Fondi Feasr, Caputo: scelte illogiche che penalizzano agricoltura Campania e intero Mezzogiorno

“Le ipotesi di riparto delle risorse FEASR per il biennio di transizione 2021-2022 appaiono ingiustificate, nonché ulteriormente penalizzanti nei confronti del comparto agricolo della regione che rappresento, (perderebbe oltre 153 milioni di spesa pubblica in due anni) con impatti preoccupanti sulla tenuta economico-sociale dei territori. Si tratta di esiti diametralmente opposti rispetto a quelli perseguiti dalle politiche comunitarie di coesione e convergenza, dei quali il FEASR è strumento fondamentale”. Lo ha scritto Nicola Caputo, Assessore regionale all’Agricoltura, al Ministro all’Agricoltura Stefano Patuanelli sull’ipotesi di riparto delle risorse FEASR per il periodo 2021-2022. La missiva è stata condivisa con gli altri assessori regionali all’Agricoltura del Mezzogiorno: Francesco Fanelli Basilicata, Gianluca Gallo Calabria, Donato Pentassuglia Puglia, Toni Scilla Sicilia e Roberto Morroni Umbria.

“Scelte illogiche e perciò contestate aspramente”. Sei Regioni italiane fanno muro a difesa dei fondi per lo sviluppo rurale, esprimendo ferma contrarietà rispetto all’ipotesi di una revisione dei criteri di ripartizione dei fondi europei per le politiche di sviluppo rurale, disancorati dal parametro della storicità della spesa, come proposto dalle altre Regioni con l’avallo del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Una posizione, quella del no allo stravolgimento dei parametri attualmente in vigore, formalizzata in sede di Conferenza Stato-Regioni, al tavolo della Commissione Politiche Agricole, dagli assessori all’agricoltura di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Umbria, che da sole rappresentano il 60% delle aree italiane interessate dal Psr.

Nello specifico, attraverso una nota depositata agli atti dei lavori della CPA, il sestetto ha bollato come incomprensibile la proposta di ripartizione dei fondi formulata dal Capo di Gabinetto del Ministro. “Essa – si obietta – parte da un presupposto definito incontestabile, cioè che vi siano dei parametri per la ripartizione dei fondi Feasr che sia possibile definire oggettivi, quasi fossero elementi di verità scientifica in grado di rendere giustizia a tutte le Regioni. L’ipotesi logica da cui muove questa osservazione è che si tratti di un criterio in grado di allocare le risorse in maniera equa, essendo già stato utilizzato in altre occasioni, e cioè per l’applicazione delle risorse assegnate per il de minimis”. Tuttavia, si evidenzia, “l’aiuto de minimis è utilizzato in agricoltura, di norma, per soddisfare esigenze emergenziali, dovute spesso a calamità naturali o a epizoozie e quindi volte al risarcimento del danno. Le risorse del Feasr, al contrario, sono esclusivamente destinate a colmare il divario tra le aree più ricche ed evolute e quelle più povere e marginali, come del resto sostiene lo stesso Commissario europeo all’agricoltura Janusz Wojciechowski”.

Da qui la necessità di ricercare criteri “non solo oggettivi, ma soprattutto idonei a rispondere agli obiettivi generali dello sviluppo rurale”, nel rispetto della logica del criterio storico seguita dalla UE per ripartire il Fondo nel periodo 2021-2027. Impegno tuttavia vanificato dalle decisioni del Ministero, “che non lasciano emergere alcun elemento di analisi globale della totalità dei fondi Pac – I e II pilastro – destinati ai territori, non tenendo conto che il Regolamento UE 2020/2220 ha prorogato per il 2021 ed il 2022 non solo i programmi di sviluppo rurale, ma anche l’attuale regime dei pagamenti del I pilatro della Pac”. Critiche di merito alle quali si aggiunge la censura di ordine formale: “Sarebbe opportuno capire fin da ora come il Ministero dell’Economia, in caso di adozione di differente criterio di riparto, intenda cofinanziare il Feasr per la quota nazionale, dal momento che esso deve necessariamente approvare, prima di qualsiasi accordo che approdi in Conferenza Stato-Regioni, una differente copertura finanziaria da parte dello Stato che si determinerebbe a causa dello spostamento di risorse tra Psr delle Regioni ex convergenza verso Psr delle Regioni ex competitività. Rilievi ignorati e superati con un voto a maggioranza, che va ad incrinare l’unità tra Regioni”.

In coda ai lavori, a verbale è finita anche la protesta dei 6 assessori regionali: “Siamo pronti a ragionare su nuovi meccanismi a partire dal 2023, ma non accettiamo colpi di mano tesi a cancellare la fase transitoria del biennio 2021-2022, che si tradurrebbe in una forte penalizzazione per regioni svantaggiate che, paradossalmente, sarebbero private proprio dei fondi destinati a garantire il riequilibrio strutturale, a vantaggio di zone già di per sé meglio attrezzate”. Nel mirino, metodo e sostanze delle decisioni ministeriali: “Da un ministro presentatosi come pronto all’ascolto ed al dialogo ci saremmo aspettati ben altri atteggiamenti che far passare a colpi di maggioranza, e senza il preventivo coinvolgimento del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, un’iniziativa che fa a pugni con la logica, la ragionevolezza e la politica”.

Inevitabile la protesta, istituzionale e politica: nelle prossime ore una richiesta di incontro urgente sarà inviata al Ministro all’Agricoltura, Stefano Patuanelli, mentre un’informativa sarà notificata alla Commissione Europea. Contestualmente, sarà convocata una conferenza stampa congiunta per far conoscere all’opinione pubblica le ragioni di una presa di posizione ispirata unicamente dall’esigenza, si precisa, “di garantire il raggiungimento di un accordo realmente unanime ed equo, scevro da penalizzazioni per territori che non sopporterebbero il peso di nuove discriminazioni”.




