QUOTE LATTE, BELLANOVA A LE IENE: SENZA PASSAGGIO CONSEGNE STO CERCANDO DI RICOSTRUIRE TUTTO. NON FAREMO PAGARE ERRORI DI ALTRI. NOI EQUI ED EQUILIBRATI SENZA POLEMICHE. IL VIDEO

“Sto cercando di costruire tutte le partite aperte, non c’è stato un passaggio di consegne con il ministro precedente. Non voglio alcuna polemica e stiamo – con le direzioni [del Mipaaft ndr] – ricostruendo tutte le informazioni che è giusto che il ministro debba avere. Dopo di che risponderò su tutto quello su cui è necessario rispondere”. Così il ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova a Le Iene che le chiedono in strada sulla faccenda quote latte e sulla sentenza che chiede l’archiviazione.

Sentenza già pubblicata in esclusiva da AGRICOLAE integralmente nei mesi scorsi e riproposta di seguito.

Il decreto per prorogare la scadenza dei pagamenti da parte degli allevatori – in vista di una maggiore chiarezza a seguito delle sentenza, prima italiana e poi della Corte europea, che mettono in discussione la validità dei parametri su cui sono basate le multe – è stato uno degli atti approvati con riserva nell’ultimo Cdm Gialloverde dell’8 agosto.

“Mia ferma convinzione – prosegue il ministro a Le Iene – che noi non possiamo far pagare gli errori commessi da alcune persone sapendo che stavano commettendo degli errori ad altre persone. Dobbiamo essere equi ed equilibrati. Mi faccia leggere e io non la deluderò”, risponde all’inviato. “Stiamo lavorando per conoscere e poi per dire. Se si comunica senza sapere quello su cui si comunica diventa un è problema”, conclude.

Qui di seguito AGRICOLAE riporta il video pubblicato:

Per saperne di più:

QUOTE LATTE, LA CONCLUSIONE DELLA RELAZIONE VOLUTA DA ZAIA, IL GIP ARCHIVIA: DATI FALSI ERANO NOTI. TUTTI COLPEVOLI E CONNIVENTI. SISTEMA ALTERATO PER ANNI DA CENTRI DI POTERE OCCULTI MA NESSUN RESPONSABILE INDIVIDUABILE. IL DECRETO

Si chiude il capitolo relativo alle quote latte. Il giudice delle indagini preliminari Paola di Nicola rigetta le opposizioni proposte e accoglie la richiesta di archiviazione del procedimento nei confronti di ignoti ordinando la restituzione degli atti al pubblico ministero. Chiedendo di comunicare alle parti e per conoscenza al ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo Gian Marco Centinaio.

Il decreto di archiviazione della questione quote latte emesso in data 5 giugno 2019 dal Tribunale di Roma parla chiaro:

i dati a fondamento del calcolo delle multe sono falsi;

–      la falsità dei dati era nota da 20 anni a tutte le Autorità amministrative e politiche, con ingenti danni all’erario;

–      la Corte di Giustizia Europea con la sentenza n. C-433/15 del 24 gennaio 2018 ha affermato che vi è la prova certa che l’Italia abbia assunto comportamenti lacunosi e negligenti;

–      vi è certezza che i dati dei capi in lattazione forniti da AGEA siano falsi e quelli dell’IZS inattendibili;

–      come quanto emerso dalle indagini del Colonnello Mantile abbia evidenziato la falsità dei dati;

–      informativa del ROS del 23 luglio 2019 ha confermato capi inesistenti, latte in nero e dati falsi ed inattendibili.

Nello specifico, secondo il giudice delle indagini preliminari, i dati posti a fondamento del regime delle quote latte in Italia “sono non veritieri – si legge nel decreto – in quanto fondati su autodichiarazioni spesso false e sul sistema di calcolo errato”. Ma non solo: “ la falsità dei dati è nota a tutte le autorità amministrative e politiche rimaste consapevolmente inerti per vent’anni per evitare di scontentare singole corporazioni o singoli centri di interesse così determinando ingenti danni allo Stato italiano che ha pagato le multe e agli allevatori /produttori che fino ad oggi hanno rispettato le regole tanto da compromettere il regime delle quote e distorcendo la concorrenza”.

Di Nicola richiama poi la sentenza del 24 gennaio 2018 C-433 /15 della commissione europea contro la Repubblica italiana in cui nei paragrafi 45 e 46 “vi è prova certa che il nostro paese abbia assunto comportamenti negligenti e lacunosi come è confermato dai pareri della Corte dei conti italiana e dalle commissioni di inchiesta governative e parlamentari”.

In sostanza secondo la giudice “l’unica certezza è che i dati sui capi che producono latte sono falsi e i numeri forniti da Agea e dell’Istituto zooprofilattico sperimentale di Teramo sono del tutto inattendibili”.

In particolare, si legge ancora nel decreto, da l 1 gennaio 2010 sono emersi 5.763. 822 capi da latte che, superati i 24 mesi di età, non risultavano aver mai partorito”. Una vicenda paradossale dato che iniziano a produrre latte solamente dopo il parto. “É plausibile che tali capi possano occultamente contribuire nella produzione del cosiddetto latte in nero e favorire le cosiddette compensazioni come già emerso nei lavori della commissione Mariani. La presenza di tali rilevanti anomalie preclude qualsiasi calcolo preciso sul numero di capi da latte potenzialmente in lattazione”.

