78.1
Taricco, Biti, Bini, Assuntela Messina
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 premettere il seguente:
«01. Ai fini di cui al presente articolo, l’epidemia Covid-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, ed i danni alle produzioni agricole sono risarcibili tramite le procedure previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, mediante specifica dotazione finanziaria che sarà stanziata con successivo provvedimento emergenziale in aumento del Fondo di Solidarietà Nazionale.»;
b) al comma 2, dopo la parola «attività di pesca», inserire le seguenti: «, anche mediante lo strumento del credito di imposta»;
c) al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «e del Regolamento (UE) n. 717 /2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti ”de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura e del florovivaismo»;
d) al comma 3, dopo fa parole «l’anno 2020» inserire le seguenti: «anche a favore delle aste telematiche, della logistica della vendita diretta del prodotto ittico alla GDO e ai punti vendita al dettaglio delle comunità urbane in virtù della chiusura delle aste per l’emergenza COVID 19 e al fine di sostenere le spese di logistica e magazzinaggio dei prodotti congelati momentaneamente di difficile collocazione sui mercati»;
e) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. In relazione allo stato di emergenza da COVID-19 ed al fine di garantire la più ampia operatività delle filiere agricole ed agroindustriali, le Regioni e le Province autonome, agevolano l’uso di latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte negli impianti di digestione anaerobica del proprio territorio regionale, derogando, limitatamente al periodo di crisi, alle ordinarie procedure di autorizzazione definite ai sensi del decreto legislativo n. 387 del 2003 e s.m.i .. per l’uso e la modifica delle biomasse utilizzabili. In attuazione del presente comma, le Regioni e le Province autonome, definiscono specifiche disposizioni temporanee e le relative modalità di attuazione a cui dovranno attenersi i gestori degli impianti a biogas. li gestore dell’impianto di digestione anaerobica, qualora non in possesso delle specifiche autorizzazioni ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009, è tenuto a formulare preventiva richiesta straordinaria all’autorità sanitaria competente che, effettuatele necessarie verifiche documentali, procede all’accoglimento/diniego entro i successivi tre giorni lavorativi dalla data della richiesta.
3-ter. Nella vigenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare la continuità dell’attività di controllo e di certificazione dei prodotti agricoli biologici e di quelli ad indicazione geografica protetta a norma dei Regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE n. 110/2008 e (UE) n. 251/2014 da parte degli Organismi autorizzati, i certificati di idoneità sono rilasciati, anche sulla base di una valutazione del rischio da parte dei predetti Organismi in ordine alla sussistenza o alla permanenza delle condizioni di certificabilità, anche senza procedere alle visite in azienda laddove siano state raccolte informazioni ed evidenze sufficienti e sulla base di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 rese dai titolari delle imprese interessate, fermo restando l’obbligo di successiva verifica aziendale da parte degli Organismi da svolgersi a seguito della cessazione delle predette misure urgenti.
3-quater. All’articolo 83, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: ”i provvedimenti,”, sono inserite le seguenti: ”ivi inclusi quelli di erogazione,”.
3-quinquies. La validità dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale rilasciati ai sensi del di 25 luglio 1998 n. 286 e s.m.i., in scadenza tra il 23 febbraio ed il 31 maggio 2020 è prorogata fino al 31 dicembre 2020.
3-sexies. Ai fini del contenimento del virus Covid19, sono disposti, di concerto con le Regioni, i Comuni interessati, le autorità sanitarie, appositi strumenti di controllo e di intervento sanitario sugli alloggi e sulle condizioni dei lavoratori agricoli e dei braccianti.
3-septies. Il bando per l’accesso agli incentivi di cui all’articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prorogati al 2020 dall’articolo 40-ter del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è pubblicato entro il 30 settembre 2020.
