Copagri: Pac, forte disappunto per esclusione comparto ovicaprino da ecoschema per benessere animale

Esprimiamo forte disappunto per l’esclusione del comparto ovicaprino dagli interventi previsti dalle ultime stesure del Piano Strategico Nazionale-PSN della PAC 2021-2027; il settore, infatti, non figura tra quelli rientranti nell’ecoschema per il pagamento del premio per il benessere animale e la riduzione degli antibiotici, con specifico riferimento agli allevamenti che si impegnano al rispetto degli obblighi specifici nel settore del benessere animale e praticano il pascolamento o allevamento semi brado”. Lo afferma il presidente della Copagri Franco Verrascina a proposito del dibattito in corso in questi giorni al Mipaaf in sede di Tavolo di Partenariato nazionale della PAC 2023-27.

 

“L’intervento, con il quale si intendono privilegiare gli allevamenti zootecnici che praticano il pascolamento o l’allevamento semibrado, è al momento riservato ai bovini da latte e da carne e ai suini, ma lascia fuori, appunto, il comparto ovicaprino, non considerandolo come uno dei settori che può contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali della PAC”, evidenzia Verrascina.

 

“Proprio il pascolamento, invece, conferisce sia alle carni che al latte ovicaprini, e conseguentemente alle produzioni lattiero-casearie, caratteristiche qualitative molto apprezzate dal mercato nazionale ed estero; non a caso sono registrati in Italia ben 3 IGP relative alle carni di agnello e 11 DOP per i formaggi”, continua il presidente, facendo notare che “l’allevamento ovicaprino è praticato e diffuso in molte parti della Penisola, in particolare in Sicilia, Sardegna, Lazio e Toscana, senza contare le aree dell’intero Appennino”.

 

“Non possiamo pertanto che fare appello al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, auspicando un ripensamento che porti a rivedere le scelte e le motivazioni alla base di tale esclusione, fortemente contestata dalla Confederazione in occasione di diverse riunioni del Tavolo di Partenariato”, conclude Verrascina.




Copagri Sardegna: ovicaprino, dichiarazioni obbligatorie prodotti lattiero caseari traguardo storico per comparto

“Dopo la rivolta dei pastori del febbraio 2019 e i numerosi confronti con due diversi ministri, volti a dare stabilità e trasparenza al mercato lattiero-caseario ovicaprino, arriva finalmente il decreto ministeriale con il quale vengono definite le modalità di applicazione delle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari nel settore ovi-caprino, forse il maggior risultato ottenuto dai pastori ‘senza bandiere’ e dalle organizzazioni agricole”. Lo sottolinea il direttore della Copagri Sardegna Pietro Tandeddu dopo la pubblicazione del testo sulla Gazzetta Ufficiale.

 

“E’ da ben otto anni – ricorda Tandeddu – che la Copagri sollecitava l’applicazione del Regolamento comunitario 1308/2013 sull’OCM UNICA per dare trasparenza al settore attraverso le comunicazioni del latte conferito, ma mentre il comparto del latte vaccino è stato regolamentato in tempi brevi, quello ovicaprino ha subito inspiegabili ritardi che ne hanno rallentato l’iter procedurale”.

 

“A questo punto, diventa fondamentale una rapida attuazione del sistema informativo, ponendo fine alle polemiche circa le giacenze e i quantitativi di latte prodotto. Stabilita l’obbligatorietà delle comunicazioni, avremo finalmente contezza della dimensione produttiva del comparto, dei quantitativi e delle tipologie di formaggi prodotte e delle giacenze di magazzino”, continua il direttore della Copagri Sardegna, ad avviso del quale “è altrettanto importante che le organizzazioni agricole, come richiesto più volte dalla Copagri, vengano indicate quali destinatarie dei dati aggregati, anche se confidiamo nella loro messa a disposizione da parte del Mipaaf e della Regione”.