In conclusione secondo il giudice “il numero di 5. 753. 822. 000 di bovini improduttivi e senza alcun evento di parto pari al 61% degli animali da latte italiano inseriti nelle banche dati nazionali in uso ad Agea e alla IZS costituisca la prova della totale in attendibilità e falsità abitati del sistema”.

La sentenza di archiviazione da ragione a Zaia che fu ascoltato dalla Procura di Milano che stava portando avanti invece la tesi opposta, ovvero che tutto era stato messo in opera per consentire agli splafonatori di non pagare il dovuto. Lo stesso Zaia che all’epoca fu accusato di aver reso pubblica la relazione da lui commissionata per paura di eventuali insabbiamenti.

D’altra parte le legge 33 era basata sui dati ufficiali. Nel momento in cui i dati vengono considerati “falsi e inattendibili”, per la proprietà transitiva viene in automatico che le multe non possono essere pagate. Vero quindi quanto dice Ambrosio a Mantile nel colloquio registrato nel luglio 2010 (che all’epoca era Capo di Gabinetto del Ministro Galan e non di Zaia come scritto per errore nella sentenza): se i dati sono falsi, crolla tutto il castello.

E ancora: “non si rintraccia una centrale criminale con individuate responsabilità personali ma diversi ambiti tecnico amministrativi che hanno creato negli anni fortissimi ed occulti centri di potere tutti convergenti nel violare regole e controlli con i sistemi più disparati per fare arricchire alcuni produttori e allevatori a discapito degli altri tanto viziare gravemente il mercato”. E infine Di Nicola scrive: “Per decenni una totale incapacità e superficialità e verosimili connivenze da parte degli organi di controllo degli assessorati all’agricoltura delle regioni nell’ottemperare ai propri obblighi di accertamento sui dati forniti dagli allevatori e dai primi acquirenti”.

“Una situazione che visto intrecciarsi negli anni malcostume, inerzia, negligenza, approssimazione, connivenze, collateralismo, assenza del senso delle istituzioni e rispetto delle regole minime di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione da parte degli organi preposti ai controlli che per legge avrebbero dovuto provvedere tale da rendere difficile se non impossibile individuazione di responsabilità singole per fatti determinati come la sede penale impone”.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica il decreto:

Ordinanza GIP Roma 5.6.19

QUOTE LATTE, CORTE UE: ITALIA RICALCOLI MULTE E RIFONDA PRODUTTORI. ECCO LA SENTENZA. ULTIMO CDM GIALLO VERDE APPROVO CON RISERVA DECRETO PROROGA. TUTTO NATO DALLA COMMISSIONE ZAIA. ORA, DOPO 2 MLD DI EURO PAGATI, ITALIA E EUROPA DICONO: ERA TUTTO SBAGLIATO

Tutto da rifare per le quote latte. L’Italia ha pagato finora circa due miliardi di euro ma ora, prima l’Italia, poi l’europa, dicono: e’ stato tutto sbagliato. Proprio a seguito del caos scoppiato a seguito della sentenza del tribunale di Roma era stato approvato ‘salvo intese’ nel corso dell’ultimo Cdm prima della caduta del governo il decreto sulle quote latte.

Si legge nella sentenza

1) L’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, deve essere interpretato nel senso che l’accertamento dell’incompatibilità con tale disposizione della normativa nazionale, disciplinante le modalità di riscossione del prelievo supplementare da parte dell’acquirente presso i produttori, non implica che i produttori soggetti a detta normativa non siano più debitori di tale prelievo.

2) L’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento n. 3950/92, come modificato dal regolamento n. 1256/1999, in combinato disposto con l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, recante modalità d’applicazione del regolamento n. 3950/92, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede che il rimborso dell’eccedenza del prelievo supplementare debba favorire, in via prioritaria, i produttori che, in applicazione di una disposizione di diritto nazionale incompatibile con l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 3950/92, come modificato dal regolamento n. 1256/1999, abbiano adempiuto il loro obbligo di versamento mensile.

3) Il principio della tutela del legittimo affidamento deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, sia ricalcolato l’importo del prelievo supplementare dovuto dai produttori che non hanno adempiuto l’obbligo, previsto dalla normativa nazionale applicabile, di versare su base mensile tale prelievo.

La sentenza si riferisce al ricorso presentato da alcuni produttori della regione del Veneto per la campagna lattiero-casearia 2003/2004, nel corso della quale furono rilevate multeramite prelievi supplementari sulla Pac, più alti del dovuto.

Agea che ne dispose la restituzione, ma escluse alcuni produttori che fecero in seguito ricorso.

Tutto è nato quando Zaia regolarizzò con l’Europa (ad interessi legali) gli splafonatori attraverso una rateizzazione che prevedeva anche una quota aggiuntiva di un milione di tonnellate che permise all’Italia di mettersi temporaneamente in regola. Parallaelamente il ministro delle Politiche agricole di allora istituiì la commisisone di indagine – che fu resa per la prima volta pubblica – che smontò il calcolo delle multe. Ora, prima in Italia e poi in Europa dicono “è stato tutto sbagliato”.

L’Italia ha pagato finora quasi due miliardi di euro di multe.

