REATI AGROALIMENTARI, DDL ARRIVA TARDI PER APPROVAZIONE CAMERE. A NULLA SERVI DDL RUTA, SAGGESE E ALTRI DEL 2016

reati fiscale

Arriva tardi il ddl reati agroalimentari portato in Consiglio dei ministri poco prima della corsa alle elezioni. A nulla servì ddl del 2016

Arriva tardi il ddl reati agroalimentari portato in Consiglio dei ministri poco prima della corsa alle elezioni. Sebbene l’auspicio di Colomba Mongiello, vicepresidente della commissione bicamerale anticontraffazione sia quello “che il Parlamento trovi il tempo di tradurlo in legge”, sembra che il tempo utile non ci sia. Infatti le Camere dovrebbero cessare subito dopo l’approvazione definitiva della legge di Bilancio, Milleproroghe compreso, proprio per accelerare i tempi.

A nulla servì, a febbraio del 2016, l’ ‘invito’ da parte di una schiera di senatori – a prima firma Roberto Ruta, Pd – ma anche Saggese, Puppato, Fasiolo, Ricchiuti, ed altri. Nell’auspicio che il governo portasse in Consiglio dei ministri – in tempo utile – il disegno di legge perché fosse approvato dal Parlamento. Il ddl 2231.
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/967591/index.html?stampa=si&part=ddlpres_ddlpres1&spart=si
Non solo: a nulla servì l’ordine del giorno approvato il 10 maggio scorso.
Qui di seguito AGRICOLAE riporta il ddl del 2016
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori RUTA, RICCHIUTI, SCALIA, BENCINI, BORIOLI, COMPAGNONE, CONTE, CUCCA, CUOMO, D’ADDA, DALLA TOR, FASIOLO, FORNARO, GIACOBBE, IDEM, LAI, PEGORER, PUPPATO, SAGGESE, SCOMA, SOLLO, SPILABOTTE, STEFANO, TOCCI, VALENTINI, ZIZZA e COLLINA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 2016

Nuove norme in materia di reati agroalimentari

Onorevoli Senatori. — Ho deciso di presentare il disegno di legge «Nuove norme in materia di reati agroalimentari» così come elaborato dalla commissione presieduta da Giancarlo Caselli perché i cittadini reclamano una incisiva regolamentazione a tutela dei consumatori e della salute pubblica.

Il 21 aprile dello scorso anno, infatti, il Ministero della giustizia ha istituito presso il proprio Ufficio legislativo, su proposta del Ministro, la Commissione di studio per l’elaborazione di proposte di intervento sulla riforma dei reati in materia agroalimentare, un fenomeno sempre più diffuso che mina l’eccellenza del made in Italy nel settore enogastronomico e favorisce l’infiltrazione di organizzazioni criminali. La proposta conclusiva della Commissione di studio è stata consegnata il 14 ottobre 2015 al Ministro Orlando.

Ad oggi il Governo, che ha aperto una opportuna fase di confronto con tutti gli stakeholder insieme al presidente Caselli, tuttavia non ha ancora avanzato la proposta finale.

Per questa ragione, giunti a febbraio 2016, ritengo doveroso depositare il presente disegno di legge per consentire l’esame da parte del Parlamento della proposta Caselli, riportando fedelmente il contenuto normativo così come elaborato dalla Commissione di studio, di cui hanno fatto parte tra gli altri insigni giuristi tra cui magistrati, professori universitari ed avvocati.

Aperta ad ogni modifica che verrà ritenuta migliorativa, è necessario dotare l’ordinamento giuridico italiano in tempi brevi e superando le resistenze di soggetti controinteressati, di una riforma che tuteli in modo più incisivo i beni per il nostro sostentamento quotidiano come l’acqua o gli alimenti.

La proposta è composta da 49 articoli e introduce una serie di nuovi reati come il disastro sanitario che punisce l’avvelenamento, contaminazione o la corruzione di acque o sostanze alimentari con possibile diffusione di pericoli per l’utente e l’omesso ritiro di sostanze alimentari pericolose dal mercato, quando ciò possa arrecare lesioni gravi o morte e quando da tali condotte possa scaturire il pericolo di situazioni analoghe che mettano in pericolo la salute pubblica. Inoltre è previsto il nuovo reato di agropirateria che punisce la vendita di prodotti alimentari accompagnati da falsi segni distintivi o da marchi di qualità, Dop e Igp, contraffatti e prevede delle aggravanti in caso di falsi documenti di trasporto o di simulazione del metodo di produzione biologica.

