Ddl montagna, Mecacci (Legacoop Agroalimentare): valorizzare l’esperienza delle filiere cooperative

Valorizzare l’esperienza della cooperazione di lavoro nelle aree montane. È stato questo il tema centrale del coordinamento delle cooperative forestali di Legacoop Agroalimentare che si è tenuto ieri (martedì 23 aprile) a Roma e al quale è stato ospite Marco Bussonepresidente di Uncem (Unione nazionale dei comuni, comunità ed enti montani) e di Pefc (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes, l’organizzazione di certificazione per la gestione sostenibile delle foreste).

«Al centro del confronto i temi legati al nuovo ddl Montagna che è stato recentemente approvato dal Cdm su proposta del ministro Roberto Calderoli. Il disegno di legge, che deve essere approvato dal Parlamento. prevede nuove definizioni di Comuni montani, crediti di imposta per il lavoro e la residenza montana, interventi volti alla valorizzazione dei servizi ecosistemici, l’istituzione del registro dei terreni silenti e ulteriori modalità di affidamento dei lavori da parte degli enti locali montani. Oltre all’esigenza di rafforzare la gestione forestale sostenibile a partire dalla pianificazione del patrimonio boschivo», spiega Patrizio Mecacciresponsabile coordinamento forestale di Legacoop Agroalimentare.

«Abbiamo analizzato e commentato, e abbiamo deciso che continueremo a lavorarci per individuare possibili proposte di miglioramento. Che valorizzino l’esperienza della cooperazione di lavoro nelle aree montane, una esperienza di produttività e tenuta del territorio che storicamente garantisce lavoro buono, risparmi per la pubblica amministrazione e attenzione all’ambiente», chiosa Mecacci.

 




Agricoltura. Lombardia, Beduschi: 17 milioni a sostegno delle aziende di montagna

Apre oggi il bando di Regione Lombardia che stanzia 17 milioni di euro dedicati all’agricoltura di montagna. Lo comunica l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, annunciando l’intervento ‘SRB01-Sostegno zone con svantaggi naturali di montagna’ previsto nell’ambito della PAC 2023-2027.

 

“Anche per quest’anno – commenta l’assessore Beduschi – vengono riservate importanti risorse con l’obiettivo di sostenere l’attività agricola e zootecnica di montagna. È essenziale, infatti, contribuire al presidio di queste zone fragili, con un’indennità che compensi gli agricoltori per le difficoltà che devono affrontare nel loro lavoro in zone difficili e svantaggiate”.

 

Le domande per il bando potranno essere presentate attraverso il portale SisCo fino al 15 maggio. Il sostegno è riconosciuto alle imprese che operano nei settori zootecnico e agricolo (viticoltura e frutticoltura) ricadenti nei Comuni di aree classificate come svantaggiate, compresi nelle province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Pavia, Sondrio e Varese.

 

“Questa misura – prosegue Beduschi – ci ha consentito di aiutare nel 2023 circa 4.800 aziende, spesso caratterizzate da dimensioni ridotte e gestione familiare che, operando in contesti montani, a minor redditività, subiscono più delle realtà di pianura maggiormente strutturate l’attuale congiuntura economica”.

 

“Sostenere l’agricoltura di montagna – conclude l’assessore Beduschi – significa non solo fornire liquidità alle aziende, ma anche riconoscere il loro ruolo cruciale nella tutela del territorio, dell’ambiente e nell’equilibrio delle comunità locali. In questa direzione va l’impegno della Regione Lombardia nel valorizzare le produzioni di eccellenza legate al territorio montano, con ricadute economiche significative laddove entrano in sinergia con attività di agriturismo, enoturismo e valorizzazione delle tradizioni”.

 

ASSESSORE SERTORI: AGRICOLTURA MONTAGNA AL CENTRO POLITICHE REGIONALI – “Il tema dell’agricoltura di montagna – commenta l’assessore agli Enti Locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori – è quanto mai importante e al centro delle politiche regionali, come anche di recente emerso, in modo diffuso, dal confronto con gli stakeholders nei workshop condotti dal mio assessorato nell’ambito della definizione delle nuove strategie delle Aree Interne”.

 

“Anche il mio assessorato – conclude Sertori – in questi anni ha promosso iniziative a favore del tessuto agricolo montano, parte di una economia locale che genera indotto e permette di evitare lo spopolamento della montagna e le conseguenze negative che questo comporta”. “È proprio di questi giorni l’approvazione del decreto regionale relativo al ‘Bando Terrazzamenti 2023’ che provvede al completo scorrimento della graduatoria e al finanziamento di tutte le 295 domande risultate ammesse”.




Siccità, mozione Manes (Misto-minoranze linguistiche): su azioni sistemiche montagna, ammodernamento reti adduzione e altre misure

Atto Camera

Mozione 1-00123

presentato da

MANES Franco

testo di

Lunedì 17 aprile 2023, seduta n. 88

La Camera,

premesso che:

il nostro Paese deve affrontare, con sempre più frequenza, situazioni di siccità prolungate che determinano condizioni critiche per ampie porzioni del territorio, da Nord a Sud. Risorse idriche sempre minori che stanno raggiungendo il loro livello minimo storico;

l’ecosistema montagna appare quello che ha subito in maniera preponderante tale criticità, non solo a causa delle scarse precipitazioni, nevose in quota, ma soprattutto per l’aumento dell’altitudine dello zero termico, che sta determinando una riduzione sensibile dei principali serbatoi di acqua: i ghiacciai. In tal modo viene compromesso il loro fondamentale ruolo «tampone», aggravando le crisi idriche estive;

è nei mesi estivi che si verifica il picco della domanda di acqua per uso civile, sensibile all’enorme fluttuazione di presenze nelle destinazioni turistiche, irriguo ed industriale, innescando conflitti d’uso multiscala (locale, regionale e nazionale) e intersettoriali (primario, secondario e terziario);

le montagne forniscono acqua e nutrienti alle pianure, compensando la riduzione delle precipitazioni estive, tipica del clima italiano. Il contributo della fusione di neve e ghiaccio al deflusso totale dei fiumi varia dal 5 per cento nelle regioni meridionali al 50-60 per cento nel bacino padano;

tra i servizi ecosistemici forniti dalle montagne, in connessione con le aree a valle, le pianure e le aree costiere, vi è quello di «serbatoi d’acqua» («water towers»);

la cronaca delle ultime settimane indica una situazione di forte riduzione degli stock idrici nivali. Gli ultimi dati (15 febbraio 2023) confermano il persistere di un deficit di risorse idriche nivali a livello nazionale (-45 per cento), con picchi nella zona alpina (-53 per cento) e, in particolare, nel bacino del Po (-61 per cento) (Cima foundation);

le indicazioni sono per un’estate ancora più critica di quella già molto difficile del 2022: Legambiente ricorda che l’Italia – con oltre 33 miliardi di metri cubi di acqua prelevata per tutti gli usi ogni anno – è un Paese a stress idrico medio-alto secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, poiché utilizza il 30-35 per cento delle sue risorse idriche rinnovabili;

la carenza di precipitazioni e l’aumento delle temperature stanno determinando anche una modificazione importante dell’assetto idrogeologico e meccanico delle montagne (Alpi e Appennini), con inevitabili conseguenze sui territori e sulle aree antropizzate;

l’agricoltura tutta dipende dalla risorsa idrica e quella delle regioni, soprattutto del Nord Italia, è legata ai grandi fiumi e ai bacini lacustri di pianura e di quota;

in base ai dati dell’Ispra, la disponibilità di risorsa idrica media annua in Italia, calcolata nel periodo 1951-2020, ammonta a 469,8 millimetri (corrispondente a un volume di circa 142 miliardi di metri cubi), cioè il 19 per cento in meno rispetto al valore medio annuo del trentennio 1921-1950, con un trend negativo che vede stimata una perdita di un ulteriore 40 per cento (con punte del 90 per cento in certe zone del Sud Italia) nei prossimi trent’anni;

la quantità d’acqua utilizzata in Italia ogni anno equivale a circa 26,6 miliardi di metri cubi, distribuiti per il 51 per cento nel settore agricolo, per il 21 per cento nel settore industriale, per quasi il 20 per cento nel civile e per un restante 8 per cento circa tra settore energetico e zootecnia;

la perdurante scarsità di precipitazioni pluviometriche e nevose degli ultimi anni ha, infatti, cagionato una riduzione dei deflussi sia superficiali che stoccati, condizionando in maniera significativa i livelli delle falde freatiche e mettendo in evidenza le importanti criticità strutturali che caratterizzano gli impianti e la rete di distribuzione idrica nazionale, con perdite ingenti;

nel nostro Paese le opere di urbanizzazione primaria, come reti di acquedotto e di fognatura, sono sempre di più datate e raramente si sono immaginati in passato investimenti atti al riuso appropriato, attraverso idonei sistemi di depurazione delle acque di scarico a fini non potabili;

la rete nazionale delle infrastrutture primarie di adduzione e scarico necessita in futuro di interventi di modernizzazione e manutenzione adeguatamente pianificati;

anche la rete per l’irrigazione rurale necessità di adeguati interventi manutentivi e di razionalizzazione funzionale;

il 28 dicembre 2022 si è finalmente giunti alla pubblicazione aggiornata del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, attualmente in fase finale di consultazione pubblica, prevista dalla valutazione ambientale strategica, nel quale sono indicate azioni di adattamento finalizzate all’ottimizzazione della gestione della risorsa idrica;

non risulta però definito come le strutture di governance del Piano intendano svolgere il ruolo di coordinamento, indirizzo e facilitazione nell’attuazione degli interventi, né sono previste specifiche fonti di finanziamento, la cui ripartizione non dovrebbe basarsi sul criterio di popolazione territorialmente residente, ma sul parametro idrologico di contributo sui deflussi a favore dell’intera popolazione del bacino di riferimento;

il Governo il 1° marzo 2023 ha riunito un tavolo sulla crisi idrica dai cui lavori è scaturita l’istituzione di una cabina di regia e la previsione di nominare un commissario straordinario nazionale con poteri esecutivi;

ad inizio aprile 2023 il Consiglio dei ministri ha varato un decreto-legge sulla prevenzione e sul contrasto della siccità e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche,

impegna il Governo:

1) a valutare e definire gli strumenti di finanziamento e quelli normativi necessari per l’attuazione di azioni sistemiche e non solo emergenziali, che consentano di ridurre la vulnerabilità dei territori di montagna, e quindi anche delle aree di pianura e costiere, sulla base della riduzione della disponibilità idrica causata dalla crisi climatica;

2) a valutare la definizione di un piano strategico di interventi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie a disposizione, volte a provvedere, in via assolutamente prioritaria, alla realizzazione degli investimenti necessari per l’ammodernamento delle reti infrastrutturali di adduzione e scarico anche attraverso i fondi messi a disposizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

3) in relazione alle iniziative di cui ai precedenti impegni, a coinvolgere le istituzioni locali, quali regioni e comuni, nella definizione strategica delle azioni future, tenendo conto degli areali di riferimento e delle problematiche territoriali in essere e del ruolo prioritario delle regioni stesse;

4) a valutare l’adozione di misure di fiscalità agevolata al fine di incentivare interventi anche di natura locale e privata, indirizzati all’ottimizzazione della risorsa idrica non solo per gli usi civili e/o produttivi, ma soprattutto per ottimizzare gli investimenti in irrigazione di precisione nei settori agronomici, tenendo conto delle tipologie di colture, della configurazione dei territori e delle pratiche e tecniche che rappresentano la nostra storia e cultura;

5) a definire in tempi adeguati un piano per la realizzazione di una rete nazionale di nuovi invasi, a servizio delle imprese agricole, necessari a una maggiore e più capillare capacità di immagazzinamento dell’acqua piovana, oltre che una semplificazione normativa per la gestione dei detriti nella pulizia degli invasi già esistenti, quali i bacini delle dighe e dei laghi artificiali;

6) a promuovere un piano per il riuso delle acque di depurazione;

7) a promuovere iniziative puntuali di informazione alla popolazione, coinvolgendo anche le istituzioni scolastiche nell’agevolare un cambiamento culturale incentrato sulla consapevolezza dei cambiamenti in atto.
(1-00123) «Manes, Schullian, Steger, Gebhard, Gallo».




Def, ecco il testo in Pdf. Pil cresce al 4,2% e calano interessi. Previsto ddl su riforma 102, legge sulla montagna e proroga Superbonus

Daniele Franco è ottimista nel redigere la premessa del documento di Economia e Finanza: la situazione è “nettamente migliorata” e stima “una crescita del Pil del 4,2 per cento nel 2022 e del 2,6 per cento nel 2023”. 

Dopo aver fatto il punto della situazione sul Covid, scrive: “gli incrementi del PIL che stiamo registrando riflettono già alcuni incentivi all’innovazione e all’efficientamento energetico finanziati dal PNRR, ma non ne incorporano ancora il forte impulso agli investimenti pubblici, peraltro già in notevole crescita (quasi il 20 per cento in termini nominali nel 2020 e 16 per cento quest’anno). Grazie anche al recupero di competitività testimoniato dall’espansione del surplus commerciale del Paese, la nuova previsione tendenziale indica tassi di crescita del PIL reale pari al 4,2 per cento nel 2022, 2,6 per cento nel 2023 e 1,9 per cento nel 2024.

Nella premessa della Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2021, Franco scrive:

“La situazione sanitaria ed economica è nettamente migliorata negli ultimi mesi. Nel nostro Paese, ciò è avvenuto grazie a misure preventive ben calibrate, al grande sforzo del personale sanitario, alla consapevole disciplina dimostrata dai cittadini, alle misure di sostegno economico attuate dal Governo e, in misura crescente, all’avanzamento della campagna di vaccinazione contro il Covid-19. L’obiettivo che il Governo si è dato di vaccinare l’80 per cento della popolazione sopra ai dodici anni con doppia dose sarà conseguito nei prossimi giorni; oltre l’83 per cento degli italiani over 12 ha già ricevuto almeno una dose vaccinale e a più del 6 per cento è già stata somministrata una terza inoculazione di richiamo. A inizio estate si è assistito ad una ripresa dei contagi da Covid-19, anche per via della diffusione della variante Delta del SARS-Cov-2, più contagiosa. Tuttavia, nel mese di settembre la ‘quarta ondata’ dell’epidemia ha rallentato, e gli ultimi dati indicano meno di 40 contagi alla settimana per 100 mila abitanti”.

“Buone notizie sono anche giunte dai dati economici: la crescita del PIL reale nel primo semestre dell’anno in corso ha oltrepassato le previsioni e gli indicatori più aggiornati fanno ritenere che il terzo trimestre registrerà un altro balzo in avanti del prodotto. Pur ipotizzando un fisiologico rallentamento della crescita negli ultimi tre mesi dell’anno, la previsione annuale di aumento del PIL sale al 6,0 per cento, dal 4,5 per cento ipotizzato nel DEF in aprile. Le prospettive di ulteriore recupero del PIL nei prossimi trimestri sono legate in primo luogo all’evoluzione della pandemia e della domanda mondiale, ma saranno anche influenzate dalle carenze di materiali e componenti e dai forti aumenti dei prezzi dell’energia registrati negli ultimi mesi, fattori che impattano anche sui costi di produzione delle imprese e possono ostacolarne i piani di produzione. L’elevata circolazione del coronavirus a livello mondiale e i bassi tassi di vaccinazione in Africa ed altre aree geografiche potrebbero favorire l’emergere di varianti più contagiose o capaci di evadere gli attuali vaccini. Inoltre, la fragilità del settore immobiliare e le conseguenti tensioni finanziarie in Cina potrebbero avere ripercussioni sull’economia mondiale. Pur riconoscendo questi rischi, la visione che ispira le nuove previsioni macroeconomiche del Governo per il 2022-2024, qui presentate, è positiva. L’andamento dei contagi e degli indicatori di pressione sul sistema ospedaliero italiano sarà costantemente monitorato e si valuteranno attentamente gli effetti sui contagi dell’avvio dell’anno scolastico e del prossimo ritorno al lavoro in presenza nel settore pubblico. Vi è tuttavia una concreta possibilità di recuperare gradualmente normali livelli di apertura nelle attività sociali, culturali e sportive, il che contribuirà a raggiungere il livello di PIL trimestrale precrisi entro la metà del prossimo anno. Conseguita questa prima tappa, comincerà la fase di vera e propria espansione economica, che porterà la crescita del PIL e dell’occupazione nettamente al disopra dei ritmi registrati nell’ultimo decennio”.

Poi Franco prosegue: “l’espansione dell’economia italiana nei prossimi anni sarà sospinta da favorevoli condizioni monetarie e finanziarie, dal ritrovato ottimismo delle imprese e dei consumatori e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che rappresenta un’occasione inedita per rilanciare il nostro Paese all’insegna della sostenibilità ambientale e sociale. Dopo l’approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell’Unione Europea (UE) a fine giugno, Governo e Parlamento hanno continuato a lavorare sul Piano a ritmo sostenuto. Ad agosto l’Italia ha ricevuto l’anticipo dall’UE su sovvenzioni e prestiti dello Strumento per la Ripresa e Resilienza (RRF). Le strutture tecniche di gestione e monitoraggio del Piano sono state formalizzate e sono ora in fase di costituzione. Alcuni obiettivi di riforma e regolamentazione concordati con la Commissione Europea sono già stati conseguiti e nei prossimi mesi si attueranno gli impegni necessari a completare la prima tappa del Piano, propedeutica all’erogazione della relativa tranche di sovvenzioni e prestiti RRF”.

“Gli incrementi del PIL che stiamo registrando riflettono già alcuni incentivi all’innovazione e all’efficientamento energetico finanziati dal PNRR, ma non ne incorporano ancora il forte impulso agli investimenti pubblici, peraltro già in notevole crescita (quasi il 20 per cento in termini nominali nel 2020 e 16 per cento quest’anno). Grazie anche al recupero di competitività testimoniato dall’espansione del surplus commerciale del Paese, la nuova previsione tendenziale indica tassi di crescita del PIL reale pari al 4,2 per cento nel 2022, 2,6 per cento nel 2023 e 1,9 per cento nel 2024. Queste proiezioni, che sono state validate dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio, porterebbero il PIL al disopra del trend precrisi nel 2024; dal 2025, anche grazie ai due anni rimanenti del PNRR, vi sarà una concreta opportunità di accrescere il prodotto, l’occupazione e il benessere dei cittadini italiani in misura ben superiore a quanto si sarebbe potuto immaginare prima della crisi. La revisione al rialzo della previsione di crescita reale, segnatamente per il 2021, e di incremento del deflatore del PIL ci consegna anche livelli di PIL nominale assai più elevati”.