E’ come se fosse stato applicato un autovelox che ha fatto le multe per anni e anni fino a scoprire che la taratura dell’apparecchio era sbagliata.

AGRICOLAE pubblica di seguito la sentenza in versione integrale:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217622&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12876983

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

11 settembre 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Settore del latte e dei latticini – Quote – Prelievo supplementare – Regolamento (CEE) n. 3950/92 – Articolo 2 – Riscossione del prelievo da parte dell’acquirente – Consegne che superano il quantitativo di riferimento disponibile del produttore – Importo del prezzo del latte – Applicazione obbligatoria di una trattenuta – Rimborso dell’importo del prelievo in eccesso – Regolamento (CE) n. 1392/2001 – Articolo 9 – Acquirente – Inosservanza dell’obbligo di effettuare il prelievo supplementare – Produttori – Inosservanza dell’obbligo di versamento mensile – Tutela del legittimo affidamento»

Nella causa C‑46/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza del 21 novembre 2017, pervenuta in cancelleria il 25 gennaio 2018, nel procedimento

Caseificio Sociale San Rocco Soc. coop. arl,

S.s. Franco e Maurizio Artuso,

Claudio Matteazzi,

Roberto Tellatin,

Sebastiano Bolzon

contro

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA),

Regione Veneto,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, L. Bay Larsen (relatore) e C. Vajda, giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: R. Schiano, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 gennaio 2019,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il Caseificio Sociale San Rocco Soc. coop. arl, la S.s. Franco e Maurizio Artuso, C. Matteazzi e R. Tellatin, da M. Aldegheri, avvocato;

–        per S. Bolzon, da M. Aldegheri ed E. Ermondi, avvocati;

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato;

–        per la Commissione europea, da F. Moro e D. Bianchi, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 marzo 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU 1992, L 405, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 (GU 1999, L 160, pag. 73) (in prosieguo: il «regolamento n. 3950/92»), nonché dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, recante modalità d’applicazione del regolamento n. 3950/92 (GU 2001, L 187, pag. 19).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Caseificio Sociale San Rocco Soc. coop. arl (in prosieguo: il «primo acquirente»), una società cooperativa a responsabilità limitata di diritto italiano, nonché la S.s. Franco e Maurizio Artuso, i sigg. Claudio Matteazzi, Roberto Tellatin e Sebastiano Bolzon, produttori di latte italiani, da un lato, e l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) (Italia) e la Regione Veneto (Italia), dall’altro, in merito alle quote latte e al prelievo supplementare per il periodo di commercializzazione del latte e dei latticini tra il 1° aprile 2003 e il 31 marzo 2004 (in prosieguo: il «periodo di riferimento»).

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

 Regolamento n. 3950/92

3        Il sesto e l’ottavo considerando del regolamento n. 3950/92 enunciano quanto segue:

«considerando che il superamento di uno o l’altro dei quantitativi globali garantiti per lo Stato membro comporta il pagamento del prelievo da parte dei produttori che hanno contribuito al superamento; (…)

(…)

considerando che per evitare, come avvenuto in passato, lunghi ritardi nella riscossione e nel pagamento del prelievo, incompatibili con l’obiettivo del regime, occorre stabilire che l’acquirente, che risulta il più idoneo ad effettuare le operazioni necessarie, è assoggettato al prelievo e dargli i mezzi per assicurarne la riscossione presso i produttori che ne sono debitori».

4        L’articolo 1 di tale regolamento prevede quanto segue:

«A decorrere dal 1° aprile 2000 è istituito, per altri otto periodi consecutivi di dodici mesi, un prelievo supplementare a carico dei produttori di latte vaccino; tale prelievo si applica ai quantitativi di latte o di equivalente latte, consegnati ad un acquirente o venduti direttamente per il consumo nel corso del periodo di dodici mesi di cui trattasi, che superano un quantitativo da determinare.

(…)».

5        L’articolo 2 del citato regolamento dispone quanto segue:

«1.      Il prelievo si applica a tutti i quantitativi di latte o di equivalente latte, commercializzati nel periodo di dodici mesi in questione, che superano l’uno o l’altro dei quantitativi di cui all’articolo 3. Esso è ripartito tra i produttori che hanno contribuito al superamento.

A seconda della decisione dello Stato membro, il contributo dei produttori al pagamento del prelievo dovuto è stabilito, previa riassegnazione o meno dei quantitativi di riferimento inutilizzati, a livello dell’acquirente in base al superamento sussistente dopo la ripartizione, proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore, dei quantitativi di riferimento inutilizzati oppure a livello nazionale in base al superamento del quantitativo di riferimento a disposizione di ciascun produttore.

2.      Per quanto riguarda le consegne, l’acquirente tenuto al pagamento del prelievo versa all’organismo competente dello Stato membro, prima di una data stabilita e secondo modalità da determinare, l’importo dovuto che trattiene sul prezzo del latte pagato ai produttori debitori del prelievo e che, in mancanza, riscuote con ogni mezzo appropriato.

(…)

Qualora i quantitativi consegnati da un produttore superino il quantitativo di riferimento a sua disposizione, l’acquirente è autorizzato a trattenere a titolo di anticipo sul prelievo dovuto, secondo modalità determinate dallo Stato membro, un importo del prezzo del latte su ogni consegna di tale produttore che supera il quantitativo di riferimento a sua disposizione.