Da segnalare che l’articolo 31 della riforma mira a estendere i casi di responsabilità amministrativa anche alle persone giuridiche come strumento di prevenzione dei reati alimentari, prevedendo nel contempo modelli di organizzazione delle imprese che facilitino l’adempimento degli obblighi relativi. Fulcro della riforma, come commentato dallo stesso Caselli, è la tutela dei prodotti alimentari imperniata sulla figura del consumatore finale.

Prevista la sanzione per la frode nei confronti del destinatario ultimo del prodotto, tenendo anche conto del maggior valore che ha progressivamente assunto l’identità del cibo nella cultura dei territori, delle Comunità locali e dei piccoli produttori. Identità che definisce ormai il patrimonio agroalimentare.

Prospettiva ultima della proposta di riforma, come ha evidenziato Caselli, è arrivare a un’etichetta narrante comprensibile e trasparente, che faccia capire ai consumatori cosa c’è davvero dentro quello che ci viene venduto come cibo o come bevanda.

DISEGNO DI LEGGE

Titolo I

MODIFICHE AL CODICE PENALE

Capo I

DEI DELITTI CONTRO L’INCOLUMITÀ E LA SALUTE PUBBLICA

Art. 1.

(Modifiche alle rubriche del titolo VI
del libro secondo del codice penale)

1. La rubrica del titolo VI del libro secondo del codice penale è sostituita dalla seguente: «Dei delitti contro l’incolumità e la salute pubblica».

2. La rubrica del capo I del titolo VI è sostituita dalla seguente: «Dei delitti di comune pericolo contro l’incolumità pubblica».

3. La rubrica del capo II del titolo VI è sostituita dalla seguente: «Dei delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la sicurezza degli alimenti e dei medicinali».

Art. 2.

(Modifiche all’articolo 439
del codice penale)

1. L’articolo 439 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 439. — (Avvelenamento di acque o di alimenti). — Chiunque avvelena acque o alimenti destinati al consumo pubblico o di una collettività è punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici.

Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica la pena dell’ergastolo».

Art. 3.

(Introduzione dell’articolo 439-bis
del codice penale)

1. Dopo l’articolo 439 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 439-bis. — (Contaminazione o corruzione di acque o di alimenti). — Chiunque contamina o corrompe acque o alimenti destinati al consumo pubblico o di una collettività, rendendoli concretamente pericolosi per la salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni».

Art. 4.

(Modifiche all’articolo 440
del codice penale)

1. All’articolo 440 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Chiunque produce, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per il commercio, commercializza, somministra, vende o distribuisce alimenti non sicuri, pregiudizievoli per la salute o inadatti al consumo umano, ovvero contraffatti o adulterati, ponendo concretamente in pericolo la salute pubblica nella consumazione del prodotto, è punito con la reclusione da due ad otto anni»;

b) il secondo comma è abrogato.

c) la rubrica è sostituita dalla seguente:

«Produzione, importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti pericolosi o contraffatti».

Art. 5.

(Modifiche all’articolo 442
del codice penale)

1. L’articolo 442 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 442. — (Omesso ritiro di alimenti pericolosi). — Fuori dei casi di concorso nel reato previsto dall’articolo 440, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni l’operatore del settore alimentare che, essendo venuto a conoscenza della pericolosità per il consumo degli alimenti da lui detenuti o alienati, omette:

a) di provvedere, ove possibile, al loro ritiro dal mercato o al richiamo presso gli acquirenti o gli attuali detentori;

b) di informare immediatamente l’autorità competente.

Alla stessa pena soggiace l’operatore del settore alimentare che non osserva i provvedimenti legalmente dati dall’autorità competente per l’eliminazione del pericolo di cui al comma primo».

Art. 6.

(Modifica all’articolo 444
del codice penale)

1. L’articolo 444 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 444. — (Informazioni commerciali ingannevoli pericolose). — Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui agli articoli 440, 441, 442, 443 e dell’articolo 5, comma 2, della legge 30 aprile 1962, n. 283, mediante informazioni commerciali false o incomplete riguardanti alimenti, pregiudica la sicurezza della loro consumazione con pericolo concreto per la salute pubblica, è punito con la reclusione da uno a quattro anni».

Art. 7.

(Introduzione dell’articolo 445-bis
del codice penale)

1. Dopo l’articolo 445 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 445-bis. — (Disastro sanitario). — Quando dai fatti di cui agli articoli 439-bis, 440, 441, 442, 443, 444 e 445, derivano per colpa la lesione grave o la morte di tre o più persone e il pericolo grave e diffuso di analoghi eventi ai danni di altre persone si applica la pena della reclusione da sei a diciotto anni».

