Ocm vino, ufficio Masaf di Gerini proroga di 4 settimane istruttorie e graduatorie. Come chiesto per vie brevi dalle regioni. Francia e Spagna già partiti. Il decreto

Proroga di quattro settimana per completare l’istruttoria e la pubblicazione delle graduatorie dell’Ocm vino Promozione Paesi Terzi.

Si prolunga l’attesa per gli operatori del settore che hanno presentato le proprie proposte progettuali nel rispetto di termini che sono coincisi con il mese di agosto e il periodo “feriale” delle aziende e con le complicate operazioni vendemmiali (coincise con uno dei peggiori attacchi da peronospora che ha falcidiato le produzioni nazionali.

Ieri gli uffici del Ministero delle Politiche Agricole e della sovranità alimentare e Forestale che fanno capo a Oreste Gerini coadiuvati da Isabella Verardi (che da quanto si apprende sarebbe anche presidente del Comitato di valutazione) hanno deciso di prorogare i termini istruttori delle domande di finanziamento pervenute nel rispetto dei termini stabiliti dai diversi avvisi (nazionali e regionali) che in base al Decreto direttoriale dello scorso 21 luglio, a firma del D.G. Oreste Gerini, avrebbero dovuto concludersi il prossimo 6 ottobre (con la pubblicazione delle graduatorie per i programmi multiregionali) ed il prossimo 13 ottobre (per i programmi nazionali e regionali).

Molte le aziende di operatori che hanno revocato le ferie ai propri dipendenti per poter rispettare i termini decisi dagli uffici preposti del Masaf.

Tutto differito al termine del 3 novembre p.v.  motivate, nel Decreto che AGRICOLAE pubblica a pie di pagina, dal fatto che “sono pervenute, per le vie brevi, ulteriori richieste da parte delle strutture regionali, che segnalano difficoltà nella conclusione delle istruttorie di valutazione dei progetti da parte dei Comitati di Valutazione nei tempi stringenti stabiliti dal Decreto Direttoriale 385535 del 21/07/2023. Si chiede pertanto, ai fini di una equilibrata e omogenea conclusione delle procedure, di valutare l’opportunità di concedere una proroga alla scadenza prevista dal 06/10/2023 al 03/11/2023 per i progetti regionali” (una richiesta quindi partita dalle Regioni alle quali il MASAF non ha posto alcuna obiezione (visto che probabilmente è utile agli stessi uffici ministeriali chiamati a valutare le proposte progettuali di propria competenza…).

A fronte delle richieste di proroga da parte delle O.o.p.p., prima del periodo estivo, agli operatori del settore era stata concessa una proroga di 5 giorni per la presentazione delle domande di finanziamento (con una procedura aggravata dall’obbligo di presentare “tre preventivi comparabili da presentare sono di supporto alla individuazione dei costi previsti dal progetto. (risposta fornita dagli uffici ministeriali alla domanda n. 01 pubblicata nella FAQ dello scorso 11 agosto…).

Uno slittamento che potrebbe ora generare due conseguenze per gli operatori del settore coinvolti:

  1. mancate certezze sul rispetto dei termini istruttori ma soprattutto sulla finanziabilità delle attività promozionali previste dai programmi da loro presentati (sembra che in alcune Regioni le richieste superino le disponibilità con la conseguenza di esclusione di alcuni programmi);
  2. seppure è vero che dal D.D. del 21 luglio viene garantita la finanziabilità delle attività promozionali previste dai programmi con efficacia retroattiva (16 ottobre 2023) è pur vero che la proroga rischia di avere conseguenze anche finanziarie per gli operatori del settore che potrebbero non accedere ai contributi eventualmente ammessi prima del prossimo mese di febbraio (posto che è molto verosimile che l’Agea non riuscirà a contrattualizzare l’erogazione dei finanziamenti con le imprese ammesse prima del 31 dicembre  p.v. e che le procedure per l’erogazione degli anticipi richiedono mediamente 45 gg. e che quindi saranno costrette ad auto finanziare le importanti attività di promozione e comunicazione che storicamente si concentrano con il periodo natalizio.

Nel frattempo gli operatori francesi e spagnoli hanno emanato i propri bandi con anticipo (il 5 maggio la Francia ed il 20 giugno la Spagna) e sono pronti a partire.

Qui d seguito AGRICOLAE pubblica il decreto:

MASAF_2023_0550425_Allegato_OCMPromozioneVino2023_24_Decretoprorogaistruttoria_signed




Ocm vino, decreto pubblicato: “campagna finanziata ai sensi del Reg. Ue n. 2021/2115”. Eccolo

E’ stato pubblicato questa mattina il Decreto ministeriale del 26 giugno 2023, n. 331843, recante modalità attuative della misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” dell’OCM Vino.

Non sono intervenute le modifiche chieste dalle Regioni emerse in sede di CSR dello scorso 21 giugno.

  • Le aziende potranno partecipare a un solo programma per tipologia (Nazionale, Multiregionale (per le Regioni che lo consentiranno) e Regionale);
  • Le aziende partecipanti a programmi proposti da “soggetti collettivi” dovranno essere presenti in ciascuno dei Paesi target previsti dal progetto con almeno un’azione;
  • E’ stata inserita l’azione riferita all’acquisizione/elaborazione di “studi di mercati nuovi o esistenti, necessari all’ampliamento e al consolidamento degli sbocchi di mercato”;
  • Nella menzione da riportare su tutti i materiali promo pubblicitari prodotti a partire dai prossimi programmi è stato modificato il riferimento normativo ovvero: “CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REG. UE N. 2021/2115” come da allegato I al decreto.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica il decreto:

MASAF_2023_OCM_FIRMATO




Ocm vino, Csr slitta al 21 ma arriva il placet del Mef. Ora verso rush finale

Saltata la Conferenza Stato Regioni straordinaria prevista ieri e slittata ad oggi a causa del lutto nazionale deputata a dare l’ok definitivo al testo del decreto Ocm vino.

Intanto, in attesa della nuova Conferenza Stato Regioni dove sarà al vaglio (quella ordinaria è prevista il 21 giugno) il Mef invia una nota per dare il proprio placet precisando che, “acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, si rappresenta di non avere osservazioni da formulare ai fini del prosieguo dell’iter”.

Nel frattempo le regioni, in ordine sparso, hanno re-inviato le proprie raccomandazioni al Masaf con l’intento però di chiudere in tutta fretta per evitare quanto più possibile sovrapposizioni tra l’avvio della progettualità di promozione con le ferie estive e la vendemmia anticipata.

Alcune regioni, sempre da quanto apprende AGRICOLAE, sembra stiano anticipando i tempi cominciando a lavorare sul testo su cui ancora non c’è l’intesa formale ma solo l’intesa con raccomandazioni sancita nel corso della Conferenza Stato Regioni del 7 giugno.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica la nota del MEF:

NOTA MEF 3940-CSR_15-06-2023

Ocm vino, domani CSR. Regioni re-inviano raccomandazioni ma priorità è chiudere: incombono estate e vendemmia anticipata

Ocm vino, Masaf non accoglie richieste regioni: si deve aspettare audit Ue. CSR straordinario il 14. Ecco il nuovo decreto

Ocm vino, ecco le raccomandazioni e le richieste delle regioni in attesa dell’ok del Mef




Ocm vino, domani CSR. Regioni re-inviano raccomandazioni ma priorità è chiudere: incombono estate e vendemmia anticipata

Domani – da quanto apprende AGRICOLAE – si dovrebbe arrivare all’ok definitivo in Conferenza Stato Regioni straordinaria (già prevista per oggi e rimandata per lutto nazionale) – del testo sull’Ocm vino.

Sempre da quanto si apprende le regioni avrebbero nuovamente inviato al Masaf, in ordine sparso, le raccomandazioni già respinte precedentemente ma l’obiettivo primario resta quello di uscire dall’impasse e aprire i giochi per poter iniziare quanto prima a lavorare sul bando e poi sui programmi di promozione.

Il tempo scorre e gli operatori sono preoccupati per la contingenza con il periodo estivo che porta inevitabilmente ad avere a disposizione meno personale e a un rallentamento dei lavori e contestualmente coincide con il periodo della vendemmia anticipata cui le aziende devono dare precedenza per forza di cose.

Il 16 ottobre la partenza dei programmi per poter essere competitivi sul mercato durante il periodo maggiormente redditizio, quello natalizio.

Ocm vino, Masaf non accoglie richieste regioni: si deve aspettare audit Ue. CSR straordinario il 14. Ecco il nuovo decreto

Ocm vino, ecco le raccomandazioni e le richieste delle regioni in attesa dell’ok del Mef

Ocm vino, filiera scrive a Masaf: ecco i nostri suggerimenti. LA LETTERA. Masaf: li valutiamo positivamente e apprezziamo responsabilità mostrata

Ocm vino, Francia pronta a partire: ecco bando Promozione. In Italia riunione con filiera solo rimandata, saranno presenti vertici Masaf che stanno valutando richieste




Ocm vino, Masaf non accoglie richieste regioni: si deve aspettare audit Ue. CSR straordinario il 14. Ecco il nuovo decreto

Tutti al lavoro sul decreto Ocm vino per trovare la quadra definitiva per arrivare all’ok definitivo in una Conferenza Stato Regioni straordinaria prevista il prossimo 14 giugno. Riunione durante la quale si faranno anche gli ‘aggiustamenti richiesti dal Mef in merito alle fideiussioni, all’Iva e ai metodi di erogazione.

Il Masaf ritrasmette dunque alle regioni il nuovo testo del decreto senza però – spiega – accogliere alcune delle richieste delle regioni che ora avranno tempo fino alle ore 16 del 12 giugno per trasmettere le osservazioni.

“Si ritiene – scrive il Masaf alle regioni – che l’osservazione presentata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze possa essere accolta ed inserita come disposizione del Decreto Ministeriale, in quanto coerente con l’impianto generale dello schema di decreto in discussione”.

