AGEA, ECCO LO SCHEMA DI DECRETO INTEGRATO E “CORRETTO” CHE HA AVUTO OK DA REGIONI

AGRICOLAE pubblica qui di seguito la versione definitiva dello schema di decreto volto a riorganizzare l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 21 MAGGIO 2018, N. 74 RECANTE “RIORGANIZZAZIONE DELL’AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA – AGEA E PER IL RIORDINO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI NEL SETTORE

AGROALIMENTARE, IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 15, DELLA LEGGE 28 LUGLIO 2016, N. 154”

 

Proposte emendative al testo diramato l’8 luglio 2019

 

  • All’art. 2, comma 1, lettera b)
  • Art. 01, comma 3, lettera a) sostituire la parola “gestione” con la parola “governo” e alla fine dopo la lettera e) aggiungere le seguenti parole “che li svolge anche in autonomia organizzativa”
  • Art. 01, comma 3, lettera b) dopo le parole “di Bolzano” eliminare le parole “previo parere del Comitato tecnico di cui all’articolo 9, da rendersi nel termine di venti giorni dalla richiesta” e aggiungere le parole “con le procedure di cui all’art. 9, comma 4. A tal fine, il Ministero, entro il termine perentorio di sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo, istituisce il predetto Comitato”
  • Art. 01, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 45 giorni dall’emanazione de decreto di cui al precedente comma 4, sono adeguate le strutture organizzative del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, al fine di garantire l’efficiente esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.
  • All’art. 2, comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente lettera d-bis)
  • d-bis) all’art 5, comma 3 sostituire le parole “dell’articolo 3, comma 1, lettera d)” con le parole “dell’art. 01, comma 3, lettera b)”;
  • All’art. 2, comma 1, dopo la lettera e) inserire le seguenti lettera e-bis), e-ter) ed e-quater)
  • e-bis) all’art. 6, comma 1 la lettera c) è sostituita dalla seguente:
  1. c) assistere gli utenti nella elaborazione e nell’inoltro, avvalendosi delle procedure rese disponibili dalle amministrazioni interessate, delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione nonché nella elaborazione e inoltro di istanze e dichiarazioni riferite ai procedimenti amministrativi di interesse per la loro attività agricola
  • e-ter) all’art. 6, alla fine del comma 3 inserire le seguenti parole “da adottarsi secondo le modalità di cui all’art. 9, comma 4”;
  • e-quater) all’art. 9, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
  • 2. Il Comitato, presieduto dal rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, è composto dal Direttore dell’Agenzia, dal Direttore dell’organismo di coordinamento, dal Direttore dell’organismo pagatore di cui all’articolo 4, da tre direttori degli altri organismi pagatori riconosciuti e da tre rappresentanti delle regioni, individuati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato restano in carica tre anni e non può essere attribuita agli stessi alcuna forma di indennità, compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati. Con le medesime modalità previste per la nomina si procede anche alla sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall’incarico.
  • 3.  Il Comitato redige ed adotta il proprio regolamento interno ed organizza i propri lavori secondo le disposizioni del medesimo regolamento. Il Comitato esprime, entro il termine perentorio di venti giorni dalla richiesta, pareri obbligatori finalizzati ad orientare le azioni dell’Agenzia nella sua qualità di organismo di coordinamento, dai quali l’Agenzia può discostarsi soltanto con espressa motivazione. Decorso il termine suddetto, si prescinde dal parere. I pareri sono resi dal Comitato con almeno sette voti favorevoli su 10. Con decreto del Ministro, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le materie oggetto di parere obbligatorio ed i presupposti per la proroga o l’abbreviazione del termine suddetto.
  • All’art. 2, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
  • g) all’articolo 15:
  • 1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  • 3. L’Agenzia, in qualità di organismo di coordinamento, svolge le funzioni di organizzazione, gestione e sviluppo del SIAN per i compiti previsti all’art. 3, comma 5 lettere a), b), c), d), ed e);
  • 2) il comma 4 è abrogato;
  • 3) al comma 6 dopo le parole “dei compiti di cui” sono inserite le parole “all’art. 01, comma 3 lettera a) e le parole “l’Agenzia” sono sostituite dalle seguenti: “il Ministero”;  
  • 4) i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater sono sostituiti dai seguenti:

“6-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 6, il Ministero, l’AGEA, le Regioni e gli Organismi Pagatori sono rispettivamente titolari, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, dei dati e documenti dagli stessi formati e caricati a qualsiasi titolo sul SIAN nell’esercizio delle proprie funzioni.

6-ter. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e del codice dell’amministrazione digitale:

  1. a) i fornitori e gli eventuali terzi aventi causa rendono disponibili in via esclusiva al Ministero, ad AGEA, alle Regioni e agli Organismi Pagatori i dati raccolti o formati nel loro interesse, o su loro incarico, che contribuiscano a qualsiasi titolo all’implementazione del SIAN;
  2. b) è fatto divieto ai terzi fornitori di servizi ed eventuali terzi aventi causa dai soggetti di cui al precedente comma 6 bis di divulgare o, comunque, utilizzare per qualsiasi finalità i dati presenti nel SIAN ai quali abbiano accesso nello svolgimento delle proprie attività.

6-quater. Resta salva la possibilità per AGEA, le Regioni, gli Organismi Pagatori di accedere al SIAN e di operare e sviluppare lo stesso al fine di esercitare le funzioni agli stessi attribuite.

  • 5) dopo il comma 6-quater è aggiunto il seguente

6-quinquies. E’ fatta salva in ogni caso la possibilità per i CAA di utilizzare i dati presenti nel SIAN, ai quali abbiano accesso su mandato delle imprese agricole, per lo svolgimento delle attività di assistenza alle medesime imprese”.

  • All’art. 2, comma 1, lettera h) sono apportate le seguenti modifiche:
  • Al comma 1 le parole da “del Ministero” fino a “ dell’art. 01” sono sostituite dalle seguenti “del Ministero e di AGEA può svolgere”;
  • Alla lettera a) del comma 1 del nuovo art. 15-bis le parole “ivi compresa l’implementazione del SIAN” sono eliminate;
  • Alla lettera d) del comma 1 del nuovo art. 15-bis dopo le parole “supporto tecnico e amministrativo” sono inserite le seguenti parole ”, al Ministero e all’AGEA,” e le parole “nella gestione” sono sostituite dalle parole “nel governo”;
  • All’art. 2 comma 1, lettera i) le parole “delle funzioni e” sono soppresse
  • All’art. 2 comma 1, lettera l) dopo le parole “Soppressione di Agecontrol S.p.A. e successione” le parole “delle funzioni e” sono soppresse;
  • All’art. 3 il comma 2 è sostituito dai seguenti due commi:
  • 2.  Fino alla sottoscrizione dell’ultimo degli accordi quadro affidati a seguito della procedura di gara di cui all’articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91 e al definitivo completamento delle relative operazioni di subentro, il Ministero, tramite SIN S.p.A., garantisce la continuità nella gestione e sviluppo del SIAN.
  • 2-bis. SIN S.p.A. garantisce al Ministero, ad AGEA, alle Regioni e agli Organismi Pagatori il supporto tecnico e amministrativo nella gestione e sviluppo del SIAN nella fase di transizione e, al termine delle operazioni di subentro delle attività relative all’ultimo accordo quadro sottoscritto, anche prima del perfezionamento delle attività relative alla trasformazione di SIN S.p.A. di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h).