 

“Con la certezza dei dati, avremo finalmente la possibilità di orientare le politiche settoriali di programmazione, con riferimento alla fase di produzione e agli altri segmenti di filiera; la conoscenza delle giacenze, per esempio, potrà in caso di eccessi dare una spinta all’autoregolamentazione della produzione di Pecorino Romano, che ha incontrato sinora parecchie difficoltà, in funzione di una stabilità dei prezzi”, fa notare il presidente della Copagri Sardegna Ignazio Cirronis.

 

“Il nuovo provvedimento ci dà una grande mano, ma rimaniamo convinti che lo sviluppo del comparto, come andiamo sostenendo da diverso tempo, passi attraverso lo scioglimento di alcuni nodi strutturali che interessano i produttori, i consorzi di tutela, la cooperazione, l’industria privata, Oilos e la Regione Sardegna, poco attenta in questi ultimi anni nei confronti di un settore che coinvolge l’intero territorio isolano dal punto di vista economico, sociale e culturale”, conclude Cirronis.




BELLANOVA AL TAVOLO OVICAPRINO: TROPPE DIVISIONI NON PORTANO A SOLUZIONE. ENTRO NOVEMBRE INCONTRO CON ISMEA E BANCHE

Dice che di non voler prendere in giro nessuno il ministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova a Cagliari, nel corso del tavolo sul latte Ovi Caprino a porte chiuse durante il quale ha annunciato “un Fondo destinato a favorire la qualità e la competitività del latte ovino attraverso il sostegno ai contratti di filiera”. Nel rispetto della Costituzione l’intenzione dichiarata è quella di fare le cose utili che rientrano nelle proprie competenze ma senza fare promesse che non possono essere mantenute. Così da poter guardare negli occhi gli interlocutori sapendo di non aver mentito.

Il ministro ha parlato di “continuità istituzionale” perché tra i compiti del Mipaaf “c’è quello di costruire percorsi per dare soluzione ai problemi”.

Gli impegni assunti si mantengono, ha poi precisato il ministro. Si tratta di un impegno di 14 milioni per l’acquisto di Pecorino per gli indingenti, per il quale il decreto è pronto; di 10 milioni di euro per la filiera, per i quali il decreto è pronto; e di 5 milioni di euro destinati all’indennizzo. Ma se questa misura fosse ritenuta inutile, Bellanova ha chiesto alla filiera di farlo sapere e ragionarci sopra. Perchè sebbene nessuna misura sia risolutiva, l’obiettivo è quello di dare un contributo utile.

E’ stato precisato come sia indispensabile fare una sintesi fra le varie proposte. E che da parte del ministero c’è, non solo la disponibilità a proseguire le azioni di competenza Mipaaf ma anche la volontà di lavorare insieme perché si possa determinare un cambiamento di passo dovuto alla volontà della filiera. Dato che “troppe divisioni non portano alla soluzione”.

Tra gli impegni di Via venti Settembre c’è la volontà di trovare nuovi spazi commerciali. Per quanto riguarda i dazi il Mipaaf ha già chiamato le ambasciate italiane e la Bellanova ha scritto a Conte e a Di Maio chiedendo di avviare una campagna di informazione e di comunicazione per far conoscere la qualità delle produzioni Made in Italy.

Solo facendo conoscere infatti la qualità del prodotto ai consumatori se ne può render noto il valore reale, ha spiegato il minisitro nella riunione.

Per quanto riguarda la grande distribuzione il Mipaaf si propone inoltre di prestare un attenzione particolare mentre il decreto sulla tracciabilità domani verrà inviato alle Regioni.

L’importante, ha fatto sapere il ministro, è che una questione economica non si traduca in una questione di ordine pubblico la cui competenza traslerebbe a un altro ministero. Che non è detto abbia la stessa attenzione ai bisogni della filiera e di chi ci lavora.

Da quanto apprende AGRICOLAE entro il mese di novembre sarà convocato al Mipaaf un altro tavolo con la filiera e un tavolo con Ismea e le banche per smussare gli angoli e trovare una mediazione che rispetti le esigenze di tutti.