In relazione alle raccomandazioni della Conferenza Stato-Regioni, il Masaf informa che “non è possibile accogliere la raccomandazione proposta di emendamento riportata al primo punto dell’elenco puntato in quanto in contrasto con quanto richiesto dai Servizi della Commissione nel corso della bilaterale tenutasi per discutere e risultanze dell’Audit sulla misura”.

In relazione al secondo punto dell’elenco puntato, precisa “che il testo in discussione abroga il decreto del ministro n. 3893/2019 e che, pertanto, era stato ritenuto necessario precisare l’applicazione provvisoria di tale decreto solo per l’annualità 2022/2023 ancora in corso di esecuzione, risultando esaurite le attività delle annualità precedenti. La proposta di emendamento è stata accolta”.

In relazione al terzo punto dell’elenco puntato, il Masaf “precisa che tale previsione non è contenuta nel decreto in discussione ma sarà prevista dall’Avviso del Ministero”.

In relazione al quarto punto dell’elenco puntato, secondo il ministero “la raccomandazione è in contrasto le osservazioni rappresentate dei servizi della Commissione europea nel corso dell’ultimo Audit. Pertanto, non è possibile accogliere tale suggerimento”.

Infine, in relazione all’ulteriore richiesta della Conferenza Stato-Regioni, il Masaf “precisa che la modifica proposta è oggetto di ulteriore approfondimento con i Servizi della Commissione e che, allo stato, l’emendamento non possa essere accolto. Non appena si concluderà l’interlocuzione con la Commissione, si relazionerà la Conferenza del risultato.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica il nuovo decreto

NUOVO TESTO DM_OCM_vino

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica la nota tecnica del Masaf

nota tecnica OCM VINO

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica la nota di diramazione

Nota DIRAMAZIONE TESTO POST CSR PROTOCOLLATA

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica le osservazioni Masaf

DOC REGIONI -7 GIUGNO

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica la nota di trasmissione Masaf

TRASMISSIONE MASAF

Ocm vino, ecco le raccomandazioni e le richieste delle regioni in attesa dell’ok del Mef




Ocm vino, ecco le raccomandazioni e le richieste delle regioni in attesa dell’ok del Mef

Si lavora tra Masaf e Regioni per accelerare i tempi e portare il prima possibile l’Ocm vino nuovamente in Conferenza Stato Regioni per l’ok definitivo al testo con gli aggiustamenti chiesti dal Mef e le raccomandazioni fatte dalle regioni sull’intesa trovata.

Tra queste figurano – si legge nel documento – la possibilità che le aziende appartenenti alle Ati partecipino anche su altri

  • prevedere l’opportunità di presentare/partecipare ad almeno due progetti nei
    bandi regionali, anziche uno, come attualmente previsto dall’articolo 5, comma
    2 del provvedimento in oggetto
  • prevedere l’applicazione del precedente decreto per campagne precedenti al
    202212023 articolo 19, comma I (All’articolo 9, comma I
    DOPO LE PAROLE “(…) Tale decreto si applica ai progetti presentati ed
    approvati a valere sui fondi di pertinenza della campagna 2022/2023 ”
    inserire “e precedenti”)

 

  • prevedere tempo congruo per istruttoria da parte delle Amministrazioni
    Regionali o prevedere, all’articolo 3 comma 2, la possibilità, per le aziende partecipanti ad
    un raggruppamento, di svolgere azioni anche in uno solo dei Paesi cui il
    progetto d rivolto;

 

  • La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome formula inoltre le seguenti
    richieste:
    . a\l’articolo 9, comma 1, lettera i) PREVEDERE di inserire come anno di
    riferimento Ia campagna 2023 -2024;
    all’articolo 9, comma l,lettera i)
    DOPO LE PAROLE “(…) “che presentono”
    INSERIRE “a partire dalla compagna 2023/2024”
  • Auspica infine I’immediata attivazione da parte del MASAF dei lavori per la
    predisposizione dell’ayviso nazionale, ribadendo la massima disponibilità in sede
    tecnica alla definizione dei contenuti dello stesso.

 

Ocm vino, trovata intesa Masaf-Regioni con raccomandazioni. Ma Ok rimandato al 21 per osservazioni MEF: eccole




Ocm vino, trovata intesa Masaf-Regioni con raccomandazioni. Ma Ok rimandato al 21 per osservazioni MEF: eccole

Sancita ieri sera, da quanto apprende AGRICOLAE, l’intesa a seguito di quanto discusso in CSA tra il Masaf e le regioni approdata questa mattina sul tavolo della Conferenza Stato Regioni per l’ok definitivo.

Ma l’intesa in Conferenza Stato Regioni è stata rinviata a causa di alcune osservazioni del MEF in merito ad alcuni punti da chiarire:

  • le modalità di erogazione non risultano chiare
  • l’Iva non è stata ripresa, dovrà esserlo indicandola nello specifico all’articolo 13 o all’articolo 8
  • la Fideiussione deve essere confermata se al 120%.

Quindi per l’ok definitivo occorre aspettare – nonostante l’intesa tra Masaf e Regioni – la prossima seduta prevista il 21 giugno. A meno che – data l’urgenza – non si decida di indirne una straordinaria.

Ocm vino, intesa raggiunta con le regioni, con raccomandazioni

Sempre da quanto si apprende sembra che l’unico punto interrogativo resti la possibilità di consentire a livello regionale la presentazione di più programmi dello stesso soggetto proponente purché rivolti a Paesi diversi.

Rimangono i bandi regionali con una griglia di valutazione unica definita a livello nazionale.

Sono stati mantenuti i criteri valutativi soggettivi sulla pre-ammissibilità dei progetti.

Per quanto riguarda infine le Ati, resta il vincolo di partecipazione per cui ogni soggetto partecipante deve prevedere almeno un’attività in ciascuno dei Paesi target dei progetti stessi.

Ocm vino, ecco il testo emendato dal Masaf e inviato alle Regioni in vista del CSA




Ocm vino, intesa raggiunta con le regioni, con raccomandazioni

Sancita ieri sera, da quanto apprende AGRICOLAE, l’intesa a seguito di quanto discusso in CSA tra il Masaf e le regioni approdata in questi minuti sul tavolo della Conferenza Stato Regioni per l’ok definitivo.

Sempre da quanto si apprende sembra che l’unico punto interrogativo resti la possibilità di consentire a livello regionale la presentazione di più programmi dello stesso soggetto proponente purché rivolti a Paesi diversi.

Rimangono i bandi regionali con una griglia di valutazione unica definita a livello nazionale.

Sono stati mantenuti i criteri valutativi soggettivi sulla pre-ammissibilità dei progetti.

Per quanto riguarda infine le Ati, resta il vincolo di partecipazione per cui ogni soggetto partecipante deve prevedere almeno un’attività in ciascuno dei Paesi target dei progetti stessi.

Ocm vino, ecco il testo emendato dal Masaf e inviato alle Regioni in vista del CSA

 




Ocm vino, ecco il testo emendato dal Masaf e inviato alle Regioni in vista del CSA

Il ministero delle Politiche agricole, in vista del Csa previsto oggi per le 14.30, ha inviato alle regioni un testo emendato rispetto alla prima versione. Obiettivo: convergere sull’intesa in Comitato speciale agricoltura prima e in Conferenza Stato Regioni poi, per evitare lo scontro e cercare la quadra tra le esigenze degli operatori, quelle delle regioni e i rilievi della Commissione Ue.

Il nuovo testo accoglie la richiesta da parte delle regioni riguardo alla possibilità del bando regionale e alcune delle richieste della Filiera come per esempio per quanto riguarda la reintroduzione dei criteri di priorità  a favore dei progetti DO e IG.

I criteri di valutazione restano per ora non specificati come anche la tempistica per l’uscita del bando nazionale.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica in formato PDF e a seguire in forma testuale il testo emendato inviato alle regioni in mattinata:

OCM VINO TESTO EMENDATO PER REGIONI

DECRETA

 

Art. 1

Oggetto

  1. Il presente decreto definisce le modalità attuative della misura “Promozione”, prevista dall’articolo 58, paragrafo 1, lettera k) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021.

 

Art. 2

Definizioni

  1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
  • AGEA: l’Organismo pagatore;
  • Autorità competenti: il Ministero, le Regioni e le Province autonome;
  • Avviso: l’Avviso per la presentazione dei progetti emanato con decreto della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica del Ministero, o con provvedimento regionale per i progetti regionali e multiregionali, che definisce annualmente le modalità operative e procedurali attuative del presente decreto;
  • Beneficiari: i soggetti, di cui all’art. 3, comma 1, il cui progetto è risultato idoneo e ammissibile a contributo al termine dell’istruttoria effettuata dalle Autorità competenti, che hanno stipulato il contratto con AGEA;
  • Contratto-tipo: schema di contratto predisposto da AGEA;
  • Fondi quota nazionale: le risorse finanziarie pari al 30% dei fondi complessivamente assegnati alla misura promozione, destinata a finanziare i progetti nazionali di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a);
  • Fondi quota regionale: le risorse finanziarie pari al 70% dei fondi complessivamente assegnati alla misura promozione, ripartite fra le Regioni sulla base dei criteri di riparto definiti dalla Commissione Politiche Agricole e recepiti da apposito decreto della Direzione Generale delle politiche internazionali e dell’Unione Europea del Ministero, destinata a finanziare i progetti regionali di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b);
  • Ministero: Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
  • Mercato del Paese terzo: area geografica, definita nell’Avviso predisposto dal Ministero, sita nel territorio di uno Stato al di fuori dell’Unione europea;
  • Paesi terzi: Paesi singoli o aree geografiche omogenee, definiti nell’Avviso predisposto dal Ministero, siti al di fuori dell’Unione europea;
  • Mercato emergente: Paese terzo, definito nell’Avviso predisposto dal Ministero, sito al di fuori dell’Unione europea di particolare interesse per l’esportazione del prodotto oggetto di promozione;
  • Produttore di vino: l’impresa, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole nell’ultimo triennio, che abbia ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati e/o che commercializzano vino di propria produzione o di imprese ad esse associate o controllate;
  • Progetto: l’insieme della documentazione amministrativa e tecnica prevista dall’Avviso;
  • Regioni: Regioni e Province autonome;
  • Sede operativa: luogo in cui il soggetto proponente svolge stabilmente una o più fasi della produzione e/o trasformazione del prodotto oggetto di promozione, ovvero area della denominazione d’origine o dell’indicazione geografica qualora i progetti siano presentati dai soggetti proponenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e);
  • Soggetti partecipante: i soggetti che partecipano a progetti presentati dai soggetti proponenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere h), i) e j);
  • Soggetti proponenti: i soggetti, di cui all’articolo 3, comma 1, che presentano il progetto;
  • Soggetto pubblico: organismo avente personalità giuridica di diritto pubblico (ente pubblico) o personalità giuridica di diritto privato (società di capitale pubblico di esclusiva proprietà pubblica), con esclusione delle Amministrazioni governative centrali, Regioni, Province Autonome e Comuni.

