Tutti convocati, filiera e regioni, per discutere il nuovo testo del decreto Masaf sull’Ocm vino deputato a recepire da un lato le osservazioni da parte della Commissione europea e della Corte dei Conti Ue e dall’altra le esigenze degli operatori di settore che ora – entro l’estate – dovranno elaborare i progetti che dovranno partire dal 16 ottobre in poi.
Il testo – atteso venerdì sera – è stato poi inviato questa mattina dagli uffici del dicastero di via Venti Settembre.
Il 31 maggio le regioni sono state convocate alle ore 11 e la filiera alle ore 11.30. Quindi si presume un passaggio molto veloce con gli enti territoriali per trovare la quadra su eventuali modifiche.
Qui di seguito AGRICOLAE pubblica in formato PDF e a seguire in forma testuale la convocazione delle regioni e il testo del decreto:
DECRETO OCM VINO
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto definisce le modalità attuative della misura “Promozione”, prevista
dall’articolo 45, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e all’articolo 58, paragrafo 1, lettera k) del
regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021.
Art. 2
Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
– AGEA: l’Organismo pagatore;
– Autorità competenti: il Ministero, le Regioni e le Province autonome;
– Avviso: l’Avviso per la presentazione dei progetti emanato con decreto della Direzione
Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica del Ministero che
definisce annualmente le modalità operative e procedurali attuative del presente decreto;
– Beneficiari: i soggetti, di cui all’art. 3, comma 1, il cui progetto è risultato idoneo e
ammissibile a contributo al termine dell’istruttoria effettuata dal Ministero e che hanno
stipulato il contratto con AGEA;
– Contratto-tipo: schema di contratto predisposto da AGEA;
– Fondi quota nazionale: le risorse finanziarie pari al 30% dei fondi complessivamente
assegnati alla misura promozione, destinata a finanziare i progetti nazionali di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera a);
– Fondi quota regionale: le risorse finanziarie pari al 70% dei fondi complessivamente
assegnati alla misura promozione, ripartite fra le Regioni sulla base dei criteri di riparto
definiti dalla Commissione Politiche Agricole e recepiti da apposito decreto della
Direzione Generale delle politiche internazionali e dell’Unione Europea del Ministero,
destinata a finanziare i progetti regionali di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b);
– Ministero: Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
– Mercato del Paese terzo: area geografica, definita nell’Avviso predisposto dal Ministero,
sita nel territorio di uno Stato al di fuori dell’Unione europea;
– Paesi terzi: Paesi singoli o aree geografiche omogenee, definiti nell’Avviso predisposto
dal Ministero, siti al di fuori dell’Unione europea;
– Mercato emergente: Paese terzo, definito nell’Avviso predisposto dal Ministero, sito al di
fuori dell’Unione europea di particolare interesse per l’esportazione del prodotto oggetto
di promozione;
– Produttore di vino: l’impresa, in regola con la presentazione delle dichiarazioni
vitivinicole nell’ultimo triennio, che abbia ottenuto i prodotti da promuovere dalla
trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati e/o che
commercializzano vino di propria produzione o di imprese ad esse associate o controllate;
– Progetto: l’insieme della documentazione amministrativa e tecnica prevista dall’Avviso;
– Programma nazionale di sostegno: l’insieme delle misure attivate dall’Italia e comunicate
a Bruxelles, ai sensi dell’articolo 39 e ss. del regolamento (UE) n. 1308/2013;
– Regioni: Regioni e Province autonome;
– Sede operativa: luogo in cui il soggetto proponente svolge stabilmente una o più fasi della
produzione e/o trasformazione del prodotto oggetto di promozione, ovvero area della
denominazione d’origine o dell’indicazione geografica qualora i progetti siano presentati
dai soggetti proponenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e);
– Soggetti partecipante: i soggetti che partecipano a progetti presentati dai soggetti
proponenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere h), i) e j);
– Soggetti proponenti: i soggetti, di cui all’articolo 3, comma 1, che presentano il progetto;
– Soggetto pubblico: organismo avente personalità giuridica di diritto pubblico (ente
pubblico) o personalità giuridica di diritto privato (società di capitale pubblico di esclusiva
proprietà pubblica), con esclusione delle Amministrazioni governative centrali, Regioni,
Province Autonome e Comuni.
