i presupposti, l’avviso di cui al comma 4 del medesimo articolo. Resta ferma in ogni caso la responsabilità del professionista per l’inadempimento dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.». ART. 23. (Misure di contrasto all’evasione e razionalizzazione delle procedure di compensazione dei crediti e di pignoramento dei rapporti finanziari) 1. All’articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11 per cento». 2. All’articolo 25-bis, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le seguenti parole sono soppresse «, dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva»; 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1° aprile 2024. 4. All’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 15, primo periodo, le parole: «0,76 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «1,06 per cento»; b) dopo il comma 20 è aggiunto il seguente: «20-bis L’imposta di cui al comma 18 è stabilita nella misura del 4 per mille annuo, a decorrere dal 2024, del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 4 maggio 1999 e successive modifiche.». 5. Al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 9, comma 5, le parole: «costituzione o» sono sostituite dalla parola: «il»; b) all’articolo 67, comma 1, lettera h), dopo le parole: «i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto” sono aggiunte le seguenti: «, quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento”; c) Alla lettera d), del comma 7, dell’articolo 68, le parole: «25 per cento del» sono soppresse. 6. All’articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente: «9-ter. «Ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati di cui all’articolo 71 del decreto del 25 Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 9-bis. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle presenti disposizioni.». 7. All’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 49-bis, dopo le parole: «quadro RU della dichiarazione dei redditi» sono aggiunte le seguenti: «, nonché dei crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro,»; b) dopo il comma 49-quater è aggiunto il seguente: «49-quinquies. In deroga all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori ad euro centomila, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La previsione di cui al periodo precedente cessa a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma.». 8. All’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni»; b) la lettera b) è soppressa. 9. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 decorrono dal 1° luglio 2024. 10. All’articolo 17, del decreto-legge 9 luglio 1997 n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, può essere effettuata: a) dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive b) dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge; c) dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.» «1-ter. La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni 26 sul Lavoro può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.»; b) al comma 2-quater le parole: «comma 15-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 15-bis e 15-bis.1». 11. Con provvedimenti adottati d’intesa dal direttore dell’Agenzia delle entrate, dal direttore generale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dal direttore generale dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro sono definite l’entrata in vigore, anche progressiva, delle disposizioni di cui alla lettera a) dei commi 7 e 10 e le relative modalità di attuazione. 12. All’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15-bis.2 è aggiunto il seguente: «15-bis.3. I medesimi effetti di cui al comma precedente si producono anche in conseguenza della notifica da parte dell’ufficio di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita IVA, in relazione al periodo di attività, ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, nei confronti dei contribuenti che nei 12 mesi precedenti abbiano comunicato la cessazione dell’attività ai sensi del comma 3. Si applica in ogni caso la sanzione di cui all’articolo 11, comma 7-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.». 13. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l’articolo 75-bis è inserito il seguente: «Articolo 75-ter (Accesso alle informazioni e pignoramento telematico dei conti correnti). 1. Prima di procedere al pignoramento dei conti correnti rinvenienti dalla consultazione dell’archivio dei rapporti finanziari, l’agente della riscossione può, in fase stragiudiziale, accedere, mediante collegamento telematico diretto, alle informazioni relative alle disponibilità giacenti sui predetti conti correnti. 2. Se l’accesso di cui al comma 1 ha consentito di individuare crediti del debitore nella disponibilità di uno o più operatori finanziari, fermo quanto disposto dall’articolo 72-quater, l’agente della riscossione redige e notifica telematicamente al terzo, senza indugio, l’ordine di pagamento di cui all’articolo 72-bis, con le specifiche modalità informatiche stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. La notifica dell’ordine di pagamento è effettuata, a pena di nullità, anche al debitore, con le modalità stabilite dall’articolo 26, non oltre trenta giorni dalla notifica al terzo. 3. Le soluzioni tecniche di cooperazione applicativa per l’accesso alle informazioni di cui al comma 1 sono definite con il decreto di cui al comma 2, sentite l’Associazione Bancaria Italiana, Poste Italiane S.p.A. e l’Associazione Italiana dei Prestatori Servizi di Pagamento, nonché il Garante per la protezione dei dati personali, anche ai fini dell’adozione, da parte dell’Agenzia delle entrate– Riscossione, di idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.». Capo III Misure in materia di assicurazioni 27 ART. 24. (Misure in materia di rischi catastrofali) (in verifica MIMIT) 1. Le imprese, con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024 contratti assicurativi a copertura dei danni alle immobilizzazioni materiali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per gli eventi di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le eruzioni vulcaniche, i fenomeni di bradisismo, le frane, le inondazioni e le esondazioni. 2. Dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione di cui al comma 1 si tiene conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere sul bilancio dello Stato, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali. 3. Le imprese di assicurazione possono offrire tale copertura sia assumendo direttamente l’intero rischio sia in coassicurazione sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese. In tale ultimo caso il consorzio deve essere registrato presso la CONSAP Spa e approvato dall’IVASS che ne valuta la stabilità. 3. Per l’adempimento dell’obbligo di assicurazione di cui al comma 1, il contratto prevede un eventuale scoperto (o franchigia assoluta) non superiore al 10-15 per cento per cento del valore dei beni assicurati) e l’applicazione di premi proporzionali al rischio. 5. In caso di segnalazione di violazione o elusione dell’obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, IVASS provvede a erogare le sanzioni di cui al comma 6. 6. Il rifiuto o l’elusione dell’obbligo a contrarre di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200.000 a euro 1.000.000. 7. Al fine di contribuire all’efficace gestione del portafoglio gestito dalle compagnie assicurative per la copertura dei danni di cui al comma 1, SACE S.p.A. è autorizzata a concedere, in favore degli assicuratori e riassicuratori del mercato privato mediante apposita convenzione approvata con il decreto di cui al comma 4, una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi cui i medesimi sono tenuti a fronte del verificarsi degli eventi di danno dedotti in contratto e comunque non superiore a 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. 8. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle coperture di cui al comma 6 è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso di ogni somma e onere. 9. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 8, è istituita nell’ambito del Fondo di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e delle risorse ivi disponibili alla data del 1° gennaio 2024 una sezione speciale, con autonoma evidenza contabile, con una dotazione iniziale di [XXX] miliardi di euro, alimentata, altresì, con le risorse finanziarie versate dalle imprese di assicurazione a titolo di remunerazione della copertura, al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A. per l’acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle coperture, come risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all’esito dell’approvazione del bilancio di esercizio dell’anno di riferimento, e al netto delle commissioni 28 riconosciute alle stesse imprese di assicurazione. Per la gestione della sezione speciale del fondo è autorizzata l’apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale, intestato alla SACE S.p.A., su cui sono versate i premi incassati ai sensi del comma 5, al netto dei costi di gestione sostenuti dalla medesima SACE S.p.A. 10. Le disposizioni di cui commi da 1 a 9 non si applicano alle imprese di cui all’articolo 2135 del codice civile, per le quali resta fermo quanto stabilito dall’articolo 1, commi 515 e seguenti della legge 30 dicembre 2021, n. 234. ART. 25. (Istituzione del fondo di garanzia assicurativo dei rami vita) 1. Al Titolo XVI, dopo il Capo VI è inserito il seguente Capo VI-bis: «Capo VI-bis (Fondo di garanzia assicurativo dei rami Vita) Art. 274-bis (Definizioni) 1. Ai fini del presente Capo si intende per: a) «Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita» o anche «Fondo»: organismo associativo istituito fra le imprese di assicurazione e gli intermediari aderenti con lo scopo di intervenire a tutela degli aventi diritto a prestazioni assicurative nei confronti delle imprese aderenti nei casi di cui all’articolo 274-sexies, comma 1; b) «prestazioni protette»: diritti di credito spettanti ai contraenti o ai beneficiari di polizze di assicurazione sulla vita a titolo di indennizzo, di restituzione del capitale, di pagamento di una rendita o ad altro titolo; c) «imprese aderenti»: le imprese di assicurazione indicate all’articolo 274- ter, commi 1 e 2; d) «intermediari aderenti»: gli iscritti al registro di cui all’articolo 109 indicati all’articolo 274-ter, comma 1; e) «aderenti»: le imprese di assicurazione aderenti e gli intermediari aderenti. Art. 274-ter (Soggetti aderenti e natura del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita) 1. Le imprese di assicurazione italiane autorizzate ad esercitare l’attività in uno o più dei rami vita e gli iscritti al registro di cui all’articolo 109, quando la raccolta premi annua nei rami vita è pari o superiore a 50 milioni di euro, aderiscono al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita. 2. Le succursali di imprese di assicurazione extracomunitarie autorizzate ad esercitare l’attività in uno o più dei rami vita in Italia aderiscono al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita italiano salvo che partecipino a un sistema di garanzia assicurativo estero equivalente almeno con riferimento al livello e all’ambito di copertura. 3. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita ha natura di diritto privato; le risorse finanziarie per il perseguimento delle sue finalità sono 29 fornite dagli aderenti in conformità a quanto previsto dal presente Capo. 4. L’IVASS determina, con regolamento, la pubblicità e le comunicazioni che gli aderenti sono tenuti a effettuare per informare i clienti della garanzia sulle coperture assicurative emesse. 5. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita può consentire l’adesione ad esso delle succursali di imprese di assicurazione comunitarie che operano in Italia in uno o più dei rami vita o alle imprese comunitarie che operano in Italia in uno o più dei rami vita in regime di libera prestazione di servizi. Art. 274-quater (Dotazione finanziaria del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita) 1. Il Fondo ha una dotazione finanziaria proporzionata alle proprie passività e comunque pari almeno allo 0,5 per cento dell’importo delle riserve tecniche dei rami vita, calcolate secondo le disposizioni di cui al Titolo III, CAPO II o secondo un regime di solvibilità ritenuto equivalente conformemente all’ordinamento eurounitario, detenute dalle imprese aderenti al 31 dicembre dell’anno precedente. 2. In fase di prima applicazione, il livello-obiettivo indicato al comma 1 è raggiunto, in modo graduale, entro il 31 dicembre 2033. Il termine può essere prorogato ulteriormente, fino ad un massimo di due anni con decreto del ministero dell’economia e delle finanze. 3. Se, dopo la data prevista al comma 2, la dotazione finanziaria si riduce al di sotto del livello indicato al comma 1, essa è ripristinata mediante il versamento di contributi periodici. Il ripristino avviene entro tre anni, se la dotazione finanziaria si riduce a meno di due terzi del livello di cui al comma 1. 4. La dotazione finanziaria costituisce un patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio del Fondo di garanzia dei rami vita e da quello di ciascun aderente, nonché da ogni altro fondo eventualmente istituito presso lo stesso Fondo. Delle obbligazioni contratte in relazione agli interventi e ai finanziamenti disciplinati dal presente Capo il Fondo risponde esclusivamente con la propria dotazione finanziaria. Salvo quanto previsto dal presente Capo, su di essa non sono ammesse azioni dei creditori del Fondo di garanzia o nell’interesse di quest’ultimo, né quelle dei creditori dei singoli aderenti o degli altri fondi eventualmente istituiti presso lo stesso Fondo. Art. 274-quinquies (Finanziamento del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita e investimento delle risorse) 1. Per costituire la dotazione finanziaria del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, gli aderenti versano contributi almeno annualmente, per l’ammontare determinato dal Fondo stesso ai sensi del comma 2. I contributi possono assumere la forma di impegni irrevocabili di pagamento, se ciò è autorizzato dal Fondo e nell’ammontare da esso determinato, comunque non superiore al cinquanta per cento dell’importo della dotazione finanziaria del Fondo; il loro pagamento può 30 essere richiesto nei casi previsti dallo statuto del Fondo. 2. I contributi dovuti dalle imprese aderenti sono proporzionati all’ammontare degli impegni assunti nei confronti degli assicurati e al profilo di rischio delle imprese, e rappresentano almeno i quattro quinti della contribuzione annuale degli aderenti. Essi possono essere determinati dal Fondo di garanzia sulla base dei propri metodi interni di valutazione del rischio. L’IVASS approva i metodi interni. In fase di prima applicazione, i contributi dovuti dalle imprese di assicurazione aderenti sono pari allo 0,5 per mille dell’importo delle riserve tecniche vita calcolate secondo le disposizioni di cui al Titolo III, CAPO II o secondo un regime di solvibilità ritenuto equivalente conformemente all’ordinamento eurounitario. 3. I contributi dovuti dagli intermediari aderenti sono determinati in relazione al volume complessivo dei prodotti vita intermediati e ai ricavi ad essi associati, e rappresentano non oltre un quinto della contribuzione annuale. In fase di prima applicazione i contributi dovuti dagli intermediari di cui all’articolo 109, comma 2, lettera d), sono pari allo 0,1 per mille dell’importo delle riserve tecniche vita intermediate e i contributi dovuti dagli intermediari aderenti di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a), b) e c), sono pari allo 0,4 per mille della raccolta premi vita intermediata nell’anno precedente. 4. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, se deve procedere al pagamento delle prestazioni protette e la dotazione finanziaria è insufficiente, chiede agli aderenti di integrarla mediante il versamento di contributi straordinari non superiori allo 0,5 per cento delle riserve tecniche vita per le imprese aderenti e non superiore allo 0,5 per mille delle medesime riserve tecniche per gli intermediari aderenti. 5. L’IVASS può disporre il differimento, in tutto o in parte, del pagamento dei contributi di cui ai commi 2, 3 e 4 da parte degli aderenti se il pagamento ne metterebbe a repentaglio la liquidità o la solvibilità. Il differimento è accordato per un periodo massimo di dodici mesi ed è rinnovabile su richiesta dell’aderente. I contributi differiti sono in ogni caso versati se l’IVASS accerta che le condizioni per il differimento sono venute meno. 6. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita assicura di avere accesso a fonti di finanziamento alternative a breve termine per far fronte alle proprie obbligazioni e può ricorrere a finanziamenti aggiuntivi provenienti da fonti ulteriori e in qualsiasi forma prestati. 7. La dotazione finanziaria è investita in attività a basso rischio e con sufficiente diversificazione. Art. 274-sexies (Interventi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita) 1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita tutela gli aventi diritto alle prestazioni protette nei confronti delle imprese aderenti, ivi incluse quelle che aderiscono ai sensi dell’articolo 274-ter, comma 5. Il Fondo, a tal fine: a) effettua, nei limiti e secondo le modalità indicati negli articoli 274- septies e 274-octies, pagamenti nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione aderenti; 31 b) se previsto dallo statuto interviene anche in operazioni di cessione di attività, passività, aziende, rami d’azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco di cui all’articolo 257, comma 2, anche attraverso la prestazione di garanzie, se il costo dell’intervento non supera il costo che il Fondo di garanzia, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell’intervento, dovrebbe sostenere per l’esecuzione delle prestazioni protette; c) se previsto dallo statuto, effettua interventi nei confronti di imprese di assicurazione aderenti per prevenire o superare una situazione di crisi che ne potrebbe determinare l’assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa, se il costo degli interventi non supera il costo che il Fondo di garanzia, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell’intervento, dovrebbe sostenere per l’esecuzione delle prestazioni protette. 2. Lo statuto del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita definisce modalità e condizioni degli interventi di cui al comma 1, lettera c), con particolare riguardo a: a) gli impegni che l’impresa di assicurazione beneficiaria dell’intervento deve assumere per rafforzare i propri presidi dei rischi anche al fine di non pregiudicare l’esecuzione delle prestazioni protette; b) la verifica sul rispetto degli impegni assunti dall’impresa di assicurazione ai sensi della lettera a); c) il costo dell’intervento, che non supera il costo che il Fondo, secondo quanto ragionevolmente prevedibile, dovrebbe sostenere per effettuare altri interventi nei casi previsti dalla legge o dallo statuto; d) la sopportazione delle perdite prioritariamente da parte dei partecipanti al capitale dell’impresa di assicurazione in situazione di crisi attuale o prospettica. 3. L’intervento di cui al comma 1, lettera c), può essere effettuato, se l’IVASS ha accertato che gli aderenti al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita sono in grado di versare i contributi straordinari ai sensi dell’articolo 274-quinquies, comma 4. 4. Dopo che il Fondo ha effettuato un intervento ai sensi del comma 1, lettera c), gli aderenti forniscono allo stesso senza indugio, se necessario sotto forma di contributi straordinari, risorse pari a quelle utilizzate per l’intervento, se: a) a dotazione finanziaria del Fondo si è ridotta a meno del 50 per cento del livello-obiettivo di cui all’articolo 274-quater, comma 1; oppure b) la dotazione finanziaria del Fondo si è ridotta a meno di due terzi del livello-obiettivo di cui all’articolo 274-quater, comma 1 ed emerge la necessità di effettuare il pagamento delle prestazioni protette. 5. Finché il livello-obiettivo di cui all’articolo 274-quater, comma 1 non è raggiunto, le soglie di cui al comma 4 sono riferite all’effettiva dotazione finanziaria disponibile. Art. 274-septies (Prestazioni protette ammissibili) 1. Il Fondo di Garanzia assicurativo dei rami vita, fatto salvo quanto previsto al comma 3, liquida le prestazioni protette entro l’importo massimo di euro 100.000 per ciascun avente diritto. 32 2. Ai fini del calcolo del limite di cui al comma 1: a) le prestazioni a cui hanno diritto due o più soggetti come partecipanti di un ente senza personalità giuridica sono trattate come se di spettanza di un unico soggetto; b) se la prestazione protetta deve essere eseguita nei confronti di più soggetti, la quota spettante a ciascuno di essi è considerata nel calcolo; c) si tiene conto della compensazione di eventuali debiti dell’avente diritto alla prestazione protetta nei confronti dell’impresa di assicurazione, se esigibili alla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nella misura in cui la compensazione è possibile a norma delle disposizioni di legge o di previsioni contrattuali applicabili. 3. Il limite di cui al comma 1 non opera con riferimento alle prestazioni sinistrate relative ai contratti di assicurazione sulla vita cui all’articolo 1, comma 1, lettera ss-bis) nn. 2, 3, 4, 5. Art. 274-octies (Modalità di esecuzione delle prestazioni protette nei casi di liquidazione coatta amministrativa) 1. Il pagamento è effettuato entro 90 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 247, senza che sia necessario presentare alcuna richiesta al Fondo. A tal fine, l’impresa aderente posta in liquidazione coatta amministrativa trasmette tempestivamente al Fondo di garanzia assicurativo le informazioni necessarie in merito alle prestazioni protette su richiesta del Fondo stesso. Il rimborso è effettuato in euro o nella valuta dello Stato dove risiede l’avente diritto; 2. Il Fondo di garanzia può differire il pagamento nei casi: a) di incertezza sulla sussistenza o sulla titolarità del diritto alla prestazione protetta o sull’importo dovuto; b) di cui all’articolo 274-septies, comma 3, se l’importo della prestazione da liquidare eccede i 100.000,00 euro; il differimento opera per la sola eccedenza e il pagamento, in deroga a quanto previsto dal comma 1, è effettuato entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa. 3. In deroga al comma 1, se l’avente diritto al pagamento è sottoposto a un procedimento penale, a misura di prevenzione o a provvedimenti di sequestro connessi con il riciclaggio di proventi di attività illecite, il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita può sospendere i pagamenti relativi alle prestazioni protette fino al passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento o assoluzione. 4. Il diritto all’esecuzione della prestazione protetta si estingue decorsi dieci anni dalla pubblicazione del provvedimento di avvio della liquidazione coatta amministrativa. L’estinzione è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del Fondo 5. Il Fondo, quando esegue la prestazione protetta ai sensi dell’articolo 274-sexies, comma 1, lettera a), subentra nei diritti degli aventi diritto nei confronti dell’impresa di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa nei limiti dei pagamenti effettuati, 33 beneficiando della preferenza di cui all’articolo 258, comma 3. Art. 274-novies (Obblighi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita) 1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita: a) dispone di assetti di governo, di strutture organizzative e di sistemi di controllo adeguati allo svolgimento dell’attività; b) effettua con regolarità, almeno ogni 5 anni, prove di resistenza della propria capacità di effettuare gli interventi di cui all’articolo 274-sexies: a tal fine esso può chiedere informazioni agli aderenti, che sono conservate per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle prove di resistenza; c) redige la corrispondenza con gli aventi diritto alle prestazioni protette nella lingua o nelle lingue utilizzate dall’impresa di assicurazione per le comunicazioni con i contraenti, gli assicurati e i beneficiari o in una delle lingue ufficiali dello Stato in cui è stabilita la succursale che ha emesso la copertura assicurativa cui si riferisce la prestazione protetta; d) garantisce la riservatezza di notizie, informazioni e dati in suo possesso in ragione della propria attività istituzionale; e) redige il proprio bilancio, soggetto a revisione legale dei conti; f) si dota di un proprio patrimonio al fine di provvedere alle spese del suo funzionamento; g) stabilisce nello statuto le modalità di determinazione della quota associativa versata dagli aderenti per la copertura delle spese di gestione e funzionamento del Fondo stesso. 2. I componenti degli organi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita e coloro che prestano la loro attività per essi sono vincolati al segreto professionale in relazione alle notizie, le informazioni e i dati indicati al comma 1, lettera d). 3. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita si applica l’articolo 76. 4. Con riguardo agli atti compiuti per l’esecuzione delle prestazioni protette, la responsabilità del Fondo di garanzia assicurativo, dei soggetti che vi svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e dei loro dipendenti è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave. Art. 274-decies (Informazioni da fornire al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita) 1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita può chiedere ai propri aderenti le informazioni necessarie ai fini dell’esecuzione delle prestazioni protette. Art. 274-undecies (Poteri dell’IVASS) 1. L’IVASS, avendo riguardo alla tutela dei degli aventi diritto a prestazioni assicurative, e alla capacità del Fondo di eseguire le prestazioni protette: 34 a) approva lo statuto, a condizione che il Fondo stesso presenti caratteristiche adeguate allo svolgimento delle funzioni disciplinate dal presente Capo e tali da comportare una ripartizione equilibrata dei rischi di insolvenza sul Fondo; se lo statuto prevede che possano essere attuati gli interventi indicati all’articolo 274-sexies, comma 1, lettera c), verifica che il Fondo sia dotato di procedure e sistemi appropriati per selezionare la tipologia di intervento, darvi esecuzione e monitorarne i rischi; b) vigila sul rispetto di quanto previsto dal presente Capo; c) verifica che la tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri cui aderiscono le succursali italiane di imprese di assicurazione extracomunitarie autorizzate ad esercitare i rami vita in Italia sia equivalente a quella offerta dal Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita italiano; d) definisce eventuali procedure di coordinamento con le autorità degli Stati interessati in ordine all’adesione delle succursali di imprese di assicurazione extracomunitarie a un Fondo di garanzia italiano e alla loro esclusione dallo stesso; e) informa senza indugio il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita se rileva che un’impresa aderente presenta criticità tali da poter determinare l’attivazione del Fondo stesso; f) può emanare disposizioni attuative delle norme contenute nel presente capo, anche al fine di cui all’articolo 274-quater. 2. Il Fondo informa tempestivamente l’IVASS degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all’esercizio delle proprie funzioni e trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione dettagliata sull’attività svolta nell’anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l’anno in corso. Art. 274-duodecies (Esclusione dal Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita) 1 Gli aderenti possono essere esclusi dal Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita in caso di inadempimento di eccezionale gravità agli obblighi derivanti dall’adesione al Fondo stesso. 2. L’inadempimento è contestato dal Fondo, previo assenso dell’IVASS, concedendo agli aderenti un termine di sei mesi per adempiere. Decorso inutilmente il termine, prorogabile per un periodo non superiore a tre mesi, il Fondo comunica all’impresa o all’intermediario aderente l’esclusione. 3. Nel caso di esclusione di un’impresa, sono protette dal Fondo le prestazioni relative alle obbligazioni assunte fino alla data di ricezione della comunicazione di esclusione da parte dell’impresa aderente. Di tale comunicazione l’impresa di assicurazione esclusa dà tempestiva notizia agli assicurati e agli aventi diritto a prestazioni assicurative, secondo le modalità indicate dall’IVASS. 4. La mancata adesione al Fondo, o l’esclusione da esso, comporta la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa nei rami vita o, per gli intermediari di cui all’art. 274-ter, comma 1, la cancellazione dal registro di cui all’articolo 109. Resta ferma la possibilità di disporre la liquidazione coatta amministrativa dell’impresa ai sensi dell’articolo 245. 35 Art. 274-terdecies (Interventi finanziati su base volontaria) 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 274-sexies, comma 1, lettera c), e per le stesse finalità ivi indicate, il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita può effettuare, se previsto dallo statuto e secondo le modalità concordate tra gli aderenti, interventi mediante risorse corrisposte su base volontaria dagli aderenti stessi e senza ricorso alla dotazione finanziaria prevista dall’articolo 274-quater. A tali risorse si applica l’articolo 274-quater, comma 4. Articolo 274-quaterdecies (Costituzione di ulteriori Fondi di garanzia assicurativa dei rami vita) 1. Decorsi ventiquattro mesi dalla costituzione del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita i soggetti di cui all’articolo 274-ter possono costituire ed aderire a schemi ulteriori di garanzia, aventi le medesime finalità e caratteristiche del fondo di cui all’articolo 274-sexies. 2. L’adesione ad uno degli schemi di cui al comma 1 è equivalente a quella prevista dall’articolo 274-ter. 3. Agli schemi di cui al comma 1 si applica il capo VI-bis del Titolo XVI.». 2. Al comma 1, dell’articolo 113, dopo la parola “alla” sono aggiunte le seguenti “cancellazione dell’intermediario dalla relativa sezione del registro in caso di” e dopo la lettera “g)” è aggiunta la seguente: “h) limitatamente agli intermediari di cui all’articolo 274-ter, comma 1, non aderisce al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita o è escluso da esso”. 3. Al comma 1, dell’articolo 242, dopo la lettera “e)” è aggiunta la seguente: “e-bis) non aderisce al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita o è esclusa da esso”. 4. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, sentita l’IVASS, è nominato un collegio promotore composto da tre persone, dotate di comprovata esperienza nel settore assicurativo o finanziario, col compito di convocare l’assemblea istitutiva del Fondo di cui all’articolo 274-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che procede alla nomina di un comitato di gestione provvisorio. Il decreto di nomina del stabilisce gli emolumenti dei componenti del collegio promotore, il cui finanziamento avviene a valere sulle risorse del patrimonio di cui alla lettera f), del comma 1 dell’articolo 274-novies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 5. Il collegio promotore, entro trenta giorni dalla nomina, predispone e comunica all’IVASS il regolamento interno con cui stabilisce i criteri di costituzione e di partecipazione all’assemblea di cui al comma 1, le modalità di voto e le maggioranze necessarie per deliberare e nominare, nella prima convocazione, il comitato di gestione provvisorio. 6. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto al comma 5, il collegio promotore provvede alla convocazione dell’assemblea di cui al comma 1. L’assemblea si svolge entro trenta giorni dalla convocazione. 7. Il comitato di gestione provvisorio è composto da cinque persone. La composizione del comitato di gestione provvisorio riflette il rapporto di proporzione fra le quote di contribuzione delle imprese e quelle degli intermediari aderenti. Le 36 decisioni del comitato di gestione provvisorio sono assunte con la maggioranza dei suoi componenti. Ai componenti del comitato di gestione provvisorio si applica l’articolo 76 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 8. Il comitato di gestione provvisorio redige lo Statuto entro non oltre trenta giorni dalla sua nomina e lo trasmette senza indugio all’IVASS per l’approvazione. L’IVASS approva lo Statuto entro trenta giorni. 9. Nelle more dell’approvazione dello Statuto, della nomina degli organi e del raggiungimento di condizioni organizzative adeguate allo svolgimento delle attività previste dalle presenti disposizioni, il comitato di gestione provvisorio amministra il Fondo ed esercita i poteri di cui al Titolo XVI, Capo VI-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, anche sulla base di apposita convenzione da stipularsi con soggetti dotati di esperienza nella gestione delle crisi di imprese regolate del settore finanziario. I poteri del comitato di gestione provvisorio comprendono quelli di cui all’articolo 274-sexies, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 10. I contributi di cui all’art. 274-quinquies, commi 3 e 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono versati entro sessanta giorni dalla nomina del comitato di gestione provvisorio. Titolo V Lavoro, famiglia, pari opportunità e politiche sociali Capo I Lavoro e politiche sociali ART. 26. (Modifiche alla determinazione del valore della pensione in caso di accesso alla pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201) 1. All’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 7, ovunque ricorrano, le parole: «a 1,5 volte», sono sostituite dalle seguenti: «all’importo»; b) al comma 11, ovunque ricorrano, le parole: «a 2,8 volte», sono sostituite dalle seguenti: «a 3,3 volte». ART. 27. (Misure in materia di riscatto dei periodi non coperti da retribuzione e di adempimenti relativi a obblighi contributivi) 1. In via sperimentale, per il biennio 2024-2025, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge compresi tra 37 l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi. 2. L’eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato ai sensi del presente articolo, con conseguente restituzione dei contributi. 3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata a domanda dell’assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti e affini entro il secondo grado, e l’onere è determinato in base ai criteri fissati dall’articolo 2, comma 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. 4. Per i lavoratori del settore privato l’onere per il riscatto di cui al comma 1 può essere sostenuto dal datore di lavoro dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tal caso, è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 5. Il versamento dell’onere per il riscatto di cui al comma 1 può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell’onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta sarà versata in unica soluzione. Alla data del saldo dell’onere l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) provvede all’accredito della contribuzione e ai relativi effetti. 6. Al fine di ritenere assolti gli obblighi contributivi, per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004 le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per i propri dipendenti iscritti alla gestione ex INPDAP costituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono tenute a trasmettere, ai fini della corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali, all’Istituto nazionale di previdenza sociale esclusivamente le denunce mensili di cui all’articolo 44, comma 9 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 7. I risparmi derivanti dall’applicazione del comma 6 costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al miglioramento dei saldi di bilancio. 8. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato alla data di entrata in vigore della presente disposizione. 38 ART. 28. (Disposizioni in materia di regime previdenziale nel settore dell’intermediazione nel commercio) 1. Dopo l’articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, è inserito il seguente: «Art. 5-bis. 1. A chiunque eserciti, in qualsiasi forma, attività di promozione o di propaganda o di procacciamento d’affari, finalizzata, anche indirettamente, alla conclusione di contratti, si applica la normativa in materia di contribuzione previdenziale integrativa prevista per gli agenti e i rappresentanti di commercio. 2. Detta normativa in materia di contribuzione previdenziale integrativa si applica, altresì, ai lavoratori autonomi che svolgono attività abituale di vendita diretta a domicilio ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 17 agosto 2005, n. 173. 3. L’attività di promozione della conclusione di contratti può essere svolta in modo non stabile solo per un periodo non superiore a sessanta giorni anche non consecutivi e frazionabili nell’arco dello stesso anno. Il soggetto, in possesso dei necessari requisiti, dovrà comunque presentare domanda di iscrizione presso la sede camerale della provincia in cui risiede o ha sede l’impresa. L’iscrizione nell’apposita sezione del Repertorio economico amministrativo (REA) determinerà l’obbligo di pagamento del diritto annuale. 4. Il comma 6 dell’articolo 343 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 è abrogato. 5. In sede di prima applicazione, ai fini dell’aggiornamento del bilancio tecnicoattuariale, è fatto obbligo a ENASARCO di verificare e di censire, con il supporto delle Camere di Commercio, i propri iscritti alla data del 31 dicembre 2024». ART. 29. (Rideterminazione indicizzazione pensioni per l’anno 2024) 1. Al comma 309 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole «per il periodo 2023-2024» sono sostituite con le seguenti: «Nell’anno 2023». 2. Per l’anno 2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta: a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento; b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi: 1) nella misura del 90 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 39 2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 5) nella misura del 22 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. ART. 30. (Misure di flessibilità in uscita) 1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano fino al 31 dicembre 2024 per i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del menzionato comma 179 al compimento dei 63 anni e 5 mesi. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovano nelle condizioni ivi indicate nell’anno 2024. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 85 milioni di euro per l’anno 2024, di 168 milioni di euro per l’anno 2025, di 127 milioni di euro per l’anno 2026, di 67 milioni di euro per l’anno 2027 e di 24 milioni di euro per l’anno 2028. 2. Il beneficio di cui al comma 1 non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. 3. All’articolo 16, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 1-bis si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2023 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un’età anagrafica di almeno sessantuno anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni.»; 40 b) al comma 2, le parole: «di cui ai commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter»; c) al comma 3, le parole: «28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2024». 4. All’articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) al primo periodo, le parole «per il 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024» e le parole «di almeno 62 anni» sono sostituite dalle seguenti: «di almeno 62 anni per l’anno 2023 e 63 anni per l’anno 2024»; 2) al secondo periodo, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; 3) al terzo periodo, in principio, sono aggiunte le seguenti parole: «Per i soggetti che maturano i requisiti di cui al primo periodo nell’anno 2023,»; 4) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di cui al primo periodo nell’anno 2024 ai fini della determinazione dell’importo delle pensioni anticipate di cui al presente articolo, le quote da calcolare con il sistema retributivo, ai sensi del articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dell’articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono ridotte in misura pari al rapporto tra il coefficiente di trasformazione di cui all’articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995 relativo all’età dell’assicurato al momento del pensionamento e il coefficiente di trasformazione corrispondente al requisito anagrafico per l’accesso al pensionamento di cui all’articolo 24, comma 6, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, qualora l’età dell’assicurato al momento del pensionamento sia inferiore al predetto requisito anagrafico. Con riferimento ai dipendenti pubblici, la disposizione di cui al presente articolo non trova applicazione in caso di accesso a pensione all’età prevista dal limite ordinamentale.»; b) al comma 5, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, se maturati nell’anno 2023 e trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nell’anno 2024»; c) al comma 6, lettera b), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, se maturati nell’anno 2023 e trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nell’anno 2024»; d) al comma 7, le parole «28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2024». 5. All’articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole «al comma 283» sono sostituite dalle seguenti «all’articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26». ART. 31. (Indennità di discontinuità reddituale – ISCRO) 1. Dal 1° gennaio 2024 è riconosciuta l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), introdotta in via sperimentale dall’articolo 1, 41 comma 386, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in favore dei soggetti di cui al comma 2. L’indennità è erogata dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). 2. L’indennità è riconosciuta, previa domanda, ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 3. L’indennità è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 2 che presentano i seguenti requisiti: a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie; b) non essere beneficiari di Assegno di inclusione di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85; c) aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda; d) aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente la presentazione della domanda; e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria; f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso. 4. La domanda è presentata dal lavoratore all’INPS in via telematica entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione. Nella domanda sono autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse. L’INPS comunica all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti. L’Agenzia delle entrate comunica all’INPS l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione tra le parti. 5. I requisiti di cui al comma 3, lettere a) e b), devono essere mantenuti anche durante la percezione dell’indennità. 6. L’indennità, pari al 25 per cento, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata per sei mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa. 7. L’importo di cui al comma 6 non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili. 8. I limiti di importo di cui al comma 7 sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente. 9. La prestazione non può essere richiesta nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione della stessa. 42 10. La cessazione della partita IVA nel corso dell’erogazione dell’indennità determina l’immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l’attività. 11. L’indennità di cui ai commi da 1 a 10 concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 12. L’indennità di cui ai commi da 1 a 10 è riconosciuta nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l’anno 2024, 20,4 milioni di euro per l’anno 2025, 20,8 milioni di euro per l’anno 2026, 21,2 milioni di euro per l’anno 2027, 21,6 milioni di euro per l’anno 2028, 21,7 milioni di euro per l’anno 2029, 22,1 milioni di euro per l’anno 2030, 22,5 milioni di euro per l’anno 2031, 23 milioni di euro per l’anno 2032, e 23,4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del predetto limite di spesa comunicando i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa di cui al primo periodo, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell’indennità. 13. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 12, è disposto un aumento dell’aliquota di cui all’articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, pari a 0,35 punti percentuali dall’anno 2024. Il contributo è applicato sul reddito da lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. 14. L’erogazione dell’indennità di cui ai commi da 1 a 10 è condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale e del loro finanziamento. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali monitora la partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari dell’indennità di cui ai commi da 1 a 10. ART. 32. (Adeguamento delle speranze di vita) 1. All’articolo 15, comma 2, e all’articolo 17, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole «fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite delle seguenti «fino al 31 dicembre 2024». ART. 33. (Modifica della misura dell’indennità di malattia della gente di mare) 1. Al regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1938, n. 831, sono apportate le seguenti modificazioni: 43 a) all’articolo 6, comma 1, lettera b) è inserito, in fine, il seguente periodo: «Per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024, ad una indennità giornaliera nella misura del sessanta per cento della retribuzione, calcolata ai sensi dell’articolo 10, nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto all’assicurato di attendere al lavoro ai sensi del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244.»; b) all’articolo 10, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli eventi di malattia di cui agli articoli 6 e 7 del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1938, n. 831, insorti dal 1° gennaio 2024, l’indennità giornaliera è calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall’assicurato nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l’evento di malattia. Nel caso in cui l’evento si è verificato nei primi trenta giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, l’indennità giornaliera è calcolata dividendo l’ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.». ART. 34. (Norma adeguamento aliquote rendimento gestioni previdenziali) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 le quote di pensione a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni dei sanitari (CPS) e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI), liquidate secondo il sistema retributivo per anzianità inferiori a 15 anni, sono calcolate con l’applicazione dell’aliquota prevista nella tabella di cui all’Allegato II alla presente legge. Per le anzianità superiori a 15 anni seguita a trovare applicazione la tabella A allegata alla legge 26 luglio 1965, n. 965. 2. Per le domande prodotte dalla dal 1° gennaio 2024 la disposizione contenuta nel comma 1 si applica per la determinazione degli oneri di riscatto da calcolarsi secondo il sistema retributivo per i quali è previsto l’applicazione della tabella A allegata alla legge 26 luglio 1965, n. 965. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2024 le quote di pensione a favore degli iscritti alla cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG), liquidate secondo il sistema retributivo per anzianità inferiori a 15 anni, sono calcolate con l’applicazione dell’aliquota prevista nell’allegata tabella A. Per le anzianità superiori a 15 anni seguita a trovare applicazione la tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1986, n. 16. 4. Per le domande prodotte dalla data di entrata in vigore della presente legge la disposizione contenuta nei commi precedenti si applica per la determinazione degli oneri di riscatto da calcolarsi secondo il sistema retributivo per i quali è previsto l’applicazione della medesima tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1986, n. 16. 5. L’applicazione dei commi da 1 a 4 non può comportare un trattamento pensionistico maggiore rispetto a quello determinato secondo la normativa precedente. 44 ART. 35. (Misure in materia di ammortizzatori sociali mediante utilizzi del Fondo sociale per occupazione e formazione) 1. A valere sul Fondo sociale occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nel limite di 10 milioni di euro per l’anno 2024, al finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center, previste dall’articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 2. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nel limite di 30 milioni di euro per l’anno 2024, al finanziamento dell’indennità onnicomprensiva, di importo non superiore a trenta euro giornalieri, per l’anno 2024, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio. 3. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziate ulteriori risorse per un importo pari a 70 milioni di euro per l’anno 2024, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire tra le Regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le Regioni possono destinare, nell’anno 2024, le risorse stanziate ai sensi del primo periodo, in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11- bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché a quelle dell’articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 4. Il trattamento di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, è prorogato per gli anni 2024, 2025 e 2026, alle medesime condizioni, per una durata massima di complessivi 12 mesi nel triennio e nel limite di spesa di 0,7 milioni di euro per ciascun anno. All’onere derivante dal primo periodo si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 5. E’ prorogato, per l’anno 2024, il trattamento di sostegno al reddito di cui all’articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi e nel limite di spesa di euro 50 milioni per l’anno 2024 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 6. L’integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per 45 la gestione delle bonifiche, di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata, per l’anno 2024, nel limite di spesa di euro 19 milioni. All’onere derivante dal primo periodo, pari a 19 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 7. All’articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al primo periodo, le parole: «50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro». All’onere derivante dal primo periodo del presente comma pari a 50 milioni di euro per l’anno 2024 si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Capo II Famiglia, pari opportunità e politiche di intervento in materia sociale ART. 36. (Incremento della misura di supporto per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido) 1. All’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo, le parole «sesto periodo» sono sostituite dalle seguenti «settimo periodo»; b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 40.000 euro, calcolato ai sensi dell’ articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni, l’incremento del buono di cui al secondo periodo è elevato a 2.100 euro». 2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 240 milioni di euro per l’anno 2024, 254 milioni di euro per l’anno 2025, 300 milioni di euro per l’anno 2026, 302 milioni di euro per l’anno 2027, 304 milioni di euro per l’anno 2028 e 306 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029. ART. 37. (Misure in materia di congedi parentali) 1. Al comma 1, primo periodo, dell’articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80 per cento della retribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della 46 retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all’80 per cento per il solo anno 2024». La disposizione di cui al primo periodo si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, successivamente al 31 dicembre 2023. ART. 38. (Decontribuzione delle lavoratrici con figli) 1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 5 [Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti], per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del cento per cento della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile. 2. L’esonero di cui al comma 1 è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. 3. Per gli esoneri di cui ai commi 1 e 2 resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. ART. 39. (Esclusione titoli di Stato dal calcolo ISEE) 1. Nella determinazione dell’indicatore della situazione economico equivalente (ISEE) sono esclusi i titoli di stato di cui all’articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. 2. All’attuazione della disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante l’aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. ART. 40. (Misure in materia sociale) 1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Nel Fondo di cui al primo periodo confluiscono anche le risorse di cui all’articolo 127, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 2. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. Le risorse di cui al 47 primo periodo sono ripartite tra le regioni con uno o più decreti dell’Autorità politica delegata alle pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 3. All’articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2017, n.2025 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole «5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «3 milioni di euro»; b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L’importo di cui al primo periodo è riconosciuto sulla base di una convenzione, di durata triennale, sottoscritta dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri con l’Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) – Istituto degli Innocenti di Firenze.». 4. Per il supporto tecnico-scientifico al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri nell’attuazione, nel monitoraggio e nell’analisi degli interventi di cui alle lettere da d) a r) dell’articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 1.250.000 euro annui a decorrere dal 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sul Fondo per le politiche della famiglia di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Capo III Disabilità ART. 41. (Fondo Unico per l’inclusione delle persone con disabilità) 1. Al fine di assicurare un’efficiente programmazione delle politiche per l’inclusione, l’accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità con una dotazione di euro 581.807.485 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, euro 666.807.485 per l’anno 2026 ed euro 616.807.485 annui a decorrere dal 2027. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2024 l’articolo 34, commi 1, 2 e 2-bis del decretolegge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, l’articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l’articolo 1, comma 254, legge 27 dicembre 2017, n. 205, l’articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l’articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono abrogati. 3. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate a finanziare iniziative collegate a una delle seguenti finalità: a) potenziamento dei servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado; b) promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità, anche destinate ad attività ludico-sportive; c) inclusione lavorativa e sportiva; d) turismo accessibile; 48 e) iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico; f) interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del caregiver familiare; g) promozione della piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e videointerpretariato a distanza nonché per favorire l’uso di tecnologie innovative finalizzate all’abbattimento delle barriere alla comunicazione; h) iniziative e progetti di rilevanza nazionale per la promozione dell’accessibilità e inclusione delle persone con disabilità; i) dare attuazione a interventi legislativi in materia di disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità di competenza dell’autorità politica delegata in materia di disabilità. 4. L’utilizzo del fondo di cui al presente articolo è disposto con uno o più decreti dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità adottati di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri per le parti di rispettiva competenza. I decreti di cui al primo periodo, sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 per le finalità di cui alle lettere b), c), d), e), f) g), h), e per le finalità di cui alla lettera a), acquisita l’intesa in sede di Conferenza unificata. 5. A decorrere dall’anno 2025, gli enti territoriali beneficiari delle risorse di cui al comma 1 sono sottoposti a monitoraggio e rendicontazione ai fini della definizione degli obiettivi di servizio. Titolo VI Sanità Capo I Misure per il potenziamento del sistema sanitario ART. 42. (Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale) 1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.000 milioni di euro per l’anno 2024, 4.000 milioni di euro per l’anno 2025 e 4.200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026, anche per le finalità di cui agli articoli 10, commi 3, 4 e 5, [CCNL e ACN], 43 [tariffa oraria medici], 44 [Rideterminazione dei tetti della spesa farmaceutica] 45 (Modifiche alle modalità di distribuzione dei medicinali), 46 [Misure per l’abbattimento delle liste d’attesa], 47 [Aggiornamento del tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati], 49 [Finanziamento per aggiornamento dei LEA], 51 [Ulteriori misure in materia di potenziamento del servizio sanitario nazionale e dell’assistenza territoriale] e 67, commi 2 e 3 [Organizzazione e funzionamento dell’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà]. ART. 43. (Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive per il 49 personale medico e per il personale del comparto sanità operante nelle Aziende e negli Enti del SSN) 1. Al fine di far fronte alla carenza di personale sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario Nazionale (SSN), di ridurre le liste d’attesa e il ricorso alle esternalizzazioni, l’autorizzazione agli incrementi delle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive di cui all’articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area sanità del 19 dicembre 2019, prevista dall’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applica fino al 31 dicembre 2026 ed è estesa, dal 2024 al 2026, a tutte le prestazioni aggiuntive svolte dal personale medico. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili, nonché all’orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. 2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applicano fino al 31 dicembre 2026 e sono estese, dal 2024 al 2026, a tutte le prestazioni aggiuntive svolte, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro – triennio 2019-2021 relativo al personale del comparto sanità, dal personale sanitario di tale comparto operante presso le medesime aziende ed enti del SSN. Per le predette attività la tariffa oraria può essere aumentata fino a 60 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all’orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. 3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, la spesa di 200 milioni di euro per il personale medico e di 80 milioni di euro per il personale sanitario del comparto. Al predetto finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente. Gli importi di cui all’allegato III alla presente legge costituiscono limite di spesa per ciascuna regione e provincia autonoma per le finalità di cui al presente articolo. 4. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, pari complessivamente a 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard come rideterminato dall’articolo 42 [Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale]. 5. In coerenza con quanto previsto dall’articolo 15-quattordecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché dal Piano Nazionale per il Governo delle Liste di Attesa di cui all’Intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome del 21 febbraio 2019, relativa al blocco dell’attività intramoenia in caso di superamento del rapporto tra attività libero professionali ed attività istituzionali, l’Organismo Paritetico regionale istituito a seguito dell’adozione del suddetto Piano, presenta una relazione semestrale sullo svolgimento dell’attività intramoenia al Comitato LEA da prendere in considerazione nell’ambito della valutazione degli adempimenti relativi alle liste di attesa. 50 ART. 44. (Rideterminazione dei tetti della spesa farmaceutica) 1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all’articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminato, rispetto a quanto previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella misura dell’8,6 per cento a decorrere dall’anno 2024. Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica convenzionata è rideterminato nel valore del 6,7 per cento a decorrere dal medesimo anno. Resta fermo il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali di cui all’articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. ART. 45. (Modifiche alle modalità di distribuzione dei medicinali) 1. Allo scopo di favorire gli assistiti nell’accesso al farmaco in termini di prossimità, entro e non oltre il 30 marzo 2024 e, successivamente, con cadenza annuale, ai sensi dell’articolo 1, comma 426, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) provvede ad aggiornare il prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (PHT) individuando l’elenco vincolante di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono transitare dal regime di classificazione A-PHT di cui alla Determina AIFA 29 ottobre 2004 e successive modificazioni e integrazioni, alla classe A di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 23 dicembre 1993, n. 537, nonché l’elenco vincolante dei medicinali del PHT non coperti da brevetto che possono essere assegnati alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico. 2. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nell’ambito dei limiti fissati per la spesa a carico del Servizio sanitario nazionale per i farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, a decorrere dal 1° marzo 2024 il sistema di remunerazione delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale è sostituito da una quota variabile e da quote fisse, così determinate: a) una quota percentuale del 6% rapportata al prezzo al pubblico al netto dell’IVA per ogni confezione di farmaco; b) una quota fissa pari a euro 0,55 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico non superiore a 4,00 euro; c) una quota fissa pari a euro 1,66 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico compreso tra euro 4,01 e euro 11,00; d) una quota fissa pari a euro 2,50 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico superiore a euro 11,00; e) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,115 per ogni confezione di farmaco appartenente alle liste di trasparenza. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui all’articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è da intendersi invariato. 3. Al fine di confermare e rafforzare la capillarità della rete delle farmacie sul territorio nazionale, sono, inoltre, riconosciute: a) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 1,20 per ogni farmaco erogato dalle farmacie con fatturato SSN al netto dell’IVA non superiore a euro 150.000,00. 51 b) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,58 per ogni farmaco erogato dalle farmacie – ad esclusione di quelle di cui alla lettera c) – con fatturato SSN al netto dell’IVA non superiore a euro 300.000,00 c) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,62 per ogni farmaco erogato dalle farmacie rurali sussidiate, come definite dalla legge 8 marzo 1968, n. 221, con fatturato SSN al netto dell’IVA non superiore a euro 450.000,00; 4. Ferme restando le quote di spettanza per le aziende farmaceutiche sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci di cui all’articolo 8, comma 10, lettera a) della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e dei farmaci equivalenti di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 (con esclusione dei medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano fruito di licenze derivanti da tale brevetto), a decorrere dal 1° marzo 2024 cessa l’applicazione dei seguenti sconti: a) sconto a beneficio del SSN proporzionale al prezzo del farmaco per le diverse tipologie di farmacia definito ai sensi dell’articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n.662; b) sconto disposto con Determinazione AIFA del 9 febbraio 2007; c) sconto di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2004, n. 202; d) sconto di cui all’articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge, 30 luglio 2010, n. 122. 