 

Art. 3

Soggetti proponenti e requisiti

  1. Accedono alla misura “Promozione” i seguenti soggetti proponenti:
  2. le organizzazioni professionali, purché abbiano, tra i loro scopi, la promozione dei prodotti agricoli;
  3. le organizzazioni di produttori di vino, come definite dall’articolo 152 del regolamento;
  4. le associazioni di organizzazioni di produttori di vino, come definite dall’articolo 156 del regolamento;
  5. le organizzazioni interprofessionali, come definite dall’articolo 157 del regolamento;
  6. i consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell’articolo 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 e le loro associazioni e federazione;
  7. i produttori di vino, come definiti all’articolo 2;
  8. i soggetti pubblici, come definiti all’art. 2, con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli;
  9. le associazioni temporanee di impresa e di scopo, costituende o costituite, dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e i) che assicurino l’attuazione di un programma unitario;
  10. i consorzi, le associazioni, le federazioni e le società cooperative, a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino tra i soggetti proponenti di cui alle lettere a), e), f) e g);
  11. le reti di impresa, composte da soggetti di cui alla lettera f).
  12. I partecipanti ai soggetti di cui alle lett. j) e h), i), limitatamente ai consorzi, alle associazioni e alle federazioni, devono partecipare ad almeno una delle azioni previste per ciascun Paese terzo o mercato del Paese terzo a cui il progetto è rivolto.
  13. I soggetti pubblici di cui alla lettera g) partecipano ai progetti esclusivamente nell’ambito delle associazioni di cui alla lettera h), ma non contribuiscono con propri apporti finanziari e non possono essere il solo beneficiario.
  14. I soggetti proponenti hanno adeguata disponibilità dei prodotti oggetto di promozione in termini di quantità, al fine di rispondere alla domanda del mercato a lungo termine. Nell’Avviso del Ministero sono specificati parametri di riferimento.
  15. I soggetti proponenti hanno accesso a sufficienti capacità tecniche per far fronte alle specifiche esigenze degli scambi con i Paesi terzi e possiedono sufficienti risorse finanziarie per garantire la realizzazione quanto più efficace possibile del progetto. Nell’Avviso predisposto dal Ministero sono specificati parametri e valori di riferimento.

 

Art. 4

Prodotti oggetto di promozione

  1. La promozione riguarda le seguenti categorie di vini confezionati, di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2 e all’allegato VII – Parte II del Regolamento UE 1308/2013
    1. vini a denominazione di origine protetta;
    2. vini ad indicazione geografica protetta;
    3. vini spumanti di qualità;
    4. vini spumanti di qualità aromatici;
    5. vini con l’indicazione della varietà.
  2. I progetti non possono riguardare esclusivamente i vini di cui al comma 1, lettera e) e/o i vini di cui alle lettere c) e d) senza indicazione geografica.
  3. Le caratteristiche dei vini di cui al comma 1 sono quelle previste dalla normativa europea e nazionale vigenti alla data di pubblicazione dell’Avviso del Ministero.

 

Art. 5

Tipologie di progetti

  1. I progetti possono essere:
    1. Progetti che prevedono la promozione del vino di almeno cinque Regioni e il cui soggetto proponente deve avere sede operativa in ciascuna delle Regioni in cui è prodotto il vino oggetto di promozione. La domanda di contributo è presentata al Ministero, secondo le modalità definite nell’Avviso del Ministero. La domanda di contributo grava sui fondi di quota nazionale;
    2. Progetti che prevedono la promozione delle produzioni di una Regione e il cui soggetto proponente ha la sede operativa in detta Regione. Le modalità operative per la presentazione di tali progetti sono fornite nell’Avviso di ciascuna Regione. La domanda di contributo grava sui fondi di quota regionale attribuiti alla Regione interessata;
    3. Progetti che prevedono la promozione delle produzioni di almeno due Regioni e il cui soggetto proponente ha sedi operative in ciascuna di esse. La domanda di contributo è presentata da soggetti proponenti che hanno sede operativa in almeno due Regioni, a valere su fondi di quota regionale e su una riserva dei fondi della quota nazionale pari a 3 milioni di euro. La quota di finanziamento pro capite da parte di Ministero e Regioni non supera il 25% dell’importo del progetto presentato. I soggetti proponenti di cui alle lett, a), b), e), f) ed i) del comma 1 dell’art. 3, presentano la domanda di contributo alla Regione in cui hanno la sede legale. I soggetti proponenti di cui alla lettera h) del comma 1 dell’art. 3 presentano la domanda di contributo alla Regione in cui ha sede legale la mandataria. I soggetti proponenti di cui alla lettera j) del comma 1 dell’art. 3 presentano la domanda di contributo alla Regione in cui ha sede legale l’organo comune o il soggetto a cui è stato conferito mandato con rappresentanza. La Regione presso la quale sono presentati i progetti multiregionali assume il ruolo di Regione capofila. Il progetto prevede la promozione delle produzioni delle Regioni in cui il soggetto proponente ha le sedi operative.
  2. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, possono presentare o partecipare ad un solo progetto di cui al precedente comma 1, lettera a), ad un solo progetto di cui al precedente comma 1, lettera b), un solo progetto di cui al precedente comma 1, lettera c).

 

Art. 6

Termini di esecuzione

  1. I progetti di cui all’art. 5 hanno durata annuale, a decorrere dal 16 ottobre di ciascun anno al 15 ottobre dell’anno successivo.
  2. L’Avviso del Ministero prevede i termini entro cui le Autorità competenti svolgono le procedure per l’individuazione dei soggetti beneficiari del contributo previsto dalla misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi.
  3. Le Regioni adottano i propri Avvisi entro 30 giorni dalla emanazione dell’Avviso di cui al comma 2, trasmettendoli contestualmente al Ministero. Nei successivi dieci giorni, il Ministero, al fine di garantire il coordinamento della misura, ne verifica la conformità all’avviso nazionale.
  4. La durata del contributo non supera i tre anni per un determinato Paese terzo o mercato dei Paesi terzi, per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1.
  5. Nel caso di progetti, relativi esclusivamente ai regimi di qualità dell’Unione (denominazioni di origine e indicazioni geografiche), volti al consolidamento degli sbocchi di mercato, è possibile estendere la durata del contributo per ulteriori tre anni non prorogabili.

 

Art. 7

Azioni ammissibili

  1. Sono ammissibili una o più delle seguenti azioni da attuare in uno o più Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi:
  2. azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell’Unione, in particolare in termini di qualità, sicurezza alimentare o ambiente;
  3. partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
  4. campagne di informazione, in particolare sui regimi di qualità relativi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alla produzione biologica vigenti nell’Unione;
  5. studi di mercati nuovi o esistenti, necessari all’ampliamento e al consolidamento degli sbocchi di mercato;
  6. studi per valutare i risultati delle attività di informazione e promozione.

 

Art. 8

Elementi del progetto

  1. Il progetto deve consistere in un insieme coerente di azioni, idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati, e deve contenere i seguenti elementi:
  2. l’indicazione dei soggetti partecipanti al progetto di promozione;
  3. una descrizione dettagliata delle azioni che si intendono realizzare;
  4. l’indicazione del/i Paese/i terzo/i e del/i mercato/i del/i Paese/i terzo/i interessato/i, corredata da una descrizione dettagliata del contesto socio economico e delle dinamiche di mercato dei Paesi destinatari;
  5. una descrizione dei prodotti oggetto di promozione, riguardante la tipologia riconosciuta e/o denominazione d’origine nonché il posizionamento del prodotto stesso sul mercato;
  6. una descrizione dettagliata degli obiettivi del progetto e dell’impatto previsto;
  7. la descrizione della metodologia di misurazione dei risultati attesi;
  8. l’indicazione della durata del progetto ed il cronoprogramma delle azioni di promozione;
  9. il costo complessivo del progetto suddiviso per azioni, riferite ad ogni Paese terzo e mercato del Paese terzo, nonché il dettaglio dei costi unitari per azione.
  10. Gli obiettivi del progetto e l’impatto previsto sono, pena l’esclusione, definiti in termini quali-quantitativi di sviluppo della notorietà dei prodotti oggetto di promozione o di incremento delle vendite nei mercati target o di incremento di valore dei prodotti nei mercati individuati.
  11. Gli obiettivi sono individuati sulla base di adeguate analisi di mercato, e sono elaborati in modo da essere:
    1. specifici;
    2. misurabili;
    3. realizzabili;
    4. pertinenti;
    5. definiti nel tempo.
  12. Le spese sono ritenute ammissibili, a partire dal 16 ottobre di ogni anno, esclusivamente per i soggetti utilmente inseriti nella graduatoria definitiva, anche prima della stipula del contratto con Agea.