LATTE OVICAPRINO, BELLANOVA: 10 MLN PER I CONTRATTI DI FILIERA. AGIRE SUI PUNTI CRITICI DELLA FILIERA PIU’ EXPORT E DIALOGO CON LA GRANDE DISTRIBUZIONE

“Le porte del Ministero sono sempre aperte e la nostra disponibilità non è in discussione. Resta il fatto che senza la vostra volontà di cambiare alcuni difetti storici della filiera non potremo fare molto”. Così la Ministra Teresa Bellanova in uno dei passaggi intervenendo oggi a Cagliari al Tavolo Latte Ovino.

“Mi interessa”, ha detto Bellanova, “un lavoro insieme su come trovare più spazi commerciali per i formaggi da latte pecorino in Italia e nel mondo.

Su questo sentirò anche il Ministro Di Maio per partire dagli Stati Uniti, ma anche per allargare il lavoro su mercati che voi ci indicherete. Sulla grande distribuzione italiana crediamo si possa costruire un dialogo come stiamo facendo per altre filiere.

Noi restiamo in campo per seguire tutta l’attuazione delle misure e disponibili per costruire un percorso di lungo periodo. Perché lungo deve essere il futuro delle vostre aziende, dai pastori ai trasformatori. Servirà l’impegno di tutti, il mio ve lo assicuro non mancherà”.

LATTE, BELLANOVA: 10 MILIONI DI EURO PER I CONTRATTI DI FILIERA

“Un Fondo destinato a favorire la qualità e la competitività del latte ovino attraverso il sostegno ai contratti di filiera”: lo ha annunciato la Ministra Teresa Bellanova, nel corso del Tavolo Latte Ovino in corso di svolgimento nella sede della Regione Sardegna a Cagliari.

“Si tratta”, ha spiegato la Ministra, “di uno strumento di sostegno agli investimenti legato alla sottoscrizione di accordi pluriennali tra industriali e pastori per stabilizzare i rapporti di fornitura e il relativo prezzo. Il decreto attuativo ha ottenuto l’intesa con le Regioni e il bando sarà emanato a inizio del prossimo anno




ECCO DECRETO EMERGENZE: 10 ARTICOLI PER ‘SALVARE’ L’OLIO IN PUGLIA, IL LATTE IN SARDEGNA E GLI AGRUMI IN SICILIA. FRUTTO DI UN LAVORO DI SQUADRA MIPAAFT-OPERATORI

Dieci punti per trovare la quadra in Puglia, in Sicilia e in Sardegna. Il governo ha rispettato i patti – come annunciato in piazza dal ministro Mipaaft Gian Marco Centinaio – ed ora è pronto. Il decreto legge emergenze per mettere fine alla crisi dell’olio d’oliva in Puglia del latte in Sardegna e degli agrumi in Sicilia è già scritto. La pubblicazione definitiva dipende dagli ultimi aggiustamenti per migliorarlo il più possibile attraverso un confronto continuo con gli operatori del settore. Se, da quanto apprende AGRICOLAE, sembrerebbe che gli articoli relativi alle gelate in Puglia e alla Xylella siano ormai sistemati e condivisi anche dai diretti interessati, quelli relativi alla crisi del latte ovicaprino potrebbero essere ancora in working in progress e soggetti a modifiche. Il 7 marzo è previsto il prossimo tavolo per trovare la quadra sul prezzo. Punto di partenza – dicono i pastori sardi – per arrivare a discutere una serie di questioni volte a ‘scardinare un sistema che vige da 30 anni” e che ciclicamente si ripresenta.