Art. 8.

(Introduzione dell’articolo 445-ter
del codice penale)

1. Dopo l’articolo 445-bis del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 445-ter.(Disposizioni comuni). — Agli effetti della legge penale, l’evento di pericolo per la salute pubblica comprende anche quello derivante da consumi cumulativi in quantità normali delle acque o dei prodotti o sostanze alimentari già distribuite o vendute ed è accertato con riferimento al tempo della loro distribuzione, vendita o messa in circolazione per il consumo.

Agli effetti della legge penale per alimenti si intendono prodotti o sostanze alimentari ovvero mangimi destinati alla nutrizione degli animali».

Art. 9.

(Modifica all’articolo 448
del codice penale)

1. All’articolo 448, secondo comma, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «articoli 439» è inserita la seguente: «, 439-bis»;

b) le parole: «e 442» sono sostituite dalle seguenti: «, 442 e 445-bis».

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 452
del codice penale)

1. L’articolo 452 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 452. — (Delitti colposi contro la salute pubblica). — Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito:

1) con la reclusione da tre a otto anni nei casi di cui all’articolo 438 e al secondo comma dell’articolo 439;

2) con la reclusione da due a sei anni nel caso di cui al primo comma dell’articolo 439.

Quando alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 439-bis, 440, 441, 442, 443 e 445, è commesso per colpa, si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite, ridotte da un terzo a due terzi».

Capo II

DELLE FRODI IN COMMERCIO DI PRODOTTI ALIMENTARI

Art. 11.

(Modifiche alla denominazione del titolo VIII del libro secondo del codice penale
ed introduzione del capo II-
bis)

1. La rubrica del titolo VIII del libro secondo del codice penale è sostituita dalla seguente: «Dei delitti contro l’economia pubblica, l’industria, il commercio ed il patrimonio agroalimentare».

2. Dopo il capo II del titolo VIII del libro secondo del codice penale è inserito il seguente: «Capo II-bis — Delle frodi in commercio di prodotti alimentari».

Art. 12.

(Modifica all’articolo 516
del codice penale)

1. L’articolo 516 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 516. — (Frode in commercio di prodotti alimentari). — Fuori dei casi di cui all’articolo 517, chiunque, nell’esercizio di un’attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, somministra, distribuisce o mette altrimenti in circolazione alimenti che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sono diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa fino a 10.000 euro».

Art. 13.

(Modifica all’articolo 517
del codice penale)

1. L’articolo 517 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 517. — (Vendita di alimenti con segni mendaci). — Chiunque, nell’esercizio di un’attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione di alimenti, al fine di indurre in errore il consumatore, anche mediante introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, utilizza falsi o fallaci segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, ovvero omette le indicazioni obbligatorie sull’origine o provenienza geografica ovvero sull’identità o qualità del prodotto in sé o degli ingredienti che ne rappresentano il contenuto qualificante, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro».

Art. 14.

(Modifica all’articolo 517-bis
del codice penale)

1. L’articolo 517-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 517-bis. — (Circostanze aggravanti). — Le pene stabilite dagli articoli 516, 517 e 517-quater sono aumentate:

1) se i fatti sono commessi mediante falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all’organismo di vigilanza;

2) se l’alimento è falsamente presentato come biologico;

3) se i fatti sono commessi nell’ambito, nelle forme o per le finalità della grande distribuzione o del commercio all’ingrosso.

Se concorrono due o più delle circostanze previste dai numeri precedenti, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

Art. 15.

(Modifica all’articolo 517-quater
del codice penale)

1. L’articolo 517-quater del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 517-quater. — (Contraffazione di alimenti a denominazione protetta). — Chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, somministra, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione alimenti la cui denominazione di origine o indicazione geografica o le cui caratteristiche sono contraffatte o alterate, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro.

Il reato è punibile a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell’Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine degli alimenti».

Art. 16.

(Introduzione dell’articolo 517-quater.1
del codice penale)

1. Dopo l’articolo 517-quater del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 517-quater.1. — (Agropirateria). — Chiunque, fuori dai casi di cui agli articoli 416 e 416-bis, al fine di trarne profitto, in modo sistematico e attraverso l’allestimento di mezzi o attività organizzate commette alcuno dei fatti di cui agli articoli 516 e 517, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 15.000 a 75.000 euro; se commette alcuno dei fatti di cui all’articolo 517-quater, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 20.000 a 100.000 euro.

