MANOVRA, ECCO LA PRIMA BOZZA DEL DL FISCALE. ACCISE, PACE FISCALE E ROTTAMAZIONE. IL PDF

Messa a punto, il 5 ottobre, la prima bozza del Dl Fiscale deputato a contenere gli aspetti fiscali della Manovra. Dalla Pace Fiscale, alla Rottamazione.  Fino alla Flat Tax e alla ‘sterilizzazione delle accise sui prodotti energetici.

Qui di seguito AGRICOLAE riporta solo alcune parti del testo. La parte integrale della bozza è riportata nel PDF che segue:

DL fiscale 5.10.18

Per quanto riguarda la (Definizione dei debiti relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione)
1. I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1  del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente, in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo le somme:
a) affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
b) maturate a favore dell’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di
rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
2. Le rate previste dal comma 1 scadono il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a
decorrere dal 2019.
3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. L’agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.
5. Il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla
definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1.

6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
7. Entro il 30 aprile 2019 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
8. Ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già
integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previse dal comma 5.
9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
11. Entro il 30 giugno 2019, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno
presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;
b) mediante bollettini precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;
c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 7-bis, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:
a) alla data del 31 luglio 2019 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:
a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero;
b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
15. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell’accordo o del piano del
consumatore.
16. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall’a ticolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
e) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
17. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
18. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
19. A seguito del pagamento delle somme di cui ai commi 1, 21, 22 e 24, l’agente della
riscossione è automaticamente discaricato dell’importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate,

lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2024, l’elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo, e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento. All’articolo 6, comma 12 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016,
n. 225, le parole “30 giugno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”.
20. All’articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è
sostituito dal seguente: «Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno cessato

o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell’Agenzia delle entrate- Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2026 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2026».
21. L’integrale pagamento, entro il 30 novembre 2018, delle residue somme dovute ai sensi dell’articolo 1, commi 6 e 8, lettera b), n. 2, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, determina, per i debitori che vi provvedono, il differimento automatico del versamento delle restanti somme, che è effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli
interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l’agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze. Si applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera c), del presente articolo; si applicano altresì, a seguito del pagamento della prima delle predette rate differite, le disposizioni di cui al
comma 13, lettera b).
22. Resta salva la facoltà, per il debitore, di effettuare, entro il 31 luglio 2019, in unica
soluzione, il pagamento delle rate differite ai sensi del comma 21.
23. I debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l’integrale pagamento, entro il 30 novembre 2018, delle somme da versare nello stesso termine in conformità alle previsioni del comma 21 non possono essere definiti secondo le disposizioni del presente articolo e la dichiarazione eventualmente presentata per tali debiti ai sensi del comma 5 è improcedibile.
24. Relativamente ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, i soggetti di cui all’articolo 6, comma 13-ter, del decreto legge
22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, effettuano il pagamento delle residue somme dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dallo stesso articolo 6 del decreto legge n. 193 del 2016 e dall’articolo 1, comma 4, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo.
A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l’agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze. Si applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera c), del presente articolo; si applicano altresì, a seguito del pagamento della prima delle predette rate, le disposizioni di cui al comma 13, lettera b). Resta salva la facoltà, per il debitore,
di effettuare il pagamento di tali rate in unica soluzione entro il 31 luglio 2019.
25. Possono essere definiti, secondo le disposizioni del presente articolo, anche i debiti relativi ai carichi già oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi:

a) dell’articolo 6, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l’integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine;
b) dell’articolo 1, comma 5, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, per le quali il debitore non ha provveduto all’integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute in conformità al comma 8, lettera b), n. 1, dello stesso articolo 1 del decreto legge n. 148 del 2017.

 

Per quanto riguarda le Disposizioni in materia di accisa, si legge nel testo:

1. A decorrere dal 1°dicembre 2018, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella Tabella A, al punto 11, nella colonna “Impieghi”, le parole da: “In caso di produzione combinata” fino a: “quinquennio di riferimento” sono sostituite dal seguente periodo: “In caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, i quantitativi
di combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando i seguenti consumi specifici convenzionali.

2. All’articolo 3-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) a decorrere dal 1°dicembre 2018, il comma 1 è abrogato;
b) nel comma 2, le parole “31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “30 novembre 2018”.