Nella bozza di testo del decreto Emergenze (versione datata 25 febbraio) di cui AGRICOLAE è venuta in possesso e che pubblica integralmente nel documento allegato e scaricabile, si legge:

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare la grave crisi che ha colpito i settori olivicolo-oleario, agrumicolo e lattiero caseario del comparto del latte ovi caprino, sviluppare un piano di interventi per il recupero della capacità produttiva e sostenere concretamente le imprese agricole, in crisi anche per il perdurare degli effetti dei danni causati dagli eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale verificatesi nel corso dell’anno 2018 e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di intervenire per sostenere le imprese agricole dei settori olivicolo-oleario, agrumicolo e lattiero caseario del comparto del latte ovi caprino, altamente strategici per la nostra alimentazione nella complessa opera di ammodernamento, di rafforzamento e di recupero della solidità economica delle imprese agricole operanti nelle rispettive filiere attraverso interventi finanziari finalizzati alla ristrutturazione del debito;

Considerata l’emergenza del mercato del latte ovino e dei prodotti lattiero-caseari da esso derivati, e l’urgenza di intervenire per il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, a misure temporanee di riduzione e regolazione della produzione, compreso lo stoccaggio privato dei formaggi ovini a DOP, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e agli interventi infrastrutturali;

Vista la necessità di consentire un accurato monitoraggio sulle produzioni lattiero casearie realizzate sul territorio nazionale o provenienti da Paesi dell’Unione Europea o da Paesi terzi, con la rilevazione dei quantitativi delle consegne di latte ovino e caprino, analogamente a quanto già previsto dall’articolo 151 del Regolamento Ue 1308/2013 per il latte bovino;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di riordinare le relazioni commerciali nel settore agroalimentare, in coerenza con la politica agricola comune (PAC), con l’obiettivo di tutelare i redditi degli imprenditori agricoli e garantire una maggiore trasparenza nelle relazioni contrattuali, nonché di rafforzare la competitività del settore agroalimentare e assicurare una maggiore tutela dei consumatori attraverso una riqualificazione delle tecniche di allevamento e dei relativi standard;

Visto il susseguirsi di calamità naturali dovute anche ai cambiamenti climatici che richiedono interventi di sostegno economico straordinari;

Vista la necessità e l’urgenza di ridurre gli sprechi del latte e ridestinare il prodotto nei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ………….. 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Capo I

Misure di sostegno al settore lattiero caseario

ARTICOLO 1

(Misure di sostegno al settore lattiero caseario del comparto del latte ovino)

  1. Al fine di superare l’emergenza del settore lattiero caseario del comparto del latte ovino, al decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2016, n.160, dopo l’articolo 23-bis, è aggiunto il seguente:

“23-bis.1. (Misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità del latte ovino e dei suoi derivati).

  1. Al fine di superare l’emergenza del mercato del latte ovino e dei prodotti lattiero-caseari da esso derivati, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo un Fondo volto a favorire la qualità e la competitività del latte ovino, anche attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, a misure temporanee di riduzione e regolazione della produzione ai sensi dell’articolo 107, comma 3, punto c), del TFUE, compreso lo stoccaggio privato dei formaggi ovini a DOP, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e agli interventi infrastrutturali, con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per l’anno 2019.
  2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n.1454.”.

ARTICOLO 2

(Disposizioni urgenti per il settore lattiero caseario del comparto del latte ovicaprino)

1.Al fine di contribuire alla ristrutturazione dei settore lattiero caseario del comparto del latte ovicaprino, considerate le particolari criticità produttive e la necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività, è riconosciuto, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi per gli interessi dovuti per gli anni 2019 e 2020 su mutui bancari contratti dalle imprese alla data del 31 dicembre 2018.

2.Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della presente misura e di istruttoria delle domande.

  1. Per gli interventi di cui al comma 1, il contributo è concesso, per ogni singolo produttore, nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.
  2. Agli oneri previsti per l’attuazione del comma 1, quantificati in 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del Bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito previsionale di parte corrente, Fondo speciale, dello stato di previsione delle Economia e delle finanze per l’anno finanziario 2019 e 2020, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

 

ARTICOLO 3

(Monitoraggio della produzione di latte ovino e caprino e dell’acquisto di latte e prodotti lattiero caseari a base di latte da Paesi dell’Unione Europea e da Paesi terzi)