Se ricorre taluna delle aggravanti di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dell’articolo 517-bis, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Oltre alla pena accessoria di cui all’articolo 32-bis, alla condanna consegue il divieto di pari durata di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona fisica o giuridica, finalizzata alla promozione dei prodotti compravenduti.

Con la sentenza di condanna o di applicazione della pena emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale il giudice in caso di recidiva per i reati di cui all’articolo 518-bis, primo comma, dispone la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza o di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito dichiarato od alla propria attività economica.

Le pene del primo e secondo comma sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si sia adoperato per aiutare concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nell’azione di contrastare nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione del delitto medesimo o dei profitti da esso derivanti».

Art. 17.

(Introduzione dell’articolo 518-bis
del codice penale)

1. Dopo l’articolo 518 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 518-bis. — (Ulteriori pene accessorie). — La condanna per il delitto previsto dall’articolo 517-quater.1, nonché per i reati di cui agli articoli 416 e 416-bis, se l’associazione è diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-bis, importa l’applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 30 e 36 nonché il divieto di pari durata di ottenere:

a) iscrizioni o provvedimenti, comunque denominati a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

b) l’accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell’Unione europea, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

Negli stessi casi il giudice, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, può disporre la chiusura dello stabilimento o dell’esercizio in cui il fatto è stato commesso da uno a dodici mesi, ovvero la revoca dei provvedimenti di cui alla lettera a).

Nel caso di condanna per il delitto di cui all’articolo 517-quater si applicano le pene accessorie di cui al primo comma se viene ritenuta la sussistenza di taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 517-bis».

Art. 18.

(Introduzione dell’articolo 518-ter
del codice penale)

1. Dopo l’articolo 518-bis, del codice penale, introdotto dall’articolo 17 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 518-ter.– (Confisca obbligatoria e per equivalente). — Salva l’applicazione sulle cose oggetto di reato dell’articolo 85 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, nei casi di cui agli articoli 516, 517, 517-bis, 517-quater e 517-quater.1 è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il prezzo o il profitto.

Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto nelle forme dell’articolo 322-ter; le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale».

Capo III

DEI DELITTI CONTRO LA FEDE
PUBBLICA

Art. 19.

(Modifiche all’articolo 473
del codice penale)

1. All’articolo 473 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica le parole: «e disegni» sono sostituite dalle seguenti: «, disegni e merci usurpative»;

b) al secondo comma dopo le parole: «nazionali o esteri,» sono inserite le seguenti: «ovvero fabbrica o adopera industrialmente beni e oggetti realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso».

Art. 20.

(Modifiche all’articolo 474
del codice penale)

1. All’articolo 474 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica dopo le parole: «con segni falsi» sono inserite le seguenti: «o di merci usurpative»;

b) al secondo comma dopo le parole: «primo comma» sono inserite le seguenti: «ovvero beni e oggetti realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso».

Capo IV

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

Art. 21.

(Modifica all’articolo 32-quater
del codice penale)

1. All’articolo 32-quater del codice penale dopo le parole: «416-bis, 437» sono inserite le seguenti: «,439, 439-bis, 440, 445-bis,».

Art. 22.

(Abrogazione dell’articolo 517-ter
del codice penale)

1. L’articolo 517-ter del codice penale è abrogato.

Art. 23.

(Abrogazione dell’articolo 517-quinquies
del codice penale)

1. L’articolo 517-quinquies del codice penale è abrogato.

Titolo II

MODIFICHE AL CODICE DI
PROCEDURA PENALE

Art. 24.

(Modifiche all’articolo 246
del codice di procedura penale)

1. All’articolo 246 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«2-bis. Se l’ispezione di cose consiste nell’attività di prelievo e campionamento, si procede sempre nelle forme dell’articolo 364, comma 5, secondo periodo. Le operazioni sono eseguite secondo le procedure e le modalità operative previste da leggi, decreti e regolamenti di settore. Delle operazioni di prelievo e campionamento è redatto verbale in forma integrale.

2-ter. I campioni realizzati, previa consegna di un’aliquota alla parte, sono inviati a cura del personale procedente ai laboratori pubblici accreditati o, in mancanza, a laboratori privati accreditati per le successive determinazioni analitiche. Delle operazioni di trasporto e di conservazione dei campioni è redatto verbale riassuntivo».

Art. 25.

