Milleproroghe: Cia, ok proroga per nuove norme assicurative su macchine agricole non circolanti

Soddisfazione di Cia-Agricoltori Italiani per la proroga di sei mesi della nuova disciplina riguardante l’assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile per i macchinari agricoli a utilizzo esclusivo aziendale, contenuta nel Milleproroghe.

“E’ anche grazie al nostro lavoro se si è riusciti a rinviare l’entrata in vigore delle nuove norme assicurative al primo luglio 2024 -dichiara il presidente nazionale di Cia, Cristiano Fini-. Pur se temporaneo, questo risultato eviterà agli agricoltori un aggravio di costi e adempimenti in un momento di grande difficoltà per il mondo agricolo”.

Cia proseguirà nell’interlocuzione con i decisori politici per arrivare a una soluzione che non penalizzi il settore e recepisca coerentemente la nuova Direttiva comunitaria concernente l’obbligo assicurativo per la responsabilità civile verso terzi.




Milleproroghe, Bergesio (Lega): bene attenzione ad agricoltura

“Con il decreto Milleproroghe, interveniamo su vari temi: dagli enti locali all’energia, dalle imprese all’agricoltura. Quest’ultima in particolare ha bisogno oggi più che mai di sostegno concreto, che da parte nostra non è mai mancato. La Lega lo ha fatto anche in questo provvedimento, chiedendo per prima l’esenzione per i redditi agrari e dominicali fino a 10 mila euro, ottenendo, grazie al lavoro del governo, gli sgravi del 50% per quelli tra i 10 mila e i 15 mila euro.
Ricordiamo anche, tra gli interventi importanti, un emendamento che ha allargato l’utilizzo del Taser a tutti i Comuni in via sperimentale. Risposte concrete, come sempre, alle esigenze del Paese”.
Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della commissione Agricoltura e Industria, intervenendo in dichiarazione di voto in Senato.



Milleproroghe, Foti (Fdi): sinistra insulta Meloni, centrodestra lavora per l’Italia

“Tra le misure del decreto Milleproroghe esenzione dell’Irpef per gli agricoltori e più personale medico nelle corsie degli ospedali. Mentre la sinistra insulta Giorgia Meloni, il centrodestra lavora per l’Italia”.

Lo dichiara ai tg il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.




Irpef, ecco come cambia. Utile ma non determinante, Aziende entro 80 ettari risparmiano 10mila euro in un anno

Con il testo ufficiale della disposizione che introduce di nuovo l’esonero IRPEF a favore degli agricoltori per il biennio 2024 e 2025 è possibile eseguire qualche valutazione dell’impatto della misura. Prima però è utile riassumere il contenuto dell’intervento che è così articolato:

  • i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, organizzati come società semplici sono esonerati dal versamento dell’Irpef fino ad un importo di 10.000 euro che in pratica costituisce una franchigia di esenzione al 100%;
  • qualora l’Irpef da versare all’erario sia compresa tra 10.000 e 15.000 euro, l’esenzione scende al 50%, sulla parte eccedente la franchigia;
  • per importi superiori a 15.000 euro non c’è alcuna agevolazione.

Pertanto, un agricoltore che, nel 2024, sarebbe tenuto a pagare l’Irpef per 20.000 euro, in effetti ne verserà soltanto 7.500 euro, perché beneficia dell’esenzione fino a 10.000, dello sconto tra 10.000 e 15.000 ed oltre tale importo è tenuto a pagare per intero l’imposta.

L’esenzione non si applica alle società agricole di persone, a responsabilità limitata e cooperative che si considerano IAP ed hanno esercitato l’opzione della tassazione dei redditi su base catastale, le quali sono una piccola minoranza dell’universo delle imprese agricole attive in Italia.

L’effetto finanziario a carico del bilancio dello Stato, sotto forma di minori entrate Irpef, di competenza annuale è stato stimato in circa 118,4 milioni di euro, cui occorre aggiungere le addizionali regionali e comunali per altri 11,9 milioni di euro. In totale fanno 130,3 milioni di euro, secondo quanto riportato nella relazione tecnica dell’emendamento al decreto Milleproroghe.

In sostanza l’esenzione Irpef, nel complesso, riveste un ruolo minore, ma non del tutto marginale, nel panorama degli interventi di sostegno pubblico a favore del settore agricolo. A titolo di esempio, l’agevolazione fiscale sui carburanti vale mediamente 900 milioni di euro per anno. Ci sono comparti produttivi e aree geografiche per le quali l’esenzione Irpef gioca un certo ruolo, nel determinare le condizioni di redditività e liquidità dell’impresa agricola.

Per valutare l’impatto effettivo dell’esenzione Irpef, è necessario considerare un numero assai elevato di variabili, di natura oggettiva e soggettiva, come i differenti valori di reddito agrario e dominicale, in funzione delle caratteristiche dei terreni, la dimensione delle aziende agricole, l’incidenza dell’affitto rispetto al totale dei terreni in conduzione, le condizioni specifiche che riguardano il singolo contribuente che potrebbe usufruire di crediti di imposta in sospeso, oppure di deduzioni più o meno elevate per i contributi Inps.

Detto ciò e con le cautele del caso è possibile sicuramente eseguire alcuni esercizi di simulazione che consentono di giungere a delle conclusioni che potrebbero avere una validità generale. Eccole:

  • in primo luogo si stima che almeno il 90% delle imprese agricole italiane possano beneficiare dell’esenzione totale o parziale del versamento dell’Irpef;
  • un’azienda agricola con terreni di proprietà, classificati come seminativo irriguo, in una zona fertile di pianura, beneficia dell’esenzione totale qualora la superficie risulti inferiore a 80 ettari, conseguendo così un minore esborso per 10.000 euro. Tale importo non è sicuramente trascurabile nel contesto complessivo del bilancio di un’azienda specializzata nel produrre seminativi. In caso di estensioni aziendali maggiori, l’agricoltore è tenuto a pagare l’Irpef e le relative addizionali regionali e comunali per la quota di terreno eccedente;
  • un’azienda agricola con un impianto arboreo produttivo, in una zona soggetta a irrigazione, beneficia dell’esenzione totale qualora la dimensione aziendale risulti inferiore a 30 ettari. Anche in questo caso, è stata considerata l’esistenza di sole superfici agricole in proprietà;
  • per terreni meno produttivi e fertili come possono essere ad esempio i seminativi in aree aride, l’esenzione totale vale fino ad estensioni ben superiori ai 100 ettari e il risparmio in termini di minori tasse ha un’incidenza non secondaria sul bilancio economico aziendale.

In conclusione, l’esenzione Irpef non è determinante per le sorti dell’agricoltura italiana, ma risulta senz’altro utile, in un momento storico caratterizzato da difficoltà produttive e di mercato, dall’esigenza di affrontare costi di conformità alle normative ambientali e di contributi della PAC che risultano tendenzialmente in calo per la maggior parte delle imprese.

 

Ermanno Comegna

 

Irpef, arriva ok da Governo. Ecco il TESTO BOLLINATO. Meloni: provvedimento proposto su mio preciso indirizzo. LE REAZIONI




Milleproroghe, ecco tutti gli emendamenti finora approvati

Quindi di seguito AGRICOLAE pubblica tutti gli emendamenti approvati nel Milleproroghe:

 

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

  1. 1633 Governo.

 

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

 

ART. 1

 

 

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:

«3-ter.1. Gli enti locali ubicati sul territorio della regione Calabria sono altresì autorizzati, a valere sulle risorse di cui al comma 3-quinquies, in deroga all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all’articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a bandire procedure selettive per l’accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell’accordo quadro sui criteri per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, nonché i soggetti beneficiari delle risorse degli Accordi di programma di cui alle deliberazioni della giunta della regione Calabria n. 258 del 12 luglio 2016 e n. 404 del 30 agosto 2017, già utilizzati dalle predette amministrazioni e in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego.»;

b) al comma 3-quater, le parole: «commi 3-bis e 3-ter» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis, 3-ter e 3-ter.1»;

c) al comma 3-quinquies:

1) le parole: «commi 3-bis e 3-ter», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis, 3-ter e 3-ter.1».

2) le parole: «31 agosto 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2024»;

1.13. (nuova formulazione) Cannizzaro, Arruzzolo.

 

Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: 30 giugno 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2024, e aggiungere, in fine, il seguente periodo: I lavoratori inseriti nell’elenco regionale di cui all’articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, possono essere assunti dagli enti locali della Regione siciliana utilizzatori, a tempo determinato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 31 dicembre 2024, in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa nei limiti delle risorse disponibili, a valere su quelle stanziate dall’articolo 26, comma 8, della legge della Regione siciliana 8 maggio 2018, n. 8.

 

*1.27 (nuova formulazione) Barbagallo, Iacono, Marino, Provenzano, Porta, Casu.
*1.28 (nuova formulazione) Pisano, Romano.
*1.29 (nuova formulazione) Calderone, Gallo.
*1.63 (nuova formulazione)  Messina, Cannata, Lucaselli, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.

 

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

22-bis. Al comma 27-bis dell’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in materia di procedure selettive per l’assunzione di personale non dirigenziale presso la regione Calabria, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022, 2023 e 2024»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al presente comma, le risorse di cui al quarto periodo non ancora utilizzate nel quadro dell’applicazione della medesima disposizione, possono essere assegnate all’Azienda Calabria Lavoro ovvero all’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro – ARPAL Calabria per l’attivazione di procedure di stabilizzazione volte a ridurre il precariato, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente».

1.105. Cannizzaro, Arruzzolo.

 

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

22-bis. Al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale e di attuare le finalità di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale il termine per l’assunzione, di cui all’alinea del comma 1 dell’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e il termine per la maturazione dei requisiti di servizio, di cui alla lettera c) del medesimo comma, sono prorogati al 31 dicembre 2024.
*1.118. Pella.
*1.119. Zaratti, Zanella, Mari, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti.
*1.120. Sottanelli, Carfagna, Bonetti.
*1.121. Ubaldo Pagano, Roggiani.
*1.122. Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.
*1.123. Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell’Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.
*1.124. Steger, Manes.

 

 

Dopo l’articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Differimento del termine di applicazione del regime di deroga in materia di inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello locale)

1. All’articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, in materia di deroga all’inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello locale, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024».
**1.09. Pella.
**1.011. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.
**1.012. Roggiani.
**1.013. Steger, Manes.
**1.014. Faraone.
**1.015. Cattaneo, Mulè, Pella.

 

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione)

 

1.“All’articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 giugno 2024».”.

*1.025 (nuova formulazione) Roggiani.
*1.026. (nuova formulazione) Furgiuele, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

 

 

Dopo l’articolo 1 aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.

(Differimento di termine in materia di sicurezza dei minori in ambito digitale)

  1. All’articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, concernente gli obblighi informativi dei produttori di dispositivi di comunicazione elettronica in materia di controllo parentale, le parole: «3 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi».

1.039 I Relatori.

ART. 2

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2024 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, in materia di requisiti per la sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle polizie locali.

2.16. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

 

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

 

6-bis. Per le regioni a statuto ordinario che presentano un disavanzo di amministrazione pro capite al 31 dicembre 2022, al netto del debito autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500, negli anni 2023 e 2024 l’entità dell’accantonamento di cui al terzo periodo del comma 3 dell’articolo 60 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, può essere inferiore al 70 per cento dell’ammontare dei residui perenti. Il valore dell’accantonamento di cui al primo periodo deve comunque garantire la copertura delle richieste di reiscrizione dei residui perenti nell’esercizio e deve in ogni caso essere superiore del 20 per cento rispetto al valore medio dell’ammontare delle richieste di reiscrizione dei residui perenti calcolato rispetto agli ultimi tre esercizi.

6-ter. Le risorse rese disponibili dall’applicazione del comma 6-bis sono destinate al Fondo perdite potenziali, in aggiunta alla quota ordinaria di tale accantonamento.

2.20 (nuova formulazione) Trancassini, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Tremaglia.

 

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Le disposizioni di cui al comma 899 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione da parte delle regioni a statuto ordinario, si applicano anche per l’anno 2023 e, limitatamente al medesimo anno, anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

2.36 (nuova formulazione) Trancassini, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Tremaglia.

ART. 3

 

 

Sostituire il comma 2 con il seguente:

  1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 927, le parole: «settantadue mesi» sono sostituite dalle seguenti: «settanta mesi»;
  3. b) dopo il comma 927 è inserito il seguente: «927-bis. Per le finalità di cui al comma 927 e per portare a conclusione la gestione straordinaria del debito pregresso di Roma Capitale, entro il 31 marzo 2024 il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro dà avviso, tramite affissione all’albo pretorio on line di Roma Capitale e con ogni forma idonea di pubblicità, della rilevazione definitiva della massa passiva del piano di rientro di cui al comma precedente, assegnando un termine perentorio, a pena di decadenza, non inferiore a centottanta giorni per la presentazione delle richieste di ammissione da parte dei titolari di crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili ancora in essere al 31 dicembre 2023 anche se non ancora iscritti, afferenti ad obbligazioni contrattuali, extracontrattuali ed indennitarie assunte dal Comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008. I responsabili dei servizi competenti per materia di Roma Capitale procedono con la verifica delle domande presentate e provvedono a inviare alla Gestione Commissariale specifiche istanze di liquidazione relativamente alle domande positivamente riscontrate, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda e secondo le modalità di cui al comma 928, dandone debita comunicazione alla parte interessata. In caso di esito negativo della verifica procedono a comunicare alla parte interessata il mancato accoglimento. La mancata presentazione della domanda da parte dei creditori nel termine di cui al primo periodo determina l’automatica cancellazione del credito vantato. La proposta di definitiva rilevazione della massa passiva da parte del Commissario straordinario del Governo di cui al successivo comma 930 è presentata entro e non oltre tre mesi dopo la scadenza del termine di cui al comma 927».

