VINO, SU PROMOZIONE USA E CANADA SPIRAGLI DA UE. MA INCONGRUENZE NEL DECRETO MIPAAF, RISCHIO CONTENZIOSO UE ITALIA. POSSIBILE CASO “QUOTE VINO”

Da quanto apprende AGRICOLAE sembra che la Commissione Europea sia pronta, in tempi brevi, a rivedere la posizione espressa con il parere rilasciato su apposita richiesta del MAPYA (il Ministero dell’agricoltura spagnolo) riguardo la durata dei programmi promozionali in un determinato Paese/area geografica che in base alla nuova normativa non potrebbero durare più di tre anni prorogabili (in presenza di determinate situazioni) per un massimo di ulteriori due anni.

Com’è noto, nel parere espresso veniva comunicato al governo spagnolo che un programma di promozione previsto per la prossima annualità 2019 non potrà rivolgersi a Paesi/aree geografiche dove già risultava svolta attività per un periodo di cinque anni con l’unica “scappatoia” di poter differenziare, in detta interpretazione, le aree mercato diverse all’interno di un Paese terzo (es. California rispetto alla Florida per gli USA) oppure le azioni differenziate rispetto a quelle realizzate negli eventuali 5 anni di presenza su un determinato Paese (Es. negli USA svolgo un campagna di comunicazione mai svolta precedentemente …). Scappatoie che è bene premettere, non saranno controllabili non solo in Italia ma sicuramente in nessun Paese produttore  dell’UE visto che non esiste uno “storico” tracciato di queste informazioni, in grado di verificare quanto dovesse essere dichiarato (con autocertificazioni) dai  potenziali proponenti.

In ogni caso, l’iniziativa italiana, portata avanti dal dipartimento di Giuseppe Blasi e Felice Assenza, supportata dalle amministrazioni francesi e portoghesi con apposito documento notificato ai servizi della commissione dell’U.E. in data 29 maggio scorso, sembra che abbia aperto importanti spiragli su una probabile riconsiderazione delle posizioni comunitarie assunte con il parere rilasciato lo scorso gennaio.

Iniziativa molto importante che si associa alla pesante presa di posizione assunta sul problema insorgente anche da parte del COPA -Cogeca (Comitato delle organizzazioni professionali agricole dell’Unione europea) che nei giorni scorsi aveva sollecitato le proprie organizzazioni europee ad intervenire presso i dicasteri dell’agricoltura dell’UE per  una soluzione alla pericolosa situazione venutasi a creare. Anche la nota del COPA-Cogeca avrebbe prodotto  un orientamento dei servizi della commissione a rivedere la propria posizione assunta con il parere espresso.

Ma nonostante le iniziative attivate ed in attesa di conoscerne gli esiti, permangono dubbi sul periodo da prendere in considerazione per identificare l’arco temporale nel quale dovranno essere conteggiati i cinque anni precedenti nei quali è stata svolta attività promozionale da parte di un “dato beneficiario” in un “determinato Paese” (così recita il regolamento comunitario vigente).

Ma e proprio partendo da questa premessa che sulla base della bozza dell’avviso nazionale in gestazione da parte degli uffici Mipaaf si stanno prefigurando “oscuri presagi” per gli operatori italiani. Visto che nel documento ministeriale, in corso di discussione con  le diverse Regioni (di mercoledì la notizia di AGRICOLAE in merito a una riunione della Regione Veneto nella quale sono state espresse non poche perplessità sui suoi contenuti), rimane indeterminato il periodo di calcolo (a differenza dei decreti spagnolo e francese che circoscrivono detto periodo nella programmazione 2014-2018) con la conseguenza che nel caso degli operatori italiani chiunque, da quando è stata introdotta la nuova Organizzazione Comune di Mercato del vino (2009) avesse realizzato attività promozionale in uno stesso Paese per un periodo di 5 anni (anche non continuativi) non potrà  più promuovere i propri prodotti su detti Paesi nella nuova programmazione 2019-2023.

Una inspiegabile “interpretazione restrittiva” da parte degli uffici di via Venti Settembre che non solo alimenterebbe un’assurda discriminazione per gli operatori italiani rispetto agli altri colleghi europei ma che ove confermata vorrebbe dire la fine della promozione del vino italiano nel mondo (visto che la misura esiste da oltre 10 anni e che la maggior parte degli operatori italiani hanno promosso le proprie produzioni in determinati Paesi (vedi gli USA e il CANADA che alimentano oltre il 70% dei flussi commerciali vinicoli) ben oltre i 5 anni oggi in discussione, sulla base del chiarimento contenuto nelle linee guida comunitarie varate per la programmazione 2014-2018 che definiva detta durata “per ciascun periodo di programmazione”. Il tutto  con l’aggiunta della beffa, per l’amministrazione italiana, di rischiare di alimentare un pericolosissimo contenzioso con l’Unione europea ed il rischio di dover rimborsare milioni di euro all’Unione europea per manifesta inadempienza (una situazione che sul modello del rimborso delle “quote latte” rischiamo di dover chiamare rimborso delle “quote vino”).

Ma come detto, su questo fronte, i segnali provenienti da Bruxelles sembrano fortunatamente positivi per gli operatori europei (non solo italiani) visto che le ipotesi sul tavolo della DG AGRI della Commissione europea chiamata a valutare le controdeduzioni formulate dal fronte italo/franco/portoghese potrebbero prevedere una decorrenza del periodo coincidente con l’entrata in vigore dei nuovi Regolamenti dell’U.E. (01.07.2016) se non addirittura un entrata in vigore con la nuova fase di programmazione 2018-2023. Spiragli e indicazioni che sembrerebbero rasserenare la situazione su questo fronte. Sempre che il Ministero rinunci all’emanazione immediata del nuovo avviso e decida, com’è giusto che sia e viste le conseguenze, di attendere gli esiti del definitivo pronunciamento della DG AGRI sulla questione.