3-octies. Per far fronte ai danni diretti ed indiretti derivanti dall’emergenza COVID 19 e per assicurare la continuità aziendale degli operatori della pesca:
a) sono accelerate le procedure di versamento dei contributi riferiti agli anni 2017-2018-2019 in merito alle giornate del fermo pesca biologico e di poter usufruire dei contributi delle giornate di sospensione delle attività di pesca a causa del COVID 19 in ottemperanza del Programma Operativo Nazionale Pesca – FONDO FEAMP 2014/2020 – Arresto temporaneo delle attività di pesca – Art. 33 del Reg. (UE) n. 508/2014 – per l’annualità 2020;
b) tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale, rilasciati da amministrazioni statali e enti di classificazione navale, scaduti da non oltre dodici mesi o in scadenza alla data di entrata in vigore della presente legge, e fino al 30 settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020;
c) con decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con la Conferenza Stato-Regioni, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite modalità e procedure finalizzate a garantire a Regioni e gruppi d’azione locale nel settore della pesca (FLAG) all’applicazione le misure straordinarie dell’attuale FEAMP Regolamento (UE) N. 508/2014 con fondi disponibili nell’immediato a supporto delle imprese di pesca e della filiera ittica, come da NOTE Emergenza Coronavirus della Commissione Europea sotto il EU Temporary State, in particolare in merito agli articoli del Regolamento (UE) N. 508/2014: 26, 30, 32, 35, 40, 48, 57, 60, 68,69, e il titolo sulle misure ai Piani di Produzione e Mercati».
f) Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
«4-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 19 del presente decreto sono estese, a valere sulle risorse di cui al comma 10 del medesimo articolo, ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 all’17 marzo 2020, nonché ai lavoratori agricoli di cui all’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 e quelli ad essi assimilati.
4-ter. Le disposizioni di cui all’articolo 22 del presente decreto sono estese, a valere sulle risorse di cui al comma 3 del medesimo articolo, anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020, nonché agli operai dei settori afferenti all’agricoltura che svolgono attività in nome e per conto di Enti pubblici e agli operai agricoli e forestali alle dipendenze, con contatto di lavoro privato anche a tempo determinato, di pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4-quater. Al fine di garantire la continuità aziendale delle imprese agricole di cui al 2135 del c.c., in forma singola o associata, a valere sulle risorse di cui all’articolo 56, comma 12, i mutui e gli altri finanziamenti destinati a soddisfare le esigenze di conduzione e/o miglioramento delle strutture produttive, in essere al 1º marzo 2020, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, sono rinegoziabili. La rinegoziazione, tenuto conto delle esigenze economiche e finanziarie delle imprese agricole, assicura condizioni migliorative incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse. Le operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico della impresa, ivi comprese le spese istruttorie.
4-quinquies. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i soggetti che intendono presentare dichiarazioni, denunce e atti all’Agenzia delle entrate per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica possono inviare per via telematica ai predetti intermediari la copia per immagine della delega o mandato all’incarico sottoscritta e della documentazione necessaria unitamente alla copia del documento di identità. In alternativa è consentita la presentazione in via telematica delle deleghe, mandati, dichiarazioni, modelli e domande non sottoscritti, previa autorizzazione dell’interessato. Resta fermo che la regolarizzazione delle citate deleghe o mandati e della documentazione deve intervenire una volta cessata l’attuale situazione emergenziale. Tali modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all’INPS, alle Amministrazioni pubbliche locali e alle Università e/o Istituti di istruzione universitaria pubblici e altri Enti erogatori convenzionati con gli intermediari abilitati.
4-sexies. La sospensione di cui all’articolo 103 si applica altresì per i certificati di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150, i cui corsi di formazione e/o esami finali necessari per il loro rinnovo non siano stati eseguiti alla data di pubblicazione del presente decreto legge.
4-septies. All’articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: ”assicurativa e fiscale” sono inserite le seguenti: ”e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell’ambito dell’attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione”».
Conseguentemente:
All’articolo 60:
al comma 1, sostituire le parole: «20 marzo 2020» con le seguenti: «fino al termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili di cui la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020»;
dopo il comma 1 inserire il seguente:
«2. Per i soggetti di cui all’articolo 2135 del Codice Civile che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i mancati versamenti alla data del 16 marzo 2020 nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, non danno seguito a procedimenti amministrativi e saruioni.»
All’articolo 61, comma 2, dopo la lettera r), inserire la seguente:
«r-bis) imprese operanti in almeno uno dei seguenti settori: florovivaismo, vitivinicolo, pesca ed acquacoltura».
ITALIA VIVA
78.7
Faraone, Conzatti, Comincini, Sudano, Nencini, Sbrollini, Vono, Cucca
Al comma 2 sostituire le parole: «nonché per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca» con le seguenti: «nonché per la sospensione dell’attività economica delle imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura».
78.22
Faraone, Conzatti, Nencini, Sbrollini, Vono, Cucca, Comincini
Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, è autorizzata, per l’anno 2020, la spesa di due milioni di euro quale incremento dell’indennità di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.
Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Conseguentemente: alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
Anno 2020: – 2 milioni di euro.
