Pesca, interrogazione Pastorino (+Europa Camera): su attività sportiva e palangaro

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01148

presentato da

PASTORINO Luca

testo di

Martedì 16 aprile 2024, seduta n. 280

PASTORINO. — Al Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste . — Per sapere – premesso che:

il palangaro è un attrezzo di pesca professionale e sportiva tra i più antichi e diffusi, soprattutto fra gli operatori della piccola pesca nel Mediterraneo; le tecniche di utilizzo di questo attrezzo sono state tramandate verbalmente dai pescatori che ne hanno fatto la loro risorsa e il loro mestiere. Essendo un metodo fortemente selettivo, la pesca col palangaro si effettua con limitati consumi energetici ed è molto rispettosa delle risorse che si sfruttano;

fino al 30 gennaio 2024, il palamito utilizzabile per la pesca amatoriale poteva essere dotato di un numero massimo di duecento ami; con l’emanazione del decreto ministeriale «Misure tecniche per la pesca sportiva e ricreativa con il palangaro», il numero massimo degli ami dei palangari presenti a bordo e/o calati da ciascuna unità da diporto è stato ridotto a cinquanta, qualunque sia il numero delle persone presenti;

le ragioni di questa nuova regolamentazione risiederebbero nella necessità di introdurre misure più restrittive di quelle vigenti, atte a prevenire, scoraggiare ed eliminare fenomeni di pesca illegale, che però niente ha a che vedere con la pesca sportiva, e tutelare la risorsa ittica;

tuttavia, non appare chiaro come per il pescatore dilettante i duecento ami risultino altamente catturanti e impattanti sulla risorsa ittica, mentre i pescatori professionisti non riescano, con un numero di ami notevolmente superiore (3.000/5.000 ami), a catturare quantità di pescato sufficienti a soddisfare l’attività lavorativa e debbano ricorrere anche ad altre modalità di pesca (reti di posta, nasse e altro);

con un palangaro da cinquanta ami di fatto si cancella la pesca sportiva con palamito, pur senza farlo ufficialmente, decretando la fine di una tradizione della cultura marinara propria della Liguria, nonché delle coste italiane e provocando ingenti danni economici all’indotto. Questa sarà l’unica diretta conseguenza del decreto, senza alcun indebolimento del fenomeno della pesca illegale, che andrebbe sì combattuta, ma rendendo più efficaci i controlli, specialmente nelle ore notturne in cui sono quasi sempre assenti –:

se intenda adottare iniziative volte a rivedere la disciplina in questione, eliminando la limitazione dei cinquanta ami per palangaro, di cui all’articolo 2 del citato decreto, e predisponendo l’apertura di un tavolo congiunto con le associazioni e le federazioni di pesca sportiva, al fine di giungere a una soluzione che permetta di mantenere in vita l’ormai radicata tradizione della pesca ricreativa con il palangaro e, al contempo, individuare misure, puntuali ed efficaci, necessarie per il contrasto della pesca illegale.
(3-01148)




Pesca, interrogazione Vaccari (Pd Camera): su modifiche decreto per quella sportiva

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02257

presentato da

VACCARI Stefano

testo di

Martedì 9 aprile 2024, seduta n. 276

VACCARI e SIMIANI. — Al Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

il 30 gennaio 2024 il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ha emanato un decreto che regolamenta l’attività di pesca sportiva e ricreativa con il palangaro con il quale si riduce da 200 a 50 il numero complessivo degli ami dei palangari presenti a bordo e/o calati da ciascuna unità da diporto e si introduce il divieto di utilizzo dei verricelli salpa-reti elettrici o collegati a motori termici;

una scelta unilaterale, ad avviso degli interroganti, considerato che le disposizioni precedenti erano in perfetta sintonia con le direttive comunitarie e le indicazioni della scienza. Peraltro, essendo un metodo di pesca fortemente selettivo, la pesca col palangaro si effettua con limitati consumi energetici ed è molto rispettosa delle risorse che si stanno sfruttando:

il provvedimento è stato emanato senza un adeguato coinvolgimento del Parlamento e in assenza di un dialogo o concertazione preventiva con le parti associazioni interessate;

la pesca sportiva, nelle sue diverse articolazioni, rappresenta uno spaccato sociale che si coniuga con la storia e le tradizioni del nostro Paese e che coinvolge decine di migliaia di appassionati, difensori strenui dei nostri mari e della biodiversità;

se non ritenga di adottare iniziative di competenza volte a modificare il decreto ministeriale del 30 gennaio 2024 finalizzate a portare a 100 ami a pescatore e a non più di 200 a imbarcazione, indipendentemente dal numero di pescatori, a introdurre il riferimento della taglia minima con l’uso di ami di dimensioni maggiori o circolari per impedire la cattura di pesci sottomisura, a inasprire la lotta a chi opera illegalmente aumentando le risorse umane ed economiche necessarie per rafforzare i controlli coinvolgendo le associazioni dei pescatori sportivi.
(5-02257)




MANOVRA, ECCO ULTIMA BOZZA IN PDF E I PRIMI PROVVEDIMENTI AGRICOLI: CAPORALATO, XYLELLA, PESCA, MIPAAFT E MONTAGNA

Da 73 articoli a 115. L’ultima bozza della Manovra di Bilancio, che AGRICOLAE pubblica qui di seguito in PDF, presenta molte novità. Di cui moltissime in ambito agricolo.

