XYLELLA, PROTOCOLLO INTESA MIPAAF DI BELLANOVA – MIBACT DI FRANCESCHINI – PUGLIA DI EMILIANO SU REIMPIANTO ULIVI. ECCO IL TESTO

Al via il protocollo d’intesa tra il ministero dei Beni culturali di Dario Franceschini, il ministero delle Politiche agricole di Teresa Bellanova e la regione Puglia di Michele Emiliano per l’espianto e il reimpianto degli ulivi infetti da Xylella.

Un accordo – si legge nella documantazione di cui AGRICOLAE è venuta in possesso – teso a creare una sinergia collaborativa tra i due ministeri e la regione della durata di sette anni.

Qui di seguito AGRICOLAE riporta il testo e a piè di pagina il documento in PDF:

Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio(di seguito denominato Ministero), rappresentato dal Direttore generale, arch. Federica Galloni,

e

il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, rappresentato dal Capo Dipartimento, dott. Giuseppe Blasi,

e

la Regione Puglia,- Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e ambientale, (di seguito denominata Regione),rappresentato dal Direttore del Dipartimento, prof. Gianluca Nardone,

Congiuntamente indicate “Parti”

PREMESSO CHE

• con la Decisione comunitaria 2352/2017 del 14 dicembre 2017 è venuto meno il dispositivo della Decisione di esecuzione (UE) 2015/789, che prevedeva il divieto di reimpianto di specie potenzialmente ospiti del batterio della Xylella nelle aree dichiarate infette, demandando agli Stati membri le modalità di attuazione dei nuovi impianti di olivi e specificando che “….lo Stato membro interessato privilegia le piante ospiti appartenenti alla varietà che si sono rivelate resistenti o tolleranti all’organismo specificato”;

• la disposizione europea è stata attuata con il D.M. 13 febbraio 2018 del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali, n. 4999, “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa nel territorio della Repubblica italiana”, che all’art. 8, co. 2 rimanda a successive disposizioni del Servizio fitosanitario regionale;

• con Determinazione del Dirigente della Sezione Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia, n. 274 del 04.05.2018, e successiva rettifica n. 280 del 17.05.2018 è stato disposto “di autorizzare nella zona infetta, ad eccezione della zona di 20 km della zona infetta in cui si applicano le misure di contenimento, l’impianto delle seguenti varietà di ulivo: Leccino e FS17 (favolosa), resistenti alla Xylella fastidiosa sottospecie pauca”

• la Regione Puglia-Dipartimento Sviluppo Rurale e Ambientale nell’ambito del Programma di sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia – approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015)84112 del 24 novembre 2015 – ha pubblicato un avviso per la presentazione di domande volte all’erogazione di “Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici “ (BURP n. 73 del 31.05.2018) e che detto avviso ha attivato la Sottomisura 5.2 con riferimento esclusivo “all’evento calamitoso derivante dalla diffusione di Xylella fastidiosa nel territorio dell’UE, limitando gli interventi di sostituzione degli olivi danneggiati e/o distrutti con varietà di olivo riconosciute tolleranti/resistenti al batterio dalle autorità economiche”;

• con Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia n. 274 del 10 dicembre 2018 (ratificata con Determinazione n. 293 del 20.12.2018) è stata approvata la graduatoria delle 426 domande ammesse e che le particelle interessate dalla Sottomisura 5.2 riguardano 1.718 ettari olivetati dei quali 781,70 ettari ricadono in aree vincolate ai sensi dell’art. 134 del D. lgs. 42/2004;

• la Regione Puglia ha posto come unica condizione per ottenere contributi pubblici ai fini del reimpianto che, laddove non sia documentata la disponibilità irrigua dell’azienda agricola, non sia superato il limite della densità di piantumazione utile per la condotta in asciutto del fondo, ovvero 300 piante per ettaro;

• la Commissione europea, a seguito delle ispezioni (“audit”) eseguite in Italia e in particolare in Puglia nel 2014 dove ha rilevato la ridotta attuazione delle misure stabilite dall’Unione per fronteggiare la diffusione della Xylella, ha avviato la Procedura di infrazione n. 2015/2174 che si è conclusa con la presentazione, in data 04.07.2018, alla Corte di Giustizia Europea del ricorso n. 2018-3843283 contro la Repubblica Italiana a cui è seguita la sentenza di condanna del 5 settembre 2019;