Mozione, Gelmini FI Camera, su garantire interventi infrastrutturali nelle aree del mezzogiorno tramite fondi del Next Generation Ue

Atto Camera

Mozione 1-00416

presentato da

GELMINI Mariastella

testo di

Mercoledì 13 gennaio 2021, seduta n. 450

La Camera,

premesso che:

in risposta alla crisi generata dalla pandemia da Covid-19, il Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 ha concordato di aggiungere, alle risorse del Quadro finanziario pluriennale (QFP) dell’Unione europea 2021-2027, un ulteriore ingente quantitativo di risorse con il programma Next Generation EU, il nuovo strumento dell’Unione europea che raccoglierà fondi sui mercati e li canalizzerà verso i programmi destinati a favorire la ripresa economica e sociale;

con riferimento a Next Generation EU, il Governo indica in circa 208 miliardi di euro (il 28 per cento del totale delle risorse messe a disposizione dall’Unione) l’ammontare delle risorse che confluirebbero verso il nostro Paese a vario titolo. In particolare, i prestiti ammonterebbero a circa 127 miliardi di euro a fronte di sovvenzioni a fondo perduto per circa 81 miliardi di euro;

l’entità dei finanziamenti stanziati a beneficio del nostro Paese si presenta assai significativa, anche tenendo conto, comparativamente, delle risorse accordate agli altri principali Stati membri;

la quantificazione in parola, come noto, è stata operata sulla base di una serie di fattori ed elementi, in parte legati agli effetti negativi determinati direttamente dalla pandemia e dalla conseguente crisi economica; in parte parametrati, invece, sulla fragilità del tessuto socio-economico dei singoli territori;

l’impiego congiunto di questa doppia tipologia di criteri è funzionale a realizzare due fondamentali obiettivi del dispositivo predisposto: non solo venire in soccorso dei Paesi colpiti dal Covid-19, ristorando i gravi danni patiti, ma anche dare nuovo slancio al percorso d’integrazione europea, riprendendo il cammino interrotto dopo la crisi del 2008 e indirizzandolo verso la costruzione di un’Unione più coesa, solidale, giusta;

l’obiettivo di assicurare la «coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri», sancito dall’articolo 3 del Trattato sull’Unione europea, è declinato con particolare attenzione sia negli atti con i quali Next Generation EU è stato approvato, sia nelle linee guida predisposte dalla Commissione europea in vista della predisposizione del Recovery Plan, da parte di ciascun Paese;

nelle linee guida citate, peraltro, la destinazione delle risorse e la funzionalizzazione dei progetti alle politiche di coesione economica, sociale e territoriale è richiamata al primo posto, ed è corredata dall’obbligo, per lo Stato richiedente, di illustrare i risvolti positivi, sotto tali profili, che i progetti candidati al finanziamento sono suscettibili di produrre;

in conformità al quadro politico e giuridico nitidamente delineato in sede europea, s’impone la ineludibile necessità, a livello nazionale, di adottare criteri di riparto, nel rispetto degli asset predefiniti che tengano conto, oltre che del dato demografico – necessario, ma da solo certo non sufficiente –, anche di ulteriori indicatori, quali il reddito e la spesa pro-capite, il tasso di disoccupazione, il livello di scolarizzazione, la disponibilità di infrastrutture e servizi delle aree destinatarie degli interventi, la presenza impattante di siti industriali. Ciò, del resto, in coerenza con i parametri definiti in sede europea non solo per il piano Next Generation EU, ma anche per il Quadro finanziario pluriennale 2021-2027, i quali, nell’ottica di garantire una reale perequazione della spesa, valorizzano non solo parametri quantitativi, ma anche fattori qualitativi strettamente legati agli obiettivi della coesione economico-sociale;

l’ancoraggio al mero criterio demografico, all’evidenza, finirebbe per discriminare in modo irragionevole e arbitrario soprattutto le aree del Meridione: ove, infatti, si adottasse in via prevalente questo parametro, al Sud sarebbero allocate circa il 34 per cento delle risorse; percentuale, questa, sproporzionatamente esigua, se commisurata alle reali esigenze che il dispositivo europeo è volto a soddisfare, alla assoluta centralità delle istanze di coesione, solidarietà e giustizia, alle valutazioni che, a monte, hanno condotto le stesse istituzioni dell’Unione a stanziare risorse così cospicue a beneficio dell’Italia;

il principio che, in coerenza con gli obiettivi dell’Unione europea e ancor prima con la nostra Costituzione, deve presiedere al riparto delle risorse, deve essere quello di assicurare alle aree più svantaggiate del Paese ciò che è necessario per garantire in maniera effettiva ai cittadini la tutela dei propri diritti fondamentali e delle prestazioni che ad essi accedono, in condizioni di uguaglianza sostanziale e parità di chances: dalla sanità all’istruzione, dai trasporti al lavoro, dall’inclusione dei soggetti vulnerabili alla parità di genere, dalla legalità alla dignità;

entro la cornice appena richiamata, si pone innanzitutto la necessità di definire adeguate linee d’intervento per garantire alle regioni del Mezzogiorno un proprio efficiente tessuto infrastrutturale, così da invertire la tendenza al declino della relativa spesa in queste aree, che nel periodo 1970-2019 è stata pari a 1,9 per cento a livello nazionale, ma con un calo del -4,5 per cento nel Mezzogiorno, a fronte di appena il -0,8 per cento nel Centro-Nord;

con particolare riguardo alle infrastrutture ferroviarie, è prioritario implementare un significativo potenziamento della rete ferroviaria, investendo altresì sul miglioramento del trasporto pubblico locale e sul sostegno alle filiere logistiche territoriali, specie rispetto all’intermodalità delle merci in uscita e in entrata dai porti e alle infrastrutture di «ultimo miglio». L’alta velocità e l’alta capacità ferroviaria sono necessarie per la competitività e lo sviluppo delle regioni meridionali, oltre a contribuire alla riduzione del divario in termini di infrastrutture e servizi tra il nord e il sud del Paese e a completare il corridoio europeo fino a Palermo e Siracusa;

in linea con l’indicazione europea di privilegiare il finanziamento dei progetti già cantierabili o comunque definiti, occorre realizzare il collegamento fra la Sicilia e il continente, mediante la realizzazione del Ponte sullo Stretto; la realtà è che il Ponte sullo Stretto può rappresentare una grandissima occasione di sviluppo per l’Italia e non solo per la Calabria e la Sicilia, permettendo tra l’altro di intercettare il traffico merci che, dal canale di Suez, oggi si dirige verso Gibilterra per puntare sui porti del Nord Europa, quando invece la Sicilia con il porto «core» di Augusta, collegato all’Alta velocità, potrebbe rappresentare un hub strategico nel Mediterraneo e quindi per uno sviluppo di quei territori, del Mezzogiorno e per il Paese;