3.      Per quanto riguarda le vendite dirette, il produttore paga il prelievo dovuto al competente organismo dello Stato membro entro
una data stabilita e secondo modalità da determinare

4.      Qualora il prelievo sia dovuto e l’importo riscosso sia superiore, lo Stato membro può destinare l’eccedenza riscossa al finanziamento delle misure di cui all’articolo 8, primo trattino e/o rimborsarlo ai produttori che rientrano in categorie prioritarie stabilite dallo Stato membro in base a criteri obiettivi da determinarsi o confrontati ad una situazione eccezionale risultante da una disposizione nazionale non avente alcun nesso con il presente regime».

 Regolamento n. 1392/2001

6        A termini del considerando 6 del regolamento n. 1392/2001:

«Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3950/92, spetta alla Commissione decidere in base a quali criteri categorie prioritarie di produttori potranno beneficiare di un rimborso del prelievo, qualora lo Stato membro abbia preferito non procedere, nel proprio territorio, ad una riassegnazione totale dei quantitativi inutilizzati. Soltanto nel caso in cui tali criteri non possano venir pienamente applicati in uno Stato membro, quest’ultimo può essere autorizzato a fissare altri criteri, previa consultazione della Commissione».

7        L’articolo 9 del regolamento n. 1392/2001 è così formulato:

«1.      Se del caso, gli Stati membri determinano le categorie prioritarie di produttori menzionate all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3950/92, fondandosi su uno o più dei seguenti criteri oggettivi elencati in ordine di priorità:

a)       il riconoscimento ufficiale, da parte dell’autorità competente dello Stato membro, che la totalità o una parte del prelievo è indebitamente riscossa;

b)      la situazione geografica dell’azienda e in primo luogo le zone di montagna (…)

c)      la densità massima degli animali nell’azienda, caratterizzante l’estensivazione della produzione zootecnica;

d)      l’entità del superamento del quantitativo di riferimento individuale;

e)      il quantitativo di riferimento di cui dispone il produttore.

2.      Qualora l’applicazione dei summenzionati criteri non esaurisca il finanziamento disponibile per un determinato periodo, vengono adottati altri criteri obiettivi stabiliti dallo Stato membro, previa consultazione della Commissione».

 Diritto italiano

8        A norma dell’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto‑legge del 28 marzo 2003, n. 49, Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, convertito, con modificazioni, nella legge del 30 maggio 2003, n. 119 (GURI n. 124 del 30 maggio 2003; in prosieguo: la «legge n. 119/2003»):

«1.      Entro il mese successivo a quello di riferimento, gli acquirenti trasmettono alle regioni e alle province autonome che li hanno riconosciuti i dati derivanti dall’aggiornamento del registro mensile tenuto ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (…) n. 1392/2001, anche nel caso in cui non abbiano ritirato latte. Gli acquirenti devono trattenere il prelievo supplementare, calcolato in base al disposto dell’articolo 1 del regolamento (…) n. 3950/92, e successive modificazioni, relativo al latte consegnato in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti, tenendo conto delle variazioni intervenute in corso di periodo. (…)

2. Entro i successivi trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10, commi da 27 a 32, gli acquirenti provvedono al versamento degli importi trattenuti nell’apposito conto corrente acceso presso l’istituto tesoriere dell’AGEA (…)».

9        L’articolo 9 della legge n. 119/2003, relativo alla restituzione del prelievo pagato in eccesso, dispone quanto segue:

«1.      Al termine di ciascun periodo, l’AGEA:

a)      contabilizza le consegne di latte effettuate e il prelievo complessivamente versato dagli acquirenti a seguito degli adempimenti di cui all’articolo 5;

b)      esegue il calcolo del prelievo nazionale complessivamente dovuto all’Unione europea per esubero produttivo nelle consegne;

c)      calcola l’ammontare del prelievo versato in eccesso.

(…)

3.      L’importo di cui al comma 1, lettera c), decurtato dell’importo accantonato ai sensi del comma 2, viene ripartito tra i produttori titolari di quota che hanno versato il prelievo, secondo i seguenti criteri e nell’ordine:

a)      tra quelli per i quali tutto o parte del prelievo loro applicato risulti indebitamente riscosso o comunque non più dovuto;

b)      tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna (…)

c)      tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate (…)

c-bis)tra quelli che hanno subito, in base ad un provvedimento emesso dall’autorità sanitaria competente, il blocco della movimentazione degli animali, in aree interessate da malattie infettive diffuse, per almeno novanta giorni nel corso di un periodo di commercializzazione e che, per tale ragione, sono stati costretti a produrre un quantitativo superiore, fino ad un massimo del 20 per cento, rispetto a quello di riferimento assegnato. (…)

4.      Qualora dette restituzioni non esauriscano le disponibilità dell’importo di cui al comma 3, il residuo viene ripartito tra i produttori titolari di quota che hanno versato il prelievo, con esclusione di quelli che abbiano superato di oltre il 100 per cento il proprio quantitativo di riferimento individuale, secondo i seguenti criteri e nell’ordine (…)».