Relazione illustrativa

L’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha stabilito che, ai combustibili impiegati in impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, si debbano applicare le aliquote di accisa previste per la produzione di energia elettrica, rideterminate in relazione ai coefficienti da individuare con apposito decreto del Ministero dello Sviluppo economico adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze.
Il successivo comma 2 stabilisce che, fino al 31 dicembre 2017, per la produzione combinata di energia elettrica e calore, continuino ad applicarsi, per la determinazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote fissate per la produzione di energia elettrica, i coefficienti individuati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas con la Deliberazione n. 16/98 dell’11 marzo 1998.
In fase di predisposizione del predetto decreto del Ministero dello sviluppo economico, sono emerse forti criticità in relazione agli effetti che sarebbero derivati dalla concreta attuazione del nuovo criterio di tassazione previsto dal citato comma 1 dell’art. 3-bis. In particolare tale criterio, a causa dell’eterogeneo rendimento elettrico degli impianti cogenerativi in questione, avrebbe comportato notevoli e ingiuste variazioni del livello di tassazione fino a quel momento applicato. In tal senso la disposizione prevista dal predetto comma 1 dell’articolo 3-bis non ha mai trovato concreta attuazione.
Il legislatore ha provveduto infatti, a differirne l’entrata in vigore con successivi interventi normativi. Tale differimento ha esaurito la sua efficacia il 31 dicembre 2017 non essendo stata introdotta alcuna disposizione di ulteriore proroga di tale termine e di conseguenza si è venuto a creare un vuoto normativo in materia.

Nel contesto sopra delineato, è intervenuta, di recente anche la sentenza del 7 marzo 2018 (causa C- 31/17) della Corte di Giustizia dell’Ue, che ha statuito un importante principio in materia di  applicazione dell’accisa sui prodotti energetici impiegati negli impianti di cogenerazione di cui trattasi. In particolare, il predetto Organo di giustizia dell’Ue, ha stabilito l’obbligo di determinare sia la quota parte di prodotto energetico utilizzata per produrre elettricità che la quota parte del medesimo prodotto energetico destinata alla produzione di calore; ciò al fine di applicare, a ciascuna quota parte,
le pertinenti aliquote di accisa.
Alla luce di quanto disposto dalla predetta sentenza, il criterio di tassazione delineato dal predetto comma 1 dell’articolo 3-bis potrebbe risultare in contrasto con i principi contenuti nella direttiva 2003/96/CE che disciplina la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, tenuto conto che il medesimo comma 1 prevede l’applicazione di una aliquota di accisa unitaria all’intero quantitativo di prodotto energetico introdotto in un impianto cogenerativo.
In tale complessa situazione, considerata l’evidente necessità di un superamento delle criticità sopra evidenziate, è stato predisposto lo schema di norme in illustrazione avente l’obiettivo di definire in modo più organico e compiuto il quadro giuridico di riferimento in materia di tassazione dei combustibili impiegati nei predetti impianti di cogenerazione.
In particolare, si evidenzia che, con il comma 1 dello schema in illustrazione, sono apportate, con decorrenza dal 1° dicembre 2018, talune modifiche al punto 11 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, (testo unico accise). In particolare attraverso la modifica introdotta da tale comma 1 si stabilisce che, in caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, il quantitativo di prodotto energetico impiegato per la produzione di energia elettrica venga determinato utilizzando i consumi specifici convenzionali fissati nel medesimo comma 1.
Tale norma intende quindi colmare il descritto vuoto normativo esistente rendendo strutturale l’applicazione dei consumi specifici convenzionali già utilizzati.
Il comma 2, prevede, alla lettera a), l’abrogazione, a decorrere dal 1° dicembre 2018 del citato comma 1 dell’articolo 3-bis del decreto-legge n. 16 del 2012, per le motivazioni sopra illustrate.
Con la successiva lettera b) del predetto comma 2 dello schema di norme in illustrazione infine si provvede a modificare, dal 31 dicembre 2017 al 30 novembre 2018, la data prevista dal citato articolo 3-bis, comma 2; ciò al fine di non interrompere la continuità applicativa tra le disposizioni in illustrazione e quelle previgenti riguardanti il differimento dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al più volte menzionato comma 1 dell’articolo 3-bis.

