Interrogazione, Stefàno Pd Senato, su iniziative a tutela filiera vitivinicola

Interrogazione a risposta orale

Al Ministro delle politiche agricole alimentarie forestali

Premesso che:

in Italia si registra la presenza di circa 50mila aziende il cui volume di affari stimato per il 2019 si è attestato in 13 miliardi di euro, di cui poco più di 6 miliardi derivanti dall’export;

diversamente da altri paesi produttori, la maggior parte delle cantine italiane di dimensioni piccole e medio-piccole e si colloca ai margini dalla competizione globale e sopravvive prevalentemente grazie al consumo locale/nazionale, facendo leva sul prezzo;

le principali manifestazioni fieristiche internazionali del settore quali Prowein e Vinitaly 2020 sono state annullate ed è attendibile la stessa determinazione anche per il prossimo anno;

i mercati quali quello del Nord America, della Russia, del Giappone sono sostanzialmente fermi;

a fine anno, si prevede di registrare il più rilevante calo in valore delle esportazioni così per i prossimi tre anni almeno, anche in considerazione delle barriere tariffarie all’importazione di vino imposte da alcune economie, della maggiore competitività di prezzo di alcuni paesi produttori e ad un eccesso di offerta di vino;

di fronte a questa crisi grave, che si prospetta di lunga durata, le iniziative finora assunte quali la pota verde, la distillazione dei vini, lo stoccaggio si stanno rilevando poco inefficaci;

i fondi per la distillazione sono stati utilizzati davvero in modesto volume per la distillazione dei vini comuni,

si chiede di sapere:

se il Ministro interrogato intenda illustrare le ragioni che hanno praticamente cancellato dall’agenda l’impegno per la distillazione dei vini Dop e IGP;

se intenda mettere a disposizione una rendicontazione relativa alle risorse per la stabilizzazione del mercato effettivamente utilizzate e con quali risultati;

se il Ministro interrogato non tema che la fissazione del prezzo di distillazione con l’aggiunta degli interventi a livello territoriale delle Regioni abbia introdotto una turbativa di mercato favorendo le politiche di acquisto degli imbottigliatori e delle stesse catene della GDO;

se il Ministro intenda mettere in campo ulteriori misure a sostegno del settore con particolare riguardo per le piccole e medio-piccole realtà del tessuto vitivinicolo nazionale per i vini di qualità.

 

Stefàno




ODG MARGIOTTA, PD SENATO, SU REVISIONE NORME RIUTILIZZO FANGHI DA DEPURAZIONE

Atto Senato

Ordine del Giorno 9/909/96

presentato da

SALVATORE MARGIOTTA
mercoledì 14 novembre 2018, seduta n. 058

Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,
premesso che:
il provvedimento in commento non risponde in maniera adeguata alle richieste dei territori per il superamento di alcune gravi emergenze che si sono verificate, a partire dalle disposizioni urgenti per la città di Genova e, nello stesso tempo, è stato utilizzato come contenitore di “misure urgenti” valutate in modo superficiale, come nel caso di quelle sulla gestione dei fanghi di depurazione introdotte con l’articolo 41;
con l’articolo 41 si affronta il tema e le criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, senza procedere ad una revisione organica della normativa di settore, stabilendo delle eccezioni nell’utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione per gli idrocarburi (C10-C40), con valori molto superiori a quelli previsti dalle norme vigenti;
la giurisprudenza, con la sentenza del Tar della Lombardia n. 1782 del 20 luglio 2018 e la sentenza della Corte di Cassazione n. 27958 del 6 giugno 2017, ha già chiarito che, in mancanza di valori limite per gli idrocarburi nella disciplina dettata dal decreto legislativo n. 99 del 1992, si applica la disciplina più generale prevista dal Codice dell’ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) e, conseguentemente, i fanghi ad uso agricolo debbono rispettare i limiti previsti dalla tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove viene fissato un valore massimo di 50 mg/kg per gli idrocarburi pesanti (C superiore a 12) e di 10 mg/kg per quelli leggeri (C inferiore o uguale a 12), in termini di sostanza secca;
in particolare, la citata pronuncia del TAR ha annullato gli effetti della deliberazione della Giunta regionale lombarda (n. 7076 dell’11 settembre 2017 e relativo allegato 1) che aveva, tra l’altro, introdotto un limite decisamente più permissivo di 10.000 mg/kg di sostanza secca per gli idrocarburi pesanti, che aveva portato numerosi comuni lombardi a ricorrere al tribunale amministrativo;
le norme suddette superano, quindi, gli effetti della pronuncia del Tar della Lombardia creando perplessità e preoccupazioni sui possibili rischi di contaminazione ecologica ed alimentare; l’agricoltura italiana è infatti un settore basato sempre più sulla qualità e sull’eccellenza qualificata delle produzioni; in tale ottica un utilizzo massiccio dei fanghi di depurazione potrebbe mettere a rischio falde acquifere e dei suoli e quindi una futura conversione al biologico;
l’articolo 41 non tiene conto nemmeno del lavoro del Parlamento che, con l’articolo 14 della Legge di delegazione europea 2018, sta recependo la direttiva (UE) 2018/850 che modifica la direttiva 1999/31, relativa alle discariche di rifiuti, recepita nell’ordinamento nazionale con il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
nello specifico la lettera b) dell’articolo 14 prevede l’adozione di una nuova disciplina organica in tema di utilizzazione dei fanghi (anche mediante una modifica di quella attualmente vigente recata dal decreto legislativo n. 99 del 1992) al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di riduzione del conferimento in discarica nel rispetto di una serie di indicazioni tra cui quella di adeguare la normativa alle nuove conoscenze tecnico-scientifiche in materia di inquinanti, di garantire la gestione e l’utilizzo dei fanghi in sicurezza per l’uomo e per l’ambiente e di prevedere la predisposizione di specifici piani regionali di gestione dei fanghi di depurazione delle acque reflue, all’interno dei piani regionali di gestione dei rifiuti speciali, mirati alla chiusura del ciclo dei fanghi nel rispetto dei principi di prossimità e di autosufficienza;
alla luce di quanto esposto appare quindi urgente – insieme alla urgenza di individuare ed uniformare la normativa sull’utilizzo dei fanghi in agricoltura su tutto il territorio nazionale anche nel pieno rispetto delle indicazioni comunitarie – un serio approfondimento circa i limiti di ammissibilità delle sostanze nocive sui suoli anche al fine di tutelare il vasto e differenziato patrimonio agroalimentare di qualità del nostro paese,
impegna il Governo a valutare l’opportunità di integrare il percorso di revisione delle norme sul riutilizzo in sicurezza dei fanghi da depurazione in agricoltura, coinvolgendo direttamente gli enti scientifici preposti, le Regioni, gli enti territoriali e le associazioni agricole ed ambientaliste, al fine di promuovere una tutela efficace ed uniforme del territorio nazionale dell’agricoltura di qualità, dei consumatori e dell’ecosistema, nel pieno rispetto delle norme presenti nella Direttiva (UE) 2018/850.
(numerazione resoconto Senato G41.108)
(9/909/96)
Margiotta, Ferrazzi, Pinotti, Vattuone, Astorre, D’Arienzo, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

DISCUSSIONE IL 14/11/2018

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 14/11/2018

ACCOLTO IL 14/11/2018

PARERE GOVERNO IL 14/11/2018

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 14/11/2018

CONCLUSO IL 14/11/2018