5. Allo scopo di operare periodicamente la verifica di sostenibilità economica delle previsioni di cui al presente articolo, con decreto del Ministero della salute è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposto tavolo tecnico che, a far data dal 1° marzo 2024 e con cadenza annuale, monitora l’andamento della spesa connessa all’espletamento del servizio di dispensazione dei farmaci SSN da parte delle farmacie. Al tavolo tecnico partecipano i rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell’economia e delle finanze, dell’Agenzia italiana del farmaco, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie ai quali non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 6. A decorrere dal 1° marzo 2024 sono abrogate le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 532, 533 e 534 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 7. Al fine di garantire l’uniformità dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale, anche ai fini dell’applicazione delle disposizioni concernenti le modalità di erogazione dei medicinali agli assistiti di cui all’articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della salute, sentita l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), predispone linee guida dirette a definire modalità e tempistiche per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n.158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 189. ART. 46. (Misure per l’abbattimento delle liste d’attesa) 1. Per garantire la completa attuazione dei propri Piani operativi per il recupero delle liste d’attesa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono 52 avvalersi, fino al 31 dicembre 2024, delle misure previste dall’articolo 43 [tariffa oraria medici] e possono coinvolgere anche le strutture private accreditate, in deroga all’articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come rideterminato dall’articolo 47 [Aggiornamento del tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati]. Per l’attuazione delle finalità di cui al presente comma le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare una quota non superiore allo 0,4 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno 2024. ART. 47. (Aggiornamento del tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati) 1. Al fine di concorrere all’ordinata erogazione delle prestazioni assistenziali ricomprese nei Livelli essenziali di assistenza, il limite di spesa indicato all’articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell’anno 2011 incrementata di 1 punto percentuale per l’anno 2024, di 3 punti percentuali per l’anno 2025 e di 4 punti percentuali a decorrere dall’anno 2026 , fermo restando il rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale. ART. 48. (Proroga del finanziamento delle quote premiali in sanità) 1. All’articolo 2, comma 67-bis, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole «e per l’anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, per l’anno 2023 e per l’anno 2024». 2. All’articolo 2, comma 67-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente all’anno 2024, la percentuale indicata al citato articolo 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è pari allo 0,50 per cento.» ART. 49. (Finanziamento per aggiornamento dei LEA) 1. Per consentire l’aggiornamento dei LEA in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, commi 558 e 559, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è vincolata una quota pari a 50 milioni di euro per l’anno 2024 e una quota pari a 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato come rideterminato dall’articolo 42 [Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale]. ART. 50. (Contributo al servizio sanitario nazionale) 1. Sono tenuti a versare alla Regione di residenza una quota di compartecipazione 53 al Servizio sanitario nazionale: a) i residenti che lavorano e soggiornano in Svizzera che utilizzano il Servizio sanitario nazionale; b) i frontalieri di cui all’articolo 9, comma 1, dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 13 giugno 2023, n. 83, nei casi in cui è stato esercitato il diritto di opzione per l’assicurazione malattie come previsto al paragrafo 3, lettera b), dell’allegato XI del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza europeo, aggiunto conformemente paragrafo 1, lettera i), della sezione A dell’allegato II all’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 15 novembre 2000, n. 364, e successive modificazioni; c) i familiari a carico dei soggetti di cui alle lettere a) e b); 2. La Regione di residenza definisce la quota di compartecipazione familiare di cui al comma 1, compresa fra un valore minimo del 3 per cento e un valore massimo del 6 per cento, da applicare al salario netto percepito in Svizzera. Il ricavato complessivo è utilizzato è destinato al sostegno del servizio sanitario delle aree di confine in particola a beneficio del personale medico e infermieristico sotto forma di premio di frontiera in analogia con quanto previsto dall’articolo 11, comma 1, della legge 13 giugno 2023, n. 83. 3. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentiti i Presidenti delle regioni confinanti con la Svizzera, sono individuate le modalità di assegnazione delle somme, di versamento del contributo e il trattamento economico mensile massimo del predetto premio di frontiera. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2024, all’articolo 34, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole «al contributo minimo previsto dalle norme vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 2.000 annui»; b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo non è in ogni caso inferiore a euro 700 annui nei casi di cui al comma 4, lettera a), e a euro 1.200 nei casi di cui al comma 4, lettera b)»; c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi annualmente, gli importi minimi di cui al comma 3 e al comma 5 possono essere adeguati anche tenendo conto della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente.». 5. A decorrere dal 1° gennaio 2024, i contributi per l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale di cui al comma 4 sono versati su un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato. Le risorse ivi affluite, al netto della somma massima di 113 milioni di euro annui, sono riassegnate annualmente in spesa alle regioni e province autonome con decreto del Ministero della salute, da adottare di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. 6. L’articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è sostituito dal seguente: «Art. 11. 54 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della presente legge, della legge 27 ottobre 1988, n. 470 e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da 100 euro a 500 euro. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la comunicazione è effettuata o la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l’omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza dall’estero o all’estero entro il termine previsto rispettivamente dall’articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 o dall’articolo 6, commi 1 e 4, della legge 27 ottobre 1988, n. 470 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro per ciascun anno in cui perdura l’omissione. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni. 3. L’autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore. Per il procedimento accertativo e sanzionatorio si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l’obbligo anagrafico non risulta adempiuto o la dichiarazione risulta omessa. 4. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono acquisiti al bilancio del comune che ha irrogato la sanzione.» 7. All’articolo 6, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo il comma 9-bis sono aggiunti i seguenti: «9-ter. 4. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dell’articolo 19, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che, nell’esercizio delle funzioni, acquisiscono elementi rilevanti che indicano la residenza di fatto all’estero da parte del cittadino italiano, li comunicano al comune di iscrizione anagrafica e all’ufficio consolare competente per territorio rispettivamente per i provvedimenti di competenza, inclusi quelli di cui all’articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228. 9-quater. Il comune comunica le iscrizioni e cancellazioni d’ufficio dall’anagrafe degli italiani all’estero all’Agenzia delle entrate per i controlli fiscali di competenza.» ART. 51. (Ulteriori misure in materia di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e dell’assistenza territoriale) 1. Al fine di supportare ulteriormente l’implementazione degli standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per il potenziamento 55 dell’assistenza territoriale, con riferimento ai maggiori oneri per la spesa di personale dipendente, da reclutare anche in deroga ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dalla legislazione vigente limitatamente alla spesa eccedente i predetti vincoli, e per quello convenzionato, la spesa massima autorizzata ai sensi dell’articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 250 milioni di euro per l’anno 2025 e di 350 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026 a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le somme di cui al primo periodo sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche tenendo conto degli obiettivi previsti dal PNRR. 2. All’articolo 12, comma 2 della legge 15 marzo 2010, n. 38 è aggiunto infine il seguente periodo: «A decorrere dal 2024, l’importo di cui al primo periodo è incrementato di 10 milioni di euro annui.» 3. Una quota delle risorse incrementali di cui all’articolo 42 [Rifinanziamento SSN], pari a 240 milioni di euro per l’anno 2025 e a 340 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 è destinata all’incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale, di cui all’articolo 1, commi 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Titolo VII Crescita e investimenti Capo I Misure in favore delle imprese ART. 52. (Misure a sostegno del credito alle esportazioni) 1. All’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole «annualmente,» sono aggiunte le seguenti dalle seguenti: «la stime degli»; b) dopo le parole «ai sensi dell’articolo 17» è aggiunto il seguente periodo «Sulla base di tali stime, il Gestore provvede ad effettuare gli accantonamenti, se necessari, ai fini della copertura delle uscite di cassa stimate per il triennio successivo che, tenuto conto delle disponibilità di cassa presenti sul Fondo e delle ulteriori risorse disponibili a legislazione vigente, anche in via pluriennale, ne assicurino la continuità, l’operatività e la sostenibilità»; c) dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: «1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo di cui all’articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, il Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento agli impegni assunti e a quelli da assumere annualmente, è autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. A tal fine le somme disponibili sui conti correnti utilizzati per la gestione del Fondo di cui all’articolo 3, della legge 28 maggio 1973, n. 295, necessarie in relazione alle predette operazioni finanziarie, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Le somme derivanti 56 dalle predette operazioni finanziarie e affluite sugli appositi capitoli dello stato di previsione dell’entrata ad essi relativi, sono riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per essere versate sui conti correnti utilizzati per la gestione del Fondo di cui all’articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295.». ART. 53. (Modifica copertura credito d’imposta Zes unica del Mezzogiorno) 1. L’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, è abrogato. 2. Per l’anno 2024, alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 3, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, è concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito ai sensi e con le procedure previste dal comma 7. Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura, disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. 3.Per le finalità di cui al comma 2, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50%del valore complessivo dell’investimento agevolato. 4.L’agevolazione di cui ai commi 2 e 3 non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, esclusi i settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L’agevolazione, altresì, non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall’articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. 5. Fermo restando il limite complessivo di spesa definito ai sensi del comma 7, il credito d’imposta di cui al presente articolo è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 3 acquistati o, in caso di investimenti 57 immobiliari di cui al citato comma 3, realizzati dal 1°gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d’imposta indebitamente utilizzato rispetto all’importo rideterminato secondo le disposizioni del presente comma è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate. 6. Il credito d’imposta di cui al presente articolo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e in particolare dall’articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti. Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d’impianto, ubicate nelle zone assistite di cui al comma 2, nelle quali è stato realizzato l’investimento oggetto di agevolazione, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’inosservanza dell’obbligo di cui al terzo periodo determina la revoca dei benefici concessi e goduti secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 7. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Al credito d’imposta non si applica il limite di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 7. Il credito di imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l’anno 2024. Gli importi di cui al presente articolo sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all’Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta e dei relativi controlli, 58 anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. ART. 54. (Prestiti cambiari PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo) 1. Al fine di assicurare continuità aziendale, l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) è autorizzato ad erogare prestiti cambiari in favore delle PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo, così come definito dal regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, allegato I, parte IX e X, per un importo massimo pari al 50 per cento dell’ammontare dei ricavi registrati nel 2022 dall’impresa richiedente e, comunque, non superiore a 30.000 euro, con inizio del rimborso dopo 24 mesi dalla data di erogazione e durata fino a 5 anni. 2. I prestiti sono concessi a tasso agevolato nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo. 3. Per l’erogazione dei prestiti cambiari previsti dal presente articolo, ISMEA è autorizzato ad utilizzare, fino ad esaurimento, le risorse residue del fondo di cui all’articolo 19, comma 2, decreto-legge del 21 marzo 2022, n. 21. Per l’integrale abbattimento degli interessi dovuti sulle rate di finanziamento, ISMEA è autorizzato ad utilizzare fino a 5 milioni di euro, le risorse residue di cui all’articolo 13, comma 2, decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. ART. 55. (Misure in favore delle imprese) 1. Per il finanziamento dei contratti di sviluppo, relativi ai programmi di sviluppo industriale, disciplinati ai sensi dell’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa complessiva di 190 milioni di euro per l’anno 2024 e di 210 milioni di euro per l’anno 2025. 2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy può impartire al Soggetto gestore direttive specifiche per l’utilizzo delle risorse di cui al comma 1, al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalità di sviluppo. 3. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è incrementata di 100 milioni di euro per l’anno 2024. 4. La dotazione del Fondo per la Crescita Sostenibile di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 110 milioni di euro per l’anno 2024 e di 220 milioni di euro per l’anno 2025. Capo II Misure per il potenziamento degli investimenti e della ricerca nonché interventi in materia di istruzione e di cultura 59 ART. 56. (Garanzie concesse dalla SACE S.p.A a condizioni di mercato e garanzia green) 1. Al fine di supportare investimenti infrastrutturali e produttivi realizzati in Italia, anche in ambiti caratterizzati da condizioni di parziale fallimento di mercato e di livelli subottimali di investimento, connessi alla elevata rischiosità anche associata a esposizioni di medio-lungo periodo, all’uso di tecnologie innovative o alla limitata offerta di prodotti finanziari, SACE S.p.A. è abilitata a rilasciare, fino al 31 dicembre 2029, garanzie connesse a investimenti nei settori delle infrastrutture, anche a carattere sociale, dei servizi pubblici locali, dell’industria e ai processi di transizione verso un’economia pulita e circolare e la mobilità sostenibile, l’adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, la sostenibilità e la resilienza ambientale o climatica e l’innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese. 2. Le garanzie di cui al presente articolo: a) possono essere rilasciate in favore dei soggetti identificati come partner esecutivi nell’ambito del programma InvestEU di cui al Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio ovvero di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia; b) possono riguardare finanziamenti, sotto qualsiasi forma, ivi inclusi portafogli di finanziamenti, concessi alle imprese, con sede legale in Italia e alle imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, diverse dalle piccole e medie imprese, per come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, e dalle imprese in difficoltà, come definite dalla Comunicazione della Commissione europea (2014/C 249/01); c) possono essere rilasciate in favore di imprese di assicurazione nazionali e internazionali, autorizzate all’esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma, nonché in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari partecipativi e non convertibili anche di rango subordinato; d) possono essere concesse previa istruttoria da parte di SACE S.p.A., svolta in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, ivi inclusa la previa valutazione dell’idoneità delle predette garanzie a generare elementi di addizionalità, ai sensi del Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2015, ove applicabile; e) sono concesse per una durata massima di 25 anni e per una percentuale massima di copertura non eccedente il 70 per cento, ovvero il 60 per cento, ove rilasciate in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma, che le imprese sono tenute a prestare per l’esecuzione di appalti pubblici e l’erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della pertinente normativa di settore, ovvero il 50 per cento nel caso di esposizioni di rango subordinato. Con riferimento alle garanzie su portafogli di finanziamenti, la percentuale massima di copertura di ciascuna tranche, anche con percentuali asimmetriche tra tranches, è pari al 50 per cento, ovvero al 100 per cento qualora nella tranche sia incluso non oltre il 50 per cento di ciascun finanziamento, fermo restando che per le tranche “junior” o “mezzanine” il relativo spessore non può in ogni caso superare il 15 per cento dell’importo nominale complessivo del portafoglio e la percentuale massima di copertura è pari al 50 per cento. 60 3. Gli impegni derivanti dall’attività di cui al presente articolo sono assunti da SACE S.p.A. nella misura del 20 per cento e dallo Stato nella misura del 80 per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno, senza vincolo di solidarietà. I predetti impegni sono assunti da SACE S.p.A. coerentemente con un piano annuale di attività, che definisce l’ammontare previsto di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori tematici, evidenziando gli importi delle operazioni, e di un sistema dei limiti di rischio (Risk Appetite Framework – “RAF”), che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, con particolare riguardo alle operazioni che possono determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o settori di attività nonché i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli. Il piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio sono approvati, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). L’attività di SACE S.p.A. è assistita dalla garanzia di ultima istanza dello Stato. Non è ammesso il ricorso diretto dei soggetti finanziatori alla garanzia dello Stato. 4. SACE S.p.A. rilascia le garanzie e le coperture assicurative da cui derivano gli impegni di cui al presente articolo anche in nome proprio e per conto dello Stato. Il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative il cui importo massimo garantito in quota capitale ecceda 375 milioni di euro e superi il 25 per cento del fatturato dell’impresa beneficiaria, ovvero del consolidato del gruppo di riferimento, ove esistente, considerati i dati risultanti dall’ultimo bilancio approvato, e in ogni caso qualora l’importo massimo garantito in quota capitale ecceda 1 miliardo di euro ovvero, per le garanzie su singoli portafogli di finanziamenti, l’importo garantito del portafoglio superi 3 miliardi di euro, è subordinato al nulla osta del Ministro dell’Economia e delle Finanze adottato sulla base dell’istruttoria trasmessa da SACE S.p.A. Per le garanzie su portafogli di finanziamenti, i parametri di cui al presente comma devono essere calcolati avuto riguardo alla percentuale garantita di ogni singolo finanziamento e ai dati di fatturato di ciascuna impresa beneficiaria, ovvero del consolidato del gruppo di riferimento, ove esistente. Le garanzie e le coperture assicurative prevedono che la richiesta di indennizzo e qualsiasi comunicazione o istanza sono rivolte unicamente a SACE S.p.A. 5. I criteri e le modalità di rilascio della garanzia nonché di definizione della composizione del portafoglio di garanzie gestito da SACE S.p.A., ai sensi del presente articolo, inclusi i profili relativi alla distribuzione dei relativi limiti di rischio, in funzione dell’andamento del portafoglio garantito e dei volumi di attività attesi e in considerazione dell’andamento complessivo delle ulteriori esposizioni dello Stato, derivanti da altri strumenti di garanzia gestiti dalla medesima SACE S.p.A., sono definiti conformemente alle disposizioni di cui all’allegato tecnico, di cui allegato IV alla presente legge. 6. SACE S.p.A. determina i premi a titolo di remunerazione delle garanzie in linea con le caratteristiche e il profilo di rischio delle operazioni sottostanti, tenendo conto della loro natura e degli obiettivi dalle stesse conseguiti in conformità al comma 1. 7. Le modalità operative ai fini della assunzione e gestione delle garanzie, della loro escussione e del recupero dei crediti, nonché la documentazione necessaria ai fini del rilascio delle garanzie, inclusi i rimedi contrattuali previsti in relazione 61 all’inadempimento da parte del soggetto garantito agli impegni previsti, sono stabilite da SACE S.p.A. 8. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell’economia e delle finanze le attività relative all’escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare terzi o gli stessi garantiti. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. 9. Agli impegni assunti dallo Stato ai sensi del presente articolo, che non possono superare l’importo complessivo massimo di 60 miliardi di euro, tenuto conto degli impegni, tempo per tempo in essere, già assunti da SACE S.p.A. si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e il cui limite di impegni assumibili annualmente è fissato dalla legge di bilancio. Tale fondo è alimentato con i premi riscossi da SACE S.p.A. per conto del Ministero dell’economia e delle finanze, versati sul conto corrente di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al netto delle commissioni trattenute dalla medesima SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all’esito dell’approvazione del bilancio. Tali commissioni sono limitate alla copertura dei costi sostenuti, imputabili alle attività svolte per l’acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle garanzie. 10. Il limite massimo degli impegni che SACE S.p.A. può assumere per il rilascio di garanzie nell’anno 2024 ai sensi del presente articolo è fissato in 10 miliardi di euro. Le garanzie rilasciate ai sensi del comma 2, lettera c), non possono superare il 10 per cento dell’importo di cui al primo periodo. Tale importo può essere rideterminato, nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. 11. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 64, commi 2 e 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per l’anno 2024 le risorse disponibili al 31 dicembre 2023 sul conto corrente di tesoreria istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 88, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono destinate alla copertura delle garanzie di cui al citato articolo 64 del decreto-legge n. 76 del 2020, nel limite di impegno assumibile dalla SACE Spa pari a 3.000 milioni di euro. Le predette garanzie sono concesse in misura non eccedente il 50 per cento, ove rilasciate in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma, che le imprese sono tenute a prestare per l’esecuzione di appalti pubblici e l’erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della pertinente normativa di settore. 12. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi finanziari nell’economia, per l’espletamento delle attività di natura amministrativa e contabile connesse all’attuazione di tali interventi, il Ministero dell’economia e delle finanze può avvalersi del supporto tecnico – operativo di società interamente partecipate dal Ministero medesimo, che esercita il controllo analogo in conformità alla disciplina interna e dell’Unione europea in materia di in-house providing. Con apposito disciplinare, da sottoscrivere tra il Ministero dell’economia e delle finanze e le predette società partecipate, sono stabiliti i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024. 62 ART. 57. (Norma su fondi investimenti e nuovi interventi) 1.[…] 2. Per la celere realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell’impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., nonché per garantire la continuità dell’esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Commissario straordinario di cui all’articolo 94-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, sono attribuiti i compiti e le funzioni relativi allo svolgimento delle attività di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Per le finalità di cui al primo periodo, il Commissario straordinario di cui all’articolo 94-bis, comma 7-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020 opera con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e può nominare fino a due sub-commissari. Il compenso dei sub-commissari di cui al secondo periodo può essere fissato in misura non superiore a quella indicata all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e i relativi oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 2. L’incarico dei sub-commissari di cui al secondo periodo cessa alla scadenza del Commissario straordinario di cui all’articolo 94- bis, comma 7-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario di cui al comma 3 del medesimo articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, cessa le proprie funzioni. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. 3. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata una spesa pari a euro 200.000 per l’anno 2024. 4. A titolo di contributo per la realizzazione del nuovo Campus dell’Università degli studi di Milano nell’ex sito EXPO 2015 è autorizzata la spesa di 30 milioni nell’anno 2024, 24 milioni di euro nell’anno 2025, di 16 milioni di euro nell’anno 2026 e di 10 milioni di euro nell’anno 2027. 5. Al comma 999 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021 n. 234 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Ai fini dell’attivazione delle necessarie sinergie tra l’intervento di cui al primo periodo e il “Progetto Bandiera @Erzelli – strutture sanitarie e per la ricerca traslazionale”, di cui all’Allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2022, insistente sul sito di Genova Erzelli, e a completamento dello stesso, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029.». 6. Per i lavori di adeguamento e di ristrutturazione della rete del sistema dell’emergenza del servizio sanitario regionale della regione Lazio è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2024, di 50 milioni di euro per l’anno 2025, di 55 milioni di euro per l’anno 2026. 7. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 45 milioni di euro per l’anno 2026. 8.[…] 63 9. La dotazione del fondo di cui all’articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementata di 50 milioni di euro per l’anno 2024. 10. […] 11. Con Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è aggiornato il documento recante la Definizione delle modalità e procedure per l’attivazione dei programmi di investimento in sanità di cui all’Accordo fra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano raggiunto il 28 febbraio 2008. ART. 58. (Rifinanziamento del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche) 1. All’articolo 26, del decreto-legge 15 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al primo periodo, le parole “dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024”; 2) al quinto periodo le parole “per l’anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: «e l’anno 2024»; 3) all’ultimo periodo, dopo le parole: «data di entrata in vigore della presente disposizione», inserire le seguenti: «per l’anno 2003 e entro il 31 gennaio 2024 per l’anno 2024»; b) al comma 6-ter, primo periodo, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2024»; c) al comma 6-quater, le parole: «e di 500 milioni per l’anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di 700 per l’anno 2024 e di 100 per l’anno 2025». d) al comma 8, primo periodo, le parole «Fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti «Fino al 31 dicembre 2024»; e) al comma 8, terzo periodo, le parole «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024»; f) al comma 12, secondo periodo, sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, comma 2 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». ART. 59. (Programmazione da parte delle pubbliche amministrazioni degli investimenti e operazioni finanziabili mediante mutui concessi dalle organizzazioni e istituzioni internazionali e comunitarie a favore della Repubblica italiana) 1. Al fine di incentivare forme alternative di provvista dello Stato italiano mediante il ricorso a linee di finanziamento offerte dalle organizzazioni o dalle istituzioni internazionali o comunitarie di cui all’articolo 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di programmazione degli investimenti e di quantificazione degli appositi stanziamenti, sono valutati preliminarmente i 64 progetti proposti dalle amministrazioni pubbliche che abbiano espresso la propria disponibilità a stipulare accordi di progetto con le organizzazioni o istituzioni internazionali o comunitarie, per consentire al Ministero dell’economia e delle finanze di sottoscrivere, in rappresentanza della Repubblica italiana, mutui con le predette organizzazioni e istituzioni internazionali o comunitarie. ART. 60. (Investimenti INAIL in edilizia sanitaria) 1. Nell’ambito dei piani triennali degli investimenti immobiliari, approvati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può destinare parte delle risorse finanziarie alla realizzazione e all’acquisto di immobili per le esigenze di ammodernamento delle strutture sanitarie e di ampliamento della rete sanitaria territoriale. 2. Le iniziative di investimento, identificate dal Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n.3 da inserire nei piani triennali di cui al comma 1 sono individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze adottato entro il 31 luglio di ciascun anno, su proposta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il decreto di cui al precedente periodo, per gli aspetti di monitoraggio, ê emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. ART. 61. (Enti di ricerca non vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca) 1. Per le medesime finalità di cui all’articolo 1, comma 310, lettere b) e c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo con una dotazione finanziaria pari a 35,32 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, da ripartire in favore del personale in servizio presso l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), l’Istituto superiore di Sanità (ISS), l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA), l’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP), l’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN), il Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LAMMA), l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – personale ex ISPESL (INAIL), l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA). 2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate quanto a 14,52 milioni di euro per la promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di terzo livello professionale per l’accesso al secondo livello, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al comma 3. I restanti 20,80 milioni di euro sono finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo in ragione 65 delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell’ambito della ricerca pubblica. Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 sono individuati i princìpi generali per la definizione degli obiettivi e l’attribuzione delle predette risorse al personale tecnicoamministrativo. Gli enti provvedono all’assegnazione delle risorse al personale tecnico amministrativo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell’ambito della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al comma 3. 3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite fra gli enti beneficiari con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. ART. 62. (Borse di studio per l’Erasmus italiano) 1. Nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca è istituito il Fondo per l’Erasmus italiano, finalizzato all’erogazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale, che partecipano a programmi di mobilità sulla base di convenzioni stipulate ai sensi dall’articolo 5, comma 5-bis, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, come modificato dal decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 6 giugno 2023, n. 96. 2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l’anno 2024 e 7 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all’articolo 14-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. 3. I contributi di cui al comma 1 sono esenti da ogni imposizione fiscale. 4. Con decreto del Ministero dell’università e della ricerca, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti l’ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta del beneficio e per l’erogazione delle borse di studio, nonché il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l’accesso alla borsa di studio. ART. 63. (Disposizioni in materia di innovazione digitale nei settori dell’informazione e dell’editoria) 1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8, comma 1 [Riduzione del Canone RAI], lo stanziamento del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione di cui all’articolo 1, comma 616, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rideterminato in 104,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. 2. All’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione» sono sostituite dalle seguenti: «il Fondo unico per il 66 pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria»; b) al comma 2, la lettera c) è abrogata; c) al comma 4, terzo periodo, le parole: «Le risorse di cui alle lettere c) e d) del comma 2» sono sostituite dalle seguenti «Le risorse di cui alla lettera d) del comma 2»; d) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è altresì annualmente stabilita, per una percentuale non superiore al 5 per cento, la quota del Fondo di cui al comma 1 a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare a misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell’informazione e dell’editoria.». 3. Al fine di razionalizzare l’impiego delle risorse finanziarie del Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, anche in ragione della trasformazione tecnologica digitale e dei nuovi contenuti informativi, con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si provvede alla ridefinizione e integrazione dei criteri per l’erogazione dei contributi a sostegno del settore dell’editoria e dell’informazione, nel rispetto delle seguenti previsioni generali regolatrici della materia: a) previsione tra i requisiti per l’accesso ai contributi, anche per le testate digitali, della dotazione di una struttura redazionale con almeno quattro giornalisti assunti a tempo indeterminato per le imprese editrici di quotidiani e di almeno tre giornalisti per le imprese editrici di periodici, quale garanzia di un un’informazione di qualità; b) valorizzazione delle voci di costo legate a modelli imprenditoriali orientati a un’offerta editoriale innovativa; c) ammissione ai contributi a fronte della corresponsione ai giornalisti di una retribuzione non inferiore alla soglia minima stabilita dal contratto collettivo nazionale del comparto giornalistico; d) previsione di criteri premianti per l’assunzione di giornalisti e di professionisti in possesso di qualifica professionale nel campo della digitalizzazione editoriale, comunicazione e sicurezza informatica, finalizzata anche al contrasto del fenomeno delle fake news, con una età anagrafica non superiore ai trentacinque anni; e) previsione di incentivi o criteri premiali a fronte della comprovata disponibilità delle imprese all’assunzione di giornalisti a seguito di operazioni di ristrutturazione aziendale; f) previsione, per le testate locali espressioni delle realtà territoriali, di percentuali, limiti massimi al contributo erogabile e criteri premiali differenziati anche in proporzione ai giornalisti assunti a tempo indeterminato in misura superiore al numero minimo richiesto come requisito di accesso; g) con riferimento alle edizioni su carta, valorizzazione delle voci di costo per la produzione della testata che hanno subito incrementi in ragione di eventi eccezionali; h) applicazione di criteri premiali per l’edizione digitale, anche in parallelo con 67 l’edizione in formato cartaceo; i) revisione e razionalizzazione di norme procedimentali anche in un’ottica di semplificazione delle procedure. 4. Con il regolamento di cui al comma 3 sono individuate le disposizioni, contenute nel decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, da abrogare. 5. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in aggiunta alle risorse ivi previste, è autorizzata la spesa massima di euro 1,5 milioni di euro per l’anno 2024 e di euro 3 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. Alla copertura dei suddetti oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria di cui al comma 1, secondo le modalità previste dal comma 6-bis del medesimo articolo 1. 6. A decorrere dall’anno 2024, agli oneri derivanti dall’articolo 25-bis, del decretolegge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria di cui al comma 1, secondo le modalità previste dal comma 6-bis del medesimo articolo 1. 7. Il credito d’imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all’articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per gli anni 2024 e 2025 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2023 e 2024, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede a valere sulle risorse già confluite al Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, ai sensi dell’articolo 1, comma 616, lettera a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con riferimento alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d’imposta medesimo sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili». 8. Il comma 389 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è così sostituito: «A decorrere dall’anno scolastico 2024 -2025, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, che acquistano uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, è attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino al 90 per cento della spesa. Con decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è emanato annualmente il bando per l’assegnazione del contributo di cui al presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 392.». Conseguentemente, a decorrere dall’anno scolastico 2024 – 2025, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 390 e 391, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogate. ART. 64. (Agenda SUD) […] 68 ART. 65. (Misure in materia di beni culturali) 1. Al fine di sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici a Pompei e negli altri parchi archeologici nazionali, nonché interventi per la sicurezza e la conservazione e attività finalizzate alla tutela delle aree e delle zone di interesse archeologico è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. 2. Al fine di favorire la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica, i pagamenti effettuati dai visitatori per i servizi per il pubblico di cui all’articolo 117, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gestiti in forma diretta da tutti gli istituti e luoghi della cultura, di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono essere effettuati anche mediante strumenti diversi da quelli messi a disposizione dalla piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 3. All’articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, dopo le parole: «ordinari stanziamenti di bilancio,» sono aggiunte le seguenti: «ivi inclusi quelli già autorizzati da espressa disposizione legislativa,» e sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché il sostegno, la valorizzazione e la tutela dei settori dello spettacolo dal vivo, del cinema e audiovisivo, della ricerca, educazione e formazione in materia di beni e attività culturali.». 4. Al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura nazionali, in particolare delle aree e dei parchi archeologici, attraverso un processo virtuoso di manutenzione ordinaria e programmata, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. 5. All’articolo 28, della legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea: 1) dopo le parole «territorio nazionale» sono aggiunte «e di stimolare gli investimenti per l’adeguamento funzionale e tecnologico delle sale cinematografiche attive, tenuto conto anche delle esigenze delle persone con disabilità,»; 2) dopo le parole «di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 20 milioni di euro per l’anno 2020 e di 10 milioni di euro per l’anno 2021» sono aggiunte le seguenti: «fino a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024»; b) al comma 2, le parole «Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro» sono sostituite da «Ministro della cultura». c) alla rubrica, la parola «straordinario» è soppressa. 6. Il Ministro della cultura può disporre con propri decreti che una quota dei proventi conseguiti in occasione di concerti, mostre, manifestazioni culturali e altri eventi, dagli uffici del Ministero della cultura dotati di autonomia o, in accordo con i soggetti interessati, dagli enti controllati o vigilati dal medesimo Ministero, incluse le Fondazioni lirico sinfoniche e i teatri nazionali, nonché dai teatri di tradizione, dalle istituzioni concertistico – orchestrali e dai musei accreditati al sistema museale al netto dei relativi oneri, sia versata all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnata nel corrispondente esercizio finanziario con decreti del Ragioniere Generale dello Stato allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, per essere destinata alla tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali. 69 Titolo VIII Misure per la difesa e la sicurezza nazionale Capo I Misure per la difesa nazionale ART. 66. (Concorso delle Forze armate per Strade sicure 2024-2025 e stazioni sicure 2024) 1. Al fine di sostenere e garantire la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, anche in relazione alle esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo, di cui all’articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l’impiego di un contingente di 6.000 unità di personale delle Forze armate fino al 31 dicembre 2024. Si applicano le disposizioni dell’articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decretolegge 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. 2. Per l’attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di euro 190.899.593 per l’anno 2024, con specifica destinazione, per l’anno 2024, di euro 185.310.224 e di euro 5.589.369, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e per il personale di cui al comma 75 dell’articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 3. Al fine di rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza dei luoghi ove insistono le principali infrastrutture ferroviarie del Paese, il contingente di personale delle Forze armate di cui al comma 1, è incrementato di ulteriori 800 unità per l’anno 2024. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. 4. Per l’attuazione del comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di euro 34.171.409 per l’anno 2024, di cui euro 17.944.512 per gli oneri connessi con il personale ed euro 16.226.897 per gli oneri connessi con il funzionamento. Capo II Misure per l’immigrazione ART. 67. (Misure in materia di immigrazione) 1. All’articolo 21, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, dopo le parole «per l’anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «, di 200 milioni di euro per il 2024, 300 milioni di euro per l’anno 2025 e 200 milioni di euro per l’anno 2026». 2. Al fine di potenziare l’attività di prevenzione ed assistenza sanitaria e sociosanitaria in favore dei soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità sociale ed economica, è autorizzato in favore dell’Istituto nazionale per la 70 promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), ente del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), il contributo 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2024, a valere sul Fondo sanitario nazionale, da destinare tra l’altro alle iniziative destinate dall’INMP alla promozione delle conoscenze e delle competenze del personale sanitario e socio-sanitario del SSN, dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta sulle tematiche preventive e assistenziali relative alla salute dei migranti e dei rifugiati in collaborazione con l’Organizzazione mondiale della sanità. 3. All’articolo 12-bis, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo le parole «dall’Agenzia per i servizi sanitari regionali» sono inserite le seguenti «dall’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà,». Titolo IX Giustizia ART. 68. (Misure in materia di magistratura onoraria) 1. Al capo XI del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 29: 1) la rubrica «Contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio» è sostituita dalla seguente: «Ruolo ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio»; 2) i commi 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti: «6. I magistrati onorari confermati, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’esito della procedura valutativa di cui al comma 3, possono optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie. Ai magistrati onorari confermati che optano per il regime di esclusività delle funzioni onorarie si applica l’articolo 16 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 7. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano dal servizio qualora non presentino domanda di partecipazione alla procedura valutativa di cui al comma 3. 8. I magistrati onorari confermati che non hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie nei termini indicati nel comma 6, possono chiedere di esercitare l’opzione entro il 31luglio di ogni anno successivo a quello di immissione nel ruolo. Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, entro il 30 novembre dello stesso anno, provvede sulla domanda e, in caso di accoglimento, ogni effetto decorre dall’anno successivo. b) dopo l’articolo 31 sono inseriti i seguenti: «Art. 31-bis (Compenso e regime contributivo dei magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via esclusiva) 1. Ai magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via esclusiva è corrisposta un Compenso annuo lordo, erogato in tredici mensilità, di euro 62.000. La tredicesima mensilità è erogata entro il 71 15 dicembre di ogni anno. 2. Ai magistrati onorari confermati si applica l’articolo 2120 del codice civile. 3. Ai fini della tutela previdenziale e assistenziale, a decorrere dal 1°gennaio 2024, i magistrati onorari confermati ai sensi dell’articolo 29 del presente decreto, che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS. 4. Ai magistrati onorari di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le tutele previste dalla Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI), di cui al Titolo I del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. 5. L’amministrazione garantisce le tutele relative ai permessi retribuiti, alla malattia, all’infortunio, alla gravidanza, alla maternità e alla genitorialità, ai congedi straordinari, all’aspettativa, al collocamento fuori ruolo per incarichi politici o amministrativi, nonché ad ogni altro istituto affine, applicando ai magistrati onorari confermati di cui al comma 1 del presente articolo le disposizioni previste per i lavoratori del comparto della giustizia assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 6. I contributi previdenziali dovuti per le prestazioni lavorative dei magistrati onorari di cui al comma 1 del presente articolo sono versati all’INPS secondo le disposizioni, le modalità e i termini previsti per il versamento dei contributi dovuti per la generalità dei lavoratori dipendenti. 7. Il compenso corrisposto ai sensi del presente articolo, al magistrato onorario confermato, è assimilata, ai fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente. 8. Ai magistrati onorari è riconosciuto il buono pasto nella misura spettante al personale dell’amministrazione giudiziaria, ove venga superata la soglia delle sei ore di presenza presso l’ufficio giudiziario. 9. Le giornate o loro frazioni dedicate alle attività di formazione obbligatoria sono computate a ogni effetto, anche economico, come attività giurisdizionali. Art. 31-ter (Compenso e regime contributivo dei magistrati confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva) 1. Ai magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni giurisdizionali, in via non esclusiva, è corrisposto un compenso annuo erogato in dodici mensilità, di euro 20.000. 2. Dal 1° gennaio 2024, i magistrati onorari confermati ai sensi dell’articolo 29 del presente decreto, che non abbiano esercitato l’opzione per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, sono iscritti, alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 3. La ripartizione dell’onere contributivo di cui al comma 3 è stabilita nella misura di un terzo (1/3) a carico del magistrato onorario e di due terzi (2/3) a carico del Ministero della giustizia. 4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, i magistrati onorari del 72 contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell’articolo 29 del presente decreto, che esercitino le funzioni in via non esclusiva e abbiano titolo per l’iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense mantengono l’iscrizione presso la medesima Cassa. 5. Fermo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, i magistrati onorari confermati, che esercitano le funzioni in via non esclusiva, sono altresì soggetti all’applicazione del regime contributivo previsto per le attività lavorative svolte in aggiunta a quelle disciplinate dal presente Capo. 6. Il compenso corrisposto, ai sensi del presente articolo, al magistrato onorario confermato, è assimilato, ai fini fiscali, quale reddito da lavoro autonomo. 7. Le giornate o loro frazioni dedicate alle attività di formazione obbligatoria sono computate a ogni effetto, anche economico, come attività giurisdizionali.». 2. Le disposizioni introdotte al comma 1 del presente articolo entrano in vigore a far data dal 1° gennaio 2024. 3. Per i magistrati onorari confermati che non hanno optato per l’esercizio esclusivo delle funzioni e che sono pubblici dipendenti restano ferme le autorizzazioni, di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già rilasciate in data precedente alla pubblicazione del presente decreto. 4. I magistrati confermati ai sensi dell’articolo 1, comma 629, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che non hanno già esercitato l’opzione di cui al comma 6 dell’articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, la possono esercitare nel termine di trenta giorni a far data del 1° gennaio 2024, in deroga a quanto previsto dall’articolo 29, comma 8, del predetto decreto. 5. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 183.239.990 per l’anno 2024, euro 161.586.032 per l’anno 2025, euro 160.215.269 per l’anno 2026, euro 155.295.904 per l’anno 2027, euro 153.642.147 per l’anno 2028, euro 148.307.700 per l’anno 2029, euro 146.559.709 per l’anno 2030, euro 136.912.826 per l’anno 2031, euro 124.339.182 per l’anno 2033. Titolo X Misure per la partecipazione dell’Italia all’Unione europea e a organismi internazionali Capo I Misure in materia di Diplomazia della crescita ART. 69. (Fondo italiano per la cooperazione orizzontale per l’Africa) 1. A decorrere dal 2024 è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, il «Fondo italiano per la cooperazione orizzontale per l’Africa», diretto alla concessione di finanziamenti, per la realizzazione di interventi di cooperazione per lo sviluppo nell’ambito dei Paesi 73 africani, assicurando priorità ai progetti nel settore agricolo e solare fotovoltaico individuati secondo quanto previsto dal comma 3. I rimborsi dei finanziamenti di cui al presente comma, ivi incluse le eventuali quote interessi, affluiscono al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere destinati ad integrare le disponibilità del fondo di cui al presente comma. 2. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 può essere incrementata dall’apporto finanziario di soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali. 3. Il Fondo concorre al finanziamento di iniziative coerenti con le finalità e i principi ispiratori della legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo) e con gli indirizzi della politica estera dell’Italia, a favore di Paesi destinatari di aiuto pubblico allo sviluppo individuati dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE-DAC). La selezione dei progetti oggetto di finanziamento da parte del Fondo è operata sulla base delle preferenze espresse dalle persone fisiche che, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, effettuano acquisti in Italia di beni o servizi presso esercenti attività commerciali. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, sono definite: a) le modalità di funzionamento del Fondo; b) le modalità di accreditamento dei soggetti idonei a presentare i progetti di cui al presente articolo, di accertamento delle preferenze espresse dalle persone fisiche di cui al comma 3, nonché le modalità di valutazione dei progetti medesimi ai fini dell’ammissione alla selezione e i criteri di riparto delle somme del Fondo di cui al comma 1. La gestione del Fondo è attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 5. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Capo II Misure in favore dell’Ucraina ART. 70. (Partecipazione dello Stato italiano al programma della Banca europea per gli investimenti a supporto dell’Ucraina) 1. In adesione all’iniziativa temporanea assunta dalla Banca europea per gli investimenti denominata EU for Ukraine Fund (EU4U), nell’ambito del Pacchetto di Supporto all’Ucraina (Ukraine Support package) adottato dalla medesima banca, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a porre in essere tutti gli atti e accordi necessari per la partecipazione dello Stato italiano al programma e al relativo rilascio della garanzia dello Stato, per un importo complessivo massimo di euro 100.000.000 per l’anno 2024, per la copertura, nei limiti della quota di spettanza dello Stato italiano, dei potenziali rischi correlati. 2. Agli oneri derivanti dal comma1, pari a 100.000.000 di euro per l’anno 2024, si provvede a valere sulle somme disponibili sulla contabilità speciale ai sensi dell’articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 74 3. Per il pagamento delle commissioni spettanti alla Banca per le attività di gestione svolte per l’attuazione dell’iniziativa, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l’anno 2024 e fino a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2025. ART. 71. (Rifinanziamento della European Peace Facility e del NATO Innovation Fund) 1. Il contributo allo Strumento europeo per la pace è incrementato di 203.000.000 euro per l’anno 2024, di 258.889.134 euro per l’anno 2025, di 265.680.411 euro per l’anno 2026 e di 273.980.862 euro per l’anno 2027. 2. Al fine di far fronte agli impegni derivanti dalla sottoscrizione del fondo previsto dall’articolo 1, comma 724, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è autorizzata la spesa di euro 1 milione di euro per l’anno 2024. Restano ferme le linee di indirizzo e le modalità di gestione della partecipazione italiana al citato fondo, stabilite con il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy sottoscritto il 27 giugno 2023. ART. 72. (Fondo per le attività connesse alla protezione temporanea delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina) All’articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 dopo le parole «per l’anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «, e di 300 milioni di euro per l’anno 2024». Titolo XI Misure in materia di calamità naturali ed emergenze ART. 73. (Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici) 1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo per il finanziamento di un «Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici», con una dotazione iniziale pari a XXX. 2. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare è istituita la Cabina di coordinamento per la mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica, presieduta congiuntamente dal Capo del Dipartimento Casa Italia e dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. La predetta Cabina di coordinamento opera senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica ed è composta da rappresentanti dei Ministeri dell’economia e delle finanze, della giustizia, dell’interno, della difesa, della cultura, dell’istruzione e del merito, dell’università e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, nonché dell’Agenzia del demanio, della Conferenza delle Regioni, dell’ANCI e dell’UPI. Ai componenti della Cabina di coordinamento di cui al presente comma 75 non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. 3. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta della Cabina di coordinamento per la mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze è approvato il Programma di cui al comma 1, declinato attraverso diverse linee di azione, delle quali sono responsabili le Amministrazioni di settore. Il Programma individua le priorità di intervento, il quadro finanziario, le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione e le modalità di revoca dei finanziamenti. All’attuazione del Programma possono concorrere risorse già disponibili a legislazione vigente provenienti dal bilancio statale, nonché risorse europee e nazionali della coesione allo scopo destinate. ART. 74. (Misure per garantire la prosecuzione delle attività amministrative delle strutture commissariali e degli uffici speciali per la ricostruzione) 1.Per le finalità di cui all’articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 773, della legge della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementata di 1,4 milioni di euro per l’anno 2024. 2. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e di cui all’articolo 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, si applicano ai rifinanziamenti disposti dalla legge 30 dicembre 2020 n. 178, per gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 3. All’articolo 11, comma 11-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Allo scopo di accelerare il processo di ricostruzione e riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al primo periodo del presente comma, i competenti uffici territoriali del Ministero della cultura possono altresì delegare attraverso accordi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le funzioni di stazione appaltante ai competenti uffici periferici del Provveditorato alle opere pubbliche, agli Uffici speciali per la ricostruzione, ai comuni e alle diocesi.» 4. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato, per le regioni Lombardia e Emilia-Romagna, al 31 dicembre 2024 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l’attività di ricostruzione. 5. È autorizzata la spesa di 12,2 milioni di euro per l’anno 2024 per spese relative al funzionamento, all’assistenza tecnica, all’assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e a interventi sostitutivi per gli eventi sismici che hanno colpito i territori dell’Emilia-Romagna nel 2012. 6. Le disposizioni di cui all’articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all’anno 2024 nel limite di spesa di 8,1 milioni di euro per l’anno 2024. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 8,1 milioni di euro per l’anno 2024. 76 7. Le somme disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario per la ricostruzione per la regione Lombardia, di cui agli articoli 1, comma 4, del decretolegge n. 74 del 2012 e aperte ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del medesimo decreto-legge, sono utilizzate per la prosecuzione delle attività di ricostruzione pubblica e privata. 8. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione dei processi di ricostruzione, all’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-septies è inserito il seguente: «4-octies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024. A tale fine il Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 130 milioni di euro per l’anno 2024”. 9. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione dei processi di ricostruzione, all’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024» e le parole: «per l’anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2023». A tal fine è autorizzata la spesa di 71, milioni di euro per l’anno 2024. 10. Per le spese di personale di cui all’articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di euro 470.000 per l’anno 2024. 11. Per le medesime finalità di cui all’articolo 50, comma 9-quater, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario straordinario può, con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, destinare ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui all’articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l’anno 2024. A tal fine è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l’anno 2024. 12. Le esenzioni previste dall’articolo 2-bis, comma 25, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024. 13. All’articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024». 14. All’articolo 48, comma 7, primo periodo del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2024». 15. All’articolo 28, commi 7 e 13-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 16. All’articolo 28-bis, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 17. Per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all’articolo 50, comma 3, lettere b) e c), 77 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2024 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 18. All’articolo 18, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 è aggiunta la lettera: «b-bis) per i soggetti attuatori di cui alla lettera a), d) ed e) del comma 1 dell’articolo 15, altresì nella Centrale di Committenza e Stazione Unica Appaltante Sisma 2016 istituita presso la Struttura del Commissario Straordinario del Sisma 2016.». 