Art. 3
Soggetti proponenti e requisiti
1. Accedono alla misura “Promozione” i seguenti soggetti proponenti:
a. le organizzazioni professionali, purché abbiano, tra i loro scopi, la promozione dei
prodotti agricoli;
b. le organizzazioni di produttori di vino, come definite dall’articolo 152 del regolamento;
c. le associazioni di organizzazioni di produttori di vino, come definite dall’articolo 156 del
regolamento;
d. le organizzazioni interprofessionali, come definite dall’articolo 157 del regolamento;
e. i consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell’articolo 41 della legge 12 dicembre 2016 n.
238 e le loro associazioni e federazione;
f. i produttori di vino, come definiti all’articolo 2;
g. i soggetti pubblici, come definiti all’art. 2, con comprovata esperienza nel settore del vino
e della promozione dei prodotti agricoli;
h. le associazioni temporanee di impresa e di scopo di tipo orizzontale, costituende o costituite, dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e i);
i. i consorzi, le associazioni, le federazioni e le società cooperative, a condizione che tutti i
partecipanti al progetto di promozione rientrino tra i soggetti proponenti di cui alle lettere
a), e), f) e g);
j. le reti di impresa, composte da soggetti di cui alla lettera f).
2. I partecipanti ai soggetti di cui alle lett. j) e h), i), limitatamente ai consorzi, alle associazioni
e alle federazioni, devono partecipare unitariamente alle attività previste per ciascun Paese
terzo o mercato del Paese terzo a cui il progetto è rivolto.
3. I soggetti pubblici di cui alla lettera g) partecipano ai progetti esclusivamente nell’ambito
delle associazioni di cui alla lettera h), ma non contribuiscono con propri apporti finanziari
e non possono essere il solo beneficiario.
4. I soggetti proponenti hanno adeguata disponibilità dei prodotti oggetto di promozione in
termini di quantità, al fine di rispondere alla domanda del mercato a lungo termine.
Nell’Avviso, predisposto dal Ministero, sono specificati parametri di riferimento.
5. I soggetti proponenti hanno accesso a sufficienti capacità tecniche per far fronte alle
specifiche esigenze degli scambi con i Paesi terzi e possiedono sufficienti risorse finanziarie
per garantire la realizzazione quanto più efficace possibile del progetto. Nell’Avviso
predisposto dal Ministero sono specificati parametri e valori di riferimento.
Art. 4
Prodotti oggetto di promozione
1. La promozione riguarda le seguenti categorie di vini confezionati, di cui alla Parte II, Titolo
II, Capo I, Sezione 2 e all’allegato VII – Parte II del regolamento:
a. vini a denominazione di origine protetta;
b. vini ad indicazione geografica protetta;
c. vini spumanti di qualità;
d. vini spumanti di qualità aromatici;
e. vini con l’indicazione della varietà.
2. I progetti non possono riguardare esclusivamente i vini di cui al comma 1, lettera e) e/o i
vini di cui alle lettere c) e d) senza indicazione geografica.
3. Le caratteristiche dei vini di cui al comma 1 sono quelle previste dalla normativa europea e
nazionale vigenti alla data di pubblicazione dell’Avviso.
Art. 5
Tipologie di progetti
1. I progetti possono essere:
a. Nazionali. Progetti che prevedono la promozione del vino di almeno cinque Regioni e il
cui soggetto proponente deve avere sede operativa in ciascuna delle Regioni in cui è
prodotto il vino oggetto di promozione. La domanda di contributo è presentata al Ministero, secondo le modalità definite nell’Avviso. La domanda di contributo grava sui fondi di quota nazionale;
b. Regionali. Progetti che prevedono la promozione delle produzioni di una Regione e il cui
soggetto proponente ha la sede operativa in detta Regione. Le modalità operative per la
presentazione di tali progetti sono fornite nell’Avviso. La domanda di contributo grava
sui fondi di quota regionale attribuiti alla Regione interessata;
c. Multiregionali. Progetti che prevedono la promozione delle produzioni di almeno due,
fino ad un massimo di quattro Regioni, e il cui soggetto proponente ha sedi operative in
ciascuna di dette Regioni. La domanda di contributo grava sui fondi di quota nazionale e
regionale, che il Ministero e tutte le Regioni devono attivare. Le modalità operative per la
presentazione di tali progetti, e per l’ammontare delle quote saranno fornite nell’Avviso,
su indicazione di ciascuna Autorità competente.
2. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, possono presentare o partecipare ad un solo progetto
di cui al precedente comma 1, lettera a), ad un solo progetto di cui al precedente comma 1,
lettera b), un solo progetto di cui al precedente comma 1, lettera c).
Art. 6
Termini di esecuzione
1. I progetti di cui all’art. 5 hanno durata annuale, a decorrere dal 16 ottobre di ciascun anno al
15 ottobre dell’anno successivo.
2. L’Avviso prevede i termini entro cui le Autorità competenti svolgono le procedure per
l’individuazione dei soggetti beneficiari del contributo previsto dalla misura Promozione sui
mercati dei Paesi terzi.
3. La durata del contributo non supera i tre anni per un determinato Paese terzo o mercato dei
Paesi terzi, per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1.
4. Nel caso di progetti, relativi esclusivamente ai regimi di qualità dell’Unione (denominazioni
di origine e indicazioni geografiche), volti al consolidamento degli sbocchi di mercato, è
possibile estendere la durata del contributo per ulteriori tre anni non prorogabili.
Art. 7
Azioni ammissibili
1. Sono ammissibili una o più delle seguenti azioni e attività da attuare in uno o più Paesi terzi
o mercati dei Paesi terzi:
a. azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo
gli elevati standard dei prodotti dell’Unione, in particolare in termini di qualità, sicurezza
alimentare o ambiente;
b. partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
c. campagne di informazione, in particolare sui regimi di qualità relativi alle denominazioni
di origine, alle indicazioni geografiche e alla produzione biologica vigenti nell’Unione;
d. studi di mercati nuovi o esistenti, necessari all’ampliamento e al consolidamento degli
sbocchi di mercato;
e. studi per valutare i risultati delle attività di informazione e promozione.
Art. 8
Elementi del progetto
1. Il progetto deve consistere in un insieme coerente di azioni, idonee al raggiungimento degli
obiettivi prefissati, e deve contenere i seguenti elementi:
a. l’indicazione dei soggetti partecipanti al progetto di promozione;
b. una descrizione dettagliata delle azioni che si intendono realizzare;
c. l’indicazione del/i Paese/i terzo/i e del/i mercato/i del/i Paese/i terzo/i interessato/i,
corredata da una descrizione dettagliata del contesto socio economico e delle dinamiche
di mercato dei Paesi destinatari;
d. una descrizione dei prodotti oggetto di promozione, riguardante la tipologia riconosciuta
e/o denominazione d’origine nonché il posizionamento del prodotto stesso sul mercato;
e. una descrizione dettagliata degli obiettivi del progetto e dell’impatto previsto;
f. la descrizione della metodologia di misurazione dei risultati attesi;
g. l’indicazione della durata del progetto ed il cronoprogramma delle azioni di promozione;
h. il costo complessivo del progetto suddiviso per azioni, riferite ad ogni Paese terzo e
mercato del Paese terzo, nonché il dettaglio dei costi unitari per azione.
2. Gli obiettivi del progetto e l’impatto previsto sono, pena l’esclusione, definiti in termini
quali-quantitativi di sviluppo della notorietà dei prodotti oggetto di promozione o di
incremento delle vendite nei mercati target o di incremento di valore dei prodotti nei mercati
individuati.
3. Gli obiettivi sono individuati sulla base di adeguate analisi di mercato, e sono elaborati in
modo da essere:
a. specifici;
b. misurabili;
c. realizzabili;
d. pertinenti;
e. definiti nel tempo.
4. Le spese sono ritenute ammissibili, a partire dal 16 ottobre di ogni anno, esclusivamente per
i soggetti utilmente inseriti nella graduatoria definitiva, anche prima della stipula del
contratto con Agea.