10      L’articolo 2, comma 3, del decreto‑legge del 24 giugno 2004, n. 157, Disposizioni urgenti per l’etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca (GURI, n. 147 del 25 giugno 2004; in prosieguo: il «decreto‑legge n. 157/2004»), prevede quanto segue:

«Ai sensi dell’articolo 9 [della legge n. 119/2003], il prelievo versato mensilmente in eccesso dai produttori in regola con i versamenti è restituito ai produttori medesimi. Al termine di tale operazione, qualora il restante totale delle imputazioni di prelievo da eseguire risulti superiore al prelievo dovuto all’Unione europea aumentato del 5 per cento, l’AGEA procede ad annullare il prelievo imputato in eccesso ai produttori che non hanno ancora eseguito i versamenti mensili, applicando i criteri di priorità previsti dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 9, ferme restando le sanzioni di cui all’articolo 5, comma 5, del medesimo decreto‑legge».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

11      Nel corso del periodo di riferimento, i ricorrenti nel procedimento principale non hanno rispettato la normativa italiana applicabile in quanto, da un lato, il primo acquirente non ha proceduto alla trattenuta e al versamento mensili del prelievo supplementare e, dall’altro, i produttori non hanno pertanto adempiuto il loro obbligo di versamento ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della legge n. 119/2003 e dell’articolo 2, comma 3, del decreto‑legge n. 157/2004.

12      Il 28 luglio 2004, l’AGEA ha trasmesso al primo acquirente una comunicazione relativa alle quote latte e al prelievo supplementare per il periodo di riferimento.

13      In tale comunicazione veniva tra l’altro precisato che l’AGEA aveva applicato l’articolo 2, comma 3, del decreto‑legge n. 157/2004, secondo cui il prelievo versato mensilmente in eccesso dai produttori in regola con i versamenti è restituito ai produttori medesimi e, qualora al termine di tale operazione il restante totale delle imputazioni di prelievo da eseguire risulti superiore al prelievo dovuto all’Unione aumentato del 5%, l’AGEA non procede alla richiesta di versamento del prelievo imputato in eccesso ai produttori che non abbiano ancora eseguito i versamenti mensili, applicando i criteri di priorità previsti dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 9 della legge n. 119/2003.

14      In allegato a tale comunicazione, l’AGEA aveva accluso una scheda recante l’indicazione, per il periodo di riferimento e per ciascun produttore, degli importi del prelievo già versati e confermati, nonché gli importi da restituire, calcolati ai sensi dell’articolo 9, commi 3 e 4, della legge n. 119/2003. L’AGEA precisava, inoltre, che l’impresa acquirente era tenuta al pagamento in favore dei produttori interessati delle somme restituite e a versare, in qualità di sostituto dei produttori, le somme richieste e indicate nella suddetta scheda.

15      Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia), i ricorrenti nel procedimento principale hanno chiesto l’annullamento della comunicazione in discorso sostenendo, segnatamente, che l’obbligo della trattenuta mensile posto a carico dell’acquirente, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge n. 119/2003, e il criterio di priorità nella ripartizione del prelievo imputato in eccesso, a favore dei produttori in regola con i versamenti e che è previsto dall’articolo 9, comma 3, della legge n. 119/2003 nonché dall’articolo 2, comma 3, del decreto‑legge n. 157/2004, sono in contrasto con l’articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, e paragrafo 4, del regolamento n. 3950/92.

16      Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il ricorso.

17      Adito in appello dai ricorrenti nel procedimento principale, il giudice del rinvio, con sentenza non definitiva pronunciata l’11 dicembre 2017, ha giudicato parzialmente fondate le censure formulate in appello dichiarando, in particolare, che l’obbligo previsto dall’articolo 5, comma 1, della legge n. 119/2003 non potrebbe essere applicato con riferimento ai mesi da gennaio a marzo 2004, a causa della sua incompatibilità con l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 3950/92.

18      Tuttavia, il giudice del rinvio s’interroga sulle conseguenze di tale accertamento dell’incompatibilità tra la normativa nazionale e il diritto dell’Unione sui diritti e sugli obblighi dei produttori che non si siano conformati a tale normativa nazionale.

19      In tali circostanze, il Consiglio di Stato (Italia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)       Se, in una situazione come quella descritta e che costituisce oggetto del giudizio principale, il diritto dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che il contrasto di una disposizione legislativa di uno Stato membro con l’articolo 2, paragrafo 2, comma 3, del regolamento [n. 3950/92] comporti, quale conseguenza, l’insussistenza dell’obbligazione dei produttori di corrispondere il prelievo supplementare al ricorso delle condizioni stabilite dal medesimo [r]egolamento.

2)      Se, in una situazione come quella descritta e che costituisce oggetto del giudizio principale, il diritto dell’Unione europea e, in particolare il principio generale di tutela dell’affidamento, debba essere interpretato nel senso che non possa essere tutelato l’affidamento di soggetti che abbiano rispettato un obbligo previsto da uno Stato membro e che abbiano beneficiato degli effetti connessi al rispetto di detto obbligo, ancorché tale obbligo sia risultato contrario al diritto dell’Unione europea.