• la Decisione di esecuzione (UE) 2018/927 del 27 giugno 2018 che ha modificato la Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.), ridefinendo la “Zona cuscinetto” in Italia, e di conseguenza anche la “Zona infetta”, che nella “Parte A” della stessa Decisione di esecuzione (UE) 2018/927, viene indicata come comprensiva della provincia di Lecce, della provincia di Brindisi e di alcuni comuni situati nella provincia di Taranto, nonché del comune di Locorotondo nella provincia di Bari;

• il decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, recante “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonché di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto”, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, ha inserito – al fine di snellire le procedure di eradicazione delle piante infette e di assicurare il rispetto dei tempi imposti dalle disposizioni dell’Unione Europea – l’art. 18-bis nel D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, disponendo, in via generale che “le misure fitosanitarie ufficiali e ogni attività ad esse connessa, ivi compresa la distruzione di piantecontaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica…”;

• l’art. 8-ter del citatodecreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, nel dettare le misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa, ha previsto che “ … per un periodo di sette anni, il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni può procedere, previa comunicazione alla regione, all’estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla Xylella fastidiosa, con esclusione di quelli situati nella zona di contenimento di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni, in deroga a quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, e ad ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica, nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di  impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal procedimento di valutazione di incidenza”;

• la Corte di Giustizia europea con la sentenza del 5 settembre 2019 ha condannato l’Italia, all’esito della procedura di infrazione avviata dalla Commissione, per non aver rispettato gli obblighi di monitoraggio della presenza del batterio, sia nella zona di contenimento che di cuscinetto, e di rimozione immediata degli alberi infetti nella zona di contenimento;

VISTE

• la nota prot.n. 28833 del 25 ottobre 2019 dell’Ufficio legislativo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

• la nota prot. n. 1979 del 30 ottobre 2019 della Regione Puglia;

CONSIDERATO CHE

• l’agricoltura salentina è caratterizzata dall’estrema frammentazione della proprietà dove gli appezzamenti di terreno la cui superficie è inferiore a un ettaro è pari al 58% del totale delle aziende agricole e quelle con superficie non superiore a due ettari rappresentano l’85% del totale della superficie agricola utile (SAU) della provincia di Lecce e che tale frammentazione aumenta il rischio di abbandono delle aree colpite dalla Xylella, che, se non economicamente utilizzate anche a seguito di sostegni al reddito delle aziende agricole, risulterebbero comunque depauperate delle loro qualità paesaggistiche;

• l’avvenuta “liberalizzazione” delle procedure di espianto degli ulivi in zona infetta (art. 8-ter del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27) impone alle Amministrazioni coinvolte di agire tempestivamente, al fine di salvaguardare il paesaggio identitario e impedire la desertificazione dei luoghi, anche in considerazione delle risorse già stanziate, a favore degli agricoltori, per il reimpianto degli olivi;

• anche alla luce della complessità del fenomeno in esame, nelle aree nelle quali il legislatore ha già consentito l’eradicazione delle piante infette in deroga al regime vincolistico, la sostituzione di ulivi con altri ulivi, e in particolare le operazioni di reimpianto delle uniche specie di olivi resistenti, possono essere, a determinate condizioni,considerate pratiche colturali non soggette ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 149, comma 1, lett. b) del D. lgs. 42/2004;

• lo scenario strategico del PPTR individua, per gli ambiti paesaggistici interessati, obiettivi di qualità paesaggistica a cui è necessario tendere per contrastare le trasformazioni delle aree colpite dalla Xylella; in particolare, al fine di riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici, occorre salvaguardare l’integrità delle trame e dei mosaici colturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano gli ambiti, con particolare riguardo ai paesaggi dell’oliveto delle serre, ai paesaggi del mosaico costituito dalla consociazione tra vigneto, oliveto; occorre, inoltre, salvaguardare e valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata, nonché valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi;

• la previsione di tempi celeri relativamente all’iter amministrativo, incentivando il cittadino ad adoperarsi nell’immediato per la ricostituzione del bene paesaggio, ridurrebbe il rischio di abbandono di coltivazione del territorio che altrimenti, se non economicamente utilizzato, oltre che improduttivo rimarrebbe in definitiva non presidiato con conseguente depauperamento della sua qualità paesaggistica complessiva;