“L’incremento del PIL nominale previsto per quest’anno è ora del 7,6 per cento, in aumento dal 5,6 per cento del DEF. A sua volta, la maggiore crescita nominale comporta un significativo abbassamento delle previsioni di indebitamento netto (deficit) delle Amministrazioni pubbliche. Nel 2021 si stima inoltre un tiraggio delle misure straordinarie di sostegno a lavoratori, famiglie e imprese inferiore alle valutazioni originarie, tanto che la previsione di deficit scende dall’11,8 per cento del PIL nel DEF al 9,4 per cento. I livelli di indebitamento netto previsti per i prossimi anni si abbassano anch’essi marcatamente, con una traiettoria che approda ad un deficit del 2,1 per cento nel 2024 contro una stima programmatica del 3,4 per cento nel DEF. Il più alto livello di PIL e il minor deficit fanno anche sì che il rapporto tra debito pubblico e prodotto non salga ulteriormente quest’anno, come previsto nel DEF, ma scenda invece al 153,5 per cento, dal 155,6 per cento nel 2020. Alla luce di questo migliorato quadro economico e finanziario e delle Raccomandazioni specifiche al Paese da parte del Consiglio UE, il Governo conferma l’impostazione di fondo della politica di bilancio illustrata nel DEF e su cui il Parlamento ha dato parere favorevole con le mozioni approvate il 22 aprile scorso.

Ipotizzando che il grado di restrizione delle attività economiche e sociali legato al Covid-19 si vada via via riducendo, l’intonazione della politica di bilancio resterà espansiva fino a quando il PIL e l’occupazione avranno recuperato non solo la caduta, ma anche la mancata crescita rispetto al livello del 2019. In base alle proiezioni aggiornate, si può prevedere che tale condizione sarà soddisfatta a partire dal 2024. Da quell’anno in poi, la politica di bilancio dovrà essere maggiormente orientata alla riduzione del disavanzo strutturale e a ricondurre il rapporto debito/PIL al livello precrisi (134,3 per cento) entro il 2030. La strategia di consolidamento della finanza pubblica si baserà principalmente sulla crescita del PIL stimolata dagli investimenti e dalle riforme previste dal PNRR. Nel medio termine sarà altresì necessario conseguire adeguati avanzi primari. A tal fine, si punterà a moderare la dinamica della spesa pubblica corrente e ad accrescere le entrate fiscali attraverso il contrasto all’evasione. Le risorse di bilancio verranno crescentemente indirizzate verso gli investimenti e le spese per ricerca, innovazione e istruzione. In coerenza con questo approccio, la manovra della Legge di bilancio 2022-2024 punterà a conseguire una graduale ma significativa riduzione dell’indebitamento netto dal 9,4 per cento previsto per quest’anno al 3,3 per cento del PIL nel 2024. Rispetto al DEF, l’obiettivo di deficit per il 2022 scende dal 5,9 per cento del PIL al 5,6 per cento e anche i deficit previsti per i due anni successivi sono inferiori a quelli prospettati nel DEF. Il sentiero programmatico per il triennio 2022-2024 consentirà di coprire le esigenze per le ‘politiche invariate’ e il rinnovo di svariate misure di rilievo economico e sociale, fra cui quelle relative al sistema sanitario, al Fondo di Garanzia per le PMI, all’efficientamento energetico degli edifici e agli investimenti innovativi. Si interverrà sugli ammortizzatori sociali e sull’alleggerimento del carico fiscale. L’assegno unico universale per i figli verrà messo a regime. In confronto al quadro tendenziale, il sentiero dell’indebitamento netto programmatico è superiore di oltre un punto percentuale di PIL a partire dal 2022. Come risultato del relativo impulso fiscale, la crescita del PIL prevista nello scenario programmatico è pari al 4,7 per cento nel 2022, 2,8 per cento nel 2023 e 1,9 per cento nel 2024. Risulta anche superiore rispetto al tendenziale la crescita dell’occupazione durante il triennio e scende di conseguenza il tasso di disoccupazione. La discesa del rapporto debito/PIL sarà più graduale in confronto allo scenario tendenziale, ma significativa, giacché si passerà dal 153,5 per cento previsto per quest’anno al 146,1 per cento nel 2024. In conclusione, il presente documento prospetta uno scenario di crescita dell’economia italiana e di graduale riduzione del deficit e del debito pubblico. L’intonazione della politica di bilancio rimane espansiva nei prossimi due anni e poi diventa gradualmente più focalizzata sulla riduzione del rapporto debito/PIL. La completa realizzazione del PNRR resta la grande scommessa per i prossimi anni, in un contesto mondiale che è forse il più complesso ed articolato della storia recente. È una scommessa che l’Italia può vincere con la coesione interna, il buon governo e un forte radicamento europeo”, conclude Franco.

Molte le questioni che emergono nel Def: a tutela del lavoro, vengono autorizzate nuove risorse per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga, per i fondi di solidarietà alternativi e per altre integrazioni salariali (3 miliardi nel 2021 e 0,1 miliardi nel 2022) e la corresponsione di un’indennità una tantum a favore dei lavoratori riconosciuta principalmente per i settori del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo, dello sport e dell’agricoltura (circa 3 miliardi nel 2021).

Tra i collegati previsti dal Governo figura anche un ddl di delega per la riforma del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (“Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38”). In sostanza per far fronte ai cambiamenti climatici e alle gelate a cui il settore agricolo deve far fronte. E un Ddl di delega sulla montagna.

Per quanto riguarda l’ambiente e l’energia, è in corso di approvazione da parte del Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica (CITE) la proposta di piano per la transizione ecologica. Il Piano ha come orizzonte temporale il 2050 e gli obiettivi generali da raggiungere sono coerenti con gli impegni internazionali ed europei che hanno nel 2030 il limite temporale. La proposta di piano si articola su cinque macro-obiettivi condivisi a livello europeo: 1) neutralità climatica; 2) azzeramento dell’inquinamento; 3) adattamento ai cambiamenti climatici; 4) ripristino della biodiversità e degli ecosistemi; 5) transizione verso l’economia circolare e la bioeconomia. Otto gli ambiti di intervento previsti, per i quali verranno costituiti appositi gruppi di lavoro: 1) decarbonizzazione; 2) mobilità sostenibile; 3) miglioramento della qualità dell’aria; 4) contrasto al consumo di suolo e al dissesto idrogeologico; 5) miglioramento delle risorse idriche e delle relative infrastrutture; 6) ripristino e rafforzamento della biodiversità; 7) tutela del mare; 8) promozione dell’economia circolare, della bioeconomia e dell’agricoltura sostenibile. Gli obiettivi da raggiungere sono corredati da un primo insieme di indicatori, condivisi anche a livello internazionale ed europeo, per la valutazione delle azioni previste.

Per sostenere la liquidità delle piccole e medie imprese e di quelle che operano nella filiera agricola sono stati rifinanziati gli appositi fondi di bilancio per la concessione di garanzie (complessivamente 3 miliardi nel 2021 e 0,1 miliardi nel 2022). Per l’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali sono stati autorizzati complessivamente 2,7 miliardi nel 2021 e 0,1 miliardi nel 2023 a beneficio dei lavoratori autonomi e professionisti, dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore culturale e dello spettacolo e delle imprese delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura e delle imprese armatoriali.

Rilevano, inoltre, il differimento al 31 agosto 2021 dei termini di sospensione dei versamenti dei carichi fiscali affidati agli agenti della riscossione, nonché le proroghe di altri adempimenti dell’amministrazione finanziaria (2,5 miliardi nel 2021) e l’estensione del limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili per l’anno 2021, che viene elevato a due milioni di euro (1,6 miliardi nel 2021).

A completamento della manovra di bilancio 2022-2024, il Governo dichiara inoltre quali collegati alla decisione di bilancio:

• DDL recante “legge quadro per le disabilità”.

• DDL di revisione del Testo Unico dell’ordinamento degli enti locali.

• DDL delega riforma fiscale.

• DDL delega riforma giustizia tributaria.

• DDL riordino settore dei giochi.

• DDL su revisione organica degli incentivi alle imprese e potenziamento, razionalizzazione, semplificazione del sistema degli incentivi alle imprese del Mezzogiorno”.

• DDL su disposizioni per lo sviluppo delle filiere e per favorire l’aggregazione tra imprese.

• DDL di revisione del d. lgs. 10 febbraio 2010, n. 33 (codice della proprietà industriale).

• DDL per l’aggiornamento e il riordino della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

• DDL in materia di titoli universitari abilitanti (cd. DDL “lauree abilitanti”), AC2751 – AS2305.

• DDL “Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo”, AS2318.

• DDL recante misure di attuazione del Patto per la salute 2019-2021 e per il potenziamento dell’assistenza territoriale.

• DDL “delega recante principi e criteri direttivi per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288”.

• DDL “Delega al Governo per il coordinamento e il graduale aggiornamento della fascia anagrafica di riferimento delle politiche giovanili nonché misure per la promozione dell’autonomia e dell’emancipazione dei giovani”.

• DDL di delega per la riforma del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (“Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38”).

• DDL “Sistema degli interventi a favore degli anziani non autosufficienti”.

• DDL “Legge sulla montagna”.

• DDL in materia di riforma della magistratura onoraria.

• DDL “Valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca”.

• DDL “Legge annuale sulla concorrenza 2021”.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica in PDF la Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2021 che ha avuto il disco verde di Palazzo Chigi:

DEF 2021 CDM




Agricoltura di montagna, Rolfi: sarà al centro della prossima programmazione agricola

“Il futuro è legato a multifunzionalità, comunicazione e legame con il territorio. L’agricoltura di montagna è essenziale perché crea economia in zone difficili, prevenendo il dissesto e lo spopolamento. Per questo sarà al centro della prossima programmazione agricola, con linee di finanziamento dedicate e premialità nei bandi”. Lo ha detto l’assessore regionale lombardo all’Agricoltura Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, che, oggi, è stato a Tremosine (BS) in Alto Garda per visitare alcune realtà produttive d’alta quota: Alpe del Garda e le aziende agricole Facchini e Prione.

“L’agroalimentare – ha aggiunto l’assessore – è un fattore di attrattività sempre più importante. I turisti cercano esperienze sensoriali e la scoperta di storia, sapori e tradizioni. Per questo vogliamo che le realtà agricole siano attrezzate all’accoglienza e nell’ambito comunicativo facendo rete e diventano ambasciatrici dei territori grazie allo sviluppo in chiave sostenibile”.

“Ringraziamo l’assessore Rolfi – afferma Fabio Perini, presidente di Confcooperative FedAgriPesca Lombardia – per la sua visita alla cooperativa Alpe del Garda e per la sua generale vicinanza alle realtà cooperative di montagna. La cooperazione è un attore essenziale per lo sviluppo del territorio, e questo è ancor più vero nelle aree di montagna, che spesso rappresentano l’unico modo di garantire l’attività di impresa, grazie alla loro capacità di sviluppare sinergie, economie e affrontare insieme le difficoltà”.

La Cooperativa Alpe del Garda, costituita nel 1980, rappresenta tutt’oggi un punto di riferimento per tutti gli agricoltori dell’Alto Garda. Alpe del Garda, oltre al caseificio, nel quale vengono prodotti diversi formaggi, dispone anche di uno spaccio di vendita con annessa macelleria, di un magazzino vendita materiali per l’agricoltura, di un’azienda agricola di allevamento bovini e di due agriturismi, che impegnano la cooperativa in diverse iniziative come l’organizzazione di visite, attività didattiche e degustazioni.

“La cooperativa Alpe del Garda – ha concluso Marco Menni, presidente di Confcooperative Brescia – è un esempio virtuoso di quello che è il ruolo della cooperazione, soprattutto nelle aree di montagna, grazie alla sua capacità di coniugare la produzione di un’ampia gamma di formaggi tipici di qualità, alla cura del territorio e alle varie attività turistico-ricreative. È un punto di riferimento per il territorio e promotore allo stesso tempo di molteplici processi di sviluppo”.




Agricoltura: approvato il riparto del fondo nazionale montagna

In Conferenza Stato-Regioni è stato approvato il riparto degli oltre 9 milioni di euro del Fondo Nazionale per la montagna per l’annualità 2020. Gli importi sono erogati alle Regioni e vanno ad incrementare i Fondi regionali destinati ai comuni montani. Il territorio maggiormente interessato è quello della Sardegna, a cui spettano oltre 940mila euro, a cui seguono il Piemonte (777mila euro), la Lombardia (755mila euro), la Calabria (752mila euro) e la Campania(710mila euro) sino ai 141mila euro destinati alla Valle d’Aosta.

 

“Dobbiamo valorizzare la ricchezza espressa dalla diversità e peculiarità dei diversi territori italiani – dichiara il Sottosegretario alle Politiche Agricole, Giuseppe L’Abbate – La salvaguardia e il sostegno alle aree montane rivestono carattere di preminente interesse nazionale e sono un valore costituzionale. Per superare i confini imposti dalla montagna, autonomia e solidarietà non possono essere disgiunte. Concetti ricordati dallo stesso Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio all’Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani dello scorso ottobre. Il Mipaaf continua il proprio massimo impegno a tutela dei territori montani – conclude L’Abbate – che, con le comunità locali, rappresentano un presidio ambientale strategico per l’Italia intera”.




E.Romagna: in montagna i Consorzi di bonifica in prima linea nella messa in sicurezza del territorio

Quasi 700 interventi realizzati nel 2019 per la messa in sicurezza del territorio appenninico da Piacenza a Rimini, con un investimento complessivo di oltre 21 milioni di euro, di cui quasi 15 milioni di euro provenienti dai contributi riscossi dai consorzi di bonifica nelle stesse aree montane e reinvestiti per opere di difesa del suolo contro il dissesto idrogeologico.

 

È il positivo bilancio che emerge dal check up sull’attività dei 7 consorzi di bonifica dell’Emilia-Romagna che operano nelle zone appenniniche, su una superficie di circa 1,2 milioni di ettari, resi noti oggi nel corso dei lavori della Conferenza della montagna, l’annuale appuntamento per fare il punto sullo stato di attuazione della legge regionale 7/2012 che impone agli enti di bonifica di destinare la quasi totalità delle risorse derivanti dalla riscossione dei tributi nelle aree montane agli interventi per la messa in sicurezza del territorio, ad eccezione di una piccola quota rappresentata dalle spese per il funzionamento dei consorzi.

 

All’incontro, che si è svolto in modalità online nel rispetto delle regole anti-Covid, hanno partecipato gli assessori regionali all’Agricoltura, Alessio Mammi, e alla Montagna, Barbara Lori. Insieme a loro il presidente dell’Associazione nazionale bonifiche dell’Emilia-Romagna, Massimiliano Pederzoli, oltre ai rappresentanti della delegazione regionale dell’Uncem (Ente nazionale comuni comunità ed enti montani).

 

 

Secondo i dati forniti dall’Anbi Emilia-Romagna nel 2019 la contribuenza di montagna è ammontata a 19 milioni 160 mila euro; di questa somma circa 15 milioni di euro, pari al 78% del totale incassato dai consorzi di bonifica a titolo di contributo, sono stati appunto reinvestiti nella messa in sicurezza del territorio. A questo importo vanno poi aggiunti altri 6 milioni messi a disposizione da Regione e Comuni, per un investimento complessivo di oltre 21 milioni di euro.

 

“Nel 2019 è stato raggiunto un risultato senza precedenti, a tutto vantaggio dell’Appennino e di chi lo vive- affermano gli assessori Lori e Mammi con l’assessora all’Ambiente, Irene Priolo-. È l’esito del prezioso lavoro di squadra tra Regione, Consorzi e Unioni di Comuni che, con una scelta lungimirante, ha permesso di reinvestire nella sicurezza della montagna quasi il 78% delle risorse del tributo di bonifica raccolto in questo territorio. Un traguardo di rilievo che rappresenta un punto di arrivo e al tempo stesso di ripartenza, nell’ottica di un crescente impegno nel campo della prevenzione del dissesto idrogeologico e per lo sviluppo futuro delle aree interne della nostra regione”.

 

 

I dati consorzio per consorzio 

 

Questo il dettaglio dei contributi incassati e delle risorse reinvestite da ciascun consorzio. La prima cifra tra parentesi si riferisce all’importo della contribuenza reinvestita in Appennino, la seconda al numero di cantieri attivati. Consorzio di bonifica di Piacenza (1.296.736 euro, 73 interventi); Consorzio della Bonifica Parmense (2.421.071, 246 opere); Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale (2.365.724 euro, 95 lavori); Consorzio della Bonifica Burana (1.277.601 euro, 39 cantieri); Consorzio della Bonifica Renana (2.954.514 euro, 78 interventi); Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale (2.285.304 euro; 56 opere) e Consorzio di Bonifica della Romagna (2.328.498 euro; 104 lavori).

 

Fin qui la fotografia 2019. Tuttavia, se si allarga lo sguardo all’ultimo periodo, ciò che emerge con tutta evidenza dall’esito del monitoraggio è che anno dopo anno cresce la percentuale dei contributi montani reinvestiti dalle bonifiche nella lotta contro frane e dissesto idrogeologico, nonché il numero complessivo dei lavori completati. Si è infatti passati dal 66,2% del 2016, primo anno di applicazione dei nuovi piani di classifica e del nuovo sistema di calcolo del contributo, al 78% – appunto – del 2019, con un balzo in avanti di 12,8 punti percentuali. Nello stesso periodo i cantieri finanziati sono saliti da 419 a 690 (+60,7%).

 

 

Insieme agli enti locali per programmare meglio cantieri e interventi

I prossimi passi da affrontare per dare ancora maggiore efficacia agli interventi di prevenzione e lotta al dissesto nelle aree appenniniche riguardano la necessità di un maggiore coordinamento tra Consorzi di bonifica, Regione ed enti locali nella programmazione delle opere. Un primo terreno di collaborazione in questa direzione riguarda la possibilità di stipulare convenzioni per affidare ai Consorzi la gestione del reticolo idrografico minore, come prevede la normativa regionale e come si è cominciato a fare in qualche provincia.

 

Importante anche il lavoro di condivisione di dati, informazioni e progettualità sulle opere da realizzare, in sintonia con il nuovo ruolo che va assumendo l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile.

 

Per il futuro, è stato sottolineato a più riprese durante i lavori della conferenza, diventa sempre più importante la capacità di coordinare gli interventi e integrare le risorse messe in campo dai consorzi di bonifica con i finanziamenti regionali, nazionali, ma anche europei.

 

Oltre 24 milioni dalla Regione per aprire 252 cantieri nel 2020

Sono 24,5 i milioni di euro messi a disposizione della Regione che hanno finanziato 252 cantieri nel 2020 per la messa in sicurezza dell’Appennino.

La quota di gran lunga più significativa, pari a 21 milioni di euro per 220 opere, deriva dal Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020, nell’ambito degli interventi sulla prevenzione del dissesto e per la tutela del potenziale produttivo agricolo.

Altri 5 cantieri, per circa 660 mila euro, sono stati investiti per il potenziamento delle infrastrutture.