(Modifica all’articolo 266
del codice di procedura penale)

1. All’articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera f-ter) è sostituita dalla seguente:

«f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 516, 517 e 517-quater del codice penale, nonché dall’articolo 5, comma 1, della legge 30 aprile 1962, n. 283».

Art. 26.

(Modifica all’articolo 354
del codice di procedura penale)

1. All’articolo 354, comma 2, primo periodo, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche mediante prelievo di campioni rappresentativi».

Art. 27.

(Modifica all’articolo 392
del codice di procedura penale)

1. All’articolo 392, comma 2, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero attività di analisi di alimenti in giudiziale sequestro ancorché non deperibili».

Art. 28.

(Modifica all’articolo 85 delle norme di attuazione del codice di procedura penale)

1. All’articolo 85 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«2-bis. Anche in assenza di consenso, l’autorità giudiziaria può disporre, imponendo se del caso specifiche prescrizioni od oneri a carico dell’interessato, che i prodotti non conformi alle vigenti norme di settore siano assegnati per esclusive finalità di assistenza e beneficenza ad enti territoriali o ad altri enti pubblici, ad associazioni o consorzi che abbiano per statuto od atto costitutivo compiti assistenziali per la distribuzione gratuita a persone bisognose, previa rimozione dell’eventuale marchio o segno distintivo o indicazione, anche figurativa, che costituisce reato ovvero previo declassamento merceologico o regolarizzazione amministrativa. La destinazione del prodotto a finalità diverse da quelle assistenziali è punita ai sensi dell’articolo 316-bis del codice penale.

2-ter. Il compiuto adempimento da parte dell’imputato alle prescrizioni impartite dall’autorità giudiziaria è valutato agli effetti del n. 6 dell’articolo 62 del codice penale».

Art. 29.

(Modifiche alle norme di attuazione
del codice di procedura penale)

1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 132-bis, comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «circolazione stradale» sono inserite le seguenti: «, ai delitti contro la salute pubblica e la sicurezza degli alimenti, al delitto di agropirateria,»;

b) all’articolo 223, al comma 1, dopo le parole: «la revisione» sono inserite le seguenti: «ovvero, se per deperibilità, modificabilità o quantità del campione, non è possibile la ripetizione delle analisi» e dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:

«3-bis. Gli esiti delle analisi effettuate con metodiche diverse da quelle descritte in leggi speciali, disposizioni ministeriali o regolamenti europei sono valutati a norma dell’articolo 189 del codice».

Titolo III

MODIFICHE AL DECRETO
LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Art. 30.

(Modifica all’articolo 17 del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. All’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: «in tal senso» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, anche mediante l’accettazione delle prescrizioni impartite dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 85 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

Art. 31.

(Introduzione dell’articolo 6-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Dopo l’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. — (Modelli di organizzazione dell’ente qualificato come impresa alimentare). — 1. Nei casi di cui all’articolo 6, il modello di organizzazione e gestione idoneo ad avere efficacia esimente o attenuante della responsabilità amministrativa delle imprese alimentari costituite in forma societaria, come individuate ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici, a livello nazionale e sovranazionale, relativi:

a) al rispetto degli standard relativi alla fornitura di informazioni sugli alimenti;

b) alle attività di verifica sui contenuti delle comunicazioni pubblicitarie al fine di garantire la coerenza degli stessi rispetto alle caratteristiche del prodotto;

c) alle attività di vigilanza con riferimento alla rintracciabilità, ovvero alla possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un prodotto alimentare attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione;

d) alle attività di controllo sui prodotti alimentari, finalizzati a garantire la qualità, la sicurezza e l’integrità dei prodotti e delle relative confezioni in tutte le fasi della filiera;

e) alle procedure di ritiro o di richiamo dei prodotti alimentari importati, prodotti, trasformati, lavorati o distribuiti non conformi ai requisiti di sicurezza degli alimenti;

f) alle attività di valutazione e di gestione del rischio, compiendo adeguate scelte di prevenzione e di controllo;

g) alle periodiche verifiche sull’effettività e sull’adeguatezza del modello.

2. I modelli di cui al comma 1, avuto riguardo alla natura ed alle dimensioni dell’organizzazione e del tipo di attività svolta, devono in ogni caso prevedere:

a) idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività ivi prescritte;

b) un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;

c) un idoneo sistema di vigilanza e controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla genuinità e alla sicurezza dei prodotti alimentari, alla lealtà commerciale nei confronti dei consumatori, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

3. Nelle piccole e medie imprese, come individuate ai sensi dell’articolo 5 della legge 11 novembre 2011, n. 180, il compito di vigilanza sul funzionamento dei modelli in materia di reati alimentari può essere affidato anche ad un solo soggetto, purché dotato di adeguata professionalità e specifica competenza anche nel settore alimentare nonché di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Tale soggetto è individuato nell’ambito di apposito elenco nazionale istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura con provvedimento del Ministero della sviluppo economico.