  1. Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni lattiero casearie realizzate sul territorio nazionale, i primi acquirenti di latte crudo, di cui all’articolo 151, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, fermo restando quanto stabilito dall’allegato III, punto 9 del regolamento di esecuzione UE n. 2017/1185 per il latte di vacca, sono tenuti a registrare mensilmente, nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), i quantitativi di latte ovino, caprino e il relativo tenore di materia grassa, consegnati loro dai singoli allevatori.
  2. Gli acquirenti di cui al comma 1 registrano mensilmente, nella banca dati del SIAN, i quantitativi di latte bovino, ovino e caprino e il relativo tenore di materia grassa, consegnati dai produttori nazionali, nonché di latte e prodotti lattiero caseari introdotti nei propri stabilimenti provenienti da altri Paesi dell’Unione europea o da Paesi terzi.
  3. Le aziende che producono prodotti lattiero caseari contenenti latte bovino, ovino o caprino registrano mensilmente, per ogni unità produttiva, nella banca dati del SIAN, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino.
  4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5. Chiunque non adempie agli obblighi di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000. Nel caso in cui le violazioni di cui al presente articolo riguardino quantitativi di latte bovino e ovicaprino non registrati superiori a 500 ettolitri, si applica la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento da 7 a 30 giorni.

ARTICOLO 4

(Integrazione Fondo indigenti)

  1. Al fine di favorire la distribuzione gratuita di alimenti ad alto valore nutrizionale, la dotazione del fondo di cui all’articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come stabilita all’articolo 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata, per l’anno 2019, di ulteriori 14 milioni di euro, per l’acquisto di formaggi DOP fabbricati esclusivamente con latte di pecora, con stagionatura minima di 5 mesi, contenuto in proteine non inferiore al 26% e contenuto in acqua non superiore al 26%.
  2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse iscritte per l’anno 2019 nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 nello stato di previsione del Ministero dell’Interno.

Capo II

Misure di sostegno al settore olivicolo-oleario


ARTICOLO 5

(Gelate Regione Puglia nei mesi di febbraio e marzo 2018)

  1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1 marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all’articolo 1, comma 3 lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i., possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i., nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale.
  2. La Regione Puglia può conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

ARTICOLO 6

(Misure a sostegno delle imprese del settore olivicolo oleario)

1.Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, considerate le particolari criticità produttive e la necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività, in crisi anche a causa degli eventi atmosferici avversi e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali, è riconosciuto, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi per gli interessi dovuti per gli anni 2019 e 2020 su mutui bancari contratti dalle imprese alla data del 31 dicembre 2018.

2.Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della presente misura e di istruttoria delle domande.

  1. Per gli interventi di cui al comma 1, il contributo è concesso, per ogni singolo produttore, nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.
  2. Agli oneri previsti per l’attuazione del comma 1 del presente articolo, quantificati in 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del Bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito previsionale di parte corrente, Fondo speciale, dello stato di previsione delle Economia e delle finanze per l’anno finanziario 2019 e 2020, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

ARTICOLO 7

(Norme per il contrasto della Xylella fastidiosa e di altre fitopatie)

