Il 30 gennaio il governo aveva preventivato (e dichiarato) su proposta del presidente del Consiglio con delega ai servizi segreti – e non su proposta del ministro della Salute – lo stato di emergenza nazionale per Coronavirus per la durata di sei mesi. Ovvero fino a fine luglio 2020.
E’ quanto si legge nella Gazzetta Ufficiale numero 26 pubblicata il primo febbraio del 2020 – quando ancora si diceva che si trattava di poco più di un’influenza normale – in relazione alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio. Una delibera evidentemente propedeutica per i successivi eventuali provvedimenti.
In sostanza quando molti personaggi politici si facevano riprendere dalle emittenti televisive mentre andavano a fare gli aperitivi e a cena fuori invitando alla ‘normalità’, il Paese era in stato di emergenza nazionale della durata di sei mesi.
Nella delibera del Cdm – che AGRICOLAE riporta qui di seguito e contenuta nel link della Gazzetta Ufficiale allegato – si legge che, “in considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma 1, lettera c), e dell’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e’ dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
2) Per l’attuazione degli interventi di cui dell’articolo 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.
3) Per l’attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell’effettivo impatto dell’evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 5.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
Nella stessa Gazzetta ufficiale veniva pubblicata l’ordinanza del ministero della Salute che interdiva il traffico aereo dalla Cina “quale Paese comprendente aree in cui si e’ verificata una trasmissione autoctona sostenuta del nuovo Coronavirus (2019 – nCoV)”.
Da quanto aveva appreso AGRICOLAE nei giorni scorsi il governo ha già preventivato la chiusura delle scuole fino alla riapertura dell’anno scolastico di settembre. Mentre il ministero dell’Istruzione sta già pensando a come attivare gli esami di maturità a distanza.
Le aziende agricole ed agroalimentari, in una situazione di emergenza che si prefigura dunque caratterizzata da tempi lunghi, sono sempre di più i garanti dei beni di prima necessità.
Qui di seguito AGRICOLAE pubblica il link della Gazzetta Ufficiale e il testo integrale della delibera:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-01&atto.codiceRedazionale=20A00737&elenco30giorni=false
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Nella riunione del 31 gennaio 2020 Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l’articolo 7, comma 1, lettera c), e l’articolo 24, comma 1;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre 2012, concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attivita’ propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;
Vista la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell’Organizzazione mondiale della sanita’ del 30 gennaio 2020;
Viste le raccomandazioni alla comunita’ internazionale della Organizzazione mondiale della sanita’ circa la necessita’ di applicare misure adeguate;
Considerata l’attuale situazione di diffusa crisi internazionale determinata dalla insorgenza di rischi per la pubblica e privata incolumita’ connessi ad agenti virali trasmissibili, che stanno interessando anche l’Italia;
Ritenuto che tale contesto di rischio, soprattutto con riferimento alla necessita’ di realizzare una compiuta azione di previsione e prevenzione, impone l’assunzione immediata di iniziative di carattere straordinario ed urgente, per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettivita’ presente sul territorio nazionale;
Considerata la necessita’ di supportare l’attivita’ in corso da parte del Ministero della salute e del Servizio sanitario nazionale, anche attraverso il potenziamento delle strutture sanitarie e di controllo alle frontiere aeree e terrestri;
Vista la nota del 31 gennaio 2020, con cui il Ministro della salute ha rappresentato la necessita’ di procedere alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 1 del 2018;
Considerato, altresi’, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilita’ necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all’esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con il Ministero della salute;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario sia sul territorio nazionale che internazionale, finalizzate a fronteggiare la grave situazione internazionale determinatasi;
Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensita’ ed estensione, non e’ fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;
Ritenuto, quindi, che ricorrano, nella fattispecie, i presupposti previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera c), e dall’articolo 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
Delibera:
1) In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma 1, lettera c), e dell’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e’ dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
2) Per l’attuazione degli interventi di cui dell’articolo 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.
3) Per l’attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell’effettivo impatto dell’evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 5.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
La presente delibera sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.