Come la proroga delle detrazioni fiscali per interventi di sistemazione a verde:

PROROGA DETRAZIONI FISCALI PER IL VERDE

1. All’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole “Per l’anno 2018” sono sostituite dalle seguenti: “Per l’anno 2019”.

Poi l’istituzione del tavolo sul Caporalato:

CAPORALATO

La legge però, a parere dell’Organizzazione agricola, presenta alcuni aspetti che possono essere migliorati, a partire dalle disposizioni di carattere penale che estendono la punibilità al datore di lavoro, a prescindere dall’intervento del caporale

TAVOLO CAPORALATO

1. A decorrere dall’anno 2019, gli oneri relativi agli interventi in materia di politiche migratorie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per l’ammontare di 7 milioni di euro per gli interventi di competenza nazionale afferenti al Fondo nazionale per politiche migratorie, cessano di essere finanziati a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e gravano su appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019.

2. Allo scopo di promuovere la programmazione di una proficua strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato e del connesso sfruttamento lavorativo in agricoltura, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il “Tavolo caporalato”, di seguito “Tavolo”.
3. Il Tavolo, presieduto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali o da un suo delegato, è composto da rappresentanti del Ministero dell’interno, del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ANPAL, dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS, del Comando Carabinieri per la tutela del Lavoro, della Guardia di Finanza e delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. Possono partecipare alle riunioni del tavolo rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore e delle organizzazioni del terzo settore.

4. I componenti del Tavolo sono nominati in numero non superiore a quindici.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell’interno, da adottare entro giorni 60 dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l’organizzazione e il funzionamento del Tavolo, nonché eventuali forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità.

6. Il Tavolo opera per 3 anni dalla sua costituzione e può essere prorogato per un ulteriore triennio. Il decreto di proroga è adottato con la medesima procedura.

7. Al Tavolo sono attribuite le seguenti funzioni:

  1. a)  definizione degli obiettivi strategici;
  2. b)  elaborazione delle misure specifiche da sviluppare per

migliorare le condizioni di svolgimento dell’attività

raccolta dei
c) individuazione delle misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori.

8. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali il Tavolo si avvale del supporto di una segreteria costituita nell’ambito delle ordinarie risorse umane e strumentali della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

9. La partecipazione al tavolo dei componenti, anche se soggetti esterni all’amministrazione, è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità o emolumento comunque denominato, salvo rimborsi per spese di viaggio e di soggiorno.

10. La spesa complessiva relativa agli oneri di funzionamento del Tavolo è a valere sul Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui al comma 1.

XYLELLA

All’articolo 1, comma 128, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” sono apportate le seguenti modificazioni: alla lettera a) dopo le parole «adiacente alla zona cuscinetto» sono aggiunte le seguenti “o alle azioni di cui al comma 126”.

RESTO AL SUD

Modifiche alla misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno denominata “Resto al Sud”

Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.123, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) all’articolo 1, comma 2, le parole «35 anni» sono sostituite dalle seguenti «45 anni»;

b) all’articolo 1, comma 10, le parole «libero professionali e» sono soppresse.

FONDO MONTAGNA

Il Fondo nazionale per la montagna di cui all’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è finanziato per un importo di 10 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

ESENZIONE IMU ZONE TERREMOTATE

Esenzione IMU, sospensione mutui enti locali zone sismiche e proroga sospensione mutui dei privati su immobili inagibili sisma 2012

1. Per i Comuni individuati dall’articolo 2-bis, comma 43, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l’esenzione dall’applicazione dell’imposta municipale propria prevista al secondo periodo del comma 3 dell’articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

2. Il termine di cui all’articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2019. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro per l’anno 2019, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

TABACCOTASSAZIONE TABACCHI LAVORATI

Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati

1. Nell’articolo 39 octies del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, lettera a) le parole “10,5 per cento” sono sotituite dalle seguenti: “11 per cento”; 2) al comma 5, lettera a) le parole “euro 25” sono sotituite dalle seguenti: “euro 30”;
3) al comma 5, lettera c) le parole “euro 120” sono sostituite dalle seguenti: “ euro 125”;
4) al comma 6: a) le parole “175,54” sono sostituite dalle seguenti: “180,14”;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A decorrere dalla data di applicazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico rideterminate, per l’anno 2019, ai sensi all’articolo 39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, il predetto onere fiscale minimo è pari al 95,22 per cento della somma dell’accisa globale e dell’imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al “PMP-sigarette”;

2. Nell’Allegato I – Tabacchi lavorati al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le aliquote indicate alle lettere a), b) e c) sono stabilite rispettivamente nella misura del 23,5 per cento, del 23,5 per cento e del 59,5 per cento.
3. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, la tabella A) – sigarette – allegata alla determinazione direttoriale del 25 gennaio 2018, prot. n.11047 /R.U., la tabella B) – sigari – allegata alla determinazione direttoriale del 7 gennaio 2015, prot. n. 30/R.U. e le tabelle C)- sigaretti e D) – tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, allegate al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 giugno 2017, sono sostituite rispettivamente dalle tabelle A, B, C e D allegate.