  1. Al fine di proteggere l’agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, sono attuate in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri di cui all’articolo 6, comma 2-bis, della Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria. In presenza di aree protette di rilievo nazionale, è acquisito il parere preventivo del soggetto gestore dell’area protetta interessata. Il parere è reso entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali, senza che sia reso, le misure sono attuate senza indugio. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10 e all’articolo 9 del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 23 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 18 novembre 2014, l’abbattimento e le modifiche della chioma e dell’apparato radicale degli alberi monumentali infetti dagli organismi nocivi di cui al presente comma, sono realizzabili previo accertamento della presenza delle infezioni, mediante prelievo di campioni di materiale vegetale, da parte di laboratori di analisi accreditati dagli Enti competenti per territorio, secondo specifici schemi di accordo o convenzioni.
  2. All’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunta la seguente lettera: “c ter. I piani, i programmi e i provvedimenti di difesa fitosanitaria adottati dal Servizio fitosanitario nazionale che danno applicazione a misure fitosanitarie di emergenza.”
  3. Nei casi di misure fitosanitarie derivanti da provvedimenti di emergenza, i Servizi fitosanitari competenti per territorio attuano tutte le misure ufficiali ritenute necessarie ad evitare la possibile diffusione di una malattia, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, sui materiali di imballaggio, sui recipienti, sui macchinari o su quant’altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi.
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o detentore, a qualsiasi titolo, di terreni ove insistono piante infette dagli organismi nocivi di cui al comma 1, che omette di farne denuncia all’Autorità competente, è punito con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 10.320. In caso di omessa o ritardata esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette dagli organismi nocivi di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 10.320 e l’estirpazione coattiva delle piante stesse da parte degli ispettori fitosanitari coadiuvati dal personale di supporto, muniti di autorizzazione del servizio fitosanitario. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al periodo precedente, si applica la sanzione accessoria della confisca dei terreni ove insistono le piante infette.
  5. Nei casi previsti dal comma 3, gli ispettori fitosanitari e il personale di supporto, muniti di autorizzazione del servizio fitosanitario, previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, accedono ai luoghi in cui si trovano i vegetali e i prodotti vegetali, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione, compresi nonché i mezzi utilizzati per il loro trasporto e i magazzini doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza nazionale ed internazionale.
  6. In caso di irreperibilità dei proprietari o dei conduttori a qualsiasi titolo e nell’ipotesi in cui questi rifiutino l’accesso, gli ispettori fitosanitari ed il personale di supporto muniti di autorizzazione del servizio fitosanitario, nell’esercizio delle loro attribuzioni, al fine di attuare le misure fitosanitarie di urgenza di cui al comma 3, accedono comunque alle aree e ai fondi privati. A tale scopo i servizi fitosanitari competenti per territorio possono richiedere al prefetto l’ausilio della forza pubblica.
  7. L’articolo 1, comma 661, della legge 30 dicembre 2018, n.145, è abrogato.

Capo III

Misure di sostegno al settore agrumicolo

ARTICOLO 8

(Misure a sostegno delle imprese del settore agrumicolo)

1.Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore agrumicolo, in crisi anche a causa degli eventi atmosferici avversi e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali, tenuto conto delle particolari criticità produttive e la necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività, è riconosciuto, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi per gli interessi dovuti per gli anni 2019 e 2020 su mutui bancari contratti dalle imprese alla data del 31 dicembre 2018.

2.Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della presente misura e di istruttoria delle domande.

  1. Per gli interventi di cui al comma 1, il contributo è concesso per ogni singolo produttore, nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.
  2. Agli oneri previsti per l’attuazione del comma 1 del presente articolo, quantificati in 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del Bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito previsionale di parte corrente, Fondo speciale, dello stato di previsione delle Economia e delle finanze per l’anno finanziario 2019 e 2020, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Capo IV

(Ulteriori misure per il sostegno e la promozione dei settori agroalimentari in crisi)

ARTICOLO 9

(Rifinanziamento Fondo di solidarietà nazionale)

1.La dotazione del fondo di solidarietà nazionale di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è incrementata di 20 milioni di euro per l’anno 2019.

  1. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n.145.

 

ARTICOLO 10

(Campagne promozionali o di comunicazione istituzionali)

1.Al fine di realizzare campagne promozionali e di comunicazione istituzionale per incentivare il consumo di olio extra vergine di oliva, di agrumi e del latte ovi caprino e dei prodotti da esso derivati

è destinata la somma di 2 milioni di euro per l’anno 2019.

  1. Agli oneri previsti per l’attuazione del comma 1 del presente articolo, quantificati in 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del Bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito previsionale di parte corrente, Fondo speciale, dello stato di previsione delle Economia e delle finanze per l’anno finanziario 2019 e 2020, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica la bozza di testo del decreto Emergenze:

DECRETO LEGGE EMERGENZE