è necessario rafforzare la rete di porti e interporti, anche con riferimento alla logistica retroportuale, così da valorizzare e realizzare la naturale vocazione del Sud a configurarsi quale hub di riferimento nel Mediterraneo;

occorre poi programmare, come previsto dagli obiettivi delle politiche di coesione europee, interventi sulle infrastrutture e i servizi sanitari, volti a incrementare le performance relative ai Livelli essenziali di assistenza e la disponibilità dei posti letto, a partire dalle regioni meridionali, che registrano attualmente i livelli più bassi anche in ragione del sistematico taglio della spesa pubblica degli ultimi anni e delle misure imposte dai piani di rientro;

centrale è, poi, l’esigenza di realizzare una rete di infrastrutture e servizi per l’infanzia, anche al fine di assicurare la conciliazione fra vita e lavoro per le donne, colmando così il divario apertosi nel tempo fra Nord e Sud: i posti autorizzati per asili nido ed altri servizi rispetto alla popolazione di riferimento sono il 13,5 per cento nel Mezzogiorno ed il 32 per cento nel resto del Paese. La spesa pro capite dei comuni per i servizi socio-educativi per bambini da 0 a 2 anni è pari a 1468 euro nelle regioni del Centro, a 1255 euro nel Nord-Est per poi crollare ad appena 277 euro nel Sud. Per quanto riguarda le scuole dell’infanzia e primarie, nel Centro-Nord, nell’anno scolastico 2017-18, è stato garantito il tempo pieno al 46 per cento dei bambini, con valori che raggiungono il 50,6 per cento in Piemonte e Lombardia; nel Mezzogiorno in media solo al 16 per cento, in Sicilia la percentuale scende ad appena il 7 per cento;

occorre garantire misure di potenziamento dell’offerta formativa, tese, da un lato, a ridurre l’elevato tasso di dispersione scolastica e, dall’altro lato, a compensare il deficit di competenze, specie nei settori scientifici, tecnologici e matematici, degli studenti e della forza lavoro del Meridione; a tal fine, dovrebbe essere assicurata nel Sud la creazione di poli d’eccellenza della ricerca scientifica applicata, sul modello dell’agenzia tedesca Fraunhofer, che fungano da volano per lo sviluppo del territorio;

è necessario rafforzare la competitività delle imprese agroalimentari nel Mezzogiorno, che rappresentano un fattore di eccellenza assoluta, favorendone l’apertura all’internazionalizzazione, anche attraverso l’integrazione in filiere, il rafforzamento dimensionale e della struttura organizzativa, l’accesso alla tecnologia per l’ammodernamento delle tecniche impiegate ai processi produttivi, i tempi di trasporto e l’intermodalità delle merci;

è indispensabile investire nella manutenzione e nell’efficientamento delle reti idriche, in ragione della immediata connessione fra queste, le esigenze di sostenibilità ambientale delle attività umane e produttive, la tutela del bene scarso dell’acqua; tali interventi si presentano con caratteri d’indifferibilità e urgenza al Sud, dove le perdite nella rete si aggirano intorno al 45 per cento, a fronte del 26 per cento rilevato al Nord; in particolare, gli interventi sull’Acquedotto pugliese, il più grande acquedotto d’Europa, rivestirebbero carattere sistemico per l’intera economia nazionale; particolare attenzione deve poi essere dedicata ai sistemi di micro-invasi, di importanza strategica per l’agricoltura;

si devono apprestare interventi significativi con riguardo all’economia circolare e al ciclo dei rifiuti, considerando che il 37 per cento delle risorse di Next Generation EU sarà destinato ad obiettivi coerenti con il Green New Deal; fra tali interventi, quelli più urgenti per il Mezzogiorno sono la gestione dei rifiuti e la riconversione ambientale delle produzioni industriali a maggiore impatto, chiudendo il ciclo dei rifiuti da un punto di vista impiantistico, sviluppando le potenzialità del biotech, l’efficienza energetica e l’innovazione nella filiera agroalimentare, riqualificando i siti industriali dismessi e assicurando la decarbonizzazione delle aree;

occorre sviluppare, anche alla luce delle osservazioni formulate nel rapporto Svimez 2020, il progetto del quadrilatero Zes Napoli-Bari-Brindisi/Taranto-Gioia Tauro, da estendersi alla Sicilia, così da creare, con modalità di gestione integrata, un ambiente economico e amministrativo favorevole all’insediamento e allo sviluppo di attività produttive e servizi, e tanto nel traffico di deep sea (contenitori) quanto in quello in cui il Meridione potrebbe essere più attrattivo di short sea (ro/pax, ro/ro, combo ro/ro);

è necessario realizzare la «transizione digitale» nelle aree del Sud, per un verso, potenziando le infrastrutture e i servizi digitali e la connettività, per altro verso, assicurando l’acquisizione delle competenze per riuscire a fruirne;

tutte le iniziative sopra richiamate si impongono a maggior ragione, se si considera che l’epocale diffusione dello smart-working innescata dal Covid sta già determinando fenomeni di ricollocazione territoriale delle persone che, non più costrette a risiedere in prossimità dei luoghi di lavoro, tendono ad affluire, o riaffluire, verso aree più salubri, con maggiori spazi, più vivibili anche dal punto di vista climatico; in questa prospettiva, occorre realizzare quello che è stato definito il «South working», cioè un Meridione attraente, competitivo e in grado di assicurare diritti e servizi a tutti coloro che vogliano risiedervi offrendo bellezze artistiche ed architettoniche di impareggiabile bellezza, dieta mediterranea che è stile di vita prima che profilo nutrizionale e salubrità ambientale,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative per prevedere criteri di riparto e distribuzione territoriale delle risorse di cui in premessa ad ampio spettro, che, oltre al dato demografico, considerino con misura prevalente ulteriori indicatori, quali il reddito e la spesa pro-capite, il tasso di disoccupazione, il livello di scolarizzazione, la disponibilità di infrastrutture e servizi delle aree destinatarie degli interventi;

2) ad adottare iniziative per definire adeguate linee d’intervento per garantire alle regioni del Meridione un proprio efficiente tessuto infrastrutturale, volto ad assicurare mobilità, attraverso un piano di investimenti per il potenziamento e l’ammodernamento delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali, per avvicinare l’Appennino alle coste e alla Capitale, rilanciare i collegamenti tra il Mar Adriatico, il Mar Tirreno e il Mar Ionio e rafforzare le connessioni sulla dorsale appenninica, e assicurare continuità territoriale con le Isole, considerato che è necessario, altresì, prevedere un intervento organico di manutenzione stradale e infrastrutturale volto ad agevolare la sicurezza e la viabilità, utilizzando un bacino più ampio di risorse;