 

3.13 (nuova formulazione) Mancini, Morassut, Bonafe’, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, De Corato, Gardini, Kelany, Michelotti, Montaruli, Mura, Sbardella, Urzi’, Barelli, Emilio Paolo Russo, Alessandro Colucci, Zaratti, Guerra, Lai, Ubaldo Pagano, Roggiani, Cannata, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Rampelli, Rossi, Trancassini, Tremaglia, Cannizzaro, D’Attis, Pella, Grimaldi, Francesco Saverio Romano.

 

 

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, in materia di credito d’imposta per la quotazione di piccole e medie imprese in mercati regolamentati, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;

b) al comma 90, primo periodo, in materia di limiti di utilizzo del medesimo credito d’imposta, le parole: «e di 10 milioni di euro per l’anno 2023 e 10 milioni di euro per l’anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 6 milioni di euro per l’anno 2025».

Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 6 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.22. (nuova formulazione) Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

 

Al comma 9, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Per la regione Molise, il termine di cui al comma 135 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l’assegnazione dei contributi di cui al comma 134 del medesimo articolo 1 relativi all’annualità 2024 è differito al 28 febbraio 2024 e i termini di cui all’articolo 1, commi 2 e 4, dell’accordo tra il Ministero dell’economia e delle finanze e le regioni a statuto ordinario 9 settembre 2021 (repertorio atti n. 171/CSR del 9 settembre 2021), sono differiti al 15 marzo 2024. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, il contributo è revocato.

3.209. (nuova formulazione) I Relatori.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall’incremento degli oneri relativi a energia elettrica, gas e carburanti, all’articolo 3-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito da parte degli enti locali, le parole: «nell’anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2023 e 2024».
*3.146. Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell’Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.
*3.147. Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.
*3.148. Ubaldo Pagano, Roggiani, Stefanazzi.
*3.149. Pella.
*3.164. Ottaviani, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. All’articolo 7, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, relativo alla determinazione dell’ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico, le parole: «e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2024, 2025 e 2026».

3.150. Ottaviani, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

 

Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

12-bis. All’articolo 1, comma 822, alinea, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione delle regioni e degli enti locali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «del rendiconto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «del rendiconto per gli esercizi 2022 e 2023»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «Le risorse svincolate» sono aggiunte le seguenti: «in sede di approvazione del rendiconto 2022»;

12-ter. All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 822è inserito il seguente:

«822bis. In sede di approvazione del rendiconto 2023 lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione di cui al comma 822 è autorizzato limitatamente alle risorse di parte corrente per la copertura del disavanzo della gestione 2023 delle aziende del servizio sanitario regionale».

* 3.156.  (nuova formulazione) Comaroli, Benvenuto, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Cecchetti, Zoffili.

*4.43. (nuova formulazione) Bonafè, Ubaldo Pagano.

 

Dopo il comma 12 aggiungere, il seguente:

12-bis. Al comma 683 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «1° luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025».
*3.177. Bordonali, Comaroli, Carloni, Davide Bergamini, Cavandoli, Bruzzone, Pierro, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone.
*3.178. Richetti, Bonetti, Sottanelli, Carfagna.
*3.179. Romano.
*3.180. Urzì, Lucaselli, Cerreto.
*3.181. Steger, Manes.
*3.182. Pella, Tassinari, Nevi, D’Attis, Cannizzaro.
*3.183. Zanella, Bonelli, Grimaldi, Zaratti, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.
*3.184. Gadda, Boschi.
*3.185. Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell’Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.
*3.186. Braga, Bonafè, Furfaro, Malavasi, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Vaccari, Simiani, Roggiani

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. La disposizione di cui comma 3, terzo periodo, dell’articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia per la prima casa, si applica fino al 31 dicembre 2024.

3.204 Il Governo

 

All’emendamento 3.205 del Governo, dopo il comma 12-ter aggiungere il seguente:

12-quater. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1.     a) al comma 533, primo periodo, riguardante il contributo degli enti locali alla finanza pubblica per gli anni dal 2024 al 2028:

1) dopo le parole: «del PNRR» sono inserite le seguenti: «, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell’Unione europea del 13 luglio 2021, come modificato ai sensi della decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell’Unione europea dell’8 dicembre 2023,»;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle risorse assegnate ai sensi dell’articolo 1, commi 29 e 29-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160»;

  1.     b) al comma 534, primo periodo, riguardante la determinazione del medesimo contributo, le parole: «31 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».

0.3.205.2. Ottaviani.

 

Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

12-bis. Al comma 527 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di contributo delle regioni a statuto ordinario alla finanza pubblica, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al primo periodo, le parole: «, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «assicurano, per l’anno 2024, un contributo alla finanza pubblica pari a 305 milioni di euro e, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro.»
  2. b) al secondo periodo, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio»;
  3. c) al terzo periodo, le parole: «31 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno»;
  4. d) al quarto periodo, le parole: «entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2024 al 2028» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2024 per l’anno 2024 ed entro il 30 giugno di ciascun anno per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028».

12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 45 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

3.205 Il Governo.

 

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. Le disposizioni dell’articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di regolarizzazione di dichiarazioni fiscali, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 21, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applicano, per quanto non diversamente previsto dal presente comma, anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. A tale fine, il versamento delle somme dovute può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2024 ovvero in quattro rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2024, entro il 30 giugno 2024, entro il 30 settembre 2024 ed entro il 20 dicembre 2024. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione di cui al presente comma si perfeziona con il versamento di quanto dovuto in un’unica soluzione ovvero con il versamento della prima rata entro il 31 marzo 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell’articolo 1, comma 175, della legge n. 197 del 2022, fermo restando quanto ivi previsto, gli interessi di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano con decorrenza dal 1° aprile 2024. Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non si dà luogo a rimborso.

3.206 I Relatori.

 

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. Il termine di cui all’articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, è differito al 30 aprile 2024.

3.207 I Relatori.

 

Dopo l’articolo 3 aggiungere il seguente:

 

Articolo 3-bis.

(Differimento dei termini di pagamento della prima e della seconda rata della Rottamazione-quater al 15 marzo 2024)

 

  1. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate di cui all’articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da corrispondere nell’anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024, non determina l’inefficacia della definizione prevista dal comma 231 dello stesso articolo 1 della legge n. 197 del 2022 se il debitore effettua l’integrale pagamento di tali rate entro il 15 marzo 2024. Si applicano le disposizioni del comma 244 del predetto articolo 1 della legge n. 197 del 2022.
  2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche ai soggetti indicati dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, relativamente alle rate di cui all’articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da corrispondere entro il 31 gennaio 2024 ed entro il 28 febbraio 2024.
  3. 036 I Relatori.

 

 

 

 

ART. 4

 

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, concernente la sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni in materia di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2, le parole: «fino al 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».
4.2. Bagnai.

 

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

5-bis. Al fine di armonizzare la disciplina vigente con le disposizioni di cui al comma 5-ter del presente articolo, l’efficacia delle disposizioni previste dal regolamento recante la disciplina per l’attività di raccolta sangue e emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, di cui al decreto del Ministro della salute 30 agosto 2023, n. 156, è sospesa dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2024.
5-ter. All’articolo 19, comma 11, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «collaborazione volontaria a titolo gratuito ed occasionale» sono sostituite dalle seguenti: «collaborazione volontaria e occasionale, a titolo gratuito o con contratto libero-professionale,».
*4.15. Cattoi, Barabotti, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.
*4.16. Ciocchetti, Vietri, Ciancitto, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.
*4.17. Marianna Ricciardi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell’Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Quartini, Riccardo Ricciardi, Sportiello, Torto.
*4.18. Nevi.
*4.19. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023 n. 213 dopo il comma 164 è aggiunto il seguente:

 

«164-bis. Anche al fine di far fronte alle esigenze di formazione e tutoraggio del personale assunto ai sensi dell’articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni e integrazioni, e dei medici con contratto di formazione specialistica, nonché di fronteggiare la grave carenza di personale le aziende del Servizio sanitario nazionale, fino al 31 dicembre 2025, possono trattenere in servizio, su istanza degli interessati, i dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale, in deroga ai limiti previsti dall’articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque entro la predetta data. Il Ministero della salute e le Università possono applicare le disposizioni di cui al primo periodo rispettivamente, ai dirigenti medici e sanitari di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, ed ai docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia.  Le amministrazioni di cui al primo e secondo periodo possono riammettere in servizio, a domanda, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, il personale di cui al presente comma collocato in quiescenza a decorrere dal 1° settembre 2023 avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti e previa opzione da parte del medesimo personale per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l’erogazione della retribuzione connessa all’incarico da conferire.  I dirigenti medici e sanitari, i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia, di cui al presente comma, non possono mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale. »

4.22 (nuova formulazione) Ciocchetti, Ciancitto, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.

 

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All’articolo 34, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo alla deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori sociosanitari ucraini, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».

* 4.31. Cattoi, Panizzut, Barabotti, Comaroli, Ottaviani.

* 4.32. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.
* 4.30. (nuova formulazione) Urzì, Tremaglia, Maccari

 

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Il termine per l’adeguamento dell’ordinamento delle regioni e delle province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è prorogato al 31 dicembre 2024..

*4.42. (nuova formulazione) Loizzo, Panizzut, Lazzarini, Matone, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

* 4.107 (nuova formulazione) Faraone

 

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-bis. Al fine di assicurare l’assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui al comma 338 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 400.000 euro per l’anno 2024. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 400.000 euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

8-ter. All’articolo 1, comma 338, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di accesso al fondo per l’assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, le parole: «le associazioni» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore di cui all’articolo 4 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, costituiti in forma di associazione o fondazione».

4.65 (nuova formulazione) Bordonali, Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

 

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

 

8-bis. Il limite massimo di spesa di cui all’articolo 1-quater, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è incrementato di 2 milioni di euro per l’anno 2024. Le risorse di cui al primo periodo che incrementano il livello di finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base delle quote di accesso al finanziamento sanitario indistinto e sono trasferite a tutte le regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente. All’onere di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.”

4.66 (nuova formulazione) Madia, Boschi, Richetti, Di Lauro, Quartapelle Procopio, Gribaudo.

 

Dopo il comma 8 inserire i seguenti:

8-bis. Al comma 688 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo all’istituzione e al finanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, le parole: «e di 10 milioni di euro per l’anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, di 10 milioni di euro per l’anno 2023 e di 10 milioni di euro per l’anno 2024».

8-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 8-bis, pari a euro 10 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

*4.50 (nuova formulazione) Roscani, La Porta, Vietri, Semenzato, Ciancitto, Ciocchetti, Colosimo, Lancellotta, Maccari, Morgante, Rosso, Schifone, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.

*4.51 (nuova formulazione) Semenzato, Lupi, Romano, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Pisano, Tirelli.

 

*4.44 ( nuova formulazione) Ruffino, Bonetti, Sottanelli, Carfagna.

*4.46 (nuova formulazione) Quartini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell’Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Sportiello, Torto.

*4.47 (nuova formulazione) Boschi, Gadda, Marattin.

*4.48 (nuova formulazione) Zanella, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti.

*4.49 (nuova formulazione) Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo, Scarpa, Di Biase, Roggiani, Berruto, Casu, Ghio, Lai.

*4.52 (nuova formulazione) Patriarca, Barelli, Pella, Cannizzaro, D’Attis, Tenerini.

*4.54 (nuova formulazione) Lazzarini, Marchetti, Cavandoli, Panizzut, Loizzo, Matone, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

 

 

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

 

8-bis. La limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave prevista, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dall’articolo 3-bis del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, si applica altresì ai fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi fino al 31 dicembre 2024 nell’esercizio di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale sanitario.

8-ter. Ai fini di cui al comma 8-bis, si tiene conto delle condizioni di lavoro dell’esercente la professione sanitaria, dell’entità delle risorse umane, materiali e finanziarie concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, del contesto organizzativo in cui i fatti sono commessi nonché del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato.

*4.73 (nuova formulazione) Patriarca, Benigni, Cappellacci, Tenerini, Pittalis, Pella.

*4.75 (nuova formulazione) Malavasi.

*4.77 (nuova formulazione) Faraone.

*4.80 (nuova formulazione) Girelli.

*4.81 (nuova formulazione) Ciancitto, Ciocchetti, Vietri, Rosso, Colosimo, Lancellotta, Maccari, Morgante, Schifone, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. All’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, relativo al periodo di operatività del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana, dopo le parole: «per un periodo di dodici mesi, prorogabile» sono inserite le seguenti: «o rinnovabile» e le parole: «per un ulteriore periodo di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per un ulteriore periodo fino a trentasei mesi».
4.100. (nuova formulazione) Rosso, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.