 

Art. 9

Cause di esclusione

  1. Sono esclusi i soggetti proponenti:
    1. diversi da quelli elencati all’articolo 3, comma 1;
    2. che non possiedono adeguata disponibilità dei prodotti oggetto di promozione di cui all’articolo 3 comma 3;
    3. che non dispongono di sufficiente capacità tecnica e finanziaria di cui all’articolo 3 comma 4;
    4. che presentano progetti non conformi alle disposizioni di cui all’articolo 5;
    5. il cui progetto non raggiunge la sufficienza nella valutazione degli elementi di cui all’articolo 8;
    6. che presentano, in forma singola o associata, nell’ambito dell’esercizio finanziario comunitario di pertinenza, richieste di contributo, per la misura “Promozione” dell’OCM vino, un importo complessivo superiore ad euro quattro milioni;
    7. che presentano progetti per un importo di contributo difforme a quanto indicato negli Avvisi predisposti dalle Autorità competenti;
    8. che presentano progetti che contengono unicamente le azioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell’articolo 7;
    9. che presentano progetti per i quali la durata del contributo supera i tre anni in un determinato Paese terzo o mercato di un Paese terzo a meno che non si tratti di attività volte al consolidamento del mercato per un ulteriore periodo di 3 anni non prorogabili.
  2. I soggetti proponenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere h), i) e j), sono esclusi qualora al loro interno anche un solo soggetto partecipante al progetto di promozione si trovi nelle condizioni di cui alle lettera f) precedente comma.

 

Art. 10

Presentazione dei progetti

  1. I progetti nazionali sono presentati sulla base delle modalità operative e procedurali previste dall’Avviso del Ministero.
  2. I progetti regionali sono presentati sulla base delle modalità operative e procedurali previste dall’Avviso di ciascuna Regione, in conformità con l’Avviso predisposto dal Miniatero..
  3. I progetti multiregionali sono presentati sulla base delle modalità operative e procedurali previste dall’avviso predisposto dalla Regione capofila. La quota di partecipazione finanziaria regionale ai progetti multiregionali è proporzionale al peso finanziario delle azioni intraprese dai produttori di vino che hanno sede operativa in ciascuna Regione coinvolta sulla totalità delle attività previste dal progetto. Le Regioni che partecipano a progetti multiregionali forniscono un finanziamento pari a quello garantito dal Ministero con la riserva di fondi quota nazionale; qualora quest’ultimo non disponga di risorse sufficienti, le Regioni integrano con risorse di quota regionale fino al massimo del 50% del contributo richiesto.

 

Art. 11

Criteri di valutazione

  1. I progetti sono valutati sulla base di quanto disposto dall’articolo 8, secondo i criteri indicati nell’Avviso del Ministero, sentite le Regioni e la Provincie Auronome.
  2. A parità di punteggio, si terrà dei seguenti criteri di priorità, secondo le modalità indicate nell’Avviso del Ministero:
  3. il soggetto proponente è nuovo beneficiario. Per nuovo beneficiario si intende uno dei soggetti indicati all’articolo 3 comma 1 che non ha beneficiato del contributo per la misura promozione a partire dal periodo di programmazione 2014-2018. Nel caso di soggetti proponenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), b), c), d), h), i) e j), il requisito deve essere posseduto da tutti i partecipanti;
  4. il progetto è rivolto ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo. Per nuovo Paese terzo o mercato del Paese terzo si intendono Paesi o mercati al di fuori dell’Unione europea dove il soggetto proponente a partire dal periodo di programmazione 2014-2018, non ha realizzato azioni di promozione con il contributo comunitario;
  5. il soggetto proponente richiede una percentuale di contribuzione pubblica inferiore al 50%, come definita nell’Avviso del Ministero;
  6. il soggetto proponente è un consorzio di tutela, riconosciuto ai sensi dell’art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 oppure una federazione o un’associazione di consorzi di tutela;
  7. il progetto è rivolto ad un mercato emergente, come definito nell’Avviso del Ministero;
  8. il progetto riguarda esclusivamente vini a denominazione d’origine protetta e/o ad indicazione geografica protetta;
  9. il soggetto proponente produce e commercializza prevalentemente vini provenienti da uve di propria produzione o di propri associati, secondo la definizione fornita dall’Avviso del Ministero;
  10. il soggetto proponente presenta una forte componente aggregativa di piccole e/o micro imprese, come definita nell’Avviso del Ministero.

 

Art. 12

Comitati di valutazione e modalità di ammissione a contributo

  1. È istituito presso ciascuna Autorità competente un comitato di valutazione dei progetti. Nell’attività di selezione il comitato procede:
    1. alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 3;
    2. alla verifica dell’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 9;
  • all’attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di cui all’articolo 11.
  1. Il comitato, al termine della valutazione, predispone la graduatoria dei progetti ammissibili a contributo, sulla base del punteggio attribuito secondo i criteri di cui all’articolo 11 ed indica l’importo del progetto e l’importo del contributo ammissibile.
  2. I progetti vengono finanziati, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, sulla base della graduatoria.
  3. In caso di ulteriore parità di punteggio a seguito della applicazione dei criteri di cui all’articolo 11, comma 2, le Autorità competenti procedono alla definizione della graduatoria tramite spareggio.
  4. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare per intero il progetto del soggetto proponente collocato ultimo in graduatoria, quest’ultimo ha facoltà, entro sette giorni dalla pubblicazione della graduatoria, di accettare o meno di realizzare l’intero progetto. Nel caso in cui il soggetto proponente non accettasse, l’autorità competente scorre la graduatoria.
  5. Al fine di garantire il necessario coordinamento tra il Ministero e le Regioni, ciascuna Autorità competente, entro 10 giorni lavorativi dall’approvazione della graduatoria di cui al comma 2, trasmette al Ministero, i verbali di valutazione dei progetti per la verifica della conformità degli stessi al modello di verbale allegato all’Avviso del Ministero.
  6. Con la pubblicazione della graduatoria definitiva, la cui efficacia è subordinata all’esito dei controlli precontrattuali di cui all’art. 14 comma 3, termina il procedimento amministrativo in capo a ciascuna Autorità competente.

 

Art. 13

Entità del contributo

  1. L’importo del contributo a valere sui fondi europei è pari, al massimo, al 50% delle spese sostenute per realizzare il progetto.
  2. Il contributo è liquidato sotto forma di anticipo pari all’80% dell’importo di contributo ritenuto ammissibile, dietro presentazione di apposita garanzia di valore pari al 120% dell’importo anticipato, e di successivo saldo pari al 20% dell’importo di contributo ritenuto ammissibile a seguito dei controlli di cui all’articolo 14, comma 10. Per coloro che non usufruiscono dell’anticipo, il contributo è liquidato sotto forma di saldo al termine delle attività e all’esito dei controlli di cui all’articolo 14, comma 10.
  3. Il contributo richiesto annualmente da un soggetto, in forma singola o associato, per i progetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c) non supera i quattro milioni di euro.
  4. Il contributo minimo e massimo richiesto per ciascun progetto di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), nell’ambito dell’esercizio finanziario comunitario di pertinenza è definito negli Avvisi di ciascuna Autorità competente.

 

Art. 14

Compiti di AGEA

  1. AGEA redige un contratto-tipo sulla base delle indicazioni fornite dalla normativa comunitaria, dal presente decreto e dalle linee guida emanate dalla Commissione europea e lo aggiorna in base agli eventuali sviluppi normativi.
  2. AGEA, d’intesa con il Ministero, redige e pubblica, sul proprio portale, un manuale dei controlli, elaborato sulla base delle indicazioni fornite dalla normativa comunitaria, dal presente decreto e dalle linee guida emanate dalla Commissione europea e lo aggiorna in base agli eventuali sviluppi normativi.
  3. AGEA, avvalendosi di AGECONTROL, effettua le verifiche precontrattuali e ne comunica gli esiti alle Autorità competenti entro 30 giorni dalla trasmissione delle graduatorie.
  4. AGEA entro 30 giorni dalla stipula trasmette copia dei contratti alle Autorità competenti.
  5. AGEA, entro il 30 giorni dal termine previsto per la stipula del contratto, comunica alle Autorità competenti i nominativi dei beneficiari che, nonostante l’approvazione dei progetti, non hanno sottoscritto i relativi contratti nell’esercizio finanziario comunitario di pertinenza.
  6. AGEA comunica tempestivamente alle Autorità competenti i nominativi dei beneficiari che abbandonano in corso d’opera uno dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera h), i) e j).
  7. AGEA comunica tempestivamente alle Autorità competenti i nominativi dei beneficiari che presentano una rendicontazione ammissibile inferiore al 90% del costo complessivo del progetto.
  8. AGEA comunica tempestivamente alle Autorità competenti i nominativi dei beneficiari che modificano in corso d’opera la composizione di uno dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera h), i) e j).
  9. AGEA trasmette, entro 30 giorni dall’approvazione della variante, alle Autorità competenti copia del contratto modificato.
  10. AGEA effettua i controlli sulla regolare esecuzione del contratto e sulla rendicontazione delle spese e ne comunica gli esiti alle Autorità competenti entro 60 giorni dal loro espletamento.
  11. AGEA trasmette annualmente al Ministero un rapporto sull’applicazione della misura contenente le seguenti informazioni:
  • numero complessivo dei contratti stipulati;
  • l’elenco dei soggetti beneficiari con l’importo dell’aiuto concesso, per Paese destinatario;
  • la relazione relativa alle attività svolte con riferimento al raggiungimento degli obiettivi.

 

Art. 15

Strategia di indirizzo sulla promozione

  1. Il Ministero sulla base dei dati di cui all’articolo 14, comma 11, elabora una Strategia di indirizzo sulla promozione del vino nei Paesi terzi.