Art. 9
Cause di esclusione
1. Sono esclusi i soggetti proponenti:
a. diversi da quelli elencati all’articolo 3, comma 1;
b. che non possiedono adeguata disponibilità dei prodotti oggetto di promozione di cui
all’articolo 3 comma 3;
c. che non dispongono di sufficiente capacità tecnica e finanziaria di cui all’articolo 3
comma 4;
d. che presentano progetti non conformi alle disposizioni di cui all’articolo 5;
e. il cui progetto non raggiunge la sufficienza nella valutazione degli elementi di cui
all’articolo 8;
f. che presentano, in forma singola o associata, nell’ambito dell’esercizio finanziario
comunitario di pertinenza, richieste di contributo, per la misura “Promozione” dell’OCM
vino, un importo complessivo superiore ad euro quattro milioni;
g. che presentano progetti per un importo di contributo difforme a quanto indicato
nell’Avviso;
h. che presentano progetti che contengono unicamente le azioni di cui alle lettere d) ed e)
del comma 1 dell’articolo 7;
i. che presentano progetti per i quali la durata del contributo supera i tre anni in un
determinato Paese terzo o mercato di un Paese terzo a meno che non si tratti di attività
volte al consolidamento del mercato per un ulteriore periodo di 3 anni non prorogabili.
2. I soggetti proponenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere h), i) e j), sono esclusi qualora al
loro interno anche un solo soggetto partecipante al progetto di promozione si trovi nelle
condizioni di cui alle lettera f) precedente comma.
Art. 10
Presentazione dei progetti
1. I progetti nazionali, regionali e multiregionali sono presentati sulla base delle modalità
operative e procedurali previste dall’Avviso.
Art. 11
Criteri di valutazione
1. I progetti sono valutati sulla base di quanto disposto dall’articolo 8, secondo i criteri indicati
nell’Avviso;
2. Ulteriore punteggio viene assegnato sulla base dei seguenti criteri, secondo le modalità
indicate nell’Avviso:
a. il soggetto proponente è nuovo beneficiario. Per nuovo beneficiario si intende uno dei
soggetti indicati all’articolo 3 comma 1 che non ha beneficiato del contributo per la misura
promozione a partire dal periodo di programmazione 2014-2018. Nel caso di soggetti
proponenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), b), c), d), h), i) e j), il requisito deve
essere posseduto da tutti i partecipanti;
b. il progetto è rivolto ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo. Per
nuovo Paese terzo o mercato del Paese terzo si intendono Paesi o mercati al di fuori
dell’Unione europea dove il soggetto proponente a partire dal periodo di programmazione
2014-2018, non ha realizzato azioni di promozione con il contributo comunitario;
c. il soggetto proponente richiede una percentuale di contribuzione pubblica inferiore al
50%, come definita nell’Avviso predisposto dal Ministero;
d. il soggetto proponente è un consorzio di tutela, riconosciuto ai sensi dell’art. 41 della
legge 12 dicembre 2016 n. 238 oppure una federazione o un’associazione di consorzi di
tutela;
e. il progetto è rivolto ad un mercato emergente, come definito nell’Avviso predisposto dal
Ministero;
f. il soggetto proponente presenta una forte componente aggregativa di piccole e/o micro
imprese, come definita nell’Avviso predisposto dal Ministero.
Art. 12
Comitati di valutazione e modalità di ammissione a contributo
1. È istituito presso ciascuna Autorità competente un comitato di valutazione dei progetti.
Nell’attività di selezione il comitato procede:
i. alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 3;
ii. alla verifica dell’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 9;
iii. all’attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di cui all’articolo 11.
2. Il comitato, al termine della valutazione, predispone la graduatoria dei progetti ammissibili
a contributo, sulla base del punteggio attribuito secondo i criteri di cui all’articolo 11 ed
indica l’importo del progetto e l’importo del contributo ammissibile.
3. I progetti vengono finanziati, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, sulla base della
graduatoria.
4. In caso di parità di punteggio è data preferenza al soggetto proponente che ha ottenuto un
punteggio superiore per i criteri di priorità di cui all’art. 11, comma 2, lettera a) e b).