 

 

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Il termine per il completamento degli adempimenti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2023, in materia di gestione e funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R) è differito al 31 dicembre 2024.
*4.102. (nuova formulazione) Nevi, Gatta.
*4.104. (nuova formulazione) Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.
*4.105. (nuova formulazione) Vaccari, Lai, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
*4.106. (nuova formulazione) Mattia, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. All’articolo 27, comma 5-ter, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, relativo alle regioni di riferimento per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali, le parole: «e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024».

4.112. Comaroli, Benvenuto, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Cecchetti, Zoffili.

 

ART. 5

 

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. All’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, al primo periodo, le parole: «2011/2012» sono sostituite dalle seguenti: «2024/2025» e le parole: «cadenza triennale» sono sostituite dalle seguenti: «cadenza biennale»; al secondo periodo, le parole: «cadenza triennale» sono sostituite dalle seguenti: «cadenza biennale».

3-ter. Ai fini del primo aggiornamento delle graduatorie triennali di circolo e di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di un anno previsto dall’articolo 59, comma 10, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca per il periodo 2019-2021 ai fini dell’acquisizione della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica, si applica anche ai casi di primo inserimento nelle graduatorie medesime.

  • quater. All’articolo 5, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «all’anno scolastico 2022/2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024».

 

*5.37 (nuova formulazione) Cannata, Lucaselli, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.

*5.38 (nuova formulazione) Sasso, Latini.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All’articolo 3 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:

«3quater. Le facoltà assunzionali già autorizzate in favore del Ministero dell’istruzione e del merito di cui al comma 3-ter, non utilizzate alla data del 31 dicembre 2023 a seguito dello scorrimento delle graduatorie nazionali per l’assunzione di quattordici unità di personale dell’Area funzionale III, posizione economica F1, di cui al concorso per personale non dirigenziale bandito con decreto del Ministero dell’istruzione n. 61 del 22 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale n. 59 del 27 luglio 2021, destinate all’ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 per le assunzioni in ruolo presso il medesimo ufficio scolastico regionale, mediante lo scorrimento di graduatorie concorsuali per personale di qualifica equivalente, messe a disposizione dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia o da altri enti locali della medesima regione, sulla base dei criteri di inquadramento e della corrispondenza tra i livelli economici regolati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2024, previo decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministro dell’economia e delle finanze e d’intesa con la regione autonoma Friuli Venezia Giulia».

5.45. (nuova formulazione) Panizzut, Pizzimenti, Comaroli, Cattoi, Pretto, Ottaviani, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

 

 

ART. 6

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-bis. All’articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, concernente lo stanziamento destinato ai collegi di merito accreditati, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per l’anno 2024, di 1 milione di euro».

8-ter. Possono accedere ai contributi finanziati con le risorse di cui al comma 8-bis solo gli enti che erogano un numero di borse di studio o di agevolazioni in favore degli studenti del collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l’anno accademico di riferimento. In sede di accertamento dei requisiti di accreditamento di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 673 dell’8 settembre 2016, il Ministero dell’università e della ricerca verifica il rispetto dei requisiti di cui al primo periodo per l’accesso al contributo.

8-quater. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 1 milione di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*6.37. (nuova formulazione) Giorgianni.
*6.38. (nuova formulazione) Cattoi, Barabotti, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.
*6.39. (nuova formulazione) Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
*6.40. (nuova formulazione) Cattaneo.

*6.36 (nuova formulazione) Boschi

 

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca di nuove strategie terapeutiche per malattie neurodegenerative, del neurosviluppo e per altri gravi disturbi del sistema nervoso, l’autorizzazione di spesa, in favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute), di cui all’articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è prorogata per l’importo di 1 milione di euro per l’anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’università e della ricerca.

*6.49. Barelli, Dalla Chiesa, Pella, Cannizzaro, D’Attis.

*6.47. (nuova formulazione) Milani, Rampelli, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Trancassini, Tremaglia.

*6.48. (nuova formulazione) Lupi, Romano.

 

ART. 7

 

 

All’articolo 7, comma 6, aggiungere il seguente comma:

 

6-bis. Gli incarichi di collaborazione di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere conferiti, previa selezione comparativa dei candidati e per la durata massima di sei mesi, a decorrere dalla data del 1° aprile 2024, entro il limite di spesa di euro 6.961.000 per l’anno 2024. La durata dei predetti incarichi non può superare il termine del 31 dicembre 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 6.961.000 per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della cultura.

*7.4 (nuova formulazione) Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

*7.6 (nuova formulazione) Piccolotti, Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari.

*7.08 (nuova formulazione) Mollicone, Amorese, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.

 

Aggiungere in fine il seguente comma:

 

“6-bis. All’articolo 24, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a)         al primo periodo, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
  2. b)        dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «In deroga a quanto previsto al quarto periodo, i contratti relativi a detti incarichi, limitatamente alle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio nel numero massimo di 7, già conferiti e in essere al 31 dicembre 2023, cessano di avere efficacia decorsi tre anni dal conferimento o, in ogni caso, il 31 dicembre 2024.

*7.22 (nuova formulazione) Michelotti, Zucconi, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.

*7.5 (nuova formulazione) Rampelli, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Trancassini, Tremaglia.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All’articolo 22, comma 2-octies, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, relativo alle assunzioni di personale artistico e tecnico delle fondazioni lirico-sinfoniche, le parole: «31 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
**7.17. Varchi, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.
**7.18. Lai, Roggiani, Mauri, Grimaldi
**7.24. Caramanna, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Le contabilità ordinarie intestate alle Direzioni regionali Musei accorpate ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera f), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri17 ottobre 2023, n. 167, continuano ad operare fino al 31 dicembre 2024 per consentire agli istituti accorpanti di esaurire le disponibilità residue accertate alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 167 del 2023.

7.26 Il Governo.

 

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All’articolo 183, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente la ripartizione della quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al primo periodo, le parole: «Fondo unico per lo spettacolo» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo» e le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023 e 2024»;
  2. al secondo periodo, le parole: «entro il 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2024» e le parole: «l’attività svolta nel 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «l’attività svolta nel 2023».

7.27 Il Governo.

 

Dopo l’articolo 7 aggiungere il seguente:

  1. 7- bis (Misure per l’innovazione digitale dell’editoria) – Il contributo per favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali delle imprese, di cui all’articolo 30-quater, comma 2, del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è concesso alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2024.
  2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria, di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, 198, nell’ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri , di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della medesima legge n. 198 del 2016, e all’articolo 1, comma 616, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

 

7.014 Urzì, Bonafè, Iezzi, Paolo Emilio Russo, Alessandro Colucci, Boschi, Carfagna, Magi, Zaratti, Lucaselli, Ubaldo Pagano, Comaroli, Pella, Francesco Saverio Romano, Marattin, Sottanelli, Steger, Grimaldi.

 

 

 

ART. 8

 

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All’articolo 199, comma 1, lettera b), quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo all’erogazione di contributi in favore del soggetto fornitore di lavoro portuale e delle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali, titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo, da parte delle Autorità di sistema portuale, dopo la parola: «Ucraina» sono inserite le seguenti: «e della recente crisi nel Medio Oriente e nel Mar Rosso» e dopo le parole: «per l’anno 2023» sono inserite le seguenti: «e di 2 milioni di euro per l’anno 2024». Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
8.15. Maccanti, Iezzi, Bordonali, Stefani, Ravetto, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

8.13 (nuova formulazione)  Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut, Ubaldo Pagano, Simiani, Lai

8.16 (nuova formulazione)  Pastorino

 

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All’articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di responsabilità erariale, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
*8.39. (nuova formulazione) Cannata.
*8.40. (nuova formulazione) Lucaselli.
*8.41. (nuova formulazione) Romano.
*8.42. (nuova formulazione) Mazzetti, D’Attis, Pella.

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-bis. All’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo alla revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
6-ter. All’articolo 13, comma 6-bis, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo allo svolgimento delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni alla guida di veicoli a motore, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
*8.44. Gaetana Russo, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.

*8.59. (nuova formulazione) Urzì, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.
*8.60. (nuova formulazione) Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.
*8.61. (nuova formulazione) Andrea Rossi.
*8.58. (nuova formulazione) Patriarca.
*8.80. (nuova formulazione) Cangiano, Gaetana Russo, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.
*8.115. (nuova formulazione) Maccanti, Pretto, Dara, Marchetti, Furgiuele, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.
*8.116. (nuova formulazione) Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

 

 

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-bis. All’articolo 1, comma 15, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in materia di approvazione di varianti ai progetti di infrastrutture strategiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) le parole: «dal 2019 al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2024»;
  2. b) dopo le parole: «Comitato interministeriale per la programmazione economica» sono aggiunte le seguenti: «e lo sviluppo sostenibile» e la parola: «CIPE», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «CIPESS».

8.124 Il Governo.

 

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. All’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in materia di attività di salvamento acquatico, le parole: «31 marzo 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

8.125 I Relatori.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis Sino al 30 giugno 2024, in deroga all’articolo 122 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le macchine agricole di cui all’articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono soggette all’obbligo assicurativo solo se poste in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.

8.126. (nuova formulazione) I Relatori.

ART. 10

 

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al fine di garantire la continuità dei contratti di apprendistato e di formazione e lavoro, i contratti stipulati ai sensi dell’articolo 1, comma 696, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono prorogati per un ulteriore anno, ferma restando la durata massima di due anni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.280.000 euro per l’anno 2024 e a 256.000 euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al  Ministero della difesa. ».

10.5 (nuova formulazione) I Relatori.

 

Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:

 

Articolo 10-bis

 (Disposizioni concernenti la corresponsione dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare per l’anno 2024)

 

  1. All’articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: «per gli anni 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2024» e le parole: «nel 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2024».
  2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a euro 185.328 per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della difesa».

 

10.05 Urzì, Bonafè, Iezzi, Paolo Emilio Russo, Alessandro Colucci, Boschi, Alfonso Colucci, Carfagna, Magi, Lucaselli, Ubaldo Pagano, Comaroli, Pella, Francesco Saverio Romano, Marattin, Torto, Sottanelli, Steger.

 

 

ART. 11

 

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) dopo il comma 4 inserire i seguenti:

4-bis. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 381, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti il tirocinio dei magistrati ordinari, si applicano anche per il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all’esito dei concorsi banditi fino all’anno 2023.

4-ter. Per l’attuazione delle disposizioni del comma 4-bis è autorizzata la spesa di 3.392.802 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 668.616 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, cui si provvede mediante riduzione, nella misura di 3.392.802 euro annui a decorrere dall’anno 2026, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

  1. b) dopo il comma 5 inserire i seguenti:

5-bis. All’articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, concernente la sospensione dell’efficacia di norme in materia di notificazioni eseguite dagli avvocati, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».

5-ter. All’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in materia di dichiarazioni sostitutive degli imprenditori ai fini dell’accesso alla composizione negoziata della crisi, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;

  1. c) dopo il comma 6 inserire i seguenti:

6-bis. All’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, in materia di divieto di assegnazione del personale dell’amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

6-ter. All’articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di personale del Ministero della giustizia, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

  1. d) sostituire il comma 7 con il seguente:
  2. All’articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di giudizi di impugnazione, le parole: «sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 87,» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 30 giugno 2024».

11.34 Il Governo

 

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-bis. All’articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, relativo alla disciplina transitoria dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, le parole: «undici anni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici anni».

6-ter. All’articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, relativo alla proroga della disciplina speciale dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, le parole: «alla sessione da indire per l’anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alle sessioni da indire per gli anni 2023 e 2024».

*11.7. Maschio, Varchi, Giorgianni, Michelotti.

*11.8. Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Zan, Di Biase.

*11.9. Morrone, Bisa, Cavandoli.

*11.10. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell’Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*11.17. (nuova formulazione) Dori, Zaratti, Grimaldi

 

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All’articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, relativo all’iscrizione nell’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, le parole: «undici anni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici anni».
**11.11. Dori, Zaratti, Grimaldi.
**11.12. Schullian, Gebhard, Steger, Manes.
**11.13. Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Zan, Di Biase.
**11.14. Morrone, Bisa, Cavandoli.
**11.15. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell’Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.
**11.16. Michelotti, Varchi, Maschio, Zucconi.

 

 

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

 

11-bis. Al fine di garantire l’aggiornamento delle procedure elettorali per l’elezione degli organi di cui agli articoli 3 e 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, lo svolgimento delle prime elezioni dei suddetti organi successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è rinviato per un periodo non superiore a sei mesi.

11-ter. Nelle more di una riforma complessiva dell’Ordine dei giornalisti, nelle prime elezioni del Consiglio dell’Ordine dei giornalisti successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il voto si esprime da remoto con modalità telematiche o in presenza per mezzo di schede.

 

11.36 I Relatori.

 

 

ART. 12

 

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 2-septies dell’articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in materia di semplificazione delle procedure relative a progetti per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici, le parole: «per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».
*12.3. (nuova formulazione) Steger, Manes.
*12.4. (nuova formulazione) Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.
*12.6. (nuova formulazione) Giorgianni, Lucaselli, Michelotti, Zucconi, Cannata, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.
*12.7. (nuova formulazione) Boschi, Marattin.
*12.8. (nuova formulazione) Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.
*12.9. (nuova formulazione) Romano.
*12.10. (nuova formulazione) Dell’Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.
*12.17. (nuova formulazione) Barelli, Mazzetti, Tenerini, Pella.