• al fine di procedere speditamente alle operazioni di reimpianto degli olivi, garantendo al contempo la ricostituzione del paesaggio olivicolo pugliese nelle aree infette vincolate ai sensi della Parte III del D. lgs. 42/2004, si ritiene opportuno stipulare un Protocollo tra le Amministrazione interessateil Ministero e la Regione Puglia, quale strumento idoneo al perseguimento dell’obiettivo di procedere quanto prima alla sostituzione, nelle aree con vincolo paesaggistico, delle piante infette eradicate con ulivi resistenti al batterio;

• visto l’articolo 14 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76;

vista la delibera della Giunta regionale della Regione Puglia del …………..;

tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1- Oggetto e finalità

1. Le premesse fanno parte integrante del presente Protocollo.

2. Con la sottoscrizione del presente Protocollole Parti, nell’ambito delle rispettive finalità istituzionali, intendono instaurare un rapporto di collaborazione e sinergica convergenza nell’interesse pubblico comune che consenta di procedere celermente alla ricostituzione del paesaggio olivicolo nelle aree vincolate ai sensi dell’art. 134 del D. lgs. 42/2004, e ricomprese nella zona definita “infetta”, in modo da salvaguardare il paesaggio identitario regionale edi impedire processi di abbandono e di desertificazione delle aree colpite dal batterio della Xylella fastidiosa.

3. Oggetto del presente Protocolloè la definizione dei casi in cui è possibile ricondurre le operazioni di reimpianto degli ulivi alle pratiche agricole esenti da autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 149, co. 1, lett. b), del D. lgs. 42/2004 nelle zone dichiarate “infette” dal batterio della Xylella fastidiosa, con l’indicazione delle condizioni o prescrizioni tecniche ritenute opportune.

4. Le aree nelle quali si possono applicare le disposizioni di cui all’art. 149, co. 1, lett. b) del D. lgs. 42/2004, alle condizioni previste all’art. 2 del presente Protocollo, per il reimpianto delle cultivar di olivo resistenti alla Xylella, sono quelle vincolate ai sensi della Parte III del D. lgs. 42/2004, ricadenti nelle zone definite “infette” (con esclusione di quelle di “contenimento”), come perimetrate dalle Determinazioni del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia in “Recepimento Decisione di esecuzione UE/2018/927 di modifica della decisione UE/2015/789. Aggiornamento delle aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53”.

Art. 2 – Condizioni per l’applicazione dell’art. 149 del D. lgs. 42/2004

1. Le operazioni di reimpianto nelle aree vincolate ricadenti in zone infette (con esclusione della zona di contenimento), come indicate all’art. 1, comma 4, del presente Protocollo, possono essere ricondotte a pratiche agricole non soggette ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 149, co. 1, lett. b), del D. lgs. 42/2004, alle seguenti condizioni:

a) nelle aree infette nelle quali si è proceduto all’estirpazione di olivi ai sensi dell’articolo 8-ter deldecreto-legge 29 marzo 2019 n. 27 nelle quali si è proceduto all’espianto delle piante colpite dal batterio della Xylella, sono reimpiantate unicamente cultivar di olivo resistenti, quali il Leccino o la Fs-17, o altre varietà di ulivi che dovessero rivelarsi resistenti o tolleranti all’organismo specificato, sulla base di apposita certificazione del Comitato Fitosanitario Nazionale;

b) nelle operazioni di reimpianto sono salvaguardati tutti i beni diffusi caratterizzanti il paesaggio rurale (muretti a secco, lamie, specchie, trulli, cisterne pozzi, canalizzazioni delle acque piovane ecc.) in conformità con gli artt. 76, 77, 78 e 83 delle NTA del PPTR;

2. Laddove il reimpianto non rispetti le suddette condizioni, gli interventi sono sottoposti alla procedura ordinaria di cui all’art. 146 del D. lgs. 42/2004.

Art. 3 – Monitoraggio

1. La Regione Puglia esegue il monitoraggio delle autorizzazioni al reimpianto di ulivi secondo le condizioni di cui al presente Protocollo tenendo informatio il Ministerio.

Art. 4 – Durata

1. Il presente Protocollo ha la durata di sette anni, decorrente dalla sottoscrizione delle Parti, pari al periodo previsto dall’art. 8-ter del citato decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, e può essere prorogato a seguito di formale dichiarazione di interesse delle Parti.

ART. 5 – Disposizioni finali

1. Le Parti si impegnano a garantire nell’esecuzione del presente Protocollo il rispetto della normativa vigente in tema di privacy e anticorruzione.

PROTOCOLLO INTESA