 

Art. 16

Variazioni del progetto

  1. Nella realizzazione del progetto i beneficiari possono apportare modifiche minori o variazioni nel rispetto delle modalità indicate nell’Avviso del Ministero.
  2. Non sono ammissibili modifiche o variazioni che comportano il cambiamento degli obiettivi, dei Paesi o dei mercati dei Paesi individuati indicati nel progetto approvato.
  3. Le modifiche e le variazioni non incrementano né riducono il costo totale del progetto, e sono migliorative dell’efficacia del progetto approvato. Eventuali spese aggiuntive che superino l’importo approvato sono a totale carico del beneficiario.
  4. Non è ammessa alcuna modifica o variazione che comporti il cambiamento o l’eliminazione di elementi del progetto che ne abbiano determinato la posizione nella graduatoria.

 

Art. 17

Materiale promozionale

  1. Il materiale promozionale e pubblicitario, nonché tutti i documenti destinati al pubblico, compresi gli audiovisivi realizzati o acquisiti nell’ambito del progetto, sono coerenti con le indicazioni previste nelle linee guida di cui all’articolo 14, comma 2, e recano, al fine di assicurare la tracciabilità amministrativa del contributo erogato, l’emblema e la menzione di cui all’Allegato 1 del presente decreto, secondo le disposizioni d’uso disponibili sul sito della Commissione europea.
  2. L’emblema deve essere chiaramente visibile, non necessariamente a colori, e la menzione chiaramente leggibile, qualunque sia il supporto impiegato. Per materiali audio la menzione deve essere riprodotta chiaramente alla fine del messaggio promozionale. Per materiali video l’emblema e la menzione devono comparire obbligatoriamente all’inizio o durante o alla fine del prodotto promozionale. Per quanto concerne i gadget quanto previsto al comma 1 deve essere riportato necessariamente anche sul prodotto e non solo sulla custodia dello stesso.
  3. La menzione deve essere tradotta nella lingua del Paese a cui è rivolto il materiale promozionale e pubblicitario, oppure in lingua inglese.
  4. Il messaggio di promozione e/o di informazione deve basarsi sulle qualità intrinseche del vino e deve essere conforme alle disposizioni legislative applicabili nei Paesi terzi o ai mercati dei Paesi terzi ai quali è destinato.
  5. La conformità del materiale promozionale è verificata ex-post da AGEA, coerentemente con le indicazioni previste dalle linee guida di cui all’articolo 14, comma 2. Le spese relative al materiale promozionale non conforme alle disposizioni del presente articolo, non sono ammesse a contributo.

 

Art. 18

Sanzioni

  1. Le sanzioni verranno introdotte con l’emanando decreto legislativo di modifica e integrazione del Decreto Legislativo del 17 marzo 2023 n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul “finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013”, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.

 

Art. 19

Abrogazione e proroga temporanea dell’efficacia

  1. Il decreto ministeriale n. 3893 del 4 aprile 2019 e s.m. e i. è abrogato con effetto dalla campagna 2023/2024. Tale decreto si applica ai progetti presentati ed approvati a valere sui fondi di pertinenza della campagna 2022/2023.
  2. Il presente decreto è trasmesso all’Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato sul sito internet del Ministero e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Ocm vino, rappresentante PCM ‘stoppa’ Verardi (Masaf) e concede la parola a tutte le regioni. CSA rinviato al 6 giugno

Ocm vino, Caner: aperti al dialogo, lo sia anche chi rappresenta il Masaf. Ci sia trasparenza su audit Ue e non si penalizzi autonomia regioni che lavorano bene

Ocm vino, filiera scrive a Masaf: ecco i nostri suggerimenti. LA LETTERA. Masaf: li valutiamo positivamente e apprezziamo responsabilità mostrata




Ocm vino, rappresentante PCM ‘stoppa’ Verardi (Masaf) e concede la parola a tutte le regioni. CSA rinviato al 6 giugno

Working in progress sul decreto Ocm vino. Mentre l’incontro con la filiera – al quale hanno partecipato tra gli altri il capo dipartimento delle Politiche competitive e della qualità e il capo della segreteria tecnica – è stato proficuo – come confermato dal Masaf – per raccogliere le istanze degli operatori e andare incontro alle loro esigenze, non sembra essere andato altrettanto bene la riunione del Comitato Speciale Agricoltura tra il ministero (rappresentato dalla dirigente Isabella Verardi), il rappresentante della Presidenza del Consiglio e le regioni che si è svolto nel corso della stessa mattinata.

Durante la discussione ci sarebbe stata una certa tensione relativa alle osservazioni della Verardi rispetto alle proposte emendative al testo formulate dalle regioni in maniera unitaria.

In assenza dei vertici del ministero il dirigente del Masaf, dopo l’intervento della regione Veneto che chiedeva di poter visionare le motivazioni dell’audit comunitario, si è detta intenzionata a troncare la riunione ma il funzionario della Presidenza del Consiglio è intervenuto per dare la possibilità di parola ai rappresentanti delle altre regioni che avevano chiesto di intervenire.

In sostanza le regioni hanno chiesto: autonomia nella gestione dei plafond di propria competenza attraverso l’emanazione dei bandi regionali; chiarimenti e precisazioni dei criteri indicati nella bozza deputati a stabilire la griglia di valutazione qualitativa dei programmi; l’eliminazione della norma che uniforma le modalità di presentazione dei programmi attraverso i soggetti collettivi come le Ati, consorzi e Rti e associazioni che rischia di bloccare (secondo le regioni) la partecipazione delle piccole e medie imprese e la promozione nei paesi minori.

A fronte di 30 milioni di euro contestati dalla Commissione Ue e dei rilievi della Corte dei Conti, il ministero sta cercando di trovare una soluzione condivisa per evitare che in futuro ci si ritrovi nella stessa situazione. Sembra essere inevitabile che le regioni ‘virtuose’ rischino di essere messe sullo stesso piano di quelle meno virtuose.

E in alcuni casi sembra che l’approccio con il quale viene gestita la situazione possa aumentare il gap attualmente presente tra Masaf-Regioni-filiera. Una gap da colmare e sul quale i vertici Masaf stanno lavorando.

Il 7 è prevista la Conferenza Stato Regioni e il giorno prima una riunione straordinaria nuovamente in Csa per cercare di trovare la quadra senza andare allo scontro attivando in extrema ratio un Dpcm.

Ocm vino, ecco il DECRETO. Regioni e filiera convocati il 31

Ocm vino, Masaf: riunione con filiera proficua, prenderemo spunti per andare incontro a esigenze espresse




Ocm vino, ecco il DECRETO. Regioni e filiera convocati il 31

Tutti convocati, filiera e regioni, per discutere il nuovo testo del decreto Masaf sull’Ocm vino deputato a recepire da un lato le osservazioni da parte della Commissione europea e della Corte dei Conti Ue e dall’altra le esigenze degli operatori di settore che ora – entro l’estate – dovranno elaborare i progetti che dovranno partire dal 16 ottobre in poi.

Il testo – atteso venerdì sera – è stato poi inviato questa mattina dagli uffici del dicastero di via Venti Settembre.

Il 31 maggio le regioni sono state convocate alle ore 11 e la filiera alle ore 11.30. Quindi si presume un passaggio molto veloce con gli enti territoriali per trovare la quadra su eventuali modifiche.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica in formato PDF e a seguire in forma testuale la convocazione delle regioni e il testo del decreto:

DECRETO OCM VINO

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto definisce le modalità attuative della misura “Promozione”, prevista
dall’articolo 45, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e all’articolo 58, paragrafo 1, lettera k) del
regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021.

Art. 2
Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
– AGEA: l’Organismo pagatore;
– Autorità competenti: il Ministero, le Regioni e le Province autonome;
– Avviso: l’Avviso per la presentazione dei progetti emanato con decreto della Direzione
Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica del Ministero che
definisce annualmente le modalità operative e procedurali attuative del presente decreto;
– Beneficiari: i soggetti, di cui all’art. 3, comma 1, il cui progetto è risultato idoneo e
ammissibile a contributo al termine dell’istruttoria effettuata dal Ministero e che hanno
stipulato il contratto con AGEA;
– Contratto-tipo: schema di contratto predisposto da AGEA;
– Fondi quota nazionale: le risorse finanziarie pari al 30% dei fondi complessivamente
assegnati alla misura promozione, destinata a finanziare i progetti nazionali di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera a);
– Fondi quota regionale: le risorse finanziarie pari al 70% dei fondi complessivamente
assegnati alla misura promozione, ripartite fra le Regioni sulla base dei criteri di riparto
definiti dalla Commissione Politiche Agricole e recepiti da apposito decreto della
Direzione Generale delle politiche internazionali e dell’Unione Europea del Ministero,
destinata a finanziare i progetti regionali di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b);
– Ministero: Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

– Mercato del Paese terzo: area geografica, definita nell’Avviso predisposto dal Ministero,
sita nel territorio di uno Stato al di fuori dell’Unione europea;
– Paesi terzi: Paesi singoli o aree geografiche omogenee, definiti nell’Avviso predisposto
dal Ministero, siti al di fuori dell’Unione europea;
– Mercato emergente: Paese terzo, definito nell’Avviso predisposto dal Ministero, sito al di
fuori dell’Unione europea di particolare interesse per l’esportazione del prodotto oggetto
di promozione;
– Produttore di vino: l’impresa, in regola con la presentazione delle dichiarazioni
vitivinicole nell’ultimo triennio, che abbia ottenuto i prodotti da promuovere dalla
trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati e/o che
commercializzano vino di propria produzione o di imprese ad esse associate o controllate;
– Progetto: l’insieme della documentazione amministrativa e tecnica prevista dall’Avviso;
– Programma nazionale di sostegno: l’insieme delle misure attivate dall’Italia e comunicate
a Bruxelles, ai sensi dell’articolo 39 e ss. del regolamento (UE) n. 1308/2013;
– Regioni: Regioni e Province autonome;
– Sede operativa: luogo in cui il soggetto proponente svolge stabilmente una o più fasi della
produzione e/o trasformazione del prodotto oggetto di promozione, ovvero area della
denominazione d’origine o dell’indicazione geografica qualora i progetti siano presentati
dai soggetti proponenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e);
– Soggetti partecipante: i soggetti che partecipano a progetti presentati dai soggetti
proponenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere h), i) e j);
– Soggetti proponenti: i soggetti, di cui all’articolo 3, comma 1, che presentano il progetto;
– Soggetto pubblico: organismo avente personalità giuridica di diritto pubblico (ente
pubblico) o personalità giuridica di diritto privato (società di capitale pubblico di esclusiva
proprietà pubblica), con esclusione delle Amministrazioni governative centrali, Regioni,
Province Autonome e Comuni.