Inoltre, con ordinanze della Protezione civile regionale, sono stati programmati sempre nel 2020 altri 31 interventi, per un importo di complessivo di 1 milione e 700 mila euro.

Infine, 1 milione di euro di fondi regionali sono stati stanziati per l’avvio di 16 cantieri di manutenzione e lavori urgenti in base alla legge 42/84 sulla bonifica.




MANOVRA, ECCO GLI EMENDAMENTI ‘AGRICOLI’ SEGNALATI

Qui di seguito Agricolae pubblica gli emendamenti segnalati in ambito agricolo, agroalimentare, della pesca e della forestazione

EMENDAMENTI SEGNALATI

ACCISE GASOLIO

ART. 2.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019 si applicano le disposizioni concernenti le agevolazioni in materia di accisa sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto di cui all’articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei territori montani colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come previsto dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018.

Conseguentemente, all’articolo 90, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 200 milioni;
   b) sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 350 milioni.
2. 2. Caretta, Luca De Carlo, Ciaburro, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Aliquota IVA sui prodotti da riciclo e riuso)

  1. Alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla parte II-bis, dopo il numero 1-ter sono aggiunti i seguenti:
«1-quater) materie prime, semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami ovvero dal riuso di semilavorati o di prodotti finiti;
1-quinquies) compostato derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 3-bis.
(Riduzione dell’accisa sui carburanti di 2 centesimi al litro)

  1. A decorrere dal 1o luglio 2019 e fino al 31 dicembre 2020 l’aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonché l’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all’Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono fissate nelle misure sottoindicate:
   a) benzina e benzina con piombo: euro 708,4 per mille litri;
   b) gasolio usato come carburante: euro 597,4 per mille litri.

2. Qualora dal monitoraggio delle entrate da accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo nonché sul gasolio usato come carburante, in applicazione del comma 1, emerga il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie, stimate in 465 milioni di euro per l’anno 2019 e di 930 milioni di euro per l’anno 2020, il Ministro dell’economia e delle finanze con proprio decreto determina i conseguenti aggiornamenti delle aliquote.

Conseguentemente:
   all’articolo 19, comma 20, sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 con le seguenti: per l’anno 2021;
   

PICCOLI BIRRIFICI

Art. 3-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

  1. All’articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 514, le parole: «in euro 3» sono sostituite dalle seguenti: «in euro 2,98»;
   b) dopo il comma 514, è inserito il seguente:
«514-bis. Al fine di valorizzare i piccoli birrifici indipendenti che rappresentano una realtà produttiva molto dinamica e ad alto livello qualitativo, all’articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, il comma 3-bis è sostituito con il seguente:
3-bis. Ai piccoli birrifici indipendenti, sotto i 60.000 hl si applica l’aliquota di cui all’Allegato I, sezione Alcole e bevande alcoliche, relativa alla voce Birra, ridotta del 30 per cento. Il pagamento delle accise avviene dopo l’emissione della fattura di vendita con l’uscita del prodotto dallo stabilimento.».

Conseguentemente, all’articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l’anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020 con le seguenti: di 245 milioni di euro per l’anno 2019, e di 395 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020.
3. 011. Saltamartini, Andreuzza, Bazzaro, Binelli, Colla, Dara, Patassini, Pettazzi, Piastra, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

CARBON IVA ED ENERGIA

Art. 4-bis.
(Eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi identificati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)

  1. Entro il 1o luglio 2019 il Ministero dell’economia e delle finanze presenta d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto un programma esecutivo per l’eliminazione a partire dal 1o gennaio 2020 dei sussidi ambientalmente dannosi identificati nel «Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli» di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
2. I risparmi di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all’articolo 1 comma 431 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2019 e in anticipazione del comma 1 del presente articolo, sono eliminati tutti i regimi di favore alle accise sui combustibili fossili. È istituito un fondo per il credito di imposta per investimenti in riduzione dell’impatto ambientale nei settori coinvolti dal taglio degli sconti; il predetto fondo è alimentato, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con parte dei risparmi derivanti dalla misura di cui al presente comma per i primi tre anni.

Art. 4-ter.
(Ridefinizione delle accise sulla base delle emissioni-serra)

  1. Entro il 1o luglio 2019, in base a tabelle elaborate dell’Enea che tengono conto delle emissioni di gas climalteranti legate ai comuni utilizzi dei prodotti energetici attraverso le tecnologie più diffuse, il Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ridefinisce le aliquote delle accise sul consumo finale di prodotti energetici per renderle proporzionati alle emissioni di gas serra medie relative al consumo di tali prodotti. Il valore di tali aliquote, per unità di emissione, sarà stabilito per il 2019 in misura tale da mantenere invariato il gettito complessivo.
2. Dal 2020 il valore per unità di emissione delle accise dei prodotti energetici sarà pari al valore di mercato dei permessi ad emettere CO2 nell’ambito del sistema europeo ETS e comunque non inferiore a 30 euro/T di CO2. Tale valore minimo sarà aumentato di 2 euro/T all’anno per 5 anni.
3. Le maggiori entrate di cui al presente articolo alimentano il Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all’articolo 1 comma 431 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 4-quater.
(Carbon-IVA)

  1. Entro il 1o ottobre 2019 il Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base di tabelle statistiche relative ai processi produttivi standard di tutte le categorie merceologiche rilevanti, propone un progetto di «definizione dell’IVA, a parità di gettito atteso, sulla base delle emissioni di gas-serra relative alla produzione e al consumo dei beni.
4. 01. Magi.

SUGAR TAX E IMPOSTA SU BEVANDE AD ALTO CONTENUTO DI ZUCCHERO

Art. 6-bis.
(Semplificazioni in materia di Irap)

  1. All’articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«1-ter. Non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell’imposta nel caso di lavoratore autonomo con volume d’affari non superiore a 100 mila euro, qualora le spese per personale dipendente, consulenze a terzi e beni strumentali non eccedano complessivamente il 50 per cento dei compensi percepiti e comunque nell’attività non venga impiegato più di un lavoratore dipendente a tempo pieno ovvero due a tempo parziale».

2. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all’elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all’articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione sono modificati, soppressi o ridotti, con l’esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente o autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell’ambiente, a decorrere dall’anno successivo all’entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l’attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
3. Ove le risorse individuate nel comma 2 non risultino sufficienti a copertura degli oneri derivanti dal comma 1, è istituita l’imposta sul consumo di bevande ad alto contenuto di zuccheri aggiunti, il cui gettito viene destinato, per quanto occorra, ai predetti fini.
4. L’imposta sul consumo di bevande ad alto contenuto di zuccheri aggiunti di cui al comma 3 si applica nelle seguenti misure:
a) mezzo centesimo di euro per grammo di zucchero aggiunto superiore ai cinque grammi ed inferiore ai dieci grammi su 100 millilitri di bevanda;
b) un centesimo di euro per grammo di zucchero aggiunto superiore ai dieci grammi per 100 millilitri di bevanda.

5. L’obbligazione tributaria sorge al momento della fabbricazione ovvero della importazione. L’imposta è esigibile all’atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato.
6. È obbligato al pagamento dell’imposta:
a) il produttore o il distributore o il commerciante all’ingrosso, in solido tra loro;
b) relativamente all’importazione, il debitore dell’obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all’importazione.

7. Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del contenzioso relativi all’imposta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
8. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative dell’imposta, ivi compresi gli obblighi dichiarativi e di versamento, nonché eventuali casi di esonero. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli possono essere individuate ulteriori modalità di attuazione della disciplina.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 7 si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 8.
10. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi da 3 a 8 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
6. 01. La VI Commissione.

Art. 88-bis.
(Sugar tax)

  1. In via sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021 è istituita l’imposta sul consumo di bevande ad alto contenuto di zuccheri aggiunti, il cui gettito viene destinato, per quanto occorra, ai predetti fini.
2. L’imposta sul consumo di bevande ad alto contenuto di zuccheri aggiunti di cui al comma 1 si applica nelle seguenti misure:
a) mezzo centesimo di euro per grammo di zucchero aggiunto superiore ai cinque grammi ed inferiore ai dieci grammi su 100 millilitri di bevanda;
b) un centesimo di euro per grammo di zucchero aggiunto superiore ai dieci grammi per 100 millilitri di bevanda.

3. L’obbligazione tributaria sorge al momento della fabbricazione ovvero della importazione. L’imposta è esigibile all’atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato.
4. È obbligato al pagamento dell’imposta:
a) il produttore o il distributore o il commerciante all’ingrosso, in solido tra loro;
b) relativamente all’importazione, il debitore dell’obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all’importazione.

5. Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del contenzioso relativi all’imposta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
6. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative dell’imposta, ivi compresi gli obblighi dichiarativi e di versamento, nonché eventuali casi di esonero. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli possono essere individuate ulteriori modalità di attuazione della disciplina.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 6.
8. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi da 1 a 6 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
b) all’articolo 90 sopprimere il comma 2;
6. 09. Ruocco, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Trano.

ALIQUOTA RIDOTTA PER PRODOTTI AGRICOLI E ITTICI

Art. 8-ter.

  1. Alla Tabella A – Parte I [Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta] Prodotti agricoli ed ittici – del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 sono soppressi i seguenti numeri:
6) grasso di volatili non pressato né fuso, fresco o refrigerato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05);
42) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v.d. 24.01);

2. Alla Tabella A – Parte II – Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 18) sono soppresse le parole: materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica;
3. Alla Tabella A – Parte III [Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta] Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento sono soppressi i seguenti numeri:
9) grasso di volatili non pressato né fuso, fresco, refrigerato, salato o in salamoia, secco, affumicato, congelato o surgelato (v.d. ex 02.05);
20-bis) tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato;
127-decies) francobolli da collezione e collezioni di francobolli.
8. 016. Martinciglio, Misiti, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D’Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Sodano, Trizzino, Zennaro.

REDDITI FONDIARI

Art. 9-bis.
(Redditi fondiari percepiti)

  1. Al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l’imputazione dei redditi fondiari, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «I redditi» sono aggiunte le seguenti: «, percepiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa,»;
   b) le parole: «ad uso abitativo» e le parole: «dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore» sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Ove le risorse individuate nel comma 2 non risultino sufficienti a copertura degli oneri derivanti dal comma 1, è istituita l’imposta sul consumo di bevande ad alto contenuto di zuccheri aggiunti, il cui gettito viene destinato, per la metà del suo importo, ai predetti fini.
4. L’imposta sul consumo di bevande ad alto contenuto di zuccheri aggiunti di cui al comma 3 si applica nelle seguenti misure:
   a) mezzo centesimo di euro per grammo di zucchero aggiunto superiore ai cinque grammi ed inferiore ai dieci grammi su 100 millilitri di bevanda;
   b) un centesimo di euro per grammo di zucchero aggiunto superiore ai dieci grammi per 100 millilitri di bevanda.

5. L’obbligazione tributaria sorge al momento della fabbricazione ovvero della importazione. L’imposta è esigibile all’atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato.
6. È obbligato al pagamento dell’imposta:
   a) il produttore o il distributore o il commerciante all’ingrosso, in solido tra loro;
   b) relativamente all’importazione, il debitore dell’obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all’importazione.

7. Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del contenzioso relativi all’imposta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
8. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative dell’imposta, ivi compresi gli obblighi dichiarativi e di versamento, nonché eventuali casi di esonero. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli possono essere individuate ulteriori modalità di attuazione della disciplina.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 7 si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 8.
10. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi da 3 a 8 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
9. 016. Ruocco, Gusmeroli.

TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA DELLE AZIENDE

«Art. 10.

  1. A decorrere dall’anno 2019, al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano nella misura del 150 per cento anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ovvero entro il 31 dicembre dell’anno successivo a condizione che entro la data del 31 dicembre dell’anno in corso il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
2. La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
3. Per i soggetti che, nel medesimo periodo indicato nel comma 1, beneficiano della maggiorazione di cui al comma 1 e che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato 6 annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.
4. Ai fini della fruizione dei benefìci di cui ai commi 1 e 3, l’impresa è tenuta a produrre la documentazione di cui all’articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
5. Resta ferma l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 93, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Resta ferma, inoltre, l’applicazione delle disposizioni in materia di investimenti sostitutivi previste dall’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
6. La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 21, comma 1.
10. 14. Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Rampelli.

CONTRIBUTO ECOLOGICO

Art. 11-bis.
(Istituzione del contributo ecologico)

  1. A partire dal 1o gennaio 2019 al fine di promuovere l’attuazione di politiche e misure per lo sviluppo sostenibile e per la green economy è istituito un contributo ecologico per favorire il perseguimento di un progressivo contenimento delle emissioni di anidride carbonica (CO2) nonché dei gas climalteranti, derivanti dal consumo di combustibili fossili impiegati in processi di combustione.
2. Il contributo ecologico di cui al comma 1 è stabilito in 20 euro per tonnellata di CO2 prodotta.
3. Il contributo ecologico è ricalcolato ogni due anni sulla base dei seguenti criteri:
   a) se la riduzione delle emissioni di CO2 è stata superiore a quella prevista dagli accordi sottoscritti in ambito europeo e internazionale, il contributo ecologico di cui alla comma 2 è diminuito a 10 euro per tonnellata di CO2 prodotta;
   b)  se la riduzione delle emissioni di CO2 è stata inferiore a quella necessaria a rispettare i predetti accordi, il contributo di cui comma 2 è aumentato ad almeno 30 euro per tonnellata di CO2 prodotta.

4. Il contributo ecologico è versato, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base dei quantitativi impiegati nell’anno precedente. Il versamento a saldo si effettua alla fine del primo trimestre dell’anno successivo unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione annuale con i dati dei quantitativi impiegati nell’anno precedente, nonché al versamento della prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, delle rate successive. In caso di cessazione dell’impianto nel corso dell’anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati nei due mesi successivi.
5. In caso di inosservanza dei termini di versamento previsti al comma 4 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo dell’imposta dovuta, fermi restando i princìpi generali stabiliti dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Per ogni altra inosservanza delle disposizioni del medesimo comma 4 si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 50 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
6. Le maggiori entrate derivanti dall’attuazione del presente articolo sono destinate:
   a)  alla riduzione delle imposte sul reddito delle persone e delle imprese;
   b)  a favorire attraverso contributi gli investimenti in efficienza energetica nei settori interessati dalla green economy;
   c)  ai progetti di recupero e riqualificazione ambientale.
11. 031. Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.

CREDITO IMPOSTA PER FITOSANITARI IN AGRICOLTURA BIO

Art. 13-bis.
(Credito d’imposta per l’acquisto di prodotti fitosanitari per l’agricoltura biologica)

  1. A decorrere dall’anno 2019 è concesso un credito di imposta nella misura del 40 per cento delle spese per gli acquisti sostenuti, e comunque non superiore a 5.000 euro l’anno, per l’acquisto da parte delle imprese agricole di prodotti fitosanitari ammessi in agricoltura biologica, di cui all’articolo 5 del Regolamento n. 889/2008, della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli.
2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
3. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019.
4. Per la verifica della corretta fruizione del credito d’imposta, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e l’Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 5.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni applicative necessarie alla attuazione del credito di imposta, ivi comprese le modalità di verifica e controllo delle spese sostenute e della coerenza delle stesse con le previsioni di cui ai precedenti commi nonché le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione dell’importo di cui l’impresa abbia fruito indebitamente.
6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo effettua gli adempimenti conseguenti ai regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti compatibili con il mercato interno.
7. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 90, comma 2, della presente legge.
13. 06. Benedetti.

Dopo l’articolo 13, aggiungere il seguente:

RICERCA E SVILUPPO SETTORE AMBIENTALE

Art. 13-bis.
(Fondo per investimenti in ricerca e sviluppo nel settore ambientale)

  1. A decorrere dal 2019 è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo denominato «Fondo per investimenti in ricerca e sviluppo nel settore ambientale» di seguito denominato «Fondo» con una dotazione iniziale di 1 miliardo di euro annui per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021, finalizzato all’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti privati che investono in ricerca e sviluppo nei settori:
   a) delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nell’ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell’ambiente per la salvaguardia dell’assetto idrogeologico e per le bonifiche ambientali, nonché nella prevenzione del rischio sismico;
   b) dei processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero di servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell’inquinamento e dell’uso delle risorse nell’arco dell’intero ciclo di vita;
   c) della pianificazione di interventi nell’ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni hardware e software che consentano di ottimizzare i consumi, e della domotica;
   d) dello sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano un monitoraggio più attento della rete idrica;
   e) della progettazione di nuovi sistemi di mobilità ecologici e sostenibili, anche attraverso la definizione di processi che possano ottimizzare la logistica dell’ultimo miglio e le attività di trasporto proprie delle compagnie private in aree urbane, tenendo in considerazione il traffico generato la congestione, l’inquinamento e il dispendio energetico.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì al fine di sostenere la nascita di nuove imprese operanti nei settori delle tecnologie innovative e favorire la valorizzazione e il trasferimento del patrimonio di conoscenza scientifica e tecnologica presente nel sistema della ricerca pubblica e privata per incrementare lo sviluppo economico, compresi gli spin off accademici, al fine di sviluppare processi di ricerca comuni tra imprese, università e centri di ricerca. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 1. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, all’articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 con le seguenti: 8.000.
13. 010. Gelmini, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D’Attis, Cannizzaro, D’Ettore, Pella, Paolo Russo.

Art. 88-bis.
(Soppressione di sussidi ambientalmente dannosi)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento», il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l’esclusione dell’acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.
3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
16. 66. Fornaro, Fassina, Pastorino.

Al comma 2, dopo le parole: del dissesto idrogeologico inserire le seguenti: delle bonifiche.
16. 6. Lucchini, Binelli, Parolo, Benvenuto, Raffaelli, Gobbato, D’Eramo, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

Al comma 2 dopo le parole: dei beni culturali e ambientali aggiungere le seguenti: nonché all’istituzione di Osservatori ambientali in aree d’uso o d’interesse militare con funzione di consulenza per le regioni dove insistono poligoni militari all’aperto, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
16. 2. Corda, Galantino, Aresta, Chiazzese, Dall’Osso, Del Monaco, D’Uva, Ermellino, Frusone, Iorio, Iovino, Giovanni Russo, Roberto Rossini, Traversi, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D’Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di consentire la realizzazione di opere funzionali al contrasto del rischio idrogeologico dei territori percorsi dagli incendi è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Con i decreti di cui al comma 3, previa intesa con la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è effettuata la ripartizione delle risorse attribuendo precedenza ai contesti maggiormente critici sul territorio nazionale.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 15.000.000;
2020: – 15.000.000;
2021: – 15.000.000.
16. 5. Ziello, Lucchini, Binelli, Parolo, Benvenuto, Raffaelli, Gobbato, D’Eramo, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

SPESE VETERINARIE

Art. 14-bis.
(Detrazioni fiscali per spese veterinarie)

  1. All’articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:
«c-bis) le spese veterinarie superiori a euro 60 e fino all’importo di euro 1.060.