5. Le Autorità competenti, in caso di ulteriore parità di punteggio, procedono alla definizione
della graduatoria seguendo l’ordine di arrivo delle domande di contributo.
6. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare per intero il progetto del
soggetto proponente collocato ultimo in graduatoria, quest’ultimo ha facoltà, entro sette
giorni dalla pubblicazione della graduatoria, di accettare o meno di realizzare l’intero
progetto. Nel caso in cui il soggetto proponente non accettasse, l’autorità competente scorre
la graduatoria.
7. Al fine di garantire il necessario coordinamento tra il Ministero e le Regioni, ciascuna
Autorità competente, entro 10 giorni lavorativi dall’approvazione della graduatoria di cui al
comma 2, trasmette al Ministero, i verbali di valutazione dei progetti per la verifica della
conformità degli stessi al modello di verbale allegato all’Avviso.
8. Con la pubblicazione della graduatoria definitiva, la cui efficacia è subordinata all’esito dei
controlli precontrattuali di cui all’art. 14 comma 2, termina il procedimento amministrativo
in capo a ciascuna Autorità competente.
Art. 13
Entità del contributo
1. L’importo del contributo a valere sui fondi europei è pari, al massimo, al 50% delle spese
sostenute per realizzare il progetto.
2. Il contributo è liquidato sotto forma di anticipo pari all’80% dell’importo di contributo
ritenuto ammissibile, dietro presentazione di apposita garanzia, e di successivo saldo pari al
20% dell’importo di contributo ritenuto ammissibile a seguito dei controlli di cui all’articolo
14, comma 10. Per coloro che non usufruiscono dell’anticipo, il contributo è liquidato sotto
forma di saldo al termine delle attività e all’esito dei controlli di cui all’articolo 14, comma 10.
3. Il contributo richiesto annualmente da un soggetto, in forma singola o associato, per i progetti
di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c) non supera i quattro milioni di euro.
4. Il contributo minimo e massimo richiesto per ciascun progetto di cui all’articolo 5, comma
1, lettere a), b) e c), nell’ambito dell’esercizio finanziario comunitario di pertinenza è definito
nell’Avviso ed individuato su indicazione di ciascuna Autorità competente.
Art. 14
Compiti di AGEA
1. AGEA redige un contratto-tipo sulla base delle indicazioni fornite dalla normativa
comunitaria, dal presente decreto e dalle linee guida emanate dalla Commissione europea e
lo aggiorna in base agli eventuali sviluppi normativi.
2. AGEA, d’intesa con il Ministero, redige e pubblica, sul proprio portale, un manuale dei
controlli, elaborato sulla base delle indicazioni fornite dalla normativa comunitaria, dal
presente decreto e dalle linee guida emanate dalla Commissione europea e lo aggiorna in
base agli eventuali sviluppi normativi.
3. AGEA, avvalendosi di AGECONTROL, effettua le verifiche precontrattuali e ne comunica
gli esiti alle Autorità competenti entro 30 giorni dalla trasmissione delle graduatorie.
4. AGEA entro 30 giorni dalla stipula trasmette copia dei contratti alle Autorità competenti.
5. AGEA, entro il 30 giorni dal termine previsto per la stipula del contratto, comunica alle
Autorità competenti i nominativi dei beneficiari che, nonostante l’approvazione dei progetti,
non hanno sottoscritto i relativi contratti nell’esercizio finanziario comunitario di pertinenza.
6. AGEA comunica tempestivamente alle Autorità competenti i nominativi dei beneficiari che
abbandonano in corso d’opera uno dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera h), i) e j).
7. AGEA comunica tempestivamente alle Autorità competenti i nominativi dei beneficiari che
presentano una rendicontazione ammissibile inferiore al 90% del costo complessivo del
progetto.
8. AGEA comunica tempestivamente alle Autorità competenti i nominativi dei beneficiari che
modificano in corso d’opera la composizione di uno dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1,
lettera h), i) e j).
9. AGEA trasmette, entro 30 giorni dall’approvazione della variante, alle Autorità competenti
copia del contratto modificato.
10. AGEA effettua i controlli sulla regolare esecuzione del contratto e sulla rendicontazione
delle spese e ne comunica gli esiti alle Autorità competenti entro 60 giorni dal loro
espletamento.