Art. 3

Soggetti proponenti e requisiti
1. Accedono alla misura “Promozione” i seguenti soggetti proponenti:
a. le organizzazioni professionali, purché abbiano, tra i loro scopi, la promozione dei
prodotti agricoli;
b. le organizzazioni di produttori di vino, come definite dall’articolo 152 del regolamento;
c. le associazioni di organizzazioni di produttori di vino, come definite dall’articolo 156 del
regolamento;
d. le organizzazioni interprofessionali, come definite dall’articolo 157 del regolamento;
e. i consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell’articolo 41 della legge 12 dicembre 2016 n.
238 e le loro associazioni e federazione;
f. i produttori di vino, come definiti all’articolo 2;
g. i soggetti pubblici, come definiti all’art. 2, con comprovata esperienza nel settore del vino
e della promozione dei prodotti agricoli;

h. le associazioni temporanee di impresa e di scopo di tipo orizzontale, costituende o costituite, dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e i);
i. i consorzi, le associazioni, le federazioni e le società cooperative, a condizione che tutti i
partecipanti al progetto di promozione rientrino tra i soggetti proponenti di cui alle lettere
a), e), f) e g);
j. le reti di impresa, composte da soggetti di cui alla lettera f).
2. I partecipanti ai soggetti di cui alle lett. j) e h), i), limitatamente ai consorzi, alle associazioni
e alle federazioni, devono partecipare unitariamente alle attività previste per ciascun Paese
terzo o mercato del Paese terzo a cui il progetto è rivolto.
3. I soggetti pubblici di cui alla lettera g) partecipano ai progetti esclusivamente nell’ambito
delle associazioni di cui alla lettera h), ma non contribuiscono con propri apporti finanziari
e non possono essere il solo beneficiario.
4. I soggetti proponenti hanno adeguata disponibilità dei prodotti oggetto di promozione in
termini di quantità, al fine di rispondere alla domanda del mercato a lungo termine.
Nell’Avviso, predisposto dal Ministero, sono specificati parametri di riferimento.
5. I soggetti proponenti hanno accesso a sufficienti capacità tecniche per far fronte alle
specifiche esigenze degli scambi con i Paesi terzi e possiedono sufficienti risorse finanziarie
per garantire la realizzazione quanto più efficace possibile del progetto. Nell’Avviso
predisposto dal Ministero sono specificati parametri e valori di riferimento.

Art. 4

Prodotti oggetto di promozione

1. La promozione riguarda le seguenti categorie di vini confezionati, di cui alla Parte II, Titolo
II, Capo I, Sezione 2 e all’allegato VII – Parte II del regolamento:
a. vini a denominazione di origine protetta;
b. vini ad indicazione geografica protetta;
c. vini spumanti di qualità;
d. vini spumanti di qualità aromatici;
e. vini con l’indicazione della varietà.
2. I progetti non possono riguardare esclusivamente i vini di cui al comma 1, lettera e) e/o i
vini di cui alle lettere c) e d) senza indicazione geografica.
3. Le caratteristiche dei vini di cui al comma 1 sono quelle previste dalla normativa europea e
nazionale vigenti alla data di pubblicazione dell’Avviso.
Art. 5
Tipologie di progetti

1. I progetti possono essere:
a. Nazionali. Progetti che prevedono la promozione del vino di almeno cinque Regioni e il
cui soggetto proponente deve avere sede operativa in ciascuna delle Regioni in cui è
prodotto il vino oggetto di promozione. La domanda di contributo è presentata al Ministero, secondo le modalità definite nell’Avviso. La domanda di contributo grava sui fondi di quota nazionale;
b. Regionali. Progetti che prevedono la promozione delle produzioni di una Regione e il cui
soggetto proponente ha la sede operativa in detta Regione. Le modalità operative per la
presentazione di tali progetti sono fornite nell’Avviso. La domanda di contributo grava
sui fondi di quota regionale attribuiti alla Regione interessata;
c. Multiregionali. Progetti che prevedono la promozione delle produzioni di almeno due,
fino ad un massimo di quattro Regioni, e il cui soggetto proponente ha sedi operative in
ciascuna di dette Regioni. La domanda di contributo grava sui fondi di quota nazionale e
regionale, che il Ministero e tutte le Regioni devono attivare. Le modalità operative per la
presentazione di tali progetti, e per l’ammontare delle quote saranno fornite nell’Avviso,
su indicazione di ciascuna Autorità competente.
2. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, possono presentare o partecipare ad un solo progetto
di cui al precedente comma 1, lettera a), ad un solo progetto di cui al precedente comma 1,
lettera b), un solo progetto di cui al precedente comma 1, lettera c).

Art. 6
Termini di esecuzione

1. I progetti di cui all’art. 5 hanno durata annuale, a decorrere dal 16 ottobre di ciascun anno al
15 ottobre dell’anno successivo.
2. L’Avviso prevede i termini entro cui le Autorità competenti svolgono le procedure per
l’individuazione dei soggetti beneficiari del contributo previsto dalla misura Promozione sui
mercati dei Paesi terzi.
3. La durata del contributo non supera i tre anni per un determinato Paese terzo o mercato dei
Paesi terzi, per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1.
4. Nel caso di progetti, relativi esclusivamente ai regimi di qualità dell’Unione (denominazioni
di origine e indicazioni geografiche), volti al consolidamento degli sbocchi di mercato, è
possibile estendere la durata del contributo per ulteriori tre anni non prorogabili.

Art. 7
Azioni ammissibili

1. Sono ammissibili una o più delle seguenti azioni e attività da attuare in uno o più Paesi terzi
o mercati dei Paesi terzi:
a. azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo
gli elevati standard dei prodotti dell’Unione, in particolare in termini di qualità, sicurezza
alimentare o ambiente;
b. partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
c. campagne di informazione, in particolare sui regimi di qualità relativi alle denominazioni
di origine, alle indicazioni geografiche e alla produzione biologica vigenti nell’Unione;
d. studi di mercati nuovi o esistenti, necessari all’ampliamento e al consolidamento degli
sbocchi di mercato;

e. studi per valutare i risultati delle attività di informazione e promozione.

Art. 8
Elementi del progetto

1. Il progetto deve consistere in un insieme coerente di azioni, idonee al raggiungimento degli
obiettivi prefissati, e deve contenere i seguenti elementi:
a. l’indicazione dei soggetti partecipanti al progetto di promozione;
b. una descrizione dettagliata delle azioni che si intendono realizzare;
c. l’indicazione del/i Paese/i terzo/i e del/i mercato/i del/i Paese/i terzo/i interessato/i,
corredata da una descrizione dettagliata del contesto socio economico e delle dinamiche
di mercato dei Paesi destinatari;
d. una descrizione dei prodotti oggetto di promozione, riguardante la tipologia riconosciuta
e/o denominazione d’origine nonché il posizionamento del prodotto stesso sul mercato;
e. una descrizione dettagliata degli obiettivi del progetto e dell’impatto previsto;
f. la descrizione della metodologia di misurazione dei risultati attesi;
g. l’indicazione della durata del progetto ed il cronoprogramma delle azioni di promozione;
h. il costo complessivo del progetto suddiviso per azioni, riferite ad ogni Paese terzo e
mercato del Paese terzo, nonché il dettaglio dei costi unitari per azione.
2. Gli obiettivi del progetto e l’impatto previsto sono, pena l’esclusione, definiti in termini
quali-quantitativi di sviluppo della notorietà dei prodotti oggetto di promozione o di
incremento delle vendite nei mercati target o di incremento di valore dei prodotti nei mercati
individuati.
3. Gli obiettivi sono individuati sulla base di adeguate analisi di mercato, e sono elaborati in
modo da essere:
a. specifici;
b. misurabili;
c. realizzabili;
d. pertinenti;
e. definiti nel tempo.
4. Le spese sono ritenute ammissibili, a partire dal 16 ottobre di ogni anno, esclusivamente per
i soggetti utilmente inseriti nella graduatoria definitiva, anche prima della stipula del
contratto con Agea.