19. Il termine di cui all’articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è prorogato al 31 dicembre 2024. Per le attività di cui all’articolo 18, comma 1, lettera i-bis), del citato decreto-legge n. 109 del 2018, è autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per l’anno 2024. 20. È autorizzata, per l’anno 2024, la spesa di euro 5.050.000, di cui: a) euro 1.409.000 per le finalità di cui all’articolo 31 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; b) euro 641.000 per le finalità di cui all’art. 5-septies del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9; c) euro 2 milioni per le finalità di cui all’articolo 18, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; d) euro 1 milione per le finalità di cui all’articolo 30-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. 21. I termini di cui all’articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decretolegge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono prorogati al 31 dicembre 2024; fino alla stessa data continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 14-bis e 18 del citato decreto-legge n. 32 del 2019. A tale fine è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l’anno 2024. 22. La proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2023 del personale di cui all’articolo 14-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 32 del 2019 si intende in deroga, limitatamente all’annualità 2024, ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. ART. 75. (Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023) 1. I contributi di cui all’articolo 20-sexies, comma 3, lettere a), b), c), d), e) e g) del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono erogati, sulla base delle istanze di concessione presentate ai sensi dell’articolo 20-septies del medesimo decreto legge n. 61 del 2023, direttamente dal Commissario straordinario per importi complessivamente 78 considerati fino ad un massimo di ventimila euro, se destinati a soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e, fino ad un massimo di quarantamila euro, se destinati a soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 20-quinquies.Per i contributi di cui al comma 3, lettera f), di cui al suddetto articolo 20-sexies del decreto-legge n. 61 del 2023, resta fermo quanto previsto dal medesimo articolo. 2. I contributi di importo complessivamente superiore a quelli di cui al comma 1 sono possono essere erogati, per l’intero importo, esclusivamente anche con le modalità del finanziamento agevolato sulla base di stati di avanzamento relativi alla esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi ed alle acquisizioni di beni necessari alla esecuzione degli interventi ammessi a contributo. 3. Per l’erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 2, i soggetti autorizzati all’esercizio del credito operanti nei territori delle Regioni EmiliaRomagna, Toscana e Marche possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l’Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto – legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati, della durata massima di venticinque anni, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai soggetti titolari dei contributi riconosciuti ai sensi dell’articolo 20-septies, comma 4, nel limite massimo di 700 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell’importo massimo di cui al primo periodo. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell’allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 4. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al commissario straordinario, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l’ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione. 5. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati ai sensi dei commi da 2 a 4, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del 79 direttore dell’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell’ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all’Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l’ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l’importo delle singole rate. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, in particolare, dall’articolo 50. 7. I contributi di cui ai commi da 2 a 5 a non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive. 8. Per l’attuazione dei commi da 2 a 5 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per 25 anni a decorrere dall’annualità 2024. ART. 76. (Fondo per le emergenze in agricoltura) 1. Al fine di intervenire in situazioni di crisi di mercato nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca generate da eventi non prevedibili, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un Fondo per la gestione delle emergenze finalizzato a sostenere le imprese che operano nei suddetti settori con una dotazione di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. 2. Con uno o più decreti del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse. 3. Agli interventi del Fondo si applicano, ove compatibili con gli aiuti di Stato, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Titolo XII Enti territoriali Capo I Regioni ART. 77. (Norme per l’attuazione degli accordi con la Regione Siciliana e le Province Autonome di Trento e Bolzano) 1. In attuazione del punto 9 dell’Accordo in materia di finanza pubblica sottoscritto in data 16 ottobre 2023 tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il Presidente della Regione Siciliana, è riconosciuto in favore della medesima Regione l’importo di 350 milioni di euro per l’anno 2024, 400 milioni di euro per l’anno 2025, 450 milioni di euro per l’anno 2026, 500 milioni di euro per l’anno 2027, 550 milioni di euro per l’anno 2028, 600 milioni di euro per l’anno 2029 e di 630 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2030 al fine di concorrere progressivamente all’onere 80 derivante dall’innalzamento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria dal 42,50 al 49,11 per cento di cui all’articolo 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. In attuazione dei punti 1 e 2 dell’accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell’economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023, tenuto conto di quanto già attribuito per l’anno 2023, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 è riconosciuto alla Provincia autonoma di Trento l’importo di euro 107.035.000 e alla Provincia autonoma di Bolzano l’importo di euro 56.935.000 in relazione alle minori entrate alle stesse attribuite per gli anni dal 2010 al 2022 a titolo di compartecipazione al gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento di cui all’articolo 75, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, al netto dei trasferimenti statali per leggi di settore in applicazione dell’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. ART. 78. (Sospensione delle quote capitale delle anticipazioni di liquidità delle Regioni) 1. All’articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo le parole: «per gli anni 2017-2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017-2026»; b) al secondo periodo, le parole: «a decorrere dal 2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2027»; c) al terzo periodo le parole: «Negli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni dal 2022 al 2026». 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, in riferimento all’esercizio 2024 ed entro il 30 settembre di ogni anno precedente agli esercizi 2025 e 2026, gli enti possono comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze di non essere interessati alla sospensione di cui all’articolo 44, comma 4, primo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal comma 1. 3. Per l’attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa pari a 13 milioni di euro per l’anno 2024, 28 milioni di euro per l’anno 2025 e 43 milioni di euro per l’anno 2026. ART. 79. (Ripiano disavanzo) 1. Nelle more dell’individuazione dei LEP e dell’attuazione del federalismo regionale, alle regioni a statuto ordinario che presentano un disavanzo di amministrazione pro capite al 31 dicembre 2021, al netto del debito autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500 è riconosciuto per gli anni 2024-2033 un contributo annuo di euro 20 milioni, da ripartire, in proporzione all’onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale 81 rappresentante dell’ente. 2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2024. Ai fini del calcolo del disavanzo pro capite, si fa riferimento al disavanzo di amministrazione risultante dai rendiconti 2021, inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) entro il 15 ottobre 2023, anche su dati di preconsuntivo. 3. I contributi di cui al comma 1 sono prioritariamente vincolati al ripiano della quota annuale del disavanzo e, per la quota residuale, alle spese riguardanti le rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari. 4. L’erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla sottoscrizione, entro il 15 febbraio 2024, di un accordo per il ripiano del disavanzo tra il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato e il Presidente della Regione, in cui la Regione si impegna per tutto il periodo in cui risulta beneficiario del contributo di cui al comma 1 ad assicurare, per ciascun anno o con altra cadenza da individuare nel predetto accordo, risorse proprie pari ad almeno la metà del contributo annuo, da destinare al ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari, attraverso parte o tutte le seguenti misure da adottare per il perimetro non sanitario del bilancio, da individuare per ciascuna Regione nell’ambito del predetto accordo: a) istituzione, con apposite delibere del Consiglio regionale, di un incremento dell’addizionale regionale all’IRPEF, in deroga al limite previsto dalla legislazione vigente; b) valorizzazione delle entrate, attraverso la ricognizione del patrimonio, l’incremento dei canoni di concessione e di locazione e ulteriori utilizzi produttivi da realizzare attraverso appositi piani di valorizzazione e alienazione, anche avvalendosi del contributo di enti ed istituti pubblici e privati; c) riduzioni strutturali del 2 per cento annuo degli impegni di spesa di parte corrente della missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», ad esclusione dei programmi 04, 05 e 06, rispetto a quelli risultanti dal consuntivo 2021; d) completa attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano delle partecipazioni societarie adottato ai sensi dell’articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e all’integrale attuazione delle prescrizioni in materia di gestione del personale di cui all’articolo 19 del medesimo testo unico; e) misure volte: 1) alla riorganizzazione e allo snellimento della struttura amministrativa, ai fini prioritari di ottenere una riduzione significativa degli uffici di livello dirigenziale e delle dotazioni organiche, nonché dei contingenti di personale assegnati ad attività strumentali; 2) al conseguente riordino degli uffici e organismi, al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni; 3) al rafforzamento della gestione unitaria dei servizi strumentali attraverso la costituzione di uffici comuni; 4) al contenimento della spesa del personale in servizio, ivi incluse le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, in misura proporzionale all’effettiva riduzione delle dotazioni organiche, al netto delle spese per i rinnovi contrattuali; f) razionalizzazione dell’utilizzo degli spazi occupati dagli uffici pubblici, al fine di conseguire una riduzione di spesa per locazioni passive; g) ulteriori interventi di riduzione del disavanzo, di contenimento e di riqualificazione della spesa, individuati in piena autonomia dall’ente. 82 5. L’accordo di cui al comma 4 è corredato del cronoprogramma delle fasi intermedie, con cadenza semestrale, di attuazione degli obiettivi di cui al medesimo comma. Per l’esercizio 2024 il cronoprogramma prevede obiettivi annuali. 6. Al fine di una quantificazione dei debiti commerciali, gli enti di cui al comma 1, per i quali sono state rilevate per l’anno 2023 le condizioni di cui al comma 859 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, predispongono, entro il 15 maggio 2024, il piano di rilevazione dei debiti commerciali certi liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2023. A tal fine, gli enti ne danno avviso tramite affissione all’albo pretorio on line entro il 31 gennaio 2024 e adottano ogni forma idonea a pubblicizzare la formazione del piano di rilevazione, assegnando un termine perentorio, a pena di decadenza, non inferiore a sessanta giorni per la presentazione da parte dei creditori delle richieste di ammissione. Le istanze che si riferiscono a posizioni debitorie configuranti debiti fuori bilancio sono inserite nella rilevazione del debito pregresso e liquidate previa adozione della deliberazione di Consiglio o di Giunta nel rispetto dell’articolo 73, commi 1 e 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La mancata presentazione della domanda nei termini assegnati da parte dei creditori determina l’automatica cancellazione del credito vantato. 7. Valutato l’importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute ai sensi del comma 6, le regioni, entro il 15 giugno 2024, propongono individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, nel rispetto dell’ordine cronologico delle fatture di pagamento o delle note di debito, la definizione transattiva del credito offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 e l’80 per cento del debito, in relazione alle seguenti anzianità dello stesso: a) 40 per cento per i debiti con anzianità maggiore di dieci anni; b) 50 per cento per i debiti con anzianità maggiore di cinque anni; c) 60 per cento per i debiti con anzianità maggiore di tre anni; d) 80 per cento per i debiti con anzianità inferiore a tre anni. La transazione, da accettare entro un termine prefissato non superiore a trenta giorni, prevede la rinuncia ad ogni altra pretesa e la liquidazione obbligatoria entro venti giorni dalla conoscenza dell’accettazione della transazione. 8. Nei confronti della liquidità derivante dai contributi annuali di cui al comma 1 e dalle riscossioni annuali di cui al comma 4, lettera a), non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. Le procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme. Dalla data di approvazione del piano di rilevazione dei debiti commerciali di cui al comma 6 e sino al completamento della presentazione da parte della regione delle proposte transattive di cui al comma 7, non possono essere intraprese o proseguite procedure esecutive per i debiti inseriti nel predetto piano e i debiti non producono interessi né sono soggetti alla rivalutazione monetaria. Le procedure esecutive pendenti alla predetta data, nelle quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nel piano stesso dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese. I pignoramenti eventualmente eseguiti dalla data di approvazione del piano di rilevazione e sino al momento della presentazione di tutte le proposte transattive ai creditori non vincolano l’ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell’ente e per le finalità di legge. 9. La verifica dell’attuazione dell’accordo di cui al comma 4 e il monitoraggio delle misure adottate ai fini del corretto utilizzo delle risorse di cui al comma 1 sono effettuati dalla Sezione regionale della Corte dei conti, con cadenza semestrale. In 83 caso di esito negativo delle verifiche, comunicato dalla Sezione regionale della Corte dei conti alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell’economia e delle finanze, è sospesa l’erogazione del contributo per le annualità successive a quella relativa all’esercizio in corso. La prima verifica dell’attuazione dell’accordo è effettuata con riferimento alla data del 31 dicembre 2024. ART. 80. (Risorse per investimenti Regioni a statuto ordinario) 1. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti diretti nel limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. Gli importi spettanti a ciascuna regione, a valere sui contributi di cui al primo periodo, sono indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2024, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Le regioni a statuto ordinario utilizzano i contributi di cui al comma 1 per la realizzazione di una o più opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico, anche con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili. 3. L’atto di individuazione degli interventi oggetto di finanziamento, completo per ciascun intervento del codice unico di progetto (CUP) e del relativo importo, è trasmesso, entro il 28 febbraio di ciascun anno, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 4. Le regioni a statuto ordinario sono tenute a stipulare i contratti di affidamento lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dall’atto di individuazione degli interventi di cui al comma 3: a) per le opere con costo fino a 150.000 euro entro tre mesi; b) per le opere il cui costo è compreso tra 150.001 euro e 750.000 euro entro dieci mesi; c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro entro quindici mesi; d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro entro venti mesi. Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente, verificato attraverso il sistema di monitoraggio cui al comma 6, le somme sono revocate e acquisite al bilancio dello Stato. 5. I contributi per ciascuno degli interventi oggetto di finanziamento, identificati dal codice unico di progetto (CUP), sono erogati dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il 30 per cento previa verifica della stipula del contratto di affidamento dei lavori di cui al comma 4, per il 50 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori e per il restante 20 per cento previa trasmissione al Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. I relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 6, anche al fine di valutare i tempi di realizzazione delle opere oggetto di finanziamento ed il rispetto del cronoprogramma procedurale. 84 6. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 1 a 5 è effettuato dalle regioni beneficiarie attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Tabella 1 Capo II Enti locali ART. 81. (Patti con i Comuni) 1. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo con una dotazione annua di 50 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2033 da ripartire tra i comuni che sottoscrivono gli accordi di cui all’articolo 43, commi 2 e 8, del decreto – legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al fine di favorire il riequilibrio finanziario e strutturale. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2024. Il riparto è effettuato in proporzione all’onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2023, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, da inviare entro il 31 gennaio 2024, a firma del legale rappresentante dell’ente. 2. Il contributo non può eccedere, per ogni anno, la somma della quota annuale di ripiano del disavanzo e del rimborso annuale della quota capitale del debito finanziario, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa. Le somme non assegnate per eventuali eccedenze rispetto alla somma della quota annuale di ripiano del disavanzo e del rimborso annuale della quota capitale del debito finanziario, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di 85 cassa, sono ripartite con il medesimo criterio tra i restanti comuni. 3. L’importo del contributo erogato annualmente in attuazione del comma 1 è vincolato prioritariamente al ripiano della quota annuale del disavanzo e, per la quota residuale, alle spese riguardanti le quote capitali annuali di ammortamento dei debiti finanziari. 4. Il contributo si aggiunge agli effetti delle misure inserite nell’accordo di cui all’articolo 43, commi 2 e 8, del decreto – legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ai fini del ripiano anticipato del disavanzo e non viene assegnato per quelle annualità che non sono ricomprese nell’arco temporale di durata dell’accordo. 5. A decorrere dal 2025, l’effettiva erogazione annuale del contributo è condizionata alla verifica, con esito positivo, da parte della COSFEL di cui all’articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, del rispetto degli indicatori del cronoprogramma allegato all’accordo relativi all’esercizio precedente, secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 577, della legge n. 234 del 2021 e della riduzione del disavanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente per un importo almeno pari agli effetti finanziari delle misure inserite nell’accordo per tale anno e del contributo di cui al comma 1. ART. 82. (Sostegno finanziario per enti al termine della procedura di dissesto finanziario) 1. Ai fini del riequilibrio strutturale, ai comuni capoluogo di città metropolitana che alla data del 31 dicembre 2023 terminano il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, è riconosciuto un contributo di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, da ripartire, in proporzione al disavanzo risultante dal rendiconto 2022 trasmesso alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) entro il 31 dicembre 2023, anche su dati di preconsuntivo. 2. Il contributo, vincolato prioritariamente al ripiano, anche anticipato, del disavanzo, è ripartito, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Statocittà ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2024. ART. 83. (Contributi progettazione enti locali) 1. All’articolo 1, comma 51, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «definitiva ed esecutiva» sono soppresse e le parole «e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031» sono sostituite dalle seguenti: «, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031.». ART. 84. (Interventi per il Giubileo) 1. In relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, per 86 la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all’evento, è autorizzata la spesa di 75 milioni di euro nell’anno 2024, di 305 milioni di euro nell’anno 2025 e di 8 milioni di euro nell’anno 2026, nonché per interventi di conto capitale nella misura di 50 milioni di euro per il 2024, 70 milioni di euro per l’anno 2025 e 100 milioni di euro per l’anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con le modalità di cui all’articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 2. Nell’anno 2025, in occasione del “Giubileo 2025”, i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, possono incrementare con le modalità di cui al suddetto articolo l’ammontare dell’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 2 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito rimane nella disponibilità degli enti di cui al primo periodo per essere destinato a finanziare gli interventi connessi agli eventi del Giubileo 2025. 3. All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «nonché dei relativi servizi pubblici locali» sono sostituite dalle seguenti: «dei relativi servizi pubblici locali, nonché dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.». ART. 85. (Rimodulazione fondo di solidarietà comunale) 1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023, all’articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «in euro 7.619.513.365 per l’anno 2025, in euro 7.830.513.365 per l’anno 2026, in euro 8.569.513.365 per l’anno 2027, in euro 8.637.513.365 per l’anno 2028, in euro 8.706.513.365 per l’anno 2029 e in euro 8.744.513.365 annui a decorrere dall’anno 2030» sono sostituite dalle seguenti: «in euro 6.760.590.365 per gli anni dal 2025 al 2028, in euro 7.980.590.365 per l’anno 2029, in euro 7.908.608.365 per l’anno 2030 e in euro 8.672.531.365 a decorrere dall’anno 2031,». 2. All’articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera d-quinquies), al primo periodo, le parole: «Anno 2023,» sono sostituite dalle seguenti «Anno 2023 e» e le parole «a 390.923.000 euro per l’anno 2025, a 442.923.000 euro per l’anno 2026, a 501.923.000 euro per l’anno 2027, a 559.923.000 euro per l’anno 2028, a 618.923.000 euro per l’anno 2029 e a 650.923.000 euro annui a decorrere dall’anno 2030» sono soppresse; al secondo periodo, le parole: «entro il 2026» sono soppresse; al terzo periodo, le parole «Anno 2023,» sono sostituite dalle parole «Anno 2023 e» e le parole: «di 68 milioni di euro per l’anno 2025, di 77 milioni di euro per l’anno 2026, di 87 milioni di euro per l’anno 2027, di 97 milioni di euro per l’anno 2028, di 107 milioni di euro per l’anno 2029 e di 113 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2030,» sono soppresse; al quinto periodo, le parole: «ed eventuale recupero dei contributi assegnati» sono soppresse; il nono periodo è soppresso. b) alla lettera d-sexies), al primo periodo, le parole «Anno 2023,» sono sostituite dalle seguenti: “Anno 2023 e» e le parole «, a 300 milioni di euro per l’anno 2025, a 450 milioni di euro per l’anno 2026 e a 1.100 milioni di 87 euro annui a decorrere dall’anno 2027» sono soppresse; al sesto periodo, le parole: «entro il 28 febbraio 2022 per l’anno 2022 ed entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi» sono soppresse; l’ottavo periodo è soppresso. c) alla lettera d-octies), al primo periodo, le parole «Anno 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «Anno 2023 e» e le parole «, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027,» sono soppresse; al secondo periodo, le parole: «entro il 28 febbraio 2022 per l’anno 2022 ed entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi,» sono soppresse; il quarto periodo è soppresso. d) dopo la lettera d-octies), sono inserite le seguenti: «d-novies) destinato, a decorrere dal 2029, per euro 1.100.000.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della regione Sardegna per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi gli asili nido; d-decies) destinato, a decorrere dal 2029, per euro 120.000.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della regione Sardegna per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi al trasporto degli alunni con disabilità; d-undecies) destinato, a decorrere dal 2031, per euro 763.923.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della regione Sardegna, in proporzione ai fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell’anno precedente per la funzione servizi sociali. d-duodecies) a decorrere dall’anno 2030, le assegnazioni in favore di ciascun comune, come risultanti dalle lettere da a) a d-undecies), sono ridotte in misura pari a euro 71.982.000 per effetto dell’articolo 19, comma 8, lettera f), del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124». ART. 86. (Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi) 1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, è istituito, presso il Ministero dell’interno, un Fondo speciale con una dotazione pari a euro 858.923.000 per il 2025, a euro 1.069.923.000 per il 2026, a euro 1.808.923.000 per il 2027, a euro 1.876.923.000 per il 2028, a euro 725.923.000 per il 2029 e a euro 763.923.000 per l’anno 2030. Il Fondo di cui al primo periodo: a) è destinato quanto a 390.923.000 euro per l’anno 2025, a 442.923.000 euro per l’anno 2026, a 501.923.000 euro per l’anno 2027, a 559.923.000 euro per l’anno 2028, a 618.923.000 euro per l’anno 2029 e a 650.923.000 euro per l’anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo precedente sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione “Servizi sociali” e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche in osservanza 88 del livello essenziale delle prestazioni definito dall’articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente raggiunto entro il 2026, alla luce dell’istruttoria condotta dalla predetta Commissione, l’obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Fondo di cui al comma 1 è destinato, per un importo di 68 milioni di euro per l’anno 2025, di 77 milioni di euro per l’anno 2026, di 87 milioni di euro per l’anno 2027, di 97 milioni di euro per l’anno 2028, di 107 milioni di euro per l’anno 2029 e di 113 milioni di euro nel 2030, in favore dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, ripartendo il contributo, entro il 30 novembre per l’anno precedente a quello di riferimento, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un’istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della Regione siciliana e della regione Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Agli esperti di cui al precedente periodo non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Con il medesimo decreto sono disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio. I contributi di cui al primo periodo, gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l’utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali per i comuni delle Regioni a statuto ordinario, sono stabiliti entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un’istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Statocittà ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto di cui al periodo precedente può essere comunque emanato; b) è destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna quanto a 300 milioni di euro per l’anno 2025, a 450 milioni di euro per l’anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui per gli anni 2027 e 2028 , quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire. Il livello minimo da garantire di cui al periodo precedente è definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l’infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato. In considerazione delle risorse di cui al primo periodo i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi 89 di servizio annuali. L’obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con il decreto di cui al sesto periodo, dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni. L’obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell’anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione “Asili nido” approvati dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui al sesto periodo sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate e le modalità di monitoraggio sull’utilizzo delle risorse stesse. I comuni possono procedere all’assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l’infanzia utilizzando le risorse di cui alla presente lettera e nei limiti delle stesse. Si applica l’articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; c) è destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro annui per gli anni 2027 e 2028, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), il numero di studenti disabili frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, il Ministro per le disabilità e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione “Istruzione pubblica” approvati dalla stessa Commissione. Fino alla definizione dei LEP, con il suddetto decreto sono altresì disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati, da conseguire con le risorse assegnate e le modalità di monitoraggio sull’utilizzo delle risorse stesse. 2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dalle modifiche degli importi del Fondo di solidarietà comunale di cui all’articolo 84, comma 1 [Rimodulazione fondo di solidarietà comunale]. 3. In caso in cui, a seguito del monitoraggio di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e dell’articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettere d- 90 quinquies), d-sexies) e d-octies), risulti, per ciascuno degli anni 2021 e successivi, il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di cui al comma 6 per gli esercizi 2021 e 2022 ed entro 30 giorni dalla presa visione delle certificazioni per gli esercizi 2023 e successivi, la Società Soluzioni per il sistema economico – SOSE S.p.A. invita l’ente ad adempiere o a giustificare le motivazioni del mancato raggiungimento dell’obiettivo entro e non oltre i trenta giorni successivi. Qualora, decorsi inutilmente i 30 giorni, perduri l’inadempimento, la Società Soluzioni per il sistema economico – SOSE S.p.A. trasmette specifica comunicazione al Ministero dell’interno che provvede con proprio decreto al commissariamento dell’ente o al recupero delle somme, nel caso in cui il comune certifichi l’assenza di utenti potenziali nell’anno di riferimento. 4. Entro i 30 giorni successivi alla comunicazione della Società Soluzioni per il sistema economico – SOSE S.p.A. il Ministero dell’interno provvede alla nomina di un commissario che è individuato nel Sindaco pro tempore del comune inadempiente; il commissario è nominato a titolo gratuito e deve provvedere all’invio della certificazione negli ulteriori 30 giorni e, in caso non sia stato raggiunto l’obiettivo di servizio assegnato, ad attivarsi affinché l’obiettivo di servizio assegnato e/o il LEP venga garantito. In caso in cui perduri l’inadempimento da parte dell’ente, il Ministero dell’interno nomina con successivo decreto un commissario su designazione del Prefetto. 5. Le somme di cui al comma 3 restano nella disponibilità di ciascun comune beneficiario per essere destinate alle medesime finalità originarie; nel caso in cui il comune certifichi l’assenza di utenti potenziali le risorse vengono recuperate in favore del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi. 6. Con Decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di attuazione dei commi 3, 4 e 5. ART. 87. (Misure in favore di piccoli comuni, aree interne e aree territoriali svantaggiate) 1. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2024 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della regione siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti caratterizzati da: a) popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2022 ridottasi di oltre il 5 per cento rispetto al 2011; b) reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale, calcolato sulla base dei dati dell’ultimo anno di imposta disponibili; c) IVSM superiore alla media nazionale. 2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito in proporzione alla popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2022, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2024. 3. Al fine di agevolare l’accesso ai servizi di pagamento, con particolare 91 riferimento alle aree interne e a rischio di «desertificazione», al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l’articolo 17, comma 6, è sostituito dal seguente: «6. Nella prestazione di servizi di pagamento e nell’emissione e distribuzione di moneta elettronica effettuate tramite agenti in attività finanziaria di cui all’articolo 3, comma 3, lettera c), ovvero tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera nn), le banche, Poste Italiane S.p.A., gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede centrale in altro Stato membro, nonché le succursali di questi ultimi, osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela per le operazioni occasionali di qualsiasi importo; nel servizio di prelievo di contante, l’osservanza di tali obblighi è dovuta per le operazioni occasionali che superino l’importo complessivo di 250 euro al giorno. Nei casi in cui la prestazione di servizi di cui al presente comma sia effettuata tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera nn), restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 44, comma 3. 4. Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all’articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Titolo XIII Disposizioni finanziarie di revisione della spesa e finali Capo I Fondi ART. 88. (Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi – parte corrente e conto capitale) 1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2024- 2026, sono determinati, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge. 2. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. ART. 89. (Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso) 1. Il Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è rifinanziato per l’anno 2024 per XXX miliardi di euro. Al fine di accelerare l’estinzione delle suddette partite, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare direttamente le medesime risorse, anche in conto residui, all’istituto cui è affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alla relativa sistemazione, fornendo al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla competente 92 Amministrazione ogni elemento informativo utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita, secondo lo schema trasmesso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le risorse del suddetto fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio al termine dell’anno 2024 per essere utilizzate nell’esercizio successivo. Capo II Revisione della spesa ART. 90. (Misure in materia di revisione della spesa) 1. È istituita, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro al fine di procedere a valutare i parametri e i criteri da utilizzare, a decorrere dal 1° gennaio 2027e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per la rivalutazione delle prestazioni di carattere previdenziale e sociale per i quali è prevista, a legislazione vigente, la suddetta rivalutazione sulla base dell’indice del costo della vita, anche considerando a tali fini il deflatore del PIL. All’attuazione del presente comma si procede, anche sentito il CNEL, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. Ai componenti della commissione di cui al presente comma non sono dovuti, per le attività svolte, compensi, indennità, gettoni, emolumenti, rimborsi spese né altre utilità comunque denominate. 2. Norma turn over 3. Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nell’aggiornamento del documento di economia e finanza per l’anno 2023, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell’allegato V annesso alla presente legge sono ridotte, per gli anni 2024, 2025 e a decorrere dall’anno 2026, degli importi ivi indicati. Su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro l’anno 2024, le predette riduzioni di spesa possono essere rimodulate in termini di competenza e cassa nell’ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica. 4. Su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro l’anno 2024, è possibile modificare in termini di competenza e cassa nell’ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa le rimodulazioni delle spese in conto capitale operate dalla sezione seconda della presente legge ai sensi dell’articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inerenti il riparto dei fondi investimenti di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell’articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica. 5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 93 6. Le riduzioni di cui al comma 3 e 4 e degli articoli/commi…. contribuiscono al rispetto degli obiettivi di spesa indicati nel documento di economia e finanza per l’anno 2023. 7. Per gli obiettivi di spesa definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 7 agosto 2023, al fine di semplificare e rafforzare il monitoraggio delle misure per il conseguimento dei risparmi previsti, in deroga all’articolo 22-bis comma 3 della legge n. 196 del 2009, le misure proposte dai Ministeri ai sensi del medesimo articolo sono oggetto di specifico monitoraggio da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, i cui contenuti, le modalità ed i termini sono definiti secondo le linee guida adottate con determina del Ragioniere generale dello Stato del 29 dicembre 2022 e pubblicate sul sito istituzionale della Ragioneria generale dello Stato. I Ministeri sono tenuti a fornire gli elementi necessari per lo svolgimento del suddetto monitoraggio al Ministero dell’economia e delle finanze, il quale può richiedere agli stessi eventuali integrazioni degli elementi trasmessi. 8. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della Governance economica europea, le Regioni a statuto ordinario, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro annui. Il riparto del concorso alla finanza pubblica di cui al periodo precedente è effettuato, entro il 30 aprile 2024, in sede di autocoordinamento tra le regioni, formalizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. In assenza di accordo in sede di autocoordinamento, il riparto è effettuato, entro il 31 maggio 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto delle spese relative alla Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia e alla Missione 13: Tutela della salute, come risultanti dal rendiconto generale 2022 o, in caso di mancanza, dall’ultimo rendiconto approvato. Le regioni a statuto ordinario sono tenute a versare gli importi del concorso alla finanza pubblica, come determinati ai sensi dei periodi precedenti, all’entrata del bilancio dello Stato sul capo X – capitolo n. 3465 – art. 2 (“Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle regioni a statuto ordinario”) entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 dandone comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Qualora il versamento di cui al periodo precedente non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato provvede al recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a ciascuna regione. 9. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della Governance economica europea, i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane, ripartito in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della 94 spesa relativa alla Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall’ultimo rendiconto approvato. Sono esclusi dal concorso di cui al periodo precedente gli enti locali in dissesto finanziario ai sensi dell’articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1 gennaio 2024 o che abbiano sottoscritto gli accordi di cui all’articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e di cui all’articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. 10. Gli importi del contributo alla finanza pubblica di cui al comma 9 a carico di ciascun ente sono determinati con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il termine del 20 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa entro 20 giorni dalla data di prima iscrizione all’ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta di riparto delle riduzioni di cui al periodo precedente, il decreto è comunque adottato. 11. Il contributo alla finanza pubblica, come determinato ai sensi del comma 10, è trattenuto dal Ministero dell’interno a valere sulle somme spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all’ articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per i comuni, e sulle spettanze a titolo di fondo unico distinto per le province e le città metropolitane di cui all’articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente, gli enti locali accertano in entrata le somme spettanti, rispettivamente, per i comuni a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e per le province e città metropolitane a titolo di fondo unico di cui all’articolo 1, comma 783 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e impegnano in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 10, provvedendo, per la quota riferita al concorso attribuito, all’emissione di mandati versati in quietanza di entrata. In caso di incapienza dei fondi di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni dell’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. [Contributo enti territoriali] 12. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti degli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono a carico dell’ente presso il quale gli stessi esercitano le funzioni pubbliche di cui all’articolo 79 del medesimo decreto. Al predetto personale si applicano le modalità di rimborso previste dall’articolo 80 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 13. All’articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole «al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 2026». Rimangono ferme le previsioni recate dall’articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Capo III Entrata in vigore ART. 91. (Entrata in vigore) 1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2024. 95 96 Sezione II – Sezione II Approvazione degli stati di previsione 97 Allegati alla sezione I Allegato I (Articolo 1, comma 1) (importi in milioni di euro) 98 Allegato II Articolo 34 (Norma adeguamento aliquote rendimento gestioni previdenziali) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 0,00000 0,00208 0,00417 0,00625 0,00833 0,01042 0,01250 0,01458 0,01666 0,01875 0,02083 0,02291 1 0,02500 0,02708 0,02917 0,03125 0,03333 0,03542 0,03750 0,03958 0,04166 0,04375 0,04583 0,04791 2 0,05000 0,05208 0,05417 0,05625 0,05833 0,06042 0,06250 0,06458 0,06666 0,06875 0,07083 0,07291 3 0,07500 0,07708 0,07917 0,08125 0,08333 0,08542 0,08750 0,08958 0,09166 0,09375 0,09583 0,09791 4 0,10000 0,10208 0,10417 0,10625 0,10833 0,11042 0,11250 0,11458 0,11666 0,11875 0,12083 0,12291 5 0,12500 0,12708 0,12917 0,13125 0,13333 0,13542 0,13750 0,13958 0,14166 0,14375 0,14583 0,14791 6 0,15000 0,15208 0,15417 0,15625 0,15833 0,16042 0,16250 0,16458 0,16666 0,16875 0,17083 0,17291 7 0,17500 0,17708 0,17917 0,18125 0,18333 0,18542 0,18750 0,18958 0,19166 0,19375 0,19583 0,19791 8 0,20000 0,20208 0,20417 0,20625 0,20833 0,21042 0,21250 0,21458 0,21666 0,21875 0,22083 0,22291 9 0,22500 0,22708 0,22917 0,23125 0,23333 0,23542 0,23750 0,23958 0,24166 0,24375 0,24583 0,24791 10 0,25000 0,25208 0,25417 0,25625 0,25833 0,26042 0,26250 0,26458 0,26666 0,26875 0,27083 0,27291 11 0,27500 0,27708 0,27917 0,28125 0,28333 0,28542 0,28750 0,28958 0,29166 0,29375 0,29583 0,29791 12 0,30000 0,30208 0,30417 0,30625 0,30833 0,31042 0,31250 0,31458 0,31666 0,31875 0,32083 0,32291 13 0,32500 0,32708 0,32917 0,33125 0,33333 0,33542 0,33750 0,33958 0,34166 0,34375 0,34583 0,34791 14 0,35000 0,35208 0,35417 0,35625 0,35833 0,36042 0,36250 0,36458 0,36666 0,36875 0,37083 0,37291 15 0,37500 anni mesi 99 Allegato III Articolo 43, comma 3 (Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive per il personale medico e per il personale del comparto sanità operante nelle Aziende e negli Enti del SSN) Regione / Provincia Autonoma Quota d’accesso anno 2022 Quota di finanziamento per prestazioni aggiuntive personale dirigente Quota di finanziamento per prestazioni aggiuntive personale sanitario comparto PIEMONTE 7,33% 14.660.000 5.864.000 VALLE D’AOSTA 0,21% 420.000 168.000 LOMBARDIA 16,79% 33.580.000 13.432.000 PA BOLZANO 0,88% 1.760.000 704.000 PA TRENTO 0,91% 1.820.000 728.000 VENETO 8,23% 16.460.000 6.584.000 FRIULI VENEZIA GIULIA 2,07% 4.140.000 1.656.000 LIGURIA 2,65% 5.300.000 2.120.000 EMILIA – ROMAGNA 7,53% 15.060.000 6.024.000 TOSCANA 6,33% 12.660.000 5.064.000 UMBRIA 1,49% 2.980.000 1.192.000 MARCHE 2,56% 5.120.000 2.048.000 LAZIO 9,63% 19.260.000 7.704.000 ABRUZZO 2,18% 4.360.000 1.744.000 MOLISE 0,50% 1.000.000 400.000 CAMPANIA 9,25% 18.500.000 7.400.000 PUGLIA 6,61% 13.220.000 5.288.000 BASILICATA 0,92% 1.840.000 736.000 CALABRIA 3,12% 6.240.000 2.496.000 SICILIA 8,08% 16.160.000 6.464.000 SARDEGNA 2,72% 5.440.000 2.176.000 TOTALE 100,0% 200.000.000 80.000.000 100 Allegato IV Articolo 52, comma 5 (Garanzie concesse dalla SACE S.p.A a condizioni di mercato e garanzia green) ALLEGATO TECNICO Sezione A – Definizioni Sezione B – Criteri, modalità e condizioni per il rilascio della garanzia Sezione C – Operatività della garanzia dello Stato Sezione D – Remunerazione della garanzia e commissioni spettanti a SACE S.p.A. Sezione E – Gestione, indennizzi e recuperi A. DEFINIZIONI 1. Ai fini del presente allegato tecnico si intendono per: a) Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione: il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; b) Conto Corrente: il conto corrente di tesoreria centrale intestato a SACE S.p.A. di cui all’articolo 1, comma 14, del Decreto Liquidità; c) Controparte: Impresa Beneficiaria ovvero una persona giuridica terza nel caso in cui il rimborso del finanziamento sia da questa coperto, integralmente o parzialmente, in garanzia autonoma e a prima richiesta; d) Decreto Liquidità: il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40; e) Finanziamenti: i finanziamenti, anche di rango subordinato, sotto qualsiasi forma (ivi inclusi la locazione finanziaria, l’acquisto di crediti a titolo oneroso con o senza la garanzia di solvenza prestata dal cedente, il rilascio di fideiussioni, l’apertura di credito documentaria, nonché ogni altra forma di concessione di crediti, garanzie e impegni di firma), come definiti dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, concessi in favore di Imprese Beneficiarie, ovvero concessi ad altro soggetto abilitato all’esercizio del credito in Italia per effettuare i finanziamenti alle Imprese Beneficiarie; f) Fondo: il fondo di cui all’articolo 1, comma 14, del Decreto Liquidità; g) Garanzie: le garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie, fideiussioni e altri impegni di firma rilasciati da SACE S.p.A. ai sensi della legge [●]; h) Gruppo di Controparti connesse: il “gruppo di clienti connessi” secondo la definizione di cui all’articolo 4, punto 39), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013; i) Imprese Beneficiarie: le imprese aventi sede legale in Italia ovvero sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, diverse dalle piccole e medie imprese, per come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, purché le stesse non risultino classificate dal Soggetto Garantito o dal sistema bancario tra le esposizioni deteriorate, non presentino un rapporto tra «totale sconfinamenti per cassa» e «totale accordato operativo per cassa» superiore al 20 per cento e non rientrino nella categoria di Imprese in difficoltà; l) Impresa in difficoltà: le imprese che rientrano nella definizione di “imprese in difficoltà” ai sensi della Comunicazione della Commissione europea (2014/C 249/01) recante “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”; 101 m) Limiti di rischio: i limiti e i criteri individuati in relazione ai rischi che si intende assumere nell’anno di riferimento, come indicati alla Sezione B, paragrafi 6 e 7; n) Portafogli di finanziamenti: un insieme di Finanziamenti concessi da un medesimo Soggetto Garantito; o) Organo Deliberante: il Consiglio di amministrazione di SACE S.p.A. ovvero il diverso organo di SACE S.p.A. che risulta competente per la delibera di assunzione, variazione, gestione e indennizzo di ciascuna operazione in base al sistema di deleghe di volta in volta vigente; p) Soggetti Garantiti: soggetti identificati come partner esecutivi nell’ambito del programma InvestEU di cui al Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, imprese di assicurazione nazionali e internazionali, autorizzate all’esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma ovvero, con riferimento alle Garanzie su Titoli di debito, i sottoscrittori di Titoli di debito emessi dalle Imprese Beneficiarie, inclusi gli organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione e altri investitori qualificati; q) Titoli di debito: prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari (inclusi gli strumenti finanziari partecipativi), anche di rango subordinato, emessi dalle Imprese Beneficiarie; r) Tranche: ciascuna tranche del Portafoglio di finanziamenti, avente grado “senior”, “mezzanine” o “junior”. 1. Ai fini del rilascio delle Garanzie, il titolare o il legale rappresentante dell’Impresa Beneficiaria, nonché i soggetti indicati all’articolo 85, commi 1, 2, 2-bis e 2-ter, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, dichiarano di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall’articolo 67 dello stesso Codice. Con protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero dell’interno, il Ministero dell’economia e delle finanze e la SACE S.p.A. sono disciplinati i controlli, anche con procedure semplificate, di cui al libro II del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. B. CRITERI, MODALITA’ E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA 1. Fermo restando quanto previsto al paragrafo 7, SACE S.p.A. è abilitata a rilasciare Garanzie su Finanziamenti, Portafogli di finanziamenti e Titoli di debito entro l’importo complessivo massimo di 60 miliardi di euro. 2. Le Garanzie sono concesse in favore dei Soggetti Garantiti per una percentuale massima di copertura del 70 per cento, ovvero il 60 per cento, ove rilasciate in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma, che le imprese sono tenute a prestare per l’esecuzione di appalti pubblici e l’erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della pertinente normativa di settore, ovvero del 50 per cento nel caso di esposizioni di rango subordinato. Con riferimento alle Garanzie su Portafogli di finanziamenti, la percentuale massima di copertura di ciascuna Tranche, anche con percentuali asimmetriche tra Tranches, è pari al 50 per cento, ovvero al 100 per cento qualora nella Tranche sia incluso non oltre il 50 per cento di ciascun Finanziamento, fermo restando che per le Tranche “junior” o “mezzanine” il relativo spessore non può in ogni caso superare il 15 per cento dell’importo nominale complessivo del Portafoglio di finanziamenti e la percentuale massima di copertura è pari al 50 per cento. 102 3. La percentuale di copertura delle Garanzie su prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari concesse in favore di Soggetti Garantiti può essere innalzata fino al 100 per cento fermi restando i limiti declinati nel documento di gestione dei rischi di cui alla Sezione C, paragrafo 3. 4. SACE S.p.A. rilascia le Garanzie, secondo i procedimenti di seguito disciplinati: 1. nel caso di Garanzie il cui importo massimo garantito in quota capitale ecceda 375 milioni di euro e superi il 25 per cento del fatturato dell’Impresa Beneficiaria ovvero del consolidato del gruppo di riferimento, ove esistente, considerati i dati risultanti dall’ultimo bilancio approvato e in ogni caso qualora l’importo massimo garantito in quota capitale ecceda 1 miliardo di euro: i) la competenza deliberativa è dell’Organo Deliberante di SACE S.p.A. coerentemente con il proprio sistema di deleghe decisionali e il rilascio della garanzia è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato sulla base dell’istruttoria trasmessa da SACE S.p.A. tenendo in considerazione la valutazione addizionalità effettuata ai sensi della presente Sezione B, paragrafo 9; ii) SACE S.p.A. informa prontamente il Ministero dell’economia e delle finanze dell’avvio delle attività istruttorie, fornendo tutte le informazioni disponibili; iii)SACE S.p.A. informa il Ministero dell’economia e delle finanze sugli esiti dell’attività istruttoria; 2. in tutti gli altri casi, la competenza deliberativa è dell’Organo Deliberante di SACE S.p.A., coerentemente con il proprio sistema di deleghe decisionali, sulla base dell’istruttoria effettuata ai sensi della presente Sezione B, paragrafo 9. 5. Per le Garanzie su Portafogli di finanziamenti i parametri di cui al precedente paragrafo 4 devono essere calcolati avuto riguardo alla percentuale garantita di ogni singolo Finanziamento e ai dati di fatturato di ciascuna Impresa Beneficiaria ovvero del consolidato del gruppo di riferimento, ove esistente. Qualora l’importo garantito sul singolo Portafoglio di finanziamenti superi 3 miliardi di euro, la Garanzia è rilasciata secondo il procedimento di cui al precedente paragrafo 4, numero 1; 6. SACE S.p.A. rilascia le Garanzie nel rispetto dei seguenti Limiti di Rischio: 1. limite di durata massima della singola garanzia pari a 25 anni; 2. limite di massima esposizione su singola Controparte, pari al 25 per cento dell’importo massimo delle Garanzie concedibili; 3. limite di massima esposizione su Gruppo di Controparti connesse, pari al 30 per cento dell’importo massimo delle Garanzie concedibili; 4. limite di massima esposizione su settore di attività economica, pari al 40 per cento dell’importo massimo delle Garanzie concedibili; 5. rating minimo assegnato alla Controparte al momento del rilascio delle Garanzie non inferiore alla classe equivalente “B”, secondo la scala Standard & Poor’s fermo restando il perseguimento di un adeguato bilanciamento del merito di credito delle esposizioni assunte. 7. Gli impegni assunti in relazione alle Garanzie non superano l’importo complessivo massimo di 60 miliardi di euro fino al 31 dicembre 2029. Fermo restando tale limite, per i primi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente allegato tecnico, SACE S.p.A. non rilascia Garanzie su Finanziamenti, Portafogli di finanziamenti e Titoli di debito, oltre l’importo complessivo massimo 103 di 10 miliardi di euro, pari al 17 per cento dell’importo complessivo massimo previsto dal presente comma. Le Garanzie rilasciate in favore di imprese di assicurazione nazionali e internazionali, autorizzate all’esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma ovvero, non possono superare il 10 per cento dell’importo di cui al precedente periodo. SACE S.p.A. declina ulteriormente i limiti di cui al paragrafo 6 sulla base delle differenti forme tecniche di intervento, nell’ambito del documento riguardante le politiche di gestione del rischio e le linee guida adottate da SACE S.p.A., di cui alla Sezione C, paragrafo 3. SACE S.p.A. individua tali limiti tenendo conto altresì delle ulteriori esposizioni dello Stato, derivanti da altri strumenti di garanzia gestiti dalla stessa SACE S.p.A. Al fine di contenere i rischi assunti dallo Stato, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, possono essere modificati i Limiti di Rischio sopra riportati anche in dipendenza delle informazioni fornite da SACE S.p.A. ai sensi della Sezione C, paragrafo 3 4, sull’andamento del portafoglio garantito e dei volumi di attività attesi. 8. Ai fini della migliore gestione del rischio e fermi restando tutti i limiti declinati nella presente Sezione, SACE S.p.A. assicura un adeguato bilanciamento tra le diverse forme tecniche di cui alla presente Sezione, secondo criteri e specifiche contenuti nel documento riguardante le politiche di gestione del rischio e linee guida adottate da SACE S.p.A., di cui alla Sezione C, paragrafo 3. 9. Nello svolgimento dell’attività istruttoria delle operazioni da cui derivano gli impegni da assumere SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale, attraverso le proprie strutture competenti per l’analisi, valutazione e gestione dei rischi, ed esegue la valutazione, caso per caso, di ciascuna richiesta di concessione della Garanzia, tenuto conto dell’eterogeneità che contraddistingue le Imprese Beneficiarie e delle peculiarità di ciascun Finanziamento, Portafoglio di finanziamenti o Titolo di debito, nonché dello specifico livello di rischio. SACE S.p.A. valuta il rispetto da parte dei Soggetti Garantiti, diversi dai sottoscrittori dei Titoli di Debito, di adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività ed effettua una valutazione di addizionalità ai sensi del Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2015, ove applicabile. Non sono ricompresi nei Soggetti Garantiti i soggetti destinatari di sanzioni, divieti, misure restrittive o altri provvedimenti in materia di sanzioni di tipo economico o finanziario, oppure inerenti embarghi commerciali, che siano emanati, amministrati o imposti ai sensi o per effetto di risoluzioni delle Nazioni Unite, dall’Unione Europea, dalla Repubblica italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa europea e italiana) dalle autorità degli Stati Uniti d’America ovvero di leggi o regolamenti adottati dall’Unione europea, dalla Repubblica italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa europea e italiana) dalle autorità degli Stati Uniti d’America nonché i soggetti che risiedono in Paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali. 10. Le modalità operative ai fini della assunzione e gestione delle Garanzie, della loro escussione e del recupero dei crediti, nonché la documentazione necessaria ai fini del rilascio delle Garanzie inclusi i rimedi contrattuali previsti in relazione all’inadempimento da parte del Soggetto Garantito agli impegni previsti, sono stabilite da SACE S.p.A. 11. Le disposizioni del presente allegato tecnico non attribuiscono diritti soggettivi o interessi legittimi in relazione alla concessione della garanzia. C. OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA DELLO STATO 104 1. Gli impegni derivanti dall’attività di cui al presente articolo sono assunti da SACE S.p.A. nella misura del [20] per cento e dallo Stato nella misura del [80] per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno, senza vincolo di solidarietà. L’attività di SACE S.p.A. nello svolgimento dell’attività di cui al presente articolo è assistita dalla garanzia di ultima istanza dello Stato. 2. SACE S.p.A. registra le attività svolte ai sensi del presente allegato tecnico con contabilità separata. 3. SACE S.p.A., anche al fine di consentire un’adeguata programmazione pluriennale della dotazione del Fondo, trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione VI: a) periodicamente, con cadenza almeno annuale, un’informativa volta a fornire, su base previsionale e tenuto conto dei Limiti di rischio applicabili, una panoramica dei volumi, della composizione del portafoglio delle Garanzie e delle relative stime di rischio, unitamente ad una informativa sulle politiche di gestione del rischio relativo alle operatività di cui al presente allegato tecnico e sulle linee guida adottate da SACE S.p.A.; b) periodicamente, con cadenza almeno trimestrale: 1. un’informativa ex ante sugli impegni da assumere in termini di Garanzie, volumi e possibili stime di rischio ad essi associati e sulle altre decisioni aziendali rilevanti ai fini dell’assunzione di impegni; 2. un’informativa contenente: 2.1) le deliberazioni adottate dai propri organi; 2.2) gli impegni assunti e in essere in termini di volumi, premi, richieste di indennizzo, pagamenti effettuati a fronte delle richieste di indennizzo, recupero dei crediti, spese amministrative, stima delle commissioni spettanti a SACE S.p.A.; 2.3) il “Risk Reporting” contenente le stime di rischio e le risultanze dell’attività di monitoraggio del fabbisogno di risorse del Fondo, sulla base della metodologia definita all’interno del documento riguardante le politiche di gestione del rischio e le linee guida adottate da SACE S.p.A., di cui alla lettera a) del presente paragrafo, unitamente ad una descrizione delle eventuali misure di contenimento individuate come necessarie; 2.4) eventuali modifiche al sistema aziendale di deleghe decisionali in materia di assunzione, di gestione degli impegni in essere, delle richieste di indennizzo e del recupero dei crediti. 4. SACE S.p.A. trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze un tempestivo aggiornamento delle informative di cui al paragrafo 3, qualora si manifestino variazioni significative con particolare riferimento, a titolo esemplificativo, alle variazioni relative ad impegni, premi, indennizzi ovvero ad altre voci che comportino movimentazioni di cassa. D. REMUNERAZIONE DELLA GARANZIA E COMMISSIONI SPETTANTI A SACE S.P.A. 1. SACE S.p.A. determina i premi a titolo di remunerazione delle Garanzie in linea con le caratteristiche e il profilo di rischio delle operazioni sottostanti, tenendo conto della loro natura e degli obiettivi dalle stesse conseguiti. I premi riscossi da 105 SACE S.p.A. per conto del Ministero dell’economia e delle finanze sono versati sul Conto Corrente, al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente allegato tecnico e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A. e salvo conguaglio all’esito dell’approvazione del bilancio. 2.Le commissioni dovute a SACE S.p.A. sono limitate alla copertura dei costi sostenuti, imputabili alle attività svolte per l’acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle Garanzie. 3. SACE S.p.A. trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze: 1) entro il 15 novembre di ogni anno, per eventuali osservazioni da formulare nei successivi trenta giorni, la pre-rendicontazione attestante le commissioni maturate per le attività svolte fino al 30 settembre dello stesso esercizio; decorso il termine per formulare le osservazioni e in assenza di queste, SACE trattiene dal Conto Corrente le commissioni maturate fino a tale data; 2) entro il 28 febbraio di ogni anno la rendicontazione certificata attestante le commissioni maturate per le attività svolte nell’esercizio precedente; all’esito dell’approvazione del bilancio SACE trattiene dal Conto Corrente l’importo delle commissioni maturate e non già trattenute ai sensi del paragrafo 1. E. GESTIONE, INDENNIZZI E RECUPERI 1. SACE S.p.A. svolge con la dovuta diligenza professionale, anche per conto del Ministero dell’economia e delle finanze, l’attività di gestione delle garanzie rilasciate, l’attività di pagamento degli importi dovuti in relazione alle Garanzie e l’attività di recupero crediti. 2. SACE S.p.A. gestisce direttamente le attività di recupero dei crediti ovvero conferendo mandato a terzi o agli stessi garantiti, e monitorando lo svolgimento delle attività esternalizzate nonché l’adeguatezza delle stesse.