Conseguentemente, dopo l’articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.
(Soppressione di un sussidio ambientalmente dannoso concernente i prodotti fitosanitari)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento», il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.
14. 012. Brambilla, Pella, Frassinetti, Spessotto, Ferri, Prestipino, Occhionero, Zanella, Saccani Jotti, Fitzgerald Nissoli, Siracusano, Biancofiore, Bond, Della Frera, Fatuzzo, Minardo, Ciampi.

PIANO CONTRASTO DISSESTO IDROGEOLOGICO E CAMBIAMENTI CLIMATICI

Art. 15-bis.
(Piano per il contrasto al dissesto idrogeologico)

  1. Per accelerare gli interventi integrati di messa in sicurezza del territorio, rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, e per l’adattamento ai cambiamenti climatici, sono stanziati 3.000 milioni di euro per ciascun anno del quinquennio 2019-2023.
2. Gli interventi prioritari sono individuati dalla direzione generale competente del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con le regioni, sentiti gli enti locali, le autorità di bacino, le Agenzie regionali dell’ambiente, l’Ordine nazionale dei geologi, e il Dipartimento della protezione civile. Le risorse possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale.
3. Le risorse del Fondo sono aggiuntive ai cofinanziamenti europei e alle risorse già previste dalla normativa nazionale vigente, destinate agli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico e di messa in sicurezza del territorio.
4. Le risorse di cui alla presente articolo, possono essere destinate anche al finanziamento, previa demolizione del manufatto, di misure incentivanti volte a favorire la delocalizzazione di immobili e di infrastrutture potenzialmente pericolosi e situati in aree ad elevato rischio idrogeologico.
5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell’economia sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono individuate le agevolazioni statali anche di carattere fiscale, volte a favorire, le delocalizzazioni di cui al comma 4. Dette agevolazioni sono cumulabili con eventuali incentivi previsti dagli enti territoriali per le medesime finalità.
6. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all’elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La riduzione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l’attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
15. 05. Prestigiacomo, Gelmini, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Occhiuto, Mandelli, D’Attis, Cannizzaro, D’Ettore, Pella, Paolo Russo.

ESENZIONI AREE COLPITE DA SISMA

Art. 19-bis.
(Esenzione imposta insegne e occupazione suolo pubblico per attività commerciali aventi sede nell’area del cratere interessata dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

  1. Non è dovuta l’imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi e la tassa di occupazione per gli spazi ed aree pubbliche ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per le attività con sede legale o operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
2. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare, d’intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

Conseguentemente, il Fondo di cui all’articolo 90, comma 2, è ridotto di 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019.
19. 063. Berardini, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D’Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.

Art. 19-bis.
(Esenzione dall’applicazione dell’imposta per insegne e occupazione di suolo pubblico per attività commerciali aventi sede nell’area del cratere interessata dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

  1. L’imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi e la tassa di occupazione per gli spazi ed aree pubbliche ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 non è dovuta per le attività con sede legale o operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
2. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare, d’intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge dispone le modalità di attuazione della presente norma.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite massimo di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall’articolo 90, comma 2 della presente legge.
19. 016. Berardini, Zennaro, Gabriele Lorenzoni, Terzoni.

Art. 19-bis.
(Esenzione dall’applicazione dell’imposta per insegne e occupazione di suolo pubblico per attività commerciali aventi sede nell’area del cratere interessata dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

  1. L’imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi e la tassa di occupazione per gli spazi ed aree pubbliche ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 non è dovuta per le attività con sede legale o operativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
2. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare, d’intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite massimo di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
19. 066. Berardini, Zennaro, Gabriele Lorenzoni, Terzoni, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D’Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino.

INCREMENTO TURISMO

Art. 9-bis.
(Credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive)

  1. Il credito di imposta di cui all’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto anche per i periodi d’imposta successivi al 2018, entro il limite di 240 milioni annui.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:

2019:
CP: – 240.000.000;
CS: – 240.000.000.

2020:
CP: – 240.000.000;
CS: – 240.000.000.

2021:
CP: – 240.000.000;
CS: – 240.000.000.
19. 039. Zucconi, Fidanza, Silvestroni, Lucaselli, Ferro.

INVESTIMENTI MEZZOGIORNO

Art. 20-bis.
(Rifinanziamento credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)

  1. All’articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020. Conseguentemente, la dotazione finanziaria di cui al comma 108 dello stesso articolo è incrementata di 600 milioni di euro per l’anno 2020».
2. Al predetto onere si provvede, per un valore corrispondente, mediante ricorso alle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rifinanziate dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208.
3. Ai fini dell’attuazione del presente articolo, il Comitato interministeriale per la programmazione economica è autorizzato ad operare le necessarie azioni di rimodulazione delle assegnazioni del Fondo.
20. 09. Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D’Attis, Cannizzaro, D’Ettore, Pella, Paolo Russo, Fiorini, Bond.

CORPO FORESTALE

Art. 30-bis.
(Transiti del personale già appartenente al disciolto Corpo forestale dello Stato)

  1. Il personale in servizio nell’Arma dei carabinieri e nel Corpo della Guardia di finanza, già appartenente al disciolto Corpo forestale dello Stato, può presentare domanda per il transito, previa ricognizione dei posti disponibili e tenuto conto del rispettivo fabbisogno, in altra amministrazione statale tra quelle individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’interno, della difesa e della giustizia, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono definiti i criteri e le modalità da applicare alle procedure di transito, compresi il numero e il ruolo del personale da destinare alle amministrazioni di assegnazione, senza pregiudizio per le facoltà assunzionali di queste ultime previste dalla legge. Le relative domande dovranno essere presentate nei venti giorni successivi alla pubblicazione dello stesso decreto. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le medesime modalità di cui al comma 1, sono individuate le risorse finanziarie da trasferire dalle amministrazioni di appartenenza a quelle destinatarie.
3. Il personale di cui al comma 1 dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza all’atto del transito in altra amministrazione statale cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva. In caso di transito in altra Forza di polizia, si applica l’articolo 864, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
4. Il periodo di servizio maturato nelle amministrazioni di provenienza è valido ad ogni effetto giuridico ed economico. Al personale transitato è dovuta la corresponsione della differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
5. Al fine di salvaguardare i livelli di presidio dell’ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare, il transito del personale in servizio nell’Arma dei carabinieri avviene per aliquote non superiori a trecento unità annue, stabilite con decreto del Ministro della difesa, sentiti i Ministri interessati, e nel limite delle facoltà assunzionali straordinarie destinate alla specialità e concesse nell’anno di riferimento, secondo un criterio di priorità per il personale più anziano in ruolo. Il transito nell’amministrazione di cui all’articolo 24 della legge 1o aprile 1981, n. 121, avviene nel solo anno 2019, in extraorganico, e in un contingente massimo di trecento unità.
6. Per l’anno 2019, e in relazione all’esercizio della facoltà di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzata, con le modalità di cui all’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’assunzione straordinaria di un contingente massimo di trecento unità nei ruoli base dell’Arma dei carabinieri, nel limite della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a decorrere dal 1o dicembre.
7. Agli oneri derivanti dalle assunzioni straordinarie di cui al comma 6, pari a un importo massimo di euro 614.863 per l’anno 2019, 10.345.659,5 per l’anno 2020, 12.465.162 per l’anno 2021, 12.465.162 per l’anno 2022, 12.465.162 per l’anno 2023, 12.501.106,5 per l’anno 2024, 12.896.496 a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8. L’assunzione straordinaria degli ulteriori contingenti massimi di cui al comma 5, ove necessaria in relazione all’esercizio della facoltà di cui al comma 1, sarà autorizzata con successivi provvedimenti normativi.
30. 04. Pagani, De Micheli, Madia.

ACCISE TABACCHI

Art. 41-bis.
(Accise sui tabacchi)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2019 le variazioni della tassazione sui tabacchi di cui all’articolo 5 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono stabilite in misura tale da assicurare un gettito su base annua, rispetto ai 125 milioni di euro previsti dall’anno 2018, non inferiore a 600 milioni di euro.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2019 il maggiore gettito di cui al comma 1 è finalizzato al finanziamento del fondo per i farmaci oncologici innovativi di cui all’articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Le risorse già vincolate a copertura della dotazione del predetto fondo dall’articolo 1, comma 393, della legge n. 232 del 2016, per un importo pari a 600 milioni di euro, a decorrere dal gennaio 2019 confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
41. 02. Lorenzin, Madia, Toccafondi.

ECONOMIA CIRCOLARE

Art. 44-bis.
(Promozione dei processi di economia circolare nella produzione di prodotti energetici e biochimici da rifiuti)

  1. Al fine di favorire i processi di economia circolare utili al conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione dei prodotti energetici, quali biocarburanti anche avanzati, e dei prodotti bio-chimici, gli impianti di produzione di tali prodotti alimentati da rifiuti costituiscono impianti di recupero di preminente interesse nazionale ai sensi dell’articolo 195, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni. Per le stesse finalità, costituiscono altresì impianti di preminente interesse nazionale gli impianti di produzione dei prodotti di cui al primo capoverso alimentati da prodotti derivanti dal recupero dei rifiuti (materie prime seconde) o da sottoprodotti derivanti da produzioni realizzate a partire da materie prime rinnovabili.
2. In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con uno o più decreti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono adottati i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei prodotti degli impianti di cui al comma 1, ove non già definiti a livello europeo o nazionale, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana. Nelle more dell’adozione dei decreti di cui al periodo precedente, le autorizzazioni integrate ambientali degli impianti di trattamento dei rifiuti volti alla produzione dei prodotti di cui al primo comma contengono altresì i criteri di verifica delle condizioni di cui all’articolo 184-ter specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto derivanti dai processi di trattamento autorizzati e definiscono i valori limite per le sostanze inquinanti, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana.
3. Alla luce del progresso tecnologico, con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministeri dello sviluppo economico e della salute, sono integrate le norme tecniche specifiche e i princìpi/standard di riferimento di cui al decreto del Ministero dell’ambiente 5 febbraio 1998 in relazione alle attività di recupero dei rifiuti non pericolosi per la produzione di prodotti energetici e bio-chimici.
4. Al fine di contenere il consumo di suolo non antropizzato, per l’individuazione delle aree di realizzazione degli impianti di recupero è data priorità alle aree di pertinenza di discariche o di siti contaminati ed alle aree industriali dismesse o parzialmente dismesse. A tal fine, all’articolo 248 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di consentire, il riutilizzo delle aree per progetti di investimento, riconversione, rilancio o riqualificazione contenendo il consumo di suolo non antropizzato, nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente, la certificazione di cui al periodo precedente, limitatamente alla matrice suolo, può, su richiesta del proponente, essere rilasciata a stralcio in relazione alle aree, individuate catastalmente, in cui gli interventi di bonifica dei suoli siano già stati completati a condizione che gli interventi e le opere di investimento, riconversione, rilancio o riqualificazione siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l’esecuzione della bonifica della falda, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area. La previsione di cui al periodo precedente è applicabile, su richiesta del proponente, anche per il rilascio da parte dell’autorità competente del nulla osta al riutilizzo di aree in cui la contaminazione rilevata nella matrice suolo risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell’analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica approvata dall’autorità competente.».
44. 07. Saltamartini, Andreuzza, Bazzaro, Binelli, Colla, Dara, Patassini, Pettazzi, Piastra, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

UNESCO

Art. 46-bis.
(Salvaguardia patrimonio culturale immateriale Unesco)

  1. Per sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti italiani tutelati dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) nonché del patrimonio culturale immateriale, come definito dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 8 marzo 2017, è incrementata di 2 milioni di euro per l’anno 2019.
2. All’onere di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui all’articolo 55, comma 1.
46. 012. Paolo Russo.

ART. 49.

  Sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:
1. Al fine di favorire la crescita sostenibile dell’attività agricola, lo sviluppo sociale ed economico, la crescita demografica e per combattere lo spopolamento nelle aree rurali, è istituito un Piano nazionale delle aree rurali interne. In coerenza con gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all’articolo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e con gli obiettivi di pari opportunità per le zone con svantaggi strutturali e permanenti di cui all’articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Piano nazionale è finalizzato al finanziamento dei seguenti interventi, dando priorità ai giovani agricoltori ed alle imprese agricole a conduzione femminile:
   a) promuovere misure per tutelare la maternità delle lavoratrici, delle imprenditrici, e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso la creazione di servizi alle famiglie e di politiche di welfare, a partire dall’attivazione di agri asili ed agri nidi, di servizi di sostituzione, nel rispetto delle normative regionali vigenti, e la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica del servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati;
   b) attivare e potenziare il servizio di trasporto pubblico nei territori rurali e introdurre incentivi per l’acquisto di abbonamenti di viaggio al fine di promuovere un reale ed effettivo diritto alla mobilità;
   c) promuovere interventi per l’installazione e l’utilizzo della banda larga e ultralarga nelle zone rurali, prevedendo agevolazioni fiscali per imprese agricole che utilizzano le infrastrutture digitali;
   d) favorire l’economia agricola circolare in un’ottica di sostenibilità integrale dell’attività economica, anche attraverso attività di formazione e informazione agli operatori e ai cittadini;
   e) incentivare l’aggregazione dell’offerta agricola e la progettazione territoriale anche attraverso il sostegno e la creazione di distretti del cibo.

2. Il Piano di cui al comma 1 è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per la famiglia e le disabilità e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità per la presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonché della selezione dei progetti medesimi.
3. All’attuazione del Piano di cui al comma 2 provvede l’istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) nei limiti delle risorse di cui al comma 4.
4. Per l’attuazione del Piano nazionale a sostegno sviluppo sociale ed economico delle aree rurali sono stanziati 20 milioni di euro per l’anno 2019, 40 milioni di euro per l’anno 2020 e 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Le risorse erogate per il finanziamento del Piano sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa europea, nazionale o regionale. Il Piano è aggiornato ogni tre anni sulla base delle risorse disponibili di cui al presente comma.

Conseguentemente, all’articolo 90, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 230 milioni di euro per l’anno 2019, di 360 milioni di euro per l’anno 2020 e di 320 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.
49. 74. Cenni, Gadda, Boschi, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D’Alessandro, Incerti, Portas.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o agli interventi di ristoro dei danni causati dalle gelate dal 26 al 28 febbraio 2018 nelle provincie di Bari, Barletta-Andria-Trani, Rieti e Roma.
49. 142. Luca De Carlo, Trancassini, Gemmato, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All’articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 110.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.
*49. 208. Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo, Lucaselli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All’articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 110.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.
*49. 79. Incerti, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, D’Alessandro, Dal Moro, Portas.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All’articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 110.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.
*49. 85. Anna Lisa Baroni, Nevi, Brunetta, Caon, Fasano, Spena, Sandra Savino, Sozzani.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All’articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 110.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.
*49. 29. Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D’Attis, D’Ettore, Cannizzaro, Pella.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All’articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 110.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.
*49. 105. Fornaro, Fassina, Pastorino.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per l’anno 2019 l’esenzione di cui alla lettera a) del comma 13 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trova applicazione ai terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, anche se posseduti da soggetti privi di tali qualifiche.

Conseguentemente, all’articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l’anno 2019 con le seguenti: di 245 milioni di euro per l’anno 2019.
49. 26. Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Cunial, Del Sesto, Gagnarli, L’Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Parentela, Pignatone, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D’Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di rafforzare l’operatività e l’efficacia del Sistema nazionale di garanzia con particolare riferimento al Fondo di garanzia per la prima casa, coerentemente con quanto previsto dall’articolo 9 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, in merito al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici» sono aggiunte le seguenti: «ovvero con l’intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A., anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al fine di incrementare la misura massima della garanzia del Fondo.»;
2) dopo le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo,» sono aggiunte le seguenti: «ivi incluse le condizioni di mantenimento dell’efficacia della garanzia del Fondo nei casi di cessione dei mutui,».
49. 35. Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

XYLELLA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Gli stanziamenti di cui al comma 126, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementati di 3 milioni di euro per il 2019 e di 3 milioni di euro per il 2020 al fine di concedere alle aziende agricole danneggiate dal batterio Xylella fastidiosa sgravi contributivi per l’assunzione di lavoratori per interventi di contenimento del batterio e di ripristino in buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità e i criteri per la concessione dell’agevolazione di cui al presente comma.
4-ter. Al fine di assicurare il proseguimento delle attività di ricerca volte a contrastare il batterio Xylella fastidiosa il fondo di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è incrementato di 1 milione di euro per l’anno 2019.

Conseguentemente, alla tabella A voce: Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: -4.000.000;
2020: -3.000.000.
49. 27. L’Abbate, Cassese, Cunial, Cadeddu, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Parentela, Pignatone, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D’Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modifiche: «le parole: “è incrementato di 1 milione di euro, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fermo lo stanziamento già disposto per l’anno 2018, il Fondo è incrementato di 9 milioni di euro, per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021”».

Conseguentemente, all’articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l’anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020 con le seguenti: è incrementato di 241 milioni di euro per l’anno 2019 e di 391 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020.
49. 109. Boccia, Lacarra, Bordo, Ubaldo Pagano.

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Istituzione del Fondo nazionale per le zone agricole e montane colpite dagli eventi calamitosi del mese di ottobre e novembre 2018)

  1. Per l’anno 2019, è istituito il Fondo nazionale per le zone agricole e montane colpite dagli eventi calamitosi del mese di ottobre e novembre 2018, con una dotazione pari a 800 milioni di euro per l’anno 2019 da destinare al finanziamento dei seguenti progetti:
   a) interventi a sostegno delle aziende agricole, zootecniche e forestali danneggiate tra i quali: rimozione dei danni da tempesta; recupero dei depositi di mezzi agricoli, delle serre e dei capannoni di stoccaggio; interventi di messa in sicurezza dei territori interessati; messa in sicurezza delle aree a valle; ripristino della viabilità agro-forestale; impiego di prodotti fitosanitari; salvaguardia dei prati destinati a pascolo e recupero dei terrazzamenti; ripristino degli agriturismi danneggiati; manutenzione di vie di comunicazione pubbliche sollecitate dal trasporto di legname;
   b) misure finanziarie a favore dei proprietari di aree boschive quali: sostegno allo smercio dei grossi quantitativi di legname; realizzazione di vie d’esbosco principali; realizzazione di piazzali di deposito del legname; recupero delle strutture turistiche montane; prestazioni straordinarie per ripristinare la normale agibilità degli spazi forestali; crediti d’investimento per l’acquisizione di macchinari e veicoli per fronteggiare l’emergenza.

2. All’individuazione dei progetti di cui al comma 1, si provvede, entro il 31 gennaio 2019 con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l’acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato.