Art. 9
Cause di esclusione

1. Sono esclusi i soggetti proponenti:
a. diversi da quelli elencati all’articolo 3, comma 1;
b. che non possiedono adeguata disponibilità dei prodotti oggetto di promozione di cui
all’articolo 3 comma 3;
c. che non dispongono di sufficiente capacità tecnica e finanziaria di cui all’articolo 3
comma 4;

d. che presentano progetti non conformi alle disposizioni di cui all’articolo 5;
e. il cui progetto non raggiunge la sufficienza nella valutazione degli elementi di cui
all’articolo 8;
f. che presentano, in forma singola o associata, nell’ambito dell’esercizio finanziario
comunitario di pertinenza, richieste di contributo, per la misura “Promozione” dell’OCM
vino, un importo complessivo superiore ad euro quattro milioni;
g. che presentano progetti per un importo di contributo difforme a quanto indicato
nell’Avviso;
h. che presentano progetti che contengono unicamente le azioni di cui alle lettere d) ed e)
del comma 1 dell’articolo 7;
i. che presentano progetti per i quali la durata del contributo supera i tre anni in un
determinato Paese terzo o mercato di un Paese terzo a meno che non si tratti di attività
volte al consolidamento del mercato per un ulteriore periodo di 3 anni non prorogabili.
2. I soggetti proponenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere h), i) e j), sono esclusi qualora al
loro interno anche un solo soggetto partecipante al progetto di promozione si trovi nelle
condizioni di cui alle lettera f) precedente comma.
Art. 10

Presentazione dei progetti

1. I progetti nazionali, regionali e multiregionali sono presentati sulla base delle modalità
operative e procedurali previste dall’Avviso.
Art. 11
Criteri di valutazione

1. I progetti sono valutati sulla base di quanto disposto dall’articolo 8, secondo i criteri indicati
nell’Avviso;
2. Ulteriore punteggio viene assegnato sulla base dei seguenti criteri, secondo le modalità
indicate nell’Avviso:
a. il soggetto proponente è nuovo beneficiario. Per nuovo beneficiario si intende uno dei
soggetti indicati all’articolo 3 comma 1 che non ha beneficiato del contributo per la misura
promozione a partire dal periodo di programmazione 2014-2018. Nel caso di soggetti
proponenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), b), c), d), h), i) e j), il requisito deve
essere posseduto da tutti i partecipanti;
b. il progetto è rivolto ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo. Per
nuovo Paese terzo o mercato del Paese terzo si intendono Paesi o mercati al di fuori
dell’Unione europea dove il soggetto proponente a partire dal periodo di programmazione
2014-2018, non ha realizzato azioni di promozione con il contributo comunitario;
c. il soggetto proponente richiede una percentuale di contribuzione pubblica inferiore al
50%, come definita nell’Avviso predisposto dal Ministero;

d. il soggetto proponente è un consorzio di tutela, riconosciuto ai sensi dell’art. 41 della
legge 12 dicembre 2016 n. 238 oppure una federazione o un’associazione di consorzi di
tutela;
e. il progetto è rivolto ad un mercato emergente, come definito nell’Avviso predisposto dal
Ministero;
f. il soggetto proponente presenta una forte componente aggregativa di piccole e/o micro
imprese, come definita nell’Avviso predisposto dal Ministero.

Art. 12

Comitati di valutazione e modalità di ammissione a contributo

1. È istituito presso ciascuna Autorità competente un comitato di valutazione dei progetti.
Nell’attività di selezione il comitato procede:
i. alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 3;
ii. alla verifica dell’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 9;
iii. all’attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di cui all’articolo 11.
2. Il comitato, al termine della valutazione, predispone la graduatoria dei progetti ammissibili
a contributo, sulla base del punteggio attribuito secondo i criteri di cui all’articolo 11 ed
indica l’importo del progetto e l’importo del contributo ammissibile.
3. I progetti vengono finanziati, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, sulla base della
graduatoria.
4. In caso di parità di punteggio è data preferenza al soggetto proponente che ha ottenuto un
punteggio superiore per i criteri di priorità di cui all’art. 11, comma 2, lettera a) e b).
5. Le Autorità competenti, in caso di ulteriore parità di punteggio, procedono alla definizione
della graduatoria seguendo l’ordine di arrivo delle domande di contributo.
6. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare per intero il progetto del
soggetto proponente collocato ultimo in graduatoria, quest’ultimo ha facoltà, entro sette
giorni dalla pubblicazione della graduatoria, di accettare o meno di realizzare l’intero
progetto. Nel caso in cui il soggetto proponente non accettasse, l’autorità competente scorre
la graduatoria.
7. Al fine di garantire il necessario coordinamento tra il Ministero e le Regioni, ciascuna
Autorità competente, entro 10 giorni lavorativi dall’approvazione della graduatoria di cui al
comma 2, trasmette al Ministero, i verbali di valutazione dei progetti per la verifica della
conformità degli stessi al modello di verbale allegato all’Avviso.
8. Con la pubblicazione della graduatoria definitiva, la cui efficacia è subordinata all’esito dei
controlli precontrattuali di cui all’art. 14 comma 2, termina il procedimento amministrativo
in capo a ciascuna Autorità competente.
Art. 13
Entità del contributo

1. L’importo del contributo a valere sui fondi europei è pari, al massimo, al 50% delle spese
sostenute per realizzare il progetto.

2. Il contributo è liquidato sotto forma di anticipo pari all’80% dell’importo di contributo
ritenuto ammissibile, dietro presentazione di apposita garanzia, e di successivo saldo pari al
20% dell’importo di contributo ritenuto ammissibile a seguito dei controlli di cui all’articolo
14, comma 10. Per coloro che non usufruiscono dell’anticipo, il contributo è liquidato sotto
forma di saldo al termine delle attività e all’esito dei controlli di cui all’articolo 14, comma 10.
3. Il contributo richiesto annualmente da un soggetto, in forma singola o associato, per i progetti
di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c) non supera i quattro milioni di euro.
4. Il contributo minimo e massimo richiesto per ciascun progetto di cui all’articolo 5, comma
1, lettere a), b) e c), nell’ambito dell’esercizio finanziario comunitario di pertinenza è definito
nell’Avviso ed individuato su indicazione di ciascuna Autorità competente.

Art. 14
Compiti di AGEA

1. AGEA redige un contratto-tipo sulla base delle indicazioni fornite dalla normativa
comunitaria, dal presente decreto e dalle linee guida emanate dalla Commissione europea e
lo aggiorna in base agli eventuali sviluppi normativi.
2. AGEA, d’intesa con il Ministero, redige e pubblica, sul proprio portale, un manuale dei
controlli, elaborato sulla base delle indicazioni fornite dalla normativa comunitaria, dal
presente decreto e dalle linee guida emanate dalla Commissione europea e lo aggiorna in
base agli eventuali sviluppi normativi.
3. AGEA, avvalendosi di AGECONTROL, effettua le verifiche precontrattuali e ne comunica
gli esiti alle Autorità competenti entro 30 giorni dalla trasmissione delle graduatorie.
4. AGEA entro 30 giorni dalla stipula trasmette copia dei contratti alle Autorità competenti.
5. AGEA, entro il 30 giorni dal termine previsto per la stipula del contratto, comunica alle
Autorità competenti i nominativi dei beneficiari che, nonostante l’approvazione dei progetti,
non hanno sottoscritto i relativi contratti nell’esercizio finanziario comunitario di pertinenza.
6. AGEA comunica tempestivamente alle Autorità competenti i nominativi dei beneficiari che
abbandonano in corso d’opera uno dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera h), i) e j).
7. AGEA comunica tempestivamente alle Autorità competenti i nominativi dei beneficiari che
presentano una rendicontazione ammissibile inferiore al 90% del costo complessivo del
progetto.
8. AGEA comunica tempestivamente alle Autorità competenti i nominativi dei beneficiari che
modificano in corso d’opera la composizione di uno dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1,
lettera h), i) e j).
9. AGEA trasmette, entro 30 giorni dall’approvazione della variante, alle Autorità competenti
copia del contratto modificato.
10. AGEA effettua i controlli sulla regolare esecuzione del contratto e sulla rendicontazione
delle spese e ne comunica gli esiti alle Autorità competenti entro 60 giorni dal loro
espletamento.

11. AGEA trasmette annualmente al Ministero un rapporto sull’applicazione della misura
contenente le seguenti informazioni:
– numero complessivo dei contratti stipulati;
– l’elenco dei soggetti beneficiari con l’importo dell’aiuto concesso, per Paese
destinatario;
– la relazione relativa alle attività svolte con riferimento al raggiungimento degli
obiettivi.

Art. 15

Strategia di indirizzo sulla promozione

1. Il Ministero sulla base dei dati di cui all’articolo 14, comma 11, elabora una Strategia di
indirizzo sulla promozione del vino nei Paesi terzi.
Art. 16
Variazioni del progetto

1. Nella realizzazione del progetto i beneficiari possono apportare modifiche minori o
variazioni nel rispetto delle modalità indicate nell’Avviso.
2. Non sono ammissibili modifiche o variazioni che comportano il cambiamento della
strategia, dei Paesi o dei mercati dei Paesi individuati o degli obiettivi indicati nel progetto
approvato.
3. Le modifiche e le variazioni non incrementano né riducono il costo totale del progetto, e
sono migliorative dell’efficacia del progetto approvato. Eventuali spese aggiuntive che
superino l’importo approvato sono a totale carico del beneficiario.
4. Non è ammessa alcuna modifica o variazione che comporti il cambiamento o l’eliminazione
di elementi del progetto che ne abbiano determinato la posizione nella graduatoria.

Art. 17
Materiale promozionale

1. Il materiale promozionale e pubblicitario, nonché tutti i documenti destinati al pubblico,
compresi gli audiovisivi realizzati o acquisiti nell’ambito del progetto, sono coerenti con le
indicazioni previste nelle linee guida allegate all’Avviso e recano, al fine di assicurare la
tracciabilità amministrativa del contributo erogato, l’emblema e la menzione di cui
all’Allegato 1 del presente decreto, secondo le disposizioni d’uso disponibili sul sito della
Commissione europea.
2. L’emblema deve essere chiaramente visibile, non necessariamente a colori, e la menzione
chiaramente leggibile, qualunque sia il supporto impiegato. Per materiali audio la menzione
deve essere riprodotta chiaramente alla fine del messaggio promozionale. Per materiali video
l’emblema e la menzione devono comparire obbligatoriamente all’inizio o durante o alla fine
del prodotto promozionale. Per quanto concerne i gadget quanto previsto al comma 1 deve
essere riportato necessariamente anche sul prodotto e non solo sulla custodia dello stesso.

3. La menzione deve essere tradotta nella lingua del Paese a cui è rivolto il materiale
promozionale e pubblicitario, oppure in lingua inglese.
4. Il messaggio di promozione e/o di informazione deve basarsi sulle qualità intrinseche del
vino e deve essere conforme alle disposizioni legislative applicabili nei Paesi terzi o ai
mercati dei Paesi terzi ai quali è destinato.
5. La conformità del materiale promozionale è verificata ex-post da AGEA, coerentemente con
le indicazioni previste dalle linee guida fornite dall’Avviso. Le spese relative al materiale
promozionale non conforme alle disposizioni del presente articolo, non sono ammesse a
contributo.