Manovra, ecco la RELAZİONE e il TESTO del DECRETO LEGGE BOLLİNATO




Manovra, tecnici Palazzo Chigi al lavoro su modifiche Flat tax e adozione decreto fiscale. Testo alla Camera entro lunedì

Working in progress per la Manovra. Da quanto apprende AGRICOLAE i tecnici del MEF e di Palazzo Chigi stanno ancora lavorando sul testo della legge di Bilancio per “modifiche di natura tecnica”. Nel fine settimana o al massimo lunedì il testo sarà poi trasmesso alla Camera.
Si va chiaramente verso modifiche del Parlamento solo in prima lettura.
L’ipotesi di adozione di un decreto fiscale che era circolata lunedì al momento non ha trovato ulteriori conferme mentre sembrerebbe sia soggetta a modifiche la flat tax incrementale.

Legge di Bilancio, ecco le misure: proroga entrata in vigore sugar e plastic tax e razionalizzazione delle tax expenditures




Legge di Bilancio, ecco le misure: proroga entrata in vigore sugar e plastic tax e razionalizzazione delle tax expenditures

Proroga della Plastic tax e Sugar tax.

I tempi della legge di Bilancio sembrano serrati e le linee generali sono già pronte. E da quanto apprende AGRICOLAE i capitoli di intervento, in tutto – per ora – 29, sono già delineati nero su bianco.

Eccoli qui di seguito:

Regolarizzazione degli omessi versamenti tramite ravvedimento speciale, riapertura dei termini della collaborazione volontaria, definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controlli automatizzai delle dichiarazioni, definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, definizione agevolata degli atti del provvedimento di accertamento; definizione agevolata delle controversie tributarie.

E ancora:

conciliazione agevolata delle controversie tributarie; rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in cassazione; stralcio dei carichi fino a mille euro affidati all’agente della riscossione dal primo gennaio 2000 al dicembre 2015; definizione agevolata mediante ‘Rottamazione’ o ‘Saldo e stralcio’ dei carichi affidati all’agente di riscossione dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022 e rimodulazione delle scadenze dell’inesigibilità con possibilità di restituzione anticipata dei crediti non riscuotibili.

Tra le altre misure fiscali il governo lavora alla legge di Bilancio al:

potenziamento dell’Amministrazione finanziaria; consolidamento della struttura organizzativa dell’Agenzia delle entrate attraverso le posizioni organizzative e professionali; misure per l’incentivazione economica del personale dell’Agenzia delle entrate; disposizioni in materia di gestione dei sistemi informativi di supporto del servizio nazionale della riscossione; modifiche all’articolo 162 del Tuir per l’implementazione in Italia della cosiddetta “Investement management Exemption”; tassazione in Italia degli utili che un soggetto estero ritrae dall’alienazione di azioni derivanti più del 50% del loro valore, direttamente o indirettamente da beni immobili situati in Italia; credito di imposta per l’adeguamento tecnico dei registratori telematici ai fini della introduzione della lotteria degli scontrini ‘istantanea’; soppressione delle parole ‘per i periodi di imposta 2019, 2020, 2021 e 2022’ dell’articolo 10-bis comma 1 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119.

E ancora:

tassazione delle plusvalenze derivanti dalle cripto attività; regolarizzazione delle cripto-attività.

Infine figurano anche:

l’affrancamento utili da paesi a fiscalità privilegiata e la rivalutazione dei valori di terreni, partecipazioni, quote e diritti. Poi la riapertura dei termini per l’esercizio dell’opzione per l’assegnazione e/o cessione agevolata dei beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri non strumentali; razionalizzazione dei bonus edilizi, razionalizzazione delle tax expenditures, proroga dell’entrata in vigore della sugar tax e proroga dell’entrata in vigore della plastic tax.




Agricoltura, Patuanelli: Raddoppiati i fondi per l’agroalimentare. Dal Mipaaf soddisfazione per Legge di Bilancio

“Dobbiamo impegnarci per favorire la maggior interazione possibile tra i produttori e il settore della trasformazione, così da trasferire in maniera efficace il valore aggiunto e mantenere alti i livelli di export dell’intera filiera agroalimentare. Possiamo guardare con ottimismo al 2022: abbiamo ingenti risorse europee, risorse nazionali come mai si erano viste, e soprattutto capacità imprenditoriali. Parlo di circa 50 miliardi dalla Politica Agricola Comune, altri 7,9 dal PNRR, circa 2 miliardi dalla programmazione della Legge di Bilancio.

Per il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dunque, non possiamo che ritenerci soddisfatti. Grazie al lavoro fatto e che si sta facendo anche in queste ore, raddoppieremo le risorse per il settore agroalimentare del Paese rispetto al passato. È il modo migliore per continuare a investire sull’agricoltura a tutto tondo, un comparto spesso lontano dai riflettori ma che costituisce la vera locomotiva del Paese, contribuendo al 17% del Pil.”

 

Così in un post su Facebook il ministro Stefano Patuanelli.




Manovra, ecco gli emendamenti riformulati. Aumentano risorse destinate al Mipaaf e al Sin. Il fascicolo

Pronto il fascicolo degli emendamenti alla Legge di Bilancio per domani al Senato.

Molte le questioni agricole:

Dieci milioni di euro a Ismea per le Garanzie a titolo gratuito, incrementato di due milioni di euro il rifinanziamento del Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti, oltre 18 milioni di euro erogati dal Fondo di rotazione in favore del Piano di azione e coesione della regione Umbria. E poi: parere favorevole del Mipaaf con la riformulazione dell’emendamento per promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la valorizzazione della ricerca nel settore agroalimentare con 27,5 milioni a decorrere dal 2021 e ulteriori 30,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.

E ancora: limite massimo di tre milioni di euro per l’anno 2022 come credito di imposta per le spese documentate relative all’istallazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentari da fonti rinnovabili.

Un milione di euro per misure urgenti in materia di eventi atmosferici calamitosi verificatisi a Mantova l’8 agosto 2021.

Un milione di euro per il Fondo Buone Pratiche per il 2022: il Mipaaf istituisce il Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati al fine di favorire la transizione ecologica della ristorazione.

Potenziamento dei controlli ambientali ma anche misure per incentivare l’istallazione di impianti di compostaggio presso i Centri Agroalimentari in Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia attraverso un contributo, sotto credito di imposta, pari al 70 per cento degli imposti rimasti a carico del contribuente.

Un contributo di 150mila euro per il 2022 e il 2023 per l’adeguamento al divieto di immissione di specie ittiche.

Contributo per la promozione dei territori locali. Con la riformulazione 162.0.9 si procede al recupero di antiche tradizioni legate alla cultura enogastronomica del Paese attraverso un contributo di un milione di euro per il 2022 a favore dei produttori di vino Dop e Igp e dei produttori di vino biologico che investono in innovazione.

Poi interventi per garantire la continuità delle attività di approvvigionamento idrico in Puglia, Campania e Basilicata.

Parere favorevole del Mipaaf per il Fondo di due milioni di euro per la valorizzazione internazionale dei patrimoni culturali immateriali agroalimentari ed agro silvo pastorali Unesco da prevedere nello stato di previsione di spesa del Mipaaf.

Poi interventi a sostegno delle filiere apistica, della frutta a guscio e delle filiere minori che incrementano le risorse di 12,7 milioni di euro per l’anno 2022 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

Poi, per le misure di rafforzamento di SIN spa vengono incrementate di 2,5 milioni per l’anno 2022 e di 5 milioni a decorrere dall’anno 2023.

Poi l’istituzione di un Fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche vengono stanziati 5 milioni di euro per il 2022, 5 mln per il 2023 e 5 mln per il 2024.

E ancora: il fondo per il sostegno dell’enogastronomia italiana con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2022 e di altri 20 milioni di euro per il 2024.

Infine il finanziamento a favore dell’organismo per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’arma dei Carabinieri.

Vengono considerate inoltre – con la riformulazione 212 delle tabelle 13.1.5 di Faraone e Conzatti – le risorse per lo stato di previsione di spesa del Mipaaf per la missione 1: agricoltura, politiche agroalimentari e pesca. Per il programma  1.3: politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell’ippica e mezzi tecnici di produzione. Per il 2022 tre milioni più ulteriori tre milioni di euro. Per il 2023 quattro più quattro.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica la riformulazioni degli emendamenti della legge di Bilancio:

Riformulazioni 20 dicembre_mattina

 

Manovra, ecco gli emendamenti riformulati. Aumentano risorse destinate al Mipaaf e al Sin. Il fascicolo




Legge di Bilancio, ecco tutti gli emendamenti. I fascicoli

Sono oltre settemila le pagine degli emendamenti presentati alla Legge di Bilancio. Tra questi molte le questioni agricole, tra cui figura anche il potenziamento di Sin con un aumento di personale di 50 persone. Ma anche dumping salariale, Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura, il rifinanziamento del fondo di solidarietà nazionale, disposizioni per il sostegno dell’agricoltura di montagna, il rafforzamento del Crea consiglio per la ricerca in agricoltura, misure per l’aggressione in agricoltura, rilancio agricoltura dei territori, diffusione degli agricoltrici, promozione di forme di imprenditoria in agricoltura, regolarizzazione degli stranieri impiegati in agricoltura, agromeccanica, economia circolare, termine di prescrizione per il recupero dei contributi Ue in agricoltura.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica il fascicolo integrale degli emendamenti alla legge di Bilancio suddiviso in sette sottofascicoli:

Ddl Bilancio 2022 – Fascicolo emendamenti-1-1000_compressed

Ddl Bilancio 2022 – Fascicolo emendamenti-1001-2000_compressed

Ddl Bilancio 2022 – Fascicolo emendamenti-2001-3000_compressed

Ddl Bilancio 2022 – Fascicolo emendamenti-3001-4000_compressed

Ddl Bilancio 2022 – Fascicolo emendamenti-4000-5000_compressed

Ddl Bilancio 2022 – Fascicolo emendamenti-5001-6000_compressed

Ddl Bilancio 2022 – Fascicolo emendamenti-6001-7075_compressed




Confeuro: legge di bilancio, per l’agricoltura una boccata d’ossigeno ma manca ancora una strategia di lungo termine

Con il varo della legge di Bilancio il Governo ha definito importanti misure di sostegno per l’agricoltura e restituito centralità a un settore troppo a lungo trascurato – dichiara Andrea Michele Tiso, presidente nazionale Confeuro. Lo stanziamento di 2,4 miliardi complessivi è un patrimonio di risorse rilevante da cui ripartire, mentre non mancano gli indispensabili interventi a favore delle filiere, delle donne e dei giovani agricoltori. Il pur ingente sforzo dell’esecutivo è tuttavia ancora ispirato a una logica di tipo emergenziale, con pochi investimenti per lo sviluppo e una strategia complessiva che tarda a prendere forma.

Se nell’attuale congiuntura quest’approccio di corto respiro è in parte inevitabile, è necessario definire al più presto politiche di medio e lungo termine, a partire dal Piano strategico nazionale che l’Italia deve redigere entro il 31 dicembre – continua Tiso. Come già accaduto in passato, il processo di consultazione in Italia è in ritardo, con il rischio che il confronto su decisioni cruciali per l’agricoltura finisca per svolgersi con troppa fretta sotto la pressione delle scadenze imposte dall’Europa.

La manovra del Governo fornisce risposte immediate a emergenze quali l’aumento dei costi dell’energia e gli eventi climatici estremi, che hanno devastato grandi porzioni del nostro territorio. Più in particolare, l’istituzione del Fondo mutualistico nazionale a copertura dei rischi catastrofali rappresenta un’innovazione sicuramente positiva. In attesa che il Senato si pronunci sulla legge di Bilancio occorre però accelerare la definizione del Piano strategico e trovare un accordo sulle priorità per il settore primario nei prossimi anni.




Legge di bilancio, Mipaaf: oltre 2 miliardi di euro per agricoltura, pesca e agroalimentare

Oltre 2 miliardi di euro destinati a sostenere e rilanciare il settore agricolo, valorizzare la competitività delle filiere e favorire gli agricoltori under 40. Rinnovato il Bonus Verde per i prossimi tre anni: questi i numeri della Legge di Bilancio trasmessa oggi al Senato.

Come fortemente voluto dal Ministro Stefano Patuanelli, per il settore agroalimentare le misure e le cifre sono ampiamente superiori rispetto al passato. I provvedimenti più importanti riguardano l’istituzione del Fondo mutualistico nazionale a copertura dei rischi catastrofali per sostenere più efficacemente la gestione del rischio da parte delle aziende agricole, la proroga dell’esenzione IRPEF dei redditi dominicali e agrari, il sostegno alla competitività delle filiere, la decontribuzione per gli imprenditori agricoli e coltivatori diretti under 40, il rinnovo del Bonus Verde, a cui si aggiungono interventi per la zootecnia e importanti stanziamenti per proseguire l’attuazione della Strategia nazionale forestale.

In particolare sono stati previsti i seguenti stanziamenti:

– oltre 690 milioni di euro fino al 2027 per l’Istituzione di un Fondo mutualistico nazionale a copertura dei rischi catastrofali, una significativa innovazione tra gli strumenti di gestione del rischio in agricoltura;
– 237 milioni di euro a valere sul 2023 per l’esenzione IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
– 250 milioni di euro per le assicurazioni agevolate;
– 8,3 milioni per la proroga della decontribuzione degli imprenditori agricoli e gli agricoltori diretti under 40 (54,30 i milioni di euro previsti per il triennio);
– 160 milioni di euro fino al 2023 per il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura;
– 10 milioni di euro per la dotazione del Fondo per la competitività delle filiere agricole;
– 10 milioni di euro per il rafforzamento della filiera grano-pasta;
– 120 milioni di euro per il sostegno ai Distretti del cibo;
– 74,5 milioni di euro per il sostegno alla zootecnia mediante la conferma anche nel 2022 delle percentuali di compensazioni IVA applicabili alle cessioni di bovini e suini vivi;
– 16 milioni di euro nel biennio per il piano triennale della pesca (8 milioni) e per il fondo di solidarietà nazionale della pesca (8 milioni). Inoltre, a decorrere dal 2022, sono destinati 4 milioni di euro annui per le Capitanerie di Porto per l’esercizio delle attività svolte nell’ambito della dipendenza funzionale dal MIPAAF. Rinnovata inoltre l’indennità per il fermo pesca ed estesa la CISOA ai pescatori;
– 80,5 milioni di euro destinati alle attività di Ismea per la concessione di finanziamenti, operazioni di finanza strutturata e concessione di garanzie a fronte di prestiti a favore degli imprenditori agricoli e della pesca, e misure per l’imprenditoria femminile e giovanile;
– 30 milioni di euro per il finanziamento della Strategia forestale nazionale (420 milioni fino al 2032);
– Prorogato per i prossimi tre anni il Bonus Verde che prevede la detrazione ai fini Irpef nella misura del 36% delle spese sostenute per la sistemazione a verde;
– Sono stati inoltre stanziati 50 milioni di euro da destinare alle Regioni per coprire gli anticipi a valere sul credito di soccorso.

Era già stato scritto:

Ecco la legge di Bilancio 2022 e le misure agricole: Ismea, Fondo mutualistico, imprenditoria femminile, Bonus verde e Iva agevolata bovini e suini. Il testo




Ecco la legge di Bilancio 2022 e le misure agricole: Ismea, Fondo mutualistico, imprenditoria femminile, Bonus verde e Iva agevolata bovini e suini. Il testo

Pronta la legge di Bilancio con tutte le misure agricole relative.

Tra gli interventi in materia di politiche agricole figurano il Fondo mutualistico nazionale contro i rischi catastrofali nel settore agricolo, gli Incentivi all’imprenditoria agricola femminile e altre misure di ISMEA per il potenziamento della competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare, l’Iva agevolata per la cessione di bovini e suini, l’Attuazione Strategia forestale nazionale di cui all’articolo 6, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34) e il Bonus verde che viene prorogato

Infine all’articolo 212, lo Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica in forma testuale le principali misure in materia agricola e a seguire la legge di Bilancio integrale in formato PDF:

DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2022pdf

ART. 160.

(Fondo mutualistico nazionale contro i rischi catastrofali nel settore agricolo)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito il “Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità”, di seguito denominato “Fondo”, con una dotazione di 50 milioni di euro nel 2022, finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69, lettera f) e 76 del Regolamento (UE) recante “Norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento(UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013”, in fase di approvazione definitiva da parte del Parlamento europeo (di seguito “il Regolamento Piani Strategici”). Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le disposizioni per il riconoscimento, la costituzione, il finanziamento e la gestione del fondo. I criteri e le modalità d’intervento del Fondo sono definiti annualmente nel “Piano di gestione dei rischi in agricoltura” di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 29marzo 2004, n. 102.2. Le funzioni di soggetto gestore del Fondo sono affidate all’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) che, al fine di assicurare l’adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali egarantire una separazione dei patrimoni, è autorizzato ad esercitarle attraverso una società di capitali dedicata. La SIN -Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell’Agricoltura S.p.a., costituita ai sensi dell’articolo 14, comma 10-bis del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, all’esito della trasformazione prevista dall’articolo 15-bisdel decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, è autorizzata a partecipare alla società dedicata. I sistemi informatici necessari alla gestione del fondo sonorealizzati mediante il Sistema informativo Agricolo Nazionale (SIAN) con l’acquisizione dei servizi aggiudicati con la procedura di cui all’articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.3. È autorizzata l’apertura di un conto corrente di tesoreria centrale, intestato alla società di capitali dedicata di cui al comma 2, sul quale confluiscono le somme destinate al finanziamento del Fondo.4. Le risorse di cui al comma 1sono assegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e saranno trasferitedallo stessoMinistero alla società di cui al comma 2, al momento dell’apertura del conto corrente di tesoreria centrale di cui al comma 3. Nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1 si applica il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 5 maggio 2016, n. 10158.5. Al fine di garantire la copertura del maggiore fabbisogno finanziario relativo all’attuazione del Fondo di mutualizzazione di cui al comma 1,nonché della misura “assicurazioni agevolate in agricoltura” prevista dal Programma di sviluppo rurale nazionale sostenuto dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 è incrementato di complessivi 178,3 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro riservati alla misura “assicurazioni agevolate in agricoltura”, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.ART. 161.(Proroga per l’anno 2022 della decontribuzione per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli under 40)1. All’articolo 1, comma 503 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2022».

ART. 162.

(Incentivi all’imprenditoria agricola femminile e altre misure di ISMEA per il potenziamento della competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare)

1. Al fine di rafforzare la competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare, per le attività di cui all’articolo 2, comma 132 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2022 da trasferire all’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare –ISMEA.2. Al fine di favorire l’accesso al credito da parte delle imprese agricole, è autorizzata, in favore di ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2022 per la concessione di garanzie ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all’articolo 13, comma 11, del decreto-legge 8 aprile n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. La predetta garanzia è concessa a titolo gratuito nei limiti previsti dai regolamenti (UE) nn. 717/2014, 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione.3.Al fine di favorire l’imprenditoria femminile in agricoltura, le disposizioni del Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono così modificate:a)al comma 1 dell’articolo 9, dopo le parole “partecipazione giovanile” sono aggiunte le seguenti “o femminile”;b)il comma 2, lettera c) dell’articolo 10-bisè sostituito dal seguente: “siano amministrate e condotte da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 ed i 40 anni o da una donna ovvero, nel caso di società, siano composte, per oltre la metà delle quote di partecipazione, da giovani di età compresa tra i 18 ed i 40 anni o da donne”.4. Alle agevolazioni previste dal Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 in favore delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile sono destinate le risorse del “Fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell’imprenditoria femminile in agricoltura”, di cui all’articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, incrementate per l’anno 2022 di ulteriori 5 milioni.5. Alle attività di cui al Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 sono destinate risorse pari a 15 milioni di euro per l’anno 2022.

6.1. Al fine di potenziare l’attività di rilevazione dei prezzi dei prodotti agricoli nelle diverse fasi della filiera a supporto degli interventi previsti dall’organizzazione comune di mercato di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e disporre di dati, studi e valutazioni specifiche necessari a definire le strategie settoriale per l’attuazione della nuova fase di programmazione della politica agricola comune, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un Fondo con una dotazione di 500.000,00 euro per l’anno2022, di cui 50.000 euro riservati alle attività di rilevazione nel settore dell’olio.

ART. 163.

(Iva agevolata per la cessione di bovini e suini)

1. All’ articolo 1, comma 506 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all’ultimo periodo le parole “Per l’anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2021 e 2022”.ART. 164.(Esercizio delle funzioni in materia di pesca marittima per le Capitanerie di porto-Guardia costiera)1. Al fine di assicurare alle Capitanerie di porto-Guardia costiera l’esercizio del complesso delle funzioni di amministrazione, gestione, vigilanza e controllo in materia di pesca marittima, ad esse affidate, anche in via esclusiva, dal decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, dall’articolo 3 della legge 28 gennaio1994, n.84, dall’articolo 136 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

ART. 165.

(Attuazione Strategia forestale nazionale di cui all’articolo 6, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34)

ART. 212.
(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l’anno finanziario 2022, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 13). 2. Per l’attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell’ambito della parte corrente e nell’ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l’anno finanziario 2022, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d’intervento del Programma nazionale della pesca e dell’acquacoltura. 3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo assenso del Ministero dell’economiae delle finanze –Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è autorizzato, per l’anno finanziario 2022, a provvedere con propri decreti al riparto del fondo per il funzionamento del comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, di cui all’articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, tra i competenticapitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo le percentuali indicate all’articolo 24, comma 2, della legge n. 157 del 1992.4. Per l’anno finanziario 2022 il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l’attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l’anno finanziario 2022, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 “Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale” istituito nel programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell’ippica e mezzi tecnici di produzione», nell’ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.6. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l’anno finanziario 2022, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro e altre forme di lavoro a distanza, ai sensi dell’articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, nonché di progetti di cooperazione internazionale ai sensi dell’articolo 24 della legge 11 agosto 2014, n. 125 e dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.



Legge di Bilancio, ecco la bozza sul tavolo del Cdm. Il testo integrale

Pronta in Consiglio dei minsitri la bozza della prossima legge di Bilancio. Molti i provvedimenti sul tavolo di Palazzo Chigi, tra cui, per quanto riguarda il settore agricolo, la proroga della detassazione ai fini Irpef dei redditi cominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli, previsto all’articolo 6.

All’articolo 178 viene trattato invece lo Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative:

  1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l’anno finanziario 2022, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
  2. Per l’attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell’ambito della parte corrente e nell’ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l’anno finanziario 2022, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d’intervento del Programma nazionale della pesca e dell’acquacoltura.
  3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo assenso del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è autorizzato, per l’anno finanziario 2022, a provvedere con propri decreti al riparto del fondo per il funzionamento del comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, di cui all’articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, tra i competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo le percentuali indicate all’articolo 24, comma 2, della legge n. 157 del 1992.
  4. Per l’anno finanziario 2022 il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l’attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.
  5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l’anno finanziario 2022, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 “Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale” istituito nel programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell’ippica e mezzi tecnici di produzione», nell’ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
  6. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l’anno finanziario 2022, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro e altre forme di lavoro a distanza, ai sensi dell’articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, nonché di progetti di cooperazione internazionale ai sensi dell’articolo 24 della legge 11 agosto 2014, n. 125 e dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica il testo della bozza di Bilancio in PDF e a seguire in forma testuale:

BOZZA LEGGE DI BILANCIO

Sezione I

Titolo I
Risultati differenziali del bilancio dello Stato

ART. 1.
(Risultati differenziali bilancio dello Stato)

  1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all’articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2022, 2023 e 2024, sono indicati nell’allegato annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

 

 

 

Titolo II
Riduzione della pressione fiscale e contributiva

ART. 2.
(Fondo pluriennale per la riduzione della pressione fiscale)

  1. Al fine di ridurre la pressione fiscale sui fattori produttivi, con appositi provvedimenti normativi è disposto l’utilizzo di un ammontare di risorse pari a 8.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 destinato alla riduzione:

1) dell’imposta sui redditi delle persone fisiche con l’obiettivo di ridurre il cuneo fiscale sul lavoro e le aliquote marginali effettive, da realizzarsi attraverso sia la riduzione di una o più aliquote di cui all’articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sia una revisione organica del sistema delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e del trattamento integrativo

2) dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive.