Relazione tecnica

Il comma 2, lettera a) della norma in esame, prevede che, a decorrere dal 1° dicembre 2018, il comma 1 dell’art. 3-bis del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, sia abrogato.
Contestualmente, con il comma 1 della norma in esame, sono introdotti al punto 11 della tabella A allegata al Testo Unico delle Accise, i consumi specifici convenzionali da utilizzarsi ai fini del calcolo dei quantitativi dei combustibili impiegati per la produzione combinata di energia elettrica e calore utile, rendendo di fatto definitivo il regime transitorio previsto fino al 31 dicembre 2017 dall’articolo 3-bis, comma 2.
Tale regime transitorio, con riferimento alla produzione combinata di energia elettrica e calore, stabiliva che, ai fini della determinazione dei quantitativi di combustibile da ritenersi utilizzati per la produzione di energia elettrica, si applicassero i consumi specifici individuati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98 dell’11 marzo 1998, ridotti del 12%.
Viene, conseguentemente, superato quanto disposto al punto 11 della tabella A allegata al Testo Unico delle Accise per effetto dell’abrogato comma 1 dell’art. 3-bis del DL 16/2012, che prevedeva l’individuazione di coefficienti moltiplicativi di aliquote di accisa cui assoggettare la produzione combinata di energia elettrica e di calore utile mediante adozione di un decreto da parte del MISE, di concerto con il MEF.
Stante la mancata adozione del decreto in parola, quanto previsto dall’originario comma 1 dell’art. 3- bis del DL 16/2012 non ha trovato attuazione.
Infine il comma 2, lettera b) della norma in esame prevede la proroga di 11 mesi, dal 1° gennaio al 30 novembre 2018, del termine fissato dal comma 2 dell’articolo 3-bis del DL 16/2012 per il succitato regime transitorio. Da tale proroga consegue che, ai fini dell’individuazione dei quantitativi di prodotti energetici impiegati negli impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore utile, continuino ad applicarsi, fino al 30 novembre 2018, i consumi specifici individuati per la sola produzione di energia elettrica con la delibera n. 16/98 ridotti del 12%.
Si specifica che, per quanto riguarda il gasolio e i gas di petrolio liquefatti, non espressamente menzionati nella suddetta delibera, i relativi consumi specifici sono indicati nel Telescritto del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette, datato 05/06/1998, nel quale viene spiegato che essi sono stati ricavati a partire dal valore del coefficiente dell’olio combustibile ATZ riportato nella delibera 16/98. I consumi specifici del gasolio e dei gas di petrolio liquefatti così ottenuti sono stati riportati anche nella nota dell’Agenzia delle Dogane prot. n. 62488
del 31/05/2012, allorquando anche per essi è stata prevista la riduzione del 12% in caso di produzione combinata di energia elettrica e calore utile.
Dal punto di vista strettamente finanziario, si evidenzia che i consumi specifici di tutti i combustibili destinati alla produzione combinata di energia elettrica e calore utile introdotti al punto 11 della Tabella A allegata al Testo Unico Accise con la norma in esame sono uguali a quelli già individuati dal comma 2 dell’art. 3-bis del DL 16/2012 per tutti gli operatori diversi dall’ENEL, ad eccezione del coefficiente previsto per gli oli vegetali non modificati chimicamente, che non era oggetto di specifica
disposizione normativa. In proposito, si precisa che i consumi specifici dei predetti combustibili introdotti dalla norma in esame per l’ENEL, con l’eccezione del gas naturale, sono maggiori di quelli già individuati dal comma 2 dell’art. 3-bis del DL 16/2012. Considerato che, sulla base dei dati comunicati da ENEL, le società italiane del Gruppo non gestiscono alcun impianto di cogenerazione, a tale modifica del
coefficiente applicato non si ascrivono effetti finanziari.
Per quanto riguarda gli oli vegetali non modificati chimicamente, il consumo specifico indicato nella norma in esame conferma la prassi introdotta dalla circolare dell’Agenzia delle Dogane 32D del 5 agosto 2008, che assimila, sotto il profilo fiscale, gli oli vegetali agli oli combustibili densi BTZ. Conseguentemente, anche all’introduzione di un consumo specifico per gli oli vegetali non modificati chimicamente, non si ascrivono effetti finanziari. Pertanto, alla luce di quanto illustrato in precedenza, all’introduzione della norma in esame non si ascrivono effetti finanziari.