Art. 18
Sanzioni

1. Le sanzioni verranno introdotte con l’emanando decreto legislativo di modifica e
integrazione del Decreto Legislativo del 17 marzo 2023 n. 42 in attuazione del regolamento
(UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul
“finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che
abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013”, recante l’introduzione di un meccanismo
sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica
agricola comune.

Art. 19

Abrogazione e proroga temporanea dell’efficacia

1. Il decreto ministeriale n. 3893 del 4 aprile 2019 e s.m. e i. è abrogato con effetto dalla
campagna 2023/2024. Tale decreto si applica ai progetti presentati ed approvati a valere sui
fondi di pertinenza della campagna 2022/2023.
2. Il presente decreto è trasmesso all’Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato
sul sito internet del Ministero e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Ocm vino, stasera inviato testo. Il 31 convocata la filiera. Promozione regionale con richiesta di maggiore attenzione valutazione discrezionale progetti




Ocm vino, si lavora su oggettività che metta al riparo Italia. Decreto pronto per l’ok politico su promozione nazionale e regionale. Su ragionevolezza costi pende contestazione Ue da 30 mln

La filiera del vino italiano convocata per aprire le interlocuzione tecniche – da quanto apprende AGRICOLAE – il 27 aprile o i giorni a seguire presso il ministero delle Politiche agricole e della Sovranità alimentare per definire la proposta sull’Ocm vino da sottoporre al ministro Lollobrigida già la prossima settimana.

Sul tavolo il nuovo decreto Ocm vino e relativi avvisi. Il tempo stringe: obiettivo è portare tutto in Conferenza Stato regioni il prossimo 10 maggio così da consentire l’avvio delle attività a partire dal 16 di ottobre in tempo per il periodo natalizio.

Sempre da quanto si apprende la bozza di decreto è già pronta, e mantiene – sembrerebbe – una promozione su due livelli: quella nazionale/multiregionale e quella in capo alle regioni.

Al vaglio di una profonda discussione è l’allegato M (il P del precedente avviso) che riguarda “la ragionevolezza dei costi” esposti nell’ambito delle attività progettuali di promozione che è stata oggetto di contestazione in sede di audit comunitaria con contestuale rettifica dei rapporti economici con l’Ue per l’ammontare di 30 milioni di euro. 

E’ stato contestato allo Stato il mancato recepimento della normativa comunitaria e delle conseguenti linee guida (regolamento 1149 e 1150/2016). Contestazione a cui si è aggiunto il richiamo della Corte dei Conti Ue su una maggiore capacità valutatrice da parte dell’Italia in merito ai parametri da seguire con una minore discrezionalità.

Questioni queste che nelle settimane scorse hanno generato non poche discussioni tra il governo centrale e quello delle regioni per trovare una quadra condivisa nell’ottica di un Sistema Italia.

Tra gli obiettivi del tavolo la ricerca di una maggiore oggettività che possa mettere al riparo l’Italia da eventuali future contestazioni europee.




Regioni: Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura (FEAMPA), ripartiti oltre 285 milioni di euro

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso parere favorevole all’intesa siglata in sede di Conferenza Stato-Regioni alla ripartizione del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura (FEAMPA)”, dichiara Donato Pentassuglia(Assessore Regione Puglia), coordinatore vicario con delega alla pesca e all’acquacoltura per la Conferenza delle Regioni.

“Il riparto di oltre 285 milioni di euro è previsto nell’ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027. Il programma operativo – spiega Pentassuglia – si basa su quattro priorità: promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche; promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, contribuendo in tal modo alla sicurezza alimentare nell’Unione; consentire un’economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne; promuovere lo sviluppo di comunità della pesca e dell’acquacoltura e rafforzare la governance internazionale degli oceani e consentire mari e oceani sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile”.

L’Accordo Multiregionale indica le risorse finanziarie e le relative competenze tra l’Amministrazione centrale e le Regioni e Province autonome, ad esclusione della Regione Valle d’Aosta.

Riparto FEAMPA 2021/2027
Regioni e P.a. Riparto
Abruzzo 9.158.932,00
Basilicata 2.612.177,00
Calabria 17.314.369,00
Campania 35.094.340,00
Emilia-Romagna 19.950.551,00
Friuli-Venezia Giulia 8.690.600,00
Lazio 8.431.920,00
Liguria 5.874.447,00
Lombardia 3.449.508,00
Marche 16.167.370,00
Molise 2.082.912,00
Piemonte 764.855,00
Puglia 41.604.023,00
Sardegna 18.687.488,00
Sicilia 58.158.303,00
Toscana 11.342.033,00
P.a. Bolzano 773.378,00
P.a. Trento 1.312.239,00
Umbria 901.766,00
Veneto 23.034.325,00
Totale 285.405.536,00




Conferenza Regioni, Caner: contrari a cibo sintetico

“La Conferenza delle Regioni è contraria all’introduzione nel nostro mercato – eccellenza agroalimentare mondiale – di cibi sintetici”, dichiara il coordinatore della Commissione agricoltura della Conferenza delle Regioni,Federico Caner.

“Pertanto abbiamo espresso un Parere positivo, in sede di Conferenza Stato-Regioni, al decreto che dispone il divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici.

Crediamo che bisogna fermare i cibi sintetici per non impoverire la qualità dei nostri prodotti. Abbiamo quindi le stesse perplessità già espresse verso le farine di insetti.

Per non parlare dei poco conosciuti rischi per la salute e della mancanza adeguata di informazioni a riguardo.

Tutti gli aspetti della sicurezza alimentare del cibo devono essere in primo piano, dai rischi per allergie e tumori, ma anche quelli relativi all’etica e alla cultura del cibo e degli alimenti, che si collegano alla qualità agricola e industriale, alla difesa dell’ambiente e a proteggere e salvaguardare le biodiversità, e cioè i nostri prodotti e la ricchezza della nostra alimentazione”.




Istat, aumenta export in valore nel 2022 (+20%). Spingono la crescita Lombardia, Marche ed E.Romagna

Nel quarto trimestre 2022, si stima una crescita congiunturale delle esportazioni per tutte le ripartizioni territoriali: più ampia per il Nord-ovest (+3,2%), più contenuta per il Nord-est e il Sud e Isole (per entrambe +1,1%) e per il Centro (+0,8%).
Nel 2022, rispetto all’anno precedente, l’export in valore mostra una crescita molto sostenuta (+20,0%) e diffusa a livello territoriale, seppure con intensità diverse: l’aumento delle esportazioni è molto marcato per le Isole (+58,0%), intorno alla media nazionale per il Centro (+23,4%) e il Nord-ovest (+19,6%), relativamente più contenuto per il Nord-est (+16,0%) e il Sud (+15,4%).
Nel complesso del 2022, tutte le regioni italiane registrano incrementi dell’export in valore, a eccezione del Molise (-12,1%): i più marcati per Marche (+82,0%), Sardegna (+61,8%) e Sicilia (+56,0%), i più contenuti per Basilicata (+0,4%) e Abruzzo (+2,1%). La performance positiva della Lombardia (+19,1%) spiega da sola un quarto della crescita dell’export nazionale.
Nel 2022, l’aumento delle vendite di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici da Marche, in particolare, e Toscana e di metalli di base e prodotti in metallo dalla Lombardia spiega per 2,9 punti percentuali la crescita dell’export nazionale; un ulteriore contributo di 1,6 punti deriva dalle esportazioni di prodotti petroliferi raffinati da Sicilia e Sardegna. All’opposto, la contrazione dell’export di autoveicoli da Abruzzo, Lombardia, Toscana, Molise e Lazio fornisce un contributo negativo di 0,4 punti percentuali alla variazione delle esportazioni.
Nell’insieme dell’anno, i contributi maggiori alla crescita su base annua dell’export nazionale derivano dall’aumento delle vendite della Lombardia verso Stati Uniti (+37,0%), Germania (+20,3%), Svizzera (+31,9%), Spagna (+27,7%) e Francia (+13,9%), delle Marche verso Belgio (+345,5%) e Stati Uniti (+155,5%) e dell’Emilia-Romagna verso gli Stati Uniti (+31,2%). Per contro, apporti negativi provengono dal calo dell’export di Toscana (-14,2%) e Veneto (-9,7%) verso la Svizzera, di Lombardia e Piemonte verso la Russia (rispettivamente -24,5% e -36,7%) e dell’Emilia-Romagna verso il Giappone (-19,6%).
L’analisi provinciale dell’export mostra performance positive per quasi tutte le province italiane: i contributi positivi più elevati si rilevano per Milano, Ascoli Piceno, Torino, Siracusa, Cagliari, Brescia, Vicenza, Bergamo, Modena, e Firenze. Si segnalano dinamiche negativeper Chieti, Piacenza, Campobasso, Massa-Carrara, Potenza, Crotone e Palermo.

Il commento

Nel quarto trimestre 2022 il valore delle esportazioni registra una dinamica congiunturale positiva, territorialmente diffusa. Su base annua, la crescita, pur restando molto sostenuta, è stazionaria per il Nord-ovest e in rallentamento per le altre ripartizioni.  

La crescita dell’export in valore nel 2022condizionata dai rialzi dei prezzi diffusi a livello merceologico – riguarda tutte le ripartizioni ma con dinamiche differenziate: è molto sostenuta e più marcata rispetto al 2021 per le Isole, spinta soprattutto dalle vendite di prodotti della raffinazione; più accentuata anche per il Centro, trainata dalle vendite di prodotti farmaceutici, e per il Sud, grazie anche alla positiva dinamica delle vendite di prodotti alimentari, mentre è in lieve rallentamento per il Nord.

L’export di prodotti farmaceutici dalle Marche, metalli e prodotti in metallo dalla Lombardia e prodotti petroliferi raffinati da Sicilia e Sardegna spiega da solo 1/5 della crescita dell’export nazionale nel 2022.