ART. 3.
(Differimento termini decorrenza dell’efficacia delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax)

  1. All’articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 652, le parole: “dal 1° gennaio 2022“, sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2023”;
  3. b) al comma 676, le parole: “dal 1° gennaio 2022”, sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2023”.

 

ART. 4.
(Aliquota IVA del dieci per cento per i prodotti per l’igiene femminile non compostabili)

  1. Alla tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il n. 114, è aggiunto il seguente: “114-bis) prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile non compresi nel numero 1-quinquies della Tabella A, parte II-bis;”.

 

ART. 5.
(Disposizioni in materia di governance e remunerazione del servizio nazionale della riscossione)

  1. All’articolo 1 del decreto del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 3,

– nel primo periodo, le parole “del Ministro dell’economia e delle finanze. L’Agenzia delle entrate provvede a monitorare costantemente l’attività dell’Agenzia delle entrate-Riscossione” sono sostituite dalle seguenti “della stessa Agenzia delle entrate, che ne monitora costantemente l’attività”;

–   nell’ultimo periodo, le parole “Sono organi dell’ente il presidente” sono sostituite con le seguenti “Sono organi dell’ente il direttore”;

  1. b) il comma 4, è sostituito dal seguente: “Il direttore dell’ente è il Direttore dell’Agenzia delle entrate. Il comitato di gestione è composto dal direttore, che lo presiede, e da due componenti nominati dall’Agenzia delle entrate tra i propri dirigenti. Ai componenti del comitato di gestione non spetta alcun compenso, indennità o rimborso spese.”
  2. c) al comma 5,

– il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: “Lo statuto, approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze secondo le previsioni di cui al comma 5-bis, disciplina le funzioni e le competenze degli organi, indica le entrate dell’ente necessarie a garantirne l’equilibrio economico-finanziario, stabilendo i criteri concernenti la determinazione e le modalità di erogazione delle risorse stanziate in favore dello stesso, nonché i criteri per la definizione degli altri corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali”;

– nel quarto periodo, la parola: “presidente” è sostituita dalla seguente: “direttore”;

– nel settimo periodo, le parole: “nell’atto aggiuntivo” sono sostituite dalle seguenti: “nella convenzione”;

– nell’ottavo periodo, le parole: “nell’atto aggiuntivo” sono sostituite dalle seguenti: “nella convenzione”.

  1. d) il comma 5-bis è sostituito dal seguente “5-bis. Le deliberazioni del comitato di gestione relative allo statuto sono trasmesse al Ministero dell’economia e delle finanze per l’approvazione, secondo le forme e le modalità previste dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.”
  2. e) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti commi“5-ter. Le deliberazioni del comitato di gestione relative alle modifiche dei regolamenti e degli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, nonché ai bilanci e ai piani pluriennali di investimento sono trasmesse per l’approvazione all’Agenzia delle entrate. L’approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito. Le deliberazioni si intendono approvate ove nei quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse non venga emanato alcun provvedimento ovvero non vengano chiesti chiarimenti o documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il termine per l’approvazione è interrotto sino a che non pervengono gli elementi richiesti; per l’approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano i termini di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Fermi i controlli sui risultati, gli altri atti di gestione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione non sono sottoposti all’approvazione preventiva dell’Agenzia delle entrate.

5-quater. Al fine di incrementare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità nello svolgimento sinergico delle rispettive funzioni istituzionali, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione possono stipulare apposite convenzioni o protocolli di intesa che prevedono anche forme di assegnazione temporanea, comunque denominate, di personale da un’agenzia all’altra.

  1. f) al comma 13,

– le parole “Il Ministro dell’economia e delle finanze e il direttore dell’Agenzia   delle   entrate, presidente dell’ente, stipulano annualmente un atto aggiuntivo alla convenzione di cui all’articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 per individuare,” sono sostituite dalle seguenti “La convenzione di cui all’articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 stipulata tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il direttore dell’Agenzia delle entrate, individua, per l’attività svolta dall’Agenzia delle entrate-Riscossione:”;

– lett. b), le parole “le risorse disponibili” sono sostituite dalle seguenti “gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione”;

– lett. c), la parola “tributari” è sostituita con le seguenti “affidati dagli enti impositori”;

– lett. f), le parole “del Ministero dell’economia e delle finanze” sono sostituite dalle seguenti “dell’Agenzia delle entrate”;

– dopo la lettera h) è aggiunta la seguente lettera: “i) nella convenzione sono stabiliti, ad integrazione delle risorse stanziate sui capitoli che vanno a comporre l’unità previsionale di base dell’Agenzia delle entrate, gli importi che vengono trasferiti in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione, per:

1)    gli oneri di gestione calcolati, per le diverse attività dalla stessa svolte, sulla base di una efficiente conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per esigenze di carattere generale;

2)    le spese di investimento necessarie per realizzare i miglioramenti programmati;

3)    la quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi della gestione e graduata in modo da tenere conto del miglioramento dei risultati complessivi e del recupero di gettito nella lotta all’evasione effettivamente conseguiti.”

  1. g) il comma 13-bis è abrogato;
  2. h) al comma 14,

– le parole “nell’atto aggiuntivo” sono sostituite dalle seguenti “nella convenzione”;

– le parole “al Ministero dell’economia e delle finanze” sono sostituite dalle seguenti “all’Agenzia delle entrate”;

  1. i) al comma 14-bis, le parole “in materia di riscossione, esponendo distintamente i dati concernenti i carichi di ruolo ad esso affidati, l’ammontare delle somme riscosse e i crediti ancora da riscuotere, nonché le quote di credito divenute inesigibili. La relazione contiene anche una nota illustrativa concernente   le procedure di riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti, evidenziando in particolare le ragioni della mancata riscossione dei carichi di ruolo affidati. La relazione, anche ai fini della predisposizione del rapporto di cui all’articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmessa all’Agenzia delle entrate e al Ministero dell’economia e delle finanze, ai fini dell’individuazione, nell’ambito dell’atto aggiuntivo di cui al comma 13 del presente articolo, delle metodologie e procedure di riscossione più proficue in termini di economicità della gestione e di recupero dei carichi di ruolo non riscossi” sono sostituite dalle seguenti “con evidenza dei dati relativi ai carichi di ruolo ad esso affidati, l’ammontare delle somme riscosse e i crediti ancora da riscuotere, le quote di credito divenute inesigibili, le procedure di riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti. La relazione è trasmessa all’Agenzia delle entrate per la predisposizione del rapporto di cui all’articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;
  2. L’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è sostituito dal seguente

“Art. 17 (Oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione)

  1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell’evasione e per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari, l’agente della riscossione ha diritto alla copertura dei costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione.
  2. La copertura di cui al comma 1 è effettuata con oneri a carico del bilancio dello Stato inseriti nelle risorse stanziate in favore di Agenzia delle entrate, che ne cura l’erogazione all’Agente della Riscossione; in sede di prima attuazione i finanziamenti di cui all’art. 1 comma 13, lettera i) del D.L. n. 193/2016 sono determinati nell’importo di 990 milioni di euro. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 6-bis del D.L. n. 193/2016, l’eventuale ulteriore utile di esercizio è versato dall’agente della riscossione al bilancio dello Stato.     3. Alla copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato, si provvede anche mediante:
  3. a) una quota, a carico del debitore, denominata spese esecutive, correlata all’attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell’agente della riscossione, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso;
  4. b) una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione, da determinare con il decreto di cui alla lettera a);
  5. c) una quota, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, trattenuta all’atto dei riversamenti, a qualsiasi titolo, in favore di tali enti, in caso di emanazione da parte dell’ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata con il decreto di cui alla lettera a);
  6. d) una quota, trattenuta all’atto del riversamento, pari all’1% delle somme riscosse, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che si avvalgono degli agenti della riscossione. Tale quota può essere rimodulata fino alla metà, in aumento o in diminuzione, con decreto non regolamentare del Ministro dell’Economia e delle Finanze, tenuto conto dei carichi annui affidati e dell’andamento della riscossione.
  7. Le quote riscosse ai sensi del comma 3 del presente articolo sono riversate dall’agente della riscossione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui l’agente della riscossione ha la disponibilità delle somme e delle informazioni complete relative all’operazione di versamento effettuata dal debitore”.
  8. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 17, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 112 del 1999, come modificato dal comma 2 del presente articolo, continua ad applicarsi, in quanto compatibile, il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 21 novembre 2000.
  9. 4. Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 restano fermi, nella misura e secondo la ripartizione previste dalle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge:
  10. a) l’aggio e gli oneri di riscossione dell’agente della riscossione;
  11. b) limitatamente alle attività svolte fino alla stessa data del 31 dicembre 2021, il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica della cartella di pagamento.
  12. 5. L’aggio e gli oneri di riscossione di cui al comma 4, lettera a), sono riversati dall’agente della riscossione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui il medesimo agente ha la disponibilità di tali somme e delle informazioni riguardanti l’operazione di versamento effettuata dal debitore. Le spese di cui al comma 4, lettera b), oggetto di piani di rimborso concordati o stabiliti dalla legge entro il 31 dicembre 2021 ovvero non anticipate dall’ente creditore sono trattenute dall’agente della riscossione; le restanti spese di cui allo stesso comma 4, lettera b), sono riversate agli enti creditori che le hanno anticipate, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 112 del 1999, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
  13. 6. Con riferimento ai carichi di cui al comma 4, relativamente alle attività svolte dal 1° gennaio 2022 si applica la ripartizione del rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica della cartella di pagamento prevista dallo stesso comma 4 e le somme riscosse a tale titolo, nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti alla data di maturazione, sono riversate dall’agente della riscossione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui il medesimo agente ha la disponibilità di tali somme e delle informazioni complete riguardanti l’operazione di versamento effettuata dal debitore.
  14. 7. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
  15. nel comma 326, le parole “triennio 2020-2022” sono sostituite dalle seguenti “biennio 2020-2021”; le parole “, 212 milioni per l’anno 2021” sono sostituite dalle seguenti “e 250 milioni per l’anno 2021,”; le parole “e 38 milioni per l’anno 2022” sono eliminate;
  16. nel comma 327, le parole “212 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “250 milioni”;
  17. Il comma 328 è abrogato.

8 Al comma 2 dell’articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è aggiunto in fine il seguente periodo: “I compiti e le funzioni in materia di riscossione sono disciplinati dall’articolo 1 del decreto del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225”.

  1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, lo statuto, il regolamento e gli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione sono adeguati alle disposizioni di cui al presente articolo.

 

ART. 6.
(Proroga della detassazione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli)

  1. Al comma 44, dell’articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole “Per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021,” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022,”.

 

ART. 7.
(Potenziamento dei piani individuali di risparmio P.I.R.)

  1. Al comma 101 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole «in ciascun anno solare,» le parole «a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «a 40.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 200.000 euro».

 

 

 

Titolo III
Crescita e investimenti

Capo I
Misure per la crescita e per il sostegno alle imprese

ART. 8.
(Proroghe in materia di superbonus fiscale, di riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, di sistemazione a verde ed in materia di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici)

  1. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo, le parole “per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022”, sono sostituite dalle seguenti: “per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022”;
  3. b) al comma 3-bis, dopo le parole “dai soggetti di cui al comma 9, lettera c)” sono aggiunte le seguenti: “e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d)”;
  4. c) al comma 5, primo periodo, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2022”;
  5. d) il comma 8-bis è sostituito dal seguente: “8-bis. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per i quali, alla data del 30 settembre 2021, ai sensi del comma 13-ter risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.”;
  6. e) al comma 13-bis, terzo periodo, dopo le parole “comma 13, lettera a)” sono aggiunte le parole “nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”.
  7. All’articolo 121, comma 7-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole “nell’anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025”.
  8. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
  9. a) all’articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica:

1) al comma 1, al comma 2, lettere a), b) e b-bis), e al comma 2-quater, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”;

2) al comma 2-bis, le parole “nell’anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024”;

  1. b) all’articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia:

1) ai commi 1, 1-bis e 1-ter, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro. La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell’anno precedente a quello dell’acquisto, ovvero siano iniziati nell’anno precedente a quello dell’acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di 5.000 euro è considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini dell’utilizzo della detrazione dall’imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1.”.

  1. All’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole “Per l’anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024”.
  2. All’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole “negli anni 2020 e 2021” sono sostituite dalle seguenti: “nell’anno 2022” e le parole “90 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “60 per cento”.

ART. 9.
(Proroga del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali «Transizione 4.0» e del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative)

  1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 1051 le parole “e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione,” sono soppresse e le parole “commi da 1052 a 1058” sono sostituite dalle seguenti: “commi da 1052 a 1058-ter”;
  3. b) dopo il comma 1057 è inserito il seguente:

“1057-bis. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro”.

  1. c) il comma 1058 è sostituito dal seguente:

“1058. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza”.

  1. d) dopo il comma 1058 sono inseriti i seguenti:

“1058-bis. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

“1058-ter. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.”

  1. e) al comma 1059 le parole “commi 1056, 1057 e 1058” sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: “commi da 1056 a 1058-ter”;
  2. f) al comma 1062 le parole “commi da 1054 a 1058” sono sostituite dalle seguenti: “commi da 1054 a 1058-ter”, le parole “commi 1056, 1057 e 1058” sono sostituite dalle seguenti: “commi da 1056 a 1058-ter” e le parole “commi da 1056 a 1058” sono sostituite dalle seguenti: “commi da 1056 a 1058-ter”;
  3. g) al comma 1063 le parole “commi da 1054 a 1058” sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: “commi da 1054 a 1058-ter”.
  4. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
  5. a) il comma 198 è sostituito dal seguente:

“198. Per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai commi da 199 a 206.”;

  1. b) il comma 203 è sostituito dal seguente:

“203. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d’imposta è riconosciuto, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201, il credito d’imposta è riconosciuto, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d’imposta è riconosciuto, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d’imposta è riconosciuto, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 15 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta”.

  1. c) dopo il comma 203 sono inseriti i seguenti: “203-bis. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d’imposta è riconosciuto, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, in misura pari al 10 per cento, della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.”;

“203-ter. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201, il credito d’imposta è riconosciuto, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.”

“203-quater. Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d’imposta è riconosciuto, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi”.;

203-quinquies. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d’imposta è riconosciuto, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta”.

203-sexies. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d’imposta è riconosciuto, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta”.”

  1. d) al comma 205 le parole “al comma 203” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi da 203 a 203-sexies”.

ART. 10.
(Rifinanziamento della misura “Nuova Sabatini”)

  1. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è integrata di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

ART. 11.
(Stabilizzazione del fondo 394 e fondo perduto)

  1. Per il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane, sono disposti i seguenti interventi:
  2. a) la dotazione del fondo rotativo di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;
  3. b) la dotazione del fondo di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma.

ART. 12.
(Unificazione e stabilizzazione fondi ICE)

  1. Per il potenziamento delle politiche di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane, sono disposti i seguenti interventi:
  2. a) all’articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 18-bis, le parole “R.E.TE. Imprese Italia, di Alleanza delle Cooperative italiane e dell’Associazione bancaria italiana” sono sostituite dalle seguenti: “di Alleanza delle Cooperative italiane e dell’Associazione bancaria italiana, nonché da un rappresentante del settore artigiano, individuato, a rotazione annuale, tra i presidenti di Casartigiani, della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, di Confartigianato Imprese e da un rappresentante del settore del commercio, individuato, a rotazione annuale, tra i presidenti di Confcommercio e di Confesercenti.” ed è aggiunto infine il seguente periodo: “Ai componenti della cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati”;

2) dopo il comma 20, sono inseriti i seguenti: “20-bis. La programmazione triennale dell’utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 19 è adottata con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, tenuto conto degli indirizzi della Cabina di regia di cui al comma 18-bis. Sul decreto di cui al primo periodo è acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

20-ter. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferisce annualmente al Parlamento sull’andamento dell’attività promozionale e sull’attuazione della programmazione di cui al comma 20-bis, sulla base di una relazione predisposta dall’Agenzia.”.

  1. b) il fondo di cui all’articolo 14, comma 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementato per 63.722.329 euro per l’anno 2025, per 69.322.329 euro per l’anno 2026, per 73.722.329 euro per l’anno 2027, per 76.322.329 euro per l’anno 2028 e per 81.322.329 euro a decorrere dall’anno 2029;
  2. c) l’articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è abrogato;
  3. d) all’articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, i commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 8, 9 sono abrogati;
  4. e) l’articolo 1, comma 297, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è abrogato.

 

Capo II
Misure per l’accesso al credito e la liquidità delle imprese

ART. 13.
(Fondo di garanzia per le PMI)

  1. All’articolo 13, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. al comma 1:

1) al primo periodo, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti “30 giugno 2022, fatto salvo quanto previsto dalle lettere a), e m)”;

2) alla lettera a), le parole “a titolo gratuito;” sono sostituite dalle seguenti: “a titolo gratuito. A decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie sono concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;”;

3)  alla lettera g), in principio, sono inserite le parole “fino al 30 giugno 2022,”;

4) alla lettera m), primo periodo, dopo le parole: “con copertura al 90 per cento”, sono aggiunte le seguenti: “e, dal 1° gennaio 2022, con copertura all’80 per cento,” e dopo il periodo «senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.» è aggiunto il seguente «A decorrere dal 1° aprile 2022 per il rilascio della garanzia di cui alla presente lettera è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.» ;

  1. al comma 12-bis le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti “30 giugno 2022”.
  2. 2. Alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 presentate a far data dal 1° luglio 2022 non si applica la disciplina disposta dall’articolo 13, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in applicazione della Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e sue successive modificazioni e integrazioni, recante un  “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
  3. 3. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, l’importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è pari a 5 milioni di euro e la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia, fatta salva l’ammissibilità alla garanzia del Fondo dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione. Le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del predetto modello di valutazione sono garantite dal Fondo nella misura massima del 60 per cento dell’importo della medesima operazione finanziaria. In relazione alla riassicurazione, la predetta misura massima del 60 per cento è riferita alla misura della copertura del Fondo di garanzia rispetto all’importo dell’operazione finanziaria sottostante, come previsto dall’articolo 7, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017; restano ferme le maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari, dal predetto decreto ministeriale 6 marzo 2017.
  4. All’articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole “allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese” sono aggiunte le seguenti: “. Il Fondo opera entro il limite massimo di impegni assumibile, fissati annualmente dalla legge di bilancio, sulla base: a) di un piano annuale di attività, che definisce previsionalmente la tipologia e l’ammontare preventivato degli importi oggetto dei finanziamenti da garantire, suddiviso per aree geografiche, macro-settori e dimensione delle imprese beneficiarie e le relative stime di perdita attesa; b) del sistema dei limiti di rischio che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio del portafoglio delle garanzie del Fondo, tenuto conto dello stock in essere e delle operatività considerate ai fini della redazione del piano annuale di attività, la misura, in termini percentuali ed assoluti degli accantonamenti prudenziali a copertura dei rischi nonché l’indicazione delle politiche di governo dei rischi e dei processi di riferimento necessari per definirli e attuarli. Il Consiglio di gestione del citato Fondo delibera il piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio che sono approvati, entro il 30 settembre di ciascun anno, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). Per l’esercizio finanziario 2022, nelle more dell’adozione del primo piano annuale di attività e del primo sistema dei limiti di rischio di cui alla presente lettera, il limite massimo di impegni assumibile è fissato dalla legge di bilancio in assenza della delibera del CIPESS. Ai fini dell’efficiente programmazione e allocazione delle risorse da stanziare a copertura del fabbisogno finanziario del Fondo e dell’efficace e costante monitoraggio dell’entità dei rischi di escussione delle garanzie pubbliche, anche in relazione alla stima del relativo impatto sui saldi di bilancio, funzionale alla redazione dei documenti di finanza pubblica e alle rilevazioni statistiche ad essi correlate, il Consiglio di gestione del menzionato Fondo trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico, su base semestrale, una relazione volta a fornire una panoramica dei volumi e della composizione del portafoglio e delle relative stime di rischio e su base almeno trimestrale, e in ogni caso su richiesta, un prospetto di sintesi recante l’indicazione del numero di operazioni effettuate dell’entità del finanziamento residuo e del garantito in essere, della stima di perdita attesa e della percentuale media di accantonamento a presidio del rischio relativi al trimestre di riferimento, unitamente alla rendicontazione sintetica degli indennizzi e dei recuperi effettuati nel trimestre precedente.”.
  5. Per l’anno 2022 il limite cumulato massimo di assunzione degli impegni che il Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 può assumere è fissato in 210.000 milioni di euro, di cui in 160.000 milioni di euro riferibili allo stock di garanzie in essere al 31 dicembre 2021 e 50.000 milioni di euro riferito al limite massimo degli impegni assumibili per le garanzie da concedere nel corso dell’esercizio finanziario 2022.
  6. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è incrementata di 520 milioni di euro per il 2024, 1,7 miliardi di euro per il 2025, 650 milioni di euro per il 2026 e 130 milioni di euro per il 2027. Al medesimo Fondo di garanzia affluiscono altresì le rivenienze della sezione speciale del Fondo di cui all’articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile, 2020, n. 27.

ART. 14.
(Misure in materia di garanzie a sostegno della liquidità delle imprese)

  1. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 1, commi 1, 2, lettera a), 13 e 14-bis le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;
  3. b) all’articolo 1-bis.1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;

ART. 15.
(Garanzia green)

“1. All’articolo 64, comma 5, decreto-legge 16 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Per gli esercizi successivi, le risorse del predetto fondo destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. sono determinate con la legge di bilancio, tenuto conto dei limiti di impegno definiti ai sensi del comma 2”.

  1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 64, commi 2 e 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120, per l’anno 2022, le risorse disponibili sul fondo di cui all’articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono destinate alla copertura delle garanzie di cui al medesimo articolo 64 nella misura di 565 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000 milioni di euro.

ART. 16.
(Proroga dell’operatività straordinaria del fondo Gasparrini)

  1. All’articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole “fino al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2022”.

ART. 17.
(Modifiche agli incentivi per le aggregazioni tra imprese)

  1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 234, il primo periodo è sostituito dal seguente: “La trasformazione in credito d’imposta avviene, per un quarto, alla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 233 e, per i restanti tre quarti, al primo giorno dell’esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 233 per un ammontare complessivo non superiore al minore importo tra 500 milioni di euro e il 2 per cento della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all’articolo 2501-quater del codice civile, senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore, ovvero il 2 per cento della somma delle attività oggetto di conferimento. In caso di aggregazioni realizzate mediante conferimento d’azienda, i componenti di cui al comma 233 del conferitario rilevano ai fini della trasformazione negli stessi limiti e alle stesse condizioni previsti per le perdite che possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante di cui al comma 7 dell’articolo 172 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; a tal fine, è obbligatoria la redazione della situazione patrimoniale ai sensi dell’articolo 2501-quater, commi primo e secondo, del codice civile.”
  3. b) al comma 234, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Se alle operazioni di cui al comma 233 partecipano società controllanti capogruppo tenute a redigere il bilancio consolidato secondo i principi contabili ad esse applicabili, ai fini del periodo precedente per tali società si considerano le attività risultanti dall’ultimo bilancio consolidato disponibile.”;
  4. c) al comma 235 le parole: “a seguire, le perdite trasferite al soggetto controllante e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile da parte dello stesso” sono sostituite dalle seguenti: “a seguire, le perdite complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante ai sensi dell’articolo 118 del medesimo testo unico”;
  5. d) al comma 238, le parole: “entro un anno” sono sostituite dalle seguenti: “entro due anni”.
  6. e) ai commi 233 e 238 le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti “30 giugno 2022”;
  7. All’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti parole “31 dicembre 2021”.

ART. 18.
(Incremento del limite annuo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite previsto dall’articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 2 milioni di euro.

 

 

 

 

Titolo IV
Lavoro, famiglia e politiche sociali

Capo I
Riordino della disciplina del reddito di cittadinanza

ART. 19.
(Rifinanziamento RdC)

  1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 1.065,3 milioni di euro per l’anno 2022, 1.064,9 milioni di euro per l’anno 2023, 1.064,4 milioni di euro per l’anno 2024, 1.063,5 milioni di euro annui per l’anno 2025, 1.062,8 milioni di euro per l’anno 2026, 1.062,3 milioni di euro per l’anno 2027, 1.061,5 milioni di euro per l’anno 2028, 1.061,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029.

ART. 20.
(Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza)

  1. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 2:

1) dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:

“1-quater. Con riferimento ai requisiti patrimoniali di cui al comma 1 con specifico riferimento ai beni detenuti all’estero, l’INPS provvede a definire annualmente, entro il 31 marzo, un piano di verifiche dei requisiti patrimoniali dichiarati nella dichiarazione sostitutiva unica di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio del Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, anche ai fini della verifica dei requisiti per l’RdC. Il Piano di verifica, definito con la collaborazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’Agenzia delle entrate e col supporto della Guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 11, comma 13, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può prevedere anche lo scambio di dati con le competenti autorità dello Stato estero, sulla base di accordi bilaterali. Il Piano dei controlli è approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro 60 giorni dalla presentazione.”;

2) al comma 7, al primo periodo, dopo le parole “eventualmente incluso nell’ISEE” sono inserite le seguenti: “inclusivo dell’ammontare eventualmente sottratto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera d), secondo periodo, della legge 1 aprile 2021, numero 46”.

  1. b) all’articolo 3:

1) al comma 4, primo periodo, dopo le parole “n. 601” sono inserite le seguenti: “e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile”

2) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: “I redditi da lavoro dipendente percepiti dal richiedente o da uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del RdC, concorrono alla determinazione del beneficio economico nella misura dell’80 per cento.”.

3) al comma 9, le parole “trenta giorni dall’inizio” sono sostituite dalle seguenti: “il giorno antecedente all’inizio”;

  1. c) all’articolo 4:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. La domanda di RdC resa dall’interessato all’INPS per sé e tutti i componenti maggiorenni del nucleo, come definito dall’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del RdC, ai sensi del comma 2, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, ed è trasmessa dall’INPS all’ANPAL, ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. La domanda di RdC che non contiene le dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro di cui al presente comma è improcedibile.”

2) al comma 8, lettera b), numero 5), le parole “tre offerte” sono sostituite dalle seguenti: “due offerte”;

3) al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) nell’alinea sono soppresse le parole “alla durata di fruizione del beneficio del Rdc e”;
  2. b) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) entro ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta”;
  3. c) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale, con le caratteristiche di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, quando il luogo di lavoro non dista più di ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, in caso sia di prima sia di seconda offerta”;

4) al comma 15, dopo le parole “settimanali con il consenso di entrambe le parti.” sono inserite le seguenti: “Nell’ambito dei progetti utili alla collettività, i Comuni sono tenuti ad impiegare almeno un terzo dei percettori di RdC residenti. Lo svolgimento di tali attività da parte dei percettori di RdC è a titolo gratuito e non è assimilabile ad una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta, comunque, l’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche.”;

  1. d) all’articolo 5:

1) al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. a) al primo periodo, le parole “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, possono essere individuate” sono sostituite dalle seguenti: “ Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate” e, dopo le parole “decreto legislativo n. 147 del 2017”, sono inserite le seguenti: “, nonché le modalità di precompilazione della richiesta di RdC, sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati di cui al comma 4”;
  2. b) al secondo periodo, le parole “del decreto di cui al primo periodo” sono sostituite dalle seguenti: “dei decreti di cui al primo periodo”;

2) al comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. a) al terzo periodo, dopo le parole “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” sono inserite le seguenti: “e fermi restando i dati di cui al comma 2”;
  2. b) il quinto periodo è sostituito dal seguente: “In ogni caso, la valutazione e l’eventuale riconoscimento da parte dell’INPS avvengono entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all’Istituto.”;

3) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “I Comuni effettuano a campione, all’atto della presentazione dell’istanza, verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato nella domanda per l’accesso al Rdc e sull’effettivo possesso dei requisiti di cui al primo periodo nonché, successivamente all’erogazione del beneficio, sulla permanenza degli stessi. A tal fine l’INPS rende disponibili ai Comuni le informazioni rilevanti per il tramite della piattaforma di cui all’articolo 6, comma 1. I criteri per la selezione del campione sono definiti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali con la partecipazione dell’INPS, al quale è tempestivamente comunicato l’esito delle verifiche e dei controlli attraverso la piattaforma di cui all’articolo 6, comma 1, finalizzata al coordinamento dei Comuni.”;

4) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

“4-bis. I dati anagrafici, di residenza, di soggiorno e di cittadinanza, dichiarati in modo analitico nella domanda, sono preventivamente e tempestivamente verificati dall’INPS sulla base delle informazioni presenti nelle banche dati a disposizione dell’Istituto.

4-ter. L’INPS comunica tempestivamente ai Comuni responsabili dei controlli ai sensi dell’articolo 7, comma 15, le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici mediante la piattaforma di cui all’articolo 6, comma 1.

4-quater. L’esito delle verifiche è comunicato dai Comuni all’INPS attraverso la piattaforma di cui all’articolo 6, comma 1, entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4-ter da parte dell’INPS. Durante tale termine il pagamento delle somme è sospeso. Decorso tale termine, qualora l’esito delle verifiche non sia comunicato dai Comuni all’INPS, il pagamento delle somme è comunque disposto. Il responsabile del procedimento del Comune risponde per il danno erariale causato dalla eventuale corresponsione delle somme non dovute.

4-quinquies. L’Anagrafe nazionale di cui al comma 4, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mette comunque a disposizione della piattaforma di cui all’articolo 6, comma 1, le informazioni disponibili sui beneficiari del Rdc”;

  1. e) all’articolo 6, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente: “2-ter. La piattaforma di cui al comma 2 opera in cooperazione con il portale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri inPA.gov.it.”.
  2. f) all’articolo 7:

1) al comma 3, le parole “e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,” sono sostituite dalle seguenti: “e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422, 600, 600-bis, 601, 602, 628, 629, 640-bis, 644, 648, 648-bis, 648-ter, del codice penale, dall’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, per i delitti aggravati ai sensi dell’articolo 416-bis1 del codice penale, e per i reati di cui all’articolo 73, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e, per quanto riguarda l’ipotesi di cui al comma 5, in caso di recidiva, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dell’articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all’articolo 80 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e per i reati di cui all’articolo 12, comma 1, quando ricorra l’aggravante del comma 3-ter, e comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,”;

2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “3-bis. Nel caso di condanna definitiva per i reati di cui al comma 3, qualora il condannato abbia reso la dichiarazione ai sensi dell’articolo 7-ter, comma 3, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all’INPS entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della sentenza definitiva.”

3) al comma 5:

  1. a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) non si presenta presso il Centro per l’impiego entro il termine da questo fissato;”;
  2. c) alla lettera e), le parole “almeno una di tre” sono sostituite dalla seguente: “due”.
  3. g) all’articolo 8:

1) al comma 1, le parole: “Al datore di lavoro privato che comunica alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l’ANPAL le disponibilità dei posti vacanti, e che su tali posti assuma a tempo pieno e indeterminato, anche mediante contratto di apprendistato, soggetti beneficiari di Rdc,” sono sostituite dalle seguenti: “Al datore di lavoro privato che a assuma a tempo indeterminato, pieno o parziale, o determinato o anche mediante contratto di apprendistato, i soggetti beneficiari di Rdc,”

2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: ”1-bis. Al fine di agevolare l’occupazione dei soggetti percettori di RdC, alle agenzie per il lavoro di cui al 10 settembre 2003 n. 276 è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione, il 20 per cento dell’incentivo previsto all’articolo 8, comma 1.

  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle more della sottoscrizione di apposita convenzione tra l’INPS, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, per lo scambio massivo dei dati, l’INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, trasmette al Ministero della giustizia l’elenco dei soggetti beneficiari del RdC, per la verifica dei soggetti che risultino già condannati con sentenza passata in giudicato da meno di dieci anni per i reati di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ai fini della revoca del RdC eventualmente percepito.
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il beneficio economico mensile di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotto di una somma pari a 5 euro per ciascun mese a partire dal sesto mese di percezione del beneficio, nei limiti di quanto previsto al comma 5.
  3. La riduzione di cui al comma 3 non opera per i nuclei familiari composti esclusivamente da componenti non tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di cittadinanza, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2019, nonché per i nuclei familiari fino a quando tra i componenti sia presente almeno un soggetto minore di tre anni di età ovvero una persona con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE.
  4. 5. La riduzione di cui al comma 3 si applica solo nei casi in cui il beneficio economico mensile, anche a seguito della rideterminazione di cui al medesimo comma 3, non risulti inferiore a 300 euro, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del medesimo d.l. n. 4 del 2019.
  5. La riduzione di cui al comma 3 è sospesa dal mese successivo a quello in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia avviato attività da lavoro dipendente o autonomo da almeno un mese continuativo. A decorrere dal termine di sospensione di cui al primo periodo, il beneficio è rideterminato nelle modalità ordinarie e la riduzione opera eventualmente nelle modalità di cui al comma 3 a partire dal sesto mese successivo alla perdita dell’occupazione.
  6. La riduzione di cui ai commi da 3 a 6, cumulata a partire dal mese dell’ultimo azzeramento, continua ad essere applicata anche a seguito dell’eventuale rinnovo del beneficio ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 2019.
  7. All’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 sono apportate le modificazioni di seguito indicate.
  8. a) alla lettera d) le parole “ovvero, per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, superiore di almeno il dieci per cento rispetto al beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione.” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero, per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio mensile massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione, ri-proporzionata in base all’orario di lavoro previsto nel contratto individuale di lavoro.”;
  9. b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: ”d-bis) per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, rapporto di lavoro a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno previsto nei medesimi contratti collettivi, rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore a tre mesi.”

ART. 21.
(Oneri di funzionamento dei centri per l’impiego)

  1. Per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l’impiego correlati all’esercizio delle relative funzioni, ai sensi dell’articolo 12, comma 3-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e in connessione con l’incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro di cui all’articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, è autorizzata una spesa nel limite di 70 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.
  2. A decorrere dall’anno 2022 è altresì autorizzata una spesa nel limite di 20 milioni di euro per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l’impiego derivanti dalle attività connesse all’attuazione delle politiche attive del lavoro in favore dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione.

 

 

 

 

Capo II
Pensioni

ART. 22.
(Disposizioni integrative del trattamento di pensione anticipata)

  1. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche:
  2. a) all’articolo 14, comma 1 sono aggiunti, alla fine i seguenti periodi: “I requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui al primo periodo del presente comma sono determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2022. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente alle predette date, ferme restando le disposizioni del presente articolo.”;
  3. b) all’articolo 14, commi 2, 3 e 6 le parole “quota 100” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 1”;
  4. c) all’articolo 14, comma 7, le parole “quota 100” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 1” e al secondo periodo, le parole “In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019,” sono sostituite dalle seguenti “In sede di applicazione per l’anno 2022, entro il 28 febbraio 2022,”;
  5. d) all’articolo 22, comma 1, le parole “quota 100 di cui al presente decreto entro il 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 14, comma 1”;
  6. e) all’articolo 23, comma 1, le parole “quota 100 ai sensi dell’articolo 14” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 14, comma 1”.

ART. 23.
(Fondo per l’uscita anticipata dei lavoratori delle imprese in crisi)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022, 200 milioni di euro per l’anno 2023 e 200 milioni di euro per l’anno 2024, destinato a favorire l’uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un’età anagrafica di almeno 62 anni.2. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

ART. 24.
(Modifica della normativa sull’APE sociale)

  1. Con effetto dal 1° gennaio 2022, all’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a)  al comma 179, alinea: le parole le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;b)  al comma 179, lettera a) le parole “da almeno tre mesi” sono soppresse;c) le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 179 si applicano ai lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all’allegato A annesso alla presente legge;2. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementata di 141,4 milioni di euro per l’anno 2022, 275,0 milioni di euro per l’anno 2023, 247,6 milioni di euro per l’anno 2024, 185,2 milioni di euro per l’anno 2025, 104,5 milioni di euro per l’anno 2026 e di 16,9 milioni di euro per l’anno per l’anno 2027. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate per l’anno 2022.

 

ART. 25.
(Opzione donna)

  1. All’articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche:
  2. a) al comma 1, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Il trattamento pensionistico di cui al primo periodo del presente comma è altresì riconosciuto nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un’età pari o superiore a 60 anni per le lavoratrici dipendenti e a 61 anni per le lavoratrici autonome”
  3. b) al comma 3 le parole “In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2021,” vanno sostituite dalle seguenti: “In sede di applicazione per l’anno 2022, entro il 28 febbraio 2022,”.

ART. 26.
(Istituzione di un fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. In relazione alla specificità del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevista dall’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2022, 40 milioni di euro per l’anno 2023 e 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, da destinare all’adozione di provvedimenti normativi volti alla progressiva perequazione del relativo regime previdenziale, attraverso l’introduzione, nell’ambito degli istituti già previsti per il medesimo personale, di misure:
  2. compensative rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo;
  3. integrative delle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 26, comma 20, della legge n. 448 del 1998, per il personale immesso nei ruoli delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo.
  4. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite garantendo che almeno il 50% sia destinato alla finalità di cui alla lettera b) del medesimo comma.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante………….»

 

ART. 27.
(Applicazione al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092)

  1. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità prevista dall’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile.
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1, quantificati in 28.214.318 euro per l’anno 2022, 32.527.983 euro per l’anno 2023, 46.764.831 per l’anno 2024, 39.840.709 euro per l’anno 2025, 43.000.595 euro per l’anno 2026, 46.901.974 euro, per l’anno 2027, 49.248.807 per l’anno 2028, 49.927.172 per l’anno 2029, 54.721.615 per l’anno 2030 e 57.469.415 euro a decorrere dall’anno 2031, si provvede mediante……….. ».

ART. 28.
(Norme a garanzia delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti)

  1. Al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (INPGI) ai sensi dell’articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime di sostitutività delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma.
  2. Il regime pensionistico dei soggetti di cui al comma 1 è uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1° luglio 2022. In particolare, per gli assicurati presso la gestione sostitutiva dell’INPGI, l’importo della pensione è determinato dalla somma:
  3. a) delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 30 giugno 2022 calcolate applicando le disposizioni vigenti presso l’INPGI;
  4. b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° luglio 2022, applicando le disposizioni vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
  5. Fermo restando quanto previsto al comma 2, ai soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell’INPGI per i quali il primo accredito contributivo decorre in data compresa tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016, non si applica il massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. Il meccanismo del massimale contributivo di cui alla suddetta disposizione si applica ai soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell’INPGI con primo accredito contributivo decorrente in data successiva al 31 dicembre 2016, per i quali il trattamento pensionistico è calcolato esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo.
  6. Fermo restando quanto previsto al comma 2, ai fini del diritto al trattamento pensionistico, i soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell’INPGI che abbiano maturato entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente presso l’INPGI alla predetta data conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la medesima normativa.
  7. Il comitato di cui all’articolo 22 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è integrato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante dell’organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria dei giornalisti, limitatamente alle adunanze e alle problematiche concernenti i soggetti di cui al comma 1.
  8. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni sono riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l’INPGI alla data del 30 giugno 2022. I trattamenti sono erogati a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 alla quale afferisce la contribuzione per lo stesso periodo. A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
  9. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 l’assicurazione infortuni continua a essere gestita secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l’INPGI alla data del 30 giugno 2022. I trattamenti sono erogati a carico dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), al quale afferisce la relativa contribuzione. A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
  10. Al fine di garantire la continuità delle funzioni trasferite ai sensi del presente articolo, un contingente di personale non superiore a 100 unità selezionato, nell’ambito dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l’INPGI alla data del 31 dicembre 2021, attraverso una procedura di selezione finalizzata all’accertamento dell’idoneità in relazione al profilo professionale di destinazione, nonché alla valutazione delle capacità in ordine alle funzioni da svolgere, è inquadrato presso l’INPS. La procedura di selezione è completata entro tre mesi dalla data della pubblicazione del decreto di cui al comma 9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, il personale che ottiene una valutazione positiva nella procedura di selezione è inquadrato nei relativi ruoli sulla base della tabella di comparazione di cui al comma 9. Conseguentemente la dotazione organica dell’INPS è incrementata di un numero di posti corrispondente alle unità di personale trasferite.
  11. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, in conformità ai principi stabiliti dall’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le modalità per lo svolgimento della procedura di selezione ed è definita la tabella di comparazione applicabile ai fini dell’inquadramento nei ruoli dell’INPS del personale selezionato, nei limiti delle risorse finanziarie di cui ai commi 13 e 17.
  12. I dipendenti provenienti dall’INPGI mantengono il trattamento economico fisso percepito alla data dell’inquadramento, nonché il regime previdenziale previsto per essi alla stessa data. Nel caso in cui il suddetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello in godimento al personale già dipendente dell’INPS, si applica un differenziale, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, anche determinati dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.
  13. Al fine di favorire una rapida ed efficace integrazione delle funzioni, è costituito un Comitato di integrazione composto dal direttore generale e da tre dirigenti dell’INPGI, in carica alla data del 31 dicembre 2021, nonché da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell’INPS, coordinati dal direttore generale dell’INPS, con il compito di pervenire alla unificazione delle procedure operative e correnti entro il 31 dicembre 2022. Ai componenti del Comitato non possono essere corrisposti gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
  14. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disposta, in coerenza con i principi di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, l’integrazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS con due membri designati in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria di giornalisti.
  15. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di cui al comma 1, gli organi dell’INPGI possono compiere atti di amministrazione straordinaria soltanto previa notifica ai Ministeri vigilanti. Gli organi di amministrazione dell’INPGI adottano in via straordinaria, entro il 30 settembre 2022, il rendiconto al 30 giugno 2022 della gestione sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria, da trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell’economia e delle finanze, per i fini di cui dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Entro quindici giorni dalla data di adozione della motivata decisione definitiva sul suddetto rendiconto, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e sulla base delle risultanze dello stesso, con delibera del consiglio di amministrazione dell’INPGI da trasmettere per l’approvazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell’economia e delle finanze, sono trasferite all’INPS le risorse strumentali e finanziarie di competenza della medesima gestione.
  16. Entro il 30 giugno 2022, l’INPGI provvede, con autonome deliberazioni soggette ad approvazione ministeriale ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, alla modifica dello statuto e dei regolamenti interni, secondo i principi e criteri di cui all’articolo 6, commi 1 e 3, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ai fini dell’adeguamento alla funzione di ente di previdenza e assistenza dei giornalisti professionisti e pubblicisti che svolgono attività autonoma di libera professione giornalistica, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. Entro quindici giorni dalla data di approvazione dello statuto da parte dei Ministeri vigilanti, sono indette le elezioni per il rinnovo degli organi dell’Istituto. Tali organi entrano in carica in data successiva a quella di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti della delibera di trasferimento delle risorse strumentali e finanziarie, di cui di cui al comma 13.
  17. Al fine di garantire la continuità delle prestazioni poste a carico dell’INPS, a decorrere dal 1° luglio 2022, lo stesso Istituto è autorizzato a fare ricorso ad anticipazioni della tesoreria statale da estinguersi entro e non oltre il 31 dicembre 2022.
  18. L’articolo 16-quinquies, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato. Fino al 30 giugno 2022 è sospesa, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria dell’INPGI, l’efficacia delle disposizioni del comma 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
  19. Ai fini dell’attuazione del presente articolo è autorizzato il trasferimento all’INPS dell’importo di …… per l’anno 2022 e di …..