4. All’articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Nel comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) le aliquote di base di cui al comma 1 dell’articolo 39-octies del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, nonché le misure percentuali previste dal comma 3, lettera a), e dal comma 6, e gli importi di cui al comma 5 del medesimo

articolo fino, rispettivamente, allo 0,5 punti percentuali, a 2 punti percentuali e a euro 5,00;”;
b) Dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. L’onere fiscale minimo, di cui all’articolo 7, n. 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, non può superare la somma dell’accisa globale e dell’imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al “PMP-sigarette” di cui all’articolo 39-

quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni.”.
5. Nel comma 3 dell’articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, le parole “alla misura percentuale” sono sostituite dalle parole: ”alle misure percentuali”.
6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano a decorrere dalla data di applicazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico rideterminate, per l’anno 2019, ai sensi all’articolo 39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

STATO PREVISIONE MIPAAFT

Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per l’anno finanziario 2019, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Per l’attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell’ambito della parte corrente e nell’ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per l’anno finanziario 2019, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d’intervento del Programma nazionale della pesca e dell’acquacoltura.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte nel capitolo 2827 del programma «Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale», nell’ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per l’anno finanziario 2019, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per il medesimo anno, secondo la ripartizione percentuale indicata all’articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

4. Per l’anno finanziario 2019 il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l’attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l’anno finanziario 2019, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 “Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale” istituito nel programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell’ippica e mezzi tecnici di produzione», nell’ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per l’anno finanziario 2019, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro, ai sensi dell’articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

PESCA SPORTIVA

1. Dopo l’art. 6 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 è inserito il seguente art. 6 bis
<<ART. 6 bis
Disciplina della pesca sportiva e ricreativa
1. La pesca non professionale per fini sportivi e ricreativi a mare è subordinata alla comunicazione e al pagamento del contributo annuale di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente norma, chiunque intenda effettuare attività di pesca sportiva e ricreativa in mare è tenuto a darne comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, secondo le modalità stabilite con successivo decreto del predetto Ministero. La comunicazione ha validità annuale.

3. I soggetti di cui al comma 2 sono tenuti al pagamento di un contributo annuale, il cui importo, stabilito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del Turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente norma, è compreso tra un minimo di 10 euro ed un massimo di 100 euro ed è commisurato alla tipologia della pesca sportiva praticata ed alla tipologia della imbarcazione utilizzata. Con il medesimo decreto sono individuate le categorie di soggetti esentati dal pagamento del contributo annuale. A decorrere dall’anno successivo al primo, l’importo può essere aggiornato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

4. L’esercizio dell’attività di pesca sportiva e ricreativa in mare in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 1168 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 .

5.Il contributo di cui al comma 3 è versato ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere riassegnato per l’ottanta percento, allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e per il venti per cento sul fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera da destinare prioritariamente all’attività di controllo in materia di pesca.>>
6. La quota delle risorse da assegnare al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è destinata almeno per il 40-50 per cento alle attività di ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima e per interventi a salvaguardia della risorsa ittica e per un ulteriore 40 50 per cento alla promozione della pesca sportiva.

SVILUPPO SOCIOECONOMICO AREE RURALI

  1. Al fine di favorire la crescita demografica, una quota del 50 per cento dei terreni di cui all’articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e una quota pari al 50 per cento dei terreni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono concessi gratuitamente per un periodo non inferiore a 20 anni ai nuclei familiari con terzo figlio nato negli anni 2019, 2020, 2021, ovvero a società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano una quota societaria ai predetti nuclei familiari pari al 30 per cento. Per lo sviluppo aziendale, i predetti soggetti possono accedere prioritariamente ai benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.
  2. Ai nuclei familiari che accedono alle misure del comma 1 è concesso, a richiesta, un mutuo fino a 200.000 euro per la durata di 20 anni, ad un tasso pari a zero, per l’acquisto della prima casa in prossimità del terreno assegnato. Per l’attuazione del presente comma è istituito nello stato di previsione del ministero delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 5 milioni di euro per l’anno 2019 e 15 milioni di euro per l’anno 2020.
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro per la famiglia e le disabilità e il Ministro per gli affari regionali e autonomie, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica il PDF integrale:

Bozza 29