3) con particolare riguardo alle infrastrutture ferroviarie, ad adottare iniziative per implementare un significativo potenziamento della rete ferroviaria, investendo altresì sul miglioramento del trasporto pubblico locale e sul sostegno alle filiere logistiche territoriali, specie rispetto all’intermodalità delle merci in uscita e in entrata dai porti e alle infrastrutture di «ultimo miglio», in raccordo con il programma delle reti Trans European Network (TEN-T), prevedendo altresì il completamento dell’alta velocità sulla dorsale tirrenica, in modo che arrivi fino in Sicilia;

4) a procedere alla realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina, che consentirebbe di estendere l’alta velocità ferroviaria anche in Sicilia, fino a Messina, Palermo e Siracusa;

5) a rafforzare le strutture di porti e interporti, prevedendo e favorendo lo sviluppo di infrastrutture fisiche (banchine, terminal, servizi di «bunkeraggio» con carburanti di transizione) e digitali (dematerializzazione di tutte le procedure amministrative e integrazione di reti, IOT e altro);

6) a programmare, come previsto dagli obiettivi delle politiche di coesione europee, interventi sulle infrastrutture e i servizi sanitari, adottando iniziative di competenza per la realizzazione di nuovi complessi ospedalieri nelle regioni del Mezzogiorno, nonché per l’ammodernamento delle strutture esistenti, incrementando altresì le performance relative ai Lea e la disponibilità dei posti letto, a partire dalle regioni meridionali;

7) ad investire su progetti e misure volte a favorire l’occupazione e l’imprenditorialità femminile, combinate a disposizioni volte a promuovere e garantire una migliore e più efficace conciliazione delle esigenze di vita professionale e vita privata, realizzando in particolare una rete di infrastrutture e promuovendo, per quanto di competenza, servizi per l’infanzia;

8) ad adottare iniziative per prevedere, attraverso specifiche interlocuzioni con l’Unione europea, misure di «fiscalità di vantaggio» nel Mezzogiorno, e quindi un irrobustimento delle misure di agevolative di decontribuzione in favore dei datori di lavoro già previste per alcune aree del territorio nazionale dall’articolo 27 del decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, anche attraverso l’utilizzo delle risorse del meccanismo React-Eu, di cui 15,1 miliardi di euro saranno destinati all’Italia;

9) a promuovere e rafforzare il settore della ricerca scientifica, incrementando le risorse destinate alla ricerca biomedica e sanitaria, agli Irccs e agli istituti di ricerca pubblici e privati, anche attraverso la promozione dei fondi di equity, favorendo e facilitando il trasferimento tecnologico del Paese;

10) a garantire misure di potenziamento dell’offerta formativa, tese da un lato a ridurre l’elevato tasso di dispersione scolastica e dall’altro lato a compensare il deficit di competenze, specie nei settori scientifici, tecnologici e matematici, degli studenti e della forza lavoro del Meridione;

11) ad adottare iniziative per rafforzare la competitività delle imprese agroalimentari nel Mezzogiorno;

12) ad investire nella manutenzione e nell’efficientamento delle reti idriche;

13) a promuovere interventi significativi con riguardo all’economia circolare e al ciclo dei rifiuti, realizzando gli impianti per il trattamento, sviluppando le potenzialità del biotech, l’efficienza energetica e l’innovazione nella filiera agroalimentare, riqualificando i siti industriali dismessi e assicurando la decarbonizzazione delle aree;

14) a sviluppare il progetto del quadrilatero Zes Napoli-Bari-Brindisi/Taranto-Gioia Tauro, da estendersi alla Sicilia;

15) a realizzare la «transizione digitale» nelle aree del Sud;

16) ad individuare, attraverso analisi di impatto macroregionale, la potenziale incidenza delle misure da adottare e target definiti da raggiungere nel tempo datoci, al fine di misurare la spesa nella sua efficienza e nella capacità di ingenerare sviluppo e lavoro.

(1-00416) «Gelmini, Paolo Russo, Occhiuto, Prestigiacomo, D’Attis, Tartaglione, Casino».




ISMEA, le imprese alimentari del Mezzogiorno e l’industria molitoria le più resistenti alle crisi

Quale futuro economico attende l’industria alimentare italiana alle prese con l’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus? Secondo il recente Rapporto ISMEA per Federalimentare sui bilanci di 6400 imprese dell’alimentare Made in Italy, le prospettive sono incoraggianti.

Attraverso l’esame d’indicatori di redditività, solvibilità e solidità finanziaria, ISMEA ha analizzato la vulnerabilità alle crisi di uno dei settori più rilevanti per la struttura economica del Paese, che si dimostra molto dinamico, robusto e resiliente di fronte alle difficoltà: infatti, il 42% delle imprese agroalimentari italiane presenta caratteristiche tali da garantire una buona capacità di tenuta anche in situazioni di crisi shock come quella cui stiamo assistendo. A questo “nocciolo duro”, si affianca un’ampia area produttiva (36%) – definibile come “terra di mezzo” – con qualche problema di liquidità e/o esposizione debitoria che potrebbe degenerare per gli effetti dell’emergenza Covid-19. Più preoccupante la situazione del 21% del campione, “ventre molle” del sistema agroalimentare italiano, con un alto livello di vulnerabilità.

A livello settoriale, i comparti con una quota maggiore d’imprese “ad alta resistenza” sono l’industria molitoria (il 63% delle imprese ricade in questa categoria), il settore dei liquori (59%), della cioccolateria e del caffè e tè (entrambi attorno al 53%). All’opposto, il quadro peggiore si ha nei settori della birra e dell’olio di oliva dove, rispettivamente, il 38% e il 34% delle imprese si colloca nell’area più critica. A contribuire alla capacità di tenuta del sistema è anche la dimensione aziendale: più di un quarto delle imprese fino a 9 dipendenti presenta elementi di vulnerabilità (27%), percentuale che si riduce sensibilmente nelle imprese più grandi, scendendo al 9% in quelle con più di 250 addetti.