*12.52. (nuova formulazione) Simiani.

 

Dopo l’articolo 12 aggiungere il seguente:

Al comma 5, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: al 31 dicembre e le parole: 30 giugno 2024 con le seguenti: alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione del regolamento (UE) 2020/741  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024e aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «del regolamento (UE) 2020/741  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo regolamento (UE) 2020/741»

*12.27. (nuova formulazione) Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Simiani.
*12.28. (nuova formulazione) Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.
*12.29. (nuova formulazione) Nevi, Gatta, Pella.
*12.30. (nuova formulazione) Cerreto, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.
*12.31. (nuova formulazione) Trancassini, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Tremaglia.
*12.32. (nuova formulazione) Gadda, Marattin, Boschi.
*12.33. (nuova formulazione) Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Comaroli, Cattoi, Ottaviani.
*12.34. (nuova formulazione) Caramiello, L’Abbate, Sergio Costa, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell’Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto

 

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. All’articolo 18, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n.14, le parole: “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”.

6-ter. All’articolo 11-ter, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, le parole: “sino al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “sino al 31 dicembre 2025.

6-quater Agli oneri derivanti dai commi 6-bis e 6-ter, pari a euro 347.000 per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

12.90 (nuova formulazione) Cannizzaro, Barelli, Paolo Emilio Russo, D’Attis, Pella.

 

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 835, primo periodo, concernente il termine di operatività del Nucleo di valutazione sulle condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche non autoctone, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2024»;

b) al comma 837-bis, concernente l’applicazione di disposizioni in materia di immissione di specie ittiche non autoctone, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2025».

*12.56. Mazzetti.
*12.59. Bruzzone, Formentini, Bordonali, Cattoi, Comaroli, Stefani, Pretto, Ravetto, Ottaviani, Iezzi, Ziello.
*12.92. (ex 13.61) Cerreto, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.

*12.82. (nuova formulazione) Ciaburro, Caretta, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.

.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 115 dell’articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, in materia di impianti di distribuzione dei carburanti, le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024».

*12.63. (nuova formulazione) Steger, Manes.

*12.64. (nuova formulazione) D’Attis, Squeri.

*12.65. (nuova formulazione) Cannata.

*12.66. (nuova formulazione) Marattin.

*12.67. (nuova formulazione) Toccalini, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

*12.68. (nuova formulazione) Ubaldo Pagano.

 

 

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All’articolo 265, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente il regime transitorio in materia di rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico, le parole: «termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
**12.72. Pella.
**12.73. Lucaselli.
**12.74. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

 

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All’allegato 1, punto 2, primo periodo, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, in materia di aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica, le parole: «5 anni» sono sostituite dalle seguenti: «8 anni».

12.83. (nuova formulazione) Miele, Pizzimenti, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

 

Dopo l’articolo 12 aggiungere il seguente:

Articolo 12-bis

(Modifica all’articolo 40-ter del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, in materia di semplificazione degli adempimenti relativi ai recipienti a pressione)

  1. All’articolo 40-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, dopo le parole: «con capacità complessiva superiore a 13 metri cubi» sono inserite le seguenti: «si applica fino al 31 dicembre 2024 e».

12.06. I Relatori.

 

 

ART. 13

Al comma 1, capoverso 1-quater, primo periodo, sostituire le parole: aziende agricole con le seguenti: imprese agricole, nonché a quelle della pesca e dell’acquacoltura.

*13.5. Gatta.

*13.7. Castiglione, Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

*13.10. Pierro, Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

*13.11. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Simiani.

*13.12. Zucconi.

*13.1. Cerreto, Mattia, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi.

 

Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) alla lettera a), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
*13.30. Nevi, Gatta, Mazzetti.
*13.31. Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.
*13.32. La Salandra, Caretta, Ciaburro, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.
*13.33. Schullian, Gebhard, Steger, Manes.
*13.34. Gaetana Russo, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.

*13.35. (nuova formulazione) Pastorino.
*13.36. (nuova formulazione) Mazzetti, Nevi, D’Attis, Pella, Gatta.
*13.37. (nuova formulazione) Simiani.
*13.38. (nuova formulazione) Steger, Manes.

 

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

 

3-bis. All’articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari, posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle società che hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

  1. fino a 10.000 euro, zero per cento;
  2. oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento;
  3. c) oltre 15.000 euro, 100 per cento.».

3-ter. Il Fondo di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è incrementato di 89,8 milioni di euro per l’anno 2027.

3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 220,1 milioni di euro per l’anno 2025 e in 130,3 milioni di euro per l’anno 2026, nonché dal comma 3-ter pari a 89,8 milioni di euro per l’anno 2027 si provvede:

  1. a) quanto a 220,1 milioni di euro per l’anno 2025 e a 130,3 milioni di euro per l’anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209;
  2. b) quanto a 89,8 milioni di euro per l’anno 2027 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3 bis.

13.123. Il Governo.

 

 

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Programma Nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2022-2024, adottato con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 24 dicembre 2021, n. 677287, unico strumento programmatico nazionale del settore delle produzioni acquatiche nell’ambito della politica agroalimentare italiana, necessario al raggiungimento di quanto previsto dalla Politica Comune della Pesca in materia di conservazione della biodiversità, sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle attività produttive, il termine fissato per l’attuazione delle azioni previste dai Programmi dell’anno 2023 è prorogato al 31 dicembre 2024. Le risorse sono incrementate di euro 4 milioni per l’anno 2024.

3-ter. Con uno o più provvedimenti direttoriali del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi entro il 31 marzo 2024, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione di quanto previsto al comma 3-bis.

3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a euro 4 milioni, per l’anno 2024, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024/2026, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

 

13.122 (nuova formulazione) I Relatori

 

 

ART. 14

 

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

 

2-bis. All’articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, il comma 6-quater è sostituito con il seguente:

«6-quater. In sede di prima applicazione, relativamente ai soggetti di cui al comma 6-bis, le comunicazioni di cui al comma 6-ter, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 31 marzo 2024».

 

2-ter. All’articolo 35, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le parole: «entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2024».

 

2-quater. Sulle somme di cui all’articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 26 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall’articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l’ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo al medesimo soggetto non supera l’importo di 300 euro; se detto ammontare è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta.

 

2-quinquies. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 2-quater, all’atto del pagamento l’atleta rilascia al sostituto d’imposta autocertificazione attestante che, con il pagamento del premio conseguito, non supera il limite di 300 euro di somme percepite senza l’applicazione delle ritenute alla fonte.

 

2-sexies. Il sostituto d’imposta, entro il secondo mese successivo all’erogazione dei premi per i quali non è stata applicata la ritenuta alla fonte, provvede a comunicare all’interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, i dati dei soggetti beneficiari e del relativo premio percepito senza applicazione della ritenuta alla fonte e la medesima comunicazione è resa disponibile al Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia delle entrate.

 

2-septies. Agli oneri derivanti dal comma 2-quater pari a 1,15 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul proprio bilancio autonomo per effetto dell’articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1,15 milioni di euro per l’anno 2024, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.”.

 

14.1 (nuova formulazione) Palombi, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.

 

ART. 16

 

 

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All’articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente il differimento dei termini per la riduzione e l’abolizione dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, le parole: «settantadue mesi» sono sostituite dalle seguenti: «novantasei mesi».
*16.1. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Piccolotti, Fratoianni.
*16.2. Patriarca, Pella, Barelli, Cannizzaro
*16.3. Cannata, Lucaselli, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.
*16.4. Maccanti, Benvenuto, Zinzi, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.
*16.5. Mancini, Bonafe’, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Guerra, Lai, Ubaldo Pagano, Roggiani.

ART. 17

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo e per garantire la più ampia partecipazione dei settori imprenditoriali delle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, in considerazione della complessità territoriale risultante dall’accorpamento di cinque circoscrizioni territoriali preesistenti, la disposizione transitoria di cui all’articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, in materia di determinazione del numero dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituite a seguito di accorpamento ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si applica agli organi della Camera di commercio delle Marche per due mandati successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; per la stessa durata la giunta della medesima Camera di commercio è composta dal presidente e da un numero di membri pari a nove. Resta fermo il limite complessivo di spesa di cui all’articolo 1, comma 25-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. Nella procedura in corso per il rinnovo degli organi della Camera di commercio delle Marche, il termine di cui all’articolo 38, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, è prorogato di ulteriori novanta giorni. L’articolo 12 della citata legge n. 580 del 1993 si interpreta nel senso che la designazione dei componenti dei consigli delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura è effettuata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori costituite a livello provinciale o pluriprovinciale ovvero, in mancanza, da quelle costituite a livello regionale, ove presenti, o a livello nazionale, con riferimento esclusivo, in ogni caso, alla rappresentatività delle medesime organizzazioni nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza della camera di commercio interessata.

*17.3. (nuova formulazione) Pella, Carloni, Marchetti, Latini, Battistoni.
*17.4. nuova formulazione) Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.
*17.5. (nuova formulazione) Pella, Rubano.
*17.6. (nuova formulazione) Baldelli, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.
*17.7. (nuova formulazione) Curti, Manzi, Roggiani.
*17.8. (nuova formulazione) L’Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell’Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

 

Dopo l’articolo 17 aggiungere il seguente:

 

Articolo 17-bis.

(Disposizioni relative agli eventi sismici dell’area etnea)

  1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all’evento sismico del 26 dicembre 2018, di cui all’articolo 57, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è ulteriormente prorogato, senza soluzione di continuità, al 31 dicembre 2024. Alle conseguenti attività si fa fronte a valere sulle risorse già stanziate per l’emergenza, che sono integrate nel limite di ulteriori 1,7 milioni di euro per l’anno 2024, da assegnare con deliberazione del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del medesimo codice.

17.017. Il Governo.

 

ART. 18

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All’articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: «30 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
*18.69. Caramanna, Rotelli, Colombo.
*18.70. Nisini, Caparvi, Giaccone, Giagoni, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

 

 

 

 

 




Milleproroghe: Gadda (IV), ora esenzione Irpef per tutti. Ben svegliato governo

“L’esenzione Irpef agricola deve essere per tutti. La pezza all’ultimo minuto del governo non basta”
Così la vice presidente dei deputati di Italia Viva, Maria Chiara Gadda, annunciando il sub emendamento del gruppo al Milleproroghe
“Salvini, e tutti quelli che ora si intestano la vittoria, dormivano in consiglio dei ministri?Svelata l’ipocrisia di chi continua a dare colpa all’Europa e invece mette tasse in Italia.

Meloni, Lollobrigida e compagnia, che fino all’altro ieri dicevano a Italia Viva che erano soldi buttati, pensano di salvarsi in calcio d’angolo con questo emendamento tardivo? Quindi l’esenzione Irpef agricola non è più “roba da ricchi”? Ben svegliati. Ora si ripristini in toto la misura fatta da Renzi senza escludere nessuna azienda”, conclude.



Liberi Agricoltori: per Becherini Milleproroghe ultima occasione per il governo

“Liberi Agricoltori chiede l’immediata cancellazione della tassazione Irpef per le aziende Agricole” Lo dichiara Iacopo Becherini Presidente della Confederazione Italiana Liberi Agricoltori.

“Occorre fare presto! In questi giorni si potrebbe, se il Governo comprendesse la gravità del momento, intervenire con il Decreto Milleproroghe”.

“Ricordiamo a tutti – continua Becherini – che l’esenzione fu introdotta dalla Legge numero 232 del 2016 (Legge di Bilancio per il 2017) al fine di sollevare il comparto agricolo colpito da un periodo di crisi. La misura fu varata dal Governo di Matteo Renzi con il Ministro alle Politiche Agricole, Maurizio Martina”.

“È evidente a tutti che da allora la situazione si è aggravata a causa della pandemia e della guerra in Ucraina, per non parlare dei continui disordini in Medio Oriente.

“Tutto questo ha portato ad un aumento dei costi di produzione del 40%, a una inflazione devastante per tutte le famiglie e quelle degli agricoltori, non sono escluse, al prezzo dei prodotti azzerato dalle importazioni selvagge”.

“Nell’insieme, questo rischia di accelerare la chiusura di molte aziende – ha concluso Becherini – ed è per questo che chiediamo l’esenzione Irpef per il 2024 e fino a cessata crisi”.




Milleproroghe, la bozza del provvedimento. IL TESTO

Il via libera arriverà oggi al Consiglio dei ministri delle 15.30 al decreto Milleproroghe di cui AGRICOLAE ha visionato una bozza. Tra le novità la proroga delle misure relative al contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa e sulla revisione delle macchine agricole

Di seguito AGRICOLAE pubblica il testo integrale e in pdf.