11. AGEA trasmette annualmente al Ministero un rapporto sull’applicazione della misura
contenente le seguenti informazioni:
– numero complessivo dei contratti stipulati;
– l’elenco dei soggetti beneficiari con l’importo dell’aiuto concesso, per Paese
destinatario;
– la relazione relativa alle attività svolte con riferimento al raggiungimento degli
obiettivi.
Art. 15
Strategia di indirizzo sulla promozione
1. Il Ministero sulla base dei dati di cui all’articolo 14, comma 11, elabora una Strategia di
indirizzo sulla promozione del vino nei Paesi terzi.
Art. 16
Variazioni del progetto
1. Nella realizzazione del progetto i beneficiari possono apportare modifiche minori o
variazioni nel rispetto delle modalità indicate nell’Avviso.
2. Non sono ammissibili modifiche o variazioni che comportano il cambiamento della
strategia, dei Paesi o dei mercati dei Paesi individuati o degli obiettivi indicati nel progetto
approvato.
3. Le modifiche e le variazioni non incrementano né riducono il costo totale del progetto, e
sono migliorative dell’efficacia del progetto approvato. Eventuali spese aggiuntive che
superino l’importo approvato sono a totale carico del beneficiario.
4. Non è ammessa alcuna modifica o variazione che comporti il cambiamento o l’eliminazione
di elementi del progetto che ne abbiano determinato la posizione nella graduatoria.
Art. 17
Materiale promozionale
1. Il materiale promozionale e pubblicitario, nonché tutti i documenti destinati al pubblico,
compresi gli audiovisivi realizzati o acquisiti nell’ambito del progetto, sono coerenti con le
indicazioni previste nelle linee guida allegate all’Avviso e recano, al fine di assicurare la
tracciabilità amministrativa del contributo erogato, l’emblema e la menzione di cui
all’Allegato 1 del presente decreto, secondo le disposizioni d’uso disponibili sul sito della
Commissione europea.
2. L’emblema deve essere chiaramente visibile, non necessariamente a colori, e la menzione
chiaramente leggibile, qualunque sia il supporto impiegato. Per materiali audio la menzione
deve essere riprodotta chiaramente alla fine del messaggio promozionale. Per materiali video
l’emblema e la menzione devono comparire obbligatoriamente all’inizio o durante o alla fine
del prodotto promozionale. Per quanto concerne i gadget quanto previsto al comma 1 deve
essere riportato necessariamente anche sul prodotto e non solo sulla custodia dello stesso.
3. La menzione deve essere tradotta nella lingua del Paese a cui è rivolto il materiale
promozionale e pubblicitario, oppure in lingua inglese.
4. Il messaggio di promozione e/o di informazione deve basarsi sulle qualità intrinseche del
vino e deve essere conforme alle disposizioni legislative applicabili nei Paesi terzi o ai
mercati dei Paesi terzi ai quali è destinato.
5. La conformità del materiale promozionale è verificata ex-post da AGEA, coerentemente con
le indicazioni previste dalle linee guida fornite dall’Avviso. Le spese relative al materiale
promozionale non conforme alle disposizioni del presente articolo, non sono ammesse a
contributo.
Art. 18
Sanzioni
1. Le sanzioni verranno introdotte con l’emanando decreto legislativo di modifica e
integrazione del Decreto Legislativo del 17 marzo 2023 n. 42 in attuazione del regolamento
(UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul
“finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che
abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013”, recante l’introduzione di un meccanismo
sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica
agricola comune.
Art. 19
Abrogazione e proroga temporanea dell’efficacia
1. Il decreto ministeriale n. 3893 del 4 aprile 2019 e s.m. e i. è abrogato con effetto dalla
campagna 2023/2024. Tale decreto si applica ai progetti presentati ed approvati a valere sui
fondi di pertinenza della campagna 2022/2023.
2. Il presente decreto è trasmesso all’Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato
sul sito internet del Ministero e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Ocm vino, stasera inviato testo. Il 31 convocata la filiera. Promozione regionale con richiesta di maggiore attenzione valutazione discrezionale progetti