Conseguentemente all’articolo 21, comma 2, sostituire le parole: 6.700 milioni di euro con le seguenti: 5.900 milioni di euro.
49. 051. De Menech, Gadda, Cenni, Boschi, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D’Alessandro, Rotta, Incerti, Portas.

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

GELATE IN PUGLIA

Art. 49-bis.
(Gelate regione Puglia nei mesi di febbraio e marzo 2018)

  1. Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all’articolo 1, comma 3 lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale.
2. La regione Puglia può conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
49. 073. Sasso, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Viviani, Zanotelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

DANNI DA FAUNA SELVATICA

Art. 49-bis.
(Istituzione del fondo per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica)

  1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze derivanti dai danni provocati da fauna selvatica omeoterma alle produzioni agricole, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo il Fondo per gli indennizzi dei danni provocati da fauna selvatica omeoterma con una dotazione di 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti comunitari in materia.

Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, stimati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 all’articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l’anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020 con le seguenti: 235 milioni di euro per l’anno 2019 e 385 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 e di 400 milioni a decorrere dall’anno 2022.
49. 071. Golinelli, Zanotelli, Coin, Gastaldi, Liuni, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Viviani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

COMPENSAZIONE LEGNO

Art. 49-bis.
(Aumento percentuali di compensazione del legno)

  1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili al legno e alla legna da ardere sono innalzate, per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021, in misura non superiore al 10 per cento. L’attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non può comportare minori entrate superiori a 30 milioni di euro annui.
2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 90, comma 2 della presente legge.
49. 05. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

REPRESSIONE FRODI

Art. 49-bis.
(Disposizioni per rafforzare l’attività dell’Ispettorato centrale repressione frodi)

  1. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, per una quota pari al cinquanta per cento, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al Programma «Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale» afferente la missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, al fine di potenziare l’operatività dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1 valutate in 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 90, comma 2, della presente legge.
49. 010. Schullian, Gallinella.

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

AGRICOLTURA IN AREE MONTANE

Art. 49-bis.
(Interventi per la tutela del territorio e per l’agricoltura in aree montane)

  1. Al fine di adeguare i costi sostenuti dalle imprese ai dati macroeconomici di cui all’articolo 298 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021, ai sensi dell’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina sono innalzate, per ciascuna delle predette annualità, in misura non superiore al 10 per cento per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, che esercitano l’attività di allevamento nei territori montani di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri di individuazione delle attività di allevamento che si considerano effettivamente svolte nonché i requisiti di permanenza minima rispetto al ciclo di vita degli animali nei predetti territori montani. L’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare minori entrate superiori a 18 milioni di euro annui.

Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, all’articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l’anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020 con le seguenti: 232 milioni di euro per l’anno 2019 e 382 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 e di 400 milioni a decorrere dall’anno 2022.
49. 080. Lolini, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Vallotto, Viviani, Zanotelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

FONDO AGRICOLTURA BIOLOGICA

Art. 49-bis.
(Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura biologica)

  1. Al fine di incentivare il ricambio generazionale in agricoltura e di promuovere l’attività agricolo biologica, una quota del 50 per cento dei terreni di cui all’articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e una quota del 50 per cento dei terreni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto- legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono concesse gratuitamente, per un periodo non inferiore a trent’anni, a giovani contadini italiani con meno di 45 anni che gestiscono un’impresa agricola o che si impegnino a costituirla.
2. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo è istituito il Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura biologica, di seguito denominato Fondo, destinato al finanziamento, in coerenza con la Comunicazione 2014/C204/01 della Commissione europea sugli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, di iniziative per lo sviluppo dell’agricoltura biologica come definite nel Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo del sistema biologico.
3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui al Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo del sistema biologico. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di funzionamento del Fondo nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti, dei progetti e delle iniziative che possono essere finanziati.
4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo trasmette, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione dettagliata sull’attuazione del Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo del sistema biologico alle commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione.
5. Il Fondo è alimentato con le entrate derivanti dai contributi di cui all’articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 come rideterminati dal comma 5.
6. A decorrere dal 1o gennaio 2019 il contributo di cui all’articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è aumentato al 3 per cento ed applicato, in aggiunta a quanto già disposto dal medesimo articolo, anche al fatturato dell’anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari etichettati con i codici di indicazione di pericolo H400, H410, H411, H412, H413 di cui al Regolamento (CE) n. 1227/2008 del 16 dicembre 2008. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro provvede all’aggiornamento del decreto 22 febbraio 2007 del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai fini dell’inserimento dei prodotti fitosanitari di cui al precedente periodo.
7. I contributi di cui all’articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come rideterminati dal comma 6 del presente articolo, sono corrisposti in rate semestrali con scadenza il giorno 15 del mese successivo alla scadenza della rata con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di omissione del versamento del contributo di cui al medesimo comma 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto; in caso di versamento del contributo in misura inferiore al dovuto, la sanzione è pari al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto; se il versamento è effettuato dopo la scadenza del termine indicato al primo periodo, la sanzione è pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì definite le modalità di applicazione e di riscossione delle sanzioni.
8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i fondi di cui all’articolo 59, commi 2 e 2-bis della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono soppressi e le disponibilità esistenti negli stessi alla predetta data sono trasferite al Fondo di cui al presente articolo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
49. 020. Benedetti.

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

FRUTTA A GUSCIO

Art. 49-bis.
(Rifinanziamento settore frutta a guscio)

  1. È istituito un fondo presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per il rifinanziamento dei piani di settore della frutta a guscio, con una dotazione di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021.
2. Una quota pari al 40 per cento della dotazione di cui al comma 1 è riservata, per la sola annualità 2019, al sostegno di progetti di recupero e rilancio del settore castanicolo nazionale.
3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli aggiornamenti dei piani e la ripartizione delle risorse finanziarie attivabili per l’esecuzione delle azioni previste dagli stessi.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2019: –500.000;
2020: –500.000;
2021: –500.000.
49. 045. Del Sesto, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Cunial, Gagnarli, Gallinella, L’Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Parentela, Pignatone, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D’Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

SPRECO ALIMENTARE

Art. 49-bis.
(Rifinanziamento Progetti innovativi spreco alimentare)

  1. Il fondo di cui all’articolo 11 della legge 19 agosto 2016, n. 166, è rifinanziato nella misura di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.

Conseguentemente, all’articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l’anno 2019 e 430 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, con le seguenti: 183 milioni di euro per l’anno 2019, 428 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 e 430 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.
49. 049. Gadda, Cenni, Boschi, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D’Alessandro, Incerti, Portas.

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

FONDO AIUTI ALIMENTARI

Art. 49-bis.
(Rifinanziamento Fondo aiuti alimentari)

  1. Il fondo di cui all’articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è rifinanziato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.

Conseguentemente all’articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l’anno 2019 e 430 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, con le seguenti: 180 milioni di euro per l’anno 2019, 425 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 e 430 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.
49. 050. Gadda, Cenni, Boschi, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D’Alessandro, Incerti, Portas.

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

SOSTEGNO AL REDDITO PESCATORI

Art. 49-bis.
(Misure di sostegno al reddito per i pescatori)

  1. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l’anno 2019 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un’indennità giornaliera non superiore a quanto previsto dai massimali mensili dei trattamenti di integrazione salariale previsti dall’INPS divisi forfettariamente per 26.
2. L’indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito, è moltiplicata per il numero delle giornate di pesca effettivamente non lavorate, ivi inclusi i sabati.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell’Indennità di cui al presente comma.
4. Eventuali residui delle somme assegnate al pertinente capitolo di bilancio non impegnate nell’esercizio finanziario di competenza sono riportate all’esercizio successivo per la medesima finalità.
49. 063. Critelli, Gadda, Cenni, Cardinale, D’Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Sostegno al reddito per pescatori nel fermo biologico).

  1. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l’anno 2019 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un’indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell’indennità di cui al presente comma.
2. Le somme assegnate al pertinente capitolo di bilancio non impegnate nell’esercizio finanziario di competenza possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l’esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio.

Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 11 milioni di euro per l’anno 2019, all’articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 239 milioni.
49. 069. Viviani, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Zanotelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

PESCA SPORTIVA

Art. 49-bis.
(Contributo per l’effettuazione di pesca sportiva)

  1. Dopo l’articolo 6 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.
(Disciplina della pesca sportiva e ricreativa)

  1. La pesca non professionale per fini sportivi e ricreativi a mare è subordinata ad una comunicazione obbligatoria al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e al pagamento di un contributo annuale compreso tra un minimo di 10 euro ed un massimo di 100 euro commisurato alta tipologia della pesca sportiva praticata ed alla tipologia della imbarcazione utilizzata.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti termini, condizioni, modalità ed esenzioni per l’attuazione del presente articolo.
3. L’esercizio dell’attività di pesca sportiva e ricreativa in mare in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 1168 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
4. I proventi derivanti dal pagamento del contributo di cui al comma 2 sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati per l’ottanta per cento ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo. Il restante venti per cento è versato al fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate ad attività di ricerca scientifica sullo stato degli habitat marini e sul monitoraggio dello stato della risorsa ittica e della sua salvaguardia, nonché alle attività di promozione di pesca sportiva e ricreativa marittima.
5. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, con decreto del Ministro è istituito, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il “Tavolo Blu” della pesca sportiva nelle acque marittime, con compiti consultivi in ordine alla legislazione in materia di pesca sportivo-ricreativa in mare e di valorizzazione e sviluppo della pesca sportiva sostenibile e del turismo pescasportivo nelle acque marittime, nonché in ordine alla destinazione delle risorse, di cui al primo periodo del comma 4. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al primo periodo del comma 4, nonché la composizione del “Tavolo Blu”».
49. 067. Lo Monte, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Vallotto, Zanotelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

SOPPRESSIONE SUSSIDI AMBIENTALMENTE DANNOSI

Art. 88-bis.
(Soppressione di sussidi ambientalmente dannosi)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento», il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1.984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l’esclusione dell’acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.
3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
49. 025. Boldrini, Fassina, Pastorino.

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

IMPIANTI BIOGAS

Art. 49-bis.
(Incentivi impianti biogas)

  1. Al fine di favorire la produzione di energia elettrica garantendo una maggiore sostenibilità ambientale, gli impianti di biogas fino a 300 KW continuano ad accedere agli incentivi previsti dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sulla base delle modalità e delle procedure definite dal decreto 23 giugno 2016 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel limite di un costo medio annuo pari a 5,8 miliardi di euro calcolato secondo le modalità di cui all’articolo 27, comma 2, del citato decreto interministeriale. Gli impianti localizzati nelle aree vulnerabili da nitrati e che sono alimentati con sottoprodotti provenienti da attività di allevamento, con una soglia massima del 20 per cento di prodotti derivanti da colture dedicate, hanno priorità di accesso agli incentivi. Dall’attuazione della presente disposizione non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
* 49. 046. Paolo Russo, Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Spena, Sandra Savino.

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Incentivi impianti biogas)

  1. Al fine di favorire la produzione di energia elettrica garantendo una maggiore sostenibilità ambientale, gli impianti di biogas fino a 300 KW continuano ad accedere agli incentivi previsti dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sulla base delle modalità e delle procedure definite dal decreto 23 giugno 2016 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel limite di un costo medio annuo pari a 5,8 miliardi di euro calcolato secondo le modalità di cui all’articolo 27, comma 2, del citato decreto interministeriale. Gli impianti localizzati nelle aree vulnerabili da nitrati e che sono alimentati con sottoprodotti provenienti da attività di allevamento, con una soglia massima del 20 per cento di prodotti derivanti da colture dedicate, hanno priorità di accesso agli incentivi. Dall’attuazione della presente disposizione non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
* 49. 088. Gastaldi, Coin, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Viviani, Zanotelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

ACCISE PICCOLI BIRRIFICI

Art. 49-bis.
(Modulazione delle accise in base ai quantitativi prodotti)

  1. All’articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 3-bis con il seguente:
«3-bis. Per i birrifici di cui al comma 4-bis, articolo 2, della legge n. 1354 del 1962, l’accertamento del prodotto finito viene effettuato a seguito della fase di condizionamento sulla base delle risultanze dei registri di scarico di magazzino, di cui al comma 7-bis, secondo le seguenti riduzioni d’imposta applicate in base all’ammontare di produzione effettuata ogni anno:
< 5.000 hl/anno – riduzione del 50 per cento;
< 10.000 hl/anno – riduzione del 40 per cento;
< 20.000 hl/anno – riduzione del 30 per cento;
< 40.000 hl/anno – riduzione del 20 per cento»;
   b) dopo il comma 7 inserire il seguente:
«7-bis. Per i birrifici di cui al comma 4-bis, articolo 2, della legge n. 1354 del 1962, il volume di ciascuna partita di birra da sottoporre a tassazione è dato dalla birra immessa in consumo esclusivamente sulla base dei dati giornalieri contenuti nel registro di magazzino, nel quale si assume in carico il prodotto finito in fase di condizionamento, il prodotto andato perduto nonché i quantitativi estratti giornalmente per l’immissione in consumo diretta ovvero tramite la vendita ad altre imprese. Con un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite modalità particolari per l’esercizio dei controlli, senza, tuttavia, imporre ulteriori oneri amministrativi rispetto alla tenuta del registro di carico e scarico della produzione effettuata di cui al periodo precedente».

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
49. 043. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Cunial, Del Sesto, Gallinella, L’Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Parentela, Pignatone, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D’Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

TRACCIABILITA MADE IN ITALY

Art. 49-bis.
(Credito d’imposta per la tracciabilità del Made in Italy agroalimentare)

  1. Al fine di garantire massima trasparenza delle informazioni ai consumatori sulla tracciabilità degli alimenti, alle imprese che producono prodotti agricoli di cui all’allegato 1 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 3, un credito d’imposta nella misura del 40 per cento delle spese per nuovi investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000 euro, nel periodo d’imposta 2019 e nei due successivi, per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche e tecnologiche, anche blockchain, finalizzate al potenziamento della tracciabilità del Made in Italy agroalimentare.
2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del comma 1 e del presente comma anche con riguardo alla fruizione del credito d’imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio.
3. Per le finalità di cui al comma 1 sono stanziati 5 milioni di euro per l’anno 2019, 10 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2019 e 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 90, comma 2, della presente legge.
49. 052. D’Alessandro, Gadda, Cenni, Boschi, Cardinale, Critelli, Dal Moro, Incerti, Portas.

LEGNO POLVERI SOTTILI

LEGNO POLVERI SOTTILI

Art. 49-bis.
(Interventi per il ripristino ambientale e per il sostegno della filiera del legno)

  1. Al fine di promuovere il ripristino ambientale delle aree colpite dagli eventi atmosferici incorsi nei mesi di ottobre e novembre 2018, nonché di incentivare e sostenere la ripresa economica dei relativi territori, a favore dei soggetti pubblici o privati in qualunque forma costituiti che posseggono o conducono fondi colpiti dai suddetti eventi è riconosciuto un contributo in forma di « voucher» per la rimozione ed il recupero di alberi o di tronchi, caduti o abbattuti in conseguenza degli eventi atmosferici avversi, nella misura pari al 50 per cento dei costi effettivamente sostenuti.
2. Alle imprese che acquistano alberi o tronchi ai fini di un reimpiego produttivo, caduti ovvero abbattuti in conseguenza degli eventi atmosferici avversi di cui al comma precedente, è riconosciuto un credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pari al trenta per cento del costo di acquisto, a condizione che venga certificata la provenienza del legname dalle zone di cui al comma precedente e riconosciuto un corrispettivo almeno pari ai costi medi di produzione.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni e le modalità per l’accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo.
4. L’attuazione della presente disposizione non può comportare oneri superiori a 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 15 della presente legge.
49. 079. Zanotelli, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Viviani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi, Gallinella.

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

FONDO RIDUZIONE COSTO ENERGIA

Art. 49-bis.
(Fondo per la riduzione del costo dell’energia)

  1. Per il finanziamento delle misure agevolative finalizzate all’attuazione dell’articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE recepito per il tramite dell’articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo Energivori. Nel triennio 2019-2021 le risorse destinate al Fondo ammontano a 800 milioni di euro all’anno. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dello sviluppo economico individua, con proprio decreto, le modalità per l’erogazione delle risorse in favore dell’ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali al fine di compensare le agevolazioni concesse per il tramite della rideterminazione degli oneri del sistema elettrico di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 210 del 2015, come convertito con legge n. 21 del 2016.
2. A partire dal 1o gennaio 2019, le misure agevolative in favore delle imprese a forte consumo di energia non sono considerate un onere generale di sistema. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il servizio idrico, entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, adegua i propri provvedimenti.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all’elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all’articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l’attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
49. 030. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D’Attis, D’Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

forestaleFORESTE

Art. 49-bis.
(Istituzione di un fondo per la gestione e la manutenzione delle foreste italiane)

  1. Al fine di assicurare la tutela, la valorizzazione, il monitoraggio e la diffusione della conoscenza delle foreste italiane, anche in applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, è istituito in seno al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo il Fondo per le foreste italiane, con una dotazione iniziale di 8 milioni di euro per l’anno 2019 e di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
2. A valere sulle risorse di cui al comma 1, per un importo di 4 milioni di euro annui, in via sperimentale, per il triennio 2019, 2020 e 2021, per le imprese della filiera del legno che operano sopra i 600 metri di altitudine e che provvedono alla gestione e manutenzione continua del territorio valorizzando le potenzialità produttive e socio ambientali delle risorse forestali secondo un modello di sviluppo sostenibile, si applica un’aliquota sostitutiva del 15 per cento per il pagamento delle imposte gravanti sul reddito di impresa ai fini Irpef e Ires.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, da adottarsi previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma precedente.

Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, stimati in 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 all’articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l’anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020 con le seguenti: 242 milioni di euro per l’anno 2019 e 392 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 e di 400 milioni a decorrere dall’anno 2022.
49. 090. Liuni, Gastaldi, Coin, Golinelli, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Viviani, Zanotelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

AREE MONTANE

Art. 49-bis.
(Disposizioni per i comuni montani e parzialmente montani)

  1. Allo scopo di garantire il controllo, la sicurezza» la salubrità, la manutenzione e il decoro del territorio nonché la tutela del paesaggio, i comuni effettuano, con cadenza almeno biennale, la ricognizione del catasto dei terreni, ubicati in tutto o in parte oltre la quota di 600 metri di altezza, atta a individuare, per ciascuna particella catastale, il proprietario e gli altri titolari di diritti reali.
2. I terreni, con esclusione di quelli delle aree boschive, individuati dalle particelle per i quali, anche dopo aver esperito le procedure di pubblicità, non sia possibile individuare e rintracciare i proprietari o altri titolari di diritti reali, sono censiti in un registro tenuto dal comune.
3. Nelle more della individuazione del proprietario o dei titolari di diritti reali sui terreni, individuati dalle particelle del catasto terreni, inseriti nel registro comunale di cui al precedente comma, i comuni, per le finalità di cui al comma 1 e in generale per fini di pubblica utilità, possono attuare una gestione conservativa del bene, direttamente o attraverso l’autorizzazione ai proprietari vicinali a svolgere specifiche attività funzionali al conseguimento degli scopi di cui al comma 1, tra cui pascolo, pulizia rovi, raccolta frutti spontanei.
4. Le attività svolte sulla base dell’autorizzazione di cui al precedente comma rilasciata dal Comune non costituiscono, per i proprietari vicinali, titolo o presupposto per vantare diritti, oltre a quelli previsti nell’autorizzazione stessa, sul bene o porzioni di esso.
5. Le autorizzazioni rilasciate dai comuni non riguardano immobili di qualsiasi categoria catastale eventualmente presenti all’interno della particella catastale che individua il terreno.
6. La individuazione o la ricomparsa del proprietario, o di altro titolare di diritto reale, del terreno individuato dalla particella catastale determina la cancellazione dal registro di cui al comma 2 dello stesso e la decadenza delle autorizzazioni eventualmente rilasciate dal comune ai proprietari vicinali ai sensi del comma 3.
7. Sono fatte salve le norme in materia di terreni silenti e associazioni di scopo previste dal testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
8. Per le esigenze della ricognizione di cui al comma 1, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un fondo al quale sono assegnate risorse pari a euro 100.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Con decreto di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di accesso al fondo da parte dei comuni interessati.

Conseguentemente, alla Tabella A, Voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 100.000;
2020: – 100.000;
2021; – 100.000.
49. 092. Lolini, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Vallotto, Viviani, Zanotelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

FILIERA GRANO DURO

Art. 49-bis.

  1. Al fine di favorire la filiera del grano duro, con riferimento alla stipula di accordi contrattuali anche pluriennali, di filiera tra produttori e imprese di trasformazione, all’accesso semplificato al credito, ivi compreso il credito di esercizio, mediante copertura di quota parte dei tassi di interesse e accensione della garanzia dello Stato in favore dei produttori, all’adozione di incentivi e premi di produzione legati ai parametri qualitativi del grano e di sostegno ai prezzi, nel rispetto delle norme dell’Unione europea in materia di aiuti de minimis, sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, da assegnare al Fondo di cui all’articolo 23-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, per le finalità del presente articolo. Con decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuate le modalità applicative del presente articolo.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: -5.000.000;
2020: -5.000.000;
2021: -5.000.000.
49. 0103. Spena.

sistema allevatoriale

Caos sul sistema allevatoriale. Il decreto è al vaglio degli assessori regionali che hanno apportato delle modifiche. Scontento

AREE MARGINALI MONTANE

(Interventi a favore delle aree marginali montane)

  1. Al fine di contrastare i fenomeni di rarefazione e desertificazione del tessuto economico e sociale delle zone montane e favorirne lo sviluppo occupazionale e il ripopolamento sono istituite zone franche montane e zone a fiscalità di vantaggio.
2. Ai fini del presente articolo, per marginalità deve intendersi la condizione di un’area montana che presenti uno sviluppo economico difforme e non equiparabile al contesto territoriale circostante derivante da peculiarità intrinseche morfologiche suscettibili di produrre carenze strutturali nelle reti di trasporto e di comunicazione e generare difficoltà di insediamento e sviluppo di attività produttive. Il grado di marginalità viene calcolato dal CIPE con cadenza triennale ai fini dell’applicazione delle riduzioni e delle agevolazioni di cui alla presente legge.
3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede alla definizione dei criteri per l’allocazione delle risorse e dei parametri per l’individuazione, da parte delle regioni, delle zone a fiscalità di vantaggio e delle zone franche montane. Le zone a fiscalità di vantaggio e le zone franche montane sono individuate dal CIPE sulla base del calcolo del grado di marginalità definito tenendo conto dei seguenti parametri:
   a) altimetria;
   b) rischio desertificazione economica e commerciale;
c) calo demografico nel quinquennio.

4. Le Regioni individuano, con specifico atto, e sulla base dei parametri di cui al comma 3 zone montane a fiscalità di vantaggio. A livello regionale è istituito un fondo apposito; finanziato con le risorse di cui al comma 10, per la riduzione delle imposte sui redditi e dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le imprese e le attività montane, ivi comprese quelle agricole, ricadenti nelle zone di cui al presente comma, che svolgano almeno una tra le seguenti funzioni:
   a) promuovono nuovi insediamenti abitativi nei comuni delle zone montane;
   b) propongono prodotti alimentari tipici delle aree montane la cui produzione avvenga nel raggio massimo di 30 chilometri;
   c) rivitalizzano i comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti privi di esercizi commerciali ovvero dotati di un numero limitato di esercizi;
   d) offrono in un unico punto vendita un’ampia gamma di prodotti e servizi al fine di incentivarne la polifunzionalità.

5. Delle zone a fiscalità di vantaggio possono far parte uno o più comuni o porzioni di comuni montani.
6. Le riduzioni di cui al comma 4 non possono essere inferiori:
   a) al 50 per cento delle imposte e dei contributi per le zone ad alta marginalità;
   b) al 30 per cento delle imposte e dei contributi per le zone a media marginalità;
   c) al 10 per cento delle imposte e dei contributi per le zone a bassa marginalità.

7. I comuni ad alta marginalità al di sotto dei 3000 abitanti e classificati come montani ricadono nella zona franca montana, da intendersi come zona di esenzione totale dalle imposte sui redditi e di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente e individuata dalla regione sulla base dei parametri fissati dal CIPE.
8. Le regioni e i comuni, nell’ambito delle proprie competenze, possono definire ulteriori sistemi di agevolazione, di riduzione e di esenzione da tasse, tributi e imposte.
9. Le agevolazioni e le riduzioni di cui al presente articolo si applicano alle attività e alle imprese, ivi comprese quelle agricole, a condizione che almeno l’85 per cento del personale dipendente sia residente nelle zone o nei Comuni di riferimento per il cui territorio la riduzione viene concessa.
10. Presso il Ministero dell’economia e delle finanze è istituito il Tavolo tecnico permanente per il sostegno alle aree montane a rischio desertificazione economica e commerciale, che opera senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
11. Il fondo di cui al comma 4, secondo periodo, reca una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
77. 06. Vietina, Bignami, Nevi, Paolo Russo, Occhiuto, D’Ettore, Pella, Cannizzaro, D’Attis, Napoli, Mandelli, Prestigiacomo.

RECUPERO IMPORTI ECCEDENTI SOGLIA DE MINIMIS DICHIARATI ILLEGITTIMI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per i beneficiari delle misure di cui all’articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018 provvede al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) 5549 del 14 agosto 2015 limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia de minimis di euro 500.000 come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con Comunicazione della Commissione 2011/C6/05 dell’11 gennaio 2011.
* 79. 154. Pezzopane, De Micheli, Verini, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Morani, D’Alessandro, Ascani.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per i beneficiari delle misure di cui all’articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018 provvede al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) 5549 del 14 agosto 2015 limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia de minimis di euro 500.000 come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con Comunicazione della Commissione 2011/C6/05 dell’11 gennaio 2011.
* 79. 155. Fassina, Pastorino, Fornaro.

MALTEMPO E GELATE IN PUGLIA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Puglia che hanno subìto danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1o marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all’articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite della disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale. La regione Puglia può conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al presente comma entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
79. 81. D’Attis, Occhiuto, D’Ettore, Pella, Cannizzaro, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Per consentire il ripristino delle imprese agricole e delle aree forestali, nonché il recupero e lo stoccaggio del legname e la vigilanza dello stesso, nelle zone individuate con il provvedimento di richiesta di stato di calamità del Presidente della Regione Trentino-Alto Adige, sino al 30 dicembre 2019, con riferimento alle prestazioni di lavoro occasionali in agricoltura di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96:
   a) non operano i limiti di compenso per ciascun lavoratore ed utilizzatore che sono incrementati a 7.500 euro con riferimento alle lettere a) e c) e a 15.000 euro con riferimento alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017;
   b) i compensi esenti da imposizione fiscale, ai sensi del comma 4 dell’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017 sono elevati a 7.500 euro annui;
   c) non operano i limiti di tipologia di lavoratori utilizzabili, di cui al comma 8 e alla lettera c) del comma 14 dell’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017;
   d) non operano i limiti di durata della prestazione di lavoro di cui alle lettere d) ed e) del comma 17 dell’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017;
   e) in caso di superamento dei limiti di cui al comma 17 dell’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017 da parte dell’utilizzatore si applica la sanzione minima ivi prevista per ogni prestazione lavorativa giornaliera o superamento dei limiti di cui alle lettere precedenti per cui risulta accertata la violazione. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 20 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 90 comma 2.
79. 57. Biancofiore, Sandra Savino.

DANNI A IMPRESE AGRICOLE A CAUSA EVENTI CLIMATICI AVVERSI

Art. 79-bis.

  1. Per l’anno 2019, le imprese agricole che hanno subito danni a causa degli eventi climatici avversi dei mesi di ottobre e novembre 2018, ubicate nelle regioni che hanno ricevuto la dichiarazione dello stato di calamità naturale con decreto del Ministero delle Politiche agricole, forestali, alimentari e del turismo di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, sono esenti dal pagamento dell’I.M.U. agricola, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1992 e successive modificazioni, ferme restando le esenzioni dal pagamento dell’imposta in favore dei terreni agricoli siti nei comuni individuati dalla circolare n. 9 del 1993.
2. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, previo parere del Ministero delle politiche agricoli alimentari forestali e del turismo, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per accedere all’esenzione di cui al comma 1, in base al minor reddito.
3. Agli oneri relativi alle disposizioni di cui al presente articolo, nei limiti di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 così come incrementato dal comma 2 dell’articolo 90 della presente legge.
79. 0109. Marzana, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D’Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.

CONSUMO DEL SUOLO

Art. 79-bis.
(Fiscalità in materia di consumi di suolo e rigenerazione urbana)

  1. Il consumo del suolo, per l’impatto che determina su una risorsa non rinnovabile, è gravato da un contributo per la tutela del suolo e la rigenerazione urbana legato alla perdita di valore ecologico, ambientale e paesaggistico che esso determina. Il contributo si aggiunge agli obblighi di pagamento connessi con gli oneri di urbanizzazione e con il costo di costruzione, la cui misura è stabilita dai comuni ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti.
2. Il contributo di cui al comma 1 si applica, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, su tutto il territorio nazionale con riferimento a ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia che determina un nuovo consumo di suolo. Esso è pari a tre volte il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione, nel caso in cui l’area sia coperta da superfici naturali o seminaturali, ovvero pari a due volte il medesimo contributo, nel caso in cui l’area sia coperta da superfici agricole in uso o dismesse. Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto per interventi su aree edificate o comunque utilizzate a usi urbani e da riqualificare, nonché nei casi in cui non sono dovuti gli oneri relativi ai costi di urbanizzazione e al costo di costruzione. Il contributo di cui al comma 1 può essere sostituito, previa accordo con il Comune, con una cessione compensativa di un’area, e il corrispondente vincolo a finalità di uso pubblico, per la realizzazione di nuovi sistemi naturali permanenti quali siepi, filari, prati permanenti, boschi, aree umide e di opere per la fruizione ecologico-ambientale dell’area quali percorsi pedonali, percorsi ciclabili. Tale area deve essere di dimensione minima pari alla superficie territoriale dell’intervento previsto.
3. Sono tenuti al pagamento del contributo di cui al comma 1 gli stessi soggetti tenuti al pagamento degli oneri relativi ai costi di urbanizzazione e al costo di costruzione, secondo le stesse modalità e gli stessi termini. I comuni destinano i proventi del contributo a un fondo per interventi di bonifica dei suoli, di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, di demolizione e ricostruzione di edifici posti in aree a rischio idrogeologico, di acquisizione e realizzazione di aree verdi.
4. I proventi degli oneri relativi all’urbanizzazione primaria e secondaria e al costo di costruzione di cui all’articolo 16 del Testo Unico dell’edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 sono versati in un conto corrente vincolato presso la tesoreria del comune e sono esclusivamente destinati ad interventi per minimizzare il rischio idrogeologico e sismico, alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e in altri tessuti urbani da tutelare, all’acquisizione delle aree da espropriare, nonché, nel limite massimo del 30 per cento, a spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale.
79. 057. Muroni, Fassina, Palazzotto.

 




MANOVRA, ECCO GLI EMENDAMENTI ‘AGRICOLI’ DEL PD CAMERA: MONTAGNA, AREE RURALI, BIODIVERSITA E SPRECO ALIMENTARE

Fondo povertà alimentare, Piano di investimenti 4.0, Fondo per le zone agricole di montagna. Sono solo alcuni degli emendamenti ‘agricoli’ del Pd alla Camera alla Manovra di Bilancio.

Qui di seguito AGRICOLAE riporta gli emendamentiAC 1334

 

Dopo l’articolo 49 aggiungere il seguente :

 

Art 49.bis

Rifinanziamento Fondo aiuti alimentari

 

  1. Il fondo di cui all’articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è rifinanziato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.

 

Conseguentemente all’articolo 55, sostituire le parole “185 milioni di euro per l’anno 2019 e 430 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020”, con le seguenti: “180 milioni di euro per l’anno 2019, 425 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 e 430 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”.

 

GADDA, CENNI, BOSCHI, CARDINALE , CRITELLI , DAL MORO, D’ALESSANDRO, INCERTI ,PORTAS

 

 

 

AC 1334

 

Dopo l’articolo 49 aggiungere il seguente :

 

Art 49.bis

Rifinanziamento Progetti innovativi spreco alimentare

 

  1. Il fondo di cui all’art 11 della legge 19 agosto 2016, n. 166 è rifinanziato nella misura di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.

Conseguentemente all’articolo 55, sostituire le parole “185 milioni di euro per l’anno 2019 e 430 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020”, con le seguenti: “183 milioni di euro per l’anno 2019, 428 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 e 430 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”.

GADDA, CENNI, BOSCHI, CARDINALE , CRITELLI , DAL MORO, D’ALESSANDRO, INCERTI ,PORTAS

 

  1. Piano nazionale delle aree rurali interne

 

AC 1334

 

All’ Articolo 49 sostituire i commi 1 e 2 e 3 con i seguenti:

 

  1. Al fine di favorire la crescita sostenibile dell’attività agricola, lo sviluppo sociale ed economico, la crescita demografica e per combattere lo spopolamento nelle aree rurali, è istituito un Piano nazionale delle aree rurali interne. In coerenza con gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all’articolo 3 del Trattato sull’Unione europea e con gli obiettivi di pari opportunità per le zone con svantaggi strutturali e permanenti di cui all’articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Piano nazionale è finalizzato al finanziamento dei seguenti interventi, dando priorità ai giovani agricoltori ed alle imprese agricole a conduzione femminile:
  2. a) promuovere misure per tutelare la maternità delle lavoratrici, delle imprenditrici, e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso la creazione di servizi alle famiglie e di politiche di welfare, a partire dall’attivazione di agri asili ed agri nidi, di servizi di sostituzione, nel rispetto delle normative regionali vigenti, e la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati;
  3. b) l’attivazione ed il potenziamento del servizio di trasporto pubblico nei territori rurali e l’introduzione di incentivi per l’acquisto di abbonamenti di viaggio al fine di promuovere un reale ed effettivo diritto alla mobilità;
  4. c) promuovere interventi per l’installazione e l’utilizzo della banda larga e ultralarga nelle zone rurali, prevedendo agevolazioni fiscali per imprese agricole che utilizzano le infrastrutture digitali;
  5. d) favorire l’economia agricola circolare in un’ottica di sostenibilità integrale dell’attività economica, anche attraverso attività di formazione e informazione agli operatori e ai cittadini;
  6. e) incentivare l’aggregazione dell’offerta agricola e la progettazione territoriale anche attraverso il sostegno e la creazione di distretti del cibo.
  7. Il Piano di cui al comma 1 è adottato con Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per la famiglia e le disabilità e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità per la presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonché della selezione dei progetti medesimi.
  8. All’attuazione del Piano di cui al comma 2 provvede l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA ) nei limiti delle risorse di cui al comma 4.
  9. Per l’attuazione del Piano nazionale a sostegno sviluppo sociale ed economico delle aree rurali sono stanziati 20 milioni di euro per l’anno 2019, 40 milioni di euro per l’anno 2020 e 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Le risorse erogate per il finanziamento del Piano sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa europea, nazionale o regionale. Il Piano è aggiornato ogni tre anni sulla base delle risorse disponibili di cui al presente comma.

 

Conseguentemente, all’articolo 90, sostituire il comma 2 con il seguente:

 

  1. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 235 milioni di euro per l’anno 2019, di 375 milioni di euro per l’anno 2020, di 320 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.

CENNI, GADDA, BOSCHI, CARDINALE , CRITELLI , DAL MORO, D’ALESSANDRO, INCERTI ,PORTAS

 

  1. Industria 4.0 Investimenti in agricoltura

 

AC 1334

Art. 10

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

 

«6-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell’articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2019 ovvero entro il 31 dicembre 2020, è attribuito un credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell’ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al Decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell’elenco di cui all’Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. L’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare oneri superiori a 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021.».

 

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell’economia e delle finanze:

 

 

2019                – 10.000.000

2020                – 10.000.000

2021                – 10.000.000

DEL RIO, GADDA, MARATTIN, CENNI, CARDINALE , CRITELLI , DAL MORO, D’ALESSANDRO, INCERTI ,PORTAS

Motivazioni

 

La maggioranza delle imprese agricole soggette a tassazione in base alle regole catastali non hanno avuto accesso alle nuove disposizioni sul super ed iper ammortamento per l’acquisto dei beni strumentali nuovi in quanto il sistema di determinazione del reddito non prevede la rilevanza dei costi e dei ricavi effettivi. Si ritiene che anche il settore agricolo debba essere destinatario degli incentivi per gli investimenti innovativi previsti dal Piano nazionale industria 4.0 presentato dal Governo, in modo particolare per quanto riguarda il settore Agrifood. Si ricorda, in proposito, che durante la discussione in Senato del disegno di legge n. 2853 (D-L n. 50 del 2017 – Disposizioni urgenti in materia finanziaria – L. n. 96 del 2017), il Governo ha accolto l’ordine del giorno 54/5   con cui si impegna ad attribuire il credito d’imposta alle imprese agricole che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, da utilizzare esclusivamente in compensazione

(allegato 1). Si ipotizza, pertanto, con la norma proposta, di tradurre il vantaggio dell’iper (250%) e del super ammortamento (140%) dell’investimento in un equivalente credito d’imposta per le aziende agricole. La misura del credito d’imposta è determinata specularmente al vantaggio fiscale che deriva dal maggior ammortamento per i soggetti titolari di reddito d’impresa, in considerazione della minore imposta IRES pari al 24% (nuova misura dell’aliquota IRES a partire dal 2017) derivante dell’incremento della quota deducibile dell’ammortamento. La stessa aliquota del 24% per la misura del credito d’imposta si ritiene possa ritenersi congrua come aliquota media IRPEF a carico delle persone fisiche e delle società di persone. Considerati gli investimenti nel settore agricolo, si stima che la copertura finanziaria necessaria sia pari a 10 milioni di euro per il 2019, 10 milioni di euro per il 2020 e 10 milioni di euro per il 2021.