Ecco cosa recita il testo in meito alla “Sterilizzazione aumenti accise prodotti energetici”:

1. La lettera b) del comma 3, dell’art. 19, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è sostituita dalla seguente: “mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui …. ….” (RGS)

Per quanto concerne l’Estensione dell’istituto del gruppo IVA ai Gruppi Bancari Cooperativi, il testo recita:

MANCA RI E RT
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 70-ter, comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il vincolo finanziario si considera altresì sussistente tra i soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, partecipanti ad un Gruppo Bancario di cui all’articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.”;
b) all’articolo 70-septies, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per i Gruppi IVA costituiti tra i soggetti di cui all’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 70-ter, il rappresentante di gruppo è la società capogruppo di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.”.
c) All’articolo 70-decies dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: “5-bis. Fermo restando quanto disciplinato dai precedenti commi, ciascun soggetto passivo partecipante ad un Gruppo IVA costituito da soggetti passivi partecipanti ad un Gruppo Bancario di cui all’articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, cessa di partecipare al medesimo Gruppo IVA qualora il partecipante receda ovvero venga escluso dal Gruppo Bancario stesso. Ricorrendo le
condizioni previste dal precedente periodo, la partecipazione al Gruppo IVA cessa a decorrere dalla data del Provvedimento della Banca d’Italia che autorizza il recesso o l’esclusione, ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 5, del predetto decreto n. 385 ed ha effetto per le operazioni compiute e per gli acquisti e importazioni annotati a partire dalla predetta data. Qualora, ricorrendo una delle condizioni previste dal precedente comma 2 e dal presente comma, la società capogruppo di un Gruppo Bancario di cui all’articolo 37-bis del predetto decreto n. 385 cessi di far parte del Gruppo IVA, vengono meno gli effetti dell’opzione anche per tutti gli altri partecipanti allo stesso Gruppo IVA. Nei casi previsti dai precedenti periodi, la cessazione è comunicata dal rappresentante di gruppo entro trenta giorni dalla data in cui si manifesti una delle condizioni di cui ai precedenti che determinano il recesso o l’esclusione del partecipante o la cessazione dalla partecipazione al Gruppo Iva per la società capogruppo.”.
2. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente artivolo, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA da parte dei partecipanti ad un Gruppo Bancario di cui all’articolo 37- bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che abbiano sottoscritto il contratto di coesione di cui al comma 3 del predetto articolo 37-bis entro il ………., ha effetto dal
……, se presentata entro il medesimo termine.”.
3. Per le disposizioni di cui al presente articolo il Ministero dell’economia e delle finanze procede alla consultazione del Comitato consultivo dell’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 11 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

Per quanto riguarda invece i servizi informatici per Equitalia, “La disposizione, – recita il testo – che aggiunge un periodo all’articolo 1, comma 11, lettera b), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, prevede che Equitalia Giustizia S.p.A., per la gestione delle attività informatiche necessarie ai fini dell’esercizio delle funzioni ad essa attribuite dalla legge, continua ad avvalersi della società di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni nella legge 6
agosto 2008, n. 133. Si tratta di SOGEI S.p.A., a totale partecipazione statale per il tramite del MEF, come pure la stessa Equitalia Giustizia S.p.a., il cui capitale sociale è del pari, interamente, di titolarità MEF. Fin dalla sua istituzione, Equitalia Giustizia faceva parte del Gruppo Equitalia in quanto partecipata in via totalitaria da Equitalia S.p.A. e si avvaleva di SOGEI S.p.A. secondo il modello di servizio accentrato intercompany, che prevedeva la centralizzazione in Equitalia S.p.A. delle attività
di supporto di natura tecnica ed informatica, su piattaforma SOGEI. La disposizione è necessaria e urgente per assicurare a Equitalia Giustizia S.p.A. il perdurante avvalimento dei servizi informatici, altamente specializzati, già erogati da SOGEI S.p.A., non suscettibili di soluzione di continuità e necessari a Equitalia Giustizia per adempiere ai suoi compiti istituzionali. La previsione si rende necessaria per ragioni di certezza dei rapporti giuridici, a séguito dello scioglimento delle società del gruppo Equitalia, con l’eccezione di Equitalia Giustizia S.p.A., disposto con il decreto-legge n. 193 del 2016 (art. 1).