3)      Se, in una situazione come quella descritta e che costituisce oggetto del giudizio principale, l’articolo 9 del regolamento [n. 1392/2001] e la nozione [di diritto dell’Unione] di “categoria prioritaria” ostino a una disposizione di uno Stato membro, come l’articolo 2, comma 3, del decreto‑legge n. 157/2004 approvato dalla Repubblica Italiana, che stabilisca modalità differenziate di restituzione del prelievo supplementare imputato in eccesso, distinguendo, ai fini delle tempistiche e delle modalità di restituzione, i produttori che abbiano fatto affidamento sul doveroso rispetto di una disposizione nazionale risultata in contrasto con il diritto dell’Unione dai produttori che tale disposizione non abbiano rispettato».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

20      Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2 del regolamento n. 3950/92 debba essere interpretato nel senso che l’accertamento dell’incompatibilità con tale disposizione della normativa nazionale, disciplinante le modalità di riscossione del prelievo supplementare da parte dell’acquirente presso i produttori, implichi che i produttori soggetti a tale normativa non siano più debitori di tale prelievo.

21      Al riguardo occorre ricordare che la procedura di riscossione del prelievo supplementare istituita dal regolamento n. 3950/92 si fonda sulla distinzione tra le vendite dirette di latte al consumo e le consegne di latte fatte ad un acquirente (v., in tal senso, sentenza del 15 gennaio 2004, Penycoed, C‑230/01, EU:C:2004:20, punto 28).

22      Infatti, nell’ipotesi di vendite dirette, il produttore deve pagare il prelievo dovuto direttamente all’organismo competente dello Stato membro, conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento in parola (v., in tal senso, sentenza del 15 gennaio 2004, Penycoed, C‑230/01, EU:C:2004:20, punto 29).

23      Per contro, per quanto riguarda le consegne, spetta all’acquirente che, come risulta dall’ottavo considerando di detto regolamento, è il più idoneo a garantire la riscossione del prelievo presso i produttori, pagare tale prelievo al summenzionato organismo (v., in tal senso, sentenza del 15 gennaio 2004, Penycoed, C‑230/01, EU:C:2004:20, punto 29).

24      A tal fine, dall’articolo 2, paragrafo 2, primo e terzo comma, dello stesso regolamento risulta che l’acquirente ha la facoltà di trattenere sul prezzo del latte pagato al produttore l’importo dovuto da quest’ultimo a titolo di prelievo supplementare e che, qualora non si avvalga di tale facoltà, egli può riscuotere detto importo con ogni mezzo appropriato (v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 1999, Consorzio Caseifici dell’Altopiano di Asiago, C‑288/97, EU:C:1999:214, punto 32).

25      Ciò premesso, indipendentemente da tali norme specifiche, relative alle modalità di riscossione del prelievo da parte dell’acquirente presso i produttori, il produttore rimane comunque debitore di detto prelievo.

26      Difatti, l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 3950/92 prevede che il prelievo supplementare stabilito dall’articolo 1 del medesimo regolamento sia ripartito tra i produttori che hanno contribuito al superamento dei quantitativi di riferimento. Parimenti, il sesto considerando di tale regolamento precisa che il superamento dell’uno o dell’altro dei quantitativi globali comporta il pagamento del prelievo da parte di detti produttori.

27      Dal citato articolo 2, paragrafo 1, in combinato disposto con l’ottavo considerando del suddetto regolamento, risulta che è il produttore ad essere debitore del prelievo dovuto sull’intero quantitativo di latte commercializzato, nella misura in cui questo superi il quantitativo di riferimento attribuito per la vendita diretta, oppure quello attribuito per la consegna (v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 1999, Consorzio Caseifici dell’Altopiano di Asiago, C‑288/97, EU:C:1999:214, punto 19).

28      Tale imputazione del prelievo al produttore è peraltro intrinsecamente connessa alla finalità del prelievo supplementare, consistente nell’obbligare i produttori di latte a rispettare i quantitativi di riferimento ad essi attribuiti (v., in tal senso, sentenze del 25 marzo 2004, Cooperativa Lattepiù e a., C‑231/00, C‑303/00 e C‑451/00, EU:C:2004:178, punto 75, nonché del 24 gennaio 2018, Commissione/Italia, C‑433/15, EU:C:2018:31, punto 62).

29      Pertanto, anche se, per quanto riguarda le consegne, l’acquirente è tenuto al pagamento del prelievo, resta il fatto che, tanto in tale fattispecie quanto in quella delle vendite dirette, il prelievo è a carico dei produttori e, in determinate condizioni, può essere inoltre recuperato direttamente presso questi ultimi (v., in tal senso, sentenza del 15 gennaio 2004, Penycoed, C‑230/01, EU:C:2004:20, punti 29, 38 e 39).

30      Ne consegue che l’incompatibilità, rilevata dal giudice del rinvio, con l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 3950/92 della normativa nazionale che disciplina le modalità di riscossione del prelievo supplementare da parte dell’acquirente presso i produttori non può liberare questi ultimi dall’onere del prelievo in questione che è loro imposto, in ogni caso, dall’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento.

31      Al contrario, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 50 delle sue conclusioni, la summenzionata incompatibilità implica soltanto che la normativa nazionale di cui trattasi dev’essere disapplicata e che l’acquirente deve poter riscuotere gli importi dai produttori «con ogni mezzo appropriato», conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento.

32      Di conseguenza, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 2 del regolamento n. 3950/92 deve essere interpretato nel senso che l’accertamento dell’incompatibilità con tale disposizione della normativa nazionale, disciplinante le modalità di riscossione del prelievo supplementare da parte dell’acquirente presso i produttori, non implica che i produttori soggetti a detta normativa non siano più debitori di tale prelievo.