78.28
Faraone, Conzatti, Nencini, Sbrollini, Vono, Cucca, Comincini
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All’articolo 1, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146 aggiungere, in fine, la seguente lettera: ”f) per quanto riguarda la tutela del diritto all’alimentazione ed all’approvvigionamento di prodotti agricoli: le attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile.”».
78.0.11
Faraone, Conzatti, Nencini, Sbrollini, Vono, Cucca
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 78-bis.
(Misure per il sostegno del settore florovivaistico)
1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo nazionale, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020 le cui risorse sono destinate a interventi volti a fare fronte ai danni diretti e indiretti e alla perdita di reddito dei produttori florovivaistici derivante dall’emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese del medesimo comparto produttivo.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del1e risorse del Fondo, nell’ambito di un apposito piano di interventi. 3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo».
All’articolo 105 riguardante ulteriori misure a favore del settore agricolo:
AUTONOMIE
105.3
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All’articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
”3-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno raccolta alle aziende agricole situate nelle zone montane. Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”».
105.5
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al fine di fronteggiare le conseguenze dello stato di crisi sul mercato del lavoro agricolo, per l’annata agricola 2020, le prestazioni di sostegno del reddito, ivi inclusa la cassa integrazione e altre forme di sussidi comunque denominati, le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparate sono cumulabili, e non soggette a decurtazioni, riduzioni o sospensioni, al reddito di lavoro degli operai agricoli a tempo determinato».
FRATELLI D’ITALIA
105.6
Ciriani, Urso, Calandrini
Aggiungere il seguente comma:
«2. All’articolo 8 della legge 29 ottobre 2016, n. 199 al comma 2, le parole: ”dal mese di aprile 2020” sono sostituite dalle seguenti: ”dal mese di gennaio 2021”.».
105.0.1
Ciriani, Urso, Calandrini
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 105–bis.
(Sostegno al lavoro stagionale mediante l’impiego di percettori di Reddito di cittadinanza non ancora occupati)
1. In deroga a quanto disposto dall’articolo 40, comma 1, al fine di sopperire alla contrazione del personale stagionale di provenienza estera, determinata dalla limitazione della mobilità internazionale connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, le imprese operanti nel settore agricolo che si avvalgono abitualmente di prestazioni di natura occasionale rese da cittadini stranieri con carattere di stagionalità e che registrano significative contrazioni della manodopera proveniente dall’estero, procedono, in collaborazione con ANP AL, alla somministrazione di offerte di lavoro stagionale ai percettori di reddito di cittadinanza non ancora occupati.
2. I percettori del Reddito di cittadinanza, che accettano le proposte di lavoro somministrate ai sensi del comma 1, sono assunti dall’azienda con regolare contratto di lavoro stagionale, e percepiscono per il periodo di durata del medesimo contratto, un regolare compenso non cumulabile con il reddito di cittadinanza, che viene sospeso.
3. In concomitanza della durata del contratto stagionale somministrato ai sensi del presente articolo, si applicano le seguenti disposizioni:
a) è sospesa la decorrenza del periodo di 18 mesi di percezione del reddito di cittadinanza, che riprende a decorrere per il periodo non fruito al termine del contratto di lavoro stagionale;
b) l’assegno destinato al percettore del reddito di cittadinanza è percepito dall’impresa agricola che lo assume a titolo di incentivo all’assunzione.
Conseguentemente, all’articolo 40, comma 1, anteporre all’inizio del periodo le seguenti parole: ”1. Fatta eccezione per le deroghe previste dalla presente legge,”.
4. Con successivi provvedimenti normativi, si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza a valere sulle risorse residue e non spese per lo stesso reddito, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente articolo».
M5S
105.2
Donno, Trentacoste, Romano, Quarto, Piarulli
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Al proprietario, al conduttore o al detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena, ovvero ai lavoratori da tali soggetti delegati, è consentito lo spostamento scadenzato in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano al fine di dare attuazione alle misure fitosanitarie ufficiali ed ad ogni altra attività ad esse connessa disposte dai provvedimenti di emergenza fitosanitaria di cui all’articolo 18-bis del decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 214.
1-ter. Al proprietario, al conduttore o al detentore, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o non coltivati, ovvero ai lavoratori da tali soggetti delegati, è consentito lo spostamento scadenzato in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano per provvedere alla cura e alla pulizia dei detti terreni, al fine di evitare il rischio di incendio derivante dalla mancata cura.
1-quater. L’attuazione delle misure e delle attività di cui ai commi 1-bis e 1-ter si considera rientrante nei casi di comprovate esigenze lavorative ovvero di assoluta urgenza di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020».