4. Il titolare di imprese alimentari aventi meno di dieci dipendenti e volume d’affari annuo inferiore a 2 milioni di euro può svolgere direttamente i compiti di prevenzione e tutela della sicurezza degli alimenti o mangimi e della lealtà commerciale qualora abbia frequentato corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi correlati alla propria attività produttiva, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni da definire mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In tali ipotesi, non ha l’obbligo di designare l’operatore del settore degli alimenti o dei mangimi, il responsabile della produzione e il responsabile della qualità».

Art. 32.

(Modifica all’articolo 25-bis.1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. All’articolo 25-bis.1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: «516, 517, 517-ter e 517-quater» sono soppresse.

Art. 33.

(Introduzione dell’articolo 25-bis.2 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Dopo l’articolo 25-bis.1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 25-bis.2. — (Delle frodi in commercio di prodotti alimentari). — 1. In relazione alla commissione dei reati di frode in commercio di prodotti alimentari previsti dal codice penale, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 516 e 517 la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di cui all’articolo 517-quater la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote;

c) per il delitto di cui all’articolo 517-quater.1 la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per il delitto di cui all’articolo 517-quater.1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2.

3. Se l’ente, o una sua unità organizzativa, vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3».

Art. 34.

(Introduzione dell’articolo 25-bis.3 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Dopo l’articolo 25-bis.2 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 è inserito il seguente:

«Art. 25-bis.3. — (Dei delitti contro la salute pubblica). — 1. In relazione alla commissione dei delitti contro la salute pubblica previsti dal codice penale, si applicano all’ente le seguenti sanzioni:

a) per il delitto di cui all’articolo 439, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote e l’interdizione dall’esercizio dell’attività da uno a due anni;

b) per il delitto di cui all’articolo 439-bis, la sanzione pecuniaria da cinquecento a ottocento quote e l’interdizione dall’esercizio dell’attività da uno a due anni;

c) per il delitto di cui all’articolo 440, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote e l’interdizione dall’esercizio dell’attività da sei mesi a un anno;

d) per il delitto di cui all’articolo 440-bis, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote e l’interdizione dall’esercizio dell’attività fino a sei mesi;

e) per il delitto di cui all’articolo 444, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote e l’interdizione dall’esercizio dell’attività fino a sei mesi;

f) per il delitto di cui all’articolo 445-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote e l’interdizione dall’esercizio dell’attività da uno a due anni;

g) per il delitto di cui all’articolo 452, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote e l’interdizione dall’esercizio dell’attività fino a sei mesi.

2. Se l’ente, o una sua unità organizzativa, vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, lettera a), si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3».

Titolo IV

MODIFICHE A DISPOSIZIONI PREVISTE DA LEGGI COMPLEMENTARI

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE 30 APRILE 1962, N. 283

Art. 35.

(Modifiche all’articolo 5 della legge
30 aprile 1962, n. 283)

1. L’articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — (Importazione, esportazione, preparazione, produzione, distribuzione o vendita di alimenti non sicuri, pregiudizievoli per la salute o inadatti al consumo umano) — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque prepara, produce, trasporta, importa, esporta, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, detiene per il commercio, somministra o commercializza con qualunque modalità alimenti che, per inosservanza delle procedure o dei requisiti di sicurezza prescritti da leggi o regolamenti nazionali o dell’Unione europea, oppure per il cattivo stato o l’inidoneità delle condizioni di conservazione, per i trattamenti subiti, l’alterazione, la presenza di ingredienti, componenti, cariche microbiche o additivi vietati o superiori ai limiti stabiliti da regolamenti o disposizioni ministeriali, risultino non sicuri, o per altra causa pregiudizievoli per la salute o inadatti al consumo umano, è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso nell’ambito, nelle forme o per le finalità della grande distribuzione o del commercio all’ingrosso.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica quando, a causa della falsità o incompletezza delle informazioni commerciali fornite in relazione ad essi, il consumo degli alimenti possa comportare effetti dannosi per la salute anche soltanto di particolari categorie di consumatori.

3. Se i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono commessi per colpa, si applica la pena dell’arresto da sei mesi a due anni.