Altro segnale confortante viene dalla stima delle differenze nel grado di resistenza alle crisi a livello territoriale; nel Mezzogiorno l’area delle imprese maggiormente robuste è più ampia (45%), sia pur di poco, di quelle del Centro-Nord (42%). Interessante anche il dato sull’età media delle imprese del campione, che mostra un sistema agroalimentare basato sulla tradizione: in generale, le aziende analizzate hanno una storia di più di una generazione e sono state costituite mediamente da 26,5 anni. Di contro però, sono state le imprese sotto i 5 anni di vita a essere maggiormente interessate da un andamento positivo di fatturato: nonostante le dimensioni economiche ridotte, hanno incrementato i loro ricavi medi di oltre il 30%.

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Confeuro: Mezzogiorno, investire nelle piccole e medie imprese agricole per uno sviluppo duraturo

Promuovere lo sviluppo dell’agricoltura nel Mezzogiorno significa sostenere in primis le piccole e medie imprese che non possono contare sulle risorse della grande agroindustria – dichiara Andrea Michele Tiso, presidente nazionale Confeuro. Il premier Conte ha dichiarato oggi di voler realizzare un piano di resilienza che sia motore di vero sviluppo, in particolare al Sud, per ridurre il divario tecnologico e aiutare le aree interne che stanno pagando il prezzo più alto della crisi. Un tale programma può avere successo se si fonda su una corretta valutazione delle vere priorità del nostro tessuto produttivo.

A differenza delle multinazionali dell’agribusiness, i piccoli e medi coltivatori hanno bisogno di un sostegno pubblico mirato per poter competere sui mercati e dotarsi dei beni capitali e della tecnologia necessaria per stare al passo con i tempi – spiega Tiso. Investimenti di questo genere consentono un  grande ritorno non solo in termini di produttività, ma anche di cura del territorio e di protezione dell’ambiente. Si tratta di benefici non facili da quantificare, ma che vanno oltre il profitto delle singole aziende per estendersi all’intera collettività.

L’agenda del Governo sta prendendo forma, definendo obiettivi che appaiono per lo più condivisili. Quello che ancora manca è un dibattito aperto e serrato sui mezzi e sugli strumenti che saranno messi in campo per raggiungerli. Occorre passare dalle dichiarazioni di principio alla strategia concreta per capire se stiamo andando nella giusta direzione.




LEGGE BILANCIO, ECCO IL TESTO INTEGRALE PCM. I PUNTI AGRICOLI

Promozione made in Italy, cimice asiatica, sugar tax, accise sul tabacco, agricoltura rosa, sostegno alla ricerca, investimenti per il Sud, comuni montani, pensioni per agricoltori.

Questi alcuni dei punti presenti nell’articolato della Legge di Bilancio entrata ieri in Cdm e ancora incompleta dato che si rimane in attesa della riunione di maggioranza. Riunione che darà presumibilmente vita ad alcune implementazioni o tagli.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica integralmente il testo in PDF e riporta alcuni dei punti:

ARTICOLATO LB2020 29.10.2019 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Art. 26
(Sostegno alla ricerca)

1. Per garantire la prosecuzione del finanziamento dei programmi spaziali nazionali, in cooperazione
internazionale e nell’ambito dell’Agenzia spaziale europea, assicurando al contempo il coordinamento delle
politiche di bilancio in materia, le somme assegnate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
giugno 2019, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
incrementate di 390 milioni di euro per l’anno 2020, 502 milioni di euro per l’anno 2021, 477 milioni di euro
per l’anno 2022, 382 milioni di euro per l’anno 2023, e 309 milioni di euro per l’anno 2024.
2.Le somme di cui al comma 1 sono assegnate con decreto del Presidente del Consiglio del Ministri, su proposta
dell’Autorità politica delegata al coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali ai sensi dell’articolo
21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sentito il Comitato interministeriale per le politiche
relative allo spazio e la ricerca aerospaziale .
3. Al fine di potenziare le attività di ricerca svolte da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati,
incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con le istituzioni e il sistema economico e produttivo,
in relazione agli indirizzi e agli obiettivi strategici nazionali della ricerca e dell’innovazione, è autorizzata la
spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2020, 200 milioni di euro per l’anno 2021 e 300 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2022, da iscrivere su un apposito Fondo dello stato di previsione del —————————
—————.

Art. 29

(Piano straordinario di promozione del made in Italy)

Per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l’attrazione degli
investimenti in Italia, di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono stanziati, nello stato di previsione del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ulteriori 50 milioni di euro a decorrere dal 2020, da
destinare alle azioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), i) e l), del predetto articolo 30. All’attuazione
del Piano provvede l’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

Misure per il sud
Art. 30

Modifica dell’articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge

28 giugno 2019, n. 58

All’articolo 44 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione
28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole «d’intesa con» sono sostituite con la seguente: «sentite»; le parole «autorità delegata
per coesione», sono sostituite dalle seguenti: «e la coesione territoriale»;
b) il comma 7 è soppresso ed è sostituito dal seguente:
«7. In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere:
a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla
base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di
cui all’articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da
parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell’Agenzia per la coesione territoriale, sentite le
Amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza con le “ missioni” della
politica di coesione di cui alla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2019 e con gli
obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l’obbligo di generare
obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021»;
c) il comma 10 è sostituito dai seguenti commi:
«10. Le risorse di cui al comma 1, eventualmente non rientranti nel Piano sviluppo e coesione, sono
riprogrammate con delibera del CIPE su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, al fine di contribuire al finanziamento di un Piano sviluppo e coesione per ciascuna delle “missioni” di cui al comma 7,
lett. b);
d) 10-bis. le risorse di cui al comma 10 del presente articolo possono finanziare:
a) i Contratti istituzionali di sviluppo, di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
b) la progettazione degli investimenti infrastrutturali.
e) dopo il comma 11 è inserito il seguente
11-bis: Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo sviluppo e
coesione, anche sulla base di atti di indirizzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le
politiche di coesione, l’Agenzia per la coesione territoriale promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, azioni di accompagnamento alle Amministrazioni responsabili della spesa, attraverso appositi
accordi di cooperazione con le medesime Amministrazioni.
f) al comma 13, sostituire le parole «comma 10, lettera c)» con le seguenti «comma 10-bis, lettera b)»;
g) al comma 14, dopo le parole «Ministro per il SUD», sono inserite le seguenti: «e la coesione territoriale»;
h) al comma 15, dopo le parole «Ministro per il SUD», sono inserite le seguenti: «e la coesione territoriale».