 

 

 

 

5.Fondo nazionale per le zone agricole e montane colpite dagli eventi calamitosi del mese di ottobre e novembre 2018

 

AC 1334

Dopo l’articolo 49 aggiungere il seguente:

Articolo 49.bis

Istituzione del Fondo nazionale per le zone agricole e montane colpite dagli eventi calamitosi del mese di ottobre e novembre 2018

  1. Per l’anno 2019, è istituito il Fondo nazionale per le zone agricole e montane colpite dagli eventi calamitosi del mese di ottobre e novembre 2018, con una dotazione pari a 800 milioni di euro per l’anno 2019 da destinare al finanziamento dei seguenti progetti:
  2. a) interventi a sostegno delle aziende agricole, zootecniche e forestali danneggiate tra i quali: rimozione dei danni da tempesta; recupero dei depositi di mezzi agricoli, delle serre e dei capannoni di stoccaggio; interventi di messa in sicurezza dei territori interessati; messa in sicurezza delle aree a valle; ripristino della viabilità agro-forestale; impiego di prodotti fitosanitari; salvaguardia dei prati destinati a pascolo e recupero dei terrazzamenti; ripristino degli agriturismi danneggiati ; manutenzione di vie di comunicazione pubbliche sollecitate dal trasporto di legname.
  3. b) misure finanziarie a favore dei proprietari di aree boschive quali: sostegno allo smercio dei grossi quantitativi di legname; realizzazione di vie d’esbosco principali; realizzazione di piazzali di deposito del legname; recupero delle strutture turistiche montane; prestazioni straordinarie per ripristinare la normale agibilità degli spazi forestali; crediti d’investimento per l’acquisizione di macchinari e veicoli per fronteggiare l’emergenza
  4. All’individuazione dei progetti di cui al comma 1, si provvede, entro il 31 gennaio 2019 con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l’acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato.

Conseguentemente all’art. 21, c. 2 , sostituire le parole “ 6, 7 milioni di euro “ con le seguenti “ 5,9 milioni di euro”

 

DE MENECH, GADDA, CENNI, BOSCHI, CARDINALE , CRITELLI , DAL MORO, D’ALESSANDRO, ROTTA, INCERTI ,PORTAS

  1. Credito d’imposta per la tracciabilità del Made in Italy agroalimentare

 

AC 1334

Dopo l’ art. 49 aggiungere il seguente :

Art. 49.bis

Credito d’imposta per la tracciabilità del Made in Italy agroalimentare

  1. Al fine di garantire massima trasparenza delle informazioni ai consumatori sulla tracciabilità degli alimenti, alle imprese che producono prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 3, un credito d’imposta nella misura del 40 per cento delle spese per nuovi investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000 euro, nel periodo d’imposta 2019 e nei due successivi, per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche e tecnologiche, anche blockchain, finalizzate al potenziamento della tracciabilità del Made in Italy agroalimentare.
  2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del comma 1 e del presente comma anche con riguardo alla fruizione del credito d’imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio.
  3. Per le finalità di cui al comma 1 sono stanziati 5 milioni di euro per l’anno 2019, 10 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.
  4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per l’anno 2019 e 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 90, comma 2, della presente legge.

D’ALESSANDRO, GADDA, CENNI, BOSCHI, CARDINALE , CRITELLI , DAL MORO, INCERTI ,PORTAS

 

 

 

  1. Rifinanziamento legge biodiversità

 

AC 1334

 

Dopo l’articolo 49 aggiungere il seguente .

 

Art. 49 bis

Rifinanziamento legge biodiversità

 

  1. Il Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all’articolo 10 della legge 01/12/2015, n. 194 è incrementato di 2 milioni di euro per l’anno 2019 e di 2 milioni di euro per l’anno 2020

 

Conseguentemente all’articolo 55, sostituire le parole “185 milioni di euro per l’anno 2019 e 430 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020”, con le seguenti: “183 milioni di euro per l’anno 2019, 428 milioni di euro per gli anni 2020.

 

CENNI, GADDA, CARDINALE , CRITELLI , DAL MORO, D’ALESSANDRO, INCERTI ,PORTAS

 

  1. Fondo progetti pilota agricoltura sociale

 

 

AC 1334

 

Dopo l’art. 49 aggiungere il seguente

 

Art . 49.bis

Fondo progetti pilota agricoltura sociale

 

  1. Al fine di favorire lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo è istituito un Fondo, con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, per il finanziamento di progetti pilota volti allo sviluppo delle aree rurali interne, tramite l’assegnazione di terreni demaniali.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono determinati i criteri di riparto delle risorse del predetto Fondo tra le Regioni e le Province autonome, i soggetti ammessi a richiedere i finanziamenti nonché i criteri e le modalità per l’accesso agli stessi.
  3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 2 milioni di euro per l’anno 2019 e 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 90, comma 2, della presente legge.

 

 

GADDA, CENNI, BOSCHI, CARDINALE , CRITELLI , DAL MORO, D’ALESSANDRO, INCERTI ,PORTAS

 

 


 

10 Credito d’imposta agricoltura sociale

 

 

AC 1334

 

Dopo l’art. 49 aggiungere il seguente

Art . 49.bis

Credito d’imposta agricoltura sociale

 

  1. E’ istituito un credito d’imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento se effettuate da enti o società in favore degli enti di cui all’articolo 2, comma 5 della legge 18 agosto 2015, n. 141, che hanno presentato al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, in associazione con i soggetti di cui al comma all’articolo 2, comma 1 della legge 18 agosto 2015, n. 141, un progetto per sostenere il recupero, la riqualificazione e la messa a norma di fabbricati agricoli e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) c) e d) della legge 18 agosto 2015, n. 141. Per le suddette erogazioni non si applicano le disposizioni previste a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.
  2. Il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
  3. Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d’imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive. Al credito d’imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  4. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 del presente articolo effettuate per la realizzazione di interventi di recupero, riqualificazione e messa a norma dei fabbricati agricoli, comunicano trimestralmente al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché’ della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell’ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del fabbricato, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l’anno in corso, l’ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione per l’esercizio delle attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) c) e d) della legge 18 agosto 2015, n. 141.
  5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo, comprese le procedure per l’approvazione dei progetti di recupero finanziabili.

 

  1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per l’anno 2019 e 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 90, comma 2, della presente legge.

GADDA, CENNI, BOSCHI, CARDINALE , CRITELLI , DAL MORO, D’ALESSANDRO, INCERTI ,PORTAS

11 Fondo per l’innovazione nell’agricoltura sociale

 

 

AC 1334

 

Dopo l’art. 49 aggiungere il seguente

Art . 49.bis

Fondo per l’innovazione nell’agricoltura sociale

 

  1. Al fine di favorire e potenziare l’innovazione nell’ambito dell’agricoltura sociale secondo gli standard europei, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per l’innovazione nell’agricoltura sociale con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato all’effettuazione di studi di fattibilità e allo sviluppo di capacità delle pubbliche amministrazioni sulla base dei risultati conseguibili. Gli interventi di cui al primo periodo hanno la durata massima di un anno.
  3. Le modalità di funzionamento e di accesso al Fondo di cui al comma 1, nonché’ le relative aree di intervento sono stabilite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 marzo 2019.
  4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in un milione di euro per l’anno 2019 e un milione di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 90, comma 2, della presente legge.

GADDA, CENNI, BOSCHI, CARDINALE , CRITELLI , DAL MORO, D’ALESSANDRO, INCERTI ,PORTAS

 

 

  1. Bonus verde aree urbane

 

AC 1334

 

All’articolo 12, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3.bis. All’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la lettera b) aggiungere la seguente :

  1. c) la potatura, l’abbattimento e gli interventi di cura degli alberi effettuati in caso di interventi per la pubblica e privata incolumità

 

GADDA, CENNI, CARDINALE , CRITELLI , DAL MORO, D’ALESSANDRO, INCERTI ,PORTAS

 

13 Figura arboricoltore

 

AC 1334

 

All’articolo 12, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

 

3.bis. All’articolo 12, comma 1, della legge 26 luglio 2016, n. 154, dopo la lettera b) aggiungere la seguente : c) da arboricoltori ornamentali certificati

 

GADDA, CENNI, CARDINALE , CRITELLI , DAL MORO, D’ALESSANDRO, INCERTI ,PORTAS

 

 

14.Fondo garanzia Ismea

 

AC 1334

Dopo l’articolo 49 aggiungere il seguente :

 

Art. 49.bis

Rifinanziamento Fondo garanzia Ismea

  1. Il Fondo di credito, istituito con decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, finalizzato a potenziare l’offerta di credito a vantaggio delle aziende agricole allo scopo di favorirne la crescita e l’ammodernamento, è incrementato di 2 milioni di euro per l’anno 2019 e di 2 milioni di euro per l’anno 2020

Conseguentemente all’articolo 55, sostituire le parole “185 milioni di euro per l’anno 2019 e 430 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020”, con le seguenti: “183 milioni di euro per l’anno 2019, 428 milioni di euro per gli anni 2020.

INCERTI, GADDA, CENNI, CARDINALE , CRITELLI , DAL MORO, D’ALESSANDRO, PORTAS

 

 

 

15.Caporalato Risorse per Tavolo

 

AC 1334

 

All’Articolo 90, apportare le seguenti modificazioni:

  1. a) Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 240 milioni di euro per l’anno 2019 e di 390 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020.
  3. b) Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di favorire il raggiungimento degli obietti vi e di rafforzare le finalità di cui alla Legge 29 ottobre 2016, n. 199, “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo” è istituto un apposito fondo presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019. La ripartizione dello stanziamento del Fondo di cui al comma 2-bis, è demandato ad apposito decreto del Ministero del Lavoro da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è destinato prioritariamente alle seguenti finalità:

  1. a) promuovere una maggiore capillarità dei controlli nei territori e nelle aziende anche attraverso una efficace collaborazione ed interazione tra gli organismi competenti e le Forze dell’Ordine coinvolte;
  2. b) realizzare una apposita banca dati nella quale sono raccolte tutte le risultanze relative alle indagini e ai sequestri effettuati, rispetto alla gestione delle informazioni investigative relative ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo;
  3. c) potenziare l’operatività della Rete del lavoro agricolo di qualità, quale strumento fondamentale di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura, attraverso l’istituzione ed il finanziamento di apposite sezioni territoriali;
  4. d) rafforzare il Piano di interventi per l’accoglienza dei lavoratori agricoli stagionali prevedendo in particolare convenzioni per l’introduzione del servizio di trasporto gratuito, l’attivazione di presidi medico-sanitari mobili, la disponibilità di immobili demaniali o confiscati alla mafia quale presidi in caso di necessità di gestione delle esigenze e delle emergenze connesse all’accoglienza, il potenziamento delle attività di tutela ed informazione ai lavoratori; l’istituzione di corsi di lingua italiana per i lavoratori stranieri;
  5. e) istituire e garantire la piena ed efficace operatività, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del “Tavolo del Caporalato” allo scopo di promuovere la programmazione di una proficua strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato e del connesso sfruttamento lavorativo in agricoltura.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 dell’articolo 90 con il seguente:

  1. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 240 milioni di euro per l’anno 2019 e di 390 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020.

CENNI, GADDA,   CARDINALE , CRITELLI , DAL MORO, D’ALESSANDRO, INCERTI, PORTAS

 

  • Risorse per Xylella

 

AC1334

 

Dopo l’articolo 49 aggiungere il seguente:

Art. 49.bis

Emergenza Xylella

 

  1. Al fine di contrastare l’emergenza legata alla diffusione della Xylella fastidiosa nella Regione Puglia, l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1. Comma 128, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è ulteriormente incrementata di 3 milioni di euro per l’anno 2019 e di 3 milioni di euro per l’anno 2020.

Conseguentemente all’articolo 55, sostituire le parole “185 milioni di euro per l’anno 2019 e 430 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020”, con le seguenti: “182 milioni di euro per l’anno 2019, 427 milioni di euro per gli anni 2020.

 

PORTAS, GADDA, CENNI,   CARDINALE , CRITELLI , DAL MORO, D’ALESSANDRO, INCERTI,

 

 

 

17.Fondo produzione bieticolo-saccarifera

 

AC1334

 

Dopo l’articolo 49 aggiungere il seguente:

Art. 49.bis

Rifinanziamento Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera

  1. Il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera di cui all’articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, rifinanziato dall’articolo 56-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è incrementato di 5 milioni di euro per l’anno 2019, di 5 milioni di euro per l’anno 2020.

Conseguentemente all’articolo 55, sostituire le parole “185 milioni di euro per l’anno 2019 e 430 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020”, con le seguenti: “180 milioni di euro per l’anno 2019, 425 milioni di euro per gli anni 2020.

 

CRITELLI, GADDA, CENNI,   CARDINALE , DAL MORO, D’ALESSANDRO, INCERTI, PORTAS,

 

 

  1. Fondo Cerialicolo

 

AC1334

 

Dopo l’articolo 49 aggiungere il seguente:

Art. 49.bis

Rifinanziamento Fondo per la qualità e la competitività del comparto cerealicolo

  1. Il Fondo per la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell’intero comparto cerealicolo di cui all’art 23 bis, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2016 , n.113 è incrementato di 5 milioni di euro per l’anno 2019, di 5 milioni di euro per l’anno 2020.

Conseguentemente all’articolo 55, sostituire le parole “185 milioni di euro per l’anno 2019 e 430 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020”, con le seguenti: “180 milioni di euro per l’anno 2019, 425 milioni di euro per gli anni 2020

 

CRITELLI, GADDA, CENNI,   CARDINALE , DAL MORO, D’ALESSANDRO, INCERTI, PORTAS,

 

 

 

  1. Accise Birrifici

 

 

AC 1334

 

Dopo l’articolo 3 inserire il seguente: ”

Art 3-bis.

Riduzione accise sulla birra

 

  1. All’articolo 1, comma 514, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sostituire le parole “ euro 3,00 “ con le seguenti “ euro 2, 98 ”

Conseguentemente, all’articolo 55, comma 1, sostituire le parole “185 milioni di euro per l’anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020” con le seguenti “di 180 milioni di euro per l’anno 2019, 425 milioni di euro annui a decorrere dal 2022”.

 

D’ALESSANDRO, CRITELLI, GADDA, CENNI,   CARDINALE , DAL MORO, INCERTI, PORTAS,

 

 

 

  1. Bonifica amianto fabbricati rurali

 

AC 1334

Dopo l’articolo 49 aggiungere il seguente .

Art. 49 bis

Interventi di bonifica dall’amianto nei fabbricati rurali

  1. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 per interventi di bonifica dall’amianto nei fabbricati rurali non ad uso abitativo e nei manufatti contenenti amianto strumentali all’attività agricola, ivi compresi i rimessaggi ed i ricoveri connessi all’attività agricola, spetta una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 20.000 euro per fondo rustico per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
  2. Le detrazioni di cui all’art 16, comma 1-sexies.2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal comma 3 del presente articolo sono fruibili nel limite massimo di 5 milioni di euro per l’anno 2018, 10 milioni di euro per l’anno 2019 e 15 milioni di euro per l’anno 2020.

 

Conseguentemente alla Tabella A ivi richiamata apportare le seguenti modifiche

 

Ministero dell’economia e delle finanze

2019: – 5.000.000

2020: – 10.000.000

2021: – 15.000.000

 

PORTAS, GADDA, CRITELLI, CENNI, CARDINALE , D’ALESSANDRO, DAL MORO, INCERTI,

 

 

21.Pensioni in agricoltura

AC 1334

 

 

 

Dopo l’articolo 21, inserire il seguente:

“Art. 21-bis.

(Proroga di disposizioni in materia di anticipo pensionistico).

  1. All’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: <<fino al 31 dicembre 2018>> sono sostituite dalle seguenti: <<fino al 31 dicembre 2019>>.
  2. Il beneficio dell’indennità prorogata ai sensi del comma 1 è riconosciuto a domanda nel limite di 300 milioni di euro per l’anno 2019, di 630 milioni di euro per l’anno 2020, di 666,5 milioni di euro per l’anno 2021, di 530,7 milioni di euro per l’anno 2022, di 323,4 milioni di euro per l’anno 2023, di 101,2 milioni di euro per l’anno 2024 e di 6,5 milioni di euro per l’anno 2025. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dell’indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 180, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 185 della medesima legge, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all’indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.
  3. All’onere derivante dalle disposizioni del presente articolo si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l’introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani di cui all’articolo 21.
  4. Nel limite di spesa di cui al comma 2, i rapporti di lavoro di tipo stagionale o a tempo determinato, riguardanti i lavoratori di cui alla lettera N., allegato C, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono equiparati ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai fini della determinazione dei requisiti di accesso al beneficio di cui all’articolo1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.”.

 

INCERTI, GADDA, CRITELLI, CENNI, CARDINALE, D’ALESSANDRO, DAL MORO, PORTAS,

 

  1. Fondo competitività imprese bieticolo saccarifere

 

 

AC 1334

Dopo l’articolo 49 aggiungere il seguente:

 

Art 49 bis

Fondo per la competitività delle produzioni delle imprese bieticolo – saccarifere

 

  1. E’ istituito nello stato di previsione del Ministero   delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo un Fondo volto a favorire la competitività delle produzioni delle imprese bieticolo – saccarifere nonché l’aggregazione e l’organizzazione del comparto medesimo , con una dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2019 e di 4 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge , con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze , adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato , le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono f definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo .
  2. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (Ue) n. 1408/2013 della Commissione , del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “ de minimis” nel settore agricolo.

 

Conseguentemente all’articolo 55, sostituire le parole “185 milioni di euro per l’anno 2019 e 430 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020”, con le seguenti: “183 milioni di euro per l’anno 2019, 426 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 e 426 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022

 

INCERTI


 

  1. Fondo competitività imprese bieticolo saccarifere

 

 

AC 1334

Dopo l’articolo 49 aggiungere il seguente:

 

Art 49 bis

Fondo per la competitività delle produzioni delle imprese bieticolo – saccarifere

 

  1. E’ istituito nello stato di previsione del Ministero   delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo un Fondo volto a favorire la competitività delle produzioni delle imprese bieticolo – saccarifere nonché l’aggregazione e l’organizzazione del comparto medesimo , con una dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2019 e di 4 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge , con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze , adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato , le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono f definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo .
  2. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (Ue) n. 1408/2013 della Commissione , del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “ de minimis” nel settore agricolo.

