Pesca, interrogazione Pastorino (+Europa Camera): su attività sportiva e palangaro
Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01148
presentato da
testo di
PASTORINO. — Al Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste . — Per sapere – premesso che:
il palangaro è un attrezzo di pesca professionale e sportiva tra i più antichi e diffusi, soprattutto fra gli operatori della piccola pesca nel Mediterraneo; le tecniche di utilizzo di questo attrezzo sono state tramandate verbalmente dai pescatori che ne hanno fatto la loro risorsa e il loro mestiere. Essendo un metodo fortemente selettivo, la pesca col palangaro si effettua con limitati consumi energetici ed è molto rispettosa delle risorse che si sfruttano;
fino al 30 gennaio 2024, il palamito utilizzabile per la pesca amatoriale poteva essere dotato di un numero massimo di duecento ami; con l’emanazione del decreto ministeriale «Misure tecniche per la pesca sportiva e ricreativa con il palangaro», il numero massimo degli ami dei palangari presenti a bordo e/o calati da ciascuna unità da diporto è stato ridotto a cinquanta, qualunque sia il numero delle persone presenti;
le ragioni di questa nuova regolamentazione risiederebbero nella necessità di introdurre misure più restrittive di quelle vigenti, atte a prevenire, scoraggiare ed eliminare fenomeni di pesca illegale, che però niente ha a che vedere con la pesca sportiva, e tutelare la risorsa ittica;
tuttavia, non appare chiaro come per il pescatore dilettante i duecento ami risultino altamente catturanti e impattanti sulla risorsa ittica, mentre i pescatori professionisti non riescano, con un numero di ami notevolmente superiore (3.000/5.000 ami), a catturare quantità di pescato sufficienti a soddisfare l’attività lavorativa e debbano ricorrere anche ad altre modalità di pesca (reti di posta, nasse e altro);
con un palangaro da cinquanta ami di fatto si cancella la pesca sportiva con palamito, pur senza farlo ufficialmente, decretando la fine di una tradizione della cultura marinara propria della Liguria, nonché delle coste italiane e provocando ingenti danni economici all’indotto. Questa sarà l’unica diretta conseguenza del decreto, senza alcun indebolimento del fenomeno della pesca illegale, che andrebbe sì combattuta, ma rendendo più efficaci i controlli, specialmente nelle ore notturne in cui sono quasi sempre assenti –:
se intenda adottare iniziative volte a rivedere la disciplina in questione, eliminando la limitazione dei cinquanta ami per palangaro, di cui all’articolo 2 del citato decreto, e predisponendo l’apertura di un tavolo congiunto con le associazioni e le federazioni di pesca sportiva, al fine di giungere a una soluzione che permetta di mantenere in vita l’ormai radicata tradizione della pesca ricreativa con il palangaro e, al contempo, individuare misure, puntuali ed efficaci, necessarie per il contrasto della pesca illegale.
(3-01148)