Art. 31

Rafforzamento clausola investimenti 34% al Mezzogiorno

1. All’articolo 7-bis del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18, come modificato dall’articolo 1, commi 597 e 598, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
il comma 2 è soppresso e sostituito dal seguente:
2. Al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse per programmi di spesa in conto capitale
finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti, da assegnare sull’intero territorio nazionale che
non abbia già individuati criteri o indicatori di attribuzione, deve essere disposto, in conformità
all’obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata,
Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti in conto capitale
proporzionale alla popolazione di riferimento. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità con le quali verificare l’attuazione delle
disposizioni contenute nel presente comma, nonché l’andamento della spesa erogata.

Art. 32

Rifinanziamento strategia nazionale aree interne (200 milioni per il quadriennio 2020-2023)
1. Al fine di rafforzare ed ampliare la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese,
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata
dall’articolo 1, commi 895 ed 896, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 60 per l’anno 2021
e per 70 milioni per ciascuno degli anni, 2022 e 2023, a carico delle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla
legge 16 aprile 1987, n. 183.

Art. 56

(Sostegno alle imprese colpite da cimice asiatica)

1. Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni dagli attacchi della cimice asiatica
(Halyomorpha Halys) e ad essa correlati e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura
dei rischi, in deroga all’ articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono
accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’ articolo 5
del decreto legislativo n. 102 del 2004. Le Regioni sul cui territorio si è verificato l’attacco da parte della cimice
asiatica possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al
comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dagli attacchi della cimice asiatica
(Halyomorpha Halys), la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori di cui all’articolo
15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 40 milioni di euro per l’anno 2020 e di 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Art. 57

(Interventi a favore dell’agricoltura)

1. Al fine di promuovere l’imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli
professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant’anni,
con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre
2020, è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo
massimo di ventiquattro mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dell’accredito contributivo presso
l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L’esonero di cui al primo
periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa
vigente. L’INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al
monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori
entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia
e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n.
1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.
2. Al fine di favorire lo sviluppo dell’imprenditoria femminile in agricoltura, con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro 60 giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione di mutui a tasso
zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da
imprenditrici attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione
di prodotti agricoli.
3. I mutui di cui al comma 2 sono concessi nel limite di 300.000 euro, della durata massima di quindici anni
comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il
settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
4. Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria
iniziale pari a 15 milioni di euro per l’anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l’apertura di
un’apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato intestata al Ministero delle politiche agricole e
forestali.
5. Al fine di favorire la competitività del settore agricolo e agroalimentare è istituito nello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per lo sviluppo del Made in Italy con una
dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro per il 2020 e 14,5 milioni di euro per il 2021, finalizzato a
sostenere lo sviluppo e gli investimenti delle filiere. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo.

Art. 60
(Comuni montani)

1. All’articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: “e 5 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2014” sono sostituite dalle seguenti “, a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014
al 2019 ed a 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020”

Art. 71

(Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale)

1. All’articolo 24-ter, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, nell’alinea, le parole: ”di categoria euro 2 o inferiore”, sono
sostituite dalle seguenti: “di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione dei
veicoli di categoria euro 4 o inferiore”.

Art. 72

(Accisa sui prodotti energetici impiegati per produrre energia elettrica)

1. Al fine di applicare ai prodotti energetici, impiegati nella produzione di energia elettrica, aliquote di accisa
specifiche finalizzate a proteggere l’ambiente dall’emissione di gas responsabili dell’effetto serra e di polveri
sottili, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 21, il comma 9 è sostituito dai seguenti:
“9. I prodotti energetici di cui al comma 1, qualora utilizzati per la produzione, diretta o indiretta, di
energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l’accisa
sull’energia elettrica, sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con l’applicazione delle
aliquote stabilite per tale impiego nell’Allegato I; le stesse aliquote sono applicate:
a) ai prodotti energetici limitatamente ai quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica;
b) ai prodotti energetici impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per
l’autoproduzione di energia elettrica e vapore;
c) ai prodotti energetici impiegati in impianti petrolchimici per l’alimentazione di centrali combinate
termoelettriche per l’autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni.”;
9-bis. n caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote di cui al comma 9 sono applicate, in
relazione al combustibile impiegato, nella misura del 30 per cento.
9-ter. In caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, i quantitativi di combustibili
impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando i seguenti consumi specifici
convenzionali:
a) oli vegetali non modificati chimicamente 0,194 kg per kWh
b) gas naturale 0,220 mc per kWh
c) gas di petrolio liquefatti 0,173 kg per kWh
d) gasolio 0,186 kg per kWh
e) olio combustibile e oli minerali greggi, naturali 0,194 kg per kWh
f) carbone, lignite e coke 0,312 kg per kWh”;

b) nell’Allegato I:
1) nella voce “Oli da gas o gasolio”, è aggiunta, in fine, la seguente sottovoce:
“usato per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 12,8 per mille litri”;
2) dopo la voce “Oli da gas o gasolio”, è inserita la seguente voce:
“Oli vegetali non modificati chimicamente usati per la produzione diretta o indiretta di energia
elettrica: esenzione”;
3) le parole “Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg.; Oli combustibili a basso tenore di zolfo: lire
45.000 per mille kg.“ sono sostituite dalle seguenti:
“Oli combustibili:
usati per riscaldamento:
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 128,26775 per mille chilogrammi;
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 64,2421 per mille chilogrammi;
per uso industriale:
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 63,75351 per mille chilogrammi;
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 31,38870 per mille chilogrammi;
usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 15,4 per mille chilogrammi;
Oli minerali greggi, naturali usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 15,4
per mille chilogrammi;”;
4) nella voce “Gas di petrolio liquefatti”, è aggiunta, in fine, la seguente sottovoce:
“usato per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 0,70 per mille chilogrammi;”;
5) nella voce “Gas naturale”, è aggiunta, in fine, la seguente sottovoce:
“per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 0,45 per mille metri cubi;”;
6) le parole da “ Carbone, lignite e coke” a “9,20 euro per mille chilogrammi” sono sostituite dalle
seguenti:
“Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) impiegati:
per uso riscaldamento da soggetti diversi dalle imprese: 15,00 euro per mille chilogrammi;
per uso riscaldamento da imprese: 12,00 euro per mille chilogrammi;
per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: 11,8 euro per mille chilogrammi.”;
c) nella Tabella A, il punto 11 è abrogato.