Milleproroghe

SOMMARIO 27 dicembre h 16.00 clean
ART. 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni) ……………………………………….. 3
ART. 2 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) …………………………………………. 7
ART. 3 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria) ……………………………………………….. 9
ART. 4 (Proroga di termini in materia di salute) ……………………………………………………………………. 10
ART. 5 (Proroga di termini in materia di istruzione e merito)………………………………………………….. 11
ART. 6 (Proroga di termini in materia di università e ricerca) ………………………………………………… 13
ART. 7 (Proroga di termini in materia di cultura) ………………………………………………………………….. 14
ART. 8 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti) …………………………………………………………………………………………………………………………….. 15
ART. 9 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in
Italy) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 17
ART. 10 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale) ………………………………………………………………………………………………… 18
ART. 11 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa) …………………….. 18
ART. 12 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia)…………………. 18
ART. 13 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza
energetica) ………………………………………………………………………………………………………………………….. 20
ART. 14 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste) ………………………………………………………………………………………. 21
ART. 15 (Proroga di termini in materia di sport) ……………………………………………………………………. 21
ART. 16 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 22
(Proroga dell’attività della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni – LEP) ………………………………………………………………………………………………………………… 22
ART. 17 (Proroga di termini in materia di editoria) ……………………………………………………………….. 22
ART. 18 (Proroga di termini per il risanamento delle baraccopoli di Messina) …………………………. 23
ART. 19 (Fondo Complementare al PNRR riservati alle Aree colpite dai terremoti del 2009 e del
2016) ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23
ART. 20 (Proroga di termini in materia previdenziale) …………………………………………………………… 24
ART. 21 (Proroghe di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la
sicurezza) ……………………………………………………………………………………………………………………………. 24
ART. 22 (Disposizioni finanziarie) ………………………………………………………………………………………… 24
ART. 23 (Entrata in vigore) ………………………………………………………………………………………………….. 24

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione
di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa,
nonché di adottare misure essenziali per l’efficienza e l’efficacia dell’azione delle pubbliche
amministrazioni;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del …..;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto-legge:

ART. 1
(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)
1. All’articolo 1, comma 6-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, relativo all’utilizzo temporaneo di un
contingente di segretari comunali e provinciali da parte delle Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento della funzione pubblica, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
2. All’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, riguardante autorizzazioni per assunzioni
a tempo indeterminato relative al comparto sicurezza-difesa e al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
3. All’articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, riguardante le autorizzazioni per le assunzioni a tempo
indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni precedenti, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2022» e le parole:
«31 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
b) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2024».
4. All’articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, riguardante le
autorizzazioni per le assunzioni a tempo indeterminato a valere su apposito Fondo, le parole:
«31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
5. All’articolo 1, comma 313, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riguardante
l’autorizzazione per il Ministero dell’interno ad assumere determinate unità di personale, in
aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell’ambito della vigente
dotazione organica, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino
al 31 dicembre 2024».
6. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 162, relativo alle convenzioni stipulate in materia di lavoratori socialmente utili,
le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»;
b) al comma 495, relativo all’assunzione in deroga a tempo indeterminato di lavoratori
socialmente utili e di pubblica utilità, le parole: «30 dicembre 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2024».
7. Le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per il triennio 2019-
2021 e per il triennio 2020-2022, rispettivamente ai sensi dell’articolo 5 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
134 del 12 giugno 2018, ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2019, ai sensi
dell’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2022 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2022, nonché ai sensi dell’articolo 14 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 135 del 12 giugno 2023, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2024.
8. Al decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno
2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 16, comma 1, riguardante l’autorizzazione per il Ministero dell’interno ad
assumere unità di personale a tempo determinato ai fini dell’attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza, le parole: «per il biennio 2022-2023» sono sostituite dalle seguenti:
«per il triennio 2022-2024»;
b) all’articolo 18-bis, comma 11, in materia di rafforzamento, in particolare, delle articolazioni
territoriali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le parole: «per il biennio
2022-2023» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2022-2024».
9. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 7-bis, comma 1, in materia di autorizzazione per il Ministro dell’economia e
delle finanze a bandire apposite procedure concorsuali, secondo le modalità semplificate in
deroga alle ordinarie procedure di mobilità, ovvero a procedere allo scorrimento delle vigenti
graduatorie di concorsi pubblici, le parole: «per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «per il triennio 2022-2024»;
b) all’articolo 11, comma 1, primo e terzo periodo, in materia di durata dei contratti a tempo
determinato del personale addetto all’Ufficio per il processo, le parole: “della durata massima
di trentasei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “avente scadenza non successiva al 30 giugno
2026, anche per effetto di proroga”;
c) all’articolo 13, comma 1, concernente il reclutamento di personale a tempo determinato per
il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR:
1) all’alinea:
1.1) le parole: «della durata massima di trentasei mesi, con decorrenza non anteriore al
1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «della durata di trentasei mesi,
prorogabile fino al 30 giugno 2026»;
1.2) le parole: «5.410 unità» sono sostituite dalle seguenti: «4.745 unità»;
1.3) dopo le parole: «non dirigenziale» sono inserite le seguenti: «nel limite di spesa
annuo di cui al comma 6»;
2) alla lettera a), le parole: «1.660 unità» sono sostituite dalle seguenti: «2.100 unità»;
3) alla lettera b), le parole: «750 unità» sono sostituite dalle seguenti: «145 unità»;
4) alla lettera c), le parole: «3.000 unità» sono sostituite dalle seguenti: «2.500 unità».
10. All’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo al rafforzamento delle strutture
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le parole: «per il triennio 2021-2023»
sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo 2021-2024».
11. All’articolo 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che concerne
l’autorizzazione a bandire apposite procedure concorsuali al fine di potenziare e accelerare le
attività e i servizi svolti dalle ragionerie territoriali dello Stato nel territorio nazionale, le
parole: «per l’anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2022-2024».
12. All’articolo 12, comma 1-sexies, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, in materia di supporto alle amministrazioni
locali titolari di interventi del PNRR, le parole: «per il biennio 2022-2023» sono sostituite
dalle seguenti: «per il triennio 2022-2024».
13. All’articolo 1, comma 11, lettere a), b) e c) della legge 31 agosto 2022, n. 130, relativo
alle assunzioni di personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento delle finanze, le parole: «per l’anno 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «per gli anni 2023 e 2024».
14. Il termine per le assunzioni di personale della Guardia di finanza già previste, per gli anni
2021, 2022 e 2023 dall’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni
dal servizio verificatesi negli anni 2020, 2021 e 2022, dall’articolo 1, comma 287, lettera e),
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall’articolo 1, comma 381, lettere d) ed e), della legge
30 dicembre 2018, n. 145, dall’articolo 19, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,
dall’articolo 1, comma 984, lettere b) e c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dall’articolo
1, comma 961-sexies, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e dall’articolo 15, comma 12,
lettera a), e comma 25 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è prorogato al 31 dicembre 2024.
15. Il termine per le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco già previste, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, dall’articolo 66, comma 9-
bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2019, 2020,
2021 e 2022, dall’articolo 1, comma 287, lettere d) ed e), della legge 27 dicembre 2017, n.
205, dall’articolo 1, comma 381, lettere c), d) ed e) della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
dall’articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dall’articolo 1, comma 984,
lettere a), b) e c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dagli articoli 13, comma 5, e 16-
septies, comma 2, lettera c), del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dall’articolo 1, commi da 961-bis a 961-
septies, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dall’articolo 1, commi 662, 666 e 667 della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dall’articolo 15, commi 7, 8, 9 e 10, del decreto legge 22
aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è
prorogato al 31 dicembre 2024.
16. Alla legge 8 agosto 1995, n. 335, recante disposizioni in materia assistenziale e
previdenziale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 18, riguardante disposizioni di armonizzazione in materia
assistenziale e previdenziale, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «Per i periodi di
competenza fino al 31 dicembre 2019, i contributi che le pubbliche amministrazioni di cui al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, hanno versato all’ente previdenziale in eccedenza
al massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui al secondo periodo, sono
interamente rimborsabili senza interessi, fino al 31 dicembre 2024, in deroga al termine di cui
all’articolo 2946 c.c., a condizione che le pubbliche amministrazioni, prima delle procedure
di rimborso di cui al primo periodo, aggiornino le posizioni assicurative individuali
trasmettendo le denunce di variazione»;
b) all’articolo 3:
1) al comma 10-bis, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi
contributivi in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2024»;
2) al comma 10-ter, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi
contributivi in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, le parole:
«31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
3) dopo il comma 10-ter è inserito il seguente: «10-quater. Le pubbliche amministrazioni di
cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai commi 9 e 10, per i soli periodi
prescritti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenute a dichiarare e
ad adempiere, fino al 31 dicembre 2024, agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza
e di assistenza sociale obbligatoria dovuta all’INPGI fino al 30 giugno 2022, in relazione ai
compensi erogati ai giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto
di lavoro subordinato di natura giornalistica. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti
giurisdizionali passati in giudicato. La disposizione di cui al presente comma non si applica
ai periodi assicurativi per i quali sia stata già costituita la rendita vitalizia riversibile di cui
all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.».
17. In deroga ai commi 9 e 10 dell’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i soli
periodi prescritti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le pubbliche
amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a dichiarare
e ad adempiere, fino al 31 dicembre 2024, agli obblighi relativi alla contribuzione di
previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuta all’Assicurazione Generale
Obbligatoria (AGO) dell’INPS per i propri lavoratori dipendenti. Sono fatti salvi gli effetti di
provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato. La disposizione di cui al presente comma
non si applica ai periodi assicurativi per i quali sia stata già costituita la rendita vitalizia
riversibile di cui all’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.».
18. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, non si applicano fino al 31 dicembre 2024 agli obblighi relativi alle contribuzioni di
previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui al comma 10-quater dell’articolo 3 della
legge n. 335 del 1995, introdotto dal comma 16, lettera b), n. 3) del presente articolo, né agli
obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui al
comma 17 del presente articolo. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato. Sono fatti
salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.
19. All’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al regime sanzionatorio per il
mancato pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali da parte delle
pubbliche amministrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
b) dopo le parole: «Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato» sono aggiunte le
seguenti: «e sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato».
20. Fino al 31 dicembre 2024, per assicurare l’espletamento dei propri compiti istituzionali,
l’Avvocatura dello Stato, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, è
autorizzata ad avvalersi di personale non dirigenziale in posizione di comando, ai sensi
dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
21. Il termine per l’autorizzazione all’assunzione di trecentocinquanta unità appartenenti
all’area III, posizione economica F1, ai sensi dell’articolo 1, comma 317, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, relativo all’assunzione di personale presso il Ministero dell’ambiente
e della sicurezza energetica, anche allo scopo di prevenire l’instaurazione di nuove procedure
europee di infrazione e di superare quelle in corso, è prorogato al 31 dicembre 2024.
22. Il termine per l’autorizzazione all’assunzione a tempo determinato del contingente
massimo di centocinquanta unità da inquadrare nell’area III, posizione economica F1, ai sensi
dell’articolo 17-octies, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, relativo all’assunzione presso il Ministero
dell’ambiente e della sicurezza energetica di personale da assegnare funzionalmente ai
commissari per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico, è
prorogato al 31 dicembre 2024.
23. Le procedure concorsuali già autorizzate ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
234 del 5 ottobre 2019, relativo alle procedure di reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale del ruolo Agricoltura e del ruolo dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) da parte del MASAF, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2024.
24. All’articolo 1, comma 18-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, che autorizza il Ministero della cultura,
entro il 31 dicembre 2023, ad assumere fino a 750 unità di personale mediante scorrimento
della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di
1.052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area,
posizione economica F2, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2024».

ART. 2
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’interno e di personale del
comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. All’articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, relativo al termine per il completamento del
collegamento inter-amministrazioni per il rilascio dei permessi di soggiorno, le parole: «31
dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
2. All’articolo 18-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di funzioni fondamentali dei
Comuni, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
3. Le procedure semplificate per l’accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale,
di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere applicate ai bandi di
concorso per il reclutamento dei segretari comunali e provinciali fino al 31 dicembre 2024.
4. Al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 15, concernente la validità della graduatoria della procedura speciale
di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
riservata al personale volontario del medesimo Corpo, approvata con decreto del capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero
dell’interno n. 310 dell’11 giugno 2019, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite
dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;
b) all’articolo 2, comma 4, concernente le risorse relative al contributo economico per i
familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle
Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e di gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, non utilizzate nell’anno 2021, le parole: «negli anni 2022 e
2023» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022, 2023 e 2024». Alla compensazione
degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal primo periodo, pari
a euro 300.000 per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,
nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
5. All’articolo 16, comma 6-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, in materia di ricostituzione del fondo
anticipazioni liquidità, le parole: «rendiconto 2023» sono sostituite dalle seguenti:
«rendiconto 2024» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2024».
6. All’articolo 14-sexies del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, in materia di incarichi di vicesegretario
comunale, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
7. Le assunzioni straordinarie di cui all’articolo 15, comma 19, lettera a), numero 1), e lettera
n), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2023, n. 74, relativamente a 66 unità nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli ispettori
tecnico-professionali, a 8 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori informatici, a
60 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative, a 80
unità nelle qualifiche iniziali dei ruoli dei direttivi tecnico-professionali, a 27 unità nella
qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, a 176 unità nella qualifica iniziale del
ruolo degli ispettori logistico-gestionali e a 60 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli
operatori e degli assistenti, hanno decorrenza non prima del 1° gennaio 2024, anche per le
procedure concorsuali già avviate.
8. Le risorse rese disponibili per effetto di quanto previsto dal comma 7 sono destinate al
pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni connessi all’emergenza
epidemiologica da COVID-19, dalla scadenza del termine di cui all’articolo 74, comma 6, del
decreto-legge 5 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106, sino alla data del 31 marzo 2022 di cessazione del relativo stato di emergenza, è
autorizzata la spesa complessiva di euro 8.338.000 per l’anno 2023, al lordo degli oneri a
carico dell’amministrazione e in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
9. Agli oneri di cui al comma 8 si provvede a valere sulle risorse allocate nello stato di
previsione del Ministero dell’interno, nell’ambito della Missione “Soccorso civile”, al
Programma “Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico” – Azione “Spese di personale per
il programma (Corpo nazionale dei vigili del fuoco)” e stanziate ai sensi dell’articolo 15,
comma 22, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 2023, n. 74.
10. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7, 8, e 9, il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