 

Capo III
Altre misure in materia di lavoro, famiglia, politiche sociali, giovanili e sport

ART. 29.
(Esoneri contributivi per lavoratori provenienti da imprese in crisi)

  1. L’esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto anche ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo ivi considerato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 15 milioni di euro si provvede a valere ……..

ART. 30.
(Rifinanziamento Fondo sociale per occupazione e formazione)

  1. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 350 milioni di euro per l’anno 2022 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
  2. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 1 si provvede nella misura di 12 milioni di euro per l’anno 2022 al finanziamento dell’indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro per l’anno 2022, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio.
  3. A valere sul Fondo sociale per l’occupazione e formazione di cui al comma 1 si provvede, nella misura di 7 milioni di euro per l’anno 2022, al finanziamento dell’indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro per l’anno 2022, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio.
  4. Le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center, di cui all’articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono prorogate per l’anno 2022 nel limite di spesa di 20 milioni di euro. All’onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 1
  5. È prorogata per gli anni 2022 e 2023 la disposizione di cui all’articolo 43 bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni, nella legge 16 novembre 2018, n. 130. All’onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 1.
  6. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziate ulteriori risorse per un importo pari a 60 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 1, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le predette regioni possono destinare, nell’anno 2022, le risorse stanziate ai sensi del primo periodo alle medesime finalità dell’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell’articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
  7. L’integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l’anno 2022 nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All’onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 19 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 1.
  8. La disposizione di cui all’articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è ulteriormente prorogata per gli anni 2022, 2023 e 2024 nel limite di spesa rispettivamente di 130 milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per l’anno 2023 e 50 milioni di euro per l’anno 2024. Gli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 130 milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per l’anno 2023 e 50 milioni di euro per l’anno 2024, sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 1.
  9. Per gli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, in relazione alle risorse già stanziate, le risorse di cui al comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017 n. 205, sono incrementate di euro 50 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 1.

 

ART. 31.
(Integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria)

  1. Al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner coinvolti dall’attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all’articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 può essere prorogato di ulteriori 12 mesi. Il predetto trattamento può proseguire anche successivamente alla conclusione dell’attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2023. La proroga dei trattamenti di cui al presente comma è riconosciuta nel limite di 63,5 milioni di euro per l’anno 2022 e di 193,6 milioni di euro per l’anno 2023.
  2. In deroga all’articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 aprile 2016, n. 95269, il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale eroga una prestazione integrativa del trattamento di cui al comma 1, secondo periodo, tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari al sessanta per cento della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dai lavoratori interessati dall’integrazione salariale di cui al comma 1, secondo periodo, nell’anno 2019, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario. La prestazione integrativa di cui al primo periodo del presente comma è concessa nei limiti di spesa di 32,7 milioni di euro per l’anno 2022 e 99,9 milioni di euro per l’anno 2023. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma sulla base dei provvedimenti di autorizzazione. A tal fine, il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale è incrementato di 32,7 milioni di euro per l’anno 2022 e 99,9 milioni di euro per l’anno 2023. Sono altresì a carico del fondo i programmi formativi per il mantenimento e l’aggiornamento delle qualifiche professionali e delle licenze necessarie per lo svolgimento della prestazione lavorativa; i programmi formativi possono essere cofinanziati dalle regioni nell’ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro. Qualora dal predetto monitoraggio emergano risparmi di spesa, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministero dell’Economia e Finanze può essere disposto, fermo restando il limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma, l’incremento della percentuale di cui al primo periodo del presente comma fino al valore massimo dell’ottanta per cento.
  3. Le società Alitalia Sai e Alitalia Cityliner che abbiano usufruito del   trattamento   di   integrazione   salariale di cui al comma 1, previa autorizzazione dell’INPS a seguito di apposita richiesta, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto   relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro e dal pagamento del contributo previsto dall’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

ART. 32.
(Congedo di paternità)

  1. 1. Al comma 354 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al primo periodo, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e dall’anno 2021»;
  3. b) al secondo periodo, le parole: ««, a sette giorni per l’anno 2020 e a dieci giorni per l’anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, a sette giorni per l’anno 2020 e a dieci giorni dall’anno 2021»;
  4. c) al terzo periodo, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e dall’anno 2021».

ART. 33.
(Fondo povertà educativa)

  1. All’articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) Al primo periodo, le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «,2018 e 2024»;
  3. b) Al secondo periodo, le parole: «e a 45 milioni di euro per l’anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, a 45 milioni di euro per l’anno 2023 e a 25 milioni di euro per l’anno 2024»
  4. Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile di cui all’articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogato per gli anni 2023 e 2024.

 

ART. 34.
(Finanziamento del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere)

  1. All’articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022» sono sostituite con le seguenti parole: « 52 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022» e sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «, nonché al sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche attraverso la definizione di procedure per l’acquisizione, da parte delle imprese pubbliche e private, di una certificazione della parità di genere cui siano connessi benefici contributivi a favore del datore di lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro con delega per le pari opportunità, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma».

 

ART. 35.
(Decontribuzione lavoratrici madri)

  1. In via sperimentale per l’anno 2022 è riconosciuto nella misura del cinquanta per cento l’esonero per un anno del versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato a decorrere dal rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

ART. 36.
(Piano strategico nazionale per le politiche per la parità di genere)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l’Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate delle associazioni di donne impegnate nella promozione della parità di genere e nel contrasto alla discriminazione delle donne, e adotta un “Piano strategico nazionale per la parità di genere”, in coerenza con gli obiettivi della Strategia europea per la parità di genere  2020-2025.  2. Il Piano ha l’obiettivo di individuare buone pratiche per combattere gli stereotipi di genere, colmare il divario di genere nel mercato del lavoro, raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi settori economici, affrontare il problema del divario retributivo e pensionistico e colmare il divario e conseguire l’equilibrio di genere nel processo decisionale. 3. Per la finalità di cui al comma 1 sono istituiti presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio nazionale per l’integrazione delle politiche per la parità di genere.4. L’Osservatorio nazionale per l’integrazione delle politiche per la parità di genere è costituito da esperti nominati dal Presidente del Consiglio o dall’Autorità politica dallo stesso delegata, anche su designazione delle Regioni, dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e dell’Unione delle Province d’Italia. Ne fanno parte i rappresentanti delle Associazioni impegnate sul tema della parità di genere e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale. Ne fa altresì parte un rappresentante della Rete nazionale dei Comitati Unici di Garanzia, dell’Istituto Nazionale di Statistica, dell’Istituto di Ricerche sulla popolazione e le politiche Sociali del Consigli Nazionale delle Ricerche e della Conferenza dei rettori delle Università italiane (C.R.U.I). 5. Competono all’Osservatorio le funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per dare attuazione alle indicazioni contenute nel Piano di cui al comma 1, valutandone l’impatto al fine di migliorarne l’efficacia e integrarne gli strumenti. Ai componenti dell’Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.6. La Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dall’Autorità politica delegata, è il luogo deputato alle funzioni di raccordo tra i livelli istituzionali, anche territoriali, coinvolti, al fine di garantire il coordinamento fra le azioni a livello centrale e territoriale e di individuare e promuovere buone pratiche condivise. 7. Al fine di realizzare un sistema nazionale di certificazione della parità di genere che accompagni e incentivi le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il gap di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, parità salariale a parità di mansioni, politiche di gestione delle differenze di genere e tutela della maternità, l’Osservatorio si avvale di un Tavolo di lavoro sulla “certificazione di genere alle imprese”. Ai componenti del Tavolo di lavoro permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.8. Presso il Dipartimento per le pari opportunità è istituito altresì un sistema informativo con funzione di piattaforma di raccolta di dati disaggregati per genere e di informazioni sulla certificazione, nonché di albo degli enti accreditati. 9. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio o dell’Autorità politica delegata, sono disciplinati la composizione, il funzionamento e i compiti dell’Osservatorio nazionale per le politiche per la parità di genere. Con decreto del Presidente del Consiglio o dell’Autorità politica delegata sono altresì stabiliti i parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere, con particolare riferimento alla retribuzione corrisposta e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e dei consiglieri territoriali e regionali di parità nel controllo e nella verifica del rispetto dei requisiti necessari al loro mantenimento. 10. Per il finanziamento del Piano di cui al comma 1, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dal 2022.

ART. 37.
(Proroga delle misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile, nonché misure per l’apprendistato dei giovani lavoratori sportivi)

  1. All’articolo 64, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 3 le parole “al 30 giugno 2022”, sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2022;
  3. b) al comma 9 le parole “al 30 giugno 2022”, sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2022”.
  4. Al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 242 milioni di euro per l’anno 2022.
  5. Per le operazioni di finanziamento previste dall’art. 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. ammesse all’intervento della garanzia del Fondo di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene accantonato a coefficiente di rischio un importo non inferiore all’8 per cento dell’importo garantito del finanziamento stesso.
  6. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 242 milioni di euro quanto ai commi 1, lett. a), 2 e 3, e a 260,48 milioni di euro quanto al comma 1, lett. b), si provvede ai sensi dell’articolo XXX.
  7. All’articolo 30 del decreto legislativo 28 giugno 2021, n. 36 dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Per le società e associazioni sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante il limite massimo di età di cui all’articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è ridotto a 23 anni.”.

ART. 38.
(Detrazioni fiscali delle locazioni stipulate dai giovani)

  1. L’articolo 16, comma 1-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: “1‑ter. Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l’intera unità immobiliare o porzione di essa da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta, per i primi quattro anni, una detrazione dall’imposta lorda pari al 20 per cento dell’ammontare del canone di locazione entro il limite massimo di euro 2.400 di detrazione.”

ART. 39.
(Livello essenziale della prestazione riferito ai servizi educativi per l’infanzia)

  1. All’articolo 1, comma 29, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208: a) le parole “la Commissione è formata da undici componenti” sono sostituire con le parole “la Commissione è formata da quattordici componenti”; b) dopo le parole “Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie,” sono aggiunte le parole “uno designato dal Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, uno designato dal Ministro dell’istruzione e uno designato all’Autorità politica delegata per la famiglia.
  2. Per lo sviluppo delle azioni attinenti all’estensione e al potenziamento dei servizi educativi per l’infanzia, la Commissione di cui al comma 2 si raccorda con la Commissione per il sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 65/2017.
  3. All’art. 243, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole “50% del loro ammontare” sono sostituite con le parole “25% del loro ammontare”.

 

ART. 40.
(Livelli essenziali delle prestazioni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili) – [SUD]

  1. Al comma 449 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera d-septies) è aggiunta la seguente: “d-octies) destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, quanto a 30 milioni di euro per l’anno 2022, a 50 milioni di euro per l’anno 2023, a 80 milioni di euro per l’anno 2024, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali di prestazione (LEP), il numero di studenti disabili, frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, privi di autonomia a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito, entro il 28 febbraio 2022 per l’anno 2022 ed entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’istruzione, il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione “Istruzione pubblica” approvati dalla stessa Commissione. Fino alla definizione dei LEP, con il decreto di cui al precedente periodo sono altresì disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati, da conseguire con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull’utilizzo delle risorse stesse. Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui al periodo precedente, risultassero non destinate ad assicurare l’obiettivo stabilito di incremento degli studenti disabili trasportati gratuitamente sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”.
  2. La dotazione del fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rideterminata dall’articolo “Incremento Fondo di solidarietà comunale per funzioni sociali e asili nido”, è incrementata di 30 milioni di euro per l’anno 2022, di 50 milioni di euro per l’anno 2023, di 80 milioni di euro per l’anno 2024, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.

ART. 41.
(Interventi per l’offerta turistica in favore di persone con disabilità)

  1. Al fine di sostenere lo sviluppo dell’offerta turistica rivolta alle persone con disabilità e favorire l’inclusione sociale e la diversificazione dell’offerta turistica, presso il Ministero del turismo è istituito un fondo con una dotazione pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinato alla realizzazione di interventi per l’accessibilità turistica delle persone con disabilità.
  2. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro per le disabilità, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

 

ART. 42.
(Agevolazioni per lo sviluppo dello sport)

  1. Al fine di favorire il diritto allo svolgimento dell’attività sportiva, tenuto conto dei contenuti sociali, educativi e formativi dello sport, con particolare riferimento alla fase post-pandemica e in attesa che trovino piena applicazione i principi di riordino del settore contenuti nella legge delega 8 agosto 2019, n. 86, in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, per le Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, gli utili derivanti dall’esercizio di attività commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRES e il valore della produzione netta ai fini dell’imposta sull’attività regionale, a condizione che in ciascun anno le Federazioni Sportive destinino almeno il 20% degli stessi allo sviluppo, diretto o per il tramite dei soggetti componenti le medesime Federazioni, delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità”.
  2. I costi effettivamente sostenuti per lo sviluppo di cui al comma 1 sono rendicontati dalle Federazioni Sportive Nazionali e certificati dagli organi di controllo interno delle stesse o dalle società di revisione da queste incaricate per la certificazione dei bilanci, entro il terzo anno successivo a quello di riferimento.
  3. L’efficacia della misura di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

 

 

 

Titolo V
Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali

Capo I
Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

ART. 43.
(Lavoratori beneficiari)

  1. All’articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. Al comma 1 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale anche i lavoratori a domicilio.».
  3. Al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2022 l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere alla data di presentazione della domanda è pari a trenta giorni.».
  4. All’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
  5. Al comma 1 è abrogata la parola: «professionalizzante», sono aggiunte le seguenti: «per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022.».
  6. Al comma 2 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il presente comma cessa di avere applicazione per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022.».
  7. Al comma 4 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «In caso di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca, la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro non deve pregiudicare, in ogni caso, il completamento del percorso formativo come eventualmente ridefinito ai sensi degli articoli 43, comma 3 e 45, comma 4 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».

ART. 44.
(Computo dei dipendenti)

  1. Dopo l’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis

(Computo dei dipendenti)

  1. Agli effetti di cui al presente decreto, ai fini della determinazione dei limiti dei dipendenti, sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda.».

ART. 45.
(Misura)

  1. All’articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, il massimale di cui alla lettera a) del comma 5 cessa di produrre i propri effetti e l’importo del trattamento di cui al comma 1, indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, non può superare l’importo massimo mensile di cui al comma 5 lettera b) come rivalutato ai sensi del comma 6.».
  3. Al comma 9, dopo le parole: «dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni», sono aggiunte le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79».

ART. 46.
(Contribuzione addizionale)

  1. All’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) Al comma 1-bis è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il presente comma cessa di avere applicazione per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022.».
  3. b) Dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

«1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2025 a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi successivi all’ultimo periodo utilizzato è stabilita una contribuzione addizionale ridotta, in misura pari a:

  1. a) 6 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
  2. b) 9 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile.».

ART. 47.
(Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni)

  1. All’articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo, il datore di lavoro è tenuto a pena di decadenza ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dall’adozione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.».

ART. 48.
(Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa)

  1. All’articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. La rubrica è sostituita dalla seguente: «Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa»;
  3. Il comma 1 è abrogato.
  4. Il comma 2 è sostituito dal seguente: «Il lavoratore che svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi nonché di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato inferiore a sei mesi, il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro».

ART. 49.
(Esame congiunto in via telematica)

  1. All’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: «esame congiunto», sono aggiunte le seguenti: «, anche in via telematica,».

ART. 50.
(Concessione)

  1. All’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: «dalla sede  dell’INPS   territorialmente competente», sono sostituite dalle seguenti: «dall’INPS».

ART. 51.
(Campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie)

  1. All’articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. Al comma 1, le parole «inclusi gli apprendisti e i dirigenti» sono abrogate;
  3. Al comma 2, le parole «inclusi gli apprendisti e i dirigenti» sono abrogate
  4. Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione ai datori di lavoro non coperti dai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 e che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, per le causali di cui all’articolo 21, comma 1.

3-ter. La medesima disciplina e i medesimi obblighi contributivi trovano applicazione, a prescindere dal numero dei dipendenti, per le causali di cui all’articolo 21, comma 1, in relazione alle categorie seguenti:

  1. a) imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate, nonché alle imprese del sistema aeroportuale;
  2. b) ai partiti e ai movimenti politici e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

3-quater. Il campo di applicazione di cui ai commi 1, 2, 3 è vigente per i trattamenti di integrazione salariale fino al 31 dicembre 2021.».

  1. Al comma 5 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il presente comma cessa di avere applicazione per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022.».

ART. 52.
(Causali di intervento delle integrazioni salariali straordinarie)

  1. All’articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «riorganizzazione aziendale», sono aggiunte le seguenti: «, anche per realizzare processi di transizione individuati e regolati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto»
  3. Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «gestionale o produttiva», sono aggiunte le seguenti: «ovvero a gestire processi di transizione».
  4. Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «recupero occupazionale», sono aggiunte le seguenti: «anche in termini di riqualificazione professionale e di potenziamento delle competenze».
  5. Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il contratto di solidarietà di cui al comma 1, lettera c), è stipulato dall’impresa attraverso contratti collettivi aziendali ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego. La riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà. Per i contratti di solidarietà stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022 la riduzione media oraria non può essere superiore al 80 per cento dell’orario giornaliero, settimane o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. Per i contratti di solidarietà stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022 la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90 per cento nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di solidarietà. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Gli accordi di cui al primo periodo devono specificare le modalità attraverso le quali l’impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l’orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale. Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente.».

ART. 53.
(Accordo di transizione occupazionale)

  1. Dopo l’articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è inserito il seguente:

 

Art 22-ter

(Accordo di transizione occupazionale)

  1. Al fine di sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di cui all’articolo 21, comma 1, lettere a) e b), ai datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti può essere concesso, in deroga agli articoli 4 e 22, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, pari a un massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili.
  2. Ai fini del riconoscimento del trattamento straordinario di integrazione salariare di cui al comma 1, in sede di procedura di consultazione sindacale di cui all’articolo 24, sono definite con accordo sindacale le azioni finalizzate alla rioccupazione o all’autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale anche ricorrendo ai fondi interprofessionali. La mancata partecipazione alle predette azioni, per esclusiva responsabilità del lavoratore, comporta la decadenza dalla prestazione di integrazione salariale.
  3. Le azioni definite dall’accordo sindacale di cui al comma 2 possono essere cofinanziate dalle regioni nell’ambito delle rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro.
  4. I lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 1 accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL di cui all’articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; a tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati all’ANPAL che li mette a disposizione delle regioni interessate.
  5. Per l’anno 2022, il trattamento straordinario di integrazione salariare di cui all’articolo 22-bis può essere concesso esclusivamente per la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà.

ART. 54.
(Contribuzione delle integrazioni salariali straordinarie)

  1. All’articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, a carico dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, nonché dei datori di lavoro di cui all’articolo 20, comma 3-ter, è stabilito un contributo ordinario nella misura dello 0,90 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,30 per cento è a carico del lavoratore.».

ART. 55.
(Consultazione sindacale per le integrazioni salariali straordinarie)

  1. All’articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, al comma 3, dopo le parole «esame congiunto», sono aggiunte le seguenti parole: «da tenersi anche in via telematica».

ART. 56.
(Condizionalità e riqualificazione professionale)

  1. Dopo l’articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è inserito il seguente:

 

«Art. 25-ter

(Condizionalità e formazione)

  1. I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali di cui al presente Capo, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ed in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, partecipano a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche mediante fondi interprofessionali.
  2. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere cofinanziate dalle regioni nell’ambito delle rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro.
  3. L’ingiustificata partecipazione alle iniziative di cui al comma 1 comporta l’irrogazione di sanzioni che vanno dalla decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale fino alla decadenza secondo le modalità e i criteri da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Le modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
  5. L’articolo 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 è abrogato.

ART. 57.
(Fondi di solidarietà bilaterali)

  1. All’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, fatti salvi i fondi di solidarietà bilaterali già costituiti a quella data che dovranno comunque adeguarsi ai sensi dell’art. 30, comma 1-bis, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 10, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali ordinarie e straordinarie così come regolate dalle disposizioni di cui al Titolo I.».

  1. Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l’istituzione dei fondi di cui al comma 1-bis, è obbligatoria per i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I fondi già costituiti si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29 ove vengono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi.».

  1. Al comma 9 dopo le parole: «I fondi di cui al comma 1,», sono aggiunte le seguenti: «che comprendono – per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 – anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente,».

ART. 58.
(Fondi di solidarietà bilaterali alternativi)

  1. All’articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) le parole: «assegno ordinario», sono sostituite dalle seguenti: «assegno di integrazione salariale»;

2) alla lettera b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «L’assegno di solidarietà può essere riconosciuto per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa fino al 31 dicembre 2021»;

  1. b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 rientrano nei fondi di cui al comma 1 anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I fondi già costituiti si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di lavoro confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2023.».
  2. All’articolo 28, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: «assegno ordinario», sono sostituite dalle seguenti: «assegno di integrazione salariale».

ART. 59.
(Fondo di integrazione salariale)

  1. All’articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale, i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterale costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40»;

  1. b) al comma 3 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Tale comma cessa di trovare applicazione per trattamenti decorrenti dal 1° gennaio 2022.»;
  2. c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 l’assegno di integrazione salariale di cui all’articolo 30, comma 1, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali ordinarie, è riconosciuto per le seguenti durate:

  1. a) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, una durata massima di 13 settimane in un biennio mobile;
  2. b) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di sei dipendenti, una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile.»;
  3. d) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 la disposizione di cui al comma 4, secondo periodo, cessa di trovare applicazione.»;

  1. e) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l’aliquota di finanziamento del fondo è fissata allo 0,50 per cento, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, al 0,80 per cento, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti. È stabilita una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all’utilizzo delle prestazioni di cui al comma 3-bis, pari al 4 per cento della retribuzione persa.»;

  1. f) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal comma 4, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno integrazione salariale ai sensi del presente articolo per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l’aliquota di cui al comma 8 si riduce in misura pari al 40%.»;

  1. g) al comma 11 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2022 il presenta comma cessa di trovare applicazione».

ART. 60.
(Assegno di integrazione salariale)

  1. All’articolo 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Assegno di integrazione salariale»;
  3. b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo pari all’art. 3, comma 5-bis e stabiliscono la durata della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell’impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive previste dall’articolo 4 comma 1. Entro il 31 dicembre 2022, i fondi già costituiti si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma. In mancanza i datori di lavoro, ai soli fini dell’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2023»;

  1. c) al comma 2 le parole: «assegno ordinario» sono sostituite dalle seguenti: «assegno di integrazione salariale».
  2. All’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. L’assegno di cui al presente articolo può essere riconosciuto per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa fino al 31 dicembre 2021.».

  1. All’articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: «ai commi da 1 a 3», sono aggiunte le seguenti: «e di cui all’articolo 27».
  2. All’articolo 36, il comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è sostituito dal seguente: «2. Il comitato amministratore è composto da esperti in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dagli articoli 37 e 38, designati, per i fondi di cui all’articolo 26, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti l’accordo o il contratto collettivo e, per i fondi di cui all’articolo 29, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in numero complessivamente non superiore a dieci, o nel maggior numero necessario a garantire la rappresentanza di tutte le parti sociali istitutive del fondo, nonché da due rappresentanti, con qualifica di dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze e in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 38. Ai componenti del comitato non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese.».
  3. All’articolo 39, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è aggiunto infine il seguente periodo: «Per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 ai fondi di cui agli articoli 26, 27, 29 e 40 si applica l’articolo 3, comma 9.».

ART. 61.
(Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano)

  1. All’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrano nei fondi di solidarietà territoriale intersettoriale anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I fondi già costituiti si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di lavoro confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29 ove vengono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi.».

ART. 62.
(Disposizione in materia di rilascio del documento unico di regolarità contributiva)

  1. Dopo l’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono aggiunti i seguenti articoli:

«Art. 40-bis

(Disposizione in materia di rilascio del documento unico di regolarità contributiva)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la regolarità del versamento dell’aliquota di contribuzione ordinaria ai fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40, è condizione per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

ART. 63.
(Contratto di espansione)

  1. All’articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) Al comma 1 dopo le parole: «In via sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021, salvo quanto previsto al comma 1-bis», sono aggiunte le seguenti: «, 2022 e 2023».
  3. b) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: «1-ter. Per gli anni 2022 e 2023 il limite minimo di unità lavorative in organico di cui al comma 1 non può essere inferiore a cinquanta, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un’unica finalità produttiva o di servizi».
  4. c) Al comma 5-bis è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2022 i benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di … »,
  5. d) al comma 7 le parole “entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni di euro per l’anno 2019, di 31,8 milioni di euro per l’anno 2020, di 101 milioni di euro per l’anno 2021 e di 102 milioni di euro per l’anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni di euro per l’anno 2019, di 31,8 milioni di euro per l’anno 2020, di 101 milioni di euro per l’anno 2021, di … milioni di euro per l’anno 2022, di ….”

ART. 64.
(Disposizioni transitorie)

  1. All’articolo 44, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 11-bis sono aggiunti i seguenti:

11-ter. Per fronteggiare nel biennio 2022-2023 processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all’articolo 20 che non possono più ricorrere ai trattamenti di straordinari integrazione salariale, è riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 22, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2022 e 150 milioni di euro per l’anno 2023, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

11-quater. Per i fondi bilaterali di cui all’articolo 26 costituiti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, il termine di adeguamento di cui all’articolo 30, comma 1-bis è fissato al 30 giugno 2023.».

ART. 65.
(CISOA lavoratori della pesca e della piccola pesca)

  1. All’articolo 8 della legge 8 agosto del 1972, n. 457, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«4. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento di cui al comma 1 è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per periodi diversi da quelli di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.».

  1. Dopo l’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 è aggiunto il seguente art. 8-bis:

«Art. 8-bis. Il conguaglio o la richiesta di rimborso degli importi dei trattamenti di integrazione salariale corrisposti dai datori di lavoro ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.».

ART. 66.
(Disposizioni transitorie di sostegno alle imprese)

  1. A decorrere dalla competenza del periodo di paga di gennaio 2022 e fino alla scadenza della competenza del periodo di paga di dicembre 2022 l’aliquota di finanziamento di cui al comma 8 dell’articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dalla presente disposizione, è ridotta di:
  2. a) 0,350 punti percentuali per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;
  3. b) 0,250 punti percentuali per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti e fino a quindici dipendenti;
  4. c) 0,110 punti percentuali per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti;
  5. d) 0,560 punti percentuali per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinquanta dipendenti;
  6. A decorrere dalla competenza del periodo di paga di gennaio 2022 e fino alla scadenza della competenza del periodo di paga di dicembre 2022 l’aliquota di finanziamento di cui al comma 1-bis dell’art. 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dalla presente disposizione, è ridotta di 0,630 punti percentuali per i datori di lavoro di cui alla lettera c) del presente articolo.

Capo II
Ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria

ART. 67.
(Naspi)

  1. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 2, comma 1 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono destinatari della NASPI anche gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240.»
  3. b) All’articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), cessa di trovare applicazione con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1°gennaio 2022.».
  4. c) All’articolo 4, comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1°gennaio 2022, la NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione; tale riduzione decorre dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione per i beneficiari di NASpI che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda.».
  5. All’articolo 3, comma 1, della legge 15 giugno 1984, n. 240, dopo le parole: «ordinaria e straordinaria», sono aggiunte le seguenti: «, alla indennità di disoccupazione NASpI».

ART. 68.
(DIS-COLL)

  1. All’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 dopo il comma 15-quater è aggiunto il seguente:

«15-quinquies. In relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1°gennaio 2022 la DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione ed è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di 12 mesi. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile di cui all’articolo 15 comma 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della DIS-COLL per l’anno in corso.”. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un’aliquota contributiva pari a quella dovuta per la Naspi.».

Capo III
Sostegno del lavoro autonomo

ART. 69.
(Sostegno in caso di maternità)

  1. Alle lavoratrici di cui agli articoli 64, 66 e 70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 che abbiano dichiarato, nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, l’indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori tre mesi a seguire dalla fine del periodo di maternità.

Capo IV
Formazione professionale, politiche attive del lavoro e promozione dell’occupazione

ART. 70.
(Modifiche all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

  1. All’articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente:

«I fondi possono altresì finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro ai sensi degli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c) e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».

ART. 71.
(Disposizione in materia di Fondi Paritetici Interprofessionali)

  1. Al fine di favorire percorsi di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro orientati al mantenimento occupazionale nell’impresa, per gli anni 2022 e 2023, ai Fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell’articolo 118, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che finanziano percorsi di incremento delle professionalità di lavoratori destinatari dei trattamenti di cui agli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c) e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il versamento di cui all’articolo 1, comma 722 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è annualmente rimborsato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell’andamento del costo dei programmi formativi realizzati in favore dei soggetti di cui al presente comma.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 120 milioni per l’anno 2022 e 120 milioni per l’anno 2023, si provvede …

ART. 72.
(Misure in favore dei lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria)

  1. Al datore di lavoro che assuma con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell’ammontare trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato ai sensi dell’articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 che sarebbe stato corrisposto al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici.
  2. Il contributo di cui al comma 1 spetta ai datori di lavoro privati che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
  3. Il licenziamento del lavoratore assunto ai sensi del comma 1 nonché il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto ai sensi del comma 1, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione del contributo di cui al comma 1, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del comma 1. In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.
  4. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto pro quota anche qualora i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 costituiscano una cooperativa ai sensi dell’articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
  5. Il beneficio previsto dal comma 1 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L’efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

ART. 73.
(Disposizioni in materia di apprendistato professionalizzante per lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria per accordo di transizione occupazionale)

  1. All’articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2022 ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».

ART. 74.
(Patti territoriali per la transizione ecologica e digitale)

  1. Nell’ambito del programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) possono essere sottoscritti accordi fra autonomie locali, soggetti pubblici e privati, enti del terzo settore, associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con lo scopo di realizzare progetti formativi e di inserimento lavorativo nei settori della transizione ecologica e digitale, come definiti e individuati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero della Transizione Ecologica e del Ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, diretti a:
  2. a) inserire e reinserire, con adeguata formazione, i lavoratori disoccupati, inoccupati e inattivi;
  3. b) riqualificare i lavoratori già occupati e potenziare le loro conoscenze.
  4. In base agli accordi di cui al comma 1, le imprese, anche in rete, possono, secondo il loro livello di specializzazione, realizzare la formazione dei lavoratori, nei settori di cui al comma 1, al fine di:
  5. a) fare acquisire ai lavoratori di cui al comma 1, lettera a), previa accurata analisi del fabbisogno di competenze, conoscenze specialistiche tecniche e professionali, anche avvalendosi dei contratti di apprendistato di cui agli articoli 43, 45, 47, comma 4 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni;
  6. b) istituire centri interaziendali, per garantire, eventualmente mediante l’istituzione di conti individuali di apprendimento permanente, la formazione continua dei lavoratori di cui al comma 1, lettera b) e agevolarne la mobilità tra imprese.

ART. 75.
(Politiche attive per i lavoratori autonomi)

  1. Al fine di migliorare l’accesso alle informazioni sul mercato e ai servizi personalizzati di orientamento riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA, le misure di assistenza intensiva all’inserimento occupazionale del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL) istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono riconosciute anche ai lavoratori autonomi che cessano in via definitiva la propria attività professionale.
  2. I servizi di assistenza di cui al comma 1 sono erogati dai centri per l’impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente mediante lo sportello dedicato al lavoro autonomo di cui all’articolo 10 della legge 14 giugno 2017, n. 81, anche stipulando convenzioni non onerose con gli ordini e i collegi professionali e le associazioni costituite ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 5 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonché con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali.

ART. 76.
(Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori)

  1. Al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l’occupazione e assicurare la continuità all’esercizio delle attività imprenditoriali, alle società cooperative che si costituiscono, a decorrere dal 1 gennaio 2022, ai sensi dell’articolo 23, comma 3-quater, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della cooperativa, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. L’esonero di cui al comma 1 non è riconosciuto qualora il datore di lavoro dell’impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori, non abbia corrisposto ai propri dipendenti nell’ultimo periodo d’imposta retribuzioni almeno pari al 50 per cento dell’ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie”.

ART. 77.
(Finanziamento del fondo di integrazione salariale)

  1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 29, comma 4, primo periodo del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 al fondo di integrazione salariale di cui al medesimo articolo è riconosciuto un trasferimento a carico dello Stato nel limite massimo di 2.073,8 milioni di euro per l’anno 2022 e di 400,4 milioni di euro per l’anno 2023 per assicurare le prestazioni di assegno di integrazione salariale in base alle effettive necessità come conseguenti dagli interventi di modifica di cui all’articolo 58.

ART. 78.
(Osservatorio)

  1. Al fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un osservatorio permanente, presieduto dal Ministro o da un suo delegato e composto da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori designati   dalle   organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. L’osservatorio verifica, sulla base dei dati forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall’INPS e dai fondi di solidarietà bilaterale alternativi di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, gli effetti delle disposizioni della presente legge, comunicando le risultanze al Ministero del lavoro per le opportune valutazioni ed eventuali revisioni dei trattamenti di integrazione salariale e delle relative aliquote di finanziamento in base all’evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale. Ai componenti dell’osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. L’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

 

Titolo VI
Sanità

ART. 79.
(Incremento Fondo sanitario nazionale)

  1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato è determinato in 124.061 milioni di euro per l’anno 2022, in 126.061 milioni di euro per l’anno 2023 e in 128.061 milioni di euro per l’anno 2024. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli interventi di cui agli articoli xxxx nell’ambito del finanziamento di cui al presente comma, ferma restando l’applicazione, ove non diversamente previsto, delle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario.
  2. Il fondo di cui all’articolo 35-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, relativo al concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l’acquisto dei farmaci innovativi è incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2022, di 200 milioni di euro per l’anno 2023 e di 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024. Gli importi di cui al presente comma integrano il finanziamento di cui al comma 1.
  3. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l’ulteriore spesa di 194 milioni di euro per l’anno 2022, 319 milioni di euro per l’anno 2023, 347 milioni di euro per l’anno 2024, 425 milioni di euro per l’anno 2025, 517 milioni di euro per l’anno 2026 e 543 milioni di euro a decorrere dall’anno 2027. Gli importi di cui al presente comma integrano il finanziamento di cui al comma 1.

ART. 80.
(Finanziamento del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 2021-2023)

  1. Nelle more dell’adozione da parte delle regioni e delle province autonome dei decreti attuativi dei Piani pandemici regionali e provinciali, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l’implementazione delle prime misure previste dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard per l’anno 2022. Per le medesime finalità, e nelle more dell’adozione dei decreti attuativi dei Piani pandemici regionali e provinciali, è autorizzata la spesa massima di 350 milioni di euro, a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard per l’anno 2023, il cui importo esatto sarà definito in sede di Intesa in Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul riparto del fabbisogno sanitario. Al finanziamento di cui al presente comma e relativo ad entrambi gli anni accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario.

ART. 81.
(Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233)

  1. All’articolo 7, comma 2, del decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, nonché di organizzazione e gestione di una rete unitaria di connessione, interoperabilità e software alla quale i predetti Ordini e Federazioni regionali obbligatoriamente aderiscono concorrendo ai relativi oneri”.

ART. 82.
(Risorse per vaccini anti SARS-CoV-2)

  1. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 1.850 milioni di euro per l’anno 2022 da destinare all’acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2.

ART. 83.
(Finanziamento a sostegno delle attività della Lega italiana per la lotta contro i tumori)

1.Al fine di sostenere le fondamentali attività di prevenzione oncologica della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) nonché delle connesse attività di natura socio-sanitaria e riabilitativa è riconosciuto alla medesima Lega un contributo pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.

ART. 84.
(Edilizia sanitaria) – in corso di verifica RGS

ART. 85.
(Proroga dei rapporti di lavoro flessibile e stabilizzazione del personale del ruolo sanitario) – in verifica SALUTE/MEF

ART. 86.
(Proroga dei rapporti di lavoro flessibile e stabilizzazione del personale del ruolo sanitario) – in verifica SALUTE/MEF

ART. 87.
(Potenziamento assistenza territoriale) ) – in verifica SALUTE/MEF

ART. 88.
(Finanziamento autonomie speciali- norma di interpretazione autentica) – in verifica SALUTE/MEF

ART. 89.
(Disposizioni in materia di liste di attesa) – in verifica SALUTE/MEF

ART. 90.
(Disposizioni in materia di tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni da privato accreditato) – in verifica SALUTE/MEF

ART. 91.
(Tetti di spesa farmaceutica) – in verifica SALUTE/MEF

ART. 92.
(Tetti di spesa per dispositivi medici) – in verifica SALUTE/MEF

ART. 93.
(Aggiornamento LEA) – in verifica SALUTE/MEF

ART. 94.
(Ripartizione quote premiali a valere sulle risorse previste per il finanziamento del SSN) – in verifica SALUTE/MEF

ART. 95.
(Proroga delle disposizioni in materia di assistenza psicologica ex art. 33 del DL 73/2021) – in verifica SALUTE/MEF

ART. 96.
(Finanziamento a sostegno delle attività lega italiana lotta tumori) – in verifica SALUTE/MEF

ART. 97.
(Proroga dello stanziamento in favore dell’Istituto superiore sanità) – in verifica SALUTE/MEF

 

 

 

Titolo VII
Scuola, Università e ricerca

ART. 98.
(Misure per il rilancio e la competitività del sistema della formazione superiore)

  1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 265 milioni di euro per l’anno 2022, di 530 milioni di euro per l’anno 2023 e di 780 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 di cui:
  2. a) 75 milioni di euro per l’anno 2022, 300 milioni di euro per il 2023, e di 655 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, destinati all’assunzione di professori universitari, ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e personale tecnico amministrativo delle università,  in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, al fine di favorire il graduale raggiungimento degli standard europei in ordine al rapporto tra il numero dei docenti e del personale tecnico amministrativo delle università e quello degli studenti. Con riferimento alle assunzioni di professori universitari, le risorse di cui al presente comma sono riservate esclusivamente alle procedure di cui all’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con vincolo, di almeno un quinto, per le chiamate ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 18 della legge n. 240 del 2010. Le procedure di cui al secondo periodo finanziate con le risorse di cui al presente comma sono volte a valutare le competenze dell’aspirante nell’ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui al presente comma, tenendo conto, prioritariamente, dei risultati conseguiti dagli atenei nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento.
  3. b) 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento, da parte delle università, di più elevati obiettivi nell’ambito della didattica, ricerca e terza missione. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui al presente comma tra le singole istituzioni, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l’attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo. Le singole università provvedono all’assegnazione delle risorse al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell’ambito della didattica, ricerca e terza missione, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo;
  4. c) 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 destinati ad incentivare, a titolo di cofinanziamento, le chiamate di cui all’articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230;
  5. d) 15 milioni di euro nell’anno 2022, 20 milioni di euro nell’anno 2023 e di 35 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024 destinati alle Scuole superiori ad ordinamento speciale. Nell’ambito dell’incremento disposto ai sensi del precedente periodo, la quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle Università (FFO) di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 destinata alle finalità di cui all’articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è incrementata di 1,2 milioni di euro per l’anno 2022, 5,4 milioni di euro per l’anno 2023, 9,7 milioni di euro per l’anno 2024, 16,5 milioni di euro per l’anno 2025 e di 19 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026;
  6. e) 15 milioni di euro per l’anno 2022 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, destinati per all’adeguamento dell’importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca. L’adeguamento dell’importo della borsa è definito con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  7. Lo stanziamento, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’università e della ricerca e destinato alle residenze universitarie statali e ai collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 2 milioni di euro.
  8. Alla legge 28 marzo 1991, n. 113, sono apportate le seguenti modifiche:
  9. All’articolo 1, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “3-bis. Al fine di sostenere e incentivare in maniera organica e sistematica la diffusione della cultura scientifica, anche a vantaggio della tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale del Paese, è autorizzato un contributo annuale, a decorrere dall’anno 2022, di 1,8 milioni di euro per ciascuno dei seguenti enti: Fondazione IDIS-Città della Scienza di Napoli, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e Museo Galileo di Firenze. Il Ministero dell’università e della ricerca esercita sui tre enti di cui al presente comma attività di vigilanza, anche attraverso l’approvazione degli Statuti, la nomina degli Organi di amministrazione e controllo e l’approvazione dei Piani Triennali di Attività, anche coordinati tra loro. A decorrere dall’anno 2022 ai tre enti di cui al presente comma è precluso il contributo di cui al comma 3.”;
  10. All’articolo 2-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente:”Della somma di cui all’articolo 2, euro 5.400.000,00 sono riservati annualmente al contributo di cui all’articolo 1, comma 3-bis, e della somma residua disponibile almeno il 60 per cento è riservato annualmente al finanziamento ordinario degli enti, fondazioni, strutture e consorzi, nonché delle intese e degli accordi di cui all’articolo 1, commi 3 e 4.”

ART. 99.
(Misure a sostegno della ricerca)

  1. Il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 100 milioni euro annui a decorrere dall’anno 2025 di cui:
  2. a) Fatto salvo quanto previsto dai punti b) e c), una quota, pari a 15 milioni di euro per gli ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025 sono ripartiti tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca, ad eccezione del Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR. Nell’ambito della quota di cui al secondo periodo, 2,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 sono vincolati al completamento dei processi di cui all’art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui al presente comma.
  3. b) 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, è destinata alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello, sono stabiliti i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca delle risorse di cui al presente comma. Gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi al terzo livello professionale per l’accesso al secondo livello nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al secondo periodo. I componenti delle commissioni per le procedure selettive di cui al presente comma sono scelti esclusivamente tra esperti di elevata qualificazione nelle aree scientifiche e nei settori tecnologici di riferimento, esterni all’ente.

c)35 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, è finalizzata alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’Università e della ricerca in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell’ambito della ricerca pubblica. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui al presente comma tra i singoli enti, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l’attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo. Gli enti pubblici di ricerca provvedono all’assegnazione delle risorse al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell’ambito della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo.

  1. La dotazione del “Fondo italiano per la scienza” di cui all’articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato di 50 milioni di euro per l’anno 2023 e di 100 milioni di euro per l’anno 2024.
  2. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, un apposito fondo, denominato “Fondo italiano per le scienze applicate” con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2022, di 150 milioni di euro per l’anno 2023 e di 250 milioni di euro per l’anno 2024. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’assegnazione delle risorse del fondo. Nell’ambito di tali criteri sono valorizzate le progettualità con una maggiore quota di cofinanziamento a carico di soggetti privati.
  3. Per le finalità di cui al comma 5, dell’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, concernente è disposto lo stanziamento di 30 milioni di euro per l’anno 2023. Ai fini del riparto delle risorse di cui al presente comma, il decreto del Ministro dell’università e della ricerca di cui al comma 5 dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 218 del 2016 tiene conto anche dei risultati conseguiti dagli enti pubblici di ricerca nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR). Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo dei fondi di parte capitale iscritti nello stato di previsione ed economico nell’ambito del programma di accertamento straordinario dei residui passivi perenti ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettere a), b) e d) del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 8. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 240 a 248 sono abrogati.
  5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per il 2022 ed a 30 milioni di euro per il 2023, mediante corrispondente utilizzo dei fondi di parte capitale iscritti nello stato di previsione ed economico nell’ambito del programma di accertamento straordinario dei residui passivi perenti ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettere a)b)d)del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 8, e, quanto a 30 milioni per il 2022, 60 milioni di euro per il 2023, 90 milioni di euro per il 2024 e 100 milioni di euro per il 2025, mediante…… Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 100.
(Piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio Nazionale delle Ricerche – C.N.R.)