 Sulla terza questione

33      Con la sua terza questione, che occorre esaminare in secondo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento n. 3950/92, in combinato disposto con l’articolo 9 del regolamento n. 1392/2001, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede che il rimborso dell’eccedenza del prelievo supplementare debba favorire, in via prioritaria, i produttori che, in applicazione di una disposizione di diritto nazionale incompatibile con l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 3950/92, abbiano adempiuto il loro obbligo di versamento mensile.

34      Dall’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento n. 3950/92 risulta che, qualora il prelievo sia dovuto e l’importo riscosso sia superiore, lo Stato membro può decidere di rimborsare l’eccedenza riscossa ai produttori che rientrano in categorie prioritarie stabilite dallo Stato membro in base a criteri obiettivi da determinarsi, o confrontati ad una situazione eccezionale risultante da una disposizione nazionale non avente alcun nesso con il regime di prelievo supplementare nel settore lattiero.

35      Le condizioni di applicazione della disposizione citata sono precisate dall’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1392/2001, che prevede che, se del caso, gli Stati membri determinino le categorie prioritarie menzionate all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento n. 3950/92, fondandosi su uno o più dei cinque criteri oggettivi elencati in ordine di priorità da detta disposizione.

36      Inoltre, l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1392/2001 dispone che, qualora l’applicazione dei summenzionati criteri non esaurisca il finanziamento disponibile, vengano adottati altri criteri obiettivi stabiliti dallo Stato membro, previa consultazione della Commissione

37      Il considerando 6 di tale regolamento, inoltre, precisa che soltanto nel caso in cui i criteri enunciati all’articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento non possano venir pienamente applicati in uno Stato membro, quest’ultimo può essere autorizzato a fissare altri criteri.

38      Ne consegue che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 71 delle sue conclusioni, i criteri di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1392/2001 sono tassativi e che gli Stati membri possono aggiungere criteri supplementari solo nel caso in cui l’applicazione di tali criteri, in ordine di priorità, non esaurisca il finanziamento disponibile per un dato periodo.

39      Orbene, nessuno dei criteri elencati all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1392/2001 menziona il rispetto di un obbligo di versamento mensile da parte del produttore interessato.

40      Di conseguenza, uno Stato membro non può validamente procedere al rimborso dell’eccedenza rimborsando in via prioritaria i produttori che abbiano adempiuto tale obbligo.

41      Infatti, una simile prassi equivarrebbe a elevare i produttori in regola con il proprio obbligo di versamento mensile collocandoli in una categoria prioritaria, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento n. 3950/92, sulla base di un criterio applicato in sostituzione di quelli previsti dall’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1392/2001 e senza che abbia potuto essere validamente adottato un criterio supplementare in applicazione dell’articolo 9, paragrafo 2, di tale regolamento.

42      In una situazione del genere, a un produttore che appartenga a una categoria prioritaria in applicazione di uno dei criteri stabiliti dall’articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento, senza tuttavia aver adempiuto l’obbligo di versamento mensile, potrebbe essere concessa una riduzione del prelievo dovuto solo dopo il rimborso dei produttori in regola con tale obbligo, e ciò ammesso che sussistano fondi ancora disponibili dopo il rimborso di questi ultimi.

43      Inoltre, come in sostanza fatto valere dalla Commissione, il versamento del prelievo, direttamente o tramite l’acquirente debitore, certamente costituisce, in linea di principio, una premessa logica al rimborso dell’eccedenza riscossa. Tuttavia, una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale non si limita a richiedere un siffatto versamento, ma stabilisce un ordine di priorità nel rimborso fondato altresì sul rispetto di una normativa nazionale disciplinante le modalità di riscossione del prelievo incompatibile con l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 3950/92.

44      Del resto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 75 delle sue conclusioni, i produttori in regola con il proprio obbligo di versamento mensile non possono essere considerati, per ciò solo, confrontati ad una situazione eccezionale risultante da una disposizione nazionale non avente alcun nesso con il regime di prelievo supplementare nel settore lattiero ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento n. 3950/92.

45      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento n. 3950/92, in combinato disposto con l’articolo 9 del regolamento n. 1392/2001, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede che il rimborso dell’eccedenza del prelievo supplementare debba favorire, in via prioritaria, i produttori che, in applicazione di una disposizione di diritto nazionale incompatibile con l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 3950/92, abbiano adempiuto il loro obbligo di versamento mensile.

 Sulla seconda questione

46      Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il principio della tutela del legittimo affidamento debba essere interpretato nel senso che esso osta a che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, sia ricalcolato l’importo del prelievo supplementare dovuto dai produttori che non hanno adempiuto l’obbligo, previsto dalla normativa nazionale applicabile, di versare su base mensile tale prelievo.

47      Dalla decisione di rinvio risulta che, con tale questione, il giudice del rinvio si interroga sulla tutela del legittimo affidamento che occorre riconoscere ai produttori in regola con l’obbligo di versamento, su base mensile, del prelievo supplementare. In tale prospettiva, esso desidera individuare le conseguenze che debbano eventualmente trarsi, per la controversia oggetto del procedimento principale, dalla circostanza che il fatto di mettere in discussione le norme che stabiliscono l’ordine di pagamento ai fini del rimborso dell’eccedenza del prelievo supplementare implicherebbe, in definitiva, il recupero della totalità o di parte dei rimborsi di cui hanno beneficiato tali produttori.