ART. 3
(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)
1. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativo all’aggiornamento, secondo le
rivalutazioni ISTAT, dei canoni di locazione passiva dovuti dalle amministrazioni, le parole:
«2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023 e 2024».
2. All’articolo 16-sexies, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, relativo alla disciplina dei contratti di
locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali, le parole: «31 dicembre 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
3. All’articolo 1, comma 927, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo al termine per la
presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni
contratte dal comune di Roma, le parole: «sessanta mesi» sono sostituite dalle seguenti:
«settantadue mesi».
4. All’articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, relativo alla fatturazione
elettronica per gli operatori sanitari, le parole: «e 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024,».
5. All’articolo 3, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di giustizia tributaria, le parole:
«sono prorogati di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogati di due anni».
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a (…)
7. I termini per la notifica degli atti di recupero di cui all’articolo 1, commi 421, 422 e 423,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all’articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024,
sono prorogati di un anno, in deroga all’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, al fine di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de
minimis non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati
all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque
denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito
della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali
le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi
regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti dall’articolo 10, comma 6, del decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115.
8. Le disposizioni di cui all’articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 1° giugno
2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in materia di
giochi, trovano applicazione altresì nell’anno 2024. Le maggiori entrate derivanti dal primo
periodo sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del codice
della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
9. Per le società di cui all’articolo 112, comma 7, alinea, ultimo periodo, del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
le disposizioni ivi previste continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024.
10. In considerazione dell’attacco subito dai sistemi informatici della Regione Molise, ai fini
del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed
esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 7
agosto 2023 o iniziati successivamente a tale data, gestiti tramite le strutture informatiche,
dalla Regione e dai suoi enti strumentali, non si tiene conto del periodo compreso tra la
medesima data e quella del 30 gennaio 2024.
11. La Regione Molise e i suoi enti strumentali adottano ogni misura organizzativa idonea ad
assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti di cui al
comma 1, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze
degli interessati.
12. In caso di inoperatività dei siti internet istituzionali della Regione Molise e dei suoi enti
strumentali, per il medesimo periodo di cui al comma 10, sono sospesi gli obblighi di
pubblicità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
13. Al fine di garantire, senza soluzione di continuità, i servizi informatici del Sistema Tessera
Sanitaria e dell’Infrastruttura nazionale per l’interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici
(INI), anche per le finalità degli specifici interventi previsti dal PNRR, nelle more del
definitivo perfezionamento della nuova Convenzione, e comunque non oltre il 31 marzo 2024,
continuano a prodursi gli effetti giuridici delle disposizioni previste dalla Convenzione fra il
Ministero dell’economia e delle finanze, Agenzia delle entrate e Sogei del 23 dicembre 2009,
e dei relativi Accordi Convenzionali attuativi, in scadenza al 31 dicembre 2023.

ART. 4
(Proroga di termini in materia di salute)
1. Il termine di approvazione del bilancio preventivo dell’anno 2024 degli Ordini delle
professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre
1946, n. 233, è prorogato fino alla data di presentazione del conto consuntivo dell’anno 2023.
2. All’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo alla proroga della possibilità per i
laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di
medici di medicina generale, nonché alla possibilità per i medici iscritti al corso di
specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori
o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale,
le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
3. Il termine di validità dell’iscrizione nell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina
di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti
del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto
2016, n. 171, per i soggetti iscritti nell’elenco pubblicato sul sito internet del Ministero della
salute in data 1° aprile 2020, è prorogato fino alla pubblicazione dell’elenco nazionale
aggiornato e comunque non oltre il 31 dicembre 2024.
4. All’ articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo
all’applicazione delle misure straordinarie per il conferimento di incarichi semestrali di lavoro
autonomo ai medici specializzandi e al personale delle professioni sanitarie, le parole: «anche
per gli anni 2022 e 2023», sono sostituite dalle seguenti: «anche per gli anni 2022, 2023 e
2024» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
5. All’articolo 4, comma 3, del decreto–legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al conferimento di incarichi di
lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali
anche se privi della specializzazione, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2024» e le parole «nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a
legislazione vigente» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto delle disposizioni di cui
dall’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60».
6. All’articolo 36, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, relativo alla proroga degli incarichi
semestrali di lavoro autonomo per il personale medico e per gli operatori socio-sanitari,
collocati in quiescenza, anche non iscritti al competente albo professionale, le parole: «31
dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024» e sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «nel rispetto delle disposizioni di cui dall’articolo 11, comma 1, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno
2019, n. 60.».
7. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 406-bis, relativo alla sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e
delle funzioni assistenziali erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario
nazionale, le parole: «biennio 2021-2022» sono sostituite dalle seguenti: «quadriennio 2021-
2024» e, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Alla fine del quadriennio si provvede
alla valutazione degli esiti della sperimentazione.»;
b) al comma 406-ter, relativo alla proroga e all’estensione della sperimentazione delle
prestazioni e delle funzioni assistenziali svolte dalle farmacie, le parole: «2021 e 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «2021, 2022, 2023 e 2024».
8. All’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di incentivi al
processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale, le
parole: «31 dicembre 2023» sono sostitute dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

ART. 5
(Proroga di termini in materia di istruzione e merito)
1. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività della Fondazione “I Lincei per la scuola”
presso l’Accademia nazionale dei Lincei, la disposizione di cui all’articolo 1, comma 385,
lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, riguardante interventi finanziari a favore
degli italiani nel mondo, relativa alla predetta Fondazione, è prorogata per l’anno 2024. Agli
oneri derivanti dal primo periodo, pari a 250.000 euro per l’anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma “Fondi
di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione e del merito.
2. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 4-ter, recante disciplina in deroga delle procedure di istituzione di
graduatorie e conferimento di supplenze, le parole: “e 2023/2024” sono sostituite dalle
seguenti: “, 2023/2024, 2024/2025” e le parole: “il successivo aggiornamento e rinnovo
biennale” sono sostituite dalle seguenti: “i successivi aggiornamenti e rinnovi”.
b) all’articolo 3, comma 1, relativo ai termini per l’espressione del parere da parte del
Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), le parole: “31 dicembre 2023” sono
sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”.
3. Al fine di garantire l’attuazione alla riforma R. 1.3 “Riorganizzazione del sistema
scolastico” della Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
all’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 83-bis sono inseriti i seguenti:
«83-ter. In deroga ai termini previsti dall’articolo 19, comma 5-quater, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2011, n. 111, per
il solo anno scolastico 2024/2025 le Regioni provvedono al dimensionamento della rete
scolastica, entro e non oltre il 5 gennaio 2024, con le modalità previste dal presente comma.
Fermi restando il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi
generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni definiti, per gli anni scolastici
2025/2026 e 2026/2027, dal decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze n. 127 del 30 giugno 2023, le Regioni, per il solo
anno scolastico 2024/2025, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in
misura non superiore al 2,5% del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico
e di direttore dei servizi generali ed amministrativi definito, per ciascuna Regione, per il
medesimo anno scolastico 2024/2025, dal citato decreto n. 127 del 2023, senza un
corrispondente incremento delle facoltà assunzionali. La facoltà di cui al presente comma è
esercitabile anche dalle Regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete
scolastica ai sensi dell’articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies del decreto-legge n. 98 del
2011. Entro il 1° marzo 2024 le Regioni comunicano al Ministero dell’istruzione e del merito
le istituzioni scolastiche attivate ai sensi del presente comma, le quali non rilevano ai fini della
mobilità e delle nomine in ruolo. Per l’anno scolastico 2024/2025, a beneficio delle istituzioni
scolastiche delle Regioni in cui non viene esercitata la facoltà di cui al presente comma sono
messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate dal decreto di
cui al secondo periodo del comma 84-quater, da destinare alla concessione di ulteriori
posizioni di esonero o di semi esonero dall’insegnamento ai sensi del medesimo comma 84-
quater. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro per il
2024 e di 7,4 milioni di euro per il 2025. (COPERTURA DA INDIVIDUARE)
“83-quater. A decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, la facoltà di richiesta della
concessione dell’esonero o del semi esonero dall’insegnamento di cui al comma 83-bis è
riconosciuta anche alle istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento a seguito del
dimensionamento della rete scolastica, ai sensi dell’articolo 19, commi 5-quater e seguenti
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono definiti parametri, criteri e modalità per l’individuazione, su
base regionale, delle istituzioni scolastiche di cui al primo periodo, ovvero affidate in
reggenza, che possono avvalersi della predetta facoltà, nel rispetto del limite di spesa di 16,51
milioni di euro per l’anno 2024 e di 21,41 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.
Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 4,01 milioni di euro per il 2024
e di 8,91 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.».
4. Per l’attuazione del comma 83-bis e del comma 83-quater della legge 13 luglio 2015, n.
107, come introdotto dalla presente legge, è autorizzata la spesa nel limite di 4,01 milioni di
euro per l’anno 2024 e di 8,91 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, cui si
provvede, quanto a 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, mediante
corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel Fondo per il miglioramento dell’offerta
formativa e, quanto a 4,01 milioni di euro per il 2024 e 8,91 milioni di euro annui a decorrere
dal 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali», della missione « Fondi da ripartire», dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione e del merito.

ART. 6
(Proroga di termini in materia di università e ricerca)
1. All’articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, relativo alla nomina dei componenti
dell’organo direttivo dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della
ricerca (ANVUR) al primo periodo la parola: «due», è sostituita dalla seguente: «tre».
2. All’articolo 1, comma 1145, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
relativo all’erogazione dei mutui concessi per interventi di edilizia universitaria dalla Cassa
depositi e prestiti Spa, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2024».
3. Il termine di cui all’articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre
2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo allo
svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio di talune professioni, è prorogato
al 31 dicembre 2024. La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle professioni
indicate all’articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, nonché a coloro che hanno
conseguito una delle lauree professionalizzanti di cui all’articolo 2 della medesima legge.
4. All’articolo 14, comma 6-quaterdecies, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n.
36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, relativo al conferimento
di assegni di ricerca, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio
2024».
5. All’articolo 6, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al termine per la conclusione dei
lavori delle Commissioni nazionali per l’Abilitazione Scientifica Nazionale, le parole: «31
dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «15 febbraio 2024».
6. All’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, relativo alle graduatorie nazionali
AFAM, le parole: «2022-2023 e 2023-2024», sono sostituite dalle seguenti: «2022-2023,
2023-2024 e 2024-2025».
7. All’articolo 3-quater, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, relativo al reclutamento di personale docente e di personale
amministrativo e tecnico del comparto AFAM, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «a decorrere dall’anno accademico 2024/2025» sono sostituite dalle
seguenti: «a decorrere dall’anno accademico 2025/2026» e le parole: «entro il 31 dicembre
2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024»;
b) al comma 2, le parole: «a decorrere dall’anno accademico 2024/2025» sono sostituite dalle
seguenti: «a decorrere dall’anno accademico 2025/2026».
8. All’articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al reclutamento di personale
docente del comparto AFAM, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «per l’anno accademico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni
accademici 2023/2024 e 2024/2025»;
b) le parole: «35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), e 35-bis», sono sostituite dalle seguenti:
«35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), comma 5-bis e 35-bis».

ART. 7
(Proroga di termini in materia di cultura)
1. All’articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, relativo alla segreteria
tecnica di progettazione di cui si avvale l’ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite
dal sisma del 24 agosto 2016, le parole: «sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «otto
anni».
2. All’articolo 18, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, relativo all’incremento del personale facente
capo alla segreteria tecnica di progettazione di cui si avvale l’ufficio del Soprintendente
speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, le parole: «al 2023» sono sostituite
dalle seguenti: «al 2024».
3. Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 1 milione
di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di cui
all’articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
4. All’articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo al Comitato
promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto «Il Perugino», sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al quinto periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2024»;
b) dopo il nono periodo sono aggiunti i seguenti: “Per l’anno 2024 è autorizzata la spesa di
100.000 euro per le spese di funzionamento del Comitato promotore e per i rimborsi delle
spese spettanti ai componenti dello stesso Comitato. A tali oneri si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma “Fondi
di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero della cultura.”.
c) 5. All’articolo 38-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo alle semplificazioni
amministrative per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche le
parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024” e le parole:
“1.000 partecipanti” sono sostituite dalle seguenti: “2.000 partecipanti”.
5. All’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, al primo periodo le parole: “31 dicembre
2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2024”.