  1. Al fine di riorganizzare e rilanciare le attività del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), il presidente dell’ente adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il “piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)”. Il piano di riorganizzazione e rilancio assume la funzione di piano triennale di attività ai fini dell’applicazione della normativa vigente.
  2. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministro dell’università e della ricerca istituisce, con proprio decreto, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, un Comitato strategico per il rilancio dell’ente (Supervisory Board), composto da cinque esperti, italiani o stranieri, di comprovata competenza ed esperienza, anche gestionale, acquisite nel settore della ricerca nazionale ed internazionale. Ai componenti del Comitato strategico spetta un compenso pari ad euro 20.000 annui nonché gli eventuali rimborsi spese previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione, nel limite massimo di euro 100.000 annui. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente comma, pari a 232.700 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede a valere sulle risorse previste dal comma 8.
  3. Il piano di cui al comma 1 è adottato previo parere favorevole del comitato di cui al comma 2 ed è approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in deroga alle disposizioni, normative e statutarie, che prevedono, in relazione alle specifiche misure previste dal piano, altri pareri, intese o nulla osta, comunque denominati.
  4. Ai fini della predisposizione del piano di cui al comma 1, il presidente del CNR, nonché il comitato di cui al comma 2, si avvale anche di soggetti esterni alla amministrazione al fine, in particolare, di esaminare la consistenza economica e patrimoniale, lo stato dell’organizzazione, la consistenza dell’organico e il piano di fabbisogno, la documentazione relativa alla programmazione e alla rendicontazione scientifica nonché alla programmazione economica e finanziaria.
  5. Il piano può contenere proposte di revisione della disciplina, statutaria e normativa, di funzionamento dell’ente, ivi compresa quella riferita alla composizione degli organi, nonché ogni altra misura di riorganizzazione necessaria per il raggiungimento di maggiori livelli di efficienza amministrativa e gestionale. Il piano di riorganizzazione e rilancio reca, altresì, l’indicazione delle risorse economiche per provvedere alla relativa attuazione, distinguendo tra quelle derivanti dalle misure di riorganizzazione e quelle richieste dagli investimenti finalizzati al rilancio dell’ente.
  6. Il piano di riorganizzazione e rilancio del CNR si conclude entro tre anni dalla sua approvazione. L’attuazione del piano è sottoposta al monitoraggio, almeno semestrale, da parte del Ministero dell’università e della ricerca, anche avvalendosi del comitato di cui al comma 2.
  7. L’approvazione del piano entro il termine di cui al comma 1 e l’esito favorevole del monitoraggio di cui al comma 6 costituiscono presupposto l’accesso al finanziamento di cui al comma 9.
  8. Al Consiglio nazionale delle ricerche è concesso un contributo di 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 di cui:
  9. a) 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 sono vincolati al completamento dei processi di cui all’art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
  10. b) 50 milioni di euro sono utilizzabili per le finalità del piano di riorganizzazione e rilancio e per le spese di funzionamento del Comitato strategico di cui al comma 2 per gli anni 2022,2023 e 2024.
  11. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, a decorrere dall’anno 2023, al Consiglio nazionale delle ricerche è concesso un ulteriore contributo di 20 milioni di euro annui.

 

ART. 101.
(Misure connesse all’emergenza epidemiologica nell’ambito scolastico)

  1. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all’emergenza epidemiologica, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell’articolo 58, comma 4-ter, lettera a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, può essere è prorogato fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022 nel limite delle risorse di cui al secondo periodo. Conseguentemente, il fondo di cui all’articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 300 milioni di euro per l’anno 2022. Il Ministero dell’istruzione, entro il 31 luglio 2022, provvede al monitoraggio delle spese di cui al primo periodo, comunicando le relative risultanze al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la quota parte delle risorse di cui al secondo periodo che in base al monitoraggio risulti non spesa è versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. Ai relativi oneri si provvede …

ART. 102.
(Valorizzazione della professionalità dei docenti)

  1. All’articolo 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) dopo le parole “istituzioni scolastiche statali” inserire le seguenti: “premiando in modo particolare la dedizione nell’insegnamento, l’impegno nella promozione della comunità scolastica e la cura nell’aggiornamento professionale continuo”;
  3. b) sostituire le parole “e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020” con le seguenti “, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e 260 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022”.
  4. Dopo l’art. 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è aggiunto il seguente comma 592-bis:

“592-bis. Al fine di aumentare le risorse finanziarie destinate alla valorizzazione della professionalità del personale scolastico, le risorse relative alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, confluiscono sul fondo di cui all’articolo 1, comma 592.”.

  1. Dal 1° settembre 2022, i commi da 121 a 123 dell’articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono soppressi. Con decreto del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di regolazione delle relative obbligazioni giuridiche.
  2. All’articolo 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
  3. a) alla lettera a) dopo le parole “in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica” aggiungere le seguenti: “e della dedizione nell’insegnamento e nella promozione della comunità scolastica”;
  4. b) dopo la lettera b) aggiungere le seguenti parole: “c) valorizzazione del costante e qualificato aggiornamento professionale.”

 

ART. 103.
(Insegnamento curricolare dell’educazione motoria nella scuola primaria)

  1. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di promuovere nei giovani, fin dalla scuola primaria, l’assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l’educazione motoria quale espressione di un diritto personale e strumento di apprendimento cognitivo, nelle more di una complessiva revisione dell’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, è introdotto l’insegnamento curricolare dell’educazione motoria nella scuola primaria nelle classi quarte e quinte da parte di docenti forniti di idoneo titolo e la correlata classe di concorso “Scienze motorie e sportive nella scuola primaria”. Nelle more del necessario adeguamento delle disposizioni ordinamentali, queste sono integrate e derogate dalla presente disposizione e da quanto indicato con linee guida del Ministero dell’istruzione da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge.
  2. L’introduzione dell’insegnamento dell’educazione motoria è prevista per la classe quinta a partire dall’anno scolastico 2022/2023 e per la classe quarta a partire dall’anno scolastico 2023/2024.
  3. Si accede all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria a seguito del superamento di specifiche procedure concorsuali abilitanti. Possono partecipare alle procedure concorsuali i soggetti in possesso di laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative» o nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport» o nella classe di concorso LM-47 «Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie» oppure titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233, che abbiano, altresì, conseguito 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
  4. L’insegnante di educazione motoria impegnato nella scuola primaria è equiparato, quanto allo stato giuridico ed economico, agli insegnanti del medesimo grado di istruzione.
  5. L’organico degli insegnanti di educazione motoria è determinato in ragione di almeno due ore settimanali di insegnamento per ciascuna classe delle scuole primarie aggiuntive rispetto all’orario di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 per le sole classi che non adottano il modello del tempo pieno. Ferma restando la responsabilità di entrambi gli insegnanti, per le classi che adottano il tempo pieno, durante le due ore settimanali di educazione motoria, è possibile la compresenza.
  6. Il Ministero dell’istruzione è autorizzato a bandire le procedure concorsuali per la copertura dei posti necessari per l’insegnamento dell’educazione motoria nella classe primaria a partire dall’anno scolastico 2022/2023 e secondo la progressione stabilita nel comma 2.
  7. Nel caso in cui le graduatorie di concorso non siano approvate in tempo utile per l’assunzione in ruolo dei docenti nell’anno scolastico 2022/2023, il Ministero dell’istruzione è autorizzato ad attribuire contratti di supplenza anche ai soggetti collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 nelle classi di concorso A048 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado e A049 – Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado.
  8. Ai fini dell’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 29,91 milioni nell’anno 2022, di 116,50 milioni di euro nell’anno 2023, di 169,49 milioni di euro nell’anno 2024, di 171,94 milioni di euro dall’anno 2025, di 174,29 milioni di euro nell’anno 2026, di 177,19 milioni nell’anno 2027, di 180,15 milioni di euro nell’anno 2028, di 182,74 milioni di euro nell’anno 2029, di 185,36 milioni di euro nell’anno 2030, di 187,92 milioni di euro nell’anno 2031, di 190,26 milioni di euro nell’anno 2032, di 191,28 milioni di euro a decorrere dall’anno 2033. Ai relativi oneri si provvede…

 

ART. 104.
(Fondo Edilizia scolastica)

  1. Il Fondo unico per l’edilizia scolastica di cui all’articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2027.

 

 

Titolo VIII
Cultura, turismo, informazione e innovazione

ART. 105.
(Misure per il cinema e per la cultura)

  1. All’articolo 13, comma 2, secondo periodo, della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole: “640 milioni di euro annui”, sono sostituite dalle seguenti: “750 milioni di euro annui”.
  2. Il Fondo per la cultura di cui all’articolo 184 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato in misura pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
  3. Al fine di promuovere la lettura e sostenere la filiera dell’editoria libraria, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l’acquisto di libri, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della cultura da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 106.
(Fondo per il sostegno economico temporaneo dei lavoratori dello spettacolo – SET)

  1. Al fine di introdurre nell’ordinamento un sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.182, tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo, denominato “Fondo per il sostegno economico temporaneo – SET”, con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2022 e 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione all’intervento previsto.

 

ART. 107.
(Valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne)

  1. Al fine di favorire lo sviluppo turistico e di contrastare la desertificazione commerciale e l’abbandono dei territori e in via sperimentale, gli esercenti l’attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, come individuate dagli strumenti di programmazione degli interventi nei relativi territori, possono beneficiare, per gli anni 2022 e 2023, in relazione allo svolgimento dell’attività nei Comuni di cui al presente comma, dell’esenzione dall’imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti Comuni, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l’esercizio dell’attività economica.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l’attività di commercio al dettaglio e agli artigiani di cui al medesimo comma. Il comodato ha una durata massima di dieci anni, nel corso dei quali il comodatario ha l’onere di effettuare sull’immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell’immobile.
  3. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».
  4. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono fruite dalle imprese beneficiarie nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno gli anni 2022 e 2023. Con decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’Interno, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione delle agevolazioni di cui al comma 1, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al periodo precedente.

 

ART. 108.
(App18)

  1. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui, è assegnata, nell’anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell’editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento della Carta e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla disattivazione della Carta, alla cancellazione dall’elenco delle strutture, imprese o esercizi commerciali accreditati, al diniego di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell’erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall’elenco dei soggetti accreditati. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’ISEE. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.

ART. 109.
(Fondazioni lirico sinfoniche)

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura un fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro per l’anno 2022 e 50 milioni di euro per il 2023 per l’assegnazione di un contributo finalizzato a incrementare il fondo di dotazione delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310.
  2. Una quota non inferiore a 100 milioni di euro del fondo di cui al comma 1 è destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche che nel bilancio consuntivo dell’esercizio 2021 redatto ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile riportano una delle seguenti situazioni contabili:
  3. a) un patrimonio netto negativo o un patrimonio disponibile negativo;
  4. b) una riserva indisponibile iscritta al passivo dello stato patrimoniale o un patrimonio indisponibile, inferiori alla corrispondente voce intangibile dell’attivo patrimoniale denominata “diritto d’uso illimitato del teatro” riveniente dall’atto di trasformazione da ente autonomo in fondazione di diritto privato.
  5. La restante quota del fondo di cui al comma 1 è destinata prioritariamente alle fondazioni lirico-sinfoniche che non riportano una delle situazioni contabili di cui al comma 2, per finanziare investimenti destinati ad incrementare l’attivo patrimoniale e finalizzati al rilancio delle attività di spettacolo dal vivo mediante l’acquisto di beni strumentali, mobili e immobili, nonché mediante la realizzazione di opere infrastrutturali volte all’adeguamento tecnologico, energetico e ambientale dei teatri e degli altri immobili utilizzati per lo svolgimento delle relative attività. Alle somme finanziate corrisponderà una riserva indisponibile di pari importo.
  6. Con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabilite le modalità di assegnazione ed erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1, nonché le modalità di impiego delle risorse assegnate e di relativa rendicontazione. Il Commissario straordinario di cui all’articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, svolge l’istruttoria propedeutica all’adozione dei decreti ministeriali di cui al primo periodo e verifica il rispetto da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche di quanto previsto dagli stessi decreti.
  7. Quando la fondazione che ha ricevuto il contributo di cui al comma 2 produce nuovo disavanzo d’esercizio che riduce il patrimonio indisponibile, anche per un solo anno, il Ministro della cultura, anche su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, dispone lo scioglimento del consiglio di indirizzo o del consiglio di amministrazione e la fondazione è sottoposta ad amministrazione straordinaria. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

 

ART. 110.
(Potenziamento e adeguamento degli immobili degli Archivi di Stato)

  1. Al fine di assicurare la conservazione e la fruizione del patrimonio archivistico, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per il 2022, 45 milioni di euro per il 2023, 20 milioni di euro per il 2024 e 10 milioni di euro per il 2025 per l’acquisto di immobili destinati agli Archivi di Stato e per la realizzazione di interventi di adeguamento antincendio e sismico degli istituti archivistici.

 

ART. 111.
(Fondo unico nazionale per il turismo)

  1. Al fine di razionalizzare gli interventi finalizzati all’attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del settore nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo da ripartire denominato Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, con una dotazione pari 90 milioni di euro per l’anno 2022, 120 milioni di euro per l’anno 2023 e 40 milioni di euro per l’anno 2024
  2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate alle seguenti finalità:
  3. a) adozione di misure di salvaguardia per gli operatori economici del settore in grado di valorizzare le potenzialità del comparto di fronte agli effetti di crisi sistemiche o settoriali, concentrando le misure in favore degli operatori per i quali permangono condizioni che limitano l’ordinaria possibilità di svolgimento delle attività produttive e lavorative;
  4. b) promozione di politiche di sviluppo del turismo in grado di produrre positive ricadute economiche e sociali sui territori interessati e per le categorie produttive e sociali coinvolte.
  5. Al fine di incrementare l’attrattività turistica del Paese, anche in relazione all’organizzazione di manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi, connotati da spiccato rilievo turistico, garantendo positive ricadute sociali, economiche ed occupazionali sui territori e per le categorie interessate, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo da ripartire denominato Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per l’anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
  6. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse dei fondi di cui ai commi 1 e 3.
  7. Il Ministro del turismo presenta ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sull’attività svolta e sulle risorse impiegate dei fondi di cui ai commi 1 e 3.

ART. 112.
(Fondo per l’indennizzo dei titoli di viaggio emessi da Alitalia in amministrazione straordinaria)

  1. All’articolo 7, comma 2, lett. b), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) le parole “con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “con una dotazione complessiva di 100 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022”;
  3. b) le parole: “pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “pari a complessivi 100 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022”.

 

ART. 113.
(Fondo editoria)

  1. È istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria» con una dotazione pari a 90 milioni di euro per l’anno 2022 e 140 milioni di euro per l’anno 2023.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale, all’ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi   media, nonché   a   sostenere   le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione.
  3. Con  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri  con  delega  per l’informazione, la comunicazione e l’editoria, da adottare  entro  il  31 marzo di ciascun anno del biennio, di concerto  con  il  Ministro  del lavoro e delle politiche  sociali,  il  Ministro  dello  sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle  finanze,  sentite  le organizzazioni sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa, è definita, previa ricognizione annuale delle  specifiche  esigenze, la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

 

 

 

ART. 114.
(Credito d’imposta per l’acquisto della carta dei giornali)

  1. Il credito d’imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all’articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per gli anni 2022 e 2023 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa. Il credito di spesa è fruibile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.

 

ART. 115.
(Incremento del Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione)

  1. All’articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al primo comma, dopo le parole “di 50 milioni di euro per l’anno 2020”, sono aggiunte le seguenti: “e di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”;
  3. b) al terzo comma, dopo le parole “per l’anno 2020” sono aggiunte le seguenti: “e ad euro 100 milioni a decorrere dal 2022” e dopo le parole “ai sensi dell’articolo 265” sono aggiunte le seguenti: “per il 2020 e, a decorrere dal 2022, a valere su XXXXXX”.

 

 

 

Titolo IX
Misure per la partecipazione dell’Italia all’Unione europea e ad organismi internazionali

ART. 116.
(Cooperazione allo sviluppo)

  1. Al fine di rafforzare l’azione dell’Italia nell’ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo, sono disposti i seguenti interventi:
  2. a) l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di euro 99 milioni per l’anno 2022, di euro 199 milioni per l’anno 2023, e di euro 249 milioni per l’anno 2024, di euro 299 milioni per l’anno 2025, di euro 349 milioni annui a decorrere dall’anno 2026;
  3. b) alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all’articolo 8, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La dotazione del fondo rotativo di cui al presente comma e della quota di cui all’articolo 27, comma 3, può essere incrementata mediante apporto finanziario da parte di soggetti pubblici o privati, anche a valere su risorse europee.”;

2) all’articolo 20, comma 2, dopo le parole “crediti di cui agli articoli 8 e 27;” sono inserite le seguenti: “attività e servizi di comunicazione finalizzati alla valorizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo”; e le parole “dell’Agenzia sulla base di convenzioni approvate dal Comitato congiunto di cui all’articolo 21” sono sostituite dalle seguenti: “del Ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale”;

3) all’articolo 20, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente: “2-ter. Per l’attuazione dell’attività e dei servizi di comunicazione e dell’attività di valutazione d’impatto delle iniziative di cooperazione di cui al comma 2, è autorizzata, in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dall’anno 2022”;

4) all’articolo 27, comma 3, lettera a), le parole da “miste” alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: “in Paesi partner, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese. Possono essere altresì concessi finanziamenti sotto qualsiasi forma direttamente a imprese in Paesi partner”;

5) all’articolo 27, comma 3, lettera b), le parole “, secondo modalità identificate dal CICS, imprese miste” sono sostituite dalle seguenti: “imprese anche aventi sede”;

6) all’articolo 27, comma 3, lettera c), la parola “miste” è soppressa;

7) all’articolo 27, comma 4, le parole: “Il CICS stabilisce” sono sostituite dalle seguenti: “Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti”;

8) all’articolo 27, comma 5, la parola “crediti” è sostituita dalle seguenti: “finanziamenti sotto qualsiasi forma”;

 

ART. 117.
(Partecipazione italiana ad EXPO OSAKA 2025)

  1. Per gli adempimenti connessi alla partecipazione italiana all’Expo 2025 Osaka, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2023, di 15 milioni di euro per l’anno 2024, 25 milioni di euro per l’anno 2025 e di 3 milioni di euro per l’anno 2026. Ai fini del presente comma, si applica l’articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ad eccezione dei periodi primo e terzo, e i riferimenti ivi contenuti a Expo 2020 Dubai e agli Emirati Arabi Uniti si intendono rispettivamente fatti a Expo 2025 Osaka e al Giappone.

 

ART. 118.
(Partecipazione dell’Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale)

  1. Nel quadro della strategia di sostegno ai Paesi più poveri e di risposta internazionale alla crisi pandemica ed economica,  fermo restando  l’accordo  di  prestito  di  cui  all’articolo  13,   comma 6-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, nonché l’accordo di prestito di cui all’articolo 1, comma 638, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la Banca d’Italia è autorizzata a concedere un nuovo prestito nei limiti di 1 miliardo di Diritti Speciali di Prelievo da erogare a tassi di mercato tramite il Poverty Reduction and Growth Trust, secondo le modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, il Ministero dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia.
  2. Nell’ambito del nuovo accordo di prestito di cui al comma 1, per consentire il puntuale e efficace funzionamento del Poverty Reduction and Growth Trust, la Banca d’Italia è autorizzata a concedere risorse a titolo di dono al Fondo Monetario Internazionale nei limiti di 83 milioni di Diritti Speciali di Prelievo, da ripartire in 5 versamenti annuali a decorrere dall’anno 2022. Al fine di rispettare le vigenti disposizioni legislative nazionali ed europee, l’importo di cui al presente comma è interamente trasferito alla Banca d’Italia dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
  3. Sul prestito autorizzato dal comma 1 è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell’allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  4. 4. Gli oneri derivanti dalle operazioni di cui al comma 2 sono coperti mediante ricorso al Capitolo XXX del Ministero dell’economia e delle finanze.
  5. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a seguito dell’orientamento espresso dal Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea in relazione ai limiti del finanziamento monetario di cui all’art. 123 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, è autorizzato a rimborsare alla Banca d’Italia l’importo di euro 49 milioni con valuta antergata al 29 giugno 2021, equivalente all’importo di 40,46 milioni di Diritti Speciali di Prelievo erogato a valere sulle risorse detenute dalla Banca d’Italia presso il Fondo Monetario Internazionale come contributo dell’Italia al programma del medesimo Fondo a favore del Sudan, nell’ambito dell’Iniziativa sulla cancellazione del debito dei paesi più poveri fortemente indebitati (HIPC).
  6. Agli oneri di cui al comma 5 si provvede mediante versamento al pertinente capitolo di bilancio delle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria di cui all’articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

 

 

 

 

Titolo X
Misure in materia di infrastrutture, trasporti, transizione ecologica, energia

ART. 119.
(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture autostradali regionali)

  1. È riconosciuto alla regione Emilia-Romagna un contributo statale pari a complessivi 200 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 20 milioni di euro nell’anno 2024, 40 milioni di euro nell’anno 2025, 50 milioni di euro nell’anno 2026, di 70 milioni di euro nell’anno 2027 (da definire quote annuali) per la realizzazione dell’autostrada regionale Cispadana.

ART. 120.
(Infrastrutture stradali sostenibili delle regioni, delle province e delle città metropolitane)

  1. Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 28 febbraio 2022, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l’assegnazione e l’eventuale revoca delle risorse di cui al comma 1, anche sulla base della consistenza della rete viaria e della vulnerabilità rispetto a fenomeni antropici, quali traffico ed incidentalità, e naturali, quali sisma e dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate. Con lo stesso decreto sono inoltre definiti i criteri generali per adeguare la progettazione e l’esecuzione di tali opere ai principi ambientali comunitari.

ART. 121.
(Messa in sicurezza strade)

  1. Per l’anno 2022, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano, nel limite complessivo di 200 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 15 gennaio 2022, con decreto del Ministero dell’interno, ai comuni con popolazione inferiore o uguale ai 5.000 abitanti nella misura di 10.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 25.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 60.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti nella misura di 125.000 euro ciascuno, ai comuni tra 50.001 e 100.000 abitanti nella misura di 160.000 euro ciascuno, ai comuni tra 100.001 e 250.000 abitanti nella misura di 230.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti nella misura di 350.000 euro ciascuno. La popolazione di riferimento, ai fini del riparto di cui al periodo precedente è la popolazione residente al 31 dicembre 2019 post censimento, disponibile al seguente link http://demo.istat.it/bil/index.php?anno=2019&lingua=ita. Entro il 30 gennaio 2022, il Ministero dell’interno dà comunicazione a ciascun comune dell’importo del contributo ad esso spettante.
  2. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda annualità del bilancio di previsione 2022-2024.
  3. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022.
  4. I contributi di cui al comma 1 sono erogati dal Ministero dell’interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 6, per il 40 per cento sulla base dello stato avanzamento dei lavori e per il restante 10 per cento previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 6.
  5. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori di cui al comma 3 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre 2022, con decreto del Ministero dell’interno.
  6. Il monitoraggio degli investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano di cui ai commi da 1 a 5 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2022». Non trova applicazione l’articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 267.
  7. Il Ministero dell’interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 1 a 5.
  8. I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione « Amministrazione trasparente » di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco è tenuto a comunicare tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.

ART. 122.
(Incremento Fondo nazionale trasporti)

  1. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato per un importo pari a 100 milioni di euro per l’anno 2022, 200 milioni di euro per l’anno 2023, 300 milioni di euro per l’anno 2024, 350 milioni di euro per l’anno 2025 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.

ART. 123.
(Rifinanziamento progettazione)

  1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 51, le parole “di 170 milioni di euro per l’anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031” sono sostituite dalle seguenti “di 320 milioni di euro per l’anno 2022, di 350 milioni di euro per l’anno 2023 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031”;
  3. b) dopo il comma 53 aggiungere i seguenti:

“53-bis. Per il biennio 2022-2023 l’ordine prioritario di assegnazione dei contributi è il seguente:

  1. a) opere pubbliche nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificato all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
  2. b) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
  3. c) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
  4. d) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.

53-ter. Per i contributi relativi all’anno 2022 il termine di cui al comma 52 è il 15 marzo 2022 ed il termine di cui al comma 53 è il 15 aprile 2022.”;

  1. c) al comma 54 sostituire le parole “Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 53” con le seguenti: “Ferme restando le priorità di cui ai commi 53 e 53-bis”.

ART. 124.
(Giubileo 2025)

  1. In relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un apposito Fondo di conto capitale con una dotazione di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024,  330 milioni per il 2025, e 140 milioni di euro per il 2026 E’ altresì costituito un fondo di parte corrente per assicurare il coordinamento operativo e le spese relativi a servizi da rendere ai partecipanti all’evento con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024,  70 milioni per il 2025, e10 milioni di euro per il 2026 per gli anni 2022-2026.All’assegnazione delle risorse agli interventi si provvede con DPCM di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero dell’economia da adottarsi entro il….2022 sulla base di un Piano di interventi recanti cronoprogramma e obiettivi da raggiungere concordato con gli enti competenti nonché le modalità di revoca in caso di mancato rispetto del cronoprogramma e obiettivi.

ART. 125.
(Sisma 2016 Abruzzo-Lazio-Marche-Umbria)

  1. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione dei processi di ricostruzione, all’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quinquies è aggiunto il seguente comma: “4-sexies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2022. Con delibere del Consigli dei ministri adottate ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede all’assegnazione delle risorse per le conseguenti attività, nel limite di 200 milioni di euro per l’anno 2022 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018.”.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022” e le parole “per l’anno 2020.” sono sostituite dalle seguenti: “per l’anno 2021”. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 72.270.000 per l’anno 2022.
  3. Al fine di assicurare l’efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 2, lett. b) del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, da destinare al supporto tecnico-operativo e alle attività connesse alla definizione, attuazione e valutazione degli interventi. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite, con provvedimento del capo del Dipartimento “Casa Italia” da adottare entro il 31 gennaio 2022, in esito alla puntuale individuazione degli interventi e del relativo soggetto attuatore, tra il Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e il Dipartimento Casa Italia.

ART. 126.
(Rifinanziamento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico)

1.Al fine di potenziare le azioni di prevenzione strutturale, su edifici e infrastrutture di interesse strategico per le finalità di protezione civile, e non strutturale, per studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l’emergenza, il Fondo di cui all’articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è rifinanziato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029. Alla disciplina dell’utilizzo delle risorse del Fondo di cui al presente comma e alla relativa assegnazione si provvede, previa presentazione da parte delle Regioni di apposito Piano degli interventi da realizzare nel limite delle risorse disponibili, con il relativo cronoprogramma e i codici unici di progetto delle opere, con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile nella quale sono indicate anche le modalità di monitoraggio degli interventi, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché i termini per l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti e le modalità di revoca in caso di mancato rispetto del cronoprogramma e di mancato affidamento degli incarichi o della progettazione entro XXX mesi dalla data di pubblicazione della medesima ordinanza.

ART. 127.
(Fondo sostegno transizione industriale)

  1. Allo scopo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la transizione industriale con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022. A valere sulle risorse del fondo possono essere concesse agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle che operano in settori ad alta intensità energetica, per la realizzazione di investimenti per l’efficientamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate, nonché per la cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO2.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la transizione ecologica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo.

 

ART. 128.
(Fondo Italiano per il Clima)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un Fondo rotativo (nel seguito “Fondo”) con dotazione pari a 840 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Il Fondo è destinato al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell’ambito degli accordi internazionali sul clima e tutela ambientale ai quali l’Italia ha aderito. Rientrano nell’ambito operativo del Fondo i Paesi beneficiari di assistenza allo sviluppo ufficiale individuati dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE-DAC), nonché gli ulteriori Paesi individuati dal Comitato di Indirizzo del Fondo di cui al comma 7 conformemente ai predetti accordi internazionali. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità per l’utilizzo delle risorse del Fondo.
  2. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo può:
  3. a) assumere capitale di rischio mediante fondi di investimento, fondi di fondi o capitale di debito;
  4. b) erogare finanziamenti indiretti mediante istituzioni finanziarie, incluse istituzioni finanziarie europee, istituzioni finanziarie multinazionali e sovranazionali, fondi multilaterali di sviluppo;
  5. c) erogare finanziamenti diretti di iniziative e programmi ad elevato impatto, come definito dal Comitato di cui al comma 7;
  6. d) erogare garanzie, su finanziamenti concessi da soggetti terzi autorizzati all’esercizio del credito, entro il limite massimo del [50%] dell’importo finanziato, entro un importo massimo non eccedente il 50% delle risorse stanziate ai sensi del comma 1, su operazioni finanziarie differenti da quelle realizzate ai sensi delle lettere a), b) e c), a condizioni di mercato conformemente alla Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie. La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. A copertura delle perdite attese, il Gestore istituisce apposito fondo di accantonamento costituito con parte delle risorse di cui al comma 1a cui affluiscono i premi versati al Fondo a fronte del rilascio delle garanzie. Le obbligazioni assunte dal Fondo Italiano per il Clima ai sensi della presente lettera sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza che opera in caso di accertata insolvenza del Fondo [in relazione agli impegni assunti dal Fondo medesimo ai sensi del presente articolo]. La garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal Fondo, ridotto di eventuali pagamenti già effettuati dallo stesso. Con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, sono definite le modalità di escussione della garanzia di ultima istanza da avviarsi successivamente all’accertamento da parte di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., gestore del Fondo, dell’incapienza del medesimo Fondo. Non è ammesso il ricorso diretto dei beneficiari degli interventi del Fondo alla garanzia di ultima istanza dello Stato. La garanzia di ultima istanza dello Stato è inserita nell’elenco di cui all’articolo 31, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  7. Una quota del fondo, nel limite di 40 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2022 al 2026, è destinata alla erogazione di misure a fondo perduto nonché agli oneri e alle spese di gestione del fondo di cui al comma 4 e al funzionamento dei Comitati di cui al comma 9.
  8. Il Fondo può intervenire anche in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, istituzioni finanziarie multinazionali e sovranazionali, fondi multilaterali di sviluppo.
  9. Il Fondo è gestito da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. sulla base di apposita convenzione da stipulare con il Ministero della transizione ecologica che disciplina l’impiego delle risorse del Fondo in coerenza con il piano di attività di cui al comma 7, e gli oneri e le spese di gestione che sono a carico del Fondo medesimo. Per la gestione del fondo è autorizzata l’apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.
  10. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo, affiancandone l’operatività e potenziandone la capacità d’impatto, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. può impiegare le risorse della gestione separata di cui all’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con interventi di finanziamento, inclusa l’assunzione di capitale di rischio e di debito, anche mediante il co-finanziamento di singole iniziative.
  11. All’articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 20 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole “successivo comma 11, lettera e),” sono aggiunte le seguenti: “o al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell’ambito degli accordi internazionali sul clima e tutela ambientale ai quali l’Italia ha aderito.
  12. Sono istituiti, presso il Ministero della transizione ecologica, un Comitato di indirizzo e un Comitato Direttivo. Il Comitato di indirizzo è presieduto dal Ministro per la Transizione Ecologica o suo delegato, ed è composto da [Capo Dipartimento – Ministero della transizione ecologica], dal Direttore Generale del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze e da [Direttore Generale – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale]. Esso definisce l’orientamento strategico, le priorità di investimento del Fondo e delibera, su proposta di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., il piano di attività del Fondo, anche mediante la definizione dell’ammontare di risorse destinato alle distinte modalità di intervento di cui al comma 2, ivi inclusi eventuali limiti per aree geografiche e categorie di paesi e per interventi effettuati in favore di, o aventi come intermediari, soggetti privati. Il Comitato Direttivo del Fondo delibera in merito ai finanziamenti e alle garanzie concessi a valere sulle risorse del Fondo stesso, su proposta di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. La Segreteria del Comitato Direttivo è costituita presso il Ministero della transizione ecologica con il supporto operativo di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., quale gestore del Fondo. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di funzionamento del Comitato di indirizzo e le modalità di composizione e funzionamento del Comitato Direttivo.
  13. La dotazione del Fondo può essere incrementata dall’apporto finanziario di soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, anche a valere su risorse europee e internazionali, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione, ai fini della costituzione di sezioni speciali secondo le medesime finalità di cui al comma 1.

 

ART. 129.
(Istituzione del Fondo per l’attuazione del programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico)

  1. Al fine di assicurare l’efficace attuazione del programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico di cui al decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, nonché di rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni assunti dall’Italia, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un apposito Fondo destinato a finanziare l’attuazione delle misure previste dal medesimo programma nazionale. Al Fondo è assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro nel 2023, 100 milioni di euro nel 2024, 150 milioni di euro nel 2025 e di 200 milioni di euro annui dal 2026 al 2035. Con appositi decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della salute per gli aspetti di competenza, sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo, anche attraverso bandi e programmi di finanziamento delle attività necessarie ad attuare le misure del programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico.

 

ART. 130.
(Ricerca contrasto specie esotiche invasive)

  1. Ai fini della concreta attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 19 e 22 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un “Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive”, con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero della transizione ecologica, sentita la conferenza Stato-Regioni, sono stabilite le modalità di ripartizione fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse del Fondo di cui al periodo precedente.

 

ART. 131.
(Disposizioni per il potenziamento della lotta agli incendi)

  1. Al fine di potenziare il sistema di lotta agli incendi, anche boschivi, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è autorizzata la spesa di 62 milioni di euro per l’anno 2022, 65 milioni di euro per l’anno 2023 e 70 milioni di euro per l’anno 2024 e 33 milioni di euro per l’anno 2025, da destinare al rinnovo della flotta elicotteri, all’aggiornamento tecnologico dei velivoli ad ala fissa e ad ala rotante del medesimo Corpo, all’acquisto di 10 aviorifornitori da 15.000 litri, all’aumento della capacità operativa delle squadre del Corpo mediante l’impiego di sistemi robotizzati e la dotazione di nuove apparecchiature tecnologiche.

 

ART. 132.
(Esercizio delle funzioni in materia di pesca marittima per le Capitanerie di porto- Guardia costiera)

  1. Al fine di assicurare alle Capitanerie di porto-Guardia costiera l’esercizio del complesso delle funzioni di amministrazione, gestione, vigilanza e controllo in materia di pesca marittima, ad esse affidate, anche in via esclusiva, dal decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, dall’articolo 3 della legge 28 gennaio1994, n.84, dall’articolo 136 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

 

ART. 133.
(Attuazione Strategia forestale nazionale di cui all’articolo 6, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34)

  1. Al fine di assicurare l’attuazione della strategia forestale nazionale prevista dall’articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022- 2023 e di 40 milioni di euro a decorrere dal 2024. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo di cui al primo periodo.

 

ART. 134.
(Contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas)

1.Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nel primo trimestre 2022, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema fino a concorrenza dell’importo di 2.000 milioni di euro che a tal fine sono trasferiti alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 febbraio 2022.

 

 

 

Titolo XI
Regioni, Enti locali e coesione territoriale

ART. 135.
(Fondo per lo sviluppo e la coesione)

  1. La dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027 di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementata di 23.500 milioni di euro, secondo la seguente articolazione annuale: 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028 e in 2.500 milioni di euro per l’anno 2029.

ART. 136.
(Rigenerazione urbana per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti)

  1. Al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale sono assegnati ai comuni di cui al comma 2 contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l’anno 2022.
  2. Possono richiedere i contributi di cui al comma 1:
  3. a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda è presentata dal comune capofila;
  4. b) i comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall’articolo 2, comma 2, del citato DPCM e le risorse attribuite dal predetto decreto del Ministero dell’interno.
  5. Gli enti di cui al comma 2 comunicano le richieste di contributo per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici al Ministero dell’interno entro il termine perentorio del 31 marzo 2022. La richiesta deve contenere:
  6. a) la tipologia dell’opera che può essere relativa a: i) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree; ii) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive; iii) mobilità sostenibile;
  7. b) il quadro economico dell’opera, il cronoprogramma dei lavori, nonché le informazioni riferite al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell’indicazione di un CUP valido ovvero l’errata indicazione in relazione all’opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l’esclusione dalla procedura;
  8. c) nel caso di comuni in forma associata, l’elenco di comuni che fanno parte della forma associativa.
  9. L’ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2022. Qualora l’entità delle richieste pervenute superi l’ammontare delle risorse disponibili, l’attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano un valore più elevato dell’indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM). Nel caso di forme associate è calcolata la media semplice dell’indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM). L’attribuzione del contributo sulla base della graduatoria di cui al secondo periodo, nel limite delle risorse disponibili pari a 300 milioni di euro per l’anno 2022, è fatta assicurando il rispetto dell’articolo 7-bis, comma 2, del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, in materia di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive alle regioni ivi indicate.
  10. Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4:
  11. a) per le opere il cui costo è inferiore a 2.500.000 euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi;
  12. b) per le opere il cui costo è superiore a 2.500.000 di euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi.
  13. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 5, il contributo è revocato con decreto del Ministero dell’interno.
  14. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 8 e successivamente possono essere utilizzati dal medesimo ente beneficiario per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 1, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.
  15. I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 4 sono erogati dal Ministero dell’interno agli enti beneficiari nel seguente modo:
  16. a) 20 per cento previa verifica dell’affidamento dei lavori entro i termini di cui al comma 5;
  17. b) 70 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori così come risultanti dal sistema di monitoraggio di cui al comma 9;
  18. c) 10 per cento previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 9.
  19. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 1 a 8 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo investimenti rigenerazione urbana legge di bilancio 2022». Non trova applicazione l’articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 267.

 

ART. 137.
(Accordo tra il Governo e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi)

  1. In applicazione dell’accordo tra il Governo e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, il contributo alla finanza pubblica della regione Sardegna di cui all’articolo 1, comma 868, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rideterminato in 306,400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.
  2. A decorrere dall’anno 2022 è attribuito alla regione Sardegna l’importo di 100 milioni di euro annui, pari a una quota delle risorse previste dall’articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a titolo di acconto per la compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 76.600.000 annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse …..

ART. 138.
(Accordo in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi tra il Governo e la regione Friuli Venezia Giulia)

  1. Le disposizioni dei commi 2 e 3 sono approvate in attuazione dell’accordo in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154.
  2. Il contributo alla finanza pubblica da parte del sistema integrato degli enti territoriali della regione Friuli Venezia Giulia è stabilito nell’ammontare di 432,7 milioni di euro per l’anno 2022, 436,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e 432,7 milioni di euro per l’anno 2026.
  3. All’articolo 51 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia), dopo il sesto comma è inserito il seguente comma: “6-bis. Le assegnazioni di risorse o le misure agevolative disposte dallo Stato in favore della generalità delle province, potenzialmente destinate anche ai territori delle ex province del Friuli Venezia Giulia, sono disposte a favore della Regione.”.
  4. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178, sono apportate le seguenti modifiche:
  5. a) al comma 850, le parole “200 milioni” sono sostituite dalle seguenti “196 milioni”;
  6. b) al comma 852, le parole “200 milioni” sono sostituite dalle seguenti “196 milioni”; dopo le parole “670” è aggiunto il seguente periodo “Per la regione Friuli Venezia Giulia e i relativi enti locali, il concorso alla finanza pubblica è determinato ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2019, n.154.”
  7. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è ridotta di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.
  8. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi dell’articolo 1, comma 875-septies, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotto di 86,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.

ART. 139.
(Accordo in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi tra il Governo e la regione Valle d’Aosta)

  1. In attuazione dell’accordo tra il Governo e la regione Valle d’Aosta in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, a decorrere dall’anno 2022 il contributo dovuto dalla regione quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico di cui all’articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rideterminato in 82,246 milioni di euro annui.

 

ART. 140.
(Accordo in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi tra il Governo e la regione Siciliana)

  1. In applicazione dell’accordo tra il Governo e la regione Siciliana in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, il contributo alla finanza pubblica della Regione di cui all’articolo 1, comma 881, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rideterminato in 800,80 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  2. A decorrere dall’anno 2022 è attribuito alla regione Siciliana l’importo di 100 milioni di euro annui, pari a una quota delle risorse previste dall’articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a titolo di acconto per la definizione delle norme di attuazione in materia finanziaria e sulla condizione di insularità.
  3. All’articolo 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, dopo le parole “di strade e scuole” sono aggiunte le seguenti: “, nonché per immobili ed opere di prevenzione idrauliche e idrogeologiche da danni atmosferici”.

 

ART. 141.
(Accordo in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi tra il Governo, la regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano)

  1. Le disposizioni recate dai commi 2 e 3 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.
  2. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:
  3. a) al comma 1, lettera g), dell’articolo 75, dopo le parole: “o di altri enti pubblici” sono inserite le seguenti: “; nelle predette entrate sono comprese anche quelle derivanti dalla raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro, sia di natura tributaria, sia di natura non tributaria, in quanto costituite, al netto delle vincite e degli aggi spettanti ai concessionari, da utile erariale”;
  4. b) al comma 4-bis dell’articolo 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole “degli anni dal 2018 al 2022” sono sostituite dalle seguenti “degli anni dal 2018 al 2021, fermo restando i ristori e le riduzioni riconosciuti dallo Stato per gli anni 2020 e 2021 correlati alla perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19,”;

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Per ciascuno degli anni dal 2022 il contributo previsto dal periodo precedente è pari a 713,71 milioni di euro annui.”;

  1. c) nel comma 4-ter dell’articolo 79 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole “A decorrere dall’anno 2023 il contributo complessivo di 905” sono sostituite dalle seguenti “A decorrere dall’anno 2028 il contributo complessivo di 713,71”;

2) le parole “La differenza rispetto al contributo di 905,315 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “La differenza rispetto al contributo di 713,71 milioni di euro”.