Ma in ogni caso, come detto, permangono ulteriori, fortissime, perplessità da parte degli operatori sull’impianto normativo elaborato dagli uffici di Abate che dopo la sua pubblicazione da parte di AGRICOLAE e diventato di dominio pubblico.

Un impianto normativo, per alcuni contesti, palesemente in contrasto con le norme comunitarie e ancora una volta “discriminatorio” rispetto a quanto previsto dai decreti emanati dagli altri stati membri a valere sulla medesima misura agevolativa comunitaria.

Una prima evidentissima discriminazione è rappresentata dall’articolo 3, comma 5 della bozza del decreto che stabilisce che “i soggetti proponenti, di cui all’art. 3 del Decreto (60710/2016) non possono presentare o partecipare a più di un progetto, di cui al comma 1, lettera a), b) e c) dell’art. 5 del Decreto, per la medesima annualità per ciascun invito.”. Norma discriminatoria ad esempio per gli operatori italiani, rispetto agli operatori spagnoli che sulla base del proprio decreto applicativo (che AGRICOLAE è in grado di produrre), interpretando correttamente la norma comunitaria che all’art. 4 del Reg. UE 1149/2016 così recita:

“Il sostegno a ciascuna operazione di informazione e di promozione non supera i tre anni per un dato beneficiario in un determinato Stato membro per la misura di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e per un dato beneficiario in un determinato paese terzo o mercato di un paese terzo per la misura di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Potranno presentare più di un programma, nella stessa annualità, a condizione che siano diversi i Paesi/aree geografiche target.

Situazione questa possibile negli scorsi anni anche agli operatori italiani e che viceversa, per il prossimo 2019, sarà possibile solo attraverso un’auspicabile modifica dell’impianto normativo che ove confermasse questa restrizione potrebbe esporre il Mipaaf  al rischio di pericolose impugnative dello stesso da parte di qualunque operatore che si ritenesse danneggiato dall’inspiegabile restrizione (inspiegabile fino ad un certo punto visto che appare evidente che la stessa è stata adottata con il malcelato scopo di semplificare la vita ai comitati di controllo previsti dall’art. 11 del D.M. 60710/2016) adottata senza la minima riflessione e nel completo disinteresse sulle conseguenze per gli operatori italiani.

Come detto, una inspiegabile limitazione alle aziende italiane (in particolare le micro e piccole imprese) che proprio attraverso la diversificazione partecipativa, potevano (speriamo ancora possano) raggiungere più Paesi/Aree target ottimizzando l’utilizzo delle risorse comunitarie per accrescere, quindi, la propria competitività.

Una seconda discriminazione introdotta, rispetto sempre a quanto previsto per gli operatori spagnoli e francesi, riguarda la capacità organizzativa delle organizzazioni proponenti che potrà essere surrogata anche attraverso l’ausilio di un organismo esecutore che a differenza degli scorsi anni, dovrà essere selezionato o attraverso una gara pubblica o attraverso una procedura competitiva, ovvero attraverso una fattispecie non prevista dalle norme comunitarie, che assimila l’avviso ad un pubblico appalto, laddove lo stesso non rientra sicuramente in detta fattispecie.

Altra difficoltà che quantomeno giustificherebbe un differimento dei termini di presentazione delle domande di finanziamento è rappresentata dalla complessità della documentazione amministrativa chiesta a corredo della partecipazione all’avviso nazionale (ed ai regionali che seguiranno) posta la mole di dichiarazioni sostitutive richieste e la complessità di talune autocertificazioni (quelle ad esempio riguardanti l’attestazione a carico delle micro e piccole imprese) che AGRICOLAE ha potuto rilevare dall’esame degli allegati alla bozza dell’Avviso nazionale.

Mole di documentazione che dubitiamo che gli operatori saranno in grado di produrre entro il 25 giugno prossimo ove venisse confermato detto termine per la presentazione dei programmi che appare francamente sconcertante se solo si pensa che ad oggi non è stato pubblicato l’avviso e che probabilmente, anche alla luce di quanto anticipato da AGRICOLAE, lo stesso necessiterebbe di un’attenta riflessione e confronto con tutti gli interlocutori istituzionali coinvolti (Regioni e Organizzazioni della filiera).

Differimento che peraltro potrebbe essere tranquillamente preso in considerazione dagli uffici di Abate posto che l’incombenza a carico degli uffici ministeriali è collegata ad una modifica del PNS vino che obbliga gli stati membri a comunicare le modifiche degli impianti normativi ad esso collegati entro il prossimo 30 giugno.

Il tutto, non solo per il rispetto e l’attenzione che merita il settore del vino italiano per quello che rappresenta nel panorama dell’export del made in Italy nel mondo, fin troppo bistrattato nel recente passato dagli  uffici ministeriali, ma anche in considerazione dell’ormai imminente insediamento del nuovo ministro in via XX Settembre.

Qui di seguito Agricolae pubblica il decreto Mipaaf:

Avviso OCM VINO

Qui di seguito Agricolae pubblica i decreti spagnoli:

BOE-A-2018-433

CircFEGA92018