ART. 8
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti)
1. Il termine di cui all’articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, relativo agli
adempimenti previsti dal decreto di finanziamento degli interventi inerenti alla cantierabilità
dell’Aeroporto di Firenze è prorogato al 31 dicembre 2024 con riferimento agli adempimenti
previsti per l’aeroporto di Firenze.
2. All’articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, relativo all’operatività dell’Agenzia per la
somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «a settantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a ottantatré
mesi»;
b) al comma 7, le parole: «e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «, 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 4 milioni
euro per l’anno 2024».
3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 4 milioni di euro per l’anno 2024 si provvede quanto
a 800 mila euro mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 600 mila euro a
valere sulle risorse di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n.
250, quanto a 2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo
1, comma 471 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e quanto a 600 mila euro mediante
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al regio decreto 1° gennaio 1912, n. 974.
4. All’articolo 13, comma 17-bis, terzo periodo del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo a disposizioni in
materia di trasporto ferroviario le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2024».
5. All’articolo 14, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo alla realizzazione, mediante
procedure di affidamento semplificate, degli interventi finanziati con risorse del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale complementare, le parole: «31 dicembre
2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
6. All’articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, relativo al divieto di circolazione di
veicoli a motore delle categorie M2 e M3 adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo dopo le parole “Euro 2” inserire le seguenti: “a decorrere dal 31 gennaio
2024”;
b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: “Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, entro il 15 gennaio 2024, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti l’elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 2 adibiti al trasporto
pubblico locale per i quali, al fine di consentire la continuità e la regolarità del servizio di
trasporto pubblico locale, è richiesto l’esonero dal divieto di cui al primo periodo
esclusivamente per l’anno 2024.”;
b) al quarto periodo, dopo le parole: “dei veicoli con caratteristiche antinquinamento” sono
inserite le seguenti: “Euro 2 e”;
c) al quinto periodo, dopo le parole: “l’esonero dei veicoli” sono inserite le seguenti: “Euro
3” e le parole: “delle risorse di cui al quarto periodo” sono sostituite dalle seguenti: “delle
risorse di cui al quinto periodo”;
d) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: “Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
con apposito decreto da adottare entro il 31 gennaio 2024 dispone, l’esonero dei veicoli Euro
2 di cui al quarto periodo e definisce le modalità di verifica e monitoraggio dell’utilizzo delle
risorse di cui al quinto periodo.”.
7. All’articolo 10, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo alle procedure semplificate di
affidamento dei lavori, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2024».
8. All’articolo 3-bis, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-
bis. È prorogato per l’anno 2023 l’utilizzo delle risorse di cui al comma 5 non utilizzate. Tali
somme sono destinate alla società ANAS S.p.A. per la copertura degli oneri connessi alle
attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle
strade inserite nella rete di interesse nazionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 21 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020,
e trasferite dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana ad ANAS
S.p.A. per l’anno 2023, e per la compensazione dei maggiori oneri derivanti dall’incremento
dei costi sostenuti dall’ANAS S.p.A. per l’illuminazione pubblica delle strade nell’anno
2023.».
9. All’articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo:
1) dopo le parole “lettere a), b) e c)” sono inserite le seguenti: “e per lo svolgimento delle
funzioni di concessionario”;
2) dopo le parole “una quota” è inserita la seguente: “rendicontata”;
3) dopo le parole: “a decorrere dal 1° gennaio 2015” sono inserite le seguenti: “e fino al
31 dicembre 2021”;
b) al secondo periodo:
1) dopo le parole: “a decorrere dal 1° gennaio 2022” sono inserite le seguenti: “e fino al
31 dicembre 2023”
2) le parole: “di cui al precedente periodo” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma
3, lettere a), b) e c), riconosciuta ad ANAS S.p.a.,”;
3) dopo le parole: “9 per cento” è inserita la seguente parola: “rendicontato”;
c) dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: “Per i quadri economici approvati a decorrere
dal 1° gennaio 2024, ferma restando la quota relativa alle attività di investimento di cui al
comma 3, lettere a), b) e c) di cui al secondo periodo, è riconosciuta ad ANAS S.p.a. una
quota aggiuntiva del 3,5 per cento per lo svolgimento delle funzioni di concessionario, non
soggetta a rendicontazione”.

ART. 9
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in
Italy)
1. Il termine del 30 novembre 2023, di cui all’articolo 1, commi 1055 e 1057, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, relativi a crediti di imposta per investimenti in beni strumentali, è
differito al 30 giugno 2024.
2. All’articolo 24, comma 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, che istituisce un Fondo finalizzato a
sostenere le imprese a forte consumo di energia elettrica localizzate nelle regioni insulari, le
parole: «per l’anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2024».
3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2024, si
provvede mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle risorse stanziate per
l’anno 2023 e successiva riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle imprese
e del made in Italy.

ART. 10
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale)
1. All’articolo 5-ter del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, relativo a speciali misure in favore di imprese che esportano
in Ucraina, nella Federazione russa o in Bielorussia, ovvero vi hanno filiali o partecipate, al
comma 3, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30
giugno 2024».
2. All’articolo 29 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante misure in favore delle imprese esportatrici a seguito
della crisi in atto in Ucraina, al comma 2, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite
dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2024».
3. All’articolo 48, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo ad interventi per il completamento
della realizzazione del Tecnopolo di Bologna, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
4. All’articolo 38, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, relativo alla riassegnazione allo stato di
previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di contributi
per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afghane restituiti dalle competenti
organizzazioni internazionali, le parole: «negli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «negli anni 2022, 2023 e 2024».
5. Per le graduatorie relative a procedure concorsuali bandite da ICE-Agenzia per la
promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto, il termine di cui all’articolo 35, comma 5-ter, primo
periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è prorogato al 31 dicembre 2024.

ART. 11
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa)
1. L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 75, comma 3, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
concernente le modalità di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali
militari, è prorogata fino al 31 dicembre 2024.

ART. 12
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia)
1. L’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 26-bis, comma 5, del decreto legislativo 30
gennaio 2006, n. 26, relativo ai corsi di formazione per magistrati con funzioni direttive o
semidirettive, è differita al 31 dicembre 2024. Sino a tale data possono concorrere
all’attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi, sia requirenti che giudicanti, sia di
primo che di secondo grado, i magistrati che abbiano frequentato il corso di formazione di cui
all’articolo 26-bis del citato decreto legislativo o che abbiano presentato domanda di
partecipazione al corso medesimo, nonché coloro che nei cinque anni precedenti al termine
finale per la presentazione della domanda indicato nel bando di concorso abbiano svolto
funzioni direttive o semidirettive, anche solo per una frazione del periodo indicato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bandi per il conferimento di
funzioni direttive o semidirettive già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente
decreto. I magistrati cui sono conferite funzioni direttive o semidirettive sono tenuti a
partecipare al corso di formazione entro sei mesi dal conferimento delle stesse, salvo che lo
abbiano frequentato nei cinque anni precedenti o che abbiano svolto tali funzioni anche solo
per una frazione del medesimo periodo.
3. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento delle pendenze
stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, quando il termine massimo di permanenza
dei magistrati presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa
posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro, individuato dal Consiglio superiore
della magistratura (CSM) in applicazione dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5
aprile 2006, n. 160, scade in data antecedente al 31 dicembre 2024, esso è prorogato fino a
tale data.
4. Fino al 31 dicembre 2024, il periodo di tempo non superiore a sei mesi di cui all’articolo
34 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, e il termine di sei mesi di cui all’articolo 10-bis, terzo
comma, secondo periodo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernenti l’assunzione
delle funzioni in caso di tramutamenti successivi, sono elevati a un anno.
5. All’articolo 3 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 ottobre 2023, n. 137, concernente la possibilità di delegare al giudice onorario
specifici adempimenti per i procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale
davanti al tribunale per i minorenni, le parole: «Sino al 30 aprile 2024» sono sostituite dalle
seguenti: «Sino alla data di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre
2022, n. 149».
6. Al fine di garantire la durata quadriennale dei Consigli giudiziari prevista dall’articolo 13
del decreto legislativo 27 gennaio 2006 n. 25, le elezioni dei componenti del consiglio
giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione, di cui all’articolo 1, comma 1,
del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, sono differite dal mese di aprile al mese di
ottobre.
7. Il termine di cui all’articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150,
in materia di giudizi di impugnazione, è prorogato al 30 giugno 2024.
8. All’articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, recante misure per la funzionalità degli uffici
giudiziari, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2024»;
b) al comma 3, le parole: «al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 2024».
9. All’articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155,
relativo al termine di efficacia della modifica delle circoscrizioni giudiziarie de L’Aquila e
Chieti, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «a
decorrere dal 1° gennaio 2026».
10. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 è autorizzata la spesa di euro
1.520.000 per l’anno 2025 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2023-2025 nell’ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
11. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 13
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’ambiente e della
sicurezza energetica)
1. All’articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo allo stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto
in provincia di Genova, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»;
b) al comma 5, quarto periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti:
«30 giugno 2024».
2. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, relativo al sito di interesse nazionale di
Taranto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole “, senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la
finanza pubblica,” sono soppresse;
b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Con il decreto di cui al primo periodo è
altresì individuato il compenso del Commissario, in misura non superiore a quanto previsto
dall’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse assegnate per la
realizzazione degli interventi.”;
c) al secondo periodo, le parole “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31
dicembre 2024”.
3. All’articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo alla ricognizione e alla
riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».
4. All’articolo 11, comma 8-undecies, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022,
n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, concernente
l’adeguamento ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione
e demolizione e per altri rifiuti inerti di origine minerale, le parole: «Conseguentemente, il»
sono sostituite dalla seguente: «Il» e le parole: «ulteriori sei mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «dodici mesi».

ART. 14
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste)
1. L’articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente: «1-quater. In
considerazione del perdurare della crisi energetica collegata alla guerra in Ucraina,
dell’aumento dei tassi di interesse bancario, nonché degli eccezionali eventi metereologici,
verificatisi nel corso del 2023, che hanno procurato danni alle coltivazioni, ed al fine di
garantire liquidità alle aziende agricole, fino al 31 dicembre 2024, qualora per l’erogazione di
aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l’erogazione
a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possono rinviare l’esecuzione
degli adempimenti di cui al comma 1-quinquies lettere b) e c) al momento dell’erogazione del
saldo. In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva.».
2. All’articolo 8-ter, comma 2-bis, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con
modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo al contenimento della diffusione
del batterio Xylella fastidiosa, le parole: “l’anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “gli
anni 2023 e 2024.”
3. All’articolo 11, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, come convertito
con modificazioni dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, relativo alla revisione
delle macchine agricole, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre
2024”;
b) alla lettera c), le parole: “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre
2025”.

ART. 15
(Proroga di termini in materia di sport)
1. All’articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al mandato del Presidente e degli
altri organi in carica dell’Istituto per il credito sportivo, le parole: «fino al 31 dicembre 2023»
sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2024».
2. All’articolo 44, comma 8-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, riguardante il termine delle attività
dell’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, le parole: «31 dicembre 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
3. All’articolo 5, comma 9, del decreto legislativo XX recante “attuazione della riforma
fiscale in materia di fiscalità internazionale, il secondo periodo è sostituito dai seguenti:
«Tuttavia, le Le disposizioni di cui al primo periodo continuano a trovare applicazione nei
confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31
dicembre 2023, ovvero per i rapporti di lavoro sportivo stipulati entro la stessa data.
Le disposizioni di cui al secondo periodo sono prorogate al 29 febbraio 2024 se le società sportive datrici di lavoro risultano in regola con il pagamento degli obblighi fiscali
contributivi e previdenziali.»

ART. 16
(Proroga dell’attività della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni – LEP)
1. All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di attività della Cabina di
regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 793, alinea, le parole: «, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge» sono soppresse;
b) al comma 795, le parole: «Entro sei mesi dalla conclusione delle attività di cui al comma
793» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2024»;
c) al comma 797, le parole: “nei termini stabiliti dai commi 793 e 795” sono sostituite dalle
seguenti: “nel termine stabilito dal comma 795” e le parole: “del termine di dodici mesi” sono
sostituite dalle seguenti “del suddetto termine”.

ART. 17
(Proroga di termini in materia di editoria)
1. Nelle more dell’espletamento delle procedure di gara di cui al comma 5 dell’articolo 17 del
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio
2023, n. 14 e comunque non oltre il 30 giugno 2024 e al fine di evitare interruzioni
nell’erogazione del servizio, il 35% del valore medio complessivo negli anni 2018-2022 dei
contratti stipulati dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del
Consiglio dei ministri con le Agenzie di stampa risultate vincitrici della procedura di gara del
2017, è ripartito fra le Agenzie di stampa iscritte nell’Elenco delle Agenzie di stampa di
rilevanza nazionale che alla data del 31 dicembre 2023 risultavano titolari di un contratto
stipulato in esito alla procedura di cui al Bando di Gara inviato alla GUUE in data 16 giugno
2017.
2. Il valore da ripartire per ciascuna Agenzia di stampa ai sensi del comma 1 è calcolato sulla
base del numero medio dei giornalisti assunti negli ultimi cinque anni con contratto a tempo
pieno e indeterminato, secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 6 del Decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023, recante “Requisiti e parametri per
l’iscrizione nell’elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale”.
3. Le Agenzie di stampa titolari dei contratti ai sensi del comma 1 e 2 provvedono ad erogare
i servizi essenziali per il Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale, in
aggiunta ai servizi forniti ai sensi del comma 2 dell’articolo 17 del decreto-legge 29 dicembre
2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 e del Decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023.
4. Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri
è autorizzato ad acquistare dalle Agenzie di stampa di cui al comma 1 i servizi essenziali per il Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale di cui al comma 3 secondo
le modalità previste dall’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198,
convertito, con modificazioni. dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 e dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023.
5. All’attuazione del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato.