  1. Le quote spettanti alle province ai sensi dell’articolo 75, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come da ultimo modificato dal comma 2, relative alle entrate derivante dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro, sono calcolate mediante la contabilizzazione, per il gioco in rete fisica, delle giocate raccolte nel territorio di ciascuna provincia e, per il gioco a distanza, delle giocate effettuate mediante conti di gioco intestati a giocatori residenti nel territorio di ciascuna provincia. Fatto salvo il gettito spettante alla regione ai sensi dell’articolo 69, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, i proventi dei giochi con vincita in denaro rientranti nel presente comma sono quelli derivanti da apparecchi da intrattenimento, giochi, lotterie, scommesse, concorsi pronostici, in qualsiasi modo denominati e organizzati. Qualora per alcune tipologie di giochi non sia possibile la quantificazione del gettito spettante alle province, questa è determinata in base al rapporto percentuale tra le giocate sul territorio provinciale e le corrispondenti giocate a livello nazionale.
  2. In attuazione dell’accordo in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi tra il Governo, la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano, a decorrere dall’anno 2022 è attribuito a ciascuna provincia autonoma l’importo di 20 milioni di euro annui a titolo di restituzione delle riserve di cui all’articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

 

ART. 142.
(Finanziamento e sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane)

  1. Per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, è attribuito un contributo di 80 milioni di euro per l’anno 2022, di 100 milioni di euro per l’anno 2023, di 130 milioni di euro per l’anno 2024, di 150 milioni di euro per l’anno 2025, di 200 milioni di euro per l’anno 2026, di 250 milioni di euro per l’anno 2027, di 300 milioni di euro per l’anno 2028, di 400 milioni di euro per l’anno 2029, di 500 milioni di euro per l’anno 2030 e di 600 milioni di euro a decorrere dall’anno 2031.

ART. 143.
(Incremento fondo di solidarietà comunale per funzioni sociali e asili nido)

  1. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:
  2. a) alla lettera d-quinquies) del comma 449 dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Fondo di solidarietà comunale è destinato, per un importo  di 44 milioni di euro per l’anno 2022, di 52 milioni di euro per l’anno 2023, di 60 milioni di euro per l’anno 2024, di 68 milioni di euro per l’anno 2025, di 77 milioni di euro per l’anno 2026, di 87 milioni di euro per l’anno 2027, di 97 milioni di euro per l’anno 2028, di 107 milioni di euro per l’anno 2029, di 113 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2030 in favore dei comuni delle regioni Siciliana e Sardegna, ripartendo il contributo, entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla  base  di un’istruttoria tecnica  condotta  dalla  Commissione  tecnica  per  i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti delle regioni Siciliana e Sardegna, con il supporto di  esperti  del  settore,  senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di  Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Agli esperti di cui al precedente periodo non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Con il medesimo decreto sono disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio ed eventuale recupero dei contributi assegnati. Per l’anno 2022, nelle more dell’approvazione dei fabbisogni standard per la funzione “Servizi sociali” dei comuni della regione Sardegna da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della regione, ai fini del riparto, per i soli comuni della regione Sardegna, non si tiene conto dei fabbisogni standard;
  3. b) alla lettera d-quinquies) del comma 449, ultimo periodo, le parole: “terzo periodo”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: “quinto periodo”;
  4. c) alla lettera d-sexies) del comma 449 le parole: “e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026” sono sostituite dalle parole: “, a 300 milioni di euro per l’anno 2026 e a 1.300 milioni annui a decorrere dall’anno 2027”;
  5. d) al comma 448 le parole: “in euro 6.855.513.365 per l’anno 2022, in euro 6.980.513.365 per l’anno 2023, in euro 7.306.513.365 per l’anno 2024, in euro 7.401.513.365 per l’anno 2025, in euro 7.503.513.365 per l’anno 2026, in euro 7.562.513.365 per l’anno 2027, in euro 7.620.513.365 per l’anno 2028, in euro 7.679.513.365 per l’anno 2029 e in euro 7.711.513.365 annui a decorrere dall’anno 2030” sono sostituite dalle parole: “in euro 6.899.513.365 per l’anno 2022, in euro 7.032.513.365 per l’anno 2023, in euro 7.366.513.365 per l’anno 2024, in euro 7.469.513.365 per l’anno 2025, in euro 7.580.513.365 per l’anno 2026, in euro 8.649.513.365 per l’anno 2027, in euro 8.717.513.365 per l’anno 2028, in euro 8.786.513.365 per l’anno 2029 e in euro 8.824.513.365 annui a decorrere dall’anno 2030”.

ART. 144.
(Rifinanziamento del fondo cui all’art 53 del dl 104/2020 ed estensione ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna)

  1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 115/2020, è istituito, presso il Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per l’anno 2022,  di cui 50 milioni di euro in favore dei soli comuni delle regioni Siciliana e Sardegna,  e di 150  milioni di euro per l’anno 2023 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna che sono in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e chealla data del 31 dicembre 2021 hanno trasmesso il piano di riequilibrio finanziario pluriennale alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell’interno, ai sensi dell’articolo 243-quater, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito entro il 31 marzo 2022 con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, tra i comuni di cui al primo periodo:
  2. a) in proporzione al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 risultante dal rendiconto 2020 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) anche sulla base dei dati di pre-consuntivo, al netto dei contributi assegnati per gli esercizi 2021 e 2022 ai sensi dell’articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e del comma 775 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dell’articolo 52 del decreto-legge 5 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106;
  3. b) con l’ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall’ISTAT con riferimento all’ultimo elenco dei comuni disponibile, superiore al valore medio nazionale;
  4. c) con capacità fiscale pro capite inferiore a 495 euro, adottata ai sensi dell’articolo 43, comma 5-quater, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, ovvero determinata dal Dipartimento delle finanze per i comuni delle regioni Siciliana e Sardegna, sulla base di un metodologia approvata dalla Commissione tecnica dei fabbisogni standard, istituita ai sensi dell’articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  5. Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente in attuazione del comma 1 per gli anni 2022 e 2023 non può essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 nettizzato dei contributi richiamati al comma 1, lettera a), ed è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione.  A seguito dell’utilizzo dei predetti contributi, l’eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi
  6. All’onere di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l’anno 2022 e a 150 milioni di euro per l’anno 2023 si provvede ……

ART. 145.
(Incremento risorse comuni fino a 5.000 abitanti in difficoltà economiche)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2022 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti caratterizzati da:
  2. popolazione al 31 dicembre 2019 post censimento, ridottasi di oltre il 5% rispetto al 2011;
  3. reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale;
  4. Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (IVSM) superiore alla media nazionale.
  5. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito in proporzione alla popolazione al 31 dicembre 2019 post censimento con decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2022.

 

ART. 146.
(Disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali)

  1. L’indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario può essere incrementata, in misura graduale per ciascuno degli anni 2022, 2023 e in misura permanente a decorrere dall’anno 2024, sulla base del trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall’ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure massime:
  2. 100 per cento per i sindaci metropolitani;
  3. 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
  4. 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
  5. 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
  6. 35 per cento per i sindaci comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
  7. 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
  8. 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
  9. 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
  10. 16 per cento per i sindaci comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.
  11. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dal comma 1, con l’applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal decreto del Ministro dell’interno del 4 aprile 2000, n. 119.
  12. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell’incremento delle indennità di funzione previste dai commi 1 e 2 del presente articolo, il fondo di cui all’articolo 57-quater, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2029, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2022, di 150 milioni di euro per l’anno 2023, e di 220 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.
  13. Le maggiori risorse di cui al comma 3 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare sul Capo XIV – capitolo 3560 «entrate eventuali diverse del Ministero dell’interno» – articolo 03 «recuperi, restituzioni e rimborsi vari» l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario, per la copertura del maggior onere relativo all’incremento delle indennità di cui ai commi 1 e 2.
  14. A tal fine è autorizzata la spesa di euro di 100 milioni di euro per l’anno 2022, euro 150 milioni per l’anno 2023, e euro 220 milioni a decorrere dall’anno 2024.

ART. 147.
(Versamento ristori minori entrate da lotta all’evasione)

  1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
    1. all’articolo 111, comma 2-novies, le parole da “e fino alla concorrenza” a “Trento e di Bolzano” sono sostituite dalle seguenti “entro il 30 giugno di ciascun anno, ciascuna Regione versa all’entrata del bilancio dello Stato la quota annuale prevista dalla tabella 1, fino alla concorrenza delle risorse ricevute a ristoro delle minori entrate derivanti dalla lotta all’evasione indicate nella tabella 1”;
    2. nell’intestazione della tabella 1 è soppressa la parola “minima”.

 

ART. 148.
(Proroga dei termini in materia di certificazioni degli enti locali)

  1. Al comma 829, dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2022».
  2. Il comma 831, dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito con il seguente: “Al comma 1 dell’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2022».

 

ART. 149.
(Disposizioni concernenti le modalità per il riparto delle risorse LEP da assegnare agli enti locali)

  1. A decorrere dall’anno 2022, ai fini del riparto delle risorse da assegnare agli enti locali in relazione alle funzioni correlate ai livelli essenziali delle prestazioni, nonché ai relativi fabbisogni, costi standard e obiettivi di servizio, le Amministrazioni interessate sono tenute ad acquisire l’assenso preventivo da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all’articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata dai rappresentanti delle stesse Amministrazioni, in relazione alle specifiche funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

ART. 150.
(Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane)

1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei Comuni totalmente e parzialmente montani delle Regioni e delle Province autonome, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, è istituito un fondo denominato «Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane», con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2022 e 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023. In particolare, il Fondo è utilizzato per finanziare:a) interventi per la tutela e la promozione delle risorse ambientali dei territori montani;

  1. b) interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di tutela e valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell’habitat montano;
  2. c) attività di informazione e di comunicazione sui temi della montagna;
  3. d) interventi di carattere socio-economico a favore delle popolazioni residenti nelle aree montane;
  4. e) progetti finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente e dello sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali;
  5. f) iniziative volte a ridurre i fenomeni di spopolamento.
  6. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie si avvale, altresì, del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della montagna.
  7. Gli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane sono ripartiti, quanto alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie; per gli interventi di competenza delle Regioni e degli enti locali, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  8. Il Fondo nazionale per la montagna di cui all’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e il Fondo integrativo per i comuni montani di cui alla legge 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, commi 319, 320, 321, confluiscono nel Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane.
  9. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante….

 

 

 

 

 

Titolo XII
Pubblica amministrazione e lavoro pubblico

ART. 151.
(Disposizioni in materia di trattamento accessorio)

  1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021, con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019- 2021 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, di una misura percentuale del monte salari 2018 da determinarsi, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività produttive e, per le restanti amministrazioni, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi Comitati di settore ai sensi dell’art. 47, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

ART. 152.
(Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l’anno 2022, 200 milioni di euro per l’anno 2023 e 250 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024 da ripartire, sulla base delle specifiche richieste pervenute dalle predette amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

ART. 153.
(Misure in materia di applicazione dei rinnovi contrattuali)

  1. 1. Per il triennio 2022-2024 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 310 milioni di euro per l’anno 2022, in 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. A valere sui predetti importi si dà luogo nelle more della definizione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste  dalle disposizioni vigenti in materia, all’erogazione dell’anticipazione di cui all’articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti,  nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello  0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022. Tali importi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  2. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, da destinare alla medesima finalità e da determinarsi sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 1, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, dello stesso decreto legislativo.
  3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
  4. A decorrere dall’anno 2022, per il personale dipendente dalle amministrazioni e dagli enti di cui all’articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il limite retributivo di cui all’articolo 13, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è rideterminato nelle misure definite con decreto del Presidente del Consiglio Ministri  in coerenza con quanto previsto dalle leggi di bilancio dello Stato, ai sensi dell’articolo 21, comma 1 ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e, per il triennio 2022-2024, dai commi 1 e 2 del presente articolo.

ART. 154.
(Ordinamento professionale)

  1. Al fine di definire i nuovi ordinamenti professionali delle amministrazioni dello Stato stabiliti con la tornata contrattuale 2019-2021, ivi inclusi quelli di cui all’articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022. Per le medesime finalità, le amministrazioni diverse dalle predette amministrazioni statali integrano le risorse relative ai CCNL 2019-2021 sulla base dei criteri previsti per il personale delle amministrazioni statali.

ART. 155.
(Risorse per la formazione)

  1. Al fine di conseguire l’obiettivo di una piena formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito fondo per la formazione con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l’anno 2022.

 

ART. 156.
(Incremento del ruolo organico della magistratura)

  1. Al fine di adeguare l’organico della magistratura ordinaria alle sempre più gravose attività connesse alla protezione internazionale, alla sorveglianza per l’esecuzione delle pene nonché alle funzioni di legittimità in ragione delle competenze relative alla Procura europea, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato complessivamente di 82 unità. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, da ultimo modificata dall’articolo 24, comma 1, del decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, è sostituita dalla tabella B di cui all’Allegato X alla presente legge. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell’anno 2022 le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all’assunzione, nell’anno 2023, delle unità di personale di magistratura di cui al presente comma.
  2. Per l’attuazione delle disposizioni del comma 1, è autorizzata la spesa nel limite di euro 5.777.557 per l’anno 2023, di euro 6.908.200 per l’anno 2024, di euro 7.555.182 per l’anno 2025, di euro 7.703.931 per l’anno 2026, di euro 9.625.139 per l’anno 2027, di euro 9.831.582 per l’anno 2028, di euro 10.008.533 per l’anno 2029, di euro 10.214.976 per l’anno 2030, di euro 10.391.927 per l’anno 2031 e di euro 10.598.370 a decorrere dall’anno 2032.

ART. 157.
(Assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso)

  1. Il Ministero della giustizia è autorizzato nell’anno 2022, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge nei limiti della vigente dotazione organica. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di euro 1.761.450 per l’anno 2022, di euro 12.636.951 per l’anno 2023, di euro 13.820.454 per l’anno 2024, di euro 14.092.556 per l’anno 2025, di euro 17.606.962 per l’anno 2026, di euro 17.984.601 per l’anno 2027, di euro 18.308.292 per l’anno 2028, di euro 18.685.931 per l’anno 2029, di euro 19.009.622 per l’anno 2030 e di euro 19.387.262 a decorrere dall’anno 2031.

 

ART. 158.
(Attuazione dell’articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95)

  1. In aggiunta a quanto previsto dall’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2022, destinati al personale di cui all’articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per i provvedimenti ivi previsti. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata, per l’anno 2020, dall’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.»

ART. 159.
(Strade sicure)

  1. All’articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178:
  2. a) al comma 1023 le parole “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2023”;
  3. b) al comma 1024, le parole: “di euro 141.521.230 per l’anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “di euro 149.721.230 per l’anno 2022 e di euro 137.070.683 per l’anno 2023” e le parole: ” e, per l’anno 2022, di euro 139.050.547   e  di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al  medesimo comma 74 e per il personale di cui al medesimo comma 75 dell’articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.” sono sostituite dalle seguenti: “, per l’anno 2022, di euro 147.250.547  e  di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al  medesimo comma 74 e per il personale di cui al medesimo comma 75 dell’articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con  modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, e per l’anno 2023, di euro 134.600.000 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al  medesimo comma 74 e per il personale di cui al medesimo comma 75 dell’articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito,  con  modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.”.

 

 

 

Titolo XIII
Disposizioni in materia di entrate

ART. 160.
(Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali)

  1. All’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-bis sono aggiunti i seguenti commi: “8-ter. La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell’articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a un cinquantesimo di detto importo. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo l’eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al primo periodo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come determinato ai sensi dello stesso primo periodo. Per l’avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore di cui al primo periodo al netto dell’eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa ai sensi del secondo periodo è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

8-quater. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 8-ter è possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall’articolo 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, al netto dell’imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4, da effettuare in un massimo di due rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d’imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta successivo.”.

  1. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.
  2. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, hanno facoltà di revocare, anche parzialmente, l’applicazione della disciplina fiscale del citato articolo 110, secondo modalità e termini da adottarsi con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l’utilizzo in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, dell’importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da adottarsi con il medesimo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al periodo precedente.

 

 

 

Titolo XIV
Fondi

ART. 161.
(Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi –parte corrente/conto capitale)

  1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2022-2024, sono determinati, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

 

ART. 162.
(FEI)

  1. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.

 

 

 

Titolo XV
Disposizioni finanziarie e finali

ART. 163.
(Regolazione contabile Sovvenzioni Tesoro/Poste)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di XXX milioni di euro per ciascun anno del periodo 2022-2031, destinato alla sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, derivanti dal pagamento tramite il canale postale delle pensioni gestite dall’INPS mediante il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, ai sensi dell’articolo 16, terzo comma, della legge 12 agosto 1974, n. 370. Al fine di accelerare l’estinzione delle partite iscritte al conto sospeso, le medesime risorse sono assegnate direttamente all’Istituto cui è affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alle relative sistemazioni fornendo all’INPS e al Ministero dell’economia e delle finanze ogni elemento informativo utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita.
  2. A seguito dell’avvenuta regolazione contabile di cui al comma 1, l’INPS è autorizzato a contabilizzare nel proprio bilancio la riduzione graduale del debito nei confronti della tesoreria statale.

 

ART. 164.
(Proroga del termine di sospensione del sistema di tesoreria unica mista di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279)

  1. All’articolo 35, comma 8 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, già modificato dall’articolo 1, comma 395, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall’articolo 1, comma 877, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite con le seguenti: “31 dicembre 2025”.

 

ART. 165.
(Modifiche all’articolo 1, commi 289-bis, 289-ter e 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 novembre 2020, n. 156)

  1. All’articolo 1, comma 289-bis, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole “per ciascuno degli anni 2021 e 2022” sono sostituite dalle seguenti “per l’anno 2021”.
  2. All’articolo 1, comma 289-ter, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole “per ciascuno degli anni 2021 e 2022” sono sostituite dalle seguenti “per l’anno 2021”.
  3. All’articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole “per gli anni 2021 e 2022” sono sostituite dalle seguenti “per l’anno 2021”.
  4. Il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici disciplinato dal decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 24 novembre 2020, n. 156 si conclude il 31 dicembre 2021, ferma restando la sospensione del programma per il periodo di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b). Pertanto, la lettera c) dell’art. 6, comma 2 del predetto decreto è abrogata.
  5. L’articolo 8 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, si applica esclusivamente per il periodo di cui all’articolo 6, comma 2, lettere a).
  6. Le Convenzioni stipulate dal Ministero dell’economia e delle finanze con PagoPa S.p.A. e con Consap – Concessionaria servizi assicurativi S.p.A. ai sensi dell’articolo 1, commi 289-bis e 289-ter della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono risolte, in relazione a quanto disposto dal presente articolo, a decorrere dal completamento delle operazioni di rimborso cashback e rimborso speciale di cui agli articoli 6 e 8 relativamente al periodo di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a) del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli obblighi a carico di PagoPa S.p.A. e Consap – Concessionaria servizi assicurativi S.p.A. relativi alla gestione delle controversie derivanti dall’attuazione del programma cashback, come disciplinati dalle predette Convenzioni stipulate dal Ministero dell’economia e delle finanze con le medesime PagoPa S.p.A. e Consap.
  7. Sono abrogate tutte le disposizioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, e del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, incompatibili con le disposizioni del presente articolo.

 

 

 

SEZIONE II – STATI DI PREVISIONE

ART. 166.
(Stato di previsione dell’entrata)

  1. 1. L’ammontare delle entrate previste per l’anno finanziario 2022, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e ogni altro titolo, risulta dall’annesso stato di previsione dell’entrata (Tabella n. 1).

ART. 167.
(Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno finanziario 2022, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
  2. L’importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all’estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito, per l’anno 2022, in 110.000 milioni di euro.
  3. I limiti di cui all’articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa – Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati, per l’anno finanziario 2022, rispettivamente, in 4.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 26.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
  4. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l’anno finanziario 2022, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all’articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.
  5. Il limite cumulato di assunzione degli impegni da parte di SACE spa e del Ministero dell’economia e delle finanze, per conto dello Stato, di cui all’articolo 6, comma 9-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è fissato, per l’esercizio finanziario 2022, in 120.000 milioni di euro.
  6. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell’ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabiliti, per l’anno finanziario 2022, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 2.000 milioni di euro, 600 milioni di euro e 7.200 milioni di euro.
  7. Per gli effetti di cui all’articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l’anno finanziario 2022, quelle descritte nell’elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
  8. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall’articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l’anno finanziario 2022, nell’elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
  9. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell’articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell’ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2022, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
  10. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l’effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e per l’attuazione dei referendum dal programma «Fondi da assegnare», nell’ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2022, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell’economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’interno e della difesa, per lo stesso anno finanziario, per l’effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine dei presidenti di seggio e relativa notifica, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all’amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall’effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
  11. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l’anno 2022, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «Rimborsi del debito statale», nell’ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
  12. Nell’elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l’anno finanziario 2022, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all’articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell’ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», nonché nel programma «Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica», nell’ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
  13. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 937 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell’anno 2022, ai sensi dell’articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.
  14. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPESS con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l’anno finanziario 2022, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.
  15. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l’anno finanziario 2022, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell’ambito della voce “Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti” dello stato di previsione dell’entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  16. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell’anno finanziario 2022, all’adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l’effettivo andamento delle relative riscossioni.
  17. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio», nell’ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2022, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo».
  18. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2022, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale» e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale», al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all’emissione di titoli del debito pubblico.
  19. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno finanziario 2022, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza e degli atleti paralimpici tesserati con la “Sezione Paralimpica Fiamme Gialle”.
  20. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere apportate per l’anno finanziario 2022 variazioni compensative in termini di residui e cassa con riferimento alle somme di parte capitale iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze nell’anno 2020, non utilizzate nel medesimo anno, relative alle missioni «Competitività e sviluppo delle imprese» e «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», classificate nella categoria economica «Acquisizione di attività finanziarie – Azioni e altre partecipazioni».
  21. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno finanziario 2022, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato, nello stesso anno, dal Fondo di assistenza per i finanzieri (FAF), relative ai premi per i militari della Guardia di finanza non ancora ripartiti al 31 dicembre 2021 e destinate ad alimentare il fondo di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 7 febbraio 1951, n. 168.

ART. 168.
(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l’anno finanziario 2022, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
  2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell’occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell’anno finanziario 2022, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.

ART. 169.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l’anno finanziario 2022, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
  2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l’anno finanziario 2022, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l’attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e n. 150.

 

ART. 170.
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l’anno finanziario 2022, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
  2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all’entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l’assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma «Amministrazione penitenziaria» e nel programma «Giustizia minorile e di comunità», nell’ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l’anno finanziario 2022.
  3. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, delle somme versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, a seguito di convenzioni stipulate dal Ministero medesimo con enti pubblici e privati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero derivanti da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi anche internazionali, per la destinazione alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici nonché al potenziamento delle attività connesse alla cooperazione giudiziaria internazionale, nei programmi «Giustizia civile e penale» e «Servizi di gestione amministrativa per l’attività giudiziaria» nell’ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l’anno finanziario 2022

ART. 171.
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l’anno finanziario 2022, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
  2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell’economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell’articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all’entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l’anno finanziario 2022, per l’effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all’estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è altresì autorizzato per il medesimo anno ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

ART. 172.
(Stato di previsione del Ministero dell’istruzione e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’istruzione, per l’anno finanziario 2022, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
  2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, per l’anno finanziario 2022, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per realizzare azioni educative di prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti in età scolare.

 

ART. 173.
(Stato di previsione del Ministero dell’interno e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’interno, per l’anno finanziario 2022, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
  2. Le somme versate dal CONI e dalla società Sport e salute Spa, nell’ambito della voce «Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello stato di previsione dell’entrata sono riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», nell’ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno finanziario 2022, per essere destinate alle spese relative all’educazione fisica, all’attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all’adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  3. Nell’elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell’interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l’anno finanziario 2022, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all’articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica», nell’ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza».
  4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell’interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l’anno finanziario 2022, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose», nell’ambito della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell’interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell’ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell’articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell’articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  5. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, per l’anno finanziario 2022, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all’articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all’entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell’articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
  6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell’articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell’interno, per l’anno finanziario 2022, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, anche tra missioni e programmi diversi.
  7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2022, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell’albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell’articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dell’articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
  8. Al fine di consentire la corresponsione, nell’ambito del sistema di erogazione unificata, delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell’ambito delle convenzioni stipulate con le società di trasporto ferroviario, con la società Poste Italiane Spa, con l’ANAS Spa e con l’Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell’interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 2502, istituito nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica», della missione «Ordine pubblico e sicurezza» sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’interno.
  9. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, si applicano al personale dell’Amministrazione civile dell’interno, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 43, comma 13, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i limiti massimi stabiliti dal decreto adottato, ai sensi del medesimo articolo, per l’anno 2021.

 

ART. 174.
(Stato di previsione del Ministero della transizione ecologica)

  1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero della transizione ecologica, per l’anno finanziario 2022, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

ART. 175.
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per l’anno finanziario 2022, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
  2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell’anno 2022, ai sensi dell’articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 248 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) e n. 3 ufficiali delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
  3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l’Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 1 dell’articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissato, per l’anno 2022, in 136 unità.
  4. Nell’elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l’anno finanziario 2022, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell’ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
  5. Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
  6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza delle Capitanerie di porto.
  7. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per l’anno finanziario 2022 quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.

ART. 176.
(Stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca)

  1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’università e della ricerca, per l’anno finanziario 2022, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

ART. 177.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2022, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
  2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell’anno 2022, ai sensi dell’articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:
  3. a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell’articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 100;

2) Marina n. 100;

3) Aeronautica n.70;

4) Carabinieri n. 0.

  1. b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 0;

2) Marina n. 37;

3) Aeronautica n.40.

  1. c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 104;

2) Marina n. 54;

3) Aeronautica n. 50;

4) Carabinieri n.100.

  1. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l’anno 2022, come segue:

1) Esercito n. 300;

2) Marina n. 307;

3) Aeronautica n. 287;

4) Carabinieri n. 121.

  1. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa 1’Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma l dell’articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l’anno 2022, come segue:

1) Esercito n. 264;

2) Marina n. 300;

3) Aeronautica n. 309.

  1. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma l dell’articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l’anno 2022, come segue:

1) Esercito n. 540;

2) Marina n. 192;

3) Aeronautica n. 130.

  1. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico dei programmi «Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza», nell’ambito della missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell’ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2022, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.
  2. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l’anno finanziario 2022, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi rispettivamente alle tre Forze armate e all’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  3. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2022, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle singole federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate.
  4. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», nell’ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2022, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d’Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le sue sedi dal personale dell’Arma dei carabinieri.
  5. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell’anno 2022 sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa da destinare alle associazioni combattentistiche, di cui all’articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa, per l’anno finanziario 2022, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra il fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali delle Forze armate e il fondo per la retribuzione della produttività del personale civile dello stato di previsione del Ministero della difesa in applicazione dell’articolo 1805-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  7. Il Ministro della difesa, previo assenso del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2022, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli di spesa dello stato di previsione del medesimo Ministero relativi ai fondi scorta di cui all’articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90. Il Ministero della difesa, con proprie determinazioni, assicura l’integrale versamento, nel medesimo esercizio, degli importi iscritti nelle unità elementari di bilancio dello stato di previsione dell’entrata di cui al comma 4 del predetto articolo 7-ter.

ART. 178.
(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l’anno finanziario 2022, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
  2. Per l’attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell’ambito della parte corrente e nell’ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l’anno finanziario 2022, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d’intervento del Programma nazionale della pesca e dell’acquacoltura.
  3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo assenso del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è autorizzato, per l’anno finanziario 2022, a provvedere con propri decreti al riparto del fondo per il funzionamento del comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, di cui all’articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, tra i competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo le percentuali indicate all’articolo 24, comma 2, della legge n. 157 del 1992.
  4. Per l’anno finanziario 2022 il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l’attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.
  5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l’anno finanziario 2022, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 “Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale” istituito nel programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell’ippica e mezzi tecnici di produzione», nell’ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
  6. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l’anno finanziario 2022, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro e altre forme di lavoro a distanza, ai sensi dell’articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, nonché di progetti di cooperazione internazionale ai sensi dell’articolo 24 della legge 11 agosto 2014, n. 125 e dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 179.
(Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero della cultura, per l’anno finanziario 2022, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
  2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, per l’anno finanziario 2022, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo», nell’ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero della cultura relativi al Fondo unico per lo spettacolo.
  3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l’anno finanziario 2022, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro della cultura, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l’esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall’esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l’esportazione e dell’espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.
  4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato “cedolino unico”, ai sensi dell’articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato per l’anno finanziario 2022 ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.

ART. 180.
(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l’anno finanziario 2022, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 15).
  2. Per l’anno finanziario 2022, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, iscritti in bilancio nell’ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l’utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

ART. 181.
(Stato di previsione del Ministero del turismo)

  1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo, per l’anno finanziario 2022, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

ART. 182.
(Totale generale della spesa)

  1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 1.057.325.063.087, in euro 1.073.859.056.560 e in euro 1.039.873.635.668 in termini di competenza, nonché in euro 1.083.343.794.126, in euro 1.089.284.608.807, in euro 1.050.585.135.632 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2022-2024.

ART. 183.
(Quadro generale riassuntivo)

  1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2022-2024, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

ART. 184.
(Disposizioni diverse)

  1. In relazione all’accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell’ambito dei programmi interessati, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
  2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l’anno finanziario 2022, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all’attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea.
  3. In relazione ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, per l’anno finanziario 2022, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra diversi stati di previsione in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l’istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione all’accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.
  4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2022, le variazioni di bilancio connesse con l’attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l’attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo n. 3027 «Fondo da ripartire per l’attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze possono essere versate all’entrata del bilancio dello Stato.
  5. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all’incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell’esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2022, le variazioni di bilancio occorrenti per l’utilizzazione dei predetti fondi conservati.
  6. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l’anno finanziario 2022, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all’entrata del bilancio dello Stato.
  7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2022, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l’attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997.
  8. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2022, le variazioni di bilancio occorrenti per l’applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.
  9. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2022, delle somme versate all’entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell’articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale.
  10. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell’ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l’anno finanziario 2022, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell’articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
  11. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2022, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l’attuazione dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  12. In attuazione dell’articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2022, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.
  13. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2022, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  14. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, per l’anno finanziario 2022, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all’articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre 2021, versate all’entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall’incarico.
  15. Le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, e forestali, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell’emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.
  16. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2022-2024 tra i programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati ed il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell’entrata, in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, da attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle regioni a statuto ordinario.
  17. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2022, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l’acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall’articolo 2, comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
  18. Per corrispondere alle eccezionali indifferibili esigenze di servizio, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2022, le risorse iscritte sul fondo istituito ai sensi dell’articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l’apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte sui pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell’anno 2021. È autorizzata l’erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l’anno 2021.
  19. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l’anno finanziario 2022, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.
  20. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell’articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell’interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2022, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’interno, nell’ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri per la tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica» e programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell’interno, di cui all’articolo 43, comma 13, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, è autorizzata l’erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, comma 13, per l’anno 2021.
  21. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell’articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2022, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell’Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.
  22. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell’interno, per l’anno finanziario 2022, le variazioni compensative, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell’ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell’ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica».
  23. Ai fini dell’attuazione del programma di interventi previsto dall’articolo 5, commi 2 e 8 bis, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della transizione ecologica, per l’anno finanziario 2022, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica relativi all’attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
  24. In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei carabinieri di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2022, le opportune variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
  25. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2022, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dall’Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati, a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
  26. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le risorse del capitolo «Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno finanziario 2022. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell’esercizio successivo.
  27. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche in termini di residui, relativamente alle sole competenze fisse, tra i capitoli delle amministrazioni interessate al riordino delle Forze armate e delle Forze di polizia previsto dai decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n. 95, e dei relativi decreti correttivi.
  28. Con decreti del Ragioniere generale dello Stato, per l’anno finanziario 2022, le somme affluite all’entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.
  29. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2022, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali iscritte nell’ambito della missione «L’Italia in Europa e nel Mondo», programma «Politica economica e finanziaria in ambito internazionale», e le spese connesse con l’intervento diretto di società partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze all’interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell’ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario».
  30. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2022, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dalle Istituzioni dell’Unione europea per il rimborso delle spese di missione presso gli organismi dell’Unione europea del personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione.
  31. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi delle Amministrazioni centrali cui compete la gestione dei programmi spaziali nazionali ed in cooperazione internazionale per l’anno finanziario 2022, delle somme, di cui all’articolo 1, comma 253 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, versate all’entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  32. Al fine di dare attuazione, per le amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni di cui all’articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, il Ragioniere generale dello Stato, su proposta dell’amministrazione, è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2022, sul pertinente capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione della medesima amministrazione, le somme versate all’entrata del bilancio dello Stato riguardanti le risorse accantonate per ogni singolo appalto di lavori, servizi o forniture da parte della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, ferma restando l’adozione del regolamento che ciascuna amministrazione è chiamata ad adottare per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi della predetta disposizione.

ART. 185.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2021.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

 




Fisco: Cia fa il punto su legge di Bilancio e credito d’imposta. Tempestività e dinamicità, strategici al successo degli investimenti

Entrare nel merito del Recovery Fund e, in particolare, fare il punto su tutte le novità per il settore agricolo, le imprese e i cittadini, contenute nella legge di Bilancio e nel Piano nazionale Transizione 4.0. Questo l’obiettivo dei seminari, online, tenuti oggi da Cia-Agricoltori Italiani per guidare il mondo associativo tra le opportunità fiscali orientate a più innovazione e competitività. Nella rassegna dedicata dagli uffici Cia a legge di Bilancio e provvedimenti di fine anno, e quindi alle misure messe in campo dal Governo nel 2021 segnato dalla pandemia, anche le azioni portate avanti, in parallelo, da Cia a livello istituzionale con l’obiettivo di tutelare, attraverso ristori ed esoneri, il reddito e la continuità produttiva del settore agricolo, agroalimentare e agrituristico, non salvi dalla crisi socio-economica causata dalle restrizioni per il Covid.  Nel focus, infatti, anche il nuovo credito d’imposta per spese di investimento in beni materiali e immateriali nuovi, che grazie all’intervento di Cia, ha sostituito attraverso la legge di Bilancio 2020, super ammortamento e iper ammortamento. Il credito d’imposta “Transizione 4.0” si inserisce nell’ambito del “Piano Industria 4.0” e la legge di Bilancio 2021, ha sottolineato Cia, ne ha confermato la valenza strategica ampliandone l’efficacia temporale fino al 31 dicembre 2022. Un’opportunità importante anche per gli imprenditori agricoli che potranno beneficiarne indipendentemente dalla forma giuridica dell’attività e dal regime contabile e fiscale adottato. Su “Transizione 4.0” e credito d’imposta in ambito agricolo, il contributo importante ai seminari online di Cia, è arrivato anche del ministeri dello Sviluppo economico e delle Politiche agricole, alimentari e forestali. Centrate le finalità della misura e gli obiettivi strategici per incentivare l’innovazione da parte delle Pmi, ma anche i margini d’azione dell’agricoltura tra Pac e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.  “La legge di Bilancio -è intervenuto il presidente nazionale di Cia, Dino Scanavino- fa i conti con un momento particolare per l’Italia, ma anche strategico per l’opportunità rappresentata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza le cui iniziative hanno il grande onere di farsi catalizzatore sinergico delle misure adottate dal governo”. Tempestività e dinamicità, le qualità ora necessarie all’Italia. “I 209 miliardi a disposizione da qui ai prossimi 5 anni -ha precisato Scanavino- sono un volano importante che, però, richiede di agire ora. E’ questo il momento per sostenere la ripresa e occorre farlo con velocità per impedire il deterioramento del tessuto produttivo. I tempi di esecuzione dei provvedimenti rischiano di vanificare la forza delle risorse e l’efficacia del PNRR, in particolare, determinante per il futuro di imprese, famiglie, giovani, poggia sulla garanzia di capacità progettuale ed esecutiva. E’ in questo contesto che il ruolo delle organizzazioni di categoria -ha infine aggiunto il presidente di Cia- resta cruciale nelle interlocuzioni con le istituzioni e noi continueremo con puntualità a intervenire per dare voce al settore agricolo, ma anche ai cittadini, dalle aree rurali alle grandi città”.




Legge di Bilancio: Anp-Cia, pensioni minime in stallo. A lavoro su priorità

Una legge di Bilancio sicuramente difficile da comporre a causa della crisi per il Covid. Ha trovato risorse per il sistema sanitario e aperto un varco importante, con provvedimenti per l’agricoltura, al rilancio economico delle aree rurali del Paese. Resta ancora inevasa però, la richiesta di aumento delle pensioni minime ferme a 515 euro. Anp, l’Associazione nazionale pensionati di Cia-Agricoltori Italiani riparte da qui, dando voce alla grande delusione di tanti ex-agricoltori e facendo ordine sulle priorità per il 2021 pronte per nuovo confronto istituzionale.

In cima alla lista, dunque, l’assegno al minimo percepito da oltre un milione e mezzo di anziani, in prevalenza ex-agricoltori, ancora costretti a vivere con la pensione più bassa d’Italia. Per Anp-Cia, si tratta di una grave ingiustizia già ampiamente esposta dall’Associazione, in numerosi incontri in tutto il Paese, a parlamentari e istituzioni tutte, proprio con l’intento di una risoluzione definitiva. Una pratica, dunque, che resta aperta e dovrà trovare risposte nei prossimi provvedimenti del Governo in relazione all’annunciato aggiornamento delle norme sulle azioni di contrasto alla povertà: il “dopo quota 100”, la pensione contributiva di garanzia, la separazione tra previdenza e assistenza, il rilancio della previdenza complementare e la riduzione del carico fiscale sulle pensioni.

Dunque, nei prossimi incontri in commissioni e nei tavoli preposti a delineare un nuovo intervento di riordino del sistema previdenziale e pensionistico, Anp-Cia non mancherà di sollecitare di nuovo, la stabilizzazione della quattordicesima e la modifica del sistema di indicizzazione, ma anche l’estensione dell’Ape sociale agli agricoltori, una tassazione in linea con quanto previsto nei Paesi europei e l’istituzione della pensione base per i giovani agricoltori.

Sono, invece, significative di un cambiamento d’indirizzo, sottolinea Anp-Cia, le risorse destinate al sistema sanitario. La legge di Bilancio dimostra una visione oltre l’emergenza Covid e affronta il tema del potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e delle politiche socio-sanitarie. In questo ambito, è bene sottolineare la misura di sostegno alle funzioni dei caregiver familiari. E’ modesta nelle risorse dedicate, ma potenzia gli strumenti a sostegno delle famiglie nelle cure domiciliari per anziani e disabili. Vera sfida sarà anche per il 2021, l’urgente rafforzamento dei servizi sanitari territoriali per migliorare la qualità della vita nelle aree rurali e soprattutto a supporto delle persone anziane. Cruciale la necessità di una sanità più vicina ai cittadini, con strutture ambulatoriali o case della salute di prossimità, potenziare l’assistenza domiciliare, utilizzare diffusamente le nuove tecnologie come la telemedicina, valorizzare, infine, le reti sociali e del volontariato.

Strategici, secondo Anp-Cia, anche i provvedimenti previsti per il settore agricolo, utili a favorire il rilancio economico delle aree rurali. Portano risorse sulla manutenzione e la messa in sicurezza del territorio, condizione indispensabile per garantire la presenza delle persone nelle aree interne, come lo è anche il potenziamento del sistema dei servizi civili, di infrastrutture, trasporti, scuole e banda larga.

“Facciamo appello alla responsabilità e all’impegno di politica e istituzioni -interviene il presidente nazionale di Anp-Cia, Alessandro Del Carlo. In questa fase delicatissima dovuta alla pandemia, le risorse del Recovery Fund, siano occasione non solo per sostenere la ripresa economica e occupazionale ma, anche per avviare un cambiamento del sistema di sviluppo, per superare le diseguaglianze sociali e territoriali e accompagnare il Paese verso una nuova coscienza pubblica e collettiva. Confermiamo il nostro fattivo contributo -conclude Del Carlo- e la disponibilità al dialogo costruttivo guardando anche alle raccomandazioni della Commissione Ue per accedere ai fondi del Next Generation Eu”.




Manovra, Lega: Discriminazioni per riconoscimenti a personale sanitario, governo abbia sussulto dignità

“Sono tutti bravi a riempirsi la bocca di elogi verso medici e personale sanitario ma la realtà, come al solito è molto lontana dai fatti”. Lo scrivono in una nota i senatori della Lega, Giorgio Maria Bergesio, Simone Bossi, Marzia Casolati e Roberta Ferrero, che hanno presentato un’interrogazione urgente ai ministri Speranza e Catalfo.

“Nella legge di Bilancio, infatti – spiegano gli esponenti del Carroccio -, le misure predisposte premiano solo dirigenti e infermieri con una ingiustificata discriminazione nei confronti delle altre categorie che pure stanno lavorando duramente per contrastare la pandemia. Inoltre, gli incrementi stipendiali previsti sono garantiti immediatamente ai soli dirigenti, mentre per gli infermieri sono affidati ai rinnovi contrattuali da definire in sede di contrattazione collettiva. Il governo abbia un sussulto di dignità ed eviti questa vergognosa umiliazione che esclude migliaia di professionisti che a vario titolo operano nel settore sanitario estendendo le misure a tutti”, concludono poi.




Modifiche al testo della Legge di Bilancio ‘ribollinata’. Eccola. Istituto su Cybersicurezza diventa gestione allerta Covid. Niente su tabacco riscaldato

La legge di Bilancio è stata modificata e “ribollinata” apportando alcune modifiche. Da quanto ha potuto visionare AGRICOLAE è rientrato l’articolo 59 sul fondo Caregiver.

Altra modifica riguarda l’articolo sull’istituzione del Istituto Cybersicurezza (ci aveva già provato il governo Renzi) che è stato sostituito con il “Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione e continuità della gestione del sistema di allerta Covid”. Modificato anche l’articolo 181 “sui ricorsi avverso gli atti di ricognizione delle amministrazioni pubbliche” con l’articolo sulle “unità ulteriori che concorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche”.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica l’articolato della legge di Bilancio con le modifiche apportate e dunque ‘ribollinato’.

ARTICOLATO LEGGE DI BILANCIO CON ARTICOLI MODIFICATI E ‘RIBOLLINATO’

Era già stato scritto:

Legge di Bilancio, ecco il testo definitivo per il Cdm. Più soldi ad Agea per assumere personale, spariscono nuove accise tabacco

 




Tabacco riscaldato, i giganti del tabacco prendono male la lettera di Caner e mettono sul piatto contratti in Veneto e investimenti in Puglia

In Philip Morris ci sarebbero rimasti male e avrebbero chiesto un incontro al presidente della regione Veneto Luca Zaia il cui assessore Federico Caner aveva scritto nei giorni scorsi al ministro Mipaaf  Teresa Bellanova e al ministro Mef Roberto Gualtieri in merito alle accise sul tabacco riscaldato. Il colosso del tabacco – da quanto apprende AGRICOLAE da fonti della regione – avrebbe messo sul tavolo i contratti nella regione Veneto che fa capo a Zaia e gli investimenti che prevedono circa mille assunzioni a Taranto nella regione natale della ministra Mipaaf Teresa Bellanova. Prosegue dunque il braccio di ferro nella Legge di Bilancio sulle accise sul tabacco riscaldato che – dopo la prima versione in cui erano state incrementate – sono sparite. Restando a una fiscalita superagevolata in confronto a quelle del tabacco tradizionale.

Era già stato scritto:

Tabacco riscaldato mantiene fiscalita superagevolata, il Veneto di Zaia scrive a Bellanova e Gualtieri: in L.Bilancio ripensateci, con extragettito finanziate filiera agricola. Ma spunta consulenza…La lettera

Legge di Bilancio, ecco il testo definitivo per il Cdm. Più soldi ad Agea per assumere personale, spariscono nuove accise tabacco