Art. 75
(Accise tabacchi)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell’articolo 39-octies:
1) nel comma 5, nella lettera a), le parole “euro 30”, sono sostituite dalle seguenti: “euro 35”, nella lettera
b) le parole “euro 32” sono sostituite dalle seguenti: ”euro 37”, e nella lettera c) le parole “euro 125”
sono sostituite dalle seguenti: “euro 130”;
2) nel comma 6, secondo periodo, le parole “95,22 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “96,22 per
cento”;
b) nell’allegato 1, la voce “tabacchi lavorati” è sostituita dalla seguente: “Tabacchi lavorati: a) sigari 23,5
per cento; b) sigaretti 24 per cento; c) sigarette 59,8 per cento; d) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per
arrotolare le sigarette 59 per cento; e) altri tabacchi da fumo 56,5 per cento; f) tabacchi da fiuto e da mastico
25,28 per cento.”

Art. 77

(Imposta sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti)

1. E’ istituita una imposta sul consumo delle bevande analcoliche, come definite al comma 2, d’ora in avanti
indicate come “bevande edulcorate”.
2. Ai fini del presente articolo, per bevande edulcorate si intendono i prodotti finiti e i prodotti predisposti per
essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata
dell’Unione europea, condizionati per la vendita, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l’aggiunta
di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume. Ai fini del presente
articolo, per edulcorante si intende qualsiasi sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore
dolce alle bevande.
3. L’obbligazione tributaria sorge e diviene esigibile:
a) all’atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate, da parte del fabbricante nazionale o,
se diverso da quest’ultimo, del soggetto nazionale che provvede al condizionamento, a consumatori nel
territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
b) all’atto del ricevimento di bevande edulcorate da parte del soggetto acquirente, per i prodotti provenienti
da Paesi appartenenti all’Unione europea;
c) all’atto dell’importazione definitiva nel territorio dello Stato per le bevande edulcorate importate da Paesi
non appartenenti all’Unione europea.
4. Obbligato al pagamento dell’imposta di cui al comma 1 è:
a) il fabbricante nazionale ovvero il soggetto nazionale che provvede al condizionamento, per la fattispecie
di cui al comma 3, lettera a);
b) l’acquirente, per la fattispecie di cui al comma 3, lettera b);
c) l’importatore, per la fattispecie di cui al comma 3, lettera c).
5. L’imposta di cui al comma 1 è fissata nelle misure di:
a) euro 10,00 per ettolitro, per i prodotti finiti;
b) euro 0,25 per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.
6. L’imposta di cui al comma 1 non si applica alle bevande edulcorate cedute direttamente dal fabbricante
nazionale per il consumo in altri Paesi dell’Unione europea ovvero destinate, dallo stesso soggetto, ad essere
esportate. Sono esenti dall’imposta di cui al comma 1, le bevande edulcorate il cui contenuto complessivo di
edulcoranti, come determinato ai sensi del comma 7, sia inferiore o uguale, rispettivamente, a 25 grammi per
litro, per i prodotti di cui al comma 5, lettera a), e a 125 grammi per chilogrammo, per i prodotti di cui al comma
5, lettera b).
7. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, il contenuto complessivo di edulcoranti contenuti nelle bevande
è determinato con riferimento al potere edulcorante di ciascuna sostanza. Tale potere è stabilito
convenzionalmente, per ciascun edulcorante, in relazione al rapporto tra la concentrazione di una soluzione di
saccarosio e quella della soluzione dell’edulcorante, aventi la stessa intensità di sapore, con decreto interdirettoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze e del Ministero della salute, da emanare entro 30
giorni dalla pubblicazione della presente legge.
8. I soggetti obbligati di cui al comma 4, lettere a) e b), sono registrati presso l’Agenzia delle dogane e dei
monopoli. Ai medesimi soggetti è attribuito un codice identificativo.
9. Per i soggetti obbligati di cui al comma 4, lettere a) e b), l’imposta dovuta è determinata sulla base degli
elementi indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto obbligato deve presentare, ai fini dell’accertamento,
entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine è effettuato il
versamento dell’imposta dovuta.
10. Per le bevande edulcorate provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea, l’imposta è accertata e
riscossa dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.
11. Le attività di accertamento, di verifica e di controllo dell’imposta di cui al comma 1 sono demandate
all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. I funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e gli
appartenenti alla Guardia di finanza hanno facoltà di accedere presso gli impianti di produzione, di
condizionamento o di deposito di bevande edulcorate al fine dell’acquisizione degli elementi utili ad accertare
la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo; gli stessi possono prelevare campioni anche
ai fini della determinazione del contenuto complessivo di edulcoranti presenti nelle predette bevande.
12. Le somme dovute per l’imposta di cui al comma 1 si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista
dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Prima di avviare tale procedura, l’Agenzia delle dogane e dei
monopoli notifica un avviso di pagamento fissando per l’adempimento un termine di trenta giorni, decorrente
dalla data di perfezionamento della notificazione. L’avviso di pagamento è notificato dall’Agenzia delle dogane
e dei monopoli nel termine di cinque anni, decorrente dalla data dell’omesso versamento delle somme dovute a
titolo di imposta.
13. L’imposta di cui al comma 1 è rimborsata quando risulta indebitamente pagata; il rimborso è richiesto, a
pena di decadenza, nel termine di due anni dalla data del pagamento. Il termine di prescrizione per il recupero
del credito da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è di cinque anni; la prescrizione è interrotta quando
viene esercitata l’azione penale e in tal caso decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il
giudizio penale. Non si provvede alla riscossione di somme inferiori o pari ad euro 30,00.
14. Il mancato pagamento dell’imposta di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa dal doppio al
decuplo dell’imposta evasa non inferiore comunque a euro 500,00. In caso di ritardato pagamento dell’imposta
si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell’imposta dovuta, non inferiore comunque a euro
250,00. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 9 e per ogni altra violazione delle
disposizioni del presente articolo e delle relative modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa
da euro 500,00 ad euro 5.000,00. Per l’irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all’imposta di
cui al presente articolo, trova applicazione quanto previsto dall’articolo 17, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472.
15. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da emanare entro il
mese di febbraio dell’anno 2020, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo con particolare
riguardo al contenuto della dichiarazione di cui al comma 9, alle modalità per il versamento dell’imposta, agli
adempimenti contabili a carico dei soggetti obbligati, alle modalità per la trasmissione, anche per via telematica,
dei dati di contabilità, alle modalità per la notifica degli avvisi di pagamento di cui al comma 12, allo svolgimento
delle attività di cui al comma 11. Con il medesimo decreto possono essere stabilite disposizioni specifiche in
materia di documentazione di accompagnamento dei prodotti sottoposti all’imposta di cui al comma 1 ed in
materia di installazione di strumenti di misura dei quantitativi di bevande edulcorate prodotti o condizionati.
16. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo
alla pubblicazione del decreto di cui al comma 15.