ART. 18
(Proroga di termini per il risanamento delle baraccopoli di Messina)
1. All’articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «non
oltre il 31 dicembre 2024»;
b) al comma 4, terzo periodo, le parole: «sino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «sino al 31 dicembre 2024».

ART. 19
(Fondo Complementare al PNRR riservati alle Aree colpite dai terremoti del 2009 e del
2016)
1. In relazione ai soli interventi del Fondo Complementare al PNRR riservati alle Aree colpite
dai terremoti del 2009 e del 2016, macro-misura A e macro-misura B, i termini di cui al
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 15 luglio 2021 previsti per il trimestre
IV/2023, sono prorogati al 30 giugno 2024.
2. I termini di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 15 luglio 2021, previsti
per i trimestri I/2026 macro-misura A e IV/2024 macro-misura B, si intendono prorogati al
trimestre IV/2026.
3. Nelle more …… (dell’adozione dei decreti attuazione del decreto-legge 6 maggio 2021, n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101???) il Commissario
straordinario per la ricostruzione del sisma 2016 e la Struttura tecnica di missione per il sisma
dell’Aquila del 2009 sono autorizzati a proseguire gli interventi. (IN ATTESA DI
RIFORMULAZIONE)

ART. 20
(Proroga di termini in materia previdenziale)
1. L’articolo 3-bis del decreto legge 22 giugno 2023, n.75, convertito, con modificazioni,
dalla legge del 10 agosto 2023, n. 112, è soppresso.
2. Il comitato Previdenza Italia di cui all’art 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, definisce specifici
programmi di attività sulla base degli indirizzi formulati dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, con obbligo di rendiconto annuale al suddetto Ministero. Delle attività svolte
e delle analisi di contesto viene assicurata informativa periodica al Parlamento.
3. Il contributo di cui al comma 5 del citato articolo 58-bis del decreto-legge n. 124 del 2019
viene erogato direttamente al Comitato entro il 31 gennaio 2024 e alle annualità successive si
provvede entro il 31 marzo di ciascun esercizio.

ART. 21
(Proroghe di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la
sicurezza)
1. All’articolo 8, comma 2, alinea, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in materia di garanzie funzionali e di tutela,
anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza,
le parole: «Fino al 31 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31dicembre
2024».
2. All’articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di autorizzazione del personale
dei servizi di informazione per la sicurezza a colloqui personali con detenuti e internati, le
parole: «Fino al 31 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024».

ART. 22
(Disposizioni finanziarie)
ART. 23
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.




Milleproroghe, ecco il testo trasmesso dalle I e V commissioni per aula del Senato

AGRICOLAE pubblica di seguito il testo del Milleproroghe trasmesso dalle commissioni Affari Costituzionali e Bilancio pronto per l’aula del Senato.

S.452-A Milleproroghe x Aula solo testo

 




Emendamenti al Milleproroghe, De Carlo: “Importanti aiuti al mondo agricolo”

“Sono orgoglioso di aver presentato diversi emendamenti al Milleproroghe che certificano l’attenzione di questa maggioranza al mondo agricolo”: il senatore di Fratelli d’Italia e presidente della IX Commissione – Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, Luca De Carlo, presenta così alcune delle proposte che lo vedono come primo firmatario.

Un tema molto sentito dal mondo agroalimentare è quello relativo ai tempi di erogazione dei contributi: “Con questo emendamento, prevediamo di erogare subito gli anticipi sui contributi, differendo al momento del saldo tutti gli adempimenti amministrativi. – spiega De Carlo – In questo modo, andiamo a semplificare la procedura e permettiamo alle nostre imprese di avere subito a disposizione le risorse, evitando le attese legate alla burocrazia: va ricordato come l’anticipo copra l’80% del contributo totale”.

Altro emendamento significativo è quello che proroga lo sconto sulle accise sulla birra: “Quello brassicolo è un mondo importante nella nostra nazione, e negli ultimi anni ha attirato sempre più nuovi e giovani imprenditori. – evidenza De Carlo – Proprio per questo, infatti, abbiamo previsto anche ulteriori sconti per i microbirrifici e i birrifici artigianali, che sono alcune delle realtà più colpite dal lockdown durante la pandemia e che ancora ne soffrono gli strascichi”.

Attenzione viene garantita anche alle culture arboree: “Si tratta di un settore dove gli investimenti fruttano solamente dopo anni; – spiega De Carlo – per questo, abbiamo voluto aiutare chi decide di impiegare le proprie risorse in questo comparto prorogando le agevolazioni fiscali per gli investimenti in nuovi impianti”.“Questi – conclude De Carlo – sono solo alcuni esempi dell’impegno che personalmente e come maggioranza vogliamo dedicare al settore primario, già dimostrato con gli oltre 2 miliardi destinati al settore agroalimentare dall’ultima legge di bilancio”.




Milleproroghe, ecco gli emendamenti approvati in Commissione Affari costituzionali e Bilancio del Senato. Il fascicolo

Al lavoro per il passaggio al Senato del decreto Milleproroghe. AGRICOLAE pubblica di seguito la bozza ad uso interno contenente gli emendamenti approvati in Commissione Affari Costituzionali e in Commissione Bilancio.

Tra le misure ‘agricole’:

All’articolo 15 bis, sulle accise sulla birra, è previsto che lo stanziamento del fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze  di spese per acquisto di beni e servizi iscritto nello stato di previsione del Masaf è incrementato di 810mila euro.

L’emendamento 15.1002 presentato da governo, prevede che venga “eliminata ogni forma di compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento per i componenti dei comitati e delle commissioni, comunque denominati, operanti presso il ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”.

Qui di seguito il fascicolo:

BOZZA EMENDAMENTI APPROVATI MILLEPROROGHE SENATO




Milleproroghe, le richieste di Confagricoltura in audizione nelle commissioni riunite affari costituzionali e bilancio del Senato

La direzione data dal governo al nuovo decreto Milleproroghe è quella giusta ma ci sono alcuni ulteriori interventi che Confagricoltura ritiene siano fondamentali per le aziende del settore primario. Sono sei le proroghe che il direttore generale della Confederazione, Annamaria Barrile, ha richiesto di inserire nel decreto-legge durante l’audizione presso le Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio del Senato.

 

La prima serve a scongiurare il dimezzamento dell’aliquota agevolata prevista dalla misura Transizione 4.0 di cui Confagricoltura chiede la proroga anche per l’anno in corso. Un provvedimento necessario per continuare a incentivare la propensione agli investimenti delle imprese agricole nel percorso di transizione tecnologica ed ambientale.

 

Di fondamentale importanza per la filiera è anche la proroga al 2023 dell’applicazione della compensazione del 9,5% sul calcolo dell’Iva per le cessioni di bovini e suini vivi per sostenere due comparti particolarmente colpiti dalla crisi.

 

Quest’anno scade l’incentivo stabilito in legge di Bilancio 2020 per il triennio 2020-2022 destinato agli investimenti in colture arboree pluriennali come oliveti, vigneti e frutteti. Trattandosi di colture caratterizzate da rese che richiedono almeno tre anni di tempo, Confagricoltura chiede che gli incentivi in favore delle imprese agricole soggette alla determinazione del reddito d’impresa, vengano rinnovati anche per il prossimo triennio.

 

Il settore primario è particolarmente preoccupato anche dalla scadenza della proroga relativa ai certificati di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari. Confagricoltura chiede l’estensione fino al 30 giugno 2023 della validità dei certificati in scadenza nel 2022 per garantire al sistema della formazione il tempo necessario a smaltire il grande numero di autorizzazioni in attesa di rinnovo.

Durante il periodo più duro della pandemia la validità dei certificati è stata prorogata per scongiurare gli assembramenti che si sarebbero creati con lo svolgimento in presenza dei corsi di formazione. La proroga è poi proseguita con lo slittamento del termine dello stato di emergenza sanitaria, determinando così un accumulo delle autorizzazioni, nel frattempo, andate a naturale scadenza.

 

La Confederazione chiede, inoltre, la proroga delle misure di sostegno per il comparto olivicolo anche per l’annualità 2023 alla luce degli effetti devastanti del batterio della Xylella fastidiosa. Effetti che rischiano di vanificare la spinta all’acquisto dei terreni agricoli come incentivo alla ripresa dei territori colpiti dall’evento calamitoso. Una ripresa necessaria per scongiurare l’abbandono di intere aree che non risultino più economicamente produttive. La modifica suggerita da Confagricoltura ha come obiettivo anche una ricomposizione fondiaria che permetta di raggiungere una dimensione media aziendale sostenibile. Problema particolarmente sentito nei territori maggiormente interessati dal batterio, come il Salento, spesso caratterizzati da un eccessivo frazionamento delle superfici, che in molti casi (circa l’80%) non superano i 2 ettari di estensione aziendale.

 

Infine, Confagricoltura richiede la proroga della revisione delle macchine agricole per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983 e attualmente obbligati al rinnovo entro il 30 giugno 2021. La proroga dell’obbligo è necessaria per due ragioni: l’impossibilità di rispettare la scadenza a causa della mancanza del quadro di riferimento; l’impatto organizzativo ed economico che il nuovo adempimento può avere sulle imprese.

 




Milleproroghe, ecco il testo bollinato e le misure agricole

Il testo del Milleproroghe è stato bollinato. Qui di seguito AGRICOLAE pubblica in PDF il documento e a seguire in forma testuale le misure afferenti al settore agricolo:

DLPROROGA TERMINI B._29dic22

Tra le proroghe di termini in materia di agricoltura) figura all’articolo 15:

1. All’articolo 4, comma 1-bis, della legge 13 maggio 2011, n. 77, le parole: «Fino al 31
dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023».
2. All’articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2023»;
b) conseguentemente, al comma 10 l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Nei successivi
sessanta giorni dalla predetta data il commissario predispone comunque la situazione
patrimoniale del soppresso Ente riferita alla data del 31 dicembre 2023, nonché il piano di riparto con la graduazione dei crediti. Fino a tale data sono sospese le procedure esecutive ed
i giudizi di ottemperanza nei confronti dell’EIPLI, instaurati ed instaurandi, nonché l’efficacia
esecutiva delle cartelle di pagamento notificate ed in corso di notifica da parte di Agenzia
Entrate Riscossione, oltreché i pagamenti dei ratei in favore di Agenzia dell’Entrate già
scadute e/o in corso di scadenza.».
3. All’articolo 19-bis, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «entro sessanta giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «entro un anno».
4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 900.000 euro per l’anno 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento di fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Era già stato scritto:

Milleproroghe, ecco il testo della bozza

Milleproroghe, ecco il testo uscito dal Cdm




Milleproroghe, da Camera ok a fiducia con 369 sì

Passa alla Camera, con 369 voti a favore e 41 contrari, la fiducia posta dal Governo sul dl Milleproroghe. Domani il voto finale.

 

Milleproroghe, ecco gli emendamenti finora approvati: registro cereali, Xylella, biogas, e sostegni causa Covid. L’elenco




La7, Patuanelli: Scostamento di bilancio necessario per evitare fallimento imprese. Investire su rinnovabili, no a trivellazioni e nucleare

Su Draghi e il Milleproroghe:

“Draghi era oggettivamente arrabbiato per quanto successo ma siamo in una repubblica parlamentare. Abbiamo centrato tutti gli obiettivi intermedi del Pnrr e abbiamo gestito correttamente la pandemia ed è su questo elemento che va valutata l’azione del governo. Draghi ha segnalato un’emergenza, tra l’altro se la maggioranza è andata sotto questo è accaduto senza un disegno politico, per cui non drammatizzerei quello che è successo. Ovviamente dobbiamo evitare queste situazioni, dobbiamo difendere le scelte però occorre anche trovare un equilibrio tra le varie forze politiche.

Abbiamo forze politiche al governo con posizioni diverse ed ognuna deve rinunciare a qualcosa. L’atteggiamento del Presidente del Consiglio è l’unica che si può avere, deve prendere delle decisioni e questo significa scontentare talvolta una parte politica o un’altra, non è autoritarismo.”

Così il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli nel corso del suo intervento ad “Otto e mezzo” su La7.

Su caro energia e scostamento di bilancio:

“Fare debito è un rischio ma più rischioso ancora è vedere sparire intere filiere. Non possiamo far scegliere agli imprenditori se pagare le bollette o i dipendenti o chiudere le attività.”

Sul Super bonus:

“Perché dovremmo abbandonare una misura che ha avuto un impatto molto positivo su un settore che era in crisi? La cessione del credito ha avuto senz’altro problemi ed è di questo che dobbiamo parlare. La misura del super bonus serve per efficientare sotto il profilo energetico ed essere indipendenti sotto l’aspetto dell’aumento del costo energetico.

Inoltre l’unico modo per avere l’indipendenza energetica è fare uso e investire nelle rinnovabili, se non vogliamo dipendere dall’import. Dobbiamo accelerare in questa direzione. Parlare di nucleare o trivellazioni è sbagliato.”

Su Conte e Di Maio:

“Io sto col Movimento 5 stelle. Non temo scissioni al di là di quanto dicano le varie ricostruzioni. La regola dei due mandati è importante che venga mantenuta ma c’è chi lavora talmente bene che merita anche cinque mandati.”