4. Se i fatti di cui ai commi 1 e 2 avvengono nelle forme del commercio al dettaglio o della somministrazione, si applica la pena dell’arresto fino ad un anno o dell’ammenda da 3.000 a 30.000 euro. Se gli stessi fatti sono commessi per colpa, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 a 20.000 euro.

5. In caso di condanna per i reati di cui ai commi primo e secondo si applica l’articolo 36 del codice penale.

6. Quando dai fatti di cui ai commi 1 e 2 consegue un disastro sanitario, si applica l’articolo 445-bis del codice penale.

7. Agli effetti della legge penale si applicano le nozioni di commercio all’ingrosso e al dettaglio di cui all’articolo 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».

Art. 36.

(Introduzione dell’articolo 5-bis
della legge 30 aprile 1962, n. 283)

1. Dopo l’articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.(Alimenti non sicuri, pregiudizievoli per la salute o inadatti al consumo umano). — 1. Gli alimenti si intendono non sicuri quando risultano, anche in relazione a ingredienti, componenti o mangimi per animali utilizzati, in contrasto con i requisiti stabiliti dalla normativa vigente per la prevenzione di danni alla salute.

2. Gli alimenti si intendono pregiudizievoli per la salute quando la loro nocività, o quella dei singoli ingredienti, componenti o mangimi per animali utilizzati, pur non emergendo in base alla normativa vigente, è comunque accertata e conosciuta dal produttore o dall’operatore alimentare.

3. Gli alimenti si intendono inadatti al consumo umano quando, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione, il loro uso risulti inaccettabile.

4. Agli effetti dei commi da 1 a 3 sono esclusi gli alimenti, gli ingredienti, i componenti o i mangimi per animali destinati alla produzione alimentare che risultano vietati in forza del principio di precauzione».

Art. 37.

(Introduzione dell’articolo 5-ter della legge 30 aprile 1962, n.283)

1. Dopo l’articolo 5-bis della legge 30 aprile 1962, n. 283, è inserito il seguente:

«Art. 5-ter. — (Violazioni in materia di utilizzo di alimenti in contrasto col principio di precauzione). — 1. Quando i fatti previsti dall’articolo 5 concernono previsioni legislative o regolamentari in materia di sicurezza alimentare che attuano il principio di precauzione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 ad euro 75.000 per le violazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 5, e la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000 per le violazioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 5.

2. Agli effetti del comma 1, per violazioni che contrastano col principio di precauzione si intendono quelle rispetto alle quali la nocività per la salute degli alimenti dipende da valutazioni normative che non presentano certezza cognitiva sulle leggi scientifiche relative alla sussistenza del pericolo per la salute, e risultano da previsioni normative europee o nazionali in materia che si richiamano al predetto principio».

Art. 38.

(Introduzione dell’articolo 5-quater
della legge 30 aprile 1962, n. 283)

1. Dopo l’articolo 5-ter della legge 30 aprile 1962, n. 283, è inserito il seguente:

«Art. 5-quater. — (Alimenti non genuini). — 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque prepara, produce, importa, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, somministra, detiene per il commercio, commercializza o mette altrimenti in circolazione alimenti privati, anche in parte, dei propri elementi nutritivi o mescolati a sostanze di qualità inferiore o comunque aventi una composizione non conforme alle norme vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 75.000 euro se il fatto è commesso nell’ambito, nelle forme o per le finalità della grande distribuzione o del commercio all’ingrosso.

2. Se il fatto è commesso nelle forme del commercio al dettaglio, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro».

Art. 39.

(Introduzione degli articoli 12-ter e seguenti della legge 30 aprile 1962, n. 283)

1. Dopo l’articolo 12-bis della legge 30 aprile 1962, n. 283, sono inseriti i seguenti:

«Art. 12-ter. — (Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza alimentare. Ambito di applicazione). — 1. Le previsioni estintive appresso disciplinate si applicano alle contravvenzioni in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità ed igiene alimentare che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alla salute pubblica ed alla sicurezza alimentare, e la cui realizzazione dipende da rischi inerenti a un contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro, che possano essere neutralizzati o rimossi.

Art. 12-quater.(Prescrizioni). — 1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria procedente, impartiscono al contravventore un’apposita prescrizione fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a tre mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell’ente nell’ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

3. Con la prescrizione l’organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di potenziale pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

4. Resta fermo l’obbligo dell’organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell’articolo 347 del codice di procedura penale.

Art. 12-quinquies.(Verifica dell’adempimento). — 1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi dell’articolo 12-quater, l’organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.