 

Conseguentemente all’articolo 55, sostituire le parole “185 milioni di euro per l’anno 2019 e 430 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020”, con le seguenti: “183 milioni di euro per l’anno 2019, 426 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 e 426 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022

CRITELLI

 

23.Fondo imprenditoria femminile

 

Art 49

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti.

4.bis Al fine di sostenere le imprese agricole condotte da donne e favorirne l’accesso al credito , è istituito , nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo , il Fondo per l’Imprenditoria agricola femminile con una dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2019, 2 milioni di euro per l’anno 2020 e 2 milioni per l’anno 2021 .

4.ter Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato , le regioni e le province autonome dio trentio e Bolzano , entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge , sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo”

 

Conseguentemente alla tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell’Economia e delle finanze:

 

2019       -2.000.000

2020       -2.000.000

20121     -2.000.000

 

 

BOSCHI, GADDA, CENNI, CARDINALE , CRITELLI , DAL MORO, D’ALESSANDRO, INCERTI, PORTAS

 

 

  1. Fondi Incendio Monte Serra

AC 1334

 

Articolo 79,

dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-bis. Al fine di attuare, nelle more della dichiarazione dello stato di emergenza, i primi interventi urgenti in relazione agli incendi verificatisi nei comuni della Provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti, nel mese di settembre 2018 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2019.

8-ter. Agli oneri derivanti dall’autorizzazione di spesa di cui al comma 8-bis, pari a 15 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all’articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Cenni, Ciampi, Ceccanti, Gadda


 

  1. Soppressione commi 1,2 e 3 articolo 49 “terreni a famiglie con terzo figlio”

 

AC 1334

 

Sopprimere i commi 1,2,3 dell’articolo 49.

 

 

CENNI, GADDA, BOSCHI,   CARDINALE , CRITELLI , DAL MORO, D’ALESSANDRO, INCERTI, PORTAS


 

  1. Soppressione commi 1,2 e 3 articolo 49 “terreni a famiglie con terzo figlio” e risorse a Legge Biodiversità

 

AC 1334

Sopprimere i commi 1, 2, 3 dell’articolo 49.

Conseguentemente all’Articolo 90, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis) Il fondo di cui all’articolo 10 della Legge 194 del 1 dicembre 2015 è incrementato di 5 milioni di euro per l’anno 2019 e 15 milioni di euro per l’anno 2020.

CENNI, GADDA, CARDINALE , CRITELLI , DAL MORO, D’ALESSANDRO, INCERTI, PORTAS


 

  1. Soppressione commi 1,2 e 3 articolo 49 e Fondo voucher babysitter per madri settore agricolo

 

AC 1334

 

Dopo l’articolo 21, inserire il seguente:

Art. 21-bis

(Disposizioni in materia di voucher baby sitting per le madri lavoratrici del settore agricolo)

1.Nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2019 e di 15 milioni di euro per l’anno 2020, con esclusivo riferimento alle madri lavoratrici dipendenti e autonome del settore agricolo, le disposizioni in materia di genitorialità, relative alla corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, di cui agli articoli 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 e 1, commi 356 e 357, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono prorogate per gli anni 2019 e 2020.

Conseguentemente, alla rubrica del Titolo III Capo I aggiungere, infine, le seguenti parole “ la conciliazione e condivisione ”.

Conseguentemente

Sopprimere i commi 1,2,3 dell’articolo 49.

CENNI, GADDA, CARDINALE , CRITELLI , DAL MORO, D’ALESSANDRO, INCERTI, PORTAS

  1. Incentivi terreni agricoli affittati a giovani agricoltori e imprese a conduzione femminile

 

AC 1334

All’Articolo 49, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All’articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori ed alle imprese agricole a conduzione femminile il moltiplicatore è pari a 75.”.

Conseguentemente sostituire il comma 2 dell’articolo 90 con il seguente:

  1. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 220 milioni di euro per l’anno 2019, di 370 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020.

CENNI, GADDA, BOSCHI, CARDINALE , CRITELLI , DAL MORO, D’ALESSANDRO, INCERTI ,PORTAS

 

 

  1. Aste a doppio ribasso

 

AC 1334

All’articolo 49, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. La lett. a), comma 1, art. 2, del D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218 è abrogata.

4-ter. All’art. 2598 c.c. è aggiunto il seguente comma:

“4. allestisce un’asta elettronica per l’acquisto di prodotti della filiera agroalimentare attraverso la presentazione da parte degli offerenti di prezzi modificati al ribasso con un divario di costi non giustificato dagli obiettivi della produzione e fuorviando la scelta del consumatore.”

4-quater. All’art. 56 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Gli appalti diretti all’acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari non sono oggetto di aste elettroniche.”

CENNI, GADDA, CARDINALE , CRITELLI , DAL MORO, D’ALESSANDRO, INCERTI ,PORTAS

 

 

  1. Rifinanziamento Fondo solidarietà nazionale

 

 

AC 1334

All’ articolo 79, dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-bis. Al fine di favorire la ripresa economica delle imprese agricole dei luoghi colpiti da avversità atmosferiche eccezionali e di calamità naturali che si manifestano nel territorio nazionale con maggiore frequenza ed intensità, il Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è rifinanziato, a decorrere dall’anno 2019, di 50 milioni di euro annui.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 dell’articolo 90 con il seguente:

  1. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 200 milioni di euro per l’anno 2019 e di 350 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020.

CENNI, GADDA, CARDINALE , CRITELLI , DAL MORO, D’ALESSANDRO, INCERTI ,PORTAS

 

 

 

  1. Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare tra i Distretti del Cibo

 

AC 1334

All’Articolo 49, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo la lettera h aggiungere la seguente:

  1. i) le “Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare” di cui all’articolo 13 della Legge 1 dicembre 2015, n. 194.

 

 

CENNI, GADDA, CARDINALE , CRITELLI , DAL MORO, D’ALESSANDRO, INCERTI ,PORTAS




MANOVRA, ECCO GLI EMENDAMENTI AGRICOLI DI FRATELLI D’ITALIA CAMERA: MONTAGNA, AREE RURALI E ACCISE GASOLIO

Sviluppo socio economico delle aree rurali e di montagna e riduzione delle accise sui carburanti agricoli tra le proposte emendative di Fratelli D’Italia alla Camera alla legge di Bilancio in ambito agriocolo.

Qui di seguito AGRICOLAE riporta gli emendamenti:

A.C. 1334 EMENDAMENTO ART.3

Dopo l’articolo 3 aggiungere il seguente articolo:

“3 bis. Per fronteggiare la grave crisi del settore dell’agricoltura e della pesca professionale è disposta la riduzione delle accise gravanti sui carburanti nella misura del 95 per cento dell’importo totale, da applicarsi al prezzo alla pompa del gasolio e dei prodotti energetici destinati all’utilizzo in agricoltura nella pesca e nell’itticoltura per i successivi 3 anni dall’entrata in vigore della presente legge. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutato in euro 67 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 231 comma 1”.

De Carlo

Trancassini

Lucaselli

Rampelli

 

A.C. 1334 EMENDAMENTO ART.49

Il comma 2 è sostituito dal seguente comma:

“2. Al fine di favorire lo sviluppo delle aree rurali e di contrastarne lo spopolamento è concesso un mutuo di importo fino a 200mila euro per la durata di venti anni a un tasso di interesse parti a zero per l’acquisto della prima casa. E’ concessa l’esenzione del pagamento della retta per asili nido e scuole materne e l’esenzione dal pagamento dei contributi per le nuove assunzioni . Per l’attuazione del presente comma nello stato di precisione del ministero delle Politiche agricole alimentari forestali e del turismo è istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 10 milioni di euro per l’anno 2019 e a 30 milioni di euro per l’anno 2020. Per la gestione del fondo rotatitivo è autorizzata l’apertura di un’apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato.

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutato in euro 65 milioni per l’anno 2019 e in euro 115 milioni per l’anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 21 comma 1

De Carlo

Trancassini

Rampelli

Lucaselli

 

A.C. 1334 EMENDAMENTO ART.49

Dopo l’articolo 49 inserire il seguente articolo:

Art 49 bis

Competitività agricoltura di montagna

  1. Al fine di incentivare processi di salvaguardia e crescita socio economico territoriale è istituito nello stato di previsione del ministero delle Politiche agricole un Fondo volto a favorire la competitività delle imprese agricole ubicate nelle zone montane con particolare riferimento al sostegno di attività promozionali destinate alle imprese che utilizzano l’indicazione facoltativa di qualità ‘prodotto di montagna’ ai sensi del decreto del ministero delle Politiche agricole 26 luglio 2017.
  2. Al fiondo di cui al comma 1 è assegnata una dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2019 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto di natura non regolamentare del ministero delle Politiche agricole e del turismo di concerto con il ministero dell’Economia adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono definiti i criteri e le modalità dii ripartizione delle risorse del Fondo.
  4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati dalle con dizioni previste dal regolamento Ue 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo. Conseguentemente all’articolo 55 comma 1 le parole 185 milioni di euro per l’anno 2019 e di 430 mln di euro a decorrere dal 2020 sono sostituite con le seguenti 183 mln di euro per l‘anno 2019, 426 milioni di euro annui per il 2020 e i 2021 e di 430 mln di euro annui a decorrere dal 2022

Trancassini

Lucaselli

De Carlo

Rampelli

 




MANOVRA, ECCO ULTIMA BOZZA IN PDF E I PRIMI PROVVEDIMENTI AGRICOLI: CAPORALATO, XYLELLA, PESCA, MIPAAFT E MONTAGNA

Da 73 articoli a 115. L’ultima bozza della Manovra di Bilancio, che AGRICOLAE pubblica qui di seguito in PDF, presenta molte novità. Di cui moltissime in ambito agricolo.

Come la proroga delle detrazioni fiscali per interventi di sistemazione a verde:

PROROGA DETRAZIONI FISCALI PER IL VERDE

1. All’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole “Per l’anno 2018” sono sostituite dalle seguenti: “Per l’anno 2019”.

Poi l’istituzione del tavolo sul Caporalato:

CAPORALATO

La legge però, a parere dell’Organizzazione agricola, presenta alcuni aspetti che possono essere migliorati, a partire dalle disposizioni di carattere penale che estendono la punibilità al datore di lavoro, a prescindere dall’intervento del caporale

TAVOLO CAPORALATO

1. A decorrere dall’anno 2019, gli oneri relativi agli interventi in materia di politiche migratorie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per l’ammontare di 7 milioni di euro per gli interventi di competenza nazionale afferenti al Fondo nazionale per politiche migratorie, cessano di essere finanziati a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e gravano su appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019.

2. Allo scopo di promuovere la programmazione di una proficua strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato e del connesso sfruttamento lavorativo in agricoltura, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il “Tavolo caporalato”, di seguito “Tavolo”.
3. Il Tavolo, presieduto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali o da un suo delegato, è composto da rappresentanti del Ministero dell’interno, del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ANPAL, dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS, del Comando Carabinieri per la tutela del Lavoro, della Guardia di Finanza e delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. Possono partecipare alle riunioni del tavolo rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore e delle organizzazioni del terzo settore.

4. I componenti del Tavolo sono nominati in numero non superiore a quindici.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell’interno, da adottare entro giorni 60 dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l’organizzazione e il funzionamento del Tavolo, nonché eventuali forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità.

6. Il Tavolo opera per 3 anni dalla sua costituzione e può essere prorogato per un ulteriore triennio. Il decreto di proroga è adottato con la medesima procedura.

7. Al Tavolo sono attribuite le seguenti funzioni:

  1. a)  definizione degli obiettivi strategici;
  2. b)  elaborazione delle misure specifiche da sviluppare per

migliorare le condizioni di svolgimento dell’attività

raccolta dei
c) individuazione delle misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori.

8. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali il Tavolo si avvale del supporto di una segreteria costituita nell’ambito delle ordinarie risorse umane e strumentali della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

9. La partecipazione al tavolo dei componenti, anche se soggetti esterni all’amministrazione, è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità o emolumento comunque denominato, salvo rimborsi per spese di viaggio e di soggiorno.

10. La spesa complessiva relativa agli oneri di funzionamento del Tavolo è a valere sul Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui al comma 1.

XYLELLA

All’articolo 1, comma 128, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” sono apportate le seguenti modificazioni: alla lettera a) dopo le parole «adiacente alla zona cuscinetto» sono aggiunte le seguenti “o alle azioni di cui al comma 126”.

RESTO AL SUD

Modifiche alla misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno denominata “Resto al Sud”

Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.123, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) all’articolo 1, comma 2, le parole «35 anni» sono sostituite dalle seguenti «45 anni»;

b) all’articolo 1, comma 10, le parole «libero professionali e» sono soppresse.

FONDO MONTAGNA

Il Fondo nazionale per la montagna di cui all’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è finanziato per un importo di 10 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

ESENZIONE IMU ZONE TERREMOTATE

Esenzione IMU, sospensione mutui enti locali zone sismiche e proroga sospensione mutui dei privati su immobili inagibili sisma 2012

1. Per i Comuni individuati dall’articolo 2-bis, comma 43, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l’esenzione dall’applicazione dell’imposta municipale propria prevista al secondo periodo del comma 3 dell’articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

2. Il termine di cui all’articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2019. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro per l’anno 2019, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

TABACCOTASSAZIONE TABACCHI LAVORATI

Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati

1. Nell’articolo 39 octies del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, lettera a) le parole “10,5 per cento” sono sotituite dalle seguenti: “11 per cento”; 2) al comma 5, lettera a) le parole “euro 25” sono sotituite dalle seguenti: “euro 30”;
3) al comma 5, lettera c) le parole “euro 120” sono sostituite dalle seguenti: “ euro 125”;
4) al comma 6: a) le parole “175,54” sono sostituite dalle seguenti: “180,14”;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A decorrere dalla data di applicazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico rideterminate, per l’anno 2019, ai sensi all’articolo 39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, il predetto onere fiscale minimo è pari al 95,22 per cento della somma dell’accisa globale e dell’imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al “PMP-sigarette”;

2. Nell’Allegato I – Tabacchi lavorati al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le aliquote indicate alle lettere a), b) e c) sono stabilite rispettivamente nella misura del 23,5 per cento, del 23,5 per cento e del 59,5 per cento.
3. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, la tabella A) – sigarette – allegata alla determinazione direttoriale del 25 gennaio 2018, prot. n.11047 /R.U., la tabella B) – sigari – allegata alla determinazione direttoriale del 7 gennaio 2015, prot. n. 30/R.U. e le tabelle C)- sigaretti e D) – tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, allegate al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 giugno 2017, sono sostituite rispettivamente dalle tabelle A, B, C e D allegate.

4. All’articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Nel comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) le aliquote di base di cui al comma 1 dell’articolo 39-octies del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, nonché le misure percentuali previste dal comma 3, lettera a), e dal comma 6, e gli importi di cui al comma 5 del medesimo

articolo fino, rispettivamente, allo 0,5 punti percentuali, a 2 punti percentuali e a euro 5,00;”;
b) Dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. L’onere fiscale minimo, di cui all’articolo 7, n. 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, non può superare la somma dell’accisa globale e dell’imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al “PMP-sigarette” di cui all’articolo 39-

quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni.”.
5. Nel comma 3 dell’articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, le parole “alla misura percentuale” sono sostituite dalle parole: ”alle misure percentuali”.
6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano a decorrere dalla data di applicazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico rideterminate, per l’anno 2019, ai sensi all’articolo 39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

STATO PREVISIONE MIPAAFT

Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per l’anno finanziario 2019, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Per l’attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell’ambito della parte corrente e nell’ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per l’anno finanziario 2019, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d’intervento del Programma nazionale della pesca e dell’acquacoltura.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte nel capitolo 2827 del programma «Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale», nell’ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per l’anno finanziario 2019, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per il medesimo anno, secondo la ripartizione percentuale indicata all’articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

4. Per l’anno finanziario 2019 il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l’attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l’anno finanziario 2019, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 “Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale” istituito nel programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell’ippica e mezzi tecnici di produzione», nell’ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per l’anno finanziario 2019, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro, ai sensi dell’articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

PESCA SPORTIVA

1. Dopo l’art. 6 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 è inserito il seguente art. 6 bis
<<ART. 6 bis
Disciplina della pesca sportiva e ricreativa
1. La pesca non professionale per fini sportivi e ricreativi a mare è subordinata alla comunicazione e al pagamento del contributo annuale di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente norma, chiunque intenda effettuare attività di pesca sportiva e ricreativa in mare è tenuto a darne comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, secondo le modalità stabilite con successivo decreto del predetto Ministero. La comunicazione ha validità annuale.

3. I soggetti di cui al comma 2 sono tenuti al pagamento di un contributo annuale, il cui importo, stabilito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del Turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente norma, è compreso tra un minimo di 10 euro ed un massimo di 100 euro ed è commisurato alla tipologia della pesca sportiva praticata ed alla tipologia della imbarcazione utilizzata. Con il medesimo decreto sono individuate le categorie di soggetti esentati dal pagamento del contributo annuale. A decorrere dall’anno successivo al primo, l’importo può essere aggiornato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

4. L’esercizio dell’attività di pesca sportiva e ricreativa in mare in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 1168 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 .

5.Il contributo di cui al comma 3 è versato ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere riassegnato per l’ottanta percento, allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e per il venti per cento sul fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera da destinare prioritariamente all’attività di controllo in materia di pesca.>>
6. La quota delle risorse da assegnare al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è destinata almeno per il 40-50 per cento alle attività di ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima e per interventi a salvaguardia della risorsa ittica e per un ulteriore 40 50 per cento alla promozione della pesca sportiva.

SVILUPPO SOCIOECONOMICO AREE RURALI

  1. Al fine di favorire la crescita demografica, una quota del 50 per cento dei terreni di cui all’articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e una quota pari al 50 per cento dei terreni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono concessi gratuitamente per un periodo non inferiore a 20 anni ai nuclei familiari con terzo figlio nato negli anni 2019, 2020, 2021, ovvero a società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano una quota societaria ai predetti nuclei familiari pari al 30 per cento. Per lo sviluppo aziendale, i predetti soggetti possono accedere prioritariamente ai benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.
  2. Ai nuclei familiari che accedono alle misure del comma 1 è concesso, a richiesta, un mutuo fino a 200.000 euro per la durata di 20 anni, ad un tasso pari a zero, per l’acquisto della prima casa in prossimità del terreno assegnato. Per l’attuazione del presente comma è istituito nello stato di previsione del ministero delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 5 milioni di euro per l’anno 2019 e 15 milioni di euro per l’anno 2020.
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro per la famiglia e le disabilità e il Ministro per gli affari regionali e autonomie, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica il PDF integrale:

Bozza 29