Art.

(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, per l’anno finanziario 2020, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
2. Per l’attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n.
100, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell’ambito della
parte corrente e nell’ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, per l’anno finanziario 2020, le variazioni compensative di bilancio, in termini di
competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d’intervento del
Programma nazionale della pesca e dell’acquacoltura.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato, per l’anno finanziario 2020 a provvedere, con propri
decreti, al riparto del fondo per il funzionamento del comitato tecnico faunistico – venatorio nazionale, per la
partecipazione italiana al consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la
dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, di cui all’articolo 24, comma 1 , della legge 11
febbraio 1992, n. 157, dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tra i
competenti capitoli del medesimo stato di previsione, secondo le percentuali indicate all’articolo 24, comma 2,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
4. Per l’anno finanziario 2020 il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni
compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l’attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l’anno finanziario
2020, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 “Somme da ripartire
per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale” istituito nel programma
«Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell’ippica e mezzi tecnici di produzione»,
nell’ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del medesimo stato di previsione,
destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel
settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
6. Il Ragioniere Generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, ai
pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per
l’anno finanziario 2020, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti
pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in
materia di telelavoro e altre forme di lavoro a distanza, ai sensi dell’articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n.
191, dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e
dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 




CAMERA, I SETTE GIORNI DELL’AULA. RILANCIO DEL MEZZOGIORNO

Lunedì 22 ottobre (dalle ore 15, con eventuale prosecuzione notturna) avrà luogo la discussione generale della mozione n. 1-00061, concernente iniziative per il rilancio del Mezzogiorno, e della proposta di legge C. 392-A e abb., recante Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo.

Martedì 23 ottobre (ore 16-21, con eventuale prosecuzione notturna), avrà luogo la discussione con votazioni della proposta di legge C. 1066-A e abb., recante Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia (ai sensi dell’articolo 107, comma 1, del Regolamento), della mozione n. 1-00061, concernente iniziative per il rilancio del Mezzogiorno, nonché della proposta di legge C. 392-A e abb., recante Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo.

Mercoledì 24 (ore 9,30-14 e ore 16-20, con eventuale prosecuzione notturna) e giovedì 25 ottobre (ore 10,30-13 e ore 14-18, con eventuale prosecuzione notturna e nella giornata di venerdì 26) avrà luogo la discussione generale nonché l’esame con votazione del Disegno di legge C. 1209 – decreto-legge 109/2018, recante Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze (da inviare al Senato – scadenza: 27 novembre 2018), oltre al seguito degli argomenti previsti nella giornata del 23 ottobre e non conclusi.

Martedì 23 ottobre (alle ore 11) avranno luogo interpellanze e interrogazioni.

Mercoledì 24 ottobre (alle ore 15) avranno luogo interrogazioni a risposta immediata (question time), con trasmissione in diretta televisiva.

Venerdì 26 (ore 9.30) avranno luogo interpellanze urgenti.

Il Presidente si riserva di iscrivere all’ordine del giorno delle sedute della settimana l’esame di progetti di legge di ratifica licenziati dalle Commissioni e di documenti licenziati dalla Giunta per le autorizzazioni.

 

 

 




Mipaaft, Alessandra Pesce: la mia missione? Ottimizzare, il potenziale del mezzogiorno. Puntare su innovazione e sostenibilita. VIDEOINTERVISTA

L’obiettivo di fame zero nel 2030 che è stato lanciato con la giornata mondiale dell’alimentazione non deve essere uno slogan ma un obiettivo di lavoro e si fonda sull’adozione di ricerca e innovazione che permettano di andare verso una maggiore sostenibilità della coltivaiozne e verso un arricchimento dei paesi in via di sviluppo”. Così ad AGRICOLAE il sottosegretario Mipaaft Alessandra Pesce. “Noi abbiamo davanti un grande problema legato da un lato ai cambiamenti climatici e dall’altro a una popolazione sempre crescente”, prosegue. “Quello che come paese possiamo portare avanti è un operazione di sostegno attraverso la messa a sistena e di adattamento di quelle che sono le innovazioni a favore del totale eradicamento della fame nel mondo”.

“L’Italia è uno dei paesi all’avanguardia nella ricerca e nell’innovazione nell’agricoltura e nell’agroalimentare”, continua il sottosegreario Mipaaft. “La nostra storia e i nostri prodotti lo testimoniano. Dobbiamo creare maggiori legami tra domanda e offerta di innovazioni, proporre modelli di trasferimento tecnologico. Le innovazioni e le tecnologie sono per le grandi aziende, l’Italia è fatta invece di molte aziende medio-piccole. Per questo dobbiamo puntare su un sistema a rete – prosegue – dove c’ è un incrocio immediato tra la Gdo e la produzione”. Infine la formazione: “c’è un bisogno formativo molto forte per adattare i processi innovativi alla realtà. E’ chiaro che il nostro agroalimentare punta su questo e noi dobbiamo dare delle risposte”.

Le deleghe che mi sono state assegnate rappresentano di fatto un fil rouge per la valorizzazione delle produzioni tipiche del Mediterraneo e per lo sviluppo del Mezzogiorno. Un potenziale – spiega ancora il sottosegretario – di cui beneficierà l’intero paese. L’azione nella valorizzazione delle eccellenze agroalimentari e agricole nel Mezzogiorno infatti avrà una ricaduta positiva per l’intero paese in termini di valore aggiunto”, prosegue. “Le produzioni ortofrutta e cereali rappresentano delle vere eccellenze e occorre fare in modo che riescano ad esplicare tutto il loro potenziale attraverso un organizzazione di filiera e un riconoscimento del valore lungo la catena, dalla produzione, alla trasformazione fino alla distribuzione attraverso la collaborazione di tutti gli attori coinvolti.

 

Alessandro Di Bona