2. Quando risulta l’adempimento della prescrizione, l’organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari ad un terzo del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo accertatore comunica al pubblico ministero l’adempimento della prescrizione nonché l’eventuale pagamento della predetta somma.

3. Quando risulta l’inadempimento della prescrizione, l’organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.

Art. 12-sexies.(Notizie di reato non pervenute dall’organo accertatore). — 1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall’organo di vigilanza o dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all’organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

2. Nel caso previsto dal comma 1, l’organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attività senza ritardo.

Art. 12-septies.(Sospensione del procedimento penale). — 1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell’iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all’articolo 12-quinquies, commi 2 e 3.

2. Nel caso previsto dall’articolo 12-sexies, comma 1, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato al comma 1 del presente articolo.

3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l’assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

Art. 12-octies.(Estinzione del reato). — 1. La contravvenzione è estinta se il contravventore adempie alle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall’articolo 12-quinquies, comma 2.

2. Il pubblico ministero richiede l’archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1.

3. L’adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell’articolo 12-quinquies, comma 1, è valutato ai fini dell’applicazione dell’articolo 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta alla metà del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Art. 12-novies.(Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto). — 1. Per le contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto, e sempre nei limiti di cui all’articolo 12-ter, il giudice può, su richiesta dell’imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di ventiquattro mesi con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui all’articolo 135 del codice penale. La sostituzione avviene solo quando siano state eliminate tutte le fonti di potenziale rischio e le eventuali conseguenze dannose del reato».

Art. 40.

(Introduzione dell’articolo 1-bis
della legge 30 aprile 1962, n. 283)

1. Dopo l’articolo 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. — (Delega di funzioni). — 1. La delega di funzioni da parte del titolare di impresa alimentare, come individuata ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) 11. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 o, comunque, da parte del soggetto che ne esercita i poteri gestionali, decisionali e di spesa, è ammessa alle seguenti condizioni:

a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;

b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;

e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al titolare in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di organizzazione e gestione ai sensi dell’articolo 6-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

4. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il titolare, delegare specifiche funzioni in materia di sicurezza degli alimenti o mangimi e di lealtà commerciale alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate».

Capo II

MODIFICHE AD ALTRE LEGGI
COMPLEMENTARI

Art. 41.

(Modifica all’articolo 9 della legge
24 novembre 1981, n. 689)

1. Il comma terzo dell’articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

«Ai fatti puniti dagli articoli 517, se aggravato dall’articolo 517-bis, 517-quater e 517-quater.1 del codice penale, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di prodotti alimentari ed igiene degli alimenti e delle bevande».

Art. 42.

(Modifica all’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)

1. All’articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, le parole: «517-ter» sono sostituite dalle seguenti: «516, 517, 517-quater,».

Art. 43.

(Modifica alla legge 16 marzo 2006, n. 146)

1. All’articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «articoli 473, 474» sono inserite le seguenti: «517, 517-quater e 517-quater.1,».

Art. 44.

(Modifica al decreto legislativo
5 aprile 2006, n. 190)

1. L’articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — (Sanzioni) — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che impediscono, ostacolano o comunque non consentono agli organi di controllo la ricostruzione della rintracciabilità di cui all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, sono puniti con l’ammenda da 600 a 6.000 euro».

Art. 45.

(Modifiche all’articolo 4 della legge
24 dicembre 2003, n. 350)

1. All’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 49 dopo le parole: «commercializzazione di prodotti» sono inserite le seguenti: «diversi dai prodotti o sostanze alimentari»;

b) al comma 49-bis, il secondo periodo è soppresso.

Art. 46.

(Modifiche all’articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99)

1. All’articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «517-ter e 517-quater» sono sostituite dalle seguenti: «516, 517, 517-quater e 517-quater.1»;

b) alla rubrica le parole: «517-ter e 517-quater» sono sostituite dalle seguenti: «516, 517, 517-quater e 517-quater.1».

Capo III

ABROGAZIONI

Art. 47.

(Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283)

1. È abrogato l’articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Art. 48.

(Modifiche alla legge 14 gennaio 2013, n. 9)

1. Sono abrogati gli articoli 6, 13, comma 1, 14 commi 1 e 2, e 15, della legge 14 gennaio 2013, n. 9.

Art. 49.

(Modifiche alla legge
20 novembre 2009, n. 166)

1. È abrogato l’articolo 16 della legge 20 novembre 2009, n. 166.