48      A tale riguardo, e a prescindere dalla questione se i produttori in regola con l’obbligo di versamento mensile possano invocare il principio della tutela del legittimo affidamento al fine di contestare un eventuale recupero del rimborso del prelievo di cui hanno beneficiato, si deve constatare che, in ogni caso, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, tale principio non può avere l’effetto di autorizzare le autorità italiane competenti a non correggere le decisioni incompatibili con il diritto dell’Unione da esse adottate, rifiutando di procedere ad una nuova valutazione dei diritti dei produttori che non abbiano adempiuto tale obbligo.

49      Poiché dalla risposta fornita alla terza questione emerge che il trattamento sfavorevole subito da tali produttori si fonda sull’applicazione, da parte della Repubblica italiana, di un criterio aggiunto ai criteri oggettivi elencati, in modo tassativo, all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1392/2001, senza che esso possa manifestamente corrispondere al caso previsto dall’articolo 9, paragrafo 2, di tale regolamento, alle suddette autorità spetta, al contrario, ricalcolare l’importo del prelievo supplementare dovuto da detti produttori disapplicando le disposizioni nazionali incompatibili con i regolamenti nn. 3950/92 e 1392/2001.

50      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che il principio della tutela del legittimo affidamento deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, sia ricalcolato l’importo del prelievo supplementare dovuto dai produttori che non hanno adempiuto l’obbligo, previsto dalla normativa nazionale applicabile, di versare su base mensile tale prelievo.

 Sulle spese

51      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, deve essere interpretato nel senso che l’accertamento dell’incompatibilità con tale disposizione della normativa nazionale, disciplinante le modalità di riscossione del prelievo supplementare da parte dell’acquirente presso i produttori, non implica che i produttori soggetti a detta normativa non siano più debitori di tale prelievo.

2)      L’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento n. 3950/92, come modificato dal regolamento n. 1256/1999, in combinato disposto con l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, recante modalità d’applicazione del regolamento n. 3950/92, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede che il rimborso dell’eccedenza del prelievo supplementare debba favorire, in via prioritaria, i produttori che, in applicazione di una disposizione di diritto nazionale incompatibile con l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 3950/92, come modificato dal regolamento n. 1256/1999, abbiano adempiuto il loro obbligo di versamento mensile.

3)      Il principio della tutela del legittimo affidamento deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, sia ricalcolato l’importo del prelievo supplementare dovuto dai produttori che non hanno adempiuto l’obbligo, previsto dalla normativa nazionale applicabile, di versare su base mensile tale prelievo.

Arabadjiev

Bay Larsen

Vajda

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’11 settembre 2019.

Il cancelliere

Il presidente della Seconda Sezione

A. Calot Escobar

A. Arabadjiev

QUOTE LATTE, PROROGA SOSPENSIONE RISCOSSIONE COATTIVA, ATTI ESECUTIVI E COMPENSAZIONE. ECCO DECRETO CDM

Novità importanti per i 4256 soggetti debitori con importi esigibili delle quote latte per un pacchetto di circa 880 milioni di euro.

Da quanto apprende e AGRICOLAE nel Preconsiglio del CDM di oggi sarà presentato il decreto-legge emergenze per fare fronte al caos sulle quote latte che si è registrato a seguito dell’ultima sentenza che mette in discussione i parametri dello stesso sistema.

Decreto legge nasce dall’esigenza di affrontare i mutamenti del quadro giudiziario di portata tale da pregiudicare il piano di azione attuativo della sentenza della corte di giustizia del 24 gennaio 2018 inoltrato alla commissione europea con la nota 630 del 29 marzo 2019 in corso di condivisione e approvazione da parte della stessa commissione.

Ultime novità che potrebbero dare luogo a controversie interpretazione della sentenza corte di giustizia dell’Unione Europea del 27 giugno 2019 in merito alla riscossione degli importi dovuti e relativamente al prelievo supplementare per le cosiddette quote latte.

Per questo motivo il decreto-legge cosiddetto emergenze sulle quote latte prevede il differimento al 31 dicembre 2019 del termine di sospensione del 15 luglio 2019 introdotto dal decreto-legge del 10 febbraio 2009 inerente le procedure di riscossione quatti Iva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte e i relativi termini di prescrizione e di impugnazione e opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi.

Previsto anche il differimento del termine di sospensione venga applicato anche alle procedure di recupero dei prelievo e a quelle di irrogazione delle sanzioni.

Infine il differimento opera anche per le procedure di riscossione coattive per compensazione poste in essere dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sia per quanto concerne le procedure di recupero del prelievo sia quelle relative all’irrogazione delle sanzioni applicandosi anche ai termini di prescrizione e ai termini di impugnazione e di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi.

Sarà poi la commissione ministeriale di verifica sulla questione latte – istituita con decreto ministeriale il 13 giugno del 2019 – quello di relazionare in merito alla documentazione istruttoria esaminata dall’autorità giudiziaria e alle conclusioni cui è pervenuto il magistrato e ad ogni altro dato utile per l’accertamento per tutti i periodi lattiero caseari che vanno dal 1995/1996 al 2014/2015.

AGRICOLAE pubblica di seguito in formato PDF il testo del provvedimento:

decreto-legge emergenze