GRANO CAPPELLI, AGCM: DA SIS-COLDIRETTI PRATICHE SLEALI, ABUSO E AUMENTO PREZZO INGIUSTIFICATO. SEME SOLO AI “TARGATI”. IL DOCUMENTO
Pratiche sleali, sfruttamento di una posizione di forza, diniego ingiustificato della fornitura delle sementi a coltivatori non aderenti alla Coldiretti e ingiustificati aumenti di prezzo pari al 60% rispetto al prezzo precedente. Questi, secondo l’Autorità garante per la concorrenza e il mercato, i risultati dell’accordo in esclusiva che l’allora presidente Crea Salvatore Parlato aveva fatto con la Sis che autorizzava la Società sementiera appartenente alla galassia Coldiretti (sul sito ufficiale di Sis campeggia con grande evidenza il simbolo della Coldiretti) a gestire la concessione della riproduzione del seme Cappelli bio per 15 anni. Creando – scrive l’Agcm – un monopolio e una discriminazione. E consentendo a Sis – emerge – di concedere il seme solo alle aziende ‘targate’ o ‘targabili’. Un accordo che già allora aveva creato non poco scontento tra gli operatori del settore e le organizzazioni di categoria.
L’Agcm nella relazione redatta a termine dell’istruttoria mette in discussione il contratto e la gestione da parte di Sis-Coldiretti, di cui il presidente è Mauro Tonello, esponente di primo piano della Coldiretti, del seme Cappelli biologico.
Secondo l’Agcm “le evidenze agli atti mostrano come SIS abbia subordinato la fornitura delle Sementi all’accettazione del vincolo di filiera chiusa, facendosi forte dell’esclusiva ottenuta in base alla Licenza-CREA, ciò che per di più è avvenuto a valle di una fase di notevole sviluppo della varietà Cappelli e la conseguente crescita della richiesta commerciale di prodotti alimentari a base della stessa”.
Numerose evidenze agli atti consentono in effetti d’intendere come, “a fronte dell’impegno dei coltivatori a stipulare il Contratto-SIS, l’impresa sementiera abbia slealmente selezionato le proprie controparti commerciali sulla base di valutazioni discriminatorie di tipo soggettivo, quali, in maniera pervasiva, l’appartenenza o meno dei richiedenti a determinate organizzazioni di rappresentanza, ovvero la preesistenza di relazioni commerciali diverse con soggetti terzi, i consorzi agrari”.
“Le condotte descritte per le motivazioni esposte appaiono conclusivamente integrare sfruttamenti abusivi della propria posizione di forza commerciale da parte di SIS, a danno dei coltivatori interessati alla semina al raccolto di grano Cappelli. Esse appaiono quindi configurare pratiche commerciali sleali, determinando perciò violazioni dell’art. 62, commi 1 e 2”, conclude.